01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
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01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
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1

Ordinanza

del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2018) Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers); visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers)

1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2

La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;

abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 172.220.113

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.220.113

b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.


Art. 2

Competenze

(art. 3 LPers)

1

Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a.9 i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti); b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.10 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2

Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.11 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.12 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5

…13


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2

Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

8 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

10 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

13 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

O sul personale del settore dei PF 3

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Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;

d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2

La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3

I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.

Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2

I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3

I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

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Art. 7

Colloquio di valutazione e di promozione14 (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2

Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.15 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3

La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4

I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5

Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 199116 sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.17

Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2

Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

16 RS

414.110

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

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b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3

I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.


Art. 10

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2

Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;

b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;

c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers) 1

Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2

I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3

Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale;

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c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.18 l'applicazione del sistema salariale.

4

Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca19.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3

Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4

Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso

(art. 7 LPers)

1

I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

2

Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.

18 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

19 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

O sul personale del settore dei PF 7

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Art. 16

Contratto di lavoro

(art. 8 LPers)

1

Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2

Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova; d. il grado

d'occupazione;

e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.

la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.

3

Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers)

1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2

In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.20

Art. 18

Periodo di prova

(art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.21 2

In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers)

1

Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2

... 22

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

22 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

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3

I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.23

Art. 20


24


a25 Termini di disdetta

1

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente: a. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni; b. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.

2

Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:

a. un mese nel primo anno di servizio; b. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.

3

In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.

4

In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 10, 19, 31 e 33 LPers)26 1

I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.

I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2

Hanno priorità rispetto al licenziamento: a.27 ...

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

24 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

25 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

27 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

O sul personale del settore dei PF 9

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b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;

c.28 il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF; d.29 il sostegno in caso di formazione professionale continua; e. il pensionamento anticipato.

3

I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4

Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.


Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.30 2

È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3

Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 200731 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.32 4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

31 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24


33



Art. 25

34 Classificazione della

funzione

(art. 15 LPers)

1

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

2

I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.


Art. 26

35 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2

Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

3

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.

33 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 11

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Art. 27


36

Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers) 1

L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

2

Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. supera nettamente le esigenze; b. supera le esigenze; c. adempie le esigenze; d. adempie gran parte delle esigenze; e. adempie parte delle esigenze; f.

non adempie le esigenze.37 3

Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

Se è superiore, rimane invariato.

4

Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.38 5 Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

6

I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.


Art. 28


39

Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers)

1

Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.220.113

2

Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.


Art. 29


40

Indennità di funzione (art. 15 LPers)

1

In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2

L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

3

Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.41

Art. 30

42 Premi speciali

(art. 15 LPers)

1

A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2

I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3

Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.


Art. 31


43

Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.


Art. 32


44



Art. 33

Indennità

(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; 40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

41 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

42 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set.

2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

44 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 13

172.220.113

b. lavoro a turni e servizio di picchetto.


Art. 34


45

Occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.


Art. 35

Disposizioni speciali 1

Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.46 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers)

1

I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.47 1bis Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.48 2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

3

I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4

Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

48 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

172.220.113

a49 Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers)

1

In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

2

I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

3

Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

4

Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2

Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3

La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4

Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

49 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 15

172.220.113

3

Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4

Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.


Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:50

a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198151 sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

…52

3

Sono computate le prestazioni assicurative.

a53 Invalidità professionale

(art.

32j cpv. 2 LPers) Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 154 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e

d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

51 RS

832.20

52 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

53 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

54 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

172.220.113


Art. 40


55

Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) 1

In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

2

È considerata superstite anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

3

L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.


Art. 41


56

Diritto all'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

2

Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

3

Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott.

200057 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

4

L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

a58 Prestazioni che integrano l'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, sempre che questo sia inferiore a: a. 4462 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2881 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3256 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.59 2

L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200660 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare: 55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

57 RS

830.1

58 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 14 dic. 2017, approvata dal CF il 21 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2018 1265).

60 RS

836.2

O sul personale del settore dei PF 17

172.220.113

a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;

b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

3

I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

4

Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

b61 Assegno per il sostegno a congiunti (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

2

L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.


