01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
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1

Ordinanza

del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2009) Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers), nonché l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2

La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;

abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu.

2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 172.220.113

Personale federale

2

172.220.113

b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.


Art. 2

Competenze (art. 3 LPers) 1

Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a. i membri delle direzioni degli istituti; b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.9 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2

Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.10 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.11 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5

…12


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2

Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

8 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

9

Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu.

2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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3

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Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;

d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2

La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3

I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.

Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2

I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3

I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Personale federale

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Art. 7

Colloquio di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2

Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.13 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3

La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4

I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5

…14


Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2

Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3

I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

13 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

14 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 10

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2

Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;

b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;

c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2

I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3

Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.15 l'applicazione del sistema salariale.

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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4

Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3

Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4

Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso (art. 7 LPers) 1

I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

2

Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.


Art. 16

Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1

Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2

Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova;

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7

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d. il

grado

d'occupazione;

e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.

la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.

3

Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers) 1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2

In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.


Art. 18

Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.

2

In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) 1

Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2

I rapporti di lavoro di durata determinata concernono: a. gli

assistenti;

b. gli assistenti in capo; c. gli assistenti ausiliari; d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca; e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.

3

I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.


Art. 20

Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 9 LPers) 1

I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.

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2

Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

3

Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

4

I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.16 5 …17

6

I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.

7

I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.

I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2

Hanno priorità rispetto al licenziamento: a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;

b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;

c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF; d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale; e. il pensionamento anticipato.

3

I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4

Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

17 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.18 2

È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3

Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 200719 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.20 4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.


Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

19 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24


21



Art. 25

22 Classificazione della

funzione

(art. 15 LPers)

1

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

2

I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.


Art. 26

23 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2

Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

3

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.


Art. 27


24

Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers) 1

L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

21 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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2

Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. supera nettamente le esigenze; b. supera le esigenze; c. adempie le esigenze; d. adempie gran parte delle esigenze; e. adempie parte delle esigenze; f.

non adempie le esigenze.25 3

Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

Se è superiore, rimane invariato.

4

Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.26 5 Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

6

I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.


Art. 28


27

Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers) 1

Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

2

Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 29


28

Indennità di funzione (art. 15 LPers) 1

In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2

L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.


Art. 30

29 Premi speciali

(art. 15 LPers)

1

A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2

I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3

Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.


Art. 31


30

Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.


Art. 32


31



Art. 33

Indennità (art. 15 LPers) Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; b. lavoro a turni e servizio di picchetto.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

31 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

OPers PF

13

172.220.113


Art. 34


32

Occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers) Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.


Art. 35

Disposizioni speciali 1

Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.33 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.34 1bis Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.35 2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

3

I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4

Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

35 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Personale federale

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a36 Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

2

I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

3

Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

4

Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2

Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3

La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4

Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

3

Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

36 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

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4

Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.


Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:37

a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198138 sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

…39

3

Sono computate le prestazioni assicurative.

a40 Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers) Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 141 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e

d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.


Art. 40


42

Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) 1

In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

38 RS

832.20

39 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

40 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

41 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

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2

È considerata superstite anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

3

L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.


Art. 41


43

Diritto all'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

2

Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

3

Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott.

200044 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

4

L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

a45 Prestazioni che integrano l'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a: a. 4310 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2782 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3145 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.

2

L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200646 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare: a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;

b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

44 RS

830.1

45 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

46 RS

836.2

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3

I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

4

Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

b47 Assegno per il sostegno a congiunti (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

2

L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.


Art. 42


48

Previdenza professionale (art. 32g cpv. 5 LPers) 1

I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200649 su PUBLICA.

2

Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

4

Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 150.

a51 Pensione transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers) 1

Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 152, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita.

L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

2

Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

47 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

49 RS

172.222.1

50 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

51 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

52 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

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Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2

D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

3

D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

2

Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3

Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1

Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

2

In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

3

Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.53


Art. 46

Servizi particolari (art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;

53 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

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b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;

c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

a54 Provvedimenti d'integrazione

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

2

Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.


Art. 49

Indennità di uscita (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1

In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c.55 il collaboratore esercita una professione per la quale non vi è alcuna o soltanto una debole richiesta;

54 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.

2

L'indennità di uscita è pari almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.56 3

Non è corrisposta alcuna indennità di uscita: a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers.

È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers; b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC57; c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.

