01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
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01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
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01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
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172.220.113

Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore
dei politecnici federali

(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1

del 15 marzo 2001 (Stato 1° ottobre 2020)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers);
visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

(art. 2 LPers)

1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2 La presente ordinanza non si applica:

a.4
ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;
abis.6
ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza;
b.
agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5 RS 414.110

6 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7 RS 172.220.113.40

8 [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Attualmente la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).

Art. 2 Competenze

(art. 3 LPers)

1 Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:

a.9
i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti);
b.
i collaboratori del Consiglio dei PF;
c.10
i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2 Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.11

3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.12

4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5 ...13

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

10 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

13 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Art. 3 Disciplinamento delle questioni di dettaglio

1 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2 Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

Capitolo 2: Politica del personale

Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:

a.
una politica del personale progressista e sociale;
b.
condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale;
c.
un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro colla­boratori;
d.
l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2 La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ri­cerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3 I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5 Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

1 I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2 I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3 I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabi­liti in convenzioni sul perfezionamento.

Art. 7 Colloquio di valutazione e di promozione14

(art. 4 cpv. 3 LPers)

1 I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2 Sono in particolare oggetto del colloquio:

a.
la definizione di obiettivi e la loro verifica;
b.
la situazione lavorativa;
c.
le possibilità e le misure di sviluppo;
d.15
l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3 La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4 I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5 Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 199116 sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.17

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

16 RS 414.110

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Art. 8 Sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capa­cità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

Art. 9 Protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

1 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fidu­cia scevro da qualsiasi discriminazione.

2 Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste ema­nino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a.
il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'in­saputa degli interessati;
b.
la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3 I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consu­lenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adem­pimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

Art. 10 Parità di trattamento

(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

1 I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportu­nità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2 Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.

Art. 11 Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

a.
promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità lingui­stiche e la comprensione tra le stesse;
b.
garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
c.
promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'am­biente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
d.
creare posti di tirocinio e di perfezionamento;
e.
creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;
f.
fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

1 Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2 I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consi­glio dei PF.

3 Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:

a.
la composizione del personale;
b.
i costi del personale;
c.
il grado di soddisfazione nel lavoro;
d.
l'esito dei colloqui di valutazione;
e.18
l'applicazione del sistema salariale.

4 Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca19.

18 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

19 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3 Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4 Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro

Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 1420 Messa a concorso

(art. 7 LPers)

1 I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione.

2 Eccezionalmente, si può fare a meno di un concorso pubblico nei seguenti casi:

a.
per posti di durata determinata fino a un anno;
b.
per posti che saranno occupati internamente negli istituti del settore dei PF, in particolare in caso di ampliamento delle mansioni o di promozione a una funzione superiore, ad eccezione dei quadri superiori;
c.
per posti destinati alla rotazione interna (job rotation);
d.
per posti che saranno occupati nel quadro della reintegrazione professionale da collaboratori ammalati o infortunati e nel quadro dell'integrazione di persone disabili.

3 Le direzioni dei due PF e degli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore i dettagli e la ripartizione delle competenze.

4 I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all'articolo 53a dell'ordinanza del 16 gennaio 199121 sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.

Art. 16 Contratto di lavoro

(art. 8 LPers)

1 Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2 Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti:

a.
l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
b.
il settore lavorativo;
c.
il periodo di prova;
d.
il grado d'occupazione;
e.
lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio;
f.
la previdenza professionale;
g.
i termini di disdetta.

3 Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.

Art. 17 Modifica del contratto di lavoro

(art. 13 LPers)

1 Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2 In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.22

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Art. 18 Periodo di prova

(art. 8 cpv. 2 LPers)

1 Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il perso­nale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.23

2 In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Art. 19 Rapporti di lavoro di durata determinata

(art. 9 LPers)

1 Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2 ... 24

3 I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.25

24 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Art. 2026 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta

1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento.

2 Il rapporto di lavoro termina senza disdetta:

a.
per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto;
b.
al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194627 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
c.
in caso di decesso del collaboratore.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

27 RS 831.10

Art. 20a28 Termini di disdetta

1 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:

a.
nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni;
b.
a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.

2 Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:

a.
un mese nel primo anno di servizio;
b.
tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.

3 In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.

4 In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

28 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Art. 20b29 Risoluzione del rapporto di lavoro in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio

1 In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale, un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto regolarmente per incapacità o inattitudine. La disdetta avviene al più presto:

a.
in caso di incapacità al lavoro nei primi due anni di servizio: alla fine di un'incapacità al lavoro della durata minima di 365 giorni;
b.
in caso di incapacità al lavoro a partire dal terzo anno di servizio: alla fine di un'incapacità al lavoro della durata minima di 730 giorni.

2 In deroga al capoverso 1 il rapporto di lavoro può essere risolto:

a.
se la disdetta avviene durante il periodo di prova;
b.
se la persona interessata viola ripetutamente gli obblighi di collaborazione di cui all'articolo 36a;
c.
dopo la scadenza dei periodi di cui all'articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni30, purché prima dell'inizio dell'incapacità al lavoro vi fosse già un motivo di disdetta diverso dall'incapacità o dall'inattitudine dovuta a motivi di salute e l'intenzione di disdire il rapporto di lavoro sia stata comunicata alla persona interessata prima dell'incapacità al lavoro; oppure
d.
se l'assicurazione per l'invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, purché alla persona interessata sia offerto un lavoro ragio­nevolmente esigibile; in questo caso la disdetta può avvenire al più presto con effetto dall'inizio del versamento della rendita d'invalidità.