Art. 42


62

Previdenza professionale (art.

32g cpv. 5 LPers) 1

I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200663 su PUBLICA.

2

Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

4

Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 164.

61 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

63 RS

172.222.1

64 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

172.220.113

a65 Pensione transitoria

(art.

32k cpv. 2 LPers) 1

Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 166, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita.

L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

2

Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento

(art. 18 cpv. 1 LPers) 1

I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2

D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

3

D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese

(art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

2

Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3

Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà

(art. 32 lett. b LPers) 1

Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

65 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

66 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

O sul personale del settore dei PF 19

172.220.113

2

In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

3

Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.67


Art. 46

Servizi particolari

(art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;

b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;

c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

a68 Provvedimenti d'integrazione

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

67 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

68 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 20

172.220.113

2

Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.


Art. 49

69 Indennità (art. 19 cpv. 3 e 5 LPers) 1

In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c.

il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente; 2

In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

3

L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

4

Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare: a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro; b. l'età; c. la situazione personale e lavorativa; d. la durata dell'impiego.

5

Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

6

I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale. 7 La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 200370 sul settore dei PF.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

70 RS

414.110.3

O sul personale del settore dei PF 21

172.220.113

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze

(art. 17 LPers)

1

I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2

Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3

I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4

I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5

Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

6

Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7

In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo

anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.71 8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.


Art. 52

Congedi

(art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)72 1

In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2

Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni

b. per il matrimonio di parenti 1 giorno

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 22

172.220.113

c.73 per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 10 giorni

d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni per anno civile e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni per anno civile f.

per trasloco

1 giorno per anno civile g.74 per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili fino a 5 giorni per anno civile h.75 per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia i.

per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo necessario j.76 per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica 5 giorni

k.77per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica 1-3 giorni secondo l'impegno l.78 per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati

6 giorni su 2 anni civili n.79 per attività in associazioni del personale fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali 73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 23

172.220.113

o.

per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni per anno civile.

3

Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4

Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5

…80

a81 Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1

Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

2

In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

4

Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

5

I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

80 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

81 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 24

172.220.113


Art. 54

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2

I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3

In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

4

Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers)

1

In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

2

Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.

È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3

Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

4

Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

5

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6

Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.

O sul personale del settore dei PF 25

172.220.113


Art. 56


82

Occupazioni accessorie dei collaboratori 1

Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

2

I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di:

a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca; b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti; c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca; d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

3

In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

4

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato: a. il tipo di occupazione accessoria; b. l'onere temporale previsto; c. il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura; d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

a83 Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti 1

Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 200384 sul settore dei PF.

2

Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 200385 sulla retribuzione dei quadri.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

83 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

84 RS

414.110.3

85 RS

172.220.12

Consiglio federale e Amministrazione federale 26

172.220.113

b86 Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.


Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers)

1

I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2

L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali87

Art. 58


88

Inchiesta amministrativa (art. 25 LPers)

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a-27j dell'ordinanza del 25 novembre 199889 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

a90 Inchiesta disciplinare

(art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

86 Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

87 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

89 RS

172.010.1

90 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

O sul personale del settore dei PF 27

172.220.113

2

Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

3

Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a.91 in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5

Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

b92 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199293 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199394 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

92 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

93 RS

235.1

94 RS

235.11

Consiglio federale e Amministrazione federale 28

172.220.113

2

I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3

Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4

I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza95 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1

I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2

I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3

Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

4

I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5

Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

95 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art.

16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

O sul personale del settore dei PF 29

172.220.113

6

Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD96. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b.97 … c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1

I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2

I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3

Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

4

Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

96 RS

235.1

97 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Consiglio federale e Amministrazione federale 30

172.220.113

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62


98

Autorità interna di ricorso e procedura (art. 35 cpv. 1 LPers) 1

L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

2


Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.99 Art. 63

Prescrizione

(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal (rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni100.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987101 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991102 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;

3. il regolamento del 14 novembre 1969103 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;

4. l'ordinanza del 31 marzo 1993104 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 5.105 l'ordinanza del 19 settembre 2002106 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

99 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

100 RS

220

101 [RU

1987 812]

102 [RU

1991 806]

103 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

104 [RU

1994 2262]

105 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

106 [RU

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3]

O sul personale del settore dei PF 31

172.220.113


Art. 65

Modifica del diritto vigente 107

a108 Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

107 Le mod. possono essere consultate alla RU 2001 1789.

108 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar.

