01.07.2024 - *
24.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2024 - 23.01.2024
01.11.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.10.2023
01.05.2023 - 30.06.2023
01.03.2023 - 30.04.2023
01.01.2023 - 28.02.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.08.2022 - 30.09.2022
01.07.2022 - 31.07.2022
01.04.2022 - 30.06.2022
01.02.2022 - 31.03.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
04.11.2021 - 31.12.2021
01.10.2021 - 03.11.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.06.2021 - 30.06.2021
01.04.2021 - 31.05.2021
01.02.2021 - 31.03.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.12.2020 - 31.12.2020
01.10.2020 - 30.11.2020
01.07.2020 - 30.09.2020
30.04.2020 - 30.06.2020
01.04.2020 - 29.04.2020
04.03.2020 - 31.03.2020
01.01.2020 - 03.03.2020
01.10.2019 - 31.12.2019
09.07.2019 - 30.09.2019
01.07.2019 - 08.07.2019
01.04.2019 - 30.06.2019
01.03.2019 - 30.03.2019
19.02.2019 - 28.02.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.10.2018 - 31.12.2018
01.09.2018 - 30.09.2018
31.07.2018 - 31.08.2018
17.07.2018 - 30.07.2018
01.07.2018 - 16.07.2018
19.06.2018 - 30.06.2018
01.04.2018 - 18.06.2018
01.03.2018 - 31.03.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
03.08.2017 - 31.12.2017
01.08.2017 - 02.08.2017
01.07.2017 - 31.07.2017
01.03.2017 - 30.06.2017
10.01.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 09.01.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
01.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 30.04.2016
15.11.2015 - 31.12.2015
15.09.2015 - 14.11.2015
15.07.2015 - 14.09.2015
01.06.2015 - 14.07.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.06.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.05.2013
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.03.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.09.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 31.08.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2009 - 30.09.2009
01.07.2009 - 31.07.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.07.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 30.09.2007
01.08.2007 - 31.08.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
10.05.2006 - 31.07.2006
01.01.2006 - 09.05.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2002 - 31.12.2002
01.05.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.07.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.06.2001
01.10.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.09.2000
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Confronta le versioni

1

Ordinanza
sulle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
del 29 settembre 1995 (Stato 1° febbraio 2000) Il Dipartimento federale dell'interno, visti gli articoli 33, 38 capoverso 2, 44 capoverso 1 lettera a, 54 capoversi 2-4,
59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75 e 77 capoverso 4 dell'ordinanza del 27
giugno 19951 sull'assicurazione malattie (OAMal),2 ordina:

Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche e chiropratiche Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria

Art. 1

L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono
state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione): a.

assume i costi;

b.

assume i costi a determinate condizioni; c.

non assume i costi.

Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico

Art. 2

Principio

1

L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi applicati con successo in istituzioni psichiatriche riconosciute.

2

Non sono assunti i costi della psicoterapia effettuata al fine della scoperta o della realizzazione di sé stessi, della maturazione della personalità o di qualunque altro
obiettivo che non sia la cura di una malattia.

RU 1995 4964 1

RS 832.102

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2436).

832.112.31

Assicurazione contro le malattie 2

832.112.31


Art. 3

Condizioni

1

Fatte salve eccezioni debitamente motivate, sono assunti i costi della cura equivalente a:

a.

due sedute settimanali di un'ora nei primi tre anni; b.

una seduta settimanale di un'ora nei tre anni seguenti; c.

in seguito, una seduta di un'ora ogni due settimane.

2

Affinché, dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora in un periodo di due anni, la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia dell'assicuratore una proposta debitamente motivata.

3

Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la psicoterapia può essere continuata a carico dell'assicurazione. Se la cura è continuata, il medico
curante deve trasmettere al medico di fiducia, almeno una volta all'anno, un rapporto
concernente il decorso e l'indicazione della terapia.

4

I rapporti trasmessi al medico di fiducia, in applicazione dei capoversi 2 e 3, possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici

Art. 4

L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici seguenti, prescritti dai chiropratici: a.

analisi:

le analisi sono designate in un'appendice all'elenco delle analisi giusta l'articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; b.

medicamenti:

le specialità farmaceutiche dei gruppi terapeutici 01.01. Analgetica e 07.10.
Artriti e affezioni reumatiche dell'elenco delle specialità, purché il competente organo svizzero di controllo ne abbia specificato come modalità di
vendita quella in farmacia senza ricetta medica (C) oppure quella in farmacia
e drogheria (D);

c.

mezzi e apparecchi:
1.

i prodotti del gruppo 05.12.01. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e
degli apparecchi,

2.

i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei
mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 3

832.112.31

Capitolo 2:
Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa
prescrizione o mandato medico
Sezione 1: Fisioterapia

Art. 5

1

Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica: a.

raggi ultravioletti; b.

raggi colorati e infrarossi; c.

aria calda;

d.

onde corte, onde ultracorte; e.

radar (microonde);

f.

diatermia;

g.

aerosol;

h.

massaggio manuale e chinesiterapia:
1.

massaggio muscolare, locale o generale, massaggio del tessuto connettivo e riflessogeno, 2.

ginnastica medica (motulizzazione articolare, chinesiterapia passiva,
meccanoterapia, ginnastica respiratoria ivi compreso l'impiego di apparecchi per combattere l'insufficienza respiratoria, ginnastica in piscina), 3.

ginnastica secondo Bobath o Kabath, 4.

ginnastica di gruppo, 5.

estensione vertebrale, 6.

drenaggio linfatico di edemi linfatici, eseguito da fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia, 7.

ippoterapia-K in caso di sclerosi multipla, eseguita da fisioterapisti con
formazione speciale in questa terapia; i.

ultrasuoni;

k.

elettroterapia:
1.

galvanizzazione (locale e generale), iontoforesi, 2.

faradizzazione (corrente esponenziale, corrente a bassa e media frequenza); l.

idroterapia:
1.

impacchi e compresse, 2.

applicazione di fango e di paraffina, 3.

docce medicali,

4.

bagni medicinali,

5.

bagni elettrici,

Assicurazione contro le malattie 4

832.112.31

6.

massaggio al getto (idromassaggio), 7.

massaggio sott'acqua, 8.

bagni ipertermici.

2

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.

3

Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

Sezione 2: Ergoterapia

Art. 6

1

Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte
purché:

a.

in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure b.3 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.

2

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.

3

Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

Sezione 3:
Cure dispensate a domicilio, ambulatoriamente o in una casa di cura


Art. 7

Definizione delle cure 1

L'assicurazione assume i costi degli esami, delle terapie e delle cure (prestazioni) effettuati secondo la valutazione dei bisogni (art. 7 cpv. 2 e art. 8a) previa prescrizione o mandato medico:4 a.

da infermieri (art. 49 OAMal); b.

da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal); c.

in case di cura (art. 39 cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione malattie5,
LAMal).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2039).

5

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 5

832.112.31

2

Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: a.

consigli e istruzioni:
1.

valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano
dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il
paziente,

2.

consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti
per l'effettuazione delle cure, segnatamente per la somministrazione dei
medicamenti o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari; b.

esami e cure:
1.

controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso), 2.

test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina, 3.

prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4.

provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di
ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5.

posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6.

cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7.

somministrazione di medicamenti, in particolare per iniezione o perfusione, 8.

somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9.

sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi
che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso
terapeutico,

10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango;

c.

cure di base:
1.

cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe,
infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle
cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a
nutrirlo,

2.

cure di base di turbe psichiatriche e psicogeriatriche.

Assicurazione contro le malattie 6

832.112.31

3

Le spese generali d'infrastruttura e di gestione dei fornitori di prestazioni non sono calcolate nel costo delle prestazioni.6

Art. 8


7

Prescrizione o mandato medico, valutazione dei bisogni 1

La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei
bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.

2

La valutazione dei bisogni comprende l'analisi dello stato generale del paziente, dell'ambiente in cui vive, delle cure e dell'assistenza necessarie.

3

La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti
alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.

4

La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 4). L'assegnazione ad un livello dei bisogni di cure da parte del medico
equivale a prescrizione o mandato medico.

5

L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

6

La durata della prescrizione o del mandato medico dev'essere limitata. Non può superare:

a.

tre mesi in caso di malattia acuta; b.

sei mesi in caso di malattia di lunga durata.

6bis Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione infortuni a
causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti
alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.8 7

La prescrizione o il mandato medico possono essere rinnovati.

a9 Procedura di controllo e di conciliazione 1

Per le cure dispensate a domicilio, assicuratori e fornitori di prestazioni convengono la procedura di controllo e di conciliazione da inserire nelle convenzioni tariffali.

6

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1997 (RU 1998 150).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2039).

8

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2436).

9

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2039).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 7

832.112.31

2

In assenza di convenzione tariffale (art. 47 LAMal10), il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce oltre alla tariffa la procedura di cui al capoverso 1.

3

La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici
devono essere verificati se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.


Art. 9

Fatturazione

1

Le prestazioni possono essere fatturate segnatamente in base a una tariffa temporale o forfettaria (art. 43 LAMal11).

2

I diversi tipi di tariffe possono essere combinati.

3

Per le prestazioni effettuate dagli infermieri o dalle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente
stabiliscono tariffe scalate secondo la natura e la difficoltà delle prestazioni.12 4

Per le prestazioni effettuate nelle case di cura, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo il livello
dei bisogni di cure. Devono essere previsti almeno quattro livelli.13
a14 Trasparenza dei costi e limiti tariffali 1 Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b non
dispongono di basi di calcolo dei costi stabilite d'intesa con gli assicuratori, le seguenti tariffe limite orarie non possono essere superate: a.

per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni semplici e stabili: 30-45 franchi; b.

per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni
complesse e instabili come pure per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b: 45-65 franchi; c.

per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a: 50-70 franchi.

2 Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c non dispongono di una contabilità analitica uniforme (art. 49 cpv. 6 e 50 LAMal15), le seguenti tariffe limite giornaliere non possono essere superate: a.

per il primo livello dei bisogni di cure: 10-20 franchi;

b.

per il secondo livello dei bisogni di cure: 15-40 franchi;

10 RS

832.10

11

RS

832.10

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2039).

13

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2039).

14

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2436).

