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01.03.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.09.2023 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 31.12.2020
01.02.2018 - 31.03.2020
01.01.2018 - 31.01.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2012 - 31.12.2014
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2008 - 31.03.2011
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.02.2004 - 30.06.2004
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221.411

Ordinanza
sul registro di commercio

(ORC)

del 17 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 621 capoverso 2, 933 capoverso 2, 943 e 950 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)1,
visto l'articolo 102 lettera a della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione (LFus),3

ordina:

1 RS 220

2 RS 221.301

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1:4 Oggetto e definizioni

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
l'organizzazione della tenuta del registro di commercio;
b.
la struttura e il contenuto del registro di commercio;
c.
la comunicazione elettronica con le autorità del registro di commercio;
d.
la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di enti giuridici;
e.
la comunicazione di informazioni e la consultazione del registro di commercio.
Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

a.
impresa: un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno;
b.
domicilio legale: l'indirizzo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede.

Capitolo 2: Autorità del registro di commercio

Art. 35 Uffici del registro di commercio

L'organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d'interesse.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 46

6 Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 57 Alta vigilanza della Confederazione

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

2 L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:

a.
emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali;
b.
verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;
c.
svolgere le ispezioni;
d.
interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali.

3 Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 5a8 Informazione e rapporto

1 Gli uffici cantonali del registro di commercio presentano all'UFRC un rapporto annuale sulla loro attività.

2 L'UFRC stila un rapporto sui risultati delle ispezioni destinato all'ufficio cantonale del registro di commercio e al responsabile dell'unità amministrativa di cui fa parte tale ufficio. L'UFRC controlla successivamente le misure correttive raccomandate nel quadro delle ispezioni.

8 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Capitolo 3: Struttura e contenuto del registro di commercio

Art. 6 Struttura del registro di commercio

1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi.

2 Il registro giornaliero è l'elenco elettronico di tutte le iscrizioni in ordine progressivo.

3 Il registro principale è il riassunto in forma elettronica di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico.

Art. 7 Contenuto del registro di commercio

Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti:

a.
gli enti giuridici;
b.
le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO);
c.
il capo di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC).
Art. 8 Registro giornaliero

1 Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero.

2 L'ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notificazione e sui documenti giustificativi oppure su una sentenza o su una decisione, oppure effettua le iscrizioni d'ufficio.

3 Il registro giornaliero contiene:

a.
le iscrizioni;
b.
il numero e la data dell'iscrizione;
c.
la sigla d'identificazione della persona che ha provveduto all'iscrizione o l'ha ordinata e l'indicazione dell'ufficio del registro di commercio;
d.
gli emolumenti per l'iscrizione;
e.
l'elenco dei documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione.

4 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscrizioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile.

5 Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori e devono essere conservate a tempo indeterminato.

Art. 9 Registro principale

1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9

2 Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti:

a.
tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettere a e b;
b.
la data della prima iscrizione dell'ente giuridico nel registro di commercio;
c.
il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero;
d.10
il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;
e.
il rinvio a un'eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell'indice alfabetico delle ditte;
f.
la data della cancellazione nel registro di commercio.

3 La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale.

4 Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate.

5 Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta.

9 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

10 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

Capitolo 4: Pubblicità del registro di commercio

Art. 1011 Deroghe

Non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l'articolo 936 CO:

a.
il numero AVS;
b.
la corrispondenza relativa a un'iscrizione;
c.
le copie dei documenti d'identità;
d.
i documenti di cui all'articolo 62 capoverso 2;
e.
le comunicazioni e i documenti allestiti e trasmessi nell'ambito dell'esame delle interdizioni di esercitare un'attività secondo l'articolo 928a capoversi 2bis-2quater CO;
f.
i documenti di cui all'articolo 65a capoverso 1.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

Art. 11 Consultazione ed estratti

1 Su domanda, gli uffici del registro di commercio autorizzano la consultazione del registro principale, della notificazione e dei documenti giustificativi e rilasciano:

a.
estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico che figura nel registro principale;
b.
copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi.

2 Un estratto può essere rilasciato prima della pubblicazione dell'iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se tale iscrizione è già stata approvata dall'UFRC.

3 ...12

4 ...13

5 L'UFRC provvede mediante una direttiva a una struttura e una presentazione unitarie degli estratti. Permette ai Cantoni l'uso degli stemmi e dei simboli cantonali. Può emanare prescrizioni riguardanti la sicurezza degli estratti.

6 L'ufficio del registro di commercio attesta su domanda che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro.

7 All'allestimento degli estratti, delle copie di notificazioni e di documenti giustificativi e delle attestazioni in forma elettronica nonché all'allestimento delle copie cartacee di documenti elettronici si applica l'ordinanza dell'8 dicembre 201714 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE).15

12 Abrogato dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

13 Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

14 RS 211.435.1

15 Introdotto dall'all. n. II 4 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

Art. 1216 Offerta elettronica

Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Capitolo 5:17
Autenticazioni da parte dell'ufficio del registro di commercio

17 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Art. 12a18

1 L'ufficio del registro di commercio è autorizzato ad allestire copie cartacee autenticate o copie elettroniche autenticate secondo l'OAPuE19 di notificazioni, documenti giustificativi e altri documenti nonché di firme in forma cartacea o elettronica.

2 L'ufficio del registro di commercio indica sulla copia cartacea autenticata:

a.
che si tratta di una copia conforme al documento originale; e
b.
che il documento originale era cartaceo.

3 All'allestimento di autenticazioni elettroniche e all'allestimento di copie cartacee autenticate di documenti elettronici si applica l'OAPuE.

18 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

19 RS 211.435.1

Capitolo 6:20 Comunicazione elettronica

20 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Art. 12b Ammissibilità degli atti scritti elettronici e diritto applicabile

Se non disposto diversamente dalla presente ordinanza, alla comunicazione elettronica per il registro di commercio si applicano le disposizioni degli articoli 130 capoverso 2 e 143 capoverso 2 del Codice di procedura civile21 (CPC) e dell'ordinanza del 18 giugno 201022 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento.

Art. 12c Trasmissione

1 Gli atti scritti elettronici possono essere fatti pervenire agli uffici del registro di commercio mediate piattaforme di trasmissione come previsto dagli articoli 2 e 4 dell'ordinanza del 18 giugno 201023 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni, se queste ultime:

a.
garantiscono la riservatezza (criptaggio) dei dati; e
b.24
rilasciano una ricevuta munita di sigillo elettronico regolamentato e di una marca temporale elettronica ai sensi dell'articolo 2 lettere d e i FiEle25.

2 L'UFRC può disciplinare lo svolgimento e l'automazione della comunicazione elettronica, segnatamente in riferimento a moduli, formato delle banche dati, struttura dei dati, processi operativi e procedure di trasmissione alternative.26

23 RS 272.1

24 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

25 RS 943.03

26 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 29 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 12d27

27 Abrogato dall'all. n. II 4 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, con effetto dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

Art. 12e Estratti elettronici

Le disposizioni di questo capitolo si applicano per analogia alla consegna di estratti elettronici autenticati dal registro giornaliero o dal registro principale.

Capitolo 7:28 Banche dati centrali

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, l'art. 14a è entrato in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

Art. 13 Ricerche su ditte e nomi

1 Su domanda, l'UFRC svolge ricerche scritte su ditte e nomi di enti giuridici nella banca dati centrale degli enti giuridici di cui all'articolo 928b CO.

2 Mette a disposizione la piattaforma Internet Regix per la registrazione completamente elettronica dei mandati di ricerca.

Art. 14 Indice centrale delle ditte (Zefix)

1 I dati degli enti giuridici accessibili gratuitamente in Internet secondo l'articolo 928b capoverso 2 CO possono essere consultati mediante la piattaforma Internet Zefix o un'interfaccia tecnica. Questi dati non esplicano effetti giuridici.

2 L'UFRC mette a disposizione del pubblico per utilizzo gratuito i dati degli enti giuridici attivi necessari alla loro identificazione contenuti nella banca dati centrale degli enti giuridici.

3 Il DFGP determina:

a.
i dati che devono figurare nella banca dati centrale degli enti giuridici;
b.
i dati della banca dati centrale degli enti giuridici che sono pubblici;
c.
il contenuto delle raccolte di dati che sono resi accessibili;
d.
le condizioni e le modalità di accesso alle raccolte di dati.
Art. 14a Banca dati centrale delle persone

1 L'UFRC è responsabile della concessione dei diritti di registrazione e di trattamento dei dati nella banca dati centrale delle persone e della protezione e la sicurezza dei dati di questa banca dati.

1bis Provvede affinché, in caso di singole consultazioni in Internet, si possano effettuare ricerche nella banca dati centrale delle persone, in particolare sulla base di nomi o di numeri personali non significanti.29

2 Gli uffici del registro di commercio sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati e provvedono all'allineamento dei dati del registro cantonale con quelli di altri registri pubblici.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

Titolo 2: Procedura d'iscrizione

Capitolo 1: Notificazione e documenti giustificativi

Sezione 1: Notificazione30

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 16 Contenuto, forma e lingua

1 La notificazione identifica chiaramente l'ente giuridico e indica i fatti da iscrivere o rinvia ai documenti giustificativi menzionati singolarmente.

2 La notificazione può essere presentata in forma scritta o elettronica.

3 Le notificazioni elettroniche devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 12b e 12c.32

4 Le notificazioni devono essere allestite in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l'iscrizione.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 1733 Persone che notificano l'iscrizione

1 Laddove la legislazione non disponga altrimenti, la notificazione è effettuata:

a.
da una o più persone autorizzate a rappresentare l'ente giuridico interessato conformemente al loro diritto di firma;
b.
da terzi con procura;
c.
dal proprietario in caso di procura non commerciale;
d.
dal capo dell'indivisione.

2 Le seguenti iscrizioni possono inoltre essere notificate dalle persone interessate:

a.
la cancellazione dei membri degli organi o dei poteri di rappresentanza (art. 933 cpv. 2 CO);
b.
la modifica dei dati personali secondo l'articolo 119;
c.
la cancellazione del domicilio legale secondo l'articolo 117 capoverso 3.

3 La procura conferita a terzi secondo il capoverso 1 lettera b, deve essere firmata da uno o più membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l'ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma. Va allegata alla notificazione.

4 Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un'iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell'eredità possono procedere alla notificazione in loro vece.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 1834 Firma

1 Laddove la legislazione non disponga altrimenti, la notificazione deve essere firmata dalle persone di cui all'articolo 17.

2 La notificazione effettuata su carta deve essere firmata presso l'ufficio del registro di commercio o prodotta con le firme autenticate. Un'autenticazione non è richiesta in caso di firme di terzi con procura e se le firme sono già state prodotte in precedenza in forma autenticata per il medesimo ente giuridico. Se vi sono motivi fondati per dubitare dell'autenticità della firma, l'ufficio del registro di commercio può chiedere una nuova autenticazione.

3 Se firmano la notificazione presso l'ufficio del registro di commercio, le persone che notificano l'iscrizione devono attestare la loro identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi.

4 Le notificazioni elettroniche devono essere munite di una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle35. Fatto salvo l'articolo 21, non devono essere depositate le firme autografe delle persone che sottoscrivono la notificazione.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

35 RS 943.03

Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione

1 Il tribunale o l'autorità che ordina l'iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all'ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l'articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 188936 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

2 L'ufficio del registro di commercio procede senza indugio all'iscrizione.

3 Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l'ufficio del registro di commercio chiede all'autorità competente di fornire chiarimenti scritti.

3bis Se l'interdizione di esercitare un'attività figurante nell'estratto 3 per autorità (art. 39 della legge del 17 giugno 201637 sul casellario giudiziale) è poco chiara, l'UFRC può chiedere al tribunale, nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2bis CO, chiarimenti scritti.38

4 È fatta salva l'approvazione dell'iscrizione da parte dell'UFRC.

36 RS 281.1

37 RS 330

38 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

Sezione 2: Documenti giustificativi39

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 2040 Contenuto, forma e lingua

1 I documenti giustificativi sono prodotti in forma originale o in forma di copia autenticata cartacea o elettronica.

2 I documenti giustificativi devono essere firmati in modo conforme alla legge. I documenti giustificativi in forma elettronica devono recare una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettera e j FiEle41.

3 Atti pubblici in forma elettronica e autenticazioni elettroniche nonché copie cartacee di documenti elettronici devono essere conformi ai requisiti dell'OAPuE42.

4 Se i documenti giustificativi sono prodotti in una lingua che non è la lingua ufficiale del Cantone, l'ufficio del registro di commercio può esigere una traduzione purché sia necessario per l'esame o la consultazione da parte di terzi. Se necessario può designare il traduttore. In questo caso la traduzione funge anche da documento giustificativo.

