01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2023
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01.10.2014 - 31.12.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
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1

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil) del 9 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2009) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 89 e 115 dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale
(OPers); ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza attua le disposizioni in materia di diritto del personale dell'OPers per il personale militare e disciplina le deroghe.


Art. 2

Definizioni 1 Sono ufficiali di professione gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale o a titolo accessorio e il cui rapporto di lavoro nasce in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 OPers.

2

Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti gli ufficiali e i sottufficiali di professione previsti specificamente per l'impiego nelle formazioni di professionisti «Formazione d'addestramento della sicurezza militare», «distaccamento d'esplorazione dell'esercito» o «compagnia di pronto intervento per l'aiuto in caso di catastrofe» (art. 7 cpv. 2 lett. b n. 2-4 dell'organizzazione dell'esercito del 4 ott. 20022).

3

Durante l'istruzione di base gli ufficiali e i sottufficiali di professione sono considerati aspiranti.


Art. 3

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica al personale militare ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1-3 della legge militare del 3 febbraio 19953.

RU 2003 5015 1 RS

172.220.111.3 2 RS

513.1

3 RS

510.10

172.220.111.310.2

Personale federale

2

172.220.111.310.2 2

Essa non si applica: a. all'uditore in capo dell'esercito; b. alle persone il cui contratto di lavoro esclude l'applicazione della presente ordinanza.

3

Le disposizioni concernenti gli ufficiali di professione si applicano agli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale o a titolo accessorio soltanto se espressamente indicato. 4 Le disposizioni concernenti gli ufficiali e i sottufficiali di professione non si applicano agli ufficiali e ai sottufficiali di professione specialisti. Per quest'ultimi si applicano disposizioni particolari.


Art. 4

Assunzione di alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio Gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio sono assunti a tempo determinato conformemente al diritto in materia di personale federale.

Capitolo 2: Condizioni per l'assunzione (art. 24 OPers) Sezione 1: Ufficiali di professione

Art. 5

Condizioni per l'assunzione degli ufficiali di professione 1

Possono essere assunte a partire dall'inizio dell'istruzione di base come ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, le persone che: a.4 sono titolari di un diploma universitario o di un diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato, adempiono le condizioni del PF di Zurigo per l'ammissione al ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione oppure dispongono di un attestato federale di capacità ai sensi della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale (LFPr); b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l'esame d'idoneità per ufficiali di professione; d. hanno conseguito il grado di primotenente e assolto il corso di formazione alla condotta I o il corso di formazione di stato maggiore I; e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 12 dic. 2006 (RU 2006 5273).

5 RS

412.10

Personale militare

3

172.220.111.310.2 f.

godono di una reputazione incensurabile; g. sono state dichiarate idonee per l'assicurazione professionale dell'assicurazione militare; e

h. possiedono la licenza di condurre della categoria B.

2

In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell'esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.

3

Le condizioni per l'assunzione dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo di professione, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione sono rette dall'ordinanza del 19 novembre 20036 sul servizio di volo militare (OSVM).


Art. 6

Condizioni per l'assunzione degli ufficiali di professione specialisti Possono essere assunte come ufficiali di professione specialisti le persone che: a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr7 o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l'esame d'idoneità per ufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti; d. rivestono un grado di ufficiale; e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f.

godono di una reputazione incensurabile; g. sono state dichiarate idonee per l'assicurazione professionale dell'assicurazione militare; e

h. possiedono la licenza di condurre della categoria B.

Sezione 2: Sottufficiali di professione

Art. 7

Condizioni per l'assunzione dei sottufficiali di professione 1

Possono essere assunte come sottufficiali di professione a partire dall'inizio dell'istruzione di base le persone che: a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr8 o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato; 6 RS

512.271

7 RS

412.10

8 RS

412.10

Personale federale

4

172.220.111.310.2 b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l'esame d'idoneità per sottufficiali di professione; d.9 rivestono un grado di sottufficiale; e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f.

godono di una reputazione incensurabile; g. sono state dichiarate idonee per l'assicurazione professionale dell'assicurazione militare; e

h. possiedono la licenza di condurre della categoria B.

2

In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell'esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a.


Art. 8

Condizioni per l'assunzione dei sottufficiali di professione specialisti Possono essere assunte come sottufficiali di professione specialisti le persone che: a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr10 o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l'esame d'idoneità per sottufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti; d. rivestono un grado di sottufficiale; e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f.

godono di una reputazione incensurabile; g. sono state dichiarate idonee per l'assicurazione professionale dell'assicurazione militare; e

h. possiedono la licenza di condurre della categoria B.

