01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.08.2023
01.12.2015 - 31.12.2020
01.07.2015 - 30.11.2015
13.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2015 - 12.01.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.04.2007 - 31.12.2009
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01.08.2005 - 31.03.2007
01.02.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 31.01.2005
01.04.2003 - 31.12.2003
01.03.2003 - 31.03.2003
01.04.2002 - 28.02.2003
15.11.2001 - 30.03.2002
01.05.2000 - 14.11.2001
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1

Ordinanza

concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) del 6 ottobre 1997 (Stato 1° aprile 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12b, 28 capoverso 2 e 2bis, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della

legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC),2 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Termini e abbreviazioni Art. 1
I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono spiegati nell'allegato.

Sezione 2: Gestione e attribuzione degli elementi d'indirizzo

Art. 2

Piani di numerazione e prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione 1

L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) elabora i piani di numerazione ed emana le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. Esso tiene conto degli interessi degli utenti e dei fornitori di servizi.

2

Per garantire un numero sufficiente di elementi d'indirizzo o per uniformarsi a norme e raccomandazioni internazionali, l'Ufficio federale può modificare i piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione. A tal fine, tiene conto delle conseguenze che la modifica avrà per i titolari degli elementi d'indirizzo. Sottopone la modifica dei piani nazionali di numerazione all'approvazione della Commissione federale delle comunicazioni (Commissione).

3

L'Ufficio federale informa i titolari degli elementi d'indirizzo almeno 24 mesi prima di una modifica importante dei piani di numerazione e almeno sei mesi prima di una modifica importante delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comuRU 1997 2879

1 RS

784.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

784.104

Telecomunicazioni

2

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nicazione. In casi urgenti o per modifiche d'importanza minore, sono ammessi termini più brevi.

4

Prima di fissare o di modificare sostanzialmente i piani di numerazione, l'Ufficio federale consulta le cerchie interessate.

5

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative per l'attuazione delle modifiche dei piani di numerazione.3 6 I titolari di serie di numeri devono informare in modo adeguato di importanti modifiche dei piani di numerazione i clienti ai quali hanno attribuito uno o più numeri. Essi iniziano a rilasciare queste informazioni almeno 6 mesi prima.4

Art. 3

Accessibilità pubblica

I piani di numerazione e le prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione sono accessibili al pubblico.


Art. 4

Attribuzione 1 L'Ufficio federale attribuisce gli elementi d'indirizzo su richiesta.

2

Può attribuirli provvisoriamente.

3

Può rifiutare l'attribuzione di un elemento d'indirizzo: a. se ha buone ragioni per supporre che il richiedente lo utilizzi per fini illeciti; abis.5 se ha motivi per credere che il richiedente ha chiesto l'attribuzione di questo elemento d'indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati; b. se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali; c. che non è destinato a essere utilizzato prevalentemente in Svizzera; d. fintantoché le tasse amministrative non sono pagate.

4

I richiedenti residenti o con sede all'estero sono tenuti a comunicare un indirizzo postale in Svizzera per l'invio legalmente valido di comunicazioni, citazioni e decisioni.6 5 ...7

a8 Diritto all'attribuzione di un determinato elemento d'indirizzo 1

In linea di principio, non sussiste alcun diritto all'attribuzione di un determinato elemento d'indirizzo.

3

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

4

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

Elementi d'indirizzo 3

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2

Il titolare di un numero telefonico a cui corrisponde un nome di dominio in virtù delle norme nazionali o internazionali può pretendere l'attribuzione del nome di dominio in questione.

3

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.


Art. 5

Uso in comune

L'Ufficio federale può attribuire a diversi titolari elementi d'indirizzo da utilizzare in comune.


Art. 6

Elementi d'indirizzo subordinati Se un elemento d'indirizzo può essere seguito da elementi subordinati quali ad esempio il nome o il sottoindirizzo, l'Ufficio federale può autorizzare il titolare a fissare e attribuire questi elementi subordinati tenendo conto delle norme internazionali.


Art. 7

Durata d'impiego e riattribuzione 1

Gli elementi d'indirizzo sono generalmente attribuiti per un periodo illimitato.

2

Gli elementi d'indirizzo per i quali il diritto d'uso è scaduto sono riattribuiti al più presto sei mesi dopo la scadenza del diritto d'uso. In via eccezionale, possono essere riattribuiti immediatamente.

a9 Trasferimento in caso di fusione 1

L'impresa nata da una fusione diventa titolare di tutti gli elementi d'indirizzo che erano attribuiti alle imprese preesistenti.

2

Se la neocreata impresa diventa titolare di un numero di elementi d'indirizzo superiore al limite stabilito per ogni titolare, l'Ufficio federale stabilisce il termine entro cui l'impresa deve rinunciare agli elementi d'indirizzo in eccesso.


Art. 8

Destinazione 1 Il titolare può utilizzare unicamente per gli scopi definiti nella decisione d'attribuzione gli elementi d'indirizzo che gli sono attribuiti.

2

Può richiedere all'Ufficio federale l'autorizzazione di cambiare la destinazione degli elementi che gli sono attribuiti. L'autorizzazione è concessa unicamente se la nuova destinazione adempie le condizioni per l'attribuzione dei relativi elementi d'indirizzo.


Art. 9

Informazioni sugli elementi d'indirizzo 1

L'Ufficio federale rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi d'indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l'indirizzo del loro titolare, 9

Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

Telecomunicazioni

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nonché, se quest'ultimo risiede o ha sede all'estero, sull'indirizzo postale in Svizzera. Esso può rendere accessibili queste informazioni mediante una procedura di richiamo.10 2 Il principio di accessibilità al pubblico non si applica ai numeri attribuiti individualmente della categoria 0878.11


Art. 10

Decisioni dell'Ufficio federale Se non esistono prescrizioni sull'uso di determinati elementi d'indirizzo, l'Ufficio federale fissa le prescrizioni e le tasse amministrative in ogni singolo caso.


Art. 11

Revoca 1 L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se: a. una modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione lo richiede; b.12 il titolare degli elementi d'indirizzo viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'Ufficio federale o le disposizioni della decisione d'attribuzione; c.13 il titolare non utilizza più del tutto o se utilizza solo in parte gli elementi d'indirizzo attribuitigli o se non li usa principalmente in Svizzera; d. il titolare non paga le tasse amministrative; e. lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio raccomandazioni, norme o altre misure d'armonizzazione internazionali.

2

Come misura preliminare, l'Ufficio federale può esigere la messa fuori servizio degli elementi d'indirizzo in questione.

3

Un elemento d'indirizzo è considerato revocato se il titolare decede o è radiato dal registro di commercio a seguito di un fallimento o di una liquidazione.14

Art. 12

Conseguenze della revoca 1

La revoca degli elementi d'indirizzo è immediatamente efficace.15 1bis

L'Ufficio federale può decidere di posticipare l'efficacia della revoca se questa tocca utenti di elementi d'indirizzo in servizio o se lo esigono importanti ragioni tecniche o economiche.16 10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 397).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 273).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

Elementi d'indirizzo 5

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2

La revoca degli elementi d'indirizzo comporta automaticamente la revoca degli elementi d'indirizzo subordinati.

