01.07.2024 - *
24.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2024 - 23.01.2024
01.11.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.10.2023
01.05.2023 - 30.06.2023
01.03.2023 - 30.04.2023
01.01.2023 - 28.02.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.08.2022 - 30.09.2022
01.07.2022 - 31.07.2022
01.04.2022 - 30.06.2022
01.02.2022 - 31.03.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
04.11.2021 - 31.12.2021
01.10.2021 - 03.11.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.06.2021 - 30.06.2021
01.04.2021 - 31.05.2021
01.02.2021 - 31.03.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
01.12.2020 - 31.12.2020
01.10.2020 - 30.11.2020
01.07.2020 - 30.09.2020
30.04.2020 - 30.06.2020
01.04.2020 - 29.04.2020
04.03.2020 - 31.03.2020
01.01.2020 - 03.03.2020
01.10.2019 - 31.12.2019
09.07.2019 - 30.09.2019
01.07.2019 - 08.07.2019
01.04.2019 - 30.06.2019
01.03.2019 - 30.03.2019
19.02.2019 - 28.02.2019
01.01.2019 - 18.02.2019
01.10.2018 - 31.12.2018
01.09.2018 - 30.09.2018
31.07.2018 - 31.08.2018
17.07.2018 - 30.07.2018
01.07.2018 - 16.07.2018
19.06.2018 - 30.06.2018
01.04.2018 - 18.06.2018
01.03.2018 - 31.03.2018
01.01.2018 - 28.02.2018
03.08.2017 - 31.12.2017
01.08.2017 - 02.08.2017
01.07.2017 - 31.07.2017
01.03.2017 - 30.06.2017
10.01.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 09.01.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 31.07.2016
01.05.2016 - 30.06.2016
01.01.2016 - 30.04.2016
15.11.2015 - 31.12.2015
15.09.2015 - 14.11.2015
15.07.2015 - 14.09.2015
01.06.2015 - 14.07.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.06.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.05.2013
01.09.2012 - 31.12.2012
01.07.2012 - 31.08.2012
01.05.2012 - 30.06.2012
01.01.2012 - 30.04.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.03.2011 - 30.06.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.09.2010 - 31.12.2010
01.08.2010 - 31.08.2010
01.07.2010 - 31.07.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.10.2009 - 31.12.2009
01.08.2009 - 30.09.2009
01.07.2009 - 31.07.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.07.2008 - 31.07.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 30.09.2007
01.08.2007 - 31.08.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.08.2006 - 31.12.2006
10.05.2006 - 31.07.2006
01.01.2006 - 09.05.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.08.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.07.2004
01.05.2004 - 30.06.2004
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
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01.07.2002 - 31.12.2002
01.05.2002 - 30.06.2002
01.01.2002 - 30.04.2002
01.07.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 30.06.2001
01.10.2000 - 31.12.2000
01.01.2000 - 30.09.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
1 del 29 settembre 1995 (Stato 24 dicembre 2002) Il Dipartimento federale dell'interno, visti gli articoli 33, 38 capoverso 2, 44 capoverso 1 lettera a, 54 capoversi 2-4,
59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75 e 77 capoverso 4 dell'ordinanza del
27 giugno 19952 sull'assicurazione malattie (OAMal),3 ordina:

Titolo 1: Prestazioni Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche4 Sezione 1: Rimunerazione obbligatoria

Art. 1

L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sono
state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e di cui l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione): a.

assume i costi;

b.

assume i costi a determinate condizioni; c.

non assume i costi.

Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico

Art. 2

Principio

1 L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo i
metodi applicati con successo in istituzioni psichiatriche riconosciute.

RU 1995 4964 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 ott. 2002, in vigore dal 1°gen. 2003
(RU 2002 3670)

2

RS 832.102

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2436).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

832.112.31

Assicurazione contro le malattie 2

832.112.31

2 Non sono assunti i costi della psicoterapia effettuata al fine della scoperta o della
realizzazione di sé stessi, della maturazione della personalità o di qualunque altro
obiettivo che non sia la cura di una malattia.


Art. 3

Condizioni

1 Fatte salve eccezioni debitamente motivate, sono assunti i costi della cura equivalente a: a.

due sedute settimanali di un'ora nei primi tre anni; b.

una seduta settimanale di un'ora nei tre anni seguenti; c.

in seguito, una seduta di un'ora ogni due settimane.

2 Affinché, dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora in un periodo di due anni, la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia dell'assicuratore una proposta debitamente motivata.

3 Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la psicoterapia
può essere continuata a carico dell'assicurazione. Se la cura è continuata, il medico
curante deve trasmettere al medico di fiducia, almeno una volta all'anno, un rapporto
concernente il decorso e l'indicazione della terapia.

4 I rapporti trasmessi al medico di fiducia, in applicazione dei capoversi 2 e 3, possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici

Art. 4

L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici come pure i procedimenti di formazione d'immagini seguenti, prescritti dai chiropratici:5 a.

analisi:

le analisi sono designate in un'appendice all'elenco delle analisi giusta l'articolo 62 capoverso 1 lettera b OAMal; b.

medicamenti:

le specialità farmaceutiche dei gruppi terapeutici 01.01. Analgetica e 07.10.
Artriti e affezioni reumatiche dell'elenco delle specialità, purché il competente organo svizzero di controllo ne abbia specificato come modalità di
vendita quella in farmacia senza ricetta medica (C) oppure quella in farmacia
e drogheria (D);

c.

mezzi e apparecchi: 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2546).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 3

832.112.31

1.

i prodotti del gruppo 05.12.01. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e
degli apparecchi,

2.

i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei
mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale; d.6 diagnostica per immagini: 1.

radiografia dello scheletro, 2.

tomografia computerizzata (TC) dello scheletro, 3.

risonanza magnetica nucleare (RMN) dello scheletro assiale, 4.

scintigrafia dello scheletro.

Sezione 4:7 Prestazioni farmaceutiche
a 1 L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti: a.

consulenza in relazione all'esecuzione di una ricetta medica che comprende
almeno un medicamento dell'elenco delle specialità; b.

esecuzione di una ricetta medica all'infuori delle ore d'apertura usuali locali,
in caso d'urgenza;

c.

sostituzione di un preparato originale o di un generico prescritti dal medico
con un generico meno caro; d.

assistenza prescritta dal medico per l'assunzione di un medicamento.

2 L'assicurazione può assumere, nell'ambito di una convenzione tariffale, i costi di prestazioni più estese atte a contenere i costi, fornite a favore di un gruppo di assicurati.

Capitolo 2:
Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previa
prescrizione o mandato medico
Sezione 1: Fisioterapia

Art. 5

1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli
46 e 47 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica: a.

raggi ultravioletti; b.

raggi colorati e infrarossi; 6

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546). Nuovo testo giusta il
n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

7

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

Assicurazione contro le malattie 4

832.112.31

c.

aria calda;

d.

onde corte, onde ultracorte; e.

radar (microonde);

f.

diatermia;

g.

aerosol;

h.

massaggio manuale e chinesiterapia:
1.

massaggio muscolare, locale o generale, massaggio del tessuto connettivo e riflessogeno, 2.

ginnastica medica (motulizzazione articolare, chinesiterapia passiva,
meccanoterapia, ginnastica respiratoria ivi compreso l'impiego di apparecchi per combattere l'insufficienza respiratoria, ginnastica in piscina), 3.

ginnastica secondo Bobath o Kabath, 4.

ginnastica di gruppo, 5.

estensione vertebrale, 6.

drenaggio linfatico di edemi linfatici, eseguito da fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia, 7.

ippoterapia-K in caso di sclerosi multipla, eseguita da fisioterapisti con
formazione speciale in questa terapia; i.

ultrasuoni;

k.

elettroterapia:
1.

galvanizzazione (locale e generale), iontoforesi, 2.

faradizzazione (corrente esponenziale, corrente a bassa e media frequenza); l.

idroterapia:
1.

impacchi e compresse, 2.

applicazione di fango e di paraffina, 3.

docce medicali,

4.

bagni medicinali,

5.

bagni elettrici,

6.

massaggio al getto (idromassaggio), 7.

massaggio sott'acqua, 8.

bagni ipertermici.

2 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove
sedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.8 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

4 Se la fisioterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura
equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 5

832.112.31

trasmettergli una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e
propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.9 Sezione 2: Ergoterapia

Art. 6

1 Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle organizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assunte
purché:

a.

in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le funzioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita oppure b.10 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.

2 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove
sedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.11 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

4 Se l'ergoterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura
equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.12 Sezione 3:
Cure dispensate a domicilio, ambulatoriamente o in una casa di cura


Art. 7

Definizione delle cure 1 L'assicurazione assume i costi degli esami, delle terapie e delle cure (prestazioni)
effettuati secondo la valutazione dei bisogni (art. 7 cpv. 2 e art. 8a) previa prescrizione o mandato medico:13 a.

da infermieri (art. 49 OAMal); b.

da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal); 9

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

12

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2039).

Assicurazione contro le malattie 6

832.112.31

c.

in case di cura (art. 39 cpv. 3 della legge federale del 18 mar. 199414
sull'assicurazione malattie, LAMal).

2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1: a.

consigli e istruzioni:
1.

valutazione dei bisogni del paziente e dell'ambiente in cui vive e piano
dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e il
paziente,

2.

consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionisti
per l'effettuazione delle cure, segnatamente per la somministrazione dei
medicamenti o l'impiego d'apparecchi medici come pure i controlli necessari; b.

esami e cure:
1.

controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, respirazione, peso), 2.

test semplice dello zucchero nel sangue e nell'urina, 3.

prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4.

provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di
ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5.

posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6.

cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7.

somministrazione di medicamenti, in particolare per iniezione o perfusione, 8.

somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9.

sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d'apparecchi
che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di uso
terapeutico,

10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere) e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tracheostoma) come pure la pedicure per diabetici, 11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa la ginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza, 12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'impacchi, cataplasmi e fango;

c.

cure di base:
1.

cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe,
infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto alle
cure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e a
nutrirlo,

2.

cure di base di turbe psichiatriche e psicogeriatriche.

14

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 7

832.112.31

3 Le spese generali d'infrastruttura e di gestione dei fornitori di prestazioni non sono
calcolate nel costo delle prestazioni.15

Art. 8


16

Prescrizione o mandato medico, valutazione dei bisogni 1 La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione dei bisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.

2 La valutazione dei bisogni comprende l'analisi dello stato generale del paziente,
dell'ambiente in cui vive, delle cure e dell'assistenza necessarie.

3 La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un
formulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le parti
alla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.

4 La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure
(art. 9 cpv. 4). L'assegnazione ad un livello dei bisogni di cure da parte del medico
equivale a prescrizione o mandato medico.

5 L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

6 La durata della prescrizione o del mandato medico dev'essere limitata. Non può
superare:

a.

tre mesi in caso di malattia acuta; b.

sei mesi in caso di malattia di lunga durata.

6bis Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione infortuni a
causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti
alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.17 7 La prescrizione o il mandato medico possono essere rinnovati.

a18 Procedura di controllo e di conciliazione 1 Per le cure dispensate a domicilio, assicuratori e fornitori di prestazioni convengono la
procedura di controllo e di conciliazione da inserire nelle convenzioni tariffali.

15

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2039). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1997 (RU 1998 150).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2039).

17

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2436).

18

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2039).

Assicurazione contro le malattie 8

832.112.31

2 In assenza di convenzione tariffale (art. 47 LAMal19), il governo cantonale, sentite
le parti interessate, stabilisce oltre alla tariffa la procedura di cui al capoverso 1.

3 La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell'adeguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medici
devono essere verificati se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.


