01.07.2024 - *
24.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2024 - 23.01.2024
01.11.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.10.2023
01.05.2023 - 30.06.2023
01.03.2023 - 30.04.2023
01.01.2023 - 28.02.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.08.2022 - 30.09.2022
01.07.2022 - 31.07.2022
01.04.2022 - 30.06.2022
01.02.2022 - 31.03.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
04.11.2021 - 31.12.2021
01.10.2021 - 03.11.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.06.2021 - 30.06.2021
01.04.2021 - 31.05.2021
01.02.2021 - 31.03.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.12.2020 - 31.12.2020
01.10.2020 - 30.11.2020
01.07.2020 - 30.09.2020
30.04.2020 - 30.06.2020
01.04.2020 - 29.04.2020
04.03.2020 - 31.03.2020
01.01.2020 - 03.03.2020
01.10.2019 - 31.12.2019
09.07.2019 - 30.09.2019
01.07.2019 - 08.07.2019
01.04.2019 - 30.06.2019
01.03.2019 - 30.03.2019
19.02.2019 - 28.02.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.10.2018 - 31.12.2018
01.09.2018 - 30.09.2018
31.07.2018 - 31.08.2018
17.07.2018 - 30.07.2018
01.07.2018 - 16.07.2018
19.06.2018 - 30.06.2018
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01.03.2018 - 31.03.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
03.08.2017 - 31.12.2017
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01.08.2017 - 02.08.2017
01.07.2017 - 31.07.2017
01.03.2017 - 30.06.2017
10.01.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 09.01.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
01.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 30.04.2016
15.11.2015 - 31.12.2015
15.09.2015 - 14.11.2015
15.07.2015 - 14.09.2015
01.06.2015 - 14.07.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.06.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.05.2013
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.03.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.09.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 31.08.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2009 - 30.09.2009
01.07.2009 - 31.07.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.07.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 30.09.2007
01.08.2007 - 31.08.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
10.05.2006 - 31.07.2006
01.01.2006 - 09.05.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2002 - 31.12.2002
01.05.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.07.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.06.2001
01.10.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1 del 29 settembre 1995 (Stato 3 agosto 2017) Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2-4, 59a, 62, 65 capoverso 3,
65b capoverso 3, 65f capoverso 5, 65g capoverso 3, 70a, 75, 77 capoverso 4 e 104a dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sull'assicurazione malattie (OAMal),3 ordina: Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4 Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria

Art. 1

5 L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione): a. assume i costi; b. assume i costi a determinate condizioni; c. non assume i costi.

RU 1995 4964 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3670).

2 RS

832.102

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

832.112.31

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 2

832.112.31

Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico

Art. 2


6

Principio

1

L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente.

2

La psicoterapia è una forma di terapia che: a. concerne malattie psichiche e psicosomatiche; b. persegue un obiettivo terapeutico definito; c. si basa prevalentemente sulla comunicazione verbale ma non esclude una terapia medicamentosa;

d. poggia su una teoria dell'esperienza e del comportamento normali o patologici, nonché su una diagnostica orientata all'eziologia;

e. comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento della relazione terapeutica; f. è caratterizzata dall'alleanza terapeutica e da sedute terapeutiche regolari pianificate in anticipo; e g. può essere praticata quale terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo.


Art. 3

7 Assunzione dei

costi

L'assicurazione assume al massimo i costi di 40 sedute d'accertamento e di terapia.

È fatto salvo l'articolo 3b.

a8
b9 Procedura per l'assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute 1

Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve tempestivamente trasmettere un rapporto al medico di fiducia dell'assicuratore.

Il rapporto deve indicare: a. il genere di malattia; b. il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati del trattamento precedente; 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

8

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

9

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

O sulle prestazioni 3

832.112.31

c. una proposta concernente il proseguimento della terapia con l'indicazione dell'obiettivo, dello scopo, delle modalità e della durata prevista.

2

Il rapporto può contenere soltanto le indicazioni necessarie per stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

3

Il medico di fiducia esamina la proposta sottopostagli e a sua volta propone se e per quale durata la terapia può continuare a carico dell'assicurazione fino al prossimo rapporto.

4

Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto, l'assicuratore comunica all'assicurato, con copia al medico curante, se e per quanto tempo saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.

c e 3d 10 Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici

Art. 4

L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli
apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d'immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:11 a.12 analisi:

le analisi sono designate separatamente nell'elenco delle analisi giusta l'articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; b.13 medicamenti:

le specialità farmaceutiche dei seguenti gruppi terapeutici dell'elenco delle specialità delle categorie di vendita B (Dispensazione da parte delle farmacie su prescrizione medica), C (Dispensazione previa consulenza specialistica di operatori sanitari) e D (Dispensazione previa consulenza specialistica): 1. 01.01.10 (Analgesici antipiretici), 01.12 (Miotonolitici: somministrati solo per via orale),

2. 04.99 (Gastroenterologica, Varia: solo inibitori della pompa protonica), 3. 07.02.10 (Minerali), 07.02.20 (Minerali combinati), 07.02.30 (Vitamine sole), 7.02.40 (Vitamine combinate), 07.02.50 (Altre combinazioni), 4. 07.10.10 (Antiinfiammatori soli), 07.10.21 (Antiinfiammatori combinati senza corticosteroidi: solo combinazioni di antiinfiammatori e inibitori 10 Introdotti dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 4

832.112.31

della pompa protonica), 07.10.40 (Medicamenti per uso topico: solo quelli con sostanze attive antiinfiammatorie), 5. 57.10.10 (Medicina complementare: antiinfiammatori soli); c.14 mezzi e apparecchi: 1. i prodotti del gruppo 05. Bendaggi, 2. i prodotti del gruppo 09.02.01, apparecchio per l'elettroneurostimolazione transcutanea (TENS),

3. i prodotti del gruppo 16. Mezzi per la crioterapia e/o termoterapia, 4. i prodotti del gruppo 23. Ortesi, 5. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione; d.15 diagnostica per immagini: 1. radiografia dello scheletro, 2. tomografia computerizzata (TC) della colonna vertebrale e delle estremità,

3. risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale e delle articolazioni periferiche, 4. ecografia

diagnostica,

5. scintigrafia dello scheletro trifasica; e.16 prestazioni di fisioterapia di cui all'articolo 5.

Sezione 4:17 Prestazioni farmaceutiche
a 1 L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti: a. consulenza in relazione all'esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell'elenco delle specialità; b. esecuzione di una ricetta medica all'infuori delle ore d'apertura usuali locali, in caso d'urgenza;

c. sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico con un generico meno caro; d. assistenza prescritta dal medico per l'assunzione di un medicamento.

2

L'assicurazione può assumere, nell'ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).

15 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).

16 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

17 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

O sulle prestazioni 5

832.112.31

Sezione 5:18 Prestazioni di medicina complementare fornite da un medico

b L'assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono
soddisfatte le condizioni esposte qui di seguito: a. agopuntura, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 201519 «Agopuntura e farmacoterapia cinese - MTC (ASA)» dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM);

b. medicina antroposofica, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Medicina antroposofica ampliata (ASMOA)» dell'ISFM, riveduto il 16 giugno 201620;

c. terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC), se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 201521 «Agopuntura e farmacoterapia cinese - MTC (ASA)» dell'ISFM;

d. omeopatia unicista (classica), se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Omeopatia (SSMO)» dell'ISFM, riveduto il 10 settembre 201522;

e. fitoterapia, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2011 «Fitoterapia (SSFM)» dell'ISFM, riveduto il 5 novembre 201523.

18 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3689).

19 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

20 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

21 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

22 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

23 Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 6

832.112.31

Capitolo 2:

Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico Sezione 1: Fisioterapia

Art. 5

1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell'articolo 52a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell'ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:24 a. misure di esame e valutazione fisioterapici; b. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione: 1. chinesiterapia attiva e passiva, 2. terapia manuale,

3. fisioterapia per alleviare la tensione, 4. fisioterapia respiratoria (comprese le inalazioni di aerosol), 5. terapia medica di allenamento, 6. fisioterapia linfologica,

7. chinesiterapia in acqua, 8. fisioterapia ippoterapica in caso di sclerosi multipla, 9. fisioterapia cardio-circolatoria,

10. fisioterapia uroginecologica e urologica; c. misure

fisiche:

1. terapia del caldo e terapia del freddo, 2. elettroterapia, 3. terapia della luce (ultravioletta, infrarossa, luce rossa), 4. ultrasuoni, 5. idroterapia, 6. massaggio muscolare e massaggio del tessuto connettivo.25 1bis

Le misure terapeutiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 numeri 1, 3-5, 7 e 9 possono essere eseguite individualmente o in gruppi.26 24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

26 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

O sulle prestazioni 7

832.112.31

1ter

La terapia medica di allenamento inizia con un'introduzione all'allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. La terapia medica di allenamento è preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.27 2 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione medica.28 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

4

Se la fisioterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.29 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195930 su l'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una fisioterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.31 Sezione 2: Ergoterapia

Art. 6

1 Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte purché: a. in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure

b.32 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.

27 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

29 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

30 RS

831.20

31 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1997 564).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 8

832.112.31

2

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.33 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

4

Se l'ergoterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.34 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195935 su l'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una ergoterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.36 Sezione 3:

Cure dispensate ambulatoriamente o in una casa di cura37

Art. 7

Definizione delle cure 1

Sono considerate prestazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera b OAMal gli esami, le terapie e le cure effettuati secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all'articolo 8, previa prescrizione o mandato medico: a. da infermieri (art. 49 OAMal); b. da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal); c. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199438 sull'assicurazione malattie; LAMal).39

2

Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: a.40 valutazione, consigli e coordinamento:41 33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

34 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

35 RS

831.20

36 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

38 RS

832.10

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 RU 2009 3527 6849 n. I).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

O sulle prestazioni 9

832.112.31

1. valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il paziente, 2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l'effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari, 3.42 coordinamento dei provvedimenti nonché interventi di infermieri specializzati in caso di complicazioni in situazioni di cura complesse e instabili;

b. esami

e

cure:

1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),

2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina, 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7.43 preparazione e somministrazione di medicamenti nonché documentazione delle attività associate,

8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico, 10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango,

13.44 assistenza per l'applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l'esercizio di strategie d'intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti, 42 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

44 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 10

832.112.31

14.45 sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri; c. cure

di

base:

1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo, 2.46 provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l'elaborazione e l'attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all'incoraggiamento di contatti sociali e l'assistenza nell'ambito dell'aiuto all'orientamento e dell'applicazione di misure di sicurezza.

2bis

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. le prestazioni di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 devono essere fornite da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un'attività pratica di due anni in collaborazione interdisciplinare e reti di gestione dei pazienti; b. la valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b numeri 13 e 14 e c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa attestare un'attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria. 47 2ter

Le prestazioni possono essere fornite ambulatoriamente o in una casa di cura.

Possono altresì essere fornite esclusivamente durante il giorno o durante la notte.48 3 Sono considerate prestazioni delle cure acute e transitorie ai sensi dell'articolo 25a capoverso 2 LAMal le prestazioni previste al capoverso 2, effettuate da persone e istituti di cui al capoverso 1 lettere a-c secondo la valutazione dei bisogni di cui al capoverso 2 lettera a e all'articolo 8 dopo un soggiorno ospedaliero e previa prescrizione di un medico dell'ospedale.49 45 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5769).

47 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

48 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

49

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

O sulle prestazioni 11

832.112.31

a50 Contributi 1 Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l'assicurazione versa, per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti: a. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a: 79.80 franchi all'ora;

b. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b: 65.40 franchi all'ora;

c. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c: 54.60 franchi all'ora.

2

Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di 5 minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.

3

Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c, l'assicurazione versa, al giorno e per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti: a. per bisogni di cure fino a 20 minuti: 9.00 franchi; b. per bisogni di cure da 21 a 40 minuti: 18.00 franchi; c. per bisogni di cure da 41 a 60 minuti: 27.00 franchi; d. per bisogni di cure da 61 a 80 minuti: 36.00 franchi; e. per bisogni di cure da 81 a 100 minuti: 45.00 franchi; f.

per bisogni di cure da 101 a 120 minuti: 54.00 franchi; g. per bisogni di cure da 121 a 140 minuti: 63.00 franchi; h. per bisogni di cure da 141 a 160 minuti: 72.00 franchi; i.

per bisogni di cure da 161 a 180 minuti: 81.00 franchi; j.

per bisogni di cure da 181 a 200 minuti: 90.00 franchi; k. per bisogni di cure da 201 a 220 minuti: 99.00 franchi; l.

per bisogni di cure superiori a 220 minuti: 108.00 franchi.

4

Nel caso delle strutture diurne o notturne di cui all'articolo 7 capoverso 2ter, l'assicurazione versa per ogni giorno o per ogni notte, per le prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2, i contributi previsti al capoverso 3.

b51 Assunzione dei costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie 1

Il Cantone di domicilio e gli assicuratori assumono i costi per le prestazioni delle cure acute e transitorie in funzione della loro quotaparte rispettiva. Il Cantone di domicilio fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello 50 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

51 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 12

832.112.31

stesso, la quotaparte cantonale per gli abitanti del Cantone. La quotaparte cantonale ammonta almeno al 55 per cento.

2

Il Cantone di domicilio versa la sua quotaparte direttamente al fornitore di prestazioni. Le modalità vengono concordate tra il fornitore di prestazioni e il Cantone di domicilio. L'assicuratore e il Cantone di domicilio possono convenire che il Cantone paghi la sua quotaparte all'assicuratore e che quest'ultimo versi entrambe le quoteparti al fornitore di prestazioni. La fatturazione tra il fornitore di prestazioni e l'assicuratore è disciplinata dall'articolo 42 LAMal52.


Art. 8


53

Prescrizione o mandato medico, valutazione dei bisogni 1

La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.

2

La valutazione dei bisogni comprende l'analisi dello stato generale del paziente, dell'ambiente in cui vive, delle cure e dell'assistenza necessarie.

3

La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.

3bis

La valutazione dei bisogni per le cure acute e transitorie si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario uniforme.54 4

La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 2). Il bisogno di cure stabilito dal medico equivale a una prescrizione o a un mandato medico.55 5 L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

6

La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare: a. tre mesi, per pazienti affetti da una malattia acuta; b. sei mesi, per pazienti lungodegenti; c. due settimane, per pazienti che necessitano di cure acute e transitorie.56 6bis

Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della 52 RS

832.10

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1997 2039).

54 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3527 6849 n. I).

O sulle prestazioni 13

832.112.31

revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.57 7 Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso 6 lettere a e b possono essere rinnovati.58

a59 Procedura di controllo e di conciliazione 1

I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b e gli assicuratori convengono una procedura di controllo e di conciliazione comune in caso di cura ambulatoriale.

2

In assenza di convenzione tariffale, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la procedura di cui al capoverso 1.

3

La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici possono essere verificati dal medico di fiducia (art. 57 LAMal60) se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.


Art. 9


61

Fatturazione

1

Le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 effettuate da infermieri o da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio devono essere fatturate secondo il tipo di prestazione fornita.

2

Le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 effettuate nelle case di cura devono essere fatturate secondo il bisogno di cure.

a62 57 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

59

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

60 RS

832.10

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

62

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997 (RU 1997 2436). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3527 6849 n. I).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 14

832.112.31

Sezione 3a:63 Consulenza nutrizionale
b64 1 I dietisti o le organizzazioni di dietetica ai sensi degli articoli 46, 50a e 52b OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:65 a.66 turbe del metabolismo; b.67 obesità (indice di massa corporea [IMC] superiore a 30) e malattie conseguenti al sovrappeso e concomitanti;

bbis.68 obesità e sovrappeso nel quadro di una «terapia individuale multiprofessionale ambulatoriale strutturata per bambini e adolescenti affetti da sovrappeso o obesità » di cui all'allegato 1 numero 4;

c. malattie cardiovascolari; d. malattie del sistema digestivo; e. malattie dei reni; f.

stato di malnutrizione o di denutrizione; g. allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.

2

Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.

3

Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.

63

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 564).

64 Originario art. 9a.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5829).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

68 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5329).

O sulle prestazioni 15

832.112.31

Sezione 3b:69 Consulenza ai diabetici
c 1 L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:

a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI), b. un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).

2

La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito delle cure (Diabetes mellitus).

3

L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.

Se la consulenza dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli une proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell'assicurazione.70 4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.

Sezione 4: Logopedia

Art. 10

Principio

I logopedisti o l'organizzazione della logopedia curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a:71 a. danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari;

b. affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni della funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).

69 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4253).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 16

832.112.31


Art. 11

Condizioni

1

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.72 2 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

3

Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.

4

Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno in merito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.

5

I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

Sezione 5:73 Neuropsicologia
a 1 L'assicurazione assume i costi delle prestazioni diagnostiche effettuate da neuropsicologi previa prescrizione medica secondo l'articolo 50b OAMal.

2

Assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di sei sedute. Per anno e paziente sono possibili solo due prescrizioni mediche.

Capitolo 3: Misure di prevenzione

Art. 12


74

Principio

L'assicurazione assume i costi delle misure di medicina preventiva seguenti (art. 26 LAMal75): a. vaccinazioni profilattiche (art. 12a); b. misure di profilassi di malattie (art. 12b); c. esami sullo stato di salute generale (art. 12c); 72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537).

73 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 4933).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

75 RS

832.10

O sulle prestazioni 17

832.112.31

d. misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio (art. 12d); e. misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale, incluse le misure destinate a tutte le persone di una determinata classe d'età oppure a tutti gli uomini o donne (art. 12e).

a76 Vaccinazioni profilattiche L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate: Misura Condizione

a.77 Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia Secondo il «Calendario vaccinale svizzero 2016» (Calendario vaccinale 201778)79 curato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).

b.80 Vaccinazione contro l'Haemofilus influenzae

Per i bambini fino a cinque anni, secondo il Calendario vaccinale 2017.

c.81 Vaccinazione contro l'influenza 1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo il Calendario vaccinale 2017.

2. In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all'art. 12 dell'O del 27 apr. 200582 sulla pandemia di influenza). Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

76 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1925).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537).

78 Nuova espr. giusta il n. I del DFI del 2 giu. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3487). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

79 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4393).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4393).

82 RS

818.101.23

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 18

832.112.31

Misura Condizione

d.83 Vaccinazione contro l'epatite B 1. Per i neonati di madri HbsAgpositive e le persone esposte a rischi di contagio.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell'UFSP 5/9884 e Complemento del Bollettino 36/9885), secondo il Calendario vaccinale 2017.

e. Vaccinazione passiva con Epatite BImmunglobuline

Per i neonati di madri HBsAg-positive.

f.86 Vaccinazione contro i pneumococchi 1. Secondo il Calendario vaccinale 2017.