3 La disdetta avviene nel rispetto dei termini di cui all'articolo 20a.

29 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

30 RS 220

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

21 RS 823.111

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21 Misure in caso di ristrutturazioni

(art. 10, 19, 31 e 33 LPers)31

1 I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristruttu­razioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2 Hanno priorità rispetto al licenziamento:

a.32
...
b.
la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
c.33
il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF;
d.34
il sostegno in caso di formazione professionale continua;
e.
il pensionamento anticipato.

3 I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4 Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

32 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Art. 22 Prestazioni in caso di pensionamento anticipato

(art. 31 cpv. 5 LPers)

1 Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.35

2 È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che:

a.
il posto sia soppresso; o
b.
l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o
c.
il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di col­laboratori più giovani.

3 Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 3 dicembre 200736 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1).37 Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.38

4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

36 RS 172.220.142.1

37 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Capitolo 4: Prestazioni

Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 2439 Categorie di collaboratori

1 La classificazione della funzione, la retribuzione e l'evoluzione dello stipendio dei collaboratori sono gestiti in maniera uniforme secondo le disposizioni degli articoli 25-34.

2 Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, i PF e gli istituti di ricerca possono, d'intesa con il Consiglio dei PF, stabilire la retribuzione e l'evoluzione dello stipendio in maniera forfettaria per le seguenti categorie di collaboratori:

a.
posti a tempo determinato il cui scopo principale consiste nella formazione degli interessati o nel loro accesso alla carriera scientifica secondo l'artico­lo 17b capoverso 2 lettere b o c della legge del 4 ottobre 199140 sui PF;
b.
posti in progetti di ricerca di durata determinata con finanziatori esterni secondo l'articolo 17b capoverso 2 lettera c della legge sui PF che fanno seguito alla formazione;
c.
posti per compiti infrastrutturali di durata determinata.

3 Per le categorie di cui al capoverso 2 l'ammontare dello stipendio si basa sui requisiti dell'attività, sulle norme dei finanziatori e sulla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto. Non è consentito scendere al di sotto degli stipendi minimi di cui all'allegato 3 e deve essere prevista un'evoluzione dello stipendio.

4 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

40 RS 414.110

Art. 2541 Classificazione della funzione

1 Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione. È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 2.42

2 I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 2643 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1 Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2 Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'espe­rienza e del mercato del lavoro.

3 D'intesa con il Consiglio dei PF, in singoli casi è possibile concedere stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere in servizio collaboratori particolarmente qualificati.44

4 I capoversi 1-3 non contemplano le categorie di collaboratori di cui all'articolo 24 capoverso 2. In questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 24 capoverso 3.45

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

45 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 2746 Evoluzione dello stipendio

(art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers)

1 L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

2 Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente:

a.
supera nettamente le esigenze;
b.
supera le esigenze;
c.
adempie le esigenze;
d.
adempie gran parte delle esigenze;
e.
adempie parte delle esigenze;
f.
non adempie le esigenze.47

3 Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. Se è superiore, rimane invariato.

4 Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.48

5 Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, per determinati gruppi di funzioni il Consiglio dei PF può prevedere un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni. L'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato.49

6 I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio interno al quale i dipendenti possono rivolgersi in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.50

7 I capoversi 1-3 non si applicano alle categorie di collaboratori di cui all'articolo 24 capoverso 2. In questo caso l'evoluzione dello stipendio è fissata in base all'articolo 24 capoverso 3.51

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

51 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 2852 Adeguamento della scala salariale

(art. 16 LPers)

1 Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

2 Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Art. 2953 Indennità di funzione

(art. 15 LPers)

1 In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2 L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

3 Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.54

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

54 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Art. 3055 Premi speciali

(art. 15 LPers)

1 A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2 I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3 Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

55 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Art. 3156 Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro

Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Art. 3257

57 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Art. 33 Indennità

(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per:

a.
lavoro domenicale e notturno;
b.
lavoro a turni e servizio di picchetto.
Art. 3458 Occupazione a tempo parziale

(art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Art. 3559

59 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 3660 Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio e computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali

(art. 29 e 30 LPers)

1 I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire lo stipendio secondo le disposizioni di cui agli articoli 36-36c.

2 Per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio è indispensabile soddisfare gli obblighi di collaborazione di cui all'articolo 36a capoversi 2-4.

3 I due PF e gli istituti di ricerca possono adempiere l'obbligo di retribuire il lavoratore stipulando un'assicurazione equivalente a favore dei collaboratori.

4 Le prestazioni dell'assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate sullo stipendio al quale il collaboratore ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle prestazioni computate dell'assicurazione militare, della SUVA o di un'al­tra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale il collaboratore aveva diritto prima della riduzione.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 36a61 Obbligo di collaborazione del collaboratore in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio

1 In caso di assenze di durata superiore a tre giorni consecutivi, i collaboratori inviano di propria iniziativa al servizio competente un certificato medico.