Art. 9

Fatturazione

1 Le prestazioni possono essere fatturate segnatamente in base a una tariffa temporale
o forfettaria (art. 43 LAMal20).

2 I diversi tipi di tariffe possono essere combinati.

3 Per le prestazioni effettuate dagli infermieri o dalle organizzazioni di cure e d'aiuto a
domicilio, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamente
stabiliscono tariffe scalate secondo la natura e la difficoltà delle prestazioni.21 4 Per le prestazioni effettuate nelle case di cura, le parti alla convenzione o le autorità
competenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo il livello
dei bisogni di cure. Devono essere previsti almeno quattro livelli.22
a23 Trasparenza dei costi e limiti tariffali 1 Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a e b non
dispongono di basi di calcolo dei costi stabilite d'intesa con gli assicuratori, le seguenti tariffe limite orarie non possono essere superate: a.

per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni semplici e stabili: 30-45 franchi; b.

per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni
complesse e instabili come pure per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b: 45-65 franchi; c.

per le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a: 50-70 franchi.

2 Finché i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c non dispongono di una contabilità analitica uniforme (art. 49 cpv. 6 e 50 LAMal24), le seguenti tariffe limite giornaliere non possono essere superate: a.

per il primo livello dei bisogni di cure: 10-20 franchi;

b.

per il secondo livello dei bisogni di cure: 15-40 franchi;

19

RS 832.10

20

RS 832.10

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2039).

22

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2039).

23

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2436).

24

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 9

832.112.31

c.

per il terzo livello dei bisogni di cure: 30-60 franchi;

d.

per il quarto livello dei bisogni di cure: 40-70 franchi.

3 È applicabile l'articolo 44 LAMal.

Sezione 3a:25 Consulenza nutrizionale
b26 1 I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:27 a.28 turbe del metabolismo, b.

obesità (Body-mass-index oltre 30) e malattie conseguenti al sovrappeso oppure concomitanti, c.

malattie cardiovascolari, d.

malattie del sistema digestivo, e.

malattie dei reni,

f.

stato di malnutrizione o di denutrizione, g.

allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.

2 Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescritta
dal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie
ulteriori consultazioni.

3 Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medico curante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Il
medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutrizionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.

Sezione 3b:29 Consulenza ai diabetici
c 1 L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da: 25

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997
(RU 1997 564).

26

Originario art. 9a.

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1999 528).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1999 528).

29

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1999 528).

Assicurazione contro le malattie 10

832.112.31

a.

infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta
dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI): b.

un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato
conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato
con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e
infermieri (ASI).

2 La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito
delle cure (Diabetes mellitus).

3 L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.
Se la consulenza dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo dieci sedute, il
medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli une proposta debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura la
consulenza può essere continuata a carico dell'assicurazione.30 4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione
svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.

Sezione 4: Logopedia

Art. 10

Principio

I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del linguaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a: a.

danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossicazione, tumore o turbe vascolari; b.

affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, del
palato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della muscolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica o
postoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazioni
della funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).


Art. 11

Condizioni

1 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodici
sedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dalla
prescrizione medica.

2 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.

3 Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopo
una cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il medico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa proposta
debitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misura
la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 11

832.112.31

4 Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno in
merito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.

5 I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 possono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione obbligatoria dell'assicuratore.

Capitolo 3: Misure di prevenzione

Art. 12

L'assicurazione assume, oltre ai costi delle diagnosi e delle terapie, quelli delle misure mediche di prevenzione seguenti (art. 26 LAMal31): Misura

Condizione

a.32 Esame dello stato di salute e dello sviluppo del fanciullo in età prescolare - Secondo le raccomandazioni pubblicate nel manuale «Esami preventivi»
della Società svizzera di pediatria
(2a edizione, Berna 1993) b.

Screening di: fenilchetonuria,
galattosemia, deficit in biotinidasi,
sindrome adrenogenitale, ipotiroidismo Per i neonati

c.33 Esame ginecologico preventivo, compreso lo striscio

I primi due anni: un esame ogni anno,
compreso lo striscio. Successivamente,
se i risultati sono normali, un esame
ogni tre anni; altrimenti frequenza degli
esami secondo la valutazione clinica.

d.

Test HIV

Per i neonati di madri sieropositive e le
persone esposte a pericolo di contagio,
seguito da un colloquio che dev'essere
autenticato

e.

Colonoscopia

In caso di cancro del colon in famiglia
(affetti almeno 3 parenti di primo grado
o uno prima dell'età di 30 anni) 31

RS 832.10

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564) 33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546).

Assicurazione contro le malattie 12

832.112.31

Misura

Condizione

f.34 Vaccinazione e richiami contro difteria, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo,
orecchioni, rosolia

Per fanciulli e adolescenti fino a sedici
anni, come pure per adulti non immunizzati, secondo il «Piano di vaccinazione di routine», stato dicembre 1997,
curato dall'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) e la Commissione
svizzera per le vaccinazioni, e secondo
le raccomandazioni per la vaccinazione
contro la poliomielite 1999 (Bollettino
dell'UFSP 43/1999).

g.35 Richiamo dT

Per le persone di oltre sedici anni,
secondo il «Piano di vaccinazione di
routine», stato dicembre 1997, curato
dall'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) e la Commissione
svizzera per le vaccinazioni h.36 Vaccinazione contro l'Haemofilus influenzae

Per i fanciulli fino a cinque anni, secondo il «Piano di vaccinazione di routine», stato dicembre 1997, curato
dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione svizzera
per le vaccinazioni

i.37 Vaccinazione contro l'influenza (grippe) (annualmente) Per le persone affette da una malattia
cronica e coloro ai quali un'influenza
potrebbe causare complicazioni gravi
(secondo le raccomandazioni per la
prevenzione dell'influenza stabilite
dall'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP), dal gruppo di lavoro
Influenza e dalla Commissione svizzera
per le vaccinazioni, stato agosto 2000.
Supplementum XIII, UFSP, 2000) e per
le persone di oltre 65 anni.

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001 (RU 2001 2150).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001 (RU 2001 2150).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001 (RU 2001 2150).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001 (RU 2001 2150).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 13

832.112.31

Misura

Condizione

k.38 Vaccinazione contro l'epatite B 1. Per i neonati di madri HbsAg-positive e le persone esposte a rischi di
contagio.

2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP)
e dalla Commissione svizzera per le
vaccinazioni (Supplementum del
Bollettino dell'UFSP 5/98 e il Complemento del Bollettino 36/98) e nel
2000 (Bollettino dell'UFSP
44/2000).
La normativa di cui al n. 2 è valida
fino al 31 dicembre 2006.

l.

Vaccinazione passiva con Epatite BImmunglobuline Per i neonati di madri HBsAg-positive m.39 Vaccinazione contro i pneumococchi

1. Con il vaccino polisaccaridico: adulti e fanciulli di oltre due anni con
una malattia cronica grave, stato di
deficienza immunitaria, diabete mellito, fistola di liquido cefalorachidico, asplenia funzionale o
anatomica o prima di una splenectomia.

2. Con vaccino coniugato: fanciulli di età inferiore ai cinque anni secondo le raccomandazioni stabilite nel 2001 dalla Commissione
svizzera per le vaccinazioni (Bollettino dell'UFSP 29/2001).

n.

Esame della pelle

In caso di rischio accresciuto di melanoma in famiglia (melanoma riscontrato
in un parente di primo grado) o.40 Mammografia

1. Mammografia diagnostica: in caso di cancro del seno della madre, della figlia o della sorella.
Secondo la valutazione clinica, fino
ad un esame preventivo l'anno. Un
approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che va autenticato
deve precedere la prima mammogra38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001 (RU 2001 2150).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001 (RU 2001 2150).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 giu. 1999 (RU 1999 2517).

Assicurazione contro le malattie 14

832.112.31

Misura

Condizione

fia. La mammografia va effettuata da
un medico specialista in radiologia
medica. La sicurezza degli apparecchi deve corrispondere alle linee
direttrici UE del 1996 (European
Guidelines for quality in mammography screening, 2nd edition)41.

2.42 mammografia di diagnosi precoce: dai 50 anni, ogni due anni.
Nell'ambito di un programma di
diagnosi precoce del cancro del seno
secondo l'ordinanza del 23 giugno
199943 sulla garanzia della qualità
dei programmi di diagnosi precoce
del cancro del seno mediante mammografia.
Per questa prestazione non è riscossa
nessuna franchigia.
Il numero 2 è applicabile sino al
31 dicembre 2007.

p.44 Profilassi alla vitamina K Per i neonati (3 dosi) q.45 Profilassi del rachitismo mediante vitamina D

Durante il primo anno r.46 Screening sonografico dell'anca dei neonati secondo Graf

Tra 0 e 6 settimane d'età, effettuato da
un medico specialmente formato.
Regolamento valido fino al 31 marzo
2004.

s.47 Test di contrattura muscolare in vitro in esito alla diagnosi
di una predisposizione
all'ipertermia maligna Per persone che hanno presentato
durante un'anestesia un episodio
sospetto d'ipertermia maligna e per i
consanguinei di primo grado.
In un centro riconosciuto dall'European
Malignant Hyperthermia Group.

41

Queste linee direttrici possono essere consultate presso l'UFAS, Effingerstrasse 33,
3003 Berna.

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 19 dic. 2000 (RU 2001 295).

43

RS 832.102.4 44

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564). Nuovo testo giusta il
n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

46

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564). Nuovo testo giusta il
n. I dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

47

Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000 (RU 2000 2546).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 15

832.112.31

Misura

Condizione

t.48 Vaccinazione contro i meningococchi

Con vaccino coniugato
secondo le raccomandazioni della
Commissione svizzera per le vaccinazioni (CSV) 2001 (bollettino dell'UFSP
46/2001). La copertura delle spese da
parte dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie si limita alle
seguenti situazioni:
- indicazioni mediche
- vaccinazione dei familiari che vivono in un'economia domestica a contatto
con casi accertati o probabili - vaccinazione delle persone che hanno dormito nella stessa camera o che
sono state esposte ai secreti del naso
o della faringe

-

vaccinazione dei familiari di primo grado di età inferiore ai 20 anni,
anche se in assenza di contatto.

u.49 Vaccinazione contro la tubercolosi Con il vaccino BCG secondo le direttive dell'Associazione svizzera contro
la tubercolosi e le malattie polmonari
(ASTP) e dell'UFSP del 1996
(bollettino dell'UFSP 16/1996) 48

Introdotta dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

49

Introdotta dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Assicurazione contro le malattie 16

832.112.31

Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità

Art. 13

Esami di controllo

In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29
cpv. 2 lett. a LAMal50): Misura

Condizione

a.

Controlli
1. Sette esami in caso di gravidanza normale

- Prima consultazione: anamnesi, esame clinico e vaginale e consigli,
esame delle varici e degli edemi alle
gambe. Prescrizione di analisi di
laboratorio necessarie; per la
levatrice secondo l'appendice
all'elenco delle analisi.

- Ulteriori consultazioni: controllo del peso, della pressione sanguigna, dello
stato del fondo, uroscopia e ascoltazione dei toni cardiaci fetali. Prescrizione di analisi di laboratorio necessarie; per la levatrice secondo
l'appendice all'elenco delle analisi.

2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica b.51 Controlli agli ultrasuoni 1.52 In caso di gravidanza normale: un controllo tra la 10a e la 12a settimana di gravidanza; un
controllo tra la 20a e la
23a settimana di gravidanza Dopo approfondito colloquio, con spiegazioni e consulenza, che dev'essere
autenticato. I controlli possono essere
effettuati solo da medici con relativa
formazione complementare, comprendente nozioni a livello di comunicazione, e la necessaria esperienza per tali
esami.
Il numero 1 è valido sino al
31 dicembre 2006.

2. In caso di gravidanza a rischio Ripetizione di esami secondo la valutazione clinica. Possono essere effettuati
solo da medici con relativa formazione
complementare e necessaria esperienza.

c.

Esami prenatali mediante cardiotocografia In caso di gravidanza a rischio 50

RS 832.10

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 apr. 1996 (RU 1996 1496).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2150).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 17

832.112.31

Misura

Condizione

d.

Amniocentesi, prelievo di villi
coriali

Dopo approfondito colloquio con spiegazioni e consulenza che dev'essere
autenticato nei casi seguenti:
- donne a partire dai 35 anni d'età,
- donne più giovani con rischio comparabile.

e.

Controllo post-partum un esame Tra la sesta e la decima settimana postpartum: anamnesi intermedia, esame
clinico e ginecologico, consulenza
compresa.


