01.07.2024 - *
24.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2024 - 23.01.2024
01.11.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.10.2023
01.05.2023 - 30.06.2023
01.03.2023 - 30.04.2023
01.01.2023 - 28.02.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.08.2022 - 30.09.2022
01.07.2022 - 31.07.2022
01.04.2022 - 30.06.2022
01.02.2022 - 31.03.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
04.11.2021 - 31.12.2021
01.10.2021 - 03.11.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.06.2021 - 30.06.2021
01.04.2021 - 31.05.2021
01.02.2021 - 31.03.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.12.2020 - 31.12.2020
01.10.2020 - 30.11.2020
01.07.2020 - 30.09.2020
30.04.2020 - 30.06.2020
01.04.2020 - 29.04.2020
04.03.2020 - 31.03.2020
01.01.2020 - 03.03.2020
01.10.2019 - 31.12.2019
09.07.2019 - 30.09.2019
01.07.2019 - 08.07.2019
01.04.2019 - 30.06.2019
01.03.2019 - 30.03.2019
19.02.2019 - 28.02.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.10.2018 - 31.12.2018
01.09.2018 - 30.09.2018
31.07.2018 - 31.08.2018
17.07.2018 - 30.07.2018
01.07.2018 - 16.07.2018
19.06.2018 - 30.06.2018
01.04.2018 - 18.06.2018
01.03.2018 - 31.03.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
03.08.2017 - 31.12.2017
01.08.2017 - 02.08.2017
01.07.2017 - 31.07.2017
01.03.2017 - 30.06.2017
10.01.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 09.01.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
01.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 30.04.2016
15.11.2015 - 31.12.2015
15.09.2015 - 14.11.2015
15.07.2015 - 14.09.2015
01.06.2015 - 14.07.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.06.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.05.2013
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.03.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.09.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 31.08.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2009 - 30.09.2009
01.07.2009 - 31.07.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.07.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
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01.08.2007 - 31.08.2007
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01.01.2007 - 31.03.2007
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10.05.2006 - 31.07.2006
01.01.2006 - 09.05.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2002 - 31.12.2002
01.05.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.07.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.06.2001
01.10.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)1 del 29 settembre 1995 (Stato 1° febbraio 2007) Il Dipartimento federale dell'interno, visti gli articoli 33, 38 capoverso 2, 44 capoverso 1 lettera a, 54 capoversi 2-4,
59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75, 77 capoverso 4 e 105 capoverso 1bis dell'ordinanza del 27 giugno 19952 sull'assicurazione malattie (OAMal)3 ordina: Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4 Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria

Art. 1

L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione): a. assume i costi; b. assume i costi a determinate condizioni; c. non assume i costi.

Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico

Art. 2


5

Principio

1

L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i metodi la cui efficacia è dimostrata scientificamente.

RU 1995 4964 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1°gen. 2003 (RU 2002 3670).

2 RS

832.102

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2957). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. di questa modifica alla fine del presente testo.

832.112.31

Assicurazione contro le malattie 2

832.112.31

2

Per psicoterapia s'intende una forma di terapia per la cura di malattie psichiche e psicosomatiche basata prevalentemente sulla comunicazione verbale e che si fonda su una teoria del comportamento normale e patologico nonché su una diagnostica orientata all'eziologia. Essa comprende la riflessione sistematica, la costruzione e il mantenimento dell'alleanza terapeutica, è caratterizzata da sedute regolari e pianificate in anticipo e persegue un obiettivo terapeutico definito mediante tecniche apprendibili.


Art. 3

6 Assunzione dei

costi

L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute d'accertamento e di terapia. Sono fatti salvi gli articoli 3a e 3b.

a7 Procedura per l'assunzione dei costi per una terapia che duri più di dieci sedute 1

Se si prevede che la psicoterapia necessiti più di dieci sedute, il medico curante deve notificare al medico di fiducia, dopo sei sedute o, in casi eccezionali motivati, al più tardi dopo nove sedute, l'inizio della terapia. Tale notificazione deve contenere informazioni sul tipo di patologia, sull'obiettivo e sullo scopo nonché sulla prevista durata del trattamento.

2

Se in base a questa notificazione giunge alla conclusione che il trattamento deve essere protratto, il medico di fiducia propone all'assicuratore di rimunerare i costi per al massimo 30 ulteriori sedute.

3

Entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione l'assicuratore comunica all'assicurato, con copia al medico curante, se e in che misura saranno ulteriormente rimunerati i costi della psicoterapia.

b8 Procedura per l'assunzione dei costi per una terapia che duri più di 40 sedute 1

Affinché dopo 40 sedute la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia dell'assicuratore un rapporto con una proposta debitamente motivata.

2

Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la psicoterapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.

3

Se la cura è continuata, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia, almeno una volta all'anno, un rapporto concernente il decorso e l'indicazione della terapia.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 al 31 dic. 2010 (RU 2006 2957). Vedi anche il cpv. 2 delle disp. fin. di questa modifica alla fine del presente testo.

7

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 al 31 dic. 2010 (RU 2006 2957).

8

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 al 31 dic. 2010 (RU 2006 2957).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 3

832.112.31

c9 Contenuto delle notificazioni e dei rapporti Le notificazioni e i rapporti trasmessi al medico di fiducia secondo gli articoli 3a e 3b possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

d10 Indagine scientifica

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in collaborazione con gli assicuratori e i fornitori di prestazioni, svolge un'indagine scientifica relativa all'applicazione e agli effetti del disciplinamento ai sensi degli articoli 3a e 3b. Può integrare nell'esecuzione dello studio istituti scientifici e gruppi peritali.


Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici Art. 4
L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici come pure i procedimenti di formazione d'immagini seguenti, prescritti dai chiropratici:11 a.12 analisi:

le analisi sono designate separatamente nell'elenco delle analisi giusta l'articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; b. medicamenti:

le specialità farmaceutiche dei gruppi terapeutici 01.01. Analgetica e 07.10.

Artriti e affezioni reumatiche dell'elenco delle specialità, purché il competente organo svizzero di controllo ne abbia specificato come modalità di vendita quella in farmacia senza ricetta medica (C) oppure quella in farmacia e drogheria (D); c. mezzi

e

apparecchi:

1. i prodotti del gruppo 05.12.01. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi,

2. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale; d.13 diagnostica per immagini: 9

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 al 31 dic. 2010 (RU 2006 2957).

10 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 al 31 dic. 2010 (RU 2006 2957).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).

13 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

Assicurazione contro le malattie 4

832.112.31

1. radiografia dello scheletro, 2. tomografia computerizzata (TC) dello scheletro, 3. risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale, 4. scintigrafia dello scheletro.

Sezione 4:14 Prestazioni farmaceutiche
a 1 L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti: a. consulenza in relazione all'esecuzione di una ricetta medica che comprende almeno un medicamento dell'elenco delle specialità; b. esecuzione di una ricetta medica all'infuori delle ore d'apertura usuali locali, in caso d'urgenza;

c. sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico con un generico meno caro; d. assistenza prescritta dal medico per l'assunzione di un medicamento.

2

L'assicurazione può assumere, nell'ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.

Capitolo 2:

Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa prescrizione o mandato medico Sezione 1: Fisioterapia

Art. 5

1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica: a. raggi

ultravioletti;

b. raggi colorati e infrarossi; c. aria calda;

d. onde corte, onde ultracorte; e. radar (microonde);

f. diatermia; g. aerosol; 14 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 5

832.112.31

h. massaggio manuale e chinesiterapia: 1. massaggio muscolare, locale o generale, massaggio del tessuto connettivo e riflessogeno,

2. ginnastica medica (motulizzazione articolare, chinesiterapia passiva, meccanoterapia, ginnastica respiratoria ivi compreso l'impiego di apparecchi per combattere l'insufficienza respiratoria, ginnastica in piscina), 3. ginnastica secondo Bobath o Kabath, 4. ginnastica di gruppo, 5. estensione vertebrale,

6. drenaggio linfatico di edemi linfatici, eseguito da fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia,

7. ippoterapia-K in caso di sclerosi multipla, eseguita da fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia; i. ultrasuoni; k. elettroterapia: 1. galvanizzazione (locale e generale), iontoforesi, 2. faradizzazione (corrente esponenziale, corrente a bassa e media frequenza);

l. idroterapia:

1. impacchi e compresse, 2. applicazione di fango e di paraffina, 3. docce medicali,

4. bagni

medicinali,

5. bagni

elettrici,

6. massaggio al getto (idromassaggio), 7. massaggio sott'acqua,

8. bagni

ipertermici.

2

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.15 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

4

Se la fisioterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.16 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

16 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

Assicurazione contro le malattie 6

832.112.31

Sezione 2: Ergoterapia

Art. 6

1 Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte purché: a. in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure

b.17 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.

2

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.18 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

4

Se l'ergoterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.19 Sezione 3:

Cure dispensate a domicilio, ambulatoriamente o in una casa di cura

Art. 7

Definizione delle cure 1

L'assicurazione assume i costi degli esami, delle terapie e delle cure (prestazioni) effettuati secondo la valutazione dei bisogni (art. 7 cpv. 2 e art. 8a) previa prescrizione o mandato medico:20 a. da infermieri (art. 49 OAMal); b. da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal); c. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della LF del 18 mar. 199421 sull'assicurazione malattie, LAMal).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

19 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

21

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 7

832.112.31

2

Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: a.22 consigli e istruzioni: 1. valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il paziente, 2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti per l'effettuazione delle cure, segnatamente per il riconoscimento dei sintomi della malattia, la somministrazione dei medicamenti o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari; b. esami

e

cure:

1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso),

2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina, 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7. somministrazione di medicamenti, in particolare per iniezione o perfusione,

8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso terapeutico, 10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango,

13.23 assistenza per l'applicazione di terapie mediche nella prassi quotidiana, quali l'esercizio di strategie d'intervento e le istruzioni comportamentali per i casi di aggressione, paura e psicosi deliranti, 14.24 sostegno alle persone malate psichicamente in situazioni di crisi, volto segnatamente a impedire attacchi acuti pericolosi per loro stesse e per gli altri; 22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

23 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

24 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

Assicurazione contro le malattie 8

832.112.31

c. cure

di

base:

1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a nutrirlo, 2.25 provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali: l'elaborazione e l'attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all'incoraggiamento di contatti sociali e l'assistenza nell'ambito dell'aiuto all'orientamento e dell'applicazione di misure di sicurezza.

2

bis La valutazione se occorra attuare i provvedimenti di cui alla lettera b numeri 13 e 14 nonché alla lettera c numero 2 deve essere effettuata da un infermiere (art. 49 OAMal) che possa provare un'attività pratica di due anni nel ramo della psichiatria.26 3 Le spese generali d'infrastruttura e di gestione dei fornitori di prestazioni non sono calcolate nel costo delle prestazioni.27

Art. 8


28

Prescrizione o mandato medico, valutazione dei bisogni 1

La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.

2

La valutazione dei bisogni comprende l'analisi dello stato generale del paziente, dell'ambiente in cui vive, delle cure e dell'assistenza necessarie.

3

La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.

4

La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure (art. 9 cpv. 4). L'assegnazione ad un livello dei bisogni di cure da parte del medico equivale a prescrizione o mandato medico.

5

L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

6

La durata della prescrizione o del mandato medico dev'essere limitata. Non può superare:

a. tre mesi in caso di malattia acuta; b. sei mesi in caso di malattia di lunga durata.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

26 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

27

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1997 (RU 1998 150).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 9

832.112.31

6bis

Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.29 7 La prescrizione o il mandato medico possono essere rinnovati.

a30 Procedura di controllo e di conciliazione 1

Per le cure dispensate a domicilio, assicuratori e fornitori di prestazioni convengono la procedura di controllo e di conciliazione da inserire nelle convenzioni tariffali.

2

In assenza di convenzione tariffale (art. 47 LAMal31), il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce oltre alla tariffa la procedura di cui al capoverso 1.

3

La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici devono essere verificati se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.


Art. 9

Fatturazione

1

Le prestazioni possono essere fatturate segnatamente in base a una tariffa temporale o forfettaria (art. 43 LAMal32).

2

I diversi tipi di tariffe possono essere combinati.

3

Per le prestazioni effettuate dagli infermieri o dalle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo la natura e la difficoltà delle prestazioni.33 4 Per le prestazioni effettuate nelle case di cura, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo il livello dei bisogni di cure. Devono essere previsti almeno quattro livelli.34 29 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).

30

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

31 RS

832.10

32

RS 832.10

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

34

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2039).