2 In casi motivati il servizio competente può:

a.
richiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza o prorogare i termini;
b.
ordinare una visita di controllo presso un medico di fiducia per valutare la capacità lavorativa.

3 I collaboratori sono tenuti a collaborare ai provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a. In particolare devono seguire le disposizioni mediche, sottoporsi alle visite di controllo del medico di fiducia ordinate dal datore di lavoro e, su richiesta, autorizzare i medici curanti a fornire informazioni al medico di fiducia.

4 Durante il periodo di incapacità al lavoro, prima di recarsi all'estero il collabora­tore deve inviare una comunicazione scritta al servizio preposto di cui all'articolo 3 indicando il luogo di soggiorno e allegando un certificato del medico curante.

61 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008 approvata dal CF il 18 feb. 2009 (RU 2009 809). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 36abis 62 Durata ed entità del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio

1 Il diritto allo stipendio in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio inizia il primo giorno della malattia o dell'infortunio. Dura fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia al massimo:

a.
fino alla fine del termine di disdetta, se il rapporto di lavoro è disdetto durante il periodo di prova;
b.
365 giorni nei primi due anni di servizio dopo la fine del periodo di prova;
c.
730 giorni a partire dal terzo anno di servizio.

2 I giorni in cui i collaboratori sono totalmente o parzialmente incapaci di lavorare sono computati nello stesso modo sulla durata del diritto allo stipendio.

3 In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio il collaboratore riceve l'intero stipendio lordo comprese le indennità. A partire dal 366° giorno viene ver­sato il 90 per cento dello stipendio lordo. Eventuali indennità legate ai compiti sono ridotte nella stessa misura.

4 Il diritto allo stipendio dei collaboratori con un rapporto di lavoro di durata determinata si estingue alla scadenza del contratto qualora tale termine sia anteriore a quello menzionato al capoverso 1.

5 Per i collaboratori remunerati con stipendio orario il diritto allo stipendio si basa sullo stipendio dell'orario di lavoro regolare disciplinato contrattualmente, altrimenti si basa sullo stipendio medio percepito nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'inca­pa­cità al lavoro. Se prima dell'incapacità al lavoro il collaboratore è stato occupato per meno di 12 mesi, si applica come base lo stipendio medio che ha percepito durante il periodo in cui è stato occupato.

62 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 36b63 Riduzione o soppressione delle prestazioni

1 Qualora un collaboratore non adempia o adempia solo in parte gli obblighi di col­laborazione di cui all'articolo 36a capoversi 2-4, le prestazioni possono essere ridotte o, in casi gravi, soppresse.

2 Inoltre le prestazioni possono essere ridotte qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

63 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 36c64 Interruzione e nuova decorrenza del termine per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio

(art. 29 LPers)

1 Se dopo l'inizio dell'incapacità al lavoro un collaboratore riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso di occupazione, i periodi di cui all'arti­colo 36abis capoverso 1 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l'intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.

2 Una volta scaduti i termini per il pagamento dello stipendio di cui all'arti­co­lo 36abis capoverso 1, in caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i termini ricominciano a decorrere a condizione che precedentemente il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di oc­cupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Non sono prese in considerazione le assenze per malattia o infortunio che ammontano complessivamente a meno di 30 gior­ni civili.

3 In caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio dopo la scadenza dei termini per il pagamento dello stipendio di cui all'arti­co­lo 36abis e prima che il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi, fino al quinto anno di servizio sussiste il diritto al pagamento dello stipendio nella misura del 90 per cento dello stipendio lordo per un periodo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un periodo di 180 giorni.

64 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 37 Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione

(art. 29 cpv. 1 LPers)

1 In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo sti­pendio totale per un periodo di quattro mesi.

2 Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3 La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupa­zione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4 Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un pe­riodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 38 Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo

(art. 29 cpv. 1 LPers)

1 In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2 In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

3 Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4 Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

Art. 39 Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 29 cpv. 1 LPers)

1 In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:65

a.66
al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 LAVS67;
b.
alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198168 sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

2 ...69

3 Sono computate le prestazioni assicurative.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

67 RS 831.10

68 RS 832.20

69 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Art. 39a70 Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers)

1 Il servizio competente di cui all'articolo 2 chiede per i collaboratori il versamento di una prestazione d'invalidità professionale secondo il RP-PF 171 se:72

a.
ha compiuto il 50° anno di età;
b. 73
dalla verifica del medico di fiducia svolta su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2 emerge che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui;
c.
una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pen­sione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e
d.
i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infrut­tuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

2 I dettagli della prestazione di invalidità professionale nonché il genere e l'importo della stessa si basano sul RP-PF 1.74

70 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

71 RS 172.220.142.1

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

74 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 4075 Diritto allo stipendio in caso di decesso

(art. 29 cpv. 2 LPers)

1 In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo complessi­vo pari a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni ai sensi degli articoli 41-41b.