15 RS

832.10

Assicurazione contro le malattie 8

832.112.31

c.

per il terzo livello dei bisogni di cure: 30-60 franchi;

d.

per il quarto livello dei bisogni di cure: 40-70 franchi.

3 È applicabile l'articolo 44 LAMal.

Sezione 3a:16 Consulenza nutrizionale
b17 1

I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:18

a.19 turbe del metabolismo, b.

obesità (Body-mass-index oltre 30) e malattie conseguenti al sovrappeso oppure concomitanti, c.

malattie cardiovascolari, d.

malattie del sistema digestivo, e.

malattie dei reni,

f.

stato di malnutrizione o di denutrizione, g.

allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.

2

Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie
ulteriori consultazioni.

3

Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il
medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.

Sezione 3b:20 Consulenza ai diabetici
c 1 L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da: 16

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997
564).

17

Originario art. 9a.

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1999 528).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1999 528).

20

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999
528).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 9

832.112.31

a.

infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta
dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI): b.

un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato
conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato
con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e
infermieri (ASI).

2 La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito
delle cure (Diabetes mellitus).

3 L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.
La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori sedute.
Sono assunti al massimo i costi di venti sedute l'anno.

4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione
svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.

Sezione 4: Logopedia

Art. 10

Principio

I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a: a.

danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari; b.

affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del
palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica o
postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni
della funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).


Art. 11

Condizioni

1

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dalla
prescrizione medica.

2

Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

3

Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta
debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura
la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.

4

Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno in merito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.

Assicurazione contro le malattie 10

832.112.31

5

I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

Capitolo 3: Misure di prevenzione

Art. 12


21

L'assicurazione assume, oltre ai costi delle diagnosi e delle terapie, quelli delle misure mediche di prevenzione seguenti (art. 26 LAMal22): Misura

Condizione

a.

Esame dello stato di salute e
dello sviluppo del fanciullo in
età prescolare

- Secondo le raccomandazioni pubblicate nel manuale «Esami preventivi» della
Società svizzera di pediatria (2a edizione, Berna 1993) - In tutto: 8 esami

b.

Screening di: fenilchetonuria,
galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo Per i neonati

c.

Esame ginecologico, compreso il test di Papanicolau Intervallo di un anno tra il primo e il secondo esame (test compreso) quindi ogni 3
anni se i risultati sono normali; altrimenti
intervallo secondo valutazione clinica d.

Test HIV

Per i neonati di madri sieropositive e le
persone esposte a pericolo di contagio, seguito da un colloquio che dev'essere autenticato e.

Colonoscopia

In caso di cancro del colon in famiglia (affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno
prima dell'età di 30 anni) f.23 Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse,
poliomielite; vaccinazione
(2 dosi) contro morbillo,
orecchioni, rosolia

Per bambini e adolescenti fino a 16 anni.
Vaccinazione contro morbillo, orecchioni
e rosolia e immunizzazione di base contro
la poliomielite anche per gli adulti non
immunizzati.

21

Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564), del 4 lug. 1997
(RU 1997 2697) e del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° set. 1998 (RU 1998
2923).Vedi pure la disp. fin di detta modificazione alla fine del presente testo.

22

RS 832.10

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2517).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 11

832.112.31

Misura

Condizione

g.

Richiami di vaccinazioni:
difteria, tetano

Per gli adulti, ogni 10 anni h.

Vaccinazione contro Haemophilus influenzae Per i bambini fino all'età di 5 anni i.24 Vaccinazione contro l'influenza (grippe)

Per le persone con affezioni fondamentali,
cui l'influenza potrebbe causare importanti
complicazioni (secondo le raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza
stabilite dal Gruppo di periti per le questioni inerenti alla vaccinazione; Ufficio
federale della sanità pubblica 1996) e per
le persone di oltre 65 anni.

k.

Vaccinazione contro Epatite B 1.

Per i neonati di madri HBsAg-positive e le persone esposte a pericolo di contagio.

2.

Vaccinazione secondo le raccomandazioni del 1997 dell'Ufficio
federale della sanità pubblica e
della Commissione svizzera per le
vaccinazioni (Allegato al Bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica 5/98 e Supplemento
del Bollettino 36/98).
Il numero 2 è valido sino al 31 dicembre 2006.

l.

Vaccinazione passiva con
Epatite B-Immunglobuline Per i neonati di madri HBsAg-positive m. Richiamo della vaccinazione contro il tetano

Dopo una ferita

n.

Esame della pelle

In caso di rischio accresciuto di melanoma
in famiglia (melanoma riscontrato in un
parente di primo grado) 24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2517).

Assicurazione contro le malattie 12

832.112.31

Misura

Condizione

o.25 Mammografia

1.

Mammografia diagnostica: in caso di cancro del seno della
madre, della figlia o della sorella.
Secondo la valutazione clinica,
fino ad un esame preventivo
l'anno. Un approfondito colloquio
con spiegazioni e consulenza che
va autenticato deve precedere la
prima mammografia. La mammografia va effettuata da un medico
specialista in radiologia medica. La
sicurezza degli apparecchi deve
corrispondere alle linee direttrici
UE del 1996 (European Guidelines
for quality in mammography
screening, 2nd edition)26.

2.

Mammografia in diagnosi precoce: Dai 50 anni in poi, ogni due anni.
Nell'ambito d'un programma di
diagnosi precoce del cancro del
seno secondo l'ordinanza del 23
giugno 199927 sulla garanzia della
qualità dei programmi di diagnosi
precoce del cancro del seno mediante mammografia. Il numero 2 è
valido sino al 31 dicembre 2007.

p.

Profilassi alla vitamina K Per i neonati

q.

Profilassi del rachitismo mediante vitamina D Durante il primo anno r.

Screening sonografico dell'anca dei neonati secondo
Graf

Tra 0 e 6 settimane d'età, da parte di un
medico specialmente formato.

Regolamento valido fino al 31 dicembre
2001.

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 giu. 1999 (RU 1999 2517).

26

Queste linee direttrici possono essere consultate presso l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, Effingerstrasse 33, 3003 Berna.

27

RU 1999 2168

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 13

832.112.31

Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità

Art. 13

Esami di controllo

In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29
cpv. 2 lett. a LAMal28): Misura

Condizione

a.

Controlli
1.

Sette esami in caso di
gravidanza normale

- Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale e consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione
di analisi di laboratorio necessarie; per la
levatrice secondo l'appendice all'elenco
delle analisi.

- Ulteriori consultazioni: controllo del peso, della pressione sanguigna, dello stato del
fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni
cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di
laboratorio necessarie; per la levatrice secondo l'appendice all'elenco delle analisi.

2.

In caso di gravidanza
a rischio

Ripetizione di esami secondo la valutazione
clinica

b.29 Controlli agli ultrasuoni 1.

In caso di gravidanza
normale: un controllo
tra la 10a e la 12a settimana di gravidanza;
un controllo tra la 20a
e la 23a settimana di
gravidanza

Dopo approfondito colloquio con spiegazioni
e consulenza che dev'essere autenticato. I
controlli possono essere effettuati solo da
medici con relativa formazione complementare e necessaria esperienza.

2.

In caso di gravidanza
a rischio

Ripetizione di esami secondo la valutazione
clinica. Possono essere effettuati solo da medici con relativa formazione complementare e
necessaria esperienza.

c.

Esami prenatali mediante
cardiotocografia

In caso di gravidanza a rischio d.

Amniocentesi, prelievo di
villi coriali

Dopo approfondito colloquio con spiegazioni
e consulenza che dev'essere autenticato nei
casi seguenti:

donne a partire dai 35 anni d'età,
donne più giovani con rischio comparabile.

28

RS 832.10

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 1996 (RU 1996 1496). Il n. 1 ha
effetto sino al 31 dic. 2001.

Assicurazione contro le malattie 14

832.112.31

Misura

Condizione

e.

Controllo post-partum un esame

Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame clinico e
ginecologico, consulenza compresa.


Art. 14

Preparazione al parto L'assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione al
parto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.


Art. 15

Consulenza per l'allattamento 1

La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal30) è assunta dall'assicurazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazione
speciale.

2

La rimunerazione è limitata a tre sedute.


Art. 16

Prestazioni delle levatrici 1

Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti: a.

le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a:
1.

in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di
controllo. Deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica è
indicata prima della sedicesima settimana di gravidanza, 2.

in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice
collabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatrice
effettua le prestazioni secondo la prescrizione medica; b.

nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controllo
agli ultrasuoni di cui all'articolo 13 lettera b; c.

le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.

2

Le levatrici possono anche effettuare a carico dell'assicurazione prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto a
domicilio, un parto ambulatorio o dopo l'uscita anticipata dall'ospedale oppure da un
istituto di cure semiospedaliere.

30

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 15

832.112.31

Capitolo 5: Cure dentarie

Art. 17

Malattie dell'apparato masticatorio L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie
gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal31). La
condizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a.

malattie dentarie:
1.

granuloma dentario interno idiopatico, 2.

dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una
malattia (ad es. ascesso, ciste); b.

malattie del parodonto (parodontopatie):
1.

parodontite prepuberale, 2.

parodontite giovanile progressiva, 3.

effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c.

malattie dei mascellari e dei tessuti molli:
1.

tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2.

tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3.

osteopatie dei mascellari, 4.

cisti (senza legami con elementi dentari), 5.

osteomieliti dei mascellari; d.

malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio:
1.

artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare, 2.

anchilosi,

3.

lussazione del condilo e del disco articolare; e.

malattie del seno mascellare:
1.

rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2.

fistola oro-antrale; f.

disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali:
1.

sindrome dell'apnea del sonno, 2.

turbe gravi di deglutizione, 3.

asimmetrie cranio-facciali gravi.

31

RS 832.10

Assicurazione contro le malattie 16

832.112.31


Art. 18

Malattie sistemiche32 L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione: (art. 31
cpv. 1 lett. b LAMal33 ): a.34 malattie del sistema sanguigno: 1.

neutropenia, agranulocitosi, 2.

anemia aplastica grave, 3.

leucemie,

4.

sindromi mielodisplastiche (SMD), 5.

diatesi emorragiche.

6.

sindrome pre-leucemica, 7.

granulocitopenia cronica, 8.

sindrome del «lazy-leucocyte», 9.

diatesi emorragiche; b.

malattie del metabolismo:
1.

acromegalia,

2.

iperparatiroidismo, 3.

ipoparatiroidismo idiopatico, 4.

ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina
D);

c.

altre malattie:
1.

poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2.

morbo di Bechterew con lesione ai mascellari, 3.

artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4.

sindrome di Papillon-Lefèvre, 5.

sclerodermia,

6.

AIDS,

7.

psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria; d.

malattie delle ghiandole salivari; e.

... 35

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1998 2923).

33

RS 832.10

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1998 2923).

35

Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 17

832.112.31


Art. 19


36

Malattie sistemiche; cura dentaria di focolai L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure
mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal37) in caso di: a.

sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt
del cranio;

b.

interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita; c.

radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna; d.

endocardite.

a38 Infermità congenite

1 L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:39 a.

le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età; b.

le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla
LAMal40 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).

2

Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1: 1.

displasia ectodermale; 2.

malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare); 3.

condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria
multipla);

4.

disostosi congenite; 5.

esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione; 6.

emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un'operazione; 7.

difetti ossei del cranio; 8.

sinostosi del cranio; 9.

malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre
saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della
vertebra);

10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1998 2923).

37

RS 832.10

38

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2697).

40

RS 832.10

Assicurazione contro le malattie 18

832.112.31

12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.41 proboscide laterale; 17.42 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile
trattarli definitivamente mediante una posa di corone; 18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni
mascella ad esclusione dei denti del giudizio; 19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una
cura a mezzo di apparecchi; 20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una
cura o se:
l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della
mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con
un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°); i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una
nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella; 21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un
angolo ANB di 7° e più).

Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita
degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con
un angolo ANB di 7° e più); 22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB
di almeno -1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda
dentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, o
quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1°
gen. 1998 (RU 1998 2923).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1°
gen. 1998 (RU 1998 2923).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 19

832.112.31

23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi;

26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un'operazione della lingua;

27. cisti e tumori congeniti della lingua; 28. affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori ed ectasie); 28a.43 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione
(esclusi i denti del giudizio).

29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);

30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);

33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);

34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);

35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie
muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia
congenita);

36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia;

42. tumori congeniti della cavità orbitale; 43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 43

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen.
1998 (RU 1998 2923).

Assicurazione contro le malattie 20

832.112.31

45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di JafféLichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);

49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);

50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);

53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).

Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici

Art. 20

Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1

I mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deve assumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo d'applicazione nell'allegato 2.

2

I mezzi e gli apparecchi che vengono impiantati nel corpo non figurano nell'elenco.

La loro rimunerazione e quella della corrispettiva cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali.

3 L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato nella Raccolta ufficiale
delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica (RS). È diffuso di regola ogni
anno ed è ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,
3000 Berna.44


Art. 21

Domanda

La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS). L'UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione delle pre44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1998 2923).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 21

832.112.31

stazioni. L'UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale dei
mezzi e degli apparecchi.45

Art. 22

Limitazioni

L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o
l'età degli assicurati.


Art. 23

Requisiti

Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare.
È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.


Art. 24

Rimunerazione

1

I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.

2

Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato.

3

L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.

4

L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco
una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi
d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.

Capitolo 7:
Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio


Art. 25

Contributo alle spese di cure balneari L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo
giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.


Art. 26

Contributo alle spese di trasporto 1

L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni
idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli con45

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen.
1999 (RU 1998 2923).

Assicurazione contro le malattie 22

832.112.31

sente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.

2

Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.


Art. 27

Contributo alle spese di salvataggio Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.
Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.

Capitolo 8: Analisi e medicamenti Sezione 1: Elenco delle analisi

Art. 28


46

1

L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal47 e relative appendici (art. 62 OAMal) è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 3 sotto il titolo di Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).

2

L'elenco delle analisi non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica (RS). È pubblicato ogni sei mesi ed è ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa

Art. 29


48

1

L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal49 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo di
Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).

2

L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale. Esso è
diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio centrale federale degli
stampati e del materiale, 3000 Berna.

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU
1996 2430).

47

RS 832.10

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU
1996 1232).

49

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 23

832.112.31

Sezione 3: Elenco delle specialità

Art. 30

Principio

1

Un medicamento può essere ammesso nell'elenco delle specialità solo se: a.

ne è dimostrata la necessità d'ordine medico, il valore terapeutico, l'efficacia
e l'economicità e

b.

è stato registrato o attestato dal competente organo svizzero di controllo.

2

Per i medicamenti confezionati non occorre la registrazione o l'attestazione.


Art. 31

Categorie

Il Comitato per le questioni scientifiche della Commissione federale dei medicamenti
(Commissione dei medicamenti) registra ogni medicamento in una delle categorie
seguenti:

a.

assoluta innovazione medico-terapeutica; b.

progresso terapeutico; c.

diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; d.

nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; e.

non necessario dal profilo medico-terapeutico.


Art. 32

Necessità d'ordine medico 1

Un medicamento risponde a necessità d'ordine medico se ne è comprovata l'efficacia terapeutica e la pratica medica ne richiede l'impiego.

2

Per i preparati originali dev'essere fornita la prova clinica dell'efficacia terapeutica.


Art. 33

Valore terapeutico ed efficacia 1

Il valore terapeutico come pure le garanzie d'efficacia e di composizione di un medicamento sono esaminati dal profilo clinico-farmatologico e galenico come pure in
rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.

2

Per la valutazione del valore terapeutico e delle garanzie d'efficacia e di composizione, la Commissione dei medicamenti si avvale dei documenti sui cui si è fondato
il competente organo svizzero di controllo per la propria perizia e registrazione.
L'UFAS può esigere ulteriori documenti.


Art. 34

Economicità

1

Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l'effetto terapeutico desiderato.

2

Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto: a.

dell'efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione
o effetti analoghi;

Assicurazione contro le malattie 24

832.112.31

b.

del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale
indicazione o effetti analoghi; c.

del premio all'innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di
un preparato originale ai sensi dell'articolo 31 lettere a e b; in questo premio
sono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo; d.

del prezzo praticato all'estero.


Art. 35

Paragone con il prezzo praticato all'estero 1

Di regola, il prezzo di un medicamento, dedotta l'imposta sul valore aggiunto, non deve superare il relativo prezzo medio praticato in tre Stati con strutture economiche
comparabili nel settore farmaceutico.

2

I tre Stati di paragone devono essere gli stessi per tutti i medicamenti. Se un medicamento non è in commercio in uno di questi tre Stati, il paragone è effettuato con
gli altri. Se un medicamento non è in commercio in nessuno dei tre Stati, l'esame
dell'economicità avviene secondo i criteri di cui all'articolo 34.


Art. 36

Riesame dei medicamenti durante i primi 15 anni successivi
all'ammissione nell'elenco delle specialità 1

L'UFAS riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d'aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di cui agli articoli 32 a 35.

2

Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFAS rifiuta la domanda.

3

La Commissione dei medicamenti può proporre all'UFAS di sopprimere in tutto o in parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la
concessione non sono più soddisfatte.


Art. 37

Riesame dopo 15 anni

1

L'UFAS riesamina i medicamenti che figurano nell'elenco delle specialità da 15 anni, al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di cui gli articoli 32 a
35.

2

Se questo riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFAS ne decide la diminuzione.


Art. 38

Tasse

1

Per ogni nuova notifica di un medicamento, il richiedente deve pagare una tassa di 1600 franchi per ogni forma galenica.

2

Per ogni domanda d'aumento di prezzo, di modifica della dose della sostanza attiva o della grandezza dell'imballaggio come pure di riesame, il richiedente deve pagare
una tassa di 400 franchi per ogni forma galenica.

3

Per ogni altra decisione dell'UFAS è riscossa una tassa da 100 a 1600 franchi a seconda dell'entità delle spese.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 25

832.112.31

4

Spese straordinarie, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiate in più.

5

Per ogni medicamento ammesso nell'elenco delle specialità e per ogni imballaggio ivi indicato va pagata una tassa annua di 20 franchi.

Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni Capitolo 1: Perfezionamento

Art. 39

Gli istituti di perfezionamento di cui all'articolo 38 capoverso 2 OAMal sono riconosciuti dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).

Capitolo 2: Scuole di chiropratica

Art. 40

Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal: a.

Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b.

Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c.

Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d.

Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609,
USA;

e.

National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.

New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g.

Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h.

Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.

Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA;

Assicurazione contro le malattie 26

832.112.31

k.

Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; l.

Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.

Capitolo 3: ...

Art. 41


50

Capitolo 4: Laboratori

Art. 42

Formazione e perfezionamento 1

È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.

2

È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento del diploma di assistente di laboratorio con formazione speciale superiore, rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, oppure di un diploma da quest'ultima riconosciuto equipollente.

3

È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione svizzera dei direttori di laboratorio d'analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica
o microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) decide
l'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.

4

Il dipartimento può autorizzare direttori di laboratorio, con formazione di perfezionamento non rispondente alle esigenze di cui al capoverso 3, ad effettuare talune
analisi speciali. Esso definisce le analisi speciali.


Art. 43

Esigenze supplementari ai sensi dell'articolo 54 capoverso 4 OAMal Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite
solo nei laboratori il cui direttore attesta una formazione e un perfezionamento conformemente all'articolo 42 capoversi 1 e 3, riconosciuti per dirigere un laboratorio,
come pure una formazione supplementare in genetica.

50

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 9 giu. 1999 (RU 1999 2517).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 27

832.112.31

Titolo 3: Disposizioni finali

Art. 44

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a.

l'ordinanza 2 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 16 febbraio
196551 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di
trattamento della tubercolosi; b.

l'ordinanza 3 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 5 maggio
196552 concernente l'esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; c.

l'ordinanza 4 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 30 luglio
196553 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati
ad accogliere assicurati minorenni; d.

l'ordinanza 6 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 10 dicembre
196554 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e.

l'ordinanza 7 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre
196555 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; f.

l'ordinanza 8 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 20 dicembre
198556 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati
riconosciute;

g.

l'ordinanza 9 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 18 dicembre
199057 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute; h.

l'ordinanza 10 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 19 novembre
196858 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità; i.

l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 198959 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; k.

l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 198860 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.

