01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2015) Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers); visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers)

1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2

La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;

abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.

RU 2001 1789 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 8 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 172.220.113

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.220.113


Art. 2

Competenze

(art. 3 LPers)

1

Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a.9 i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti); b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.10 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2

Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.11 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.12 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5

…13


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2

Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

10 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

13 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

O sul personale del settore dei PF 3

172.220.113

a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;

d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2

La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3

I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.

Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2

I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3

I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.220.113


Art. 7

Colloquio di valutazione e di promozione14 (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2

Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.15 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3

La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4

I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5

Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 199116 sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.17

Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2

Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

16 RS

414.110

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

O sul personale del settore dei PF 5

172.220.113

b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3

I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.


Art. 10

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2

Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;

b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;

c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers) 1

Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2

I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3

Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale;

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.220.113

c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.18 l'applicazione del sistema salariale.

4

Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca19.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3

Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4

Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso

(art. 7 LPers)

1

I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

2

Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.

18 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

19 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

O sul personale del settore dei PF 7

172.220.113


Art. 16

Contratto di lavoro

(art. 8 LPers)

1

Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2

Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova; d. il grado

d'occupazione;

e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.

la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.

3

Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers)

1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2

In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.20

Art. 18

Periodo di prova

(art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.21 2

In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers)

1

Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2

... 22

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

22 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.220.113

3

I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.23

Art. 20


24


a25 Termini di disdetta

1

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente: a. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni; b. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.

2

Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:

a. un mese nel primo anno di servizio; b. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.

3

In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.

4

In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 10, 19, 31 e 33 LPers)26 1

I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.

I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2

Hanno priorità rispetto al licenziamento: a.27 ...

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

24 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

25 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

27 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

O sul personale del settore dei PF 9

172.220.113

b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;

c.28 il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF; d.29 il sostegno in caso di formazione professionale continua; e. il pensionamento anticipato.

3

I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4

Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.


Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.30 2

È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3

Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 200731 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.32 4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

31 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.220.113


Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24


33



Art. 25

34 Classificazione della

funzione

(art. 15 LPers)

1

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

2

I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.


Art. 26

35 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2

Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

3

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.

33 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 11

172.220.113


Art. 27


36

Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers) 1

L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

2

Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. supera nettamente le esigenze; b. supera le esigenze; c. adempie le esigenze; d. adempie gran parte delle esigenze; e. adempie parte delle esigenze; f.

non adempie le esigenze.37 3

Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

Se è superiore, rimane invariato.

4

Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.38 5 Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

6

I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.


Art. 28


39

Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers)

1

Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.220.113

2

Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.


Art. 29


40

Indennità di funzione (art. 15 LPers)

1

In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2

L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

3

Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.41

Art. 30

42 Premi speciali

(art. 15 LPers)

1

A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2

I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3

Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.


Art. 31


43

Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.


Art. 32


44



Art. 33

Indennità

(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; 40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

41 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

42 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set.

2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

44 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 13

172.220.113

b. lavoro a turni e servizio di picchetto.


Art. 34


45

Occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.


Art. 35

Disposizioni speciali 1

Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.46 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers)

1

I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.47 1bis Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.48 2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

3

I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4

Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

48 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

172.220.113

a49 Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers)

1

In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

2

I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

3

Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

4

Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2

Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3

La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4

Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

49 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 15

172.220.113

3

Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4

Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.


Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:50

a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198151 sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

…52

3

Sono computate le prestazioni assicurative.

a53 Invalidità professionale

(art.

32j cpv. 2 LPers) Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 154 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e

d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

51 RS

832.20

52 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

53 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

54 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

172.220.113


Art. 40


55

Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) 1

In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

2

È considerata superstite anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

3

L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.


Art. 41


56

Diritto all'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

2

Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

3

Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott.

200057 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

4

L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

a58 Prestazioni che integrano l'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, sempre che questo sia inferiore a: a. 4435 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2864 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3237 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.59 2

L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200660 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare: 55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

57 RS

830.1

58 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1035).

60 RS

836.2

O sul personale del settore dei PF 17

172.220.113

a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;

b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

3

I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

4

Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

b61 Assegno per il sostegno a congiunti (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

2

L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.