2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 32

172.220.113

Allegato 1109 (art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF Codice

Funzioni

Funzioni scientifiche 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

101

Assistente scientifico 1011-06

Profilo dei requisiti I 102

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 1021-07

Profilo dei requisiti I 1022-08

Profilo dei requisiti II 1023-09

Profilo dei requisiti III 1024-10

Profilo dei requisiti IV 103

Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER) 1031-10

Profilo dei requisiti I 1032-11

Profilo dei requisiti II 1033-12

Profilo dei requisiti III 1034-13

Profilo dei requisiti IV 111

Responsabile di gruppo scientifico 1111-09

Profilo dei requisiti I 1112-10

Profilo dei requisiti II 1113-11

Profilo dei requisiti III 112

Responsabile di unità scientifica 1121-11

Profilo dei requisiti I 1122-12

Profilo dei requisiti II 1123-13

Profilo dei requisiti III Funzioni di supporto 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

201/301

Collaboratore del supporto 2011/3011-01

Profilo dei requisiti I 2012/3012-02

Profilo dei requisiti II 2013/3013-03

Profilo dei requisiti III 202/302/402

Addetto al supporto 2021/3021/4021-03

Profilo dei requisiti I 2022/3022/4022-04

Profilo dei requisiti II 2023/3023/4023-05

Profilo dei requisiti III 203/303/403

Specialista del supporto I 2031/3031/4031-05

Profilo dei requisiti I 2032/3032/4032-06

Profilo dei requisiti II 2033/3033/4033-07

Profilo dei requisiti III 204/304/404

Specialista del supporto II 2041/3041/4041-07

Profilo dei requisiti I 2042/3042/4042-08

Profilo dei requisiti II 2043/3043/4043-09

Profilo dei requisiti III 2044/3044/4044-10

Profilo dei requisiti IV Livelli

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 33

172.220.113

Codice

Funzioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

501

Responsabile di gruppo 5011-04

Profilo dei requisiti I 5012-05

Profilo dei requisiti II 5013-06

Profilo dei requisiti III 502

Responsabile di unità 5021-06

Profilo dei requisiti I 5022-07

Profilo dei requisiti II 5023-08

Profilo dei requisiti III 5024-09

Profilo dei requisiti IV 503

Responsabile di settore 5031-09

Profilo dei requisiti I 5032-10

Profilo dei requisiti II 5033-11

Profilo dei requisiti III 5034-12

Profilo dei requisiti IV Funzioni manageriali e di stato maggiore 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

601

Specialista (con funzioni direttive) 6011-11

Profilo dei requisiti I 6012-12

Profilo dei requisiti II 6013-13

Profilo dei requisiti III 6014-14

Profilo dei requisiti IV 602

Funzioni direttive (con consulenza strategica allo stato maggiore) 6021-11

Profilo dei requisiti I 6022-12

Profilo dei requisiti II 6023-13

Profilo dei requisiti III 6024-14

Profilo dei requisiti IV 603

Funzioni direttive (diversi settori) 6031-13

Profilo dei requisiti I 6032-14

Profilo dei requisiti II 6033-15

Profilo dei requisiti III Livello

Consiglio federale e Amministrazione federale 34

172.220.113

Allegato 2110 (art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF 2018 Linea di valutazione «a.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

61 766 66 861 72 411 78 457 85 047 92 404 100 813 110 643 122 370 136 994 155 898 181 076 215 481 263 640 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

1

63 002 68 198 73 860 80 026 86 748 94 253 102 829 112 856 124 817 139 734 159 016 184 698 219 790 268 913 2

64 237 69 535 75 308 81 595 88 449 96 101 104 845 115 068 127 265 142 474 162 134 188 319 224 100 274 186 3