51

[RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 52

[RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891] 53

[RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 54

[RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 55

[RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] 56

[RU 1986 87] 57

[RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891] 58

[RU 1968 1463, 1986 1487] 59

[RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] 60

[RU 1989 374, 1995 750 3688]

Assicurazione contro le malattie 28

832.112.31


Art. 45

Disposizioni transitorie 1

Il nuovo diritto si applica alle domande relative alle nuove notifiche, all'aumento di prezzo e alla modifica della dose della sostanza attiva o della grandezza dell'imballaggio di medicamenti, presentate all'UFAS dopo il 31 dicembre 1995.

2

Il riesame secondo l'articolo 37 di medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità dal 1981 o prima deve concludersi al più tardi entro la fine del 1999.

3

I medicamenti ammessi contemporaneamente nell'elenco delle analisi devono essere esaminati simultaneamente.

4

Per valutare un medicamento è determinante la prima registrazione di una grandezza d'imballaggio, di una dosatura o di una forma galenica.


Art. 46

Entrata in vigore61

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

2

...62

3

...63

Disposizione finale della modificazione del 4 luglio 199764 1 Eccettuati i capoversi 2 a 4, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1998.

2 L'articolo 12 lettera o nella versione del 4 luglio 1997 entra in vigore il 1° gennaio
1999 se fino a questa data sarà entrata in vigore una convenzione nazionale di garanzia della qualità ai sensi dell'articolo 77 OAMal. Se le parti alla convenzione non
trasmettono la convenzione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 1°
gennaio 1999, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.65 3 L'articolo 12 lettera o nella versione del 4 luglio 1997 è applicabile già prima del
1° luglio 1999 ai fornitori di prestazioni che hanno stipulato con uno o più assicuratori una convenzione di garanzia della qualità e soddisfano le relative esigenze. Il 1°
luglio 1999, questa convenzione verrà sostituita dall'ordinamento nazionale di cui al
capoverso 2.66

4 La disposizione concernente la terapia al viscum-album di cui all'allegato 1 (cifra
2.5. Oncologia) entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1997.

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU
1996 1232).

62

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996 (RU 1996 909).

63

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996 (RU 1996 1232).

64 RU

1997 2697

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 dic. 1998 (RU 1999 738).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 dic. 1998 (RU 1999 738).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 29

832.112.31

Allegato 167 (art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche
Premessa

Il presente allegato si basa sull'articolo 1 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre).
Non contiene quindi un'enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o
meno dell'assicurazione. Nello stesso sono registrate: prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e i cui costi sono rimunerati, se
del caso a talune condizioni, oppure non affatto rimunerati; prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di
valutazione, ma i cui costi sono, a talune condizioni, assunti in una determinata misura; prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.

67

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 29 giu. 1999 (RU 1999 2517). Aggiornato
giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1999 (RU 2000 234).

Assicurazione contro le malattie 30

832.112.31

Indice delle materie dell'allegato 1 1

Chirurgia

1.1 In generale
1.2 Chirurgia di trapianto
1.3 Ortopedia, Traumatologia
1.4 Urologia

2

Medicina interna

2.1 In generale
2.2 Malattie cardiovascolari, Medicina intensiva
2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore
2.4 Medicina fisica, Reumatologia
2.5 Oncologia

3

Ginecologia, Ostetricia 4

Pediatria, Psichiatria infantile 5

Dermatologia

6

Oftalmologia

7

Otorinolaringoiatria 8

Psichiatria

9

Radiologia

9.1 Radiodiagnostica
9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini
9.3 Radiologia intervenzionale 10

Medicina complementare Indice alfabetico

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 31

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

1

Chirurgia

1.1 In generale Provvedimenti in caso
d'operazione al cuore

Sono inclusi:
Cateterismo cardiaco; angiocardiografia, compresi i mezzi di contrasto; ibernazione artificiale; impiego del circuito
artificiale cuore-polmone; impiego del
«Cardioverter» come «Pace-maker»,
defibrillatore o «Monitor»; conserve di
sangue e sangue fresco; applicazione di
una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applicazione del «Pacemaker», compreso l'apparecchio.

n1.n9.1967

Endoprotesi

27.n6.1968

Ricostruzione mammaria operatoria Sì

Per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo
un'amputazione indicata dal profilo
medico.

23. 8.1984/
1. 3.1995

Autotrasfusione

1. 1.1991

Terapia chirurgica
dell'obesità (Gastric
Roux-Y Bypass, Gastric Banding, Vertical
Banded Gastroplasty)

a. Previo colloquio con il medico di fiducia.

b. Il paziente non deve avere più di 60 anni.

c. Il paziente ha un Bodymass Index (BMI) di più di 40.

d. Una terapia adeguata di due anni per ridurre il peso non ha avuto successo.

e. Il paziente soffre di una delle seguenti affezioni: ipertensione arteriale misurata con un bracciale a
pressione largo; diabete mellito; sindrome d'apnea del sonno; dislipidemia; affezioni degenerative invalidanti dell'apparato locomotore; coronaropatie; sterilità con iperandrogenismo; ovaie policistiche della
donna in età feconda.

f. L'operazione va eseguita in un centro ospedaliero che dispone di una
équipe interdisciplinare e con la necessaria esperienza (chirurgia, psicoterapia, consulenza nutrizionale,
medicina interna).

g. L'ospedale deve tenere un registro di valutazione.

1. 1.2000

Terapia dell'obesità
con palloncino intragastrico No

25.n8.1988

Assicurazione contro le malattie 32

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

1.2 Chirurgia di trapianto Trapianto renale

25.n3.1971

Sono incluse le spese d'operazione del
donatore, compresa la terapia di eventuali complicazioni e un'indennità adeguata per la perdita di guadagno effettiva. È invece esclusa la responsabilità
dell'assicuratore del trapiantato in caso
di morte del donatore.

23.n3.1972

Trapianto cardiaco

In caso di affezioni cardiache gravi e
incurabili, quali la cardiopatia ische mica, la cardiomiopatia idiopatica, le
malformazioni cardiache e l'aritmia
maligna.

31.n8.1989

Trapianto isolato del
polmone

Stadio terminale di una malattia polmonare cronica.

n1.n4.1994

Nei seguenti centri: Universitätsspital di
Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di
Ginevra in collaborazione con il Centre
hospitalier universitaire vaudois; se
viene tenuto un registro di valutazione.

Trapianto
cuore-polmone

No

31. 8.1989/
n1. 4.1994

Trapianto del fegato Sì

Esecuzione in un centro che dispone
della infrastruttura e dell'esperienza
necessarie (mediamente 10 trapianti di
fegato all'anno).

31.n8.1989/
n1.n3.1995

Trapianto simultaneo
del pancreas e del rene Sì

Nei seguenti centri: Universitätsspital di
Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di
Ginevra; se viene tenuto un registro di
valutazione.

n1.n4.1994

Trapianto isolato del
pancreas (Pancreas
Transplantation
Alone, Pancreas After
Kidney)

No

31.n8.1989/
n1.n4.1994

Trapianto con epiderma autologa di
coltura (cheratinociti) Sì

Esecuzione nei centri ospedalieri universitari di Zurigo e al Centre hospitalier universitaire vaudois.

n1.n1.1997
fino al
31.12.2000

Trapianto allogeno di
un equivalente di pelle
umana vivente a due
strati

No

In valutazione

1. 1. 2000

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 33

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

1.3 Ortopedia, Traumatologia Terapia di difetti di
portamento

Prestazione obbligatoria per provvedimenti unicamente terapeutici, ossia solo
se risultano radiologicamente manifeste
modifiche di struttura o malformazioni
della colonna vertebrale. I provvedimenti profilattici aventi lo scopo
d'impedire imminenti modifiche dello
scheletro, in particolare la ginnastica
speciale per rafforzare una schiena debole, non sono a carico dell'assicurazione malattia.

16.n1.1969

Terapia dell'artrosi
con iniezione intraarticolare di un lubrificante artificiale No

25.n3.1971

Terapia dell'artrosi
con iniezione intraarticolare di teflon o
silicone come
«lubrificante»

No

12.n5.1977

Terapia dell'artrosi
con iniezione di soluzione mista contenente
olio allo iodoformio

No

n1.n1.1997

Terapia mediante onde
d'urto in ortopedia

No

1. 1.1997/
1. 1. 2000

Viscosupplementazione con iniezione di
ilanenina per la cura
della gonartrosi

No

1. 1.1998/
1. 1.2000

Protezione delle anche
per prevenire le fratture del collo del femore No

1. 1.1999/
1. 1.2000

1.4 Urologia Uroflowmetria
(misurazione del
flusso urinario mediante la registrazione
di curve)

Limitata agli adulti.

n3.12.1981

Assicurazione contro le malattie 34

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Litotripsia renale extra-corporea mediante
onde d'urto
(abbreviazione in tedesco: ESWL), frantumazione dei calcoli
renali

Indicazioni:

L'ESWL è indicato in caso di:
a. litiasi del bacinetto;
b. litiasi dei calici renali;
c. litiasi della parte superiore dell'uretere, se la terapia conservativa non ha avuto successo e se a
causa della posizione, della forma e
della dimensione del calcolo, la sua
eliminazione spontanea è improbabile.

Gli elevati rischi dovuti alla particolare
posizione del paziente durante la narcosi esigono una vigilanza anestesiologica appropriata (formazione speciale
dei medici e paramedici, nonché adeguati apparecchi di controllo).

22. 8.1985

Terapia chirurgica
delle turbe
dell'erezione
- protesi del pene

No

n1.n1.1993/
n1.n4.1994

- chirurgia di rivascolarizzazione

No

n1.n1.1993/
n1.n4.1994

Applicazione di uno
sfintere artificiale

Incontinenza grave.

31.n8.1989

Terapia al laser dei
tumori vescicali o del
pene

n1.n1.1993

Embolizzazione terapeutica della varicocele testicolare
- mediante sclerotizzazione o applicazione di coils

n1.n3.1995

- mediante balloons o microcoils

No

n1.n3.1995

Prostatectomia transuretrale mediante laser
agli ultrasuoni

No

n1.n1.1997

Elettroneuromodulazione dei nervi spinali sacrali mediante
apparecchio impiantato per la cura dell'incontinenza urinaria No

In valutazione

n1.n1.2000

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 35

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

2

Medicina interna 2.1 In generale Terapia con iniezione
di ozono

No

13.n5.1976

Terapia con ossigeno
iperbarico

In casi di:
- lesioni attiniche croniche o tardive; n
1.n4.1994

- osteomielite della mascella; n1.n9.1988

- osteomielite cronica.