Capitolo 1a:17 Delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi Sezione 1: Regole generali

Art. 13

Procedura di delega

1

L'Ufficio federale può delegare a terzi (delegati) la gestione e l'attribuzione di determinati elementi d'indirizzo.

2

Esso designa il o i delegati. Può farlo fissando le condizioni da soddisfare per esercitare l'attività delegata oppure indicendo una pubblica gara.

3

Se necessario disciplina le modalità della procedura di delega. Esse devono essere conformi ai principi d'obiettività, di non discriminazione e di trasparenza e garantire la riservatezza dei dati forniti dai candidati.

a Forma della delega

La delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi deve essere effettuata sotto forma di autorizzazione o di contratto.

b Durata della delega

1

L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione o conclude il contratto per una durata determinata. Fissa tale durata in funzione del tipo e dell'importanza dei compiti delegati di gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo.

2

Esso può rinnovare l'autorizzazione o il contratto.

c Trasferimento di compiti essenziali Il trasferimento di tutti o parte dei compiti essenziali previsti da un'autorizzazione o da un contratto è possibile solo con l'accordo dell'Ufficio federale.

d Modifica dell'autorizzazione e del contratto 1

L'Ufficio federale può adeguare prima dello scadere della loro validità singole disposizioni dell'autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

2

Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell'autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti di gestione e attribu17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002

(RU 2002 273).

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zione di elementi d'indirizzo a lui delegati. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno.18
e Gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati 1

I delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo in modo razionale e adeguato. Li attribuiscono in modo trasparente e non discriminatorio.

2

Gli articoli 4-12 si applicano per analogia alla gestione e all'attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

3

L'Ufficio federale può prevedere, nell'autorizzazione o nel contratto, regole particolari riguardanti la gestione e l'utilizzo di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

f Giornale delle attività 1

I delegati riportano in un giornale le attività che svolgono in relazione all'attribuzione di elementi d'indirizzo, alla loro revoca e alla loro messa fuori servizio.

2

Essi conservano i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo di dieci anni.

g Obbligo d'informare

1

I delegati sono tenuti a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni d'esecuzione. L'Ufficio federale può in particolare esigere la lista degli elementi d'indirizzo attribuiti e una copia del giornale delle attività.

2

I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'Ufficio federale le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 97-103 dell'ordinanza del 9 marzo 200719 sui servizi di telecomunicazione.20

h21 Prezzo Fatto salvo l'articolo 40 capoversi 3 e 4 LTC, i delegati fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di gestione e di attribuzione di elementi d'indirizzo purché esista una concorrenza efficace sul mercato interessato.

i Vigilanza 1 L'Ufficio federale vigila affinché i delegati rispettino il diritto applicabile, in particolare la presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione, come pure la loro autorizzazione o il loro contratto. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

19 RS

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20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

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2

Di regola esso controlla una volta l'anno il modo in cui i delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo.

3

Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti più gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d'esecuzione oppure dall'autorizzazione o dal contratto, l'Ufficio federale effettua una verifica. Il delegato deve garantire l'accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili.

4

Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta o non rispetta più i suoi obblighi, quest'ultimo ne assume i costi.

j Misure di vigilanza

1

Se un delegato non rispetta più i suoi obblighi, l'Ufficio federale può: a. intimargli di sanare il vizio o di adottare le misure necessarie per impedire la ripetizione della violazione; il delegato deve comunicare all'Ufficio federale quanto ha messo in atto; b.22 esigere che gli introiti conseguiti illecitamente siano consegnati alla Confederazione o rimborsati alla comunità in questione di titolari di elementi d'indirizzo;

c. completare con oneri suppletivi l'autorizzazione o il contratto; d. limitare o sospendere l'autorizzazione o il contratto oppure revocare, con effetto immediato, l'autorizzazione o disdire il contratto in virtù dell'articolo 13k capoverso 1.

2

L'Ufficio federale può emanare d'ufficio misure cautelari.

k23 Fine dell'attività delegata 1

L'Ufficio federale revoca l'autorizzazione o disdice il contratto senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata, cessa ogni attività o va in fallimento.

2

Può revocare l'autorizzazione o disdire il contratto versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la revoca o la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno. Tiene conto dell'importo ricevuto da parte del delegato secondo il capoverso 5 lettera b per l'assistenza fornita.

3

L'Ufficio federale può assumere il compito della gestione e dell'attribuzione degli elementi d'indirizzo in questione o incaricare un altro delegato di assumerlo. Assume tale compito se nessun candidato si è annunciato o soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata.

4

I titolari mantengono nei confronti del nuovo delegato o dell'Ufficio federale le loro pretese sugli elementi d'indirizzo che sono stati loro attribuiti.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

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5

Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo delegato o all'Ufficio federale tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione degli elementi d'indirizzo delegati. Hanno diritto a un indennizzo basato sull'utilità della loro assistenza. Su richiesta, l'indennizzo è fissato dall'Ufficio federale. Il delegato o la massa fallimentare devono mettere a disposizione: a. gratuitamente il loro giornale delle attività ai sensi dell'articolo 13f e tutti gli altri dati e informazioni conservati che riguardano i titolari degli elementi d'indirizzo attribuiti o che registrano le attività di gestione di tali elementi e le loro caratteristiche soprattutto tecniche; b. l'infrastruttura tecnica e informatica indispensabile al proseguimento del compito delegato.

6

Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, fa in modo che i titolari a cui ha attribuito elementi d'indirizzo siano messi al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

l Dati personali

1

I delegati possono trattare i dati personali relativi ai loro clienti nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario alla gestione degli elementi d'indirizzo delegati, allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi che derivano dalla presente ordinanza e dalle sue disposizioni d'esecuzione, come pure all'ottenimento del pagamento dovuto per le loro prestazioni.

2

Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati.

m Prescrizioni tecniche e amministrative 1

L'Ufficio federale può obbligare i delegati a proporre piani di numerazione o prescrizioni di gestione di parametri di comunicazione oppure a collaborare alla loro elaborazione.

2

Esso stabilisce i piani di numerazione ed emana le prescrizioni di gestione dei parametri di comunicazione proposte dai delegati. Li rende pubblici.

Sezione 2: Nomi di dominio che dipendono dal dominio «.ch»

Art. 14

Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni sui nomi di dominio disciplinano la gestione e l'attribuzione dei domini Internet di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (domini «.ch»). L'Ufficio federale può, se necessario, estendere l'applicazione di determinate regole a livelli inferiori.

24 RS

235.1

Elementi d'indirizzo 9

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a Gestore del registro

1

L'Ufficio federale designa il gestore del registro. Conclude con lui un contratto di diritto amministrativo.

2

Il gestore del registro ha segnatamente i seguenti compiti: a. garantire l'installazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnica necessaria all'attribuzione e alla gestione dei domini «.ch»; b. garantire un esercizio affidabile e competente del sistema dei nomi di dominio per il dominio «.ch» conformemente alle norme tecniche in materia;

c. offrire agli utenti della rete Internet servizi d'attribuzione e di gestione dei domini «.ch»;

d. garantire l'installazione, la gestione e l'aggiornamento di una banca dati pubblica centralizzata che garantisca a tutte le persone interessate un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari di nomi di dominio conformemente all'articolo 14h capoverso 1; e. adottare le misure necessarie a garantire l'affidabilità, l'accessibilità, la disponibilità, la sicurezza e l'esercizio dell'infrastruttura menzionata alle lettere a e d; f.

vigilare affinché l'infrastruttura menzionata alle lettere a e d corrisponda allo stato della tecnica e sia compatibile con gli standard internazionali utilizzati per il sistema dei nomi di dominio; g. nell'ambito dei suoi compiti d'attribuzione e di gestione dei domini «.ch», contribuire a garantire la stabilità del sistema dei nomi di dominio.

b Obblighi del gestore del registro 1

Il gestore del registro deve impiegare personale che dispone delle qualifiche e delle conoscenze professionali necessarie a svolgere i compiti di cui all'articolo 14a capoverso 2. Nomina un responsabile tecnico.

