01.07.2024 - *
24.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2024 - 23.01.2024
01.11.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.10.2023
01.05.2023 - 30.06.2023
01.03.2023 - 30.04.2023
01.01.2023 - 28.02.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.08.2022 - 30.09.2022
01.07.2022 - 31.07.2022
01.04.2022 - 30.06.2022
01.02.2022 - 31.03.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
04.11.2021 - 31.12.2021
01.10.2021 - 03.11.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.06.2021 - 30.06.2021
01.04.2021 - 31.05.2021
01.02.2021 - 31.03.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.12.2020 - 31.12.2020
01.10.2020 - 30.11.2020
01.07.2020 - 30.09.2020
30.04.2020 - 30.06.2020
01.04.2020 - 29.04.2020
04.03.2020 - 31.03.2020
01.01.2020 - 03.03.2020
01.10.2019 - 31.12.2019
09.07.2019 - 30.09.2019
01.07.2019 - 08.07.2019
01.04.2019 - 30.06.2019
01.03.2019 - 30.03.2019
19.02.2019 - 28.02.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.10.2018 - 31.12.2018
01.09.2018 - 30.09.2018
31.07.2018 - 31.08.2018
17.07.2018 - 30.07.2018
01.07.2018 - 16.07.2018
19.06.2018 - 30.06.2018
01.04.2018 - 18.06.2018
01.03.2018 - 31.03.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
03.08.2017 - 31.12.2017
01.08.2017 - 02.08.2017
01.07.2017 - 31.07.2017
01.03.2017 - 30.06.2017
10.01.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 09.01.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
01.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 30.04.2016
15.11.2015 - 31.12.2015
15.09.2015 - 14.11.2015
15.07.2015 - 14.09.2015
01.06.2015 - 14.07.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
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01.04.2007 - 31.07.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
10.05.2006 - 31.07.2006
01.01.2006 - 09.05.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
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01.07.2002 - 31.12.2002
01.05.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
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01.10.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1 del 29 settembre 1995 (Stato 1° settembre 2010) Il Dipartimento federale dell'interno, visti gli articoli 33, 36 capoverso 1, 54 capoversi 2-4, 59a, 62, 65 capoverso 3,
71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1bis dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sull'assicurazione malattie (OAMal),3 ordina: Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4 Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria

Art. 1

5 L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione): a. assume i costi; b. assume i costi a determinate condizioni; c. non assume i costi.

RU 1995 4964 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1°gen. 2003 (RU 2002 3670).

2 RS

832.102

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

832.112.31

Assicurazione contro le malattie 2

832.112.31

Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico

Art. 2


6

Principio

1

L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente.

2

La psicoterapia è una forma di terapia che: a. concerne malattie psichiche e psicosomatiche; b. persegue un obiettivo terapeutico definito; c. si basa prevalentemente sulla comunicazione verbale ma non esclude una terapia medicamentosa;

d. poggia su una teoria dell'esperienza e del comportamento normali o patologici, nonché su una diagnostica orientata all'eziologia;

e. comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento della relazione terapeutica; f. è caratterizzata dall'alleanza terapeutica e da sedute terapeutiche regolari pianificate in anticipo; e g. può essere praticata quale terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo.


Art. 3

7 Assunzione dei

costi

L'assicurazione assume al massimo i costi di 40 sedute d'accertamento e di terapia.

È fatto salvo l'articolo 3b.

a8
b9 Procedura per l'assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute 1

Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve tempestivamente trasmettere un rapporto al medico di fiducia dell'assicuratore.

Il rapporto deve indicare: a. il genere di malattia; b. il genere, le modalità, lo svolgimento e i risultati del trattamento precedente; 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

8

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

9

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 3

832.112.31

c. una proposta concernente il proseguimento della terapia con l'indicazione dell'obiettivo, dello scopo, delle modalità e della durata prevista.

2

Il rapporto può contenere soltanto le indicazioni necessarie per stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

3

Il medico di fiducia esamina la proposta sottopostagli e a sua volta propone se e per quale durata la terapia può continuare a carico dell'assicurazione fino al prossimo rapporto.

4

Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto, l'assicuratore comunica all'assicurato, con copia al medico curante, se e per quanto tempo saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.


c e 3d 10 Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici Art. 4
L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici come pure i procedimenti di formazione d'immagini seguenti, prescritti dai chiropratici:11 a.12 analisi:

le analisi sono designate separatamente nell'elenco delle analisi giusta l'articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; b. medicamenti:

le specialità farmaceutiche dei gruppi terapeutici 01.01. Analgetica e 07.10.

Artriti e affezioni reumatiche dell'elenco delle specialità, purché il competente organo svizzero di controllo ne abbia specificato come modalità di vendita quella in farmacia senza ricetta medica (C) oppure quella in farmacia e drogheria (D); c. mezzi

e

apparecchi:

1. i prodotti del gruppo 05.12.01. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi,

2. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale; 10 Introdotti dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957). Abrogati dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).

Assicurazione contro le malattie 4

832.112.31

d.13 diagnostica per immagini: 1. radiografia dello scheletro, 2. tomografia computerizzata (TC) dello scheletro, 3. risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale, 4. scintigrafia dello scheletro.

Sezione 4:14 Prestazioni farmaceutiche
a 1 L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti: a. consulenza in relazione all'esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell'elenco delle specialità; b. esecuzione di una ricetta medica all'infuori delle ore d'apertura usuali locali, in caso d'urgenza;

c. sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico con un generico meno caro; d. assistenza prescritta dal medico per l'assunzione di un medicamento.

2

L'assicurazione può assumere, nell'ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.

Capitolo 2:

Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico Sezione 1: Fisioterapia

Art. 5

1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell'articolo 52a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell'ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:15 13 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

14 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 5

832.112.31

a. misure di esame e valutazione fisioterapici; b. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione: 1. chinesiterapia attiva e passiva, 2. terapia manuale,

3. fisioterapia per alleviare la tensione, 4. fisioterapia respiratoria (comprese le inalazioni di aerosol), 5. terapia medica di allenamento, 6. fisioterapia linfologica,

7. chinesiterapia in acqua, 8. fisioterapia ippoterapica in caso di sclerosi multipla, 9. fisioterapia cardio-circolatoria,

10.16 fisioterapia del pavimento pelvico; c. misure

fisiche:

1. terapia del caldo e terapia del freddo, 2. elettroterapia, 3. terapia della luce (ultravioletta, infrarossa, luce rossa), 4. ultrasuoni, 5. idroterapia, 6. massaggio muscolare e massaggio del tessuto connettivo.17 1bis

Le misure terapeutiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 numeri 1, 3-5, 7 e 9 possono essere eseguite individualmente o in gruppi.18 1ter La terapia medica di allenamento inizia con un'introduzione all'allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. La terapia medica di allenamento è preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.19 2 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione medica.20 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

4

Se la fisioterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

18 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

19 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

Assicurazione contro le malattie 6

832.112.31

terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.21 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195922 su l'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una fisioterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.23 Sezione 2: Ergoterapia

Art. 6

1 Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte purché: a. in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure

b.24 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.

2

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione medica.25 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

4

Se l'ergoterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esamina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.26 21 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

22 RS

831.20

23 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

26 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 7

832.112.31

5

Per gli assicurati che fino al compimento dei 20 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 195927 su l'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una ergoterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 20 anni, in virtù del capoverso 4.28 Sezione 3:

Cure dispensate a domicilio, ambulatoriamente o in una casa di cura

Art. 7

Definizione delle cure 1

L'assicurazione assume i costi degli esami, delle terapie e delle cure (prestazioni) effettuati secondo la valutazione dei bisogni (art. 7 cpv. 2 e art. 8a) previa prescrizione o mandato medico:29 a. da infermieri (art. 49 OAMal); b. da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal); c. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199430 sull'assicurazione malattie, LAMal).

2

Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: a.31 consigli e istruzioni: 1. valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il paziente, 2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l'effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari; b. esami

e

cure:

1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),

2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina, 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 27 RS

831.20

28 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

30

RS 832.10

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

Assicurazione contro le malattie 8

832.112.31

7. somministrazione di medicamenti, in particolare per iniezione o perfusione,

8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico, 10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango,

13.32 assistenza per l'applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l'esercizio di strategie d'intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti, 14.33 sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri; c. cure

di

base:

1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo, 2.34 provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l'elaborazione e l'attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all'incoraggiamento di contatti sociali e l'assistenza nell'ambito dell'aiuto all'orientamento e dell'applicazione di misure di sicurezza.

2bis

La valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui alla lettera b numeri 13 e 14 nonché alla lettera c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa provare un'attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria.35 3 Le spese generali d'infrastruttura e di gestione dei fornitori di prestazioni non sono calcolate nel costo delle prestazioni.36 32 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

33 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

35 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

36

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1997 (RU 1998 150).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 9

832.112.31


Art. 8


37

Prescrizione o mandato medico, valutazione dei bisogni 1

La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.

2

La valutazione dei bisogni comprende l'analisi dello stato generale del paziente, dell'ambiente in cui vive, delle cure e dell'assistenza necessarie.

3

La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.

4

La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 4). L'assegnazione ad un livello dei bisogni di cure da parte del medico equivale a prescrizione o mandato medico.

5

L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

6

La durata della prescrizione o del mandato medico dev'essere limitata. Non può superare:

a. tre mesi in caso di malattia acuta; b. sei mesi in caso di malattia di lunga durata.

6bis

Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.38 7 La prescrizione o il mandato medico possono essere rinnovati.

a39 Procedura di controllo e di conciliazione 1

Per le cure dispensate a domicilio, assicuratori e fornitori di prestazioni convengono la procedura di controllo e di conciliazione da inserire nelle convenzioni tariffali.

2

In assenza di convenzione tariffale (art. 47 LAMal40), il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce oltre alla tariffa la procedura di cui al capoverso 1.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

38 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).

39

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

40 RS

832.10

Assicurazione contro le malattie 10

832.112.31

3

La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici devono essere verificati se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.


Art. 9

Fatturazione

1

Le prestazioni possono essere fatturate segnatamente in base a una tariffa temporale o forfettaria (art. 43 LAMal41).

2

I diversi tipi di tariffe possono essere combinati.

3

Per le prestazioni effettuate dagli infermieri o dalle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo la natura e la difficoltà delle prestazioni.42 4 Per le prestazioni effettuate nelle case di cura, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo il livello dei bisogni di cure. Devono essere previsti almeno quattro livelli.43
a44 Trasparenza dei costi e limiti tariffali 1

Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b non dispongono di basi di calcolo dei costi stabilite d'intesa con gli assicuratori, le seguenti tariffe limite orarie non possono essere superate: a. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni semplici e stabili: 30-48.50 franchi; b. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni complesse e instabili come pure per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b: 45-70.00 franchi; c. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a: 50-75.00 franchi.45

2

Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c non dispongono di una contabilità analitica uniforme (art. 49 cpv. 6 e 50 LAMal46), le seguenti tariffe limite giornaliere non possono essere superate:

a. per il primo livello dei bisogni di cure: 10-20.50 franchi, b. per il secondo livello dei bisogni di cure: 15-41.50 franchi, 41

RS 832.10

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

43

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

44

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

46 RS

832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 11

832.112.31

c. per il terzo livello dei bisogni di cure: 30-67.00 franchi, d. per il quarto livello dei bisogni di cure: 40-82.50 franchi.47 3

È applicabile l'articolo 44 LAMal.

Sezione 3a:48 Consulenza nutrizionale
b49 1 I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:50

a.51 turbe del metabolismo, b. obesità (Body-mass-index oltre 30) e malattie conseguenti al sovrappeso oppure concomitanti,

c. malattie

cardiovascolari,

d. malattie del sistema digestivo, e. malattie dei reni, f.

stato di malnutrizione o di denutrizione, g. allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.

2

Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.

3

Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

48

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 564).

49 Originario art. 9a.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

Assicurazione contro le malattie 12

832.112.31

Sezione 3b:52 Consulenza ai diabetici
c 1 L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:

a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI), b. un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).

2

La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito delle cure (Diabetes mellitus).

3

L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.

Se la consulenza dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli une proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell'assicurazione.53 4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.

Sezione 4: Logopedia

Art. 10

Principio

I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a: a. danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari;

b. affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni della funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).

52 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 13

832.112.31


Art. 11

Condizioni

1

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dalla prescrizione medica.

2

Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

3

Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.

4

Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno in merito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.

5

I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

Capitolo 3: Misure di prevenzione

Art. 12


54

Principio

L'assicurazione assume i costi delle misure di medicina preventiva seguenti (art. 26 LAMal55): a. vaccinazioni profilattiche (art. 12a); b. misure di profilassi di malattie (art. 12b); c. esami sullo stato di salute generale (art. 12c); d. misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio (art. 12d);

e. misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale, incluse le misure destinate a tutte le persone di una determinata classe d'età oppure a tutti gli uomini o donne (art. 12e).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

55 RS

832.10

Assicurazione contro le malattie 14

832.112.31

a56 L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni alle condizioni elencate: Misura

Condizione

a. Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia Per fanciulli e adolescenti fino a 16 anni, nonché per adulti non immunizzati, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2010»57, curato dall'UFSP e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).

b. Richiamo dT

Per le persone di oltre 16 anni, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2010», curato dall'UFSP e dalla CFV.

c.58 Vaccinazione contro l'Haemofilus influenzae

Per i fanciulli fino a cinque anni, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2010», curato dall'UFSP e dalla CFV.

d.59 Vaccinazione contro l'influenza 1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo la categoria a) delle raccomandazioni per la vaccinazione contro l'influenza stagionale stabilite dall'UFSP, dal gruppo di lavoro Influenza e dalla CFV del 21 giugno 2010 (Bollettino UFSP 25/2010; solo in tedesco e francese).

