1
Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2011) Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers); visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1
La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).
2
La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;
abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789
1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
2 RS
172.220.1
3 RS
172.220.11
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
5 RS
414.110
6
Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
7 RS
172.220.113.40 172.220.113
Personale federale
2
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b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.
Art. 2
Competenze (art. 3 LPers) 1
Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a. i membri delle direzioni degli istituti; b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.9 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.
2
Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.10 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.11 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.
5
…12
Art. 3
Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.
2
Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.
8 [RU
1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].
Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).
9
Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
12 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
OPers PF
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Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio
Art. 4
1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.
2
La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.
3
I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.
Sezione 2: Sviluppo del personale
Art. 5
Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.
Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.
2
I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.
3
I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.
Art. 6
Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.
Personale federale
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Art. 7
Colloquio di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1
I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.
2
Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.13 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.
3
La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.
4
I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.
5
…14
Art. 8
Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.
Art. 9
Protezione della
personalità
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.
2
Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:
a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;
b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.
3
I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.
13 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
14 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Art. 10
Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.
2
Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.
Art. 11
Altre misure
(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.
fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.
Sezione 3: Coordinamento e rapporti
Art. 12
(art. 5 LPers)
1
Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.
2
I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.
3
Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.15 l'applicazione del sistema salariale.
15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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4
Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.
Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali
Art. 13
(art. 33 LPers)
1
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.
2
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.
3
Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.
4
Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.
Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione
Art. 14
Messa a concorso (art. 7 LPers) 1
I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.
2
Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.
Art. 15
Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.
Art. 16
Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1
Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.
2
Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova;
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d. il
grado
d'occupazione;
e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.
la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.
3
Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.
Art. 17
Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers) 1
Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.
2
In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.
Art. 18
Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1
Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.
2
In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.
Art. 19
Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) 1
Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.
2
I rapporti di lavoro di durata determinata concernono: a. gli
assistenti;
b. gli assistenti in capo; c. gli assistenti ausiliari; d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca; e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.
3
I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.
Art. 20
Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 9 LPers) 1
I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.
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2
Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.
3
Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.
4
I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.16 5 …17
6
I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.
7
I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.
Sezione 2: Ristrutturazioni
Art. 21
Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.
I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.
2
Hanno priorità rispetto al licenziamento: a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;
b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF; d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale; e. il pensionamento anticipato.
3
I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.
4
Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
17 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
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Art. 22
Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1
Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.18 2
È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.
3
Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 200719 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.20 4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.
Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
19 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
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Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi
Art. 24
21
Art. 25
22 Classificazione della
funzione
(art. 15 LPers)
1
Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.
2
I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.
Art. 26
23 Stipendio iniziale
(art. 15 LPers)
1
Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.
2
Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.
3
Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.
Art. 27
24
L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.
21 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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2
Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. supera nettamente le esigenze; b. supera le esigenze; c. adempie le esigenze; d. adempie gran parte delle esigenze; e. adempie parte delle esigenze; f.
non adempie le esigenze.25 3
Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.
Se è superiore, rimane invariato.
4
Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.26 5 Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.
6
I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.
Art. 28
27
Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.
2
Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Art. 29
28
In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.
2
L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.
Art. 30
29 Premi speciali
(art. 15 LPers)
1
A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.
2
I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.
3
Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.
Art. 31
30
Art. 32
31
Art. 33
Indennità (art. 15 LPers) Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; b. lavoro a turni e servizio di picchetto.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
31 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Art. 34
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Art. 35
Disposizioni speciali 1
Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.33 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.
Sezione 2: Prestazioni sociali
Art. 36
Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1
I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.34 1bis Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.35 2
Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.
3
I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.
4
Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
35 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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a36 Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1
In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.
2
I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.
3
Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.
4
Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.
Art. 37
Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.
2
Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.
3
La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.
4
Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.
Art. 38
Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.
2
In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.
36 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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3
Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.
4
Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.
Art. 39
Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:37
a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198138 sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.
