01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2019 - 31.12.2022
01.01.2009 - 31.12.2018
01.07.2008 - 31.12.2008
01.07.2003 - 30.06.2008
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1

Ordinanza
della Commissione federale delle banche
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
(Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB)
del 18 dicembre 2002 (Stato 1° aprile 2003) La Commissione federale delle banche, visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio
di denaro (LRD),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a.

persone politicamente esposte:
1.

le persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero,
quali: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e
dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche
di importanza nazionale, 2.

le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate per motivi
familiari, personali o d'affari alle persone sopra elencate; b.

negozianti professionali di biglietti di banca: imprese o persone del settore
non bancario svizzere o estere, che realizzano mediante la loro attività di
vendita e acquisto di biglietti di banca una cifra d'affari o un reddito importanti; c.

organizzazioni terroristiche: organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale2; d.

società del gruppo: società che, secondo i termini delle disposizioni sui fondi propri, sono comprese nel perimetro di consolidazione di un intermediario
finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1.

RU 2003 554

1

RS 955.0

2

RS 311.0

955.022

Riciclaggio di denaro 2

955.022


Art. 2

Campo di applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l'articolo 2
capoverso 2 lettere a, b e d LRD, ad eccezione delle direzioni di fondi, quando gli
obblighi previsti dalla presente ordinanza e dalla LRD sono assunti dalla banca
depositaria.

2 Una società svizzera del gruppo comprendente un intermediario finanziario ai sensi del capoverso 1 può, su sua richiesta, essere assoggettata alla sorveglianza della
Commissione federale delle banche per quel che concerne l'osservazione degli
obblighi derivanti dalla presente ordinanza, nella misura in cui: a.

essa esercita un'attività finanziaria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD; b.

essa adempie alle condizioni previste all'articolo 14 capoverso 2 LRD; c.

essa riconosce che la Commissione federale delle banche è abilitata a pronunciare nei suoi confronti le misure previste agli articoli 19 e 20 LRD; d.

il gruppo assicura che controllerà il rispetto della presente ordinanza e che
provvederà all'applicazione di quest'ultima; e.

il gruppo assicura che darà mandato al revisore esterno di controllare il
rispetto della presente ordinanza e di prendere posizione in merito nel rapporto di revisione del gruppo, individualmente per ognuna delle società del
gruppo coinvolte.

3 La Commissione federale delle banche pubblica un elenco delle società per le quali
essa assicura la sorveglianza conformemente al capoverso 2.


Art. 3

Succursali e società del gruppo all'estero 1 L'intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all'estero nonché le
società estere del suo gruppo attive nel settore finanziario si conformino ai principi
fondamentali della presente ordinanza.

2 Egli informa la Commissione federale delle banche quando: a.

le prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi fondamentali
della presente ordinanza; oppure b.

la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.

3 La comunicazione di transazioni o di relazioni d'affari sospette nonché l'eventuale
blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.

Sezione 2: Principi

Art. 4

Divieto di accettazione di valori patrimoniali provenienti
dalla corruzione e da altri crimini 1 L'intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve
presumere che provengono da un crimine, anche se questo è stato commesso
all'estero.

Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro 3

955.022

2 Sono segnatamente considerati di origine criminale i valori patrimoniali che provengono dalla corruzione, dalla sottrazione di fondi pubblici, dall'abuso di autorità
o dall'infedeltà nella gestione pubblica.

3 L'accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine può
mettere in questione la garanzia di un'attività irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.


Art. 5

Divieto di relazioni d'affari con organizzazioni criminali
o terroristiche

L'intermediario finanziario non può intrattenere nessuna relazione d'affari con
imprese o persone di cui sa o deve presumere che costituiscono un'organizzazione
terroristica o un'organizzazione criminale di altro genere o che sono membri di
un'organizzazione di questo tipo, la sostengono o la finanziano.


Art. 6

Relazioni con banche corrispondenti 1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle relazioni con banche corrispondenti.

2 L'intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d'affari con banche che
non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate, ad eccezione delle banche che fanno parte di un gruppo finanziario che è
oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

Sezione 3: Misure di organizzazione

Art. 7

Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore 1 L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni
d'affari che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

2 In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione
segnatamente i criteri seguenti: a.

sede o domicilio della controparte e dell'avente economicamente diritto
oppure la loro nazionalità; b.

tipo e luogo dell'attività commerciale della controparte e dell'avente economicamente diritto; c.

l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto; d.

il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti; e.

l'ammontare dei valori patrimoniali depositati; f.

l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata ed in uscita; g.

il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.

