01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.07.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 31.07.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.12.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.11.2016
22.12.2015 - 31.12.2015
01.10.2015 - 21.12.2015
04.08.2015 - 30.09.2015
01.08.2015 - 03.08.2015
01.01.2015 - 31.07.2015
01.10.2014 - 31.12.2014
01.08.2014 - 30.09.2014
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01.01.2014 - 24.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
15.09.2012 - 30.06.2013
01.01.2011 - 14.09.2012
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
01.02.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.01.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.06.2008 - 30.06.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.02.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.01.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 30.06.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2002 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sul personale federale (OPers) del 3 luglio 2001 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro: a. del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);

b. del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers; c. dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20103 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);

d. del personale della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.4

2

Non sottostanno alla presente ordinanza: a. il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)5 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);

b. il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato;

RU 2001 2206 1 RS

172.220.1

2 RS

172.010.1

3 RS

173.71

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

5 RS

220

172.220.111.3

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.220.111.3 c.6 il personale del settore dei PF; d. gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19787 sulla formazione professionale; e. il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19818 sul lavoro a domicilio;

f.9 il personale secondo l'ordinanza del 2 dicembre 200510 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA).

3

Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.

4

Il Ministero pubblico della Confederazione e l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro.11 5 La politica del personale del Consiglio federale e del DFF è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso.12

Art. 2

Autorità competente

(art. 3 LPers)

1

Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:

a. dei segretari di Stato; b. dei direttori degli Uffici, dei loro supplenti e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti; c

degli alti ufficiali superiori; d. dei segretari generali dei Dipartimenti e dei loro supplenti; e dei vicecancellieri della Cancelleria federale; 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

7 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).

8 RS

822.31

9

Nuovo testo giusta l'art. 42 n. 1 dell'O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5607).

10 RS

172.220.111.9 11 Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

Personale federale. O 3

172.220.111.3 f. dei

capimissione;

g.13 ...

h.14 ...

2

Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione.

3

I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo il capoverso 1, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente.15 4 I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente. 5 Si presume che la competenza per le decisioni del datore di lavoro ai sensi del capoverso 4 spetti agli Uffici federali oppure alle unità organizzative a essi equiparabili, sempre che i Dipartimenti non dispongono diversamente.16
a17 Titolo di «direttore» o «direttrice» Il titolo di «direttore» o «direttrice» può essere conferito soltanto a chi dirige un Ufficio.


Art. 3

Titoli diplomatici e consolari 1

Il Consiglio federale conferisce i titoli diplomatici e consolari.

2

Il DFAE conferisce i titoli in uso nelle relazioni internazionali a persone assunte dal DFAE, sempre che essi non corrispondano al rango di capomissione.18 13 Abrogata n. I dell'O del 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

14 Abrogata dal n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.220.111.3 Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principi

Art. 4

Sviluppo del personale, formazione e formazione continua19 (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

Il datore di lavoro promuove lo sviluppo professionale di tutti i suoi impiegati mediante misure sul posto di lavoro e per mezzo della formazione e della formazione continua.20 1bis Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) mette a punto, in collaborazione con gli altri Dipartimenti, la strategia per lo sviluppo del personale, ne sostiene la realizzazione da parte dei Dipartimenti e promuove una cultura aziendale a livello federale.21 2 I Dipartimenti prendono misure mirate per: a. ampliare e perfezionare le competenze di tutti gli impiegati; b. aumentare la concorrenzialità sul mercato del lavoro e la mobilità professionale dei propri impiegati;

c. metterli in grado di partecipare attivamente ai cambiamenti necessari e di condividerli.

3

Gli impiegati seguono un perfezionamento corrispondente alle loro capacità e alle esigenze del posto di lavoro e si adattano ai cambiamenti.

4

Il datore di lavoro assume i costi per la formazione e per la formazione continua seguite dagli impiegati per rispondere ai bisogni del servizio e mette loro a disposizione il tempo necessario. Esso può assumere del tutto o in parte i costi per la formazione e per la formazione continua seguite dagli impiegati per rispondere ai loro bisogni e mettere a disposizione il tempo necessario.22 5 Il datore di lavoro può chiedere all'impiegato di rimborsare i costi di formazione e di formazione continua se questi le interrompe o scioglie il rapporto di lavoro nei due anni successivi alla conclusione della formazione o della formazione continua e non inizia senza interruzioni un nuovo rapporto di lavoro presso un'unità amministrativa secondo l'articolo 1.23 6 Per il rimborso di questi costi di formazione e di formazione continua il datore di lavoro può accordare un termine di quattro anni al massimo, se la sua partecipazione ai costi ammonta almeno a 50 000 franchi.24 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 5

172.220.111.3

Art. 5

Sviluppo dei quadri25 (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) 1

Il datore di lavoro provvede allo sviluppo dei quadri.26 2

I Dipartimenti prendono le misure mirate per: a. migliorare la gestione a tutti i livelli; b. sfruttare al massimo il potenziale di risorse umane esistente; c. promuovere la mobilità interna; d. preservare le possibilità degli impiegati sul mercato del lavoro; e. affermare l'Amministrazione federale quale datore di lavoro attrattivo; f.

aumentare la rappresentanza delle donne nelle posizioni di quadro.

3

Il DFF mette a punto, in collaborazione con i Dipartimenti, la strategia per lo sviluppo dei quadri. Ne garantisce la realizzazione e sostiene i Dipartimenti in questo ambito.27

Art. 6

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

Il datore di lavoro provvede affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa del loro sesso o del loro modo di vita.

2

Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti prendono misure mirate per attuare le pari opportunità e la parità di trattamento tra donna e uomo. Essi adottano programmi di promovimento e possono avvalersi di specialisti o stabilire quote.

3

Essi tutelano la dignità della donna e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure adeguate per imporre il divieto di discriminazione e, segnatamente, per prevenire ogni forma di molestia sessuale.


Art. 7

Plurilinguismo (art. 4 cpv. 2 lett. e LPers) 1

Nel quadro definito dalle istruzioni del Consiglio federale, i Dipartimenti prendono misure mirate per promuovere una rappresentanza adeguata delle comunità linguistiche a tutti i livelli dell'Amministrazione federale e per sfruttare le conoscenze linguistiche degli impiegati utilizzando in tal modo al meglio il potenziale offerto dalla molteplicità delle culture. Essi adottano programmi di promovimento e possono avvalersi di specialisti.28 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

28 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all' O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

172.220.111.3 2

Essi vigilano in particolare affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza linguistica e possano lavorare nella propria lingua, sempre che questa sia una delle lingue ufficiali e, per ragioni importanti, non sia necessario lavorare in un'altra lingua.


Art. 8

Impiego e integrazione di disabili (art. 4 cpv. 2 lett. f LPers) 1

Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti creano le condizioni adatte per impiegare disabili in modo mirato e provvedono a integrarli professionalmente in modo durevole. A tal fine possono avvalersi di specialisti e adottare programmi di promozione.

2

Il DFF stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) I Dipartimenti prendono misure adeguate per impedire ingerenze inammissibili nella personalità dei singoli impiegati da qualsiasi persona esse provengano, quali in particolare: a. il rilevamento sistematico di dati personali relativi alle prestazioni senza che l'interessato ne sia informato; b. l'esercizio o la tolleranza di attacchi o azioni contro la dignità personale o professionale.


Art. 10


29

Comportamento rispettoso dell'ambiente (art. 4 cpv. 2 lett. h e 32 lett. d LPers) Il DFF mette a punto, in collaborazione con gli altri Dipartimenti, misure atte a promuovere un comportamento rispettoso dell'ambiente da parte del personale federale sul posto di lavoro.

a30 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nonché promozione della salute (art. 32 lett. d LPers) 1

Il DFF, in collaborazione con gli altri Dipartimenti, emana istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute degli impiegati nonché di promozione della salute in seno ai Dipartimenti.

2

I Dipartimenti sono responsabili della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute dei loro impiegati nonché della promozione della salute in seno alle loro unità amministrative.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 7

172.220.111.3

Art. 11


31

Servizio medico (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

Il DFF definisce un servizio medico responsabile degli accertamenti medici e delle misure di medicina del lavoro.

2

Il servizio medico svolge i compiti seguenti: a. su incarico delle unità amministrative verifica l'attitudine dei candidati al momento dell'assunzione e nel corso del rapporto di lavoro; b. al momento dell'assunzione valuta i rischi d'invalidità e di morbilità dei candidati a funzioni rilevanti per la sicurezza; c. su incarico delle unità amministrative svolge visite mediche in caso di malattia, infortunio, reintegrazione e un'eventuale invalidità professionale;

d. all'occorrenza, collabora con le autorità competenti al case management aziendale;

e. può fornire a unità amministrative, su loro incarico, consulenza e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e promozione della salute.

a32 Provvedimenti d'integrazione del datore di lavoro (art. 4 cpv. 2 lett. g, 21 cpv. 1 lett. d e 27d cpv. 1 LPers) 1

Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio di un impiegato, l'autorità competente secondo l'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione del datore di lavoro). Nell'effettuare i suoi accertamenti può coinvolgere la Consulenza sociale del personale. 2 L'autorità competente può obbligare l'impiegato a partecipare ai provvedimenti d'integrazione.


Art. 12

Responsabilità familiari e impegni sociali (art. 4 cpv. 2 lett. i LPers) I Dipartimenti provvedono, tenendo conto delle esigenze di servizio, a che gli impiegati possano adempiere le proprie responsabilità familiari e i propri impegni sociali.


Art. 13

Creazione di posti di tirocinio e di formazione (art. 4 cpv. 2 lett. j LPers) 1

Il DFF stabilisce la politica dell'Amministrazione federale in materia di formazione professionale e stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2871). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

172.220.111.3 2

I Dipartimenti creano in modo mirato posti di tirocinio e di formazione per i diplomati delle scuole universitarie. Essi sostengono misure di promozione della formazione professionale.


Art. 14

Informazione (art. 4 cpv. 2 lett. k LPers) 1

Superiori e collaboratori si scambiano tempestivamente ed esaustivamente le informazioni in merito a tutte le questioni rilevanti per il lavoro.

2

I Dipartimenti informano tempestivamente ed esaustivamente il proprio personale.

3

Il DFF assicura un'informazione regolare del personale federale.33 4

Forma e contenuto dell'informazione devono rispondere ai bisogni dei destinatari.

Sezione 2: Colloquio con il collaboratore e valutazione del personale

Art. 15

Principi (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

Una volta all'anno i superiori effettuano con ogni loro collaboratore un colloquio e una valutazione.

2

Il colloquio serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi. Durante il colloquio il collaboratore fornisce al superiore riscontri sul modo in cui gestisce l'unità.

3

La valutazione del personale costituisce la base per l'evoluzione dello stipendio, attuata in funzione degli obiettivi convenuti in materia di prestazioni, comportamento e capacità.