65 472 70 872 76 756 83 165 90 150 97 949 106 861 117 281 129 712 145 213 165 252 191 941 228 410 279 459 4

66 708 72 210 78 204 84 734 91 851 99 797 108 878 119 494 132 160 147 953 168 370 195 563 232 719 284 732 5

67 943 73 547 79 653 86 303 93 552 101 645 110 894 121 707 134 607 150 693 171 488 199 184 237 029 290 005 6

68 869 74 550 80 739 87 480 94 828 103 031 112 406 123 367 136 443 152 748 173 826 201 900 240 261 293 959 7

69 796 75 553 81 825 88 657 96 103 104 417 113 918 125 026 138 278 154 803 176 165 204 616 243 493 297 914 8

70 722 76 556 82 911 89 833 97 379 105 803 115 431 126 686 140 114 156 858 178 503 207 332 246 725 301 868 9

71 649 77 558 83 997 91 010 98 655 107 189 116 943 128 346 141 949 158 913 180 842 210 049 249 958 305 823 10

72 575 78 561 85 083 92 187 99 930 108 575 118 455 130 005 143 785 160 968 183 180 212 765 253 190 309 778 11

73 193 79 230 85 807 92 972 100 781 109 499 119 463 131 112 145 008 162 338 184 739 214 576 255 345 312 414 12

73 811 79 899 86 532 93 756 101 631 110 423 120 471 132 218 146 232 163 708 186 298 216 386 257 499 315 050 13

74 428 80 567 87 256 94 541 102 482 111 347 121 479 133 324 147 456 165 078 187 857 218 197 259 654 317 687 110 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 14 dic. 2017, approvata dal CF il 21 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2018 1265).

O sul personale del settore dei PF 35

172.220.113

Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14

75 046 81 236 87 980 95 325 103 332 112 271 122 487 134 431 148 680 166 447 189 416 220 008 261 809 320 323 15

75 664 81 904 88 704 96 110 104 183 113 195 123 496 135 537 149 903 167 817 190 975 221 819 263 964 322 960 Linea di valutazione «b.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

57 738 62 500 67 689 73 340 79 501 86 378 94 238 103 427 114 389 128 059 145 731 169 267 201 428 246 447 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

1

58 893 63 750 69 043 74 807 81 091 88 106 96 123 105 495 116 677 130 621 148 646 172 652 205 456 251 375 2

60 048 65 000 70 396 76 274 82 681 89 833 98 007 107 564 118 965 133 182 151 560 176 038 209 485 256 304 3

61 202 66 250 71 750 77 741 84 271 91 561 99 892 109 632 121 253 135 743 154 475 179 423 213 513 261 233 4

62 357 67 500 73 104 79 208 85 861 93 288 101 777 111 701 123 540 138 304 157 389 182 808 217 542 266 162 5

63 512 68 750 74 458 80 674 87 451 95 016 103 662 113 770 125 828 140 865 160 304 186 194 221 570 271 091 6

64 378 69 688 75 473 81 774 88 643 96 312 105 075 115 321 127 544 142 786 162 490 188 733 224 592 274 788 7

65 244 70 625 76 488 82 875 89 836 97 607 106 489 116 872 129 260 144 707 164 676 191 272 227 613 278 485 8

66 110 71 563 77 504 83 975 91 028 98 903 107 902 118 424 130 976 146 628 166 862 193 811 230 635 282 181 9

66 976 72 500 78 519 85 075 92 221 100 199 109 316 119 975 132 692 148 549 169 048 196 350 233 656 285 878 10

67 842 73 438 79 534 86 175 93 413 101 494 110 730 121 527 134 407 150 470 171 234 198 889 236 677 289 575 11

68 420 74 063 80 211 86 908 94 208 102 358 111 672 122 561 135 551 151 750 172 691 200 581 238 692 292 039 12

68 997 74 688 80 888 87 642 95 003 103 222 112 614 123 595 136 695 153 031 174 148 202 274 240 706 294 504 13

69 574 75 313 81 565 88 375 95 798 104 086 113 557 124 629 137 839 154 312 175 606 203 967 242 720 296 968 14