40 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

41 RS 943.03

42 RS 211.435.1

Art. 21 Firme

1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l'iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti:

a.
firmando presso l'ufficio del registro di commercio;
b.
consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio:
1.
su carta, autenticata da un pubblico ufficiale,
2.
digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o
3.
digitalizzata e attestata dalla persona stessa.43

2 Se firma presso l'ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno svizzera validi. L'ufficio del registro di commercio legalizza la firma.44

3 Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e e j FiEle45.46

43 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

45 RS 943.03

46 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 dell'O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667).

Art. 22 Statuto e atto di fondazione

1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:

a.
i promotori hanno accettato lo statuto; o
b.
l'organo competente della società ha deciso l'ultima modifica dello statuto.

2 Nel registro di commercio è iscritta come data dell'atto di fondazione il giorno in cui:

a.
l'atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito;
b.
la disposizione a causa di morte è stata allestita; o
c.
l'atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un'autorità.

3 Qualora lo statuto o l'atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all'ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell'atto di fondazione.

4 I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale:

a.
gli statuti di:
1.
società anonime,
2.
società in accomandita,
3.
società a garanzia limitata,
4.
società cooperative,
5.
società di investimento a capitale fisso,
6.
società di investimento a capitale variabile;
b.
atti di fondazione.47

5 Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione.48

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 23 Verbali concernenti le deliberazioni

1 Se i fatti da iscrivere si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e le deliberazioni non necessitano dell'atto pubblico, il verbale o l'estratto del verbale concernente la deliberazione o una deliberazione per circolazione è prodotto come documento giustificativo.

2 I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell'organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all'organo.

3 Non è necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell'organo superiore di direzione o di amministrazione se la notificazione all'ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri di tale organo. Non è neppure necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell'assemblea dei soci delle società a garanzia limitata se la notificazione all'ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i soci iscritti nel registro di commercio.

Art. 24 Esistenza di enti giuridici

1 Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico iscritto nel registro di commercio svizzero, non è necessario documentarne l'esistenza. L'ufficio del registro di commercio, competente per l'iscrizione di tale fatto, verifica l'esistenza dell'ente giuridico consultando la banca dati cantonale del registro di commercio.49

2 L'esistenza di un ente giuridico che non è iscritto nel registro di commercio svizzero è documentata mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 24a50 Identificazione di persone fisiche

1 L'identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante passaporto, carta di identità o carta di soggiorno svizzera validi oppure mediante una copia di uno di questi documenti. Ai fini della raccolta dei dati necessari a identificare la persona indicati nell'articolo 24b, l'ufficio del registro di commercio può allestire una copia del documento presentato.

2 L'identità di una persona fisica può essere provata anche mediante un atto pubblico o un'autentica di firma, se riportano i dati indicati all'articolo 24b.

3 Eventuali copie dei documenti di identità sono archiviate con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l'iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace.

50 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario (RU 2011 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 24b51 Dati per l'identificazione

1 Sulla base del documento di identità e ai fini dell'identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di commercio i seguenti dati:

a.
il cognome;
b.
se del caso, il cognome prima del matrimonio;
c.
tutti i nomi nell'ordine corretto;
d.
la data di nascita;
e.
il sesso;
f.
il Comune politico del luogo d'origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
g.
il tipo, il numero e lo Stato di emissione del documento di identità.

2 Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati:

a.
eventuali nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata;
b.
il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all'estero, la località e lo Stato;
c.
se del caso, il numero personale già assegnato e non significante della banca dati centrale delle persone.52

3 La pubblicità di questi dati è retta dall'articolo 119 capoverso 1.

51 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

Art. 25 Atti pubblici e legalizzazioni allestite all'estero

1 Gli atti pubblici e le legalizzazioni allestite all'estero devono essere corredati di una dichiarazione della competente autorità del luogo ove furono allestiti, dalla quale risulti che essi sono stati allestiti dall'ufficiale pubblico competente. Inoltre devono essere prodotte, salvo che i trattati non dispongano diversamente, le legalizzazioni del Governo estero e delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera.

2 Se occorre allestire un atto pubblico ai sensi del diritto svizzero e produrlo come documento giustificativo all'ufficio del registro di commercio, quest'ultimo può esigere la prova che la procedura di certificazione estera equivale alla procedura di certificazione pubblica applicata in Svizzera. A tal proposito esso può chiedere una perizia e nominare il perito.

Capitolo 2: Principi concernenti l'iscrizione

Art. 2653 Termine

Se per l'iscrizione nel registro di commercio è previsto un termine, quest'ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi richiesti sono conformi ai requisiti legali e:

a.
sono consegnati all'ufficio del registro di commercio o, all'indirizzo di questo, alla Posta Svizzera entro l'ultimo giorno del termine previsto; o
b.
è stato confermato al mittente che la notificazione elettronica e i documenti giustificativi in forma elettronica necessari sono stati ricevuti entro l'ultimo giorno del termine previsto.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 2754 Rettificazione

L'ufficio del registro di commercio rettifica, su domanda o d'ufficio, i propri errori di redazione e di trascrizione. La rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 2855 Complemento

Su domanda o d'ufficio, l'ufficio del registro di commercio iscrive a posteriori i fatti notificati e documentati che non ha iscritto per errore. Il complemento deve essere designato come tale e figurare nel registro giornaliero.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 29 Lingua

L'iscrizione nel registro di commercio è effettuata nella lingua della notificazione secondo l'articolo 16 capoverso 4. Se la notificazione è fatta in romancio, l'iscrizione è effettuata anche in tedesco o italiano.

Art. 29a56 Set di caratteri

Le iscrizioni nel registro di commercio sono effettuate con il set di caratteri ISO 8859-1557.

56 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

57 ISO/IEC 8859-15, 1999, tecnologia dell'informazione - insiemi di caratteri codificati ad otto bit byte singolo - parte 15: latino-9. La norma può essere consultata e ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch. Può essere consultata sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (www.iso.org).

Art. 30 Iscrizione su richiesta di ulteriori fatti

1 Fatti la cui iscrizione non è prevista dalla legge o dall'ordinanza possono essere iscritti nel registro di commercio su domanda se:

a.
l'iscrizione è compatibile con lo scopo del registro di commercio; e
b.
un importante interesse pubblico giustifica la pubblicazione.

2 Le prescrizioni sulla notificazione e i documenti giustificativi si applicano per analogia.

Capitolo 3: Verifica, approvazione e pubblicazione delle iscrizioni

Art. 31 Trasmissione all'UFRC

Gli uffici cantonali del registro di commercio trasmettono elettronicamente le loro iscrizioni all'UFRC il giorno feriale in cui sono state iscritte nel registro giornaliero.

Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC

1 L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.

2 La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.

3 L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio.

4 L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.

Art. 33 Diniego dell'approvazione

1 Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente.

2 Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto.

3 Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione.

4 Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile.

Art. 3458 Informazione sull'approvazione

L'ufficio cantonale del registro di commercio informa su richiesta le persone che hanno presentato una notificazione non appena l'iscrizione è approvata dall'UFRC. Precisa che l'iscrizione acquisisce validità soltanto con la pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 3559 Pubblicazione

1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2 L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione.

59 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

Titolo 3: Disposizioni speciali in materia di iscrizioni

Capitolo 1: Ditta individuale

Art. 37 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione di una ditta individuale occorre fornire i documenti giustificativi soltanto se:

a.
i fatti da iscrivere non risultano dalla notificazione;
b.
è necessario in virtù di altre disposizioni.

2 Se è già stato attribuito all'impresa individuale, il numero d'identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.61

61 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 38 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese62;
b.
la sede e il domicilio legale;
c.
la forma giuridica;
d.
lo scopo;
e.
il titolare della ditta individuale;
f.
le persone autorizzate a rappresentare.

62 Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 39 Cancellazione

1 Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale.

2 Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione.63

3 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione.

4 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.64

63 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

64 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese (RU 2011 533). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Capitolo 2: Società in nome collettivo o in accomandita

Art. 40 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in nome collettivo o in accomandita occorre fornire i documenti giustificativi soltanto se:

a.
i fatti da iscrivere non risultano dalla notificazione;
b.
è necessario in virtù di altre disposizioni.

2 Se è già stato attribuito alla società in nome collettivo o in accomandita, il numero di identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.65

65 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 41 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società in nome collettivo contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
b.
la sede e il domicilio legale;
c.
la forma giuridica;
d.
la data d'inizio della società;
e.
lo scopo;
f.
i soci;
g.
le persone autorizzate a rappresentare.

2 L'iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
b.
la sede e il domicilio legale;
c.
la forma giuridica;
d.
la data d'inizio della società;
e.
lo scopo;
f.
i soci illimitatamente responsabili (accomandatari);
g.
i soci limitatamente responsabili (accomandanti) con l'indicazione dell'importo del rispettivo capitale accomandato;
h.
se il capitale accomandato è fornito totalmente o in parte in natura, il suo oggetto e valore;
i.
le persone autorizzate a rappresentare.

3 Per le società in nome collettivo o in accomandita che non gestiscono un'attività in forma commerciale, la data d'inizio della società coincide con la data dell'iscrizione nel registro giornaliero.

Art. 42 Scioglimento e cancellazione

1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l'iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO).

2 Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci.

3 In caso di scioglimento della società l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che la società è stata sciolta;
b.66
la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
c.
i liquidatori.

4 Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO).

5 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Capitolo 3: Società anonima

Sezione 1: Costituzione

Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto costitutivo autentico;
b.
lo statuto;
c.
una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione;
d.
se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;
e.
il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma;
f.
in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
g.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
h.67
...
i.68
in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 200869 sui titoli contabili (LTCo).

2 Per le indicazioni già contenute nell'atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare.

3 In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:70

a.
i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;
b.71
...
c.
la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori;
d.
l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

67 Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

68 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

69 RS 957.1

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

71 Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 44 Atto costitutivo

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

a.
i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti;
b.
la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima;
c.
la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
d.
la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;
e.
il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali;
f.
il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;
g.72
l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO;
h.
la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
i.
le firme dei promotori;
j.73
se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

73 Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 45 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima;
b.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c.
la sede e il domicilio legale;
d.
la forma giuridica;
e.
la data dello statuto;
f.
se limitata, la durata della società;
g.
lo scopo;
h.74
l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
i.
se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
j.75
se è emesso un capitale di partecipazione, l'entità e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
k.
nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;
l.
nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
m.
se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
n.
i membri del consiglio di amministrazione;
o.
le persone autorizzate a rappresentare;
p.76
se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);
q.
se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
r.
l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
s.77
la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto;
t.78
in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo79;
u.80
un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale.

2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:81

a.
il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;
b.82
...
c.
la compensazione di crediti, con l'indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;
d.
il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all'ulteriore precisazione contenuta nello statuto.

3 ... 83

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

78 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

79 RS 957.1

80 Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

82 Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

83 Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 2:84 Moneta del capitale azionario

84 Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 45b Cambio della moneta

1 Con la notificazione per l'iscrizione di un cambio della moneta del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 621 cpv. 3 CO);
b.
l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 621 cpv. 3 CO);
c.
lo statuto modificato.

2 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
la data della modifica dello statuto;
h.
l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni.

Sezione 3: Aumento ordinario del capitale azionario85

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 4686 Notificazione e documenti giustificativi

1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale.

2 Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO);
b.
l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO);
c.
lo statuto modificato;
d.
la relazione sull'aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d'amministrazione (art. 652e CO);
e.
in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;;
f.
se del caso, il prospetto;
g.
nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo87.

3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:

a.
i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;
b.
l'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO);
c.
nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO.

4 Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

87 RS 957.1

Art. 48 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti:

a.
la qualifica di aumento ordinario del capitale;
b.
la data della modifica dello statuto;
c.
l'ammontare del capitale azionario dopo l'aumento;
d.
l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo l'aumento;
e.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento;
f.
se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
g.
nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
h.
se del caso, la limitazione della trasferibilità dell'azione;
i.
se l'aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto;
j.89
nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo90.

2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2.91

89 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

90 RS 957.1

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 4: Aumento con capitale condizionale93

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 51 Decisione di concessione dell'assemblea generale

1 Con la notificazione per l'iscrizione della deliberazione dell'assemblea generale concernente un capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:94

a.95
l'atto pubblico concernente la decisione di concessione dell'assemblea generale (art. 653 cpv. 1 CO);
b.
lo statuto modificato;
c.96
nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la dichiarazione delle persone notificanti l'iscrizione che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo97.

2 ...98

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
l'indicazione del capitale condizionale con un rinvio allo statuto per i dettagli;
b.
la data della deliberazione dell'assemblea generale concernente la modifica dello statuto.

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

96 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

97 RS 957.1

98 Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 52 Constatazioni e modifica statutaria del consiglio d'amministrazione

1 Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.99
l'atto pubblico sulle deliberazioni del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 3 CO);
b.
lo statuto modificato;
c.100
l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 1 CO);
d.101
nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo102.

2 ...103

3 Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 48.

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

101 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

102 RS 957.1

103 Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 53104 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale

1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 1 CO);
b.
l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 2 CO);
c.
lo statuto modificato.