2
…39
3
Sono computate le prestazioni assicurative.
a40 Invalidità professionale
(art. 32j cpv. 2 LPers) Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 141 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e
d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
38 RS
832.20
39 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
40 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
41 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).
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Art. 40
42
In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.
2
È considerata superstite anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.
3
L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.
Art. 41
43
L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.
2
Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.
3
Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott.
200044 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.
4
L'assegno familiare è adeguato al rincaro.
a45 Prestazioni che integrano l'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1
L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a: a. 4366 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2819 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3186 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.46 2
L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200647 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare: 42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
44 RS
830.1
45 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 7 dic. 2010, approvata dal CF il 23 feb. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 929).
47 RS
836.2
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a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;
b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.
3
I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.
4
Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.
b48 Assegno per il sostegno a congiunti (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1
L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.
2
L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.
Art. 42
49
I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200650 su PUBLICA.
2
Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.
3
Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.
4
Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 151.
a52 Pensione transitoria
(art. 32k cpv. 2 LPers) 1
Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 153, il datore di lavoro assume una parte dei 48 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
50 RS
172.222.1
51 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).
52 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
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costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita.
L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.
2
Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.
Sezione 3: Altre prestazioni
Art. 43
Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers) 1
I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.
2
D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.
3
D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.
Art. 44
Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1
I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.
2
Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.
3
Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.
Art. 45
Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1
Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.
2
In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.
3
Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.54
53 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).
54 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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Art. 46
Servizi particolari (art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.
Art. 47
Servizio medico
I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.
a55 Provvedimenti d'integrazione
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.
Art. 48
Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.
2
Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.
Art. 49
Indennità di uscita (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1
In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: 55 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
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a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c.56 il collaboratore esercita una professione per la quale non vi è alcuna o soltanto una debole richiesta;
d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.
2
L'indennità di uscita è pari almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.57 3
Non è corrisposta alcuna indennità di uscita: a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers.
È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers; b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC58; c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.
4
I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.
Sezione 4: Vacanze e congedi
Art. 50
Giorni festivi
Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.
Art. 51
Vacanze (art. 17 LPers) 1
I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.
2
Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.
3
I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.
4
I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.
5
Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
58 [RU
2001 707, 2004 5265, 2006 2197 all. n. 13, 2007 2181. RU 2008 2239 art. 27].
Vedi ora la L del 20 dic. 2006 su PUBLICA (RS 172.222.1).
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6
Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.
7
In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo
anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.59 8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.
Art. 52
Congedi (art. 17 LPers) 1
In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.
2
Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni
b. per il matrimonio di parenti 1 giorno
c.60 per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 5 giorni d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni
per anno civile
e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni
per anno civile
f. per trasloco
1 giorno
per anno civile
g.61 per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili fino a 5 giorni per
anno civile
59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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h.62 per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento
il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia i. per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo
necessario
j.63 per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica 5
giorni
k.64 per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica 1-3 giorni secondo
l'impegno
l.65 per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata
m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6
giorni
su 2 anni civili
n.66 per attività in associazioni del personale fino a 30 giorni
previa intesa con le parti sociali o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni
per anno civile.
3
Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.
4
Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.
5
…67
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
67 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
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a68 Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1
Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.
2
In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.
3
Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.
4
Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.
5
I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.
Capitolo 5: Obblighi
Art. 53
Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.
Art. 54
Tempo di
lavoro
(art. 17 LPers)
1
Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.
2
I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.
3
In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.
68 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
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4
Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.
5
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.
Art. 55
Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1
In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.
2
Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.
È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.
3
Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.
4
Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.
5
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.
6
Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.
Art. 56
69
Sono considerate occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento a titolo personale o a nome di terzi.
2
I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro in caso di: 69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca; b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti; c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca; d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.
3
In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.
4
La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato: a. il genere dell'occupazione; b. l'onere previsto in termini di tempo; c. il genere e l'estensione dell'impiego dell'infrastruttura; d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.
a70 Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.