2 Sono considerati superstiti il coniuge, il partner registrato, i figli minorenni o una persona con cui la persona defunta ha convissuto prima del decesso. In assenza di tali superstiti, sono considerati superstiti altre persone verso le quali la persona defunta ha adempiuto un obbligo di assistenza.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 4176 Diritto all'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1-3 LPers)

1 L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

2 Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

3 Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott. 200077 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

4 ...78

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

77 RS 830.1

78 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 41a79 Prestazioni che integrano l'assegno familiare cantonale

(art. 31 cpv. 1-3 LPers)80

1 L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare cantonale, nella misura in cui questo è inferiore a:81

a.
4519 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
b.
2919 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
c.
3298 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.82

2 L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200683 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare:

a.
gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;
b.
gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

3 I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

4 Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

79 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2019, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3617).

83 RS 836.2

Art. 41b84 Assegno per il sostegno a congiunti

(art. 31 cpv. 1-3 LPers)

1 L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

2 L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

84 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Art. 4285 Previdenza professionale

(art. 32g cpv. 5 LPers)

1 I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200686 su PUBLICA.

2 Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 24, 26, 27, 29 e 31.87

3 Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

4 Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 188.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

86 RS 172.222.1

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

88 RS 172.220.142.1

Art. 42a89 Pensione transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers)

1 Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 190, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita. L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

2 Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rap­porto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

89 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

90 RS 172.220.142.1

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43 Equipaggiamento

(art. 18 cpv. 1 LPers)

1 I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2 D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'ap­posita indennità.

3 ...91

91 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, con effetto dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 44 Spese

(art. 18 cpv. 2 LPers)

1 I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

2 Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3 Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.

Art. 45 Premi di fedeltà

(art. 32 lett. b LPers)

1 Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

2 In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

3 Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.92

92 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Art. 46 Servizi particolari

(art. 32 lett. e e g LPers)

Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca pos­sono offrire servizi particolari quali:

a.
offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
b.
la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infra­strutture ricreative;
c.
riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.
Art. 4793 Verifica di un medico di fiducia

Per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca ricorrono alla verifica di un medico di fiducia.

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 47a94 Provvedimenti d'integrazione

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca promuovono la reintegrazione nel processo lavorativo. Nel caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.

2 In caso di permanente incapacità parziale al lavoro occorre verificare se è possibile proseguire il rapporto di lavoro con un tasso di occupazione ridotto o in un altro posto conforme alla capacità lavorativa residua del collaboratore.

94 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008 (RU 2008 2293). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 48 Spese processuali e ripetibili

(art. 18 cpv. 2 LPers)

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se:

a.
il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o
b.
i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzio­nalmente.

2 Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

Art. 4995 Indennità

(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers)

1 In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condi­zioni seguenti:

a.
il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
b.
il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
c.
il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;

2 In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

3 L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

4 Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare:

a.
i motivi della conclusione del rapporto di lavoro;
b.
l'età;
c.
la situazione personale e lavorativa;
d.
la durata dell'impiego.

5 Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

6 I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale.

7 La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 200396 sul settore dei PF.

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

96 RS 414.110.3

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 51 Vacanze

(art. 17 LPers)

1 I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2 Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3 I giovani hanno diritto a sei settimane di vacanza fino all'anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d'età.97

4 I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esi­genze di servizio.

5 In linea di massima le vacanze devono essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga.98

6 Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7 In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplemen­tare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.99

8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Art. 52 Congedi

(art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)100

1 In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pre­giudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2 Sono computati come tempo di lavoro:

a.
per il proprio matrimonio

6 giorni

b.
per il matrimonio di parenti

1 giorno

c.101
per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità)

10 giorni

d.102
per le prime cure e l'organizzazione delle cure successive di malati all'interno della propria economia domestica o dei propri genitori, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia

il tempo necessario fino a 3 giorni
per ogni evento

e.
per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi

fino a 5 giorni per anno civile

f.
per trasloco

1 giorno per anno civile

g.103
per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili

fino a 5 giorni per anno civile

h.104
per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

il tempo necessario conformemente al­l'ordine di marcia

i.
per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri

il tempo necessario

j.105
per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica

5 giorni

k.106per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica

1-3 giorni secondo l'impegno

l.107
per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro

il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata

m.
per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati

6 giorni su 2 anni civili

n.108
per attività in associazioni del personale

fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali

o. per l'esercizio di incarichi pubblici

fino a 15 giorni per anno civile.

3 Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in que­stione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessi­bile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4 Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5 ...109

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

109 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Art. 52a110 Congedo non pagato o parzialmente pagato

(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

1 Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

2 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

3 Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

4 Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

5 I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

110 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53 Adempimento dei compiti

I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i com­piti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli or­dini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei col­leghi.

Art. 53a111 Tutela degli interessi della Confederazione, del Consiglio dei PF, dei due PF e degli istituti di ricerca

1 I collaboratori adempiono i compiti indipendentemente dagli interessi personali ed evitano conflitti tra i loro interessi privati e quelli della Confederazione, del Consiglio dei PF, dei due PF e degli istituti di ricerca.

2 Il servizio competente di cui all'articolo 2 garantisce che i collaboratori uniti in matrimonio, conviventi, imparentati o affini siano impiegati in modo tale che non collaborino direttamente o che non siano direttamente subordinati l'uno all'altro. I collaboratori che intrattengono relazioni di questo tipo devono comunicarlo ai propri superiori.