Art. 14

Preparazione al parto L'assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione al
parto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.


Art. 15

Consulenza per l'allattamento 1 La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal53) è assunta dall'assicurazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazione
speciale.

2 La rimunerazione è limitata a tre sedute.


Art. 16

Prestazioni delle levatrici 1 Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti: a.

le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a:
1.

in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di
controllo. Deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica è
indicata prima della sedicesima settimana di gravidanza, 2.

in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatrice
collabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatrice
effettua le prestazioni secondo la prescrizione medica; b.

nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controllo
agli ultrasuoni di cui all'articolo 13 lettera b; c.

le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.

2 Le levatrici possono anche effettuare a carico dell'assicurazione prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto a
domicilio, un parto ambulatorio o dopo l'uscita anticipata dall'ospedale oppure da
un istituto di cure semiospedaliere.

53

RS 832.10

Assicurazione contro le malattie 18

832.112.31

Capitolo 5: Cure dentarie

Art. 17

Malattie dell'apparato masticatorio L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal54). La condizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'assicurazione solo in quanto la malattia la esiga: a.

malattie dentarie:
1.

granuloma dentario interno idiopatico, 2.

dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una
malattia (ad es. ascesso, ciste); b.

malattie del parodonto (parodontopatie):
1.

parodontite prepuberale, 2.

parodontite giovanile progressiva, 3.

effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti; c.

malattie dei mascellari e dei tessuti molli:
1.

tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali, 2.

tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo, 3.

osteopatie dei mascellari, 4.

cisti (senza legami con elementi dentari), 5.

osteomieliti dei mascellari; d.

malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio:
1.

artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare, 2.

anchilosi,

3.

lussazione del condilo e del disco articolare; e.

malattie del seno mascellare:
1.

rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare, 2.

fistola oro-antrale; f.

disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali:
1.

sindrome dell'apnea del sonno, 2.

turbe gravi di deglutizione, 3.

asimmetrie cranio-facciali gravi.

54

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 19

832.112.31


Art. 18

Malattie sistemiche55 1 L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione: (art. 31
cpv. 1 lett. b LAMal56): a.57 malattie del sistema sanguigno: 1.

neutropenia, agranulocitosi, 2.

anemia aplastica grave, 3.

leucemie,

4.

sindromi mielodisplastiche (SMD), 5.

diatesi emorragiche.

6.

sindrome pre-leucemica, 7.

granulocitopenia cronica, 8.

sindrome del «lazy-leucocyte», 9.

diatesi emorragiche; b.

malattie del metabolismo:
1.

acromegalia,

2.

iperparatiroidismo, 3.

ipoparatiroidismo idiopatico, 4.

ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina
D);

c.

altre malattie:
1.

poliartrite cronica con lesione ai mascellari, 2.

morbo di Bechterew con lesione ai mascellari, 3.

artrite psoriatica con lesione ai mascellari, 4.

sindrome di Papillon-Lefèvre, 5.

sclerodermia,

6.

AIDS,

7.

psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticatoria; d.

malattie delle ghiandole salivari; e.

...58

2 Le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.59 55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1998 2923).

56

RS 832.10

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1998 2923).

58

Abrogata dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923).

59

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Assicurazione contro le malattie 20

832.112.31


Art. 19


60

Malattie sistemiche; cura dentaria di focolai L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure
mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal61) in caso di: a.

sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt
del cranio;

b.

interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita; c.

radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna; d.

endocardite.

a62 Infermità congenite

1 L'assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenita di cui al capoverso 2, se:63 a.

le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età; b.

le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta alla
LAMal64 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).

2 Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1: 1.

displasia ectodermale; 2.

malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acrodermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare); 3.

condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisaria
multipla);

4.

disostosi congenite; 5.

esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione; 6.

emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessaria un'operazione; 7.

difetti ossei del cranio; 8.

sinostosi del cranio; 9.

malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre
saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della
vertebra);

10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi); 11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite; 60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1998 2923).

61

RS 832.10

62

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2697).

64

RS 832.10

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 21

832.112.31

12. miosite ossificante progressiva congenita; 13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina); 14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali; 15. fistole congenite del naso e delle labbra; 16.65 proboscide laterale; 17.66 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave almeno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibile
trattarli definitivamente mediante una posa di corone; 18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di almeno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ogni
mascella ad esclusione dei denti del giudizio; 19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano una deformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria una
cura a mezzo di apparecchi; 20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, provoca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria una
cura o se:
l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della
mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente con
un angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di almeno 37°); i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano una
nonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti laterali per metà di mascella; 21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescita degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con un
angolo ANB di 7° e più).

Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescita
degli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo mascello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato con
un angolo ANB di 7° e più); 22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela una divergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANB
di almeno -1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della seconda
dentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, o
quando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo mascello-basale di 37° e più, o di 15° o meno; 65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal
1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal
1° gen. 1998 (RU 1998 2923).

Assicurazione contro le malattie 22

832.112.31

23. epulis dei neonati; 24. atresia delle coane (uni o bilaterale); 25. glossoschisi;

26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un'operazione della lingua;

27. cisti e tumori congeniti della lingua; 28.67 affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipo- o aplasie di tutte le grandi ghiandole salivari importanti); 28a.68 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari oppure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione
(esclusi i denti del giudizio); l'assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all'anchilosi dei denti; 29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori congeniti (cartilagine di Reichert);

30. emangioma cavernoso o tuberoso; 31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione; 32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori di coagulazione);

33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Letterer-Siwe);

34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalocele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megaloencefalia, porencefalia, diastematomielia);

35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Friedreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofie
muscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesia
congenita);

36. epilessia congenita; 37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche); 38. paralisi e paresi congenite; 39. ptosi congenita della palpebra; 40. aplasia dei canali lacrimali; 41. anoftalmia;

42. tumori congeniti della cavità orbitale; 67

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 2150).

68

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923). Nuovo testo giusta il
n. I dell'O del DFI del 9 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 2150).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 23

832.112.31

43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia; 44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare; 45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine (p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio); 46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasia diafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di JafféLichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D); 47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo); 48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, diabete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);

49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malformazioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);

50. neurofibromatosi; 51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe); 52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sindrome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);

53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carcinoma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, coriocarcinoma, gonadoblastoma).

Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici

Art. 20

Elenco dei mezzi e degli apparecchi 1 I mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deve
assumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo d'applicazione nell'allegato 2.

2 I mezzi e gli apparecchi che vengono impiantati nel corpo non figurano nell'elenco. La loro rimunerazione e quella della corrispettiva cura sono stabilite nelle
convenzioni tariffali.

3 L'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato nella Raccolta ufficiale
delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica (RS). È diffuso di regola ogni
anno ed è ottenibile presso l'EDMZ, 3003 Berna.69

Art. 21

Domanda

La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispettiva rimunerazione va presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS). L'UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione delle 69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1998 2923).

Assicurazione contro le malattie 24

832.112.31

prestazioni. L'UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale
dei mezzi e degli apparecchi.70

Art. 22

Limitazioni

L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può segnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche o
l'età degli assicurati.


Art. 23

Requisiti

Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono essere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare.
È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.


Art. 24

Rimunerazione

1 I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quello
indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.

2 Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, la
differenza è a carico dell'assicurato.

3 L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.

4 L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco
una rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi
d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.

Capitolo 7:
Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio


Art. 25

Contributo alle spese di cure balneari L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributo
giornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.


Art. 26

Contributo alle spese di trasporto 1 L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilo
medico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioni
idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli 70

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore
dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2923).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 25

832.112.31

consente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo
massimo è di 500 franchi per anno civile.

2 Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze mediche del caso.


Art. 27

Contributo alle spese di salvataggio Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.
Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.

Capitolo 8: Analisi e medicamenti Sezione 1: Elenco delle analisi

Art. 28


71

1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal72 è parte
integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 3 sotto il titolo Elenco
delle analisi (abbreviato «EA»).73 2 L'elenco delle analisi non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi
federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). È pubblicato
ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica,
Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.74 Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa

Art. 29


75
1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal76 è parte
integrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo di Elenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).

2 L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella RU né nella
RS. Esso è diffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio federale delle
costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.77 71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996
(RU 1996 2430).

72

RS 832.10

73

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 10 lug. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2546).

74

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

75

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996
(RU 1996 1232).

76

RS 832.10

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Assicurazione contro le malattie 26

832.112.31

Sezione 3: Elenco delle specialità

Art. 30

Principio

1 Un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità se:78 a.79 ne sono dimostrati l'efficacia, il valore terapeutico e l'economicità; b.80 è stato omologato dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic.

2 ...81

a82 Domanda di ammissione 1 Una domanda di ammissione nell'elenco delle specialità deve contenere in particolare: a.

il preavviso dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic, in
cui si comunicano la prevista omologazione ed i dati concernenti le indicazioni e i dosaggi da omologare; b.

l'informazione specializzata fornita all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic; c.

le informazioni specializzate approvate all'estero, se il medicamento è già
omologato all'estero;

d.

il riassunto della documentazione clinica inoltrato all'Istituto svizzero per gli
agenti terapeutici, Swissmedic; e.

gli studi clinici più importanti; f.

i prezzi di fabbrica per la consegna praticati in tutti gli Stati di riferimento ai
sensi dell'articolo 35 e il prezzo d'obiettivo per la Comunità europea; g.

una dichiarazione in cui il richiedente si impegna a versare eventuali eccedenze all'istituzione comune ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter OAMal.

2 Unitamente alla decisione di omologazione e al relativo attestato si devono presentare in seguito l'informazione specializzata definitiva con l'indicazione di eventuali modifiche e il prezzo d'obiettivo definitivo per la Comunità europea.

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

81

Abrogato dal n. II 2 dell'O del DFI del 26 ott. 2001 (RU 2001 3397).

82

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 27

832.112.31


Art. 31


83

Procedura di ammissione 1 L'UFAS sottopone le domande di ammissione nell'elenco delle specialità alla
Commissione federale dei medicamenti (Commissione), di regola in occasione della
sua seduta.

2 La Commissione classifica ogni medicamento in una delle categorie seguenti: a.

assoluta innovazione medico-terapeutica; b.

progresso terapeutico; c.

diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti; d.

nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo; e.

inadeguato per l'assicurazione sociale malattie.

3 Alla Commissione non sono sottoposte le domande concernenti: a.

nuove forme galeniche offerte allo stesso prezzo di una forma galenica paragonabile che figura già nell'elenco delle specialità; b.

medicamenti per cui è stata presentata una domanda presso l'Istituto svizzero
per gli agenti terapeutici, Swissmedic da un secondo richiedente giusta
l'articolo 12 della legge del 15 dicembre 200084 sugli agenti terapeutici, se il
preparato originale figura già nell'elenco delle specialità; c.

medicamenti in co-marketing, se il preparato di base figura già nell'elenco
delle specialità.

4 Se l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic ha già approvato lo
svolgimento di una procedura di omologazione accelerata giusta l'articolo 5 dell'ordinanza del 17 ottobre 200185 sui medicamenti, l'UFAS esegue una procedura di
ammissione accelerata, che prevede la possibilità di presentare una domanda al più
tardi 20 giorni prima della seduta della Commissione durante la quale verrà trattata.

5 Se l'omologazione è stata attestata e la Commissione propone l'ammissione del
medicamento, l'UFAS emana una decisione in tal senso di regola entro 30 giorni.

a86 Ammissione

L'UFAS può decidere di ammettere un medicamento in particolare a condizione che
al più tardi 18 mesi dopo l'ammissione gli vengano inoltrati: a.

i prezzi praticati in tutti gli Stati di riferimento ai sensi dell'articolo 35; b.

indicazioni concernenti la quantità di confezioni vendute dall'ammissione,
attestate dall'organo di revisione dell'azienda responsabile della distribuzione scelto in virtù del Codice delle obbligazioni87 o da una società fiduciaria
riconosciuta dall'UFAS.