Art. 57
Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1
I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.
2
L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
3
Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.
70 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali71
Art. 58
72
a74 Inchiesta disciplinare
(Art. 25 LPers)
1
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.
2
Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.
3
Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a.75 in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.
4
Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.
5
Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.
71 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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74 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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b76 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.
Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)
Art. 59
Competenze
1
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199277 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199378 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
2
I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:
a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.
dei dati relativi a procedimenti amministrativi.
3
Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.
4
I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza79 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60
Principi in materia di trattamento 1
I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.
76 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
77 RS
235.1
78 RS
235.11
79 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art.
16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 172.512.1).
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2
I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.
3
Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.
4
I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.
5
Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.
6
Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD80. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.
7
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b. ...81 c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.
Art. 61
Dati relativi alla salute 1
I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.
80 RS
235.1
81 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.
2
I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.
3
Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.
4
Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.
Sezione 2: Ricorsi
Art. 62
82
L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.
2
Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.83 Art. 63
Prescrizione (art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)84.
Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi
Art. 64
Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:
1. l'ordinanza del 25 febbraio 198785 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;
82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
83 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
84 RS
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85 [RU
1987 812]
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2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 199186 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3. il regolamento del 14 novembre 196987 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; 4. l'ordinanza del 31 marzo 199388 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 5.89 l'ordinanza del 19 settembre 200290 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.
Art. 65
Modifica del diritto vigente Sono modificate le seguenti ordinanze: ...91
Sezione 3a:92 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 29 giugno 2005
a 1 Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.
2
I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.
3
Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.
4
I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.
5
I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1-3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.
86 [RU
1991 806]
87 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).
88 [RU
1994 2262]
89 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).
90 [RU
2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3] 91 Le mod. possono essere consultate alla RU 2001 1789.
92 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 66
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
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Allegato 1
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(art. 25 cpv. 1)
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I
60
14
-1
4
P
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IV
60
2
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21
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1
P
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I
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22
-1
2
P
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II
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23
-1
3
P
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II
I
60
24
-1
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3
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31
-1
3
P
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I
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32
-1
4
P
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II
60
33
-1
5
P
ro
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o d
ei
re
qu
is
iti
II
I
Li
ve
ll
o
Personale federale
34
172.220.113
Allegato 2
94
(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF 2011 Linea di valutazione «a.» Anni di
esperienza
Livello di funzi
one
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
60 125
65 084
70 488
76
373
82 788
89 950
98
134
10
7
703
119
119
133
354
151
757
176 266
209 756
256
636
1
61 328
66 386
71 897
77
900
84 444
91 749
100
097
10
9
857
121
501
136
021
154
792
179 791
213 951
261
769
2
62 530
67 688
73 307
79
428
86 099
93 548
102
060
11
2
011
123
884
138
689
157
827
183 316
218 146
266
902
3
63 733
68 990
74 717
80
955
87 755
95 347
104
023
11
4
165
126
266
141
356
160
862
186 842
222 342
272
035
Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
4
64 935
70 291
76 127
82
483
89 411
97 146
105
985
11
6
320
128
649
144
023
163
897
190 367
226 537
277
167
5
66 138
71 593
77 536
84
010
91 067
98 945
107
948
11
8
474
131
031
146
690
166
932
193 892
230 732
282
300
6
67 040
72 569
78 594
85
156
92 308
100 294
109
420
120
089
132
818
148
690
169
209
196 536
233 878
286
150
7
67 942
73 545
79 651
86
301
93 550
101 643
110
892
121
705
134
605
150
690
171
485
199 180
237 024
289
999
8
68 843
74 522
80 708
87
447
94 792
102 992
112
364
123
320
136
391
152
691
173
761
201 824
240 171
293
849
9
69 745
75 498
81 766
88
592
96 034
104 341
113
836
124
936
138
178
154
691
176
038
204 468
243 317
297
698
10
70 647
76 474
82 823
89
738
97 276
105 691
115
308
126
551
139
965
156
691
178
314
207 112
246 463
301
548
11
71 249
77 125
83 528
90
502
98 103
106 590
116
289
127
628
141
156
158
025
179
831
208 875
248 561
304
114
12
71 850
77 776
84 233
91
265
98 931
107 490
117
271
128
705
142
347
159
358
181
349
210 638
250 659
306
681
13
72 451
78 427
84 938
92
029
99 759
108 389
118
252
129
782
143
538
160
692
182
867
212 400
252 756
309
247
14
73 052
79 078
85 643
92
793
100 587
109 289
119
233
130
860
144
730
162
026
184
384
214 163
254 854
311
813
94
Nuovo t
esto giusta il n. II dell'O del Cons
igli
o dei
PF del
7 di
c. 2010,
approvata dal CF il 23 feb.