2. Per lattanti e bambini d'età compresa tra i 2 mesi e i 5 anni.

g.87 Vaccinazione contro i meningococchi Secondo il Calendario vaccinale 2017.

Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d'età.

Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

h.88 Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo il Calendario vaccinale 2017.

i. Vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME)

Secondo il Calendario vaccinale 2017.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

j.89 Vaccinazione contro la varicella Secondo il Calendario vaccinale 2017.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

84 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 85 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4639).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4393).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

O sulle prestazioni 19

832.112.31

Misura Condizione

k.90 Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV)

1.91 Secondo il Calendario vaccinale 2017: a. vaccinazione di base delle ragazze d'età compresa tra gli 11 e i 14 anni; b. vaccinazione delle ragazze e donne d'età compresa tra i 15 e i 26 anni; questa disposizione è applicabile fino al 30 giugno 2018; c. vaccinazione complementare dei ragazzi e degli uomini d'età compresa tra gli 11 e i 26 anni.

2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: a. l'informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV è garantita; b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata;

c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratorimalattie sono definiti; d. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5125).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 giu. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3487).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 20

832.112.31

Misura Condizione

3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

l.92 Vaccinazione contro l'epatite A Secondo il Calendario vaccinale 2017.

Per le seguenti persone: - per pazienti affetti da una malattia cronica del fegato

- per bambini provenienti da Paesi con un'endemicità media o elevata che vivono in Svizzera e che ritornano al loro Paese d'origine per un soggiorno temporaneo - per persone che si iniettano droghe - per uomini che hanno contatti sessuali con altri uomini al di fuori di una relazione stabile.

Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall'esposizione.

Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

m. Vaccinazione contro la rabbia Vaccinazione post-esposizione dopo il morso di un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

b93 Misure di profilassi di malattie L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate: Misura Condizione

a. Profilassi alla vitamina K Per i neonati (3 dosi).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

93 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

O sulle prestazioni 21

832.112.31

Misura Condizione

b. Profilassi del rachitismo mediante vitamina D

Durante il primo anno.

c.94 Profilassi post-esposizione ad HIV Secondo le raccomandazioni dell'UFSP del 24 novembre 2014 (Bollettino dell'UFSP n. 48, 2014)95.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

d96 Immunizzazione passiva postesposizione

Secondo le raccomandazioni dell'UFSP e della CFV (direttive e raccomandazioni «immunizzazione passiva postesposizione» dell'ottobre 2004)97.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

e.98 Mastectomia e/o annessectomia profilattica

Per le portatrici di mutazioni o delezioni del gene BRCA1 o BRCA2.

c99 Esami sullo stato di salute generale L'assicurazione assume i costi dei seguenti esami sullo stato di salute generale: Misura Condizione

a.100 Esame dello stato di salute e dello sviluppo del fanciullo in età prescolare Secondo le liste di controllo «Esami preventivi» della Società svizzera di pediatria (4a edizione, Berna 2011101).

L'assunzione dei costi è prevista per al massimo otto esami.

94 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n.

I dell'O del DFI del 20 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4393).

95 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 96 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821). Nuovo testo giusta il n.

I dell'O del DFI del 31 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2669).

97 I documenti possono essere consultati all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione> Diritto applicabile > Documenti di ri-

ferimento.

98 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487). Nuovo testo giusta il n.

I dell'O del DFI del 12 giu. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3553).

99 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4639).

101 Le liste possono essere consultate all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (solo in versione tedesca o francese).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 22

832.112.31

d102 Misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio 1

L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate: Misura Condizione

a.103 Test HIV

Per i neonati di madri sieropositive.

Per le altre persone, secondo la direttiva dell'UFSP del 18 novembre 2013104 «Test dell'HIV e consulenza su iniziativa del medico» (non disponibile in italiano).

b. Colonoscopia

In caso di cancro del colon in famiglia (ne sono stati affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell'età di 30 anni).

c. Esame della pelle In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado).

d.105 Mammografia digitale, RMN mammaria

1. Per le donne con un rischio familiare di cancro del seno medio o molto elevato o con rischio individuale comparabile. Classificazione del rischio secondo i documenti di riferimento dell'UFSP «Stima del rischio» (stato 02/2015)106.

La condizione per la classificazione nella categoria «rischio molto elevato» è una consulenza genetica secondo la lettera f. Indicazione, frequenza e metodo d'indagine adeguato al rischio e all'età secondo il documento di riferimento dell'UFSP «Protocollo di monitoraggio» (stato al 02/2015)107.

Il primo esame deve essere preceduto 102 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197).

104 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197).

106 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 107 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 23

832.112.31

Misura Condizione

da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato.

2.108 Indicazione, colloquio con spiegazioni e consulenza nonché esecuzione della sorveglianza e ulteriori consulenza ed esame in caso di risultati anomali da parte di un centro di senologia certificato che soddisfi i requisiti secondo i «Criteri di qualità per la certificazione dei centri di senologia» della Lega svizzera contro il cancro e della Società svizzera di senologia, dell'ottobre 2014109, secondo le raccomandazioni «The requirements of a specialist Breast Centre» della European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA), pubblicate il 19 agosto 2013110, o secondo i criteri contenuti nel «Erhebungsbogen Brustkrebszentren» della Deutsche Krebsgesellschaft e della Deutsche Gesellschaft für Senologie del 14 luglio 2016111.

A titolo sussidiario gli esami mediante formazione d'immagini possono essere effettuati anche da fornitori di prestazioni che collaborano su base contrattuale con un centro di senologia certificato. Se la prestazione deve essere eseguita in un'altra istituzione, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

e. Test di contrattura muscolare in vitro in esito alla diagnosi di una predisposizione all'ipertermia maligna Per persone che, durante un'anestesia, hanno presentato un episodio sospetto d'ipertermia maligna e per i consanguinei di primo grado di persone per le quali un'ipertermia maligna sotto anestesia è conosciuta ed è documentata 108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 giu. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3487).

109 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 110 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 111 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 24

832.112.31

Misura Condizione

una predisposizione all'ipertermia maligna.

In un centro riconosciuto dall'European Malignant Hyperthermia Group.

f.112 Consulenza genetica, indicazione per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità dell'elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione a una malattia cancerogena ereditaria A pazienti e familiari di primo grado di pazienti affetti da: - una sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia

- poliposi del colon/forma attenuata di poliposi del colon

- sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) - retinoblastoma.

Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» del Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro (SAAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica.

g.113 Consulenza genetica, indicazione per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità con l'elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione alla por-firia epatica acuta (porfiria intermittente acuta, porfiria variegata o coproporfiria ereditaria) I familiari delle persone affette da una malattia sintomatica e comprovata che presentano un rischio quantomeno del 12,5 per cento di ereditare questa malattia genetica.

2

Se per l'attribuzione a un gruppo a rischio è presupposto un determinato grado di parentela con una o più persone malate, questo grado di parentela deve essere accertato in base a dati anamnestici in senso medico-biologico.114 112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

113 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 20 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2537).

114 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197).

O sulle prestazioni 25

832.112.31

e115 Misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate: Misura Condizione

a.116 Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo congenito, carenza di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD), fibrosi cistica.

Per i neonati.

Analisi di laboratorio secondo l'Elenco delle analisi (EL).

b. Esame ginecologico preventivo, compreso lo striscio

I primi due anni: un esame ogni anno, compreso lo striscio. Successivamente, se i risultati sono normali, un esame ogni tre anni; altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica.

c.117 Mammografia di diagnosi precoce Dal compimento dei 50 anni, ogni due anni. Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l'ordinanza del 23 giugno 1999118 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia.

Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

d.119 Individuazione precoce del carcinoma del colon

Persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni Metodi d'esame: - identificazione del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo; oppure - colonoscopia, ogni dieci anni.

Se l'esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Giura, 115 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 6 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5329).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5125).

118 RS

832.102.4

119 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 giu. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3487).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 26

832.112.31

Misura Condizione

Neuchâtel, Uri o Vaud o nella regione amministrativa del Giura bernese per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità

Art. 13

Esami di controllo

In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal120): Misura Condizione

a. Controlli

1.121 Sette esami in caso di gravidanza normale

- Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale, consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l'elenco delle analisi (EA).

- Ulteriori consultazioni: controllo dello stato di salute generale, in particolare del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l'elenco delle analisi (EA). Consulenza approfondita sulla gravidanza, segnatamente se insorgono disturbi in relazione ad essa.

- Se i controlli sono effettuati esclusivamente da medici, questi ultimi segnalano all'assicurata che un colloquio di consulenza con la levatrice secondo l'articolo 14 è opportuno nel secondo trimestre di gravidanza.

2.

In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica

120 RS 832.10 121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4639).

O sulle prestazioni 27

832.112.31

Misura Condizione

b.122 Controllo agli ultrasuoni 1.123 In caso di gravidanza normale: un esame di routine tra la 12a e la 14a settimana di gravidanza; un esame di routine tra la 20a e la 23a settimana di gravidanza Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere documentato.

Effettuazione, secondo le «Raccomandazioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SSUM), Sezione ginecologia e ostetricia, 3a edizione (2011)124.

Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli esami ecografici in gravidanza.

2.

In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica.

Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza (SSUM) b.bis 125 Test del primo trimestre Esame prenatale volto a valutare il rischio di trisomie 21, 18 e 13: in base alla misurazione della translucenza nucale nell'ecografia (tra la 12esima e la 14esima settimana), alla determinazione della PAPP-A e della ß-hCG libera nel sangue della madre, nonché ad altri fattori materni e fetali.

Previa informazione secondo l'articolo 16 e concessione del diritto di autodeterminazione secondo l'articolo 18 della legge federale dell'8 ottobre 2004126 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU). Prescrizione solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza della SSUM e di un'ulteriore certificazione per la 122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5125).

124 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 125 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 17 giu. 2015 (RU 2015 2197). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5125).

126 RS

810.12

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 28

832.112.31

Misura Condizione

misurazione della translucenza nucale.

Misurazione della translucenza nucale solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza della SSUM. Analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA).

b.ter 127 Test prenatale non invasivo (TPNI) Per l'identificazione di una trisomia 21, 18 o 13 in caso di gravidanza monofetale.

A partire dalla 12a settimana di gravidanza. Per le donne incinte presso le quali
sussiste un rischio pari o superiore a 1:1000 che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13.

Determinazione del rischio e indicazione in caso di malformazioni visibili con l'ecografia secondo la comunicazione degli esperti n. 52 del 12 aprile 2017128 della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO), redatta dal Gruppo di lavoro dell'Accademia di medicina fetomaterna e della Società svizzera di genetica medica.

Dopo colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza secondo gli articoli 14 e 15 LEGU, nonché previo consenso scritto della donna incinta e concessione del diritto di autodeterminazione secondo l'articolo 18 LEGU. Prescrizione solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medicina feto-materna, medici specializzati in medicina genetica o medici titolari di un attestato di capacità per ultrasuoni in gravidanza della SSUM.

127 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 17 giu. 2015 (RU 2015 2197). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 giu. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3487).

128 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 29

832.112.31

Misura Condizione

Analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA).

Se per motivi tecnici è stabilito il sesso del feto, questa informazione non può essere comunicata prima del termine di dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione.

c.129 Esami preparto mediante cardiotocografia

In caso di gravidanza a rischio d.130 Amniocentesi, prelievo di villi coriali, cordocentesi

Dopo approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che dev'essere documentato nei casi seguenti: - per confermare un esito positivo nel caso di donne incinte presso le quali sussiste un sospetto di grado elevato, in base al test genetico prenatale non invasivo (NIPT), o un rischio pari o superiore a 1:380, in base al test del primo trimestre, che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13;131 - nelle donne incinte presso le quali, in base all'esito dell'ecografia o all'anamnesi familiare o per un altro motivo, sussiste un rischio pari o superiore a 1:380 che il feto sia affetto da una malattia di origine esclusivamente genetica; - se il feto è in pericolo a causa di una complicazione insorta nella gravidanza, di una malattia della madre o di una malattia di origine non genetica o di un disturbo dello sviluppo del feto.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2197).

131 La correzione del 15 set. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 3147).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 30

832.112.31

Misura Condizione

Prescrizione di esami genetici solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medicina feto-materna, medici specializzati in medicina genetica o medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza della SSUM.

Analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA).

e. Controllo post-partum un esame Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa.


Art. 14


132

Preparazione al parto L'assicurazione assume un contributo di 150 franchi: a

per un corso di preparazione al parto, eseguito individualmente o in gruppo dalla levatrice o dall'organizzazione delle levatrici; o b. per un colloquio di consulenza con la levatrice o con l'organizzazione delle levatrici in vista del parto, della pianificazione e dell'organizzazione del puerperio a domicilio e della preparazione all'allattamento.


Art. 15

Consulenza per l'allattamento 1

La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal133) è assunta dall'assicurazione se dispensata da una levatrice, un'organizzazione delle levatrici o un infermiere con relativa formazione speciale.134 2 La rimunerazione è limitata a tre sedute.


Art. 16


135

Prestazioni delle levatrici 1

Le levatrici e le organizzazioni delle levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti:

a. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a: 132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).

133 RS

832.10

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).

O sulle prestazioni 31

832.112.31

1. in caso di gravidanza normale, la levatrice o l'organizzazione delle levatrici può effettuare sette esami di controllo; deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica è indicata nel primo trimestre di gravidanza, 2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice o l'organizzazione delle levatrici collabora con il medico; in caso di gravidanza patologica, effettua le prestazioni previa prescrizione medica; b. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15;

c. l'assistenza durante il puerperio nel quadro di visite a domicilio per curare madre e bambino e sorvegliare il loro stato di salute, nonché per sostenere, guidare e consigliare la madre nelle cure e nell'alimentazione del bambino come segue: 1. nei 56 giorni successivi al parto la levatrice o l'organizzazione delle levatrici può effettuare al massimo 16 visite a domicilio dopo un parto prematuro, un parto plurigemellare, alle primipare e dopo un taglio cesareo; in tutti gli altri casi la levatrice può effettuare al massimo dieci visite a domicilio,

2. nei primi dieci giorni successivi al parto, oltre alle visite a domicilio menzionate nel numero 1, la levatrice o l'organizzazione delle levatrici può effettuare una seconda visita nello stesso giorno per un massimo di cinque volte, 3. il limite massimo di visite a domicilio nei 56 giorni successivi al parto secondo i numeri 1 e 2 può essere superato e visite a domicilio dopo il 56° giorno successivo al parto sono consentite soltanto previa prescrizione medica.

2

Le levatrici o le organizzazioni delle levatrici possono prescrivere le necessarie analisi di laboratorio per le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere a ed e secondo una designazione separata nell'elenco delle analisi.

3

Nell'ambito degli esami di controllo possono prescrivere controlli agli ultrasuoni secondo l'articolo 13 lettera b.

Capitolo 5: Cure dentarie

Art. 17

Malattie dell'apparato masticatorio L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal136). La condizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a. malattie

dentarie:

1. granuloma dentario interno idiopatico, 136 RS 832.10

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 32

832.112.31

2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste); b. malattie del parodonto (parodontopatie): 1. parodontite

prepuberale,

2. parodontite giovanile progressiva, 3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli: 1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3. osteopatie dei mascellari, 4. cisti (senza legami con elementi dentari), 5. osteomieliti dei

mascellari;

d. malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio: 1. artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare, 2. anchilosi, 3. lussazione del condilo e del disco articolare; e. malattie del seno mascellare: 1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2. fistola oro-antrale;

f.

disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali: 1. sindrome dell'apnea del sonno, 2. turbe gravi di deglutizione, 3. asimmetrie cranio-facciali gravi.


Art. 18

Malattie sistemiche137 1

L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione: (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal138):

a.139 malattie del sistema sanguigno: 1. neutropenia,

agranulocitosi,

2. anemia

aplastica

grave,

3. leucemie, 4. sindromi mielodisplastiche (SMD), 5. diatesi emorragiche.

6. sindrome

pre-leucemica,

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

138 RS 832.10 139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

O sulle prestazioni 33

832.112.31

7. granulocitopenia cronica,

8. sindrome del «lazy-leucocyte», 9. diatesi emorragiche;

b. malattie del metabolismo: 1. acromegalia, 2. iperparatiroidismo, 3. ipoparatiroidismo idiopatico,

4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina D);

c. altre

malattie:

1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari, 3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4. sindrome di Papillon-Lefèvre, 5. sclerodermia, 6. AIDS, 7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria;

d. malattie delle ghiandole salivari; e.140 … 2

Le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.141

Art. 19


142

Cure dentarie143

L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal144) in caso di: a. sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt del cranio;

b. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita; c. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna; d. endocardite; 140 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, con effetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

141 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2002 3013).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

144 RS

832.10

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 34

832.112.31

e.145 sindrome dell'apnea da sonno.

a146 Infermità congenite

1

L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:147

a. le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età; b. le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal148 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).

2

Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1: 1. displasia

ectodermale;

2. malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare);

3. condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria multipla);

4. disostosi

congenite;

5. esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione; 6. emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un'operazione;

7. difetti ossei del cranio; 8. sinostosi del cranio; 9. malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra); 10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.149 proboscide laterale; 145 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

146 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1997 564).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697).

148 RS 832.10 149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

O sulle prestazioni 35

832.112.31

17.150 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile trattarli definitivamente mediante una posa di corone; 18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni mascella ad esclusione dei denti del giudizio; 19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una cura a mezzo di apparecchi; 20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una cura o se: -

l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°); i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella;

21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).

Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con un angolo ANB di 7° e più); 22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di almeno -1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda dentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, o quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi; 26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un'operazione della lingua;

27. cisti e tumori congeniti della lingua; 150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 36

832.112.31

28.151 affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti);

28a.152 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione (esclusi i denti del giudizio); l'assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all'anchilosi dei denti; 29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);

30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);

33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);

34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);

35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia congenita);

36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia; 42. tumori congeniti della cavità orbitale; 43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di JafféLichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).

152 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).

O sulle prestazioni 37

832.112.31

47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);

49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);

50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);

53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).

Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici

Art. 20


153

Principio

L'assicurazione assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di una malattia, consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna secondo l'articolo 55 OAMal e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura.

a154 Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1

I mezzi e gli apparecchi sono definiti per metodi e per gruppo nell'allegato 2.

2

I mezzi e gli apparecchi che sono impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 LAMal155 nel quadro della loro attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali.

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2007 3581).

154 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3581).