2 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
la data della modifica dello statuto;
b.
un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 5: Conferimenti ulteriori

Art. 54105

1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione;
b.
lo statuto modificato;
c.
nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
d.
nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile:
1.
una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO,
2.
la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva,
3.
un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso,
4.
un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;
e.
in caso di conferimenti in natura o compensazione:
1.
un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso,
2.
un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato,
3.
se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti.

2 L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti:

a.
l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione;
b.
se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto;
c.
la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati;
d.
la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione;
e.
l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
f.
se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati.

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene:

a.
la data della modifica dello statuto;
b.
il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati.

4 In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 6: Riduzione del capitale azionario

Art. 55 Riduzione ordinaria del capitale

1 Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 653n CO);
b.
l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653o cpv. 2 CO);
c.
l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale o di un perito revisore abilitato (art. 653m cpv. 1 CO);
d.
lo statuto modificato.106

2 ...107

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
la qualifica di riduzione del capitale azionario;
b.
la data della modifica dello statuto;
c.
la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
d.
l'ammontare della riduzione del capitale azionario;
e.
l'impiego dell'ammontare della riduzione;
f.
l'ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione;
g.
l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario;
h.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario.

4 Se la società ha riscattato e annullato azioni proprie, si applica la procedura di riduzione del capitale. La riduzione del capitale azionario e il numero delle azioni deve essere iscritta nel registro di commercio anche quando una somma corrispondente sia stata inserita nel passivo del bilancio.

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

107 Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 56 Riduzione del capitale azionario per eliminare un'eccedenza passiva accertata nel bilancio

1 Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario per eliminare parzialmente o completamente un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e causata da perdite, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 653p cpv. 2 CO);
b.
lo statuto modificato;
c.
l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale o di un perito revisore abilitato (art. 653p cpv. 1 CO).108

2 ...109

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che il capitale azionario è stato ridotto per eliminare un'eccedenza passiva accertata nel bilancio;
b.
la data della modifica dello statuto;
c.
la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
d.
l'ammontare della riduzione del capitale azionario;
e.
l'ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione;
f.
l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario;
g.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario.

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

109 Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 57 Riduzione e aumento simultanei del capitale azionario110

1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:111

a.
l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale;
b.
i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario;
c.
lo statuto in caso di modifica.

2 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato;
b.
l'ammontare della riduzione del capitale azionario;
c.
la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
d.
il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore;
e.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario;
f.
il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati;
g.
se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
h.
nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
i.
se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni;
j.
la nuova data dello statuto in caso di modifica.

3 Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente.

4 Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.112

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 59 Riduzione dei conferimenti effettuati

Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti la riduzione del capitale azionario si applicano per analogia alla riduzione dei conferimenti effettuati sul capitale azionario.

Sezione 7:113 Margine di variazione del capitale

113 Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 59a Autorizzazione del consiglio d'amministrazione

1 Con la notificazione per l'iscrizione di un margine di variazione del capitale (art. 653s CO) occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale;
b.
lo statuto modificato;
c.
se finora la società ha rinunciato alla revisione limitata e il consiglio d'amministrazione è autorizzato a ridurre il capitale: una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge è stato eletto e che ha accettato la sua elezione;

2 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
l'indicazione del margine di variazione del capitale secondo la descrizione dettagliata nello statuto;
b.
la data della deliberazione dell'assemblea generale sulla modifica dello statuto.
c.
se del caso, l'ufficio di revisione.

Sezione 8:114 Capitale di partecipazione

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 60

Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione.

Sezione 9:
Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l'ufficio di revisione
115

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 61 Iscrizione dell'ufficio di revisione

1 Un ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio soltanto se effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata.

2 L'ufficio del registro di commercio verifica consultando il registro dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori se l'ufficio di revisione è abilitato.

3 Un ufficio di revisione non può essere iscritto se vi sono circostanze che fanno presumere un rapporto di dipendenza.

Art. 62116 Rinuncia a una revisione limitata

1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all'ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l'iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:

a.
la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordinaria;
b.
la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all'anno;
c.
tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.

2 Tale dichiarazione stabilisce la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia ed è firmata da almeno un membro del consiglio d'amministrazione. Sono allegati alla dichiarazione i documenti seguenti o una copia degli stessi:

a.
il conto annuale dell'ultimo esercizio concluso approvato dall'assemblea generale;
b.
il verbale riguardante l'approvazione del conto annuale o un estratto dello stesso;
c.
se del caso, la relazione di revisione concernente l'ultimo esercizio concluso; e
d.
le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale determinante dell'assemblea generale.

3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione.

4 Se del caso, il consiglio d'amministrazione adegua gli statuti e notifica la cancellazione o l'iscrizione dell'ufficio di revisione all'ufficio del registro di commercio.

5 L'ufficio del registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione, se:

a.
riceve dalle autorità fiscali cantonali la comunicazione che una società non ha prodotto i suoi conti annuali (art. 112 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990117 sull'imposta federale diretta [LIFD]); o
b.
determinate circostanze lasciano presumere che i presupposti per la rinuncia a una revisione limitata non siano più adempiuti.

6 Se la società non rinnova la dichiarazione di rinuncia o non notifica l'iscrizione di un ufficio di revisione, l'ufficio del registro di commercio deferisce il caso al giudice (art. 939 CO).

7 Se in seguito a una diffida secondo il capoverso 5 lettera a la società produce i conti annuali conformemente al capoverso 2 lettera a, l'ufficio del registro di commercio li trasmette alle autorità fiscali (art. 112 cpv. 1 LIFD).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

117 RS 642.11

Sezione 10: Scioglimento e cancellazione118

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 63 Scioglimento

1 Se l'assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l'iscrizione.

2 Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico concernente la decisione di scioglimento dell'assemblea generale e, se del caso, la designazione dei liquidatori e il loro diritto di firma;
b.
una prova che i liquidatori hanno accettato la loro elezione.

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che la società viene sciolta;
b.
la data della deliberazione dell'assemblea generale;
c.119
la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
d.
i liquidatori;
e.
se del caso, le modifiche riguardanti le autorizzazioni a firmare iscritte;
f.
se del caso, l'indirizzo della liquidazione;
g.
se del caso, l'indicazione che le limitazioni statutarie di trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione sono soppresse e la relativa iscrizione nel registro di commercio è cancellata.

4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d'ufficio.

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 64 Revoca dello scioglimento

1 Se l'assemblea generale revoca la sua decisione di scioglimento, la revoca dello scioglimento è notificata al registro di commercio per l'iscrizione.

2 Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale;
b.
la prova dei liquidatori che non si è ancora proceduto alla ripartizione del patrimonio;

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene:120

a.
il fatto che lo scioglimento viene revocato;
b.
la data della deliberazione dell'assemblea generale;
c.121
la ditta senza la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
d.
le modifiche necessarie riguardanti le persone iscritte;
e.
nel caso di una limitazione della trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 65 Cancellazione

1 Con la notificazione per l'iscrizione della cancellazione della società, i liquidatori forniscono la prova che le diffide ai creditori sono state pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in conformità della legge.

2 Se è notificata la cancellazione di una società anonima dal registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio la comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità vi hanno dato il loro consenso.

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che la società viene cancellata;
b.
il motivo della cancellazione.

Sezione 11:122
Trasferimento di azioni di società oberate di debiti senza attività commerciale e attivi realizzabili

122 Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

Art. 65a

1 In relazione a una notificazione, l'ufficio del registro di commercio ingiunge alla società di fornirgli una copia del conto annuale firmato dell'ultimo esercizio concluso e, se del caso, della relazione di revisione, se ha il sospetto fondato che il trasferimento di azioni sia nullo (art. 684a CO), in particolare se:

a.
diversi fatti iscritti, segnatamente lo scopo, la sede, la ragione sociale o i membri del consiglio di amministrazione sono stati modificati simultaneamente o successivamente;
b.
la società ha lo stesso domicilio legale di una società alla quale è stata rifiutata un'iscrizione conformemente all'articolo 684a CO;
c.
le persone che trasferiscono o acquisiscono azioni erano già coinvolte in un trasferimento che ha portato al rifiuto di un'iscrizione conformemente all'articolo 684a CO.

2 A tal fine, l'ufficio del registro di commercio impartisce un termine alla società e la informa riguardo alle prescrizioni determinanti e alle conseguenze giuridiche se non dà seguito alla diffida. Si applica l'articolo 152a.

3 Se, sulla base dei documenti consegnati, constata che la società è oberata di debiti e non ha più un'attività commerciale o attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio rifiuta l'iscrizione.

Capitolo 4: Società in accomandita per azioni

Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto costitutivo autentico;
b.
lo statuto;
c.
il verbale della seduta costitutiva dell'amministrazione con l'elezione del presidente e, se del caso, l'attribuzione del diritto di firma a terzi;
d.
una prova che i membri dell'ufficio di vigilanza hanno accettato la loro elezione;
e.
in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
f.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
g.123
...
h.124
in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo125.

2 Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.

3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.126

123 Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

124 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

125 RS 957.1

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 67 Atto costitutivo

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

a.
i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;
b.
la dichiarazione dei promotori di costituire una società in accomandita per azioni;
c.
la determinazione dello statuto e la menzione dei membri dell'amministrazione nello statuto;
d.
la dichiarazione dei promotori limitatamente responsabili circa la sottoscrizione delle azioni con l'indicazione del numero, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione delle azioni e l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;
e.127
l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 764 capoverso 2 CO;
f.
l'elezione dei membri dell'ufficio di vigilanza;
g.
la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
h.
la firma dei promotori;
i.128
se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

128 Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 68 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società in accomandita;
b.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c.
la sede e il domicilio legale;
d.
la forma giuridica;
e.
la data dello statuto;
f.
se limitata, la durata della società;
g.
lo scopo;
h.129
l'entità e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
i.
se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
j.130
se la società dispone di un capitale di partecipazione, l'ammontare e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;
k.
nel caso di azioni privilegiate o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
l.
in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
m.
se sono stati emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
n.
i membri dell'amministrazione indicando la loro qualità di soci illimitatamente responsabili;
o.
le persone autorizzate a rappresentare;
p.
i membri dell'ufficio di vigilanza;
q.131
se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);
r.
se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
s.
l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
t.132
la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto;
u.133
in caso di azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo134;
v.135
un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale.

2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2.136

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

133 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

134 RS 957.1

135 Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 69 Modifiche nella composizione dell'amministrazione

1 Se dovessero esserci modifiche nella composizione dell'amministrazione, con la notificazione occorre fornire i documenti giustificativi seguenti:

a.
un atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale che modifica lo statuto;
b.
lo statuto modificato;
c.
se del caso, l'approvazione di tutti i soci sinora illimitatamente responsabili.

2 Se a un amministratore sono revocati i diritti di gestione e di rappresentanza, l'iscrizione nel registro di commercio contiene:

a.
la data della revoca;
b.
la persona interessata;
c.
il fatto che, in seguito a tale revoca, la responsabilità illimitata della persona interessata per gli obblighi della società nati posteriormente decade;
d.
se lo statuto è stato modificato, la sua nuova data;
e.137
la ditta modificata, in quanto debba essere adeguata.

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Capitolo 5: Società a garanzia limitata

Sezione 1: Costituzione

Art. 71 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione della costituzione di una società a garanzia limitata occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto costitutivo autentico;
b.
lo statuto;
c.
se la funzione dei gerenti si fonda su un'elezione, la prova che le persone interessate hanno accettato la loro elezione;
d.
se del caso, una prova che l'ufficio di revisione prescritto dalla legge ha accettato la sua elezione;
e.
se del caso, la deliberazione dei promotori o, nella misura in cui lo statuto lo preveda, la deliberazione dei gerenti che regola la presidenza della gestione;
f.
se del caso, la deliberazione dei promotori o, sempreché lo statuto lo preveda, la deliberazione dei gerenti concernente la designazione delle altre persone autorizzate a rappresentare la società;
g.
in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, a meno che la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
h.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
i.138
...

2 Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.

3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.139

138 Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 72 Atto costitutivo

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

a.
i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;
b.
la dichiarazione dei promotori di costituire una società a garanzia limitata;
c.
la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
d.
la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di quote sociali da lui sottoscritte con l'indicazione del numero, del valore nominale, della categoria e del prezzo di emissione;
e.140
l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 777 capoverso 2 CO;
f.
se i gerenti sono stati eletti, un rinvio a tale fatto e i pertinenti dati personali;
g.
il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;
h.
la menzione di tutti i documenti giustificativi nonché l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
i.
le firme dei promotori;
j.141
se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

141 Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 73 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società a garanzia limitata;
b.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c.
la sede e il domicilio legale;
d.
la forma giuridica;
e.
la data dello statuto;
f.
se limitata, la durata della società;
g.
lo scopo;
h.142
l'ammontare e la moneta del capitale sociale;
i.
i soci, indicando il numero e il valore nominale delle loro quote sociali;
j.
in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;
k.
in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie inclusi i diritti preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;
l.
se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
m.
nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
n.
se la regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali deroga a quanto previsto dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;
o.
se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
p.
i gerenti;
q.
le persone autorizzate a rappresentare;
r.143
se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);
s.
se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
t.
l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
u.144
la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto;
v.145
un rinvio allo statuto, se quest'ultimo contiene una clausola arbitrale.