Art. 42


62

Previdenza professionale (art.

32g cpv. 5 LPers) 1

I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200663 su PUBLICA.

2

Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

4

Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 164.

61 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

63 RS

172.222.1

64 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

172.220.113

a65 Pensione transitoria

(art.

32k cpv. 2 LPers) 1

Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 166, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita.

L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

2

Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento

(art. 18 cpv. 1 LPers) 1

I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2

D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

3

D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese

(art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

2

Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3

Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà

(art. 32 lett. b LPers) 1

Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

65 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

66 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

O sul personale del settore dei PF 19

172.220.113

2

In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

3

Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.67


Art. 46

Servizi particolari

(art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;

b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;

c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

a68 Provvedimenti d'integrazione

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

67 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

68 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 20

172.220.113

2

Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.


Art. 49

69 Indennità (art. 19 cpv. 3 e 5 LPers) 1

In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c.

il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente; 2

In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

3

L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

4

Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare: a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro; b. l'età; c. la situazione personale e lavorativa; d. la durata dell'impiego.

5

Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

6

I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale. 7 La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 200370 sul settore dei PF.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

70 RS

414.110.3

O sul personale del settore dei PF 21

172.220.113

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze

(art. 17 LPers)

1

I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2

Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3

I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4

I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5

Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

6

Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7

In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo

anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.71 8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.


Art. 52

Congedi

(art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)72 1

In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2

Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni

b. per il matrimonio di parenti 1 giorno

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 22

172.220.113

c.73 per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 10 giorni d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia

fino a 5 giorni

per anno civile

e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni

per anno civile

f.

per trasloco

1 giorno

per anno civile

g.74 per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili fino a 5 giorni per

anno civile

h.75 per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia i.

per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo

necessario

j.76 per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica 5

giorni

k.77per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica

1-3 giorni secondo

l'impegno

l.78 per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro

il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6

giorni

su 2 anni civili

n.79 per attività in associazioni del personale fino a 30 giorni

previa intesa con le parti sociali 73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 23

172.220.113

o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni

per anno civile.

3

Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4

Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5

…80

a81 Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1

Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

2

In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

4

Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

5

I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

80 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

81 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 24

172.220.113


Art. 54

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2

I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3

In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

4

Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers)

1

In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

2

Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.

È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3

Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

4

Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

5

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6

Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.

O sul personale del settore dei PF 25

172.220.113


Art. 56


82

Occupazioni accessorie dei collaboratori 1

Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

2

I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di:

a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca; b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti; c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca; d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

3

In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

4

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato: a. il tipo di occupazione accessoria; b. l'onere temporale previsto; c. il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura; d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

a83 Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti 1

Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 200384 sul settore dei PF.

2

Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 200385 sulla retribuzione dei quadri.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

83 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

84 RS

414.110.3

85 RS

172.220.12

Consiglio federale e Amministrazione federale 26

172.220.113

b86 Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.


Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers)

1

I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2

L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali87

Art. 58


88

Inchiesta amministrativa (art. 25 LPers)

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a-27j dell'ordinanza del 25 novembre 199889 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

a90 Inchiesta disciplinare

(art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

86 Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

87 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

89 RS

172.010.1

90 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

O sul personale del settore dei PF 27

172.220.113

2

Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

3

Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a.91 in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5

Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

b92 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199293 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199394 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

92 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

93 RS

235.1

94 RS

235.11

Consiglio federale e Amministrazione federale 28

172.220.113

2

I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3

Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4

I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza95 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1

I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2

I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3

Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

4

I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5

Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

95 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art.

16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 172.512.1).

O sul personale del settore dei PF 29

172.220.113

6

Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD96. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b.97 … c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1

I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2

I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3

Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

4

Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

96 RS

235.1

97 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Consiglio federale e Amministrazione federale 30

172.220.113

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62


98

Autorità interna di ricorso e procedura (art. 35 cpv. 1 LPers) 1

L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

2


Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.99 Art. 63

Prescrizione

(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)100.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987101 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991102 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;

3. il regolamento del 14 novembre 1969103 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;

4. l'ordinanza del 31 marzo 1993104 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 5.105 l'ordinanza del 19 settembre 2002106 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

99 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

100 RS

220

101 [RU

1987 812]

102 [RU

1991 806]

103 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

104 [RU

1994 2262]

105 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

106 [RU

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3]

O sul personale del settore dei PF 31

172.220.113


Art. 65

Modifica del diritto vigente Sono modificate le seguenti ordinanze: 107

a108 Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

107 Le mod. possono essere consultate alla RU 2001 1789.

108 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar.