2. In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all'art. 12 dell'O del 27 apr. 200560 sulla pandemia di influenza, OPI).

Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

56 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

57 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFI del 14 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2755). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3559).

60 RS

818.101.23

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 15

832.112.31

Misura

Condizione

e. Vaccinazione contro l'epatite B 1. Per i neonati di madri HbsAgpositive e le persone esposte a rischi di contagio.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell'UFSP 5/98 e Complemento del Bollettino 36/98), secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2010», curato dall'UFSP e dalla CFV.

f.

Vaccinazione passiva con Epatite B-Immunglobuline Per i neonati di madri HBsAg-positive.

g. Vaccinazione contro i pneumococchi

1. Con vaccino polisaccaridico: adulti a partire dai 65 anni nonché adulti e fanciulli di età superiore ai due anni, con una malattia cronica grave, stato di deficienza immunitaria, diabete mellito, fistola di liquido cefalorachidiano, splenectomia funzionale o anatomica, impianto cocleare, malformazione della base del cranio o prima di una splenectomia o di un impianto cocleare secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2010» curato dall'UFSP e dalla CFV.

2. Con vaccino coniugato: fanciulli d'età inferiore ai due anni e fanciulli d'età inferiore ai cinque anni affetti da malattie croniche secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2010» curato dall'UFSP e dalla CFV.

h. Vaccinazione contro i meningococchi

Secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2010» curato dall'UFSP e dalla CFV.

i.

Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo le direttive dell'Associazione svizzera contro la tubercolosi e le malattie polmonari (ASTP) e dell'UFSP del 1996 (Bollettino dell'UFSP 16/1996).

Assicurazione contro le malattie 16

832.112.31

Misura

Condizione

j.61 Vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME)

Secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2010», curato dall'UFSP e dalla CFV.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

k. Vaccinazione contro la varicella Secondo il «Piano svizzero di vaccinazione 2009» curato dall'UFSP e dalla CFV.

l.

Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV) 1. Conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV del giugno 2007 (Bollettino dell'UFSP n. 25, 2007): a. vaccinazione generale delle ragaz-

ze in età scolastica; b. vaccinazione delle donne d'età compresa tra i 15 e i 19 anni. Questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 2012.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 17

832.112.31

Misura

Condizione

2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: a. l'informazione ai giovani apparte-

nenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV è garantita; b. l'acquisto del vaccino avviene in modo centralizzato;

c. la completezza delle vaccinazioni (schema di vaccinazione conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV) è ricercata; d. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori malattia sono definiti;

e. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia.

Assicurazione contro le malattie 18

832.112.31

Misura

Condizione

m. Vaccinazione contro l'epatite A Secondo il «Piano svizzero di vaccinazione 2009» curato dall'UFSP e dalla CFV. Per le seguenti persone: - per pazienti affetti da una malattia

cronica del fegato

- per bambini provenienti da Paesi con un'endemicità media o elevata che vivono in Svizzera e che ritornano al loro Paese d'origine per un soggiorno temporaneo - per persone che si iniettano droghe - per uomini che hanno contatti sessuali con altri uomini al di fuori di una relazione stabile.

Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall'esposizione.

Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

n. Vaccinazione contro la rabbia Vaccinazione post-esposizione dopo il morso di un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia.

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

b62 Misure di profilassi di malattie L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate: Misura

Condizione

a. Profilassi alla vitamina K Per i neonati (3 dosi).

b. Profilassi del rachitismo mediante vitamina D

Durante il primo anno.

62 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 19

832.112.31

Misura

Condizione

c.63 Profilassi post-esposizione ad HIV Secondo le raccomandazioni dell'UFSP (Bollettino dell'UFSP n. 36, 2006).

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

d64 Immunizzazione passiva postesposizione

Secondo le raccomandazioni dell'UFSP e della CFV (direttive e raccomandazioni «immunizzazione passiva postesposizione» dell'ottobre 2004).

Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

c65 Esami sullo stato di salute generale L'assicurazione assume i costi dei seguenti esami sullo stato di salute generale: Misura

Condizione

a. Esame dello stato di salute e dello sviluppo del fanciullo in età prescolare Secondo le raccomandazioni pubblicate nel manuale «Esami preventivi» della Società svizzera di pediatria (2a edizione, Berna 1993).

In totale otto esami.

d66 Misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate: Misura

Condizione

a. Test HIV

Per i neonati di madri sieropositive e le persone esposte a pericolo di contagio, seguito da un colloquio che dev'essere documentato.

63 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

64 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

65 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

66 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

Assicurazione contro le malattie 20

832.112.31

Misura

Condizione

b. Colonoscopia

In caso di cancro del colon in famiglia (ne sono stati affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell'età di 30 anni).

c. Esame della pelle In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado).

d.67 Mammografia

In caso di cancro del seno della madre, della figlia o della sorella. Frequenza secondo la valutazione clinica, fino ad un esame preventivo l'anno. La prima mammografia deve essere preceduta da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato.

La mammografia va effettuata da un medico specialista in radiologia medica.

La sicurezza degli apparecchi deve corrispondere alle linee direttrici UE del 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition).

e. Test di contrattura muscolare in vitro in esito alla diagnosi di una predisposizione all'ipertermia maligna Per persone che, durante un'anestesia, hanno presentato un episodio sospetto d'ipertermia maligna e per i consanguinei di primo grado di persone per le quali un'ipertermia maligna sotto anestesia è conosciuta ed è documentata una predisposizione all'ipertermia maligna.

In un centro riconosciuto dall'European Malignant Hyperthermia Group.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 14 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2755).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 21

832.112.31

Misura

Condizione

f. Consulenza

genetica,

indicazione

per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità dell'elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione a una malattia cancerogena ereditaria A pazienti e familiari di primo grado di pazienti affetti da: - una sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia

- poliposi del colon/forma attenuata di poliposi del colon

- sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC) - retinoblastoma.

Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» dell'Istituto Svizzero per la Ricerca Applicata sul Cancro (SIAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica.

e68 Misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate: Misura

Condizione

a.69 Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo congenito, carenza di acil-CoA deidrogenasi a catena media (MCAD)

Per i neonati.

Analisi di laboratorio secondo l'Elenco delle analisi (EL).

b. Esame

ginecologico

preventivo,

compreso lo striscio I primi due anni: un esame ogni anno, compreso lo striscio. Successivamente, se i risultati sono normali, un esame ogni tre anni; altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica.

68 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2821).

Assicurazione contro le malattie 22

832.112.31

Misura

Condizione

c.70 Mammografia di diagnosi precoce Dai 50 anni, ogni due anni. Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l'ordinanza del 23 giugno 199971 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità

Art. 13

Esami di controllo

In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal72): Misura

Condizione

a. Controlli

1.73 Sette esami in caso di gravidanza normale

- Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale e consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie secondo l'elenco delle analisi (EA).

- Ulteriori consultazioni: controllo del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie in secondo l'elenco delle analisi (EA).

2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6083).

71 RS

832.102.4

72

RS 832.10

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 23

832.112.31

Misura

Condizione

b.74 Controllo agli ultrasuoni 1. In caso di gravidanza normale: un esame di routine tra la 11a e la 14a
settimana di gravidanza; un esame di routine tra la 20a e la 23a settimana di gravidanza Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere documentato.

Effettuazione, secondo le «raccomandazioni relative agli esami con ultrasuoni durante la gravidanza» della Società Svizzera di Ultrasuoni in Medicina (SGUM), nella versione del 15 ottobre 2002, solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli esami ecografici in gravidanza (SGUM).

2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica.

Solo da parte di medici titolari di un attestato di capacità per gli ultrasuoni in gravidanza (SGUM) c.75 Esami preparto mediante cardiotocografia

In caso di gravidanza a rischio d.76 Amniocentesi, prelievo di villi coriali

Dopo approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che dev'essere autenticato nei casi seguenti: - donne a partire dai 35 anni d'età - donne d'età inferiore ai 35 anni,

presso le quali sussiste un rischio pari o superiore a 1:380 che il bambino sia affetto da una malattia esclusivamente genetica.

Analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA).

e. Controllo post-partum un esame Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3553).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

Assicurazione contro le malattie 24

832.112.31


Art. 14

Preparazione al parto L'assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione al parto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.


Art. 15

Consulenza per l'allattamento 1

La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal77) è assunta dall'assicurazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazione speciale.

2

La rimunerazione è limitata a tre sedute.


Art. 16


78

Prestazioni delle levatrici 1

Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti: a. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a: 1. in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di controllo. Deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica è indicata prima della sedicesima settimana di gravidanza, 2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice collabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatrice effettua le prestazioni secondo la prescrizione medica; b. nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controllo agli ultrasuoni di cui all'articolo 13 lettera b; c. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.

2

Le levatrici possono fare effettuare le necessarie analisi di laboratorio per le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere a ed e secondo una designazione separata nell'elenco delle analisi.

2

Possono anche effettuare a carico dell'assicurazione prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto a domicilio, un parto ambulatoriale o dopo l'uscita anticipata dall'ospedale oppure dalla casa per partorienti.

Capitolo 5: Cure dentarie

Art. 17

Malattie dell'apparato masticatorio L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal79). La 77

RS 832.10

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6493).

79

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 25

832.112.31

condizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a. malattie

dentarie:

1. granuloma dentario interno idiopatico, 2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste); b. malattie del parodonto (parodontopatie): 1. parodontite

prepuberale,

2. parodontite giovanile progressiva, 3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli: 1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3. osteopatie dei mascellari, 4. cisti (senza legami con elementi dentari), 5. osteomieliti dei

mascellari;

d. malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio: 1. artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare, 2. anchilosi, 3. lussazione del condilo e del disco articolare; e. malattie del seno mascellare: 1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2. fistola oro-antrale;

f.

disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali: 1. sindrome dell'apnea del sonno, 2. turbe gravi di deglutizione, 3. asimmetrie cranio-facciali gravi.


Art. 18

Malattie sistemiche80 1

L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione: (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal81):

a.82 malattie del sistema sanguigno: 1. neutropenia,

agranulocitosi,

2. anemia

aplastica

grave,

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

81

RS 832.10

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

Assicurazione contro le malattie 26

832.112.31

3. leucemie, 4. sindromi mielodisplastiche (SMD), 5. diatesi emorragiche.

6. sindrome

pre-leucemica,

7. granulocitopenia cronica,

8. sindrome del «lazy-leucocyte», 9. diatesi emorragiche;

b. malattie del metabolismo: 1. acromegalia, 2. iperparatiroidismo, 3. ipoparatiroidismo idiopatico,

4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina D);

c. altre

malattie:

1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari, 3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4. sindrome di Papillon-Lefèvre, 5. sclerodermia, 6. AIDS, 7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria;

d. malattie delle ghiandole salivari; e. …83 2

Le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.84

Art. 19


85

Malattie sistemiche; cura dentaria di focolai L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal86) in caso di: a. sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt del cranio;

b. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita; 83 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923).

84

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

86 RS

832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 27

832.112.31

c. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna; d. endocardite.

a87 Infermità congenite

1

L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:88

a. le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età; b. le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal89 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).

2

Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1: 1. displasia

ectodermale;

2. malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare);

3. condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria multipla);

4. disostosi

congenite;

5. esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione; 6. emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un'operazione;

7. difetti ossei del cranio; 8. sinostosi del cranio; 9. malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra); 10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.90 proboscide laterale; 87

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697).

89

RS 832.10

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

Assicurazione contro le malattie 28

832.112.31

17.91 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile trattarli definitivamente mediante una posa di corone;

18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni mascella ad esclusione dei denti del giudizio;

19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una cura a mezzo di apparecchi;

20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una cura o se: -

l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°); i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella;

21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).

Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con un angolo ANB di 7° e più); 22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di almeno -1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda dentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, o quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi; 26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un'operazione della lingua;

27. cisti e tumori congeniti della lingua; 91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 29

832.112.31

28.92 affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti);

28a.93 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione (esclusi i denti del giudizio); l'assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all'anchilosi dei denti;

29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);

30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);

33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);

34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);

35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia congenita);

36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia; 42. tumori congeniti della cavità orbitale; 43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di JafféLichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).

93 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta il n.

I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).

Assicurazione contro le malattie 30

832.112.31

47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);

49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);

50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);

53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).

Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici

Art. 20


94

Principio

L'assicurazione assume una determinata rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze
di una malattia, consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna secondo l'articolo 55 OAMal e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura.

a95 Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1

I mezzi e gli apparecchi sono definiti per metodi e per gruppo nell'allegato 2.

2

I mezzi e gli apparecchi che sono impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 LAMal96 nel quadro della loro attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali. 3 L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). È pubblicato di regola ogni anno.97 94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2007 3581).

95 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3581).

96 RS

832.10

97 L'elenco dei mezzi e degli apparecchi è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna e può essere consultato presso l'UFSP, assicurazione malattie e infortunio, 3003 Berna o al seguente indirizzo Internet:

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04184/index.html?la ng=it

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 31

832.112.31


Art. 21


98

Domanda

La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'UFSP. L'UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi.