2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2.146

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

145 Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 2: Aumento del capitale sociale

Art. 74 Notificazione e documenti giustificativi

1 L'aumento del capitale sociale è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea dei soci.147

2 Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.148
l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea dei soci (art. 650 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 781 cpv. 5 n. 1 CO);
b.149
l'atto pubblico sulla deliberazione dei gerenti (art. 652g cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 781 cpv. 5 n. 5 CO);
c.
lo statuto modificato;
d.150
la relazione sull'aumento del capitale firmata da un gerente (art. 652e in combinato disposto con l'art. 781 cpv. 5 n. 4 CO);
e.
in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;
f.151
...

3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento del capitale sociale è liberato mediante conversione del capitale proprio, si applica per analogia l'articolo 46 capoverso 3.152

4 Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, si applica per analogia l'articolo 46 capoverso 4.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

151 Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 76 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento del capitale sociale contiene le indicazioni seguenti:

a.
la data della modifica dello statuto;
b.
l'ammontare del capitale sociale dopo l'aumento;
c.
il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo l'aumento del capitale;
d.
le modifiche nella composizione dei soci;
e.
se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
f.
nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
g.
in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;
h.
in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie compresi i diritti statutari preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;
i.
in caso di una regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali derogante dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;
j.
se l'aumento è stato effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto.

2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2.154

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 3: Riduzione del capitale sociale

Art. 78156 Riduzione del capitale sociale per eliminare un'eccedenza passiva accertata nel bilancio

1 Se il capitale sociale è ridotto per togliere in tutto o in parte un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all'articolo 56 capoverso 1.

2 Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 56 capoverso 3.

156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 79157 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale

1 Se il capitale sociale è ridotto e simultaneamente aumentato almeno all'ammontare anteriore, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all'articolo 57 capoverso 1.

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

2 Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 57 capoverso 2.

Sezione 4: Trasferimento di quote sociali

Art. 82

1 La società notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti dalla legge.

2 All'ufficio del registro di commercio occorre fornire:

a.
un documento giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio;
b.
se lo statuto non rinuncia all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, un documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale.

3 L'acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune.

Sezione 5:158
Moneta del capitale sociale, revisione, scioglimento, cancellazione e trasferimento di quote sociali di società oberate di debiti senza attività commerciale e attivi realizzabili

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

Art. 83

Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla moneta del capitale sociale, alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento, alla cancellazione della società a garanzia limitata e al trasferimento di quote sociali di società oberate di debiti senza attività commerciale e attivi realizzabili.

Capitolo 6: Società cooperativa

Art. 84 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una società cooperativa occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:159

a.160
l'atto costitutivo autentico;
b.161
lo statuto;
c.
una prova che gli amministratori hanno accettato la loro elezione;
d.
se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;
e.
in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente deliberazione dell'assemblea costitutiva o dell'amministrazione;
f.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
g.162
...
h.
se lo statuto prevede una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'elenco dei soci firmato da un amministratore.

2 Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.163

3 Se vi sono conferimenti in natura, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:164

a.
i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;
b.165
...
c.
la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori.

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

162 Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

165 Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 85 Atto costitutivo autentico166
L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:167
a.
i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti;
b.
la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa;
c.
la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
d.168
se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i conferimenti in natura è stata portata a conoscenza dell'assemblea e da questa deliberata;
e.
l'elezione degli amministratori nonché i loro dati personali;
f.
il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;
g.
le firme dei promotori;
h.169
la conferma dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

169 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020 (RU 2020 971). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 87 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società cooperativa;
b.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c.
la sede e il domicilio legale;
d.
la forma giuridica;
e.
la data dello statuto;
f.
se limitata, la durata della società;
g.
lo scopo;
h.
il valore nominale di eventuali certificati di quota;
i.
nel caso di obblighi di fornire contributi o prestazioni dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
j.
nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
k.
gli amministratori;
l.
le persone autorizzate a rappresentare;
m.171
se la società cooperativa non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);
n.
se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
o.
l'organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
p.172
la forma delle comunicazioni della società cooperativa ai soci prevista dallo statuto.

2 Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2 lettera a.173

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 88 Elenco dei soci

1 Con la comunicazione dell'ammissione o dell'uscita di un socio conformemente all'articolo 877 capoverso 1 CO, l'amministrazione fornisce, possibilmente in forma elettronica, un elenco aggiornato dei soci firmato da un amministratore.

2 Non si procede ad alcuna iscrizione nel registro di commercio; le comunicazioni e l'elenco possono tuttavia essere consultati.

3 È fatta salva la comunicazione da parte dei soci e dei loro eredi conformemente all'articolo 877 capoverso 2 CO.

Capitolo 7: Associazione

Art. 90174 Obbligo di iscrizione nel registro di commercio

1 Secondo l'articolo 61 capoverso 2 CC175 l'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l'associazione:

a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale;

b. sottostà all'obbligo di revisione; o

c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2.

2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall'obbligo di iscrizione se:

a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l'importo di 100 000 franchi;

b. i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997176 sul riciclaggio di denaro; e

c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l'associazione è domiciliata in Svizzera.

174 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

175 RS 210

176 RS 955.0

Art. 90a177 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione di un'associazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
un verbale dell'assemblea sociale circa:
1.
l'approvazione dello statuto,
2.
l'elezione dei membri della direzione,
3.
l'elezione dell'ufficio di revisione in quanto l'associazione sottostia all'obbligo di revisione;
b.
lo statuto firmato da un membro della direzione;
c.
la dichiarazione dei membri della direzione e, se del caso, dell'ufficio di revisione che accettano l'elezione;
d.
in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente deliberazione dell'assemblea sociale o della direzione;
e.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all'associazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
f.
se lo statuto prevede una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, l'elenco di questi ultimi.

2 Le indicazioni che già figurano nel verbale dell'assemblea sociale non necessitano di altri documenti giustificativi.

3 Se è già stato attribuito all'associazione, il numero d'identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.178

4 Un'associazione che non sottostà all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l'articolo 61 capoverso 2 CC179 e non è rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera presenta all'ufficio del registro di commercio una dichiarazione firmata da almeno un membro della direzione attestante che l'associazione non è tenuta a iscriversi nel registro di commercio.180

177 Originario art. 90.

178 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

179 RS 210

180 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

Art. 91 Condizioni speciali per l'iscrizione

Un ente giuridico non può essere iscritto nel registro di commercio come associazione se simultaneamente persegue un fine economico ed esercita un'impresa in forma commerciale.

Art. 92 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio delle associazioni contiene le indicazioni seguenti:

a.
il nome e il numero d'identificazione delle imprese;
b.
la sede e il domicilio legale;
c.
la forma giuridica;
d.
se documentata, la data della costituzione;
e.
la data dello statuto;
f.
se limitata, la durata dell'associazione;
g.
lo scopo;
h.
i fondi, come i contributi, i ricavi del patrimonio sociale o dell'attività dell'associazione e le donazioni;
i.
nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei membri dell'associazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
j.181
se del caso, la menzione che l'associazione non sottostà all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l'articolo 61 capoverso 2 CC182 e nessuna delle persone autorizzate a rappresentarla è domiciliata in Svizzera, nonché la data della dichiarazione secondo l'articolo 90a capoverso 4;
k.183
le persone seguenti:
1.
nel caso delle associazioni di cui all'articolo 90 capoverso 1 lettere a e b, i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentare l'associazione,
2.
nel caso delle associazioni di cui all'articolo 90 capoverso 1 lettera c, almeno un membro della direzione e almeno una persona domiciliata in Svizzera autorizzata a rappresentare l'associazione,
3.
nel caso delle altre associazioni, almeno un membro della direzione e almeno una persona autorizzata a rappresentare l'associazione;
l.184
m.
se l'associazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione.

181 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

182 RS 210

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

184 Abrogata dall'all. n. 2 dell'O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

Art. 93 Scioglimento e cancellazione

1 Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione dell'associazione.

2 Un'associazione che non sottostà all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio può in ogni momento chiedere la cancellazione dell'iscrizione dal registro di commercio. In questo caso, con la notificazione della cancellazione devono essere fornite la decisione dell'organo competente come documento giustificativo e una dichiarazione firmata da almeno un membro della direzione attestante che l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione. L'iscrizione della cancellazione nel registro di commercio menziona anche il motivo della cancellazione e il fatto che l'associazione non è soggetta all'obbligo di iscrizione, nonché la data della dichiarazione secondo il presente capoverso.185

185 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

Capitolo 8: Fondazione

Art. 94 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
l'atto di fondazione o un estratto autenticato della disposizione a causa di morte;
b.
una prova concernente la designazione dei membri dell'organo superiore della fondazione e delle persone autorizzate a rappresentare;
c.186
eventualmente, il verbale dell'organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell'ufficio di revisione o la decisione dell'autorità di vigilanza secondo cui la fondazione è esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione;
d.
la dichiarazione dei membri dell'organo superiore della fondazione e, se del caso, dell'ufficio di revisione che accettano l'elezione;
e.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla fondazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
f.187
se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, la decisione dell'autorità di vigilanza relativa all'assunzione della vigilanza.

2 Le indicazioni che già figurano nell'atto di fondazione o nella disposizione a causa di morte non necessitano di altri documenti giustificativi.

186 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

187 Introdotta dall'art. 24 dell'O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3425).

Art. 95 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che si tratta della costituzione di una fondazione;
b.
il nome e il numero d'identificazione delle imprese;
c.
la sede e il domicilio legale;
d.
la forma giuridica;
e.188
una delle date seguenti:
1.
la data dell'atto di fondazione,
2.
la data della disposizione a causa di morte,
3.
in caso di fondazioni ecclesiastiche per le quali non è più possibile provare la costituzione: la data della costituzione della fondazione dichiarata nel verbale o nell'estratto del verbale ai sensi dell'articolo 181a;
f.
lo scopo;
g.
in caso di una riserva di modifica dello scopo a favore del fondatore, un rinvio allo statuto per i dettagli;
h.189
...
i.
i membri dell'organo superiore della fondazione;
j.
le persone autorizzate a rappresentare;
k.190
se la fondazione soggiace a una vigilanza, l'autorità di vigilanza non appena ha assunto la sua attività;
l.191
se la fondazione non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell'esercizio a partire dal quale vale l'esonero;
m.
se la fondazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l'ufficio di revisione;
n.192
se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 della legge federale del 25 giugno 1982193 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
o.194
se si tratta di una fondazione ecclesiastica o di una fondazione di famiglia, l'indicazione di tale fatto.

2 ...195

188 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 2 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

189 Abrogata dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

192 Introdotta dall'art. 24 dell'O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3425).

193 RS 831.40

194 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

195 Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 96 Scambio di informazioni tra l'ufficio del registro di commercio e l'autorità di vigilanza

1 L'ufficio del registro di commercio comunica la costituzione della fondazione all'autorità di vigilanza che, secondo le circostanze, appare competente. Le invia una copia dell'atto di fondazione o della disposizione a causa di morte nonché un estratto del registro di commercio.

2 L'autorità di vigilanza notifica all'ufficio del registro di commercio per l'iscrizione l'assunzione della vigilanza o trasmette senza indugio la comunicazione riguardante la costituzione della fondazione all'autorità competente.

Art. 97 Modifiche, soppressione e cancellazione

1 Se una decisione di un'autorità concerne un fatto che deve essere iscritto nel registro di commercio, tale autorità notifica la modifica all'ufficio del registro di commercio e fornisce i documenti giustificativi necessari. Tale è in particolare il caso per:

a.
l'esonero della fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione;
b.
la revoca dell'esonero di cui alla lettera a;
c.
la modifica dello scopo e dell'organizzazione della fondazione;
d.
le decisioni conformemente alla LFus;
e.
la soppressione della fondazione in vista della liquidazione;
f.
la constatazione della conclusione della liquidazione.

2 Le disposizioni concernenti lo scioglimento e la cancellazione della società anonima si applicano per analogia alla soppressione e alla cancellazione della fondazione per quanto l'autorità competente abbia ordinato una liquidazione.

Capitolo 9:
Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 98 Notificazione e documenti giustificativi

Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
il contratto di società;
b.
se del caso, una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione.
Art. 99 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
b.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c.
la sede e il domicilio legale;
d.
la forma giuridica;
e.
la data del contratto di società;
f.
la durata della società;
g.
lo scopo;
h.196
l'importo del capitale accomandato complessivo o i limiti del margine di variazione del capitale accomandato;
i.
se l'importo del capitale accomandato è fornito interamente o parzialmente sotto forma di un conferimento in natura, il suo oggetto e valore;
j.
la ditta, la sede e il numero d'identificazione delle imprese dei soci illimitatamente responsabili e le persone fisiche che agiscono in loro nome;
k.
le persone autorizzate a rappresentare;
l.197
il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol198;
m.199
la società di audit abilitata.