2011, in vigore dal 1° ge n. 2011 (RU
2011
929).
OPers PF
35
172.220.113
Anni di
esperienza
Livello di funzi
one
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
15
73 654
79 728
86 347
93
557
101 415
110 188
120
215
131
937
145
921
163
359
185
902
215 926
256 951
314
380
Linea di valutazione «b.» Anni di
esperienza
Livello di funzi
one
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
56 204
60 840
65 891
71
392
77 389
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91
734
10
0
679
111
350
124
657
141
859
164 770
196 076
239
899
1
57 328
62 057
67 208
72
820
78 936
85 765
93
569
10
2
693
113
577
127
150
144
697
168 066
199 998
244
697
2
58 452
63 273
68 526
74
248
80 484
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95
404
10
4
706
115
804
129
644
147
534
171 361
203 919
249
495
3
59 576
64 490
69 844
75
675
82 032
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97
238
10
6
720
118
031
132
137
150
371
174 656
207 841
254
293
Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
4
60 700
65 707
71 162
77
103
83 580
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99
073
10
8
734
120
258
134
630
153
208
177 952
211 762
259
091
5
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66 924
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78
531
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100
908
11
0
747
122
485
137
123
156
045
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215 684
263
889
6
62 668
67 836
73 468
79
602
86 288
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102
284
11
2
257
124
156
138
993
158
173
183 719
218 625
267
488
7
63 511
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74 456
80
673
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103
660
11
3
767
125
826
140
863
160
301
186 190
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271
086
8
64 354
69 662
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81
744
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105
036
11
5
278
127
496
142
733
162
429
188 662
224 507
274
685
9
65 197
70 574
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82
815
89 771
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106
412
11
6
788
129
166
144
602
164
557
191 133
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278
283
10
66 040
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77 422
83
886
90 932
98 798
107
788
11
8
298
130
837
146
472
166
685
193 605
230 390
281
882
11
66 602
72 095
78 080
84
599
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108
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11
9
305
131
950
147
719
168
103
195 253
232 351
284
281
12
67 164
72 704
78 739
85
313
92 479
100 480
109
623
120
312
133
064
148
965
169
522
196 900
234 311
286
680
13
67 726
73 312
79 398
86
027
93 253
101 320
110
540
121
318
134
177
150
212
170
941
198 548
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289
079
14
68 288
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80 057
86
741
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111
457
122
325
135
291
151
459
172
359
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291
478
15
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103 002
112
375
123
332
136
404
152
705
173
778
201 844
240 194
293
877
Personale federale
36
172.220.113
Linea di valutazione «c.» Anni di
esperienza
Livello di funzi
one
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
52 283
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66
411
71 989
78 217
85
334
93
655
103
582
115
960
131
962
153 275
182 397
223
162
1
53 329
57 727
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67
739
73 429
79 781
87
041
95
528
105
653
118
279
134
601
156 340
186 045
227
625
2