83

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

84

RS 812.21

85

RS 812.212.21 86

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

87

RS 220

Assicurazione contro le malattie 28

832.112.31


Art. 32


88

Efficacia

Per la valutazione dell'efficacia, l'UFAS si avvale dei documenti su cui si è fondato
l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic per procedere all'omologazione. L'Ufficio federale può esigere ulteriori documenti.


Art. 33


89

Valore terapeutico

1 Il valore terapeutico di un medicamento in relazione alla sua efficacia e alla sua
composizione è valutato dal profilo clinico-farmatologico e galenico, in rapporto agli
effetti secondari e al pericolo di abuso.

2 Per la valutazione del valore terapeutico, l'UFAS si avvale dei documenti su cui si
è fondato l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic per procedere
all'omologazione. L'Ufficio federale può esigere ulteriori documenti.90

Art. 34

Economicità

1 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l'effetto terapeutico desiderato.

2 Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto: a.

dei prezzi di fabbrica per la consegna praticati all'estero; b.

dell'efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazione o effetti analoghi; c.

del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con uguale
indicazione o effetti analoghi; d.

di un premio all'innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta di
un medicamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 lettere a e b; in questo
premio sono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo. 91

Art. 35


92

Paragone con il prezzo praticato all'estero 1 Di regola, il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento, dedotta
l'imposta sul valore aggiunto, non può superare il relativo prezzo medio di fabbrica
per la consegna praticato in Stati con strutture economiche comparabili nel settore
farmaceutico. L'UFAS procede al paragone con Stati in cui il prezzo di fabbrica per
la consegna può essere determinato inequivocabilmente da disposizioni di autorità o
di federazioni.

88

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

89

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

91

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

92

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 29

832.112.31

2 Gli Stati presi a paragone sono Germania, Danimarca, Gran Bretagna e Paesi Bassi.
A titolo sussidiario sono prese in considerazione Francia, Austria e Italia. I loro
prezzi possono essere considerati come indicatori generali. Si può effettuare il paragone con altri Stati.

3 Il prezzo di fabbrica per la consegna praticato negli Stati menzionati è comunicato
all'UFAS dall'azienda responsabile della distribuzione del medicamento, che lo calcola in base ai regolamenti di autorità o di federazioni e lo fa attestare da un'autorità
o da una federazione. Il prezzo è convertito in franchi svizzeri in base a un tasso di
cambio medio calcolato dall'UFAS sull'arco di sei mesi.

a93 Parte propria alla distribuzione 1 Per i medicamenti che, in base alla classificazione dell'Istituto svizzero per gli
agenti terapeutici, Swissmedic sono soggetti a prescrizione medica, la parte propria
alla distribuzione consta di un supplemento calcolato in rapporto al prezzo di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo) e di un supplemento per confezione.94 2 Il supplemento attinente al prezzo giusta il capoverso 1 considera segnatamente i
costi del capitale per la gestione delle scorte e per gli averi da riscuotere.

3 Il supplemento per imballaggio considera segnatamente i costi di trasporto, d'infrastruttura e del personale. Può essere graduato secondo l'entità del prezzo di fabbrica
per la consegna.

4 Per i medicamenti che, in base alla classificazione dell'Istituto svizzero per gli
agenti terapeutici, Swissmedic, non sono soggetti a prescrizione medica, la parte
propria alla distribuzione consiste in un supplemento calcolato in rapporto al prezzo
di fabbrica per la consegna (supplemento attinente al prezzo). Lo stesso considera
tutti i costi saldati con la parte propria alla distribuzione.95 5 L'UFAS può calcolare differentemente la parte propria alla distribuzione secondo
il fornitore di prestazioni e la categoria di consegna. Può inoltre considerare particolari circostanze di distribuzione.

b96 Riesame entro 24 mesi dall'ammissione 1 Al fine di verificare se soddisfano le condizioni di ammissione, l'UFAS riesamina
i medicamenti entro 24 mesi dalla loro ammissione.

2 Nella valutazione dell'economicità, il paragone è di regola eseguito con i medicamenti già presi in considerazione per l'ammissione.

3 Se il riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFAS ne decide la riduzione.
L'UFAS esamina inoltre se sono state conseguite eccedenze ai sensi dell'articolo 67
capoverso 2ter OAMal.

93

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

96

Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Assicurazione contro le malattie 30

832.112.31

4 Per stabilire i limiti determinanti per una restituzione giusta l'articolo 67 capoverso 2ter OAMal si prendono in considerazione tutte le forme di commercio di un medicamento.

5 Le eccedenze sono calcolate nel modo seguente: a.

si calcola dapprima la differenza tra il prezzo di fabbrica per la consegna al
momento dell'ammissione e quello praticato dopo che ne è stata decisa la riduzione; b.

si moltiplica in seguito questa differenza per il numero di confezioni vendute
dall'ammissione del medicamento alla riduzione del prezzo.

6 L'UFAS decide l'ammontare delle eccedenze e il termine entro cui queste devono
essere versate all'istituzione comune.


Art. 36

Riesame dei medicamenti durante i primi 15 anni successivi
all'ammissione nell'elenco delle specialità 1 L'UFAS riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d'aumento di prezzo al
fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di cui agli articoli 32 a 35.

2 Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFAS rifiuta la
domanda.

3 La Commissione dei medicamenti può proporre all'UFAS di sopprimere in tutto o
in parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato la
concessione non sono più soddisfatte.


Art. 37

Riesame dopo 15 anni

1 Al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di cui agli articoli 32-35a,
l'UFAS riesamina i medicamenti una volta scaduta la protezione del brevetto, ma al
più tardi 15 anni dopo la loro ammissione nell'elenco delle specialità. I brevetti di
procedimento non sono presi in considerazione nel riesame.97 2 Se questo riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFAS ne decide la diminuzione.

3 I medicamenti ammessi contemporaneamente nell'elenco delle specialità sono anche riesaminati contemporaneamente.98 4 Per valutare un medicamento è determinante la prima registrazione di una grandezza d'imballaggio, di un dosaggio o di una forma galenica. Se una forma è riesaminata, vengono riesaminate anche tutte le altre forme contenenti la stessa sostanza
attiva.99

97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

98

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

99

Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 31

832.112.31


Art. 38

Tasse

1 Per ogni domanda di nuova ammissione di un medicamento è riscossa una tassa di
2000 franchi per ogni forma galenica. La tassa ammonta a 2400 franchi se la domanda concerne un medicamento omologato nel corso di una procedura accelerata e se la
domanda dev'essere trattata anche dall'UFAS con una procedura accelerata.100 2 Per ogni domanda d'aumento di prezzo, di estensione della limitazione, di modifica
della dose della sostanza attiva o della grandezza dell'imballaggio come pure di riesame è riscossa una tassa di 400 franchi per ogni forma galenica.101 3 Per ogni altra decisione dell'UFAS è riscossa una tassa da 100 a 1600 franchi a seconda dell'entità delle spese.

4 Spese straordinarie, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiate
in più.

5 Per ogni medicamento ammesso nell'elenco delle specialità e per ogni imballaggio
ivi indicato va pagata una tassa annua di 20 franchi.

Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioni Capitolo 1:102 ...


Art. 39

Capitolo 2: Scuole di chiropratica

Art. 40

Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal: a.

Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada; b.

Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA; c.

Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA; d.

Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609,
USA;

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

101

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3088).

102 Abrogato dal n. I dell'O del 2 lug. 2002 (RU 2002 3013).

Assicurazione contro le malattie 32

832.112.31

e.

National College of Chiropractic 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA; f.

New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545, USA; g.

Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA; h.

Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA; i.

Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA; k.

Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA; l.

Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.

Capitolo 3:103 ...


Art. 41

Capitolo 4: Laboratori

Art. 42

Formazione e perfezionamento 1 È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera a
OAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina veterinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.

2 È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il
conseguimento del diploma di assistente di laboratorio con formazione speciale superiore, rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa
svizzera, oppure di un diploma da quest'ultima riconosciuto equipollente.

3 È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 lettera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione svizzera dei direttori di laboratorio d'analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinica
o microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) decide
l'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.

103

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 9 giu. 1999 (RU 1999 2517).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 33

832.112.31

4 Il dipartimento può autorizzare direttori di laboratorio, con formazione di perfezionamento non rispondente alle esigenze di cui al capoverso 3, ad effettuare talune
analisi speciali. Esso definisce le analisi speciali.


Art. 43

Esigenze supplementari ai sensi dell'articolo 54 capoverso 4 OAMal Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguite
solo nei laboratori il cui direttore attesta una formazione e un perfezionamento conformemente all'articolo 42 capoversi 1 e 3, riconosciuti per dirigere un laboratorio,
come pure una formazione supplementare in genetica.

Titolo 3: Disposizioni finali

Art. 44

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a.

l'ordinanza 2 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 16 febbraio
1965104 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e di
trattamento della tubercolosi; b.

l'ordinanza 3 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 5 maggio
1965105 concernente l'esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura medica e i medicamenti degli invalidi; c.

l'ordinanza 4 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 30 luglio
1965106 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzati ad accogliere assicurati minorenni; d.

l'ordinanza 6 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 10 dicembre
1965107 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti; e.

l'ordinanza 7 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre
1965108 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono essere prese a carico dalle casse malati riconosciute; f.

l'ordinanza 8 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 20 dicembre
1985109 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malati
riconosciute;

g.

l'ordinanza 9 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 18 dicembre
1990110 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a
carico delle casse malati riconosciute; 104

[RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II] 105

[RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891] 106

[RU 1965 612, 1986 1487 n. II] 107

[RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973] 108

[RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890] 109

[RU 1986 87] 110

[RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891]

Assicurazione contro le malattie 34

832.112.31

h.

l'ordinanza 10 del DFI sull'assicurazione contro le malattie del 19 novembre
1968111 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità; i.

l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 1989112 concernente i medicamenti obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute; k.

l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 1988113 concernente le analisi obbligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute.


Art. 45


114



Art. 46

Entrata in vigore115

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

2 ...116

3 ...117

111

[RU 1968 1463, 1986 1487] 112

[RU 1990 127, 1991 959, 1994 765] 113

[RU 1989 374, 1995 750 3688] 114

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 nov. 2000 (RU 2000 3088).

115

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996
(RU 1996 1232).

116

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996 (RU 1996 909).

117

Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996 (RU 1996 1232).

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 35

832.112.31

Allegato 1118 (art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche
Premessa

Il presente allegato si basa sull'articolo 1 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre).
Non contiene quindi un'enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico o
meno dell'assicurazione. Nello stesso sono registrate: prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esaminati dalla Commissione delle prestazioni e i cui costi sono rimunerati, se
del caso a talune condizioni, oppure non affatto rimunerati; prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase di
valutazione, ma i cui costi sono, a talune condizioni, assunti in una determinata misura; prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di prestazioni qualificati.

118 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 9 dic. 2002 (RU 2002 4253).

Assicurazione contro le malattie 36

832.112.31

Indice delle materie dell'allegato 1 1

Chirurgia

1.1

In generale

1.2

Chirurgia di trapianto 1.3

Ortopedia, Traumatologia 1.4

Urologia e proctologia 2

Medicina interna

2.1

In generale

2.2

Malattie cardiovascolari, Medicina intensiva 2.3

Neurologia, inclusa la terapia del dolore 2.4

Medicina fisica, Reumatologia 2.5

Oncologia

3

Ginecologia, Ostetricia 4

Pediatria, Psichiatria infantile 5

Dermatologia

6

Oftalmologia

7

Otorinolaringoiatria 8

Psichiatria

9

Radiologia

9.1

Radiodiagnostica

9.2

Altri procedimenti di formazione d'immagini 9.3

Radiologia intervenzionale 10

Medicina complementare 11

Riabilitazione

Indice alfabetico

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 37

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

1

Chirurgia

1.1

In generale

Provvedimenti in caso
d'operazione al cuore

Sono inclusi:
Cateterismo cardiaco; angiocardiografia,
compresi i mezzi di contrasto; ibernazione artificiale; impiego del circuito
artificiale cuore-polmone; impiego del
«Cardioverter» come «Pace-maker»,
defibrillatore o «Monitor»; conserve di
sangue e sangue fresco; applicazione di
una valvola cardiaca artificiale, compresa la protesi; applicazione del «Pacemaker», compreso l'apparecchio.