196 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

197 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

198 RS 951.31

199 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Capitolo 10: Società di investimento a capitale fisso (SICAF)

Art. 101

1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso;
b.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c.
la sede e il domicilio legale;
d.
la forma giuridica;
e.
la data dello statuto;
f.
se limitata, la durata della società;
g.
lo scopo;
h.
l'entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati;
i.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
j.
nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli;
k.
i membri del consiglio di amministrazione;
l.
le persone autorizzate a rappresentare;
m.200
il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol;
n. 201
la società di audit abilitata;
o.
l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione;
p.
la forma delle comunicazioni del consiglio d'amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.

2 Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima.

200 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

201 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Capitolo 11: Società di investimento a capitale variabile (SICAV)

Art. 102 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione di una società di investimento a capitale variabile occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:202

a.
l'atto costitutivo autentico;
b.
lo statuto;
c.
una prova che i membri del consiglio d'amministrazione hanno accettato la loro elezione;
d.203
una prova che la società di audit prevista dalla legge ha accettato la sua elezione;
e.
il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione con l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma;
f.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società di investimento un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima;
g.204
...

2 Le indicazioni che già figurano nell'atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.

202 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

203 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

204 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020 (RU 2020 971). Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 103 Atto costitutivo

L'atto pubblico concernente l'atto costitutivo contiene le indicazioni seguenti:

a.
i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti;
b.
la dichiarazione dei promotori di costituire una società di investimento a capitale variabile;
c.
la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;
d.
il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti e i loro dati personali;
e.205
il fatto che la società di audit è stata eletta e i suoi dati personali;
f.
la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
g.
le firme dei promotori.

205 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Art. 104 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale variabile contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale variabile;
b.
la ditta e il numero d'identificazione delle imprese;
c.
la sede e il domicilio legale;
d.
la forma giuridica;
e.
la data dello statuto;
f.
se limitata, la durata della società;
g.
lo scopo;
h.
la specie delle azioni;
i.
in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, segnatamente se la cerchia degli investitori è limitata a investitori qualificati, un rinvio allo statuto per i dettagli;
j.
nel caso di diverse categorie di azioni, i diritti ad esse inerenti con un rinvio allo statuto per i dettagli;
k.
i membri del consiglio di amministrazione;
l.
le persone autorizzate a rappresentare;
m.206
il fatto che l'audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol;
n.207
la società di audit abilitata;
o.
l'organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione;
p.208
la forma delle comunicazioni della società ai suoi azionisti prevista dallo statuto;
q.209
...

206 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

207 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

209 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020 (RU 2020 971). Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Capitolo 12: Istituto di diritto pubblico

Art. 106 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione di un istituto di diritto pubblico occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
il rinvio alle basi legali determinanti e alle decisioni di diritto pubblico dell'organo competente per la costituzione;
b.
se del caso, lo statuto;
c.
le decisioni, i verbali o gli estratti dei verbali relativi alla nomina dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione e delle persone autorizzate a rappresentare nonché, se del caso, alla designazione dell'ufficio di revisione;
d.
le dichiarazioni dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione e, se del caso, dell'ufficio di revisione che accettano la loro elezione;
e.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede all'istituto di diritto pubblico un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultimo.

2 Le indicazioni che già figurano in altri documenti non necessitano di ulteriori documenti giustificativi.

3 Se è già stato attribuito all'istituto di diritto pubblico, il numero d'identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.210

210 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 107 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio degli istituti di diritto pubblico contiene le indicazioni seguenti:

a.
la denominazione e il numero d'identificazione delle imprese;
b.
la sede e il domicilio legale;
c.
la forma giuridica;
d.
le basi legali di diritto pubblico applicabili in materia nonché la data delle decisioni di diritto pubblico dell'organo competente per la costituzione;
e.
se nota, la data della costituzione dell'istituto di diritto pubblico;
f.
se vi è lo statuto, la sua data;
g.
lo scopo;
h.
nel caso di un capitale di dotazione, la sua entità;
i.
in caso di responsabilità speciali, un rinvio ai documenti giustificativi per i dettagli, alle basi legali o alle decisioni dell'organo competente per la costituzione;
j.
l'organizzazione;
k..
i membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione;
l.
le persone autorizzate a rappresentare;
m.
se del caso, l'ufficio di revisione.
Art. 108 Diritto applicabile

Per il rimanente, agli istituti di diritto pubblico si applicano per analogia le prescrizioni della presente ordinanza sulle forme giuridiche del diritto privato.

Capitolo 13: Succursale

Sezione 1: Succursale di un ente giuridico con sede in Svizzera

Art. 109 Notificazione e documenti

Con la notificazione per l'iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede in Svizzera occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
il verbale o l'estratto del verbale relativo alla designazione delle persone autorizzate a rappresentare soltanto la succursale;
b.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima.
Art. 110 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio della succursale contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale;
b.
la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la sede e il domicilio legale della succursale;
c.
il fatto che si tratta di una succursale;
d.
lo scopo della succursale in quanto sia formulato in modo più restrittivo di quello dello stabilimento principale;
e.
le persone autorizzate a rappresentare la succursale, sempreché il loro diritto di firma non risulti dall'iscrizione dello stabilimento principale.

2 L'iscrizione nel registro di commercio dello stabilimento principale contiene le indicazioni seguenti:

a.
il numero d'identificazione delle imprese della succursale;
b.
la sede della succursale.
Art. 111 Coordinamento delle iscrizioni dello stabilimento principale e della succursale

1 L'ufficio cantonale del registro di commercio presso la sede della succursale informa l'ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale in merito alla nuova iscrizione, al trasferimento di sede o alla cancellazione della succursale. L'ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale procede d'ufficio alle iscrizioni necessarie.

2 L'ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale informa l'ufficio del registro di commercio presso la sede della succursale in merito alle modifiche che richiedono un adeguamento dell'iscrizione della succursale, segnatamente se riguardano la forma giuridica, la ditta o il nome, la sede, lo scioglimento o la cancellazione. L'ufficio del registro di commercio presso la sede della succursale procede d'ufficio alle iscrizioni necessarie.

Art. 112 Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio

1 In caso di fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio, le iscrizioni di succursali sono mantenute fintantoché non sia notificata la loro cancellazione.

2 Se una fusione, una scissione, una trasformazione o un trasferimento di patrimonio comporta modifiche di cui occorre tenere conto nell'iscrizione delle succursali, tali fatti devono essere notificati all'ufficio del registro di commercio. In caso di fusione o di scissione la notificazione compete all'ente giuridico assuntore.

Sezione 2: Succursale di un ente giuridico con sede all'estero

Art. 113 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede all'estero occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale o, qualora l'estratto non contenga le indicazioni necessarie o non esista un'istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che lo stabilimento principale ha esistenza legale secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;
b.
in caso di persone giuridiche, una copia autenticata dello statuto vigente o del documento equivalente dello stabilimento principale;
c.
il verbale o l'estratto del verbale dell'organo dello stabilimento principale che ha deliberato la costituzione della succursale;
d.
il verbale o l'estratto del verbale relativo alla designazione delle persone autorizzate a rappresentare la succursale;
e.
nel caso di cui all'articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale nel luogo di sede di quest'ultima.

2 Il capoverso 1 lettere a e b non si applica se in Svizzera esiste già una succursale del medesimo ente giuridico iscritta nel registro di commercio.

Art. 114 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio di succursali di enti giuridici con sede all'estero contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale nonché, se del caso, un rinvio alla sua registrazione e al numero d'identificazione delle imprese di quest'ultimo;
b.
l'entità e la moneta di un eventuale capitale dello stabilimento principale nonché informazioni sui conferimenti effettuati;
c.
la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la sede e il domicilio legale della succursale;
d.
il fatto che si tratta di una succursale;
e.
lo scopo della succursale;
f.
le persone autorizzate a rappresentare la succursale.

2 Alla formulazione dello scopo della succursale si applica l'articolo 118 capoverso 1.

Art. 115 Cancellazione

1 Se l'esercizio della succursale è cessato, occorre notificare la cancellazione della succursale per l'iscrizione.

2 Se al registro di commercio è notificata per l'iscrizione la cancellazione della succursale di un ente giuridico con sede all'estero, l'ufficio del registro di commercio comunica tale fatto alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso.

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene la cancellazione e il motivo della stessa.

Titolo 4:
Disposizioni concernenti l'iscrizione applicabili a tutte le forme giuridiche

Capitolo 1:
Numero d'identificazione delle imprese, forma giuridica, sede, scopo, dati personali e riferimento alle iscrizioni precedenti
211

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1663).

Art. 116 Numero d'identificazione delle imprese

1 Se l'ente giuridico non ne dispone ancora, il numero d'identificazione delle imprese gli è assegnato al più tardi al momento dell'iscrizione nel registro giornaliero.212

2 Il numero d'identificazione delle imprese permette di identificare un ente giuridico in modo permanente. Tale numero è immutabile.

3 Il numero di identificazione delle imprese di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Il numero d'identificazione delle imprese viene riassegnato, quando:213

a.214
un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio su ordine del tribunale;
b.
una ditta individuale cancellata è nuovamente notificata per l'iscrizione nel registro di commercio su richiesta del titolare;
c.215
un'impresa individuale cancellata è iscritta d'ufficio nel registro di commercio nell'ambito di una procedura.216

4 In caso di fusione mediante incorporazione, l'ente giuridico assuntore conserva il proprio numero d'identificazione delle imprese. In caso di fusione mediante combinazione, all'ente giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero d'identificazione delle imprese.

5 Se da una scissione nasce un nuovo ente giuridico, gli è assegnato un nuovo numero d'identificazione delle imprese. Gli altri enti giuridici che partecipano alla scissione conservano i rispettivi numeri di identificazione.

6 Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l'attività come ditta individuale conformemente all'articolo 579 CO, il numero d'identificazione delle imprese rimane invariato.

212 Nuovo testo giusta l'all. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

216 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Art. 116a217 Indicazione della forma giuridica nella ditta

1 La forma giuridica nella ditta di una società commerciale o di una società cooperativa (art. 950 CO) dev'essere indicata con la pertinente designazione o con la sua abbreviazione in una lingua nazionale della Confederazione.

2 Le designazioni e le abbreviazioni sono elencate nell'allegato 2.

217 Introdotto dal n. I dell'O del 18 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1663).

Art. 117218 Sede, domicilio legale e altri indirizzi

1 Come sede è iscritto il nome del Comune politico.

2 Come domicilio legale è iscritto l'indirizzo del luogo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede, con le indicazioni seguenti: via, numero civico, codice di avviamento postale e luogo. Può trattarsi dell'indirizzo dell'ente giuridico oppure di quello di un terzo (indirizzo c/o).

3 Se un ente giuridico dispone di un indirizzo c/o come domicilio legale, alla notificazione per l'iscrizione deve essere allegata una dichiarazione del domiciliatario come documento giustificativo.

4 Se le circostanze lasciano presumere che l'indirizzo notificato quale domicilio legale sia un indirizzo c/o senza essere dichiarato tale, l'ufficio del registro di commercio chiede all'ente giuridico di presentare la dichiarazione secondo il capoverso 3 oppure documenti giustificativi per un proprio indirizzo, in particolare un contratto di locazione o un estratto del registro fondiario.

5 Oltre all'indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale.

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 118 Scopo

1 Lo scopo deve essere definito in modo tale da permettere a terzi di identificare chiaramente il campo d'attività dell'ente giuridico.

2 Per l'iscrizione l'ufficio del registro di commercio riprende inalterata la formulazione dello scopo dell'ente giuridico dallo statuto o dall'atto di fondazione.219

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 119220 Dati personali

1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti:

a.
il cognome;
b.
almeno un nome scritto per esteso;
c.
su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata;
d.
il Comune politico del luogo d'origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
e.
il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all'estero, la località e lo Stato;
f.
i titoli accademici svizzeri o quelli esteri equivalenti, se documentati;
g.
la funzione che la persona riveste in seno all'ente giuridico;
h.
il tipo di diritto di firma o l'indicazione che la persona non è autorizzata a firmare;
i.
il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone.

2 La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b)

3 L'iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti:

a.
se il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio:
1.
la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio,
2.
il numero d'identificazione delle imprese,
3.
la sede,
4.
la funzione;
b.
se il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio:
1.
il nome o la designazione,
2.
se del caso, il numero d'identificazione delle imprese,
3.
l'indicazione che l'ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio,
4.
la sede,
5.
la funzione.

4 Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l'iscrizione deve indicare le persone di cui è composta.

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 120 Organi superiori di direzione o di amministrazione

Le ditte individuali, le società commerciali, le persone giuridiche, nonché gli istituti di diritto pubblico non possono essere iscritti nel registro di commercio come membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a firmare. Sono fatti salvi l'articolo 98 LICol221 nonché l'iscrizione di liquidatori, revisori, amministratori di fallimenti o commissari.

Art. 121 Ufficio di revisione

Ove debba essere iscritto un ufficio di revisione, si tralascia di iscrivere se si tratta di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

Art. 122222 Riferimento all'iscrizione precedente

Ogni iscrizione nel registro giornaliero contiene un riferimento alla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio dell'ultima iscrizione concernente l'ente giuridico interessato. È necessario menzionare:

a.223
la data e il numero dell'edizione;
b.
il numero di comunicazione della pubblicazione elettronica.

222 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

223 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).

Capitolo 2: Trasferimento della sede

Sezione 1: In Svizzera

Art. 123 Iscrizione presso la nuova sede

1 Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede.

2 Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.224
...
b.
se è necessario modificare lo statuto, la deliberazione concernente la modifica nonché una copia autenticata del nuovo statuto;
c.
le firme autenticate delle persone che notificano l'iscrizione.

3 La decisione in merito all'iscrizione del trasferimento di sede compete all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede. Informa l'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente in merito all'iscrizione da operare e gli ingiunge di procedere alla cancellazione dell'iscrizione precedente.225

4 L'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale in previsione dell'iscrizione del trasferimento della sede. Tali dati sono ripresi nel registro principale senza ulteriori verifiche, ma non sono iscritti nel registro giornaliero né pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.226

5 L'iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta o il nome e il numero d'identificazione delle imprese;
b.
il trasferimento della sede con la menzione del luogo della sede precedente e della nuova sede;
c.
il domicilio legale della nuova sede;
d.
la data del nuovo statuto, se è stato modificato.

6 Se presso la nuova sede le iscrizioni sono effettuate in una lingua diversa da quella della sede precedente, tutti i fatti che devono essere pubblicati sono iscritti nella nuova lingua.

224 Abrogata dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

226 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 124 Iscrizione presso la sede precedente

1 Il trasferimento della sede e la cancellazione della sede precedente sono iscritti nel registro giornaliero il medesimo giorno. Gli uffici del registro di commercio coordinano i tempi dell'iscrizione.

2 La cancellazione presso la sede precedente è iscritta senza procedere a ulteriori verifiche.

3 L'iscrizione nel registro di commercio presso la sede precedente contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che in seguito al trasferimento della sede l'ente giuridico è stato iscritto nel registro di commercio presso la nuova sede con la menzione del luogo della nuova sede;
b.
la nuova ditta o il nuovo nome, se vi è stata una modifica;
c.
il fatto che l'ente giuridico è cancellato d'ufficio dal registro di commercio presso la sede precedente.
Art. 125 Trasmissione dei documenti giustificativi

1 L'ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all'ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i documenti giustificativi relativi alle iscrizioni effettuate presso la sede precedente.

2 Se la trasmissione è effettuata elettronicamente, la riservatezza deve essere garantita.227

227 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Sezione 2:
Trasferimento in Svizzera della sede di un ente giuridico estero

Art. 126

1 Se un ente giuridico estero si sottopone al diritto svizzero conformemente alle prescrizioni della legge federale del 18 dicembre 1987228 sul diritto internazionale privato (LDIP) mediante un trasferimento della sede, per l'iscrizione nel registro di commercio si applicano le disposizioni sull'iscrizione di un nuovo ente giuridico.

2 Oltre ai documenti giustificativi necessari per l'iscrizione di un nuovo ente giuridico, le persone che notificano l'iscrizione devono fornire all'ufficio del registro di commercio anche i documenti giustificativi speciali seguenti:

a.
una prova dell'esistenza legale dell'ente giuridico all'estero;
b.229
una prova dell'ammissibilità del trasferimento di sede transfrontaliero secondo il diritto estero o l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente al capoverso 4;
c.
una prova che l'adattamento a una forma societaria del diritto svizzero è possibile;
d.
una prova che l'ente giuridico ha trasferito il centro della sua attività in Svizzera;
e.
nel caso di una società di capitali, la relazione di un perito revisore abilitato comprovante che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.

3 Oltre alle indicazioni necessarie per una nuova iscrizione, l'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
la data della decisione con la quale l'ente giuridico si sottopone al diritto svizzero conformemente alle norme della LDIP;
b.
la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede prima che l'ente giuridico trasferisse la sua sede in Svizzera;
c.
l'autorità estera competente per la registrazione prima che l'ente giuridico trasferisse la sua sede in Svizzera.

4 Se il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un'autorizzazione conformemente all'articolo 161 capoverso 2 LDIP, la pertinente decisione deve essere inoltrata all'ufficio del registro di commercio come documento giustificativo.

228 RS 291

229 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Sezione 3:
Trasferimento all'estero della sede di un ente giuridico svizzero

Art. 127

1 Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all'estero conformemente alle prescrizioni della LDIP230, oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancellazione dell'ente giuridico, le persone che notificano l'iscrizione devono fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
una prova che l'ente giuridico continua a sussistere all'estero;
b.
la relazione di un perito revisore abilitato attestante che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all'articolo 46 LFus o acconsentono alla cancellazione;
c.231
la decisione dell'organo competente con la quale l'ente giuridico si sottopone al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;
d.232
se del caso, l'autorizzazione secondo la legge federale del 16 dicembre 1983233 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.

2 Se è notificato il trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all'estero, l'ufficio del registro di commercio lo comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso.

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene:

a.
la data della decisione dell'organo competente con la quale l'ente giuridico si sottopone al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;
b.
la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dopo il trasferimento all'estero;
c.
l'autorità estera competente per la registrazione dopo il trasferimento della sede all'estero;
d.
la data della relazione di revisione attestante che sono state prese le disposizioni necessarie a tutela dei creditori;
e.
il fatto che la società è cancellata.

230 RS 291

231 Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

232 Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

233 RS 211.412.41

Capitolo 3: Ristrutturazioni

Sezione 1: Momento della notificazione e dell'iscrizione

Art. 128 Momento della notificazione

Gli enti giuridici possono notificare fusioni, scissioni e trasferimenti di patrimonio per l'iscrizione nel registro di commercio soltanto dopo aver ottenuto le approvazioni delle altre autorità previste dalla legge. Questo si applica in particolare nel caso di ristrutturazioni che adempiono i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 9 della legge del 6 ottobre 1995234 sui cartelli o che necessitano di un'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza conformemente agli articoli 3 e 5 della legge federale del 17 dicembre 2004235 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione.

Art. 129 Momento dell'iscrizione

1 Per tutti gli enti giuridici partecipanti, le ristrutturazioni sono iscritte nel registro giornaliero alla stessa data.

2 Se gli enti giuridici non appartengono tutti allo stesso distretto del registro, i diversi uffici del registro di commercio coordinano i tempi dell'iscrizione.

3 Tale disposizione si applica anche per l'iscrizione di un conferimento in natura operato mediante trasferimento di patrimonio.236

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 2: Fusione di enti giuridici

Art. 130 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente

1 Ognuno degli enti giuridici partecipanti alla fusione deve notificare per l'iscrizione i fatti che lo riguardano all'ufficio del registro di commercio (art. 21 cpv. 1 LFus) in una delle lingue ufficiali dell'ufficio del registro di commercio interessato.

2 Se gli enti giuridici partecipanti alla fusione non appartengono tutti al medesimo distretto del registro, la decisione in merito all'iscrizione della fusione compete all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell'ente giuridico assuntore. Tale ufficio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici trasferenti in merito all'iscrizione da operare e ingiunge loro di procedere alla cancellazione dell'iscrizione precedente senza ulteriori verifiche. Su richiesta trasmette loro le copie della notificazione e dei documenti giustificativi.237

3 Tutti i documenti giustificativi e i dati elettronici riguardanti le iscrizioni degli enti giuridici trasferenti devono essere trasmessi all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell'ente giuridico assuntore dopo la loro cancellazione e conservati con gli atti riguardanti l'ente giuridico assuntore.

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 131 Documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione della fusione, gli enti giuridici partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:

a.
il contratto di fusione (art. 12 e 13 LFus);
b.238
i bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti e, se del caso, i bilanci dei conti intermedi (art. 11 LFus);
c.
le decisioni di fusione degli enti giuridici partecipanti, se necessario documentate da un atto pubblico (art. 18 e 20 LFus);
d.
le relazioni di revisione degli enti giuridici partecipanti (art. 15 LFus);
e.
in caso di fusione mediante incorporazione (art. 9 e 21 cpv. 2 LFus), se necessario, i documenti giustificativi relativi all'aumento di capitale;
f.
in caso di fusione di un ente giuridico in liquidazione, l'attestazione di cui all'articolo 5 capoverso 2 LFus, firmata da almeno un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione;
g.
in caso di fusione di enti giuridici con perdita di capitale o eccedenza di debiti, l'attestazione di cui all'articolo 6 capoverso 2 LFus;
h.
in caso di fusione mediante combinazione (art. 10 LFus), i documenti giustificativi relativi alla costituzione di un nuovo ente giuridico.

2 In caso di fusioni di piccole e medie imprese, gli enti giuridici partecipanti alla fusione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che l'ente giuridico adempie i requisiti di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

3 In caso di fusioni agevolate di società di capitali (art. 23 LFus), le società partecipanti alla fusione devono produrre, in luogo dei documenti giustificativi di cui al capoverso 1 lettere c e d, gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione relativi all'approvazione del contratto di fusione, sempreché detto contratto non rechi la firma di tutti i membri di tali organi. Devono inoltre provare che le società adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 LFus, se ciò non risulta da altri documenti giustificativi.

238 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 132 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio dell'ente giuridico assuntore contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta o il nome, la sede e il numero d'identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti alla fusione;
b.239
la data del contratto di fusione e dei bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti;
c.
il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
d.
se del caso, le quote sociali e i diritti societari, come pure l'eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 7 LFus);
e.
se del caso, l'indennità (art. 8 LFus);
f.
se del caso, l'aumento del capitale derivante dalla fusione;
g.
la menzione dell'attestazione di un perito revisore abilitato in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti (art. 6 cpv. 2 LFus);
h.
in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all'iscrizione del nuovo ente giuridico.

2 L'iscrizione nel registro di commercio dell'ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta o il nome, la sede e il numero d'identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti alla fusione;
b.
il fatto che l'ente giuridico è cancellato a seguito di fusione (art. 21 cpv. 3 LFus).

239 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 3: Scissione di società di capitali e società cooperative

Art. 133 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente

1 Ognuna delle società partecipanti alla scissione deve chiedere l'iscrizione dei fatti che la riguardano all'ufficio del registro di commercio (art. 51 cpv. 1 LFus) in una delle lingue ufficiali del registro di commercio interessato.

2 Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la decisione in merito all'iscrizione della scissione compete all'ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Tale ufficio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici assuntori in merito all'iscrizione da operare e ingiunge loro di procedere alla cancellazione dell'iscrizione precedente senza ulteriori verifiche. Su richiesta trasmette loro le copie della notificazione e dei documenti giustificativi.240

240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 134 Documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione della scissione, le società partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:

a.
il contratto di scissione (art. 36 cpv. 1 e 37 LFus) o il progetto di scissione (art. 36 cpv. 2 e 37 LFus);
b.
le decisioni di scissione delle società partecipanti, documentate da atto pubblico (art. 43 e 44 LFus);
c.
le relazioni di revisione delle società partecipanti (art. 40 LFus);
d.
se del caso, i documenti giustificativi relativi alla riduzione di capitale della società trasferente (art. 32 in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 2 LFus);
e.
se del caso, i documenti giustificativi relativi all'aumento di capitale della società assuntrice (art. 33 LFus);
f.
i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova società assuntrice (art. 34 LFus);
g.
sempreché ciò non risulti da altri documenti giustificativi, la prova che sono state osservate le disposizioni concernenti la protezione dei creditori di cui all'articolo 45 LFus.

2 In caso di scissioni di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla scissione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera c, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell'organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di scissione o alla verifica e che la società adempie i requisiti di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

Art. 135 Contenuto dell'iscrizione

1 L'iscrizione nel registro di commercio delle società assuntrici contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta, la sede nonché il numero d'identificazione delle imprese delle società partecipanti alla scissione;
b.
la data del contratto o del progetto di scissione;
c.
il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l'inventario;
d.
le quote sociali o i diritti societari, come pure l'eventuale conguaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 37 lett. c LFus);
e.
se del caso, l'aumento di capitale derivante dalla scissione;
f.
se del caso, i dati necessari all'iscrizione della nuova società.

2 Nel caso di una divisione, l'iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta, la sede e il numero d'identificazione delle imprese di tutte le società partecipanti alla scissione;
b.
il fatto che la società è cancellata a seguito di divisione (art. 51 cpv. 3 LFus).

3 Nel caso di una separazione, l'iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta, la sede nonché il numero d'identificazione delle imprese di tutte le società partecipanti alla separazione;
b.
se del caso, la riduzione del capitale derivante dalla separazione.

Sezione 4: Trasformazione di società

Art. 136 Notificazione e documenti giustificativi

1 Con la notificazione per l'iscrizione della trasformazione (art. 66 LFus) occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
il progetto di trasformazione (art. 59 e 60 LFus);
b.241
il bilancio di trasformazione e, se del caso, il bilancio del conto intermedio (art. 58 LFus);
c.
la decisione di trasformazione documentata da atto pubblico (art. 64 e 65 LFus);
d.
la relazione di revisione (art. 62 LFus);
e.
se le circostanze lo richiedono, i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova forma giuridica (art. 57 LFus).

2 In caso di trasformazione di piccole e medie imprese, l'organo superiore di direzione o di amministrazione può produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata da almeno uno dei suoi membri la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di trasformazione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all'articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell'assemblea generale.

241 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 137 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio di una trasformazione contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta o il nome nonché la forma giuridica prima e dopo la trasformazione;
b.
in caso di una persona giuridica, la data del nuovo statuto;
c.242
la data del progetto di trasformazione e del bilancio di trasformazione;
d.
il valore complessivo degli attivi e dei passivi;
e.
le quote sociali e i diritti societari riconosciuti ai soci;
f.
gli altri dati necessari per la nuova forma giuridica.

242 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Sezione 5: Trasferimento di patrimonio

Art. 138 Notificazione e documenti giustificativi

Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento di patrimonio, l'ente giuridico trasferente deve fornire i documenti giustificativi seguenti:

a.
il contratto di trasferimento (art. 71 LFus);
b.
gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento (art. 70 cpv. 1 LFus), sempreché il contratto di trasferimento di patrimonio non rechi la firma di tutti i membri di tali organi.
Art. 139 Contenuto dell'iscrizione

L'iscrizione nel registro di commercio dell'ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a.
la ditta o il nome, la sede nonché il numero d'identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio;
b.
la data del contratto di trasferimento;
c.
il valore complessivo degli attivi e passivi trasferiti secondo l'inventario;
d.
l'eventuale controprestazione.

Sezione 6: Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni

Art. 140 Fusione

1 Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti:

a.
la decisione di approvazione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus);
b.
il contratto di fusione, se necessario, documentato da atto pubblico (art. 79 LFus);
c.243
i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e, se del caso, i bilanci intermedi (art. 80 LFus);
d.
la relazione di revisione (art. 81 LFus);
e.
in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione di una fondazione.

2 In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell'autorità di vigilanza, la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus).

3 L'articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione della fusione. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la fusione.

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 141 Trasferimento di patrimonio

1 Con la notificazione per l'iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
la decisione d'approvazione del trasferimento di patrimonio;
b.
il contratto di trasferimento.

2 In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell'autorità di vigilanza, la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento.

3 L'articolo 139 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione del trasferimento di patrimonio. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.

Sezione 7:
Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza

Art. 142 Fusione

1 Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), l'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell'istituto di previdenza assuntore i documenti giustificativi seguenti:244

a.
il contratto di fusione (art. 90 LFus);
b.245
i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti e, se del caso, i bilanci dei conti intermedi (art. 89 Lfus);
c.
le relazioni di revisione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 92 LFus);
d.
le decisioni di fusione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 94 LFus);
e.
la decisione di approvazione della fusione dell'autorità di vigilanza (art. 95 cpv. 3 LFus);
f.
in caso di una fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi alla costituzione del nuovo ente giuridico.

2 L'articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione della fusione. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza che approva la fusione.

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 143 Trasformazione

1 Con la notificazione per l'iscrizione della trasformazione (art. 97 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all'articolo 136 nonché la decisione d'approvazione della trasformazione.

2 L'articolo 137 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione. L'iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell'autorità di vigilanza.

Art. 144 Trasferimento di patrimonio

1 L'articolo 138 si applica per analogia alla notificazione e ai documenti giustificativi in caso di trasferimento di patrimonio.

2 L'articolo 139 si applica per analogia al contenuto dell'iscrizione del trasferimento di patrimonio.

Sezione 8:
Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di diritto pubblico

Art. 145

1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla fusione di enti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in enti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio a cui partecipa un istituto di diritto pubblico.

2 Con la notificazione per l'iscrizione della fusione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio, l'istituto di diritto pubblico deve fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
i documenti giustificativi prescritti per la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio, in quanto essi siano richiesti in virtù di un'applicazione per analogia alla legge sulla fusione (art. 100 cpv. 1 LFus);
b.
l'inventario (art. 100 cpv. 2 LFus);
c.
la decisione o le altre basi legali di diritto pubblico su cui poggia la fusione, la trasformazione o il trasferimento di patrimonio (art. 100 cpv. 3 LFus).

3 L'iscrizione nel registro di commercio deve contenere un riferimento all'inventario nonché alla decisione o alle altre basi legali.

Sezione 9: Ristrutturazione transfrontaliera

Art. 146 Fusione

1 Con la notificazione per l'iscrizione di una fusione con una società svizzera (art. 163a LDIP246), oltre ai documenti giustificativi di cui all'articolo 131, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
una prova dell'esistenza legale all'estero dell'ente giuridico trasferente;
b.247
una prova dell'ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto estero;
c.
la prova che le entità giuridiche partecipanti alla fusione sono compatibili.

2 Con la notificazione per l'iscrizione della cancellazione dell'ente giuridico trasferente in caso di una fusione con una società estera (art. 163b LDIP), oltre ai documenti giustificativi di cui all'articolo 131, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a.
la prova dell'esistenza legale dell'ente giuridico assuntore all'estero;
b.248
una prova dell'ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto estero;
c.
il rapporto, la prova e l'attestazione di cui all'articolo 164 LDIP;
d.249
l'approvazione delle autorità fiscali federali e cantonali della cancellazione dell'ente giuridico dal registro di commercio.

3 Il contenuto dell'iscrizione è regolato dall'articolo 132. L'iscrizione menziona inoltre che si tratta di una fusione transfrontaliera secondo la LDIP.

246 RS 291

247 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

248 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

249 Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Sezione 10:
Trasferibilità in caso di scissione e trasferimento di patrimonio

Art. 148

In caso di scissioni e trasferimento di patrimonio l'ufficio del registro di commercio rifiuta di procedere all'iscrizione, in particolare se è manifesto che i beni interessati non sono liberamente trasferibili.

Capitolo 4:
Iscrizione di poteri di rappresentanza speciali e di deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni

Art. 149 Procura non commerciale

1 Se è nominato un procuratore per imprese non soggette a iscrizione, il mandante notifica al registro di commercio la procura per l'iscrizione.

2 L'iscrizione contiene:

a.
i dati personali del mandante;
b.
i dati personali del procuratore;
c.
il tipo di autorizzazione a firmare;
d.250
il numero d'identificazione delle imprese attribuito alla procura non commerciale.

3 Il mandante deve notificare per l'iscrizione nel registro di commercio anche le modifiche e le cancellazioni. L'iscrizione della procura non commerciale è cancellata d'ufficio quando:

a.
il mandante è dichiarato in fallimento;
b.
il mandante è deceduto ed è passato un anno dalla sua morte senza che gli eredi abbiano potuto essere diffidati a chiedere la cancellazione; o
c.
il procuratore è deceduto e il mandante non può essere diffidato a chiedere la cancellazione.

4 In caso di fallimento del mandante la cancellazione è fatta appena l'ufficio del registro di commercio ha notizia della dichiarazione di fallimento.

250 Introdotta dall'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

Art. 150 Capo dell'indivisione

1 Il capo dell'indivisione deve procedere alla notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio.

2 Una copia autenticata del contratto d'indivisione deve essere fornita come documento giustificativo. Tale contratto contiene le indicazioni circa:

a.
la composizione dell'indivisione;
b.
il capo dell'indivisione;
c.
l'esclusione degli altri partecipanti all'indivisione dalla facoltà di rappresentanza.

3 L'iscrizione contiene:

a.
la denominazione dell'indivisione;
b.
la data della sua costituzione;
c.
l'indirizzo dell'indivisione;
d.
i dati personali del capo dell'indivisione;
e.251
il numero d'identificazione delle imprese attribuito all'indivisione.

4 La notificazione della cancellazione spetta al capo dell'indivisione.

251 Introdotta dall'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

Titolo 5: Iscrizioni d'ufficio

Capitolo 1: Iscrizione lacunosa o inesatta

Art. 152252 Contenuto delle diffide dell'ufficio del registro di commercio

1 Nei casi di cui agli articoli 934 capoverso 2, 934a capoversi 1 e 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione necessaria o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine.253

2 La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche nel caso in cui non le sia dato seguito.

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 152a254 Notificazioni delle diffide dell'ufficio del registro di commercio

1 Le diffide dell'ufficio del registro di commercio sono notificate:

a.
mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta al domicilio legale dell'ente giuridico; o
b.
secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.

2 La notificazione è considerata avvenuta quando è presa in consegna al domicilio legale dell'ente giuridico. L'invio postale raccomandato che non è stato ritirato è considerato avvenuto il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché l'ente giuridico dovesse aspettarsi un invio.

3 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:

a.
il domicilio legale iscritto dell'ente giuridico non corrisponde più ai fatti e non può essere individuato con ricerche ragionevolmente esigibili; o
b.
una notificazione non è possibile o comporterebbe un onere straordinario.

4 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

254 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 153255 Decisione

1 Se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida entro il termine previsto, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa:

a.
l'iscrizione, la modifica di fatti iscritti o la cancellazione;
b.
il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio;
c.
gli emolumenti;
d.
se del caso, l'ammenda di cui all'articolo 940 CO.

2 L'iscrizione deve menzionare la base legale e indicare espressamente che è avvenuta d'ufficio.

3 L'ufficio del registro di commercio non emana alcuna decisione se trasmette il caso al tribunale o all'autorità di vigilanza (art. 934 e 939 CO).

255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 154257 Funzioni incompatibili con il divieto di esercitare un'attività

1 In caso di iscrizioni incompatibili con il divieto di esercitare un'attività, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di notificare le modifiche necessarie per porre fine all'incompatibilità (art. 928a cpv. 2quater CO).

2 Se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida, l'ufficio del registro di commercio cancella d'ufficio le funzioni incompatibili con il divieto di esercitare un'attività e il tipo di diritto di firma della persona interessata.

3 Si applicano gli articoli 152a e 153.

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).

Art. 157259 Determinazione degli enti giuridici soggetti all'obbligo di iscrizione e delle modifiche di fatti iscritti260

1 Gli uffici del registro di commercio ricercano periodicamente:

a.
gli enti giuridici soggetti all'obbligo di iscrizione non iscritti;
b.
le iscrizioni che non corrispondono più ai fatti.

2 A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti enti giuridici soggetti a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione. Detti tribunali e autorità devono inoltre collaborare all'accertamento dell'identità delle persone fisiche conformemente agli articoli 24a e 24b.261

3 Gli uffici del registro di commercio invitano almeno ogni tre anni le autorità dei Comuni o dei distretti a comunicare loro le nuove imprese sorte o le modifiche di fatti iscritti. A tal fine trasmettono un elenco delle iscrizioni concernenti la loro circoscrizione.

4 Chiedono agli enti giuridici se i fatti iscritti la cui ultima modifica risale a più di dieci anni sono ancora attuali.

259 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

260 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

261 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).

Capitolo 2:
Fallimento, moratoria concordataria e concordato con abbandono dell'attivo

Art. 158 Comunicazione e iscrizione del fallimento

1 In relazione alla procedura fallimentare il tribunale o l'autorità comunica all'ufficio del registro di commercio:

a.
la dichiarazione di fallimento;
b.
le decisioni che accordano un effetto sospensivo al ricorso;
c.
le misure provvisionali;
d.
l'annullamento o la conferma della dichiarazione di fallimento da parte dell'autorità di ricorso;
e.
la revoca del fallimento;
f.
la nomina di un'amministrazione speciale del fallimento;
g.
la sospensione per mancanza di attivo;
h.
la riapertura della procedura fallimentare;
i.
la chiusura della procedura fallimentare.262

2 Dopo aver ricevuto la comunicazione del giudice o dell'autorità, l'ufficio del registro di commercio procede senza indugio alla relativa iscrizione nel registro di commercio.

3 Se una fondazione è soppressa a seguito di fallimento, è possibile procedere alla sua cancellazione soltanto dopo che l'autorità di vigilanza ha confermato di non avere più interesse alcuno al mantenimento dell'iscrizione.

262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 159263 Contenuto dell'iscrizione del fallimento

L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento:
1.
il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità,
2.
la data e il momento della dichiarazione di fallimento,
3.
in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
b.
se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato:
1.
il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato,
2.
la data della decisione,
3.
in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
c.
se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento,
1.
il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento,
2.264
la data della deliberazione,
3.
i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento;
d.
se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo:
1.
il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo,
2.
la data della decisione di sospensione;
e.
se la procedura fallimentare è riaperta:
1.
il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta,
2.
la data della decisione di riapertura,
3.
in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
f.
se la procedura fallimentare è chiusa:
1.
il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa,
2.
la data della decisione di chiusura.