3bis

L'evoluzione dello stipendio è concessa solo se l'impiegato, nonostante assenze prolungate, è stato presente sufficientemente a lungo durante il periodo di valutazione per poterne valutare le prestazioni, il comportamento e le capacità.34 4 Il colloquio con il collaboratore e la valutazione del personale si effettuano nel rispetto degli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione federale in materia di politica del personale.


Art. 16

Criteri di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

Criteri extraprofessionali quali sesso, età, lingua, posizione, nazionalità o religione non devono intervenire nella valutazione del personale e nella fissazione dello stipendio. Nell'ambito della formazione ai colloqui di valutazione, della loro preparazione e del loro svolgimento è indispensabile prestare particolare attenzione agli eventuali influssi che tali criteri possono esercitare sulla percezione e sul giudizio.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 9

172.220.111.3 2

I collaboratori sono informati sui principi determinanti per il colloquio, la valutazione del personale e la retribuzione.


Art. 17

35 Livelli di

valutazione

(art. 4 cpv. 3 LPers) Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue: a. livello di valutazione 4: supera chiaramente gli obiettivi; b. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi; c. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi; d. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 18

Dipartimento federale delle finanze (art. 5 LPers) 1

Il DFF dirige e coordina la politica del personale con riguardo agli interessi dei Dipartimenti.

2

Esso delega le sue competenze ai servizi specializzati, a meno che non si tratti di emanare norme giuridiche.

3

Il servizio specializzato nelle questioni di politica del personale è l'Ufficio federale del personale (UFPER). Esso svolge i compiti seguenti: a.36 elabora la politica del personale e di previdenza della Confederazione e si occupa delle questioni di gestione; b. prepara i progetti del Consiglio federale in materia di politica del personale; bbis 37 attua le decisioni del Consiglio federale nella misura il cui la loro esecuzione non è attribuita esplicitamente ai Dipartimenti;

c.38 gestisce il centro di formazione dell'Amministrazione federale quale fornitore di servizi per la formazione e la formazione continua a livello della Confederazione e provvede a garantire un'offerta corrispondente, in particolare in materia di personale, formazione professionale e trasmissione di competenze dirigenziali, personali e sociali;

35 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

172.220.111.3 d.39 stabilisce l'assetto dei sistemi centralizzati di informazione concernenti il personale dell'Amministrazione federale e li gestisce. Può autorizzare l'impiego di sistemi di informazione concernenti il personale specifici ai Dipartimenti; e. appresta strumenti di gestione delle risorse finanziarie e del personale; f.

coordina la realizzazione di misure in merito alle pari opportunità e alla parità di trattamento tra donna e uomo; g.40 coordina l'attuazione di misure di promovimento del plurilinguismo e adempie il compito del delegato al plurilinguismo nell'Amministrazione federale;

h. coordina l'attuazione di misure di impiego e integrazione di disabili; i.

assicura il controlling strategico; j. elabora le basi dei rapporti destinati al Consiglio federale e all'Assemblea federale (art. 21);

k.41 consiglia e sostiene i Dipartimenti nell'attuazione della politica del personale e di previdenza;

l.

gestisce un servizio di consulenza sociale e del personale; m.42 assicura la comunicazione interna a livello della Confederazione e l'informazione centralizzata del personale federale;

n. tiene i contatti con i partner sociali; o. centralizza la messa a pubblico concorso dei posti vacanti ed elabora strategie sovradipartimentali per acquisire personale qualificato;

p.43 mette a disposizione sistemi e strumenti per attuare misure in ambito di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e promozione della salute.


Art. 19

Dipartimenti (art. 5 LPers)

I Dipartimenti sono responsabili di attuare la politica del personale e di applicare nei loro settori gli strumenti e i sistemi stabiliti. Essi svolgono in particolare i seguenti compiti: a.44 concretizzano, coordinano e gestiscono lo sviluppo del personale e dell'organizzazione, compreso lo sviluppo dei quadri;

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

40 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all' O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 11

172.220.111.3 b. coordinano e gestiscono l'impiego delle risorse umane e finanziarie; c. organizzano la gestione del personale e disciplinano le competenze; d. effettuano il controlling del personale nel proprio settore coordinandolo con il controlling strategico dell'UFPER.


Art. 20


45

Conferenza delle risorse umane 1

La Conferenza delle risorse umane si compone dei rappresentanti di tutti i Dipartimenti ed è diretta dall'UFPER.

2

La Conferenza riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'elaborazione, del coordinamento e della realizzazione della politica del personale e di previdenza del Consiglio federale e svolge in particolare i seguenti compiti:

a. tratta le questioni fondamentali relative all'attuazione della politica del personale e di previdenza del Consiglio federale;

b. giudica lo sviluppo di sistemi e strumenti e ne controlla l'impiego.

a46 Organo di mediazione per il personale federale e Organo di mediazione per il personale del DDPS (art. 5 LPers) 1

L'Organo di mediazione per il personale federale e l'Organo di mediazione per il personale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Organo di mediazione del DDPS) sono competenti per la consulenza e il sostegno individuali in caso di conflitti sul luogo di lavoro che non possono essere risolti per la via di servizio ordinaria.

2

I membri degli organi di mediazione sono nominati per un unico mandato di quattro anni. Se alla scadenza di questo periodo non è trovato alcun successore adeguato, il mandato può essere prolungato di due anni al massimo.

3

Può essere nominato membro chiunque abbia esercitato una funzione di quadro superiore in seno all'Amministrazione federale e non si trovi più in un rapporto di lavoro secondo l'articolo 1. L'attività si svolge su mandato. I membri degli organi di mediazione non sono vincolati da istruzioni.

4

I membri dell'Organo di mediazione per il personale federale sono nominati dal capo del DFF su proposta dell'UFPER, d'intesa con la Conferenza delle risorse umane.

5

Il capo dell'Organo di mediazione del DDPS è nominato dal capo del DDPS su proposta della Segreteria generale del DDPS.

6

I membri degli organi di mediazione si sostituiscono a vicenda.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 13 set. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3209).

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.220.111.3

Art. 21

Rapporti (art. 5 LPers)

1

Il DFF verifica periodicamente se l'Amministrazione federale ha conseguito gli obiettivi della LPers e delle pertinenti disposizioni di esecuzione e provvede affinché sia fatto rapporto.

2

I rapporti vertono in particolare su: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. la soddisfazione procurata dal lavoro; d. la qualifica del personale.

3

Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito alla ripartizione degli stipendi secondo i quattro livelli di valutazione e all'assegnazione di premi di prestazione e di altri assegni importanti e ne espone le conseguenze finanziarie.47 4

Per riferire in modo puntuale ed esaustivo, i Dipartimenti impiegano il sistema informatico di gestione del personale dell'Amministrazione federale.

5

Il DFF può effettuare inchieste presso il personale e le unità amministrative.

Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 22

Messa a concorso (art. 7 LPers) 1

I posti vacanti sono messi a concorso perlomeno su Internet, nel relativo bollettino elettronico della Confederazione.48 2 Sono esclusi dall'obbligo della messa a pubblico concorso i posti: a. limitati a un periodo di un anno; b. che saranno occupati internamente nelle unità amministrative; c. destinati alla rotazione interna (job rotation); d.49 che saranno occupati nel quadro di reintegrazioni professionali da collaboratori ammalati o infortunati e nel quadro dell'integrazione di disabili.

3

Per ragioni importanti e previa comunicazione al DFF i Dipartimenti possono: a. rinunciare, in singoli casi, a una messa a pubblico concorso; b. prevedere, in via eccezionale, un altro tipo di messa a pubblico concorso.

47 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

49 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 13

172.220.111.3

Art. 23

Restrizione dell'accesso ai posti (art. 8 cpv. 3 LPers) 1

Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, l'accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera: a. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia e nel perseguimento penale; b.50 dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il personale impiegato nella difesa nazionale e nel Servizio delle attività informative della Confederazione; c. dal DFAE, per il personale destinato alla rappresentanza della Svizzera all'estero;

d. dal DFF, per i membri del Corpo delle guardie di confine; e. dai Dipartimenti, per il proprio personale che rappresenta la Svizzera nell'ambito di negoziati internazionali; f. …51

2

...52

3

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 segnala eventuali limitazioni di accesso nella messa a concorso dei posti (art. 22).


Art. 24

Condizioni per l'assunzione (art. 8 cpv. 3 LPers) 1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, se la funzione lo esige, subordinare l'assunzione a determinati criteri quali età, formazione preliminare o esercizio dei diritti civili.

2

I membri del personale del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere assunti per una durata indeterminata solo se possiedono esclusivamente la cittadinanza svizzera. Il DFAE può prevedere eccezioni per persone che, per motivi giuridici, non possono rinunciare a un'altra cittadinanza.


Art. 25

Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1

Il rapporto di lavoro è costituito quando il contratto di lavoro è firmato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 e dalla persona assunta.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

51 Abrogata dal n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

52 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

172.220.111.3 2

Il contratto menziona le parti e disciplina almeno: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. la funzione o il settore di attività; c. il luogo di lavoro e le condizioni relative al trasferimento; d. la durata del periodo di prova; e. il tasso di occupazione; f.53 la classe di stipendio e lo stipendio; g. l'istituto e il piano di previdenza.

3

Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro e nel rispetto del termine di disdetta di cui all'articolo 30a capoversi 1-3, può:54 a. modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;

b.55 integrare l'impiegato in un'altra unità organizzativa a seguito di una ristrutturazione o una riorganizzazione.

3bis

Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro, può ordinare le seguenti misure per al massimo 12 mesi: a. modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;

b. integrare l'impiegato in un'altra unità organizzativa a seguito di una ristrutturazione o una riorganizzazione.56

4

Il personale soggetto al regime dell'obbligo di trasferimento può essere assegnato in ogni momento a un altro settore di attività e a un altro luogo di lavoro mediante un'istruzione di servizio.


Art. 26


57

Condizioni contrattuali di assunzione (art. 10 cpv. 3 lett. f LPers) 1

Il contratto di lavoro concluso con i segretari di Stato, i direttori d'Ufficio e i vicecancellieri prevede che la cessazione della collaborazione proficua con il capo di Dipartimento o con il Cancelliere della Confederazione costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers.

2

Se una disdetta del contratto secondo il capoverso 1 è proposta al Consiglio federale, la domanda deve contenere le circostanze che sembrano escludere una collabo-

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 15

172.220.111.3 razione proficua. L'interessato deve avere la possibilità di esprimere per scritto il suo parere al Consiglio federale.

3

Il contratto di lavoro concluso con i segretari generali e con i capi dei servizi d'informazione dei Dipartimenti prevede che la mancanza di volontà del capo di Dipartimento di collaborare costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers.

4

Il contratto di lavoro concluso con i collaboratori personali dei capi di Dipartimento prevede che sussiste motivo di disdetta ordinaria secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers quando il capo di Dipartimento:

a. non ha più la volontà di collaborare con dette persone; b. lascia la sua funzione.

5

Il Consiglio federale può, in ogni momento, sollevare dalla propria funzione o dal proprio comando alti ufficiali superiori oppure attribuire loro un'altra funzione o un altro comando. Se l'attribuzione di un'altra funzione o di un altro comando non è possibile, il contratto di lavoro concluso con gli alti ufficiali superiori prevede che tale circostanza costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers.