4

I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze (art. 17 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2

Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3

I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4

I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5

Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

6

Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7

In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

57 [RU

2001 707, 2004 5265, 2006 2197 all. n. 13, 2007 2181. RU 2008 2239 art. 27].

Vedi ora la L del 20 dic. 2006 su PUBLICA (RS 172.222.1).

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annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.58 8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.


Art. 52

Congedi (art. 17 LPers) 1

In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2

Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni

b. per il matrimonio di parenti 1 giorno

c.59 per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 5 giorni d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni

per anno civile

e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni

per anno civile

f.

per trasloco

1 giorno

per anno civile

g.60 per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili fino a 5 giorni per

anno civile

h.61 per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia i.

per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo

necessario

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

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j.62 per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica 5

giorni

k.63 per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica 1-3 giorni secondo

l'impegno

l.64 per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata

m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6

giorni

su 2 anni civili

n.65 per attività in associazioni del personale fino a 30 giorni

previa intesa con le parti sociali o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni

per anno civile.

3

Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4

Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5

…66

a67 Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1

Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

2

In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima 62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

66 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag.

2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

67 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag.

2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

4

Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

5

I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.


Art. 54

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2

I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3

In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

4

Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1

In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

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2

Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.

È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3

Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

4

Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

5

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6

Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.


Art. 56


68

Occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro (art. 23 LPers) 1

Sono considerate occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento a titolo personale o a nome di terzi.

2

I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro in caso di: a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca; b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti; c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca; d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

3

In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

4

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato: a. il genere dell'occupazione; b. l'onere previsto in termini di tempo; c. il genere e l'estensione dell'impiego dell'infrastruttura; 68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

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d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

a69 Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.


Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1

I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2

L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali70

Art. 58


71

Inchiesta amministrativa (art. 25 LPers) Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a-27j dell'ordinanza del 25 novembre 199872 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

69 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

70 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

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a73 Inchiesta disciplinare

(Art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

2

Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

3

Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a.74 in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5

Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

b75 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

73 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

75 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199276 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199377 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

2

I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3

Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4

I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza78 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1

I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2

I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3

Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

4

I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5

Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: 76 RS

235.1

77 RS

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78 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

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a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

6

Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD79. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b. ...80 c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1

I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2

I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3

Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

4

Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o 79 RS

235.1

80 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

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a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62


81

Autorità interna di ricorso e procedura (Art. 35 cpv. 1 LPers) 1

L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

2


Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.82 Art. 63

Prescrizione (art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)83.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 198784 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 199185 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;

3. il regolamento del 14 novembre 196986 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; 4. l'ordinanza del 31 marzo 199387 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

82 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

83 RS

220

84 [RU

1987 812]

85 [RU

1991 806]

86 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

87 [RU

1994 2262]

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5.88 l'ordinanza del 19 settembre 200289 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.


Art. 65

89 [RU

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3] 90 [RU

1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RU 2004 825] 91 [RU

1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 n. 2. RU 2002 60 art. 18] 92 [RU

2001 2553. RU 2004 4245] 93 [RU

1998 1786, 2001 1789 art. 65 n. 4. RU 2006 2399] 94 [RU

1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5. RU 2002 1355 art. 6] 95 [RU

1999 863, 2001 1789 art. 65 n. 6, 2002 2545. RU 2004 1797]

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Sezione 3a:96 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 29 giugno 2005
a 1 Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.

2

I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.

3

Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.

4

I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.

5

I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1-3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
96 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Allegato 1

97

(art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF Co

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10

11

12

13

14

15

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14

15

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3

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5

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II

I

Li

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ll

o

Personale federale

34

172.220.113

Allegato 2

98

(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF 2009 Linea di valutazione «A» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

