01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
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01.10.2014 - 31.12.2015
01.01.2012 - 30.09.2014
01.02.2011 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.01.2011
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
15.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 14.07.2005
01.01.2002 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil) del 9 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2016) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l'articolo 115 dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers);2
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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza attua le disposizioni in materia di diritto del personale dell'OPers per il personale militare e disciplina le deroghe.


Art. 2

3 Definizioni 1 Sono ufficiali di professione: a. gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale o a titolo accessorio e il cui rapporto di lavoro nasce in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 OPers; b. i candidati ufficiali di professione dal superamento dell'esame d'idoneità per ufficiali di professione (selezione 1) fino al superamento dell'esame di ammissione al corso di formazione di base (selezione 2); c. gli aspiranti ufficiali di professione dal superamento dell'esame d'ammissione al corso di formazione di base (selezione 2) fino alla conclusione con successo del corso di formazione di base;

d. gli ufficiali di professione che hanno concluso la formazione di base secondo l'articolo 11 capoverso 1 o 2.

RU 2003 5015 1 RS

172.220.111.3 2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

172.220.111.310.2

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.220.111.310.2 2

Sono sottufficiali di professione: a. i candidati sottufficiali di professione dal superamento dell'esame d'idoneità per sottufficiali di professione (selezione 1) fino al superamento dell'esame di ammissione al corso di formazione di base (selezione 2); b. gli aspiranti sottufficiali di professione dal superamento dell'esame d'ammissione al corso di formazione di base (selezione 2) fino alla conclusione con successo del corso di formazione di base;

c. i sottufficiali di professione che hanno concluso la formazione di base secondo l'articolo 11 capoverso 3.

3

Sono membri del servizio di volo militare i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione.

4

Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti gli ufficiali e i sottufficiali di professione previsti specificamente per l'impiego nelle formazioni di professionisti «Sicurezza militare», «comando forze speciali» o «compagnia di pronto intervento per l'aiuto in caso di catastrofe» (art. 7 cpv. 2 lett. b n. 2-4 dell'organizzazione dell'esercito del 4 ottobre 20024).


Art. 3

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica al personale militare ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1-3 della legge militare del 3 febbraio 19955.

2

Essa non si applica: a. all'uditore in capo dell'esercito; b. alle persone il cui contratto di lavoro esclude l'applicazione della presente ordinanza.

3

Le disposizioni concernenti gli ufficiali di professione si applicano agli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo principale o a titolo accessorio soltanto se espressamente indicato. 4 Le disposizioni concernenti gli ufficiali e i sottufficiali di professione non si applicano agli ufficiali e ai sottufficiali di professione specialisti. Per quest'ultimi si applicano disposizioni particolari.


Art. 4

Assunzione di alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio Gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio sono assunti a tempo determinato conformemente al diritto in materia di personale federale.

4 RS

513.1

5 RS

510.10

Personale militare. O del DDPS 3

172.220.111.310.2 Capitolo 2: Condizioni per l'assunzione (art. 24 OPers) Sezione 1: Ufficiali di professione

Art. 5


6

Condizioni per l'assunzione degli ufficiali di professione 1

Possono essere assunte come ufficiali di professione, eccettuati i membri del servizio di volo militare, le persone che:

a. sono titolari di un diploma universitario o di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato, adempiono le condizioni del PF di Zurigo per l'ammissione al ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) o sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale (LFPr) o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;

b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;

d. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; e. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f.

possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; g. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell'esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e h. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

2

Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti: a. avere superato l'esame d'idoneità per ufficiali di professione (selezione 1) per un'assunzione a tempo determinato in qualità di candidato ufficiale di professione; b. avere superato l'esame d'ammissione al corso di formazione di base (selezione 2) per un'assunzione a tempo indeterminato in qualità di aspirante ufficiale di professione;

c. avere concluso con successo la formazione di base per ufficiali di professione secondo l'articolo 11 capoverso 1.