Art. 22

Limitazioni

L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o l'età degli assicurati.


Art. 23

Requisiti

Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.


Art. 24

Rimunerazione

1

I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.

2

Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato.

3

L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.

4

L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.

Capitolo 7:

Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio

Art. 25

Contributo alle spese di cure balneari L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.


Art. 26

Contributo alle spese di trasporto 1

L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni 98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 28 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 3581).

Assicurazione contro le malattie 32

832.112.31

idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.

2

Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.


Art. 27

Contributo alle spese di salvataggio Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.

Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.

Capitolo 8: Analisi e medicamenti Sezione 1: Elenco delle analisi

Art. 28

99 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal100 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 3 sotto il titolo Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).101 2 L'elenco delle analisi non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). È pubblicato di regola ogni anno102.103 Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa

Art. 29

104 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal105 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2430).

100 RS

832.10

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).

102 L'elenco delle analisi è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna e può essere consultato presso l'UFSP, assicurazione malattie e infortunio, 3003 Berna o al seguente indirizzo Internet: http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?la ng=it

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).

105 RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 33

832.112.31

2

L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella RU né nella RS. Esso è diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.106 Sezione 3: Elenco delle specialità

Art. 30

Principio

1

Un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità se:107 a.108 ne sono dimostrati l'efficacia, il valore terapeutico e l'economicità; b.109 è stato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

2

…110

a111 Domanda di ammissione 1

Una domanda di ammissione nell'elenco delle specialità deve contenere in particolare:

a. il preavviso di Swissmedic, in cui si comunicano la prevista omologazione ed i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare; b. l'informazione specializzata fornita a Swissmedic; bbis.112 in caso di preparati originali protetti da un brevetto: i numeri dei brevetti e i certificati protettivi complementari con la data di scadenza; c. le informazioni specializzate approvate all'estero, se il medicamento è già omologato all'estero; d. il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic; e. gli studi clinici più importanti; f.

i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell'articolo 35 e il prezzo d'obiettivo per la Comunità europea; g. una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a versare eventuali eccedenze all'istituzione comune ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.

2

Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l'informazione specializzata definitiva con l'indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d'obiettivo definitivo per la Comunità europea.

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

110 Abrogato dal n. II 2 dell'O del DFI del 26 ott. 2001 (RU 2001 3397).

111 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

112 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

Assicurazione contro le malattie 34

832.112.31


Art. 31


113

Procedura di ammissione 1

L'UFSP sottopone le domande di ammissione nell'elenco delle specialità alla Commissione federale dei medicamenti (Commissione), di regola in occasione della sua seduta. 2 La Commissione classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti: a. assoluta innovazione medico-terapeutica; b. progresso terapeutico;

c. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; d. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; e. inadeguato per l'assicurazione sociale malattie.

3

Alla Commissione non sono sottoposte le domande concernenti: a. nuove forme galeniche offerte allo stesso prezzo di una forma galenica paragonabile che figura già nell'elenco delle specialità;

b. medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic da un secondo richiedente giusta l'articolo 12 della legge del 15 dicembre 2000114 sugli agenti terapeutici, se il preparato originale figura già nell'elenco delle specialità; c. medicamenti in co-marketing, se il preparato di base figura già nell'elenco delle specialità.

4

Se Swissmedic ha già approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001115 sui medicamenti, l'UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata, che prevede la possibilità di presentare una domanda al più tardi 20 giorni prima della seduta della Commissione durante la quale verrà trattata.

5

…116

a117

Art. 32


118

Efficacia

Per la valutazione dell'efficacia, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

114 RS

812.21

115 RS

812.212.21

116 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).

117 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 35

832.112.31


Art. 33


119

Valore terapeutico

1

Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.

2

Per la valutazione del valore terapeutico, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.120

Art. 34

Economicità

1

…121

2

Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto: a. dei prezzi di fabbrica per la consegna praticati all'estero; b. dell'efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi;

c. del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi; d. di un premio all'innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di un medicamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere a e b; in questo premio sono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo.122 3

…123


Art. 35


124

Paragone con il prezzo praticato all'estero 1

Di regola, il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, dedotta l'imposta sul valore aggiunto, non può superare il relativo prezzo medio di fabbrica per la consegna praticato in Stati con strutture economiche comparabili nel settore farmaceutico. L'UFSP procede al paragone con Stati in cui il prezzo di fabbrica per la consegna può essere determinato inequivocabilmente da disposizioni di autorità o di federazioni.

2

Gli Stati presi a paragone sono Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Austria. Si può eseguire il paragone con ulteriori Stati.125 119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

121 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

123 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, con effetto dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).

Assicurazione contro le malattie 36

832.112.31

3

Il prezzo di fabbrica per la consegna praticato negli Stati menzionati è comunicato all'UFSP dall'azienda responsabile della distribuzione del medicamento, che lo calcola in base ai regolamenti di autorità o di federazioni e lo fa attestare da un'autorità o da una federazione. Il prezzo è convertito in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall'UFSP sull'arco di sei mesi.

a126 Parte propria alla distribuzione 1

Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:

a. 12 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 879.99 franchi;

b. 7 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi;

c. 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.

2

Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:

a. 4 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 4.99 franchi; b. 8 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 5 franchi e 10.99 franchi;

c. 12 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 11 franchi e 14.99 franchi;

d. 16 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 15 franchi e 879.99 franchi;

e. 60 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 880 franchi e 2569.99 franchi; f. 240 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 2570 franchi.

3

Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta all'80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna.

4

La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori.

L'UFSP può tenere conto di condizioni di distribuzione particolari.

b127 Riesame triennale delle condizioni di ammissione 1

L'UFSP riesamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali di cui all'articolo 65d capoverso 1 OAMal una volta ogni anno civile. Nel quadro di questo 126 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).

127 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249). Vedi anche le disp. trans. della modifica del 30 giu. 2010 alla fine del presente testo.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 37

832.112.31

riesame verifica di volta in volta tutti i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità ad intervalli di tre anni, in ordine cronologico decrescente fino al 1955.

2

Sono esclusi i preparati originali che, dall'ultimo riesame dovuto a un'estensione dell'indicazione secondo l'articolo 66 OAMal o a una modificazione della limitazione secondo l'articolo 66a OAMal, sono stati riesaminati al di fuori della frequenza di cui al capoverso 1. L'UFSP procede al riesame di questi preparati originali nel corso del terzo anno dopo il riesame dovuto a un'estensione dell'indicazione o a una modificazione della limitazione.

3

Per il riesame è determinante la data di ammissione della prima forma di commercio della sostanza attiva contenuta nel preparato originale.

4

Il titolare dell'omologazione deve presentare all'UFSP, entro il 31 maggio dell'anno del riesame, i seguenti documenti: a. i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° aprile dell'anno del riesame in tutti gli Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2 confermati da una persona con diritto di firma della rappresentanza competente per il titolare dell'omologazione nel rispettivo Paese;

b. al momento del primo riesame, il numero di confezioni del preparato originale vendute in Svizzera dopo l'ammissione nell'elenco delle specialità, indicato singolarmente per tutte le forme di commercio;

c. dati aggiornati, con indicazione delle informazioni relative al medicamento modificate rispetto al precedente riesame.

5

Per la fissazione dei prezzi secondo il capoverso 4 lettera a, l'azienda responsabile della distribuzione del preparato originale oggetto del riesame deve comunicare all'UFSP, per tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva, la confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari nel corso dei precedenti 12 mesi in Svizzera. L'UFSP può esigere le cifre in questione. I prezzi di fabbrica per la consegna in vigore all'estero devono essere convertiti in franchi svizzeri a un tasso di cambio medio calcolato dall'UFSP sull'arco di 12 mesi.

6

Se dal paragone del prezzo di fabbrica per la consegna della confezione che ha generato la maggiore cifra d'affari in Svizzera con il prezzo medio di fabbrica per la consegna in vigore negli Stati di riferimento risulta che il prezzo deve essere ridotto, il tasso di riduzione calcolato è applicato ai prezzi di fabbrica per la consegna di tutte le forme di commercio della medesima sostanza attiva.

7

L'UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna di un preparato originale con effetto al 1° novembre dell'anno del riesame adeguandolo a quello medio in vigore negli Stati di riferimento. Entro il 31 maggio dell'anno del riesame, l'azienda può presentare all'UFSP una domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna a un prezzo che supera del 3 per cento al massimo il prezzo medio di fabbrica per la consegna in vigore negli Stati di riferimento.

8

Se il prezzo di fabbrica per la consegna in Svizzera è inferiore a quello in vigore negli Stati di riferimento, ciò non giustifica un suo aumento.

Assicurazione contro le malattie 38

832.112.31

9

In casi motivati, per determinare se un medicamento è economico si applica l'articolo 34 capoverso 2 lettere b e c.

10

Nel quadro del riesame secondo il capoverso 1, un generico è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno del 20 per cento al prezzo medio del corrispondente preparato originale in vigore all'estero il 1° aprile dell'anno del riesame.

c128 Restituzione delle eccedenze 1

Al momento del primo riesame delle condizioni di ammissione secondo l'articolo 35b, l'UFSP esamina se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.

2

Per la fissazione dei limiti determinanti per una restituzione ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal sono considerate tutte le forme di commercio di un medicamento.

3

Le eccedenze sono calcolate come segue: a. dapprima è rilevata la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al momento dell'ammissione e quello dopo la riduzione; b. in seguito, tale differenza è moltiplicata per il numero delle confezioni vendute nel periodo intercorso tra l'ammissione e la riduzione del prezzo.

4

Per il calcolo delle eccedenze sono determinanti i tassi di cambio al momento dell'ammissione del preparato.

5

Se nutre sospetti fondati sulla correttezza delle indicazioni fornite dal titolare dell'omologazione, l'UFSP può richiedere che l'ufficio di revisione esterno dell'azienda confermi tali indicazioni per il medicamento in questione.

6

Se riduce volontariamente il prezzo di fabbrica per la consegna del suo preparato originale prima del 1° novembre dell'anno del riesame adeguandolo al livello medio degli Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'UFSP tali prezzi medi al momento di presentare la domanda di riduzione volontaria del prezzo. Se il titolare dell'autorizzazione riduce i prezzi di fabbrica per la consegna adeguandoli al livello medio di tutti i sei Stati di riferimento entro i primi 18 mesi successivi all'ammissione di un preparato originale nell'elenco delle specialità, l'UFSP rinuncia a far valere l'obbligo di restituzione delle eccedenze.

7

L'UFSP decide l'ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste vanno restituite all'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal129.

128 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249). Vedi anche le disp. trans. della modifica del 30 giu. 2010 alla fine del presente testo.

129 RS

832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 39

832.112.31


Art. 36

Riesame dell'economicità durante i primi 15 anni130 1

L'UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d'aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni d'ammissione di cui agli articoli 32 a 35a.131 2 Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFSP rifiuta la domanda.

3

La Commissione può proporre all'UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.


Art. 37


132

Riesame delle condizioni di ammissione alla scadenza della protezione del brevetto Per il riesame di un preparato originale secondo l'articolo 65e OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare spontaneamente all'UFSP, al più tardi sei mesi prima della scadenza della protezione del brevetto, i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2 e il fatturato realizzato nei quattro anni che hanno preceduto la scadenza del brevetto secondo l'articolo 65c capoversi 2-4 OAMal. I prezzi di fabbrica per la consegna medi in vigore negli Stati di riferimento sono pubblicati sul sito Internet dell'UFSP.

a133
b134 Estensione delle

indicazioni

Per il riesame di un preparato originale a seguito di un'estensione delle indicazioni giusta l'articolo 66 OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare all'UFSP la relativa decisione di omologazione e fornirgli i documenti giusta l'articolo 30a capoverso 1 lettere a-f e capoverso 2.

c135
d136 Portata e momento del riesame 1

I riesami giusta gli articoli 37-37c comprendono tutte le grandezze d'imballaggio, i dosaggi e le forme galeniche del preparato originale.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3249).

133 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 21 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6839).

134 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4251).

135 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 24 set. 2007 (RU 2007 4443 4633).

136 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

Assicurazione contro le malattie 40

832.112.31

2

La data d'ammissione nell'elenco delle specialità della prima grandezza d'imballaggio, del primo dosaggio o della prima forma galenica di un preparato originale determina il momento del riesame.


Art. 38

Tasse

1

Per ogni domanda di nuova ammissione di un medicamento è riscossa una tassa di 2000 franchi per ogni forma galenica. La tassa ammonta a 2400 franchi se la domanda concerne un medicamento omologato nel corso di una procedura accelerata e se la domanda dev'essere trattata anche dall'UFSP con una procedura accelerata.137 2 Per ogni domanda d'aumento di prezzo, di estensione della limitazione, di modifica della dose della sostanza attiva o della grandezza dell'imballaggio come pure di riesame è riscossa una tassa di 400 franchi per ogni forma galenica.138 3 Per ogni altra decisione dell'UFSP è riscossa una tassa da 100 a 1600 franchi a seconda dell'entità delle spese.

4

Spese straordinarie, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiate in più.

5

Per ogni medicamento ammesso nell'elenco delle specialità e per ogni imballaggio ivi indicato va pagata una tassa annua di 20 franchi.