155 RS

832.10

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 38

832.112.31

3

L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell'UFSP156. L'elenco completo è pubblicato di regola una volta all'anno157.158

Art. 21


159

Domanda

La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'UFSP. L'UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi.


Art. 22

Limitazioni

L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o l'età degli assicurati.


Art. 23

Requisiti

Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.


Art. 24

Rimunerazione

1

I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.

2

Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato.

3

L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.

4

L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.

156 www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 157 L'elenco può essere ordinato presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3581).

O sulle prestazioni 39

832.112.31

Capitolo 7:

Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio

Art. 25

Contributo alle spese di cure balneari L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.


Art. 26

Contributo alle spese di trasporto 1

L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.

2

Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.


Art. 27

Contributo alle spese di salvataggio Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.

Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.

Capitolo 8: Analisi e medicamenti Sezione 1: Elenco delle analisi

Art. 28

160 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal161 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 3 sotto il titolo Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).162 2 L'elenco delle analisi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche sono pubblicate nel sito Internet dell'UFSP163. L'elenco completo è pubblicato di regola una volta all'anno164.165 160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2430).

161 RS

832.10

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).

163 www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 164 L'elenco può essere ordinato presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 40

832.112.31

Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa

Art. 29

166 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal167 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).

2

L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella RU né nella RS. Esso è diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.168 Sezione 3: Elenco delle specialità

Art. 30

Principio

1

Un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità se:169 a.170 ne sono dimostrati l'efficacia, il valore terapeutico e l'economicità; b.171 è stato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

2

…172

a173 Domanda di ammissione 1

Una domanda di ammissione nell'elenco delle specialità deve contenere in particolare:

a.174 per le domande di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettere a e c, il preavviso di Swissmedic in cui si comunicano la prevista omologazione e i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare nonché, se già disponibili, anche la decisione di omologazione e il relativo attestato di Swissmedic nonché l'informazione specializzata definitiva; 166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).

167 RS 832.10 168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).

172 Abrogato dal n. II 2 dell'O del DFI del 26 ott. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3397).

173 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

O sulle prestazioni 41

832.112.31

abis.175 per le domande di cui all'articolo 31 capoverso 2, la decisione di omologazione e il relativo attestato di Swissmedic nonché l'informazione specializzata definitiva;

b. l'informazione specializzata fornita a Swissmedic; bbis.176 in caso di preparati originali protetti da un brevetto: i numeri dei brevetti e i certificati protettivi complementari con la data di scadenza; c.177 se il medicamento è già omologato all'estero, le informazioni approvate all'estero;

d. il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic; e. gli studi clinici più importanti; f.178 i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento secondo l'articolo 34abis capoverso 1; g.179 …

2

Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l'informazione specializzata definitiva con l'indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d'obiettivo definitivo per la Comunità europea.


Art. 31


180

Procedura di ammissione 1

Previa consultazione della Commissione federale dei medicamenti (CFM), l'UFSP decide in merito alle: a.181 domande di ammissione di preparati originali nell'elenco delle specialità; b. domande di aumento del prezzo secondo l'articolo 67 capoverso 2 OAMal; c. domande e conseguenze delle comunicazioni secondo l'articolo 65f OAMal.

2

Senza consultare la CFM, l'UFSP decide in merito alle: a.182 domande di ammissione di nuove forme galeniche di medicamenti che figurano già nell'elenco delle specialità, all'interno delle indicazioni esistenti;

175 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

176 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

179 Abrogata dal n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, con effetto dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 42

832.112.31

abis.183 domande di ammissione di nuove grandezze d'imballaggio o di nuovi dosaggi di medicamenti che figurano già nell'elenco delle specialità, all'interno delle indicazioni esistenti;

b. domande di ammissione dei medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic secondo l'articolo 12 della legge del 15 dicembre 2000184 sugli agenti terapeutici e il cui preparato originale figura già nell'elenco delle specialità; c. domande di ammissione di medicamenti in co-marketing il cui preparato di base figura già nell'elenco delle specialità.

3

L'UFSP può sottoporre alla CFM per consultazione le domande di ammissione di cui al capoverso 2, qualora il parere della CFM sia di particolare interesse.

4

La CFM trasmette all'UFSP una raccomandazione in merito alle domande su cui viene consultata.

a185 Procedura di ammissione accelerata 1

Se Swissmedic ha approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001186 sui medicamenti, l'UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata.

2

Nella procedura di ammissione accelerata il titolare dell'omologazione può presentare una domanda fino a 30 giorni prima della seduta della CFM durante la quale tale domanda sarà trattata.

b187 Durata della procedura di ammissione nell'elenco delle specialità Se le condizioni per l'entrata nel merito della domanda secondo l'articolo 69 capoverso 4 OAMal sono soddisfatte prima dell'omologazione definitiva da parte di Swissmedic, l'UFSP decide sull'ammissione nell'elenco delle specialità di norma entro 60 giorni dall'omologazione definitiva.


Art. 32


188

Efficacia

Per la valutazione dell'efficacia, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. L'UFSP può esigere ulteriori documenti.

183 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

184 RS

812.21

185 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta il n.

I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

186 RS

812.212.21

187 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).

O sulle prestazioni 43

832.112.31


Art. 33


189

Valore terapeutico

1

Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.

2

Per la valutazione del valore terapeutico, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. L'UFSP può esigere ulteriori documenti.190

Art. 34


191


a192 Ammissione di nuove grandezze d'imballaggio o di nuovi dosaggi Per una domanda secondo l'articolo 31 capoverso 2 lettera abis l'economicità è valutata esclusivamente in base a un confronto terapeutico trasversale con le grandezze d'imballaggio o i dosaggi del medicamento che già figurano nell'elenco delle specialità.

abis 193 Confronto con i prezzi praticati all'estero: Stati di riferimento e oggetto del confronto 1

L'economicità è valutata in base al confronto con i prezzi praticati in Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia, Austria, Belgio, Finlandia e Svezia.

Il confronto può essere eseguito anche con altri Stati con strutture economiche paragonabili nel settore farmaceutico purché siano pubblicamente accessibili il prezzo di fabbrica per la consegna, il prezzo di costo per le farmacie o il prezzo all'ingrosso.

2

È preso a paragone il medicamento identico negli Stati di riferimento, indipendentemente dalla denominazione del medicamento nello Stato di riferimento, dal titolare dell'omologazione nello Stato di riferimento, dal rimborso nello Stato di riferimento e dal fatto che il titolare svizzero dell'omologazione possa influenzare il prezzo di fabbrica per la consegna nello Stato di riferimento. Sono considerati medicamenti identici i preparati originali con la stessa sostanza attiva e la stessa forma galenica.

3

Eventuali indicazioni differenti in Svizzera e negli Stati di riferimento non sono prese in considerazione.

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

191 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

192 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 ott. 2015 (RU 2015 4189). Nuovo testo giusta il n.

I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

193 Originario art. 34a. Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 44

832.112.31

b194 Confronto con i prezzi praticati all'estero: margini dei grossisti e sconto dei fabbricanti 1

Per il confronto con i prezzi praticati all'estero dal prezzo di costo per le farmacie o dal prezzo all'ingrosso sono dedotti i seguenti margini dei grossisti secondo l'articolo 65b capoverso 3 OAMal: a. Danimarca: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie; b. Gran Bretagna: 12,5 per cento del prezzo all'ingrosso; c. Paesi Bassi: 6,5 per cento del prezzo di costo per le farmacie; d. Finlandia: 3 per cento del prezzo di costo per le farmacie; e. Svezia: 2,7 per cento del prezzo di costo per le farmacie.

2

Per il confronto con i prezzi praticati all'estero, dal prezzo di fabbrica per la consegna praticato in Germania sono detratti i seguenti sconti dei fabbricanti secondo l'articolo 65b capoverso 4 OAMal:

a. sui preparati originali, il 7 per cento, dedotta l'imposta sulla cifra d'affari; b. sui generici e sui preparati originali la cui protezione del brevetto è scaduta, il 16 per cento, dedotta l'imposta sulla cifra d'affari.195 3

Se il titolare dell'omologazione è in grado di dimostrare che il margine effettivo dei grossisti diverge dal margine di cui al capoverso 1 o lo sconto effettivo dei fabbricanti diverge dallo sconto di cui al capoverso 2, si detrae il margine effettivo dei grossisti o lo sconto effettivo dei fabbricanti.

c196 Confronto con i prezzi praticati all'estero: calcolo e comunicazione dei prezzi di fabbrica per la consegna negli Stati di riferimento 1

Il titolare dell'omologazione deve comunicare all'UFSP i prezzi di fabbrica per la consegna praticati negli Stati di riferimento. Allega una conferma del prezzo da parte del titolare dell'omologazione nello Stato di riferimento, da parte di un'autorità o di una federazione. L'UFSP definisce in istruzioni le fonti di informazione determinanti nel caso in cui il prezzo di fabbrica per la consegna, il prezzo di costo per le farmacie o il prezzo all'ingrosso non possano essere stabiliti inequivocabilmente oppure il titolare dell'omologazione si rifiuti di comunicare i prezzi all'UFSP.

2

I prezzi di fabbrica per la consegna praticati negli Stati di riferimento sono convertiti in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall'UFSP sull'arco di dodici mesi.

194 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

196 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

O sulle prestazioni 45

832.112.31

d197 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: suddivisione dei medicamenti198 1

L'UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei medicamenti di cui all'articolo 65d capoverso 1 OAMal una volta ogni anno civile. Riesamina contemporaneamente i medicamenti che figurano nello stesso gruppo terapeutico (gruppo IT) dell'elenco delle specialità. 1bis I gruppi IT sono suddivisi nelle seguenti unità conformemente all'articolo 65d capoverso 1 OAMal:

a. unità

A:

1. gastroenterologici (04),

2. metabolismo

(07),

3. antidoti

(15),

4. scambiatori di cationi (16), 5.199 … 6. gastroenterologici medicina complementare (54), 7. metabolismo

medicina complementare (57).

b. Unità

B:

1. sistema nervoso (01), 2. reni e bilancio idrico (05), 3. sangue (06),

4. dermatologici

(10),

5. odontostomatologici (13),

6. diagnostici

(14),

7. sistema nervoso medicina complementare (51), 8. reni e metabolismo dell'acqua medicina complementare (55), 9. sangue medicina complementare (56), 10. dermatologici medicina complementare (60).

c. Unità

C:

1. sistema

cardiovascolare

(02),

2. sistema

respiratorio

(03),

3. malattie infettive (08), 4. ginecologici (09),

5. oftalmologici

(11),

6. otorinolaringologici (12),

197 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. delle mod. del 29.04.2015 e del 21.10.2015 alla fine del presente testo.

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

199 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 46

832.112.31

7. sistema cardiovascolare medicina complementare (52), 8. sistema respiratorio medicina complementare (53), 9. malattie infettive

medicina complementare (58), 10. ginecologici medicina complementare (59), 11. oftalmologici medicina complementare (61), 12. otorinolaringologici medicina complementare (62).200 2

Sono esclusi dal riesame secondo il capoverso 1 i preparati originali che: a.201 dall'ultimo riesame dell'economicità sono stati sottoposti a un riesame del prezzo in base a un'estensione dell'indicazione oppure a una modificazione o soppressione di una limitazione secondo l'articolo 65f capoverso 4 OAMal; l'UFSP procede al riesame di questi preparati originali al più presto nel secondo anno dopo l'ultimo riesame del prezzo; b. il 1° gennaio dell'anno del riesame figurano nell'elenco delle specialità da meno di 13 mesi.

e202 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: confronto con i prezzi praticati all'estero 1

Il titolare dell'omologazione deve comunicare all'UFSP, entro il 15 febbraio dell'anno del riesame, i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° gennaio dell'anno del riesame in tutti gli Stati di riferimento nonché i dati aggiornati, con indicazione delle informazioni relative al medicamento modificate rispetto al precedente riesame. 2 Su richiesta dell'UFSP il titolare dell'omologazione deve presentare all'UFSP i seguenti documenti:

a. i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° gennaio dell'anno del riesame in tutti gli Stati di riferimento, confermati da una persona con diritto di firma all'estero, da un'autorità o da una federazione;

b. al momento del primo riesame, il numero di confezioni del preparato originale venduti dopo l'ammissione nell'elenco delle specialità in Svizzera, indicato singolarmente per tutte le forme di commercio.

3

Per la determinazione dei prezzi secondo il capoverso 1, il titolare dell'omologazione responsabile della distribuzione del preparato originale deve comunicare all'UFSP, per tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva, la confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari nel corso dei precedenti 12 mesi in Svizzera. L'UFSP può esigere le cifre in questione.

200 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 ott. 2015, in vigore dal 15 nov. 2015 (RU 2015 4189).

201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

202 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

O sulle prestazioni 47

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4

…203

f204 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: confronto terapeutico trasversale 1

Nel confronto terapeutico trasversale secondo l'articolo 65b capoverso 2 lettera b OAMal si tiene conto dei preparati originali che al momento del riesame figurano nell'elenco delle specialità e che sono utilizzati per il trattamento della stessa malattia.

2

Il titolare dell'omologazione deve comunicare all'UFSP, entro il 15 febbraio dell'anno del riesame, il risultato del confronto terapeutico trasversale con i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° gennaio dell'anno del riesame e tutti i dati utilizzati per questo confronto.

3

L'UFSP tiene in considerazione fino al 1° luglio dell'anno del riesame le modifiche dei dati necessari per il confronto terapeutico trasversale e dei prezzi di fabbrica per la consegna in vigore per i preparati confrontati.

g205 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame dell'economicità dei generici Nel quadro del riesame secondo l'articolo 34d capoverso 1, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato originale praticato il 1° dicembre dell'anno del riesame: a. 10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico per ogni forma di commercio non supera in media 4 milioni di franchi all'anno; b. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico per ogni forma di commercio si situa in media tra 4 e 8 milioni di franchi all'anno; c. 25 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico per ogni forma commerciale si situa in media tra 8 e 16 milioni di franchi all'anno; d. 30 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medica203 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, con effetto dal 1° mar. 2017

(RU 2017 633).

204 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015 (RU 2015 1359). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

205 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015 (RU 2015 1359). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 48

832.112.31

mento in co-marketing e del generico per ogni forma di commercio si situa in media tra 16 e 25 milioni di franchi all'anno; e. 35 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l'anno del riesame il volume del mercato svizzero del preparato originale, del relativo medicamento in co-marketing e del generico con il medesimo principio attivo per ogni forma di commercio supera in media 25 milioni di franchi all'anno.

h206 Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: portata e momento della riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna 1

Se dal riesame triennale delle condizioni di ammissione risulta una riduzione di prezzo, il tasso di riduzione calcolato è applicato ai prezzi di fabbrica per la consegna di tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva.

2

L'UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei medicamenti con effetto dal 1° dicembre dell'anno del riesame.207

Art. 35


208


a209
b210
c211

Art. 36

Riesame dell'economicità durante i primi 15 anni212 1

L'UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda di aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di ammissione di cui all'articolo 67 capoverso 2 OAMal.213 206 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Abrogato dal n.

I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

209 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

210 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 30 giu. 2010 alla fine del presente testo.

211 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 30 giu. 2010 (RU 2010 3249). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

O sulle prestazioni 49

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2

Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFSP rifiuta la domanda.

3

La CFM può proporre all'UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.214

Art. 37


215

Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza del brevetto Per il riesame di un preparato originale secondo l'articolo 65e OAMal, il titolare dell'omologazione deve comunicare spontaneamente all'UFSP, al più tardi sei mesi prima della scadenza della protezione del brevetto, i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento e la cifra d'affari realizzata nei tre anni precedenti la scadenza del brevetto secondo l'articolo 65c capoversi 2-4 OAMal.

a216 Estensione dell'indicazione e modificazione della limitazione: documenti da presentare Se il titolare dell'omologazione richiede una modificazione della limitazione o comunica una modifica dell'indicazione di un preparato originale secondo l'articolo 65f OAMal, deve presentare all'UFSP per il riesame i documenti di cui all'articolo 30a.

b217 Limitazione dell'indicazione

1

Per il riesame di un preparato originale a seguito di una limitazione dell'indicazione secondo l'articolo 65g OAMal, il titolare dell'omologazione deve presentare all'UFSP:

a. la decisione di omologazione; b. l'attestato di omologazione; c. l'informazione specializzata definitiva; d. i documenti contenenti informazioni e dati clinici in base ai quali Swissmedic ha deciso una modifica dell'omologazione.

2

L'UFSP può informare la CFM in merito alle limitazioni di un'indicazione ed esigere ulteriori documenti dal titolare dell'omologazione.218 214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU 2013 1357).

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

216 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

217 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 50

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c219
d220 Portata e momento del riesame 1

I riesami giusta gli articoli 37-37c comprendono tutte le grandezze d'imballaggio, i dosaggi e le forme galeniche del preparato originale.

2

...221

e222 Restituzione delle eccedenze 1

L'UFSP esamina se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell'articolo 67a OAMal:

a. al momento del primo riesame delle condizioni di ammissione secondo gli articoli 34d-34f e 34h; b. al termine di una procedura di ricorso; c. due anni dopo un'estensione dell'indicazione o una modificazione della limitazione, a seguito della quale il prezzo di fabbrica per la consegna è stato ridotto conformemente all'articolo 65f capoverso 2 primo periodo OAMal.

2

Per la determinazione delle eccedenze sono considerate tutte le forme di commercio di un medicamento. 3

Per i riesami di cui al capoverso 1 lettere a e b, le eccedenze sono calcolate come segue:

a. dapprima è rilevata la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al momento dell'ammissione o durante la procedura di ricorso e quello dopo la riduzione; b. in seguito, tale differenza è moltiplicata per il numero delle confezioni vendute nel periodo intercorso tra l'ammissione e la riduzione del prezzo oppure durante la procedura di ricorso.

4

Per il riesame di cui al capoverso 1 lettera c, le eccedenze sono calcolate in base al numero delle confezioni vendute del medicamento. Se il numero delle confezioni vendute supera l'estensione della quantità prevista dal titolare dell'omologazione secondo l'articolo 65f capoverso 2 OAMal primo periodo, le eccedenze corrispondono al 35 per cento del risultato del seguente calcolo: a. dapprima è rilevata, per ogni confezione, la differenza tra il numero effettivo di confezioni e quello stimato; 219 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 set. 2007, con effetto dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4443 4633).

220 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1757).

221 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

222 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1359).

O sulle prestazioni 51

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b. in seguito, per ogni confezione, tale differenza è moltiplicata per il prezzo di fabbrica per la consegna della confezione, praticato prima della riduzione del prezzo di cui all'articolo 65f capoverso 2 primo periodo OAMal; c. infine, gli importi risultanti sono sommati.