54 374
58 859
63 745
69
068
74 869
81 346
88
748
97
401
107
725
120
599
137
241
159 406
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232
089
3
55 420
59 991
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70
396
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90
454
99
274
109
797
122
918
139
880
162 471
193 340
236
552
Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
4
56 466
61 123
66 197
71
724
77 748
84 474
92
161
10
1
147
111
868
125
237
142
519
165 537
196 988
241
015
5
57 511
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73
052
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93
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10
3
021
113
940
127
556
145
158
168 602
200 636
245
478
6
58 295
63 104
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74
048
80 268
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95
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10
4
425
115
494
129
296
147
138
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7
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5
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131
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10
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235
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77
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988
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134
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78
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100
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0
045
121
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253
155
056
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216
11
61 955
67 065
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78
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101
121
11
0
981
122
744
137
413
156
375
181 630
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264
447
12
62 478
67 631
73 246
79
361
86 027
93 469
101
975
11
1
918
123
780
138
573
157
695
183 163
217 964
266
679
13
63 001
68 197
73 859
80
025
86 747
94 251
102
828
11
2
854
124
816
139
732
159
014
184 696
219 788
268
910
14
63 524
68 763
74 472
80
690
87 467
95 034
103
681
11
3
791
125
852
140
892
160
334
186 229
221 612
271
142
15
64 047
69 329
75 085
81
354
88 187
95 816
104
535
11
4
727
126
888
142
051
161
654
187 761
223 436
273
374
OPers PF
37
172.220.113
Linea di valutazione «d.» Anni di
esperienza
Livello di funzi
one
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
48 362
52 351
56 697
61
430
66 590
72 351
78
934
86
631
95
813
107
263
122
065
141 779
168 717
206
425
1
49 329
53 398
57 831
62
659
67 922
73 798
80
513
88
364
97
729
109
409
124
506
144 615
172 091
210
553
2
50 296
54 445
58 964
63
887
69 254
75 245
82
092
90
096
99
646
111
554
126
948
147 450
175 466
214
682
3
51 263
55 492
60 098
65
116
70 586
76 692
83
670
91
829
101
562
113
699
129
389
150 286
178 840
218
810
Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
4
52 231
56 539
61 232
66
345
71 917
78 139
85
249
93
561
103
478
115
844
131
830
153 121
182 214
222
939
5
53 198
57 586
62 366
67
573
73 249
79 586
86
828
95
294
105
394
117
990
134
272
155 957
185 589
227
067
6
53 923
58 371
63 217
68
495
74 248
80 671
88
012
96
593
106
832
119
599
136
103
158 084
188 119
230
164
7
54 649
59 156
64 067
69
416
75 247
81 756
89
196
97
893
108
269
121
207
137
933
160 210
190 650
233
260
8
55 374
59 941
64 918
70
338
76 246
82 842
90
380
99
192
109
706
122
816
139
764
162 337
193 181
236
357
9
56 100
60 727
65 768
71
259
77 245
83 927
91
564
10
0
492
111
143
124
425
141
595
164 464
195 712
239
453
10
56 825
61 512
66 619
72
181
78 243
85 012
92
748
101
791
112
580
126
034
143
426