Riciclaggio di denaro 4

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3 Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni
caso a rischio superiore.

4 L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un
rischio superiore conformemente ai capoversi 1 e 2 e le designa come tali per l'uso
interno.


Art. 8

Transazioni che comportano un rischio superiore 1 L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni
che comportano rischi giuridici e rischi di reputazione superiori.

2 In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione
segnatamente i criteri seguenti: a.

l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita; b.

le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle transazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate dalla stessa relazione
d'affari;

c.

le divergenze significative del tipo, del volume e della frequenza delle transazioni rispetto alle transazioni normalmente effettuate da relazioni d'affari
simili.

3 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le
transazioni:

a.

mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente
apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi
in una volta o in modo scaglionato; b.

che presentano un indizio di riciclaggio di denaro (Allegato).


Art. 9

Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione 1 L'intermediario finanziario che possiede succursali all'estero oppure dirige un
gruppo finanziario che comprende società estere, deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e dei rischi di reputazione legati al
riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

2 Egli deve assicurare che: a.

gli organi di sorveglianza interni e il revisore esterno del gruppo dispongono, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d'affari individuali di tutte le società del gruppo. Non è obbligatoria né
la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi
economicamente diritto a livello del gruppo, né l'accesso centralizzato degli
organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali; b.

le società del gruppo mettono a disposizione degli organi competenti del
gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e dei rischi di reputazione.

Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro 5

955.022

3 L'intermediario finanziario deve informare immediatamente la Commissione federale delle banche quando constata che l'accesso alle informazioni relative alle controparti o agli aventi economicamente diritto è, in certi Paesi, esclusa o seriamente
limitata per motivi di ordine giuridico o pratico.

4 L'intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero
garantisce agli organi di sorveglianza interni o al revisore esterno del gruppo
l'accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni
d'affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e dei
rischi di reputazione.


Art. 10

Direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro 1 L'intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio
di denaro e le comunica ai consulenti della clientela nonché a tutti gli altri collaboratori interessati.

2 Disciplina segnatamente: a.

i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d'affari che comportano i rischi superiori di cui all'articolo 7; b.

i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano i
rischi superiori di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2; c.

il modo in cui egli determina, limita e sorveglia questi rischi superiori; d.

i principi di base per la sorveglianza delle transazioni secondo l'articolo 12; e.

i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro deve
essere consultato e la direzione generale deve essere informata; f.

i principi di base della formazione dei collaboratori; g.

la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte; h.

le competenze per la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro; i.

gli importi limite di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere e e f nonché
all'articolo 8 capoverso 2 lettera a.

3 Le direttive sono emanate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale.


Art. 11

Formazione del personale L'intermediario finanziario vigila affinché i consulenti della clientela e tutti i collaboratori interessati ricevano periodicamente una formazione sugli aspetti per essi
essenziali della lotta contro il riciclaggio.

Riciclaggio di denaro 6

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Art. 12

Sistemi di sorveglianza delle transazioni 1 L'intermediario finanziario provvede a un'efficiente sorveglianza delle transazioni
e gestisce un sistema informatico che lo aiuti a rilevare le transazioni che comportano un rischio superiore conformemente all'articolo 8 capoversi 1, 2 e 3 lettera a.

2 Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza devono essere valutate entro un
congruo termine. Se necessario devono essere espletate le chiarificazioni supplementari di cui all'articolo 17.

3 Gli intermediari finanziari con un numero ristretto di controparti e aventi economicamente diritto o quelli che effettuano un numero limitato di transazioni possono
rinunciare all'uso di un sistema di sorveglianza informatico, nella misura in cui incaricano il loro revisore esterno di eseguire un controllo annuale approfondito sulla
loro sorveglianza delle transazioni.


Art. 13

Servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro 1 L'intermediario finanziario nomina una o più persone qualificate che costituiscono
il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il
sostegno e i consigli necessari al responsabile di linea e alla direzione nell'applicazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro
responsabilità.

2 Il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro: a.

prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro; b.

sorveglia, d'accordo con l'organo di revisione interno, il revisore esterno e i
responsabili di linea, l'applicazione delle direttive interne sulla lotta contro
il riciclaggio di denaro; c.

pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro; d.

definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui
all'articolo 12;

e.

ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema di sorveglianza delle
transazioni;

f.

ordina le chiarificazioni complementari secondo l'articolo 17 o le esegue di
persona;

g.

si assicura che l'organo della direzione competente per decidere l'ammissione o il proseguimento di relazioni d'affari conformemente all'articolo 22
capoverso 1 riceva le informazioni necessarie per la sua decisione.