Assicurazione contro le malattie 10

832.112.31

a35 Trasparenza dei costi e limiti tariffali 1

Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b non dispongono di basi di calcolo dei costi stabilite d'intesa con gli assicuratori, le seguenti tariffe limite orarie non possono essere superate: a. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni semplici e stabili: 30-48.00 franchi; b. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni complesse e instabili come pure per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b: 45-69.50 franchi; c. per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a: 50-74.50 franchi.36

2

Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c non dispongono di una contabilità analitica uniforme (art. 49 cpv. 6 e 50 LAMal37), le seguenti tariffe limite giornaliere non possono essere superate:

a. per il primo livello dei bisogni di cure: 10-20.50 franchi; b. per il secondo livello dei bisogni di cure: 15-41.00 franchi; c. per il terzo livello dei bisogni di cure: 30-66.50 franchi; d. per il quarto livello dei bisogni di cure: 40-82.00 franchi.38 Sezione 3a:39 Consulenza nutrizionale
b40 1 I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:41

a.42 turbe del metabolismo, b. obesità (Body-mass-index oltre 30) e malattie conseguenti al sovrappeso oppure concomitanti,

c. malattie

cardiovascolari,

35

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2436).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007 553).

37 RS

832.10

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007 553).

39

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 564).

40 Originario art. 9a.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 11

832.112.31

d. malattie del sistema digestivo, e. malattie dei reni, f.

stato di malnutrizione o di denutrizione, g. allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.

2

Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori consultazioni.

3

Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.

Sezione 3b:43 Consulenza ai diabetici
c 1 L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:

a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI), b. un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).

2

La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito delle cure (Diabetes mellitus).

3

L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.

Se la consulenza dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli une proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la consulenza può essere continuata a carico dell'assicurazione.44 4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.

43 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 528).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

Assicurazione contro le malattie 12

832.112.31

Sezione 4: Logopedia

Art. 10

Principio

I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a: a. danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari;

b. affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni della funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).


Art. 11

Condizioni

1

L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici sedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dalla prescrizione medica.

2

Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

3

Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.

4

Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno in merito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.

5

I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

Capitolo 3: Misure di prevenzione

Art. 12

L'assicurazione assume, oltre ai costi delle diagnosi e delle terapie, quelli delle misure mediche di prevenzione seguenti (art. 26 LAMal45): 45

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 13

832.112.31

Misura

Condizione

a.46 Esame dello stato di salute e dello sviluppo del fanciullo in età prescolare - Secondo le raccomandazioni pubblicate nel manuale «Esami preventivi» della Società svizzera di pediatria (2a edizione, Berna 1993)

b. Screening di: fenilchetonuria, galattosemia, deficit in biotinidasi, sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo Per i neonati

c.47 Esame ginecologico preventivo, compreso lo striscio

I primi due anni: un esame ogni anno, compreso lo striscio. Successivamente, se i risultati sono normali, un esame ogni tre anni; altrimenti frequenza degli esami secondo la valutazione clinica.

d. Test

HIV

Per i neonati di madri sieropositive e le persone esposte a pericolo di contagio, seguito da un colloquio che dev'essere autenticato e. Colonoscopia

In caso di cancro del colon in famiglia (affetti almeno 3 parenti di primo grado o uno prima dell'età di 30 anni) f.48 Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia Per fanciulli e adolescenti fino a sedici anni, nonché per adulti non immunizzati, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni», curato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV)49.

g.50 Richiamo dT

Per le persone di oltre sedici anni, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni», curato dall'UFSP e dalla CFV51.

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564) 47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957).

49 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive - diagnosi e prevenzione»).

Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957).

51 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive - diagnosi e prevenzione»).

Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006.

Assicurazione contro le malattie 14

832.112.31

Misura

Condizione

h.52 Vaccinazione contro l'Haemofilus influenzae

Per i fanciulli fino a cinque anni, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni», curato dall'UFSP e dalla CFV53.

i.54 Vaccinazione contro l'influenza 1. Vaccinazione annuale per le persone affette da una malattia cronica, per coloro ai quali un'influenza potrebbe causare complicazioni gravi (secondo le raccomandazioni per la prevenzione dell'influenza stabilite dall'UFSP, dal gruppo di lavoro Influenza e dalla Commissione federale per le vaccinazioni [CFV], stato agosto 2000. Supplementum XIII, UFSP, 2000) e per le persone di età superiore ai 65 anni.

2.55 In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione (conformemente all'art. 12 dell'O del 27 apr. 200556 sulla pandemia di influenza, OPI).

Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957).

53 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive - diagnosi e prevenzione»).

Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).

55 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 giu. 2005 (RU 2005 2875). Nuovo testo giusta il n.

I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

56 RS

818.101.23

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 15

832.112.31

Misura

Condizione

k.57 Vaccinazione contro l'epatite B 1. Per i neonati di madri HbsAg-positive e le persone esposte a rischi di contagio.

Se effettuata per motivi professionali, la vaccinazione va pagata dal datore di lavoro.

2.58 Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell'UFSP 5/98 e Complemento del Bollettino 36/98), secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni», curato dall'UFSP e dalla CFV59. La normativa secondo il numero 2 è valida fino al 31 dicembre 2007.

l.

Vaccinazione passiva con Epatite B-Immunglobuline Per i neonati di madri HBsAg-positive m.60 Vaccinazione contro i pneumococchi

1. Con vaccino polisaccaridico: ad adulti e fanciulli di età superiore ai due anni, con una malattia cronica grave, stato di deficienza immunitaria, diabete mellito, fistola di liquido cefalo-rachidiano, splenectomia funzionale o anatomica, impianto cocleare, malformazione della base del cranio o prima di una splenectomia o di un impianto cocleare secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni» curato dall'UFSP e dalla CFV61.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

59 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive - diagnosi e prevenzione»).

Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957).

61 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive - diagnosi e prevenzione»).

Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006.

Assicurazione contro le malattie 16

832.112.31

Misura

Condizione

2. Con vaccino coniugato: fanciulli d'età inferiore ai due anni e fanciulli d'età inferiore ai cinque anni affetti da malattie croniche secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni» curato dall'UFSP e dalla CFV62.

n. Esame della pelle In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato in un parente di primo grado)

o.63 Mammografia

1. Mammografia diagnostica: in caso di cancro del seno della madre, della figlia o della sorella.

Secondo la valutazione clinica, fino ad un esame preventivo l'anno. Un approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che va autenticato deve precedere la prima mammografia. La mammografia va effettuata da un medico specialista in radiologia medica. La sicurezza degli apparecchi deve corrispondere alle linee direttrici UE del 1996 (European Guidelines for quality in mammography screening, 2nd edition)64.

2.65 mammografia di diagnosi precoce: dai 50 anni, ogni due anni.

Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l'ordinanza del 23 giugno 199966 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia.

Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

Il numero 2 è applicabile sino al 31 dicembre 2007.

62 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive - diagnosi e prevenzione»).

Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006 63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 giu. 1999 (RU 1999 2517).

64 Queste

linee

direttrici

possono essere consultate presso l'UFSP, 3003 Berna.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 2000 (RU 2001 295).

66 RS

832.102.4

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 17

832.112.31

Misura

Condizione

p.67 Profilassi alla vitamina K Per i neonati (3 dosi) q.68 Profilassi del rachitismo mediante vitamina D

Durante il primo anno r. ... 69

s.70 Test di contrattura muscolare in vitro in esito alla diagnosi di una predisposizione all'ipertermia maligna Per persone che, durante un'anestesia, hanno presentato un episodio sospetto d'ipertermia maligna e per i consanguinei di primo grado di persone per le quali un'ipertermia maligna sotto anestesia è conosciuta e una predisposizione per l'hypertermia maligna è documentata.

In un centro riconosciuto dall'European Malignant Hyperthermia Group.

t.71 Vaccinazione contro i meningococchi

Secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni» curato dall'UFSP e dalla CFV72.

u.73 Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo le direttive dell'Associazione svizzera contro la tubercolosi e le malattie polmonari (ASTP) e dell'UFSP del 1996 (bollettino dell'UFSP 16/1996) 67

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

69

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564). Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005(RU 2004 5401).

70 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).

71

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957).

72 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive - diagnosi e prevenzione»).

Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006 73

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Assicurazione contro le malattie 18

832.112.31

Misura

Condizione

v.74 Consulenza genetica, indicazione per le analisi genetiche e prescrizione delle relative analisi di laboratorio in conformità dell'elenco delle analisi (EA), in caso di sospetta predisposizione a una malattia cancerogena ereditaria A pazienti e familiari di primo grado di pazienti affetti da: - una sindrome ereditaria di cancro al seno e dell'ovaia,

- poliposi del colon/forma attenuata di poliposi del colon,

- sindrome ereditaria del carcinoma non poliposo del colon (hereditary non polypotic colon cancer HNPCC), - retinoblastoma.

Da parte di medici specializzati in medicina genetica o di membri del «Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling» dell'Istituto Svizzero per la Ricerca Applicata sul Cancro (SIAK) in grado di dimostrare di aver svolto una collaborazione scientifica con un medico specializzato in medicina genetica.

x.75 Vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME)

Secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni» curato dall'UFSP e dalla CFV76 e secondo le raccomandazioni del marzo 2006 (bollettino dell'UFSP n. 13, 2006).

Se effettuata per motivi professionali, la vaccinazione va pagata dal datore di lavoro.

y.77 Vaccinazione contro la varicella Vaccinazione di giovani e adulti non immunizzati, nonché di gruppi specifici a rischio, conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) del novembre 2004 (bollettino dell'UFSP n. 45, 2004).

74 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003 (RU 2003 5283). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).

75 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004 (RU 2004 5401). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957).

76 Supplementum VIII, (raccoglitore «malattie infettive - diagnosi e prevenzione»).

Ufficio federale della sanità pubblica, Berna 2006 77 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 19

832.112.31

Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità

Art. 13

Esami di controllo

In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal78): Misura

Condizione

a. Controlli

1. Sette esami in caso di gravidanza normale

- Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale e consigli, esame delle varici e degli edemi alle gambe. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie; per la levatrice secondo una designazione separata nell'elenco delle analisi.

Ulteriori consultazioni: controllo del peso, della pressione sanguigna, dello stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie; per la levatrice secondo una designazione separata nell'elenco delle analisi.79

2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica

b.80 Controlli agli ultrasuoni 1.81 In caso di gravidanza normale: un controllo tra la 10a e la 12a settimana di gravidanza; un controllo tra la 20a e la 23a settimana di gravidanza Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere autenticato. I controlli possono essere effettuati solo da medici con relativa formazione complementare, comprendente nozioni a livello di comunicazione, e la necessaria esperienza per tali esami.

Il numero 1 è valido sino al 31 dicembre 2007.

2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica. Possono essere effettuati solo da medici con relativa formazione complementare e necessaria esperienza.

78

RS 832.10

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 1996 (RU 1996 1496).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

Assicurazione contro le malattie 20

832.112.31

Misura

Condizione

c. Esami prenatali mediante cardiotocografia

In caso di gravidanza a rischio d.82 Amniocentesi, prelievo di villi coriali

Dopo approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che dev'essere autenticato nei casi seguenti: - donne a partire dai 35 anni d'età, - donne più giovani con rischio com-

parabile.

Analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA).

e. Controllo post-partum un esame Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame clinico e ginecologico, consulenza compresa.


Art. 14

Preparazione al parto L'assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione al parto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.


Art. 15

Consulenza per l'allattamento 1

La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal83) è assunta dall'assicurazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazione speciale.

2

La rimunerazione è limitata a tre sedute.


Art. 16

Prestazioni delle levatrici 1

Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti: a. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a: 1. in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di controllo. Deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica è indicata prima della sedicesima settimana di gravidanza, 2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice collabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatrice effettua le prestazioni secondo la prescrizione medica; b. nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controllo agli ultrasuoni di cui all'articolo 13 lettera b; 82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).

83

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 21

832.112.31

c. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.

2

Le levatrici possono anche effettuare a carico dell'assicurazione prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto a domicilio, un parto ambulatorio o dopo l'uscita anticipata dall'ospedale oppure da un istituto di cure semiospedaliere.

Capitolo 5: Cure dentarie

Art. 17

Malattie dell'apparato masticatorio L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal84). La condizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a. malattie

dentarie:

1. granuloma dentario interno idiopatico, 2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste); b. malattie del parodonto (parodontopatie): 1. parodontite

prepuberale,

2. parodontite giovanile progressiva, 3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli: 1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3. osteopatie dei mascellari, 4. cisti (senza legami con elementi dentari), 5. osteomieliti dei

mascellari;

d. malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio: 1. artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare, 2. anchilosi, 3. lussazione del condilo e del disco articolare; e. malattie del seno mascellare: 1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2. fistola oro-antrale;

f.

disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali: 1. sindrome dell'apnea del sonno, 84

RS 832.10

Assicurazione contro le malattie 22

832.112.31

2. turbe gravi di deglutizione, 3. asimmetrie cranio-facciali gravi.