6

Le condizioni di assunzione ai sensi dei capoversi 1, 3, 4 e 5 possono essere concordate con altri impiegati solamente previa approvazione del Consiglio federale.

7

Il datore di lavoro può escludere il personale del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento dalle condizioni di assunzione di cui ai capoversi 1, 3 e 4.


Art. 27


58

Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova è di tre mesi.

2

Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo: a. personale

militare;

b. aspiranti del Corpo delle guardie di confine e della Dogana civile nonché collaboratori del Controllo dei metalli preziosi; c. ispettori fiscali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni; d. persone nominate dal Consiglio federale secondo l'articolo 2 capoverso 1; e. collaboratori del Servizio delle attività informative della Confederazione aventi regolarmente accesso a informazioni sensibili.

3

Di comune intesa le parti possono rinunciare al periodo di prova o concordarne uno più breve.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

172.220.111.3

Art. 28


59

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) I rapporti di lavoro di durata determinata non devono essere conclusi per eludere la protezione contro il licenziamento secondo l'articolo 10 LPers oppure l'obbligo di mettere a concorso i posti.


Art. 29

Cambiamenti di unità amministrativa (art. 10 LPers)60 1

L'impiegato che passa di propria iniziativa a un'altra unità amministrativa ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 deve disdire il contratto di lavoro in corso. Le parti interessate concordano la data del cambiamento. In caso di disaccordo, si applicano i termini di disdetta secondo l'articolo 30a.61 2 Se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente al contratto precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta ai sensi dell'articolo 336c CO62 si applicano anche durante il periodo di prova convenuto.

3

Se il passaggio interno a un'altra unità amministrativa secondo l'articolo 1 è temporaneo, il contratto di lavoro non deve essere disdetto. Le parti interessate concordano le condizioni del cambiamento.

4

Per il calcolo dei termini di disdetta sono determinanti tutti i rapporti di lavoro prestati senza interruzione nelle unità amministrative di cui all'articolo 1 capoverso 1.63

Art. 30

Modifica del contratto di lavoro (art. 8 cpv. 1 e 13 LPers) 1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita la forma scritta.

2

In caso di mancata intesa sulla modifica, il contratto deve essere disdetto secondo le disposizioni dell'articolo 10 LPers, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo 25 capoversi 3, 3bis e 4.64
a65 Termini di disdetta (art. 12 cpv. 2 LPers) 1

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria, con preavviso di sette giorni.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

62 RS

220

63 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 17

172.220.111.3 2

Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria per la fine del mese. Valgono i seguenti termini di disdetta: a. due mesi nel primo anno di servizio; b. tre mesi a partire dal secondo fino al nono anno di servizio compreso; c. quattro mesi a partire dal decimo anno di servizio.

3

Qualora il datore di lavoro, trascorso il periodo di prova, disdica il rapporto di lavoro di un impiegato che esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o nulla e che può essere svolta soltanto presso un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 capoverso 1 (professioni di monopolio), i termini di disdetta del capoverso 2 si allungano: a. di un mese a partire dal primo fino al nono anno di servizio compreso; b. di due mesi a partire dal decimo anno di servizio.

4

A seconda dei singoli casi, il datore di lavoro può accordare all'impiegato un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.


Art. 31

Risoluzione del rapporto di lavoro per colpa (art. 19 cpv. 1 e 2 LPers) 1

La risoluzione del rapporto di lavoro è considerata come dovuta a una colpa dell'impiegato se:

a.66 il datore di lavoro risolve il rapporto per uno dei motivi menzionati nell'articolo 10 capoversi 3 lettere a-d o 4 LPers oppure per un altro motivo oggettivo dovuto a una colpa dell'impiegato; b. l'impiegato rifiuta di svolgere, presso un datore di lavoro secondo l'articolo 3 LPers, un altro lavoro che si può ragionevolmente pretendere da lui;

c. l'impiegato del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento assunto per una durata indeterminata rinuncia volontariamente alla cittadinanza svizzera oppure ha nascosto di avere un'altra cittadinanza o l'ha acquisita di propria iniziativa (art. 24 cpv. 2); d. l'impiegato soggetto all'obbligo di trasferimento si rifiuta di trasferirsi.

2

Per ragioni importanti, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può determinare, nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera c LPers, che la disdetta è considerata non dovuta a una colpa dell'impiegato.67

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

172.220.111.3
a68 Disdetta in caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio (art. 10 cpv. 3 e 12 cpv. 2 LPers) 1

In caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta decorso il periodo di prova il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro al più presto al termine di un periodo di due anni dall'inizio dell'impedimento al lavoro.

2

Se un motivo di disdetta secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers esisteva già prima dell'inizio dell'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capoverso 1 invocando siffatto motivo, a condizione che il motivo di disdetta sia stato comunicato all'impiegato prima dell'inizio dell'impedimento al lavoro. È fatta salva la disdetta fondata sull'articolo 10 capoverso 3 lettera c LPers, a condizione che l'incapacità o l'inattitudine sia dovuta a motivi di salute.

3

In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito del ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio, il periodo di cui al capoverso 1 ricomincia a decorrere, a condizione che in precedenza l'impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi.69 4 Se l'impiegato si rifiuta di collaborare ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 11a oppure non segue le prescrizioni mediche secondo l'articolo 56 capoverso 4, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capoverso 1, a condizione che esista un motivo di disdetta secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers.

5

Il datore di lavoro può disdire per inattitudine, prima del termine del periodo di cui al capoverso 1, il rapporto di lavoro di un impiegato nei confronti del quale l'assicurazione per l'invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, a condizione che gli sia offerto un lavoro ragionevolmente esigibile. La disdetta può avvenire al più presto con effetto dall'inizio del versamento della rendita d'invalidità.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

Personale federale. O 19

172.220.111.3

Art. 32


70



Art. 33

e 3471

Art. 34

a72

Art. 35


73
Limite d'età (art. 10 cpv. 2 LPers) L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può prolungare il rapporto di lavoro d'accordo con la persona interessata oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo.

Capitolo 4: Prestazioni del datore di lavoro Sezione 1: Stipendio

Art. 36


74

Classi di stipendio (art. 15 LPers) Lo stipendio è fissato nel quadro delle seguenti classi: Classi di stipendio Importi massimi in franchi 38 370

568

37 308

552

36 289

645

35 270

922

34 252

402

33 234

053

32 215

920

31 206

892

30 197

876

29 184

415

28 175

683

70 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

71 Abrogati dall'art. 7 dell'O del 20 feb. 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 771). Vedi tuttavia le disp.

trans. all'art. 8 di detta mod.

72 Introdotto dal n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA (RU 2008 2181). Abrogato dall'art. 7 dell'O del 20 feb. 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 771). Vedi tuttavia le disp. trans. all'art.

8 di detta mod.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 20

172.220.111.3 Classi di stipendio Importi massimi in franchi 27 168

040

26 160

427

25 152

804

24 145

206

23 136

849

22 130

478

21 125

463

20 120

463

19 115

458

18 110

463

17 105

442

16 101

225

15

97 295

14

93 420

13

90 165

12

87 001

11

83 888

10

80 852

9

77 780

8

74 695

7

71 685

6

68 643

5

65 591

4

63 744

3

62 746

2

61 750

1

60 764


Art. 37

Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Al momento dell'assunzione l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 fissa uno stipendio nell'ambito delle classi secondo l'articolo 36. Tiene conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita della persona da assumere nonché della situazione sul mercato del lavoro.

2

Il DFF pubblica ogni anno valori indicativi di riferimento per fissare lo stipendio.


Art. 38

Stipendio in caso di occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers) 1

Il salario, l'indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l'articolo 51a.75 75 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

Personale federale. O 21

172.220.111.3 2

Se l'impiego è irregolare, si può convenire con gli impiegati uno stipendio giornaliero, medio oppure orario.

a76 Stipendio in caso di capacità di rendimento ridotta (art. 15 LPers) 1

Qualora la capacità di rendimento dell'impiegato sia ridotta a causa di problemi di salute, le parti possono convenire in una modifica del contratto di lavoro che: a. si applica un tasso di occupazione più elevato di quello richiesto nel contratto di lavoro per l'adempimento dei compiti; lo stipendio e l'indennità di residenza restano invariati;

b. lasciando il tasso di occupazione invariato, sono versati uno stipendio e un'indennità di residenza meno elevati corrispondenti alla capacità di rendimento.

2

I datori di lavoro verificano periodicamente la modifica del contratto di lavoro.

Quest'ultima deve essere annullata non appena l'impiegato raggiunge nuovamente la capacità di rendimento richiesta per l'adempimento dei compiti.


Art. 39


77

Evoluzione dello stipendio (art. 15 LPers)

1

L'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, compresa un'eventuale assegnazione a una classe superiore ai sensi dell'articolo 52 capoverso 6, funge da base di calcolo dell'evoluzione dello stipendio in funzione della valutazione del personale e dell'esperienza.

2

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 4-5 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

3

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del 2,5-3,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

4

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio è aumentato dell'1-2 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.78 5 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio.

6

Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono lo stipendio su domanda dei superiori diretti degli impiegati. I dipartimenti, gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili possono emanare direttive.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

77 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 22

172.220.111.3

Art. 40


79

Adeguamenti straordinari dello stipendio (art. 15 LPers)

Se lo stipendio è troppo basso rispetto ad altri stipendi, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può adeguarlo. L'adeguamento può avvenire in una volta sola o a tappe e non può superare il 10 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Lo stipendio così adeguato non può superare l'importo massimo della classe di stipendio.


Art. 41

Versamento (art. 15 LPers)

Lo stipendio è versato in tredici parti.


Art. 42


80

Misure speciali e responsabilità (art. 15 LPers) 1

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, occorre prevedere misure di sviluppo o l'attribuzione a un posto meno esigente. È necessario tenere adeguatamente conto anche di situazioni sociali difficili. Se, nonostante le misure adottate, le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.

2

Se il posto attribuito è inquadrato in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile.

3

Le unità amministrative competenti per stabilire gli stipendi e i premi di prestazione garantiscono l'osservanza del proprio budget del personale.

Sezione 2: Supplementi di stipendio

Art. 43

Indennità di residenza (art. 15 LPers) 1

Allo stipendio si aggiunge un'indennità di residenza graduata in base al costo della vita, alle imposte e alla grandezza e ubicazione della località in cui è esercitato il lavoro.

2

L'indennità di residenza non deve superare i 6000 franchi.


Art. 44

Compensazione del

rincaro

(art. 16 LPers)

1

Il Consiglio federale decide in merito all'entità della compensazione del rincaro dopo aver negoziato con le associazioni del personale.

79 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

80 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale. O 23

172.220.111.3 2

La compensazione del rincaro è versata su: a. lo

stipendio;

b. l'indennità di residenza; c. le indennità per il lavoro domenicale e notturno; d. le indennità per il servizio di picchetto; e. le indennità di funzione; f.

le indennità speciali; g. l'indennità in funzione del mercato del lavoro; h.81 l'assegno familiare e le prestazioni integrative; i.82 l'assegno per l'assistenza a congiunti.

