1
Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2009) Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers), nonché l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1
La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).
2
La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;
abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789
1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
2 RS
172.220.1
3 RS
172.220.11
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
5 RS
414.110
6
Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu.
2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
7 RS
172.220.113.40 172.220.113
Personale federale
2
172.220.113
b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.
Art. 2
Competenze (art. 3 LPers) 1
Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a. i membri delle direzioni degli istituti; b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.9 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.
2
Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.10 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.11 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.
5
…12
Art. 3
Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.
2
Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.
8 [RU
1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].
Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).
9
Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu.
2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
12 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
OPers PF
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Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio
Art. 4
1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.
2
La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.
3
I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.
Sezione 2: Sviluppo del personale
Art. 5
Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.
Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.
2
I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.
3
I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.
Art. 6
Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.
Personale federale
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Art. 7
Colloquio di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1
I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.
2
Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.13 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.
3
La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.
4
I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.
5
…14
Art. 8
Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.
Art. 9
Protezione della
personalità
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.
2
Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:
a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;
b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.
3
I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.
13 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
14 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Art. 10
Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.
2
Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.
Art. 11
Altre misure
(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.
fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.
Sezione 3: Coordinamento e rapporti
Art. 12
(art. 5 LPers)
1
Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.
2
I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.
3
Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.15 l'applicazione del sistema salariale.
15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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4
Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.
Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali
Art. 13
(art. 33 LPers)
1
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.
2
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.
3
Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.
4
Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.
Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione
Art. 14
Messa a concorso (art. 7 LPers) 1
I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.
2
Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.
Art. 15
Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.
Art. 16
Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1
Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.
2
Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova;
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d. il
grado
d'occupazione;
e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.
la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.
3
Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.
Art. 17
Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers) 1
Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.
2
In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.
Art. 18
Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1
Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.
2
In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.
Art. 19
Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) 1
Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.
2
I rapporti di lavoro di durata determinata concernono: a. gli
assistenti;
b. gli assistenti in capo; c. gli assistenti ausiliari; d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca; e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.
3
I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.
Art. 20
Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 9 LPers) 1
I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.
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2
Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.
3
Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.
4
I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.16 5 …17
6
I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.
7
I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.
Sezione 2: Ristrutturazioni
Art. 21
Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.
I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.
2
Hanno priorità rispetto al licenziamento: a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;
b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF; d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale; e. il pensionamento anticipato.
3
I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.
4
Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
17 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
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Art. 22
Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1
Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.18 2
È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.
3
Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 200719 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.20 4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.
Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
19 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
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Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi
Art. 24
21
Art. 25
22 Classificazione della
funzione
(art. 15 LPers)
1
Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.
2
I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.
Art. 26
23 Stipendio iniziale
(art. 15 LPers)
1
Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.
2
Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.
3
Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.
Art. 27
24
L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.
21 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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2
Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. supera nettamente le esigenze; b. supera le esigenze; c. adempie le esigenze; d. adempie gran parte delle esigenze; e. adempie parte delle esigenze; f.
non adempie le esigenze.25 3
Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.
Se è superiore, rimane invariato.
4
Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.26 5 Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.
6
I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.
Art. 28
27
Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.
2
Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Art. 29
28
In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.
2
L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.
Art. 30
29 Premi speciali
(art. 15 LPers)
1
A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.
2
I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.
3
Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.
Art. 31
30
Art. 32
31
Art. 33
Indennità (art. 15 LPers) Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; b. lavoro a turni e servizio di picchetto.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
31 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Art. 34
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Art. 35
Disposizioni speciali 1
Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.33 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.
Sezione 2: Prestazioni sociali
Art. 36
Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1
I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.34 1bis Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.35 2
Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.
3
I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.
4
Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
35 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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a36 Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1
In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.
2
I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.
3
Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.
4
Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.
Art. 37
Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.
2
Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.
3
La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.
4
Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.
Art. 38
Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.
2
In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.
3
Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.
36 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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4
Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.
Art. 39
Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:37
a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198138 sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.
2
…39
3
Sono computate le prestazioni assicurative.
a40 Invalidità professionale
(art. 32j cpv. 2 LPers) Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 141 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e
d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.
Art. 40
42
In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
38 RS
832.20
39 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
40 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
41 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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2
È considerata superstite anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.
3
L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.
Art. 41
43
L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.
2
Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.
3
Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott.
200044 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.
4
L'assegno familiare è adeguato al rincaro.
a45 Prestazioni che integrano l'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1
L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a: a. 4310 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2782 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3145 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.