Sezione 3: Soldati di professione

Art. 9

Possono essere assunte come soldati di professione le persone che: a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr11 o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato; 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 12 dic. 2006 (RU 2006 5273).

10 RS

412.10

11 RS

412.10

Personale militare

5

172.220.111.310.2 b. hanno superato l'esame d'idoneità per soldati di professione delle formazioni di professionisti;

c. rivestono un grado di truppa; d. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; e. godono di una reputazione incensurabile; f. sono state dichiarate idonee per l'assicurazione professionale dell'assicurazione militare; e

g. possiedono la licenza di condurre della categoria B.

Sezione 4: Militari a contratto temporaneo

Art. 10

Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che: a. sono

militari;

b. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; c. godono di una reputazione incensurabile; d. sono state dichiarate idonee per l'assicurazione professionale dell'assicurazione militare; e

e. hanno superato un esame d'idoneità per militari a contratto temporaneo.

Capitolo 3: Istruzione di base e sviluppo del personale (art. 4 e 5 OPers) Sezione 1: Istruzione di base

Art. 11

1 L'istruzione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, comprende il corso di studi di bachelor per ufficiali di professione al PF di Zurigo oppure il corso di diploma o la Scuola militare 1 dell'Accademia militare del PF di Zurigo conformemente all'ordinanza del 24 settembre 200412 concernente l'Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell'esercito può derogare a questa regola.13 12 RS

414.131.1

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 12 dic. 2006 (RU 2006 5273).

Personale federale

6

172.220.111.310.2 2

L'istruzione di base dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo di professione, degli operatori FLIR di professione e dei fotografi di bordo di professione è disciplinata nell'OSVM14.

3

L'istruzione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso d'istruzione di base conformemente all'ordinanza del 9 dicembre 199615 concernente la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell'esercito può derogare a questa regola.

4

L'istruzione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell'impiego. Il capo dell'esercito disciplina i dettagli.

5

L'istruzione di base dei militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell'impiego. Il capo dell'esercito disciplina i dettagli.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 12

Assegnazione di funzioni 1

Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnata una funzione in base alle esigenze del datore di lavoro e in considerazione della loro idoneità personale, delle loro prestazioni e delle loro attitudini.

2

In via eccezionale gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono essere trasferiti, nel quadro di una misura di sviluppo del personale, in un posto con classe di stipendio inferiore; in tal caso essi mantengono le loro condizioni d'assunzione per tre anni al massimo.

3

Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di capo basi del personale militare della Difesa, capo gestione impieghi e carriere della Difesa, capo gestione impieghi e carriere delle Forze terrestri, capo gestione impieghi e carriere delle Forze aeree oppure di capo di stato maggiore della Scuola di stato maggiore generale e capo dei corsi di formazione, mantengono le loro condizioni d'assunzione precedenti fintanto che esercitano la nuova funzione.16


Art. 13

Gruppi d'impiego

1

Le funzioni degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, nonché le funzioni dei sottufficiali di professione sono suddivise in gruppi d'impiego.

14 RS

512.271

15 [RU

1997 553. RU 2005 2505 art. 11]. Vedi ora l'O del DDPS del 23 giu. 2005 concernente la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito (RS 512.413).

16 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 5 lug. 2005 (RU 2005 2693).

Personale militare

7

172.220.111.310.2 2

La valutazione delle funzioni e la loro assegnazione a un gruppo d'impiego sono disciplinate nelle prescrizioni concernenti la valutazione.

3

Questa disposizione non si applica agli aspiranti.


Art. 14

Perfezionamento Il perfezionamento segue la conclusione dell'istruzione di base. Esso mantiene e amplia le competenze fondamentali dei militari di professione e dei militari a contratto temporaneo.


Art. 15

Formazione supplementare

1

La formazione supplementare abilita i militari di professione ad assumere compiti in un gruppo d'impiego o in una funzione superiori.

2

Può essere completata con impieghi comandati presso eserciti stranieri, presso organizzazioni internazionali oppure con uno studio postdiploma.

Capitolo 4: Impieghi, trasferimenti e luogo di residenza (art. 89 OPers)

Art. 16

Impieghi 1 Il personale militare può essere impiegato in Svizzera o all'estero in qualsiasi momento a seconda delle esigenze del servizio. In singoli casi, in presenza di motivi importanti, è possibile derogare a questa regola.