263 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

264 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

Art. 159a265 Cancellazione d'ufficio in caso di fallimento

1 Un ente giuridico è cancellato d'ufficio se:

a.
in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell'iscrizione conformemente all'articolo 159 lettera d o, nel caso di un'impresa individuale, è cessato l'esercizio dell'azienda;
b.
la procedura fallimentare è chiusa da una decisione emanata dal tribunale; sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale.

2 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
il fatto che, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, entro il termine fissato non è stata fatta alcuna opposizione motivata contro la cancellazione o che, nel caso di un'impresa individuale, è cessato l'esercizio dell'azienda;
b.
il fatto che l'impresa individuale è stata cancellata o, se del caso, il fatto che non è stata cancellata perché prosegue l'attività aziendale.

265 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 160 Moratoria

1 Il tribunale comunica all'ufficio del registro di commercio la concessione della moratoria definitiva o provvisoria e trasmette il dispositivo della sua decisione, sempreché l'articolo 293c capoverso 2 LEF266 non preveda la rinuncia alla comunicazione.267

2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l'ufficio del registro di commercio procede senza indugio all'iscrizione.

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
la data della concessione e la durata della moratoria;
b.
i dati personali del commissario;
c.
se il giudice del concordato ha ordinato che determinati atti possono essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario o ha autorizzato il commissario a proseguire l'attività aziendale in luogo del debitore, un rinvio a tale fatto.

4 Se la moratoria è sospesa, tale fatto deve essere iscritto nel registro di commercio.268

266 RS 281.1

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 161 Concordato con abbandono dell'attivo

1 Il tribunale comunica all'ufficio del registro di commercio l'omologazione di un concordato con abbandono dell'attivo (art. 308 LEF269) e trasmette i documenti giustificativi seguenti:

a.
una copia del concordato;
b.
il dispositivo della sentenza.

2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l'ufficio del registro di commercio procede senza indugio all'iscrizione.

3 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a.
la data dell'omologazione del concordato;
b.
la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione concordataria»;
c.
il liquidatore;
d.
la cancellazione dei diritti di firma delle persone iscritte nel registro di commercio e autorizzate a rappresentare l'ente giuridico.

4 Terminata la liquidazione, il liquidatore notifica la cancellazione dell'ente giuridico.

5 L'iscrizione nel registro di commercio menziona la cancellazione e il motivo della cancellazione.

Titolo 6:270 Reiscrizione di enti giuridici cancellati

270 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 164 Reiscrizione

In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale.

Titolo 7: Conservazione e consegna di atti e qualità dei dati271

271 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 166 Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza

1 Le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati per una durata di 30 anni dopo l'iscrizione nel registro giornaliero. Lo statuto degli enti giuridici e gli atti di fondazione devono sempre corrispondere alla situazione attuale.

2 Se un ente giuridico è cancellato dal registro di commercio, le notificazioni, i documenti giustificativi e gli eventuali elenchi dei soci possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione.

3 Le notificazioni e i documenti giustificativi recano la data e il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero.

4 La corrispondenza in relazione con le iscrizioni è conservata per 10 anni.

5 Se la legge o l'ordinanza prescrive il deposito presso l'ufficio del registro di commercio di documenti che non sono considerati documenti giustificativi, occorre munirli del numero d'identificazione delle imprese del relativo ente giuridico e conservarli insieme con i documenti giustificativi di quest'ultimo.

6 Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma cartacea possono essere digitalizzati dall'ufficio del registro di commercio ai fini dell'archiviazione e autenticati conformemente all'OAPuE272 e in particolare al suo articolo 13. I documenti cartacei rilegati possono essere sciolti ai fini della digitalizzazione. Gli originali cartacei possono essere distrutti, a condizione che il diritto cantonale non lo escluda.273

7 Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma elettronica non possono essere cancellati. Devono essere conservati dall'ufficio del registro di commercio in modo da impedire che i dati possano essere modificati.274

272 RS 211.435.1

273 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario (RU 2011 4659). Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 dell'O dell'8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89).

274 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea

1 La consegna degli originali in forma cartacea di atti degli uffici cantonali del registro di commercio può essere richiesta per scritto dalle autorità seguenti:275

a.
il tribunale;
b.
il giudice dell'istruzione;
c.
il ministero pubblico;
d.
l'autorità cantonale di vigilanza;
e.
l'UFRC;
f.
l'autorità federale di vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari;
g.276
l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

2 L'autorità conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati.

3 Se gli atti non sono archiviati in forma elettronica, è conservata in luogo dell'originale una copia autenticata dell'atto consegnato unitamente alla ricevuta.

4 I servizi autorizzati possono chiedere copie autenticate in luogo della consegna di originali.

275 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

276 Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 169277 Qualità dei dati

1 I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per le banche dati centrali rispettano le esigenze seguenti:

a.
i dati registrati sono preservati in modo tale da garantirne inalterata la qualità e l'integrità;
b.
il formato dei dati è indipendente da un produttore di determinati sistemi elettronici;
c.
i dati sono salvati conformemente alle norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;
d.
è disponibile la documentazione relativa al programma e al formato.

2 Al fine di garantire l'operatività e la sicurezza dei loro sistemi elettronici i Cantoni e la Confederazione adempiono i compiti seguenti:

a.
lo scambio dei dati tra i diversi sistemi;
b.
la salvaguardia periodica dei dati su un supporto di dati decentralizzato;
c.
la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;
d.
il disciplinamento dei diritti d'accesso ai dati e ai sistemi elettronici;
e.
la salvaguardia dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;
f.
i provvedimenti da prendere in caso di problemi tecnici dei sistemi elettronici.

3 L'UFRC può disciplinare in una direttiva la procedura dello scambio dei dati nonché la forma, il contenuto e la struttura dei dati trasmessi. Può inoltre stabilire la forma, il contenuto e la struttura dei dati resi disponibili a terzi.

277 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

Titolo 8: Disposizioni finali

Capitolo 1: Ufficio di revisione

Art. 170

Allo scopo di attuare le nuove disposizioni in materia di ufficio di revisione, l'UFRC può:

a.
richiedere i dati degli uffici cantonali del registro di commercio;
b.
collaborare e scambiare i dati con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
c.
emanare direttive e prevedere segnatamente per gli uffici del registro di commercio l'obbligo di notificare determinati fatti all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Capitolo 2: Direttive, circolari e comunicazioni

Art. 171

Tutte le direttive, circolari e comunicazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dell'UFRC emanate in base all'ordinanza del 7 giugno 1937278 sul registro di commercio sono abrogate, eccettuate:

a. e b.279 ...
c.
la direttiva dell'UFRC del 13 gennaio 1998 all'indirizzo degli uffici cantonali del registro di commercio sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero;
d.
la comunicazione dell'UFRC del 15 agosto 2001 all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio concernente i conferimenti in natura e le assunzioni di beni;
e.
la direttiva dell'UFRC all'indirizzo degli uffici cantonali del registro di commercio concernente l'iscrizione dei servizi pubblici di controllo delle finanze del 12 ottobre 2007.

278 [RU 53 577]

279 Abrogate dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Capitolo 3: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 172

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 1.

Capitolo 4: Disposizioni transitorie

Art. 173 Diritto applicabile

1 I fatti notificati per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza soggiacciono al nuovo diritto.

2 I fatti notificati per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza soggiacciono al diritto previgente.

3 I fatti notificati per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio in applicazione del nuovo diritto prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono iscritti nel registro di commercio soltanto dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.

Art. 174 Rinuncia a una revisione limitata

La rinuncia a una revisione limitata conformemente all'articolo 62 della presente ordinanza può essere iscritta nel registro di commercio soltanto se un membro del consiglio d'amministrazione conferma per scritto che l'ufficio di revisione ha controllato il conto annuale dell'ultimo esercizio prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 7 delle disp. trans. della mod. del 16 dic. 2005280 del Codice delle obbligazioni, diritto della società a garanzia limitata e adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali).

Art. 175a281

Al più tardi dal 1° gennaio 2013, gli uffici del registro di commercio devono iscrivere i dati necessari all'identificazione delle persone fisiche secondo l'articolo 24b.

281 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

Art. 176 Diritto delle ditte commerciali

Se, fondandosi sull'articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifica del Codice delle obbligazioni del 16 dicembre 2005282 (diritto della società a garanzia limitata nonché adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), l'ufficio cantonale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta di una società anonima o di una società cooperativa senza che l'ente giuridico abbia adeguato lo statuto, siffatto ufficio cantonale del registro di commercio respinge ogni ulteriore notificazione per l'iscrizione di una modifica statutaria fintantoché lo statuto non è stato adeguato per quanto concerne la ditta.

Art. 177 Nomi commerciali e insegne

I nomi commerciali e le insegne iscritti nel registro di commercio sono cancellati d'ufficio entro due anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. L'approvazione dell'UFRC e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio non sono necessarie. Le indicazioni già esistenti nella formulazione dello scopo riguardanti le insegne rimangono iscritte inalterate.

Art. 179 Documenti concernenti i revisori particolarmente qualificati

La menzione, iscritta nel registro di commercio, dei documenti che attestano i requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati ai sensi dell'articolo 86a capoverso 2 dell'ordinanza sul registro di commercio nella versione del 9 giugno 1992284, è cancellata d'ufficio dal registro principale un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza. L'approvazione dell'UFRC e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio non sono necessarie. I documenti sono conservati fino al 1° gennaio 2018.

Art. 181 Rimedi giuridici del diritto cantonale

I Cantoni adeguano i propri rimedi giuridici contro le decisioni dell'ufficio del registro di commercio alle disposizioni dell'articolo 165 entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 181a285 Disposizioni transitorie della modifica dell'11 novembre 2015 relative all'art. 52 cpv. 2 CC nella versione del 12 dicembre 2014

1 Le fondazioni ecclesiastiche che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014286 del Codice civile287 (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio vengono iscritte anche se non è disponibile né un atto di fondazione né un estratto autenticato della disposizione a causa di morte.

2 In tal caso l'organo superiore della fondazione deve constatare l'esistenza della fondazione ecclesiastica in un verbale o nell'estratto di un verbale. Il verbale o l'estratto del verbale deve contenere:

a.
il nome della fondazione;
b.
la sede e il domicilio legale della fondazione;
c.
la data di costituzione della fondazione risultante dagli atti oppure, qualora la data non risultasse dagli atti, la data presunta di costituzione della fondazione;
d.
lo scopo della fondazione;
e.
il rimando ai documenti sui quali si fondano le indicazioni di cui alle lettere c-d;
f.
gli organi della fondazione e il tipo di amministrazione;
g.
i membri dell'organo superiore della fondazione;
h.
le persone autorizzate ad agire quali rappresentanti.

285 Introdotto dall'all. 2 n. II 2 dell'O dell'11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).

286 RU 2015 1389

287 RS 210

Capitolo 5: Entrata in vigore

Art. 182

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Allegato 1289

289 Originario all.

(art. 172)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I.

L'ordinanza del 7 giugno 1937290 sul registro di commercio è abrogata.

II.

Le ordinanze qui di seguito sono modificate come segue:

291

290 [RU 53 593; 1970 733; 1971 1844; 1982 558; 1989 2380; 1992 1213; 1996 2243 n. I 36; 1997 2230; 2004 433 all. n. 4, 2669, 4937 all. n. II 1; 2005 4557; 2006 4705 n. II 22, 5787 all. 3 n. II 1]

291 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 4851.

Allegato 2292

292 Introdotto dal n. II dell'O del 18 mag. 2016 (RU 2016 1663). Aggiornato dal n. II cpv.1 dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

(art. 116a)

Lista delle abbreviazioni delle forme giuridiche ammesse

Deutsch

Aktiengesellschaft AG

Genossenschaft Gen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH

Kollektivgesellschaft KlG

Kommanditgesellschaft KmG

Kommanditaktiengesellschaft KmAG

Français

Société anonyme SA

Société coopérative SCoo

Société à responsabilité limitée Sàrl

Société en nom collectif SNC

Société en commandite SCm

Société en commandite par actions SCmA

Italiano

Società anonima SA

Società cooperativa SCoo

Società a garanzia limitata Sagl

Società in nome collettivo SNC

Società in accomandita SAc

Società in accomandita per azioni SAcA

Rumantsch

Societad anonima SA

Societad cooperativa SCoo

Societad cun responsabladad limitada Scrl

Societad collettiva SCl

Societad commanditara SCm

Societad acziunara en commandita SACm

Allegato 3293

293 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

(art. 45a)

Monete estere ammesse per il capitale di una società anonima

Sterlina britannica GBP

Euro EUR

Dollaro americano USD

Yen JPY