111 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 53b112 Ricusazione

1 I collaboratori devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L'impressione di parzialità è motivo sufficiente di ricusazione.

2 Sono considerati motivi di parzialità segnatamente:

a.
le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi;
b.
la partecipazione finanziaria a una persona giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi;
c.
l'esistenza di un'offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.

3 I collaboratori presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di parzialità inevitabili. In caso di dubbio, la decisione in merito alla ricusazione spetta ai superiori.

112 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 54 Tempo di lavoro

(art. 17 LPers)

1 Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occu­pazione convenuto.

2 I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

2bis D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere fornita al di fuori del posto di lavoro.113

3 In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.114

4 Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.

113 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 54a115 Documentazione del tempo di lavoro e delle assenze

(art. 17a LPers)

1 Tutti i collaboratori sono tenuti a documentare le assenze per vacanze, congedi, maternità, malattia, infortunio, servizio militare, servizio di protezione civile e ser­vizio civile nonché i congedi pagati concessi in base ai premi di fedeltà.

2 Per il resto il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, nel loro settore e in base al diritto vigente, la documentazione del tempo di lavoro e delle assenze, nonché i dettagli relativi ai modelli di orario di lavoro, al servizio a turni e di picchetto e al riporto, alla compensazione e al pagamento dei saldi per vacanze, congedi, ore supplementari e lavoro straordinario.

115 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 55 Ore supplementari e lavoro straordinario

(art. 17 LPers)

1 In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore sup­plementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consen­titi.

2 Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al mas­simo 170 ore di lavoro straordinario.

3 Le ore supplementari vanno compensate con tempo libero della medesima durata.116

4 Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento.117

4bis Per la compensazione e la retribuzione del lavoro straordinario si applicano le disposizioni della legge federale del 13 marzo 1964118 sul lavoro.119

5 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari per anno civile e vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.120

6 Il pagamento delle ore supplementari può essere escluso dal contratto di lavoro dei quadri.121

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

118 RS 822.11

119 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 56122 Occupazioni accessorie dei collaboratori

1 I collaboratori comunicano ai loro superiori gerarchici tutte le cariche pubbliche e le attività svolte dietro pagamento che esercitano al di fuori del loro rapporto di lavoro, in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione e altre prestazioni.

2 Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interesse o se potrebbero danneggiare la reputazione del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca.

3 L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 2 necessita dell'au­torizzazione se:

a.
esse occupano i collaboratori in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con il Consiglio dei PF, i due PF o gli istituti di ricerca, in particolare se il tempo complessivamente dedicato all'attività principale e a quella accessoria supera di almeno il 10 per cento il tempo pieno;
b.
il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi derivanti dal rapporto di lavoro o con gli interessi del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca;
c.
il collaboratore intende utilizzare l'infrastruttura disponibile sul posto di lavoro.

4 Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti di interesse, l'autorizzazione è vincolata al rispetto di condizioni o requisiti adeguati oppure negata. Possono sussistere conflitti di interesse in particolare per le attività seguenti:

a.
consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti previsti dal rapporto di lavoro;
b.
attività collegate a mandati svolti per conto del Consiglio dei PF, dei due PF o degli istituti di ricerca o che questi ultimi devono attribuire in un prossimo futuro.

5 La comunicazione o la domanda di autorizzazione deve essere presentata al superiore gerarchico in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. In entrambi i documenti è precisato:

a.
il tipo di occupazione accessoria e la durata;
b.
l'onere temporale previsto;
c.
il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura;
d.
eventuali conflitti di interesse.

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 56a123 Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti

1 Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 2003124 sul settore dei PF.

2 Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 2003125 sulla retribuzione dei quadri.

123 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

124 RS 414.110.3

125 RS 172.220.12

Art. 56b126 Accettazione di vantaggi

(art. 21 cpv. 3 LPers)

1 Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali o che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.127

2 In caso di dubbio decide il superiore gerarchico.128

126 Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

128 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Art. 57 Segreto professionale, di affari e d'ufficio

(art. 22 LPers)

1 I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professio­nale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2 L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3 Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del ser­vizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali129

129 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Art. 58130 Inchiesta amministrativa

(art. 25 LPers)

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'arti­colo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a-27j dell'ordinanza del 25 novembre 1998131 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

131 RS 172.010.1

Art. 58a132 Inchiesta disciplinare

(art. 25 LPers)

1 L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

2 Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

3 Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'in­chiesta, disporre le seguenti misure:133

a.134
in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;
b.
in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4 Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5 Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

132 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Art. 58b135 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione

(art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

135 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute

(art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59 Competenze

1 I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992136 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordi­nanza del 14 giugno 1993137 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

2 I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

a.
dei fascicoli generali relativi al personale;
b.
dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD);
c.
dei dati relativi a misure sociali;
d.
dei dati relativi a procedimenti esecutivi;
e.
dei dati relativi a procedimenti penali;
f.
dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3 Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4 I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'In­caricato federale della protezione dei dati e della trasparenza138 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).

