Abrogato per 31.08.2023

01.01.2021 - 31.08.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.07.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.06.2013 - 31.12.2014
01.08.2010 - 31.05.2013
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.08.2007 - 31.07.2010
01.09.2023 - 01.08.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI) del 4 luglio 2007 (Stato 1° agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1 e 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; visto l'articolo 150 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la protezione, nella misura in cui è necessaria nell'interesse del Paese, delle informazioni della Confederazione e dell'esercito.

Essa stabilisce segnatamente la classificazione e il trattamento di dette informazioni.

2

Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.


Art. 2

Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica: a. all'Amministrazione federale giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

b. ai

militari;

c. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale o sia stato appositamente convenuto; d. ai tribunali federali e cantonali che trattano informazioni classificate, sempre che ciò sia previsto dal diritto federale.


Art. 3

Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. informazioni:

registrazioni su supporti di informazioni e comunicazioni verbali; RU 2007 3401

1 RS

172.010

2 RS

510.10

3 RS

172.010.1

510.411

Organizzazione e amministrazione 2

510.411

b. supporti di informazioni: supporti di informazioni di qualsivoglia genere, segnatamente documenti e supporti di dati testuali, di immagini, di dati sonori o di altri dati; sono parimenti considerati supporti di informazioni i materiali intermedi, segnatamente le bozze; c. trattamento:

qualsivoglia operazione avente come oggetto delle informazioni, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati; segnatamente la produzione, l'utilizzazione, l'elaborazione, la copiatura, il conferimento di possibilità di accesso, la comunicazione, la trasmissione, il prendere atto, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione; d. autore:

persona, unità amministrativa, comando o mandatario che produce informazioni classificate; e. detentore di segreti: persona cui sono confidate informazioni classificate; f. classificare:

valutare un'informazione concreta sulla base del catalogo di classificazione (art. 8), contrassegnandola formalmente con una menzione di classificazione; g. declassificare:

sopprimere la menzione di classificazione dopo che l'informazione ha cessato di essere degna di protezione; h. sistemi informatici e di telecomunicazione: i sistemi nonché le applicazioni e le raccolte di dati presenti nei sistemi; i. sicurezza

informatica:

la sicurezza informatica garantisce la confidenzialità, la disponibilità, l'integrità e la verificabilità nell'ambito del trattamento elettronico di informazioni; j. codificazione:

impiego di trasposizioni e di nomi di copertura; k. crittaggio:

trasformazione tecnica di testi in chiaro, di qualità conforme allo stato della tecnica.

Sezione 2: Classificazione

Art. 4

Livelli di

classificazione

1

Chiunque redige o pubblica informazioni degne di protezione le assegna a uno dei livelli di classificazione seguenti, conformemente al livello di protezione che occorre loro accordare:

O sulla protezione delle informazioni 3

510.411

a. SEGRETO; b. CONFIDENZIALE; c. AD USO INTERNO.

2

Se singoli supporti di informazioni sono riuniti fisicamente in una collezione, occorre verificare se quest'ultima deve essere classificata o assegnata a un livello di classificazione più elevato.


Art. 5

Informazioni SEGRETE

1

Sono classificate SEGRETO le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno grave agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può esporre a grave pericolo: a. la capacità d'azione dell'Assemblea federale o del Consiglio federale; b. la sicurezza della popolazione; c. l'approvvigionamento economico del Paese oppure la sicurezza di impianti di condotta o di infrastrutture di importanza nazionale; d. l'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale o dell'esercito oppure di parti essenziali dell'Amministrazione federale o dell'esercito; e. gli interessi in materia di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;

f.

la protezione delle fonti o delle persone oppure la tutela del segreto riguardo ai mezzi e ai metodi operativi dei servizi di informazione.

2

I supporti di informazioni con informazioni classificate SEGRETO devono essere numerati.


Art. 6

Informazioni CONFIDENZIALI

1

Sono classificate CONFIDENZIALE le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali. Si tratta segnatamente di informazioni la cui conoscenza può pregiudicare: a. la libera formazione dell'opinione e della volontà dell'Assemblea federale o del Consiglio federale; b. l'esecuzione conforme agli obiettivi di misure concrete delle autorità; c. la sicurezza della popolazione; d. l'approvvigionamento economico del Paese o la sicurezza di infrastrutture importanti;

e. l'adempimento dei compiti di parti dell'Amministrazione federale o di parti dell'esercito;

f. gli interessi in materia di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;

Organizzazione e amministrazione 4

510.411

g. le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; h. gli interessi economici, monetari o valutari della Svizzera.