3

In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell'esercito può riconoscere altre qualifiche professionali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari. 4 In casi eccezionali debitamente motivati, quali un passaggio di grado nell'esercito di milizia da sottufficiale superiore a ufficiale, e in presenza di un bisogno compro6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

7 RS

412.10

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.220.111.310.2 vato, il capo dell'esercito può ammettere sottufficiali di professione in qualità di aspiranti ufficiali di professione.

5

Le condizioni per l'assunzione dei membri del servizio di volo militare sono rette dall'ordinanza del 19 novembre 20038 sul servizio di volo militare (OSVM).


Art. 6


9

Condizioni per l'assunzione degli ufficiali di professione specialisti Possono essere assunte come ufficiali di professione specialisti le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr10 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l'esame d'idoneità per ufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti; d. rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;

e. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; f.

possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; g. possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; h. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell'esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e i.

sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

Sezione 2: Sottufficiali di professione

Art. 7


11

Condizioni per l'assunzione dei sottufficiali di professione 1

Possono essere assunte come sottufficiali di professione le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr 12 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. rivestono un grado di sottufficiale dopo avere concluso il servizio pratico; d. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; 8 RS

512.271

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

10 RS

412.10

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

12 RS

412.10

Personale militare. O del DDPS 5

172.220.111.310.2 e. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f.

possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; g. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell'esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e h. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

2

Devono inoltre soddisfare almeno una delle condizioni seguenti: a. avere superato l'esame d'idoneità per sottufficiali di professione (selezione 1) per un'assunzione a tempo determinato in qualità di candidato sottufficiale di professione;

b. avere superato l'esame d'ammissione al corso di formazione di base (selezione 2) per un'assunzione a tempo indeterminato in qualità di aspirante sottufficiale di professione;

c. avere concluso con successo la formazione di base per sottufficiali di professione secondo l'articolo 11 capoverso 3.

3

In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell'esercito può riconoscere altre qualifiche professionali equivalenti ai sensi del capoverso 1 lettera a nonché altre condizioni militari.


Art. 8


13

Condizioni per l'assunzione dei sottufficiali di professione specialisti Possono essere assunte come sottufficiali di professione specialisti le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr14 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale; c. hanno superato l'esame d'idoneità per sottufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti; d. rivestono un grado di sottufficiale dopo aver concluso il servizio pratico; e. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f.

possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; g. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell'esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e h. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

14 RS

412.10

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.220.111.310.2 Sezione 3: Soldati di professione

Art. 9

15 Possono essere assunte come soldati di professione le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr16 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. hanno superato l'esame d'idoneità per soldati di professione delle formazioni di professionisti;

c. rivestono un grado di truppa; d. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; e. possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; f.

possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; g. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell'esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e h. sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

Sezione 4: Militari a contratto temporaneo

Art. 10

17 Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che: a. sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale secondo la LFPr18 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola; b. sono militari dell'Esercito svizzero; c. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; d. presentano un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni; e. presentano un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni; e f. sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell'esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

16 RS 412.10 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

18 RS 412.10

Personale militare. O del DDPS 7

172.220.111.310.2 Sezione 5:19 Mancato adempimento delle condizioni per l'assunzione
a Iscrizioni nel casellario giudiziale e nel registro delle esecuzioni al momento dell'assunzione Se a carico di una persona figurano iscrizioni d'importanza secondaria, su richiesta motivata dell'autorità di assunzione il capo dell'esercito può autorizzare una deroga.

b Rimborso dei costi di formazione 1

Il datore di lavoro può chiedere il rimborso dei costi relativi alla formazione di base di cui all'articolo 11 se: a. una condizione per l'assunzione di cui agli articoli 5-10 non è o non è più soddisfatta;

b. la formazione di base di cui all'articolo 11 è interrotta o conclusa senza successo;

c. il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore.

2

Il rimborso è retto dalle disposizioni dell'accordo in materia di formazione.

