01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.08.2023
01.12.2015 - 31.12.2020
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01.07.2015 - 30.11.2015
13.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 12.01.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.04.2007 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.03.2007
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.01.2005
01.04.2003 - 31.12.2003
01.03.2003 - 31.03.2003
01.04.2002 - 28.02.2003
15.11.2001 - 30.03.2002
01.05.2000 - 14.11.2001
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1

Ordinanza

concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) del 6 ottobre 1997 (Stato 1° dicembre 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12b, 28 capoverso 2 e 2bis, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della
legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1:3 Campo d'applicazione nonché termini e abbreviazioni

Art. 1

1 Quest'ordinanza si applica a tutti gli elementi d'indirizzo eccettuati i nomi di dominio. 2

I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato.

Sezione 2: Gestione e attribuzione degli elementi d'indirizzo

Art. 2

Piani di numerazione e prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione 1

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM4) elabora i piani di numerazione ed emana le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. Esso tiene conto degli interessi degli utenti e dei fornitori di servizi.

2

Per garantire un numero sufficiente di elementi d'indirizzo o per uniformarsi a norme e raccomandazioni internazionali, l'UFCOM può modificare i piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. A tal fine, tiene conto delle conseguenze che la modifica avrà per i titolari degli elementi RU 1997 2879

1 RS

784.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

4

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

784.104

Telecomunicazioni

2

784.104

d'indirizzo. Sottopone la modifica dei piani nazionali di numerazione all'approvazione della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione).

3

L'UFCOM informa i titolari degli elementi d'indirizzo almeno 24 mesi prima di una modifica importante dei piani di numerazione e almeno sei mesi prima di una modifica importante delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. In casi urgenti o per modifiche d'importanza minore, sono ammessi termini più brevi.

4

Prima di fissare o di modificare sostanzialmente i piani di numerazione, l'UFCOM consulta le cerchie interessate.

5

L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative per l'attuazione delle modifiche dei piani di numerazione.5 6 I titolari di serie di numeri devono informare in modo adeguato di importanti modifiche dei piani di numerazione i clienti ai quali hanno attribuito uno o più numeri. Essi iniziano a rilasciare queste informazioni almeno sei mesi prima.6

Art. 3

Accessibilità pubblica

I piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione sono accessibili al pubblico.


Art. 4

Attribuzione 1 UFCOM attribuisce gli elementi d'indirizzo su richiesta.

1bis

La richiesta deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. nome e indirizzo del richiedente; b. elemento d'indirizzo desiderato.7 1ter

Per verificare il nome, l'indirizzo e l'esistenza giuridica del richiedente, l'UFCOM può richiedere altre indicazioni o documenti, in particolare presso: a. persone fisiche: una copia di un documento d'identità nazionale o di un passaporto valido e un certificato di domicilio attuale;

b. associazioni o fondazioni con sede in Svizzera e non iscritte nel registro di commercio: una copia autenticata degli statuti dell'associazione o dell'atto costitutivo della fondazione; c. persone giuridiche o società di persone con sede all'estero: un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o, qualora l'estratto non contenga le indicazioni sufficienti o non esista un'istituzione corrispondente al registro di commercio, una prova ufficiale attestante che l'ente ha esistenza giuridica secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;

5

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 3

784.104

d. il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20108 sul numero d'identificazione delle imprese.9 2

L'UFCOM può attribuire gli elementi di indirizzo provvisoriamente.10 3

Può rifiutare l'attribuzione di un elemento d'indirizzo: a.11 ha ragioni per supporre che un suo utilizzo da parte del richiedente comporti un'infrazione al diritto federale; abis.12 ha ragioni per supporre che il richiedente ha chiesto l'attribuzione di questo elemento d'indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati;

b. se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali; c. che non è destinato a essere utilizzato prevalentemente in Svizzera; d. fintantoché le tasse amministrative non sono pagate; e.13 il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.

4

I richiedenti residenti o con sede all'estero sono tenuti a comunicare un indirizzo postale in Svizzera per l'invio legalmente valido di comunicazioni, citazioni e decisioni.14 5 Non sussiste alcun diritto all'attribuzione di un determinato elemento d'indirizzo.15
a16

Art. 5

Uso in comune

L'UFCOM può attribuire a diversi titolari elementi d'indirizzo da utilizzare in comune.


Art. 6

Elementi d'indirizzo subordinati Se un elemento d'indirizzo può essere seguito da elementi subordinati quali ad esempio il nome o il sottoindirizzo, l'UFCOM può autorizzare il titolare a fissare e attribuire questi elementi subordinati tenendo conto delle norme internazionali.

8 RS

431.03

9

Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039). Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

Telecomunicazioni

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Art. 7

Durata d'impiego e riattribuzione 1

Gli elementi d'indirizzo sono generalmente attribuiti per un periodo illimitato.

2

Gli elementi d'indirizzo per i quali il diritto d'uso è scaduto sono riattribuiti al più presto sei mesi dopo la scadenza del diritto d'uso. In via eccezionale, possono essere riattribuiti immediatamente.

a17 Trasferimento in caso di fusione 1

L'impresa nata da una fusione diventa titolare di tutti gli elementi d'indirizzo che erano attribuiti alle imprese preesistenti.

2

Se la neocreata impresa diventa titolare di un numero di elementi d'indirizzo superiore al limite stabilito per ogni titolare, l'UFCOM stabilisce il termine entro cui l'impresa deve rinunciare agli elementi d'indirizzo in eccesso.


Art. 8

Destinazione 1 Il titolare può utilizzare unicamente per gli scopi definiti nella decisione d'attribuzione gli elementi d'indirizzo che gli sono attribuiti.

