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1

Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

del 24 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2016) La Commissione federale delle case da gioco (CFCG), visto l'articolo 17 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),
ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza concretizza gli obblighi di diligenza di cui al capitolo 2 della LRD, ne determina le modalità di attuazione da parte delle case da gioco secondo la legge federale del 18 dicembre 19982 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG) e stabilisce le misure organizzative che devono essere adottate dalle case da gioco.

2

Disciplina i rapporti tra la Commissione federale delle case da gioco (Commissione) e gli organismi di autodisciplina delle case da gioco.

Capitolo 2: Obblighi di diligenza (art. 3-11a LRD)
Sezione 1: Identificazione e registrazione (art. 3 LRD)

Art. 2

Operazioni di cassa

1

La casa da gioco può adempiere l'obbligo d'identificazione in caso di transazioni di cassa di notevole valore identificando e registrando il cliente che, in occasione di acquisti e vendite di gettoni, pagamenti di apparecchi automatici, emissione e incasso di assegni o transazioni in contanti come il cambio di valuta, effettua una o più transazioni verosimilmente connesse tra loro per un importo superiore a 4000 franchi.

RU 2015 2313 1 RS

955.0

2 RS

935.52

955.021

Riciclaggio di denaro 2

955.021

2

La casa da gioco può adempiere questo obbligo anche identificando e registrando immediatamente tutti i clienti all'entrata della casa da gioco.

3

Dopo l'identificazione avvenuta conformemente al capoverso 1 o 2, la casa da gioco deve inoltre registrare a nome del cliente le seguenti transazioni: a. il riacquisto di gettoni e i pagamenti di apparecchi automatici per un importo di almeno 15 000 franchi da parte della casa da gioco; b. l'emissione e l'incasso di assegni per un importo di almeno 4000 franchi da parte della casa da gioco o del cliente; c. le operazioni di cambio di valuta per almeno 4000 franchi.

4

La casa da gioco stabilisce nelle sue direttive interne quale dei due metodi d'identificazione intende applicare.


Art. 3

Relazioni d'affari durature 1

Per quanto concerne le relazioni d'affari durature, la casa da gioco registra tutte le transazioni.

2

Una relazione d'affari è considerata duratura se la casa da gioco mette a disposizione del cliente:

a. un deposito o un conto cliente; b. un supporto elettronico per crediti di gioco che viene usato per più di una giornata di gioco e che presenta un credito superiore a 5000 franchi.


Art. 4

Dati da

registrare

1

La casa da gioco registra il cognome, il nome, la data di nascita e la cittadinanza del cliente.

2

In occasione delle registrazioni delle transazioni a nome del cliente conformemente all'articolo 2 capoverso 3, essa registra inoltre l'indirizzo di domicilio attuale del cliente.

3

Se il cliente proviene da un Paese nel quale non si utilizza la data di nascita o l'indirizzo di domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota allegata agli atti.


Art. 5

Documenti necessari

1

La casa da gioco procede all'identificazione del cliente visionando un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, quale passaporto, carta d'identità o patente di guida, che fotocopia e di cui conserva una copia.

2

La Commissione autorizza l'uso di carte di cliente come documenti d'identificazione, se queste permettono un'identificazione ineccepibile e sono state emesse sulla base di un documento d'identità ufficiale, di cui la casa da gioco conserva una copia.

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955.021

3

Se la relazione d'affari è avviata per corrispondenza o via Internet, la casa da gioco verifica l'identità:

a. facendosi consegnare una copia autenticata di un documento d'identità ufficiale; e

b. controllando l'indirizzo del domicilio del futuro cliente attraverso uno scambio di corrispondenza o in un altro modo equivalente.

4

L'autenticazione deve essere effettuata da un notaio o da un ente pubblico che rilascia abitualmente simili autentiche.

Sezione 2:

Accertamento relativo all'avente economicamente diritto (art. 4 LRD)

Art. 6

Principio La casa da gioco può supporre che il cliente corrisponda all'avente economicamente diritto, salvo il caso in cui: a. essa esegua un'operazione di cassa secondo l'articolo 2; b. essa esegua trasferimenti bancari a favore del cliente; c. essa debba presumere che il cliente cambi, giochi o depositi valori patrimoniali superiori alla sua disponibilità finanziaria;

d. dai suoi contatti con il cliente emergano altre constatazioni insolite; e. la relazione d'affari sia avviata per corrispondenza.


Art. 7

Indicazioni necessarie

1

La dichiarazione circa l'avente economicamente diritto deve contenere le indicazioni seguenti:

a. per le persone fisiche: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio e cittadinanza;

b. per le persone giuridiche: ditta, indirizzo della sede e sede.

2

Se l'avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si utilizza data di nascita o l'indirizzo di domicilio, l'esigenza di queste indicazioni decade.

Questa eccezione deve essere motivata in una nota allegata agli atti.

Riciclaggio di denaro 4

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Sezione 3: Obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD)

Art. 8

Principio La casa da gioco deve chiarire senza indugio le circostanze economiche, non appena si verifichi un caso secondo l'articolo 6 capoverso 2 LRD.


