01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.01.2006 - 31.12.2006
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01.01.2002 - 30.06.2004
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1

Ordinanza

del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° luglio 2008) Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers), nonché l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2

La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;

abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 172.220.113

Personale federale

2

172.220.113

b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.


Art. 2

Competenze (art. 3 LPers) 1

Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a. i membri delle direzioni degli istituti; b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.9 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2

Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.10 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.11 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5

…12


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2

Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

8 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

9

Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;

d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2

La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3

I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.

Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2

I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3

I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

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Art. 7

Colloquio di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2

Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.13 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3

La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4

I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5

…14


Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2

Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3

I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

13 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

14 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 10

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2

Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;

b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;

c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2

I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3

Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.15 l'applicazione del sistema salariale.

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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4

Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3

Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4

Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso (art. 7 LPers) 1

I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

2

Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.


Art. 16

Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1

Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2

Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova;

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d. il

grado

d'occupazione;

e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.

la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.

3

Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers) 1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2

In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.


Art. 18

Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.

2

In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) 1

Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2

I rapporti di lavoro di durata determinata concernono: a. gli

assistenti;

b. gli assistenti in capo; c. gli assistenti ausiliari; d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca; e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.

3

I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.


Art. 20

Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 9 LPers) 1

I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.

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2

Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

3

Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

4

I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.16 5 …17

6

I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.

7

I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.

I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2

Hanno priorità rispetto al licenziamento: a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;

b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;

c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF; d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale; e. il pensionamento anticipato.

3

I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4

Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

17 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 55 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.

2

È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3

Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 200718 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.19 4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.


Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24


20



Art. 25

21 Classificazione della

funzione

(art. 15 LPers)

1

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il 18 Non

ancora

pubblicato.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

20 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

2

I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.


Art. 26

22 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2

Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

3

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.


Art. 27


23

Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers) 1

L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

2

Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. valutazione A: supera nettamente le esigenze; b. valutazione B: supera le esigenze; c. valutazione C: adempie le esigenze; d. valutazione D: adempie gran parte delle esigenze; e. valutazione E: adempie parte delle esigenze; f.

valutazione N: non adempie le esigenze.

3

Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

Se è superiore, rimane invariato.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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4

In caso di prestazioni corrispondenti alla valutazione N si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera d.

5

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

6

I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.


Art. 28


24

Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers) 1

Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

2

Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.


Art. 29


25

Indennità di funzione (art. 15 LPers) 1

In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2

L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.


Art. 30

26 Premi speciali

(art. 15 LPers)

1

A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2

I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3

Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 31


27

Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.


Art. 32


28



Art. 33

Indennità (art. 15 LPers) Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; b. lavoro a turni e servizio di picchetto.


Art. 34


29

Occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers) Fatto salvo l'articolo 41, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.


Art. 35

Disposizioni speciali 1

Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.30 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto al versamento del salario fino a un massimo del 100 per cento dello stipendio totale per un periodo non superiore a 730 giorni. Sono conteggiate le prestazioni di assicurazioni.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

28 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

3

I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4

Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2

Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3

La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4

Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

3

Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4

Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

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Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:31

a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198132 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

…33

3

Sono computate le prestazioni assicurative.

a34 Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers) Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 135 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e

d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.


Art. 40

Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti il cui mantenimento era provatamente a carico del defunto ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo insieme ai corrispondenti assegni di custodia.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

32 RS

832.20

33 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

34 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

35 Non

ancora

pubblicato.

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Art. 41


36

Assegni di custodia (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto a un assegno di custodia secondo l'allegato 4 per ogni figlio di cui hanno la custodia e con il quale esiste un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile37. Figliastri e affiliati che dipendono finanziariamente da un collaboratore sono equiparati ai figli di quest'ultimo.

2

L'assegno è versato fino al compimento del 18° anno di età del figlio. Per i figli in formazione è versato al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

3

La metà dell'assegno di cui all'allegato 4 può essere versata: a. al coniuge che a causa di una malattia grave è permanentemente inabile all'esercizio di un'attività lucrativa; b. ai parenti prossimi nei confronti dei quali il collaborare adempie obblighi di assistenza per ordine dell'autorità.

4

A partire da un tasso di occupazione del 50 per cento è versato l'intero assegno, in caso di un tasso di occupazione inferiore è versata la metà dell'assegno.