5

Per il calcolo delle eccedenze nell'ambito del riesame di cui al capoverso 1 lettera a sono determinanti i tassi di cambio al momento dell'ammissione del preparato.

6

Se nutre sospetti fondati sulla correttezza delle indicazioni fornite dal titolare dell'omologazione, l'UFSP può richiedere che l'ufficio di revisione esterno del titolare dell'omologazione confermi tali indicazioni per il medicamento in questione.

7

Se riduce volontariamente il prezzo di fabbrica per la consegna del suo preparato originale prima del 1° dicembre dell'anno del riesame al prezzo di fabbrica per la consegna determinato secondo l'articolo 65b OAMal, il titolare dell'omologazione deve comunicare all'UFSP i prezzi di fabbrica per la consegna degli Stati di riferimento al momento in cui presenta la domanda di riduzione volontaria del prezzo. Se tale riduzione avviene entro i primi 18 mesi successivi all'ammissione del preparato originale nell'elenco delle specialità, il titolare dell'omologazione non è tenuto a restituire le eccedenze secondo l'articolo 67a capoverso 1 OAMal.223 8 L'UFSP stabilisce nella decisione di restituzione l'ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste vanno restituite all'istituzione comune.


Art. 38


224

Parte propria alla distribuzione 1

Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:

a. 12 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 879.99 franchi;

b. 7 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi;

c. 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.

2

Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:

a. 4 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 4.99 franchi; b. 8 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 5 franchi e 10.99 franchi;

c. 12 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 11 franchi e 14.99 franchi;

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

224 Originario art. 35a. Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 52

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d. 16 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 15 franchi e 879.99 franchi;

e. 60 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi; f. 240 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.

3

Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta all'80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna.

4

La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori.

L'UFSP può tenere conto di condizioni di distribuzione particolari.

a225 1 Per i medicamenti il cui prezzo di fabbrica per la consegna supera almeno del 10 per cento la media dei prezzi di fabbrica per la consegna dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità, l'aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

2

Per il calcolo della media del terzo meno caro è determinante il prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che raggiunge la cifra d'affari più elevata per dosaggio di una forma commerciale di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d'affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo.

3

La media del terzo meno caro è determinata il 1° dicembre oppure dopo l'ammissione del primo generico nell'elenco delle specialità.

4

Se il titolare dell'omologazione di un medicamento riduce il prezzo di fabbrica per la consegna sotto la media dei prezzi di fabbrica per la consegna del terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo tanto da rendere applicabile un'aliquota percentuale del 10 per cento, lo stesso tasso di riduzione deve essere applicato a tutte le confezioni per dosaggio di una forma commerciale.

5

Se, una volta scaduto il brevetto, il titolare dell'omologazione per un preparato originale o per un medicamento in co-marketing riduce in un'unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna di tutte le confezioni adeguandolo al livello di prezzo del generico secondo l'articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un'aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

6

Se, per motivi d'ordine medico, il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente un preparato originale o il farmacista rifiuta una sostituzione, il capoverso 1 non è applicabile.

225 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 1° feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 633).

O sulle prestazioni 53

832.112.31

7

Il medico, il chiropratico o il farmacista informano il paziente dell'esistenza di almeno un generico figurante nell'elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.

Sezione 4:226 Aliquota percentuale dei medicamenti
a227 1 Per i medicamenti il cui prezzo massimo supera di almeno il 20 per cento la media dei prezzi massimi dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità, l'aliquota percentuale ammonta al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

2

Per il calcolo della media del terzo meno caro, è determinante il prezzo massimo della confezione che raggiunge la cifra d'affari più elevata per dosaggio di una forma commerciale di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo figuranti nell'elenco delle specialità. Non sono considerate le confezioni che non generano alcuna cifra d'affari per un periodo di tre mesi consecutivi prima della determinazione della media del terzo meno caro dei medicamenti con il medesimo principio attivo.

3

La media del terzo meno caro è determinata il 1° settembre oppure al momento dell'ammissione del primo generico nell'elenco delle specialità.228 4 Se allo scadere del brevetto il titolare dell'omologazione per un preparato originale o per un medicamento in co-marketing riduce in un'unica volta il prezzo di fabbrica per la consegna adeguandolo al livello di prezzo del generico secondo l'articolo 65c capoverso 2 OAMal, per tale medicamento si applica nei primi 24 mesi di questa riduzione di prezzo un'aliquota percentuale pari al 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia.

5

Se il medico o il chiropratico prescrive esplicitamente, per motivi d'ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile.

6

Il medico o il chiropratico informa il paziente dell'esistenza di almeno un generico figurante nell'elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.

226 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 feb. 2011, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 657). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 ott. 2015, in vigore dal 15 nov. 2015 (RU 2015 4189).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 54

832.112.31

Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni Capitolo 1: …

Art. 39


229

Capitolo 2: Scuole di chiropratica

Art. 40

1 Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal: a. Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b. Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c. Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d. Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA; e. National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.

New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g. Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h. Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.

Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; j.

Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; k. Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.230 229 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU 2002 3013).

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).

O sulle prestazioni 55

832.112.31

2

Oltre agli istituti menzionati al capoverso 1, in singoli casi i Cantoni possono riconoscere come equivalente un'altra scuola di chiropratica. I Cantoni esaminano la scuola e garantiscono l'equivalenza con gli istituti menzionati al capoverso 1.231 Capitolo 3: …

Art. 41


232

Capitolo 4: Laboratori

Art. 42

Formazione e perfezionamento 1

È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.

2

È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento di:

a. un diploma di «laboratorista medico con formazione professionale superiore», rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera;

b. un diploma rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, recante il titolo «tecnico in analisi biomediche SSS con la formazione superiore»; c. un certificato di equivalenza per capi laboratorio della Croce rossa svizzera; d. un diploma federale quale «esperto in analisi biomediche e gestione di laboratorio» o un diploma riconosciuto equipollente.233

3

È ritenuto titolo di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quello in medicina di laboratorio nei settori ematologia, chimica clinica, immunologia clinica e microbiologia medica.234 4 …235

231 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).

232 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 9 giu. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2517).

233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1251).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).

235 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 4 apr. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 1367).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 56

832.112.31


Art. 43


236

Esigenze supplementari in materia di genetica medica 1

Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori:

a. il cui direttore attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) secondo l'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal; b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU237.

2

Singole analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori: a. il cui direttore attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal nei settori ematologia, chimica clinica o immunologia clinica; b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un'autorizzazione secondo l'articolo 8 LEGU.

Titolo 3: Disposizioni finali

Art. 44

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a. l'ordinanza 2 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965238 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi; b. l'ordinanza 3 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965239 concernente l'esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; c. l'ordinanza 4 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965240 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni; d. l'ordinanza 6 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965241 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e. l'ordinanza 7 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965242 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; 236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4933).

237 RS

810.12

238 [RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 239 [RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891] 240 [RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 241 [RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 242 [RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890]

O sulle prestazioni 57

832.112.31

f. l'ordinanza 8 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985243 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute; g. l'ordinanza 9 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990244 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute; h. l'ordinanza 10 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968245 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità; i. l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989246 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; k. l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988247 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.


Art. 45


248



Art. 46

Entrata in vigore249

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

2

…250

3

…251

Disposizione finale della modifica del 17 novembre 2003252 I laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH non
comprendente la genetica medica e che, prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, hanno già eseguito analisi ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 possono continuare ad eseguirle, a condizione che il direttore disponga di un attestato della FAMH che ne certifichi l'esperienza in genetica medica conformemente al punto 8.4 delle disposizioni transitorie del regolamento e del programma di perfezio243 [RU 1986 87]

244 [RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891] 245 [RU 1968 1463, 1986 1487] 246 [RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] 247 [RU 1989 374, 1995 750 3688] 248 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).

250 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996, con effetto dal 1° mag. 1996 (RU 1996 909).

251 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, con effetto dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).

252 RU

2003 5283

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 58

832.112.31

namento per specialisti FAMH in analisi di laboratorio medico del 1° marzo 2001 (complemento «diagnostica DNA/RNA»)253.

Disposizione finale della modifica del 12 dicembre 2005254 Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell'aliquota percentuale previsto
all'articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.

Disposizioni finali della modifica del 3 luglio 2006255 1 Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 l'assunzione dei costi per la tomografia ad emissione di positroni (PET) è effettuata secondo l'allegato 1 numero 9.2 della versione del 9 novembre 2005256.257 2 …258

Disposizioni finali della modifica del 4 aprile 2007259 1 I direttori di laboratori che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 42 capoverso 3 e che secondo il diritto anteriore erano autorizzati ad eseguire determinate analisi speciali continuano ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007.260 2

Per le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007 si applica il diritto anteriore.

Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2007261 1 L'UFSP esamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 e i prezzi dei corrispettivi generici.

2

L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L'azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresen253 Non pubblicato nella RU. Il regolamento può essere consultato presso l'Ufficio federale

della sanità pubblica.

254 RU

2006 21

255 RU

2006 2957

256 RU

2006 23

257 In vigore dal 1° lug. 2006.

258 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6487).

259 RU

2007 1367

260 La mod. entra in vigore il 1° apr. 2007.

261 RU

2007 4443

O sulle prestazioni 59

832.112.31

tante del fabbricante nel rispettivo Paese. L'azienda responsabile della distribuzione del corrispettivo generico non è tenuta a presentare all'UFSP alcun confronto di prezzi.

3

L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all'UFSP, entro il 30 novembre 2007, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2007. L'UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la consegna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2007.

4

L'UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se: a. il 1° ottobre 2007 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale (valore originario) è superiore di più dell'8 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3;

b. fino al 30 novembre 2007 l'azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino a un importo che superi dell'8 per cento al massimo il prezzo di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.

5

La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 è superiore al 30 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2008 con una riduzione di prezzo al 70 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2009, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3. Se la riduzione di prezzo su domanda calcolata secondo il capoverso 4 lettera b è superiore al 20 per cento del valore originario, l'azienda può chiedere per il 1° marzo 2008 una riduzione di prezzo all'80 per cento del valore originario e per il 1° gennaio 2009 una riduzione fino al livello di prezzo medio necessario secondo il capoverso 4 lettera b.

6

Se in base all'esame determina un nuovo prezzo per un preparato originale, l'UFSP adegua pure i prezzi dei corrispettivi generici secondo le disposizioni vigenti.

Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010262 1 Il primo riesame secondo la frequenza stabilita all'articolo 35b capoverso 1 è effettuato nel 2012.

2

Per verificare il rispetto delle condizioni di ammissione, l'UFSP riesamina nel 2010 i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità nel 2007, e nel 2011 quelli dei preparati originali ammessi nel 2008.

L'azienda responsabile della distribuzione del preparato originale deve comunicare all'UFSP, entro il 31 agosto, i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° luglio nei sei Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2. Un'eventuale riduzione 262 RU

2010 3249

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 60

832.112.31

del prezzo entra in vigore rispettivamente il 1° novembre 2010 e il 1° novembre 2011. Per il resto è determinante l'articolo 35b.

3

Nell'ambito del riesame dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità negli anni 2007 e 2008, l'articolo 35c capoverso 6 non è applicabile per il rimborso delle eccedenze.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 febbraio 2011263 1 In deroga all'articolo 38a capoverso 3, la media del terzo meno caro è determinata nel 2011 solo il 1° luglio e nel 2012 il 1° gennaio e il 1° novembre.

2

Per tutti i preparati originali e i medicamenti in co-marketing il cui prezzo di fabbrica per la consegna è stato ridotto prima del 1° luglio 2009 in un'unica volta al livello di prezzo del generico in vigore allo scadere del brevetto, l'aliquota percentuale secondo l'articolo 38a capoverso 1 è determinata il 1° luglio 2011.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2012264 Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015265 1 Nel 2016 non si svolge alcun riesame delle condizioni di ammissione secondo gli articoli 34d-34h.266 2

Le disposizioni della modifica del 29 aprile 2015 si applicano anche alle domande che al momento dell'entrata in vigore di tale modifica sono pendenti presso l'UFSP.

3

La restituzione delle eccedenze per i medicamenti che sono stati ammessi nell'elenco delle specialità prima dell'entrata in vigore della modifica del 29 aprile 2015 e che fino ad allora non sono stati ancora riesaminati conformemente all'articolo 65d è valutata in occasione del successivo riesame triennale delle condizioni di ammissione conformemente all'articolo 35c OPre nel suo tenore previgente.

263 RU

2011 657

264 Applicabili dal 1° mag. 2012 al 31 dic. 2014 (RU 2012 1769 n. III cpv. 2).

265 RU

2015 1359

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 mar. 2016, in vigore dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1177).

O sulle prestazioni 61

832.112.31

Disposizioni transitorie della modifica del 21 ottobre 2015267 1

...268

2

Per la restituzione delle eccedenze riguardanti i medicamenti che sono stati ammessi nell'elenco delle specialità anteriormente al 1° giugno 2015, si applica il capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015269.

Disposizioni transitorie della modifica del 1° febbraio 2017270 1 Le disposizioni della modifica del 1° febbraio 2017 si applicano anche alle domande che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono pendenti presso l'UFSP.

2

Il primo riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni secondo l'articolo 34d è effettuato nel 2017 per l'unità A, nel 2018 per l'unità B e nel 2019 per l'unità C.

3

Nel 2017 il titolare dell'omologazione deve comunicare all'UFSP i risultati del confronto con i prezzi praticati all'estero secondo l'articolo 34e capoverso 1 e del confronto terapeutico trasversale secondo l'articolo 34f capoverso 2, nonché tutti i dati utilizzati per questi confronti, entro il 31 marzo 2017.

4

Nel 2017 sono esclusi aumenti del prezzo secondo l'articolo 67 capoverso 2 OAMal. In via eccezionale l'UFSP può autorizzare aumenti del prezzo se deve essere garantito il fabbisogno della popolazione svizzera e non esistono alternative terapeutiche.

267 RU

2015 4189

268 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 21 mar. 2016, con effetto dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1177).

269 RU

2015 1359

270 RU

2017 633

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 62

832.112.31

Allegato 1271 (art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche Premessa Il presente allegato si basa sull'articolo 1 dell'ordinanza sulle prestazioni. Non
contiene quindi un'enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o no dell'assicurazione. Nello stesso sono registrate: prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e i cui costi sono rimunerati, se del caso a determinate condizioni, oppure non rimunerati;

prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di valutazione, ma i cui costi sono, a determinate condizioni, assunti in una determinata misura;

- prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.

271 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 9 nov. 2005 (RU 2006 23).

Aggiornato dai n. II delle O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957), del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769), del 28 giu. 2007 (RU 2007 3581), del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839), del 26 giu. 2008 (RU 2008 3553), del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493), del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821), del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755), del 16 ago.

2010 (RU 2010 3559), dai n. II delle O del DFI del 2 dic. 2010 (RU 2010 5837), del 31 mag. 2011 (RU 2011 2669), del 5 dic. 2011 (RU 2011 6487), del 12 giu. 2012 (RU 2012 3553), del 15 nov. 2012 (RU 2012 6587), del 10 giu. 2013 (RU 2013 1925), del 6 dic.

2013 (RU 2013 5329), del 16 mag. 2014 (RU 2014 1251), del 20 nov. 2014 (RU 2014 4393), del 17 giu. 2015 (RU 2015 2197), del 27 nov. 2015 (RU 2015 5125), del 20 giu.

2016 (RU 2016 2537), del 25 nov. 2016 (RU 2016 4639), dalla correzione del 10 gen.

2017 (RU 2017 71), dal n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 2 giu. 2017 (RU 2017 3487), dal n.

II dell'O del DFI del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3689) e dalla correzione del 3 ago. 2017 (RU 2017 3881).

O sulle prestazioni 63

832.112.31

Indice delle materie dell'allegato 1 1 Chirurgia

1.1 In

generale

1.2

Chirurgia di trapianto 1.3 Ortopedia,

Traumatologia

1.4

Urologia e Proctologia 2

Medicina interna

2.1 In

generale

2.2

Malattie cardiovascolari, medicina intensiva 2.3

Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia 2.4 Medicina

fisica,

reumatologia

2.5 Oncologia 3

Ginecologia, ostetricia 4

Pediatria, psichiatria infantile 5

Dermatologia

6

Oftalmologia

7

Otorinolaringoiatria 8

Psichiatria

9

Radiologia

9.1 Radiodiagnostica 9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini 9.3

Radiologia intervenzionale e radioterapia 10

Medicina complementare 11

Riabilitazione

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 64

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

1 Chirurgia

1.1

In generale

Autotrasfusione Sì

1.1.1991

Provvedimenti in

caso d'operazione al cuore

Sì Sono

inclusi:

Cateterismo cardiaco; angiocardiografia, compresi i mezzi di contrasto; ibernazione artificiale; impiego del circuito artificiale cuore-polmone; impiego del «Cardioverter» come «Pace-maker», defibrillatore o «Monitor»; conserve di sangue e sangue fresco;

applicazione di una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applicazione del

«Pace-maker», compreso l'apparecchio.

1.9.1967

Sistemi di stabilizzazione per operazioni

di bypass coronarico effettuate sul cuore

pulsante

Tutti i pazienti previsti per un'operazione di bypass.

Particolari vantaggi possono essere ottenuti nei casi seguenti:

- aorta gravemente calcificata; - insufficienza

renale;

- sindrome

respiratorie ostruttive croniche; - età avanzata (oltre i 70-75 anni).

Controindicazioni:

- vasi

sanguigni

profondi intramiocardici e vasi gravemente calcificati o molto sottili e diffusi (> 1,5 mm); - instabilità emodinamica peroperatoria a causa di manipolazioni del cuore o a causa di ischemia

1.1.2002

Ricostruzione mammaria operatoria

Per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione o una mastectomia parziale indicata dal profilo medico.

23.8.1984/ 1.3.1995/ 1.1.2015 Riduzione operatoria

della mammella sana Sì

Per eliminare un'asimmetria delle mammelle e ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione o una mastectomia parziale indicata dal profilo medico.

1.1.2015

Terapia chirurgica

dell'obesità

Il paziente ha un indice di massa corporea (IMC) superiore a 35.

Un'adeguata terapia per ridurre il peso della durata di due anni non ha avuto successo.

Indicazione, esecuzione, garanzia della qualità e controlli successivi secondo le direttive mediche sulla terapia chirurgica dell'obesità (Richtlinien zur operativen Behandlung von Übergewicht, solo in tedesco) della «Swiss Society for the Study of Morbid Obesity and Metabolic Disorders»

(SMOB) del 25 settembre 2013272.