Sezione 4:139 Aliquota percentuale dei medicamenti
a140 1 L'aliquota percentuale ammonta al 20 % dei costi eccedenti la franchigia, per:141 a.142 un preparato originale, quando questo è sostituibile con un generico figurante nell'elenco delle specialità e il cui prezzo massimo (art. 67 cpv. 1bis OAMal) è inferiore del 20 % almeno rispetto a quello del preparato originale corrispondente; b. il medicamento in co-marketing ai sensi dell'articolo 2 lettera c dell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001143 concernente l'omologazione semplificata e l'obbligo di notificazione di medicamenti (OOSM) corrispondente al preparato originale di cui alla lettera a.

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

139 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).

140 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 12 dic. 2005 alla fine del presente testo.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

143 [RU

2001 3469. RU 2006 3623 art. 43]. Vedi ora l'O del dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 2 set. 2006 concernente l'omologazione semplificata di medicamenti e l'omologazione di medicamenti con procedura di notifica (RS 812.212.23).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 41

832.112.31

2

Se il medico o il chiropratico prescrivono esplicitamente, per motivi d'ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile.144 3 Il medico o il chiropratico informano il paziente dell'esistenza di almeno un generico figurante nell'elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.145

Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni Capitolo 1:146

Art. 39

Capitolo 2: Scuole di chiropratica

Art. 40

147 Le scuole di chiropratica riconosciute ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a
OAMal sono stabilite nell'articolo 1 dell'ordinanza del DFI del 20 agosto 2007148 concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti offerti in scuole universitarie estere.

Capitolo 3:149

Art. 41

Capitolo 4: Laboratori

Art. 42

Formazione e perfezionamento 1

È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.

2

È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento del diploma di assistente di laboratorio con formazione speciale superiore, rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, oppure di un diploma da quest'ultima riconosciuto equipollente.

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

146 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

147 Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'O del DFI del 20 ago. 2007 concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti offerti da scuole universitarie estere (RU 2007 4085).

148 RS

811.115.4

149 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 9 giu. 1999 (RU 1999 2517).

Assicurazione contro le malattie 42

832.112.31

3

È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione svizzera dei direttori di laboratorio d'analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) decide l'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.

4

…150


Art. 43


151

Esigenze supplementari in materia di genetica medica 1

Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori:

a. il cui direttore attesta una formazione conformemente all'articolo 42 capoverso 1, riconosciuta per dirigere un laboratorio, e un perfezionamento ai sensi dell'articolo 42 capoverso 3 in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno;

b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un'autorizzazione dell'UFSP di eseguire esami genetici sull'essere umano.152

2

Singole analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno e comprendente la genetica medica. I requisiti posti al perfezionamento necessario per le singole analisi sono definiti nell'elenco delle analisi mediante un suffisso.

Titolo 3: Disposizioni finali

Art. 44

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a. l'ordinanza 2 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965153 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi; b. l'ordinanza 3 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965154 concernente l'esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; 150 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 4 apr. 2007 (RU 2007 1367).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 apr. 2007 (RU 2007 1367). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

153 [RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 154 [RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891]

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 43

832.112.31

c. l'ordinanza 4 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965155 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni; d. l'ordinanza 6 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965156 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e. l'ordinanza 7 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965157 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; f. l'ordinanza 8 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985158 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute; g. l'ordinanza 9 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990159 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute; h. l'ordinanza 10 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968160 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità; i.

l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989161 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; k. l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988162 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.


Art. 45


163



Art. 46

Entrata in vigore164

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

2

…165

3

…166

155 [RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 156 [RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 157 [RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] 158 [RU 1986 87] 159 [RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891] 160 [RU 1968 1463, 1986 1487] 161 [RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] 162 [RU 1989 374, 1995 750 3688] 163 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).

165 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996 (RU 1996 909).

166 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996 (RU 1996 1232).

Assicurazione contro le malattie 44

832.112.31

Disposizione finale della modifica del 17 novembre 2003167 I laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH non comprendente la genetica medica e che, prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, hanno già eseguito analisi ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 possono continuare ad eseguirle, a condizione che il direttore disponga di un attestato della FAMH che ne certifichi l'esperienza in genetica medica conformemente al punto 8.4 delle disposizioni transitorie del regolamento e del programma di perfezionamento per specialisti FAMH in analisi di laboratorio medico del 1° marzo 2001 (complemento «diagnostica DNA/RNA»)168.

Disposizione finale della modifica del 12 dicembre 2005169 Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell'aliquota percentuale previsto all'articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.

Disposizioni finali della modifica del 3 luglio 2006170 1

Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 l'assunzione dei costi per la tomografia ad emissione di positroni (PET) è effettuata secondo l'allegato 1 numero 9.2 della versione del 9 novembre 2005171.172 2 Per i trattamenti psicoterapeutici iniziati prima dell'entrata in vigore della presente modifica173 si applicano gli articoli 2 e 3 della versione del 29 settembre 1995174.

Disposizioni finali della modifica del 4 aprile 2007175 1

I direttori di laboratori che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 42 capoverso 3 e che secondo il diritto anteriore erano autorizzati ad eseguire determinate analisi speciali continuano ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007.176 2

Per le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 4 aprile 2007 si applica il diritto anteriore.

167 RU

2003 5283

168 Non pubblicato nella RU. Questo regolamento con le disposizioni transitorie può essere consultato presso l'UFSP, Schwarzenburgstr. 165, 3003 Berna.

169 RU

2006 21

170 RU

2006 2957

171 RU

2006 23

172 In vigore dal 1° lug. 2006.

173 La modifica entra in vigore il 1° gen. 2007.

174 RU

1995 4964

175 RU

2007 1367

176 La modifica entra in vigore il 1° apr. 2007.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 45

832.112.31

Disposizioni finali della modifica del 21 settembre 2007177 1

L'UFSP esamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2002 e i prezzi dei corrispettivi generici.

2

L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale che deve essere riesaminato calcola, in base ai disciplinamenti rilasciati dalle relative autorità o associazioni, i prezzi di fabbrica per la consegna in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi degli imballaggi maggiormente venduti in Svizzera. L'azienda provvede a far confermare tali prezzi da una persona con potere di firma rappresentante del fabbricante nel rispettivo Paese. L'azienda responsabile della distribuzione del corrispettivo generico non è tenuta a presentare all'UFSP alcun confronto di prezzi.

3

L'azienda responsabile della distribuzione di un preparato originale deve comunicare all'UFSP, entro il 30 novembre 2007, i prezzi medi di fabbrica per la consegna vigenti il 1° ottobre 2007. L'UFSP calcola il prezzo medio di fabbrica per la consegna in base ai prezzi vigenti in Germania, Danimarca, Regno Unito e Paesi Bassi e lo converte in franchi svizzeri in base al corso medio del cambio vigente tra i mesi di aprile e settembre 2007.

4

L'UFSP riduce il prezzo di fabbrica per la consegna dei preparati originali con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3, se: a. il 1° ottobre 2007 il prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale (valore originario) è superiore di più dell'8 per cento al prezzo calcolato secondo il capoverso 3;

b. fino al 30 novembre 2007 l'azienda non ha presentato domanda di riduzione del prezzo di fabbrica per la consegna con effetto a partire dal 1° marzo 2008 fino a un importo che superi dell'8 per cento al massimo il prezzo di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3.

5

La riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 può avvenire progressivamente. Se la riduzione di prezzo secondo il capoverso 4 è superiore al 30 per cento del valore originario, un primo adeguamento è effettuato il 1° marzo 2008 con una riduzione di prezzo al 70 per cento del valore originario, e il 1° gennaio 2009, con una riduzione fino al prezzo medio di fabbrica per la consegna calcolato secondo il capoverso 3. Se la riduzione di prezzo su domanda calcolata secondo il capoverso 4 lettera b è superiore al 20 per cento del valore originario, l'azienda può chiedere per il 1° marzo 2008 una riduzione di prezzo all'80 per cento del valore originario e per il 1° gennaio 2009 una riduzione fino al livello di prezzo medio necessario secondo il capoverso 4 lettera b.

6

Se in base all'esame determina un nuovo prezzo per un preparato originale, l'UFSP adegua pure i prezzi dei corrispettivi generici secondo le disposizioni vigenti.

177 RU

2007 4443

Assicurazione contro le malattie 46

832.112.31

Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010178 1

Il primo riesame secondo la frequenza stabilita all'articolo 35b capoverso 1 è effettuato nel 2012.

2

Per verificare il rispetto delle condizioni di ammissione, l'UFSP riesamina nel 2010 i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità nel 2007, e nel 2011 quelli dei preparati originali ammessi nel 2008.

L'azienda responsabile della distribuzione del preparato originale deve comunicare all'UFSP, entro il 31 agosto, i prezzi di fabbrica per la consegna in vigore il 1° luglio nei sei Stati di riferimento di cui all'articolo 35 capoverso 2. Un'eventuale riduzione del prezzo entra in vigore rispettivamente il 1° novembre 2010 e il 1° novembre 2011. Per il resto è determinante l'articolo 35b.

3

Nell'ambito del riesame dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità negli anni 2007 e 2008, l'articolo 35c capoverso 6 non è applicabile per il rimborso delle eccedenze.

178 RU

2010 3249

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 47

832.112.31

Allegato 1179 (art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche Premessa Il presente allegato si basa sull'articolo 1 dell'ordinanza sulle prestazioni. Non
contiene quindi un'enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o no dell'assicurazione. Nello stesso sono registrate: prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e delle questioni fondamentali e i cui costi sono rimunerati, se del caso a determinate condizioni, oppure non rimunerati;

prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di valutazione, ma i cui costi sono, a determinate condizioni, assunti in una determinata misura;

prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.

179 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23). Aggiornato dal n. II dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957), dai n. II delle O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769), del 28 giu. 2007 (RU 2007 3581), del 21 nov. 2007 (RU 2007 6839), del 26 giu. 2008 (RU 2008 3553), del 10 dic. 2008 (RU 2008 6493), del 5 giu. 2009 (RU 2009 2821), del 27 ott. 2009 (RU 2009 6083), del 14 giu. 2010 (RU 2010 2755) e del 16 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3559).

Assicurazione contro le malattie 48

832.112.31

Indice delle materie dell'allegato 1 1

Chirurgia

1.1 In

generale

1.2

Chirurgia di trapianto 1.3 Ortopedia,

Traumatologia

1.4

Urologia e Proctologia 2

Medicina interna

2.1 In

generale

2.2

Malattie cardiovascolari, medicina intensiva 2.3

Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia 2.4 Medicina

fisica,

reumatologia

2.5 Oncologia 3

Ginecologia, ostetricia 4

Pediatria, psichiatria infantile 5

Dermatologia

6

Oftalmologia

7

Otorinolaringoiatria 8

Psichiatria

9

Radiologia

9.1 Radiodiagnostica 9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini 9.3 Radiologia

intervenzionale

10

Medicina complementare 11

Riabilitazione

Indice alfabetico

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 49

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

1 Chirurgia

1.1

In generale

Provvedimenti in

caso d'operazione al cuore

Sono

inclusi:

Cateterismo cardiaco; angiocardiografia, compresi i mezzi di contrasto; ibernazione artificiale; impiego del circuito

artificiale cuore-polmone; impiego del «Cardioverter» come «Pace-maker», defibrillatore o

«Monitor»; conserve di sangue e sangue fresco; applicazione di una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applicazione del «Pace-maker», compreso l'apparecchio.

1.9.1967

Sistemi di stabilizzazione per operazioni

di bypass coronarico effettuate sul cuore

pulsante

Tutti i pazienti previsti per un'operazione di bypass.

Particolari vantaggi possono essere ottenuti nei casi seguenti: - aorta gravemente calcificata; - insufficienza renale; - sindrome respiratorie ostruttive croniche;

- età avanzata (oltre i 70-75 anni).

Controindicazioni:

- vasi sanguigni profondi intramiocardici e vasi gravemente calcificati o

molto sottili e diffusi (> 1,5 mm); - instabilità emodinamica peroperatoria a causa di manipolazioni del cuore o a causa di ischemia 1.1.2002

Ricostruzione mammaria operatoria

Per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione indicata dal profilo medico.

23.8.1984/

1.3.1995

Autotrasfusione

1.1.1991

Terapia chirurgica

dell'obesità (Gastric Roux-Y Bypass,

Gastric Banding,

Vertical Banded

Gastro-plasty)

In

valutazione.

a. Previo colloquio con il medico di fiducia.

b. Il paziente non deve avere più di 65 anni.

c. Il paziente ha un Bodymass Index (BMI) superiore a 40.

d. Una terapia adeguata per ridurre il peso, durata due anni, non ha avuto successo.

1.1.2000/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2007/

1.7.2009

e. Il paziente soffre di una delle affezioni seguenti: ipertensione arteriale

misurata con un bracciale a pressione largo; diabete mellito; sindrome d'apnea del sonno;

dislipidemia; affezioni degenerative invalidanti dell'apparato locomotore;

Assicurazione contro le malattie 50

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

coronaropatie; sterilità con iperandrogenismo; ovaie policistiche della

donna in età feconda.

f. L'operazione va eseguita in un centro ospedaliero che disponga di una équipe interdisciplinare e con la neces-

saria esperienza (chirurgia, psicoterapia, consulenza nutrizionale,

medicina interna).

g. Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

Terapia dell'obesità con palloncino intragastrico

No

25.8.1988

Terapia a base di

radiofrequenza per il trattamento delle

varici

No In

valutazione

1.7.2002

Trattamento laser

endovasale di varici No

1.1.2004

1.2 Chirurgia di trapianto
Trapianto renale isolato

Si

Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento per eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge federale dell'8

ottobre 2004180 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti) e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16 marzo 2007181 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani

(ordinanza sui trapianti).

È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.