Celluloterapia a base
di cellule fresche

No

n1.n1.1976

Sierocitoterapia

No

n3.12.1981

Vaccinazione contro
la rabbia

In caso di terapia di un paziente morso
da un animale affetto dalla rabbia o sospetto di avere questa malattia.

19.n3.1970

Terapia dell'obesità Sì

- Eccedenza rispetto al peso ideale del 20 per cento o più.

n7.n3.1974

- Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da
una riduzione di peso.

- con anfetamine e

loro derivati

No

1.n1.1993

- con ormoni tiroidei No

n7.n3.1974

- con diuretici

No

n7.n3.1974

- con iniezioni di

coriogonadotropina

No

n7.n3.1974

Emodialisi («Rene
artificiale»)

n1.n9.1967

Emodialisi a domicilio Sì

27.11.1975

Dialisi peritoneale Sì

n1.n9.1967

Nutrizione enterica a
domicilio

Se senza impiego di sonda è esclusa una
sufficiente nutrizione per via orale.

n1.n3.1995

Nutrizione parenterale
a domicilio

n1.n3.1995

Assicurazione contro le malattie 36

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Insulinoterapia con
pompa a perfusione
continua

Rimunerazione delle spese di
noleggio della pompa alle seguenti
condizioni:
- il paziente soffre di diabete estremamente labile;

- l'affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno
mediante iniezioni multiple; - l'indicazione della terapia con la pompa e l'assistenza del paziente è
determinata e assicurata da un centro
qualificato o, previa consultazione
del medico di fiducia, da un medico
specialista con prassi privata.

27. 8.1987/
1. 1.2000

Perfusione parenterale
di antibiotici con
pompa (ambulatoriamente) Sì

n1.n1.1997

Plasmaferesi

Indicazioni:

25.n8.1988

- Sindrome d'iperviscosità.
- Malattie del sistema immunitario, se la plasmaferesi si è rivelata efficace,
in particolare in caso di:
- miastenia grave
- porpora trombotica trombocitopenica

- anemia emolitica immune
- leucemia
- sindrome di Goodpasture
- sindrome di Guillain-Barré
- avvelenamenti acuti
- ipercolesterolemia familiare omozigota.

LDL-Aferesi

In caso di ipercolesterolemia familiare
omozigota.

25. 8.1988

No

In caso di ipercolesterolemia familiare
eterozigota.

1. 1.1993/
1. 3.1995

Trapianto di protogenociti ematopoietici
- autologo

In caso di:
- linfomi
- leucemia linfatica acuta
- leucemia mieloide acuta
- sindrome mielodisplastica
- mieloma multiplo
- carcinoma primario del seno con alto rischio di recidiva

1. 1.1997

1. 1.1997
sino al
31.12.2001

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 37

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

In centri qualificati secondo le direttive
STABMT (Swiss Transplant Arbeitsgruppe für Blood and Marrow Transplantation)
In caso di:
- tumori alle cellule germinative a uno stadio avanzato

- carcinoma ovarico
- medulloblastoma
- neuroblastoma
- sarcoma di Ewing
- tumore di Wilm
- rabdomiosarcoma
- leucemia mieloide cronica.

Nelle cliniche universitarie.

In caso di:
- carcinoma bronchiale a piccole cellule.

Al Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois.
I fornitori di prestazioni devono tenere
un registro di valutazione.

No

In caso di:

n

- recidiva di leucemia mieloide acuta
- recidiva di leucemia linfatica acuta
- carcinoma del seno con metastasi ossee avanzate

- malattie congenite 1. 1.1997

- allogeno

In caso di:
- leucemia mieloide acuta
- leucemia linfatica acuta
- leucemia mieloide cronica
- sindrome mielodisplastica
- anemia aplastica
- deficienze immunitarie e Inborn errors

- talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con
identico HLA)

1. 1.1997

In caso di:
- mieloma multiplo

1. 1.1997

in centri qualificati secondo le direttive
STABMT (Swiss Transplant Arbeitsgruppe für Blood and Marrow
Transplantation).

sino al
31.12.2001

In caso di:
- leucemia linfatica, cronica
All'Hôpital Cantonal Universitaire di
Ginevra e Kantonspital di Basilea.

In caso di:
- linfoma Non-Hodgkin
Nelle cliniche universitarie.

Assicurazione contro le malattie 38

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

In caso di:
- linfoma di Hodgkin
All'Hôpital Cantonal Universitaire di
Ginevra e Kantonspital di Basilea.

I fornitori di prestazioni devono tenere
un registro di valutazione.

I costi dell'operazione del donatore sono
a carico dell'assicuratore del trapiantato, compresa la terapia di eventuali
complicazioni e un'adeguata indennità
per la perdita di guadagno effettiva. È
esclusa la responsabilità
dell'assicuratore del trapiantato in caso
di morte del donatore.

1.n1.1997

No

In caso di:
- tumori solidi

n
1.n1.1997

Litotripsia dei calcoli
biliari

Calcoli biliari intraepatici; calcoli biliari
extraepatici nella regione del pancreas e
del coledoco.

n1.n4.1994

Litotripsia dei calcoli della cistifellea, se
il paziente non è operabile (esclusa anche la colecistectomia laparoscopica).

Polisonnografia
Poligrafia

In caso di forte sospetto di:
- apnea del sonno
- movimenti periodici delle gambe durante il sonno

- narcolepsia, se la diagnosi è incerta
- parasonnia severa, se la diagnosi è incerta con conseguente terapia (ad
es. distonia epilettica notturna o
comportamento violento durante il
sonno).

Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società
svizzera di ricerca sul sonno, medicina
del sonno e cronobiologia del 1999 1. 3.1995
1. 1.1997

In caso di forte sospetto di: n1.n1.1997

- turbe dell'addormentarsi e del sonno se la diagnosi iniziale è incerta e solo
se la terapia del comportamento o
medicamentosa è senza successo; - turbe persistenti del ritmo circadiano, quando la diagnosi clinica è incerta.

sino al
31.12.2001

Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società
svizzera di ricerca sul sonno, medicina
del sonno e cronobiologia del 1999.

No

Esame di routine dell'insonnia passeggera e cronica, della fibrositis e Chronic
fatigue syndrome.

n1.n1.1997

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 39

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Misura della melatonina nel siero No

n1.n1.1997

Multiple Sleep
Latency test

Indicazione ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del
1999.

n1.n1.2000

Maintenance of Wakefullness Test Sì

Indicazione ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del
1999.

n1.n1.2000

Actigrafia

Indicazione ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del
1999.

n1.n1.2000

Test respiratorio
all'urea 13C per
Helicobacter-pyloriElimination Sì

Rimunerazione dell'urea 13C secondo
l'Elenco delle specialità (ES) e dell'analisi secondo l'Elenco delle analisi (EA).

16. 9.1998

2.2 Malattie cardiovascolari, Medicina intensiva Insufflazione di ossigeno No

27.n6.1968

Pressomassaggio sequenziale peristaltico Sì

27.n3.1969/
n1.n1.1996

Registrazione
dell'ECG per
telemetria

Sono da prendere in considerazione,
quali indicazioni, soprattutto i disturbi
del ritmo e della trasmissione, i disturbi
della circolazione sanguigna del miocardio (malattie delle coronarie).
L'apparecchio può servire anche a sorvegliare l'efficacia della terapia.

13.n5.1976

Sorveglianza telefonica dei pazienti con
stimolatore cardiaco
(Pace-maker)

No

12.n5.1977

Assicurazione contro le malattie 40

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Riabilitazione di
pazienti affetti da
malattie
cardiovascolari

- Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA

- dopo bypass-operation
- dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi

- dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici
fattori di rischio

- malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con
buona speranza di vita - malattia cronica con cattiva funzione ventricolare.

12. 5.1977/
1. 1.1997/
1. 1.2000

La terapia può essere praticata
ambulatoriamente o in un istituto sotto
direzione medica, con programma
personale e infrastrutture corrispondenti
alle esigenze del 1990 formulate dal
Gruppo di lavoro per la riabilitazione
cardiaca, della Società svizzera di
cardiologia.
La riabilitazione stazionaria è
segnatamente indicata in caso di:
- accresciuto rischio cardiaco
- diminuzione della funzione del miocardio

- comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.)

La durata del programma di
riabilitazione è di 2 a 6 mesi a seconda
dell'intensità del trattamento richiesto.
La durata della riabilitazione stazionaria
è di regola di 4 settimane; può essere ridotta a 2 o 3 settimane in casi meno
complessi.

Applicazione di un
defibrillatore

31.n8.1989

PTCA mediante
pompa-pallone intraaortale Sì

n1.n1.1997

Rivascolarizzazione
transmiocardica per
laser

No

In valutazione

n1.n1.2000

2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore Massaggi in caso di
paralisi consecutiva ad
affezioni del sistema
nervoso centrale

23.n3.1972

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 41

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Potenziali evocati visuali nell'ambito di
esami neurologici speciali Sì

15.11.1979

Elettrostimolazione
del midollo spinale
mediante applicazione
di un sistema di neurostimolazione Sì

Terapia di dolori gravi specialmente di
tipo di deafferentazione (algoallucinosi),
status dopo ernia del disco con aderenze
delle radici e corrispondente perdita di
sensibilità nei dermatomi, causalgie e in
particolare dolori provocati da fibrosi del
plesso dopo irradiazione (carcinoma del
seno), se esiste una precisa indicazione e
se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo. Il cambiamento del
generatore d'impulsi è compreso nella
prestazione obbligatoria.

