01.01.2023 - * / In vigore
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2016 - 31.12.2019
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1

Ordinanza

relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) dell'11 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio
di denaro (LRD), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediario finanziario;

b. gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti conformemente agli articoli 8a e 9 capoverso 1bis LRD.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica: a. agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera; b. ai commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

2

Non sono considerati intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD:

a. le persone che esercitano le seguenti attività: 1. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c, 2. l'attività di incasso, 3. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale, RU 2015 4819

1 RS

955.0

955.01

Riciclaggio di denaro 2

955.01

4. l'esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni,

5. la prestazione di servizi tra società del medesimo gruppo; b. il personale ausiliario di intermediari finanziari che per la loro attività detengono un'autorizzazione in Svizzera o che sono affiliati a un organismo di autodisciplina (OAD), se adempie le seguenti condizioni: 1. è selezionato accuratamente dall'intermediario finanziario e sottostà

alle sue istruzioni e ai suoi controlli, 2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall'intermediario finanziario per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l'articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito, 3. agisce unicamente in nome e per conto dell'intermediario finanziario, 4. è retribuito dall'intermediario finanziario e non dal cliente finale, 5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato a un OAD, e 6. ha concluso con l'intermediario finanziario un accordo scritto concernente l'osservanza delle condizioni che precedono.

Capitolo 2: Intermediari finanziari Sezione 1: Attività

Art. 3

Operazioni di credito Non sono considerate operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD in particolare: a. l'assunzione

di

crediti;

b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti; c. la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;

d. la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito; e. le relazioni di credito tra persone prossime (art. 7 cpv. 5); f. la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro negozio giuridico;

g. il

leasing operativo; h. gli impegni eventuali a favore di terzi; i. i finanziamenti di transazioni commerciali, se il loro rimborso non è effettuato dalla controparte.

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Art. 4

Servizi nel campo delle operazioni di pagamento 1

Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l'intermediario finanziario: a. trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte; b. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;

c. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

2

Per trasferimento di denaro o di valori si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di denaro contante, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento nonché:

a. il pagamento di una somma corrispondente in contanti, metalli preziosi o valute virtuali; o

b. il trasferimento scritturale o il bonifico mediante un sistema di pagamento o di conteggio.


Art. 5

Attività commerciale

1

Si considera attività commerciale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD:

a. l'acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari nonché l'attività di cambio; b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;

c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime; d. il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento; e. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

2

Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se sottostà ad autorizzazione secondo la legge del 24 marzo 19952 sulle borse.

3

L'attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un'attività commerciale.

2 RS

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Art. 6

Altre attività

1

Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere e g LRD:

a. la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari; b. l'esecuzione di mandati di investimento; c. la custodia di valori mobiliari; d. l'attività di organo in seno a società di domicilio.

2

Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.

3

Non sono considerate società di domicilio le società che: a. perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;

b. controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).

Sezione 2: Attività a titolo professionale

Art. 7

Criteri generali

1

Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se: a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; b. durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione; c. ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.

2

Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.

3

L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa.

O sul riciclaggio di denaro 5

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4

L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.

5

Sono considerate persone prossime: a. i parenti e gli affini in linea diretta; b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale; c. i coniugi e i partner registrati; d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria; e. gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile3;

f. le persone che convivono con l'intermediario finanziario in una comunione di vita durevole.


Art. 8

Operazioni di credito 1

Le operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se: a. con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e

b. in un qualsiasi momento il volume di crediti concesso supera i 5 milioni di franchi.

2

Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

3

Se una persona esercita sia operazioni di credito sia un'altra attività che la qualifica come intermediario finanziario, l'esercizio a titolo professionale deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Se il carattere professionale è accertato in uno dei settori di attività, entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale.


Art. 9

Operazioni di trasferimento di denaro o di valori Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre effettuate a titolo professionale, salvo che l'attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a 50 000 franchi durante un anno civile.


Art. 10

Attività commerciale

Nel caso dell'attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l'utile lordo e non il ricavo lordo.

3 RS

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Art. 11

Passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale 1

Chiunque passa da un'attività di intermediario finanziario esercitata a titolo non professionale a un'attività esercitata a titolo professionale deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3-11 LRD; e b. presentare, entro due mesi dal cambiamento di statuto, una richiesta di affiliazione a un OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2

Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD oppure fino al rilascio di un'autorizzazione da parte della FINMA, all'intermediario finanziario in questione è vietato intraprendere azioni in tale veste che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.