25.3.1971/

23.3.1972/

1.8.2008

Trapianto cardiaco

isolato

In caso di affezioni cardiache gravi e incurabili, quali la cardiopatia ischemica, la cardiomiopatia idiopatica, le

malformazioni cardiache e l'aritmia maligna.

31.8.1989

Trapianto isolato del polmone (proveniente

da donatore deceduto) Sì

Stadio terminale di una malattia polmonare cronica.

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di Ginevra in collaborazione con il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.1.2003

180 RS

810.21

181 RS

810.211

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 51

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Trapianto

cuore-polmone

No

31.8.1989/

1.4.1994

Trapianto isolato

del fegato

Esecuzione in un centro che disponga dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie (mediamente 10 trapianti di fegato all'anno).

31.8.1989/

1.3.1995

Trapianto del fegato da donatore vivo

Si

In

valutazione

Le spese vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra.

1.7.2002/

1.1.2003/

1.1.2005/

1.7.2005/

1.7.2008

fino al

31.12.2011

Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge sui trapianti e

secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui trapianti.

È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.

I fornitori di prestazioni devono presentare all'UFSP un registro di valutazione

coerente con un rapporto annuale (monitoraggio: numero di casi, indicazione, decorso presso i riceventi/ i donatori, costi globali per riceventi e per donatori separatamente).

Trapianto simultaneo del pancreas e del

rene

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.1.2003

Trapianto del

pancreas dopo un

trapianto del rene

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2010

Trapianto isolato

del pancreas

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

31.8.1989/

1.4.1994/

1.7.2002/

1.7.2010

Trapianto simultaneo delle Isole di Langerhas e del rene

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2010

Assicurazione contro le malattie 52

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Trapianto delle Isole di Langerhans dopo

un trapianto del rene Sì

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2010

Allotrapianto isolato delle Isole di Langerhans

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2002/

1.7.2010

Autotrapianto isolato delle Isole di Langerhans

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2002/

1.7.2010

Trapianto isolato

dell'intestino tenue Sì

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2002/

1.7.2010

Trapianto simultaneo del fegato e

dell'intestino tenue e trapianto multiviscerale

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpitaux Universitaires di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.7.2002/

1.7.2010

Trapianto con

epidermide autologa di coltura (cheratinociti)

Adulti:

- bruciature del 70 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature profonde del 50 % o più della superficie totale del corpo.

Bambini:

- bruciature del 50 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature del 40 % o più della superficie totale del corpo.

1.1.1997/

31.12.2001

Trattamento di ferite di difficile guarigione con espianti di pelle coltivata

Si

Con equivalenti di pelle autologa o allogenica ammessi secondo le corrispondenti prescrizioni di legge.

Dopo una terapia conservativa eseguita a regola d'arte che non ha avuto successo.

Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Direttive per l'impiego di cute equivalente in caso di ferite di difficile guarigione» del 1° aprile 2008 della Società svizzera di dermatologia e venereologia e della Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung.

1.1.2001/

1.7.2002/

1.1.2003/

1.4.2003/

1.1.2004/

1.1.2008/

1.8.2008

Esecuzione in centri certificati dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 53

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

1.3 Ortopedia, Traumatologia
Terapia di difetti di portamento

Prestazione

obbligatoria per provvedimenti unicamente terapeutici, ossia solo

se risultano radiologicamente manifeste modifiche di struttura o malformazioni della colonna vertebrale. I provvedimenti profilattici aventi lo scopo

d'impedire modifiche imminenti dello scheletro, segnatamente la ginnastica speciale per rafforzare una schiena debole, non sono a carico dell'assicurazione malattia.

16.1.1969

Terapia dell'artrosi con iniezione intraarticolare di un lubrifi-

cante artificiale

No

25.3.1971

Terapia dell'artrosi con iniezione intraarticolare di teflon o

silicone come

«lubrificante»

No

12.5.1977

Terapia dell'artrosi con iniezione di

soluzione mista

contenente olio allo iodoformio

No

1.1.1997

Terapia mediante

onde d'urto extracorporee (litotripsia)

applicata all'apparato locomotore

No In

valutazione

1.1.1997/

1.1.2000/

1.1.2002

Terapia ad onde

d'urto radiali

No

1.1.2004

Protezione delle

anche per prevenire le fratture del collo del femore

No

1.1.1999/

1.1.2000

Osteochondrale

Mosaicplasty per

coprire lesioni del tessuto osseo e cartilagineo

No

1.1.2002

Trapianto autologo di chondrociti

No

1.1.2002/

1.1.2004

Viscosupplemento

per il trattamento

della gonartrosi

No

1.7.2002/

1.1.2003/

1.1.2004/

1.1.2007

Assicurazione contro le malattie 54

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Chifoplastica a

palloncino per il

trattamento di fratture vertebrali

Si

Fratture

recenti

e dolorose del corpo vertebrale che non rispondono al trattamento analgesico e che evidenziano

deformità tali da richiedere una correzione.

Indicazioni secondo la guideline della Schweizerische Gesellschaft für Spinale Chirurgie del 23.9.2004.

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un operatore certificato dalla Schweizerische Gesellschaft für Spinale Chi-

rurgie, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia.

I fornitori di prestazioni tengono un registro nazionale gestito dall'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di

Berna.

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2008

Gel di piastrine

per protesi totale

del ginocchio

No

1.1.2006

Impianto meniscale di collagene

No

1.8.2008

Meniscotomia al laser No 1.1.2006 1.4 Urologia e Proctologia
Uroflowmetria (misurazione del flusso uri-

nario mediante la

registrazione di

curve)

Limitata agli adulti.

3.12.1981

Litotripsia renale

extra-corporea

mediante onde d'urto (abbreviazione in

tedesco: ESWL),

frantumazione dei

calcoli renali

Indicazioni:

L'ESWL è indicato in caso di a. litiasi del bacinetto, b. litiasi dei calici renali, c. litiasi dell'uretere, se la terapia conservativa non ha avuto successo e se a causa della posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione spontanea è improbabile.

22.8.1985/

1.8.2006

Gli elevati rischi dovuti alla particolare posizione del paziente durante la narcosi esigono una vigilanza anestesiologica appropriata (formazione speciale dei medici e paramedici, nonché adeguati apparecchi di controllo).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 55

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Terapia chirurgica

delle turbe

dell'erezione

- protesi del pene

No

1.1.1993/

1.4.1994

- chirurgia di rivascolarizzazione

No

1.1.1993/

1.4.1994

Applicazione di uno sfintere artificiale

Incontinenza

grave

31.8.1989

Terapia al laser dei tumori vescicali o del pene

1.1.1993

Embolizzazione

terapeutica della varicocele testicolare

- mediante sclerotizzazione o applica-

zione di coils

1.3.1995

- mediante balloons o microcoils

No

1.3.1995

Prostatectomia

transuretrale mediante laser agli ultrasuoni

No

1.1.1997

Terapia transuretrale a microonde ad alta

energia (TTM-AE)

No

1.1.2004

Elettroneuromodulazione dei nervi spinali

sacrali mediante

apparecchio impiantato per la terapia

dell'incontinenza

urinaria e delle turbe dello svuotamento

della vescica

Si

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

In un'istituzione riconosciuta che disponga di un'unità d'urodinamica atta a realizzare una valutazione urodinamica completa, come pure di un'unità di neuromodulazione per la valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE).

Dopo insuccesso di trattamenti conservatori (compresa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE)

positivo.

1.7.2000/

1.7.2002/

1.1.2005/

1.1.2008

Assicurazione contro le malattie 56

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Elettroneuromodulazione dei nervi spinali

sacrali mediante

apparecchio impiantato per la terapia

dell'incontinenza

fecale

Si

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

In un'istituzione riconosciuta, che disponga di una unità di manometria anorettale in grado di realizzare una completa valutazione manometrica, così come di una unità di valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE). Dopo fallimento di terapie conservative e/o chirurgiche (inclusa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE)

positivo.

1.1.2003/

1.1.2008

Trattamento della

vescica iperattiva

neurogena mediante

iniezione cistoscopica di tossina botulinica di tipo A nella parete vescicale

No

1.1.2007/

1.8.2008

Stent urologici

Se un intervento chirurgico è controindicato per comorbidità, per gravi

limitazioni fisiche o per motivi tecnici.

1.8.2007

Ultrasuoni concentrati ad alta intensità

(HIFU) per il trattameno del carcinoma

della

prostata

No …

1.7.2009

2 Medicina

interna

2.1

In generale

Terapia con iniezione di ozono

No

13.5.1976

Terapia con ossigeno iperbarico

In casi di:

- lesioni attiniche croniche o tardive; 1.4.1994

- osteomielite della mascella; 1.9.1988

- osteomielite cronica; - malattia da decompressione, nella misura in cui non è soddisfatta la definizione di infortunio.

1.1.2006

Celluloterapia a base di cellule fresche

No

1.1.1976

Sierocitoterapia

No 3.12.1981

Terapia dell'obesità Sì - Eccedenza rispetto al peso ideale del 20 per cento o più.

7.3.1974

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 57

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

- Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da una riduzione di peso.

- con anfetamine e

loro derivati

No

1.1.1993

- con ormoni tiroidei No 7.3.1974

- con diuretici

No

7.3.1974

- con iniezioni di

coriogonadotropina

No

7.3.1974

Emodialisi

(«Rene artificiale») Sì

1.9.1967

Emodialisi a domicilio

27.11.1975

Dialisi peritoneale Sì

1.9.1967

Nutrizione enterica a domicilio

Se senza impiego di sonda è esclusa una sufficiente nutrizione per via orale.

1.3.1995

Nutrizione enterica senza sonda a

domicilio

No

1.7.2002

Nutrizione parenterale a domicilio

1.3.1995

Insulinoterapia con pompa a perfusione

continua

Rimunerazione delle spese di noleggio della pompa alle condizioni seguenti: - il paziente soffre di diabete estremamente labile;

27.8.1987

1.1.2000

- l'affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno

mediante iniezioni multiple; - l'indicazione della terapia con la pompa e l'assistenza del paziente è determinata e assicurata da un centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da un medico specialista con prassi privata.

Perfusione parenterale di antibiotici con

pompa (ambulatoriamente)

1.1.1997

Plasmaferesi Sì

Indicazioni:

25.8.1988

- Sindrome d'iperviscosità.

- Malattie del sistema immunitario, se la plasmaferesi si è rivelata efficace, in particolare in caso di: - miastenia grave

- porpora trombotica trombocitopenica

Assicurazione contro le malattie 58

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

- anemia emolitica immune - leucemia

- sindrome di Goodpasture - sindrome di Guillain-Barré - avvelenamenti acuti - ipercolesterolemia familiare omozigota.

LDL-Aferesi

Sì In

caso

di

ipercolesterolemia familiare omozigota.

Realizzato in un centro che ha l'infrastruttura e l'esperienza richieste.

25.8.1988/

1.1.2005

No

In caso di ipercolesterolemia familiare eterozigota.

1.1.1993/

1.3.1995

1.1.2005

No

In caso di ipercolesterolemia refrattaria alla terapia.

1.1.2007

Trapianto di

protogenociti

ematopoietici

In centri qualificati secondo l'organo di certificazione STABMT (Gruppo di lavoro SwissTransplant für Blood and Marrow Transplantation), secondo le prescrizioni del «The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE)» e della «Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (Fact)»: «International standards for cellular therapy

product collection, procession and administration. Third edition» del 19 febbraio 2007.

Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge sui

trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui trapianti.

È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.

1.8.2008

- autologo

Si

- linfomi

- leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide acuta - mieloma multiplo.

1.1.1997

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 59

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Si

Nel quadro di studi clinici: - sindrome mielodisplastica - neuroblastoma

- medulloblastoma

- leucemia mieloide cronica - carcinoma del seno

- carcinoma germinale - carcinoma ovarico

- sarcoma di Ewing

- sarcoma dei tessuti molli - tumore di Wilms

- rabdomiosarcoma

- tumore solido raro del bambino.

1.1.2002/

1.1.2008

fino al

31.12.2012

Si

In

studi

clinici

prospettici multicentrici controllati:

- nel caso di malattie auto-immuni.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia.

1.1.2002/

1.1.2008

fino al

31.12.2012

No

- recidiva di leucemia mieloide acuta - recidiva di leucemia linfatica acuta - carcinoma del seno con metastasi ossee avanzate

- carcinoma bronchiale a piccole cellule

- malattie congenite.

1.1.1997/

1.1.2008

- allogeno

Si

In caso di:

- leucemia mieloide acuta - leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide cronica - sindrome mielodisplastica - anemia aplastica

- deficienze immunitarie e Inborn errors

- talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con identico HLA).

1.1.1997

Si

Nel quadro di studi clinici: - mieloma multiplo

- malattie linfatiche (linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, leuce-

mia linfatica cronica) - carcinoma renale.

1.1.2002/

1.1.2008

fino al

31.12.2012

Assicurazione contro le malattie 60

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Si

In

studi

clinici

prospettici multicentrici controllati:

- malattie auto-immuni.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Dopo una terapia convenzionale fallita o in caso di una progressione della malattia.

1.1.2002/

1.1.2008

fino al

31.12.2012

No In

caso

di:

- tumori solidi

- melanoma.

1.1.1997/

1.1.2008

No In

valutazione

- carcinoma del seno.

1.1.2002/

1.1.2008

Litotripsia dei calcoli biliari

Calcoli

biliari

intraepatici; calcoli biliari extraepatici nella regione del pancreas e del coledoco.