Capitolo 3: Formazione di base20 e sviluppo del personale (art. 4 e 5 OPers) Sezione 1: Formazione di base

Art. 11

21 1 La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servizio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell'Accademia militare del PF di Zurigo secondo l'ordinanza del 24 settembre 200422 concernente l'Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo. 2

La formazione di base dei membri del servizio di volo militare è disciplinata nell' nell' ordinanza del DDPS del 4 dicembre 200323 concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM).

19 Introdotta dal n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

20 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

22 RS

414.131.1

23 RS

512.271.1

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.220.111.310.2 3

La formazione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso di formazione di base secondo l'ordinanza del DDPS del 7 dicembre 201524 sulla formazione dei sottufficiali di professione dell'esercito (OFSPE). 4

La formazione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell'impiego.

5

La formazione di base per i militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell'impiego.

6

Eccettuato il caso dei militari a contratto temporaneo, prima dell'ammissione alla formazione di base è concluso un accordo scritto in materia di formazione. Questo contiene, tra l'altro, le disposizioni riguardanti l'obbligo di rimborsare i costi di formazione.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 12


25

Assegnazione di funzioni 1

Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnata una funzione in base alle esigenze del datore di lavoro e in considerazione della loro idoneità personale, delle loro prestazioni e delle loro attitudini.

2

In via eccezionale gli ufficiali e i sottufficiali di professione possono essere trasferiti, nel quadro di una misura individuale di sviluppo del personale, in un posto con classe di stipendio inferiore; in tal caso essi mantengono le loro condizioni d'assunzione per tre anni al massimo.

3

Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di sostituto capo Personale Difesa e di capo Stato maggiore Personale Difesa, di capo Gestione impieghi e carriere Difesa o di capo Gestione impieghi e carriere di subordinati diretti del capo dell'esercito, mantengono le loro condizioni d'assunzione precedenti fintanto che esercitano la nuova funzione.


Art. 13

26 Gruppi d'impiego

1

Le funzioni degli ufficiali di professione e dei sottufficiali di professione sono suddivise in gruppi d'impiego; sono esclusi dalla presente disposizione i membri del servizio di volo militare, gli aspiranti e i candidati. 2 La valutazione delle funzioni e la loro assegnazione a un gruppo d'impiego sono disciplinate nelle prescrizioni concernenti la valutazione.

24 RS

512.413

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Personale militare. O del DDPS 9

172.220.111.310.2 3

All'interno di un gruppo d'impiego le funzioni possono essere distinte in impieghi di inizio carriera, impieghi successivi e impieghi di fine carriera al fine di garantire una pianificazione del personale conforme all'età e all'esperienza.


Art. 14


27

Perfezionamento

Il perfezionamento segue la conclusione della formazione di base. Esso mantiene e amplia le competenze dei militari di professione e dei militari a contratto temporaneo.


Art. 15


28

Corsi di formazione per l'avanzamento 1

I corsi di formazione per l'avanzamento abilitano i militari di professione ad assumere compiti in un gruppo d'impiego o in una funzione superiori.

2

Possono essere completati con impieghi comandati presso eserciti stranieri, presso organizzazioni internazionali oppure con uno studio postdiploma.

Capitolo 4: Impieghi e trasferimenti29 (art. 89 OPers)

Art. 16

Impieghi 1 Il personale militare può essere impiegato in Svizzera o all'estero in qualsiasi momento a seconda delle esigenze del servizio. In singoli casi, in presenza di motivi importanti, è possibile derogare a questa regola.

2

Gli impieghi all'estero comprendono le istruzioni nell'ambito di reparti di truppa nonché i servizi di promovimento della pace e i servizi d'appoggio.30 3 ...31


Art. 17

Trasferimenti 1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Una funzione assegnata deve essere esercitata per un periodo compreso tra quattro e sei anni; sono eccettuati i candidati e gli aspiranti.32 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 5 lug. 2005, in vigore dal 15 giu. 2005 (RU 2005 2693).

31 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.220.111.310.2 1bis

Il datore di lavoro può modificare l'assegnazione in ogni momento; la modifica è comunicata per scritto. La presente disposizione non si applica ai candidati.33 2 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnato un nuovo luogo di lavoro se presumibilmente vi svolgeranno la loro funzione per più di un anno. L'assegnazione è comunicata per scritto sei mesi prima dell'entrata in servizio nel nuovo luogo di lavoro.

3

Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione sono assegnati per principio posti militari. È determinante il piano dei posti in organico approvato dal capo dell'esercito. Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che occupano un posto non militare perdono lo statuto di ufficiale o di sottufficiale di professione dopo tre anni.

4

I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell'esercito o di un perfezionamento professionale non dovrebbero durare più di tre anni.34 5 Il trasferimento a un posto al di fuori del settore «Difesa» può aver luogo soltanto d'intesa con la Segreteria generale del DDPS.


Art. 18


35

Capitolo 5: Tempo di lavoro e lavoro straordinario (art. 64 seg. OPers)

Art. 19

36 Militari di

professione

1

Il tempo di lavoro degli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e dei sottufficiali di professione dipende dalle esigenze del servizio. È fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.37 2 Su richiesta, il capo dell'esercito può autorizzare per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione un'occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull'esercizio della funzione e l'impiego in funzione delle esigenze del servizio.38 3 Su richiesta, il capo dell'esercito autorizza per gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e per i sottufficiali di professione la riduzione del tasso di 33 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).

35 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Personale militare. O del DDPS 11

172.220.111.310.2 occupazione dopo la nascita o l'adozione di un figlio secondo l'articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull'esercizio della funzione e l'impiego in funzione delle esigenze del servizio.39 4 In caso di cambiamento di funzione l'autorizzazione di un'occupazione a tempo parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.

5

Il tempo di lavoro straordinario dovrebbe essere compensato con tempo libero.

6

Il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers sono compensati con tempo libero.

7

Il tempo di lavoro degli ufficiali e sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è retto dal diritto in materia di personale federale.


Art. 20


40

Militari a contratto temporaneo 1

Il tempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito secondo le necessità ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull'arco dell'anno secondo l'articolo 64 capoverso 4bis OPers. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore ed è fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.

2

Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell'esercito possono autorizzare per i militari a contratto temporaneo un'occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull'esercizio della funzione e l'impiego in funzione delle necessità.

3

Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell'esercito autorizzano per i militari a contratto temporaneo la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione di un figlio secondo l'articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull'esercizio della funzione e l'impiego in funzione delle necessità.

4

In caso di cambiamento di funzione l'autorizzazione di un'occupazione a tempo parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.

5

Se necessario, può essere ordinato il lavoro nel fine settimana, nei giorni festivi secondo l'articolo 66 capoverso 2 OPers, la sera e durante la notte. In tal caso, il tempo di lavoro quotidiano può essere al massimo di 16 ore.

6

Il tempo di lavoro che supera il tempo di lavoro settimanale di 45 ore può essere riconosciuto come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata.

7

All'anno civile successivo possono essere riportate complessivamente al massimo 50 ore di lavoro straordinario. Le ore che superano tale limite decadono senza indennità.

8

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoro straordinario può essere indennizzato in contanti al 100 per cento dello stipendio convertito in salario orario.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.220.111.310.2 Capitolo 6: Vacanze (art. 67 OPers)

Art. 21

1 Il personale militare ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza consecutive. Il periodo delle vacanze è stabilito, per quanto possibile, tenendo conto dei desideri individuali.

2

Ai piloti militari di professione delle Forze aeree è concessa una settimana di vacanze supplementare per compensare l'impegno fisico e psichico.

3

Il personale militare con figli in età scolastica ha diritto ogni anno ad almeno due settimane di vacanza durante il periodo delle vacanze scolastiche.

4

Gli aspiranti prendono le loro vacanze secondo le direttive della formazione frequentata.41

Capitolo 7: Spese (art. 72 OPers) Sezione 1: Ufficiali e sottufficiali di professione

Art. 22

Indennità in caso di occupazione di un alloggio presso il luogo di lavoro 1

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione domiciliati a oltre un'ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto a un'indennità per l'alloggio occupato presso il posto di lavoro o nelle immediate vicinanze.42 2 ...43

3

In caso di assenza per impiego fuori del luogo di lavoro, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, l'alloggio inutilizzato di cui al capoverso 1 è rimborsato per tre mesi al massimo se resta prenotato e deve essere pagato.

4

Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 occupano un alloggio, eccettuati gli alloggi in alberghi, motel o pensioni, hanno inoltre diritto a un'indennità per la cura di detto alloggio.44 5 L'ammontare delle indennità si fonda sull'allegato 1.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

43 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

Personale militare. O del DDPS 13

172.220.111.310.2 6

... 45

a46 Alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione sul luogo di lavoro 1

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione domiciliati a oltre un'ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto all'alloggio stabile in caserme o in altri edifici della Confederazione sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sempre che vi siano posti disponibili.47 2 Per ogni pernottamento in tali alloggi hanno diritto a un'indennità per pasti secondo l'allegato 1


Art. 23

Alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio48 1

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione hanno diritto durante i viaggi di servizio all'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.49 2 Per l'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione è versata un'indennità conformemente all'allegato 1.


Art. 24


50

Indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno 1

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi, corsi di formazione e impieghi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le 06.30, hanno diritto all'indennità per un pasto intermedio in caso di lavoro notturno secondo l'allegato 1.

2

La presente disposizione non si applica al corso di formazione di base.

a51 Indennità per pasti presso il luogo di lavoro in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale 1

Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi, corsi di formazione o impieghi 45 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

46 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

51 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

172.220.111.310.2 presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti secondo l'allegato 1.

2

La presente disposizione non si applica al corso di formazione di base

Art. 25


52

Tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego e viaggi di visita pagati 1

Per i detentori di un veicolo di servizio personale secondo l'articolo 30, i tragitti tra il luogo di residenza, di lavoro e di impiego sono considerati corse di servizio.

2

Chi riceve un'indennità per l'alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto ogni settimana, oltre ai viaggi del fine settimana, all'indennità per una corsa di servizio supplementare al luogo di residenza o per un viaggio di visita supplementare del coniuge o del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.

3

I candidati a partire da un grado di sottufficiale superiore, gli aspiranti e i sottufficiali di professione del gruppo d'impiego 1 possono viaggiare in 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d'impiego nonché tra i luoghi d'impiego. È fatto salvo l'articolo 35 capoverso 4.


Art. 26

Indennità per l'utilizzazione di veicoli privati per i membri del servizio di volo militare53 1

I membri del servizio di volo militare ricevono, per l'utilizzazione per ragioni di servizio del veicolo a motore privato all'interno di un raggio di 20 km in linea d'aria dal luogo di lavoro o dal luogo dell'impiego al di fuori del luogo di lavoro, un'indennità secondo l'allegato 1.54 2 Per gli aspiranti piloti militari di professione il diritto all'indennità nasce con l'ammissione al servizio di volo militare, per tutte le altre persone con l'ottenimento del brevetto, al più presto però alla fine del periodo di prova.

Sezione 2:

Ufficiali e sottufficiali di professione specialisti, soldati di professione

Art. 27

1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto all'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.

2

Per l'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione è versata un'indennità conformemente all'allegato 1.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Personale militare. O del DDPS 15

172.220.111.310.2 2bis

Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.55 2ter

Gli ufficiali e i sottufficiali superiori di professione specialisti possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d'impiego nonché tra luoghi d'impiego.56 3 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull'OPers.

Sezione 3: Militari a contratto temporaneo

Art. 28

1 I militari a contratto temporaneo hanno diritto all'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione presso il luogo di lavoro, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. In casi particolari può essere versata un'indennità per l'occupazione di un alloggio esterno presso il luogo di lavoro.

L'indennità si fonda sull'allegato 1.

2

In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante la formazione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza.

3

Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all'ordinanza del DDPS del 12 dicembre 199557 concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE-DDPS).

3bis

I militari a contratto temporaneo in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.58 3ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori a contratto temporaneo possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d'impiego nonché tra luoghi d'impiego. 59 4 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull'OPers.

55 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6631).

56 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109).

57 RS

510.301.1

58 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6631).

59 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109).

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

172.220.111.310.2 Capitolo 8: Veicoli di servizio personali (art. 71 OPers)

Art. 29

Principio 1 Per l'adempimento degli obblighi di servizio è attribuito un veicolo di servizio personale. Esso rimane di proprietà della Confederazione. Il possessore è il detentore del veicolo ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

2

Il detentore impiega il veicolo in maniera economica ed ecologica. Egli può utilizzarlo per scopi privati contro un indennizzo forfetario.

2bis

Un'utilizzazione a fini commerciali del veicolo di servizio personale non è permessa.60 3

L'impiego di veicoli di rappresentanza è retto dagli articoli 14-16 dell'ordinanza del 23 febbraio 200561 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.62

Art. 30


63

Attribuzione di veicoli di servizio personali 1

Un veicolo di servizio personale è attribuito alle persone seguenti: a. ufficiali di professione, eccettuati i candidati ufficiali di professione e i membri del servizio di volo militare; b. sottufficiali di professione, eccettuati i candidati sottufficiali di professione; c. aspiranti ufficiali di professione che hanno superato l'esame d'ammissione al corso di formazione di base (selezione 2), eccettuati i periodi di formazione civile. Durante gli studi al PF di Zurigo e durante la Scuola militare, invece del veicolo di servizio personale è fornito un abbonamento generale delle FFS di 1a classe; d. aspiranti sottufficiali di professione che hanno superato l'esame d'ammissione al corso di formazione di base (selezione 2).

2

L'attribuzione di veicoli di servizio personali agli alti ufficiali superiori a titolo principale si fonda sull'articolo 71 capoverso 2 lettera a OPers.


Art. 31


64

Servizio preposto alle autovetture Il Servizio preposto alle autovetture (SPA) provvede all'acquisto e all'amministrazione dei veicoli.

60 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

61 RS

514.31

62 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Personale militare. O del DDPS 17

172.220.111.310.2

Art. 32


65

Livelli di attribuzione Per il calcolo delle risorse finanziarie impiegate dalla Confederazione per l'acquisto, l'esercizio e la gestione del veicolo di servizio personale sono stabiliti livelli di attribuzione. Il livello di attribuzione assegnato a ogni gruppo d'impiego si fonda sull'allegato 2. Il capo dell'esercito determina le aliquote d'intesa con la Segreteria generale del DDPS.


Art. 33

Attribuzione dei veicoli 1

L'acquisto di un'autovettura nuova oppure, in casi particolari, l'attribuzione di un'autovettura usata, appartenente a un pool o noleggiata sono effettuati dal SPA.

Gli aspiranti aventi diritto ricevono come primo veicolo un'autovettura del pool.66 2 Qualora sia acquistata un'autovettura nuova, le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 possono scegliere il loro veicolo. Esso deve essere conforme alle aliquote di cui all'articolo 32 e ai requisiti minimi del SPA. 3

Ai detentori non è consentito apportare alcuna modifica ai loro veicoli.

4

In caso di impiego inappropriato o di modifica del veicolo, di altre violazioni delle prescrizioni o di inosservanza degli obblighi finanziari, il SPA, d'intesa con il superiore gerarchico competente, può modificare l'attribuzione del veicolo, attribuire un'autovettura appartenente a un pool o un'autovettura noleggiata oppure limitare l'uso alle corse di servizio.