1.1.2000/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2007/

1.7.2009/

1.1.2011/

1.1.2014

272 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 65

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Esecuzione in centri che, sulla base della loro organizzazione e del personale, sono in grado di osservare le direttive dello SMOB del 9 novembre 2010 per la terapia chirurgica dell'obesità. Si suppone che i centri riconosciuti dallo SMOB soddisfino tale condizio-

ne. Se l'intervento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dallo SMOB va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

Termoablazione

endovenosa delle

safene in caso di

varici Sì

Con radiofrequenza o laser Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per la termoablazione endovenosa delle safene in caso di varici

1.7.2002/

1.1.2004/

1.1.2016

Terapia di ablazione meccano-chimica

endovenosa delle

varici secondo il

metodo Clarivein®

No

1.7.2013

1.2 Chirurgia di trapianto
Trapianto renale isolato

Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento per eventuali complicazioni, nonché le prestazioni

secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge federale dell'8 ottobre 2004273 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti) e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16 marzo 2007274 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule

umani (ordinanza sui trapianti).

È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del ricevente in caso di morte del donatore.

25.3.1971/

23.3.1972/

1.8.2008

Trapianto cardiaco

isolato

In caso di affezioni cardiache gravi e incurabili, quali la cardiopatia ischemica, la car-

diomiopatia idiopatica, le malformazioni cardiache e l'aritmia maligna.

31.8.1989

Trapianto isolato del polmone (proveniente

da donatore deceduto)

Sì Stadio

terminale

di una malattia polmonare cronica.

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di Ginevra in collaborazione con il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, a condizione che il centro partecipi al registro di

SwissTransplant.

1.1.2003

Trapianto cuorepolmone

No

31.8.1989/

1.4.1994

273 RS

810.21

274 RS

810.211

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 66

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Trapianto isolato del fegato

Esecuzione in un centro che disponga dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie (mediamente 10 trapianti di fegato all'anno).

31.8.1989/

1.3.1995

Trapianto del fegato da donatore vivo

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni

secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui trapianti. È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del ricevente in caso di morte del donatore.

1.7.2002/

1.1.2003/

1.1.2005/

1.7.2005/

1.7.2008/

1.1.2012

Trapianto simultaneo del pancreas e del

rene

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.1.2003

Trapianto del pancreas dopo un tra-

pianto del rene

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2010

Trapianto isolato del pancreas

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

31.8.1989/

1.4.1994/

1.7.2002/

1.7.2010

Trapianto simultaneo delle Isole di Langerhas e del rene

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2010

Trapianto delle Isole di Langerhans dopo

un trapianto del rene Sì

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2010

Allotrapianto isolato delle Isole di Langerhans

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2002/

1.7.2010

Autotrapianto isolato delle Isole di Langerhans

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2002/

1.7.2010

Trapianto isolato

dell'intestino tenue Sì

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2002/

1.7.2010

O sulle prestazioni 67

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Trapianto con epidermide autologa di

coltura (cheratinociti) Sì Adulti:

- bruciature del 70 % o più della superficie totale del corpo;

- bruciature

profonde

del 50 % o più della superficie totale del corpo.

Bambini:

- bruciature del 50 % o più della superficie totale del corpo;

- bruciature del 40 % o più della superficie totale del corpo.

1.1.1997/

31.12.2001

Trattamento di ferite di difficile guarigione con espianti di pelle coltivata

Con equivalenti di pelle autologa o allogenica ammessi secondo le corrispondenti pre-

scrizioni di legge.

Dopo una terapia conservativa eseguita a regola d'arte che non ha avuto successo.

Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Direttive per l'impiego di cute equivalente in caso di ferite di difficile guarigione» del 1° aprile 2011 della

Società svizzera di dermatologia e venereologia e della Schweizerische Gesellschaft für

Wundbehandlung275.

Esecuzione in centri riconosciuti dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e

dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung.

Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbe-

handlung va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2001/

1.7.2002/

1.1.2003/

1.4.2003/

1.1.2004/

1.1.2008/

1.8.2008/

1.1.2012

Trapianto autologo

di grasso per correggere difetti

congeniti, dovuti

a malattia e di tipo postraumatico

Non concerne la ricostruzione mammaria postoperatoria.

Effettuato da medici specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Il rimborso è possibile solo previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.8.2016

1.3 Ortopedia, Traumatologia
Terapia di difetti di portamento

Sì Prestazione

obbligatoria per provvedimenti unicamente terapeutici, ossia solo se risultano radiologicamente manifeste modifiche di struttura o malformazioni della colonna vertebrale. I provvedimenti profilattici aventi lo scopo d'impedire modifiche imminenti dello scheletro, segnatamente la ginnastica speciale per rafforzare una schiena debole, non sono a carico dell'assicurazione.

16.1.1969

275 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 68

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Terapia dell'artrosi con iniezione intraarticolare di un lubrifi-

cante artificiale

No

25.3.1971

Terapia dell'artrosi con iniezione intraarticolare di teflon o

silicone come «lubrificante»

No

12.5.1977

Terapia dell'artrosi con iniezione di

soluzione mista

contenente olio allo iodoformio

No

1.1.1997

Terapia mediante

onde d'urto extracorporee (litotripsia)

applicata all'apparato locomore

No

1.1.1997

Terapia ad onde

d'urto radiali

No

1.1.2004

Protezione delle

anche per prevenire le fratture del collo del femore

No

1.1.1999/

1.1.2000

Osteochondrale

Mosaicplasty per

coprire lesioni del tessuto osseo e cartilagineo

Per il trattamento di lesioni del tessuto osseo e cartilagineo post-traumatiche dell'articolazione del ginocchio, di un'estensione massi-

ma di 2 cm2. I costi vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2002/

1.1.2017

Trapianto autologo

di chondrociti

Sì In

valutazione

Per il trattamento di lesioni del tessuto cartilagineo post-traumatiche dell'articolazione

del ginocchio. Sono determinanti le indicazioni e controindicazioni della CTM del

26.10.2011 secondo la scheda informativa 2016.131.725.01-1.

I costi vengono coperti soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2002/

1.1.2004/

1.1.2017 fino

al 31.12.2019

Viscosupplemento

per il trattamento

della gonartrosi

No

1.7.2002/

1.1.2003/

1.1.2004/

1.1.2007

O sulle prestazioni 69

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Chifoplastica a

palloncino per il

trattamento di fratture vertebrali

Fratture recenti e dolorose del corpo vertebrale che non rispondono al trattamento analge-

sico e che evidenziano deformità tali da richiedere una correzione.

Indicazioni secondo le linee guida della Società svizzera di chirurgia spinale del 23.9.2004276.

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di

chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.

Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2008/

1.1.2011/

1.1.2013

Gel di piastrine per protesi totale del

ginocchio

No

1.1.2006

Impianto meniscale

di collagene

No

1.8.2008

Meniscotomia al

laser

No

1.1.2006

1.4 Urologia e Proctologia
Uroflowmetria (misurazione del

flusso urinario

mediante la registrazione di curve)

3.12.1981/

1.1.2012

Litotripsia renale

extra-corporea

mediante onde d'urto (abbreviazione in

tedesco: ESWL),

frantumazione dei

calcoli renali

Sì Indicazioni:

L'ESWL è indicato in caso di a. litiasi del bacinetto, b. litiasi dei calici renali, c. litiasi dell'uretere, se la terapia conservativa non ha avuto successo e se a causa della posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione spontanea è improbabile.

Gli elevati rischi dovuti alla particolare posizione del paziente durante la narcosi esigono una vigilanza anestesiologica appropriata (formazione speciale dei medici e

paramedici, nonché adeguati apparecchi di controllo).

22.8.1985/

1.8.2006

276 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 70

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Terapia chirurgica

delle turbe

dell'erezione

- protesi

del

pene No 1.1.1993/

1.4.1994

- chirurgia

di

rivascolarizzazione

No 1.1.1993/

1.4.1994

Applicazione di uno sfintere artificiale

Sì Incontinenza

grave

31.8.1989

Terapia al laser dei tumori vescicali o del pene

1.1.1993

Embolizzazione

terapeutica della varicocele testicolare

- mediante

sclerotizzazione o

applicazione di

coils

Sì 1.3.1995

- mediante

balloons o

microcoils

No 1.3.1995

Prostatectomia

transuretrale

mediante laser agli ultrasuoni

No

1.1.1997

Terapia transuretrale a microonde ad alta

energia (TTM-AE)

No

1.1.2004

Elettroneuromodulazione dei nervi

spinali sacrali

mediante apparecchio impiantato per la

terapia

dell'incontinenza

urinaria e delle turbe dello svuotamento

della vescica

Si

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

In un'istituzione riconosciuta che disponga di un'unità d'urodinamica atta a realizzare una valutazione urodinamica completa, come pure di un'unità di neuromodulazione per la valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE).

Dopo insuccesso di trattamenti conservatori (compresa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE) positivo.

1.7.2000/

1.7.2002/

1.1.2005/

1.1.2008

Elettroneuromodulazione dei nervi

spinali sacrali mediante apparecchio

impiantato per la

terapia

dell'incontinenza

fecale

Si

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

In un'istituzione riconosciuta, che disponga di una unità di manometria anorettale in grado di realizzare una completa valutazione manometrica, così come di una unità di valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE).

1.1.2003/

1.1.2008

O sulle prestazioni 71

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Dopo fallimento di terapie conservative e/o chirurgiche (inclusa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE) positivo.

Stimolazione magnetica periferica ripetiti-

va (rPMS, magnetic

innervation therapy) del pavimento

pelvico in caso di

incontinenza urinaria No

1.7.2017

Trattamento delle

turbe della ritenzione della vescica

mediante iniezione

cistoscopica di

tossina botulinica

di tipo A nella

parete vescicale

Sì Dopo

l'esaurimento

delle opzioni di trattamento conservative Per le indicazioni seguenti:

- incontinenza

urinaria dovuta

all'iperattività detrusoriale neurogena associata a un'affezione neurologica

nell'adulto se il trattamento è effettuato da medici specialisti in urologia.

- Iperattività

vescicale idiopatica nell'adulto se il trattamento è effettuato da

medici specialisti in urologia o in ginecologia e ostetricia con formazione appro-

fondita in uroginecologia.

1.1.2007/

1.8.2008/

1.7.2013/

1.1.2014/

1.1.2015/

15.7.2015/

1.8.2016

Stent urologici

Se un intervento chirurgico è controindicato per comorbidità, per gravi limitazioni fisiche o per motivi tecnici.

1.8.2007

Ultrasuoni concentrati ad alta intensità

(HIFU) per il trattameno del carcinoma

della prostata

No …

1.7.2009

Vaporizzazione

transuretrale e

fotoselettiva della prostata con il laser (PVP)

In caso di sindrome sintomatica di ostruzione della prostata.

1.7.2011

2 Medicina

interna

2.1

In generale

Terapia con iniezione di ozono

No

13.5.1976

Terapia con ossigeno iperbarico

In casi di:

- lesioni attiniche croniche o tardive; 1.4.1994

- osteomielite acuta della mascella; 1.9.1988

- osteomielite cronica; - sindrome diabetica del piede stadio ≥2B secondo la classificazione di WagnerArmstrong;

1.7.2011

- malattia da decompressione, nella misura in cui non è soddisfatta la definizione di infortunio. All'estero se il trasporto alla più vicina camera iperbarica in Svizzera 1.1.2006/

1.7.2011

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 72

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

non può essere eseguita in modo sufficientemente rapido o con la debita pru-

denza. Nei centri che soddisfano le «Informazioni per i servizi d'emergenza» del

Divers Alert Network (DAN) e della REGA277.

No

- sordità neurosensoriale improvvisa idiopatica;

1.1.2016

Celluloterapia a base di cellule fresche

No

1.1.1976

Sierocitoterapia

No 3.12.1981

Terapia dell'obesità Sì - Eccedenza rispetto al peso ideale del 20 per cento o più.

- Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da una riduzione di peso.

7.3.1974

- con

anfetamine

e

loro derivati

No 1.1.1993

- con

ormoni

tiroidei

No 7.3.1974

- con

diuretici

No 7.3.1974

- con

iniezioni

di

coriogonadotropina

No 7.3.1974

Emodialisi («Rene

artificiale»)

1.9.1967

Emodialisi a domicilio

27.11.1975

Dialisi peritoneale Sì 1.9.1967

Nutrizione enterica a domicilio

Se senza impiego di sonda è esclusa una sufficiente nutrizione per via orale.

1.3.1995

Nutrizione enterica senza sonda a domicilio

Se l'indicazione è posta conformemente alle «Direttive della Società svizzera della nutrizione clinica (SSNC) relative a Home Care,

alimentazione artificiale a domicilio»278 del gennaio 2013 (disponibile solo in tedesco e francese).

1.7.2002/

1.7.2012/

1.7.2013

Nutrizione parenterale a domicilio

1.3.1995

277 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 278 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 73

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Insulinoterapia con pompa a perfusione

continua

Sì Rimunerazione

delle

spese di noleggio della pompa alle condizioni seguenti: - il paziente soffre di diabete estremamente labile;

- l'affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno mediante iniezioni multiple;

- l'indicazione

della

terapia con la pompa e l'assistenza del paziente è determinata e assicurata da un centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia,

da un medico specialista con prassi privata.

27.8.1987

1.1.2000

Perfusione parenterale di antibiotici con

pompa (ambulatoriamente)

1.1.1997

Plasmaferesi Sì

Indicazioni:

- Sindrome

d'iperviscosità.

- Malattie

del

sistema

immunitario, se la

plasmaferesi si è rivelata efficace, in particolare in caso di:

- miastenia

grave

- porpora trombotica trombocitopenica - anemia

emolitica

immune

- leucemia

- sindrome

di

Goodpasture

- sindrome

di

Guillain-Barré

- avvelenamenti

acuti

- ipercolesterolemia familiare

omozigota.

25.8.1988

LDL-Aferesi Sì

In

caso

di

ipercolesterolemia familiare omozigota.

Realizzato in un centro che ha l'infrastruttura e l'esperienza richieste.

25.8.1988/

1.1.2005

No

In caso di ipercolesterolemia familiare eterozigota.

1.1.1993/

1.3.1995

1.1.2005

No

In caso di ipercolesterolemia refrattaria alla terapia.

1.1.2007

Trapianto di protogenociti ematopoietici

In centri qualificati secondo l'organo di certificazione «Swiss Blood Stem Cell Transplantation» (SBST) Esecuzione secondo le normative pubblicate da «The Joint Accreditation CommitteeISCT & EBMT (JACIE)» e dalla «Founda-

tion for the Accreditation of Cellular Therapy (Fact)»: «FACT-JACIE International Standards For Cellular Therapy Product Collec-

tion, Processing and Administration», 5a edizione marzo 2012279.

1.8.2008/

1.1.2011/

1.7.2013

279 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 74

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge dell'8 ottobre 2004280 sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16 marzo 2007281 sui trapianti.

È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del ricevente in caso di morte del donatore.

- autologo

- linfomi

- leucemia

linfatica

acuta

- leucemia mieloide acuta - mieloma

multiplo

- neuroblastoma

- medulloblastoma

- carcinoma germinale.

1.1.1997/

1.1.2013

Nel quadro di studi clinici: - sindrome mielodisplastica

- leucemia mieloide cronica - sarcoma di

Ewing

- sarcoma dei tessuti molli - tumore di

Wilms

- rabdomiosarcoma.

1.1.2002/

1.1.2008/

1.1.2013 fino

al 31.12.2017

In

studi

clinici

prospettici multicentrici controllati:

- malattie

auto-immuni.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia 1.1.2002/

1.1.2008/

1.1.2013 fino

al 31.12.2017

No

- recidiva di leucemia mieloide acuta - recidiva di leucemia linfatica acuta - carcinoma

del

seno

- carcinoma bronchiale a piccole cellule - malattie

congenite

- carcinoma

ovarico

- tumore solido raro del bambino.

1.1.1997/

1.1.2008/

1.1.2013

- allogeno

- leucemia mieloide acuta - leucemia

linfatica

acuta

- leucemia mieloide cronica - sindrome

mielodisplastica

- anemia

aplastica

- deficienze

immunitarie e Inborn errors - talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con identico HLA)

- mieloma multiplo

1.1.1997/

1.1.2013

280 RS

810.21

281 RS

810.211

O sulle prestazioni 75

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

- malattie linfatiche (linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica).

Nel quadro di studi clinici: - carcinoma

renale.

1.1.2002/

1.1.2008/

1.1.2013 fino

al 31.12.2017

In

studi

clinici

prospettici multicentrici controllati:

- malattie

auto-immuni.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia.

1.1.2002/

1.1.2008/

1.1.2013 fino

al 31.12.2017

No

- tumori solidi

- melanoma

1.1.1997/

1.1.2008

No

- carcinoma del seno.

1.1.2002/

1.1.2008/

1.1.2013

Litotripsia dei calcoli biliari

Sì Calcoli

biliari

intraepatici; calcoli biliari extraepatici nella regione del pancreas e del coledoco.

Litotripsia dei calcoli della cistifellea, se il paziente non è operabile (esclusa anche la colecistectomia laparoscopica).

1.4.1994

Polisonnografia Poligrafia Sì

In caso di forte sospetto di: - apnea del sonno

- movimento periodico delle gambe nel sonno

- narcolessia, se la diagnosi clinica è incerta - parasonnia

grave

(ad

es. distonia epilettica notturna o comportamento violento durante il sonno), se la diagnosi è incerta e se

ne risultano conseguenze terapeutiche.

Indicazione ed esecuzione in centri, che soddisfano i requisiti delle «Richtlinien zur Zertifizierung von Zentren für Schlafmedizin und für die Erteilung des Zertifikats zur Durchführung von respiratorischen Polygraphien» del 2 novembre 2016282 della

«Swiss Society for Sleep Research, Sleep Medicine and Chronobiology» (SSSSC).

Si suppone che i centri certificati dalla SSSSC soddisfino questi requisiti. Se l'indicazione o l'esame è eseguito in un centro non certificato dalla SSSSC, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.3.1995/

1.1.1997/

1.1.2002/

1.7.2017

282 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 76

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

No

Esame di routine dell'insonnia passeggera e cronica, della fibrositis e Chronic Fatigue Syndrome.

1.1.1997

No

In caso di forte sospetto di: - turbe

nell'addormentarsi e del sonno, se la diagnosi iniziale è incerta e se la terapia del comportamento o medicamentosa è senza successo - turbe

persistenti

del ritmo circadiano, quando la diagnosi clinica è incerta.

1.1.1997/

1.1.2002/

1.4.2003

No

Fratelli e sorelle di lattanti morti di Sudden Infant Syndrome (SIDS).