3

Gli importi massimi dello stipendio (art. 36) e dell'indennità di residenza (art. 43) sono aumentati in funzione della compensazione del rincaro.

4

…83

a84 Aumento reale dello stipendio (art. 15 LPers) 1

Dopo aver negoziato con le associazioni del personale, il Consiglio federale decide in merito all'entità e al momento dell'entrata in vigore dell'aumento reale dello stipendio. Può escludere gli impiegati appartenenti a determinate classi di stipendio dal versamento dell'aumento reale dello stipendio, sempre che lo giustifichi la situazione del mercato del lavoro, oppure può disporre un aumento reale differenziato a seconda delle classi di stipendio.

2

Hanno diritto all'aumento reale dello stipendio gli impiegati il cui rapporto di lavoro, al momento in cui l'aumento prende effetto, non è disdetto oppure è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario o di passaggio a un'altra unità amministrativa di cui all'articolo 1 capoverso 1.

3

Non hanno diritto all'aumento reale dello stipendio gli impiegati ai quali, in caso di valutazione inferiore della funzione, è garantito in termini nominali lo stipendio attuale (art. 52a).

4

L'aumento reale dello stipendio è versato sullo stipendio secondo l'articolo 36 e sull'indennità di funzione secondo l'articolo 46. Gli importi massimi delle classi di stipendio sono modificati in funzione dell'aumento reale dello stipendio.

5

Se è versata al momento dell'entrata in vigore di un aumento reale dello stipendio, la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 è calcolata prima di detto aumento 81 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

82 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

83 Abrogato dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 24

172.220.111.3

Art. 45

Indennità (art. 15 LPers)

1

Possono essere versate indennità per: a. il lavoro domenicale e notturno; b. il servizio di picchetto; c.85 l'impiego in modo irregolare nel quadro di piani di servizio fissi senza orario flessibile di lavoro.

2

Il DFF disciplina il modo di calcolare l'indennità e il suo importo.


Art. 46

Indennità di funzione (art. 15 LPers) 1

Indennità di funzione possono essere versate a impiegati che adempiono compiti particolarmente esigenti senza che tuttavia si giustifichi un trasferimento durevole in una classe di stipendio superiore.

2

Le indennità di funzione non devono superare la differenza tra l'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro e l'importo massimo stabilito per la funzione con classe di stipendio superiore.86

Art. 47


87



Art. 48

Indennità speciali

(art. 15 LPers)

1

Indennità speciali possono essere versate per compensare eventuali rischi insiti nella funzione esercitata e per onorare condizioni particolari di lavoro.

2

I Dipartimenti disciplinano, d'intesa con il DFF, la cerchia degli aventi diritto, i rischi e le condizioni di cui tener conto, il modo di calcolare le indennità e il loro importo.


Art. 49


88

Premi di prestazione (art. 15 LPers) 1

Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 15 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

85 Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2009 (RU 2009 6417). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

86 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

87 Abrogato dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

88 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale. O 25

172.220.111.3 2

Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1.

3

Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono i premi di prestazione su domanda dei superiori diretti degli impiegati.


Art. 50

Indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 15 LPers) 1

Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può concedere un'indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.89 2 La concessione dell'indennità sottostà all'approvazione del DFF. Il Consiglio federale decide in merito alla concessione dell'indennità agli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 1.


Art. 51


90

Diritto all'assegno familiare L'assegno familiare è versato fino a quando i figli compiono il 18° anno d'età. Per i figli in formazione e per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della legge federale del 6 ottobre 200091 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

a92 Prestazioni che integrano l'assegno familiare 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa all'impiegato prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a: a. 4063 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2623 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

2

L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e l'assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all'assegno familiare: a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la legge del 24 marzo 200693 sugli assegni familiari; 89 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

90 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

91 RS

830.1

92 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

93 RS

836.2

Consiglio federale e Amministrazione federale 26

172.220.111.3 b.94 gli assegni familiari, gli assegni per i figli e gli assegni di custodia percepiti dall'impiegato presso altri datori di lavoro.

3

Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento.

4

Le prestazioni che integrano l'assegno familiare possono essere versate al personale trasferito o in servizio all'estero anche se sussiste un diritto all'assegno familiare all'estero ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 31 ottobre 200795 sugli assegni familiari.96 5

Prestazioni integrative secondo il capoverso 4 sono versate anche per figliastri e affiliati con domicilio all'estero, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del 31 ottobre 200797 sugli assegni familiari.98
b99 Assegno per il sostegno a congiunti La metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 51a capoverso 1 lettera b può essere versata a impiegati: a. il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave; b. che provvedono al sostegno di parenti prossimi su ordine dell'autorità.

Sezione 3: Valutazione della funzione

Art. 52

Valutazione della funzione (art. 15 LPers) 1

Ogni funzione è valutata e assegnata a una classe di stipendio.

2

Prima di decidere a quale classe di stipendio assegnare le singole funzioni, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 chiede la perizia dell'organo di valutazione di cui all'articolo 53.

3

I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l'entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione.

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

95 RS

836.21

96 Introdotto dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1137).

97 RS

836.21

98 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

99 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

Personale federale. O 27

172.220.111.3 4

Il DFF determina le funzioni che nell'Amministrazione federale sono soggette a una classificazione unitaria e disciplina la loro assegnazione alle singole classi di stipendio.

5

I Dipartimenti disciplinano, d'intesa con il DFF, la classificazione delle funzioni che rientrano esclusivamente nel loro settore di competenza.

6

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1-31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all'impiegato interessato. Alle stesse condizioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all'articolo 2 capoverso 1.100 7 …101

7bis

Se i presupposti per l'assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6 non sono più dati, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile.102 8 Per il personale che segue una formazione o è assunto a condizioni particolari, il DFF può stabilire uno stipendio massimo inferiore all'importo massimo della classe di stipendio 1.103
a104 Inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio 1

Se per motivi non riconducibili all'impiegato una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l'importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l'indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39.

Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni.105 1bis Per gli impiegati di cui all'articolo 26 capoverso 5 il periodo per l'adeguamento dello stipendio alla nuova classe è di quattro anni al massimo.106 2 Se per motivi non riconducibili all'impiegato la funzione di un impiegato che ha compiuto 55 anni viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a tale impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipen100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007

271 869).

101 Abrogato dal n. I dell'O del 22 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3).

102 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

103 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

104 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

106 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 28

172.220.111.3 dio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Lo stipendio rimane invariato, ma non è versata l'indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39 fintantoché esso supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione. Questa disposizione non si applica agli impiegati di cui all'articolo 26 capoverso 5.107 3 Il Consiglio federale può adeguare, dopo due anni, lo stipendio di un impiegato che ha compiuto i 55 anni prima della nuova valutazione della sua funzione e la cui funzione era inquadrata nella classe di stipendio 32 o in una classe superiore prima di questa valutazione se l'ammontare massimo della nuova classe è inferiore di oltre il 10 per cento a quello della classe precedente.

b108 Supplenza

1

La supplenza integrale e permanente del superiore è di regola rimunerata con una classe di stipendio supplementare. In particolare sono possibili deroghe quando l'impiegato: a. in caso di rimunerazione con una classe supplementare, si troverebbe nella stessa classe di stipendio del suo superiore; b. durante le assenze del suo superiore non ha alcun compito di gestione del personale.

2

In caso di cessazione della supplenza, la garanzia salariale è retta dall'articolo 52a.


Art. 53


109

Organi di valutazione (art. 15 LPers) 1

Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell'Amministrazione federale sono: a. il capo del DFF per le funzioni delle classi 32-38; b. i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1-31.

2

I Dipartimenti possono delegare parte delle loro competenze di valutazione agli aggruppamenti e agli uffici federali loro direttamente subordinati.


Art. 54

e 55110 107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

108 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007 271 869).

110 Abrogati dal n. I dell'O del 24 gen. 2007, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2007 271 869).

Personale federale. O 29

172.220.111.3 Sezione 4: Prestazioni sociali

Art. 56

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

In caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l'intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante 12 mesi.

2

Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi. L'importo dello stipendio ridotto non deve essere inferiore alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni della PUBLICA alle quali il dipendente avrebbe diritto in caso di invalidità.

3

La continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso 2 può avvenire, in casi eccezionali debitamente motivati, fino al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al più tardi tuttavia durante ulteriori 12 mesi.

4

Le prestazioni secondo i capoversi 1-3 sono concesse su presentazione di un certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può chiedere che l'impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico.

5

Se un impiegato riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso d'occupazione dopo l'inizio dell'impedimento al lavoro, i periodi di cui ai capoversi 1-3 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l'intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.111 6 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio, il periodo di cui ai capoversi 1-3 ricomincia a decorrere. Il ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio è considerato come una nuova malattia o un nuovo infortunio a condizione che precedentemente l'impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso d'occupazione per almeno 12 mesi consecutivi.112 7 Se il rapporto di lavoro di un impiegato è disdetto in virtù dell'articolo 31a capoverso 5 l'obbligo di continuare a pagare lo stipendio di cui ai capoversi 1 e 2 prosegue finché lo prevede il contratto disdetto. In tal caso sono computati lo stipendio in virtù del nuovo rapporto di lavoro nonché le prestazioni finanziarie dell'assicurazione per l'invalidità e di PUBLICA.113 8

Allo scadere dei periodi di cui ai capoversi 1-3 non esiste più alcun diritto allo stipendio, indipendentemente dall'esistenza del rapporto di lavoro.114 111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

113 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 30

172.220.111.3 9

In caso di rapporti di lavoro di durata determinata, la continuazione del pagamento dello stipendio secondo i capoversi 1 e 2 termina al più tardi con la conclusione del rapporto di lavoro.115
a116 Prestazioni in caso di malattia e infortunio durante i viaggi di servizio all'estero (art. 29 LPers) In caso di malattia o infortunio durante i viaggi di servizio all'estero, il datore di lavoro assume le spese non coperte dalle assicurazioni private degli impiegati per le prestazioni che in Svizzera sono rimborsate nel quadro della legge federale del 18 marzo 1994117 sull'assicurazione malattie e della legge federale del 20 marzo 1981118 sull'assicurazione contro gli infortuni.


Art. 57

Riduzione del diritto allo stipendio (art. 29 LPers) 1

Gli assegni sociali sono versati per intero anche durante la continuazione del pagamento dello stipendio giusta l'articolo 56 capoversi 2 e 3; in seguito, il diritto decade.

2

La riduzione secondo l'articolo 56 non è applicata quando il lavoro deve essere sospeso a causa di un infortunio professionale o di una malattia professionale equiparabile a tale infortunio.

3

Il diritto allo stipendio è ridotto o soppresso se l'impiegato ha causato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave oppure si è esposto consapevolmente a un pericolo eccezionale o ha affrontato un'impresa rischiosa.