Art. 12

Uscita ed espulsione da un OAD 1

Se un intermediario finanziario che intende continuare a esercitare l'attività di intermediario finanziario a titolo professionale esce da un OAD o ne viene espulso, deve presentare una richiesta di affiliazione a un altro OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale alla FINMA entro due mesi dall'uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di espulsione.

2

Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svolgere la sua attività solo nell'ambito delle relazioni d'affari già esistenti.

3

Se entro la scadenza di due mesi non ha presentato una richiesta né a un OAD né alla FINMA, oppure se gli viene rifiutata l'affiliazione o l'autorizzazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di intermediario finanziario.

Capitolo 3: Commercianti Sezione 1: In generale

Art. 13

Commercianti Sono considerate commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD anche le persone che su mandato e per conto di terzi negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante.


Art. 14

Commercio a titolo professionale 1

Il commercio è svolto a titolo professionale se rappresenta un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole.

2

Non è determinante se il commercio è svolto quale attività principale o accessoria.

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Art. 15

Beni Sono considerati beni le cose mobili corporee che possono essere oggetto di una vendita di cose mobili ai sensi dell'articolo 187 del Codice delle obbligazioni4, o i fondi che possono essere oggetto di un contratto di vendita ai sensi dell'articolo 216 del Codice delle obbligazioni.


Art. 16

Ricorso a terzi

Se ricorrono a un terzo per eseguire l'operazione e ricevere il prezzo di vendita in contanti, i commercianti sono tenuti a garantire l'osservanza degli obblighi di diligenza e di comunicazione ai sensi della sezione 2 del presente capitolo a prescindere dal loro rapporto giuridico con il terzo.

Sezione 2: Obblighi di diligenza e di comunicazione

Art. 17

Identificazione della controparte 1

Al momento della conclusione del contratto il commerciante identifica la controparte in base alle seguenti indicazioni:

a. cognome e nome; b. indirizzo; c. data di nascita; e d. cittadinanza.

2

Se la controparte proviene da uno Stato in cui l'utilizzo della data di nascita o dell'indirizzo non è usuale, l'esigenza di queste indicazioni decade. 3 Ai fini dell'identificazione della controparte, il commerciante: a. richiede alla stessa la presentazione di un documento ufficiale in originale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d'identità o la licenza di condurre; b. verifica se il documento si riferisce alla stessa; c. fa una copia del documento; e d. annota sulla copia di aver preso visione dell'originale.

4

Se la controparte è rappresentata, il suo rappresentante è tenuto a: a. fornire le indicazioni ai sensi del capoverso 1, se la controparte è una persona fisica;

b. indicare al commerciante la ditta e la sede della controparte, se essa è una persona giuridica o una società di persone.

4 RS

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Art. 18

Accertamento dell'avente economicamente diritto 1

Il commerciante accerta l'avente economicamente diritto informandosi presso la controparte o il suo rappresentante se la stessa ha economicamente diritto al denaro.

2

Se la controparte non è l'avente economicamente diritto, il commerciante richiede alla stessa o al suo rappresentante una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto. Sono considerati aventi economicamente diritto: a. le persone fisiche per conto delle quali avviene l'acquisto; b. in caso di acquisto per conto di una persona giuridica o di una società di persone operativa e non quotata in borsa: 1. le persone fisiche che partecipano alla stessa almeno nella misura del

25 per cento del capitale o dei voti, direttamente o indirettamente, da sole o di comune intesa con terzi, oppure 2. le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla stessa.

3

Se non è possibile accertare alcuna persona quale avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2 lettera b, va accertata l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

4

Ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto il commerciante necessita delle seguenti indicazioni: a. cognome e nome; b. indirizzo; c. data di nascita; e d. cittadinanza.

5

L'articolo 17 capoverso 2 si applica per analogia.

6

Per la dichiarazione scritta ai sensi del capoverso 2 è sufficiente che la controparte o il suo rappresentante sottoscrivano le indicazioni sul modulo o documento ai sensi dell'articolo 21.