2
L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200646 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare: a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;
b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
44 RS
830.1
45 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
46 RS
836.2
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3
I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.
4
Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.
b47 Assegno per il sostegno a congiunti (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1
L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.
2
L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.
Art. 42
48
I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200649 su PUBLICA.
2
Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.
3
Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.
4
Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 150.
a51 Pensione transitoria
(art. 32k cpv. 2 LPers) 1
Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 152, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita.
L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.
2
Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.
47 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
49 RS
172.222.1
50 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).
51 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
52 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).
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Sezione 3: Altre prestazioni
Art. 43
Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers) 1
I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.
2
D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.
3
D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.
Art. 44
Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1
I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.
2
Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.
3
Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.
Art. 45
Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1
Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.
2
In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.
3
Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.53
Art. 46
Servizi particolari (art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
53 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.
Art. 47
Servizio medico
I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.
a54 Provvedimenti d'integrazione
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.
Art. 48
Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.
2
Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.
Art. 49
Indennità di uscita (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1
In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c.55 il collaboratore esercita una professione per la quale non vi è alcuna o soltanto una debole richiesta;
54 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
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d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.
2
L'indennità di uscita è pari almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.56 3
Non è corrisposta alcuna indennità di uscita: a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers.
È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers; b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC57; c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.
4
I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.
Sezione 4: Vacanze e congedi
Art. 50
Giorni festivi
Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.
Art. 51
Vacanze (art. 17 LPers) 1
I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.
2
Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.
3
I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.
4
I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.
5
Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.
6
Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.
7
In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto
55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
57 [RU
2001 707, 2004 5265, 2006 2197 all. n. 13, 2007 2181. RU 2008 2239 art. 27].
Vedi ora la L del 20 dic. 2006 su PUBLICA (RS 172.222.1).
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annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.58 8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.
Art. 52
Congedi (art. 17 LPers) 1
In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.
2
Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni
b. per il matrimonio di parenti 1 giorno
c.59 per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 5 giorni d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni
per anno civile
e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni
per anno civile
f.
per trasloco
1 giorno
per anno civile
g.60 per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili fino a 5 giorni per
anno civile
h.61 per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento
il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia i.
per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo
necessario
58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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j.62 per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica 5
giorni
k.63 per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica 1-3 giorni secondo
l'impegno
l.64 per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata
m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6
giorni
su 2 anni civili
n.65 per attività in associazioni del personale fino a 30 giorni
previa intesa con le parti sociali o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni
per anno civile.
3
Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.
4
Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.
5
…66
a67 Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1
Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.
2
In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.
3
Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima 62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
66 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag.
2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
67 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag.
2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
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dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.
4
Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.
5
I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.
Capitolo 5: Obblighi
Art. 53
Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.
Art. 54
Tempo di
lavoro
(art. 17 LPers)
1
Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.
2
I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.
3
In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.
4
Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.
5
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.
Art. 55
Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1
In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.
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2
Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.
È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.
3
Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.
4
Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.
5
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.
6
Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.
Art. 56
68
Sono considerate occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento a titolo personale o a nome di terzi.
2
I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro in caso di: a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca; b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti; c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca; d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.
3
In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.
4
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato: a. il genere dell'occupazione; b. l'onere previsto in termini di tempo; c. il genere e l'estensione dell'impiego dell'infrastruttura; 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.
a69 Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.
Art. 57
Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1
I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.
2
L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
3
Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.
Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali70
Art. 58
71
69 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
70 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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a73 Inchiesta disciplinare
(Art. 25 LPers)
1
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.
2
Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.
3
Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a.74 in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.
4
Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.
5
Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.
b75 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.
73 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
75 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
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Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)
Art. 59
Competenze
1
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199276 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199377 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
2
I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:
a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.
dei dati relativi a procedimenti amministrativi.
3
Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.
4
I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza78 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60
Principi in materia di trattamento 1
I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.
2
I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.
3
Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.
4
I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.
5
Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: 76 RS
235.1
77 RS
235.11
78 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.
3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
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a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.
6
Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD79. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.
7
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b. ...80 c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.
Art. 61
Dati relativi alla salute 1
I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.
I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.
2
I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.
3
Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.
4
Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o 79 RS
235.1
80 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.
Sezione 2: Ricorsi
Art. 62
81
L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.
2
Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.82 Art. 63
Prescrizione (art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)83.
Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi
Art. 64
Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:
1. l'ordinanza del 25 febbraio 198784 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;
2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 199185 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3. il regolamento del 14 novembre 196986 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; 4. l'ordinanza del 31 marzo 199387 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
82 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
83 RS
220
84 [RU
1987 812]
85 [RU
1991 806]
86 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).
87 [RU
1994 2262]
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5.88 l'ordinanza del 19 settembre 200289 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.
89 [RU
2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3] 90 [RU
1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RU 2004 825] 91 [RU
1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 n. 2. RU 2002 60 art. 18] 92 [RU
2001 2553. RU 2004 4245] 93 [RU
1998 1786, 2001 1789 art. 65 n. 4. RU 2006 2399] 94 [RU
1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5. RU 2002 1355 art. 6] 95 [RU
1999 863, 2001 1789 art. 65 n. 6, 2002 2545. RU 2004 1797]
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Sezione 3a:96 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 29 giugno 2005
a 1 Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.
2
I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.
3
Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.
4
I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.
5
I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1-3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 66
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
96 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Allegato 1
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(art. 25 cpv. 1)
Griglia delle funzioni del settore dei PF Co
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60
11
-1
1
P
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I
60
12
-1
2
P
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II
60
13
-1
3
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I
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14
-1
4
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60
2
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1
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I
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II
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3
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I
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24
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3
F
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31
-1
3
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32
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4
P
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II
60
33
-1
5
P
ro
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o d
ei
re
qu
is
iti
II
I
Li
ve
ll
o
Personale federale
34
172.220.113
Allegato 2
98
(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF 2009 Linea di valutazione «A» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
51 610
55 867
60 505
65 556
71 063
77 210
84
236
92 449
102 248
114 467
130
263
151 301
180 048
220 289
1
52 642
56 984
61 715
66 867
72 484
78 754
85
920
94 298
104 293
116 757
132
869
154 327
183 649
224 695
2
53 674
58 101
62 925
68 178
73 905
80 298
87
605
96 147
106 338
119 046
135
474
157 353
187 250
229 101
3
54 706
59 219
64 135
69 490
75 326
81 843
89
290
97 996
108 383
121 335
138
079
160 379
190 851
233 506
4
55 739
60 336
65 345
70 801
76 748
83 387
90
975
99 845
110 428
123 625
140
684
163 405
194 452
237 912
5
56 771
61 453
66 555
72 112
78 169
84 931
92 659
101 694
112 473
125 914
143 290
166 432
198 053
242 318
6
57 545
62 291
67 463
73 095
79 235
86 089
93 923
103 081
114 007
127 631
145 244
168 701
200 754
245 622
7
58 319
63 129
68 370
74 078
80 301
87 247
95 186
104 468
115 541
129 348
147 198
170 971
203 455
248 927
8
59 093
63 967
69 278
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96 450
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117 074
131 065
149 151
173 240
206 155
252 231
9
59 867
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70 185
76 045
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107 241
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132 782
151 105
175 510
208 856
255 535
10
60 642
65 643
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77 028
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90 722
98 977
10
8 628
120 142
134 499
153 059
177 779
211 557
258 840
11
61 158
66 202
71 698
77 684
84 209
91 494
99 819
10
9 552
121 164
135 644
154 362
179 292
213 357
261 043
Gli
stipendi di quest
o
livello sono
fissati dal Consiglio federale 12
61 674
66 761
72 303
78 340
84 920
92 266
100 662
110 477
122 187
136 789
155 665
180 805
215 158
263 246
13
62 190
67 319
72 908
78 995
85 630
93 038
101 504
111 401
123 209
137 933
156 967
182 318
216 958
265 448
98
Nuovo t
esto giusta il n. II cpv. 1 dell
'O
del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 f
eb. 2009, i
n vigore
dal 1° gen. 2009
(RU
2009
809)
.