Art. 18

Malattie sistemiche85 1

L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione: (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal86):

a.87 malattie del sistema sanguigno: 1. neutropenia,

agranulocitosi,

2. anemia

aplastica

grave,

3. leucemie, 4. sindromi mielodisplastiche (SMD), 5. diatesi emorragiche.

6. sindrome

pre-leucemica,

7. granulocitopenia cronica,

8. sindrome del «lazy-leucocyte», 9. diatesi emorragiche;

b. malattie del metabolismo: 1. acromegalia, 2. iperparatiroidismo, 3. ipoparatiroidismo idiopatico,

4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina D);

c. altre

malattie:

1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari, 3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4. sindrome di Papillon-Lefèvre, 5. sclerodermia, 6. AIDS, 7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria;

d. malattie delle ghiandole salivari; e. ...88 85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

86

RS 832.10

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

88 Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 23

832.112.31

2

Le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.89

Art. 19


90

Malattie sistemiche; cura dentaria di focolai L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal91) in caso di: a. sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt del cranio;

b. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita; c. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna; d. endocardite.

a92 Infermità congenite

1

L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:93

a. le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età; b. le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla LAMal94 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).

2

Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1: 1. displasia

ectodermale;

2. malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare);

3. condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria multipla);

4. disostosi

congenite;

5. esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione; 6. emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un'operazione;

7. difetti ossei del cranio; 8. sinostosi del cranio; 89

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

91 RS

832.10

92

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2697).

94

RS 832.10

Assicurazione contro le malattie 24

832.112.31

9. malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra); 10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.95 proboscide laterale; 17.96 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile trattarli definitivamente mediante una posa di corone;

18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni mascella ad esclusione dei denti del giudizio; 19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una cura a mezzo di apparecchi; 20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una cura o se: -

l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°); i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella;

21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un angolo ANB di 7° e più).

Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con un angolo ANB di 7° e più); 95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 25

832.112.31

22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB di almeno -1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda dentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, o quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi; 26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un'operazione della lingua;

27. cisti e tumori congeniti della lingua; 28.97 affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti);

28a.98 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione (esclusi i denti del giudizio); l'assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all'anchilosi dei denti; 29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);

30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);

33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);

34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);

35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia congenita);

36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).

98 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).

Assicurazione contro le malattie 26

832.112.31

38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia; 42. tumori congeniti della cavità orbitale; 43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di JafféLichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);

49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);

50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);

53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).

Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici

Art. 20

Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1

I mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deve assumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo d'applicazione nell'allegato 2.

2

I mezzi e gli apparecchi che vengono impiantati nel corpo non figurano nell'elenco.

La loro rimunerazione e quella della corrispettiva cura sono stabilite nelle convenzioni tariffali.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 27

832.112.31

3

L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica (RS). È pubblicato di regola ogni anno99.100

Art. 21

Domanda

La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'UFSP101. L'UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione delle prestazioni. L'UFSP esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale dei mezzi e degli apparecchi.102

Art. 22

Limitazioni

L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o l'età degli assicurati.


Art. 23

Requisiti

Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare. È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.


Art. 24

Rimunerazione

1

I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.

2

Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato.

3

L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.

4

L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.

99 L'elenco dei mezzi e degli apparecchi è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna e può essere consultato presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, assicurazione malattie e infortunio, 3003 Berna o mediante il seguente collegamento ipertestuale http://www.bag.admin.ch/kv/gesetze/i/index.htm 100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).

101 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

102 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

Assicurazione contro le malattie 28

832.112.31

Capitolo 7:

Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio

Art. 25

Contributo alle spese di cure balneari L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.


Art. 26

Contributo alle spese di trasporto 1

L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno civile.

2

Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.


Art. 27

Contributo alle spese di salvataggio Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.

Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.

Capitolo 8: Analisi e medicamenti Sezione 1: Elenco delle analisi

Art. 28

103 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal104 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 3 sotto il titolo Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).105 2 L'elenco delle analisi non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). È pubblicato di regola ogni anno106.107 103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2430).

104 RS

832.10

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2546).

106 L'elenco delle analisi è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna e può essere consultato presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, assicurazione malattie e infortunio, 3003 Berna o mediante il seguente collegamento ipertestuale http://www.bag.admin.ch/kv/gesetze/i/index.htm 107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5401).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 29

832.112.31

Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa

Art. 29

108 1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal109 è parte integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).

2

L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella RU né nella RS. Esso è diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.110 Sezione 3: Elenco delle specialità

Art. 30

Principio

1

Un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità se:111 a.112 ne sono dimostrati l'efficacia, il valore terapeutico e l'economicità; b.113 è stato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

2

...114

a115 Domanda di ammissione 1

Una domanda di ammissione nell'elenco delle specialità deve contenere in particolare:

a. il preavviso di Swissmedic, in cui si comunicano la prevista omologazione ed i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare; b. l'informazione specializzata fornita a Swissmedic; bbis.116 in caso di preparati originali protetti da un brevetto: i numeri dei brevetti e i certificati protettivi complementari con la data di scadenza; c. le informazioni specializzate approvate all'estero, se il medicamento è già omologato all'estero; 108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).

109 RS 832.10 110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

114 Abrogato dal n. II 2 dell'O del DFI del 26 ott. 2001 (RU 2001 3397).

115 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

116 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

Assicurazione contro le malattie 30

832.112.31

d. il riassunto della documentazione clinica inoltrato a Swissmedic; e. gli studi clinici più importanti; f.

i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell'articolo 35 e il prezzo d'obiettivo per la Comunità europea; g. una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a versare eventuali eccedenze all'istituzione comune ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.

2

Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l'informazione specializzata definitiva con l'indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d'obiettivo definitivo per la Comunità europea.


Art. 31


117

Procedura di ammissione 1

L'UFSP sottopone le domande di ammissione nell'elenco delle specialità alla Commissione federale dei medicamenti (Commissione), di regola in occasione della sua seduta. 2 La Commissione classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti: a. assoluta innovazione medico-terapeutica; b. progresso terapeutico;

c. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; d. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; e. inadeguato per l'assicurazione sociale malattie.

3

Alla Commissione non sono sottoposte le domande concernenti: a. nuove forme galeniche offerte allo stesso prezzo di una forma galenica paragonabile che figura già nell'elenco delle specialità;

b. medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso Swissmedic da un secondo richiedente giusta l'articolo 12 della legge del 15 dicembre 2000118 sugli agenti terapeutici, se il preparato originale figura già nell'elenco delle specialità; c. medicamenti in co-marketing, se il preparato di base figura già nell'elenco delle specialità.

4

Se Swissmedic ha già approvato lo svolgimento di una procedura di omologazione accelerata giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001119 sui medicamenti, l'UFSP esegue una procedura di ammissione accelerata, che prevede la possibilità di presentare una domanda al più tardi 20 giorni prima della seduta della Commissione durante la quale verrà trattata.

5

Se l'omologazione è stata attestata e la Commissione propone l'ammissione del medicamento, l'UFSP emana una decisione in tal senso di regola entro 30 giorni.

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

118 RS

812.21

119 RS

812.212.21

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 31

832.112.31

a120

Art. 32


121

Efficacia

Per la valutazione dell'efficacia, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.


Art. 33


122

Valore terapeutico

1

Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.

2

Per la valutazione del valore terapeutico, l'UFSP si avvale dei documenti su cui si è fondato Swissmedic per procedere all'omologazione. Swissmedic può esigere ulteriori documenti.123

Art. 34

Economicità

1

Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l'effetto terapeutico desiderato.

2

Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto: a. dei prezzi di fabbrica per la consegna praticati all'estero; b. dell'efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi;

c. del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi; d. di un premio all'innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di un medicamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere a e b; in questo premio sono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo. 124 3

Nell'ammissione nell'elenco delle specialità un generico è considerato economico se adempie le condizioni di cui all'articolo 65 capoverso 5bis OAMal; i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali riesaminati giusta l'articolo 37 sono determinanti.125 120 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

125 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

Assicurazione contro le malattie 32

832.112.31


Art. 35


126

Paragone con il prezzo praticato all'estero 1

Di regola, il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, dedotta l'imposta sul valore aggiunto, non può superare il relativo prezzo medio di fabbrica per la consegna praticato in Stati con strutture economiche comparabili nel settore farmaceutico. L'UFSP procede al paragone con Stati in cui il prezzo di fabbrica per la consegna può essere determinato inequivocabilmente da disposizioni di autorità o di federazioni.

2

Gli Stati presi a paragone sono Germania, Danimarca, Gran Bretagna e Paesi Bassi.

A titolo sussidiario sono prese in considerazione Francia, Austria e Italia. I loro prezzi possono essere considerati come indicatori generali. Si può effettuare il paragone con altri Stati.

3

Il prezzo di fabbrica per la consegna praticato negli Stati menzionati è comunicato all'UFSP dall'azienda responsabile della distribuzione del medicamento, che lo calcola in base ai regolamenti di autorità o di federazioni e lo fa attestare da un'autorità o da una federazione. Il prezzo è convertito in franchi svizzeri in base a un tasso di cambio medio calcolato dall'UFSP sull'arco di sei mesi.

a127 Parte propria alla distribuzione 1

Per i medicamenti che, in base alla classificazione di Swissmedic sono soggetti a prescrizione medica, la parte propria alla distribuzione consta di un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo) e di un supplemento per confezione.128 2 Il supplemento attinente al prezzo giusta il capoverso 1 considera segnatamente i costi del capitale per la gestione delle scorte e per gli averi da riscuotere.

3

Il supplemento per imballaggio considera segnatamente i costi di trasporto, d'infrastruttura e del personale. Può essere graduato secondo l'entità del prezzo di fabbrica per la consegna.

4

Per i medicamenti che, in base alla classificazione di Swissmedic, non sono soggetti a prescrizione medica, la parte propria alla distribuzione consiste in un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo). Lo stesso considera tutti i costi saldati con la parte propria alla distribuzione.129 5

L'UFSP può calcolare differentemente la parte propria alla distribuzione secondo il fornitore di prestazioni e la categoria di consegna. Può inoltre considerare particolari circostanze di distribuzione. Prima di fissare la parte propria alla distribuzione, l'UFSP consulta le federazioni interessate dalla distribuzione130 126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

127 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 33

832.112.31

b131 Riesame entro 24 mesi132 1

In caso di riesame di un preparato originale giusta l'articolo 65a capoverso 1 OAMal, il titolare dell'omologazione deve fornire all'UFSP, entro 18 mesi dall'ammissione nell'elenco delle specialità, i documenti seguenti:

a. i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento giusta l'articolo 35 capoverso 2;

b. il numero di confezioni del preparato originale vendute in tutte le forme di commercio dall'ammissione nell'elenco delle specialità; c. la conferma da parte dell'organo di revisione dell'azienda titolare dell'omologazione del preparato originale dell'esattezza delle indicazioni giusta la lettera b.133

2

Nella valutazione dell'economicità, il paragone è di regola eseguito con i medicamenti già presi in considerazione per l'ammissione.

3

Se il riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFSP ne decide la riduzione.

L'UFSP esamina inoltre se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.

4

Per stabilire i limiti determinanti per una restituzione giusta l'articolo 67 capoverso 2ter OAMal si prendono in considerazione tutte le forme di commercio di un medicamento.

5

Le eccedenze sono calcolate nel modo seguente: a. si calcola dapprima la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al momento dell'ammissione e quello praticato dopo che ne è stata decisa la riduzione; b. si moltiplica in seguito questa differenza per il numero di confezioni vendute dall'ammissione del medicamento alla riduzione del prezzo.

6

L'UFSP decide l'ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste devono essere versate all'istituzione comune.


Art. 36

Riesame dell'economicità durante i primi 15 anni134 1

L'UFSP riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d'aumento di prezzo al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni d'ammissione di cui agli articoli 32 a 35a.135 2 Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFSP rifiuta la domanda.

131 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

Assicurazione contro le malattie 34

832.112.31

3

La Commissione può proporre all'UFSP di sopprimere in tutto o in parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la concessione non sono più soddisfatte.


Art. 37


136

Riesame alla scadenza della protezione del brevetto o dopo 15 anni 1

Per il riesame di un preparato originale giusta l'articolo 65b capoverso 1 OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare spontaneamente all'UFSP i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell'articolo 35 capoverso 2: a. al più tardi sei mesi prima della scadenza della protezione del brevetto; b. se la protezione del brevetto scade oltre 15 anni dopo l'ammissione del preparato originale nell'elenco delle specialità, al più tardi sei mesi prima della scadenza dei 15 anni.