Art. 9

Relazioni d'affari che comportano un rischio elevato (art. 6 cpv. 2 lett. c LRD) 1

La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato.

2

A seconda della relazione d'affari che la casa da gioco intrattiene, entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. la sede o il domicilio del cliente e dell'avente economicamente diritto oppure la loro cittadinanza;

b. il tipo e il luogo dell'attività commerciale del cliente e dell'avente economicamente diritto;

c. l'assenza di un contatto personale al momento dell'avvio di una relazione d'affari duratura;

d. l'importo dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; e. l'importo dei valori patrimoniali vinti o ricambiati; f.

il Paese d'origine dei trasferimenti su conti-cliente o il Paese di destinazione dei trasferimenti da conti-cliente.

3

La casa da gioco allestisce una classificazione delle sue relazioni d'affari basata sul rischio.


Art. 10

Transazioni che comportano un rischio elevato (art. 6 cpv. 2 lett. c LRD) 1

La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato.

2

A seconda delle prestazioni fornite dalla casa da gioco entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. l'importo dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; b. l'importo dei valori patrimoniali vinti o ricambiati; c. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari; d. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.

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3

Una transazione in cui vengono immessi in una sola volta 30 000 o più franchi è considerata in ogni caso una transazione che comporta un rischio elevato.


Art. 11

Contenuto dei chiarimenti A seconda delle circostanze, occorre chiarire: a. se il cliente è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati;

b. se il cliente è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;

c. l'origine dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; d. la provenienza del patrimonio del cliente e dell'avente economicamente diritto;

e. l'attività professionale o commerciale del cliente e dell'avente economicamente diritto.


Art. 12

Procedura 1 A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono: a. la raccolta di informazioni scritte o orali presso il cliente o l'avente economicamente diritto;

b. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubbliche accessibili a tutti; c. se del caso, ragguagli da persone degne di fiducia.

2

La casa da gioco esamina la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta e verifica se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD.


Art. 13

Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni 1

La casa da gioco provvede a una sorveglianza efficace delle relazioni d'affari e delle transazioni.

2

La Commissione può esigere dalla casa da gioco l'introduzione di un sistema di sorveglianza informatizzato.

Sezione 4:

Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza

Art. 14

1 Per l'identificazione del cliente, l'accertamento dell'avente economicamente diritto e l'esecuzione degli obblighi di diligenza particolari, la casa da gioco può ricorrere a:

Riciclaggio di denaro 6

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a. un altro intermediario finanziario se quest'ultimo sottostà a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; b. un terzo, a condizione che: 1. scelga diligentemente il terzo, 2. lo istruisca sui suoi compiti per scritto, e 3. possa controllare che il terzo adempie gli obblighi affidatigli.

2

La persona a cui la casa da gioco ha fatto ricorso ai sensi del capoverso 1 deve trasmettere alla casa da gioco copie dei documenti di cui si è servito per adempiere gli obblighi di diligenza e attestare che le copie sono conformi ai documenti originali.

3

Dal profilo del diritto in materia di vigilanza, la casa da gioco rimane in ogni caso responsabile per l'adempimento dei suoi obblighi di diligenza. Essa verifica personalmente la plausibilità dei risultati dei chiarimenti.

Sezione 5: Obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7 LRD)

Art. 15

1 La casa da gioco allestisce e organizza la propria documentazione in modo tale da consentire al Segretariato della Commissione, all'autorità preposta al perseguimento penale o ad altri organismi abilitati di formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3-11a LRD e nella presente ordinanza.

2

La documentazione comprende segnatamente: a. una lista di tutti i clienti identificati, con i dati di cui all'articolo 4; b. una copia dei documenti d'identità ufficiali; c. nei casi di cui all'articolo 6, la dichiarazione scritta del cliente relativa all'identità dell'avente economicamente diritto; d. i documenti relativi alle transazioni effettuate secondo gli articoli 2 e 3; e. i documenti relativi alle transazioni connesse tra loro di cui all'articolo 2 capoverso 1;

f. una nota e i documenti relativi ai risultati dell'applicazione dei criteri secondo l'articolo 9; g. una nota e i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l'articolo 10;

h. una copia delle comunicazioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 LRD.

3

La documentazione deve permettere di ricostruire le transazioni connesse e quelle che devono essere registrate.

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4

I documenti e i giustificativi devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni dalla conclusione di un affare.

Sezione 6: Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD)

Art. 16

Direttive interne

1

La casa da gioco redige direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In tali direttive stabilisce come sono adempiuti concretamente gli obblighi di diligenza ai sensi della LRD e della presente ordinanza.