1.4.1994

Litotripsia

dei

calcoli della cistifellea, se il paziente non è operabile (esclusa anche la colecistectomia laparoscopica).

Polisonnografia

Poligrafia

In caso di forte sospetto di: - apnea del sonno

- movimento periodico delle gambe nel sonno

- narcolessia, se la diagnosi clinica è incerta

- parasonnia grave (ad es. distonia epilettica notturna o comportamento violento durante il sonno), se la diagnosi è incerta e se ne risultano conseguenze terapeutiche.

Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 6 settembre 2001 della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia 1.3.1995/

1.1.1997/

1.7.2002

No

Esame di routine dell'insonnia passeggera e cronica, della fibrositis e

Chronic fatigue syndrome.

1.1.1997

No In

valutazione

In caso di forte sospetto di: - turbe nell'addormentarsi e del sonno, se la diagnosi iniziale è incerta e se la terapia del comportamento o medicamentosa è senza suc-

cesso

- turbe persistenti del ritmo circadiano, quando la diagnosi clinica è incerta.

1.1.1997/

1.1.2002/

1.4.2003

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 61

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Poligrafia

Sì In

caso

di

forte sospetto di apnea del sonno Esecuzione: medici specializzati (FMH pneumologia) in poligrafia respiratoria con esperienza pratica secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 6 settembre 2001.

1.7.2002/

1.1.2006

Misura della melatonina nel siero

No

1.1.1997

Multiple Sleep

Latency test

Indicazione

ed

esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.

1.1.2000

Maintenance of

Wakefullness Test

Indicazione

ed

esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.

1.1.2000

Actigrafia

Sì Indicazione

ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.

1.1.2000

Test respiratorio

all'urea 13C per

Helicobacter-pylori Sì

16.9.1998/

1.1.2001

Vaccinazione con

cellule dendritiche per il trattamento del melanoma in stadio

avanzato

No In

valutazione

1.7.2002

Trattamento fotodinamico con estere

metilico dell'acido aminolevulinico

Pazienti con cheratosi attinica, carcinomi basocellulari, morbo di Bowen e

carcinomi spinocellulari con spessore sottile

1.7.2002

Calorimetria e/o

misura della densità corporea nella terapia dell'obesità

No

1.1.2004

Endoscopia con

capsula

Per

esame

dell'intestino tenue nel tratto che va dal legamento del Treitz fino alla valvola ileocecale in caso di: 1.1.2004/

1.1.2006

- emorragie di causa ignota; - malattie infiammatorie croniche dell'intestino tenue.

In seguito a gastroscopia e colonoscopia con esito negativo.

Assicurazione contro le malattie 62

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Fotoforesi extracorporea

In caso di linfoma T-Zell cutaneo (Sézary-Syndrom).

1.1.1997

No

- In caso di Graft-Versus-HostDisease.

- In caso di trapianto di polmoni.

1.1.2009

2.2

Malattie cardiovascolari, medicina intensiva Insufflazione di

ossigeno

No

27.6.1968

Pressomassaggio

sequenziale

peristaltico

27.3.1969/

1.1.1996

Registrazione dell'ECG per telemetria

Sono da prendere in considerazione, quali indicazioni, soprattutto i disturbi del ritmo e della trasmissione, i disturbi della circolazione sanguigna del miocardio (malattie delle coronarie).

L'apparecchio può servire anche a sorvegliare l'efficacia della terapia.

13.5.1976

Sistema impiantabile per la registrazione di un elettrocardiogramma sottocutaneo

Secondo le direttive del Gruppo di lavoro «Stimolazione cardiaca ed elettrofisiologica» della Società svizzera di cardiologia del 26 maggio 2000.

1.1.2001

Sorveglianza telefonica dei pazienti con

stimolatore cardiaco (Pace-maker)

No

12.5.1977

Sorveglianza a

distanza di pazienti e impianti cardiologici No

1.7.2010

Applicazione di un

defibrillatore

31.8.1989

PTCA mediante

pompa-pallone

intraaortale

1.1.1997

Rivascolarizzazione transmiocardica per

laser

No In

valutazione

1.1.2000

Terapia di risincronizzazione cardiaca

sulla base di uno

stimolatore cardiaco tricamerale, impianto e sostituzione del

aggregato

In caso di insufficienza cardiaca cronica severa refrattaria al trattamento farmacologico e con desincronizzazione cardiaca.

Alle condizioni seguenti: - Insufficienza cronica severa (NYHA III o IV) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra ≤ 35 % malgrado

trattamento medico adeguato 1.1.2003/

1.1.2004

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 63

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

- Blocco di branca sinistro con QRS largo ≥ 130 millisecondi Le analisi e l'impianto potranno essere eseguiti esclusivamente in un centro cardiologico qualificato dotato di un gruppo interdisciplinare con le competenze richieste in elettrofisiologia

cardiaca e dell'infrastruttura necessaria (ecocardiografia, programmatore esterno, laboratorio di cateterismo cardiaco).

Brachiterapia

intracoronarica

No In

valutazione

1.1.2003

Impianto di stent

coronarici rivestiti Sì

1.1.2005

2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia
Massaggi in caso di paralisi consecutiva

ad affezioni del

sistema nervoso

centrale

23.3.1972

Potenziali evocati

visuali nell'ambito di esami neurologici

speciali

15.11.1979

Elettrostimolazione del midollo spinale

mediante applicazione di un sistema di

neurostimolazione

Terapia di dolori gravi specialmente di tipo di deafferentazione (algoallucinosi), status dopo ernia del disco con aderenze delle radici e corrispondente perdita di sensibilità nei dermatomi, causalgie e in particolare dolori provocati da fibrosi del plesso dopo irradiazione (carcinoma del seno), se esiste una precisa indicazione e se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.

21.4.1983/

1.3.1995

Elettrostimolazione delle strutture

cerebrali profonde

mediante applicazione di un sistema di

neurostimolazione

Terapia

di

dolori

cronici gravi di tipo di deafferentazione d'origine centrale (ad. es. lesioni del midollo spinale e lesioni cerebrali, lacerazione intradurale del nervo) se esiste una stretta indicazione e se è stato effettuato un test con

elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.

1.3.1995

Assicurazione contro le malattie 64

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Operazioni con metodo stereotassico per

la terapia del morbo di Parkinson cronica

e refrattaria ai trattamenti non chirurgici

(lesioni per radiofrequenza e stimolazioni

croniche nel pallidum, talamo e subta-

lamo)

Diagnosi stabilita di un morbo di Parkinson idiopatico. Progressione dei sin-

tomi su un minimo di due anni.

Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico (fenomeni off, fluttuazioni on/off, dischinesie on).

Accertamenti ed esecuzioni in centri specializzati che dispongono delle necessarie infrastrutture (neurochirurgia funzionale, neurologia, neuroradiologia).

1.7.2000

Operazione con

metodo stereotassico (lesioni provocate da radiofrequenza e stimolazione cronica nel

talamo) per la terapia del tremore cronico

non causato dal

morbo di Parkinson e refrattario ai trattamenti non chirurgici

Diagnosi

stabilita

di un tremore cronico non causato dal morbo di Parkinson, progressione dei sintomi su un minimo di due anni; controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamentosa.

Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati, che dispongono della necessaria infrastruttura (neurochirurgia funzionale, neurologia, elettrofisiologia neurologica, neuroradiologica).

1.7.2002

Elettroneurostimolazione transcutanea

(abbreviazione in

tedesco: TENS)

Se il paziente utilizza personalmente lo stimolatore TENS, l'assicuratore gli rimborsa le spese di noleggio dell'apparecchio alle condizioni seguenti:

- il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l'efficacia

del TENS sul paziente e averlo istruito circa l'uso dello stimolatore; 23.8.1984

- il medico di fiducia deve aver confermato che l'autoterapia praticata dal

paziente è indicata; - l'indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:

- dolori derivanti da un neuroma; p. es. dolori localizzati che possono insorgere con pressione nel

settore delle membra amputate (monconi),

- dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimolazione

(pressione, estensione o stimolazione elettrica) di un punto nevral-

gico: p. es. dolori sotto forma di sciatica o le sindromi della spalla e del braccio,

- dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti persistenti dopo operazione dell'ernia del disco o del canale carpale.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 65

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Terapia con baclofene con applicazione di

un dosatore di medicamenti

In caso di spasticità resistente alla terapia

1.1.1996

Terapia intratecale di dolori cronici somatici con applicazione di

un dosatore di medicamenti

1.1.1991

Potenziali evocati

motori come esame

neurologico specializzato

Diagnosi di malattie neurologiche.

L'esaminatore responsabile è titolare del certificato di capacità risp. dell'attestato di formazione complementare in elettroencefalografia o in elettroneuro-

miografia della Società svizzera di neurofisiologia clinica.

1.1.1999

Resezione curativa di focolai epilettogeni

Indicazioni:

- Prova dell'esistenza di un'epilessia focale.

- Gravi menomazioni causate dall'epilessia.

- Resistenza alla farmacoterapia.

- Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di

esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.

1.1.1996/

1.8.2006

Chirurgia palliativa dell'epilessia

mediante:

- commisurotomia

- operazione subappiale multipla

secondo MorellWhisler

- stimolazione del

nervo vago

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Se le investigazioni dimostrano che la chirurgia curativa dell'epilessia focale non è indicata e che un metodo palliativo permette un miglior controllo delle

crisi e un miglioramento della qualità della vita.

1.1.1996/

1.7.2002/

1.1.2005/

1.8.2006/

1.1.2009

Accertamenti

in

un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofi-

siologia, MRI, in neuropsicologia, di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.

Operazione risp.

decompressione al

laser dell'ernia

discale

No

1.1.1997

Assicurazione contro le malattie 66

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Terapia elettrotermica intradiscale

No

1.1.2004

Crineurolisi

No

Cura dei dolori delle articolazioni intervertebrali lombari.

1.1.1997

Denervazione delle

faccette mediante

radiofrequenza

No

1.1.2004/

1.1.2005

Spondilodesi con

gabbie intersomatiche o trapianto osseo

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

- Instabilità della colonna vertebrale con ernia discale, recidiva di ernia discale o stensi per pazienti con sindrome vertebrale o radicolare invali-

dante, resistente al trattamento conservativo, causata da patologie

degenerative e instabilità della colonna vertebrale verificate clinicamente e radiologicamente.

- Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con il sistema di viti pedicolari.

1.1.1999/

1.1.2002/

1.7.2002/

1.1.2004

Protesi del disco

intervertebrale

In

valutazione.

Malattia sintomatica degenerativa del disco intervertebrale della colonna vertebrale a livello cervicale e lombare.

Mancato successo di una terapia conservativa della durata di tre mesi (cervicale)

o di sei mesi (vertebre lombari) - ad eccezione di pazienti che presentano malattie degenerative della colonna vertebrale a livello cervicale o lombare, i quali soffrono di dolori incontrollabili nonostante siano sottoposti a terapie ospedaliere o presentano disfunzioni neurologiche progressive, nonostante venga applicata una terapia conservativa.

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2008/

1.1.2009/

1.7.2009

fino al

31.12.2010

- Degenerazione di 2 segmenti al massimo.

- Degenerazione minima degli altri segmenti contigui.

- Nessuna artrosi primaria delle faccette articolari (livello lombare).

- Nessuna cifosi primaria segmentale (livello cervicale).

- Osservanza delle controindicazioni generali.

Esecuzione

dell'intervento solo da parte di un operatore certificato dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 67

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Società svizzera di neurochirurgia.

I fornitori di prestazioni tengono un registro nazionale gestito dall'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di

Berna.

Stabilizzazione

intraspinale e dinamica della colonna

vertebrale (p.es. del tipo DIAM)

In

valutazione.

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un operatore certificato dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia.

I fornitori di prestazioni tengono un registro nazionale gestito dall'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di

Berna.

1.1.2007/

1.1.2008/

1.1.2009/

1.7.2009

fino al

31.12.2010

Stabilizzazione

dinamica della

colonna vertebrale

(p.es. del tipo

DYNESIS)

In

valutazione.

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un operatore certificato dalla Società svizzera di chirurgia spinale, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia.

I fornitori di prestazioni tengono un registro nazionale gestito dall'«Institut für Evaluative Forschung in der orthopädischen Chirurgie» dell'Università di

Berna.

1.1.2007/

1.1.2008/

1.1.2009/

1.7.2009

fino al

31.12.2010

Anestesia generale

volta a consentire

interventi diagnostici o terapeutici (incl.

interventi di medicina dentaria)

Nel caso in cui interventi diagnostici e terapeutici fossero possibili solo sotto anestesia a causa di gravi disabilità mentali e fisiche.

1.7.2010

2.4

Medicina fisica, reumatologia Terapia dell'artrosi

con iniezioni intraarticolari di un lubrifi-

cante artificiale

No

25.3.1971

Terapia dell'artrosi con iniezioni intraarticolari di teflon o

silicone come «lubrificante»

No

12.5.1977

Sinoviortesi Sì

12.5.1977

Terapia al low-levellaser

No

1.1.2001

Assicurazione contro le malattie 68

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

2.5 Oncologia Terapia del cancro con pompa a perfusione (chemioterapia)

27.8.1987

Terapia al laser per chirurgia minimale

palliativa

1.1.1993

Perfusione isolata

delle membra con

ipertermia e TumorNecrosis-Factors

(TNF)

In caso di melanomi maligni con esclusiva invasione di un'estremità. In caso di

sarcomi delle parti molli con esclusiva invasione di un'estremità.