2

Gli impieghi all'estero comprendono le istruzioni nell'ambito di reparti di truppa nonché i servizi di promovimento della pace e i servizi d'appoggio.17 3 Gli impieghi a favore del promovimento della pace si svolgono conformemente all'ordinanza del 2 dicembre 200518 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario.19

Art. 17

Trasferimenti 1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Il datore di lavoro può modificare l'assegnazione in ogni momento; la modifica è comunicata per scritto. La funzione è esercitata di regola durante almeno tre anni.

2

Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnato un nuovo luogo di lavoro se presumibilmente vi svolgeranno la loro funzione per più di un anno. L'assegnazione è comunicata per scritto sei mesi prima dell'entrata in servizio nel nuovo luogo di lavoro.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 5 lug. 2005 (RU 2005 2693).

18 RS

172.220.111.9 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 12 dic. 2006 (RU 2006 5273).

Personale federale

8

172.220.111.310.2 3

Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione sono assegnati per principio posti militari. È determinante il piano dei posti in organico approvato dal capo dell'esercito. Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che occupano un posto non militare perdono lo statuto di ufficiale o di sottufficiale di professione dopo tre anni.

4

I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell'esercito o di un perfezionamento professionale non durano di regola più di tre anni.

5

Il trasferimento a un posto al di fuori del settore «Difesa» può aver luogo soltanto d'intesa con la Segreteria generale del DDPS.


Art. 18

Luogo di residenza

1

Il luogo di residenza degli ufficiali e dei sottufficiali di professione, eccettuati gli aspiranti, è di regola situato a non più di un'ora di viaggio dal luogo di lavoro.

2

In casi giustificati l'organo competente può autorizzare eccezioni.

Capitolo 5: Tempo di lavoro e lavoro straordinario (art. 64 seg. OPers)

Art. 19

Militari di

professione

1

Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e dei sottufficiali di professione dipende dalle esigenze del servizio.

2

Il tempo di lavoro straordinario dovrebbe essere compensato con tempo libero.

3

Il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi riconosciuti in tutta la Svizzera sono compensati con tempo libero.

4

Il tempo di lavoro degli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è retto dal diritto in materia di personale federale.


Art. 20

Militari a contratto temporaneo 1

Per il tempo di lavoro dei militari a contratto temporaneo si applicano le disposizioni del diritto in materia di personale federale concernenti la durata del lavoro calcolata sull'arco dell'anno.

2

Il tempo di lavoro settimanale è stabilito secondo le necessità. Esso corrisponde, in media annuale, a 45 ore.

Personale militare

9

172.220.111.310.2 Capitolo 6: Vacanze (art. 67 OPers)

Art. 21

1 Il personale militare ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza consecutive. Il periodo delle vacanze è stabilito, per quanto possibile, tenendo conto dei desideri individuali.

2

Ai piloti militari di professione delle Forze aeree è concessa una settimana di vacanze supplementare per compensare l'impegno fisico e psichico.

3

Il personale militare con figli in età scolastica ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza durante il periodo delle vacanze scolastiche.

4

Gli aspiranti prendono le loro vacanze conformemente alle direttive della scuola frequentata.

Capitolo 7: Spese (art. 72 OPers) Sezione 1: Ufficiali e sottufficiali di professione

Art. 22

Indennità in caso di occupazione di un alloggio presso il luogo di lavoro 1

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione con economia domestica propria fuori del luogo di lavoro hanno diritto a un'indennità per l'alloggio occupato presso il posto di lavoro o nelle immediate vicinanze se per ragioni di servizio il ritorno al luogo di residenza non è indicato o ragionevolmente esigibile.

2

Se il luogo di residenza è situato all'interno della zona di cui all'articolo 18 capoverso 1, non sussiste di regola alcun diritto all'indennità di cui al capoverso 1. Le persone che in occasione dell'assegnazione del primo luogo di lavoro dopo l'istruzione di base mantengono il proprio luogo di residenza all'esterno di tale zona o escono, per motivi personali, dal raggio prescritto non hanno diritto a tale indennità.

3

In caso di assenza per impiego fuori del luogo di lavoro, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, l'alloggio inutilizzato di cui al capoverso 1 è rimborsato per tre mesi al massimo se resta prenotato e deve essere pagato.