Art. 34

Tempo di custodia e restituzione 1

Il SPA stabilisce il tempo di custodia sulla base di criteri economico-aziendali.

Dopo la scadenza del tempo di custodia, esso decide se il veicolo è ulteriormente utilizzato in seno all'Amministrazione federale oppure venduto al prezzo usuale di mercato. 2 Per la durata dell'attribuzione di un veicolo di servizio personale sussiste l'obbligo di utilizzare il veicolo attribuito per scopi di servizio e di provvedere alla sua manutenzione. 3 In caso di passaggio a un livello di attribuzione superiore, il veicolo rimane al detentore. In caso di passaggio al livello di attribuzione 3, il veicolo può essere cambiato. Il detentore si assume i costi che ne derivano. 4 Se l'attribuzione cambia oppure viene a cadere per colpa o iniziativa del detentore, egli ne assume i costi che ne derivano. 5 Qualora, in occasione del cambio del veicolo dopo il passaggio al livello di attribuzione 3 e nei casi di cui al capoverso 4, vi siano contestazioni, il SPA emana una decisione sui costi, segnatamente sulla differenza dell'ammortamento lineare rispet-

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

172.220.111.310.2 to al valore di mercato. Il SPA può richiedere una perizia a un perito dell'Associazione svizzera dei periti d'autoveicoli.


Art. 35

Corse di servizio e corse private 1

Sono considerate corse di servizio tutte le corse imposte dal servizio di milizia o dalle attività professionali del detentore. Sono parimenti corse di servizio le corse conformemente all'articolo 25. 2 Tutte le altre corse sono considerate corse private.

3

La Confederazione si assume i costi derivanti dalle corse di servizio. Il capo dell'esercito, d'intesa con la Segreteria generale del DDPS, stabilisce l'ammontare dell'importo forfetario mensile che il detentore versa per le corse private.67 4 Per le corse di servizio deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I trasporti pubblici possono essere utilizzati in singoli casi, se ciò è opportuno e se le esigenze del servizio lo consentono.68 5 Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d'impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro non sono considerati tempo di lavoro secondo l'articolo 19.69
a70 Autorizzazione di condurre in caso di corse di servizio 1

In caso di corse di servizio il detentore, oppure una persona da lui autorizza, conduce personalmente il veicolo di servizio personale.71 2

Al capo dell'esercito, al comandante delle Forze terrestri e al comandante delle Forze aeree è assegnato un conducente personale. 3 Gli altri detentori sono autorizzati a impiegare un conducente per corse di servizio soltanto se la corsa è in relazione diretta con un'attività di servizio della truppa oppure se l'adempimento dei compiti o la sicurezza lo richiedono urgentemente.

Possono essere impiegati unicamente i militari incorporati come conducenti nella truppa che presta servizio.72 4 Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d'impiego non possono essere impiegati conducenti.73 67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

68 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).

69 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 12 gen. 2011 (RU 2011 271). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

70 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

Personale militare. O del DDPS 19

172.220.111.310.2

Art. 36


74

Autorizzazione a condurre in caso di utilizzo privato 1

Oltre al detentore, sono autorizzati a effettuare corse private secondo l'articolo 35 capoverso 2 tutti i membri della famiglia, compreso il partner, notificati come appartenenti alla medesima economia domestica.

2

Le corse durante le vacanze e le corse di scuola guida sono autorizzate soltanto con l'accompagnamento del detentore.


Art. 37

Immatricolazione 1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente.75 2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari. 3

Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali.

4

Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.


Art. 38

Responsabilità 1 ...76

2

La Confederazione si assume il rischio in materia di responsabilità civile e casco per le corse di servizio e private.