51 610

55 867

60 505

65 556

71 063

77 210

84

236

92 449

102 248

114 467

130

263

151 301

180 048

220 289

1

52 642

56 984

61 715

66 867

72 484

78 754

85

920

94 298

104 293

116 757

132

869

154 327

183 649

224 695

2

53 674

58 101

62 925

68 178

73 905

80 298

87

605

96 147

106 338

119 046

135

474

157 353

187 250

229 101

3

54 706

59 219

64 135

69 490

75 326

81 843

89

290

97 996

108 383

121 335

138

079

160 379

190 851

233 506

4

55 739

60 336

65 345

70 801

76 748

83 387

90

975

99 845

110 428

123 625

140

684

163 405

194 452

237 912

5

56 771

61 453

66 555

72 112

78 169

84 931

92 659

101 694

112 473

125 914

143 290

166 432

198 053

242 318

6

57 545

62 291

67 463

73 095

79 235

86 089

93 923

103 081

114 007

127 631

145 244

168 701

200 754

245 622

7

58 319

63 129

68 370

74 078

80 301

87 247

95 186

104 468

115 541

129 348

147 198

170 971

203 455

248 927

8

59 093

63 967

69 278

75 062

81 367

88 405

96 450

105 854

117 074

131 065

149 151

173 240

206 155

252 231

9

59 867

64 805

70 185

76 045

82 433

89 564

97 713

107 241

118 608

132 782

151 105

175 510

208 856

255 535

10

60 642

65 643

71 093

77 028

83 498

90 722

98 977

10

8 628

120 142

134 499

153 059

177 779

211 557

258 840

11

61 158

66 202

71 698

77 684

84 209

91 494

99 819

10

9 552

121 164

135 644

154 362

179 292

213 357

261 043

Gli

stipendi di quest

o

livello sono

fissati dal Consiglio federale 12

61 674

66 761

72 303

78 340

84 920

92 266

100 662

110 477

122 187

136 789

155 665

180 805

215 158

263 246

13

62 190

67 319

72 908

78 995

85 630

93 038

101 504

111 401

123 209

137 933

156 967

182 318

216 958

265 448

98

Nuovo t

esto giusta il n. II cpv. 1 dell

'O

del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 f

eb. 2009, i

n vigore

dal 1° gen. 2009

(RU

2009

809)

.