3 L'intermediario finanziario può, sotto la sua responsabilità, incaricare specialisti
esterni dei compiti del servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro, se: a.

in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione, non è in grado di
istituire un proprio servizio specializzato; oppure b.

l'istituzione di un tale servizio non appare appropriata.

Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro 7

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Sezione 4: Obblighi generali di diligenza

Art. 14

Identificazione della controparte e determinazione dell'avente
economicamente diritto 1 Le disposizioni in materia di identificazione della controparte e di determinazione
dell'avente economicamente diritto della Convenzione del 2 dicembre 2002 relativa
all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 2003), conclusa tra le banche e l'Associazione svizzera dei banchieri, sono applicabili a tutti gli intermediari finanziari.

2 La violazione della CDB 2003 può mettere in questione la garanzia di un'attività
irreprensibile richiesta all'intermediario finanziario.


Art. 15

Indicazioni sull'ordinante negli ordini di bonifico 1 Per tutti gli ordini di bonifico effettuati verso l'estero l'intermediario finanziario
indica il nome, il numero di conto e il domicilio della controparte ordinante oppure
il nome di quest'ultima e un numero di identificazione.

2 Per motivi legittimi, segnatamente in caso di ordini permanenti, l'intermediario
finanziario può rinunciare a indicare tali dati. I motivi devono essere verificati e
documentati.


Art. 16

Negozio professionale di biglietti di banca 1 Il negozio professionale di biglietti di banca è autorizzato solo con negozianti di
biglietti di banca che adempiono ai criteri di una relazione di banca di corrispondenza degna di fiducia.

2 Prima dell'ammissione di una relazione l'intermediario finanziario deve informarsi
sull'attività commerciale del negoziante professionale di biglietti di banca e procurarsi le informazioni commerciali e le referenze.

3 L'intermediario finanziario fissa i limiti di cifra d'affari e di credito per il proprio
negozio professionale di biglietti di banca nella sua totalità e per ogni controparte.
Egli deve riesaminare questi limiti almeno una volta l'anno e controllarne il rispetto
in modo continuo.

4 L'intermediario finanziario che pratica il negozio professionale di biglietti di banca
emana direttive a questo scopo; di regola tali direttive sono adottate dalla direzione
generale.

Sezione 5: Obblighi di diligenza particolari

Art. 17

Chiarificazioni complementari in caso di rischi superiori 1 In misura proporzionata alle circostanze, l'intermediario finanziario procede a
chiarificazioni complementari riguardanti le relazioni e le transazioni che presentano
rischi superiori.

Riciclaggio di denaro 8

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2 Secondo le circostanze, occorre chiarire segnatamente: a.

se la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali
consegnati;

b.

qual è l'origine dei valori patrimoniali consegnati; c.

a quale scopo i valori patrimoniali prelevati sono utilizzati; d.

se i versamenti importanti in entrata sono plausibili; e.

qual è l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto; f.

qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e
dall'avente economicamente diritto; g.

se la controparte o l'avente economicamente diritto sono politicamente
esposti;

h.

per le persone giuridiche: chi le controlla.


Art. 18

Mezzi di chiarificazione 1 Secondo le circostanze, le chiarificazioni comprendono segnatamente: a.

informazioni raccolte per scritto o oralmente presso la controparte o l'avente
economicamente diritto; b.

visite nei luoghi in cui la controparte e l'avente economicamente diritto
svolgono la loro attività; c.

la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili; d.

in caso di necessità, informazioni presso persone degne di fiducia.

2 Le chiarificazioni sono effettuate nel rispetto della sfera privata delle persone interessate.

3 L'intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni
e li documenta.


Art. 19

Delega delle chiarificazioni complementari a terzi 1 Mediante accordo scritto, l'intermediario finanziario può dare mandato a persone e
società di effettuare le chiarificazioni complementari se egli: a.

si assicura che i mandatari eseguono le chiarificazioni con la stessa diligenza
che egli stesso applicherebbe; b.

istruisce i mandatari sui loro compiti; c.

può controllare l'esecuzione diligente delle chiarificazioni effettuate dai
mandatari.

2 La subdelegazione da parte del mandatario è esclusa.

Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro 9

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3 La documentazione relativa alle chiarificazioni deve essere depositata presso
l'intermediario finanziario.

4 L'intermediario finanziario verifica la plausibilità dei risultati delle chiarificazioni.


Art. 20

Momento delle chiarificazioni complementari Non appena i rischi superiori di una relazione d'affari diventano visibili, l'intermediario finanziario intraprende le chiarificazioni complementari e le porta a termine al più presto.