1.9.1967

Sistemi di stabilizzazione per operazioni di
bypass coronarico effettuate sul cuore pulsante Sì

Tutti i pazienti previsti per
un'operazione di bypass.
Particolari vantaggi possono essere ottenuti nei seguenti casi:
- aorta gravemente calcificata;
- insufficienza renale;
- sindrome respiratorie ostruttive croniche;

- età avanzata (oltre i 70-75 anni).
Controindicazioni:
- vasi sanguigni profondi intramiocardici e vasi gravemente calcificati o
molto sottili e diffusi (> 1,5 mm); - instabilità emodinamica peroperatoria a causa di manipolazioni del
cuore o a causa di ischemia 1.1.2002

Endoprotesi

27.6.1968

Ricostruzione mammaria
operatoria

Per ristabilire l'integrità fisica e
psichica della paziente dopo
un'amputazione indicata dal profilo
medico.

23.8.1984/
1.3.1995

Autotrasfusione

1.1.1991

Terapia chirurgica
dell'obesità (Gastric
Roux-Y Bypass,
Gastric Banding,
Vertical Banded
Gastro-plasty)

In valutazione

a. Previo colloquio con il medico di fiducia.

b. Il paziente non deve avere più di 60 anni.

c. Il paziente ha un Bodymass Index (BMI) di più di 40.

d. Una terapia adeguata di due anni per ridurre il peso non ha avuto
successo.

1.1.2000

Assicurazione contro le malattie 38

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

e. Il paziente soffre di una delle seguenti affezioni: ipertensione arteriale misurata con un bracciale a pressione largo; diabete mellito;
sindrome d'apnea del sonno; dislipidemia; affezioni degenerative invalidanti dell'apparato locomotore;
coronaropatie; sterilità con iperandrogenismo; ovaie policistiche della
donna in età feconda.

f. L'operazione va eseguita in un centro ospedaliero che disponga di
una équipe interdisciplinare e con la
necessaria esperienza (chirurgia,
psicoterapia, consulenza nutrizionale,
medicina interna).

g. L'ospedale deve tenere un registro di valutazione unitario con statistica
delle quantità e dei costi.

Terapia dell'obesità con
palloncino intragastrico No

25.8.1988

Terapia a base di radiofrequenza per il trattamento delle varici No

In valutazione

1.7.2002

1.2

Chirurgia di trapianto Trapianto renale

Sono incluse le spese d'operazione del
donatore, compresa la terapia di eventuali complicazioni e un'indennità adeguata per la perdita di guadagno effettiva. È invece esclusa la responsabilità
dell'assicuratore del trapiantato in caso
di morte del donatore.

25.3.1971
23.3.1972

Trapianto cardiaco

In caso di affezioni cardiache gravi e
incurabili, quali la cardiopatia ischemica, la cardiomiopatia idiopatica, le
malformazioni cardiache e l'aritmia
maligna.

31.8.1989

Trapianto isolato del
polmone (proveniente da
donatore deceduto)

Stadio terminale di una malattia
polmonare cronica.

Nei seguenti centri: Universitätsspital di
Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di
Ginevra in collaborazione con il Centre
Hospitalier Universitaire
Vaudois; se viene partecipato al registro
di SwissTransplant.

1.1.2003

Trapianto
cuore-polmone

No

31.8.1989/
1.4.1994

Trapianto del fegato Sì

Esecuzione in un centro che disponga
della infrastruttura e dell'esperienza
necessarie (mediamente 10 trapianti di
fegato all'anno).

31.8.1989/
1.3.1995

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 39

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Trapianto del fegato da
donatore vivo

No

In valutazione

1.1.2003

Trapianto simultaneo del
pancreas e del rene

Nei seguenti centri: Universitätsspital di
Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire
di Ginevra; se viene partecipato al registro di SwissTransplant.

1.1.2003

Trapianto isolato del
pancreas (Pancreas
Transplantation
Alone, Pancreas After
Kidney)

No

31.8.1989/
1.4.1994

Allotrapianto delle Isole
di Langerhans

No

In valutazione

1.7.2002

Autotrapianto delle Isole
di Langerhans

No

In valutazione

1.7.2002

Trapianto isolato del
pancreas

No

In valutazione

1.7.2002

Trapianto isolato
dell'intestino tenue

No

In valutazione

1.7.2002

Trapianto simultaneo del
fegato e dell'intestino
tenue e trapianto multiviscerale No

In valutazione

1.7.2002

Trapianto del fegato da
donatore vivo

No

In valutazione

1.7.2002

Trapianto con epidermide autologa di
coltura (cheratinociti) Sì

Adulti:
- bruciature del 70 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature profonde del 50 % o più della superficie totale del corpo.

Bambini:
- bruciature del 50 % o più della superficie totale del corpo; - bruciature del 40 % o più della superficie totale del corpo.

1.1.1997/
1.1.2001

Assicurazione contro le malattie 40

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Trapianto allogeno di un
equivalente di pelle
umana vivente a due
strati (composto da derma e da spidermide) No

In valutazione

1.4.2003

In valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

In caso di ulcus cruris di difficile ed
infruttuoso trattamento con metodi convenzionali dopo 6-12 mesi.

Secondo le direttive della Swiss Tissue
Repair Society del settembre 2000.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.1.2001/
1.7.2002
fino al
31.3.2003

Cute autologa equivalente coltivata in due
fasi

No

1.1.2003

1.3

Ortopedia, Traumatologia Terapia di difetti di portamento Sì

Prestazione obbligatoria per provvedimenti unicamente terapeutici, ossia solo
se risultano radiologicamente manifeste
modifiche di struttura o malformazioni
della colonna vertebrale. I provvedimenti
profilattici aventi lo scopo d'impedire
imminenti modifiche dello scheletro,
in particolare la ginnastica speciale per
rafforzare una schiena debole, non sono
a carico dell'assicurazione malattia.

16.1.1969

Terapia dell'artrosi con
iniezione intraarticolare
di un lubrificante artificiale No

25.3.1971

Terapia dell'artrosi con
iniezione intraarticolare
di teflon o silicone come
«lubrificante»

No

12.5.1977

Terapia dell'artrosi con
iniezione di soluzione
mista contenente olio
allo iodoformio

No

1.1.1997

Terapia mediante
onde d'urto extracorporee (litotripsia)
applicata all'apparato locomotore No

In valutazione

1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2002

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 41

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Protezione delle anche
per prevenire le fratture
del collo del femore

No

1.1.1999/
1.1.2000

Osteochondrale
Mosaicplasty per
coprire lesioni del
tessuto osseo e cartilagineo No

1.1.2002

Trapianto autologo di
chondrociti

No

1.1.2002

Viscosupplemento per il
trattamento della gonartrosi Sì

In valutazione

Pazienti colpiti da gonartrosi con dolori
e diminuzione della mobilità per i quali
il trattamento a base di analgesici o altre
misure conservative sono inefficaci o
controindicate.
Scopo del trattamento a lungo termine è
quello di rinviare l'impianto di una protesi.
Piano di valutazione unitario con
statistica delle quantità e dei costi.

1.7.2002/
1.1.2003
fino al
31.12.2003

- Trattamenti eseguiti nell'ambito dello studio controllato randomizzato svizzero (SVISCOT) per la valutazione
clinica ed economica comparativa del
viscosupplemento.

- Di SVISCOT per la terapia con viscosupplemento è convenuta una rimunerazione forfettaria.

1.4

Urologia e proctologia Uroflowmetria (misurazione del flusso urinario mediante la
registrazione di curve) Sì

Limitata agli adulti.

3.12.1981

Litotripsia renale
extra-corporea
mediante onde d'urto
(abbreviazione in
tedesco: ESWL), frantumazione dei calcoli renali Sì

Indicazioni:
L'ESWL è indicato in caso di:
a. litiasi del bacinetto;
b. litiasi dei calici renali;
c. litiasi della parte superiore
dell'uretere, se la terapia conservativa
non ha avuto successo e se a causa della
posizione, della forma e della dimensione del calcolo, la sua eliminazione
spontanea è improbabile.

22.8.1985

Gli elevati rischi dovuti alla particolare
posizione del paziente durante la narcosi
esigono una vigilanza anestesiologica
appropriata (formazione speciale dei
medici e paramedici, nonché adeguati
apparecchi di controllo).

Assicurazione contro le malattie 42

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Terapia chirurgica delle
turbe dell'erezione
- protesi del pene

No

1.1.1993/
1.4.1994

- chirurgia di rivascolarizzazione

No

1.1.1993/
1.4.1994

Applicazione di uno
sfintere artificiale

Incontinenza grave

31.8.1989

Terapia al laser dei tumori vescicali o del pene Sì

1.1.1993

Embolizzazione terapeutica della varicocele
testicolare
- mediante sclerotizzazione o applicazione di coils

1.3.1995

- mediante balloons o microcoils

No

1.3.1995

Prostatectomia transuretrale mediante laser
agli ultrasuoni

No

1.1.1997

Elettroneuromodulazione
dei nervi spinali sacrali
mediante apparecchio
impiantato per la terapia
dell'incontinenza urinaria e delle turbe dello
svuotamento della vescica Sì

In valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

In un'istituzione riconosciuta che disponga di un'unità d'urodinamica atta a
realizzare una valutazione urodinamica
completa, come pure di un'unità di neuromodulazione per la valutazione della
funzione dei nervi periferici (test PNE).
Dopo insuccesso di trattamenti conservatori (compresa la riabilitazione).
Dopo un test di stimulazione (PNE)
positivo.

Piano di valutazione unitario con
statistica delle quantità e dei costi.

1.7.2000/
1.7.2002
fino al
31.12.2004

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 43

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Elettroneuromodulazione
dei nervi spinali sacrali
mediante apparecchio
impiantato per la terapia
dell'incontinenza fecale Sì

In valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

In un'istituzione riconosciuta, che disponga di una unità di manometria anorettale in grado di realizzare una completa valutazione manometrica, così
come di una unità di valutazione della
funzione dei nervi periferici (test PNE).
Dopo fallimento di terapie conservative
e / o chirurgiche (inclusa la riabilitazione). Dopo un test di stimolazione (PNE)
positivo.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.1.2003
fino al
31.12.2007

2

Medicina interna 2.1

In generale

Terapia con iniezione di
ozono

No

13.5.1976

Terapia con ossigeno
iperbarico

In casi di:
- lesioni attiniche croniche o tardive; 1.4.1994

- osteomielite della mascella; 1.9.1988

- osteomielite cronica.

Celluloterapia a base di
cellule fresche

No

1.1.1976

Sierocitoterapia

No

3.12.1981

Vaccinazione contro la
rabbia

In caso di terapia di un paziente morso
da un animale affetto dalla rabbia o
sospetto di avere questa malattia.

19.3.1970

Terapia dell'obesità Sì

- Eccedenza rispetto al peso ideale del 20 per cento o più.

7.3.1974

- Malattia concomitante che può essere proficuamente influenzata da
una riduzione di peso.

- con anfetamine e loro derivati

No

1.1.1993

- con ormoni tiroidei No

7.3.1974

- con diuretici

No

7.3.1974

- con iniezioni di coriogonadotropina

No

7.3.1974

Emodialisi («Rene artificiale») Sì

1.9.1967

Emodialisi a domicilio Sì

27.11.1975

Dialisi peritoneale Sì

1.9.1967

Assicurazione contro le malattie 44

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Nutrizione enterica a
domicilio

Se senza impiego di sonda è esclusa una
sufficiente nutrizione per via orale.

1.3.1995

Nutrizione enterica senza sonda a domicilio No

1.7.2002

Nutrizione parenterale a
domicilio

1.3.1995

Insulinoterapia con
pompa a perfusione
continua

Rimunerazione delle spese di noleggio
della pompa alle seguenti condizioni:
- il paziente soffre di diabete estremamente labile;

- l'affezione non può essere stabilizzata in modo soddisfacente nemmeno
mediante iniezioni multiple; - l'indicazione della terapia con la pompa e l'assistenza del paziente è
determinata e assicurata da un centro
qualificato o, previa consultazione del
medico di fiducia, da un medico
specialista con prassi privata.