OPers PF

35

172.220.113

Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

14

62 706

67 878

73 513

79 651

86 341

93 810

102 346

112 326

124 232

139 078

158 270

183 831

218 759

267 651

15

63 222

68 437

74 118

80 306

87 052

94 582

103 189

113 250

125 254

140 223

159 573

185 344

220 559

269 854

Linea di valutazione «B» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

55 481

60 057

65 042

70 473

76 392

83 001

90

553

99 383

109 917

123 052

140

033

162 649

193 552

236 811

1

56 590

61 258

66 343

71 882

77 920

84 661

92 364

101 371

112 115

125 514

142 834

165 902

197 423

241 547

2

57 700

62 459

67 644

73 292

79 448

86 321

94 176

103 358

114 314

127 975

145 634

169 155

201 294

246 283

3

58 809

63 660

68 945

74 701

80 976

87 981

95 987

105 346

116 512

130 436

148 435

172 408

205 165

251 019

4

59 919

64 861

70 246

76 111

82 504

89 641

97 798

107 334

118 710

132 897

151 236

175 661

209 036

255 756

5

61 029

66 062

71 547

77 520

84 031

91 301

99 609

109 321

120 909

135 358

154 036

178 914

212 907

260 492

6

61 861

66 963

72 522

78 577

85 177

92 546

100 96

7

110 812

122 557

137 203

156 137

181 354

215 811

264 044

7

62 693

67 864

73 498

79 634

86 323

93 791

102 32

5

112 303

124 206

139 049

158 237

183 793

218 714

267 596

8

63 525

68 765

74 474

80 691

87 469

95 036

103 68

4

113 794

125 855

140 895

160 338

186 233

221 617

271 148

9

64 357

69 666

75 449

81 748

88 615

96 281

105 04

2

115 284

127 504

142 741

162 438

188 673

224 520

274 701

10

65 190

70 566

76 425

82 806

89 761

97 526

106 400

116 775

129 152

144 587

164 539

191 113

227 424

278 253

11

65 744

71 167

77 075

83 510

90 525

98 356

107 306

117 769

130 251

145 817

165 939

192 739

229 359

280 621

Gli

stipendi di quest

o

livello sono

fissati dal Consiglio federale 12

66 299

71 768

77 726

84 215

91 289

99 186

108 211

118 763

131 351

147 048

167 339

194 366

231 295

282 989

13

66 854

72 368

78 376

84 920

92

053

100 016

109 117

119 757

132 450

148

278

168 740

195 992

233 230

285 357

Personale federale

36

172.220.113

Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

14

67 409

72 969

79 026

85 625

92

817

100 846

110 022

120 750

133 549

149

509

170 140

197 619

235 166

287 725

15

67 964

73 569

79 677

86 329

93

580

101 676

110 928

121 744

134 648

150

739

171 540

199 245

237 101

290 093

Linea di valutazione «C» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

51 610

55 867

60 505

65 556

71 063

77 210

84

236

92 449

102 248

114 467

130

263

151 301

180 048

220 289

1

52 642

56 984

61 715

66 867

72 484

78 754

85

920

94 298

104 293

116 757

132

869

154 327

183 649

224 695

2

53 674

58 101

62 925

68 178

73 905

80 298

87

605

96 147

106 338

119 046

135

474

157 353

187 250

229 101

3

54 706

59 219

64 135

69 490

75 326

81 843

89

290

97 996

108 383

121 335

138

079

160 379

190 851

233 506

4

55 739

60 336

65 345

70 801

76 748

83 387

90

975

99 845

110 428

123 625

140

684

163 405

194 452

237 912

5

56 771

61 453

66 555

72 112

78 169

84 931

92 659

101 694

112 473

125 914

143 290

166 432

198 053

242 318

6

57 545

62 291

67 463

73 095

79 235

86 089

93 923

103 081

114 007

127 631

145 244

168 701

200 754

245 622

7

58 319

63 129

68 370

74 078

80 301

87 247

95 186

104 468

115 541

129 348

147 198

170 971

203 455

248 927

8

59 093

63 967

69 278

75 062

81 367

88 405

96 450

105 854

117 074

131 065

149 151

173 240

206 155

252 231

9

59 867

64 805

70 185

76 045

82 433

89 564

97 713

107 241

118 608

132 782

151 105

175 510

208 856

255 535

10

60 642

65 643

71 093

77 028

83 498

90 722

98 977

10

8 628

120 142

134 499

153 059

177 779

211 557

258 840

11

61 158

66 202

71 698

77 684

84 209

91 494

99 819

10

9 552

121 164

135 644

154 362

179 292

213 357

261 043

Gli

stipendi di quest

o

livello sono

fissati dal Consiglio federale 12

61 674

66 761

72 303

78 340

84 920

92 266

100 662

110 477

122 187

136 789

155 665

180 805

215 158

263 246

13

62 190

67 319

72 908

78 995

85 630

93 038

101 504

111 401

123 209

137 933

156 967

182 318

216 958

265 448

OPers PF

37

172.220.113

Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

14

62 706

67 878

73 513

79 651

86 341

93 810

102 346

112 326

124 232

139 078

158 270