5

Se il collaboratore riceve da altri un assegno familiare, per figli o per custodia, l'assegno per figli ai sensi del presente articolo è versato unicamente nella misura in cui, sommato agli altri assegni esigibili, non superi l'importo di cui all'allegato 4.

6

L'assegno è adeguato al rincaro.


Art. 42


38

Previdenza professionale (art. 32g cpv. 5 LPers) 1

I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers39 e della legge del 20 dicembre 200640 su PUBLICA.

2

Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

4

Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 141.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

37 RS 210

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

39 RS

172.220.1

40 RS

172.222.1

41 Non

ancora

pubblicato.

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a42 Pensione transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers) 1

Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 143, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita.

L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

2

Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2

D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

3

D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

2

Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3

Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1

Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

42 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

43 Non

ancora

pubblicato.

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2

In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.


Art. 46

Servizi particolari (art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;

b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;

c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

a44 Provvedimenti d'integrazione

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

2

Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

44 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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Art. 49

Indennità di uscita (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1

In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c. il collaboratore espleta una funzione specializzata; d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.

2

L'indennità di uscita è pari al massimo a due stipendi annui.

3

Non è corrisposta alcuna indennità di uscita: a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers.

È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers; b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC45; c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.

4

I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze (art. 17 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2

Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3

I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4

I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5

Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

45 [RU

2001 707, 2004 5265, 2006 2197 all. n. 13, 2007 2181. RU 2008 2239 art. 27].

Vedi ora la L del 20 dic. 2006 su PUBLICA (RS 172.222.1).

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6

Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7

In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a 3 mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.

8

Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.


Art. 52

Congedi (art. 17 LPers) 1

In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2

Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni

b. per il matrimonio di parenti 1 giorno

c. per parto

2 giorni

d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni

per anno civile

e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni

per anno civile

f.

per trasloco

1 giorno

per anno civile

g. per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport

fino a 5 giorni

per anno civile

h. per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

1

giorno

per anno civile

i.

per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo

necessario

j.

per il decesso di un familiare appartenente alla propria economia domestica 3

giorni

k. per il decesso di un familiare non appartenente alla propria economia domestica 1-3

giorni

secondo l'impegno

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l.

per la partecipazione alle esequie di un collega di lavoro il

tempo

necessario, ma al massimo ½ giornata m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6

giorni

su 2 anni civili

n. per attività in associazioni del personale della Confederazione

fino a 40 giorni

previa intesa con le parti sociali o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni

per anno civile.

3

Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4

Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5

…46

a47 Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1

Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

2

In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

4

Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

5

I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

46 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

47 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.


Art. 54

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2

I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3

In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

4

Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1

In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

2

Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.

È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3

Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

4

Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

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5

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6

Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.


Art. 56

Occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro (art. 23 LPers) 1

Le attività e gli incarichi pubblici che i collaboratori esercitano al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca richiedono un'autorizzazione da parte del servizio competente quando esiste la possibilità di un conflitto di interessi con gli interessi lavorativi o quando ciò comprometta l'adempimento dei compiti.

2

I collaboratori informano i propri superiori in caso di dubbio.


Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1

I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2

L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali48

Art. 58

Inchiesta amministrativa49 (Art. 25 LPers) 1

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.50 48 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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2

L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata.51 3

e 4 …52

a53 Inchiesta disciplinare

(Art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

2

Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

3

Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a. in caso di violazione degli obblighi per negligenza: avvertimento, ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;

b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5

Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

b54 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

52 Abrogati dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

53 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

54 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199255 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199356 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

2

I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3

Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4

I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza57 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1

I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2

I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3

Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

4

I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

55 RS

235.1

56 RS

235.11

57 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

OPers PF

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5

Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

6

Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD58. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b. l'Amministrazione federale delle finanze: dati necessari all'ammortamento dei prestiti ipotecari che il personale ha contratto presso di essa; c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1

I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2

I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3

Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

58 RS

235.1

Personale federale

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4

Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62


59

Autorità interna di ricorso e procedura (Art. 35 cpv. 1 LPers) L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

Art. 63

Prescrizione (art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)60.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 198761 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 199162 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;

3. il regolamento del 14 novembre 196963 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; 4. l'ordinanza del 31 marzo 199364 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 5.65 l'ordinanza del 19 settembre 200266 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

60 RS

220

61 [RU

1987 812]

62 [RU

1991 806]

63 Non pubblicato nella RU.

64 [RU

1994 2262]

65 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

66 [RU

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3]

OPers PF

27

172.220.113


Art. 65

1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RU 2004 825] 68 [RU

1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 n. 2. RU 2002 60 art. 18] 69 [RU

2001 2553. RU 2004 4245] 70 [RU

1998 1786, 2001 1789 art. 65 n. 4. RU 2006 2399] 71 [RU

1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5. RU 2002 1355 art. 6] 72 [RU

1999 863, 2001 1789 art. 65 n. 6, 2002 2545. RU 2004 1797]

Personale federale

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Sezione 3a:73 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 29 giugno 2005
a 1 Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.