2

I supporti di informazioni con informazioni classificate CONFIDENZIALE possono essere numerati.


Art. 7

Informazioni AD USO INTERNO 1

Sono classificate AD USO INTERNO le informazioni: a. la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gli interessi nazionali; e b. che non devono essere classificate né SEGRETO né CONFIDENZIALE.4 2

Le informazioni provenienti dall'estero classificate «RESTRICTED» o con classificazione equivalente sono trattate come informazioni classificate AD USO INTERNO.


Art. 8


5

Catalogo di classificazione La Conferenza dei segretari generali stabilisce in un catalogo di classificazione le modalità di classificazione di determinate informazioni frequenti della Confederazione degne di protezione.


Art. 9

Classificazione a tempo determinato La classificazione deve essere limitata nel tempo se è possibile prevedere quando l'informazione cesserà di essere degna di protezione.

Sezione 3: Detentori di segreti

Art. 10

Requisiti 1 Le persone che a causa dei propri compiti devono ottenere l'accesso a informazioni classificate devono:

a. essere scelte con cura; b. essere tenute alla tutela del segreto; e c. beneficiare di una formazione e di un aggiornamento adeguati.

2

La decisione se i detentori di segreti ai quali si prevede di conferire l'accesso a informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE debbano o meno sotto4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).

O sulla protezione delle informazioni 5

510.411

porsi a un controllo di sicurezza relativo alle persone si fonda sull'ordinanza del 19 dicembre 20016 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.


Art. 11

Formazione e aggiornamento Le conoscenze specialistiche dei detentori di segreti relative alla protezione delle informazioni e alla sicurezza informatica devono essere assicurate e periodicamente aggiornate.


Art. 12

Responsabilità 1 Chiunque tratta informazioni classificate è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.

2

I superiori verificano regolarmente il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.

Sezione 4: Trattamento di informazioni classificate

Art. 13

Principi 1 La produzione e la comunicazione di informazioni classificate come pure il conferimento di possibilità di accesso a tali informazioni devono essere limitati al minimo indispensabile; al riguardo occorre tenere conto della situazione, del mandato, dello scopo e del momento.

2

È consentito comunicare o rendere accessibili informazioni classificate unicamente a persone che devono averne conoscenza.

3

In caso di domanda di accesso a documenti ufficiali, l'organo competente verifica, indipendentemente da eventuali menzioni di classificazione, se, conformemente alla legge federale del 17 dicembre 20047 sul principio di trasparenza dell'amministrazione, l'accesso va accordato, limitato, negato o prorogato.

4

Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall'estero si fonda sui pertinenti accordi in materia di protezione delle informazioni. In assenza di un simile accordo, il trattamento si fonda sulle prescrizioni in materia di trattamento applicabili al livello di classificazione svizzero equivalente a quello estero.


Art. 14

Verifica del livello di protezione e dell'elenco dei destinatari L'autore di un'informazione classificata CONFIDENZIALE e numerata o di un'informazione classificata SEGRETO ne verifica il livello di protezione e l'elenco dei destinatari almeno ogni cinque anni e sempre nel quadro dell'obbligo di offerta all'Archivio federale.

6 RS

120.4

7 RS

152.3

Organizzazione e amministrazione 6

510.411


Art. 15

Protezione in caso di errata o mancata classificazione 1

Chiunque presume o constata che informazioni sono state manifestamente classificate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, ne assicura la protezione fino al momento della modifica della classificazione.

2

Egli avvisa senza indugio l'autore. Quest'ultimo adotta immediatamente le misure necessarie.


Art. 16

Comunicazione in caso di perdita, abuso o pericolo 1

Chiunque constata che informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono andate perse o sono state oggetto di abuso, adotta misure di protezione e informa senza indugio il superiore, l'autore e gli organi di sicurezza competenti.

2

L'autore adotta immediatamente le misure necessarie d'intesa con gli organi di sicurezza competenti.


Art. 17

Archiviazione L'archiviazione di informazioni classificate si fonda sulle prescrizioni della legislazione in materia di archiviazione.


Art. 18

Prescrizioni in materia di trattamento 1

Il trattamento di informazioni classificate e le operazioni con pertinenti supporti di informazioni sono disciplinati nell'allegato.

2

La Conferenza dei segretari generali emana prescrizioni in materia di trattamento.8 3

Essa disciplina le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia conformemente alle loro esigenze; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni ai sensi della presente ordinanza.9 Sezione 5: Organi di sicurezza

Art. 19

Incaricati della protezione delle informazioni 1

Ciascun dipartimento e la Cancelleria federale designano un proprio incaricato della protezione delle informazioni.