4

Dopo l'assegnazione di un nuovo luogo di lavoro, eccettuato il primo luogo di lavoro dopo l'istruzione di base, gli aventi diritto di cui al capoverso 1 hanno diritto di principio durante sei anni al massimo a un'indennità supplementare per spese supplementari. Se, per mancanza di un successore idoneo, il trasferimento si protrae,

Personale federale

10

172.220.111.310.2 la durata del diritto all'indennità è prorogata di volta in volta di un anno, ma al più tardi fino al termine del trasferimento.20 5 L'ammontare delle indennità si fonda sull'allegato 1.

6

Gli aspiranti hanno diritto unicamente all'indennità di cui al capoverso 1.


Art. 23

Alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione 1

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione hanno diritto all'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.

2

Per l'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione è versata un'indennità conformemente all'allegato 1.


Art. 24


21

Indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole o corsi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le 06.30, hanno diritto all'indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno conformemente all'allegato 1.

a22 Indennità per pasti presso il luogo di lavoro in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1. Gli aspiranti non hanno alcun diritto a detta indennità.


Art. 25

Tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego e viaggi di visita pagati 1

Per i detentori di un veicolo di servizio personale conformemente all'articolo 30, i tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego sono considerati corse di servizio.

2

Chi di regola torna al luogo di residenza soltanto durante il fine settimana ha diritto, invece che a tale corsa di servizio, a un'indennità per le spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblici per un viaggio di visita del coniuge, del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro o d'impiego.

3

Chi riceve un'indennità per l'alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto, oltre ai viaggi del fine settimana, soltanto a un'indennità per una corsa di servizio supplementare alla settimana al luogo di residenza o per un viaggio di visita del coniuge, del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631).

22 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631).

Personale militare

11

172.220.111.310.2

Art. 26

Indennità per l'utilizzazione di veicoli privati per piloti militari di professione, operatori di bordo di professione, operatori FLIR di professione e fotografi di bordo di professione 1

I piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione ricevono per l'utilizzazione per ragioni di servizio del veicolo a motore privato all'interno di un raggio di 20 km in linea d'aria dal luogo di lavoro o dal luogo dell'impiego al di fuori del luogo di lavoro un'indennità conformemente all'allegato 1. 2 Per gli aspiranti piloti militari di professione il diritto all'indennità nasce con l'ammissione al servizio di volo militare, per tutte le altre persone con l'ottenimento del brevetto, al più presto però alla fine del periodo di prova.

Sezione 2:

Ufficiali e sottufficiali di professione specialisti, soldati di professione

Art. 27

1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto all'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.

2

Per l'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione è versata un'indennità conformemente all'allegato 1.

2bis

Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1. Durante l'istruzione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.23 3

Le rimanenti indennità per spese si fondano sull'OPers.

Sezione 3: Militari a contratto temporaneo

Art. 28

1 I militari a contratto temporaneo hanno diritto all'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione presso il luogo di lavoro, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. In casi particolari può essere versata un'indennità per l'occupazione di un alloggio esterno presso il luogo di lavoro.

L'indennità si fonda sull'allegato 1.

2

In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante l'istruzione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza.

23 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631).

Personale federale

12

172.220.111.310.2 3

Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all'ordinanza del DDPS del 12 dicembre 199524 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE-DDPS).

3bis

I militari a contratto temporaneo in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1. Durante l'istruzione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.25 4 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull'OPers.

Capitolo 8: Veicoli di servizio personali (art. 71 OPers)

Art. 29

Principio 1 Per l'adempimento degli obblighi di servizio è attribuito un veicolo di servizio personale. Esso rimane di proprietà della Confederazione. Il possessore è il detentore del veicolo ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

2

Il detentore impiega il veicolo in maniera economica ed ecologica. Egli può utilizzarlo per scopi privati contro un indennizzo forfetario.


Art. 30

Attribuzione di veicoli di servizio personali 1

Un veicolo di servizio personale è attribuito alle persone seguenti: a. ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione; b. sottufficiali di professione; c. aspiranti ufficiali di professione durante il corso di diploma all'Accademia militare del PF di Zurigo; d. aspiranti sottufficiali di professione durante il corso di formazione di base alla SSPE.

2

L'attribuzione di veicoli di servizio personali agli alti ufficiali superiori a titolo principale si fonda sull'articolo 71 capoverso 2 lettera a OPers.


Art. 31

Servizio preposto alle autovetture Il Servizio preposto alle autovetture (SPA) provvede all'acquisto e all'amministrazione dei veicoli. Il capo dell'esercito, d'intesa con la Segreteria generale del DDPS e l'Amministrazione federale delle finanze, emana le pertinenti istruzioni tecniche.