2

I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.

3

Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.

4

I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.

5

I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1-3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
73 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

OPers PF

29

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Allegato 1

74

(art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF Co

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Allegato 2

75

(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF 2008 Linea di valutazione «A» Livello di funzi

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Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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11

12

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79 963

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115 054

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115 991

128 286

143 616

163 435

189 830

225 897

276 385

7

65 623

71 036

76 933

83 356

90 358

98 175

107 10

8

117 552

130 011

145 548

165 633

192 384

228 936

280 103

8

66 494

71 979

77 954

84 463

91 557

99 478

108 53

0

119 112

131 737

147 480

167 832

194 937

231 975

283 822

9

67 365

72 922

78 976

85 569

92 757

100 781

109 95

2

120 673

133 463

149 412

170 031

197 491

235 014

287 540

10

68 237

73 865

79 997

86 676

93

956

102 084

111 373

122 233

135 189

151

345

172 229

200 045

238 053

291 258

11

68 817

74 493

80 678

87 414

94

756

102 953

112 321

123 273

136 339

152

633

173 695

201 748

240 079

293 737

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

69 398

75 122

81 358

88 151

95

555

103 822

113 269

124 314

137 490

153

921

175 161

203 450

242 105

296 216

13

69 979

75 751

82 039

88 889

96

355

104 691

114 217

125 354

138 640

155

209

176 627

205 153

244 131

298 694

14

70 559

76 379

82 720

89 627

97

155

105 559

115 165

126 394

139 791

156

497

178 092

206 855

246 157

301 173

15

71 140

77 008

83 401

90 364

97

954

106 428

116 113

127 434

140 942

157

785

179 558

208 558

248 183

303 652

75

Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 3 ap r. 2008 concernente il versame nto di un'indennità al pers onale del settore dei PF nel 2008, appr

ovat

a dal

CF il 7 mag. 2008 ed in

vigor

e dal

lug. 2008 (RS

172.220.111.82 ).

Personale federale

32

172.220.113

Linea di valutazione «B» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

54 286

58 764

63 642

68 956

74 748

81 214

88

604

97 244

107 551

120 404

137

019

159 148

189 386

231 713

1

55 372

59 939

64 915

70 335

76 243

82 838

90

376

99 189

109 702

122 812

139

759

162 331

193 173

236 347

2

56 458

61 114

66 188

71 714

77 738

84 463

92 148

101 133

111 853

125 220

142 499

165 514

196 961

240 982

3

57 543

62 290

67 461

73 093

79 233

86 087

93 920

103 078

114 004

127 628

145 240

168 697

200 749

245 616

4

58 629

63 465

68 734

74 472

80 728

87 711

95 692

105 023

116 155

130 036

147 980

171 880

204 536

250 250

5

59 715

64 640

70 006

75 851

82 223

89 335

97 465

106 968

118 306

132 444

150 720

175 063

208 324

254 884

6

60 529

65 522

70 961

76 886

83 344

90 554

98 794

108 427

119 919

134 250

152 776

177 450

211 165

258 360

7

61 343

66 403

71 916

77 920

84 465

91 772

100 12

3

109 885

121 532

136 056

154 831

179 837

214 006

261 836

8

62 158

67 285

72 870

78 954

85 586

92 990

101 45

2

111 344

123 146

137 862

156 886

182 224

216 847

265 312

9

62 972

68 166

73 825

79 989

86 707

94 208

102 78

1

112 803

124 759

139 668

158 942

184 611

219 687

268 787

10

63 786

69 047

74 780

81 023

87 829

95 427

104 110

114 261

126 372

141 474

160 997

186 999

222 528

272 263

11

64 329

69 635

75 416

81 713

88 576

96 239

104 996

115 234

127 448

142 678

162 367

188 590

224 422

274 580

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

64 872

70 223

76 052

82 402

89 324

97 051

105 882

116 206

128 523

143 882

163 737

190 182

226 316

276 897

13

65 415

70 810

76 689

83 092

90 071

97 863

106 768

117 179

129 599

145 086

165 107

191 773

228 210

279 214

14

65 958

71 398

77 325

83 781

90 819

98 675

107 654

118 151

130 674

146 290

166 478

193 364

230 103

281 531

15

66 501

71 986

77 962

84 471

91 566

99 487

108 540

119 123

131 750

147 494

167 848

194 956

231 997

283 849

OPers PF

33

172.220.113

Linea di valutazione «C» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

50 499

54 664

59 202

64 145

69 533

75 548

82

422

90 459

100 047

112 003

127

459

148 044

176 173

215 547

1

51 509

55 757

60 386

65 428

70 923

77 059

84

071

92 268

102 048

114 243

130

008

151 005

179 696

219 858

2

52 519

56 851

61 570

66 711

72 314

78 570

85

719

94 078

104 049

116 483

132

558

153 966

183 220

224 169

3

53 529

57 944

62 754

67 994

73 705

80 081

87

368

95 887

106 050

118 724

135

107

156 927

186 743

228 480

4

54 539

59 037

63 938

69 277

75 095

81 592

89

016

97 696

108 051

120 964

137

656

159 888

190 266

232 791

5

55 549

60 130

65 122

70 559

76 486

83 103

90

665

99 505

110 052

123 204

140

205

162 849

193 790

237 102

6

56 306

60 950

66 010

71 522

77 529

84 236

91 901

100 862

111 553

124 884

142 117

165 070

196 433

240 335

7

57 064

61 770

66 898

72 484

78 572

85 369

93 137

102 219

113 053

126 564

144 029

167 290

199 075

243 568

8

57 821

62 590

67 786

73 446

79 615

86 502

94 374

103 576

114 554

128 244

145 941

169 511

201 718

246 801

9

58 579

63 410

68 674

74 408

80 658

87 636

95 610

104 933

116 055

129 924

147 853

171 732

204 360

250 035

10

59 336

64 230

69 562

75 370

81 701

88 769

96 846

10

6 290

117 555

131 604

149 765

173 952

207 003

253 268

11

59 841

64 777

70 154

76 012

82 396

89 524

97 671

10

7 194

118 556

132 724

151 039

175 433

208 765

255 423

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

60 346

65 323

70 746

76 653

83 092

90 280

98 495

10

8 099

119 556

133 844

152 314

176 913

210 526

257 579

13

60 851

65 870

71 339

77 295

83 787

91 035

99 319

10

9 003

120 557

134 964

153 588

178 394

212 288

259 734

14

61 356

66 417

71 931

77 936

84 482

91 791

100 143

109 908

121 557

136 084

154 863

179 874

214 050

261 890

15

61 861

66 963

72 523

78 578

85 178

92 546

100 967

110 813

122 558

137 204

156 138

181 354

215 811

264 045

Personale federale

34

172.220.113

Linea di valutazione «D» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

46 711

50 564

54 762

59 334

64 318

69 882

76

241

83 675

92 544

103 603

117 9

00

136 941

162 960

199 381

1

47 646

51 575

55 857

60 521

65 604

71 280

77

766

85 348

94 395

105 675

120 2

58

139 680

166 219

203 369

2

48 580

52 587

56 952

61 707

66 891

72 677

79

290

87 022

96 245

107 747

122 6

16

142 419

169 478

207 356

3

49 514

53 598

58 048

62 894

68 177

74 075

80

815

88 695

98 096

109 819

124 9

74

145 158

172 737

211 344

4

50 448

54 609

59 143

64 081

69 463

75 472

82

340

90 369

99 947

111 891

127 3

32

147 896

175 996

215 332

5

51 383

55 621

60 238

65 267

70 750

76 870

83

865

92 042

101 798

113 963

129

690

150 635

179 256

219 319

6

52 083

56 379

61 060

66 157

71 714

77 918

85

008

93 297

103 186

115 517

131

458

152 689

181 700

222 310

7

52 784

57 138

61 881

67 048

72 679

78 967

86

152

94 552

104 574

117 071

133

227

154 743

184 144

225 301

8

53 485

57 896

62 702

67 938

73 644

80 015

87

296

95 808

105 963

118 626

134

995

156 798

186 589

228 291

9

54 185

58 654

63 524

68 828

74 609

81 063

88

439

97 063

107 351

120 180

136

764

158 852

189 033

231 282

10

54 886

59 413

64 345

69 718

75 573

82 111

89 583

98 318

108 739

121 734

138 5

32

160 906

191 478

234 273

11

55 353

59 919

64 893

70 311

76 217

82 810

90 345

99 155

109 664

122 770

139 7

11

162 275

193 107

236 267

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

55 820

60 424

65 440

70 904

76 860

83 509

91 108

99 991

110 590

123 806

140 8

90

163 645

194 737

238 260

13

56 287

60 930

65 988

71 498

77 503

84 208

91 870

10

0 828

111 515

124 842

142 069

165 014

196 366

240 254

14

56 754

61 435

66 536

72 091

78 146

84 906

92 633

10

1 665

112 441

125 878

143 248

166 383

197 996

242 248

15

57 221

61 941

67 083

72 684

78 789

85 605

93 395

10

2 502

113 366

126 914

144 427

167 753

199 626

244 242

OPers PF

35

172.220.113

Linea di valutazione «E» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

46 464

50 322

54 523

59 103

64 216

70 059

76 890

85 040

95 203

108 340

125 838

149 747

183 215

1

*

47 394

51 328

55 614

60 285

65 500

71 460

78 428

86 741

97 107

110 507

128 354

152 742

186 879

2

*

48 323

52 335

56 704

61 467

66 784

72 861

79 966

88 442

99 011

112 674

130 871

155 737

190 544

3

*

49 252

53 341

57 795

62 649

68 069

74 263

81 504

90 143

100 915

114 8

41

133 388

158 732

194 208

4

46 358

50 182

54 348

58 885

63 831

69 353

75

664

83 042

91 843

102 819

117 0

08

135 905

161 726

197 872

5

47 216

51 111

55 354

59 976

65 013

70 637

77

065

84 579

93 544

104 723

119 1

74

138 422

164 721

201 537

6

47 860

51 808

56 109

60 793

65 900

71 601

78

116

85 733

94 820

106 151

120 7

99

140 309

166 968

204 285

7

48 504

52 505

56 864

61 611

66 786

72 564

79

167

86 886

96 095

107 579

122 4

25

142 197

169 214

207 033

8

49 148

53 202

57 618

62 429

67 673

73 527

80

218

88 039

97 371

109 007

124 0

50

144 084

171 460

209 781

9

49 792

53 899

58 373

63 247

68 559

74 490

81

269

89 193

98 647

110 435

125 6

75

145 972

173 706

212 529

10

50 436

54 596

59 128

64 065

69 446

75 454

82 319

90 346

99 922

111 863

127 3

00

147 859

175 952

215 278

11

50 865

55 060

59 631

64 610

70 037

76 096

83 020

91 115

100 773

112 815

128 3

83

149 118

177 450

217 110

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

51 294

55 525

60 135

65 155

70 628

76 738

83 721

91 884

101 623

113 767

129 4

67

150 376

178 947

218 942

13

51 723

55 990

60 638

65 700

71 219

77 380

84 421

92 653

102 473

114 719

130 5

50

151 634

180 445

220 774

14

52 153

56 454

61 141

66 246

71 810

78 022

85 122

93 422

103 324

115 671

131 6

33

152 893

181 942

222 606

15

52 582

56 919

61 644

66 791

72 401

78 664

85 822

94 191

104 174

116 623

132 7

17

154 151

183 440

224 438

*

Stipendi tabellari che non trovan o applicazione nel settore dei PF.

Personale federale

36

172.220.113

Allegato 376 (art. 65a cpv. 2) Calcolo dell'esperienza utile Tabella 1

Età minima tabellare per assumere una funzione Numero

principale griglia N. del profilo Designazione del profilo Livello di funzione Età minima