2

Se questo riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFSP ne decide la diminuzione.

a137 Riesame due anni dopo la scadenza della protezione del brevetto o dopo 17 anni 1

In caso di riesame di un preparato originale giusta l'articolo 65c OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare spontaneamente all'UFSP, al più tardi 18 mesi dopo il termine fissato all'articolo 37 capoverso 1, i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento giusta l'articolo 35 capoverso 2.

2

Se questo riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFSP ne decide la diminuzione.

3

L'UFSP informa i titolari dell'omologazione per i generici sulle diminuzioni di prezzo dei preparati originali.

b138 Ampliamento delle indicazioni Per il riesame di un preparato originale a seguito di un ampliamento delle indicazioni giusta l'articolo 66 OAMal, il titolare dell'omologazione deve notificare all'UFSP, al più tardi sette anni dopo l'ammissione del preparato originale nell'elenco delle specialità, la relativa decisione di omologazione e fornirgli i documenti giusta l'articolo 30a capoverso 1 lettere b-f.

c139 Misura straordinaria per il contenimento dei costi 1

In analogia all'articolo 65b OAMal, l'UFSP esamina i prezzi di fabbrica per la consegna dei preparati originali ammessi nell'elenco delle specialità prima del 31 dicembre 1989 e i prezzi dei corrispondenti generici. Esso adegua i prezzi con effetto dal 1° luglio 2006.

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

137 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

138 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

139 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 35

832.112.31

2

I prezzi di fabbrica per la consegna dei generici devono essere inferiori almeno del 15 per cento ai prezzi di fabbrica per la consegna dei corrispondenti preparati originali.

3

L'UFSP stabilisce la procedura necessaria per l'esecuzione della presente disposizione e informa i titolari delle omologazioni dei preparati originali e dei corrispondenti generici.

d140 Portata e momento del riesame 1

I riesami giusta gli articoli 37-37c comprendono tutte le grandezze d'imballaggio, i dosaggi e le forme galeniche del preparato originale.

2

La data d'ammissione nell'elenco delle specialità della prima grandezza d'imballaggio, del primo dosaggio o della prima forma galenica di un preparato originale determina il momento del riesame.


Art. 38

Tasse

1

Per ogni domanda di nuova ammissione di un medicamento è riscossa una tassa di 2000 franchi per ogni forma galenica. La tassa ammonta a 2400 franchi se la domanda concerne un medicamento omologato nel corso di una procedura accelerata e se la domanda dev'essere trattata anche dall'UFSP con una procedura accelerata.141 2 Per ogni domanda d'aumento di prezzo, di estensione della limitazione, di modifica della dose della sostanza attiva o della grandezza dell'imballaggio come pure di riesame è riscossa una tassa di 400 franchi per ogni forma galenica.142 3 Per ogni altra decisione dell'UFSP è riscossa una tassa da 100 a 1600 franchi a seconda dell'entità delle spese.

4

Spese straordinarie, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiate in più.

5

Per ogni medicamento ammesso nell'elenco delle specialità e per ogni imballaggio ivi indicato va pagata una tassa annua di 20 franchi.

140 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 26 apr. 2006 (RU 2006 1757).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3088).

Assicurazione contro le malattie 36

832.112.31

Sezione 4:143 Aliquota percentuale dei medicamenti
a144 1 L'aliquota percentuale ammonta al 20 % dei costi eccedenti la franchigia, per:145 a.146 un preparato originale, quando questo è sostituibile con un generico figurante nell'elenco delle specialità e il cui prezzo massimo (art. 67 cpv. 1bis OAMal) è inferiore del 20 % almeno rispetto a quello del preparato originale corrispondente; b. il medicamento in co-marketing ai sensi dell'articolo 2 lettera c dell'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001147 concernente l'omologazione semplificata e l'obbligo di notificazione di medicamenti (OOSM) corrispondente al preparato originale di cui alla lettera a.

2

Se il medico o il chiropratico prescrivono esplicitamente, per motivi d'ordine medico, un preparato originale, il capoverso 1 non è applicabile.148 3 Il medico o il chiropratico informano il paziente dell'esistenza di almeno un generico figurante nell'elenco delle specialità, idoneo a sostituire il preparato originale.149

Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni Capitolo 1:150 ...

Art. 39

Capitolo 2: Scuole di chiropratica

Art. 40

1 Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal: a. Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b. Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; 143 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).

144 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 12 dic. 2005 alla fine del presente testo.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

147 RS

812.212.23

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 12 dic. 2005 (RU 2006 21).

150 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 37

832.112.31

c. Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d. Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609, USA; e. National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.

New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g. Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h. Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.

Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; j.

Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; k. Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.151 2

Oltre agli istituti menzionati al capoverso 1, in singoli casi i Cantoni possono riconoscere come equivalente un'altra scuola di chiropratica. I Cantoni esaminano la scuola e garantiscono l'equivalenza con gli istituti menzionati al capoverso 1.152 Capitolo 3:153 ...

Art. 41

Capitolo 4: Laboratori

Art. 42

Formazione e perfezionamento 1

È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.

2

È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il conseguimento del diploma di assistente di laboratorio con formazione speciale 151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).

152 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23).

153 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 9 giu. 1999 (RU 1999 2517).

Assicurazione contro le malattie 38

832.112.31

superiore, rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa svizzera, oppure di un diploma da quest'ultima riconosciuto equipollente.

3

È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione svizzera dei direttori di laboratorio d'analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica o microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) decide l'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.

4

Il dipartimento può autorizzare direttori di laboratorio, con formazione di perfezionamento non rispondente alle esigenze di cui al capoverso 3, ad effettuare talune analisi speciali. Esso definisce le analisi speciali.


Art. 43


154

Esigenze supplementari in materia di genetica medica 1

Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori il cui direttore attesta una formazione conformemente all'articolo 42 capoverso 1, riconosciuta per dirigere un laboratorio, e un perfezionamento ai sensi dell'articolo 42 capoverso 3 in genetica medica (genetica umana specializzata sulla salute e le malattie) riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno.

2

Singole analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH o riconosciuto equipollente dal Dipartimento federale dell'interno e comprendente la genetica medica. I requisiti posti al perfezionamento necessario per le singole analisi sono definiti nell'elenco delle analisi mediante un suffisso.

Titolo 3: Disposizioni finali

Art. 44

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a. l'ordinanza 2 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 16 febbraio 1965155 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di trattamento della tubercolosi; b. l'ordinanza 3 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 5 maggio 1965156 concernente l'esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; 154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5283). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

155 [RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 156 [RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891]

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 39

832.112.31

c. l'ordinanza 4 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 30 luglio 1965157 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni; d. l'ordinanza 6 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 10 dicembre 1965158 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e. l'ordinanza 7 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1965159 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; f. l'ordinanza 8 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 20 dicembre 1985160 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati riconosciute; g. l'ordinanza 9 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 18 dicembre 1990161 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a carico delle casse malati riconosciute; h. l'ordinanza 10 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 19 novembre 1968162 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità; i. l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989163 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; k. l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988164 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.


Art. 45


165



Art. 46

Entrata in vigore166

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

2

...167

3

...168

157 [RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 158 [RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 159 [RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] 160 [RU 1986 87] 161 [RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891] 162 [RU 1968 1463, 1986 1487] 163 [RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] 164 [RU 1989 374, 1995 750 3688] 165 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU 1996 1232).

167 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996 (RU 1996 909).

168 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996 (RU 1996 1232).

Assicurazione contro le malattie 40

832.112.31

Disposizione finale della modifica del 17 novembre 2003169 I laboratori il cui direttore attesta un perfezionamento riconosciuto dalla FAMH non comprendente la genetica medica e che, prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, hanno già eseguito analisi ai sensi dell'articolo 43 capoverso 2 possono continuare ad eseguirle, a condizione che il direttore disponga di un attestato della FAMH che ne certifichi l'esperienza in genetica medica conformemente al punto 8.4 delle disposizioni transitorie del regolamento e del programma di perfezionamento per specialisti FAMH in analisi di laboratorio medico del 1° marzo 2001 (complemento «diagnostica DNA/RNA»)170.

Disposizione finale della modifica del 12 dicembre 2005171 Gli assicuratori applicano il disciplinamento dell'aliquota percentuale previsto all'articolo 38a al più tardi entro il 1° aprile 2006.

Disposizioni finali della modifica del 3 luglio 2006172 1

Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006 l'assunzione dei costi per la tomografia ad emissione di positroni (PET) è effettuata secondo l'allegato 1 numero 9.2 della versione del 9 novembre 2005173.174 2 Per i trattamenti psicoterapeutici iniziati prima dell'entrata in vigore della presente modifica175 si applicano gli articoli 2 e 3 della versione del 29 settembre 1995176.

169 RU

2003 5283

170 Non pubblicato nella RU. Questo regolamento con le disposizioni transitorie può essere consultato presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.

171 RU

2006 21

172 RU

2006 2957

173 RU

2006 23

174 In vigore dal 1° lug. 2006.

175 La modifica entra in vigore il 1° gen. 2007.

176 RU

1995 4964

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 41

832.112.31

Allegato 1177 (art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche Premessa Il presente allegato si basa sull'articolo 1 dell'ordinanza sulle prestazioni. Non
contiene quindi un'enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o no dell'assicurazione. Nello stesso sono registrate: prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e i cui costi sono rimunerati, se del caso a determinate condizioni, oppure non rimunerati;

prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di valutazione, ma i cui costi sono, a determinate condizioni, assunti in una determinata misura;

- prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall'assicurazione obligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.

177 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 9 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 23). Aggiornato dal n. II dell'O del DFI del 3 lug. 2006 (RU 2006 2957) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 20 dic. 2006 (RU 2006 5769).

Assicurazione contro le malattie 42

832.112.31

Indice delle materie dell'allegato 1 1

Chirurgia

1.1 In

generale

1.2

Chirurgia di trapianto 1.3 Ortopedia,

traumatologia

1.4

Urologia e proctologia 2

Medicina interna

2.1 In

generale

2.2

Malattie cardiovascolari, medicina intensiva 2.3

Neurologia, inclusa la terapia del dolore 2.4 Medicina

fisica,

reumatologia

2.5 Oncologia 3

Ginecologia, ostetricia 4

Pediatria, psichiatria infantile 5

Dermatologia

6

Oftalmologia

7

Otorinolaringoiatria 8

Psichiatria

9

Radiologia

9.1 Radiodiagnostica 9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini 9.3

Radiologia di intervento 10

Medicina complementare 11

Riabilitazione

Indice alfabetico

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 43

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

1 Chirurgia

1.1 In

generale

Provvedimenti in caso d'operazione al cuore Sì

Sono

inclusi:

Cateterismo cardiaco; angiocardiografia, compresi i mezzi di contrasto; iber-

nazione artificiale; impiego del circuito artificiale cuore-polmone; impiego del «Cardioverter» come «Pace-maker», defibrillatore o «Monitor»; conserve di sangue e sangue fresco; applicazione di una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applicazione del «Pace-

maker», compreso l'apparecchio.

1.9.1967

Sistemi di stabilizzazione per operazioni

di bypass coronarico effettuate sul cuore

pulsante

Tutti i pazienti previsti per un'operazione di bypass.

Particolari vantaggi possono essere ottenuti nei casi seguenti: - aorta gravemente calcificata; - insufficienza renale; - sindrome respiratorie ostruttive croniche;

- età avanzata (oltre i 70-75 anni).

Controindicazioni:

- vasi sanguigni profondi intramiocardici e vasi gravemente calcificati o

molto sottili e diffusi (> 1,5 mm); - instabilità emodinamica peroperatoria a causa di manipolazioni del

cuore o a causa di ischemia 1.1.2002

Ricostruzione mammaria operatoria

Per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione indicata dal profilo medico.

23.8.1984/

1.3.1995

Autotrasfusione

1.1.1991

Terapia chirurgica

dell'obesità (Gastric Roux-Y Bypass,

Gastric Banding,

Vertical Banded

Gastro-plasty)

In

valutazione

a. Previo colloquio con il medico di fiducia.

b. Il paziente non deve avere più di 60 anni.

c. Il paziente ha un Bodymass Index (BMI) superiore a 40.

d. Una terapia adeguata per ridurre il peso, durata due anni, non ha avuto successo.