136 RS 235.1

137 RS 235.11

138 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

Art. 60 Principi in materia di trattamento

1 I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2 I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3 Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono neces­sari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno accon­sentito per scritto.

4 I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capo­verso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5 Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini:

a.
per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rap­porto di lavoro;
b.
per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rap­porto di lavoro;
c.
per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento;
d.
per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conserva­zione più lunga.

6 Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD139. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elet­troniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per:

a.
la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali;
b.140
...
c.
la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale;
d.
La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.

139 RS 235.1

140 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Art. 61 Dati relativi alla salute

1 I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certifi­cati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro. I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'arti­colo 47.

2 I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impie­gato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fattura­zione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3 Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

4 Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impie­gato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comuni­care dati relativi alla salute.

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62141 Autorità interna di ricorso e procedura

(art. 37 cpv. 3 legge sui PF)142

1 L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

2 Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.143

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

143 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Art. 63 Prescrizione

(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal (rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni144.

144 RS 220

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati:

1.
l'ordinanza del 25 febbraio 1987145 sui rapporti di servizio speciali nei Poli­tecnici federali e negli istituti annessi;
2.
l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991146 sui rapporti di ser­vizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3.
il regolamento del 14 novembre 1969147 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;
4.
l'ordinanza del 31 marzo 1993148 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF;
5.149
l'ordinanza del 19 settembre 2002150 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

145 [RU 1987 812]

146 [RU 1991 806]

147 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

148 [RU 1994 2262]

149 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

150 [RU 2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3]

Art. 65a152 Disposizione transitoria della modifica del 5 marzo 2020

I diritti allo stipendio in caso di malattia o infortunio maturati prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 marzo 2020 si basano sul diritto previgente.

152 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegato 1153

153 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

Allegato 2154

154 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2019, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3617).

(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3)

Scala salariale del settore dei PF 2020

Linea di valutazione «a.»

Anni di
esperienza

Livello di funzione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

63'009

68'206

73'868

80'035

86'758

94'263

102'841

112'868

124'832

139'750

159'034

184'719

219'815

268'944

1

64'269

69'570

75'345

81'636

88'493

96'149

104'897

115'126

127'328

142'545

162'215

188'413

224'212

274'323

2

65'529

70'934

76'823

83'237

90'228

98'034

106'954

117'383

129'825

145'340

165'396

192'108

228'608

279'702

3

66'789

72'298

78'300

84'837

91'963

99'919

109'011

119'641

132'321

148'135

168'576

195'802

233'004

285'081

Gli
stipendi
di questo
livello
sono
fissati
dal
Consiglio
federale

4

68'049

73'662

79'777

86'438

93'699

101'804

111'068

121'898

134'818

150'930

171'757

199'496

237'401

290'459

5

69'310

75'026

81'255

88'039

95'434

103'690

113'125

124'155

137'315

153'725

174'938

203'191

241'797

295'838

6

70'255

76'049

82'363

89'239

96'735

105'104

114'667

125'848

139'187

155'821

177'323

205'962

245'094

299'872

7

71'200

77'072

83'471

90'440

98'037

106'517

116'210

127'541

141'060

157'917

179'709

208'732

248'391

303'907

8

72'145

78'096

84'579

91'641

99'338

107'931

117'753

129'234

142'932

160'013

182'094

211'503

251'689

307'941

9

73'090

79'119

85'687

92'841

100'639

109'345

119'295

130'927

144'805

162'109

184'480

214'274

254'986

311'975

10

74'035

80'142

86'795

94'042

101'941

110'759

120'838

132'620

146'677

164'206

186'865

217'045

258'283

316'009

11

74'665

80'824

87'534

94'842

102'808

111'702

121'866

133'749

147'925

165'603

188'456

218'892

260'481

318'699

12

75'295

81'506

88'272

95'642

103'676

112'645

122'895

134'878

149'174

167'001

190'046

220'739

262'679

321'388

13

75'926

82'188

89'011

96'443

104'543

113'587

123'923

136'006

150'422

168'398

191'636

222'586

264'877

324'077

14

76'556

82'870

89'750

97'243

105'411

114'530

124'951

137'135

151'670

169'796

193'227

224'434

267'076

326'767

15

77'186

83'552

90'488

98'043

106'279

115'472

125'980

138'264

152'919

171'193

194'817

226'281

269'274

329'456

Linea di valutazione «b.»