183 831

218 759

267 651

15

63 222

68 437

74 118

80 306

87 052

94 582

103 189

113 250

125 254

140 223

159 573

185 344

220 559

269 854

Livello di valutazione «D» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

47 739

51 677

55 967

60 639

65 733

71 419

77

918

85 516

94 580

105 882

120 4

94

139 954

166 545

203 767

1

48 694

52 710

57 086

61 852

67 048

72 848

79

476

87 226

96 471

108 000

122 9

03

142 753

169 876

207 843

2

49 649

53 744

58 205

63 065

68 362

74 276

81

035

88 936

98 363

110 118

125 3

13

145 552

173 207

211 918

3

50 603

54 777

59 325

64 278

69 677

75 704

82

593

90 647

100 254

112 235

127

723

148 351

176 538

215 994

4

51 558

55 811

60 444

65 491

70 991

77 133

84

151

92 357

102 146

114 353

130

133

151 150

179 868

220 069

5

52 513

56 844

61 563

66 703

72 306

78 561

85

710

94 067

104 038

116 471

132

543

153 949

183 199

224 144

6

53 229

57 619

62 403

67 613

73 292

79 632

86

879

95 350

105 456

118 059

134

350

156 048

185 697

227 201

7

53 945

58 395

63 242

68 523

74 278

80 704

88

047

96 633

106 875

119 647

136

158

158 148

188 196

230 257

8

54 661

59 170

64 082

69 432

75 264

81 775

89

216

97 915

108 294

121 235

137

965

160 247

190 694

233 314

9

55 377

59 945

64 921

70 342

76 250

82 846

90

385

99 198

109 712

122 824

139

773

162 346

193 192

236 370

10

56 093

60 720

65 761

71 251

77 236

83 918

91 554

10

0 481

111 131

124 412

141 580

164 446

195 690

239 427

11

56 571

61 237

66 321

71 858

77 893

84 632

92 333

10

1 336

112 077

125 471

142 785

165 845

197 356

241 464

Gli

stipendi di quest

o

livello sono

fissati dal Consiglio federale 12

57 048

61 754

66 880

72 464

78 551

85 346

93 112

10

2 191

113 023

126 529

143 990

167 245

199 021

243 502

13

57 526

62 270

67 440

73 071

79 208

86 060

93 891

10

3 046

113 968

127 588

145 195

168 644

200 686

245 540

Personale federale

38

172.220.113

Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

14

58 003

62 787

68 000

73 677

79 865

86 774

94 670

10

3 901

114 914

128 647

146 400

170 044

202 352

247 577

15

58 480

63 304

68 559

74 283

80 523

87 489

95 450

10

4 757

115 860

129 706

147 605

171 443

204 017

249 615

Livello di valutazione «E» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

47 487

51 429

55 723

60 403

65 629

71 600

78 582

86 911

97 297

110 724

128 606

153 041

187 246

1

*

48 436

52 457

56 837

61 611

66 941

73 032

80 154

88 649

99 243

112 938

131 178

156 102

190 991

2

*

49 386

53 486

57 952

62 819

68 254

74 464

81 725

90 387

101 189

115 1

53

133 750

159 163

194 736

3

46 500

50 336

54 515

59 066

64 027

69 566

75

896

83 297

92 126

103 135

117 3

67

136 323

162 224

198 481

4

47 378

51 286

55 543

60 181

65 235

70 879

77

328

84 868

93 864

105 081

119 5

82

138 895

165 284

202 225

5

48 255

52 235

56 572

61 295

66 443

72 191

78

760

86 440

95 602

107 027

121 7

96

141 467

168 345

205 970

6

48 913

52 948

57 343

62 131

67 350

73 176

79

834

87 619

96 906

108 486

123 4

57

143 396

170 641

208 779

7

49 571

53 660

58 115

62 967

68 256

74 160

80

908

88 798

98 209

109 946

125 1

18

145 325

172 937

211 588

8

50 229

54 372

58 886

63 803

69 162

75 145

81

982

89 976

99 513

111 405

126 7

79

147 254

175 232

214 396

9

50 887

55 084

59 657

64 638

70 068

76 129

83

056

91 155

100 817

112 865

128

440

149 183

177 528

217 205

10

51 545

55 797

60 429

65 474

70 974

77 114

84 130

92 334

102 120

114 324

130 1

00

151 112

179 823

220 014

11

51 984

56 272

60 943

66 031

71 578

77 770

84 846

93 120

102 990

115 297

131 2

08

152 398

181 354

221 886

Gli

stipendi di quest

o

livello sono

fissati dal Consiglio federale 12

52 423

56 746

61 457

66 589

72 182

78 426

85 562

93 905

103 859

116 270

132 3

15

153 684

182 884

223 759

13

52 861

57 221

61 972

67 146

72 786

79 082

86 278

94 691

104 728

117 243

133 4

22

154 970

184 415

225 631

OPers PF

39

172.220.113

Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

14

53 300

57 696

62 486

67 703

73 390

79 739

86 994

95 477

105 597

118 216

134 5

29

156 256

185 945

227 504

15

53 739

58 171

63 000

68 260

73 994

80 395

87 710

96 263

106 466

119 189

135 6

37

157 543

187 475

229 376

*

Stipendi che non trovano appl icazione nel settore dei PF.