27.8.1987 /
1.1.2000

Perfusione parenterale di
antibiotici con pompa
(ambulatoriamente)

1.1.1997

Plasmaferesi

Indicazioni:

25.8.1988

- Sindrome d'iperviscosità.
- Malattie del sistema immunitario, se la plasmaferesi si è rivelata efficace,
in particolare in caso di:
- miastenia grave
- porpora trombotica trombocitopenica

- anemia emolitica immune
- leucemia
- sindrome di Goodpasture
- sindrome di Guillain-Barré - avvelenamenti acuti
- ipercolesterolemia familiare omozigota.

LDL-Aferesi

In caso di ipercolesterolemia familiare
omozigota.

25.8.1988

No

In caso di ipercolesterolemia familiare
eterozigota.

1.1.1993/
1.3.1995

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 45

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Trapianto di protogenociti ematopoietici In centri qualificati secondo l'organo di
certificazione STABMT (Gruppo di
lavoro SwissTransplant für Blood and
Marrow Transplantation), secondo le
prescrizioni del Joint Accreditation
Committee of ISHAGE Europe and
EBMT (JACIE) «Accreditation manual
for Blood and Marrow Progenitor Cell
Processing, Collecting and Transplantation» del maggio 1999.
I fornitori di prestazioni devono gestire
un registro di valutazione unitario con
statistica delle quantità e dei costi.

- autologo

Si

In caso di:
- linfomi
- leucemia linfatica acuta
- leucemia mieloide acuta 1.1.1997

Si

In caso di mieloma multiplo 1.1.2002

Si

In valutazione

In caso di:
- sindrome mielodisplastica
- neuroblastoma
- medulloblastoma
- leucemia mieloide cronica
- carcinoma del seno
- carcinoma germinale
- carcinoma ovarico
- sarcoma di Ewing
- sarcoma dei tessuti molli e tumore di Wilms

- rabdomiosarcoma
- carcinoma bronchiale a piccole cellule

- tumore solido raro del bambino 1.1.2002
fino al
31.12.2006

No

In caso di:
- recidiva di leucemia mieloide acuta
- recidiva di leucemia linfatica acuta
- carcinoma del seno con metastasi ossee avanzate

- malattie congenite 1.1.1997

No

In valutazione

In caso di malattie auto-immuni.

1.1.2002

- allogeno

In caso di:
- leucemia mieloide acuta
- leucemia linfatica acuta
- leucemia mieloide cronica
- sindrome mielodisplastica
- anemia aplastica
- deficienze immunitarie e Inborn errors

1.1.1997

Assicurazione contro le malattie 46

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

- talassemia e anemia drepanocitica (donatore: fratello o sorella con identico HLA) Sì

In valutazione

In caso di:
- mieloma multiplo
- malattie linfatiche (linfoma di Hodgkin, linfoma non-Hodgkin,
leucemia linfatica cronica) - carcinoma renale
- melanoma.

1.1.2002
fino al
31.12.2006

I costi dell'operazione del donatore
sono a carico dell'assicuratore del
trapiantato, compresa la terapia di eventuali complicazioni e un'adeguata
indennità per la perdita di guadagno
effettiva. È esclusa la responsabilità
dell'assicuratore del trapiantato in caso
di morte del donatore.

1.1.1997

No

In caso di:
- tumori solidi

1.1.1997

No

In valutazione

In caso di:
- malattie auto-immuni
- carcinoma del seno.

1.1.2002

Litotripsia dei calcoli
biliari

Calcoli biliari intraepatici; calcoli biliari
extraepatici nella regione del pancreas e
del coledoco.

1.4.1994

Litotripsia dei calcoli della cistifellea, se
il paziente non è operabile (esclusa
anche la colecistectomia laparoscopica).

Polisonnografia
Poligrafia

In caso di forte sospetto di:
- apnea del sonno
- movimento periodico delle gambe nel sonno

- narcolessia, se la diagnosi clinica è incerta

- parasonnia grave (ad es. distonia epilettica notturna o comportamento
violento durante il sonno), se la
diagnosi è incerta e se ne risultano
conseguenze terapeutiche.

Indicazione e esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 6 settembre 2001 della Società Svizzera di
Ricerca sul Sonno, Medicina del Sonno
e Cronobiologia

1.3.1995/
1.1.1997/
1.7.2002

No

Esame di routine dell'insonnia passeggera e cronica, della fibrositis e Chronic
fatigue syndrome.

1.1.1997

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 47

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

No

In valutazione

1.4.2003

In valutazione

In caso di forte sospetto di:
- turbe nell'addormentarsi e del sonno, se la diagnosi iniziale è incerta e se la
terapia del comportamento o medicamentosa è senza successo - turbe persistenti del ritmo circadiano, quando la diagnosi clinica è incerta.

Indicazione ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 6 settembre 2001 della Società Svizzera di
Ricerca sul Sonno, Medicina del Sonno
e Cronobiologia

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi 1.1.1997/
1.7.2002
fino al
31.3.2003

Poligrafia

In valutazione

In caso di forte sospetto di apnea del
sonno

Esecuzione: medici specializzati (FMH
pneumologia) in poligrafia respiratoria
con esperienza pratica secondo le
direttive del 6 settembre 2001 della Società Svizzera di Ricerca sul Sonno, Medicina del Sonno e Cronobiologia.

Piano di valutazione unitario con
statistica delle quantità e dei costi 1.7.2002
fino al
31.12.2005

Misura della melatonina
nel siero

No

1.1.1997

Multiple Sleep
Latency test

Indicazione ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 1999
della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia.

1.1.2000

Maintenance of
Wakefullness Test

Indicazione ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 1999
della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia.

1.1.2000

Actigrafia

Indicazione ed esecuzione in centri qualificati, secondo le direttive del 1999
della Società svizzera di ricerca sul sonno, medicina del sonno e cronobiologia.

1.1.2000

Test respiratorio all'urea
13C per
Helicobacter-pylori

16.9.1998/
1.1.2001

Vaccinazione con cellule
dendritiche per il trattamento del melanoma in
stadio avanzato

No

In valutazione

1.7.2002

Assicurazione contro le malattie 48

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Trattamento fotodinamico con estere metilico dell'acido aminolevulinico Sì

Pazienti con cheratosi attinica, carcinomi basocellulari, morbo di Bowen e
carcinomi spinocellulari con spessore
sottile

1.7.2002

2.2

Malattie cardiovascolari, medicina intensiva Insufflazione di
ossigeno

No

27.6.1968

Pressomassaggio
sequenziale peristaltico Sì

27.3.1969/
1.1.1996

Registrazione dell'ECG per telemetria Sì

Sono da prendere in considerazione,
quali indicazioni, soprattutto i disturbi
del ritmo e della trasmissione, i disturbi
della circolazione sanguigna del
miocardio (malattie delle coronarie).
L'apparecchio può servire anche a
sorvegliare l'efficacia della terapia.

13.5.1976

Sistema impiantabile per
la registrazione di un
elettrocardiogramma
sottocutaneo

Secondo le direttive del Gruppo di
lavoro «Stimolazione cardiaca ed
elettrofisiologica» della Società svizzera
di cardiologia del 26 maggio 2000.

1.1.2001

Sorveglianza telefonica
dei pazienti con stimolatore cardiaco (Pacemaker) No

12.5.1977

Applicazione di un defibrillatore Sì

31.8.1989

PTCA mediante pompapallone intraaortale Sì

1.1.1997

Rivascolarizzazione
transmiocardica per laser No

In valutazione

1.1.2000

Terapia di risincronizzazione cardiaca No

In valutazione

1.1.2003

Brachiterapia
intracoronarica

No

In valutazione

1.1.2003

2.3

Neurologia, inclusa la terapia del dolore Massaggi in caso di paralisi consecutiva ad affezioni del sistema nervoso centrale Sì

23.3.1972

Potenziali evocati visuali
nell'ambito di esami
neurologici speciali

15.11.1979

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 49

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Elettrostimolazione del
midollo spinale mediante
applicazione
di un sistema di
neurostimolazione

Terapia di dolori gravi specialmente di
tipo di deafferentazione (algoallucinosi),
status dopo ernia del disco con aderenze
delle radici e corrispondente perdita di
sensibilità nei dermatomi, causalgie e in
particolare dolori provocati da fibrosi del
plesso dopo irradiazione (carcinoma del
seno), se esiste una precisa indicazione e
se è stato effettuato un test mediante elettrodo percutaneo. Il cambiamento del
generatore d'impulsi è compreso nella
prestazione obbligatoria.

21.4.1983/
1.3.1995

Elettrostimolazione delle
strutture
cerebrali profonde
mediante applicazione di
un sistema di
neurostimolazione

Terapia di dolori cronici gravi di tipo di
deafferentazione d'origine centrale
(ad. es. lesioni del midollo spinale e
lesioni cerebrali, lacerazione intradurale
del nervo) se esiste una stretta indicazione e se è stato effettuato un test con
elettrodo percutaneo. Il cambiamento del
generatore d'impulsi è compreso nella
prestazione obbligatoria.

1.3.1995

Operazioni con metodo
stereotassico per la terapia del morbo di Parkinson cronica e refrattaria
ai trattamenti non chirurgici (lesioni per radiofrequenza e stimolazioni
croniche nel pallidum,
talamo e subtalamo)

Diagnosi stabilita di un morbo di Parkinson idiopatico. Progressione dei
sintomi su un minimo di due anni.
Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico
(fenomeni off, fluttuazioni on/off,
dischinesie on).

Accertamenti ed esecuzioni in centri
specializzati che dispongono delle
necessarie infrastrutture (neurochirurgia
funzionale, neurologia, neuroradiologia).

1.7.2000

Operazione con metodo
stereotassico (lesioni
provocate da radiofrequenza e stimolazione
cronica nel talamo) per
la terapia del tremore
cronico non causato dal
morbo di Parkinson e refrattario ai trattamenti
non chirurgici

Diagnosi stabilita di un tremore cronico
non causato dal morbo di Parkinson,
progressione dei sintomi su un minimo
di due anni; controllo insufficiente dei
sintomi mediante terapia medicamentosa.

Accertamenti ed esecuzione in centri
specializzati, che dispongono della
necessaria infrastruttura (neurochirurgia
funzionale, neurologia, elettrofisiologia
neurologica, neuroradiologia).

1.7.2002

Assicurazione contro le malattie 50

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Elettroneurostimolazione
transcutanea (abbreviazione in
tedesco: TENS)

Se il paziente utilizza personalmente lo
stimolatore TENS, l'assicuratore gli
rimborsa le spese di noleggio
dell'apparecchio alle seguenti condizioni:
- il medico, o su suo ordine, il fisioterapista deve aver provato l'efficacia
del TENS sul paziente e averlo
istruito circa l'uso dello stimolatore; 23.8.1984

- il medico di fiducia deve aver confermato che l'autoterapia praticata dal
paziente è indicata;

- l'indicazione è data segnatamente nei casi seguenti:
- dolori derivanti da un neuroma; p. es. dolori localizzati che possono insorgere con pressione nel
settore delle membra amputate
(monconi),

- dolori che possono essere provocati o accresciuti con stimolazione
(pressione, estensione o stimolazione elettrica) di un punto nevralgico: p. es. dolori sotto forma di
sciatica o le sindromi della spalla e
del braccio,

- dolori provocati da compressione dei nervi; p. es. dolori irradianti
persistenti dopo operazione
dell'ernia del disco o del canale
carpale.

Terapia con baclofene
con applicazione di un
dosatore di medicamenti Sì

In caso di spasticità resistente alla
terapia

1.1.1996

Terapia intratecale di
dolori cronici somatici
con applicazione di un
dosatore di medicamenti Sì

1.1.1991

Potenziali evocati motori
come esame neurologico
specializzato

Diagnosi di malattie neurologiche.
L'esaminatore responsabile è titolare del
certificato di capacità risp. dell'attestato
di formazione complementare in elettroencefalografia o in elettroneuromiografia
della Società svizzera di neurofisiologia
clinica.