2

Esso deve attestare di aver stipulato le assicurazioni che garantiscono una copertura sufficiente delle sue attività di gestione e di attribuzione di nomi di dominio.

3

Fatti salvi i casi di mancato pagamento e di solvibilità dubbia, il gestore del registro è tenuto a offrire i suoi servizi a tutti gli utenti ai sensi dell'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 9 marzo 200725 sui servizi di telecomunicazione.26 In caso di mancato pagamento o di solvibilità dubbia, può esigere delle garanzie rimunerate al tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio. L'importo di queste garanzie non può eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del registro.

4

Il gestore del registro può essere tenuto a concludere con un mandatario indipendente con una stabile organizzazione sul territorio svizzero un contratto volto alla conservazione, a beneficio dell'Ufficio federale, del sistema di registrazione e di

25 RS

784.101.1

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

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gestione dei nomi di dominio con tutti i dati e le informazioni relativi ai titolari dei nomi di dominio e le caratteristiche soprattutto tecniche dei nomi di dominio attribuiti. L'Ufficio federale è autorizzato a dare istruzioni al mandatario, esercitare o far esercitare il sistema nonché i dati e le informazioni conservati soltanto se: a. il gestore del registro va in fallimento; b. il gestore del registro cessa la sua attività ma non trasmette al nuovo gestore del registro o all'Ufficio federale i dati o le informazioni necessarie alla gestione del dominio «.ch»; c. il gestore del registro non è più in grado di adempiere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 14a capoverso 2; d. lo esigono circostanze straordinarie.27 4bis

L'Ufficio federale disciplina le modalità tecniche e amministrative. Esso approva il contratto tra il gestore del registro e il suo mandatario prima che questo sia concluso.28 5 Fatte salve le disposizioni contrarie della legge federale del 18 dicembre 198729 sul diritto internazionale privato e della convenzione del 16 settembre 198830 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il gestore del registro sottopone al diritto e alla giurisdizione svizzeri tutte le controversie relative ai compiti a lui delegati di gestione e d'attribuzione di nomi di dominio.

c31 Relazioni giuridiche e approvazione delle condizioni generali 1

Le relazioni giuridiche del gestore del registro con i richiedenti e i titolari di numeri di dominio sono disciplinate dalle disposizioni di diritto privato. Nelle sue relazioni contrattuali con i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio, il gestore del registro, rispetta i principi e gli obblighi di diritto pubblico. 2

Il gestore del registro stabilisce le condizioni generali della sua offerta di servizi, specialmente i prezzi, e le sottopone all'Ufficio federale per approvazione. Quest'ultimo deve pronunciarsi entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tutte le informazioni richieste. Le condizioni generali del gestore del registro si applicano ai titolari e ai richiedenti di nomi di dominio soltanto se sono state approvate dall'Ufficio federale.

3

Le modifiche delle condizioni generali che non riguardano gli interessi dei clienti non sottostanno ad approvazione. L'Ufficio federale disciplina le modalità amministrative.

4

Il gestore del registro pubblica le condizioni generali della sua offerta di servizi.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

29 RS

291

30 RS

0.275.11

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

Elementi d'indirizzo 11

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cbis 32 Prezzi dei servizi 1 Il gestore del registro fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità di realizzare utili equi. Sono considerati solo i costi di un fornitore efficace.

2

Il gestore del registro esamina almeno ogni 18 mesi se il prezzo dei suoi servizi corrisponde ai costi sostenuti e alla necessità di realizzare utili equi. Comunica il risultato del suo esame all'Ufficio federale. Se i prezzi si sono rivelati troppo elevati nel corso di un dato periodo, l'importo cumulato percepito in eccesso dal gestore del registro viene impiegato nel periodo seguente per abbassare il prezzo della sua offerta di servizi.

cter 33 Offerta di servizi all'ingrosso 1 Il gestore del registro è tenuto a fornire un'offerta di servizi all'ingrosso a coloro che intendono attribuire nomi di dominio a terzi e gestirli per conto di questi ultimi se soddisfano le condizioni tecniche e amministrative previste a tale scopo. Questa offerta deve essere attrattiva sia sotto il profilo dei prezzi che dei servizi offerti.

2

Il gestore del registro non può subordinare il trasferimento da parte di un titolare del suo nome di dominio a un terzo che beneficia di un'offerta di servizi all'ingrosso al pagamento di un prezzo, a condizioni amministrative o a un periodo di disdetta che rappresenterebbero un motivo d'impedimento per il trasferimento.34 3 Il gestore del registro pubblica le condizioni generali e il prezzo della sua offerta di servizi all'ingrosso.35
d Relazioni internazionali 1

Il gestore del registro può concludere un contratto con l'organizzazione mantello incaricata della gestione dei nomi di dominio a livello internazionale. L'Ufficio federale approva il contratto prima della firma.36 2 Partecipa assieme all'Ufficio federale ai lavori dei forum e degli organismi internazionali esperti in materia che si occupano di questioni relative ai nomi di dominio e tutela gli interessi della Svizzera in questo settore.

e Contratto

1

Il contratto è concluso in forma scritta per una durata determinata. Il gestore del registro fornisce all'Ufficio federale le indicazioni e i documenti necessari a stipulare tale contratto.

2

Ogni cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione del contratto deve essere comunicato all'Ufficio federale.

32 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

34 In vigore dal 1° gen. 2008.

35 In vigore dal 1° gen. 2008.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

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3

Le domande di rinnovo del contratto devono essere presentate almeno 18 mesi prima della sua scadenza.37 4 L'Ufficio federale può disdire il contratto in ogni momento, con un termine di disdetta di almeno dodici mesi, se lo esigono bisogni di società e del mondo economico o lo stato della tecnica (art. 14i).

5

L'Ufficio federale fornisce il contratto ai terzi che lo richiedono. Può anche renderlo accessibile mediante procedura di richiamo o pubblicarlo in un altro modo. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.38

f Gestione e attribuzione di nomi di dominio 1

Il gestore del registro attribuisce i nomi di dominio su richiesta e in funzione dell'ordine delle richieste.

2

Esso non verifica la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche del nome di dominio. Le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sull'indicazione alfanumerica di un nome di dominio sono disciplinate dal diritto civile.39 3 L'articolo 4 capoversi 2 e 3 lettere a, abis e c nonché gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoversi 1 lettera c e 3 non si applicano alla gestione e all'attribuzione dei nomi di dominio. L'utilizzo da parte del titolare di elementi d'indirizzo subordinati ai sensi dell'articolo 6 non sottostà all'autorizzazione del gestore del registro.40 4 L'Ufficio federale può riservare l'attribuzione di singole categorie di indicazioni se lo esige un interesse pubblico preponderante o se è necessario un adeguamento a raccomandazioni internazionali.