Art. 21

Ammissione di relazioni d'affari che presentano rischi superiori L'ammissione di relazioni d'affari che presentano rischi superiori necessita l'accordo di una persona o di un organo superiore.


Art. 22

Responsabilità della direzione generale 1 La direzione generale o almeno uno dei suoi membri prende le decisioni riguardanti: a.

l'ammissione e, annualmente, il proseguimento delle relazioni d'affari con le
persone politicamente esposte; b.

l'applicazione, la sorveglianza e la valutazione dei controlli regolari di tutte
le relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

2 Gli intermediari finanziari con un'attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un'unità d'affari.

Sezione 6: Obblighi di documentazione

Art. 23

Disponibilità dell'informazione L'intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere
in grado di fornire alle autorità penali o ad altre autorità autorizzate, entro un congruo termine, le informazioni e i documenti necessari a stabilire se un'impresa o una
persona:

a.

è controparte o avente economicamente diritto; b.

ha eseguito un'operazione di cassa che esige l'identificazione delle persone
coinvolte;

c.

è al beneficio di una procura duratura su un conto o un deposito, nella misura in cui questa non risulti già da un registro ufficiale.

Riciclaggio di denaro 10

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Sezione 7:
Comportamento da osservare in caso di sospetto di riciclaggio
di denaro o di relazioni con organizzazioni terroristiche


Art. 24

Comunicazione al momento dell'apertura delle relazioni d'affari Se l'intermediario finanziario interrompe le trattative per l'apertura di una relazione
d'affari a causa di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro oppure di un legame
con un'organizzazione terroristica o con un'organizzazione criminale di un altro
tipo, lo comunica senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.


Art. 25

Relazioni con un'organizzazione terroristica Se la chiarificazione del retroscena economico di transazioni inusuali rivela una
relazione con un'organizzazione terroristica, l'intermediario finanziario lo comunica
senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.


Art. 26

Comportamento in assenza di una decisione delle autorità Se, entro il termine legale di cinque giorni feriali bancari dopo una comunicazione,
l'intermediario finanziario non riceve dalle autorità di perseguimento penale una
decisione che conferma il blocco dei beni, egli può decidere liberamente se e in
quale misura mantenere la relazione d'affari.


Art. 27

Relazioni d'affari dubbiose e diritto di comunicazione 1 Se un intermediario finanziario non ha sospetti fondati di riciclaggio di denaro ma
le sue osservazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali
provengono da un crimine, egli può fare uso del diritto di comunicazione di cui
all'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale3 e comunicare le sue osservazioni
alle autorità di perseguimento penale e all'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro.

2 L'intermediario finanziario esamina l'esercizio del suo diritto di comunicazione
segnatamente per le relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali
e documenta il risultato di tale esame.


Art. 28

Interruzione delle relazioni d'affari dubbiose 1 Se l'intermediario finanziario pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza
effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di
denaro, egli può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente
in una maniera che, se necessario, permette alle autorità di perseguimento penale di
seguirne la traccia («paper trail»).

3

RS 311.0

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2 L'intermediario finanziario non può interrompere una relazione d'affari dubbiosa o
autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono segni concreti di
imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.


Art. 29

Mantenimento delle relazioni d'affari dubbiose L'intermediario finanziario che decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa
deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di
riciclaggio di denaro (Allegato).


Art. 30

Informazione della Commissione federale delle banche L'intermediario finanziario informa la Commissione federale delle banche delle
comunicazioni effettuate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro riguardanti relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali o
quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato
alla comunicazione si ripercuoterà sulla reputazione dell'intermediario finanziario o
su quella della piazza finanziaria.

Sezione 8: Revisione

Art. 31

I revisori esterni degli intermediari finanziari, nonché quelli delle società del gruppo
assoggettate alla sorveglianza della Commissione federale delle banche conformemente all'articolo 2 capoverso 2, controllano il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e prendono posizione in merito nel loro rapporto di revisione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32

Disposizioni transitorie 1 Gli intermediari finanziari devono conformarsi alle esigenze di cui agli articoli 3,
6-13, 15 e 17-22 entro il 30 giugno 2004. La Commissione federale delle banche
può prorogare questo termine su richiesta motivata.

2 Gli intermediari finanziari devono determinare le relazioni d'affari che presentano
rischi superiori e designarle ad uso interno entro il 30 giugno 2004. A tale scopo
possono di regola basarsi sui dati attuali e rinunciare a un'analisi retroattiva delle
transazioni.

3 I sistemi di sorveglianza delle transazioni di cui all'articolo 12 devono rilevare le
transazioni effettuate dopo il 30 giugno 2004.