24 RS

510.301.1

25 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631).

Personale militare

13

172.220.111.310.2

Art. 32

Livelli di

attribuzione

Per il calcolo delle risorse finanziarie impiegate dalla Confederazione per l'acquisto, l'esercizio e la gestione del veicolo di servizio personale sono stabiliti livelli di attribuzione. Il livello di attribuzione assegnato a ogni gruppo d'impiego si fonda sull'allegato 2. Il capo dell'esercito determina le aliquote d'intesa con la Segreteria generale del DDPS e l'Amministrazione federale delle finanze.


Art. 33

Attribuzione dei veicoli 1

Il SPA acquista un'autovettura nuova oppure, in casi particolari, attribuisce un'autovettura usata, appartenente a un pool o noleggiata. Per gli aspiranti aventi diritto non è acquistata alcuna autovettura nuova.

2

Qualora sia acquistata un'autovettura nuova, le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 possono scegliere il loro veicolo. Esso deve essere conforme alle aliquote di cui all'articolo 32 e ai requisiti minimi del SPA. 3

Ai detentori non è consentito apportare alcuna modifica ai loro veicoli.

4

In caso di impiego inappropriato o di modifica del veicolo, di altre violazioni delle prescrizioni o di inosservanza degli obblighi finanziari, il SPA, d'intesa con il superiore gerarchico competente, può modificare l'attribuzione del veicolo, attribuire un'autovettura appartenente a un pool o un'autovettura noleggiata oppure limitare l'uso alle corse di servizio.


Art. 34

Tempo di custodia e restituzione 1

Il SPA stabilisce il tempo di custodia sulla base di criteri economico-aziendali.

Dopo la scadenza del tempo di custodia, esso decide se il veicolo è ulteriormente utilizzato in seno all'Amministrazione federale oppure venduto al prezzo usuale di mercato. 2 Per la durata dell'attribuzione di un veicolo di servizio personale sussiste l'obbligo di utilizzare il veicolo attribuito per scopi di servizio e di provvedere alla sua manutenzione. 3 In caso di passaggio a un livello di attribuzione superiore, il veicolo rimane al detentore. In caso di passaggio al livello di attribuzione 3, il veicolo può essere cambiato. Il detentore si assume i costi che ne derivano. 4 Se l'attribuzione cambia oppure viene a cadere per colpa o iniziativa del detentore, egli ne assume i costi che ne derivano. 5 Qualora, in occasione del cambio del veicolo dopo il passaggio al livello di attribuzione 3 e nei casi di cui al capoverso 4, vi siano contestazioni, il SPA emana una decisione sui costi, segnatamente sulla differenza dell'ammortamento lineare rispetto al valore di mercato. Il SPA può richiedere una perizia a un perito dell'Associazione svizzera dei periti d'autoveicoli.

Personale federale

14

172.220.111.310.2

Art. 35

Corse di servizio e corse private 1

Sono considerate corse di servizio tutte le corse imposte dal servizio di milizia o dalle attività professionali del detentore. Sono parimenti corse di servizio le corse conformemente all'articolo 25. 2 Tutte le altre corse sono considerate corse private.

3

La Confederazione si assume i costi derivanti dalle corse di servizio. Il capo dell'esercito, d'intesa con la Segreteria generale del DDPS e l'Amministrazione federale delle finanze, stabilisce l'ammontare dell'importo forfetario mensile che il detentore versa per le corse private.


Art. 36

Autorizzazione di condurre in caso di utilizzazione privata 1

Sono autorizzati a effettuare corse private secondo l'articolo 35 capoverso 3 tutti i membri della famiglia che vivono in comunione domestica con il detentore, compreso il partner. 2 Le corse durante le vacanze e le corse di scuola guida di membri della famiglia sono autorizzati soltanto con l'accompagnamento del detentore.


Art. 37

Immatricolazione 1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati sia nel Cantone di stazionamento sia militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente. 2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari. 3

Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali.

4

Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.


Art. 38

Responsabilità 1 La responsabilità del detentore in caso di utilizzazione privata del veicolo si fonda sulle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 195826 sulla circolazione stradale.

2

La Confederazione si assume il rischio in materia di responsabilità civile e casco per le corse di servizio e private.

3

Durante l'utilizzazione per scopi professionali del veicolo di servizio personale, il detentore risponde nei confronti della Confederazione conformemente alle disposizioni della legge sulla responsabilità del 14 marzo 195827.