1.1.2000/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2007

Assicurazione contro le malattie 44

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

e. Il paziente soffre di una delle affezioni seguenti: ipertensione arteriale

misurata con un bracciale a pressione largo; diabete mellito; sindrome d'apnea del sonno; dislipidemia; affezioni degenerative invali-

danti dell'apparato locomotore; coronaropatie; sterilità con iperandrogenismo; ovaie policistiche della

donna in età feconda.

f. L'operazione va eseguita in un centro ospedaliero che disponga di una équipe interdisciplinare e con la necessaria esperienza (chirurgia, psicoterapia, consulenza nutrizionale, medicina interna).

g. Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

Terapia dell'obesità con palloncino intragastrico

No

25.8.1988

Terapia a base di

radiofrequenza per il trattamento delle

varici

No

In

valutazione

1.7.2002

Trattamento laser

endovasale di varici No

1.1.2004

1.2 Chirurgia di

trapianto

Trapianto renale

isolato

Sono incluse le spese d'operazione del donatore, compresa la terapia di eventuali complicazioni e un'indennità ade-

guata per la perdita di guadagno effettiva. È invece esclusa la responsabilità

dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.

25.3.1971

23.3.1972

Trapianto cardiaco

isolato

In caso di affezioni cardiache gravi e incurabili, quali la cardiopatia ischemica, la cardiomiopatia idiopatica, le

malformazioni cardiache e l'aritmia maligna.

31.8.1989

Trapianto isolato del polmone (proveniente

da donatore deceduto) Sì

Stadio terminale di una malattia polmonare cronica.

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di Ginevra in collaborazione con il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.1.2003

Trapianto

cuore-polmone

No

31.8.1989/

1.4.1994

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 45

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Trapianto isolato

del fegato

Esecuzione in un centro che disponga dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie (mediamente 10 trapianti di fegato all'anno).

31.8.1989/

1.3.1995

Trapianto del fegato da donatore vivo

In

valutazione

Le spese vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del

medico di fiducia.

Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra.

1.7.2002/

1.1.2003/

1.1.2005/

1.7.2005

fino al

30.6.2008

Sono incluse le spese d'operazione del donatore, compresa la terapia di eventuali complicazioni e un'indennità

adeguata per la perdita di guadagno effettiva. È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in

caso di morte del donatore.

I fornitori di prestazioni devono presentare all'UFSP un registro di valutazione

coerente con un rapporto annuale (monitoraggio: numero di casi, indicazione, decorso presso i riceventi/i

donatori, costi globali per riceventi e per donatori separatamente).

Trapianto simultaneo del pancreas e del rene Sì

Nei

centri

seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.

1.1.2003

Trapianto isolato del pancreas

No

In

valutazione

31.8.1989/

1.4.1994/

1.7.2002

Allotrapianto delle Isole di Langerhans

No

In

valutazione

1.7.2002

Autotrapianto delle Isole di Langerhans

No

In

valutazione

1.7.2002

Trapianto isolato

dell'intestino tenue No

In

valutazione

1.7.2002

Trapianto simultaneo del fegato e

dell'intestino tenue e trapianto multiviscerale

No

In

valutazione

1.7.2002

Assicurazione contro le malattie 46

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Trapianto con epidermide autologa di

coltura (cheratinociti) Sì

Adulti:

- bruciature del 70 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature profonde del 50 % o più della superficie totale del corpo.

Bambini:

- bruciature del 50 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature del 40 % o più della superficie totale del corpo.

1.1.1997/

31.12.2001

Trapianto allogeno di un equivalente di pelle umana vivente a due

strati (composto da derma e da epidermide)

No

In

valutazione

1.1.2001/

1.7.2002/

1.4.2003

Cute autologa equivalente coltivata in

due fasi

In

valutazione

Le spese vengono coperte solamente previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del

medico di fiducia.

1.1.2003/

1.1.2004

fino al

31.12.2007

Per il trattamento di ulcere venose o arterio-venose delle gambe refrattarie a terapia conservativa, vale a dire nel caso sia indicato un trapianto di pelle autologa o se quest'ultimo non ha avuto

successo.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi 1.3 Ortopedia, traumatologia

Terapia di difetti di portamento

Prestazione

obbligatoria per provvedimenti unicamente terapeutici, ossia solo

se risultano radiologicamente manifeste modifiche di struttura o malformazioni della colonna vertebrale. I provvedimenti profilattici aventi lo scopo

d'impedire modifiche imminenti dello scheletro, segnatamente la ginnastica speciale per rafforzare una schiena debole, non sono a carico dell'assicurazione malattia.

16.1.1969

Terapia dell'artrosi con iniezione intraarticolare di un lubrifi-

cante artificiale

No

25.3.1971

Terapia dell'artrosi con iniezione intraarticolare di teflon o

silicone come «lubrificante»

No

12.5.1977

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 47

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Terapia dell'artrosi con iniezione di

soluzione mista

contenente olio allo iodoformio

No

1.1.1997

Terapia mediante

onde d'urto extracorporee (litotripsia)

applicata all'apparato locomotore

No In

valutazione

1.1.1997/

1.1.2000/

1.1.2002

Terapia ad onde

d'urto radiali

No

1.1.2004

Protezione delle anche per prevenire le fratture del collo del

femore

No

1.1.1999/

1.1.2000

Osteochondrale

Mosaicplasty per

coprire lesioni del tessuto osseo e cartilagineo

No

1.1.2002

Trapianto autologo di chondrociti

No

1.1.2002/

1.1.2004

Viscosupplemento per il trattamento della

gonartrosi

No

1.7.2002/

1.1.2003/

1.1.2004/

1.1.2007

Chifoplastica a

palloncino per il

trattamento di fratture vertebrali

Fratture

recenti

e dolorose del corpo vertebrale che non rispondono al trattamento analgesico e che evidenziano deformità tali da richiedere una

correzione.

- Indicazioni secondo la guideline della Schweizerische Gesellschaft für Spinale Chirurgie del 23.9.2004.

Esecuzione dell'intervento solo da parte di un operatore certificato dalla Schweizerische Gesellschaft für Spinale

Chirurgie, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neuro-

chirurgia. Nuovo esame nel 2007 su base di valutazione da parte della Schweizerische

Gesellschaft für Spinale Chirurgie, della Società svizzera d'ortopedia e della Società svizzera di neurochirurgia.

1.1.2004/

1.1.2005

fino al

31.12.2007

Gel di piastrine

per protesi totale

del ginocchio

No

1.1.2006

Meniscotomia al laser No

1.1.2006

Assicurazione contro le malattie 48

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

1.4 Urologia e

proctologia

Uroflowmetria (misurazione del flusso uri-

nario mediante la

registrazione di curve) Sì

Limitata agli adulti.

3.12.1981

Litotripsia renale

extra-corporea

mediante onde d'urto (abbreviazione in

tedesco: ESWL),

frantumazione dei

calcoli renali

Indicazioni:

L'ESWL è indicato in caso di a. litiasi del bacinetto, b. litiasi dei calici renali, c. litiasi dell'uretere, se la terapia conservativa non ha avuto successo e se a causa della posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione spontanea è improbabile.

22.8.1985/

1.8.2006

Gli elevati rischi dovuti alla particolare posizione del paziente durante la narcosi esigono una vigilanza anestesiolo-

gica appropriata (formazione speciale dei medici e paramedici, nonché adeguati apparecchi di controllo).

Terapia chirurgica

delle turbe

dell'erezione

- protesi del pene No 1.1.1993/

1.4.1994

- chirurgia di rivascolarizzazione

No

1.1.1993/

1.4.1994

Applicazione di uno sfintere artificiale

Incontinenza

grave

31.8.1989

Terapia al laser dei tumori vescicali o del pene

1.1.1993

Embolizzazione

terapeutica della varicocele testicolare

- mediante sclerotizzazione o applica-

zione di coils

1.3.1995

- mediante balloons o microcoils

No

1.3.1995

Prostatectomia transuretrale mediante laser

agli ultrasuoni

No

1.1.1997

Terapia transuretrale a microonde ad alta

energia (TTM-AE)

No

1.1.2004

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 49

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Elettroneuromodulazione dei nervi spinali

sacrali mediante apparecchio impiantato per

la terapia dell'incontinenza urinaria e

delle turbe dello

svuotamento della

vescica

In

valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

In un'istituzione riconosciuta che disponga di un'unità d'urodinamica atta a realizzare una valutazione urodinamica completa, come pure di un'unità di

neuromodulazione per la valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE).

Dopo insuccesso di trattamenti conservatori (compresa la riabilitazione).

Dopo un test di stimolazione (PNE) positivo.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.7.2000/

1.7.2002/

1.1.2005

fino al

31.12.2004/

31.12.2007

Elettroneuromodulazione dei nervi spinali

sacrali mediante apparecchio impiantato per

la terapia dell'incontinenza fecale

In

valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2003

fino al

31.12.2007

In

un'istituzione riconosciuta, che disponga di una unità di manometria anorettale in grado di realizzare una completa valutazione manometrica, così come di una unità di valutazione della funzione dei nervi periferici (test PNE).

Dopo fallimento di terapie conservative e/o chirurgiche (inclusa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE)

positivo.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

Trattamento della vescica iperattiva neuro-

gena mediante iniezione cistoscopica di

tossina botulinica di tipo A nella parete

vescicale

Dopo

l'esaurimento delle opzioni di trattamento conservative, in un'istituzione specializzata in neurourologia che

disponga di un'unità d'urodinamica 1.1.2007

2 Medicina

interna

2.1 In

generale

Terapia con iniezione di ozono

No

13.5.1976

Terapia con ossigeno iperbarico

In casi di:

- lesioni attiniche croniche o tardive; 1.4.1994

Assicurazione contro le malattie 50

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

osteomielite

della

mascella;

1.9.1988

osteomielite

cronica;

- malattia da decompressione, nella misura in cui non è soddisfatta la definizione di infortunio.

1.1.2006

Celluloterapia a base di cellule fresche

No

1.1.1976

Sierocitoterapia

No

3.12.1981

Vaccinazione contro la rabbia

In caso di terapia di un paziente morso da un animale affetto dalla rabbia o sospetto di avere questa malattia.

19.3.1970

Terapia dell'obesità Sì

- Eccedenza rispetto al peso ideale del 20 per cento o più.

7.3.1974

- Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da una riduzione di peso.

- con anfetamine e

loro derivati

No

1.1.1993

- con ormoni tiroidei No 7.3.1974

- con diuretici

No

7.3.1974

- con iniezioni di

coriogonadotropina

No

7.3.1974

Emodialisi

(«Rene artificiale») Sì

1.9.1967

Emodialisi a domicilio Sì

27.11.1975

Dialisi peritoneale Sì

1.9.1967

Nutrizione enterica a domicilio

Se senza impiego di sonda è esclusa una sufficiente nutrizione per via orale.

1.3.1995

Nutrizione enterica senza sonda a

domicilio

No

1.7.2002

Nutrizione parenterale a domicilio

1.3.1995

Insulinoterapia con pompa a perfusione

continua

Rimunerazione delle spese di noleggio della pompa alle condizioni seguenti: - il paziente soffre di diabete estremamente labile;

27.8.1987

1.1.2000

- l'affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nem-

meno mediante iniezioni multiple; - l'indicazione della terapia con la pompa e l'assistenza del paziente è determinata e assicurata da un centro qualificato o, previa consultazione del medico di fiducia, da un medico specialista con prassi privata.

Perfusione parenterale di antibiotici con

pompa (ambulatoriamente)

1.1.1997

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 51

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Plasmaferesi

Sì Indicazioni:

25.8.1988

Sindrome

d'iperviscosità.

- Malattie del sistema immunitario, se la plasmaferesi si è rivelata efficace, in particolare in caso di: - miastenia grave

- porpora trombotica trombocitopenica

anemia

emolitica

immune

- leucemia

- sindrome di Goodpasture - sindrome di Guillain-Barré - avvelenamenti acuti - ipercolesterolemia familiare omozigota.

LDL-Aferesi

Sì In

caso

di

ipercolesterolemia familiare omozigota.

Realizzato in un centro che ha l'infrastruttura e l'esperienza richieste.

25.8.1988/

1.1.2005

No

In caso di ipercolesterolemia familiare eterozigota.

1.1.1993/

1.3.1995

1.1.2005

No

In caso di ipercolesterolemia refrattaria alla terapia.

1.1.2007

Trapianto di protogenociti ematopoietici

In centri qualificati secondo l'organo di certificazione STABMT (Gruppo di lavoro SwissTransplant für Blood and Marrow Transplantation), secondo le prescrizioni del Joint Accreditation Committee of ISHAGE Europe and EBMT (JACIE) «Accreditation manual for Blood and Marrow Progenitor Cell Processing, Collecting and Transplantation» del maggio 1999.