5

Chiunque desidera farsi attribuire un nome di dominio deve essere informato in merito all'esistenza e ai mezzi d'accesso agli elenchi sui segni distintivi protetti in virtù della legislazione svizzera o di convenzioni internazionali oppure, in mancanza di simili elenchi accessibili al pubblico, in merito alle basi legali corrispondenti.

6

Qualora il titolare di un nome di dominio rinuncia a questo nome e lo fa simultaneamente attribuire a un nuovo titolare (trasferimento), l'importo richiesto dal gestore del registro per la gestione annuale va accreditato al nuovo titolare al pro-rata del periodo d'abbonamento in corso non ancora scaduto.41

g Servizio per la composizione delle controversie 1

Il gestore del registro istituisce un servizio per la composizione delle controversie.

2

Esso ne disciplina l'organizzazione e la procedura. Quest'ultima deve essere equa, rapida e vantaggiosa. Le regole che disciplinano la composizione delle controversie devono ispirarsi alle pratiche convalidate in materia.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

41 In vigore dal 1° set. 2007.

Elementi d'indirizzo 13

784.104

3

La struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere devono essere approvate dall'Ufficio federale. Quest'ultimo si consulta previamente l'Istituto federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio federale di giustizia.

4

È fatta salva un'azione legale dinanzi al giudice civile.

5

Il gestore del registro è autorizzato a pubblicare o a far pubblicare le decisioni pronunciate dal servizio per la composizione delle controversie. La pubblicazione può avvenire mediante una procedura di richiamo.42
h Dati messi a disposizione del pubblico 1

I seguenti dati devono figurare nella banca dati pubblica centralizzata di cui all'articolo 14a capoverso 2 lettera d: a.43 l'indicazione del nome di dominio attribuito e del corrispondente ACEstring;

b. il nome completo del titolare del nome di dominio in questione; c. l'indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare, con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese; d. se il titolare è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, il nome delle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo; e.44 la lingua determinante per il contratto di attribuzione tra il gestore del registro e il titolare;

f.45 il nome e l'indirizzo postale del responsabile tecnico, con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese; g. ...46

2

Il gestore del registro adotta le misure adeguate per impedire l'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale.

42 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 691).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 691).

46 Abrogata dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

Telecomunicazioni

14

784.104

i Verifica L'Ufficio federale verifica periodicamente se il sistema del gestore del registro unico previsto agli articoli 14 e seguenti è adatto alle esigenze della società, del mondo economico e allo stato della tecnica.


Art. 15

Abrogato Sezione 3:47 Numeri brevi per servizi SMS e MMS
a Campo d'applicazione

1

Le presenti disposizioni disciplinano la gestione e l'attribuzione degli elementi d'indirizzo utilizzati per i servizi di contenuto SMS e MMS (numeri brevi per servizi SMS e MMS).

2

L'Ufficio federale può emanare disposizioni d'esecuzione in merito agli elementi d'indirizzo subordinati, in particolare per quanto concerne le parole chiave utilizzate in relazione ai numeri brevi per i servizi SMS e MMS.

b Formato I numeri brevi per i servizi SMS e MMS sono composti da tre sino a cinque cifre, di cui la prima è compresa tra 1 e 9.

c Delega 1 La gestione e l'attribuzione di numeri brevi per i servizi SMS e MMS è soggetta ad autorizzazione. Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un'autorizzazione ad ogni fornitore di servizi di telecomunicazione che desidera offrire l'accesso a servizi SMS e MMS e che garantisce di adempiere gli obblighi che gli incombono.

2

L'autorizzazione è attribuita per una durata indeterminata.

3

L'Ufficio federale pubblica la lista dei fornitori che hanno ottenuto l'autorizzazione.

d48 Obblighi 1 I titolari di un'autorizzazione per la gestione e l'attribuzione di numeri brevi per i servizi SMS e MMS sono tenuti a: a. mettere a punto procedure di gestione e d'attribuzione trasparenti, non discriminanti e coordinate con gli altri fornitori di numeri brevi per servizi SMS e MMS; 47 Introdotta dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

48 Entrato in vigore il 1° ott. 2005.

Elementi d'indirizzo 15

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b. raccogliere e mantenere aggiornati i dati relativi ai titolari dei numeri brevi da loro attribuiti per i servizi SMS e MMS; c. garantire una gestione efficiente dei numeri brevi per i servizi SMS e MMS, in particolare prevedendo un dispositivo di riciclaggio dei numeri non utilizzati o non più utilizzati.

2

Determinano i gruppi di numeri brevi riservati esclusivamente all'offerta di servizi a contenuto erotico o pornografico e si assicurano che tali servizi siano offerti unicamente tramite i numeri di questo gruppo.49 3 ...50

e51 Attribuzione 1 L'Ufficio federale può riservare l'attribuzione di determinati gruppi di numeri brevi o autorizzarne l'utilizzo soltanto a determinate condizioni.

2

I titolari di un'autorizzazione attribuiscono su richiesta i numeri brevi per i servizi SMS e MMS nell'ordine cronologico d'inoltro delle richieste.

3

Coordinano tra di loro l'attribuzione in modo tale che tutti i fornitori possano attribuire lo stesso numero ai richiedenti.

f52 Dati messi a disposizione del pubblico 1

I titolari di un'autorizzazione devono mettere a disposizione del pubblico almeno i seguenti dati ai sensi dell'articolo 15d capoverso 1 lettera b: a. numero breve per servizi SMS e MMS; b. nome completo del titolare del numero breve in questione; c. l'indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare; d. l'indirizzo postale in Svizzera, se l'indirizzo del titolare di cui alla lettera c non è in Svizzera;

e. in caso di offerte di servizi che esigono una previa accettazione e che possono implicare la trasmissione di diverse unità d'informazione (servizi «push»), le parole chiave che permettono di disattivare tali servizi.

2

Questi dati devono essere accessibili mediante una procedura di richiamo.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

50 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

51 Entrato in vigore il 1° ott. 2005.

52 Entrato in vigore il 1° ott. 2005.

Telecomunicazioni

16

784.104

Capitolo 2:

Elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.16453 Sezione 1: Indicativi

Art. 16

Formato Gli indicativi constano di norma di due cifre precedute dal prefisso 0 (formato=0xx).

L'Ufficio federale può aggiungere cifre supplementari.


Art. 17

Attribuzione 1 L'Ufficio federale può attribuire indicativi ai fornitori di servizi di telecomunicazione per:

a. consentire il passaggio da una rete di telecomunicazione a un'altra; b.54 consentire l'accesso a servizi speciali ;

c. assicurare l'esercizio interno della rete da parte del fornitore di servizi; d.55 indirizzi di istradamento (routing numbers).

2

Gli indicativi sono attribuiti unicamente se non esistono altre soluzioni per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 o se queste soluzioni comportano conseguenze inaccettabili per il fornitore di servizi di telecomunicazione o per i suoi utenti.