4

L'autorità competente può ridurre il diritto allo stipendio di cui all'articolo 56 capoversi 1-3 o in casi gravi sopprimerlo se l'impiegato, senza valido motivo, si rifiuta di collaborare ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 11a.119

Art. 58

Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali sullo stipendio (art. 29 cpv. 3 LPers) 1

Le prestazioni dell'assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate sullo stipendio al quale l'impiegato ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle prestazioni computate dell'assicurazione militare, dell'INSAI o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale l'impiegato aveva diritto prima della riduzione.

115 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

116 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

117 RS

832.10

118 RS

832.20

119 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 31

172.220.111.3 2

Il diritto è ridotto secondo i principi dell'istituto assicurativo se la persona soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione militare, dell'INSAI o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 59

Servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio obbligatorio militare e servizio di protezione civile svizzero e per tutta la durata del servizio civile, è versato lo stipendio integrale. Spetta al datore di lavoro versare le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge.

2

Se durante il servizio è percepito un supplemento di soldo, lo stipendio è ridotto dell'importo corrispondente.

3

Per la durata dell'istruzione di base può essere chiesta la restituzione dello stipendio se questo supera l'importo delle indennità per perdita di guadagno, qualora la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a quattro anni.

4

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere versato al massimo durante dieci giorni lavorativi all'anno.

5

Gli assegni sociali sono versati integralmente.


Art. 60


120

Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di maternità (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di interruzione del lavoro dovuta a maternità, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all'impiegata durante quattro mesi.

2

Se lo desidera, l'impiegata può sospendere il lavoro al massimo due settimane prima della data prevista per il parto.

3

Se il diritto allo stipendio di cui al capoverso 1 prende fine prima che abbia preso fine il diritto all'indennità di maternità conformemente alla legge federale del 25 settembre 1952121 sulle indennità di perdita di guadagno poiché il versamento di tale indennità è stato differito, durante il periodo compreso tra la fine del diritto allo stipendio e la fine del diritto all'indennità è versata all'impiegata soltanto l'indennità di maternità.

4

Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.

a122 Riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione 1

I genitori, dalla nascita o dall'adozione di uno o più figli, e i partner registrati, dalla nascita di uno o più figli, hanno diritto nella loro funzione a una riduzione del tasso 120 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 10 giu. 2005 concernente l'introduzione dell'indennità di maternità nella legislazione sul personale federale, in vigore dal 1° lug.

2005 (RU 2005 2479).

121 RS

834.1

122 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 32

172.220.111.3 di occupazione del 20 per cento al massimo. Il nuovo tasso di occupazione non può essere tuttavia inferiore al 60 per cento.123 2 Il diritto alla riduzione del tasso di occupazione deve essere fatto valere entro 12 mesi dalla nascita o dall'adozione. 3 Il lavoro con il tasso di occupazione ridotto inizia al più tardi il primo giorno successivo al periodo di 12 mesi di cui al capoverso 2.


Art. 61

Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adozione (art. 17a cpv. 4 LPers)124 1

In caso di interruzione del lavoro dovuta ad accoglimento di bambini in tenera età per curarli ed educarli in vista di un'adozione futura, lo stipendio è versato durante due mesi.

2

Se entrambi i genitori adottivi lavorano presso l'Amministrazione federale, il diritto si applica solo a uno di loro. Essi possono ripartirsi liberamente i due mesi di interruzione del lavoro.

3

Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.125

Art. 62

Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) 1

In caso di decesso di un impiegato, è concesso ai superstiti il godimento ulteriore dello stipendio pari a un sesto dello stipendio annuale.

2

L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 51b è versato nella stessa misura.126


Art. 63

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 e 2 LPers) 1

In caso di infortunio professionale che comporti lesioni corporali, invalidità o morte oppure di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale, il datore di lavoro versa prestazioni all'interessato o ai suoi superstiti sempre che la totalità delle prestazioni delle assicurazioni sociali non raggiunga il guadagno determinante. Per coprire le spese straordinarie legate all'evento possono essere versati contributi unici.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

125 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 10 giu. 2005 concernente l'introduzione dell'indennità di maternità nella legislazione sul personale federale, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2479).

126 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

Personale federale. O 33

172.220.111.3 2

Il DFF ha i compiti seguenti: a. stabilisce il guadagno determinante dell'impiegato colpito dall'evento o dei suoi superstiti;

b. disciplina il versamento dei contributi unici; c. designa l'organo competente per versare le prestazioni del datore di lavoro.

Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi

Art. 64

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri.127 2 ...128

2bis

...129

3

Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno.

4

Se l'esercizio lo permette, agli impiegati sono offerti modelli di orario di lavoro flessibile e la possibilità di lavorare a tempo parziale o di condividere il posto di lavoro.130 4bis Gli impiegati prestano il loro tempo di lavoro sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull'arco dell'anno o su quello basato sulla fiducia di cui all'articolo 64a. Per motivi aziendali i Dipartimenti possono offrire in aggiunta il modello di orario di lavoro flessibile.131 5 Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24.

6

Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni.

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

128 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

129 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU 2008 6411). Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

131 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 34

172.220.111.3 7

Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 5 e 6, i supplementi di cui all'articolo 17b della legge del 13 marzo 1964132 sul lavoro.133
a134 Orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 17 LPers) 1

Gli impiegati che hanno convenuto l'orario di lavoro basato sulla fiducia sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell'orario flessibile.

2

Per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30-38 l'orario di lavoro basato sulla fiducia è obbligatorio. 3 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 24-29 possono convenire con il loro superiore l'orario di lavoro basato sulla fiducia. 4 Gli impiegati che svolgono una delle funzioni di cui all'articolo 34 capoverso 2 non possono convenire l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

5

In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell'orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l'orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 6 per cento del salario annuo. In luogo dell'indennità in contanti e d'intesa con il superiore, gli impiegati possono prendere dieci giorni di compensazione oppure, a titolo eccezionale, chiedere l'accreditamento di 100 ore su un conto di congedo sabbatico.135 6 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell'anno successivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.


Art. 65

Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1

In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario.

2

Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite.

3

Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario convenuto, ma meno di quanto 132 RS

822.11

133 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

134 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 35

172.220.111.3 previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite.

4

Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie.

5

Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un'indennità in contanti per un massimo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all'anno. L'indennità ammonta: a. al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore; b. al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore.

6

Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere versata un'indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un'indennità in contanti agli impiegati secondo l'articolo 2 capoverso 1 è necessaria l'approvazione del DFF.

7

Sull'anno civile successivo o su un conto di congedo sabbatico possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.136

Art. 66

137 Giorni festivi

(art. 17 LPers)

1

È concesso un congedo pagato per i giorni festivi che cadono in giorni lavorativi.

2

Sono considerati giorni festivi interi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il giorno della festa nazionale, il Natale e il giorno di santo Stefano. Sono considerati mezzi giorni festivi il 24 e il 31 dicembre.

3

Per gli altri giorni festivi ufficiali nel luogo di lavoro che cadono in un giorno lavorativo e in cui gli impiegati non lavorano, la durata del lavoro convenuta è recuperata anticipatamente o successivamente nel corso dell'anno o compensata mediante giorni di vacanza. 4 Gli impiegati possono lavorare in un giorno festivo di cui al capoverso 2 non considerato giorno festivo ufficiale nel luogo di lavoro. Il congedo pagato non utilizzato può essere riscosso nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto.

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 36

172.220.111.3

Art. 67

Vacanze (art. 17 LPers)

1

Ogni anno civile gli impiegati hanno diritto a: a. sei settimane di vacanza fino all'anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d'età;

b. cinque settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 21° anno d'età;

c. sei settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;

d. sette settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.138

2

Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare il lavoro e da consentire all'impiegato di riposare.

3

Le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se questo non è possibile a causa di impellenti motivi di lavoro, di malattia o infortunio, esse devono essere prese l'anno successivo.

4

Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata dell'assenza se durante un anno civile l'impiegato è assente dal lavoro più di: a. 90 giorni complessivi per malattia, infortunio o servizio obbligatorio; nel calcolo della riduzione non si tiene conto dei primi 90 giorni di assenza; b. 30 giorni per congedo non pagato.139

Art. 68

Congedi (art. 17 LPers)

1

Gli impiegati che devono o vogliono sospendere il lavoro, devono presentare all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 una domanda debitamente motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.

2

Prima di decidere, l'autorità competente tiene conto in modo adeguato del motivo e della situazione lavorativa. In casi debitamente motivati può considerare anche le prestazioni e il comportamento.

3

I congedi accordati dall'autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a.140 138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

139 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515).

140 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2871). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

Personale federale. O 37

172.220.111.3 Sezione 6: Altre prestazioni del datore di lavoro

Art. 69

Apparecchi di lavoro, materiale (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

Gli impiegati sono dotati degli apparecchi di lavoro e del materiale di cui necessitano per svolgere il lavoro.

2

Può essere corrisposta un'indennità agli impiegati che, d'accordo con il datore di lavoro, utilizzano apparecchi di lavoro e materiale propri.

3

Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche agli impiegati che, d'accordo con il datore di lavoro, lavorano a tempo pieno o parziale al proprio domicilio. La pigione di locali privati utilizzati a fini lavorativi non è rimborsata.

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, per ragioni importanti, rimborsare in via eccezionale la pigione.

4

I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori. Essi determinano in particolare se esiste la necessità di disporre degli strumenti e dei materiali da utilizzare.


Art. 70

Indumenti da lavoro (art. 18 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c LPers) 1

Gli indumenti da lavoro che gli impiegati sono tenuti a portare sono loro forniti gratuitamente in particolare se: a. gli impiegati devono essere riconosciuti dal pubblico; b. sono particolarmente esposti alle intemperie; c. effettuano un lavoro che insudicia, usura o danneggia particolarmente gli indumenti;

d. devono rispettare particolari prescrizioni di sicurezza.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b o c, invece di fornire indumenti da lavoro può essere versata un'indennità se le circostanze lo esigono.

3

I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori.


Art. 71

Veicoli di servizio personali (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

Veicoli di servizio personali possono essere forniti laddove l'adempimento dei compiti lo esige.

2

In merito all'assegnazione di veicoli di servizio personali decidono: a. il Consiglio federale per le categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1;

b. i Dipartimenti, d'intesa con il DFF, per le altre categorie di personale.

Consiglio federale e Amministrazione federale 38

172.220.111.3

Art. 72

Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro attività.

2

Il DFF disciplina i rimborsi per: a. i pasti, l'alloggio e i viaggi; b. i viaggi di servizio all'estero; c. la partecipazione a conferenze internazionali; d. il trasloco per motivi di servizio; e. le spese di rappresentanza.


Art. 73

Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1

Un premio di fedeltà è attribuito dopo cinque anni d'impiego e, in seguito, ogni cinque anni fino a che l'impiegato ha compiuto il 45° anno d'impiego.