OPers PF
35
172.220.113
Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
14
62 706
67 878
73 513
79 651
86 341
93 810
102 346
112 326
124 232
139 078
158 270
183 831
218 759
267 651
15
63 222
68 437
74 118
80 306
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94 582
103 189
113 250
125 254
140 223
159 573
185 344
220 559
269 854
Linea di valutazione «B» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
55 481
60 057
65 042
70 473
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83 001
90
553
99 383
109 917
123 052
140
033
162 649
193 552
236 811
1
56 590
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66 343
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84 661
92 364
101 371
112 115
125 514
142 834
165 902
197 423
241 547
2
57 700
62 459
67 644
73 292
79 448
86 321
94 176
103 358
114 314
127 975
145 634
169 155
201 294
246 283
3
58 809
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68 945
74 701
80 976
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95 987
105 346
116 512
130 436
148 435
172 408
205 165
251 019
4
59 919
64 861
70 246
76 111
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97 798
107 334
118 710
132 897
151 236
175 661
209 036
255 756
5
61 029
66 062
71 547
77 520
84 031
91 301
99 609
109 321
120 909
135 358
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212 907
260 492
6
61 861
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100 96
7
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7
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67 864
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93 791
102 32
5
112 303
124 206
139 049
158 237
183 793
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267 596
8
63 525
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103 68
4
113 794
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9
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105 04
2
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10
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11
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107 306
117 769
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145 817
165 939
192 739
229 359
280 621
Gli
stipendi di quest
o
livello sono
fissati dal Consiglio federale 12
66 299
71 768
77 726
84 215
91 289
99 186
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194 366
231 295
282 989
13
66 854
72 368
78 376
84 920
92
053
100 016
109 117
119 757
132 450
148
278
168 740
195 992
233 230
285 357
Personale federale
36
172.220.113
Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
14
67 409
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92
817
100 846
110 022
120 750
133 549
149
509
170 140
197 619
235 166
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15
67 964
73 569
79 677
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93
580
101 676
110 928
121 744
134 648
150
739
171 540
199 245
237 101
290 093
Linea di valutazione «C» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
51 610
55 867
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84
236
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102 248
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130
263
151 301
180 048
220 289
1
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66 867
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85
920
94 298
104 293
116 757
132
869
154 327
183 649
224 695
2
53 674
58 101
62 925
68 178
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80 298
87
605
96 147
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135
474
157 353
187 250
229 101
3
54 706
59 219
64 135
69 490
75 326
81 843
89
290
97 996
108 383
121 335
138
079
160 379
190 851
233 506
4
55 739
60 336
65 345
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90
975
99 845
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140
684
163 405
194 452
237 912
5
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6
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7
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63 129
68 370
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9 552
121 164
135 644
154 362
179 292
213 357
261 043
Gli
stipendi di quest
o
livello sono
fissati dal Consiglio federale 12
61 674
66 761
72 303
78 340
84 920
92 266
100 662
110 477
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180 805
215 158
263 246