Anni di esperienza

Livello di funzione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

58'899

63'758

69'051

74'816

81'100

88'116

96'134

105'507

116'690

130'635

148'662

172'672

205'480

251'404

1

60'077

65'033

70'432

76'312

82'722

89'878

98'056

107'618

119'024

133'248

151'636

176'126

209'589

256'432

2

61'255

66'308

71'813

77'808

84'344

91'640

99'979

109'728

121'358

135'861

154'609

179'579

213'699

261'460

3

62'433

67'583

73'194

79'305

85'966

93'403

101'902

111'838

123'692

138'474

157'582

183'032

217'808

266'488

Gli stipendi di questo
livello sono fissati dal
Consiglio federale

4

63'611

68'858

74'575

80'801

87'588

95'165

103'824

113'948

126'026

141'086

160'555

186'486

221'918

271'516

5

64'789

70'133

75'956

82'297

89'210

96'927

105'747

116'058

128'359

143'699

163'529

189'939

226'028

276'545

6

65'673

71'090

76'991

83'419

90'426

98'249

107'189

117'641

130'110

145'659

165'759

192'529

229'110

280'316

7

66'556

72'046

78'027

84'542

91'643

99'571

108'631

119'223

131'860

147'618

167'989

195'119

232'192

284'087

8

67'440

73'002

79'063

85'664

92'859

100'892

110'073

120'806

133'611

149'578

170'219

197'710

235'274

287'858

9

68'323

73'959

80'099

86'786

94'076

102'214

111'515

122'389

135'361

151'537

172'448

200'300

238'356

291'629

10

69'207

74'915

81'134

87'908

95'292

103'536

112'957

123'971

137'111

153'497

174'678

202'890

241'438

295'400

11

69'796

75'553

81'825

88'657

96'103

104'417

113'918

125'026

138'278

154'803

176'165

204'616

243'493

297'914

12

70'385

76'190

82'515

89'405

96'914

105'298

114'880

126'081

139'445

156'109

177'652

206'343

245'548

300'428

13

70'974

76'828

83'206

90'153

97'725

106'179

115'841

127'136

140'612

157'416

179'138

208'070

247'603

302'942

14

71'563

77'465

83'896

90'901

98'536

107'060

116'802

128'192

141'779

158'722

180'625

209'797

249'658

305'456

15

72'152

78'103

84'587

91'649

99'347

107'942

117'764

129'247

142'946

160'028

182'112

211'523

251'712

307'970

Linea di valutazione «c.»

Anni di esperienza

Livello di funzione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

54'790

59'309

64'233

69'596

75'442

81'968

89'427

98'146

108'549

121'521

138'291

160'625

191'144

233'864

1

55'886

60'495

65'518

70'988

76'951

83'607

91'215

100'109

110'720

123'952

141'056

163'838

194'967

238'542

2

56'982

61'682

66'802

72'380

78'459

85'247

93'004

102'072

112'891

126'382

143'822

167'050

198'790

243'219

3

58'078

62'868

68'087

73'772

79'968

86'886

94'792

104'035

115'062

128'813

146'588

170'263

202'612

247'896

Gli stipendi di questo
livello sono fissati dal
Consiglio federale

4

59'173

64'054

69'372

75'164

81'477

88'525

96'581

105'998

117'233

131'243

149'354

173'475

206'435

252'573

5

60'269

65'240

70'656

76'556

82'986

90'165

98'369

107'961

119'404

133'673

152'120

176'688

210'258

257'251

6

61'091

66'130

71'620

77'600

84'118

91'394

99'711

109'433

121'032

135'496

154'194

179'097

213'125

260'759

7

61'913

67'020

72'583

78'643

85'249

92'624

101'052

110'905

122'661

137'319

156'268

181'506

215'992

264'267

8

62'735

67'909

73'547

79'687

86'381

93'853

102'394

112'378

124'289

139'142

158'343

183'916

218'860

267'775

9

63'557

68'799

74'510

80'731

87'512

95'083

103'735

113'850

125'917

140'965

160'417

186'325

221'727

271'283

10

64'378

69'688

75'474

81'775

88'644

96'312

105'076

115'322

127'545

142'788

162'492

188'735

224'594

274'791

11

64'926

70'282

76'116

82'471

89'398

97'132

105'971

116'304

128'631

144'003

163'874

190'341

226'505

277'129

12

65'474

70'875

76'759

83'167

90'153

97'952

106'865

117'285

129'716

145'218

165'257

191'947

228'417

279'468

13

66'022

71'468

77'401

83'863

90'907

98'771

107'759

118'266

130'802

146'433

166'640

193'553

230'328

281'806

14

66'570

72'061

78'043

84'559

91'662

99'591

108'653

119'248

131'887

147'648

168'023

195'160

232'240

284'145

15

67'118

72'654

78'686

85'255

92'416

100'411

109'548

120'229

132'973

148'864

169'406

196'766

234'151

286'484

Linea di valutazione «d.»