2

Può richiedere all'UFCOM l'autorizzazione di cambiare la destinazione degli elementi che gli sono attribuiti. L'autorizzazione è concessa unicamente se la nuova destinazione adempie le condizioni per l'attribuzione dei relativi elementi d'indirizzo.


Art. 9

Informazioni sugli elementi d'indirizzo 1

L'UFCOM rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi d'indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l'indirizzo del loro titolare, nonché, se quest'ultimo risiede o ha sede all'estero, sull'indirizzo postale in Svizzera. Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di richiamo.18 2 Il principio di accessibilità al pubblico non si applica ai numeri attribuiti individualmente della categoria 0878.19


Art. 10

Decisioni dell'UFCOM

Se non esistono prescrizioni sull'uso di determinati elementi d'indirizzo, l'UFCOM fissa le prescrizioni e le tasse amministrative in ogni singolo caso.


Art. 11

Revoca 1 L'UFCOM può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se: 17 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 397).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 5

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a. una modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione lo richiede; b.20 il titolare degli elementi d'indirizzo viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'UFCOM o le disposizioni della decisione d'attribuzione; bbis.21 un'altra autorità competente constata che un loro utilizzo comporta un'infrazione al diritto federale; bter.22 ha motivi di credere che un loro utilizzo da parte del titolare comporti un'infrazione al diritto federale; bquater.23 il titolare si è fatto attribuire gli elementi di indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati; c.24 il titolare non utilizza più del tutto o se utilizza solo in parte gli elementi d'indirizzo attribuitigli o se non li usa principalmente in Svizzera; d. il titolare non paga le tasse amministrative; dbis.25 il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria;

e. lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio raccomandazioni, norme o altre misure d'armonizzazione internazionali.

2

Come misura preliminare, l'UFCOM può esigere la messa fuori servizio degli elementi d'indirizzo in questione.

3

Un elemento d'indirizzo è considerato revocato se il titolare decede o è radiato dal registro di commercio a seguito di un fallimento o di una liquidazione.26

Art. 12

Conseguenze della revoca 1

La revoca degli elementi d'indirizzo è immediatamente efficace.27 1bis

L'UFCOM può decidere di posticipare l'efficacia della revoca se questa tocca utenti di elementi d'indirizzo in servizio o se lo esigono importanti ragioni tecniche o economiche.28 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

22 Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

23 Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

Correzione del 13 gen. 2015 (RU 2015 183).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

25 Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

Correzione del 13 gen. 2015 (RU 2015 183).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

Telecomunicazioni

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2

La revoca degli elementi d'indirizzo comporta automaticamente la revoca degli elementi d'indirizzo subordinati.

Capitolo 1a:29 Delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi Sezione 1: Regole generali

Art. 13

Procedura di delega

1

L'UFCOM può delegare a terzi (delegati) la gestione e l'attribuzione di determinati elementi d'indirizzo.

2

Esso designa il o i delegati. Può farlo fissando le condizioni da soddisfare per esercitare l'attività delegata oppure indicendo una pubblica gara.

3

Se necessario disciplina le modalità della procedura di delega. Esse devono essere conformi ai principi d'obiettività, di non discriminazione e di trasparenza e garantire la riservatezza dei dati forniti dai candidati.

a Forma della delega

La delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi deve essere effettuata sotto forma di autorizzazione o di contratto.

b Durata della delega

1

L'UFCOM rilascia l'autorizzazione o conclude il contratto per una durata determinata. Fissa tale durata in funzione del tipo e dell'importanza dei compiti delegati di gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo.

2

Esso può rinnovare l'autorizzazione o il contratto.

c Trasferimento di compiti essenziali Il trasferimento di tutti o parte dei compiti essenziali previsti da un'autorizzazione o da un contratto è possibile solo con l'accordo dell'UFCOM.

d Modifica dell'autorizzazione e del contratto 1

L'UFCOM può adeguare prima dello scadere della loro validità singole disposizioni dell'autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

2

Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell'autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti di gestione e attribu29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002

(RU 2002 273).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 7

784.104

zione di elementi d'indirizzo a lui delegati. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno.30
e Gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati 1

I delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo in modo razionale e adeguato. Li attribuiscono in modo trasparente e non discriminatorio.

2

Gli articoli 4-12 si applicano per analogia alla gestione e all'attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

3

L'UFCOM può prevedere, nell'autorizzazione o nel contratto, regole particolari riguardanti la gestione e l'utilizzo di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

f Giornale delle attività 1

I delegati riportano in un giornale le attività che svolgono in relazione all'attribuzione di elementi d'indirizzo, alla loro revoca e alla loro messa fuori servizio.

2

Essi conservano i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo di dieci anni.

g Obbligo d'informare

1

I delegati sono tenuti a fornire all'UFCOM tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni d'esecuzione. L'UFCOM può in particolare esigere la lista degli elementi d'indirizzo attribuiti e una copia del giornale delle attività.

2

I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'UFCOM le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 97-103 dell'ordinanza del 9 marzo 200731 sui servizi di telecomunicazione.32
h33 Prezzo Fatto salvo l'articolo 40 capoversi 3 e 4 LTC, i delegati fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di gestione e di attribuzione di elementi d'indirizzo purché esista una concorrenza efficace sul mercato interessato.

i Vigilanza 1 L'UFCOM vigila affinché i delegati rispettino il diritto applicabile, in particolare la presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione, come pure la loro autorizza30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007

(RU 2007 1039).

31 RS

784.101.1

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

Telecomunicazioni

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zione o il loro contratto. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.

2

Di regola esso controlla una volta l'anno il modo in cui i delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo.

3

Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti più gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d'esecuzione oppure dall'autorizzazione o dal contratto, l'UFCOM effettua una verifica. Il delegato deve garantire l'accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili.

4

Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta o non rispetta più i suoi obblighi, quest'ultimo ne assume i costi.

j Misure di vigilanza

1

Se un delegato non rispetta più i suoi obblighi, l'UFCOM può: a. intimargli di sanare il vizio o di adottare le misure necessarie per impedire la ripetizione della violazione; il delegato deve comunicare all'UFCOM quanto ha messo in atto; b.34 esigere che gli introiti conseguiti illecitamente siano consegnati alla Confederazione o rimborsati alla comunità in questione di titolari di elementi d'indirizzo;

c. completare con oneri suppletivi l'autorizzazione o il contratto; d. limitare o sospendere l'autorizzazione o il contratto oppure revocare, con effetto immediato, l'autorizzazione o disdire il contratto in virtù dell'articolo 13k capoverso 1.

2

L'UFCOM può emanare d'ufficio misure cautelari.

k35 Fine dell'attività delegata 1

L'UFCOM revoca l'autorizzazione o disdice il contratto senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata, cessa ogni attività o va in fallimento.

2

Può revocare l'autorizzazione o disdire il contratto versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la revoca o la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno. Tiene conto dell'importo ricevuto da parte del delegato secondo il capoverso 5 lettera b per l'assistenza fornita.

3

L'UFCOM può assumere il compito della gestione e dell'attribuzione degli elementi d'indirizzo in questione o incaricare un altro delegato di assumerlo. Assume

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 9

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tale compito se nessun candidato si è annunciato o soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata.

4

I titolari mantengono nei confronti del nuovo delegato o dell'UFCOM le loro pretese sugli elementi d'indirizzo che sono stati loro attribuiti.

5

Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo delegato o all'UFCOM tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione degli elementi d'indirizzo delegati. Hanno diritto a un indennizzo basato sull'utilità della loro assistenza. Su richiesta, l'indennizzo è fissato dall'UFCOM. Il delegato o la massa fallimentare devono mettere a disposizione: a. gratuitamente il loro giornale delle attività ai sensi dell'articolo 13f e tutti gli altri dati e informazioni conservati che riguardano i titolari degli elementi d'indirizzo attribuiti o che registrano le attività di gestione di tali elementi e le loro caratteristiche soprattutto tecniche; b. l'infrastruttura tecnica e informatica indispensabile al proseguimento del compito delegato.

6

Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, fa in modo che i titolari a cui ha attribuito elementi d'indirizzo siano messi al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

l Dati personali

1

I delegati possono trattare i dati personali relativi ai loro clienti nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario alla gestione degli elementi d'indirizzo delegati, allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi che derivano dalla presente ordinanza e dalle sue disposizioni d'esecuzione, come pure all'ottenimento del pagamento dovuto per le loro prestazioni.

2

Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 19 giugno 199236 sulla protezione dei dati.

m Prescrizioni tecniche e amministrative 1

L'UFCOM può obbligare i delegati a proporre piani di numerazione o prescrizioni di gestione di parametri di comunicazione oppure a collaborare alla loro elaborazione.

2

Esso stabilisce i piani di numerazione ed emana le prescrizioni di gestione dei parametri di comunicazione proposte dai delegati. Li rende pubblici.

36 RS

235.1

Telecomunicazioni

10

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Sezione 2: …

Art. 14

a 14c37
cbis 38
cter 39
cquater 40
d a 14f 41
f bis 42
g a 14i 43

Art. 15

Abrogato Sezione 3:44 Numeri brevi per servizi SMS e MMS
a Campo d'applicazione

1

Le presenti disposizioni disciplinano la gestione e l'attribuzione degli elementi d'indirizzo utilizzati per i servizi di contenuto SMS e MMS (numeri brevi per servizi SMS e MMS).

2

L'UFCOM può emanare disposizioni d'esecuzione in merito agli elementi d'indirizzo subordinati, in particolare per quanto concerne le parole chiave utilizzate in relazione ai numeri brevi per i servizi SMS e MMS.

37 Abrogati dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039). Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

39 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5845). Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039). Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

41 Abrogati dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

42 Introdotto dal n. I dell'all. all'O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5845). Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

43 Abrogati dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 691).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 11

784.104

b Formato 1 I numeri brevi per i servizi SMS e MMS sono composti da tre sino a cinque cifre, di cui la prima è compresa tra 1 e 9.

2

Se corrispondono ai numeri brevi ai sensi dell'articolo 31b, possono riprenderne il formato ed essere composti da più di cinque cifre.45
c Delega 1 La gestione e l'attribuzione di numeri brevi per i servizi SMS e MMS è soggetta ad autorizzazione. Su richiesta, l'UFCOM attribuisce un'autorizzazione ad ogni fornitore di servizi di telecomunicazione che desidera offrire l'accesso a servizi SMS e MMS e che garantisce di adempiere gli obblighi che gli incombono.

2

L'autorizzazione è attribuita per una durata indeterminata.

3

L'UFCOM pubblica la lista dei fornitori che hanno ottenuto l'autorizzazione.

d46 Obblighi 1 I titolari di un'autorizzazione per la gestione e l'attribuzione di numeri brevi per i servizi SMS e MMS sono tenuti a: a. mettere a punto procedure di gestione e d'attribuzione trasparenti, non discriminanti e coordinate con gli altri fornitori di numeri brevi per servizi SMS e MMS; b. raccogliere e mantenere aggiornati i dati relativi ai titolari dei numeri brevi da loro attribuiti per i servizi SMS e MMS; c. garantire una gestione efficiente dei numeri brevi per i servizi SMS e MMS, in particolare prevedendo un dispositivo di riciclaggio dei numeri non utilizzati o non più utilizzati.

2

Determinano i gruppi di numeri brevi riservati esclusivamente all'offerta di servizi a contenuto erotico o pornografico e si assicurano che tali servizi siano offerti unicamente tramite i numeri di questo gruppo.47 3 …48

e49 Attribuzione 1 L'UFCOM può riservare l'attribuzione di determinati gruppi di numeri brevi o autorizzarne l'utilizzo soltanto a determinate condizioni.

45 Introdotto dal n. I dell'all. all'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

46 Entrato in vigore il 1° ott. 2005.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

48 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

49 Entrato in vigore il 1° ott. 2005.

Telecomunicazioni

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2

I titolari di un'autorizzazione attribuiscono su richiesta i numeri brevi per i servizi SMS e MMS nell'ordine cronologico d'inoltro delle richieste.

3

Coordinano tra di loro l'attribuzione in modo tale che tutti i fornitori possano attribuire lo stesso numero ai richiedenti.

f50 Dati messi a disposizione del pubblico 1

I titolari di un'autorizzazione devono mettere a disposizione del pubblico almeno i seguenti dati ai sensi dell'articolo 15d capoverso 1 lettera b: a. numero breve per servizi SMS e MMS; b. nome completo del titolare del numero breve in questione; c. l'indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare; d. l'indirizzo postale in Svizzera, se l'indirizzo del titolare di cui alla lettera c non è in Svizzera;

e. in caso di offerte di servizi che esigono una previa accettazione e che possono implicare la trasmissione di diverse unità d'informazione (servizi «push»), le parole chiave che permettono di disattivare tali servizi.

2

Questi dati devono essere accessibili mediante una procedura di richiamo.

Capitolo 2:

Elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.16451 Sezione 1: Indicativi

Art. 16

Formato Gli indicativi constano di norma di due cifre precedute dal prefisso 0 (formato=0xx).

L'UFCOM può aggiungere cifre supplementari.


Art. 17

Attribuzione 1 L'UFCOM può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per: a. consentire il passaggio da una rete di telecomunicazione a un'altra; b.52 consentire l'accesso a servizi speciali ;

c. assicurare l'esercizio interno della rete da parte del fornitore di servizi; d.53 indirizzi di istradamento (routing numbers).

50 Entrato in vigore il 1° ott. 2005.

51 Raccomandazione

dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

53 Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 13

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2

Gli indicativi sono attribuiti unicamente se non esistono altre soluzioni per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 o se queste soluzioni comportano conseguenze inaccettabili per il fornitore di servizi di telecomunicazione o per i suoi utenti.


Art. 18

Impiego di indicativi senza attribuzione formale 1

L'UFCOM stabilisce gli indicativi che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.54 2 Non è riscossa alcuna tassa per la gestione degli indicativi utilizzati senza attribuzione formale.55 3

L'UFCOM emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.56 Sezione 2:

Numeri di chiamata attribuiti sotto forma di blocchi di numeri57

Art. 19

Serie di

numeri

1

I numeri di chiamata degli utenti finali sono attribuiti in serie di 10 000 numeri individuali consecutivi.

2

…58


Art. 20

Attribuzione primaria

1

L'UFCOM attribuisce una serie di numeri a ogni fornitore che intende offrire in Svizzera un servizio di telecomunicazione basato su elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164.

2

L'UFCOM può attribuire una o più serie supplementari della stessa categoria se: a. il fornitore di servizi di telecomunicazione dimostra di avere attribuito ai suoi utenti, in media, almeno il 50 per cento dei numeri gestiti, oppure b. lo giustificano importanti motivi tecnici o economici.

3

L'UFCOM stabilisce le condizioni per l'attribuzione.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001, in vigore dal 15 nov. 2001 (RU 2001 2726).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

58 Abrogato dal n. I dell'O del 22 giu. 2005, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3383).

Telecomunicazioni

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Art. 21

Contenuto della domanda La domanda deve specificare: a. il genere di servizio di telecomunicazione che il richiedente intende fornire; b. il nome con il quale il servizio sarà commercializzato e la descrizione dell'offerta;

c. la data in cui il servizio verrà messo in funzione; d. l'estensione geografica della relativa rete o del relativo servizio; e. la pianificazione dell'impiego dei numeri sull'arco di almeno tre anni.


Art. 22

Obbligo d'informare

1

Il titolare di serie di numeri deve fornire all'UFCOM, per la fine di ogni anno civile, le seguenti informazioni su ogni serie di numeri: a. la quantità di numeri attribuiti ai propri utenti; b. la quantità di numeri utilizzati per fini propri; c. la quantità di numeri portati; d. la quantità di numeri liberi.

1bis

L'UFCOM può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle menzionate nel capoverso 1.59 2

Queste informazioni devono essere rilevate il 20 novembre di ogni anno o l'ultimo giorno lavorativo che precede questa data.


Art. 23

Attribuzioni subordinate

1

Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie a fornitori notificati secondo l'articolo 4 LTC, per la fornitura di un servizio di telecomunicazione.60 2 Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti: a. rispettino le condizioni che egli stesso deve adempiere quando li attribuiscono a loro volta;

b. non possano attribuire numeri senza il suo controllo; c. gli forniscano le informazioni di cui all'articolo 22.

3

Il titolare di una serie di numeri di telefonia mobile che attribuisce determinati numeri ai servizi prepagati, deve sorvegliare che tali numeri siano utilizzati. Se durante 24 mesi non vengono stabilite comunicazioni da e verso uno di questi numeri, il titolare deve mettere tale numero fuori servizio e, al più tardi dodici mesi dopo, metterlo a disposizione per l'attribuzione a un nuovo cliente.61 59 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 15

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a62 Serie di numeri con numeri trasferiti 1

Un fornitore può rinunciare a una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri soltanto se:

a. un altro fornitore che soddisfa le condizioni per l'attribuzione della serie di numeri è pronto a farsela attribuire immediatamente; o b. non offre più il tipo di servizio di telecomunicazione per cui gli era stata attribuita la serie di numeri.