70 152 75 938 82 242 89 109 96 593 104 949 114 499 125 664 138 983 155 592 177 063 205 660 244 735 299 433 15

70 729 76 563 82 919 89 842 97 388 105 813 115 442 126 698 140 127 156 873 178 520 207 352 246 749 301 897

Consiglio federale e Amministrazione federale 36

172.220.113

Linea di valutazione «c.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

53 710 58 140 62 966 68 224 73 954 80 352 87 663 96 211 106 409 119 125 135 564 157 458 187 375 229 253 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

1

54 784 59 303 64 226 69 588 75 433 81 959 89 416 98 135 108 537 121 508 138 275 160 607 191 122 233 838 2

55 858 60 465 65 485 70 953 76 912 83 566 91 170 100 059 110 665 123 890 140 986 163 756 194 870 238 423 3

56 932 61 628 66 744 72 317 78 391 85 173 92 923 101 984 112 793 126 273 143 697 166 905 198 617 243 008 4

58 007 62 791 68 004 73 681 79 870 86 780 94 676 103 908 114 921 128 655 146 409 170 054 202 364 247 593 5

59 081 63 954 69 263 75 046 81 349 88 387 96 430 105 832 117 050 131 038 149 120 173 204 206 112 252 178 6

59 886 64 826 70 208 76 069 82 459 89 592 97 744 107 275 118 646 132 824 151 153 175 565 208 923 255 617 7

60 692 65 698 71 152 77 093 83 568 90 797 99 059 108 718 120 242 134 611 153 187 177 927 211 733 259 055 8

61 498 66 570 72 097 78 116 84 677 92 003 100 374 110 162 121 838 136 398 155 220 180 289 214 544 262 494 9

62 303 67 442 73 041 79 139 85 787 93 208 101 689 111 605 123 434 138 185 157 254 182 651 217 354 265 933 10

63 109 68 314 73 986 80 163 86 896 94 413 103 004 113 048 125 030 139 972 159 287 185 013 220 165 269 372 11

63 646 68 896 74 615 80 845 87 636 95 217 103 881 114 010 126 094 141 163 160 643 186 587 222 039 271 664 12

64 183 69 477 75 245 81 527 88 375 96 020 104 758 114 972 127 158 142 354 161 999 188 162 223 913 273 957 13

64 720 70 058 75 875 82 209 89 115 96 824 105 634 115 934 128 222 143 546 163 354 189 737 225 786 276 249 14

65 257 70 640 76 504 82 892 89 854 97 627 106 511 116 896 129 287 144 737 164 710 191 311 227 660 278 542 15

65 794 71 221 77 134 83 574 90 594 98 431 107 387 117 859 130 351 145 928 166 065 192 886 229 534 280 834

O sul personale del settore dei PF 37

172.220.113

Linea di valutazione «d.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

49 682 53 779 58 244 63 107 68 407 74 325 81 088 88 995 98 428 110 191 125 396 145 648 173 321 212 059 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

1

50 675 54 855 59 409 64 369 69 776 75 812 82 710 90 775 100 397 112 394 127 904 148 561 176 788 216 300 2

51 669 55 930 60 574 65 631 71 144 77 298 84 332 92 555 102 365 114 598 130 412 151 474 180 254 220 541 3

52 662 57 006 61 739 66 893 72 512 78 785 85 954 94 335 104 334 116 802 132 920 154 387 183 721 224 782 4

53 656 58 082 62 903 68 155 73 880 80 271 87 576 96 115 106 302 119 006 135 428 157 300 187 187 229 023 5

54 650 59 157 64 068 69 417 75 248 81 758 89 197 97 895 108 271 121 210 137 936 160 213 190 654 233 265 6

55 395 59 964 64 942 70 364 76 274 82 873 90 414 99 230 109 747 122 863 139 817 162 398 193 253 236 445 7

56 140 60 771 65 816 71 311 77 300 83 988 91 630 100 565 111 224 124 515 141 698 164 583 195 853 239 626 8