166 590
198 242
242
549
11
57 309
62 035
67 185
72
795
78 909
85 736
93
537
102
658
113
539
127
107
144
647
168 008
199 930
244
614
12
57 792
62 559
67 752
73
409
79 575
86 459
94
326
103
524
114
497
128
180
145
868
169 426
201 617
246
678
13
58 276
63 082
68 319
74
023
80 241
87 183
95
116
104
390
115
455
129
252
147
088
170 844
203 304
248
742
14
58 759
63 606
68 886
74
638
80 907
87 906
95
905
105
257
116
413
130
325
148
309
172 262
204 991
250
806
15
59 243
64 129
69 453
75
252
81 573
88 630
96
694
106
123
117
371
131
398
149
530
173 679
206 678
252
871
Personale federale
38
172.220.113
Linea di valutazione «e.» Anni di
esperienza
Livello di funzi
one
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
*
48 106
52 100
56
449
61 191
66 484
72
534
79
607
88
045
98
566
112
168
130 283
155 037
189
688
1
*
49 068
53 142
57
578
62 415
67 814
73
985
81
199
89
805
100
538
114
411
132 889
158 138
193
482
2
*
50 030
54 184
58
707
63 639
69 144
75
436
82
791
91
566
102
509
116
655
135 495
161 239
197
275
3
47 107
50 992
55 226
59
836
64 862
70 474
76
886
84
383
93
327
104
480
118
898
138 100
164 339
201
069
Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
4
47 996
51 954
56 268
60
965
66 086
71 803
78
337
85
975
95
088
106
452
121
141
140 706
167 440
204
863
5
48 885
52 916
57 310
62
094
67 310
73 133
79
788
87
567
96
849
108
423
123
385
143 312
170 541
208
657
6
49 551
53 638
58 091
62
941
68 228
74 130
80
876
88
762
98
170
109
901
125
067
145 266
172 866
211
502
7
50 218
54 360
58 873
63
788
69 146
75 127
81
964
89
956
99
490
111
380
126
750
147 220
175 192
214
347
8
50 884
55 081
59 654
64
635
70 064
76 125
83
052
91
150
100
811
112
858
128
432
149 175
177 518
217
193
9
51 551
55 803
60 436
65
481
70 981
77 122
84
140
92
344
102
132
114
337
130
115
151 129
179 843
220
038
10
52 218
56 524
61 217
66
328
71 899
78 119
85
228
93
538
103
452
115
815
131
797
153 083
182 169
222
883
11
52 662
57 006
61 738
66
893
72 511
78 784
85
953
94
334
104
333
116
801
132
919
154 386
183 719
224
780
12
53 106
57 487
62 259
67
457
73 123
79 449
86
678
95
130
105
213
117
787
134
041
155 689
185 269
226
677
13
53 551
57 968
62 780
68
022
73 735
80 114
87
404
95
926
106
094
118
772
135
162
156 992
186 820
228
574
14
53 995
58 449
63 301
68
586
74 347
80 779
88
129
96
722
106
974
119
758
136
284
158 294
188 370
230
471
15
54 440
58 930
63 822
69
151
74 959
81 443
88
854
97
518
107
855
120
744
137
406
159 597
189 920
232
368
* Sti
pendi che non trovano a pp
licazione nel settore dei PF.
OPers PF
39
172.220.113
Allegato 395 (art. 65a cpv. 2) Calcolo dell'esperienza utile Tabella 1
Età minima tabellare per assumere una funzione Numero
principale griglia N. del profilo Designazione del profilo Livello di funzione Età minima
101
1011-06
Assistente scientifico 6
24.5
102
1021-07
Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 7
29.0
1022-08
Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 8
30.0
1023-09
Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 9
30.0
1024-10
Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 10
32.0
103
1031-10
Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 10
32.5
1032-11
Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 11
32.5
1033-12
Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 12
33.5
1034-13
Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 13
34.5
111
1111-09
Responsabile di gruppo scientifico 9
30.5
1112-10
Responsabile di gruppo scientifico 10
32.5
1113-11
Responsabile di gruppo scientifico 11
32.5
112
1121-11
Responsabile di unità scientifica 11
32.0
1122-12
Responsabile di unità scientifica 12
32.0
1123-13
Responsabile di unità scientifica 13
34.0
201
2011-01
Collaboratore amministrativo 1
16.5
2012-02