Personale federale

40

172.220.113

Allegato 399 (art. 65a cpv. 2) Calcolo dell'esperienza utile Tabella 1

Età minima tabellare per assumere una funzione Numero

principale griglia N. del profilo Designazione del profilo Livello di funzione Età minima

101

1011-06

Assistente scientifico 6

24.5

102

1021-07

Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 7

29.0

1022-08

Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 8

30.0

1023-09

Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 9

30.0

1024-10

Col aboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 10

32.0

103

1031-10

Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 10

32.5

1032-11

Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 11

32.5

1033-12

Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 12

33.5

1034-13

Col aboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 13

34.5

111

1111-09

Responsabile di gruppo scientifico 9

30.5

1112-10

Responsabile di gruppo scientifico 10

32.5

1113-11

Responsabile di gruppo scientifico 11

32.5

112

1121-11

Responsabile di unità scientifica 11

32.0

1122-12

Responsabile di unità scientifica 12

32.0

1123-13

Responsabile di unità scientifica 13

34.0

201

2011-01

Col aboratore amministrativo 1

16.5

2012-02

Col aboratore amministrativo 2

17.0

2013-03

Col aboratore amministrativo 3

19.0

202

2021-03

Addetto amministrativo 3

19.0

2022-04

Addetto amministrativo 4

21.5

2023-05

Addetto amministrativo 5

21.5

203

2031-05

Specialista amministrativo I 5

21.0

2032-06

Specialista amministrativo I 6

23.0

2033-07

Specialista amministrativo I 7

24.5

204

2041-07

Specialista amministrativo II 7

24.0

2042-08

Specialista amministrativo II 8

25.0

2043-09

Specialista amministrativo II 9

27.0

2044-10

Specialista amministrativo II 10

29.0

301

3011-01

Col aboratore tecnico 1

16.5

3012-02

Col aboratore tecnico 2

18.0

3013-03

Col aboratore tecnico 3

19.0

302

3021-03

Addetto tecnico

3

20.0

3022-04

Addetto tecnico

4

22.0

3023-05

Addetto tecnico

5

22.0

303

3031-05

Specialista tecnico I 5

22.0

3032-06

Specialista tecnico I 6

23.0

3033-07

Specialista tecnico I 7

26.0

304

3041-07

Specialista tecnico II 7

24.0

3042-08

Specialista tecnico II 8

25.0

3043-09

Specialista tecnico II 9

25.0

3044-10

Specialista tecnico II 10

29.0

402

4021-03

Supporto informatico (1° livello) 3

19.0

4022-04

Supporto informatico (1° livello) 4

22.0

4023-05

Supporto informatico (1° livello) 5

23.0

403

4031-05

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 5

24.0

4032-06

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 6

25.0

4033-07

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 7

27.0

404

4041-07

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 7

24.0

4042-08

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 8

25.0

4043-09

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 9

27.0

4044-10

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 10

29.0

501

5011-04

Responsabile di gruppo 4

22.0

5012-05

Responsabile di gruppo 5

23.0

5013-06

Responsabile di gruppo 6

23.0

502

5021-06

Responsabile di unità 6

24.0

5022-07

Responsabile di unità 7

25.0

5023-08

Responsabile di unità 8

26.0

5024-09

Responsabile di unità 9

26.0

503

5031-09

Responsabile di settore 9

25.0

5032-10

Responsabile di settore 10

28.5

5033-11

Responsabile di settore 11

30.0

5034-12

Responsabile di settore 12

30.0

601

6011-11

Specialista (con funzioni direttive) 11

29.0

6012-12

Specialista (con funzioni direttive) 12

30.0

6013-13

Specialista (con funzioni direttive) 13

32.0

6014-14

Specialista (con funzioni direttive) 14

32.0

602

6021-11

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 11

29.0

6022-12

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 12

30.0

6023-13

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 13

32.0

6024-14

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 14

32.0

603

6031-13

Funzione direttiva (diversi settori) 13

32.0

6032-14

Funzione direttiva (diversi settori) 14

32.0

6033-15

Funzione direttiva (diversi settori) 15

33.0

99 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

OPers PF

41

172.220.113

Tabella 2

Conversione in esperienza utile Anni

lavorativi*

Esperienza

utile

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

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6

8

7

9

7

10

8

11

8

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9

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10

15

10

16

11

17

11

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11

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20

12

21

12

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13

23

13

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13

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14

26

14

27

14

28

15

29

15

30

15

*

Calcolo degli «anni lavorativi»: età attuale meno età minima tabellare

Personale federale

42

172.220.113

Allegato 4100 100 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

OPers PF

43

172.220.113

Allegato 5101 (art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di

pensionamento

Piano standard

(livello di funzione) Piano per quadri 1

(livello di funzione) Piano per quadri 2

(livello di funzione) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

101 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Personale federale

44

172.220.113