2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 32

172.220.113

Allegato 1109 (art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF Codice

Funzioni

Funzioni scientifiche 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

101

Assistente scientifico 1011-06

Profilo dei requisiti I 102

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 1021-07

Profilo dei requisiti I 1022-08

Profilo dei requisiti II 1023-09

Profilo dei requisiti III 1024-10

Profilo dei requisiti IV 103

Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER) 1031-10

Profilo dei requisiti I 1032-11

Profilo dei requisiti II 1033-12

Profilo dei requisiti III 1034-13

Profilo dei requisiti IV 111

Responsabile di gruppo scientifico 1111-09

Profilo dei requisiti I 1112-10

Profilo dei requisiti II 1113-11

Profilo dei requisiti III 112

Responsabile di unità scientifica 1121-11

Profilo dei requisiti I 1122-12

Profilo dei requisiti II 1123-13

Profilo dei requisiti III Funzioni di supporto 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

201/301

Collaboratore del supporto 2011/3011-01

Profilo dei requisiti I 2012/3012-02

Profilo dei requisiti II 2013/3013-03

Profilo dei requisiti III 202/302/402

Addetto al supporto 2021/3021/4021-03

Profilo dei requisiti I 2022/3022/4022-04

Profilo dei requisiti II 2023/3023/4023-05

Profilo dei requisiti III 203/303/403

Specialista del supporto I 2031/3031/4031-05

Profilo dei requisiti I 2032/3032/4032-06

Profilo dei requisiti II 2033/3033/4033-07

Profilo dei requisiti III 204/304/404

Specialista del supporto II 2041/3041/4041-07

Profilo dei requisiti I 2042/3042/4042-08

Profilo dei requisiti II 2043/3043/4043-09

Profilo dei requisiti III 2044/3044/4044-10

Profilo dei requisiti IV Livelli

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 33

172.220.113

Codice

Funzioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

501

Responsabile di gruppo 5011-04

Profilo dei requisiti I 5012-05

Profilo dei requisiti II 5013-06

Profilo dei requisiti III 502

Responsabile di unità 5021-06

Profilo dei requisiti I 5022-07

Profilo dei requisiti II 5023-08

Profilo dei requisiti III 5024-09

Profilo dei requisiti IV 503

Responsabile di settore 5031-09

Profilo dei requisiti I 5032-10

Profilo dei requisiti II 5033-11

Profilo dei requisiti III 5034-12

Profilo dei requisiti IV Funzioni manageriali e di stato maggiore 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

601

Specialista (con funzioni direttive) 6011-11

Profilo dei requisiti I 6012-12

Profilo dei requisiti II 6013-13

Profilo dei requisiti III 6014-14

Profilo dei requisiti IV 602

Funzioni direttive (con consulenza strategica allo stato maggiore) 6021-11

Profilo dei requisiti I 6022-12

Profilo dei requisiti II 6023-13

Profilo dei requisiti III 6024-14

Profilo dei requisiti IV 603

Funzioni direttive (diversi settori) 6031-13

Profilo dei requisiti I 6032-14

Profilo dei requisiti II 6033-15

Profilo dei requisiti III Livello

Consiglio federale e Amministrazione federale 34

172.220.113

Allegato 2110 (art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF 2015 Linea di valutazione «a.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

61 398 66 462 71 980 77 989 84 540 91 853 100 211 109 983 121 640 136 177 154 968 179 996 214 196 262 068 1

62 626 67 791 73 419 79 549 86 231 93 690 102 216 112 182 124 073 138 900 158 068 183 596 218 479 267 309 2

63 854 69 120 74 859 81 109 87 922 95 527 104 220 114 382 126 506 141 624 161 167 187 196 222 763 272 551 3

65 082 70 450 76 298 82 669 89 612 97 364 106 224 116 582 128 939 144 347 164 266 190 796 227 047 277 792 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

66 310 71 779 77 738 84 228 91 303 99 202 108 228 118 781 131 371 147 071 167 366 194 396 231 331 283 034 5

67 538 73 108 79 177 85 788 92 994 101 039 110 233 120 981 133 804 149 794 170 465 197 996 235 615 288 275 6

68 459 74 105 80 257 86 958 94 262 102 416 111 736 122 631 135 629 151 837 172 790 200 696 238 828 292 206 7

69 380 75 102 81 337 88 128 95 530 103 794 113 239 124 281 137 453 153 880 175 114 203 396 242 041 296 137 8

70 301 76 099 82 417 89 298 96 798 105 172 114 742 125 930 139 278 155 922 177 439 206 096 245 254 300 068 9

71 222 77 096 83 496 90 467 98 066 106 550 116 245 127 580 141 103 157 965 179 763 208 796 248 467 303 999 10

72 142 78 093 84 576 91 637 99 334 107 928 117 748 129 230 142 927 160 008 182 088 211 496 251 680 307 930 11

72 756 78 757 85 296 92 417 100 180 108 846 118 751 130 330 144 144 161 369 183 638 213 296 253 822 310 551 12

73 370 79 422 86 016 93 197 101 025 109 765 119 753 131 429 145 360 162 731 185 187 215 096 255 964 313 171 13

73 984 80 087 86 735 93 977 101 871 110 683 120 755 132 529 146 576 164 093 186 737 216 896 258 106 315 792 110 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 18 set. 2014, approvata dal CF il 25 mar. 2015, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1035).

O sul personale del settore dei PF 35

172.220.113

14

74 598 80 751 87 455 94 757 102 716 111 602 121 757 133 629 147 793 165 455 188 287 218 696 260 248 318 413 15

75 212 81 416 88 175 95 537 103 561 112 520 122 759 134 729 149 009 166 816 189 836 220 496 262 390 321 033 Linea di valutazione «b.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

57 394 62 127 67 285 72 903 79 026 85 863 93 676 102 810 113 707 127 296 144 862 168 258 200 226 244 977 1

58 542 63 370 68 631 74 361 80 607 87 580 95 549 104 866 115 981 129 842 147 759 171 623 204 231 249 876 2

59 689 64 613 69 977 75 819 82 188 89 297 97 423 106 922 118 255 132 387 150 656 174 988 208 235 254 776 3

60 837 65 855 71 322 77 277 83 768 91 015 99 296 108 979 120 530 134 933 153 553 178 353 212 240 259 675 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

61 985 67 098 72 668 78 735 85 349 92 732 101 170 111 035 122 804 137 479 156 451 181 718 216 244 264 575 5

63 133 68 340 74 014 80 193 86 929 94 449 103 044 113 091 125 078 140 025 159 348 185 083 220 249 269 474 6

63 994 69 272 75 023 81 287 88 114 95 737 104 449 114 633 126 783 141 935 161 521 187 607 223 252 273 149 7

64 855 70 204 76 032 82 380 89 300 97 025 105 854 116 175 128 489 143 844 163 694 190 131 226 256 276 824 8

65 716 71 136 77 042 83 474 90 485 98 313 107 259 117 717 130 195 145 753 165 867 192 655 229 259 280 498 9

66 577 72 068 78 051 84 567 91 671 99 601 108 664 119 260 131 900 147 663 168 040 195 179 232 262 284 173 10

67 438 73 000 79 060 85 661 92 856 100 889 110 069 120 802 133 606 149 572 170 213 197 703 235 266 287 848 11

68 011 73 621 79 733 86 390 93 646 101 747 111 006 121 830 134 743 150 845 171 661 199 385 237 268 290 297 12

68 585 74 242 80 406 87 119 94 437 102 606 111 943 122 858 135 880 152 118 173 110 201 068 239 270 292 747 13

69 159 74 864 81 079 87 848 95 227 103 465 112 879 123 886 137 017 153 391 174 558 202 750 241 273 295 197 14

69 733 75 485 81 752 88 577 96 017 104 323 113 816 124 914 138 154 154 664 176 007 204 433 243 275 297 647 15

70 307 76 106 82 424 89 306 96 807 105 182 114 753 125 942 139 291 155 937 177 456 206 115 245 277 300 096

Consiglio federale e Amministrazione federale 36

172.220.113

Linea di valutazione «c.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

53 389 57 793 62 591 67 817 73 513 79 872 87 140

95 637 105 774 118 415 134 755 156 519 186 257 227 885 1

54 457 58 949 63 843 69 173 74 983 81 470 88 883

97 550 107 890 120 783 137 450 159 649 189 982 232 443 2

55 525 60 105 65 095 70 529 76 453 83 067 90 626

99 463 110 005 123 151 140 145 162 779 193 707 237 001 3

56 593 61 261 66 346 71 886 77 924 84 665 92 369 101 375 112 120 125 519 142 840 165 910 197 432 241 558 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

57 661 62 416 67 598 73 242 79 394 86 262 94 112 103 288 114 236 127 888 145 536 169 040 201 158 246 116 5

58 728 63 572 68 850 74 598 80 864 87 860 95 854 105 201 116 351 130 256 148 231 172 171 204 883 250 674 6

59 529 64 439 69 789 75 616 81 967 89 058 97 162 106 635 117 938 132 032 150 252 174 518 207 677 254 092 7

60 330 65 306 70 728 76 633 83 070 90 256 98 469 108 070 119 525 133 808 152 273 176 866 210 470 257 510 8

61 131 66 173 71 667 77 650 84 172 91 454 99 776 109 505 121 111 135 585 154 295 179 214 213 264 260 929 9

61 932 67 040 72 605 78 667 85 275 92 652 101 083 110 939 122 698 137 361 156 316 181 562 216 058 264 347 10

62 733 67 907 73 544 79 685 86 378 93 850 102 390 112 374 124 284 139 137 158 337 183 909 218 852 267 765 11

63 266 68 485 74 170 80 363 87 113 94 649 103 261 113 330 125 342 140 321 159 685 185 475 220 715 270 044 12

63 800 69 063 74 796 81 041 87 848 95 448 104 133 114 286 126 400 141 505 161 032 187 040 222 577 272 323 13

64 334 69 641 75 422 81 719 88 583 96 246 105 004 115 243 127 458 142 690 162 380 188 605 224 440 274 602 14

64 868 70 218 76 048 82 397 89 318 97 045 105 876 116 199 128 515 143 874 163 727 190 170 226 302 276 881 15

65 402 70 796 76 674 83 075 90 053 97 844 106 747 117 156 129 573 145 058 165 075 191 735 228 165 279 159

O sul personale del settore dei PF 37

172.220.113

Linea di valutazione «d.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

49 385 53 459 57 897 62 730 67 999 73 882 80 605

88 464

97 841 109 533 124 648 144 780 172 288 210 794 1

50 373 54 528 59 054 63 985 69 359 75 360 82 217

90 234

99 798 111 724 127 141 147 675 175 733 215 010 2

51 361 55 597 60 212 65 240 70 719 76 837 83 829

92 003 101 755 113 915 129 634 150 571 179 179 219 226 3

52 348 56 666 61 370 66 494 72 079 78 315 85 441

93 772 103 711 116 105 132 127 153 467 182 625 223 442 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

53 336 57 735 62 528 67 749 73 439 79 793 87 053

95 542 105 668 118 296 134 620 156 362 186 071 227 657 5

54 324 58 804 63 686 69 003 74 799 81 270 88 665

97 311 107 625 120 487 137 113 159 258 189 516 231 873 6

55 065 59 606 64 555 69 944 75 819 82 378 89 874

98 638 109 093 122 130 138 983 161 429 192 101 235 035 7

55 805 60 408 65 423 70 885 76 839 83 487 91 083

99 965 110 560 123 773 140 853 163 601 194 685 238 197 8

56 546 61 210 66 292 71 826 77 859 84 595 92 293 101 292 112 028 125 416 142 723 165 773 197 269 241 359 9

57 287 62 012 67 160 72 767 78 879 85 703 93 502 102 619 113 496 127 059 144 592 167 945 199 854 244 521 10

58 028 62 814 68 028 73 708 79 899 86 811 94 711 103 946 114 963 128 702 146 462 170 116 202 438 247 683 11

58 521 63 348 68 607 74 336 80 579 87 550 95 517 104 830 115 942 129 797 147 708 171 564 204 161 249 791 12

59 015 63 883 69 186 74 963 81 259 88 289 96 323 105 715 116 920 130 892 148 955 173 012 205 884 251 899 13

59 509 64 418 69 765 75 590 81 939 89 028 97 129 106 600 117 898 131 988 150 201 174 460 207 607 254 007 14

60 003 64 952 70 344 76 217 82 619 89 767 97 935 107 484 118 877 133 083 151 448 175 907 209 330 256 115 15

60 497 65 487 70 923 76 845 83 299 90 505 98 741 108 369 119 855 134 178 152 694 177 355 211 052 258 223

Consiglio federale e Amministrazione federale 38

172.220.113

Linea di valutazione «e.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

* 49

124 53

202 57 644 62

486 67

892

74 069

81 292

89 908 100 652 114 542 133 041 158

318 193 702

1

* 50

107 54

266 58 797 63

736 69

249

75 551

82 917

91 706 102 665 116 833 135 702 161

485 197 577

2

47 196 51 089 55 330 59 950 64 985 70 607 77 032

84 543

93 504 104 678 119 124 138 362 164 651 201 451 3

48 104 52 071 56 394 61 103 66 235 71 965 78 513

86 169

95 302 106 691 121 414 141 023 167 818 205 325 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

49 012 53 054 57 458 62 256 67 485 73 323 79 995

87 795

97 101 108 705 123 705 143 684 170 984 209 199 5

49 919 54 036 58 522 63 409 68 735 74 681 81 476

89 421

98 899 110 718 125 996 146 345 174 150 213 073 6

50 600 54 773 59 321 64 273 69 672 75 699 82 587

90 640 100 247 112 227 127 714 148 341 176 525 215 978 7

51 281 55 510 60 119 65 138 70 609 76 717 83 698

91 860 101 596 113 737 129 432 150 336 178 900 218 884 8

51 961 56 247 60 917 66 003 71 546 77 736 84 809

93 079 102 945 115 247 131 150 152 332 181 275 221 789 9

52 642 56 984 61 715 66 867 72 484 78 754 85 920

94 298 104 293 116 757 132 869 154 327 183 649 224 695 10

53 323 57 721 62 513 67 732 73 421 79 773 87 031

95 518 105 642 118 267 134 587 156 323 186 024 227 600 11

53 777 58 212 63 045 68 308 74 046 80 452 87 772

96 331 106 541 119 273 135 732 157 653 187 607 229 537 12

54 230 58 703 63 577 68 885 74 671 81 130 88 513

97 143 107 440 120 280 136 878 158 984 189 191 231 474 13

54 684 59 194 64 109 69 461 75 296 81 809 89 254

97 956 108 339 121 286 138 023 160 314 190 774 233 411 14

55 138 59 686 64 641 70 038 75 921 82 488 89 994

98 769 109 238 122 293 139 168 161 645 192 357 235 349 15

55 592 60 177 65 173 70 614 76 545 83 167 90 735

99 582 110 137 123 299 140 314 162 975 193 940 237 286 *

Stipendi che non trovano applicazione nel settore dei PF.

O sul personale del settore dei PF 39

172.220.113

Allegato 3111 (art. 65a cpv. 2) 111 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar.

2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 40

172.220.113

Allegato 4112 112 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 41

172.220.113

Allegato 5113 (art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di

pensionamento

Piano standard

(livello di funzione) Piano per quadri 1

(livello di funzione) Piano per quadri 2

(livello di funzione) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

113 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 42

172.220.113