56 885 61 577 66 689 72 257 78 327 85 102 92 846 101 900 112 700 126 168 143 579 166 767 198 453 242 807 9

57 631 62 384 67 563 73 204 79 353 86 217 94 063 103 234 114 177 127 821 145 460 168 952 201 053 245 988 10

58 376 63 191 68 437 74 151 80 379 87 332 95 279 104 569 115 653 129 474 147 341 171 137 203 653 249 169 11

58 873 63 728 69 019 74 782 81 063 88 075 96 090 105 459 116 637 130 576 148 595 172 593 205 386 251 289 12

59 369 64 266 69 602 75 413 81 747 88 819 96 901 106 349 117 621 131 678 149 849 174 050 207 119 253 410 13

59 866 64 804 70 184 76 044 82 431 89 562 97 712 107 239 118 606 132 780 151 103 175 506 208 852 255 531 14

60 363 65 342 70 766 76 675 83 115 90 305 98 523 108 129 119 590 133 882 152 357 176 963 210 586 257 651 15

60 860 65 880 71 349 77 306 83 799 91 048 99 333 109 019 120 574 134 984 153 611 178 419 212 319 259 772

Consiglio federale e Amministrazione federale 38

172.220.113

Linea di valutazione «e.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

* 49 419 53 521 57 990 62 861 68 299 74 514 81 779 90 447 101 256 115 229 133 839 159 268 194 865 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

1

46 566 50 407 54 592 59 150 64 118 69 665 76 004 83 415 92 256 103 281 117 534 136 516 162 454 198 762 2

47 479 51 396 55 662 60 310 65 375 71 031 77 494 85 051 94 065 105 307 119 838 139 193 165 639 202 659 3

48 393 52 384 56 733 61 469 66 633 72 397 78 985 86 686 95 874 107 332 122 143 141 869 168 824 206 557 4

49 306 53 372 57 803 62 629 67 890 73 763 80 475 88 322 97 683 109 357 124 447 144 546 172 010 210 454 5

50 219 54 361 58 874 63 789 69 147 75 129 81 965 89 957 99 492 111 382 126 752 147 223 175 195 214 351 6

50 903 55 102 59 676 64 659 70 090 76 153 83 083 91 184 100 849 112 901 128 480 149 231 177 584 217 274 7

51 588 55 843 60 479 65 529 71 033 77 178 84 201 92 411 102 206 114 420 130 209 151 238 179 973 220 197 8

52 273 56 585 61 282 66 399 71 976 78 202 85 318 93 637 103 562 115 938 131 937 153 246 182 362 223 120 9

52 958 57 326 62 085 67 268 72 919 79 227 86 436 94 864 104 919 117 457 133 666 155 253 184 751 226 043 10

53 643 58 067 62 888 68 138 73 862 80 251 87 554 96 091 106 276 118 976 135 394 157 261 187 140 228 966 11

54 099 58 561 63 423 68 718 74 490 80 934 88 299 96 909 107 180 119 989 136 546 158 599 188 733 230 915 12

54 556 59 055 63 958 69 298 75 119 81 617 89 044 97 726 108 085 121 001 137 699 159 938 190 326 232 863 13

55 012 59 550 64 493 69 878 75 747 82 300 89 789 98 544 108 989 122 014 138 851 161 276 191 918 234 812 14

55 469 60 044 65 029 70 458 76 376 82 983 90 534 99 362 109 894 123 026 140 003 162 614 193 511 236 761 15

55 925 60 538 65 564 71 038 77 005 83 666 91 279 100 180 110 798 124 039 141 156 163 953 195 104 238 709 * Stipendi che non trovano applicazione nel settore dei PF.

O sul personale del settore dei PF 39

172.220.113

Allegato 3111 (art. 65a cpv. 2) 111 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar.

2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 40

172.220.113

Allegato 4112 112 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 41

172.220.113

Allegato 5113 (art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di

pensionamento

Piano standard

(livello di funzione) Piano per quadri 1

(livello di funzione) Piano per quadri 2

(livello di funzione) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

113 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 42

172.220.113