2

Se in seguito a una revoca o a una rinuncia secondo il capoverso 1 lettera b si estingue il diritto d'uso di una serie di numeri da cui sono stati trasferiti dei numeri, l'UFCOM può attribuirla immediatamente a un fornitore di sua scelta. Ciò può avvenire senza l'accordo di quest'ultimo. Il criterio per l'attribuzione è, in particolare, la quantità dei numeri della serie trasferiti ai singoli fornitori. 3 Per l'attribuzione di cui al capoverso 2 non è riscossa alcuna tassa.


Art. 24

Revoca L'UFCOM può revocare l'attribuzione di una serie di numeri se, per un periodo di due anni civili consecutivi, gli utenti del fornitore di servizi di telecomunicazione hanno utilizzato meno del 5 per cento dei numeri attribuiti.

Sezione 2a: Numeri di chiamata utilizzati senza attribuzione formale63
a64 …65

1

L'UFCOM stabilisce i numeri di chiamata che possono o devono essere utilizzati senza attribuzione formale ed emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

2

Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione dei numeri di chiamata senza attribuzione formale.

Sezione 2b: Numeri di chiamata attribuiti individualmente66
b67 Disposizioni generali

1

…68

62 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

65 Abrogato dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, con effetto dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

68 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

Telecomunicazioni

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2

L'UFCOM stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in modo individuale e ne determina l'uso.

3

L'UFCOM compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.69 4

L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.70
c71 Numeri gratuiti

1

L'UFCOM attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono trattate nell'ordine cronologico d'inoltro all'UFCOM.

2

…72

2bis

Il titolare di un numero attribuito individualmente deve garantire che in caso di esercizio, utilizzo o menzione del numero da parte di terzi sia rispettato il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'UFCOM e le disposizioni della decisione d'attribuzione.73 3 Il titolare di un numero attribuito individualmente deve, su domanda, indicare all'UFCOM quali prestazioni forniva in un determinato momento.74
d75 Indicazione alfanumerica

1

Per le ultime sei cifre di un numero richiesto, i richiedenti possono richiedere un'indicazione alfanumerica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.16176 Essi devono assicurarsi personalmente di avere il diritto di utilizzare l'indicazione alfanumerica di un numero. L'UFCOM non verifica se essi hanno il diritto di utilizzare l'indicazione alfanumerica di un numero. Le violazioni dei diritti privati di terzi inerenti all'utilizzo d'indicazioni alfanumeriche di un numero vengono trattate conformemente alle disposizioni del diritto civile.

2

Per le ultime sei cifre, il titolare del numero può utilizzare unicamente l'indicazione alfanumerica annunciata al momento dell'attribuzione. Per la pubblicazione del numero, il titolare può completare questa indicazione aggiungendo alla fine altri

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

72 Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

73 Introdotto dal n. I dell'all. all'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

74 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

76 Raccomandazione

dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 17

784.104

segni alfanumerici. Per lo stabilimento della comunicazione, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad ignorare i segni aggiunti.

e77 Condizioni d'utilizzazione

1

È vietato stabilire connessioni verso i numeri 090x mediante programmi di tipo PC-dialer o web-dialer o programmi analoghi, allo scopo di fatturare beni e prestazioni.78 2 Le comunicazioni verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama.79 2bis Per comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, a chi chiama può essere fatturata al massimo la tassa di cui all'articolo 39a capoverso 1 dell'ordinanza del 9 marzo 200780 sui servizi di telecomunicazione (OST).81 3 L'UFCOM determina le altre condizioni d'utilizzazione dei numeri attribuiti individualmente ed emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

f82 Messa in servizio e messa fuori servizio 1

Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente, deve annunciare all'UFCOM la data della messa in servizio. Se non è messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, il numero attribuito individualmente viene considerato revocato e può essere immediatamente riattribuito dall'UFCOM. Su richiesta fondata, l'UFCOM può accordare una proroga di tale termine.

2

Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale un numero attribuito individualmente è messo fuori servizio, deve annunciare all'UFCOM la data della messa fuori servizio. Se non è rimesso in servizio da un fornitore di servizi di telecomunicazione entro 30 giorni dalla messa fuori servizio, il numero attribuito individualmente viene considerato revocato e può essere riattribuito dall'UFCOM.

Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all'articolo 11 capoverso 2.

77 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4051).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4173).

80 RS

784.101.1

81 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4173).

82 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

Telecomunicazioni

18

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g83
h84 Bloccaggio da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni 1

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono bloccare l'accesso ai numeri attribuiti individualmente fino allo spirare di un termine di quattro giorni feriali se hanno un motivo fondato di credere che il titolare utilizza questi numeri a scopo o in modo illecito e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile. Essi ne informano immediatamente l'UFCOM, motivando il bloccaggio.

L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

2

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono parimenti bloccare l'accesso ai numeri internazionali composti automaticamente per il tramite di PC-dialer o webdialer. Essi devono verificare almeno ogni 30 giorni se il bloccaggio è ancora giustificato.

i85 Riattribuzione I numeri attribuiti individualmente possono essere riattribuiti immediatamente ad altri titolari con l'accordo dei titolari attuali.

Sezione 3: Numeri brevi

Art. 25

Condizioni per l'attribuzione 1

L'UFCOM può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-32 a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.86 2 Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo.

3

L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo.

4

L'UFCOM può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione.87

Art. 26

Formato ed esigenze tecniche I numeri brevi constano di norma di tre cifre, di cui la prima è la cifra 1 (formato=1xx). L'UFCOM può aggiungere una o due cifre supplementari.

83 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691). Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

87 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 19

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Art. 27


88

Capacità di comunicazione e messa a disposizione dei clienti 1

Il fornitore di servizi di telecomunicazione per il cui tramite il titolare del numero breve offre il suo servizio notifica agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione la messa in servizio di nuovi numeri brevi con almeno 60 giorni d'anticipo.

2

Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione devono mettere i numeri brevi a disposizione dei loro utenti al più tardi entro la data di messa in servizio comunicata.


Art. 28

Servizi d'emergenza

1

I seguenti numeri brevi sono a disposizione dei servizi d'emergenza; devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti89: a. 112: servizio d'emergenza europeo; b 117: polizia, chiamata di soccorso; c. 118:

pompieri;

d. 143: telefono amico; e. 144: pronto soccorso autoambulanze; f.90 147: assistenza telefonica per bambini e giovani.

2

Per l'attribuzione e la gestione di questi numeri brevi non viene riscossa alcuna tassa amministrativa.


Art. 29


91

Servizi di salvataggio e di soccorso stradale L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito delle attività di salvataggio e di soccorso stradale che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto.


Art. 30

Servizi d'informazione in materia di sicurezza 1

L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione per garantire la sicurezza pubblica allo scopo di informare o consigliare i chiamanti in caso di situazioni concrete di pericolo.92 2 Inoltrando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonta almeno a un milione all'anno.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

90 Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

Telecomunicazioni

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3

Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.93 4 94


Art. 31


95


a96 Servizi d'informazione sugli elenchi 1

L'UFCOM può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione sugli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico.

1bis

Il numero attribuito può essere utilizzato per la messa a disposizione di servizi d'informazione basati sui servizi a valore aggiunto (servizi connessi). L'UFCOM determina i servizi connessi autorizzati.97 2 Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ogni anno ammonterà almeno all'1 per cento del totale delle chiamate annue effettuate verso i numeri brevi dei servizi d'informazione sugli elenchi.98 3 Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.99 3bis …100

4

L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

b101 Numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo 1

L'Ufficio può attribuire su richiesta un numero breve a chiunque voglia fornire un servizio con un numero breve riconosciuto dalla CEPT e armonizzato a livello europeo.

2

Il richiedente deve concludere un accordo con gli altri fornitori di servizi europei che comprovi la sua volontà di fornire in Svizzera il servizio armonizzato a livello europeo.

3

Per quanto concerne il numero di cifre, i numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo possono derogare dal formato previsto dall'articolo 26.

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

94 Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

95 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4775).

96 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001, in vigore dal 15 nov. 2001 (RU 2001 2726).

97 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397).

100 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039). Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

101 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 21

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3bis

Le comunicazioni verso i numeri brevi dei servizi a valenza sociale armonizzati a livello europeo devono essere gratuite per il chiamante.102 4 L'UFCOM può emanare condizioni d'utilizzazione per i numeri brevi utilizzati per fornire servizi armonizzati a livello europeo.


Art. 32


103

Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie 1

L'accesso all'elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza del 9 marzo 2007104 sui servizi di telecomunicazione deve essere garantito tramite il numero breve 1145.

2

Per l'attribuzione e la gestione del numero breve 1145 non sono riscosse tasse amministrative.


Art. 33

Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali L'UFCOM può attribuire, secondo le modalità previste dalla Commissione, i numeri brevi per permettere la libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali.


Art. 34

Obbligo d'informare

1

I titolari di numeri brevi, eccetto i titolari di numeri brevi per l'identificazione del fornitore (codici di selezione), devono comunicare all'UFCOM, per la fine di ogni anno civile, il numero annuo di chiamate ricevute.105 2 L'UFCOM può esigere dal fornitore di servizi di telecomunicazione, grazie al cui supporto il titolare di un numero breve offre il proprio servizio, di certificare la quantità annua di chiamate ricevute.

102 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

104 RS

784.101.1

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° mar. 2003 (RU 2003 397).

Telecomunicazioni

22

784.104

Capitolo 3:

Elementi d'indirizzo del piano di numerazione X.121106 (DNIC)

Art. 35

Attribuzione 1 Su richiesta, l'UFCOM attribuisce un decimo di DNIC a chiunque offre un servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, nazionale o regionale, collegato con i corrispondenti servizi internazionali corrispondenti secondo la raccomandazione X.75 dell'UIT-T2.

2

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a. il piano di numerazione della rete di dati; b. la destinazione dei numeri; c. la quantità di abbonati effettivi e pianificati; d. i diversi servizi offerti.

3

I rimanenti nove decimi di DNIC sono riservati per le esigenze future, in linea di massima per quelle del titolare del primo decimo.

4

L'UFCOM può ripartire effettivamente un DNIC fra più titolari a partire dal momento in cui il 75 per cento dei DNIC attribuiti alla Svizzera è occupato.

5

L'UFCOM esamina le domande di attribuzione di un decimo di DNIC nell'ordine cronologico di inoltro all'Ufficio e fintanto che vi sono DNIC attribuiti alla Svizzera.107

Art. 36

Riattribuzione

Ogni DNIC o decimo di DNIC attribuito può essere riattribuito immediatamente dall'UFCOM a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.

Capitolo 4: Parametri di comunicazione

Art. 37

Attribuzione di un nome ADMD 1

L'UFCOM attribuisce al richiedente il nome ADMD richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro fornitore di servizi di telecomunicazione in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3

Il titolare di un nome ADMD deve verificare, prima di collegare un PRMD, se quest'ultimo è stato attribuito dall'UFCOM.

106 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

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4

Egli deve fornire all'UFCOM, al più tardi per la fine di ogni anno civile, la lista dei nomi PRMD collegati con il proprio sistema.


Art. 38

Attribuzione di un nome PRMD 1

L'UFCOM attribuisce al richiedente il nome PRMD richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.


Art. 39

Attribuzione di un nome RDN 1

L'UFCOM attribuisce al richiedente il nome RDN richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3

Il titolare di un nome RDN definisce la struttura della parte a lui subordinata del DIT svizzero.

4

Se intende esercitare un first level DSA, è tenuto a: a. garantire la comunicazione con i first level DSA della Svizzera e di altri Paesi;

b. trasmettere inalterati i messaggi di interrogazione e di risposta affidatigli a questo scopo dai gestori di first level DSA o di second level DSA; c. esercitare il sistema 24 ore su 24; d. fare in modo che si possa accedere in ogni momento in modo online ai dati relativi agli indirizzi aggiornati dei gestori di second level DSA.


Art. 40

Attribuzione di indirizzi NSAP 1

L'UFCOM può attribuire al richiedente un indirizzo NSAP nel formato ISO-DCC o nel formato ISP-ICD così come definiti nella raccomandazione UIT-T X.213108 norma ISO/IEC 8348109.

2

L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-DCC si basa sulla norma svizzera SN 074 020110.

3

L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-ICD si basa sulle prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM.

108 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

109 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

110 Questa norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

Telecomunicazioni

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Art. 41

Impiego e cessione di settori di indirizzi NSAP 1

Il titolare di un indirizzo NSAP può definire personalmente il formato della parte libera del suo settore di indirizzi conformemente alle norme internazionali in vigore; può cedere a terzi l'uso e la gestione di questa parte.

2

Il titolare è responsabile dell'unicità degli indirizzi NSAP attribuiti nel suo settore di indirizzi.

3

Può comunicare unicamente con sistemi i cui indirizzi NSAP sono stati attribuiti secondo le prescrizioni all'interno della gerarchia di indirizzi NSAP descritta nella raccomandazione X.213111 dell'UIT-T norma ISO/IEC 8348112, allegato A.113

Art. 42

Attribuzione di un ICD 1

Chiunque intende utilizzare un codice ICD secondo la norma ISO/IEC 6523114 deve inoltrare una domanda all'UFCOM.115 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'UFCOM la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 43

Attribuzione di un object identifier 1

L'UFCOM attribuisce al richiedente un object identifier, che dipende dai nodi attribuiti alla Svizzera, se: a. esso è utilizzato conformemente alle norme internazionali; b. al richiedente non è già stato attribuito un altro object identifier svizzero delle stesso tipo.116 2

Definisce la struttura degli object identifier che dipendono dai nodi attribuiti alla Svizzera.117 3

L'attribuzione degli object identifier si basa sulla raccomandazione UIT-T X.680118 e sulla norma ISO/CEI 8824119 nonché sulle prescrizioni dell'UFCOM.120 111 Raccomandazione

dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

112 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

114 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001, in vigore dal 15 nov. 2001 (RU 2001 2726).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001, in vigore dal 15 nov. 2001 (RU 2001 2726).

118 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

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Art. 44

Attribuzione di un IIN 1

Chiunque intende utilizzare un codice IIN secondo la raccomandazione E.118121 dell'UIT-T deve inoltrare una domanda all'UFCOM.122 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'UFCOM la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 45


123

Attribuzione di un ISPC 1

Su richiesta, l'UFCOM attribuisce un ISPC a chiunque offre un servizio di telecomunicazione internazionale pubblico collegato a sua volta con altri servizi internazionali equivalenti.

1bis

Esso può attribuire un ISPC a un gestore di una rete privata di radiocomunicazione GSM-R, se questi non fornisce servizi di telecomunicazione internazionali pubblici.124 2

L'UFCOM esamina le domande d'attribuzione di ISPC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono ISPC attribuiti alla Svizzera.

3

L'attribuzione avviene conformemente alla raccomandazione Q.708125 dell'UIT-T.


Art. 46

Attribuzione di un NSPC 1

L'UFCOM gestisce e attribuisce i codici dei punti di segnalazione nazionali della rete intermedia (NI=11).

2

Il gestore di un impianto di telecomunicazione gestisce i punti di segnalazione della propria rete (NI=10) conformemente alla raccomandazione Q.705 dell'UIT-T126.

119 Questa norma è ottenibile presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1, Rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

121 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

124 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 691).

125 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

126 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

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Art. 47


127

Attribuzione di un MNC 1

Su richiesta, l'UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.212128 dell'UIT-T, se il fornitore: a. dispone di una concessione di radiocomunicazione per GSM, UMTS, LTE o di una tecnologia di comunicazione mobile analoga; o b. ha concluso un accordo con il titolare di una concessione di radiocomunicazione di cui alla lettera a concernente l'utilizzo della rete mobile svizzera (roaming nazionale) di quest'ultimo.129

1bis

L'UFCOM può attribuire un MNC al gestore di una rete di telecomunicazione se questo sia necessario a identificare la rete nell'ambito di interconnessione con fornitori svizzeri o esteri.130 2 Esso può attribuire un MNC a un gestore di una rete privata di radiocomunicazione GSM-R, se questi non fornisce servizi di telecomunicazione.131 3 Esso esamina le domande d'attribuzione di un MNC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono MNC attribuiti alla Svizzera.132
a133 Attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG 1

Su richiesta, l'UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un sedicesimo del codice Interlock CUG conformemente alla raccomandazione Q.763134 dell'UIT-T.

2

L'UFCOM esamina le domande d'attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono codici Interlock CUG attribuiti alla Svizzera.

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

128 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

130 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4775).

132 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4775).

133 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

134 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int7

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 27

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b135 Attribuzione di un T-MNC per le reti di radiocomunicazione PMR/PAMR 1

Su richiesta, l'UFCOM attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Tetra Mobile Network Code conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI136.

2

L'UFCOM esamina le domande d'attribuzione di un T-MNC in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute e fintanto che vi sono T-MNC attribuiti alla Svizzera.

c137 Attribuzione di un indicativo di chiamata per la trasmissione dati sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale Su richiesta, l'UFCOM attribuisce un indicativo di chiamata secondo l'appendice 42 del Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 1995138 per la trasmissione dati sulle frequenze di radiocomunicazione ad uso generale conformemente al protocollo di trasmissione dati a pacchetto (packet radio).


Art. 48

Attribuzione di un codice del fabbricante Su richiesta, l'UFCOM attribuisce un codice del fabbricante conformemente alla raccomandazione T.35 dell'UIT-T139.


Art. 49


140

Attribuzione di un codice di esercente 1

Chiunque intende utilizzare un codice di esercente secondo la raccomandazione UIT-T M.1400141, deve inoltrare una domanda all'UFCOM.

2

Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'UFCOM la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 50

Riattribuzione Ogni parametro di comunicazione attribuito può essere riattribuito immediatamente dall'UFCOM a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.

135 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001, in vigore dal 15 nov. 2001 (RU 2001 2726).

136 Questa norma è ottenibile presso l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia.

137 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6581).

138 RS

0.784.403.1

139 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

140 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1093).

141 Raccomandazione dell'UIT-T,

può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra, o consultata all'indirizzo Internet www.itu.int

Telecomunicazioni

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Art. 51

Obbligo di notifica

1

Il titolare che non utilizza più un parametro di comunicazione è tenuto a informare immediatamente l'UFCOM.

2

Comunica inoltre all'UFCOM qualsiasi cambiamento delle indicazioni determinanti per l'attribuzione.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 52

1 L'UFCOM emana le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie e decide quale versione delle norme e delle raccomandazioni internazionali menzionate nella presente ordinanza si applica in Svizzera.

2

Può concludere accordi internazionali di natura tecnica o amministrativa che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

3

…142

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 53


143

Adeguamento delle condizioni generali del gestore del registro dei nomi di dominio che dipendono dal dominio «.ch» Il gestore del registro adegua le condizioni generali della sua offerta di servizi e le sottopone all'UFCOM per approvazione (art. 14c cpv. 2) entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore degli articoli 14f capoverso 3bis e 14fbis.

Art. 54

144 Numeri brevi

I numeri 1600, 161, 162 e 164 possono rimanere in funzione fintanto che i titolari non rinunciano all'esercizio, ma al massimo fino al 31 dicembre 2022. Possono essere utilizzati solo conformemente alla decisione di attribuzione. Se in un anno civile non è raggiunto il numero di 500 000 chiamate, il numero in questione può essere revocato. Non è consentito rilevare i numeri né assegnarli ad altri titolari.

142 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5845).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4051).

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a145

Art. 55

e 56146

Art. 56

a147
b e 56c 148 Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 57

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

145 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

146 Abrogati dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

147 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001 (RU 2002 273). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

148 Introdotti dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691). Abrogati dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1039).

Telecomunicazioni

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Allegato149

(art. 1)

Termini e abbreviazioni ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di servizi di messaggeria X.400a/ISO 10021b; CEPT: Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni.

codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normalizzati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-Ta T.35; codice Interlock CUG (Closed User Group Interlock Code): parametro del sistema di segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell'UIT-T della serie Q.700a; DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali; DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell'elenco globale UIT-T X.500a/ISO 9594b; DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l'identificazione di una rete di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.121a; DSA (Directory System Agent) first level DSA: il sistema di elenchi che permette l'accesso all'elenco globale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.500a e alla norma ISO/IEC 9594b;

second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first level DSA;

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione; fuori servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero non è attivo nella rete svizzera di telecomunicazione; GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): sistema di radiocomunicazione mobile privato basato sulla norma GSM, utilizzato dalle imprese ferroviarie; ICD (International Code Designator): il formato dell'indirizzo NSAP per reti OSI internazionali; IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI); 149 Nuovo testo giusta il n. II delle O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397). Aggiornato dal n. II delle O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775), del 19 gen. 2005 (RU 2005 691) e del 4 nov. 2009 (RU 2009 5845) e del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4173).

Elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni. O 31

784.104

IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell'emittente di carte di credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomandazione UIT-T E.118a e alla norma ISO 7812-2b; in servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero è attivo costantemente o temporaneamente nella rete svizzera di telecomunicazione; ISO (International Organisation for Standardization): l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione; ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione internazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.708a; MMS (Multimedia Messaging Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che possono contenere testi, immagini o suoni, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.

MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre pubblica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.212a; NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di segnalazione; NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l'informazione che serve a identificare un punto di accesso a una rete OSI; NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione nazionale; object identifier (identificateur d'objet, Objektbezeichner): il valore numerico che permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comunicativo; OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l'interconnessione di sistemi aperti; PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dall'ETSI; PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata; PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi privati di messaggeria X.40b/ISO 10021a; RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elenchi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un nome di elenco (Directory name); rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.700a; SMS (Short Message Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che contengono testi brevi, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.

Telecomunicazioni

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784.104

T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d'identificazione di una rete di radiocomunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI; UIT-T: settore della standardizzazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

a Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

b Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.