1.7.2011

Poligrafia

In caso di forte sospetto di apnea del sonno.

Esecuzione solo da parte di medici specializzati in pneumologia od otorinolaringologia la cui formazione ed esperienza pratica in poligrafia respiratoria soddisfano i requisiti delle «Richtlinien zur Zertifizierung von Zentren für Schlafmedizin und für die Erteilung des Zertifikats zur Durchführung von respiratorischen Polygraphien» del 2 novembre 2016283 della «Swiss Society for Sleep Research, Sleep Medicine and Chronobiology» (SSSSC) o le «Richtlinien für die Erteilung eines Zertifikats für die Durchführung von respiratorischen Polygraphien durch ORLÄrzte» del 26 marzo 2015284 della Società

svizzera di otorinolaringologia e di chirurgia cervico-facciale (SSORL).

Si suppone che i medici specializzati (pneumologia od ORL), certificati dalla Società svizzera di pneumologia (SSP) o dalla SSORL soddisfino questi requisiti.

Se l'esame è eseguito da un medico specialista che non è certificato né dalla SSP né dalla SSORL, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.7.2002/

1.1.2006/

1.1.2012/

15.7.2015/

1.7.2017

Misura della melatonina nel siero

No

1.1.1997

Multiple Sleep

Latency Test

Sì Indicazione

ed

esecuzione in centri che soddisfano i requisiti delle «Richtlinien zur Zertifizierung von Zentren für Schlafmedizin und für die Erteilung des Zertifikats zur Durchführung von respiratorischen Polygraphien» del 2 novembre 2016285 della

SSSSC. Si suppone che i centri certificati dalla SSSSC soddisfino questi requisiti.

1.1.2000/

1.7.2017

283 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 284 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 285 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 77

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Se l'esame è eseguito in un centro non certificato dalla SSSSC, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

Maintenance of

Wakefullness Test

Sì Indicazione

ed

esecuzione in centri che soddisfano i requisiti delle «Richtlinien zur Zertifizierung von Zentren für Schlafmedizin und für die Erteilung des Zertifikats zur Durchführung von respiratorischen Polygraphien» del 2 novembre 2016286 della

SSSSC.

Si suppone che i centri certificati dalla SSSSC soddisfino questi requisiti.

Se l'esame è eseguito in un centro non certificato dalla SSSSC, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2000/

1.7.2017

Actigrafia Sì Indicazione ed esecuzione in centri che soddisfano i requisiti delle «Richtlinien zur Zertifizierung von Zentren für Schlafmedizin und für die Erteilung des Zertifikats zur Durchführung von respiratorischen Polygraphien» del 2 novembre 2016287 della

SSSSC. Si suppone che i centri certificati dalla SSSSC soddisfino questi requisiti.

Se l'esame è eseguito in un centro non certificato dalla SSSSC, va prece-dentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2000/

1.7.2017

Test respiratorio

all'urea 13C per

Helicobacter-pylori Sì

16.9.1998/

1.1.2001

Vaccinazione con

cellule dendritiche per il trattamento del melanoma in stadio

avanzato

No

1.7.2002

Trattamento fotodinamico con estere

metilico dell'acido aminolevulinico

Pazienti con cheratosi attinica, carcinomi basocellulari, morbo di Bowen e carcinomi spinocellulari con spessore sottile 1.7.2002

Trattamento fotodinamico con acido 5-

aminolevulinico

Pazienti con cheratosi attinica leggera 1.1.2014

Calorimetria e/o

misura della densità corporea nella terapia dell'obesità

No

1.1.2004

286 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 287 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 78

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Endoscopia con

capsula

Sì Per

esame

dell'intestino tenue nel tratto che va dal legamento del Treitz fino alla valvola ileocecale in caso di: - emorragie di causa ignota; - malattie infiammatorie croniche dell'intestino tenue.

In seguito a gastroscopia e colono-scopia con esito negativo.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2004/

1.1.2006

Fotoforesi

extracorporea

In caso di linfoma T-Zell cutaneo (Sindrome di Sézary).

1.1.1997

In caso di Graft-Versus-Host-Disease se la terapia convenzionale (p.es. corticosteroidi) non ha avuto successo.

1.1.2009/

1.1.2012

In

valutazione

In caso di sindrome da bronchite obliterante in seguito a trapianto di polmoni, se l'incremento dell'immunosoppressione come anche un tentativo di trattamento con i macrolidi non hanno avuto successo.

1.1.2009/

1.8.2016 fino

al 31.12.2019

2.2

Malattie cardiovascolari, medicina intensiva Insufflazione di

ossigeno

No

27.6.1968

Pressomassaggio

sequenziale peristaltico

27.3.1969/

1.1.1996

Registrazione

dell'ECG per telemetria

Sono da prendere in considerazione, quali indicazioni, soprattutto i disturbi del ritmo e della trasmissione, i disturbi della circolazione sanguigna del miocardio (malattie delle

coronarie). L'apparecchio può servire anche a sorvegliare l'efficacia della terapia.

13.5.1976

Sistema impiantabile per la registrazione di un elettrocardiogramma sottocutaneo

Secondo le «Richtlinien zur Therapie von Herzrhytmusstörungen mit Herzschrittmachern, implantierbaren Defibrillatoren und

perkutaner Katheterablation» del Gruppo di lavoro «Stimolazione cardiaca ed elettrofisiologica» della Società svizzera di cardio-

logia del 26 maggio 2000288.

1.1.2001

288 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 79

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Sorveglianza telefonica dei pazienti con

stimolatore cardiaco (Pace-maker)

No

12.5.1977

Sorveglianza a

distanza di dispositivi impiantabili per il

controllo del ritmo cardiaco

1.7.2010

1.7.2012/

1.1.2015

Applicazione di un

defibrillatore

31.8.1989

PTCA mediante

pompa-pallone

intraaortale

1.1.1997

Rivascolarizzazione transmiocardica per

laser

No

1.1.2000

Terapia di risincronizzazione cardiaca

sulla base di uno

stimolatore cardiaco tricamerale, impianto e sostituzione del

aggregato

In caso di insufficienza cardiaca cronica severa refrattaria al trattamento farmacologico e con desincronizzazione cardiaca.

Alle condizioni seguenti: - Insufficienza cronica severa (NYHA III o IV) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra ≤ 35 % malgrado trattamento medico adeguato

- Blocco di branca sinistro con QRS largo ≥ 130 millisecondi

Le analisi e l'impianto potranno essere eseguiti esclusivamente in un centro cardiologico qualificato dotato di un gruppo interdi-

sciplinare con le competenze richieste in elettrofisiologia cardiaca e dell'infrastruttura necessaria (ecocardiografia, programmatore esterno, laboratorio di cateterismo cardiaco).

1.1.2003/

1.1.2004

Brachiterapia intracoronarica

No

1.1.2003

Impianto di stent

coronarici rivestiti Sì

1.1.2005

Angioplastica coronarica con catetere a

palloncino a rilascio di Paclitaxel

Si Indicazioni:

- restenosi

in-stent

- stenosi di piccole arterie coronariche 1.7.2012

Terapia interventistica percutanea di una

insufficienza grave della valvola mitrale Si

In caso di pazienti non operabili con insufficienza grave della valvola mitrale (mortalità

prevedibile del 10 %-15 % entro un anno) e morfologia delle valvole cardiache più idonea.

Partecipazione a «Swiss Mitra Registry».

1.1.2013

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 80

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Impianto transcatetere di valvola

aortica (TAVI)

Sì In

valutazione

In caso di stenosi aortica grave nei pazienti inoperabili e ad alto rischio operatorio, alle condizioni seguenti (cumulative): 1. La procedura TAVI dev'essere eseguita secondo le direttive europee «Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012)»289.

2. La procedura TAVI può essere praticata soltanto nelle istituzioni che praticano la cardiochirurgia in sede.

3. La decisione sull'ammissibilità dei pazienti alla procedura TAVI deve essere presa in seno all'équipe Heart Team, comprendente almeno un cardiologo interventista formato per interventi TAVI,

un cardiologo non interventista, un cardiochirurgo e un anestesista.

4.

Tutti i centri che praticano la procedura TAVI devono comunicare i propri dati al SWISS TAVI Registry.

1.7.2013 fino

al 30.6.2018

2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia Massaggi in caso di paralisi consecutiva

ad affezioni del

sistema nervoso

centrale

23.3.1972

Potenziali evocati

visuali nell'ambito di esami neurologici

speciali

15.11.1979

Elettrostimolazione del midollo spinale

mediante applicazionedi un sistema di

neurostimolazione

Terapia di dolori gravi specialmente di tipo di deafferentazione (algoallucinosi), status dopo ernia del disco con aderenze delle radici e corrispondente perdita di sensibilità nei dermatomi, causalgie e in particolare dolori provocati

da fibrosi del plesso dopo irradiazione (carcinoma del seno), se esiste una precisa indica-

zione e se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.

21.4.1983/

1.3.1995

289 I documenti possono essere consultati seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 81

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Elettrostimolazione delle strutture cerebrali profonde

mediante applicazione di un sistema di

neurostimolazione

Terapia di dolori cronici gravi di tipo di deafferentazione d'origine centrale (ad. es.

lesioni del midollo spinale e lesioni cerebrali, lacerazione intradurale del nervo) se esiste una stretta indicazione e se è stato effettuato un test con elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso

nella prestazione obbligatoria.

Terapie di distonie gravi con insufficiente controllo dei sintomi mediante la terapia medicamentosa. Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati che dispongono delle necessarie

infrastrutture (neurochirurgia stereotassica, neurologia specializzata in disturbi locomotori, neuroradiologia).

1.3.1995/

1.7.2011

Elettroneuromodulazione dei nervi

pelvici mediante

sistema impiantato

per laparoscopia

(procedura LION:

Laparoscopic Implantation of Neuropro-

thesis)

No

1.7.2013/

1.7.2014

Operazioni con

metodo stereotassico per la terapia del

morbo di Parkinson

cronica e refrattaria ai trattamenti non

chirurgici (lesioni per radiofrequenza e

stimolazioni croniche nel

pallidum, talamo e

subtalamo)

Sì Diagnosi

stabilita

di

un morbo di Parkinson idiopatico. Progressione dei sintomi su un minimo di due anni. Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico (fenomeni off, fluttuazioni on/off,

dischinesie on).

Accertamenti ed esecuzioni in centri specializzati che dispongono delle necessarie

infrastrutture (neurochirurgia funzionale, neurologia, neuroradiologia).

1.7.2000

Operazione con

metodo stereotassico (lesioni per radiofrequenza e stimolazio-

ne cronica del talamo) per il trattamento

del tremore cronico non causato dal

morbo di Parkinson e refrattario alle terapie Sì Diagnosi

stabilita

di

un tremore cronico non causato dal morbo di Parkinson, progressione dei sintomi su un minimo di due anni; controllo insufficiente dei sintomi mediante

terapia medicamentosa.

Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati, che dispongono della necessaria

infrastruttura (neurochirurgia funzionale, neurologia, elettrofisiologia neurologica, neuroradiologica).

1.7.2002

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 82

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Terapia con ultrasuoni focalizzati nel

pallidum, talamo e

subtalamo

In valutazione

Per il trattamento di: - tremore, in caso di diagnosi stabilita di un morbo di Parkinson idiopatico, progressione dei sintomi su un minimo di due an-

ni.

Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico (fe-

nomeni off, fluttuazioni on/off, dischinesie on).

- Diagnosi stabilita di un tremore non causato dal morbo di Parkinson, progressione dei sintomi su un minimo di due

anni, controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamentosa.

- Trattamento di dolori cronici gravi neuropatici refrattari alla terapia.

Tenuta di un registro di valutazione.

dal 15.7.2015

al 30.6.2020

Elettroneurostimolazione transcutanea

(abbreviazione in

tedesco: TENS)

Se il paziente utilizza personalmente lo stimolatore TENS, l'assicuratore gli rimborsa le spese di noleggio dell'apparecchio alle condizioni seguenti:

- il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l'efficacia del TENS sul paziente e averlo istruito circa l'uso dello stimolatore;

- il medico di fiducia deve aver confermato che l'autoterapia praticata dal paziente è indicata;

- l'indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:

- dolori derivanti da un neuroma; p. es.

dolori localizzati che possono insorgere con pressione nel settore delle

membra amputate (monconi), - dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimolazione (pressione, estensione o stimolazione elettrica)

di un punto nevralgico: p. es. dolori sotto forma di sciatica o le sindromi della spalla e del braccio, - dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti persistenti dopo operazione dell'ernia del disco o del canale carpale.

23.8.1984

Stimolazione nervosa periferica dei nervi

occipitali

In caso di emicranie croniche refrattarie alla terapia, secondo i criteri diagnostici della International Headache Society (International classification of headache disorders, 2nd edition, Cephalalgia 2004 (suppl 1) IHS ICHD-II code 1.5.1290).

1.7.2014

290 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 83

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Terapia con con

applicazione di un

dosatore di medicamenti

In caso di spasticità resistente alla terapia 1.1.1996

Terapia intratecale di dolori cronici somatici con applicazione di

un dosatore di medicamenti

1.1.1991

Potenziali evocati

motori come esame

neurologico specializzato

Diagnosi di malattie neurologiche.

L'esaminatore responsabile è titolare del certificato di capacità risp. dell'attestato di formazione complementare in elettroencefalografia o in elettroneuromiografia della

Società svizzera di neurofisiologia clinica.

1.1.1999

Resezione curativa di focolai epilettogeni

Sì Indicazioni:

- Prova dell'esistenza di un'epilessia focale.

- Gravi menomazioni causate dall'epilessia.

- Resistenza

alla farmacoterapia.

- Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postopera-

tori.

1.1.1996/

1.8.2006

Chirurgia palliativa dell'epilessia

mediante:

- commisurotomia

- operazione

subappiale multipla

secondo MorellWhisler

- stimolazione

del

nervo vago

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Se le investigazioni dimostrano che la chirurgia curativa dell'epilessia focale non è

indicata e che un metodo palliativo permette un miglior controllo delle crisi e un miglioramento della qualità della vita.

Accertamenti in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia,

MRI, in neuropsicologia, di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.

1.1.1996/

1.7.2002/

1.1.2005/

1.8.2006/

1.1.2009

Operazione risp.

decompressione

al laser dell'ernia discale

No

1.1.1997

Terapia

elettrotermica

intradiscale

No

1.1.2004

Crineurolisi

No

Cura dei dolori delle articolazioni intervertebrali lombari.

1.1.1997

Denervazione delle

faccette mediante

radiofrequenza

No

1.1.2004/

1.1.2005

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 84

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Spondilodesi con

gabbie intersomatiche o trapianto osseo

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

- Instabilità della colonna vertebrale con ernia discale, recidiva di ernia discale o stensi per pazienti con sindrome vertebrale o radicolare invalidante, resistente al

trattamento conservativo, causata da patologie degenerative e instabilità della co-

lonna vertebrale verificate clinicamente e radiologicamente.

- Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con il sistema di viti pedicolari.

1.1.1999/

1.1.2002/

1.7.2002/

1.1.2004

Protesi del disco

intervertebrale

cervicale

Sì Indicazione:

Malattia sintomatica degenerativa del disco intervertebrale della colonna vertebrale a livello cervicale.

Mancato successo di una terapia conservativa della durata di tre mesi. Ad eccezione

di pazienti che presentano malattie degenerative della colonna vertebrale a livello

cervicale e che soffrono di dolori incontrollabili nonostante siano sottoposti a terapie

ospedaliere o che presentano disfunzioni neurologiche progressive nonostante venga applicata una terapia conservativa.

- Degenerazione di due segmenti al massimo

- Nessuna cifosi primaria segmentale - Osservanza delle controindicazioni generali.

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia o dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.

Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia o dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2008/

1.1.2009/

1.7.2009/

1.1.2011/

1.1.1.2012/

1.7.2017

Protesi del disco

intervertebrale

lombare

Sì Indicazione:

Malattia sintomatica degenerativa del disco intervertebrale della colonna vertebrale a livello lombare.

Mancato successo di una terapia conservativa della durata di sei mesi. Ad eccezione

di pazienti che presentano malattie degenerative della colonna vertebrale a livello lombare

e che soffrono di dolori incontrollabili nono1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2008/

1.1.2009/

1.7.2009/

1.1.2011/

1.1.2012/

1.7.2017

O sulle prestazioni 85

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

stante siano sottoposti a terapie ospedaliere o che presentano disfunzioni neurologiche progressive nonostante venga applicata una terapia conservativa.

- Degenerazione di due segmenti al massimo

- Nessuna artrosi primaria delle faccette articolari

- Osservanza delle controindicazioni generali.

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di

chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia o dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.

Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia o dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

Stabilizzazione

intraspinale e

dinamica della

colonna vertebrale

Sì Indicazione:

Stenosi spinale dinamica, stenosi spinale con decompressione, ernia discale recidiva con decompressione e sindrome da iperpressione delle faccette. Esecuzione dell'intervento solo da parte di

un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia o dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.

Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia o dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2007/

1.1.2008/

1.1.2009/

1.7.2009/

1.1.2011/

1.1.2012/

1.7.2017

Stabilizzazione

intraspinale e dinamica della colonna

vertebrale (p.es. del tipo DIAM)

Sì In

valutazione

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.

Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2007/

1.1.2008/

1.1.2009/

1.7.2009/

1.1.2011/

1.1.2012/

1.1.2014 fino

al 30.6.2017

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 86

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

I fornitori di prestazioni forniscono all'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di Berna i dati necessari per una valutazione nazionale.

Stabilizzazione

dinamica della

colonna vertebrale

con il sistema di viti pedicolari posteriori Sì Indicazioni:

- Stenosi spinale con o senza spondilolistesi degenerativa, al massimo su due

livelli; se su più di due livelli è richiesta preventivamente la garanzia speciale dell'assicuratore, previo esame dell'obbligo di prestazione e relativa raccomandazione del medico di fiducia.

- Degenerazione

del

disco intervertebrale al massimo su due piani eventualmente con un'artrosi delle faccette Mancato successo di una terapia conservativa della durata di sei mesi. Ad eccezione di pazienti che presentano malattie degenerative della colonna vertebrale e che soffrono di dolori incontrollabili nonostante siano sottoposti a terapie ospedaliere o che presentano

disfunzioni neurologiche progressive nonostante venga applicata una terapia con-

servativa.

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un chirurgo qualificato. Si suppone che i chirurghi riconosciuti dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia o dalla Società svizzera di neurochirurgia siano conformemente qualificati.