In centri specializzati con esperienza nella terapia interdisciplinare di melanomi e sarcomi estesi con questo

metodo. La terapia è effettuata da un team di chirurghi oncologici, chirurghi vascolari, ortopedisti, anestesisti e specialisti in medicina intensiva.

La terapia deve essere effettuata in sala operatoria, sotto anestesia totale e controllo continuo mediante catetere Swan-

Ganz.

1.1.1997/

1.1.2001

No

In caso di melanomi e sarcomi con: - invasione o infiltrazione delle radici delle estremità (ad es. invasione inguinale);

- metastasi a distanza.

1.1.2001

Immunoterapia specifica attiva nell'ambito

del trattamento adiuvante del carcinoma

del colon in stadio II No

1.8.2007

Low-dose-ratebrachiterapia

In

valutazione.

Con semi di Iodio125 o semi di Palladio 103.

In caso di carcinoma della prostata localizzato, con basso o medio rischio di recidiva e

- aspettativa di vita > cinque anni - nessuna TUR-P eseguita in precedenza volume della prostata

< 60 ccm

- uretra non ostruita in modo grave disturbi del deflusso.

Centro qualificato con intensa cooperazione interdisciplinare tra urologi, radio-

oncologi e fisici-medici.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.7.2002/

1.1.2005/

1.1.2009

fino al

31.12.2013

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 69

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

3 Ginecologia, ostetricia
Diagnosi agli ultrasuoni in ostetricia e

ginecologia

È fatto salvo l'articolo 13 lettera b OPre per i controlli agli ultrasuoni in caso di gravidanza

23.3.1972/

1.1.1997

Inseminazione

artificiale

Inseminazione

intrauterina. Al massimo tre cicli di terapia per gravidanza.

1.1.2001

Fecondazione in vitro per esame della

sterilità

No

1.4.1994

Fecondazione in vitro e trasferimento d'embrione (FIVETE)

No

28.8.1986/

1.4.1994

Sterilizzazione:

- della donna

Nell'ambito della cura medica di una donna in età feconda, la sterilizzazione è una prestazione obbligatoria, se a causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un'anomalia

fisica, una gravidanza mette in pericolo 11.12.1980

la vita della paziente o procura un danno probabilmente duraturo alla sua salute e se altri metodi contraccettivi non possono essere presi in considerazione per motivi medici (in senso lato).

- del marito

Se la sterilizzazione della moglie, di per sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai

coniugi, l'assicuratore cui è affiliata la moglie deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.

1.1.1993

Terapia al laser del cancro del collo in

situ

1.1.1993

Ablazione non chirurgica dell'endometrio

In caso di menorragie funzionali resistenti alla terapia nella premenopausa

1.1.1998

Test di Papanicolau per la diagnosi

precoce del cancro

del collo dell'utero (art. 12e lett. b OPre) Si

1.1.1996/

1.8.2008

Citologia in strati sottili per la diagnosi precoce del cancro

del collo dell'utero secondo i metodi

ThinPrep oppure

Autocyte Prep / Sure Path (art. 12e lett. b OPre)

Si

1.4.2003/

1.7.2005/

1.8.2008

Assicurazione contro le malattie 70

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Individuazione del

Human Papilloma

Virus nell'ambito

dello screening per il carcinoma del collo

dell'utero (art. 12e lett. b OPre)

No In

valutazione

1.7.2002/

1.8.2008

Interventi mammari

mininvasivi sotto

controllo radiologico o ecografico

Si

Secondo la dichiarazione di consenso della Società svizzera di senologia e del Gruppo di lavoro «Bildgesteuerte minimal invasive Mammaeingriffe»; Senologie - Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie 2009;

6: 181-184.

1.7.2002/

1.1.2007/

1.1.2008/

1.7.2009

Ansa sottouretrale

per il trattamento

dell'incontinenza da sforzo nella donna

- Secondo le raccomandazioni dell'associazione di uro-ginecologia e

patologia del pavimento pelvico, comunicazione degli esperti, aggiornamento del 27.7.2004 intitolato

«Tension free Vaginal Tape (TVT) per il trattamento dell'incontinenza urinaria a sforzo».

1.1.2004/

1.1.2005

- L'impianto Reemex® non viene pagato.

4 Pediatria, psichiatria infantile Programmi per

terapie multiprofessionali ambulatoriali

per bambini e adolescenti affetti da

sovrappeso e adiposità

In

valutazione.

1. Indicazione terapeutica: a. in caso di adiposità (BMI > 97 percentili);

b. in caso di sovrappeso (BMI tra 90 e 97 percentili) e in presenza di almeno una delle seguenti malattie, la cui prognosi è aggravata dal

sovrappeso o costituisce una delle cause dell'eccesso ponderale: ipertonia, diabete mellito di tipo 2, al-

terata tolleranza al glucosio, disturbi endocrini, sindrome delle

ovarie policistiche, malattie ortopediche, epatite dovuta al fegato

grasso non per causa di alcol, malattie respiratorie, glomerulopatia,

disturbi alimentari nel corso di un trattamento psichiatrico.

1.1.2008/

1.7.2009

fino al

31.12.2013

Definizione di adiposità, sovrappeso e malattie secondo le raccomandazioni pubblicate dalla Società svizze-

ra di pediatria (SSP) nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n.

6/2006 del 19 dicembre 2006.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 71

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

2.

Programma:

a. approccio terapeutico multiprofessionale secondo le esigenze stabi-

lite dall'Associazione svizzera obesità nell'infanzia e

nell'adolescenza

(AKJ) e pubblicate nella rivista specializzata «Pediatrica», edizione n. 2/2007 del 13 aprile 2007;

b. il programma in gruppo medicalmente assistito è stato ratificato

dalla commissione congiunta dell'SSP e dell'AKJ.

3.

Design

di

valutazione unitario con statistica quantitativa e dei costi: a. trattamenti nel quadro del progetto di valutazione della SSP e dell'AKJ;

b. per trattamenti nel quadro di questo progetto di valutazione è pattu-

ito un compenso forfettario.

Terapia del gioco e della pittura per

fanciulli

Praticata

dal

medico o sotto la sua sorveglianza diretta.

7.3.1974

Terapia dell'enuresi con apparecchio

avvertitore

Dai cinque anni compiuti.

1.1.1993

Elettrostimolazione della vescica

In caso di disturbi organici della minzione.

16.2.1978

Ginnastica di gruppo per fanciulli obesi

No

18.1.1979

Monitoraggio della

respirazione; monitoraggio della respira-

zione e della frequenza cardiaca

In caso di lattanti a rischio, previa prescrizione di un medico di un centro

regionale di diagnosi della morte improvvisa (SIDS).

25.8.1988/

1.1.1996

Screening sonografico dell'anca dei

neonati e dei lattanti secondo Graf

Si

Effettuato

da

un medico specialmente formato.

1.7.2004/

1.8.2008

Terapia ospedaliera lontano dal domicilio in caso di soprappeso eccessivo

No

1.1.2005



Assicurazione contro le malattie 72

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

5 Dermatologia Terapia alla luce nera (PUVA) delle affezioni cutanee

15.11.1979

Fototerapia selettiva agli ultravioletti

(abbreviazione in

tedesco: SUP)

Sotto la responsabilità e il controllo del medico.

11.12.1980

Embolizzazione degli emangiomi del viso

(radiologia di intervento)

A condizione che non risulti più cara del trattamento chirurgico (escissione).

27.8.1987

Terapia al laser in caso di:

- naevus teleangiectaticus

1.1.1993

- condylomata

acuminata

1.1.1993

- cicatrici dell'acne No In valutazione

1.7.2002

- cheloide

No 1.1.2004

Terapia climatica al Mare Morto

No

1.1.1997/

1.1.2001

Balneo-fototerapia

ambulatoriale

No In

valutazione

1.7.2002

Stimolazione cellulare mediante onde

acustiche pulsanti

(PACE) per il trattamento dei disturbi

acuti e cronici della cicatrizzazione di

ferite della pelle

No …

1.7.2009

6 Oftalmologia Ortottica Sì

Se

eseguita

dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.

27.3.1969

Potenziali evocati

visuali nell'ambito di esami oftalmologici

speciali

15.11.1979

Biometria ultrasonica dell'occhio, prima di un'operazione della

cataratta

8.12.1983

Terapia al laser in caso di:

- retinopatie diabetiche

1.1.1993

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 73

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

- lesioni della retina (inclusa apoplessia

retinica)

1.1.1993

- capsulotomia

1.1.1993

- trabeculotomia

1.1.1993

Chirurgia refrattiva (Cheratomia mediante laser; o intervento

chirurgico)

Obbligo di prestazione unicamente quando il portatore di occhiali è affetto da un'anisometropia non correggibile supera le 3 diottrie e non sopporta durevolmente le lenti a contatto; per la cor-

rezione di un occhio fino a raggiungere i valori correggibili mediante occhiali.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.1995/

1.1.1997/

1.1.2005

Correzione refrattiva mediante lente

intraoculare

Obbligo di prestazione unicamente quando l'anisometropia supera le 10 diottrie, in combinazione con la cheratomia.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2000/

1.1.2005

Copertura di difetti della cornea con

membrane

amniotiche

1.1.2001

Terapia fotodinamica della degenerazione

maculare con

Verteporfin

Forma classica predominante esudativa di degenerazione maculare determinata dall'età.

1.1.2006

In

valutazione.

In caso di neovascolarizzazioni provocate da miopia patologica.

Piano di valutazione unitario con statistiche delle quantità e dei costi.

1.7.2000/

1.7.2002/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2006/

1.1.2009

fino al

31.12.2011

No

Altre forme di degenerazione maculare determinata dall'età.

1.1.2008

Dilatazione per stenosi del canale lacrima-

le con

Lacri-Cath

No

1.1.2003/

1.1.2005

Dilatazione mediante catetere a palloncino per stenosi del canale lacrimale

Si

- Sotto controllo radioscopico - con o senza impianto Stent - esecuzione da parte di esperti di radiologia di intervento con rispettiva esperienza.

1.1.2006/

1.1.2008

Assicurazione contro le malattie 74

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Oftalmoscopia a

scansione laser

Si

Indicazioni:

- in caso di glaucoma dal trattamento difficile, indicazioni per l'intervento chirurgico

- indicazioni per trattamenti alla retina Esame nel centro in cui deve essere eseguito l'intervento o il trattamento.

1.1.2004/

1.8.2008

Cross linking della cornea in caso di

cheratocono

No

1.8.2008

Cura del cheratocono mediante anelli intrastromali

Per correggere l'astigmatismo irregolare in caso di cheratocono, unicamente se una correzione con occhiali o lenti a contatto non è possibile oppure se vi è incompatibilità con le lenti a contatto.

1.8.2007

Esecuzione in centri/cliniche del tipo A, B e C (secondo la lista FMH dei centri di perfezionamento in oftalmologia riconosciuti)

Misurazione

dell'osmolarità del film lacrimale

No

1.1.2010

7 Otorinolaringoiatria
Logopedia Sì Se

eseguita

dal medico o sotto la sua direzione e sorveglianza diretta (v. anche gli art. 10 e 11 OPre).

23.3.1972

Nebulizzatore a

ultrasuoni

7.3.1974

Terapia mediante un «orecchio elettronico» secondo il

metodo Tomatis

(detta: audio- psicofonologia)

No

18.1.1979

Protesi vocale

Applicazione in caso di laringectomia totale o dopo una laringectomia totale. Il cambiamento di una protesi vocale applicata è compreso nella prestazione obbligatoria.

1.3.1995

Terapia al laser in caso di:

- papillomatosi delle vie respiratorie

1.1.1993

- resezione della

lingua

1.1.1993

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 75

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Impianto della

chiocciola per la terapia della sordità delle

due orecchie con resti uditivi inutilizzabili Sì

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Per fanciulli affetti da sordità peri e postlinguale e per adulti affetti da sordità tardiva.

Nei centri seguenti: Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di Basilea, Berna e Zurigo,

Kantonsspital di Lucerna.

L'allenamento uditivo dispensato nel centro è parte integrante della terapia.

1.4.1994/

1.7.2002/

1.1.2004

Impianto di un apparecchio uditivo

mediante ancoraggio osseo percutaneo

Indicazioni:

- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo

esterno che non possono essere corrette chirurgicamente; 1.1.1996

- unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio funzionale;

- intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea;

- sostituzione di un apparecchio convenzionale a trasmissione ossea, a seguito dell'insorgenza di turbe, di tenuta o funzionalità insufficienti.

Impianto chirurgico del sistema

d'impianto

dell'orecchio medio del tipo

«Vibrant Soundbridge» per il tratta-

mento di ipoacusie

neurosensoriali

Per pazienti che a causa motivi medici o audiologici non sono in grado di usufruire di apparecchi acustici tradizionali

(per esempio in caso di otite esterna cronica, allergie, esostosi, ecc.).

1.1.2005

Palatoplastica al laser No

1.1.1997

Litotripsia del

calcolo salivare

Esecuzione in un centro che disponga dell'esperienza necessaria (mediamente 30 primi trattamenti all'anno).

1.1.1997/

1.1.2000/

1.1.2001/

1.1.2004

8 Psichiatria
Terapia della tossicodipendenza

- ambulatoria

Ammissibile una riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave dell'assicu-

rato.