2

Il premio di fedeltà consiste: a. in un quarto dello stipendio mensile, dopo cinque anni d'impiego; b. nella metà dello stipendio mensile, dopo dieci e 15 anni d'impiego; c. in uno stipendio mensile, dopo ulteriori cinque anni d'impiego.141 3

Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D'intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono prendere sotto forma di congedo pagato.142 4 L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può rifiutare tutto il premio di fedeltà o parte di esso a impiegati le cui prestazioni o il cui comportamento sono soltanto in parte soddisfacenti.

5

Per calcolare il numero degli anni d'impiego contano, indipendentemente dal tasso di occupazione, i rapporti di lavoro ininterrotti esistenti nelle unità amministrative ai sensi dell'articolo 1. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione professionale non è preso in considerazione.143

Art. 74

Invenzioni, proposte di miglioramento (art. 32 lett. c LPers) 1

I Dipartimenti creano le condizioni volte a favorire un comportamento innovativo degli impiegati e a sviluppare e realizzare invenzioni e proposte di miglioramento.

141 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 39

172.220.111.3 2

La realizzazione di innovazioni può essere ricompensata con un premio in contanti o con altre prestazioni di pari controvalore.


Art. 75

Sostegno di infrastrutture a favore del personale (art. 32 lett. e LPers)144 1

Per agevolare le condizioni o l'organizzazione individuale del lavoro, il datore di lavoro può sostenere infrastrutture a favore del personale, segnatamente: a.145 strutture destinate alla custodia dei bambini fuori della famiglia; b. la gestione di ristoranti per il personale, bar e altre strutture che consentano agli impiegati di svagarsi; c. l'acquisto di abitazioni.

2

Condizioni favorevoli possono inoltre essere accordate sui capitali a risparmio depositati presso la Cassa di risparmio del personale federale.146 3 I Dipartimenti possono sostenere le iniziative destinate a promuovere i contatti tra gli impiegati attivi e quelli in pensione.

a147 Custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 4 cpv. 2 lett. i e art. 31 cpv. 2 LPers) 1

Il datore di lavoro partecipa ai costi degli impiegati per la custodia di bambini complementare alla famiglia. 2 Il DFF disciplina l'ammontare della partecipazione.

b148 Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers) I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati all'impiegato, se: a. a quest'ultimo è affidata l'educazione e lo stesso vive in una famiglia monoparentale o partecipa a una comunione di vita in cui l'altro genitore o partner svolge un'attività lucrativa o segue una formazione;

b. tra l'impiegato e il bambino custodito sussiste un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile149 e l'impiegato detiene la custodia 144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

147 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

148 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010 (RU 2010 5793). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

149 RS

210

Consiglio federale e Amministrazione federale 40

172.220.111.3 del bambino, oppure se il bambino custodito è un affiliato o un figliastro dell'impiegato; c. il bambino è custodito dietro pagamento: 1. in una struttura d'accoglienza o in un'associazione di genitori diurni, che offrono una custodia a tempo pieno o parziale di bambini in età prescolastica, o 2. da persone private con le quali sussiste un rapporto contrattuale soggetto ai contributi dell'assicurazione sociale; e

d. il reddito lordo mensile complessivo delle persone che vivono in comunione di vita di cui alla lettera a o il reddito lordo al mese della famiglia monoparentale cui è affidata l'educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 20 000 franchi.

c150 Durata del diritto (art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers) 1

Il diritto al rimborso sussiste al massimo fino all'inizio della scolarità del bambino custodito.

2

Il diritto al rimborso viene mantenuto durante: a. il congedo di maternità conformemente all'articolo 60; b. 90 giorni in caso di impedimento al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio dell'impiegato o del partner; c. 90 giorni dopo l'inizio della disoccupazione del partner.

3

Il diritto al rimborso è escluso in caso di congedo non pagato dell'impiegato o del partner.


Art. 76


151

Riduzioni di prezzo per il personale (art. 32 lett. g LPers) Il DFF stabilisce le riduzioni di prezzo

Art. 77

Spese di procedura e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I Dipartimenti rimborsano le spese di procedura e ripetibili agli impiegati coinvolti in un procedimento civile o penale in seguito all'esercizio della loro attività di servizio se: a. il procedimento è in rapporto all'attività di servizio; b. l'atto non è stato commesso né per negligenza grave né intenzionalmente; e c. la Confederazione ha un interesse allo svolgimento del processo.

150 Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 41

172.220.111.3 2

Finché il tribunale non decide, sono fornite soltanto garanzie di pagamento. In via eccezionale e per ragioni importanti le spese possono essere rimborsate prima che il tribunale decida.


Art. 78

Versamento di indennità (art. 19 cpv. 3 e 4 LPers)152 1

Hanno diritto a un'indennità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPers gli impiegati:153

a.154 attivi in professioni di monopolio o che rivestono una funzione altamente specializzata;

b. il cui rapporto di lavoro è durato ininterrottamente per 20 anni presso una o più unità amministrative secondo l'articolo 1; c. che hanno più di 50 anni.

2

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LPers possono essere versate:155 a. ai segretari di Stato; b. ai direttori d'Ufficio; c. agli alti ufficiali superiori; d. ai segretari generali dei Dipartimenti; e. ai capi dei servizi d'informazione dei Dipartimenti; f.

ai vicecancellieri della Confederazione; g. ai collaboratori personali dei capi di Dipartimento; h. in casi singoli, ad altri quadri superiori; i.

agli impiegati con i quali erano state convenute condizioni di assunzione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 6; j.

agli impiegati ai quali si applica un piano sociale; k. al personale della DSC.

2bis

Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 possono essere versate anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.156 152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

156 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Consiglio federale e Amministrazione federale 42

172.220.111.3 3

Non è versata alcuna indennità a persone: a. che vengono occupate presso un datore di lavoro giusta l'articolo 3 LPers; b.157 ...

c. il cui rapporto di lavoro è risolto ai sensi dell'articolo 31.

4

Le persone che iniziano un nuovo rapporto di lavoro presso uno dei datori di lavoro di cui all'articolo 3 LPers entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro devono restituire parzialmente o per intero l'indennità di cui ai capoversi 1 e 2.158 5 ...159


Art. 79


160

Ammontare dell'indennità (art. 19 cpv. 5 lett. a LPers)161 1

L'indennità di cui all'articolo 78 capoversi 1, 2 e 2bis corrisponde almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.162 2 In caso di disdetta secondo l'articolo 26 capoverso 1 o in caso di disdetta del contratto di lavoro di un segretario generale secondo l'articolo 26 capoverso 3, l'indennità corrisponde a uno stipendio annuo.

3

Le indennità versate a persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 devono essere approvate dal Consiglio federale.163 4 All'atto di stabilire le indennità, si tiene conto in particolare dell'età dell'impiegato, della sua situazione professionale e personale, della durata complessiva dell'impiego presso le unità amministrative secondo l'articolo 1 e del termine di disdetta.

5

Il calcolo delle indennità è retto dalle componenti dello stipendio assicurabile secondo l'allegato 2 che l'impiegato percepirebbe il giorno dell'esigibilità. Ne sono esclusi i premi di prestazione.164 6

e 7 ...165

157 Abrogata dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

163 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

165 Abrogati dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 43

172.220.111.3

Art. 80


166

Sezione 7:

Prestazioni del datore di lavoro in caso di trasferimento e impieghi all'estero o presso organizzazioni internazionali

Art. 81

Indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

In caso di trasferimenti e impieghi all'estero, gli impiegati percepiscono una compensazione finanziaria per gli svantaggi, le limitazioni e i rischi derivanti dal principio di rotazione, dall'obbligo di trasferimento e dalle condizioni di vita difficili in Paesi esteri (indennità per inconvenienti connessi al lavoro). L'importo dell'indennità dipende in particolare dal numero dei trasferimenti, dalla situazione personale, dal tasso di occupazione, dall'età e dalla durata del soggiorno nel luogo di lavoro.

2

Un'indennità di mobilità è versata a partire dal terzo trasferimento. Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento ricevono questa indennità anche in un luogo di lavoro in Svizzera.


Art. 82

Indennità per le spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese collegate al soggiorno all'estero e alla funzione esercitata.

2

Nello stabilire l'indennità per le spese sostenute sono tenuti in debito conto i maggiori o minori costi sorti a seguito di un soggiorno all'estero.

3

I maggiori costi sono rimborsati segnatamente sotto forma di: a. rimborso

spese;

b. adeguamento per eccesso del potere d'acquisto; c. importi forfettari per attività di pubbliche relazioni.

4

Sono considerati minori costi: a. l'esenzione

fiscale;

b. l'adeguamento per difetto del potere d'acquisto.


Art. 83

Adeguamento al potere d'acquisto (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

L'adeguamento al potere d'acquisto compensa le differenze esistenti tra il livello dei prezzi dei beni di consumo e delle prestazioni di servizio nel luogo di lavoro e il livello dei prezzi di Berna. Esso tiene conto sia delle circostanze particolari che influiscono sul costo della vita nel luogo di lavoro sia del tasso ufficiale di cambio.

166 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 44

172.220.111.3 2

Sono soggetti del tutto o in parte all'adeguamento al potere d'acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, le prestazioni che integrano l'assegno familiare di cui all'articolo 51a, l'assegno per il sostegno a congiunti, gli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni e le indennità per le spese sul luogo di lavoro.167 3 ...168


Art. 84

Considerazione dell'esenzione

fiscale

(art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Nello stabilire la retribuzione si tiene conto dell'esenzione fiscale concessa agli impiegati sulla base di accordi internazionali.

2

I minori costi sono dedotti dalle indennità di cui agli articoli 81 e 82.


Art. 85

Concessione di

prestiti

(art. 18 cpv. 2 LPers) In caso di trasferimento all'estero, gli impiegati possono ottenere un prestito per acquistare equipaggiamenti e attrezzature importanti oppure per far fronte ad altre spese.

Art 86

Prestazioni in caso di malattia (art. 29 LPers) 1

Il datore di lavoro assume le spese supplementari per assicurazioni rese necessarie dal soggiorno all'estero del personale distaccato, del coniuge, del partner registrato e dei figli che danno diritto ad assegni familiari.169 2 Il DFAE può disciplinare d'intesa con il DFF, nel quadro di un contratto di assicurazione collettiva, l'obbligo assicurativo, le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale.


Art. 87

Risarcimento di danni (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Al personale distaccato all'estero può essere concessa un'indennità per le perdite di patrimonio subite senza propria colpa, segnatamente in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti o ad altri motivi connessi al soggiorno all'estero.

2

Il DFAE stabilisce l'importo dell'indennità nei singoli casi d'intesa con il DFF.

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

168 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari (RU 2008 145).

Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1137).

169 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 145).

Personale federale. O 45

172.220.111.3

Art. 88

Prestazioni per promuovere l'impegno in organizzazioni internazionali (art. 17a LPers)170 1

Per promuovere l'impegno degli impiegati che lavorano in organizzazioni internazionali possono essere accordate in particolare le seguenti prestazioni:

a.171 un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato della durata di dieci anni al massimo;

b. l'assunzione della parte dei costi collegati all'impegno profuso dall'interessato in un'organizzazione internazionale che quest'ultima non gli rimborsa.