I fornitori di prestazioni devono gestire un registro di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

- autologo

Si

In caso di:

- linfomi

- leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide acuta 1.1.1997

Si

In caso di mieloma multiplo 1.1.2002

Assicurazione contro le malattie 52

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Si

In

valutazione

In caso di:

- sindrome mielodisplastica - neuroblastoma

- medulloblastoma

- leucemia mieloide cronica - carcinoma del seno

- carcinoma germinale - carcinoma ovarico

- sarcoma di Ewing

- sarcoma dei tessuti molli e tumore di Wilms

- rabdomiosarcoma

- carcinoma bronchiale a piccole cellule

- tumore solido raro del bambino 1.1.2002

fino al

31.12.2007

No

In

caso

di:

- recidiva di leucemia mieloide acuta - recidiva di leucemia linfatica acuta - carcinoma del seno con metastasi ossee avanzate

- malattie congenite 1.1.1997

No In

valutazione

In caso di malattie auto-immuni.

1.1.2002

- allogeno

In caso di:

- leucemia mieloide acuta - leucemia linfatica acuta - leucemia mieloide cronica - sindrome mielodisplastica - anemia aplastica

- deficienze immunitarie e Inborn errors

1.1.1997

- talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con identico HLA)

In

valutazione

In caso di:

- mieloma multiplo

- malattie linfatiche (linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica) - carcinoma renale

- melanoma.

1.1.2002

fino al

31.12.2007

I costi dell'operazione del donatore sono a carico dell'assicuratore del trapiantato, compresa la terapia di even-

tuali complicazioni e un'adeguata indennità per la perdita di guadagno effettiva. È esclusa la responsabilità dell'assicuratore del trapiantato in caso di morte del donatore.

1.1.1997

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 53

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Litotripsia dei calcoli biliari

Calcoli

biliari

intraepatici; calcoli biliari extraepatici nella regione del pancreas e del coledoco.

1.4.1994

Litotripsia dei calcoli della cistifellea, se il paziente non è operabile (esclusa anche la colecistectomia laparoscopica).

Polisonnografia

Poligrafia

In caso di forte sospetto di: - apnea del sonno

- movimento periodico delle gambe nel sonno

- narcolessia, se la diagnosi clinica è incerta

- parasonnia grave (ad es. distonia epilettica notturna o comportamento violento durante il sonno), se la diagnosi è incerta e se ne risultano conseguenze terapeutiche.

Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 6 settembre 2001 della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia

1.3.1995/

1.1.1997/

1.7.2002

No

Esame di routine dell'insonnia passeggera e cronica, della fibrositis e Chronic

fatigue syndrome.

1.1.1997

No In

valutazione

In caso di forte sospetto di: - turbe nell'addormentarsi e del sonno, se la diagnosi iniziale è incerta e se la terapia del comportamento o medicamentosa è senza successo

- turbe persistenti del ritmo circadiano, quando la diagnosi clinica è incerta.

1.1.1997/

1.1.2002/

1.4.2003

Poligrafia

In

caso

di

forte sospetto di apnea del sonno Esecuzione: medici specializzati (FMH pneumologia) in poligrafia respiratoria con esperienza pratica secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 6 settembre 2001.

1.7.2002/

1.1.2006

Misura della melatonina nel siero

No

1.1.1997

Multiple Sleep

Latency test

Indicazione

ed

esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.

1.1.2000

Assicurazione contro le malattie 54

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Maintenance of

Wakefullness Test

Indicazione

ed

esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.

1.1.2000

Actigrafia

Indicazione

ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia del 1999.

1.1.2000

Test respiratorio

all'urea 13C per

Helicobacter-pylori Sì

16.9.1998/

1.1.2001

Vaccinazione con

cellule dendritiche per il trattamento del

melanoma in stadio

avanzato

No

In

valutazione

1.7.2002

Trattamento fotodinamico con estere

metilico dell'acido aminolevulinico

Pazienti con cheratosi attinica, carcinomi basocellulari, morbo di Bowen e

carcinomi spinocellulari con spessore sottile

1.7.2002

Calorimetria e/o

misura della densità corporea nella terapia dell'obesità

No

1.1.2004

Endoscopia con

capsula

Per

esame

dell'intestino tenue nel tratto che va dal legamento del Treitz fino alla valvola ileocecale in caso di: 1.1.2004/

1.1.2006

- emorragie di causa ignota; - malattie infiammatorie croniche dell'intestino tenue; - in seguito a gastroscopia e colonoscopia con esito negativo.

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del

medico di fiducia.

2.2 Malattie cardiovascolari, medicina intensiva Insufflazione di

ossigeno

No

27.6.1968

Pressomassaggio

sequenziale peristaltico

27.3.1969/

1.1.1996

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 55

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Registrazione dell'ECG per telemetria

Sono da prendere in considerazione, quali indicazioni, soprattutto i disturbi del ritmo e della trasmissione, i disturbi della circolazione sanguigna del miocardio (malattie delle coronarie).

L'apparecchio può servire anche a sorvegliare l'efficacia della terapia.

13.5.1976

Sistema impiantabile per la registrazione di un elettrocardiogramma sottocutaneo

Secondo le direttive del Gruppo di lavoro «Stimolazione cardiaca ed elettrofisiologica» della Società svizzera di cardiologia del 26 maggio 2000.

1.1.2001

Sorveglianza telefonica dei pazienti con

stimolatore cardiaco (Pace-maker)

No

12.5.1977

Applicazione di un

defibrillatore

31.8.1989

PTCA mediante

pompa-pallone intraaortale

1.1.1997

Rivascolarizzazione transmiocardica per

laser

No

In

valutazione

1.1.2000

Terapia di risincronizzazione cardiaca

sulla base di uno

stimolatore cardiaco tricamerale, impianto e sostituzione del

aggregato

In caso di insufficienza cardiaca cronica severa refrattaria al trattamento farmacologico e con desincronizzazione cardiaca.

Alle condizioni seguenti: - Insufficienza cronica severa (NYHA III o IV) con frazione d'eiezione ventricolare sinistra ≤ 35 % malgrado trattamento medico adeguato

1.1.2003/

1.1.2004

- Blocco di branca sinistro con QRS largo ≥ 130 millisecondi Le analisi e l'impianto potranno essere eseguiti esclusivamente in un centro cardiologico qualificato dotato di un gruppo interdisciplinare con le competenze richieste in elettrofisiologia

cardiaca e dell'infrastruttura necessaria (ecocardiografia, programmatore esterno, laboratorio di cateterismo cardiaco).

Brachiterapia

intracoronarica

No

In

valutazione

1.1.2003

Impianto di stent

coronarici rivestiti Sì

1.1.2005

Assicurazione contro le malattie 56

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

2.3 Neurologia, inclusa

la terapia del dolore Massaggi in caso di

paralisi consecutiva ad affezioni del sistema nervoso centrale

23.3.1972

Potenziali evocati

visuali nell'ambito di esami neurologici

speciali

15.11.1979

Elettrostimolazione del midollo spinale

mediante applicazione di un sistema di

neurostimolazione

Terapia di dolori gravi specialmente di tipo di deafferentazione (algoallucinosi), status dopo ernia del disco con aderenze delle radici e corrispondente perdita di sensibilità nei dermatomi, causalgie e in particolare dolori provocati da fibrosi del plesso dopo irradiazione (carcinoma del seno), se esiste una precisa indicazione e se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.

21.4.1983/

1.3.1995

Elettrostimolazione delle strutture

cerebrali profonde

mediante applicazione di un sistema di

neurostimolazione

Terapia

di

dolori

cronici gravi di tipo di deafferentazione d'origine centrale (ad. es. lesioni del midollo spinale e lesioni cerebrali, lacerazione intradurale del nervo) se esiste una stretta indicazione e se è stato effettuato un test con

elettrodo percutaneo. Il cambiamento del generatore d'impulsi è compreso nella prestazione obbligatoria.

1.3.1995

Operazioni con metodo stereotassico per

la terapia del morbo di Parkinson cronica e

refrattaria ai trattamenti non chirurgici

(lesioni per radiofrequenza e stimolazioni

croniche nel pallidum, talamo e subtalamo)

Diagnosi stabilita di un morbo di Parkinson idiopatico. Progressione dei sin-

tomi su un minimo di due anni.

Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico (fenomeni off, fluttuazioni on/off, dischinesie on).

Accertamenti ed esecuzioni in centri specializzati che dispongono delle necessarie infrastrutture (neurochirurgia funzionale, neurologia, neuroradiologia).

1.7.2000

Operazione con

metodo stereotassico (lesioni provocate da radiofrequenza e stimolazione cronica nel

talamo) per la terapia del tremore cronico

non causato dal morbo di Parkinson e refrattario ai trattamenti

non chirurgici

Diagnosi

stabilita

di un tremore cronico non causato dal morbo di Parkinson, progressione dei sintomi su un minimo di due anni; controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamentosa.

Accertamenti ed esecuzione in centri specializzati, che dispongono della necessaria infrastruttura (neurochirurgia funzionale, neurologia, elettrofisiologia neurologica, neuroradiologica).

1.7.2002

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 57

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Elettroneurostimolazione transcutanea

(abbreviazione in

tedesco: TENS)

Se il paziente utilizza personalmente lo stimolatore TENS, l'assicuratore gli rimborsa le spese di noleggio dell'apparecchio alle condizioni seguenti:

- il medico o, su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l'efficacia

del TENS sul paziente e averlo istruito circa l'uso dello stimolatore;

23.8.1984

- il medico di fiducia deve aver confermato che l'autoterapia praticata

dal paziente è indicata; - l'indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:

- dolori derivanti da un neuroma; p. es. dolori localizzati che possono insorgere con pressione nel

settore delle membra amputate (monconi),

- dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimola-

zione (pressione, estensione o stimolazione elettrica) di un punto nevralgico: p. es. dolori sotto

forma di sciatica o le sindromi della spalla e del braccio, - dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti persistenti dopo operazione dell'ernia del disco o del canale carpale.

Terapia con baclofene con applicazione di un dosatore di medicamenti

In caso di spasticità resistente alla terapia

1.1.1996

Terapia intratecale di dolori cronici somatici con applicazione di un dosatore di medicamenti

1.1.1991

Potenziali evocati

motori come esame

neurologico specializzato

Diagnosi di malattie neurologiche.

L'esaminatore responsabile è titolare del certificato di capacità risp. dell'attestato di formazione complementare in

elettroencefalografia o in elettroneuromiografia della Società svizzera di

neurofisiologia clinica.

1.1.1999

Assicurazione contro le malattie 58

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Resezione curativa di focolai epilettogeni

Indicazioni:

- Prova dell'esistenza di un'epilessia focale.

- Gravi menomazioni causate dall'epilessia.

- Resistenza alla farmacoterapia.

- Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia,

di esperienza chirurgoterapeutica e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.

1.1.1996/

1.8.2006

Chirurgia palliativa dell'epilessia mediante:

- commisurotomia

- amigdaloippocampoectomia selettiva

- operazione subappiale multipla

secondo MorellWhisler

- stimolazione del

nervo vago

In

valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Se le investigazioni dimostrano che la chirurgia curativa dell'epilessia focale non è indicata e che un metodo palliativo permette un miglior controllo delle

crisi e un miglioramento della qualità della vita.

Accertamenti in un centro per epilettici che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in

elettrofisiologia, MRI, in neuropsicologia, di esperienza chirurgoterapeutica

e di possibilità di adeguati trattamenti postoperatori.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.1.1996/

1.7.2002/

1.1.2005/

1.8.2006

Operazione risp.

decompressione al

laser dell'ernia discale No

1.1.1997

Terapia elettrotermica intradiscale

No

1.1.2004

Crineurolisi

No Cura

dei dolori delle articolazioni intervertebrali lombari.

1.1.1997

Denervazione delle

faccette mediante

radiofrequenza

No

1.1.2004/

1.1.2005

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 59

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Spondilodesi con

gabbie intersomatiche o trapianto osseo

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

- Instabilità della colonna vertebrale con ernia discale, recidiva di ernia discale o stensi per pazienti con sindrome vertebrale o radicolare invali-

dante, resistente al trattamento conservativo, causata da patologie

degenerative e instabilità della colonna vertebrale verificate clinicamente e radiologicamente.

- Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con il sistema di viti pedicolari.

1.1.1999/

1.1.2002/

1.7.2002/

1.1.2004

Protesi del disco

intervertebrale

Malattia

sintomatica degenerativa del disco intervertebrale della colonna vertebrale a livello cervicale e lombare.

Mancato successo di una terapia conservativa della durata di 3 mesi (cer-

vicale) o di 6 mesi (vertebre lombari)ad eccezione di pazienti che presentano

malattie degenerative della colonna vertebrale a livello cervicale o lombare, i

quali soffrono di dolori incontrollabili nonostante siano sottoposti a terapie ospedaliere o presentano disfunzioni neurologiche progressive, nonostante venga applicata una terapia conservativa.