1.1.1999

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 51

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Resezione curativa di focolai epilettogeni Sì

Indicazioni:
- Prova dell'esistenza di un'epilessia focale.

- Gravi menomazioni causate dall'epilessia.

- Resistenza alla farmacoterapia.
- Accertamenti ed esecuzioni in un centro per epilettici che dispone della
necessaria infrastruttura diagnostica
segnatamente in elettrofisiologia,
MRI, PET, in neuropsicologia, di
esperienza chirurgoterapeutica e di
possibilità di adeguati trattamenti
postoperativi.

1.1.1996

Chirurgia palliativa
dell'epilessia mediante: commisurotomia
- amigdaloippocampoectomia selettiva

- operazione subappiale multipla
secondo MorellWhisler - stimolazione del nervo vago

In valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

Se le investigazioni dimostrano che la
chirurgia curativa dell'epilessia focale
non è indicata e che un metodo palliativo permette un miglior controllo delle
crisi e un miglioramento della qualità
della vita.

- Accertamenti in un centro per epilettici
che dispone della necessaria infrastruttura diagnostica segnatamente in elettrofisiologia, RMN, PET, in neuropsicologia,
di esperienza chirurgoterapeutica e di
possibilità di adeguati trattamenti postoperativi.

- Tenuta di un registro di valutazione
unitario con statistica delle quantità e dei
costi.

1.1.1996 /
1.7.2002

Operazione risp.
decompressione al
laser dell'ernia discale No

1.1.1997

Crineurolisi

No

Cura dei dolori delle articolazioni intervertebrali lombari 1.1.1997

Spondilodesi con gabbie
intersomatiche

Instabilità degenerativa della colonna
vertebrale con ernia discale, recidiva di
ernia discale o stenosi per pazienti con
sindrome vertebrale o radicolare invalidante, resistente al trattamento conservativo, causata da patologie degenerative
e instabilità della colonna vertebrale
verificate clinicamente e radiologicamente.

Dopo insuccesso di una spondilodesi posteriore con il sistema di viti pedicolari.

1.1.1999
fino al
31.12.2001/
1.7.2002

Assicurazione contro le malattie 52

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

2.4

Medicina fisica, Reumatologia Terapia dell'artrosi con
iniezioni intraarticolari
di un lubrificante artificiale No

25.3.1971

Terapia dell'artrosi con
iniezioni intraarticolari
di teflon o
silicone come «lubrificante» No

12.5.1977

Sinoviortesi

12.5.1977

Terapia al low-levellaser No

1.1.2001

2.5

Oncologia

Terapia del cancro con
pompa a perfusione
(chemioterapia)

27.8.1987

Terapia al laser per chirurgia minimale palliativa Sì

1.1.1993

Perfusione isolata delle
membra con ipertermia e
Tumor-Necrosis-Factors
(TNF)

In caso di melanomi maligni con esclusiva invasione di un'estremità. In caso di
sarcomi delle parti molli con esclusiva
invasione di un'estremità.
In centri specializzati con esperienza
nella terapia interdisciplinare di melanomi e sarcomi estesi con questo metodo. La terapia è effettuata da un team di
chirurghi oncologici, chirurghi vascolari,
ortopedisti, anestesisti e specialisti in
medicina intensiva.
La terapia deve essere effettuata in sala
operatoria, sotto anestesia totale e controllo continuo mediante catetere SwanGanz.

1.1.1997/
1.1.2001

No

In caso di melanomi e sarcomi con:
- invasione o infiltrazione delle radici delle estremità (ad es. invasione
inguinale);

- metastasi a distanza.

1.1.2001

Fotochemioterapia extracorporale Sì

In caso di linfoma T-Zell cutaneo
(Sézary-Syndrom)

1.1.1997

Brachiterapia mediante
impianto interstiziale di
I-125 per il trattamento
del carcinoma della prostata No

In valutazione

1.7.2002

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 53

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

3

Ginecologia, Ostetricia Diagnosi agli ultrasuoni
in ostetricia e ginecologia Sì

È fatto salvo l'articolo 13 lettera b Opre
per i controlli agli ultrasuoni in caso di
gravidanza

23.3.1972/
1.1.1997

Inseminazione artificiale Sì

Inseminazione intrauterina. Al massimo
tre cicli di terapia per gravidanza.

1.1.2001

Fecondazione in vitro
per esame della sterilità No

1.4.1994

Fecondazione in vitro e
trasferimento
d'embrione (FIVETE)

No

28.8.1986/
1.4.1994

Sterilizzazione:
- della donna

Nell'ambito della cura medica di una
donna in età feconda, la sterilizzazione è
una prestazione obbligatoria, se a
causa di uno stato patologico verosimilmente permanente o di un'anomalia
fisica, una gravidanza mette in pericolo 11.12.1980

la vita della paziente o procura un
danno probabilmente duraturo alla sua
salute e se altri metodi contraccettivi non
possono essere presi in considerazione
per motivi medici (in senso lato).

- del marito

Se la sterilizzazione della moglie, di per
sé rimborsabile, non può essere effettuata o non è auspicata dai coniugi,
l'assicuratore cui è affiliata la moglie
deve assumere le spese della sterilizzazione del marito.

1.1.1993

Terapia al laser del cancro del collo in situ Sì

1.1.1993

Ablazione non chirurgica dell'endometrio Sì

In caso di menorragie funzionali resistenti alla terapia nella premenopausa 1.1.1998

Test di Papanicolau per
la diagnosi precoce del
cancro del collo
dell'utero
(art. 12 lett. c Opre) Sì

1.1.1996

Citologia in strati sottili
per la diagnosi precoce
del cancro del collo
dell'utero secondo i
metodi ThinPrep oppure
Autocyte Prep / SurePath
(art. 12 lett. c Opre) No

In valutazione

1.4.2003

In valutazione

1.7.2000
fino al
31.3.2003

Assicurazione contro le malattie 54

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Individuazione del Human Papilloma Virus
nell'ambito dello screening per il carcinoma del
collo dell'utero (art. 12
lett. c Opre)

No

In valutazione

1.7.2002

Interventi mammari miniinvasivi sotto controllo
radiologico o ecografico
(p. e. Core-Biopsia
Mammatome, ABBI,
Siteselect)

In valutazione

Secondo le direttive della Società Svizzera di Senologia del 2.11.2001.

Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.7.2002
fino al
31.12.2007

4

Pediatria, Psichiatria infantile Terapia del gioco e della
pittura per fanciulli

Praticata dal medico o sotto la sua sorveglianza diretta.

7.3.1974

Terapia dell'enuresi con
apparecchio avvertitore Sì

Dai 5 anni compiuti.

1.1.1993

Elettrostimolazione della
vescica

In caso di disturbi organici della
minzione.

16.2.1978

Ginnastica di gruppo per
fanciulli obesi

No

18.1.1979

Monitoraggio della respirazione; monitoraggio
della respirazione e della
frequenza cardiaca

In caso di lattanti a rischio, previa prescrizione di un medico di un centro
regionale di diagnosi della morte
improvvisa (SIDS).

25.8.1988/
1.1.1996

5

Dermatologia Terapia alla luce nera
(PUVA) delle affezioni
cutanee

15.11.1979

Fototerapia selettiva agli
ultravioletti (abbreviazione in tedesco: SUP) Sì

Sotto la responsabilità e il controllo del
medico.

11.12.1980

Embolizzazione degli
emangiomi del viso (radiologia intervenzionale) Sì

A condizione che non risulti più cara del
trattamento chirurgico (escissione).

27.8.1987

Terapia al laser in
caso di:
- naevus teleangiectaticus

1.1.1993

- condylomata acuminata

1.1.1993

- cicatrici dell'acne No

In valutazione

1.7.2002

Terapia climatica al Mare Morto No

1.1.1997/
1.1.2001

Balneo-fototerapia ambulatoriale No

In valutazione

1.7.2002

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 55

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

6

Oftalmologia Ortottica

Se eseguita dal medico o sotto la sua
sorveglianza diretta.

27.3.1969

Potenziali evocati
visuali nell'ambito di
esami oftalmologici
speciali

15.11.1979

Biometria ultrasonica
dell'occhio, prima di
un'operazione della cataratta Sì

8.12.1983

Terapia al laser in caso
di:
- retinopatie diabetiche Sì

1.1.1993

- lesioni della retina (inclusa apoplessia
retinica)

1.1.1993

- capsulotomia

1.1.1993

- trabeculotomia

1.1.1993

Terapia mediante
excimer-laser per
correggere la miopia

No

1.3.1995

Cheratotomia radiata per
correggere la miopia

No

1.3.1995

Chirurgia refrattiva per
la cura dell'anisometropia Sì

Se l'anisometropia non può essere
corretta con gli occhiali e se esiste
un'intolleranza alle lenti a contatto 1.1.1997

Applicazione di lenti per
la miopia

No

In valutazione

1.1.2000

Copertura di difetti della
cornea con membrane
amniotiche

1.1.2001

Terapia fotodinamica
della degenerazione maculare con Verteporfin Sì

In valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
In presenza della forma classica predominante della degenerazione maculare
determinata dall'età.
Al massimo quattro trattamenti all'anno.
Va tenuto un registro di valutazione
unitario con statistica delle quantità e dei
costi.

1.7.2002
fino al
31.12.2005

Dilatazione per stenosi
del canale lacrimale con
Lacri-Cath

No

In valutazione

1.1.2003

Assicurazione contro le malattie 56

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

7

Otorinolaringoiatria Logopedia

Se eseguita dal medico o sotto la sua
direzione e sorveglianza diretta
(v. anche gli art. 10 e 11 OPre).

23.3.1972

Nebulizzatore a ultrasuoni Sì

7.3.1974

Terapia mediante un
«orecchio elettronico»
secondo il metodo Tomatis (detta: audio- psicofonologia) No

18.1.1979

Protesi vocale

Applicazione in caso di laringectomia
totale o dopo una laringectomia totale. Il
cambiamento di una protesi vocale
applicata è compreso nella prestazione
obbligatoria.

1.3.1995

Terapia al laser in
caso di:
- papillomatosi delle

vie respiratorie

1.1.1993

- resezione della lingua Sì

1.1.1993

Impianto della chiocciola per la terapia della
sordità delle due orecchie con resti uditivi
inutilizzabili

In valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Per fanciulli affetti da sordità peri e
postlinguale e per adulti affetti da sordità
tardiva.
Nei seguenti centri: Hôpital Cantonal
Universitaire di Ginevra, Ospedali universitari di Basilea, Berna e Zurigo,
Kantonsspital di Lucerna; se viene
tenuto un registro di valutazione unitario
con statistica delle quantità e dei costi.
L'allenamento uditivo dispensato nel
centro è parte integrante della terapia.

1.4.1994 /
1.7.2002

Impianto di un apparecchio uditivo
mediante ancoraggio osseo percutaneo Sì

Indicazioni:
- malattie e malformazioni dell'orecchio medio e del condotto uditivo
esterno che non possono essere
corrette chirurgicamente; 1.1.1996

- unica alternativa a un intervento chirurgico a rischio sul solo orecchio
funzionale;

- intolleranza ad apparecchi a trasmissione aerea;

- sostituzione di un apparecchio convenzionale a trasmissione ossea,
a seguito dell'insorgenza di turbe,
di tenuta o funzionalità insufficienti.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 57

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Palatoplastica al laser No

1.1.1997

Litotripsia del calcolo
salivare

In valutazione

In centri specializzati che tengono un
registro di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.1.1997
fino al
31.12.2003

8

Psichiatria

Terapia della tossicodipendenza 25.3.1971

- ambulatoria

Ammissibile una riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave dell'assicurato.

- ospedaliera

Terapia sostitutiva in caso di dipendenza dagli
oppiacei

1. Osservanza delle seguenti direttive e raccomandazioni:
a. In caso di terapia con prescrizione di metadone: Rapporto sul metadone «Suchtmittelersatz in der
Behandlung Heroinabhängiger in
der Schweiz» (terza edizione)
dicembre 1995.