2

Gli incaricati della protezione delle informazioni adempiono segnatamente i compiti seguenti:

a. provvedono alla concretizzazione della protezione delle informazioni nel proprio settore di competenza; 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).

O sulla protezione delle informazioni 7

510.411

b. controllano periodicamente la presenza e la completezza dei supporti di informazioni classificati SEGRETO.


Art. 20


10

Comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 1

Gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria formano il comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (comitato di coordinamento).

2

Il comitato di coordinamento ha i compiti seguenti: a. prepara, all'attenzione della Conferenza dei segretari generali, il catalogo di classificazione, le prescrizioni in materia di trattamento e il disciplinamento per le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia; b. provvede a un'esecuzione uniforme della protezione delle informazioni in seno alla Confederazione; c. coordina le sue attività con il Comitato per la sicurezza informatica; d. assicura l'informazione della Conferenza dei segretari generali; e. presenta un rapporto annuale alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza;

f.

può far capo ad altri servizi.

3

D'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale, il comitato di coordinamento emana un proprio regolamento interno e un regolamento interno per l'organo di coordinamento.

a11 Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 1

L'organo di coordinamento assiste il comitato di coordinamento. Esso ha i compiti seguenti:

a. gestisce il segretariato del comitato di coordinamento; b. funge da interlocutore centrale per i contatti con gli organi nazionali, esteri e internazionali nel settore della protezione delle informazioni; c. assiste gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria federale nel rispettivo ambito; d. allestisce i necessari mezzi didattici; e. può eseguire le ispezioni di sicurezza previste in accordi internazionali e altri controlli d'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).

Organizzazione e amministrazione 8

510.411

2

L'organo di coordinamento è aggregato amministrativamente alla Protezione delle informazioni e delle opere in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21

Esecuzione I dipartimenti e la Cancelleria federale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 22

Abrogazione e modifica del diritto previgente 1

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 10 dicembre 199012 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell'amministrazione;

b. l'ordinanza del 1° maggio 199013 sulla protezione d'informazioni militari (Ordinanza sulla protezione d'informazioni).

2

...14


Art. 23

Disposizioni transitorie

1

La menzione di classificazione AD USO INTERNO va apposta unicamente sui supporti di informazioni allestiti dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

2

Gli adeguamenti tecnici volti a garantire la protezione delle informazioni, in particolare la loro classificazione e il loro trattamento, devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009.


Art. 24

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2007 e ha effetto al più tardi sino al 31 dicembre 2011.

2

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2014.15

12 [RU

1991 44, 1999 2424 art. 27 n. 1] 13 [RU

1990 887, 1999 2424 art. 27 n. 3] 14 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2007 3401.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3207).

O sulla protezione de lle informazioni

9

510.411

Allegato

(art. 18 cpv. 1)

16

Prescrizioni in materia di trattamento SEGRETO CONFIDENZI

ALE

AD

USO INTE

RNO

Co

mp

eten

za

Produzione Mezzo (sono fatte salve le regolamentazioni convenute ne l quadro

dell'esecuzione dell'O del 29 ago. 1990 17

sulla procedura di tutela del segreto in occasione di mandati con cont enut

o clas

sifi

cat

o dal

punt

o di

vista militare)

elettronicamente: unicamente con mezzi autorizzati dall'

or

gano di

coordinamento

elettronicamente: unicamente con mezzi autorizzati dall'

or

gano di

coordinamento (eccezione: esercit o)

a liber

a s

celt

a

aut

or

e

Menzione di classificazione menzione SEGRETO su ogni pa gin

a

menzione CONFIDENZIALE su og ni

pa

gin

a

menzione AD USO INTERNO su o gni

pa

gin

a

Numerazione obbli

gatoria facoltativa nessuna

Registrazione moduli dell'

or

gano di coor

dinamento

elenco dei destinatari facoltativa

16

Cfr. anche le prescrizioni dettagliate in materia di tra ttamento emanate dall'organo di coordinamento (art. 18 cpv. 2).

17

RS

510.413

Organizzazi

one e amminist

razi

one

10

510.411

SEGRETO CONFIDENZI

ALE

AD

USO INTE

RNO

Co

mp

eten

za

Memori

zzazione e

conservazione elettronica unicamente su mezzi

autori

zzati

dall'organo di coordinamento; crittaggio sui sistemi del posto di lavoro o crittaggio sui supporti di dati amovibili crittaggio sui sistemi del posto di

lavoro o crittaggio sui supporti di dati amovibili possibilità di accesso unicamente per le persone autorizzate aut

or

e e det

entori

di s

egreti

Le chiavi devono essere conservate sotto chiave, sepa

ratamente dalle

inf

or

m

azi

oni

cr

itt

at

e.

fisica cassaforte

contenitore

di

sicurezza

possibilità di accesso unicamente per le persone autorizzate Trasmissione, invio e ricezione Telefono e cellulare crittagg

io o vi

a di t

ras

missi

one

pr

otett

a oppur

e concetto in mat

eri

a

di si

curezza

codifi

cazione o cri

ttaggio

codifi

cazione o r

et

e dell

a

Confederazione

aut

or

e e det

entori

di s

egreti

Fax

crittaggio o via di trasmissione pr otett

a oppur

e concetto in mat

eri

a

di si

curezza

crittaggio o via di trasmissione pr otett

a oppur

e concetto in mat

eri

a

di si

curezza

autorizzato

E-mail (ed eventuali allegati) crittaggio e ve

rificabilità crittaggio autorizzato;

protezione

necessaria; per es. rete della Confederazione

O sulla protezione de lle informazioni

11

510.411

SEGRETO CONFIDENZI

ALE

AD

USO INTE

RNO

Co

mp

eten

za

T

rasmissione di dati crittagg

io o vi

a di t

ras

missi

one

pr

otett

a

crittaggio o via di trasmissione pr otett

a

autorizzata; protezione necessaria; per es. rete della Confederazione Comunicazione verbale Unicamente in

pr

esenza di

per

sone autori

zzat

e; uni

camente in settori

protetti dalle intercettazioni Trasmissione, invio e ricezione Consegna a mano autorizzata unicamente contro ricevuta aut

ori

zzata; in cas

o di esemplari

numerati: unicamente contro ricevuta aut

ori

zzata aut

or

e

e

det

entori

di s

egreti

Invio pos

tale, invi

o per

cor

rier

e

autorizzati in maniera limitata e unicamente a mezzo corriere sp eci

ale dell

a C

onfeder

azi

one

autorizzati in maniera limitata; in cas o di esempl

ari numerati:

raccomandata

autorizzati in maniera limitata Utilizzazione Trattamento con mezzi informatici (sono fatte salve le regolamentazioni convenute nel quad ro

di pr

ocedur

e

in

ma

te

ria

d

i tu

te

la

d

el seg

re

to

)

unicamente con mezzi autorizzati dall'organo di coordinamento e mediant e l'impiego di s

oft

war

e di

sicurezza conformi agli standard della Confederazione unicamente con mezzi autorizzati dall'organo di coordinamento (eccezi one: esercit

o) e medi

ant

e

l'impiego di software di sicurezza conf or

mi

agli st

andar

d dell

a

Confederazione

au

to

riz

zato

au

to

re

e

d

eten

to

ri

di s

egreti

Stam

pa

autorizzata in maniera limitata autor

izzata in maniera limitata autorizzata

Copi

at

ur

a

aut

ori

zzata in maniera limit ata e

unicamente con l'autorizzazione dell'autore aut

or

izzata in maniera limitata autorizzata

Rimozione dalla sede permanente

autorizzata in maniera limitata autorizzata in maniera limitata autorizzata

Organizzazi

one e amminist

razi

one

12

510.411

SEGRETO CONFIDENZI

ALE

AD

USO INTE

RNO

Co

mp

eten

za

Gestione delle informazioni Verifica regolare della classificazio- ne e dell'elenco dei destinatari almeno ogni

ci

nque anni e s

empr

e

nel

quadr

o dell'

obbligo di offert

a

all'Archivio federale (art. 14) uni

camente in cas

o di esemplari

numerati:

almeno ogni cinque anni e s

empr

e nel

quadr

o dell'

obbligo di

offerta all'Archiv

io

fe

de

ra

le

(art. 14

)

no

aut

or

e

Ritiro e obbligo di restituzione imperativo

imperativo in caso di numerazione

no

autore e detentori di s eg

reti

Archiviazione obbligo di

offerta

conformemente alla legislazione in materia

di archiviazione (a rt. 17).

autore e detentori di s eg

reti

Distruzione o cancellazione (sempre che non sussista un obbligo di versamento ai sensi della legislazione in materia di archiviazione )

distruzione autorizzata in maniera limitata e unicamente da parte dell'autore aut

ori

zzata in maniera limit ata; i

n

cas

o di esempl

ari numerati:

uni

camente da parte dell' autor

e

aut

ori

zzata in maniera limit ata