Art. 18

Impiego di indicativi senza attribuzione formale 1

L'Ufficio federale stabilisce gli indicativi che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.56 2

Non è riscossa alcuna tassa per la gestione degli indicativi utilizzati senza attribuzione formale.57 3

L'Ufficio federale emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.58 53 Raccomandazione

dell'UIT-T,

che può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

55 Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

Elementi d'indirizzo 17

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Sezione 2:

Numeri di chiamata attribuiti sotto forma di blocchi di numeri59

Art. 19

Serie di

numeri

1

I numeri di chiamata degli utenti finali sono attribuiti in serie di 10 000 numeri individuali consecutivi.

2

...60


Art. 20

Attribuzione primaria

1

L'Ufficio federale attribuisce una serie di numeri a ogni fornitore che intende offrire in Svizzera un servizio di telecomunicazione basato su elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164.

2

L'Ufficio federale può attribuire una o più serie supplementari della stessa categoria se:

a. il fornitore di servizi di telecomunicazione dimostra di avere attribuito ai suoi utenti, in media, almeno il 50 per cento dei numeri gestiti, oppure b. lo giustificano importanti motivi tecnici o economici.

3

L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per l'attribuzione.


Art. 21

Contenuto della domanda La domanda deve specificare: a. il genere di servizio di telecomunicazione che il richiedente intende fornire; b. il nome con il quale il servizio sarà commercializzato e la descrizione dell'offerta;

c. la data in cui il servizio verrà messo in funzione; d. l'estensione geografica della relativa rete o del relativo servizio; e. la pianificazione dell'impiego dei numeri sull'arco di almeno tre anni.


Art. 22

Obbligo d'informare

1

Il titolare di serie di numeri deve fornire all'Ufficio federale, per la fine di ogni anno civile, le seguenti informazioni su ogni serie di numeri: a. la quantità di numeri attribuiti ai propri utenti; b. la quantità di numeri utilizzati per fini propri; c. la quantità di numeri portati; d. la quantità di numeri liberi.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2005 (RU 2005 691).

60 Abrogato dal n. I dell'O del 22 giu. 2005, con effetto dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3383).

Telecomunicazioni

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1bis

L'Ufficio federale può richiedere ulteriori informazioni oltre a quelle menzionate nel capoverso 1.61 2

Queste informazioni devono essere rilevate il 20 novembre di ogni anno o l'ultimo giorno lavorativo che precede questa data.


Art. 23

Attribuzioni subordinate

1

Ogni titolare di una serie di numeri può attribuire a sua volta numeri della serie.

2

Deve controllare che coloro ai quali vengono attribuiti: a. rispettino le condizioni che egli stesso deve adempiere quando li attribuiscono a loro volta;

b. non possano attribuire numeri senza il suo controllo; c. gli forniscano le informazioni di cui all'articolo 22.

3

Il titolare di una serie di numeri di telefonia mobile che attribuisce determinati numeri ai servizi prepagati, deve sorvegliare che tali numeri siano utilizzati. Se durante 24 mesi non vengono stabilite comunicazioni da e verso uno di questi numeri, il titolare deve mettere tale numero fuori servizio e, al più tardi 12 mesi dopo, metterlo a disposizione per l'attribuzione a un nuovo cliente.62

Art. 24

Revoca L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di una serie di numeri se, per un periodo di due anni civili consecutivi, gli utenti del fornitore di servizi di telecomunicazione hanno utilizzato meno del 5 per cento dei numeri attribuiti.

Sezione 2a: Numeri di chiamata utilizzati senza attribuzione formale63
a64 ...65 1 L'Ufficio federale stabilisce i numeri di chiamata che possono o devono essere utilizzati senza attribuzione formale ed emana le relative prescrizioni tecniche e amministrative.

2

Non viene riscossa alcuna tassa per la gestione dei numeri di chiamata senza attribuzione formale.

61 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

65 Abrogato dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

Elementi d'indirizzo 19

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Sezione 2b: Numeri di chiamata attribuiti individualmente66
b67 Disposizioni generali

1

...68

2

L'Ufficio federale stabilisce i gruppi di numeri i cui numeri vengono attribuiti in modo individuale e ne determina l'uso.

3

L'Ufficio federale compila una lista dei numeri attribuiti individualmente. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono poter disporre delle informazioni che indichino presso quale fornitore di servizi di telecomunicazione è in servizio un numero attribuito e quali sono le modalità da rispettare per i relativi collegamenti.69 4 L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.70
c71 Numeri gratuiti

1

L'Ufficio federale attribuisce uno o più numeri a persone giuridiche e fisiche che intendono utilizzarli per il servizio corrispondente. Le domande di attribuzione sono trattate nell'ordine cronologico d'inoltro all'Ufficio federale.

2

La domanda di attribuzione deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. nome

e

indirizzo;

b. tipo di servizio; c. numero desiderato.

3

Il titolare di un numero attribuito individualmente deve, su domanda, indicare all'Ufficio federale quali prestazioni forniva in un determinato momento.72
d73 Indicazione alfanumerica

1

Per le ultime sei cifre di un numero richiesto, i richiedenti possono richiedere un'indicazione alfanumerica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.16174 Essi devono assicurarsi personalmente di avere il diritto di utilizzare l'indicazione alfanumerica di un numero. L'Ufficio federale non verifica se essi hanno il diritto di utilizzare l'indicazione alfanumerica di un numero. Le violazioni dei diritti privati di terzi inerenti all'utilizzo d'indicazioni alfanumeriche di un numero vengono trattate conformemente alle disposizioni del diritto civile.

66 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

67 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

68 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

72 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

74 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra.

Telecomunicazioni

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2

Per le ultime sei cifre, il titolare del numero può utilizzare unicamente l'indicazione alfanumerica annunciata al momento dell'attribuzione. Per la pubblicazione del numero, il titolare può completare questa indicazione aggiungendo alla fine altri segni alfanumerici. Per lo stabilimento della comunicazione, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad ignorare i segni aggiunti.

e75 Condizioni d'utilizzazione

1

È vietato utilizzare con i numeri 090x programmi di tipo PC-dialer o web-dialer o programmi analoghi, che per il tramite di un numero di chiamata stabiliscono una connessione Internet allo scopo di fatturare beni e prestazioni.76 2 Le chiamate verso i numeri nazionali del tipo 0800 e i numeri internazionali del tipo 00800 devono essere gratuite per chi chiama. Sono fatte salve le eventuali tasse riscosse per l'utilizzo di un collegamento senza contratto d'abbonamento, per esempio di un telefono pubblico o di un collegamento mobile con costi di comunicazione prepagati.

3

L'Ufficio federale determina le altre condizioni d'utilizzazione dei numeri attribuiti individualmente ed emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

f77 Messa in servizio e messa fuori servizio 1

Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale è messo in servizio un numero attribuito individualmente, deve annunciare all'Ufficio federale la data della messa in servizio. Se non è messo in servizio entro 180 giorni dalla sua attribuzione, il numero attribuito individualmente viene considerato revocato e può essere immediatamente riattribuito dall'Ufficio federale. Su richiesta fondata, l'Ufficio federale può accordare una proroga di tale termine.

2

Il fornitore di servizi di telecomunicazione presso il quale un numero attribuito individualmente è messo fuori servizio, deve annunciare all'Ufficio federale la data della messa fuori servizio. Se non è rimesso in servizio da un fornitore di servizi di telecomunicazione entro 30 giorni dalla messa fuori servizio, il numero attribuito individualmente viene considerato revocato e può essere riattribuito dall'Ufficio federale. Questa disposizione non si applica alla messa fuori servizio di cui all'articolo 11 capoverso 2.

g78 Revoca 1 L'ufficio revoca i numeri attribuiti individualmente se un'altra autorità competente constata un'infrazione alla legge federale.79 75 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3383).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

78 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3383).