21.n4.1983/
n1.n3.1995

Elettrostimolazione
delle strutture cerebrali profonde mediante applicazione di
un sistema di neurostimolazione Sì

Terapia di dolori cronici gravi di tipo di
deafferentazione d'origine centrale (ad.
es. lesioni del midollo spinale e lesioni
cerebrali, lacerazione intradurale del
nervo) se esiste una stretta indicazione e
se è stato effettuato un test con elettrodo
percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.

n1.n3.1995

Applicazione di un
sistema di neurostimolazione per la terapia di turbe motorie Sì

Purché la coagulazione ad alta frequenza
nel settore del talamo implichi elevati
rischi di complicazioni. Il cambiamento
del generatore d'impulsi è compreso nella
prestazione obbligatoria.

n1.n3.1995

Elettroneurostimolazione transcutanea
(abbreviazione in tedesco: TENS) Sì

Se il paziente utilizza personalmente lo
stimolatore TENS, l'assicuratore gli
rimborsa le spese di noleggio dell'apparecchio alle seguenti condizioni: 23.n8.1984

- il medico, o su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l'efficacia
del TENS sul paziente e averlo
istruito circa l'uso dello stimolatore; - il medico di fiducia deve aver confermato che l'autoterapia praticata
dal paziente è indicata; - l'indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:
- dolori derivanti da un neuroma; p.

es. dolori localizzati che possono
insorgere con pressione nel settore
delle membra amputate
(monconi),

Assicurazione contro le malattie 42

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

- dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimolazione
(pressione, estensione o stimolazione elettrica) di un punto nevralgico: p. es. dolori sotto forma
di sciatica o le sindromi della
spalla e del braccio,

- dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti
persistenti dopo operazione
dell'ernia del disco o del canale
carpale.

Terapia con baclofene
con applicazione di un
dosatore di medicamenti Sì

In caso di spasticità resistente alla terapia n1.n1.1996

Terapia intratecale di
dolori cronici somatici
con applicazione di un
dosatore di medicamenti Sì

n1.n1.1991

Potenziali evocati
motori come esame
neurologico specializzato Sì

Diagnostica di malattie neurologiche.
L'esaminatore responsabile è titolare del
certificato di capacità risp. dell'attestato
di formazione complementare in elettroencefalografia o in elettroneuromiografia della Società svizzera di neurofisiologia clinica.

1. 1.1999

Resezione curativa di
focolai epilettogeni

Indicazioni:
- Prova dell'esistenza di un'epilessia focale.

- Gravi menomazioni causate dall'epilessia.

- Resistenza alla farmacoterapia.
- Investigazioni ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della
necessaria infrastruttura diagnostica
segnatamente in elettrofisiologia,
MRI, PET, in neuropsicologia, di
esperienza chirurgoterapeutica e di
possibilità di adeguati trattamenti
postoperativi.

n1.n1.1996

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 43

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Chirurgia palliativa
dell'epilessia mediante:
- commisurotomia
- amigdaloippocampoectomia selettiva

- operazione subappiale multipla secondo MorellWhisler

- stimolazione del

nervo vago

- Se le investigazioni dimostrano che la chirurgia curativa dell'epilessia
focale non è indicata e che un metodo palliativo permette un miglior
controllo delle crisi e un miglioramento della qualità della vita.

- Investigazioni ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della
necessaria infrastruttura diagnostica
segnatamente in elettrofisiologia,
MRI, PET, in neuropsicologia, di
esperienza chirurgoterapeutica e di
possibilità di adeguati trattamenti
postoperativi.

- Tenuta di un registro di valutazione.

n1.n1.1996

Operazione risp. decompressione al laser
dell'ernia discale

No

n1.n1.1997

Crineurolisi

No

Cura dei dolori delle articolazioni intervertebrali lombari n1.n1.1997

Spondilodesi tramite
gabbie intersomatiche

Sì, in valutazione - Instabilità degenerativa della colonna vertebrale con ernia discale, recidiva
di ernia discale o stenosi per pazienti
con sindrome vertebrale o radicolare
invalidante, resistente al trattamento
conservatore, causata da patologie
degenerative e instabili della colonna
vertebrale verificate clinicamente e
radiologicamente.

- Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con sistema di viti pedicolari.

1. 1.1999
sino al
31.12.2001

2.4 Medicina fisica, Reumatol ogia Terapia dell'artrosi
con iniezioni intraarticolari di un lubrificante artificiale No

25.n3.1971

Terapia dell'artrosi
con iniezioni intraarticolari di teflon o silicone come «lubrificante» No

12.n5.1977

Sinoviortesi

12.n5.1977

Assicurazione contro le malattie 44

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

2.5 Oncologia Terapia del cancro con
pompa a perfusione
(chemioterapia)

27.n8.1987

Terapia al laser per
chirurgia minimale
palliativa

n1.n1.1993

Perfusione isolata
delle membra con
ipertermia e TumorNecrosis-Factors alpha Sì

In ospedale universitario 1. 1.1997
sino al
31.12.2000

Fotochemioterapia
extracorporale

In caso di linfoma T-Zell cutaneo
(Sézary-Syndrom)

n1.n1.1997

3

Ginecologia, Ostetricia Diagnosi agli ultrasuoni in ostetricia e
ginecologia

È fatto salvo l'articolo 13 lettera b OPre
per i controlli agli ultrasuoni in caso di
gravidanza

23.n3.1972/
1. 1.1997

Inseminazione artificiale No

In valutazione

22.n3.1973/
n1.n1.1997

Inseminazione omologa intrauterina in
caso di sterilità cervicale n1.n1.1997

Fecondazione in vitro
per esame della sterilità No

n1.n4.1994

Fecondazione in vitro
e trasferimento d'embrione (FIVETE) No

28.n8.1986/
n1.n4.1994

Sterilizzazione:

- della donna

Nell'ambito della cura medica di una
donna in età feconda, la sterilizzazione
è una prestazione obbligatoria, se a
causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un'anomalia
fisica, una gravidanza mette in pericolo
la vita della paziente o procura un
danno probabilmente duraturo alla sua
salute e se altri metodi contraccettivi
non possono essere presi in considerazione per motivi medici (in senso lato).

11.12.1980

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 45

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

- del marito

Se la sterilizzazione della moglie, di per
sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai coniugi,
l'assicuratore cui è affiliata la moglie
deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.

N1.n1.1993

Terapia al laser del
cancro del collo in situ Sì

n1.n1.1993

Ablazione non chirurgica dell'endometrio Sì

In caso di menorragie funzionali resistenti alla terapia nella premenopausa n1.n1.1998

4

Pediatria, Psichiatria infantile Terapia del gioco e
della pittura per fanciulli Sì

Praticata dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.

n7.n3.1974

Terapia dell'enuresi
con apparecchio avvertitore Sì

Dai 5 anni compiuti.

N1.n1.1993

Elettrostimolazione
della vescica

In caso di disturbi organici della minzione.

16.n2.1978

Ginnastica di gruppo
per fanciulli obesi

No

18.n1.1979

Monitoraggio della
respirazione; monitoraggio della respirazione e della frequenza cardiaca Sì

In caso di lattanti a rischio, previa prescrizione di un medico di un centro regionale di diagnosi della morte improvvisa (SIDS).

25.n8.1988/
n1.n1.1996

5

Dermatologia Terapia alla luce nera
(PUVA) delle affezioni cutanee Sì

15.11.1979

Fototerapia selettiva
agli ultravioletti
(abbreviazione in tedesco: SUP) Sì

Sotto la responsabilità e il controllo del
medico.

11.12.1980

Embolizzazione degli
emangiomi del viso
(radiologia intervenzionale) Sì

A condizione che non risulti più cara
del trattamento chirurgico (escissione).

27.n8.1987

Terapia al laser in
caso di:

Assicurazione contro le malattie 46

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

- naevus teleangiectaticus

n1.n1.1993

- condylomata acuminata

n1.n1.1993

Terapia climatica al
Mare Morto

No

n1.n1.1997

6

Oftalmologia Ortottica

Se eseguita dal medico o sotto la sua
sorveglianza diretta.

27.n3.1969

Potenziali evocati visuali nell'ambito di
esami oftalmologici
speciali

15.11.1979

Biometria ultrasonica
dell'occhio, prima di
un'operazione della
cataratta

n8.12.1983

Irradiazione protonica
di melanomi intraoculari all'Istituto Paul
Scherrer

28.n8.1986

Terapia al laser in
caso di:

- retinopatie diabetiche

n1.n1.1993

- lesioni della retina (inclusa apoplessia
retinica)

n1.n1.1993

- capsulotomia

n1.n1.1993

- trabeculotomia

n1.n1.1993

Terapia mediante excimer-laser per correggere la miopia No

n1.n3.1995

Cheratotomia radiata
per correggere la miopia No

n1.n3.1995

Chirurgia refrattiva
per la cura dell'anisometropia Sì

Se l'anisometropia non può essere corretta con gli occhiali e se esiste
un'intolleranza alle lenti a contatto n1.n1.1997

Applicazione di lenti
per la miopia

No

In valutazione

n1.n1.2000

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 47

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

7

Otorinolaringoiatria Logopedia

Se eseguita dal medico o sotto la sua
direzione e sorveglianza diretta (v. anche gli art. 10 e 11 OPre).

23.n3.1972

Nebulizzatore a ultrasuoni Sì

n7.n3.1974

Terapia mediante un
«orecchio elettronico»
secondo il metodo
Tomatis (detta: audiopsicofonologia) No

18.n1.1979

Protesi vocale

Applicazione in caso di laringectomia
totale o dopo una laringectomia totale. Il
cambiamento di una protesi vocale applicata è compreso nella prestazione
obbligatoria.

n1.n3.1995

Terapia al laser in
caso di:

- papillomatosi delle vie respiratorie

n1.n1.1993

- resezione della lingua

n1.n1.1993

Impianto della chiocciola per la terapia
della sordità delle due
orecchie con resti uditivi inutilizzabili Sì

Per fanciulli affetti da sordità peri e
postlinguale e per adulti affetti da sordità tardiva.

Nei seguenti centri: Hôpital cantonal
universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di Basilea, Berna e Zurigo,
Kantonsspital di Lucerna; se viene tenuto un registro di valutazione.

L'allenamento uditivo dispensato nel
centro è parte integrante della terapia.

n1.n4.1994

Impianto di un apparecchio uditivo mediante ancoraggio osseo percutaneo Sì

Indicazioni:
- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo
esterno che non possono essere corrette chirurgicamente; - unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio
funzionale;

- intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea;

- sostituzione di un apparecchio convenzionale a trasmissione ossea, a
seguito dell'insorgenza di turbe, di
tenuta o funzionalità insufficienti.

n1.n1.1996

Palatoplastica al laser No

n1.n1.1997

Assicurazione contro le malattie 48

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Litotripsia del calcolo
salivare

In centri specializzati che tengono un
registro di valutazione 1. 1.1997
sino al
31.12.2000

8

Psichiatria

Terapia della tossicodipendenza - ambulatoria

- ospedaliera

Ammissibile una riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave dell'assicurato.

25.n3.1971

Terapia al metadone Sì

Le prestazioni per le cure di lunga durata a base di metadone per gli eroinomani sono obbligatoriamente assunte: 31.n8.1989/
n1.n1.1997

1.

Se viene comprovato che una
cura di svezzamento o disintossicazione non darà esito positivo. Le seguenti condizioni devono di regola essere adempite: 1.1 il paziente ha compiuto almeno 18 anni;

1.2 la sua dipendenza dagli oppiacei dura da almeno un anno;

1.3 secondo perizia medica, la cura di svezzamento o di disintossicazione non è indicata al momento.

2.

Il medico curante conferma al
medico di fiducia
dell'assicuratore:

2.1 che le indicazioni sono fornite conformemente alla cifra 1 o il
motivo per cui si può fare
un'eccezione;

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 49

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

2.2 che l'autorizzazione cantonale, necessaria giusta l'articolo 15a
capoverso 5 della legge federale
sugli stupefacenti del 3 ottobre
1951 (RS 812.121) è stata rilasciata; una copia
dell'autorizzazione deve essere
consegnata al medico di fiducia; 2.3 che l'esame dell'indicazione effettuato due anni dopo giustifica la continuazione della cura
al metadone; il medico curante
deve anche pronunciarsi in merito alla dose necessaria.

3.

La cura è effettuata secondo le
raccomandazioni contenute nel
3° rapporto sul metadone del
dicembre 1995.

Svezzamento ultracorto dagli oppiati
(UROD) sotto sedazione Sì

- Pazienti monodipendenti dagli oppiati, desiderosi di svezzamento;

- nell'ambito di un trattamento completo di disintossicazione fisica;

- in una istituzione riconosciuta a livello cantonale e che partecipa a uno
studio multicentrico con protocollo
comune e coordinato da un ospedale
universitario.

n1.n1.1998
sino al
31.12.2000

Svezzamento ultracorto dagli oppiati
(UROD) sotto narcosi

No

In valutazione

1. 1.1998

Svezzamento ambulatoriale dagli oppiati
secondo il metodo
Endorphine Stimulated Clean & Addiction
Personality Enhancement (ESCAPE) No

1. 1.1999

Psicoterapia di gruppo Sì

Secondo gli articoli 2 e 3 OPre.

25.n3.1971/
n1.n1.1996

Terapia di rilassamento secondo Ajuriaguerra Sì

Nello studio medico o in ospedale sotto
sorveglianza diretta del medico.

22.n3.1973

Terapia mediante il
gioco e la pittura per
fanciulli

Se eseguita dal medico o sotto la sua
diretta sorveglianza.

N7.n3.1974

Psicodramma

Secondo gli articoli 2 e 3 OPre.

13.n5.1976/
n1.n1.1996

Assicurazione contro le malattie 50

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Controllo della terapia
per video

No

16.n2.1978

Musicoterapia

No

11.12.1980

9

Radiologia

9.1 Radiodiagnostica Tomografia assiale
computerizzata
(scanner)

Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979

Osteodensitometria
- mediante assorziometria a doppia
energia ai raggi X
(DEXA)

- In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato.

- In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo.

n1.n3.1995

- In caso di malattie gastrointestinali (sindrome di malassorbimento,
morbo di Crohn, colite ulcerosa).

- In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è
chiara).

- In caso di osteogenesis imperfecta.

1. 1.1999

I costi degli esami DEXA sono assunti
solo per l'esecuzione limitata a una regione del corpo.

Ulteriori esami DEXA sono assunti solo
in caso di terapia medicamentosa dell'osteoporosi e al massimo ogni due
anni.

1. 3.1995

- mediante scanner

No

n1.n3.1995

Osteodensitometria
per la prevenzione
dell'osteoporosi mediante assorziometria
a doppia energia ai
raggi X (DEXA)

Sì, in
valutazione

- Esami eseguiti nell'ambito dello studio multicentrico svizzero per la valutazione clinica ed economica comparativa del rischio di frattura osteoporotica e

- esecuzione in centri che partecipano allo studio.

- Per questa prestazione, i partner tariffali convengono una tariffa valevole
a livello nazionale.

N1.n1.1996
sino al
31.12.2000

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 51

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Osteodensitometria
per la prevenzione
dell'osteoporosi mediante TC periferica
quantitativa (pQTC)

Sì, in
valutazione

- Esami eseguiti nell'ambito dello studio multicentrico svizzero per la valutazione clinica ed economica comparativa del rischio di frattura osteoporotica e

- esecuzione in centri che partecipano allo studio.

- Per questa prestazione, i partner tariffali convengono una tariffa valevole
a livello nazionale.

1.n1.1996
sino al
31.12.2000

Ultrasonografia ossea Sì, in
valutazione

- Esami eseguiti nell'ambito dello studio multicentrico svizzero per la valutazione clinica ed economica comparativa del rischio di frattura osteoporotica e

- esecuzione in centri che partecipano allo studio.

- Per questa prestazione, i partner tariffali convengono una tariffa valevole
a livello nazionale.

n1.n1.1996
sino al
31.12.2000

Metodi di analisi
dell'attività ossea
- «Marker»

dell'attività osteoclastica Sì, in
valutazione

- Esami eseguiti nell'ambito dello studio multicentrico svizzero per la valutazione clinica ed economica comparativa del rischio di frattura osteoporotica e

- esecuzione in centri che partecipano allo studio.

- Per questa prestazione, i partner tariffali convengono una tariffa valevole
a livello nazionale.

n1.n1.1996
sino al
31.12.2000

- «Marker» della

formazione ossea

Sì, in
valutazione

- Esami eseguiti nell'ambito dello studio multicentrico svizzero per la valutazione clinica ed economica comparativa del rischio di frattura osteoporotica e

- esecuzione in centri che partecipano allo studio.

- Per questa prestazione, i partner tariffali convengono una tariffa valevole
a livello nazionale.

n1.n1.1996
sino al
31.12.2000

9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini Risonanza magnetica
nucleare (MRI)

1. 1.1999

Assicurazione contro le malattie 52

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Tomografia con
emissione di positroni Sì

Con PET-Scanner
- In caso di epilessia focale resistente alla terapia.

- Come provvedimento preoperatorio in caso di tumore al cervello.

- Come provvedimento preoperatorio in caso d'intervento chirurgico
complicato di rivascolarizzazione in
caso d'ischemia cerebrale.

- Come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto cardiaco.

- Staging di carcinoma polmonare non microcellulare e di melanoma
maligno.

In oncologia:
- In caso di linfomi maligni: staging, diagnostica di tumore residuo,
diagnostica di recidiva.

- In caso di tumore alle cellule germinative dell'uomo: staging,
tumore residuo dopo terapia.

- In caso di carcinoma colorettale: restaging in caso di recidiva locale,
metastasi linfonodali o metastasi a
distanza in presenza di fondato
sospetto (p. es. aumento di un marker
tumorale); diagnosi di
differenziazione tra cicatrice e
tumore; tumore residuo dopo terapia.

- In caso di cancro del seno: staging dei noduli linfatici; diagnosi di
metastasi a distanza per pazienti ad
alto rischio.

In neurologia:
- Investigazione di demenze su persone d'età inferiore ai 70 anni.

In cardiologia:
- In caso d'infarto documentato mediante scintigrafia, ecografia o
coronografia oppure di sospetto di
«hibernating myocardium» prima di
un intervento (PTCA/CABG) per
confermare o escludere una ischemia
in caso di malattie coronariche dei
tre vasi, documentate dal profilo
angiografico, p. es. dopo bypass in
caso di anatomia complessa delle
coronarie.

Nei seguenti centri: Hôpital cantonal
universitaire di Ginevra,
Universitätsspital di Zurigo; se viene
tenuto un registro di valutazione.

n1.n4.1994

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 53

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

No

In caso di utilizzo di una PETCoincidence-Camera (PET CC) 1. 1.2000

Irradiazione terapeutica con pioni No

In valutazione

n1.n1.1993

Radiochirurgia

Indicazioni:

n1.n1.1996

- neurinomi del nervo acustico
- recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi

- adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale - malformazioni arteriovenose
- meningiomi
- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 ccm al massimo risp.
del diametro di 3,5 cm al massimo se
non sono presenti oltre tre metastasi
e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non
dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia. I fornitori
di prestazioni (Gamma Knife e
LINAC) devono tenere un registro di
valutazione e compilare i costi.

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 ccm al
massimo risp. del diametro di 3,5 cm
al massimo se la localizzazione del
tumore non permette di operarlo. I
fornitori di prestazioni (Gamma
Knife e LINAC) devono tenere un
registro di valutazione e compilare i
costi.