3

Durante l'utilizzazione per scopi professionali e privati del veicolo di servizio personale, il detentore risponde nei confronti della Confederazione conformemente alle disposizioni della legge sulla responsabilità del 14 marzo 195877.78 4 In servizio di milizia, la responsabilità del detentore nei confronti della Confederazione si fonda sulle disposizioni della legge militare del 3 febbraio 199579.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

76 Abrogato dal n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

77 RS

170.32

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

79 RS

510.10

Consiglio federale e Amministrazione federale 20

172.220.111.310.2 Capitolo 9:80 Disposizioni di esecuzione
a Il capo dell'esercito, d'intesa con la Segreteria generale del DDPS, può emanare istruzioni relative alla presente ordinanza.

Capitolo 10:81 Disposizioni finali

Art. 39

Diritto previgente:

abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del DDPS del 24 ottobre 200182 concernente il Corpo degli istruttori (OI-DDPS);

2. ordinanza del DDPS del 3 dicembre 199183 sulla squadra di vigilanza (O sq vig DDPS);

3. ordinanza del DDPS del 30 novembre 199584 concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS).


Art. 40


85

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 28 agosto 2014 1

Se gli aventi diritto di cui all'articolo 22 capoversi 1 e 4 del diritto vigente86 hanno sinora ricevuto un'indennità per l'alloggio occupato presso il posto di lavoro o un'indennità per spese supplementari, queste indennità saranno versate al più tardi fino al 30 aprile 2015. 2 Se gli aventi diritto di cui all'articolo 22 capoversi 1 e 4 cambiano entro il 30 aprile 2015 il loro alloggio in seguito all'assegnazione di un nuovo posto di lavoro o per loro propria decisione, si applicano le presenti disposizioni dall'occupazione del nuovo alloggio.


Art. 41

e 4287

Art. 43

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

80 Introdotto dal n. I dell'O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

81 Originario

cap.

9

82 [RU

2002 49]

83 [RU

1992 21]

84 [RU

1996 573, 2002 2833] 85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

86 RU

2003 5015, 2011 271 87 Abrogati dal n. I dell'O del DDPS del 6 dic. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109).

Personale militare. O del DDPS 21

172.220.111.310.2 Allegato 188

(art. 22-24a, 26-28) Aliquote delle indennità Fr.

1

Le indennità per l'alloggio presso il luogo di lavoro ammontano: 1.1 - secondo l'articolo 22 capoverso 1 e l'articolo 28 capoverso 1, mensilmente al massimo (spese effettive secondo fattura o contratto di locazione) a 1000.1.2 - secondo l'articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo

forfetario di

100.2

L'indennità per l'alloggio in caserme o altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio secondo gli articoli 23 e 27 capoverso 2 per pernottamento ammonta a: 15.50

3

L'indennità per pasti ammonta a: 3.1 - in caso di lavoro notturno secondo l'articolo 24 15.50

3.2 - in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale secondo gli articoli 24a, 27 capoverso 2bis e 28 capoverso 3bis: - se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa: colazione

7.-

cena

10.- se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa:

colazione

14.-

cena

27.50

3.3 - in caso di alloggio stabile in caserme o altri edifici della Confederazione secondo l'articolo 22a capoverso 2:

colazione

14.-

cena

27.50

4

L'indennità per l'utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a motore privati secondo l'articolo 26 capoverso 1 ammonta a un importo annuale forfetario di: 5040.88 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014

(RU 2014 2813).

Consiglio federale e Amministrazione federale 22

172.220.111.310.2 Allegato 2

(art. 32)

Livelli di attribuzione Livello di attribuzione Ufficiali di professione Sottufficiali di professione 3

Alti ufficiali superiori a titolo principale 2

Gruppo d'impiego 5

2

Gruppo d'impiego 4

Gruppo d'impiego 5

2

Gruppo d'impiego 3

Gruppo d'impiego 4

1

Gruppo d'impiego 2

Gruppo d'impiego 3

1

Gruppo d'impiego 1

Gruppo d'impiego 2

1

Gruppo d'impiego 1