Collaboratore amministrativo 2
17.0
2013-03
Collaboratore amministrativo 3
19.0
202
2021-03
Addetto amministrativo 3
19.0
2022-04
Addetto amministrativo 4
21.5
2023-05
Addetto amministrativo 5
21.5
203
2031-05
Specialista amministrativo I 5
21.0
2032-06
Specialista amministrativo I 6
23.0
2033-07
Specialista amministrativo I 7
24.5
204
2041-07
Specialista amministrativo II 7
24.0
2042-08
Specialista amministrativo II 8
25.0
2043-09
Specialista amministrativo II 9
27.0
2044-10
Specialista amministrativo II 10
29.0
301
3011-01
Collaboratore tecnico 1
16.5
3012-02
Collaboratore tecnico 2
18.0
3013-03
Collaboratore tecnico 3
19.0
302
3021-03
Addetto tecnico
3
20.0
3022-04
Addetto tecnico
4
22.0
3023-05
Addetto tecnico
5
22.0
303
3031-05
Specialista tecnico I 5
22.0
3032-06
Specialista tecnico I 6
23.0
3033-07
Specialista tecnico I 7
26.0
304
3041-07
Specialista tecnico II 7
24.0
3042-08
Specialista tecnico II 8
25.0
3043-09
Specialista tecnico II 9
25.0
3044-10
Specialista tecnico II 10
29.0
402
4021-03
Supporto informatico (1° livello) 3
19.0
4022-04
Supporto informatico (1° livello) 4
22.0
4023-05
Supporto informatico (1° livello) 5
23.0
403
4031-05
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 5
24.0
4032-06
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 6
25.0
4033-07
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 7
27.0
404
4041-07
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 7
24.0
4042-08
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 8
25.0
4043-09
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 9
27.0
4044-10
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 10
29.0
501
5011-04
Responsabile di gruppo 4
22.0
5012-05
Responsabile di gruppo 5
23.0
5013-06
Responsabile di gruppo 6
23.0
502
5021-06
Responsabile di unità 6
24.0
5022-07
Responsabile di unità 7
25.0
5023-08
Responsabile di unità 8
26.0
5024-09
Responsabile di unità 9
26.0
503
5031-09
Responsabile di settore 9
25.0
5032-10
Responsabile di settore 10
28.5
5033-11
Responsabile di settore 11
30.0
5034-12
Responsabile di settore 12
30.0
601
6011-11
Specialista (con funzioni direttive) 11
29.0
6012-12
Specialista (con funzioni direttive) 12
30.0
6013-13
Specialista (con funzioni direttive) 13
32.0
6014-14
Specialista (con funzioni direttive) 14
32.0
602
6021-11
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 11
29.0
6022-12
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 12
30.0
6023-13
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 13
32.0
6024-14
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 14
32.0
603
6031-13
Funzione direttiva (diversi settori) 13
32.0
6032-14
Funzione direttiva (diversi settori) 14
32.0
6033-15
Funzione direttiva (diversi settori) 15
33.0
95 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
Personale federale
40
172.220.113
Tabella 2
Conversione in esperienza utile Anni
lavorativi*
Esperienza
utile
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
7
9
7
10
8
11
8
12
9
13
9
14
10
15
10
16
11
17
11
18
11
19
12
20
12
21
12
22
13
23
13
24
13
25
14
26
14
27
14
28
15
29
15
30
15
* Calcolo
degli «anni lavorativi»: età attuale meno età minima tabellare
OPers PF
41
172.220.113
Allegato 496 96 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
Personale federale
42
172.220.113
Allegato 597 (art. 42a)
Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di
pensionamento
Piano standard
(livello di funzione) Piano per quadri 1
(livello di funzione) Piano per quadri 2
(livello di funzione) 1-3
4-6
7-9
10-12 13-15
60
80 %
55 %
50 %
50 %
50 %
61
85 %
60 %
50 %
50 %
50 %
62
90 %
70 %
50 %
50 %
50 %
63
95 %
75 %
55 %
50 %
50 %
64
100 %
80 %
60 %
50 %
50 %
97 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).