101

1011-06

Assistente scientifico 6

24.5

102

1021-07

Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 7

29.0

1022-08

Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 8

30.0

1023-09

Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 9

30.0

1024-10

Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 10

32.0

103

1031-10

Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 10

32.5

1032-11

Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 11

32.5

1033-12

Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 12

33.5

1034-13

Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 13

34.5

111

1111-09

Responsabile di gruppo scientifico 9

30.5

1112-10

Responsabile di gruppo scientifico 10

32.5

1113-11

Responsabile di gruppo scientifico 11

32.5

112

1121-11

Responsabile di unità scientifica 11

32.0

1122-12

Responsabile di unità scientifica 12

32.0

1123-13

Responsabile di unità scientifica 13

34.0

201

2011-01

Col aboratore amministrativo 1

16.5

2012-02

Col aboratore amministrativo 2

17.0

2013-03

Col aboratore amministrativo 3

19.0

202

2021-03

Addetto amministrativo 3

19.0

2022-04

Addetto amministrativo 4

21.5

2023-05

Addetto amministrativo 5

21.5

203

2031-05

Specialista amministrativo I 5

21.0

2032-06

Specialista amministrativo I 6

23.0

2033-07

Specialista amministrativo I 7

24.5

204

2041-07

Specialista amministrativo II 7

24.0

2042-08

Specialista amministrativo II 8

25.0

2043-09

Specialista amministrativo II 9

27.0

2044-10

Specialista amministrativo II 10

29.0

301

3011-01

Col aboratore tecnico 1

16.5

3012-02

Col aboratore tecnico 2

18.0

3013-03

Col aboratore tecnico 3

19.0

302

3021-03

Addetto tecnico

3

20.0

3022-04

Addetto tecnico

4

22.0

3023-05

Addetto tecnico

5

22.0

303

3031-05

Specialista tecnico I 5

22.0

3032-06

Specialista tecnico I 6

23.0

3033-07

Specialista tecnico I 7

26.0

304

3041-07

Specialista tecnico II 7

24.0

3042-08

Specialista tecnico II 8

25.0

3043-09

Specialista tecnico II 9

25.0

3044-10

Specialista tecnico II 10

29.0

402

4021-03

Supporto informatico (1° livello) 3

19.0

4022-04

Supporto informatico (1° livello) 4

22.0

4023-05

Supporto informatico (1° livello) 5

23.0

403

4031-05

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 5

24.0

4032-06

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 6

25.0

4033-07

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 7

27.0

404

4041-07

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 7

24.0

4042-08

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 8

25.0

4043-09

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 9

27.0

4044-10

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 10

29.0

501

5011-04

Responsabile di gruppo 4

22.0

5012-05

Responsabile di gruppo 5

23.0

5013-06

Responsabile di gruppo 6

23.0

502

5021-06

Responsabile di unità 6

24.0

5022-07

Responsabile di unità 7

25.0

5023-08

Responsabile di unità 8

26.0

5024-09

Responsabile di unità 9

26.0

503

5031-09

Responsabile di settore 9

25.0

5032-10

Responsabile di settore 10

28.5

5033-11

Responsabile di settore 11

30.0

5034-12

Responsabile di settore 12

30.0

601

6011-11

Specialista (con funzioni direttive) 11

29.0

6012-12

Specialista (con funzioni direttive) 12

30.0

6013-13

Specialista (con funzioni direttive) 13

32.0

6014-14

Specialista (con funzioni direttive) 14

32.0

602

6021-11

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 11

29.0

6022-12

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 12

30.0

6023-13

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 13

32.0

6024-14

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 14

32.0

603

6031-13

Funzione direttiva (diversi settori) 13

32.0

6032-14

Funzione direttiva (diversi settori) 14

32.0

6033-15

Funzione direttiva (diversi settori) 15

33.0

76 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

OPers PF

37

172.220.113

Tabella 2

Conversione in esperienza utile Anni

lavorativi*

Esperienza

utile

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

6

8

7

9

7

10

8

11

8

12

9

13

9

14

10

15

10

16

11

17

11

18

11

19

12

20

12

21

12

22

13

23

13

24

13

25

14

26

14

27

14

28

15

29

15

30

15

*

Calcolo degli «anni lavorativi»: età attuale meno età minima tabellare

Personale federale

38

172.220.113

Allegato 477 (art. 41)

Assegno di custodia L'assegno di custodia ammonta annualmente a: a. 4263 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2752 franchi per ogni altro figlio che ha diritto all'assegno.

77 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 dell'O del Consiglio dei PF del 3 apr. 2008 concernente il versamento di un'indennità al personale del settore dei PF nel 2008, approvata dal CF il 7 mag. 2008 ed in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 172.220.111.82).

OPers PF

39

172.220.113

Allegato 578 (art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di

pensionamento

Piano standard

(livello di funzione) Piano per quadri 1

(livello di funzione) Piano per quadri 2

(livello di funzione) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

78 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Personale federale

40

172.220.113