1.1.2001

b. In caso di terapia con prescrizione di buprenorfina «Empfehlungen
des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG/UFSP) an die kantonalen
Gesundheitsbehörden für die
Anwendung von Buprenorphin
(Subutex) zur Behandlung von
Opioidabhängigen», gennaio 2000.

c. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell'ordinanza 8 marzo 1999 concernente
la prescrizione medica di eroina
(RS 812.121.6) come pure le
direttive e le raccomandazioni del
manuale dell'Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP)
«Richtlinien, Empfehlungen,
Information», settembre 2000.

2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell'Elenco dei
medicamenti con tariffa (EMT) oppure nell'Elenco delle specialità (ES)
nel gruppo terapico (IT) approvato
dall'UICM.

Assicurazione contro le malattie 58

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

3. La terapia sostitutiva comprende le seguenti prestazioni:
a. prestazioni mediche: - esame d'entrata, inclusa l'anamnesi della dipendenza,
status psichico e somatico con
attenzione particolare alle turbe
legate alla dipendenza e alla
radice prima della dipendenza; - richiesta d'informazioni supplementari (famiglia,
convivente, servizi terapici
precedenti);

- determinazione della diagnosi e dell'indicazione;

- approntamento del piano terapico;

- procedura di domanda d'autorizzazione e approntamento di
rapporti destinati agli assicuratori-malattie; - avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva;

- garanzia della qualità;
- terapia di turbe legate all'uso di altre sostanze psicotrope; - valutazione del processo terapico;

- richiesta d'informazioni presso l'istituzione preposta alla
consegna dei prodotti, - verifica della diagnosi e dell'indicazione;

- adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispondenza con le autorità; - rapporti all'attenzione delle autorità e degli assicuratorimalattie; - controllo della qualità.

b. Prestazioni del farmacista: - preparazione di soluzioni perorali secondo l'EMT, compreso il
controllo della qualità; - consegna controllata della sostanza o del preparato; - contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti
destinati alle autorità; - rapporti all'attenzione del medico responsabile;

- consulenza.

4. La prestazione va fornita dall'istituzione competente secondo la cifra 1.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 59

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

5. Per la terapia sostitutiva è convenuta una rimunerazione forfettaria.

Svezzamento ultracorto
dagli oppiacei (UROD)
sotto sedazione

No

1.1.2001

Svezzamento ultracorto
dagli oppiacei (UROD)
sotto anestesia

No

1.1.1998

Svezzamento ambulatoriale dagli oppiacei
secondo il metodo Endorphine Stimulated
Clean & Addiction Personality
Enhancement (ESCAPE)

No

1.1.1999

Psicoterapia di gruppo Sì

Secondo gli articoli 2 e 3 OPre.

25.3.1971/
1.1.1996

Terapia di rilassamento
secondo Ajuria-guerra

Nello studio medico o in ospedale sotto
sorveglianza diretta del medico.

22.3.1973

Terapia mediante il gioco e la pittura per fanciulli Sì

Se eseguita dal medico o sotto la sua
diretta sorveglianza.

7.3.1974

Psicodramma

Secondo gli articoli 2 e 3 OPre.

13.5.1976/
1.1.1996

Controllo della terapia
per video

No

16.2.1978

Musicoterapia

No

11.12.1980

9

Radiologia

9.1

Radiodiagnostica Tomografia assiale
computerizzata
(scanner)

Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979

Osteodensitometria
- mediante assorziometria a doppia
energia ai raggi X
(DEXA)

- In caso d'osteoporosi manifesta e dopo frattura ossea da trauma inadeguato.

- In caso di terapia a lungo termine al cortisone o in caso di ipogonadismo.

1.3.1995

- In caso di malattie gastrointestinali (sindrome di malassorbimento,
morbo di Crohn, colite ulcerosa).

- In caso di iperparatiroidismo primario (se l'indicazione di operare non è
chiara).

- In caso di osteogenesis imperfecta.

1.1.1999

Assicurazione contro le malattie 60

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

I costi degli esami DEXA sono assunti
solo per l'esecuzione limitata a una
regione del corpo.
Ulteriori esami DEXA sono assunti solo
in caso di terapia medicamentosa
dell'osteoporosi e al massimo ogni due
anni.

1.3.1995

- mediante scanner

No

1.3.1995

Osteodensitometria
mediante TC periferica quantitativa
(pQTC)

No

1.1.2003

Ultrasonografia ossea No

1.1.2003

Metodi di analisi
dell'attività ossea
- «Marker» dell'attività osteoclastica

No

1.1.2003

- «Marker» della

formazione ossea

No

1.1.2003

9.2

Altri procedimenti di formazione d'immagini Risonanza magnetica
nucleare (MRI)

1.1.1999

Tomografia con emissione di positroni (PET)

In valutazione

1. Esecuzione in centri che soddisfano le direttive 1° giugno 2000 della
società svizzera di medicina nucleare
(SSMN) sui requisiti di qualità
inerenti il PET.

2. Per le seguenti indicazioni: a. in cardiologia:

- in caso d'infarto documentato mediante scintigrafia, ecografia
o coronografia oppure di
sospetto di «hibernating myocardium» prima di un intervento
(PTCA/CABG) per confermare
o escludere una
ischemia in caso di malattie
coronariche dei tre vasi, documentate dal profilo angiografico, p. es. dopo bypass in caso
di anatomia complessa delle
coronarie;

- come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto
cardiaco;

1.1.2001
fino al
31.12.2005

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 61

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

b. in oncologia:

- in caso di linfomi maligni: staging, diagnostica di tumore
residuo, diagnostica di recidiva; - staging di carcinomi polmonari non a piccole cellule e del
melanoma maligno;

- in caso di tumore alle cellule germinative dell'uomo:
staging, tumore residuo dopo
terapia;

- in caso di carcinoma colorettale: restaging in caso di recidiva locale, metastasi
linfonodali o metastasi a
distanza in presenza di fondato
sospetto (p. es. aumento di un
marker tumorale); diagnosi di
differenziazione tra cicatrice e
tumore; tumore residuo dopo
terapia;

- in caso di cancro del seno: staging dei moduli linfatici;
diagnosi di metastasi a distanza
per pazienti ad alto rischio; c. in neurologia:

- valutazione preoperatoria di tumori al cervello;

- valutazione preoperatoria per la chirurgia di rivascolarizzazione
complessa in caso d'ischemia
cerebrale;

- investigazione di demenze su persone d'età inferiore ai
70 anni;

- in caso di epilessia focale resistente alla terapia.

3. Gli esami vanno effettuati nell'ambito dell'effetto PET-Outcome-Studie sui
costi e i benefici per i pazienti.

Magnetoencefalografia No

In valutazione

1.7.2002

Assicurazione contro le malattie 62

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

9.3

Radiologia intervenzionale Irradiazione terapeutica
con pioni

No

In valutazione

1.1.1993

Irradiazione terapeutica
con protoni

- In caso di melanomi intraoculari 28.8.1986

Irradiazione terapeutica
con protoni

In valutazione

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.
Indicazioni:
- tumori del cranio: chordoma, chondrosarcoma, tumori ORL (ad es. Carcinomi epidermidi, adenocarcinomi,
carcinomi adenocistici, carcinomi
mucoepidermoidi, neuroestesioblastomi, tumori rari come ad
esempio para-gangliomi o emangiopericitomi).

1.1.2002/
1.7.2002
fino al
31.12.2006

- tumori del cervello e delle meningi (gliomi Low Grade 1 e 2; meningiomi).

- tumori al di fuori del cranio nelle regioni della colonna vertebrale, del
tronco e delle estremità (sarcoma dei
tessuti molli e dell'osso).

- tumori nei bambini e negli adolescenti, se è indicata un'irradiazione
particolarmente riguardosa
dell'organismo in crescita Esecuzione in un centro qualificato, che
disponga dell' infrastruttura necessaria,
come:
- Gantry
- utilizzazione moderna delle radiazioni (ad es. Spotscanning, IMPT) - acceleratore di protoni
- estesi provvedimenti tecnici di sicurezza

- radioprotezione, sorveglianza delle radiazioni supporto tecnico - personale con formazione specialistica (medici, fisici, personale non accademico) Il centro deve disporre di un'autorizzazione d'esercizio dell'Ufficio federale
della sanità pubblica ed avere una sufficiente esperienza in materia di terapia
con i protoni.
Piano di valutazione unitario con statistiche delle quantità e dei costi.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 63

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

Radiochirurgia

Indicazioni:

1.1.1996

- neurinomi del nervo acustico
- recidive di adenomi ipofisari o di craniofaringiomi

- adenomi ipofisari o craniofaringiomi non operabili in modo radicale - malformazioni arteriovenose
- meningiomi

No

In valutazione
- in caso di turbe funzionali 1.1.1996

Radiochirurgia con
LINAC

- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 ccm3al massimo risp.
del diametro di 3,5 cm al massimo se
non sono presenti oltre tre metastasi e
se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non dimostrabili) in caso di dolori resistenti
a ogni altra terapia.

1.1.2003

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 ccm3 al
massimo risp. del diametro di 3,5 cm
al massimo se la localizzazione del
tumore non permette di operarlo.

Radiochirurgia con
Gamma Knife

No

1.4.2003

In valutazione

- in caso di metastasi cerebrali del volume di 25 ccm3 al massimo risp.
del diametro di 3,5 cm al massimo se
non sono presenti oltre tre metastasi e
se l'affezione primaria è sotto controllo (metastasi sistematiche non
dimostrabili) in caso di dolori resistenti a ogni altra terapia. I fornitori
di prestazioni devono tenere un registro di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.

1.1.1999
bis
31.3.2003

- in caso di tumori maligni cerebrali primari del volume di 25 ccm3 al
massimo risp. del diametro di 3,5 cm
al massimo se la localizzazione del
tumore non permette di operarlo. I
fornitori di prestazioni devono tenere
un registro di valutazione unitario con
statistica delle quantità e dei costi.

Assicurazione contro le malattie 64

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

10

Medicina complementare Agopuntura

Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1.7.1999

Medicina
antroposofica

In valutazione

Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1.7.1999
sino al
30.6.2005

Medicina cinese

In valutazione

Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1.7.1999
sino al
30.6.2005

Omeopatia

In valutazione

Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1.7.1999
sino al
30.6.2005

Terapia neurale

In valutazione

Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1.7.1999
sino al
30.6.2005

Fitoterapia

In valutazione

Praticata da medici la cui formazione in
questa disciplina è riconosciuta dalla
Federazione dei medici svizzeri (FMH).

1.7.1999
sino al
30.6.2005

11

Riabilitazione Riabilitazione ospedaliera Si

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

1.1.2003

Riabilitazione di pazienti
affetti da malattie cardiovascolari Si

Le spese vengono coperte soltanto previa
garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.

12.5.1977/
1.1.1997/
1.1.2000/
1.1.2003

Dopo un infarto del miocardio, con o
senza PTCA

- dopo bypass-operation
- dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi

- dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici
fattori di rischio

- malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con
buona speranza di vita - malattia cronica con cattiva funzione ventricolare.

Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 65

832.112.31

Provvedimento

Rimunerazione obbligatoria Condizioni

Decisione
valida
a partire dal

La terapia può essere praticata ambulatoriamente o stazionariamente in un
istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture corrispondenti alle esigenze formulate nel
1990 dal Gruppo di lavoro per la riabilitazione cardiaca, della Società svizzera
di cardiologia.
La riabilitazione ospedaliera è segnatamente indicata in caso di:
- accresciuto rischio cardiaco
- diminuzione della funzione del miocardio

- comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.)

La durata del programma di riabilitazione ambulatoriale è di 2 a 6 mesi a
seconda dell'intensità del trattamento
richiesto.

La durata della riabilitazione ospedaliera
è di regola di 4 settimane; può essere
ridotta a 2 o 3 settimane in casi meno
complessi.

Assicurazione contro le malattie 66

832.112.31

Allegato 2119 (art. 20)

Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) Allegato 3120

(art. 28)

Elenco delle analisi Allegato 4121

(art. 29)

Elenco dei medicamenti con tariffa 119

Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° gen. 2003
(vedi RU 2002 3670).

120

Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° gen. 2003
(vedi RU 2002 4235 n. II cpv. 2).

121 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 2 lug. 2002 (vedi RU 2002 3013).