13
62 190
67 319
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123 209
137 933
156 967
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216 958
265 448
OPers PF
37
172.220.113
Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
14
62 706
67 878
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15
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113 250
125 254
140 223
159 573
185 344
220 559
269 854
Livello di valutazione «D» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
47 739
51 677
55 967
60 639
65 733
71 419
77
918
85 516
94 580
105 882
120 4
94
139 954
166 545
203 767
1
48 694
52 710
57 086
61 852
67 048
72 848
79
476
87 226
96 471
108 000
122 9
03
142 753
169 876
207 843
2
49 649
53 744
58 205
63 065
68 362
74 276
81
035
88 936
98 363
110 118
125 3
13
145 552
173 207
211 918
3
50 603
54 777
59 325
64 278
69 677
75 704
82
593
90 647
100 254
112 235
127
723
148 351
176 538
215 994
4
51 558
55 811
60 444
65 491
70 991
77 133
84
151
92 357
102 146
114 353
130
133
151 150
179 868
220 069
5
52 513
56 844
61 563
66 703
72 306
78 561
85
710
94 067
104 038
116 471
132
543
153 949
183 199
224 144
6
53 229
57 619
62 403
67 613
73 292
79 632
86
879
95 350
105 456
118 059
134
350
156 048
185 697
227 201
7
53 945
58 395
63 242
68 523
74 278
80 704
88
047
96 633
106 875
119 647
136
158
158 148
188 196
230 257
8
54 661
59 170
64 082
69 432
75 264
81 775
89
216
97 915
108 294
121 235
137
965
160 247
190 694
233 314
9
55 377
59 945
64 921
70 342
76 250
82 846
90
385
99 198
109 712
122 824
139
773
162 346
193 192
236 370
10
56 093
60 720
65 761
71 251
77 236
83 918
91 554
10
0 481
111 131
124 412
141 580
164 446
195 690
239 427
11
56 571
61 237
66 321
71 858
77 893
84 632
92 333
10
1 336
112 077
125 471
142 785
165 845
197 356
241 464
Gli
stipendi di quest
o
livello sono
fissati dal Consiglio federale 12
57 048
61 754
66 880
72 464
78 551
85 346
93 112
10
2 191
113 023
126 529
143 990
167 245
199 021
243 502
13
57 526
62 270
67 440
73 071
79 208
86 060
93 891
10
3 046
113 968
127 588
145 195
168 644
200 686
245 540
Personale federale
38
172.220.113
Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
14
58 003
62 787
68 000
73 677
79 865
86 774
94 670
10
3 901
114 914
128 647
146 400
170 044
202 352
247 577
15
58 480
63 304
68 559
74 283
80 523
87 489
95 450
10
4 757
115 860
129 706
147 605
171 443
204 017
249 615
Livello di valutazione «E» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
*
47 487
51 429
55 723
60 403
65 629
71 600
78 582
86 911
97 297
110 724
128 606
153 041
187 246
1
*
48 436
52 457
56 837
61 611
66 941
73 032
80 154
88 649
99 243
112 938
131 178
156 102
190 991
2
*
49 386
53 486
57 952
62 819
68 254
74 464
81 725
90 387
101 189
115 1
53
133 750
159 163
194 736
3
46 500
50 336
54 515
59 066
64 027
69 566
75
896
83 297
92 126
103 135
117 3
67
136 323
162 224
198 481
4
47 378
51 286
55 543
60 181
65 235
70 879
77
328
84 868
93 864
105 081
119 5
82
138 895
165 284
202 225
5
48 255
52 235
56 572
61 295
66 443
72 191
78
760
86 440
95 602
107 027
121 7
96
141 467
168 345
205 970
6
48 913
52 948
57 343
62 131
67 350
73 176
79
834
87 619
96 906
108 486
123 4
57
143 396
170 641
208 779
7
49 571
53 660
58 115
62 967
68 256
74 160
80
908
88 798
98 209
109 946
125 1
18
145 325
172 937
211 588
8
50 229
54 372
58 886
63 803
69 162
75 145
81
982
89 976
99 513
111 405
126 7
79
147 254
175 232
214 396
9
50 887
55 084
59 657
64 638
70 068
76 129
83
056
91 155
100 817
112 865
128
440
149 183
177 528
217 205
10
51 545
55 797
60 429
65 474
70 974
77 114
84 130
92 334
102 120
114 324
130 1
00
151 112
179 823
220 014
11
51 984
56 272
60 943
66 031
71 578
77 770
84 846
93 120
102 990
115 297
131 2
08
152 398
181 354
221 886
Gli
stipendi di quest
o
livello sono
fissati dal Consiglio federale 12
52 423
56 746
61 457
66 589
72 182
78 426
85 562
93 905
103 859
116 270
132 3
15
153 684
182 884
223 759
13
52 861
57 221
61 972
67 146
72 786
79 082
86 278
94 691
104 728
117 243
133 4
22
154 970
184 415
225 631
OPers PF
39
172.220.113
Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
14
53 300
57 696
62 486
67 703
73 390
79 739
86 994
95 477
105 597
118 216
134 5
29
156 256
185 945
227 504
15
53 739
58 171
63 000
68 260
73 994
80 395
87 710
96 263
106 466
119 189
135 6
37
157 543
187 475
229 376
*
Stipendi che non trovano appl icazione nel settore dei PF.
Personale federale
40
172.220.113
Allegato 399 (art. 65a cpv. 2) Calcolo dell'esperienza utile Tabella 1
Età minima tabellare per assumere una funzione Numero
principale griglia N. del profilo Designazione del profilo Livello di funzione Età minima
101
1011-06
Assistente scientifico 6
24.5
102
1021-07
Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 7
29.0
1022-08
Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 8
30.0
1023-09
Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 9
30.0
1024-10
Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 10
32.0
103
1031-10
Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 10
32.5
1032-11
Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 11
32.5
1033-12
Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 12
33.5
1034-13
Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 13
34.5
111
1111-09
Responsabile di gruppo scientifico 9
30.5
1112-10
Responsabile di gruppo scientifico 10
32.5
1113-11
Responsabile di gruppo scientifico 11
32.5
112
1121-11
Responsabile di unità scientifica 11
32.0
1122-12
Responsabile di unità scientifica 12
32.0
1123-13
Responsabile di unità scientifica 13
34.0
201
2011-01
Col aboratore amministrativo 1
16.5
2012-02
Col aboratore amministrativo 2
17.0
2013-03
Col aboratore amministrativo 3
19.0
202
2021-03
Addetto amministrativo 3
19.0
2022-04
Addetto amministrativo 4
21.5
2023-05
Addetto amministrativo 5
21.5
203
2031-05
Specialista amministrativo I 5
21.0
2032-06
Specialista amministrativo I 6
23.0
2033-07
Specialista amministrativo I 7
24.5
204
2041-07
Specialista amministrativo II 7
24.0
2042-08
Specialista amministrativo II 8
25.0
2043-09
Specialista amministrativo II 9
27.0
2044-10
Specialista amministrativo II 10
29.0
301
3011-01
Col aboratore tecnico 1
16.5
3012-02
Col aboratore tecnico 2
18.0
3013-03
Col aboratore tecnico 3
19.0
302
3021-03
Addetto tecnico
3
20.0
3022-04
Addetto tecnico
4
22.0
3023-05
Addetto tecnico
5
22.0
303
3031-05
Specialista tecnico I 5
22.0
3032-06
Specialista tecnico I 6
23.0
3033-07
Specialista tecnico I 7
26.0
304
3041-07
Specialista tecnico II 7
24.0
3042-08
Specialista tecnico II 8
25.0
3043-09
Specialista tecnico II 9
25.0
3044-10
Specialista tecnico II 10
29.0
402
4021-03
Supporto informatico (1° livello) 3
19.0
4022-04
Supporto informatico (1° livello) 4
22.0
4023-05
Supporto informatico (1° livello) 5
23.0
403
4031-05
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 5
24.0
4032-06
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 6
25.0
4033-07
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 7
27.0
404
4041-07
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 7
24.0
4042-08
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 8
25.0
4043-09
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 9
27.0
4044-10
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 10
29.0
501
5011-04
Responsabile di gruppo 4
22.0
5012-05
Responsabile di gruppo 5
23.0
5013-06
Responsabile di gruppo 6
23.0
502
5021-06
Responsabile di unità 6
24.0
5022-07
Responsabile di unità 7
25.0
5023-08
Responsabile di unità 8
26.0
5024-09
Responsabile di unità 9
26.0
503
5031-09
Responsabile di settore 9
25.0
5032-10
Responsabile di settore 10
28.5
5033-11
Responsabile di settore 11
30.0
5034-12
Responsabile di settore 12
30.0
601
6011-11
Specialista (con funzioni direttive) 11
29.0
6012-12
Specialista (con funzioni direttive) 12
30.0
6013-13
Specialista (con funzioni direttive) 13
32.0
6014-14
Specialista (con funzioni direttive) 14
32.0
602
6021-11
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 11
29.0
6022-12
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 12
30.0
6023-13
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 13
32.0
6024-14
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 14
32.0
603
6031-13
Funzione direttiva (diversi settori) 13
32.0
6032-14
Funzione direttiva (diversi settori) 14
32.0
6033-15
Funzione direttiva (diversi settori) 15
33.0
99 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
OPers PF
41
172.220.113
Tabella 2
Conversione in esperienza utile Anni
lavorativi*
Esperienza
utile
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
7
9
7
10
8
11
8
12
9
13
9
14
10
15
10
16
11
17
11
18
11
19
12
20
12
21
12
22
13
23
13
24
13
25
14
26
14
27
14
28
15
29
15
30
15
*
Calcolo degli «anni lavorativi»: età attuale meno età minima tabellare
Personale federale
42
172.220.113
Allegato 4100 100 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
OPers PF
43
172.220.113
Allegato 5101 (art. 42a)
Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di
pensionamento
Piano standard
(livello di funzione) Piano per quadri 1
(livello di funzione) Piano per quadri 2
(livello di funzione) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 60
80 %
55 %
50 %
50 %
50 %
61
85 %
60 %
50 %
50 %
50 %
62
90 %
70 %
50 %
50 %
50 %
63
95 %
75 %
55 %
50 %
50 %
64
100 %
80 %
60 %
50 %
50 %
101 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
Personale federale
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172.220.113