7

Se per una società non risulta alcuna persona avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2, in particolare a causa della sua forma giuridica quale associazione o fondazione secondo il diritto svizzero, ciò deve essere debitamente indicato.


Art. 19

Chiarimenti ulteriori

1

Il commerciante verifica le circostanze dell'operazione, specialmente la provenienza del denaro e il suo scopo, se essa appare inusuale o se vi sono indizi di riciclaggio di denaro.

2

Sussistono indizi di riciclaggio di denaro specialmente se: a. la persona paga prevalentemente con banconote di piccolo taglio; b. vengono acquistati soprattutto beni facilmente rivendibili e con un elevato grado di standardizzazione;

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c. la persona non fornisce indicazioni o fornisce indicazioni insufficienti ai fini della sua identificazione ai sensi dell'articolo 17 o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto ai sensi dell'articolo 18; d. la persona fornisce manifestamente indicazioni false o fallaci; e. sussistono dubbi in merito all'autenticità dei documenti presentati.

3

Ai fini della verifica il commerciante si informa presso la controparte o il suo rappresentante in merito alle circostanze e allo scopo dell'operazione, esamina la plausibilità delle indicazioni e registra in forma scritta i chiarimenti.


Art. 20

Obbligo di comunicazione 1

Si è in presenza di un sospetto fondato che comporta l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1bis LRD, se esso si basa su di un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento derivi da un reato, e se nemmeno i chiarimenti ulteriori ai sensi dell'articolo 19 eliminano tale sospetto.

2

La comunicazione va effettuata anche se il commerciante non è in grado di associare a una fattispecie penale determinata il reato dal quale deriva il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento.

3

Ai fini della comunicazione va utilizzato l'apposito modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.


Art. 21

Documentazione 1 Al fine di documentare il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione, il commerciante utilizza il modulo di cui all'allegato 1 o un documento equivalente. 2 Nel modulo o documento vengono riportati: a. tutte le indicazioni riguardanti i clienti ottenute conformemente agli articoli 17 e 18;

b. il risultato dei chiarimenti ulteriori ai sensi dell'articolo 19; c. l'eventuale comunicazione ai sensi dell'articolo 20.

3

Il modulo o documento deve recare la data dell'operazione e la firma del commerciante.

4

Esso va conservato per almeno dieci anni.

Sezione 3: Incarico affidato a un ufficio di revisione

Art. 22

1 L'obbligo ai sensi dell'articolo 15 LRD, secondo cui il commerciante deve incaricare della verifica un ufficio di revisione, sussiste indipendentemente dall'obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo.

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2

Se il commerciante non dispone di un ufficio di revisione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione affida l'incarico di eseguire la verifica a revisori ai sensi dell'articolo 5 o a un'impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 20055 sui revisori.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 23

Abrogazione e modifica di altri atti normativi L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.


Art. 24

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

5 RS

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Allegato 1

(art. 21 cpv. 1)

Modulo per ottemperare agli obblighi di diligenza e di comunicazione dei commercianti Identificazione della controparte (art. 17 ORD) Controparte: Cognome e nome:

_________________________________________________________ Indirizzo:

_________________________________________________________ Data di nascita:

_________________________________________________________ Cittadinanza:

_________________________________________________________ L'acquisto avviene per conto di una persona giuridica o di una società di persone? sì no

Ditta:

_________________________________________________________ Sede:

_________________________________________________________ Accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 18 ORD) L'avente economicamente diritto è la controparte stessa.

La controparte o il suo rappresentante dichiara con la presente che la seguente persona fisica è l'avente economicamente diritto, rispettivamente le seguenti persone fisiche sono gli aventi economicamente diritto: Persona 1

Persona 2

Cognome / Nome
Indirizzo Data di nascita
Cittadinanza

Persona 3

Persona 4

Cognome / Nome
Indirizzo Data di nascita
Cittadinanza

Firma della controparte o del rappresentante: _______________________________________

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Chiarimenti ulteriori (art. 19 ORD) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Comunicazione (art. 20 ORD) Comunicazione all'Ufficio di comunicazione (MROS): sì no

Sussiste un sospetto fondato di: _________________________________________________ Luogo e data:

_________________________________________________ Firma del commerciante: _________________________________________________

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Allegato 2

(art. 23)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I

L'ordinanza del 18 novembre 20096 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...7

6

[RU 2009 6403] 7

Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 4819.

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