2

In particolare vi regola: a. la procedura da seguire per le identificazioni di cui all'articolo 2; b. la ripartizione interna dei compiti e le competenze; c. l'attuazione delle esigenze di cui agli articoli 2-15; d. i criteri che applica per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato ai sensi dell'articolo 9; e. i criteri che applica per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato ai sensi dell'articolo 10; f.

i principi alla base della sorveglianza delle transazioni; g. la politica aziendale nei confronti delle persone politicamente esposte; h. la competenza per le comunicazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

3

Le direttive interne sono emanate dal consiglio d'amministrazione o dall'organo di direzione superiore.

4

Esse devono essere comunicate in modo adeguato ai collaboratori interessati.


Art. 17

Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro 1

La casa da gioco designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.

2

Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i seguenti compiti: a. provvede all'applicazione e al rispetto delle direttive interne; b. pianifica e sorveglia la formazione interna relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

c. fa eseguire chiarimenti ai sensi dell'articolo 11 o li esegue esso stesso; d. fissa, se del caso, i parametri per il sistema di sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni ai sensi dell'articolo 13;

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e. presta consulenza alla direzione per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.


Art. 18

Formazione e perfezionamento del personale La casa da gioco provvede affinché i nuovi collaboratori ricevano una formazione all'inizio dell'impiego e affinché i collaboratori già impiegati ricevano un perfezionamento periodico sugli aspetti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo essenziali per la loro funzione.


Art. 19

Controlli interni

1

La casa da gioco designa una o più persone qualificate che sorvegliano il rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3-11a LRD e nella presente ordinanza e che effettuano controlli all'interno della casa da gioco.

2

Una persona interna incaricata della sorveglianza non può controllare le relazioni d'affari nell'ambito delle quali è intervenuta personalmente.


Art. 20

Revisione 1 Nel quadro della revisione annuale ai sensi dell'articolo 37 LCG3, l'ufficio di revisione deve controllare se la casa da gioco rispetta gli obblighi previsti negli articoli 3-11a LRD e nella presente ordinanza.

2

Esso riporta i risultati della revisione nel suo rapporto secondo l'articolo 76 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 settembre 20044 sulle case da gioco (OCG).

Sezione 7:

Comunicazioni, interruzione o mantenimento della relazione d'affari (art. 9-11a LRD)

Art. 21

Comunicazioni (art. 9 LRD)

1

La comunicazione secondo l'articolo 9 LRD deve avvenire in forma scritta conformemente alle istruzioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

2

Se non ha sospetti fondati ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD né presunzioni ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, ma indizi le permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis del Codice penale (CP)5, o sono destinati al finanziamento del terrorismo, la casa da gioco può fare uso del diritto di comunicazione di cui all'articolo 305ter capoverso 2 CP e 3 RS

935.52

4 RS

935.521

5 RS

311.0

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955.021

comunicare le sue osservazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

3

Se non esercita il suo diritto di comunicazione nel caso di relazioni d'affari dubbiose, la casa da gioco ne documenta i motivi.

4

Se decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa, essa deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.


Art. 22

Obbligo di mantenere la relazione d'affari 1

La casa da gioco non può interrompere una relazione d'affari se sono date le condizioni relative all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD.

2

Essa non può interrompere una relazione d'affari o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.

3

Se deve restituire ai clienti dei valori patrimoniali in applicazione dell'articolo 9a LRD, la casa da gioco lo fa in una forma tale da consentire alle autorità di seguirne la traccia.


Art. 23

Rifiuto o interruzione della relazione d'affari 1

La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d'affari o interrompe una relazione d'affari già avviata se:

a. non è possibile verificare l'identità del cliente o identificare l'avente economicamente diritto;

b. la casa da gioco non riesce a chiarire il contesto economico del cliente; c. i dubbi sulle indicazioni fornite dal cliente persistono anche dopo che è stata attuata la procedura di cui all'articolo 5 capoverso 1 LRD; d. le sorge il sospetto che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull'identità del cliente o sul suo contesto economico o sull'avente economicamente diritto.

2

La casa da gioco decide se intende proseguire la relazione d'affari se: a. entro 20 giorni lavorativi da una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: 1. non la informa, 2. la informa che la comunicazione non viene trasmessa alle autorità di

perseguimento penale, 3. la informa che la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale e che a partire da questo momento non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;

Riciclaggio di denaro 10

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b. dopo una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi; oppure c. dopo una comunicazione ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP6, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro la informa che la sua comunicazione non viene trasmessa alle autorità di perseguimento penale.

3

Se non intende proseguire la relazione d'affari, la casa da gioco può autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali unicamente in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

4

Se rifiuta di avviare una relazione d'affari o interrompe una relazione d'affari già avviata, la casa da gioco deve restituire al cliente eventuali valori patrimoniali in una forma tale da consentire alle autorità di seguirne la traccia.

Capitolo 3: Organismi di autodisciplina

Art. 24

La Commissione può collaborare con organismi di autodisciplina.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 25

Emolumenti La riscossione degli emolumenti è retta dagli articoli 112-119 OCG7.


Art. 26

Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza della CFCG del 12 giugno 20078 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro è abrogata con effetto al 31 dicembre 2015.


Art. 27

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

6 RS

311.0

7 RS

935.521

8 [RU

2007 2955]