Anni di
esperienza

Livello di funzione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

50'681

54'861

59'416

64'376

69'784

75'820

82'720

90'785

100'408

112'407

127'919

148'578

176'808

216'324

1

51'695

55'958

60'604

65'664

71'179

77'337

84'374

92'601

102'416

114'655

130'477

151'550

180'344

220'651

2

52'708

57'056

61'792

66'951

72'575

78'853

86'028

94'417

104'424

116'904

133'036

154'521

183'880

224'977

3

53'722

58'153

62'981

68'239

73'971

80'370

87'683

96'233

106'433

119'152

135'594

157'493

187'416

229'304

Gli stipendi
di questo
livello sono fissati dal
Consiglio federale

4

54'735

59'250

64'169

69'526

75'366

81'886

89'337

98'048

108'441

121'400

138'152

160'465

190'953

233'630

5

55'749

60'347

65'357

70'814

76'762

83'402

90'992

99'864

110'449

123'648

140'711

163'436

194'489

237'957

6

56'509

61'170

66'248

71'780

77'809

84'540

92'232

101'226

111'955

125'334

142'630

165'665

197'141

241'202

7

57'269

61'993

67'140

72'745

78'855

85'677

93'473

102'588

113'461

127'020

144'548

167'893

199'793

244'447

8

58'030

62'816

68'031

73'711

79'902

86'814

94'714

103'949

114'967

128'706

146'467

170'122

202'445

247'692

9

58'790

63'639

68'922

74'676

80'949

87'952

95'955

105'311

116'473

130'392

148'386

172'351

205'097

250'936

10

59'550

64'462

69'813

75'642

81'996

89'089

97'196

106'673

117'979

132'079

150'305

174'580

207'749

254'181

11

60'057

65'010

70'407

76'286

82'694

89'847

98'023

107'581

118'984

133'203

151'584

176'065

209'517

256'344

12

60'564

65'559

71'002

76'930

83'391

90'605

98'850

108'489

119'988

134'327

152'863

177'551

211'286

258'508

13

61'071

66'108

71'596

77'573

84'089

91'364

99'677

109'396

120'992

135'451

154'142

179'037

213'054

260'671

14

61'577

66'656

72'190

78'217

84'787

92'122

100'504

110'304

121'996

136'575

155'421

180'523

214'822

262'834

15

62'084

67'205

72'784

78'861

85'485

92'880

101'332

111'212

123'000

137'699

156'701

182'008

216'590

264'997

Linea di valutazione «e.»

Anni di
esperienza

Livello di funzione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

46'572

50'413

54'598

59'157

64'125

69'673

76'013

83'424

92'267

103'293

117'547

136'531

162'472

198'785

1

47'503

51'421

55'690

60'340

65'408

71'066

77'533

85'093

94'112

105'359

119'898

139'262

165'722

202'760

2

48'435

52'429

56'782

61'523

66'690

72'460

79'053

86'761

95'958

107'425

122'249

141'993

168'971

206'736

3

49'366

53'438

57'874

62'706

67'973

73'853

80'573

88'430

97'803

109'491

124'600

144'723

172'221

210'712

Gli stipendi di questo
livello sono fissati dal
Consiglio
federale

4

50'297

54'446

58'966

63'889

69'255

75'247

82'094

90'098

99'648

111'557

126'951

147'454

175'470

214'687

5

51'229

55'454

60'058

65'072

70'538

76'640

83'614

91'767

101'494

113'622

129'302

150'185

178'719

218'663

6

51'927

56'210

60'877

65'960

71'500

77'685

84'754

93'018

102'878

115'172

131'065

152'233

181'157

221'645

7

52'626

56'967

61'696

66'847

72'462

78'730

85'894

94'270

104'262

116'721

132'828

154'281

183'594

224'627

8

53'325

57'723

62'515

67'734

73'424

79'775

87'035

95'521

105'646

118'271

134'591

156'328

186'031

227'608

9

54'023

58'479

63'334

68'622

74'386

80'820

88'175

96'772

107'030

119'820

136'355

158'376

188'468

230'590

10

54'722

59'235

64'153

69'509

75'347

81'866

89'315

98'024

108'414

121'369

138'118

160'424

190'905

233'572

11

55'187

59'739

64'699

70'101

75'989

82'562

90'075

98'858

109'336

122'402

139'293

161'790

192'530

235'560

12

55'653

60'243

65'245

70'692

76'630

83'259

90'835

99'692

110'259

123'435

140'469

163'155

194'154

237'548

13

56'119

60'748

65'791

71'284

77'271

83'956

91'595

100'526

111'182

124'468

141'644

164'520

195'779

239'535

14

56'585

61'252

66'337

71'875

77'912

84'652

92'355

101'361

112'104

125'501

142'820

165'886

197'404

241'523

15

57'050

61'756

66'883

72'467

78'554

85'349

93'116

102'195

113'027

126'534

143'995

167'251

199'028

243'511

Allegato 3155

155 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

(art. 24 cpv. 3)

Retribuzioni forfettarie del settore dei PF

(Stipendi minimi per i collaboratori con retribuzione forfettaria secondo l'articolo 24 capoverso 3)

Sono considerati stipendi minimi i seguenti importi annui lordi:

1.
Dottorandi
(tenendo conto del tempo concesso per redigere la tesi di dottorato, indipendentemente dal tasso di occupazione; se lo stipendio è finanziato da diverse fonti l'importo complessivo deve raggiungere lo stipendio minimo)
47 040 fr.
2.
Postdottorandi
(impiegati al 100%)

80 000 fr.

3.
Altri collaboratori (impiegati al 100%)156
a) senza dottorato
b) con dottorato
40 000 fr.
68 630 fr.

156 La categoria «Altri collaboratori» comprende: collaboratori laureati che non intendono conseguire il dottorato; collaboratori in possesso di un dottorato che non adempiono i requisiti della categoria «Postdottorandi» per quanto concerne la durata dell'impiego e il periodo di permanenza, nonché i collaboratori tecnici e il personale ausiliario

Allegato 4157

157 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Allegato 5158

158 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

(art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria

Età di pensionamento

Piano standard (livello di funzione)

Piano per quadri 1 (livello di funzione)

Piano per quadri 2 (livello di funzione)

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %