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01.08.2014 - 31.12.2017
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519.1

Ordinanza
sul personale per gli impieghi di truppe
destinate a proteggere persone e oggetti all'estero

(OPers-POE)

del 6 giugno 2014 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers);
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),

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Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
il rapporto di lavoro del personale impiegato nel quadro di un servizio d'appoggio all'estero per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione secondo l'articolo 69 capoverso 2 LM;
b.
la preparazione degli impieghi;
c.
le competenze e le responsabilità.
Art. 3 Impieghi

1 Gli impieghi hanno lo scopo di salvaguardare interessi svizzeri all'estero.

2 Gli impieghi sono effettuati in tenuta militare. Il Consiglio federale può ordinare che un impiego sia effettuato in abiti civili.

3 Il personale non può farsi accompagnare dai famigliari durante l'impiego. Non sono possibili ricongiungimenti famigliari.

Art. 4 Competenze

1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è l'organo competente per le decisioni del datore di lavoro e per l'assistenza alla truppa.

2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordina le questioni di politica estera connesse con gli impieghi e partecipa al trattamento delle questioni relative al diritto internazionale e alla situazione internazionale.

Sezione 2: Preparazione degli impieghi

Art. 65 Conferimento di grado per una determinata durata

Il conferimento di grado per la durata dell'impiego è retto dall'articolo 75 dell'ordinanza del 22 novembre 20176 concernente l'obbligo di prestare servizio militare.

5 Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. 7 all'O del 22 nov. 2017 concernente l'obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

6 RS 512.21

Art. 7 Visita medica

1 Prima dell'impiego, la persona interessata deve compilare un questionario medico. Deve sottoporsi a visite mediche nonché a trattamenti profilattici e terapeutici.

2 Il servizio del DDPS competente per la condotta dell'impiego decide se una persona già sottoposta a visita medica o a trattamenti debba sottoporsi a ulteriori visite mediche.

Sezione 3: Inizio del rapporto di lavoro

Art. 8

1 Il personale è assunto con un contratto di diritto pubblico di durata determinata.

2 I rapporti di lavoro di impiegati della Confederazione sono mantenuti per la durata dell'impiego. Gli accordi specifici all'impiego sono disciplinati in un complemento al contratto di lavoro.

Sezione 4: Stipendio e supplementi di stipendio

Art. 9 Stipendio

1 Gli impiegati della Confederazione mantengono il rispettivo stipendio convenuto mediante contratto di lavoro.

2 Nella definizione dello stipendio in caso di nuova assunzione sono considerate la prevista funzione, la formazione, l'esperienza professionale e di vita della persona da assumere nonché la situazione sul mercato del lavoro.

Art. 10 Indennità di funzione

1 Un'indennità di funzione può essere versata a una persona che adempie compiti particolarmente esigenti senza che tuttavia si giustifichi un trasferimento durevole in una classe di stipendio superiore.

2 L'indennità di funzione non può superare la differenza tra l'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro o lo stipendio individuale e l'importo massimo stabilito per la funzione con classe di stipendio superiore.

Art. 11 Indennità d'impiego

1 Per ogni impiego è corrisposta un'indennità di al massimo 110 franchi al giorno.

2 Essa costituisce un indennizzo per condizioni d'impiego particolari, quali disponibilità permanente, isolamento, clima e privazioni, una compensazione per elevati rischi per la vita e l'integrità fisica nonché una compensazione materiale per i costi supplementari connessi con l'impiego.

3 Con l'indennità d'impiego si considerano compensati i diritti derivanti dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto.

4 Previa consultazione del DFAE, il DDPS stabilisce l'importo dell'indennità d'impiego.

Sezione 5: Prestazioni sociali

Art. 12 Cassa pensioni

1 Per la durata del rapporto di lavoro, il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni del regolamento previdenziale del 15 giugno 20077 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.

2 A prescindere dalla durata dell'impiego, il guadagno assicurato è ridefinito se lo stipendio annuo determinante di un impiegato della Confederazione subisce una modifica a causa dell'impiego.

Art. 13 Assicurazione

1 Il personale è assicurato contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 19928 sull'assicurazione militare.

2 Il DDPS coordina, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la conclusione di eventuali adeguate assicurazioni complementari per i rischi connessi alle spese di cura, all'invalidità e al decesso non compresi nelle prestazioni dell'assicurazione militare.

Sezione 6: Orario di lavoro, vacanze, congedi

Art. 14 Orario di lavoro

L'orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell'impiego. Il piano di servizio è stabilito nel luogo d'impiego dalla direzione dell'impiego.

Art. 15 Vacanze

1 Per la durata dell'impiego, il personale ha diritto a sei settimane di vacanza l'anno. Se le circostanze lo consentono, il DDPS può concedere eccezionalmente una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50° anno di età.

2 Con tale diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d'impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compensati mediante un congedo pagato, sempre che le esigenze di servizio lo consentano.

3 Le vacanze vanno prese durante l'impiego. Se ciò non è possibile per motivi d'esercizio, le vacanze sono:

a.
computate sul rispettivo saldo attivo dei giorni di vacanza nel caso di impiegati della Confederazione;
b.
pagate in contanti al termine dell'impiego nel caso del rimanente personale.

4 Nel caso degli impiegati della Confederazione, il diritto alle vacanze risultante dal rapporto di lavoro originario è ridotto proporzionalmente alla durata dell'impiego.

Art. 16 Congedi

Oltre ai diritti risultanti dalla LPers e dall'OPers9, in via supplementare il personale ha diritto al massimo a un giorno di lavoro rispettivamente prima dell'inizio e al termine dell'impiego.

Sezione 7: Altre prestazioni del datore di lavoro

Art. 17 Equipaggiamento personale

1 La direzione dell'impiego determina l'equipaggiamento messo a disposizione del personale dalla Confederazione.

2 Essa ne organizza il trasporto e se ne assume le spese.

Art. 18 Spese di viaggio

1 Il DDPS assume le spese di viaggio. Tali spese sono calcolate secondo gli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200110 concernente l'ordinanza sul personale federale.

2 Il DDPS non assume spese di viaggio se sussiste una possibilità di trasporto gratuita.

Art. 19 Trasporto degli effetti personali

1 A seconda della durata dell'impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati sotto forma di bagaglio accompagnato o in eccedenza, oppure come merce.

2 Il DDPS organizza il trasporto e assume le relative spese.

3 Il DDPS determina il peso massimo degli effetti personali.

Art. 20 Vitto e alloggio

1 La direzione dell'impiego garantisce l'alloggio e la sussistenza.

2 La direzione dell'impiego assume le relative spese.

Art. 21 Altre indennità

Se, durante l'impiego, vengono danneggiati, rubati o persi oggetti appartenenti a un membro del personale, senza colpa dell'interessato, il DDPS è autorizzato a versare un'indennità di 5000 franchi al massimo se il danno non è coperto dall'assicurazione militare, da un'assicurazione privata o dalla responsabilità civile di terzi.

Sezione 8: Obblighi del personale

Art. 22 Responsabilità

Per le persone attive in un impiego militare, la responsabilità per danni e la responsabilità penale sono rette dalla LM e dal codice penale militare del 13 giugno 192711.

Art. 23 Segreto d'ufficio

1 Al personale che partecipa a un impiego è vietato divulgare esperienze di servizio.

2 D'intesa con il DFAE, il DDPS può autorizzare persone che partecipano o hanno partecipato a un impiego a divulgare esperienze di servizio. Nel quadro dell'autorizzazione e della divulgazione devono essere salvaguardati gli interessi della Confederazione e di altri Paesi o organizzazioni coinvolti nell'impiego.

3 Il contratto di lavoro deve rendere attente le persone assunte sulle conseguenze penali e disciplinari risultanti dalla violazione del segreto d'ufficio.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Disposizioni transitorie

I rapporti di lavoro che concernono un servizio d'appoggio all'estero per la protezione di persone e oggetti degni di particolare protezione e che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono immutati sino alla loro scadenza. In caso di rinnovo, il loro contenuto è retto dalla presente ordinanza.