1.1.2004/

1.1.2005

fino al

31.12.2007

- Degenerazione di 2 segmenti al massimo

- Degenerazione minima degli altri segmenti contigui

- Nessuna artrosi primaria delle faccette articolari (livello lombare)

- Nessuna cifosi primaria segmentale (livello cervicale)

- Osservanza delle controindicazioni generali

Assicurazione contro le malattie 60

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Esecuzione

dell'intervento solo da parte di un operatore certificato dalla Schweizerische Gesellschaft für Spinale Chirurgie, dalla Società svizzera

d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia. Nuovo esame nel 2007 su base di valutazione da parte della Schwei-

zerische Gesellschaft für Spinale Chirurgie, della Società svizzera d'ortopedia e della Società svizzera di neuro-

chirurgia.

Stabilizzazione intraspinale e dinamica

della colonna vertebrale (DIAM)

In

valutazione

Esecuzione dell'intervento solo da partedi un operatore certificato dalla Schweizerische Gesellschaft für Spinale Chirurgie, dalla Società svizzera

d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia.

1.1.2007

fino al

31.12.2007

Stabilizzazione dinamica della colonna

vertebrale

(DYNESIS)

In

valutazione

Esecuzione dell'intervento solo da partedi un operatore certificato dalla Schweizerische Gesellschaft für Spinale Chirurgie, dalla Società svizzera d'ortopedia e dalla Società svizzera di neurochirurgia.

1.1.2007

fino al

31.12.2007

2.4

Medicina fisica, reumatologia Terapia dell'artrosi

con iniezioni intraarticolari di un lubrifi-

cante artificiale

No

25.3.1971

Terapia dell'artrosi con iniezioni intraarticolari di teflon o

silicone come «lubrificante»

No

12.5.1977

Sinoviortesi

12.5.1977

Terapia al low-levellaser

No

1.1.2001

2.5 Oncologia Terapia del cancro

con pompa a perfusione (chemioterapia)

27.8.1987

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 61

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Terapia al laser per chirurgia minimale

palliativa

1.1.1993

Perfusione isolata

delle membra con

ipertermia e TumorNecrosis-Factors

(TNF)

In caso di melanomi maligni con esclusiva invasione di un'estremità. In caso

di sarcomi delle parti molli con esclusiva invasione di un'estremità.

In centri specializzati con esperienza nella terapia interdisciplinare di melanomi e sarcomi estesi con questo

metodo. La terapia è effettuata da un team di chirurghi oncologici, chirurghi vascolari, ortopedisti, anestesisti e specialisti in medicina intensiva.

La terapia deve essere effettuata in sala operatoria, sotto anestesia totale e controllo continuo mediante catetere Swan-

Ganz.

1.1.1997/

1.1.2001

No

In caso di melanomi e sarcomi con: - invasione o infiltrazione delle radici delle estremità (ad es. invasione inguinale);

- metastasi a distanza.

1.1.2001

Fotochemioterapia

extracorporale

In caso di linfoma T-Zell cutaneo (Sézary-Syndrom)

1.1.1997

Brachiterapia mediante impianto inter-

stiziale di I-125 per il trattamento del carcinoma della prostata

In

valutazione

Carcinoma della prostata localizzato, con basso o medio rischio di recidiva e - aspettativa di vita > 5 anni - nessuna TUR-P eseguita in precedenza volume della prostata

< 60 ccm

- uretra non ostruita in modo grave disturbi del deflusso Centro qualificato con intensa cooperazione interdisciplinare tra urologi,

radio-oncologi e fisici-medici.

Sorveglianza delle radiazioni: - personale con formazione specialistica

- licenza di esercizio rilasciata dall'UFSP per lo I-125 in forma sigillata

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.7.2002/

1.1.2005

fino al

31.12.2008

3 Ginecologia, ostetricia

Diagnosi agli ultrasuoni in ostetricia e

ginecologia

È fatto salvo l'articolo 13 lettera b OPre per i controlli agli ultrasuoni in caso di gravidanza

23.3.1972/

1.1.1997

Assicurazione contro le malattie 62

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Inseminazione

artificiale

Inseminazione

intrauterina. Al massimo tre cicli di terapia per gravidanza.

1.1.2001

Fecondazione in vitro per esame della

sterilità

No

1.4.1994

Fecondazione in vitro e trasferimento d'embrione (FIVETE)

No

28.8.1986/

1.4.1994

Sterilizzazione:

- della donna

Nell'ambito della cura medica di una donna in età feconda, la sterilizzazione è una prestazione obbligatoria, se a causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un'anomalia

fisica, una gravidanza mette in pericolo 11.12.1980

la vita della paziente o procura un danno probabilmente duraturo alla sua salute e se altri metodi contraccettivi non possono essere presi in considerazione per motivi medici (in senso lato).

- del marito

Se la sterilizzazione della moglie, di per sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai coniugi,

l'assicuratore cui è affiliata la moglie deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.

1.1.1993

Terapia al laser del cancro del collo in

situ

1.1.1993

Ablazione non chirurgica dell'endometrio

In caso di menorragie funzionali resistenti alla terapia nella premenopausa

1.1.1998

Embolizzazione di

mioma uterino

No

1.1.2004/

1.1.2005

Test di Papanicolau per la diagnosi precoce del cancro del

collo dell'utero

(art. 12 lett. c OPre) Sì

1.1.1996

Citologia in strati sottili per la diagnosi precoce del cancro

del collo dell'utero secondo i metodi

ThinPrep oppure

Autocyte Prep /

SurePath

(art. 12 lett. c OPre) Sì

1.4.2003/

1.7.2005

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 63

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Individuazione del

Human Papilloma

Virus nell'ambito

dello screening per il carcinoma del collo

dell'utero

(art. 12 lett. c OPre) No

In

valutazione

1.7.2002

Interventi mammari

miniinvasivi sotto

controllo radiologico o ecografico (p. e.

Core-Biopsia Mammatome, ABBI,

Siteselect)

In

valutazione

Secondo le direttive della Società Svizzera di Senologia del 2.11.2001.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.7.2002

fino al

31.12.2007

Ansa sottouretrale

per il trattamento

dell'incontinenza da sforzo nella donna

Secondo

le

raccomandazioni dell'associazione di uro-ginecologia e

patologia del pavimento pelvico, comunicazione degli esperti, aggiornamento del 27.7.2004 intitolato

«Tension free Vaginal Tape (TVT) per il trattamento dell'incontinenza urinaria a sforzo».

1.1.2004/

1.1.2005

- L'impianto Reemex® non viene pagato.

4

Pediatria, psichiatria infantile Terapia del gioco e

della pittura per

fanciulli

Praticata

dal

medico o sotto la sua sorveglianza diretta.

7.3.1974

Terapia dell'enuresi con apparecchio

avvertitore

Dai 5 anni compiuti.

1.1.1993

Elettrostimolazione della vescica

In caso di disturbi organici della minzione.

16.2.1978

Ginnastica di gruppo per fanciulli obesi

No

18.1.1979

Monitoraggio della

respirazione; monitoraggio della respira-

zione e della frequenza cardiaca

In caso di lattanti a rischio, previa prescrizione di un medico di un centro

regionale di diagnosi della morte improvvisa (SIDS).

25.8.1988/

1.1.1996

Ecografia

dell'anca dei neonati secondo Graf

Tra 0 e 6 settimane d'età, effettuato da un medico specialmente formato.

1.7.2004

Terapia ospedaliera lontano dal domicilio in caso di soprappeso eccessivo

No

1.1.2005

Assicurazione contro le malattie 64

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

5 Dermatologia Terapia alla luce nera (PUVA) delle affezioni cutanee

15.11.1979

Fototerapia selettiva agli ultravioletti

(abbreviazione in

tedesco: SUP)

Sotto la responsabilità e il controllo del medico.

11.12.1980

Embolizzazione degli emangiomi del viso

(radiologia di intervento)

A condizione che non risulti più cara del trattamento chirurgico (escissione).

27.8.1987

Terapia al laser in caso di:

- naevus teleangiectaticus

1.1.1993

- condylomata

acuminata

1.1.1993

- cicatrici dell'acne No In valutazione

1.7.2002

- cheloide

No

1.1.2004

Terapia climatica al Mare Morto

No

1.1.1997/

1.1.2001

Balneo-fototerapia

ambulatoriale

No

In

valutazione

1.7.2002

6 Oftalmologia Ortottica Sì

Se

eseguita

dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.

27.3.1969

Potenziali evocati

visuali nell'ambito di esami oftalmologici

speciali

15.11.1979

Biometria ultrasonica dell'occhio, prima di un'operazione della

cataratta

8.12.1983

Terapia al laser in caso di:

- retinopatie diabetiche

1.1.1993

- lesioni della retina (inclusa apoplessia

retinica)

1.1.1993

- capsulotomia

1.1.1993

- trabeculotomia

1.1.1993

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 65

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Chirurgia refrattiva (Cheratomia mediante

laser; o intervento chirurgico)

Obbligo di prestazione unicamente quando il portatore di occhiali è affetto da un'anisometropia non correggibile supera le 3 diottrie e non sopporta durevolmente le lenti a contatto; per la cor-

rezione di un occhio fino a raggiungere i valori correggibili mediante occhiali.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.1995/

1.1.1997/

1.1.2005

Correzione refrattiva mediante lente intraoculare

Obbligo di prestazione unicamente quando l'anisometropia supera le 10 diottrie, in combinazione con la cheratomia.

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2000/

1.1.2005

Copertura di difetti della cornea con

membrane amniotiche Sì

1.1.2001

Terapia fotodinamica della degenerazione

maculare con Verteporfin

Forma classica predominante esudativa di degenerazione maculare determinata dall'età

1.1.2006

In

valutazione

- Altre forme di degenerazione maculare determinata dall'età

- Miopia patologica Piano di valutazione unitario con statistiche delle quantità e dei costi.

1.7.2000/

1.7.2002/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2006

fino al

31.12.2008

Dilatazione per stenosi del canale lacrimale

con Lacri-Cath

No

1.1.2003/

1.1.2005

Dilatazione mediante catetere a palloncino per stenosi del canale lacrimale

- con o senza impianto Stent - esecuzione da parte di esperti di radiologia di intervento con rispettiva esperienza 1.1.2006

fino al

31.12.2007

Oftalmoscopia a

scansione laser

Indicazioni:

- controllo della terapia in caso di glaucoma dal trattamento difficile, per accertamenti prima di un intervento chirurgico

- esami che precedono gli interventi alla retina

Controllo condotto nel centro dove verrà eseguito l'intervento 1.1.2004

Assicurazione contro le malattie 66

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

7 Otorinolaringoiatria Logopedia Sì

Se

eseguita

dal medico o sotto la sua direzione e sorveglianza diretta (v. anche gli art. 10 e 11 OPre).

23.3.1972

Nebulizzatore a

ultrasuoni

7.3.1974

Terapia mediante un «orecchio elettronico» secondo il metodo

Tomatis (detta: audiopsicofonologia)

No

18.1.1979

Protesi vocale

Applicazione in caso di laringectomia totale o dopo una laringectomia totale.

Il cambiamento di una protesi vocale applicata è compreso nella prestazione obbligatoria.

1.3.1995

Terapia al laser in caso di:

- papillomatosi delle vie respiratorie

1.1.1993

- resezione della

lingua

1.1.1993

Impianto della

chiocciola per la terapia della sordità delle

due orecchie con resti uditivi inutilizzabili Sì

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Per fanciulli affetti da sordità peri e postlinguale e per adulti affetti da sordità tardiva.

Nei centri seguenti: Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di Basilea, Berna e Zurigo,

Kantonsspital di Lucerna.

L'allenamento uditivo dispensato nel centro è parte integrante della terapia.

1.4.1994/

1.7.2002/

1.1.2004

Impianto di un apparecchio uditivo

mediante ancoraggio osseo percutaneo

Indicazioni:

- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo

esterno che non possono essere corrette chirurgicamente; 1.1.1996

- unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio funzionale;

- intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea;

sostituzione

di un apparecchio

convenzionale a trasmissione ossea, a seguito dell'insorgenza di turbe, di tenuta o funzionalità insufficienti.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 67

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Impianto chirurgico del sistema d'impianto dell'orecchio medio

del tipo

«Vibrant Soundbridge» per il tratta-

mento di ipoacusie

neurosensoriali

Per pazienti che a causa motivi medici o audiologici non sono in grado di usufruire di apparecchi acustici tradizionali

(per esempio in caso di otite esterna cronica, allergie, esostosi, ecc.).

1.1.2005

Palatoplastica al laser No

1.1.1997

Litotripsia del

calcolo salivare

Esecuzione in un centro che disponga dell'esperienza necessaria (mediamente 30 primi trattamenti all'anno).

1.1.1997/

1.1.2000/

1.1.2001/

1.1.2004

8 Psichiatria Terapia della tossicodipendenza

- ambulatoria

Ammissibile una riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave dell'assicu-

rato.