2

Per organizzazioni internazionali ai sensi della presente disposizione si intendono i beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, h, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 2007172 sullo Stato ospite che hanno la sede in Svizzera o all'estero.173 3 Al termine del loro impegno in organizzazioni internazionali, le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1, fatti salvi i capimissione, vengono impiegate nella funzione svolta prima del loro congedo o in un'altra funzione ragionevolmente esigibile. Se ciò non è possibile, il rapporto di lavoro è disdetto conformemente all'articolo 10 capoverso 3 lettera e LPers, dietro versamento di un'indennità di partenza che corrisponde al massimo a uno stipendio annuo.174 Capitolo 4a:175 Previdenza professionale Sezione 1: Salario determinante
a Salario assicurabile

(art. 32g cpv. 5 LPers) 1

Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui all'allegato 2. Non sono assicurate le prestazioni del datore di lavoro ai sensi degli articoli 81-83.176 2 Se, secondo l'articolo 52a, a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro oppure se, secondo l'articolo 56 capoverso 2 o 3, il salario di tale impiegato viene ridotto, il salario assicurabile precedente resta invariato fino a quando 170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

172 RS

192.12

173 Introdotto dal n. 4 dell'all. all'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

174 Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

175 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

176 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Consiglio federale e Amministrazione federale 46

172.220.111.3 l'indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue.177 3 Se l'impiegato sceglie un modello con diverse varianti di durata del lavoro secondo l'articolo 32 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001178 concernente l'ordinanza sul personale federale, è considerato come salario assicurabile il salario corrispondente all'orario di lavoro normale.179 4 Nel caso di misure legate a ristrutturazioni o riorganizzazioni secondo l'articolo 104, il salario assicurabile è determinato in funzione del piano sociale.180

b Comunicazione (art. 32g cpv. 5 LPers) Il salario assicurabile è comunicato a PUBLICA quale stipendio determinante dall'autorità competente secondo l'articolo 2.

Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro
c Partecipazione al riscatto (art. 32 lett. a LPers) L'autorità competente secondo l'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare finanziandolo mediante i propri crediti per il personale se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

d Congedo (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1

In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per almeno due mesi.

2

L'autorità competente secondo l'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di due mesi, prima dell'inizio di tale congedo conviene con l'impiegato se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal terzo mese di congedo.

3

Se dal terzo mese di congedo l'autorità competente secondo l'articolo 2 non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, essa comunica il congedo a PUBLICA. La persona assicurata può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

178 RS

172.220.111.31 179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 47

172.220.111.3 datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità. 4 I contributi dovuti dall'impiegato durante il suo congedo sono dedotti dal suo salario alla ripresa del lavoro.

dbis181 Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio

1

Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d'età è diminuito al massimo della metà, l'impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a LPP182) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio.

2

In caso di adeguamenti dello stipendio, segnatamente di aumenti reali dello stipendio e di correzioni generali di classificazione, i contributi versati non sono adeguati alla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio.

3

Se lo stipendio è ridotto nell'interesse dell'autorità competente di cui all'articolo 2, questa autorità può finanziare a carico dei crediti per il personale i contributi di risparmio e il premio di rischio per la continuazione della previdenza, al massimo in ragione del 50 per cento. La partecipazione ai costi può essere limitata nel tempo.

dter183 Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno d'età

Se il datore di lavoro e l'impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d'età, l'impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d'età (art. 33 LPP184). In questo caso l'autorità competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

e Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 chiede a PUBLICA il versamento di una prestazione di invalidità professionale per un impiegato se:185 a. ha raggiunto il 50° anno d'età; b. il servizio medico constata, su richiesta dell'autorità competente secondo l'articolo 2, che per motivi di salute l'impiegato è incapace di esercitare o 181 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

182 RS

831.40

183 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

184 RS

831.40

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 48

172.220.111.3 può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c.186 vi è una decisione passata in giudicato dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale secondo la legge federale del 19 giugno 1959187 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI); d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 11a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa dell'impiegato.

2

Le modalità del diritto alla prestazione di invalidità professionale nonché il genere e l'importo della stessa sono disciplinati nel Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007188 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC).

3

D'intesa con il DFF, il DDPS può scostarsi dall'età fissata nel capoverso 1 lettera a per gli impiegati del servizio di volo.

f Rendita transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers) 1

Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transitoria secondo il RPIC189, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della rendita transitoria effettivamente percepita. L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato.

2

Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: ...
g a 88j190 186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

187 RS

831.20

188 RS

172.220.141

189 RS

172.220.141

190 Abrogata dall'art. 7 dell'O del 20 feb. 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 771). Vedi anche le disp.

trans. all'art. 8 di detta mod.

Personale federale. O 49

172.220.111.3 Sezione 4:191

Organo paritetico dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e Cassa pensioni del personale del Ministero pubblico della Confederazione 192
k 1 L'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari disciplina la composizione, la procedura di elezione e l'organizzazione dell'organo paritetico della sua cassa di previdenza.193 2 Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato.

3

Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.

l194 Capitolo 5: Obblighi del personale

Art. 89

Luogo di residenza (art. 21 cpv. 1 lett. a e 24 cpv. 2 lett. a LPers) I Dipartimenti possono, d'intesa con il DFF, prevedere per singole categorie di personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo in quanto questo sia necessario per motivi di servizio.


Art. 90

Alloggio di servizio (art. 21 cpv. 1 lett. b LPers) 1

Il DFF definisce i principi relativi all'utilizzazione di alloggi di servizio e il relativo importo da pagare.

2

I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori.

191 Introdotta dal n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2181).

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

193 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

194 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 2010 (RU 2010 5793). Abrogato dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

Consiglio federale e Amministrazione federale 50

172.220.111.3

Art. 91


195

Occupazioni accessorie (art. 23 LPers) 1

Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. 1bis Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.196 2 L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:197 a. esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione;

b. il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio.

3

Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: a. consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; b. attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro.

4

Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. 5

Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero.


Art. 92

Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 21 cpv. 2 LPers) 1

Gli impiegati che esercitano un'attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest'ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell'importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2.198 195 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

196 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483).

198 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale. O 51

172.220.111.3 2

Se l'attività esercitata a favore di terzi riveste un notevole interesse per la Confederazione, gli impiegati possono essere esentati del tutto o in parte dall'obbligo di fornire il reddito conseguito.

3

Il DFF stabilisce il reddito da prendere in considerazione e il modo in cui deve essere versato.


Art. 93


199

Accettazione di omaggi e di altri vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) 1

L'accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi della legge. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi. 2

Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se

a. il vantaggio è proposto da: 1. un offerente effettivo o potenziale, 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo; oppure

b. non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale.

3

Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia sono tenuti a consegnarli all'autorità competente secondo l'articolo 2. L'accettazione per cortesia deve essere nell'interesse generale della Confederazione. L'accettazione e l'eventuale realizzazione di tali omaggi avviene tramite l'autorità competente secondo l'articolo 2 a favore della Confederazione. 4 In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un vantaggio.

a200 Inviti (art. 21 cpv. 3 LPers) 1

Gli impiegati rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all'estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore. 2 Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti, se: a. l'invito è proposto da: 1. un offerente effettivo o potenziale, 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo; oppure

199 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483).

200 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483).

Consiglio federale e Amministrazione federale 52

172.220.111.3 b. non può essere esclusa una relazione tra l'invito e il processo di acquisto o decisionale.

3

In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un invito.


Art. 94

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1

Gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.

2

L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Senza l'autorizzazione scritta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, gli impiegati non possono deporre in giudizio come parti, testimoni o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell'esercizio delle loro funzioni.

4

È fatto salvo l'articolo 47bis delle legge del 23 marzo 1962201 sui rapporti fra i Consigli.

a202 Ricusazione (art. 20 LPers)

1

Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L'apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione.

2

Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente: a. le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da questi ultimi; b. l'esistenza di un'offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.

3

Gli impiegati presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di prevenzione inevitabili. In caso di dubbio, i superiori decidono in merito alla ricusazione.

201 [RU

1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all. n.

1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

202 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009 (RU 2009 6417). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483).

Personale federale. O 53

172.220.111.3 4

Agli impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968203 sulla procedura amministrativa (PA).

b204 Indipendenza (art. 23 LPers)

Le unità amministrative che adottano o preparano decisioni in materia di vigilanza, tassazione, aggiudicazione o altre decisioni di portata simile possono convenire al momento della conclusione del contratto con impiegati che svolgono funzioni di segretario generale, direttore, direttore sostituto o vicedirettore e con i restanti membri della direzione che tali impiegati, durante un periodo di due anni al massimo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non svolgano attività per un datore di lavoro o mandante che nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro è stato interessato in misura determinante da una delle suddette decisioni.

c205 Affari per conto proprio (art. 20 LPers) 1

Gli impiegati non sono autorizzati a utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, ottenute nell'ambito della loro attività professionale, per conseguire un vantaggio per sé o per terzi.

2

Gli impiegati che dispongono segnatamente di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influenzare la quotazione di valori mobiliari e valute in maniera prevedibile, non possono effettuare affari per conto proprio con tali valori mobiliari o valute. L'acquisto di valute per la copertura del fabbisogno giornaliero è sempre consentito. 3

È considerato affare per conto proprio ogni negozio giuridico che: a. l'impiegato compie in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi; b. l'impiegato dà l'incarico di concludere per conto di persone vicine; oppure c. l'impiegato fa compiere da un terzo, in particolare al fine di nascondere la propria identità.

4

Sono fatte salve le disposizioni di diritto borsistico e di diritto penale.

d206 Concretizzazione degli obblighi comportamentali (art. 20 LPers) 1

I dipartimenti e le unità amministrative possono emanare istruzioni sugli articoli 91-94c al fine di evitare conflitti di interessi, l'apparenza di conflitti di interessi e l'abuso di informazioni che non sono di dominio pubblico.

203 RS

172.021

204 Originario art. 94a cpv. 2. Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2012 (RU 2012 4483).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

205 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483).

206 Introdotto dal n. I dell'O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 sei. 2012 (RU 2012 4483).

Consiglio federale e Amministrazione federale 54

172.220.111.3 2

Possono disciplinare in maniera più severa o vietare l'accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali o di inviti, nonché gli affari per conto proprio.


Art. 95

Obblighi particolari del personale impiegato all'estero (art. 24 cpv. 2 lett. b LPers) 1

Il datore di lavoro può esigere dagli impiegati occupati all'estero di essere informato se:

a. fanno parte di associazioni; b. si allontanano dallo Stato di residenza; c. pubblicano testi o rilasciano dichiarazioni pubbliche.

2

Gli impiegati non devono esercitare cariche pubbliche nel loro luogo di lavoro all'estero.