4 Gli intermediari finanziari fanno esaminare i provvedimenti e lo scadenziario per
l'applicazione della presente ordinanza dai loro revisori esterni e presentano in
merito un rapporto alla Commissione federale delle banche entro il 30 settembre
2003.

Riciclaggio di denaro 12

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5 Nei rapporti di revisione per l'esercizio 2004, i revisori esterni devono: a.

presentare le misure con cui la presente ordinanza è stata applicata dagli
intermediari finanziari; b.

indicare se tramite queste misure gli intermediari finanziari rispettano le esigenze della presente ordinanza.

6 Le società del gruppo che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, esercitano un'attività di cui all'articolo 2 capoverso 3 LRD e che desiderano
essere assoggettate alla sorveglianza della Commissione federale delle banche conformemente all'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o lo sono già in
applicazione della Circolare 98/1 della Commissione federale delle banche devono
inoltrare una richiesta motivata presso la Commissione federale delle banche entro il
30 settembre 2003. Le richieste possono essere inoltrate dal gruppo finanziario in
modo centralizzato.


Art. 33

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003

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Allegato

Indizi di riciclaggio di denaro I. Importanza degli indizi A1

Gli indizi di riciclaggio indicati qui di seguito servono in primo luogo a sensibilizzare gli intermediari finanziari. Essi permettono di segnalare le relazioni d'affari o le
transazioni che comportano un rischio superiore. Di regola la presenza di un singolo
indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio. Il concorso di diversi di questi elementi può tuttavia indicarne
la presenza.

A2

La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente (ad es. un rimando a motivi fiscali o alla legislazione sulle divise)
siano accettate senza esame.

II. Indizi generali Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio: A3

quando la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è
riconoscibile oppure quando essa appare economicamente assurda; A4

quando i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto
di passaggio), se l'attività commerciale del cliente non rende plausibile un tale ritiro
immediato;

A5

quando non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari; A6

quando essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente
inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile; A7

quando essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario
finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

Riciclaggio di denaro 14

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A8

Deve inoltre essere considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario
finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili,
rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione
d'affari e per l'attività indicata.

A8bis

Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente
bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati non cooperativi dal
«Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI)», o che un cliente proceda in maniera ripetuta a bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

III. Indizi specifici 1. Operazioni di cassa A9

Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri)
in biglietti di grosso taglio.

A10

Operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente.

A11

Incasso di importi importanti tramite chèques, inclusi traveller's chèques.

A12

Acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali.

A13

Acquisto di chèques bancari per grossi importi da clienti occasionali.

A14

Ordini di bonifico all'estero dati da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti.

A15

Frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al
limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente.

A16

Acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro 15

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2. Operazioni tramite conto o tramite depositi A17

Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione.

A18

Ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio
internazionale, risulta contrario all'attività conosciuta del cliente.

A19

Conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono
utilizzati o lo sono in modo assai minore.

A20

Struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande
numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi,
liquidità eccessiva, ecc.).

A21

Fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che
non appaiono essere in stretta relazione con il cliente né avere un motivo plausibile
e riconoscibile di fornire tali garanzie.

A22

Bonifici a favore di un'altra banca senza indicazione del beneficiario.

A23

Accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del
numero di conto del beneficiario o dell'ordinante.

A24

Bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti
al beneficiario.

A25

Bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di
droga.

A26

Fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra
terzi non conformi alle condizioni del mercato.

A27

Versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo
conto.

Riciclaggio di denaro 16

955.022

A28

Rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso.

A29

Uso di conti pseudonimi o numerici nell'esecuzione di transazioni commerciali da
parte di imprese artigianali, commerciali o industriali.

A30

Prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accreditamento sul conto
(conto di passaggio).

3. Operazioni fiduciarie A31

Crediti fiduciari (back-to-back loans) senza scopo lecito riconoscibile.

A32

Detenzione fiduciaria di partecipazioni di società non quotate in borsa e la cui attività non può essere determinata dalla banca.

4. Altro

A33

Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.

IV. Indizi qualificati A34

Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in
nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della
banca («paper trail»).

A35

Richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di
titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati
nello stesso istituto.

A36

Richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta
dell'ordinante.

A37

Richiesta del cliente di effettuare un bonifico non direttamente dal proprio conto ma
da un conto «Nostro» dell'intermediario finanziario o da un conto «Diversi».

Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro 17

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A38

Richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie che non corrispondono
alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia.

A39

Procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici.

Riciclaggio di denaro 18

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