1. 1.1999
sino al
31.12.2002

No

In valutazione
- in caso di turbe funzionali 1. 1.1996

10 Medicina complementare Agopuntura

Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1. 7.1999

Medicina antroposofica Sì, in valutazione Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1. 7.1999
sino al
30. 6.2005

Medicina cinese

Sì, in valutazione Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1. 7.1999
sino al
30. 6.2005

Omeopatia

Sì, in valutazione Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1. 7.1999
sino al
30. 6.2005

Assicurazione contro le malattie 54

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Terapia neurale

Sì, in valutazione Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1. 7.1999
sino al
30. 6.2005

Fitoterapia

Sì, in valutazione Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1. 7.1999
sino al
30. 6.2005

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 55

832.112.31

Indice alfabetico A

Ablazione non chirurgica dell'endometrio (3.)
Actigrafia (2.1)
Agopuntura (10)
Anisometria, chirurgia refrattiva per la cura della a. (6)
Antroposofica, medicina a. (10)
Artrosi
- iniezione intraarticolare di un lubrificante artificiale (1.3) (2.4)
- iniezione intraarticolare di teflon o silicone come «lubrificanti» (1.3) (2.4)
Autotrasfusione (1.1)

B

Biometria ultrasonica dell'occhio (6) C

Calcoli renali, frantumazione di c.r. (1.4)
Cancro, terapia del c. con pompa a perfusione (chemioterapia) (2.5)
Celluloterapia a base di cellule fresche (2.1)
Cheratotomia radiata per correggere la miopia (6)
Chiocciola, impianto della c. per la terapia della sordità (7)
Chirurgia palliativa dell'epilessia (2.3)
Cinese, medicina c. (10)
Circolazione
- terapia delle affezioni della c. con apparecchi a pressione e aspirazione (2.2)
- terapia motoria di riabilitazione in caso di malattie cardiocircolatorie (2.2)
Complementare, medicina c. (10)
Controllo della terapia per video (9)
Crineurolisi (2.3)
Cuore
- operazione del c. (1.1)
- trapianto del c. (1.2)
Cuore-polmone (trapianto) (1.2) D

Defibrillatore (applicazione) (2.2)
Dialisi peritoneale (2.1)
Dolore, terapia del d.
- elettroneurostimolazione transcutanea (TENS) (2.3)
- elettrostimolazione del midollo spinale mediante applicazione di un sistema di neurostimolazione (2.3)

- elettrostimolazione delle strutture cerebrali profonde mediante applicazione di un sistema di neurostimolazione (2.3) - terapia intratecale di dolori cronici somatici con applicazione di un dosatore di medic amenti (2.3)

- terapia neurale (10) E

Elettrocardiogramma (ECG), registrazione per telemetria (2.2)
Elettroneuromodulazione dei nervi spinali sacrali mediante apparecchio impiantato per la cura
dell'incontinenza urinaria (1.4)
Elettroneurostimolazione transcutanea (TENS) (2.3)
Elettrostimolazione
- del midollo spinale mediante applicazione di un sistema di neurostimolazione (2.3)

Assicurazione contro le malattie 56

832.112.31

- delle strutture cerebrali profonde mediante applicazione di un sistema di neurostimolazione (2.3)

- della vescica (4)
Embolizzazione
- degli emangiomi del viso (5)
- terapeutica della varicocele testicolare (1.4)
Emodialisi («rene artificiale») (2.1)
Emodialisi a domicilio (2.1)
Endometrio, ablazione non chirurgica (3.)
Endoprotesi (1.1)
Enuresi, terapia con apparecchio avvertitore (4)
Epilessia
- Chirurgia palliativa (2.3)
- Resezione curativa di focolai epilettogeni (2.3)
Erezione, turbe dell'e.
- chirurgia di rivascolarizzazione (1.4)
- protesi del pene (1.4)
Excimer-laser, terapia a e.-l. per correggere la miopia (6) F

Fecondazione in vitro (3)
Fecondazione in vitro e trasferimento d'embrione (FIVETE) (3)
Fegato (trapianto) (1.2)
Fitoterapia (10)
Fotochemioterapia extracorporale (2.5)
Fototerapia selettiva agli ultravioletti (5) G

Ginnastica di gruppo per fanciulli obesi (4)
Gioco, terapia mediante il g. per fanciulli (4) (8) I

Impianto di lenti per la miopia (6)
Impianto di un apparecchio uditivo mediante ancoraggio osseo percutaneo (7)
Inseminazione artificiale (3)
Insufflazione di ossigeno (2.2)
Insulinoterapia con pompa a perfusione continua (2.1)
Intratecale, terapia i. con baclofene in caso di spasticità con applicazione di un dosatore di medicamenti (2.3)
Intratecale, terapia i. di dolori cronici somatici con applicazione di un dosatore di medicamenti
(2.3)
Irradiazione dei melanomi intraoculari (6)
Irradiazione terapeutica con pioni (9.3)
Iscador, terapia all'I. (v. Medicina antroposofica) L

Laser, terapia a I.
- cancro del collo in situ (3)
- capsulotomia (6)
- chirurgia palliativa minimale in oncologia (2.5)
- condylomata acuminata (5)
- ernia discale, operazione risp. decompressione (2.3)
- lesioni retiniche (6)
- naevus teleagiectaticus (5)
- palatoplastica (7)
- papillomatosi delle vie respiratorie (7)
- prostatatectomia (1.4)

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 57

832.112.31

- resezione della lingua (7)
- retinopatie diabetiche (6)
- trabeculotomia (6)
- tumori vescicali o del pene (1.4)
Laser-excimer (6)
LDL-Aferesi (2.1)
Litotripsia
- dei calcoli biliari (frantumazione dei c.b.) (2.1)
- dei calcoli salivari (7)
Litotripsia renale extracorporea mediante onde d'urto (frantumazione dei calcoli renali) (1.4)
Logopedia (7)

M

Maintenance of Wakefullness (2.1)
Mammaria, ricostruzione m. operatoria (1.1)
Mare Morto, terapia climatica (5)
Massaggi in caso di paralisi consecutiva ad affezioni del sistema nervoso centrale (2.3)
Medicina antroposofica (10)
Medicina cinese (10)
Melanomi intraoculari, irradiazione terapeutica protonica di m.i. (6)
Melatonina, misura della m. nel siero (2.1)
Metadone, terapia al m. (8)
Metodi di analisi dell'attività ossea:
- «Marker» dell'attività osteoclastica (9.1)
- «Marker» della formazione ossea (9.1)
Miopia, correzione
- mediante cheratotomia radiata (6)
- mediante applicazione di lenti (6)
- mediante terapia a excimer-laser (6)
Monitoraggio della respirazione e della frequenza cardiaca (4)
Multiple Slepp Latency Test (2.1)
Musicoterapia (8)

N

Nebulizzatore a ultrasuoni (7)
Neurale, terapia n. (10)
Neurostimolazione, applicazione di un sistema di n. (2.3)
- per l'elettrostimolazione del midollo spinale (2.3)
- per l'elettrostimolazione delle strutture cerebrali profonde (2.3)
- per la terapia di turbe motorie (2.3)
Nutrizione enterica a domicilio (2.1)
Nutrizione parentale a domicilio (2.1) O

Obesità
- terapia chirurgica (1.1)
- terapia con anfetamine e loro derivati (2.1)
- terapia con diuretici (2.1)
- terapia con iniezioni di coriogonadotropina (2.1)
- terapia con ormoni tiroidei (2.1)
- terapia con palloncino intragastrico (1.1)
Omeopatia (10)
Orecchio elettronico (metodo Tomatis) (7)
Ortopedia, terapia mediante onde d'urto in o. (1.3)
Ortottica (6)
Ossigenoterapia
- insufflazione di ossigeno (2.2)
- terapia con ossigeno iperbarico (2.1)

Assicurazione contro le malattie 58

832.112.31

Osteodensitometria (9.1)
Ozono, terapia con iniezione di o. (2.1) P

Pacemaker, sorveglianza telefonica (2.2)
Pancreas (trapianto) (1.2)
Perfusione isolata delle membra con ipertermia e Tumor-Necrosis-Factors alpha (2.5)
Perfusione parenterale di antibiotici con pompa (2.1)
Pittura, terapia mediante la p. per fanciulli (4) (8)
Plasmaferesi (2.1)
Poligrafia (2.1)
Polisonnografia (2.1)
Polmone (trapianto) (1.2)
Portamento, terapia dei difetti di p. (1.3)
Potenziali evocati visuali (2.3) (6)
Pressomassaggio sequenziale peristaltico (2.2)
Prostatatectomia transuretrale mediante laser agli ultrasuoni (1.4)
Protesi vocale (7)
Protezione delle anche per prevenire le fratture del collo del femore (1.3)
Psicodramma (8)
Psicoterapia di gruppo (8)
Psoriasi
- fototerapia selettiva agli ultravioletti (SUP) (5)
- terapia alla luce nera (PUVA) (5)
PTCA con pompa a pallone intraaortale (2.2) R

Rabbia (vaccinazione) (2.1)
Radiochirurgia (9.3)
Rene (trapianto) (1.2)
Resezione curativa di focolai epilettogeni (2.3)
Riabilitazione in caso di malattie cardiovascolari (2.2)
Rilassamento, terapia di r. secondo Ajuriaguerra (8)
Risonanza magnetica nucleare, immagini per r.m.n. (MRI) (9.2)
Rivascolarizzazione transmiocardica per laser (2.2) S

Scanner (tomografia assiale computerizzata) (9.1)
Sfintere artificiale (applicazione) (1.4)
Sierocitoterapia (2.1)
Sinoviortesi (2.4)
Sorveglianza telefonica dei pazienti con stimolatore cardiaco (2.2)
Spondilodesi tramite gabbie intersomatiche (2.3)
Sterilizzazione
- della donna (3)
- del marito (3)
Stimolatore cardiaco, sorveglianza telefonica (2.2) T

Test respiratorio all'urea 13C (Helicobacter-pylori-Elimination) (2.1)
Tomografia assiale computerizzata (Scanner) (9.1)
Tomografia con emissione di positroni (9.2)
Tossicodipendenza
- svezzamento ambulatoriale dagli oppiati secondo il metodo ESCAPE (8)
- svezzamento ultracorto dagli oppiati (UROD) (8)
- terapia ambulatoria e stazionaria (8)
- terapia al metadone (8)

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 59

832.112.31

Trapianto
Trapianto allogeno di un equivalente di pelle umana vivente a due strati (1.2)
- cardiaco (1.2)
- con epiderma autologa di coltura (cheratinociti) (1.2)
- cuore-polmone (1.2)
- del fegato (1.2)
- del pancreas (1.2)
- del polmone (1.2)
- di protogonociti ematopoietici (2.1)
- renale (1.2)

U

Ultrasonografia ossea (9.1)
Ultrasuoni, diagnosi agli u.
- biometria ultrasonica dell'occhio (7)
- diagnosi ultrasonica in ostetricia e ginecologia (3)
Uroflowmetria (1.4)

V

Vaccinazione contro la rabbia (2.1)
Video, controllo della terapia per v. (8)
Viscosupplementazione (1.3)
Viscum-album, terapia al v.-al. (v. Medicina antroposofica)
Vocale, protesi v. (7)

Assicurazione contro le malattie 60

832.112.31

Allegato 268 (art. 20)

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 68

Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° gen. 2000
(RU 1999 2516).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 61

832.112.31

Allegato 369 (art. 28)

Elenco delle analisi 69

Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° ott. 1999
(RU 1999 2505).

Assicurazione contro le malattie 62

832.112.31

Allegato 470 (art. 29)

Elenco dei medicamenti con tariffa 70

Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° ago. 1999
(RU 1999 2503).