4

In servizio di milizia, la responsabilità del detentore nei confronti della Confederazione si fonda sulle disposizioni della legge militare del 3 febbraio 199528.

26 RS 741.01 27 RS

170.32

Personale militare

15

172.220.111.310.2 Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 39

Diritto previgente:

abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del DDPS del 24 ottobre 200129 concernente il Corpo degli istruttori (OI-DDPS);

2. ordinanza del DDPS del 3 dicembre 199130 sulla squadra di vigilanza (O sq vig DDPS);

3. ordinanza del DDPS del 30 novembre 199531 concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS).


Art. 40

Disposizione transitoria concernente il versamento di indennità in caso di alloggio presso il luogo di lavoro prima del 1° gennaio 2004 I diritti di cui all'articolo 22 capoverso 4 sono parimenti applicabili alle persone alle quali il nuovo luogo di lavoro è stato assegnato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 41

Disposizioni transitorie concernenti l'attribuzione di veicoli di servizio personali 1

Se la fine del tempo di custodia di cui all'articolo 34 capoverso 1 non è ancora stata raggiunta al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, il veicolo rimane al detentore, anche se il suo livello di attribuzione cambia. Del rimanente è applicabile il nuovo diritto. 2 I piloti militari di professione con statuto di istruttori che detengono un veicolo di servizio, un veicolo d'occasione o un veicolo noleggiato personale e ai quali dal 1° gennaio 2004, conformemente all'articolo 30 capoverso 1, non è più attribuito alcun veicolo di servizio personale, rimangono detentori di un veicolo di servizio personale fino al 31 dicembre 2005. Se sono pensionati prima del 31 dicembre 2007, l'attribuzione è mantenuta fino alla data del pensionamento.


Art. 42

Disposizione transitoria concernente il mantenimento in vigore del diritto anteriore per i militari a contratto temporaneo I contratti dei militari a contratto temporaneo conclusi con una durata di validità massima fino al 31 dicembre 2004, sono eseguiti conformemente al diritto anteriore, sempre che le parti contraenti non li adeguino, mediante contratto di lavoro scritto, al rapporto di lavoro secondo il nuovo diritto.

28 RS

510.10

29 [RU

2002 49]

30 [RU

1992 21]

31 [RU

1996 573, 2002 2833]

Personale federale

16

172.220.111.310.2

Art. 43

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Personale militare

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172.220.111.310.2 Allegato 132

(art. 22-24a, 26-28) Aliquote delle indennità Fr.

1

Le indennità per l'alloggio presso il luogo di lavoro ammontano: 1.1 - secondo l'articolo 22 capoversi 1 e 3 e l'articolo 28 capoverso 1, mensilmente al massimo (spese effettive secondo fattura o contratto di locazione) a
800.1.2 - secondo l'articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo

forfetario di

750.2

L'indennità per l'alloggio in caserme o altri edifici della Confederazione secondo gli articoli 23 e 27 ammonta a: 15.50

3

L'indennità per pasti ammonta a: 3.1 - in caso di lavoro notturno secondo l'articolo 24 15.50

3.2 - in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale secondo gli articoli 24a, 27 capoverso 2bis e 28 capoverso 3bis: - se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa: colazione

7.-

cena

10.- se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa:

colazione

14.-

cena

27.50

4

L'indennità per l'utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a motore privati secondo l'articolo 26 ammonta a un importo annuale forfetario di: 5040.Per le spese rimanenti sono applicabili gli articoli 41 e seguenti dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200133 concernente l'ordinanza sul personale federale (OOPers), segnatamente:

l'indennità per i pasti secondo l'articolo 43;

il rimborso dei pernottamenti secondo l'articolo 44;

il rimborso in caso di trasloco per motivi di servizio secondo l'articolo 49.

32 Aggiornato dal n. II dell'O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631) e dai n. I delle O del DDPS del 15 ott. 2008 (RU 2008 4957) e del 23 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 5171).

33 RS

172.220.111.31

Personale federale

18

172.220.111.310.2 Allegato 2

(art. 32)

Livelli di attribuzione Livello di attribuzione Ufficiali di professione Sottufficiali di professione 3

Alti ufficiali superiori a titolo principale 2

Gruppo d'impiego 5

2

Gruppo d'impiego 4

Gruppo d'impiego 5

2

Gruppo d'impiego 3

Gruppo d'impiego 4

1

Gruppo d'impiego 2

Gruppo d'impiego 3

1

Gruppo d'impiego 1

Gruppo d'impiego 2

1

Gruppo d'impiego 1