25.3.1971

- ospedaliera

Terapia sostitutiva in caso di dipendenza

dagli oppiacei

1. Osservanza delle direttive e raccomandazioni seguenti:

a. In caso di terapia con prescrizione di metadone: rapporto sul metadone «Suchtmittelersatz in der

Behandlung Heroinabhängiger in der Schweiz» (terza edizione) dicembre 1995.

1.1.2001/

1.1.2007

b. In caso di terapia con prescrizione di buprenorfina «Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG/UFSP) an die kantonalen Gesundheitsbehörden für die Anwendung von Buprenorphin (Subutex) zur Behandlung von Opioidabhängigen», gennaio 2000.

c. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell'ordinanza 8 marzo 1999 concer-

nente la prescrizione medica di eroina (RS 812.121.6) come pure le direttive e le raccomandazioni del manuale dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) «Richtlinien, Empfehlungen, Information», settembre 2000.

Assicurazione contro le malattie 68

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell'Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) oppure nell'Elenco delle specialità (ES) nel gruppo terapico (IT) approvato dall'UICM.

3. La terapia sostitutiva comprende le prestazioni seguenti: a. prestazioni mediche: - esame d'entrata, inclusa l'anamnesi della dipendenza, status psichico e somatico con attenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice della dipendenza; - richiesta d'informazioni supplementari (famiglia, convivente,

servizi terapici precedenti); - determinazione della diagnosi e dell'indicazione;

- approntamento del piano terapico;

- procedura di domanda d'autorizzazione e approntamento di

rapporti destinati agli assicuratori-malattie;

- avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva;

- consegna sorvegliata della sostanza o del preparato a condizione che non avvenga attra-

verso un farmacista; - garanzia della qualità; - terapia di turbe legate all'uso di altre sostanze psicotrope; - valutazione del processo terapico;

richiesta

d'informazioni

presso

l'istituzione preposta alla consegna dei prodotti, - verifica della diagnosi e dell'indicazione;

- adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispondenza con le autorità;

- rapporti all'attenzione delle autorità e degli assicuratorimalattie;

- controllo della qualità.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 69

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

b. Prestazioni del farmacista: - preparazione di soluzioni perorali secondo l'EMT, compreso

il controllo della qualità; - consegna controllata della sostanza o del preparato; - contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità; - rapporti all'attenzione del medico responsabile;

- consulenza.

4. La prestazione va fornita dall'istituzione competente secondo il numero 1.

5. Per la terapia sostitutiva è possibile convenire rimunerazioni forfettarie.

Svezzamento ultracorto dagli oppiacei

(UROD) sotto

sedazione

No

1.1.2001

Svezzamento ultracorto dagli oppiacei

(UROD) sotto

anestesia

No

In

valutazione

1.1.1998

Svezzamento ambulatoriale dagli oppia-

cei secondo il metodo Endorphine Stimulated Clean & Addiction

Personality

Enhancement

(ESCAPE)

No

1.1.1999

Psicoterapia di gruppo Sì

Secondo gli articoli 2 e 3 OPre.

25.3.1971/

1.1.1996

Terapia di rilassamento secondo

Ajuria-guerra

Nello studio medico o in ospedale sotto sorveglianza diretta del medico.

22.3.1973

Terapia mediante il gioco e la pittura per fanciulli

Se eseguita dal medico o sotto la sua diretta sorveglianza.

7.3.1974

Psicodramma

Sì Secondo

gli

articoli 2 e 3 OPre.

13.5.1976/

1.1.1996

Controllo della terapia per video

No

16.2.1978

Musicoterapia

No

11.12.1980

Assicurazione contro le malattie 70

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

9 Radiologia 9.1 Radiodiagnostica Tomografia assiale computerizzata

(scanner)

Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979

Osteodensitometria

- mediante assorziometria a doppia

energia ai raggi X

(DEXA)

- In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato.

- In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo.

1.3.1995

- In caso di malattie gastrointestinali (sindrome di malassorbimento, morbo di Crohn, colite ulcerosa).

- In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è

chiara).

- In caso di osteogenesis imperfecta.

1.1.1999

I costi degli esami DEXA sono assunti solo per l'esecuzione limitata a una regione del corpo.

Ulteriori esami DEXA sono assunti solo in caso di terapia medicamentosa dell'osteoporosi e al massimo ogni due anni.

1.3.1995

- mediante scanner No 1.3.1995

Osteodensitometria

mediante TC periferica quantitativa

(pQTC)

No

1.1.2003/

1.1.2006

Ultrasonografia ossea No

1.1.2003

Metodi di analisi

dell'attività ossea - «Marker» dell'attività osteoclastica

No

Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche 1.1.2003/

1.8.2006

- «Marker» della

formazione ossea

No

Per la diagnosi precoce del rischio di fratture osteoporotiche 1.1.2003/

1.8.2006

9.2

Altri procedimenti di formazione d'immagini Risonanza magnetica

nucleare (MRI)

1.1.1999

Tomografia con emissione di positroni

(PET)

1. Esecuzione in centri che soddisfano le direttive 1° giugno 2000 della Società svizzera di medicina nucleare

(SSMN) sui requisiti di qualità inerenti il PET.

1.1.1994/

1.4.1994/

1.1.1997/

1.1.1999/

1.1.2001/

1.1.2004/

1.1.2005/

1.1.2006/

1.8.2006

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 71

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

2. Per le seguenti indicazioni.

a.

in

cardiologia:

come

provvedimento

preoperatorio in caso di trapianto car-

diaco;

b.

in

oncologia:

- in caso di linfomi maligni: staging, diagnostica di tumore re-

siduo, diagnostica di recidiva; - in caso di carcinomi polmonari non a piccole cellule: staging;

- in caso di melanomi maligni: staging se persiste il sospetto di metastasi a distanza anche in seguito al responso negativo delle analisi convenzionali; - in caso di tumore alle cellule germinative dell'uomo: staging e restaging;

- in caso di carcinoma colorettale:

staging e restaging; - in caso di cancro del seno: staging nel caso di dissezione ascellare non prevista; staging se persiste il sospetto di metastasi a distanza anche in segui-

to al responso negativo delle analisi convenzionali; - in caso di tumori della regione gastrico-esophageale: staging se persiste il sospetto di metastasi a distanza anche in seguito al responso negativo delle analisi convenzionali; diagnostica di recidiva; - in caso di tumori della regione ORL: staging, diagnostica di recidiva;

- in caso di cancro del collo dell'utero:

staging; diagnostica di recidiva;

- in caso di carcinoma ovarico: diagnostica di recidiva in caso di livelli elevati di CA-125; - in caso di carcinoma del pancreas:

diagnostica primaria se persiste il sospetto anche in seguito al responso negativo delle analisi convenzionali;

Assicurazione contro le malattie 72

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

- in caso di carcinoma tiroideo negativo allo iodio 131: restaging e diagnostica di recidiva

delle lesioni extrapolmonari.

3. Ripetizione di un esame PET al più presto dopo 60 giorni.

4. Per le indicazioni seguenti: 1.8.2006/

1.1.2007

a.

in

cardiologia:

- in una situazione documentata d'infarto e di sospetto di «hibernating myocardium» prima

di un intervento

(PTCA/CABG);

- per confermare o escludere una ischemia in caso di malattie coronariche, documentate dal profilo angiografico, o in caso di anatomia complessa delle coronarie, p. es. dopo una rivascolarizzazione, oppure in caso

di sospetto di disturbo microcircolatorio.

b.

in

neurologia:

valutazione

preoperatoria

di

tumori al cervello; valutazione

preoperatoria per la chirurgia di rivascolarizzazione complessa in caso d'ischemia cerebrale;

- investigazione di demenze; - in caso di epilessia focale resistente alla terapia.

Magnetoencefalografia

No

In

valutazione

1.7.2002

9.3 Radiologia di

intervento

Irradiazione terapeutica con pioni

No

In

valutazione

1.1.1993

Irradiazione terapeutica con protoni

In caso di melanomi intraoculari 28.8.1986

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 73

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Irradiazione terapeutica con protoni

In

valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Indicazioni:

- tumori del cranio: chordoma, chondrosarcoma, tumori ORL (ad es. Car-

cinomi epidermidi, adenocarcinomi, carcinomi adenocistici, carcinomi mucoepidermoidi, neuroestesioblastomi, tumori rari come ad esem-

pio para-gangliomi o emangiopericitomi).

1.1.2002/

1.7.2002

fino al

31.12.2007

- tumori del cervello e delle meningi (gliomi Low Grade 1 e 2; meningiomi).

- tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del tronco e delle estremità (sarcoma dei tessuti molli e dell'osso).

- tumori nei bambini e negli adolescenti, se è indicata un'irradiazione

particolarmente riguardosa dell'organismo in crescita

Esecuzione in un centro qualificato che dispone dell'infrastruttura necessaria, come:

- Gantry

- utilizzazione moderna delle radiazioni (ad es. spotscanning, IMPT)

- acceleratore di protoni - estesi provvedimenti tecnici di sicurezza

- radioprotezione, sorveglianza delle radiazioni supporto tecnico - personale con formazione specialistica (medici, fisici, personale non

accademico).

Il centro deve disporre di un'autorizzazione d'esercizio dell'Ufficio federale

della sanità pubblica e avere sufficiente esperienza in materia di terapia con i protoni.

Piano di valutazione unitario con statistiche delle quantità e dei costi.

Radiochirurgia

(LINAC, GammaKnife)

Indicazioni:

- neurinomi del nervo acustico - recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi

- adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale - malformazioni arteriovenose - meningiomi

1.1.1996

Assicurazione contro le malattie 74

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

No

In

valutazione

- in caso di turbe funzionali 1.1.1996

Radiochirurgia con

LINAC

- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp.

del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non

dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia.

1.1.1999/

1.1.2000/

1.1.2003

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al

massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.

Radiochirurgia con

Gamma Knife

No

- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 cm3 al massimo risp.

del diametro di 3,5 cm al massimo se non sono presenti oltre tre metastasi e se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non

dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia.

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 cm3 al massimo risp. del diametro di 3,5 cm al

massimo se la localizzazione del tumore non permette di operarlo.

1.1.1999/

1.1.2000/

1.4.2003

10 Medicina

complementare Agopuntura

Sì Praticata

da

medici la cui formazione in questa disciplina è riconosciuta dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1.7.1999

Medicina

antroposofica

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Medicina cinese

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Omeopatia

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Terapia neurale

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Fitoterapia

No

1.7.1999/

1.1.2005/

1.7.2005

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 75

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

11 Riabilitazione Riabilitazione ospedaliera

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2003

Riabilitazione di

pazienti affetti da malattie cardiovascolari

Le

spese

vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e

previo esplicito accordo del medico di fiducia.

12.5.1977/

1.1.1997/

1.1.2000/

1.1.2003

- Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA

- dopo bypass-operation - dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi

- dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio

- malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita - malattia cronica con cattiva funzione ventricolare.

La terapia può essere praticata ambulatoriamente o stazionariamente in un

istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture corrispondenti alle esigenze formulate nel 1990 dal Gruppo di lavoro per la riabilitazione cardiaca, della Società svizzera di cardiologia.

La riabilitazione ospedaliera è segnatamente indicata in caso di:

- accresciuto rischio cardiaco - diminuzione della funzione del miocardio

- comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.)

La durata del programma di riabilitazione ambulatoriale è di 2 a 6 mesi a

seconda dell'intensità del trattamento richiesto.

La durata della riabilitazione ospedaliera è di regola di 4 settimane; può

essere ridotta a 2 o 3 settimane in casi meno complessi.

Assicurazione contro le malattie 76

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbliga-

toria

Condizioni

Decisione

valida

a partire dal

Riabilitazione

polmonare

Programmi per pazienti affetti da gravi malattie polmonari croniche.

La terapia può essere ambulatoriale o ospedaliera in un'istituzione diretta da medici. Lo svolgimento del programma, il personale e l'infrastruttura devono adempire i requisiti del 2003 posti dalla Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmo-

nare. Il responsabile del programma deve ottenere la certificazione da parte della Società svizzera di pneumologia, Commissione per la riabilitazione polmonare.

1.1.2005

La

copertura

delle spese è garantita al massimo una volta all'anno.

Le spese sono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 77

832.112.31

Allegato 2178 (art. 20)

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) Allegato 3179

(art. 28)

Elenco delle analisi Allegato 4180

(art. 29)

Elenco dei medicamenti con tariffa 178 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° gen. 2006 (vedi RU 2006 23 n. II cpv. 2).

179 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° gen. 2007 (vedi RU 2006 5769 n. II cpv. 2).

180 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° lug. 2005 (vedi RU 2005 2875 n. II cpv. 2).

Assicurazione contro le malattie 78

832.112.31