Se l'intervento deve essere eseguito da un chirurgo non riconosciuto dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia o dalla Società svizzera di neurochirurgia va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.1.2007/

1.1.2008/

1.1.2009/

1.7.2009/

1.1.2011/

1.1.2012/

1.7.2017

Anestesia generale

volta a consentire

interventi diagnostici o terapeutici (incl.

interventi di medicina dentaria)

Nel caso in cui interventi diagnostici e terapeutici fossero possibili solo sotto anestesia a causa di gravi disabilità mentali e

fisiche.

1.7.2010

O sulle prestazioni 87

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Anestesia per infiltrazione, locale e

segmentale (terapia neurale locale e

segmentale)

Si

1.7.2011/

1.7.2012

2.4

Medicina fisica, reumatologia Terapia dell'artrosi

con iniezioni intraarticolari di un lubrifi-

cante artificiale

No

25.3.1971

Terapia dell'artrosi con iniezioni intraarticolari di teflon o

silicone come «lubrificante»

No

12.5.1977

Sinoviortesi Sì

12.5.1977

Terapia al low-levellaser

No

1.1.2001

2.5 Oncologia
Terapia del cancro con pompa a perfusione (chemioterapia)

27.8.1987

Terapia al laser per chirurgia minimale

palliativa

1.1.1993

Perfusione isolata

delle membra con

ipertermia e TumorNecrosis-Factors

(TNF)

In caso di melanomi maligni con esclusiva invasione di un'estremità. In caso di sarcomi delle parti molli con esclusiva invasione di un'estremità.

In centri specializzati con esperienza nella terapia interdisciplinare di melanomi e sarcomi estesi con questo metodo. La terapia è effettuata da un team di chirurghi oncologici, chirurghi vascolari, ortopedisti, anestesisti especialisti in medicina intensiva.

La terapia deve essere effettuata in sala operatoria, sotto anestesia totale e controllo continuo mediante catetere Swan-Ganz.

1.1.1997/

1.1.2001

No

In caso di melanomi e sarcomi con: - invasione o infiltrazione delle radici delle estremità (ad es. invasione inguinale); - metastasi a distanza.

1.1.2001

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 88

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Immunoterapia specifica attiva

nell'ambito del

trattamento adiuvante del carcinoma del

colon in stadio II

No

1.8.2007

Low-dose-ratebrachiterapia

Con semi di Iodio125 o semi di Palladio 103.
In caso di carcinoma della prostata localizzato, con basso o medio rischio di recidiva e:

- aspettativa di vita > cinque anni - nessuna TUR-P eseguita in precedenza volume della prostata < 60 ccm - uretra non ostruita in modo grave disturbi del deflusso.

Centro qualificato con intensa cooperazione interdisciplinare tra urologi, radio-oncologi e fisici-medici.

1.7.2002/

1.1.2005/

1.1.2009/

1.7.2011

Analisi multigenica in caso di carcinoma

mammario (Breast

Cancer Assay)

Sì In

valutazione

Indicazione: Carcinoma mammario, primario, invasivo con le seguenti caratteristiche: - positivo al recettore estrogenico (ER+) - negativo

al

recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2-), - con fino a 3 linfonodi loco regionali colpiti e

- i

referti

convenzionali non consentono una decisione univoca a favore della chemioterapia adiuvante.

Condizioni per l'effettuazione del test: Esecuzione da parte di un medico specialista in patologia, principalmente in patologia molecolare. Se la parte concernente la tecnica di laboratorio è effettuata in un laboratorio estero, questo deve essere conforme ai requisiti della direttiva IVDD 98/79/CE291 o ISO 15189 /17025292.

1.1.2011/

1.1.2015 fino

al 31.12.2017

3 Ginecologia, ostetricia

Diagnosi agli ultrasuoni in ostetricia e

ginecologia

È fatto salvo l'articolo 13 lettera b OPre per i controlli agli ultrasuoni in caso di gravidanza 23.3.1972/

1.1.1997

Inseminazione artificiale

Sì Inseminazione

intrauterina. Al massimo tre cicli di terapia per gravidanza.

1.1.2001

291 Le direttive possono essere consultate all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione> Diritto applicabile > Documenti di

riferimento.

292 Le direttive possono essere consultate all'indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Basi giuridiche e d'esecuzione> Diritto applicabile > Documenti di

riferimento.

O sulle prestazioni 89

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Fecondazione in

vitro per esame della sterilità

No

1.4.1994

Fecondazione in

vitro e trasferimento d'embrione

(FIVETE) Sterilizzazione: No

28.8.1986/

1.4.1994

- della

donna

Nell'ambito della cura medica di una donna in età feconda, la sterilizzazione è una prestazione obbligatoria, se a causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un'anomalia fisica, una gravidanza mette in pericolo la vita della paziente o procura un danno probabilmente duraturo alla sua salute e se altri metodi contraccettivi non possono essere presi in considerazione per motivi medici (in senso lato).

11.12.1980

- del marito

Se la sterilizzazione della moglie, di per sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai coniugi, l'assicuratore cui è affiliata la moglie deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.

1.1.1993

Terapia al laser del cancro del collo in

situ

1.1.1993

Ablazione non

chirurgica

dell'endometrio

In caso di menorragie funzionali resistenti alla terapia nella premenopausa 1.1.1998

Test di Papanicolau per la diagnosi

precoce del cancro

del collo dell'utero (art. 12e lett. b OPre) Si

1.1.1996/

1.8.2008

Citologia in strati sottili per la diagnosi precoce del cancro

del collo dell'utero secondo i metodi

ThinPrep oppure

Autocyte Prep / Sure Path (art. 12e lett. b OPre)

Si

1.4.2003/

1.7.2005/

1.8.2008

Individuazione del

Human Papilloma

Virus nell'ambito

dello screening per il carcinoma del collo

dell'utero (art. 12e lett. b OPre)

No

1.7.2002/

1.8.2008

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 90

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Interventi mammari

mininvasivi sotto

controllo radiologico o ecografico

Secondo la dichiarazione di consenso della Società svizzera di senologia e del Gruppo di lavoro «Bildgesteuerte minimal invasive Mammaeingriffe»; Senologie - Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie 2009; 6: 181-184293.

1.7.2002/

1.1.2007/

1.1.2008/

1.7.2009

Ansa sottouretrale

per il trattamento

dell'incontinenza da sforzo nella donna

- Secondo

le

raccomandazioni dell'associazione di uro-ginecologia e patologia

del pavimento pelvico, comunicazione degli esperti, aggiornamento del 27.7.2004 intitolato «Tension free Vaginal Tape (TVT) per il trattamento

dell'incontinenza urinaria a sforzo»294.

- L'impianto Reemex® non viene pagato.

1.1.2004/

1.1.2005

4 Pediatria, psichiatria

infantile

Programmi per

terapie multiprofessionali ambulato-

riali in gruppo per bambini e adolescenti affetti da sovrappeso o obesità

Sì 1.

Indicazione:

a. in caso di obesità (IMC > 97 percentili);

b. in caso di sovrappeso (IMC tra 90 e 97 percentili) e in presenza di almeno una delle seguenti malattie, la cui prognosi è aggravata dal sovrappeso o costituisce una delle cause dell'eccesso ponderale: ipertonia, diabete mellito di tipo 2, alterata

tolleranza al glucosio, disturbi endocrini, sindrome delle ovaie polici-

stiche, malattie ortopediche, steatoepatite non alcolica, malattie respiratorie,

glomerulopatia, disturbi alimentari contratti durante un trattamento psichiatrico.

Definizione di obesità, sovrappeso e malattie secondo le raccomandazioni pubblicate dalla Società svizzera di pediatria (SSP) nella rivista specializzata «Pe-

diatrica», edizione n. 6/2006 del 19 dicembre 2006295 e n. 1/2011 del 4 marzo 2011296.

2. Programma:

programma in gruppo medicalmente assistito con approccio terapeutico multiprofessionale secondo le esigenze stabilite

dall'Associazione svizzera obesità nell'infanzia e nell'adolescenza (akj) e pubblicate nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 2/2007 del 13 aprile

1.1.2008/

1.7.2009/

1.1.2014/

1.7.2014

293 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 294 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 295 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 296 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 91

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

2007297.

Si presume che i programmi in gruppi medicalmente assistiti riconosciuti dalla commissione congiunta della SSP e dell'akj adempiano questa condizione. Se la terapia deve essere svolta nell'ambito di un programma non riconosciuto dalla commissione congiunta della SSP e dell'akj, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

3. È necessario convenire un rimborso forfettario.

No

Programma alleggerito per bambini in età compresa tra i 4 e gli 8 anni compiuti.

1.1.2014

Terapia individuale multiprofessionale

ambulatoriale strutturata per bambini e

adolescenti affetti da sovrappeso o obesità, in 4 tappe.

Sì 1.

Indicazione:

a. in caso di obesità (IMC > 97 percentili); b. in caso di sovrappeso (IMC tra 90 e 97 percentili) e in presenza di almeno una delle seguenti malattie, la cui prognosi è aggravata dal sovrappeso o costituisce una delle cause dell'eccesso ponderale: ipertonia, diabete mellito di tipo 2, alterata

tolleranza al glucosio, disturbi endocrini, sindrome delle ovaie policisti-

che, malattie ortopediche, steatoepatite non alcolica, malattie respiratorie, glomerulopatia, disturbi alimentari contratti durante un trattamento psichiatrico.

Definizione di obesità, sovrappeso e malattie secondo le raccomandazioni pubblicate dalla Società svizzera di pediatria (SSP) nella rivista specializzata «Pe-

diatrica», edizione n. 6/2006 del 19 dicembre 2006 e n. 1/2011 del 4 marzo

2011.

2. Terapia:

a. 1a tappa: trattamento multidisciplinare fornito da un medico durante 6 mesi, con un massimo di 6 sedute di consulenza nutrizionale e 2 sedute di fisiote-

rapia diagnostica,

b. 2a e 3a tappa: programmi multidisciplinari diretti da un medico nel caso in

cui la durata della terapia superi i 6 mesi per la 1a tappa o in presenza di una comorbilità significativa, c. 4a tappa: trattamento fornito da un medico.

3. Programmi per la 2a e la 3a tappa: 1.1.2014

297 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 92

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

programma in gruppo medicalmente assistito con approccio terapeutico multiprofessionale secondo le esigenze stabilite

dall'Associazione svizzera obesità nell'infanzia e nell'adolescenza (akj) e pubblicate nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 2/2007 del 13 aprile

2007298. Si presume che i programmi in gruppi medicalmente assistiti riconosciuti dalla commissione congiunta della SSP e dell'akj adempiano questa condizione. Se la terapia deve essere svolta nell'ambito di un programma non riconosciuto dalla commissione congiunta della SSP e dell'akj, va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

Terapia del gioco e della pittura per

fanciulli

Praticata dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.

7.3.1974

Terapia dell'enuresi con apparecchio

avvertitore

Dai cinque anni compiuti.

1.1.1993

Elettrostimolazione della vescica

In caso di disturbi organici della minzione. 16.2.1978 Ginnastica di gruppo

per fanciulli obesi No

18.1.1979

Monitoraggio della

respirazione; monitoraggio della respira-

zione e della frequenza cardiaca

In caso di lattanti a rischio, previa prescrizione di un medico di un centro regionale

di diagnosi della morte improvvisa (SIDS).

25.8.1988/

1.1.1996

Screening sonografico dell'anca dei

neonati e dei lattanti secondo Graf

Si

Effettuato da un medico specialmente formato.

1.7.2004/

1.8.2008

Terapia ospedaliera lontano dal domicilio in caso di soprappeso eccessivo

No

1.1.2005

5 Dermatologia Terapia alla luce nera (PUVA) delle affezioni cutanee

15.11.1979

Fototerapia selettiva agli ultravioletti

(abbreviazione in

tedesco: SUP)

Sotto la responsabilità e il controllo del medico.

11.12.1980

Embolizzazione degli emangiomi del viso

A condizione che non risulti più cara del trattamento chirurgico (escissione).

27.8.1987

298 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 93

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

(radiologia di intervento) Terapia al laser in

caso di: - naevus

teleangiectaticus

1.1.1993

- condylomata

acuminata

1.1.1993

- cicatrici

dell'acne No

1.7.2002

- cheloide

No

1.1.2004

Terapia climatica al Mare Morto

No

1.1.1997/

1.1.2001

Balneo-fototerapia

ambulatoriale

No

1.7.2002

Stimolazione cellulare mediante onde

acustiche pulsanti

(PACE) per il trattamento dei disturbi

acuti e cronici della cicatrizzazione di

ferite della pelle

No …

1.7.2009

Matrice extracellulare e biologica, tridimensionale e di origine

animale

Per il trattamento di ferite croniche.

Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Richtlinien zum Einsatz von azellulären biologisch aktiven Materialien bei schwer heilenden Wunden» della

Società svizzera di dermatologia e venereologia e della Schweizerische Gesellschaft für

Wundbehandlung del 1° luglio 2011299.

Esecuzione in centri riconosciuti dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e

dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung.

Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbe-

handlung va precedentemente richiesto il consenso del medico di fiducia.

1.7.2011

Terapia con larve

Si

Per il trattamento di ferite croniche.

1.7.2011

Trattamento della

lipoatrofia facciale con materiale di

riempimento

Obbligo di prestazione in caso d'insorgenza di lipoatrofia facciale in seguito a trattamento medicamentoso o nel quadro di una malattia.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.7.2013

299 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 94

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

6 Oftalmologia Ortottica Sì Se eseguita

dal

medico o sotto la sua sorveglianza diretta.

27.3.1969

Potenziali evocati

visuali nell'ambito di esami oftalmologici

speciali

15.11.1979

Biometria ultrasonica dell'occhio, prima di un'operazione della

cataratta

8.12.1983

Terapia al laser in caso di:

- retinopatie

diabetiche

1.1.1993

- lesioni della retina (inclusa apoplessia retinica)

Sì 1.1.1993

- capsulotomia Sì

1.1.1993

- trabeculotomia Sì 1.1.1993

Chirurgia refrattiva (Cheratomia mediante laser; o intervento

chirurgico)

Obbligo di prestazione unicamente quando il portatore di occhiali è affetto da un'anisometropia non correggibile supera le 3 diottrie e non sopporta durevolmente le lenti a contatto; per la correzione di un occhio fino a raggiungere i valori correggibili mediante occhiali.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.1995/

1.1.1997/

1.1.2005

Correzione refrattiva mediante lente

intraoculare

Obbligo di prestazione unicamente quando l'anisometropia supera le 10 diottrie, in combinazione con la cheratomia.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2000/

1.1.2005

Copertura di difetti della cornea con

membrane

amniotiche

1.1.2001

Terapia fotodinamica della degenerazione

maculare con Verteporfin

Forma classica predominante essudativa di degenerazione maculare determinata dall'età.

1.1.2006

In caso di neovascolarizzazioni provocate da miopia patologica.

1.7.2000/

1.7.2002/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2006/

1.1.2009/

1.1.2012

O sulle prestazioni 95

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

No

Altre forme di degenerazione maculare determinata dall'età.

1.1.2008

Dilatazione per

stenosi del canale

lacrimale con LacriCath

No

1.1.2003/

1.1.2005

Dilatazione mediante catetere a palloncino per stenosi del canale lacrimale

Si

- Sotto

controllo

radioscopico

- con o senza impianto Stent - esecuzione da parte di esperti di radiologia di intervento con rispettiva esperienza.

1.1.2006/

1.1.2008

Oftalmoscopia a

scansione laser

Si Indicazioni:

- in caso di glaucoma dal trattamento difficile, indicazioni per l'intervento chirurgico

- indicazioni

per

trattamenti alla retina Esame nel centro in cui deve essere eseguito l'intervento o il trattamento.

1.1.2004/

1.8.2008

Cross linking della cornea in caso di

cheratocono

No

1.8.2008

Cura del cheratocono mediante anelli

intrastromali

Per correggere l'astigmatismo irregolare in caso di cheratocono, unicamente se una correzione con occhiali o lenti a contatto non è possibile oppure se vi è incompatibilità con le lenti a contatto.

Esecuzione in centri/cliniche del tipo A, B e C (secondo la lista FMH dei centri di perfezionamento in oftalmologia riconosciuti)

1.8.2007

Misurazione

dell'osmolarità del film lacrimale

No

1.1.2010

7 Otorinolaringoiatria Logopedia Sì Se eseguita

dal

medico o sotto la sua direzione e sorveglianza diretta (v. anche gli

art. 10 e 11 OPre).

23.3.1972

Nebulizzatore a

ultrasuoni

7.3.1974

Terapia mediante

un «orecchio elettronico» secondo il

metodo Tomatis

(detta: audio- psicofonologia)

No

18.1.1979

Protesi vocale

Applicazione in caso di laringectomia totale o dopo una laringectomia totale. Il cambiamento di una protesi vocale applicata è

compreso nella prestazione obbligatoria.

1.3.1995

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 96

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Terapia al laser in caso di:

- papillomatosi

delle vie respiratorie Sì

1.1.1993

- resezione

della

lingua

1.1.1993

Impianto della

chiocciola per la terapia della sordità delle

due orecchie con resti uditivi inutilizzabili Sì

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Per fanciulli affetti da sordità peri e postlinguale e per adulti affetti da sordità tardiva.

Nei centri seguenti: Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di

Basilea, Berna e Zurigo, Kantonsspital di Lucerna.

L'allenamento uditivo dispensato nel centro è parte integrante della terapia.

1.4.1994/

1.7.2002/1.1.

2004

Impianto di apparecchi uditivi a trasmis-

sione ossea o di loro parti (sistemi transcutanei e percutanei)

Sì Indicazioni:

- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo esterno che non possono essere corrette chirurgicamente;

- unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio funzionale;

- intolleranza

ad

apparecchi a trasmissione aerea;

- sostituzione di un apparecchio convenzionale a trasmissione ossea, a seguito

dell'insorgenza di turbe, di tenuta o funzionalità insufficienti

1.1.1996/

1.1.2015

Impianto chirurgico del sistema

d'impianto

dell'orecchio medio del tipo «Vibrant

Soundbridge» per il trattamento di ipoacusie neurosensoriali

Per pazienti che a causa motivi medici o audiologici non sono in grado di usufruire di apparecchi acustici tradizionali (per esempio in caso di otite esterna cronica, allergie, esostosi, ecc.).

1.1.2005

Palatoplastica

al laser

No

1.1.1997

Litotripsia del calcolo salivare

Esecuzione in un centro che disponga dell'esperienza necessaria (mediamente 30 primi trattamenti all'anno).

1.1.1997/

1.1.2000/

1.1.2001/

1.1.2004

8 Psichiatria Terapia della tossicodipendenza

- ambulatoria

Ammissibile

una riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave dell'assicurato.