25.3.1971

- ospedaliera

Assicurazione contro le malattie 76

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Terapia sostitutiva in caso di dipendenza

dagli oppiacei

Si

1. Osservanza delle direttive e raccomandazioni seguenti:

a. In caso di terapia con prescrizione di metadone: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi - Raccomandazioni

dell'UFSP, della Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera» dell'ottobre 2009;

1.1.2001/

1.1.2007/

1.1.2010

b. In caso di terapia con prescrizione di buprenorfina: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli

oppiacei oppioidi - Raccomandazioni dell'UFSP, della Società

Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e

dell'Associazione dei medici cantonali della Svizzera» dell'ottobre

2009;

c. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell'ordinanza 8 marzo 1999 concernente la

prescrizione medica di eroina (RS 812.121.6) come pure le direttive e le raccomandazioni del ma-

nuale dell'UFSP

«Richtlinien, Empfehlungen, Information», settembre 2000.

2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell'Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) oppure

nell'Elenco delle specialità (ES) nel gruppo terapico (IT) approvato dall'UICM.

3. La terapia sostitutiva comprende le prestazioni seguenti: a. prestazioni mediche: - esame d'entrata, inclusa l'anamnesi della dipendenza, status psichico e somatico con attenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice della

dipendenza;

- richiesta d'informazioni supplementari (famiglia, conviven-

te, servizi terapici precedenti); - determinazione della diagnosi e dell'indicazione;

- approntamento del piano terapico;

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 77

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

- procedura di domanda d'autorizzazione e approntamento di

rapporti destinati agli assicuratori-malattie;

- avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva;

- consegna sorvegliata della sostanza o del preparato a condi-

zione che non avvenga attraverso un farmacista;

- garanzia della qualità; - terapia di turbe legate all'uso di altre sostanze psicotrope; - valutazione del processo terapico;

- richiesta d'informazioni presso l'istituzione preposta alla consegna dei prodotti;

- verifica della diagnosi e dell'indicazione;

- adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispondenza con le autorità;

- rapporti all'attenzione delle autorità e degli assicuratori-

malattie;

- controllo della qualità.

b. Prestazioni del farmacista: - preparazione di soluzioni perorali secondo l'EMT, compreso

il controllo della qualità; - consegna controllata della sostanza o del preparato; - contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità;

- rapporti all'attenzione del medico responsabile;

- consulenza.

4. La prestazione va fornita dall'istituzione competente secondo il numero

1.

5. Per la terapia sostitutiva è possibile convenire rimunerazioni forfettarie.

Svezzamento ultracorto dagli oppiacei

(UROD) sotto

sedazione

No

1.1.2001

Svezzamento ultracorto dagli oppiacei

(UROD) sotto

anestesia

No In

valutazione

1.1.1998

Assicurazione contro le malattie 78

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Svezzamento ambulatoriale dagli oppia-

cei secondo il metodo Endorphine Stimulated Clean & Addic-

tion Personality

Enhancement

(ESCAPE)

No

1.1.1999

Psicoterapia di

gruppo

Secondo

gli

articoli

2 e 3 OPre.

25.3.1971/

1.1.1996

Terapia di rilassamento secondo

Ajuria-guerra

Nello studio medico o in ospedale sotto sorveglianza diretta del medico.

22.3.1973

Terapia mediante il gioco e la pittura per fanciulli

Se eseguita dal medico o sotto la sua diretta sorveglianza.

7.3.1974

Psicodramma

Sì Secondo

gli

articoli 2 e 3 OPre.

13.5.1976/

1.1.1996

Controllo della

terapia per video

No

16.2.1978

Musicoterapia

No 11.12.1980

9 Radiologia 9.1 Radiodiagnostica
Tomografia assiale computerizzata

(scanner)

Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979 Osteodensitometria

- mediante assorziometria a doppia

energia ai raggi X

(DEXA)

- In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato

- In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo 1.3.1995

- In caso di malattie gastrointestinali (sindrome di malassorbimento [p.es.

in caso di HIV], morbo di Crohn, colite ulcerosa)

- In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è chiara)

- In caso di osteogenesis imperfecta.

1.1.1999/

1.7.2010

I costi degli esami DEXA sono assunti solo per l'esecuzione limitata a una regione del corpo.

1.3.1995

Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell'osteoporosi e al massimo ogni due anni.

- mediante scanner No 1.3.1995

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 79

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Osteodensitometria

mediante TC

periferica

quantitativa (pQTC) No

1.1.2003/

1.1.2006

Ultrasonografia ossea No

1.1.2003

Metodi di analisi

dell'attività ossea - «Marker» dell'attività

osteoclastica

No

Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche 1.1.2003/

1.8.2006

- «Marker» della

formazione ossea

No

Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche 1.1.2003/

1.8.2006

Mammografia

Si

Per la diagnostica in caso di sospetto clinico urgente di una patologia al seno.

1.1.2008

9.2

Altri procedimenti di formazione d'immagini Risonanza magnetica

nucleare (MRI)

1.1.1999

Tomografia con

emissione di positroni (PET)

1. Esecuzione conformemente alle direttive cliniche relative alla FDG-PET del 7 aprile 2008 della Società svizzera di medicina nucleare (SSMN) nei centri che soddisfano le direttive amministrative del

20 giugno 2008 della SSMN.

2. Per le seguenti indicazioni: a. in cardiologia:

- come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto cardi-

aco.

b. in oncologia.

1.1.1994/

1.4.1994/

1.1.1997/

1.1.1999/

1.1.2001/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2006/

1.8.2006/

1.1.2009

No

Per le indicazioni seguenti: 1.8.2006/ 1.1.2007

a. in cardiologia:

- in una situazione documentata d'infarto e di sospetto di «hibernating myocardium» prima di un intervento (PTCA/CABG)

- per confermare o escludere una ischemia in caso di

malattie coronariche, documentate dal profilo angiografico, o

in caso di anatomia complessa delle coronarie, p. es. dopo una rivascolarizzazione, oppure in caso di

sospetto di disturbo microcircolatorio.

Assicurazione contro le malattie 80

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

b. in neurologia:

- valutazione preoperatoria per la chirurgia di rivascolarizzazione complessa in caso d'ischemia cerebrale

- investigazione di demenze - in caso di epilessia focale resistente alla terapia.

Magnetoencefalografia

No

In valutazione

1.7.2002

9.3 Radiologia intervenzionale
Irradiazione terapeutica con pioni

No In

valutazione

1.1.1993

Irradiazione terapeutica con protoni

In caso di melanomi intraoculari 28.8.1986

Irradiazione terapeutica con protoni

In

valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Indicazioni:

- tumori del cranio: chordoma, chondrosarcoma, tumori ORL (ad es. Car-

cinomi epidermidi, adenocarcinomi, carcinomi adenocistici, carcinomi mucoepidermoidi, neuroestesioblastomi, tumori rari come ad esem-

pio para-gangliomi o emangiopericitomi).

1.1.2002/

1.7.2002

fino al

31.12.2007

- tumori del cervello e delle meningi (gliomi Low Grade 1 e 2; meningiomi).

- tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell'osso).

- tumori nei bambini e negli adolescenti, se è indicata un'irradiazione

particolarmente

riguardosa dell'organismo in crescita

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 81

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Esecuzione in un centro qualificato che dispone dell'infrastruttura necessaria, come:

- Gantry

- utilizzazione moderna delle radiazioni (ad es. spotscanning, IMPT)

- acceleratore di protoni - estesi provvedimenti tecnici di sicurezza

- radioprotezione, sorveglianza delle radiazioni supporto tecnico - personale con formazione specialistica (medici, fisici, personale non

accademico).

Il centro deve disporre di un'autorizzazione d'esercizio dell'UFSP e avere

sufficiente esperienza in materia di terapia con i protoni.

Piano di valutazione unitario con statistiche delle quantità e dei costi.

Irradiazione

terapeutica con

protoni

In

valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2002/

1.7.2002/

1.8.2007

fino al

31.12.2010

Se non è possibile irradiare a sufficienza con fotoni a causa di una stretta vicinanza con organi sensibili alle radia-

zioni, o di una particolare esigenza di protezione dell'organismo del bambino o dell'adolescente.

Indicazioni:

- tumori del cranio (chordoma, chondrosarcoma, spinalioma, adenocarci-

nomi e carcinomi adenocistici, linfoepitelioma, carcinomi mucoepi-

dermoidi, neuroestesioblastomi, sarcoma dei tessuti molli e delle ossa,

tumori rari come ad esempio paragangliomi) - tumori del cervello e delle meningi (gliomi Low Grade 1 e 2; meningiomi)

- tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell'osso) - tumori nei bambini e negli adolescenti

Esecuzione presso l'Istituto Paul Scherrer, Villigen Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi

Assicurazione contro le malattie 82

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Radiochirurgia

(LINAC, GammaKnife)

Indicazioni:

- neurinomi del nervo acustico - recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi

- adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale - malformazioni arteriovenose - meningiomi

1.1.1996

No In

valutazione

- in caso di turbe funzionali 1.1.1996

Radiochirurgia con

LINAC

- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp.

del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolo-

ri resistenti a ogni altra terapia.

1.1.1999/

1.1.2000/

1.1.2003

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al

massimo se la localizzazione del tumore non permette di

operarlo.

Radiochirurgia con

Gamma Knife

No

- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp.

del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non

dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia.

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al

massimo se la localizzazione del tumore non permette di

operarlo.

1.1.1999/

1.1.2000/

1.4.2003

Radioterapia selettiva interna (SIRT) con

microsfere di Y-90

In casi di tumori al fegato inoperabili refrattari alla chemioterapia, per i quali non è possibile applicare altre tecniche ablative locali o quando queste non hanno avuto effetto.

1.7.2010

Esecuzione in un centro interdisciplinare epatobiliare, con consulenza epatobiliare (specializzato in chirurgia epatobiliare, radiologia intervenzionale, medicina nucleare e medicina oncologica).

Applicazione di

marcatori d'oro

Si

Per la radiomarcatura della prostata.

1.8.2008

Embolizzazione di

mioma uterino

Si

In

valutazione

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2010

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 83

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Da parte di medici specializzati in radiologia con esperienza in tecniche di radiologia interventistica.

Impianto angiografico al passo con i tempi.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

fino al

31.12.2010

10 Medicina

complementare Agopuntura

Sì Praticata

da

medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1.7.1999

Medicina

antroposofica

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Medicina cinese

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Omeopatia

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Terapia neurale

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Fitoterapia

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

11 Riabilitazione
Riabilitazione ospedaliera

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2003

Riabilitazione di

pazienti affetti da malattie cardiovascolari o da diabete

Si

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

12.5.1977/

1.1.1997/

1.1.2000/

1.1.2003/

1.1.2009/

1.7.2009/

1.1.2010

La

riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica e di diabete, quale diagnosi principale, è praticata ambulatorialmente. La riabilitazione cardiaca può essere praticata

ambulatoriamente o stazionariamente. I seguenti fattori inducono a optare per una riabilitazione stazionaria: - accresciuto rischio cardiaco - diminuzione della funzione del miocardio

Assicurazione contro le malattie 84

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

- comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.).

Il

programma

di riabilitazione ambulatoriale può durare da due a sei mesi, a

dipendenza dell'intensità dell'offerta di trattamento.

Di regola la durata del trattamento ospedaliero è di quattro settimane ma può essere ridotta a due o tre settimane nei casi meno complessi.

La

riabilitazione

è

praticata in un istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture che soddisfano le seguenti direttive: Riabilitazione cardiaca: esigenze formulate il 29 marzo 2001 dal Gruppo di

lavoro per la riabilitazione cardiaca, della Società svizzera di cardiologia.

Riabilitazione

in

caso di malattia occlusiva arteriosa periferica: profilo delle

esigenze della Società svizzera d'angiologia del 5 marzo 2009.

Riabilitazione

in

caso di diabete: profilo delle esigenze della Società svizzera di endocrinologia e di diabetologia del 7 marzo 2009.

Indicazioni:

Si

- Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA

- dopo bypass-operation - dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi

- dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio

- malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita - malattia cronica con cattiva funzione ventricolare

- pazienti con diabete mellito di tipo II (limite: al massimo una volta ogni tre anni)

Si

In

valutazione

- pazienti con malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica, dallo stadio IIa secondo Fontaine.

1.7.2009

fino al

31.12.2012

Riabilitazione

polmonare

Programmi per pazienti affetti da gravi malattie polmonari croniche.

La terapia può essere ambulatoriale o ospedaliera in un'istituzione diretta da medici. Lo svolgimento del programma, 1.1.2005

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 85

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione

obbligatoria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

il personale e l'infrastruttura devono adempire i requisiti del 2003 posti dalla Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare.

Il responsabile del programma deve ottenere la certificazione da parte della Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare.

La

copertura

delle spese è garantita al massimo una volta all'anno.

Le spese sono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Assicurazione contro le malattie 86

832.112.31

Allegato 2182 (art. 20)

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) 182 Non pubblicato nella RU (art. 20a) (vedi RU 2009 2821 6083, 2010 2755).

Può essere consultata nel sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04184/ index.html?lang=it

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 87

832.112.31

Allegato 3183 (art. 28)

Elenco delle analisi 183 Non pubblicato nella RU (art. 28) (vedi RU 2009 1669 3173 6083, 2010 2755).

Può essere consultata nel sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/ index.html?lang=it

Assicurazione contro le malattie 88

832.112.31

Allegato 4184 (art. 29)

Elenco dei medicamenti con tariffa 184 Non pubblicato nella RU (art. 29) (vedi RU 2005 2875).

La modifica può essere consultata presso l'UFSP al seguente indirizzo Internet http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06492/06493/index.html?lang=it