Elementi d'indirizzo 21

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2

L'Ufficio federale può revocare un numero attribuito individualmente se ha motivi di credere che il titolare del numero lo utilizza a scopo o in modo illecito o ne ha chiesto l'attribuzione per impedirne l'attribuzione ad altri interessati.

h80 Bloccaggio da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni 1

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono bloccare l'accesso ai numeri attribuiti individualmente fino allo spirare di un termine di quattro giorni feriali se hanno un motivo fondato di credere che il titolare utilizza questi numeri a scopo o in modo illecito e se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile. Essi ne informano immediatamente l'Ufficio federale, motivando il bloccaggio. L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

2

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono parimenti bloccare l'accesso ai numeri internazionali composti automaticamente per il tramite di PC-dialer o webdialer. Essi devono verificare almeno ogni 30 giorni se il bloccaggio è ancora giustificato.

i81 Riattribuzione I numeri attribuiti individualmente possono essere riattribuiti immediatamente ad altri titolari con l'accordo dei titolari attuali.

Sezione 3: Numeri brevi

Art. 25

Condizioni per l'attribuzione 1

L'Ufficio federale può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28-31b, a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.82 2 Più fornitori di servizi devono utilizzare lo stesso numero breve se intendono offrire un servizio analogo.

3

L'Ufficio può concedere eccezioni se l'obbligo di fornire il servizio in ogni momento in tutta la Svizzera oppure l'obbligo di utilizzare lo stesso numero breve costituiscono casi di rigore eccessivo.

4

L'Ufficio federale può prevedere un termine per la messa in servizio dei numeri brevi attribuiti. Il termine è fissato nella decisione d'attribuzione.83 80 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

83 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

Telecomunicazioni

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Art. 26

Formato ed esigenze tecniche I numeri brevi constano di norma di tre cifre, di cui la prima è la cifra 1 (formato=1xx). L'Ufficio federale può aggiungere una o due cifre supplementari.


Art. 27


84

Capacità di comunicazione e messa a disposizione dei clienti 1

Il fornitore di servizi di telecomunicazione per il cui tramite il titolare del numero breve offre il suo servizio notifica agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione la messa in servizio di nuovi numeri brevi con almeno 60 giorni d'anticipo.

2

Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione devono mettere i numeri brevi a disposizione dei loro utenti al più tardi entro la data di messa in servizio comunicata.


Art. 28

Servizi d'emergenza

1

I seguenti numeri brevi sono a disposizione dei servizi d'emergenza; devono essere gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti85: a. 112: servizio d'emergenza europeo; b 117: polizia, chiamata di soccorso; c. 118:

pompieri;

d. 143: telefono amico; e. 144: pronto soccorso autoambulanze; f.86 147: assistenza telefonica per bambini e giovani.

2

Per l'attribuzione e la gestione di questi numeri brevi non viene riscossa alcuna tassa amministrativa.


Art. 29


87

Servizi di salvataggio e di soccorso stradale L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito del salvataggio e del soccorso stradale.


Art. 30

Servizi d'informazione in materia di sicurezza 1

L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione per garantire la sicurezza pubblica.

2

Inoltrando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonta almeno a un milione all'anno.

3

Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve è revocato.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

86 Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

87 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

Elementi d'indirizzo 23

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4

In via eccezionale e a condizione che il servizio previsto sia di utilità particolare per la sicurezza pubblica, l'Ufficio federale può accettare una quantità inferiore di chiamate.


Art. 31


88


a89 Servizi d'informazione sugli elenchi 1

L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione sugli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico.

1bis

Il numero attribuito può essere utilizzato per la messa a disposizione di servizi d'informazione basati sui servizi a valore aggiunto (servizi connessi). L'Ufficio federale determina i servizi connessi autorizzati.90 2 Presentando la domanda, il fornitore deve dimostrare in modo credibile che la quantità di chiamate nell'ambito del servizio che intende fornire ammonterà almeno a tre milioni l'anno.

3

Se tale limite non è raggiunto nel corso di due anni civili consecutivi, il numero breve può essere revocato.91 3bis Il prezzo deve essere indicato al cliente prima dell'utilizzo del servizio connesso.

L'Ufficio federale può prevedere eccezioni.92 4 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

b93 Numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo 1

L'Ufficio può attribuire su richiesta un numero breve a chiunque voglia fornire un servizio con un numero breve riconosciuto dalla CEPT e armonizzato a livello europeo.

2

Il richiedente deve concludere un accordo con gli altri fornitori di servizi europei che comprovi la sua volontà di fornire in Svizzera il servizio armonizzato a livello europeo.

3

Per quanto concerne il numero di cifre, i numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo possono derogare dal formato previsto dall'articolo 26.

4

L'Ufficio federale può emanare condizioni d'utilizzazione per i numeri brevi utilizzati per fornire servizi armonizzati a livello europeo.

88 Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

89 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

90 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

92 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

93 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

Telecomunicazioni

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Art. 32

Impiego di numeri brevi senza attribuzione formale 1

L'Ufficio federale stabilisce i numeri brevi che tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico possono o devono utilizzare senza attribuzione formale.94 2

e 3 ...95

4

Per la gestione dei numeri brevi utilizzati senza attribuzione formale non vengono riscosse tasse.

5

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.96

Art. 33

Libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali L'Ufficio federale può attribuire, secondo le modalità previste dalla Commissione, i numeri brevi per permettere la libera scelta dei fornitori per le comunicazioni nazionali e internazionali.


Art. 34

Obbligo d'informare

1

I titolari di numeri brevi, eccetto i titolari di numeri brevi per l'identificazione del fornitore (codici di selezione), devono comunicare all'Ufficio federale, per la fine di ogni anno civile, il numero annuo di chiamate ricevute.97 2 L'Ufficio federale può esigere dal fornitore di servizi di telecomunicazione, grazie al cui supporto il titolare di un numero breve offre il proprio servizio, di certificare la quantità annua di chiamate ricevute.

Capitolo 3:

Elementi d'indirizzo del piano di numerazione X.12198 (DNIC)

Art. 35

Attribuzione 1 Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un decimo di DNIC a chiunque offre un servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, nazionale o regionale, collegato con i corrispondenti servizi internazionali corrispondenti secondo la raccomandazione X.75 dell'UIT-T2.

2

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni: a. il piano di numerazione della rete di dati; b. la destinazione dei numeri; c. la quantità di abbonati effettivi e pianificati; 94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

95 Abrogati dal n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397).

98 Raccomandazione

dell'UIT-T,

che può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Elementi d'indirizzo 25

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d. i diversi servizi offerti.

3

I rimanenti nove decimi di DNIC sono riservati per le esigenze future, in linea di massima per quelle del titolare del primo decimo.

4

L'Ufficio federale può ripartire effettivamente un DNIC fra più titolari a partire dal momento in cui il 75 per cento dei DNIC attribuiti alla Svizzera è occupato.

5

L'Ufficio federale esamina le domande di attribuzione di un decimo di DNIC nell'ordine cronologico di inoltro all'Ufficio e fintanto che vi sono DNIC attribuiti alla Svizzera.99

Art. 36

Riattribuzione

Ogni DNIC o decimo di DNIC attribuito può essere riattribuito immediatamente dall'Ufficio federale a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.

Capitolo 4: Parametri di comunicazione

Art. 37

Attribuzione di un nome ADMD 1

L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome ADMD richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro fornitore di servizi di telecomunicazione in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3

Il titolare di un nome ADMD deve verificare, prima di collegare un PRMD, se quest'ultimo è stato attribuito dall'Ufficio federale.

4

Egli deve fornire all'Ufficio federale, al più tardi per la fine di ogni anno civile, la lista dei nomi PRMD collegati con il proprio sistema.


Art. 38

Attribuzione di un nome PRMD 1

L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome PRMD richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.


Art. 39

Attribuzione di un nome RDN 1

L'Ufficio federale attribuisce al richiedente il nome RDN richiesto, a condizione che questo nome non sia stato attribuito a nessun altro utente in Svizzera.

2

Non verifica se il richiedente ha il diritto di utilizzare il nome richiesto.

3

Il titolare di un nome RDN definisce la struttura della parte a lui subordinata del DIT svizzero.

4

Se intende esercitare un first level DSA, è tenuto a: 99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

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a. garantire la comunicazione con i first level DSA della Svizzera e di altri Paesi;

b. trasmettere inalterati i messaggi di interrogazione e di risposta affidatigli a questo scopo dai gestori di first level DSA o di second level DSA; c. esercitare il sistema 24 ore su 24; d. fare in modo che si possa accedere in ogni momento in modo online ai dati relativi agli indirizzi aggiornati dei gestori di second level DSA.


Art. 40

Attribuzione di indirizzi NSAP 1

L'Ufficio federale può attribuire al richiedente un indirizzo NSAP nel formato ISO-DCC o nel formato ISP-ICD così come definiti nella raccomandazione UIT-T X.213100 ¦ norma ISO/IEC 8348101.

2

L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-DCC si basa sulla norma svizzera SN 074 020102.

3

L'attribuzione degli indirizzi NSAP nel formato ISO-ICD si basa sulle prescrizioni tecniche e amministrative dell'Ufficio federale.


Art. 41

Impiego e cessione di settori di indirizzi NSAP 1

Il titolare di un indirizzo NSAP può definire personalmente il formato della parte libera del suo settore di indirizzi conformemente alle norme internazionali in vigore; può cedere a terzi l'uso e la gestione di questa parte.

2

Il titolare è responsabile dell'unicità degli indirizzi NSAP attribuiti nel suo settore di indirizzi.

3

Può comunicare unicamente con sistemi i cui indirizzi NSAP sono stati attribuiti secondo le prescrizioni all'interno della gerarchia di indirizzi NSAP descritta nella raccomandazione X.213103 dell'UIT-T norma ISO/IEC 8348104, allegato A.105 100 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

101 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.

102 Questa norma può essere ottenuta presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

103 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

104 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

Elementi d'indirizzo 27

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Art. 42

Attribuzione di un ICD 1

Chiunque intende utilizzare un codice ICD secondo la norma ISO/IEC 6523106 deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.107 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 43

Attribuzione di un object identifier 1

L'Ufficio federale attribuisce al richiedente un object identifier, che dipende dai nodi attribuiti alla Svizzera, se: a. esso è utilizzato conformemente alle norme internazionali; b. al richiedente non è già stato attribuito un altro object identifier svizzero delle stesso tipo.108

2

Definisce la struttura degli object identifier che dipendono dai nodi attribuiti alla Svizzera.109 3

L'attribuzione degli object identifier si basa sulla raccomandazione UIT-T X.680110 e sulla norma ISO/CEI 8824111 nonché sulle prescrizioni dell'Ufficio federale.112

Art. 44

Attribuzione di un IIN 1

Chiunque intende utilizzare un codice IIN secondo la raccomandazione E.118113 dell'UIT-T deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.114 2 Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.

106 Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normazione, 1, rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

110 Questa raccomandazione è ottenibile presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

111 Questa norma è ottenibile presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, 1, Rue de Varembé, 1211 Ginevra 20.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

113 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

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Art. 45


115

Attribuzione di un ISPC 1

Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un ISPC a chiunque offre un servizio di telecomunicazione internazionale pubblico collegato a sua volta con altri servizi internazionali equivalenti.

1bis

Esso può attribuire un ISPC a un gestore di una rete privata di radiocomunicazione GSM-R, se questi non fornisce servizi di telecomunicazione internazionali pubblici.116 2

L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di ISPC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono ISPC attribuiti alla Svizzera.

3

L'attribuzione avviene conformemente alla raccomandazione Q.708117 dell'UIT-T.


Art. 46

Attribuzione di un NSPC 1

L'Ufficio federale gestisce e attribuisce i codici dei punti di segnalazione nazionali della rete intermedia (NI=11).

2

Il gestore di un impianto di telecomunicazione gestisce i punti di segnalazione della propria rete (NI=10) conformemente alla raccomandazione Q.705 dell'UIT-T118.


Art. 47


119

Attribuzione di un MNC 1

Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.212120 dell'UIT-T.

2

Esso può attribuire un MNC a un gestore di una rete privata di radiocomunicazione GSM-R, se questi non fornisce servizi di telecomunicazione.121 3 Esso esamina le domande d'attribuzione di un MNC in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono MNC attribuiti alla Svizzera.122 115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

116 Introdotto dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

117 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

118 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

120 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

122 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

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a123 Attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG 1

Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un sedicesimo del codice Interlock CUG conformemente alla raccomandazione Q.763124 dell'UIT-T.

2

L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un sedicesimo del codice Interlock CUG in base alla successione in cui sono state ricevute e fintanto che vi sono codici Interlock CUG attribuiti alla Svizzera.

b125 Attribuzione di un T-MNC per le reti di radiocomunicazione PMR/PAMR 1

Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Tetra Mobile Network Code conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI126.

2

L'Ufficio federale esamina le domande d'attribuzione di un T-MNC in base all'ordine cronologico in cui sono pervenute e fintanto che vi sono T-MNC attribuiti alla Svizzera.


Art. 48

Attribuzione di un codice del fabbricante Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce un codice del fabbricante conformemente alla raccomandazione T.35 dell'UIT-T127.


Art. 49


128

Attribuzione di un codice di esercente 1

Chiunque intende utilizzare un codice di esercente secondo la raccomandazione UIT-T M.1400129, deve inoltrare una domanda all'Ufficio federale.

2

Se la domanda adempie le condizioni richieste, l'Ufficio federale la trasmette all'organismo internazionale competente per l'attribuzione.


Art. 50

Riattribuzione Ogni parametro di comunicazione attribuito può essere riattribuito immediatamente dall'Ufficio federale a un altro titolare con l'accordo del titolare attuale.

123 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 378).

124 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

125 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

126 Questa norma è ottenibile presso l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francia.

127 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093).

129 Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

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Art. 51

Obbligo di notifica

1

Il titolare che non utilizza più un parametro di comunicazione è tenuto a informare immediatamente l'Ufficio federale.