25.3.1971

- ospedaliera Sì

O sulle prestazioni 97

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Terapia sostitutiva in caso di dipendenza

dagli oppiacei

1. Osservanza delle direttive e raccomandazioni seguenti:

a. In caso di terapia con prescrizione di metadone, di buprenorfina e di morfina a lento rilascio: «Terapia sostitutiva

in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi - Raccomandazioni dell'UFSP, della Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera (VKS)» del luglio 2013300;

1.1.2001/

1.1.2007/

1.1.2010/

1.7.2012

b. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell'ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (RS 812.121.6) co-

me pure le direttive e le raccomandazioni del manuale dell'UFSP

«Richtlinien, Empfehlungen, Information», settembre 2000301.

1.1.2001/

1.1.2007/

1.1.2010/

1.1.2014

2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell'Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) oppure

nell'Elenco delle specialità (ES) nel gruppo terapico (IT) approvato dall'UICM.

3. La terapia sostitutiva comprende le prestazioni seguenti: a. prestazioni mediche: - esame

d'entrata,

inclusa

l'anamnesi della dipendenza, status psichico e somatico con attenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice della dipen-

denza;

- richiesta

d'informazioni

supplementari (famiglia, convivente, ser-

vizi terapici precedenti); - determinazione della diagnosi e dell'indicazione;

- approntamento del piano terapico; - procedura di domanda d'autorizzazione e approntamento di rap-

porti destinati agli assicuratorimalattie;

- avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva;

- consegna

sorvegliata della sostanza o del preparato a condizione che non avvenga attraverso un farmacista;

- garanzia della qualità; - terapia di turbe legate all'uso di al300 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

301 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 98

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

tre sostanze psicotrope; - valutazione

del

processo terapico;

- richiesta

d'informazioni

presso

l'istituzione preposta alla consegna dei prodotti;

- verifica della diagnosi e dell'indicazione;

- adeguamento

della terapia e relativo scambio di corrispondenza con

le autorità;

rapporti all'attenzione delle autorità e degli assicuratori-malattie;

- controllo

della

qualità.

b. Prestazioni del farmacista: - preparazione di soluzioni perorali secondo l'EMT, compreso il controllo della qualità;

- consegna controllata della sostanza o del preparato;

- contabilità

concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità;

- rapporti all'attenzione del medico responsabile;

- consulenza.

4. La prestazione va fornita dall'istituzione competente secondo il numero 1.

5. Per la terapia sostitutiva è possibile convenire rimborsi forfettari.

Svezzamento ultracorto dagli oppiacei

(UROD) sotto

sedazione

No

1.1.2001

Svezzamento ultracorto dagli oppiacei

(UROD) sotto

anestesia

No

1.1.1998

Svezzamento ambulatoriale dagli oppia-

cei secondo il metodo Endorphine Stimulated Clean & Addic-

tion Personality

Enhancement

(ESCAPE)

No

1.1.1999

Psicoterapia di

gruppo

Sì Secondo

gli

articoli

2 e 3 OPre.

25.3.1971/

1.1.1996

Terapia di rilassamento secondo

Ajuria-guerra

Nello studio medico o in ospedale sotto sorveglianza diretta del medico.

22.3.1973

Terapia mediante il gioco e la pittura per fanciulli

Se eseguita dal medico o sotto la sua diretta sorveglianza.

7.3.1974

O sulle prestazioni 99

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Psicodramma Sì

Secondo

gli

articoli 2 e 3 OPre.

13.5.1976/

1.1.1996

Controllo della

terapia per video

No

16.2.1978

Musicoterapia

No

11.12.1980

Trattamento

dell'insonnia attraverso una terapia

cognitivocomportamentale

basata su Internet

1. Psicoterapia effettuata dal medico secondo l'articolo 2 OPre basata su un approc-

cio cognitivo-comportamentale, che prevede in particolare gli elementi seguenti:

riduzione del sonno, il controllo degli stimoli, tecniche di rilassamento, ristrutturazione cognitiva, profilassi delle reci-

dive.

La terapia si basa su un manuale e implica il contatto regolare tra fornitori di pre-

stazioni e assicurati nonché una fase diagnostica iniziale, intermedia e conclusiva.

2. Previa consultazione 3. L'assicurazione assume al massimo i costi di 16 settimane di terapia.

La procedura relativa all'assunzione dei costi in caso di proseguimento della terapia dopo le 16 settimane è disciplinata

per analogia dall'articolo 3b OPre.

1.1.2017

9 Radiologia
9.1 Radiodiagnostica
Tomografia assiale computerizzata

(scanner)

Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979

Osteodensitometria

- mediante

assorziometria a dop-

pia energia ai

raggi X (DEXA)

- In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato 1.3.1995/

1.1.1999/

1.7.2010/

1.7.2012

- In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo - In caso di malattie gastrointestinali con sindrome di malassorbimento (in particolare morbo di Crohn, colite ulcerosa, ce-

liachia)

1.1.1999/

1.7.2010/

1.1.2015

- In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è chiara) - In caso di osteogenesis imperfecta - HIV.

I costi degli esami DEXA sono assunti solo per l'esecuzione limitata a una regione del corpo.

1.3.1995

Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell'osteoporosi e al massimo ogni due anni.

- mediante

scanner No

1.3.1995

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 100

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Osteodensitometria

mediante TC periferica quantitativa

(pQTC)

No

1.1.2003/

1.1.2006

Ultrasonografia ossea No 1.1.2003
Metodi di analisi

dell'attività ossea - «Marker»

dell'attività osteoclastica

No

Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche

1.1.2003/

1.8.2006

- «Marker»

della

formazione ossea

No

Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche

1.1.2003/

1.8.2006

Mammografia

Si

Per la diagnostica in caso di sospetto clinico urgente di una patologia al seno.

1.1.2008

9.2

Altri procedimenti di formazione d'immagini Risonanza magnetica

nucleare (MRI)

1.1.1999

Tomografia con

emissione di

positroni (TEP,

TEP/TC)

Sì Esecuzione

nei

centri che soddisfano le direttive amministrative del 20 giugno 2008302 della Società svizzera di medicina nucleare (SSMN).

a) Mediante F-2-fluorodesossiglucosio (FDG) solo per le indicazioni seguenti: 1. in cardiologia:

- come

provvedimento

preoperatorio in caso di trapianto cardiaco,

2. in oncologia:

- secondo

le

direttive cliniche relative alla FDG-TEP del 28 aprile

2011303 della SSMN, capitolo 1.0, 3. in neurologia:

- valutazione

preoperatoria in caso di epilessia focale resistente alla terapia,

- investigazione

di demenze: come

esame complementare in casi non certi, dopo accertamento preliminare da parte di specialisti, in ge-

riatria, psichiatria e neurologia; fino all'età di 80 anni, con un Mini-Mental-Status-Test (MMST) totalizzante almeno 10 punti e una demenza insorta al massimo da 5 anni; nessun esame preliminare mediante PET o SPECT.

1.1.1994/

1.4.1994/

1.1.1997/

1.1.1999/

1.1.2001/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2006/

1.8.2006/

1.1.2009/

1.1.2011/

1.7.2013/

1.7.2014/

1.1.2016

302 Le direttive possono essere consultate all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref.

303 Le direttive possono essere consultate all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref.

O sulle prestazioni 101

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

4. in

valutazione:

nel caso dell'indicazione «effetto massa», secondo le direttive cliniche relative alla FDG-PET del 28 aprile 2011 della SSMN, capitolo 2.0.

1.7.2014 fino

al 31.12.2017

b) Mediante N-13-Ammoniaca, solo per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.

1.7.2013

c) Mediante rubidio-82, solo per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.

1.7.2013

d)

Mediante

18F-fluorocolina,

In valutazione solo per l'indicazione seguente:

per l'esame di una recidiva biochimica (alterazione del PSA) di un carcinoma prostatico.

1.7.2014 fino

al 31.12.2017

e)

Mediante

18F-etil-tirosina

(FET)

Per le indicazioni seguenti: valutazione dei tumori cerebrali e rivalutazione dei tumori cerebrali maligni

1.1.2016

f)

Mediante

gallio-68-PSMA-11

In valutazione solo per l'indicazione seguente:

per l'esame di una recidiva biochimica (alterazione del PSA) di un carcinoma prostatico.

1.1.2017 fino

al 31.12.2018

g) Mediante DOTA-peptidi, solo per l'indicazione seguente: stadiazione e ristadiazione di tumori neuroendocrini differenziati.

1.7.2017

No a)

Mediante

18F-Fluoride

b) Mediante 18F-Florbetapir c) Con altri isotopi diversi dall'F-2- fluorodesossiglucosio (FDG), 18F-fluorocolina,

N-13-Ammoniaca o rubidio-82 o 18Fetil-tirosina (FET), gallio-68-PSMA-11 o

DOTA-peptidi

1.1.2013/

1.7.2014/

1.1.2015/

1.1.2011/

1.1.2016/

1.7.2017

Magnetoencefalografia

No

1.7.2002

Elastografia a ultrasuoni del fegato

Per la diagnosi e il follow-up in caso di fibrosi o cirrosi epatica (p.es. dovuta a epatiti virali, assunzione regolare di epatotossine).

1.1.2012

9.3 Radiologia intervenzionale e radioterapia
Irradiazione terapeutica con pioni

No

1.1.1993

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 102

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Irradiazione terapeutica con protoni

Esecuzione presso l'Istituto Paul Scherrer, Villigen.

a) In caso di melanomi intraoculari.

28.8.1986/

1.1.1993

b) Se non è possibile irradiare a sufficienza con fotoni a causa di una stretta vicinanza con organi sensibili alle radiazioni, o di una particolare esigenza di protezione dell'organismo del bambino o dell'adolescente.

In caso delle indicazioni seguenti: - tumori del cranio (chordoma, chondrosarcoma, spinalioma, adenocarcinomi e car-

cinomi adenocistici, linfoepitelioma, carcinomi mucoepidermoidi,

neuroestesioblastomi, sarcoma dei tessuti molli e delle ossa, tumori rari come p. es.

paragangliomi);

- tumori del cervello e delle meningi (gliomi grado 1 e 2; meningiomi); - tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell'osso);

- tumori nei bambini e negli adolescenti.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2002/

1.7.2002/

1.8.2007/

1.1.2011/

1.7.2011

No

- Radioterapia postoperatoria di carcinomi mammari

- Tutte le altre indicazioni 1.7.2012/

15.7.2015

Radiochirurgia

(LINAC, GammaKnife)

Si Indicazioni:

- neurinomi del nervo acustico - recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi

- adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale - malformazioni

arteriovenose

- meningiomi

1.1.1996

Si

In caso di disturbi funzionali, in particolare sindromi dolorose (p. es. neuralgia del trigemino, cefalea a grappolo), disturbi motori (p. es. tremore essenziale, in caso di morbo di Parkinson), epilessie (p. es. epilessia del lobo temporale, amartomi associati ad epilessia, epilessie extratemporali).

1.1.1996/

1.7.2012

Radiochirurgia

con LINAC

- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione pri-

maria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori

resistenti a ogni altra terapia.

1.1.1999/

1.1.2000/

1.1.2003

O sulle prestazioni 103

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se la localizzazione del tumore non permette di

operarlo.

Radiochirurgia

con Gamma Knife

No

- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia.

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.

1.1.1999/

1.1.2000/

1.4.2003/

1.7.2011

Radioterapia selettiva interna (SIRT)

con microsfere di

Y-90

In casi di tumori al fegato inoperabili refrattari alla chemioterapia, per i quali non è

possibile applicare altre tecniche ablative locali o quando queste non hanno avuto effetto.

Esecuzione in un centro interdisciplinare epatobiliare, con consulenza epatobiliare (specializzato in chirurgia epatobiliare, radiologia intervenzionale, medicina nucleare e medicina oncologica).

1.7.2010

Applicazione di

marcatori d'oro

Si

Per la radiomarcatura della prostata.

1.8.2008

Iniezione di idrogel di polietilene

glicolico

No

Con funzione di distanziatore tra prostata e retto in caso di irraggiamento della prostata.

1.7.2012/

1.7.2014

Embolizzazione di

mioma uterino

Da parte di medici specializzati in radiologia con esperienza in tecniche di radiologia interventistica. Impianto angiografico al passo con i tempi.

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2010/

1.1.2011/

1.1.2013

Discectomia percutanea con controllo

fluoroscopico e sotto guida TC

No

1.1.2014

Impianto transperineale di un pallonci-

no biodegradabile

No

Come spaziatore tra prostata e retto nell'irradiazione percutanea della prostata.

1.1.2015

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 104

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

Ipertermia oncologica superficiale locale

in abbinamento

con la radioterapia esterna o la brachiterapia

Per le indicazioni seguenti: - Recidiva di un carcinoma mammario inoperabile a livello del seno o della parete toracica, in una zona già sottoposta a

radioterapia

- Metastasi

linfonodali

inoperabili dovute a un tumore ORL, in una zona già sottoposta a radioterapia

- Metastasi

linfonodali superficiali e recidive locali in caso di melanoma maligno

- Recidiva locale di un tumore, con fenomeni di compressione in situazioni pallia-

tive

I trattamenti avvengono nel quadro di una clinica affiliata alla Swiss Hyperthermia Network; le indicazioni sono fornite dalla sua Tumorboard. 1.1.2017

Ipertermia oncologica profonda locale in

abbinamento con la

radioterapia esterna o la brachiterapia

Per le indicazioni seguenti: - Cancro del collo dell'utero, in caso di controindicazioni per la chemioterapia o in una zona già sottoposta a radioterapia.

- Cancro della vescica (mantenimento delle funzioni), in caso di controindicazioni per la chemioterapia o in una zona

già sottoposta a radioterapia - Cancro

del

retto

(mantenimento delle funzioni), in caso di controindicazioni per la chemioterapia o di recidiva in una zona già sottoposta a radioterapia - Sarcoma dei tessuti molli (mantenimento delle funzioni), in caso di controindicazioni per la chemioterapia

- Cancro del pancreas, tumore primario inoperabile in stadio avanzato a livello locale

I trattamenti avvengono nel quadro di una clinica affiliata alla Swiss Hyperthermia Network; le indicazioni sono fornite dalla sua Tumorboard. 1.1.2017 fino

al 31.12.2018

10 Medicina

complementare Agopuntura Sì

1.7.1999/

1.1.2012/

1.8.2016/

1.8.2017

Medicina

antroposofica

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005/

1.1.2012/

1.8.2017

Terapia medicamentosa della

1.7.1999/

1.1.2005/

O sulle prestazioni 105

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

medicina tradizionale cinese (MTC)

1.7.2005/

1.1.2012/

1.8.2016/

1.8.2017

Omeopatia unicista

(classica)

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005/

1.1.2012/

1.8.2016/

1.8.2017

Fitoterapia Sì

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005/

1.1.2012/

1.8.2017

11 Riabilitazione
Riabilitazione ospedaliera

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2003

Riabilitazione di

pazienti affetti da malattie cardiovascolari o da diabete

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

La riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica e di diabete, quale diagnosi principale, è praticata ambulatorial-

mente. La riabilitazione cardiaca può essere praticata ambulatorialmente o stazionariamente. I seguenti fattori inducono a optare

per una riabilitazione stazionaria: - accresciuto rischio cardiaco - diminuzione della funzione del miocardio - comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.).

Il programma di riabilitazione ambulatoriale può durare da due a sei mesi, a dipendenza dell'intensità dell'offerta di trattamento.

Di regola la durata del trattamento ospedaliero è di quattro settimane ma può essere

ridotta a due o tre settimane nei casi meno complessi.

La riabilitazione è praticata in un istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture che soddisfano le seguenti direttive: Riabilitazione cardiaca: profilo di esigenze del Gruppo di lavoro per la riabilitazione cardiaca. Società svizzera di cardiologia (SSC) per le cliniche e gli istituti di riabilitazione ufficialmente riconosciuti dalla SSC

12.5.1977/

1.1.1997/

1.1.2000/

1.1.2003/

1.1.2009/

1.7.2009/

1.1.2010/

1.7.2011/

1.1.2013

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 106

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

del 15 marzo 2011304.
Riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica: profilo delle esigenze della Società svizzera d'angiologia del 5 marzo 2009305.

Riabilitazione in caso di diabete: profilo delle esigenze della Società svizzera di endocrinologia e di diabetologia del 17 novembre

2010306.

Indicazioni:
- Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA

- dopo

bypass-operation

- dopo

altri

interventi

sul cuore e sui grandi vasi

- dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio

- malattia

cronica

e

fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita

- malattia

cronica

con cattiva funzione ventricolare

- pazienti con diabete mellito di tipo II (limite: al massimo una volta ogni tre anni).

- pazienti con malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica, dallo stadio IIa secondo Fontaine.

1.7.2009/

1.1.2013

No

- pazienti con malattia occlusiva arteriosa periferica asintomatica, nello stadio I secondo Fontaine.

1.7.2013

Riabilitazione

polmonare

Programmi per pazienti affetti da gravi malattie polmonari croniche.

La terapia può essere ambulatoriale o ospedaliera in un'istituzione diretta da medici. Lo

svolgimento del programma, il personale e l'infrastruttura devono adempire i requisiti del 2003307 posti dalla Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare. Il responsabile del pro-

gramma deve essere riconosciuto dalla Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare.

La copertura delle spese è garantita al massimo una volta all'anno.

Le spese sono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplici-

1.1.2005

304 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 305 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 306 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref 307 Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref

O sulle prestazioni 107

832.112.31

Provvedimento Rimunerazione obbligatoria

Condizioni Decisione valida

a partire dal

to accordo del medico di fiducia.

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 108

832.112.31

Allegato 2308 (art. 20a)

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 308 Non pubblicato nella RU (art. 20a) (RU 2009 2821 6083, 2010 2755 5837, 2011 2669 n.

II cpv. 2 6491 n. II cpv. 2, 2012 3553 6587, 2013 1925 5329, 2014 1251, 2015 2197 5125, 2016 2537 4639 e 2017 3487). Le mod. possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni

e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

O sulle prestazioni 109

832.112.31

Allegato 3309 (art. 28)

Elenco delle analisi 309 Non pubblicato nella RU (art. 28) (RU 2009 1669 3173 6083, 2010 2755 5837, 2011 2669 e n. II cpv. 3 6491, 2012 3553 4347 6587, 2013 1925 5329, 2014 1251 3487, 2015 2197 5125, 2016 2537 4639 e 2017 3487). Le mod. possono essere consultate al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie >

Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA).

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 110

832.112.31

Allegato 4310 (art. 29)

Elenco dei medicamenti con tariffa 310 Non pubblicato nella RU (RU 2005 2875). L'elenco può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei medicamenti con tariffa.