2

Comunica inoltre all'Ufficio federale qualsiasi cambiamento delle indicazioni determinanti per l'attribuzione.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 52

1 L'Ufficio federale emana le prescrizioni amministrative e tecniche necessarie e decide quale versione delle norme e delle raccomandazioni internazionali menzionate nella presente ordinanza si applica in Svizzera.

2

Può concludere accordi internazionali di natura tecnica o amministrativa che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

3

...130

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 53


131



Art. 54

Numeri brevi

1

a 5 ...132

6

Entro il 31 dicembre 2006, i fornitori di servizi di telecomunicazione mettono fuori servizio il numero 111 e i numeri 115x.133 6bis Entro il 30 settembre 2007 i fornitori di servizi di telecomunicazione devono cessare l'esercizio dei numeri 1141 e 1144. Informano chi chiama questi numeri della loro messa fuori servizio, ma non possono indicare numeri sostitutivi determinati.134 6ter Entro il 30 giugno 2008 i fornitori di servizi di telecomunicazione devono cessare l'esercizio del numero 175.135 7

I numeri 1600, 161, 162 e 164 possono rimanere in funzione fintanto che i titolari non rinunciano all'esercizio. Fino a quel momento, devono essere utilizzati con130 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

131 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

132 Abrogati dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726).

134 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

135 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

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formemente alla decisione di attribuzione. Se in un anno civile non è raggiunto il numero di 500 000 chiamate, il numero in questione è messo fuori servizio definitivamente entro il termine di un anno. Non è consentito rilevare i numeri né assegnarli ad altri titolari.136
a137

Art. 55

e 56138

Art. 56

a139
b e 56c 140 Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 57

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

136 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2001 (RU 2001 2726). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775).

137 Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1093). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

138 Abrogati dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

139 Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2001 (RU 2002 273). Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

140 Introdotti dal n. I dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691). Abrogati dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 1039).

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Allegato141

(art. 1)

Termini e abbreviazioni ACE-String (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compatible Encoding-String): sequenza di caratteri allestita per il tramite di un processo tecnico e composta dai caratteri a-z (senza accenti né vocali con la dieresi), dalle cifre 0-9 e dal trattino d'unione. Un nome di dominio è registrato sotto forma di ACE-String nei sistemi dei nomi di dominio.

ADMD (Administration Management Domain). Nomi ADMD: nomi di fornitori di servizi di messaggeria X.400a/ISO 10021b; banca dati pubblica centralizzata: banca dati che fornisce agli interessati un accesso in tempo reale ai dati sui titolari di nomi di dominio; CEPT: Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni.

codice del fabbricante (code du prestataire, Herstellercode): codice utilizzato dalle procedure di controllo degli apparecchi telefax del gruppo 3 (mezzi non normalizzati) e la cui struttura è specificata nella raccomandazione UIT-Ta T.35; codice Interlock CUG (Closed User Group Interlock Code): parametro del sistema di segnalazione n. 7 secondo le raccomandazioni dell'UIT-T della serie Q.700a; DCC (Data Country Code): il formato di un indirizzo NSAP per reti OSI nazionali; DIT (Directory Information Tree): la struttura integrale dell'elenco globale UIT-T X.500a/ISO 9594b; DNIC (Data Network Identification Code): il codice per l'identificazione di una rete di trasmissione dati secondo la raccomandazione UIT-Z X.121a; DSA (Directory System Agent) first level DSA: il sistema di elenchi che permette l'accesso all'elenco globale conformemente alla raccomandazione UIT-T X.500a e alla norma ISO/IEC 9594b;

second level DSA: il sistema di elenchi subordinato gerarchicamente al first level DSA;

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Istituto europeo delle norme di telecomunicazione; fuori servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero non è attivo nella rete svizzera di telecomunicazione; gestore del registro: organo incaricato di garantire la gestione del servizio del sistema di nomi di dominio e di allestire l'infrastruttura, l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione di domini «.ch»; 141 Nuovo testo giusta il n. II delle O del 19 feb. 2003 (RU 2003 397). Aggiornato dal n. II dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4775) e dell'O del 19 gen. 2005 (RU 2005 691).

Elementi d'indirizzo 33

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GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): sistema di radiocomunicazione mobile privato basato sulla norma GSM, utilizzato dalle imprese ferroviarie; ICD (International Code Designator): il formato dell'indirizzo NSAP per reti OSI internazionali; IEC (International Electrotechnical Commission): Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI); IIN (Issuer Identifier Number): il numero di identificazione dell'emittente di carte di credito internazionali per le telecomunicazioni conformemente alla raccomandazione UIT-T E.118a e alla norma ISO 7812-2b; indirizzo Internet o IP (Internetworking Protocol Addresses): parametro di comunicazione digitale che permette d'identificare un dominio Internet composto da computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su questa rete; in servizio: nell'ambito dei numeri attribuiti individualmente, quest'espressione significa che il numero è attivo costantemente o temporaneamente nella rete svizzera di telecomunicazione; ISO (International Organisation for Standardization): l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione; ISPC (International Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione internazionale conformemente alla raccomandazione UIT-T Q.708a; MMS (Multimedia Messaging Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che possono contenere testi, immagini o suoni, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.

MNC (Mobile Network Code): codice che identifica una rete mobile terrestre pubblica conformemente alla raccomandazione UIT-T E.212a; NI (Network Indicator); indicatore di rete che serve a distinguere le differenti reti di segnalazione; nome di dominio: parametro di comunicazione alfanumerico che, associato a un indirizzo IP, permette segnatamente d'identificare un dominio Internet composto da computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su tale rete; NSAP (Network Service Access Point). Indirizzo NSAP: l'informazione che serve a identificare un punto di accesso a una rete OSI; NSPC (National Signalling Point Code): il codice di punto di segnalazione nazionale; object identifier (identificateur d'objet, Objektbezeichner): il valore numerico che permette di identificare chiaramente un elemento informativo in un processo comunicativo; OSI (Open System Interconnection): complesso di norme e modello per l'interconnessione di sistemi aperti;

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PAMR (Public Access Mobile Radio): sistema radiomobile ad uso collettivo, come TETRA (Terrestrial Trunked Radio), che corrisponde a una norma stabilita dall'ETSI; PMR (Private Mobile Radio): radiotelefonia mobile privata; PRMD (Private Management Domain). Nomi PRMD: i nomi dei gestori di servizi privati di messaggeria X.40b/ISO 10021a; RDN (Relative Distinguished Name). Nomi RDN: i nomi delle iscrizioni negli elenchi la cui univocità si riferisce a una determinata iscrizione e che sono parte di un nome di elenco (Directory name); rete intermedia (réseau intermédiaire, Zwischennetz): rete utilizzata per disaccoppiare reti di segnalazione SS7 (Signalling System Number 7) conformemente alle raccomandazioni della serie UIT-T Q.700a; SMS (Short Message Service): servizio che permette agli utenti di scambiare messaggi che contengono testi brevi, in genere mediante un impianto terminale di telefonia mobile.

T-MNC (Tetra Mobile Network Code): codice d'identificazione di una rete di radiocomunicazione PMR/PAMR conformemente alla norma ETS 300 392-1 dell'ETSI; UIT-T: settore della standardizzazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

a

Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

b

Questa norma può essere ottenuta presso il Segretariato dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, rue de Varembé 1, 1211 Ginevra 20.