3

Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per l'esercizio di cariche pubbliche all'estero da parte di persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero.207

Art. 96

Soppressione del diritto di scioperare (art. 24 cpv. 1 LPers) È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adempiono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali: a. ai membri degli Stati maggiori civili e militari dei Dipartimenti; b. alle autorità inquirenti della Confederazione; c. agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento che lavorano all'estero;

d. al Corpo delle guardie di confine e al personale civile delle dogane; e.208 ai membri della squadra di vigilanza, del personale militare della sicurezza aerea e della formazione di professionisti della sicurezza militare.

207 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

208 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 dic. 2003 concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5011).

Personale federale. O 55

172.220.111.3 Capitolo 6: Violazione degli obblighi professionali

Art. 97


209



Art. 98

Inchiesta disciplinare

(art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare e designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata anche a persone esterne all'Amministrazione federale.

2

La procedura disciplinare di prima istanza è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968210 sulla procedura amministrativa.

3

L'inchiesta disciplinare termina automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure disciplinari è rinviata fino al termine del procedimento penale. In via eccezionale e per ragioni importanti la decisione in merito a misure disciplinari può essere presa prima che termini il procedimento penale.


Art. 99

Misure disciplinari

(art. 25 LPers)

1

Le misure disciplinari possono essere pronunciate soltanto al termine di un'inchiesta.

2

Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali per negligenza possono essere prese le seguenti misure disciplinari:

a. avvertimento; b.211 ...

c. modifica dell'ambito di attività.

3

Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono essere prese, oltre alle misure di cui al capoverso 2, le seguenti misure disciplinari: a. riduzione dello stipendio del 10 per cento al massimo durante un anno al massimo;

b. multa fino a 3000 franchi; c. modifica della durata del lavoro; d. cambiamento del luogo di lavoro.

209 Abrogato dal n. II dell'O del 10 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5251).

210 RS

172.021

211 Abrogata dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 56

172.220.111.3

Art. 100

Prescrizione (art. 25 LPers)

1

La responsabilità disciplinare degli impiegati si prescrive un anno dopo che la violazione degli obblighi professionali è stata scoperta e in ogni caso tre anni dopo l'ultima violazione di tali obblighi.

2

La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.


Art. 101

Responsabilità degli impiegati (art. 25 LPers) La responsabilità degli impiegati che hanno causato un danno alla Confederazione o a terzi e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate secondo la legge federale del 14 marzo 1958212 sulla responsabilità.


Art. 102

Responsabilità penale

(art. 25 LPers)

1

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, i Dipartimenti trasmettono gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

2

L'apertura di un procedimento penale contro gli impiegati è disciplinata dall'articolo 7 dell'ordinanza del 30 dicembre 1958213 concernente la legge sulla responsabilità.


Art. 103

Sospensione dal servizio (art. 25 LPers)214 1

Se l'esecuzione corretta dei compiti è compromessa, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può sospendere in via cautelare l'impiegato dal servizio oppure attribuirgli un'altra funzione se: a. sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare;

b. sono rilevate irregolarità ripetute; oppure c. è ostacolato un procedimento in corso.

2

Inoltre, essa può ridurre o sopprimere lo stipendio e altre prestazioni.

212 RS

170.32

213 RS

170.321

214 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Personale federale. O 57

172.220.111.3
a215 Sospensione dopo disdetta (art. 25 LPers)

1

Se disdice il rapporto di lavoro, l'autorità competente può sospendere l'impiegato dal lavoro qualora non sia più data la necessaria fiducia.

2

L'impiegato deve notificare il reddito sostitutivo conseguito presso un altro datore di lavoro o mandante. Tale reddito è dedotto dal salario.

Capitolo 7: Ristrutturazioni e riorganizzazioni216

Art. 104

Misure in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni217 (art. 10, 19 e 31 LPers)218 1

I Dipartimenti si adoperano con tutti i loro mezzi affinché le misure di ristrutturazione o riorganizzazione di unità amministrative o di settori di attività che prevedono la trasformazione o la soppressione di uno o più posti di lavoro siano attuate in modo socialmente sostenibile.219 2

Le misure seguenti sono prioritarie rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro: a.220 occupazione degli impiegati in un altro posto ragionevolmente accettabile; b.221 ...

c. riconversione e perfezionamento professionale; d. pensionamento anticipato.

3

I Dipartimenti informano apertamente, esaustivamente e tempestivamente il personale e le sue organizzazioni in merito alla ristrutturazione o alla riorganizzazione e alle misure di cui al capoverso 2.222 4

Gli impiegati sostengono gli sforzi del datore di lavoro. Collaborano attivamente alle misure prese e danno prova di spirito d'iniziativa, in particolare nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.

5

Il capo del DFF è competente per elaborare e firmare il piano sociale con le associazioni del personale.

215 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

218 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

221 Abrogata dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 58

172.220.111.3

Art. 105

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato nell'ambito di ristrutturazioni e riorganizzazioni223 (art. 31 cpv. 5 LPers)224 1

Nell'ambito di ristrutturazioni o riorganizzazioni, gli impiegati possono essere pensionati anticipatamente al più presto a partire dal 55° anno d'età, sempre che non abbiano rifiutato un altro posto ragionevolmente accettabile:225 a. se il loro posto è soppresso; b. se il loro campo di attività subisce sensibili modifiche; oppure c. nell'ambito di un'azione di solidarietà con impiegati più giovani il cui posto è soppresso.

2

All'impiegato sono versate una rendita di PUBLICA e una rendita transitoria non restituibile ai sensi dell'articolo 64 RPIC226. Questa pensione di vecchiaia è calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell'articolo 57 RPIC.227 3 La parte delle prestazioni secondo il capoverso 2 che al momento del pensionamento anticipato dell'impiegato non è stata finanziata, nonché i corrispondenti contributi alle assicurazioni sociali dovuti dall'impiegato sono interamente a carico del datore di lavoro.228


Art. 106

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 5 LPers) Per impedire casi di rigore i Dipartimenti, d'intesa con il DFF, possono prevedere prestazioni supplementari.

Capitolo 8: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 107

Collaborazione con le parti sociali (art. 33 LPers) 1

Il Consiglio federale mira a un'effettiva collaborazione con le parti sociali.

2

Nell'interesse della consultazione del personale e della collaborazione con le parti sociali in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare in occasione 223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

226 RS

172.220.141

227 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

Personale federale. O 59

172.220.111.3 di ristrutturazioni o riorganizzazioni, i suddetti interlocutori sono informati tempestivamente ed esaustivamente; se del caso, sono condotte con loro trattative.229 3 Il capo del DFF conclude periodicamente con le associazioni del personale federale riconosciute, nel rispetto delle direttive del Consiglio federale, una dichiarazione d'intenti in merito alla collaborazione e agli obiettivi di politica del personale; il personale è informato sul contenuto della dichiarazione.230 4 Il DFF assume il ruolo di interlocutore delle associazioni riconosciute del personale federale se l'Amministrazione federale o più parti di essa ne sono interessate.

5

I Dipartimenti sono interlocutori delle associazioni del personale federale se soltanto il loro settore è interessato. Le questioni di principio devono essere coordinate con il DFF.


Art. 108

Comitato di seguito delle parti sociali (art. 33 cpv. 4 LPers) 1

Come misura atta a creare un clima di fiducia, il capo del DFF istituisce un comitato di seguito delle parti sociali quale organo consultivo. Compiti, organizzazione e composizione del comitato di seguito costituiscono l'oggetto della dichiarazione d'intenti periodica secondo l'articolo 107 capoverso 3.

2

Il comitato di seguito segue in particolare la prassi dei colloqui con il collaboratore, della valutazione del personale e della rimunerazione.

3

Il seguito si riferisce per principio a dati impersonali relativi a tutte le funzioni e classi di stipendio. Sono considerati dati impersonali le osservazioni di ordine generale rese anonime che concernono l'applicazione delle disposizioni sul colloquio con il collaboratore, la valutazione del personale e la rimunerazione.

4

...231

5

Il comitato di seguito può istituire un comitato paritetico per trattare singoli casi.

Ne possono far parte anche persone che non sono membri del comitato di seguito. Il comitato paritetico formula le sue raccomandazioni all'attenzione del comitato di seguito.


Art. 109

Commissioni del personale (art. 33 cpv. 4 LPers) 1

Se la maggioranza del personale lo desidera, possono essere istituite commissioni del personale per promuovere la collaborazione tra le direzioni delle unità amministrative e il personale.

2

I Dipartimenti stabiliscono la procedura di elezione. Possono delegare questa competenza agli Uffici o alle unità organizzative a essi equiparabili.232 229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

231 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 60

172.220.111.3 3

Le commissioni del personale valutano all'attenzione delle direzioni: a. questioni generali inerenti al personale delle loro unità amministrative; b. proposte concernenti semplificazioni e miglioramenti del servizio nonché misure in materia di costruzioni; c. proposte concernenti questioni relative alla salute e alla formazione.

Capitolo 9: Prescrizione233

Art. 110


234



Art. 111


235


Art. 112


236


Art. 113

...237 (art. 58 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro sono disciplinati dagli articoli 127 e 128 CO238.

Capitolo 10: Disposizioni d'esecuzione

Art. 114

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (art. 37 LPers) 1

Il DFAE emana, d'intesa con il DFF, le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 81-88.

2

Il DFAE può, d'intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all'estero nei seguenti settori:

a. articoli 15-17: colloquio con il collaboratore e valutazione del personale; b. articolo 38: stipendio in caso di occupazione a tempo parziale; 232 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

234 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

235 Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

236 Abrogato dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

237 Abrogata dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

238 RS

220

Personale federale. O 61

172.220.111.3 c. articolo 39: evoluzione dello stipendio; d. articolo 43: indennità di residenza; e. articolo 44: compensazione del rincaro; f.

articolo 46: indennità di funzione; g.239 articolo 49: premi di prestazione; h. articolo 52: valutazione della funzione; hbis.240articolo 52a: inquadramento di una funzione in una classe inferiore di stipendio;

i.

articolo 53: organi di valutazione; j.

articolo 63: prestazioni in caso di infortunio professionale; k. articolo 64: tempo di lavoro; kbis.241articolo 64a: orario di lavoro basato sulla fiducia; l.

articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; m. articolo 66: giorni di libero; n. articolo 67:

vacanze;

o. articolo

68:

congedi;

obis.242articolo 75a capoverso 2: Custodia di bambini complementare alla famiglia;

oter.243 articolo 75b: Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;

p.244 articolo 78 capoverso 2 lettera k: versamento d'indennità al personale della DSC;

q.245 articolo 78 capoverso 2bis: indennità al personale della DSC per cessazione del rapporto di lavoro intervenuta di comune accordo; r. e s.246 ...

3

Nel determinare le retribuzioni e altre misure a favore del personale secondo gli articoli 63 e 81-88 si tiene conto della situazione peculiare del personale distaccato.

Il DFAE, d'intesa con il DFF, stabilisce nelle disposizioni d'esecuzione in quale 239 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

240 Originaria lett. r. Introdotta dal n. I dell'O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3).

241 Originaria lett. s. Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

242 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

243 Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

245 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

246 Abrogate dal n. I dell'O del 24 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793).

Consiglio federale e Amministrazione federale 62

172.220.111.3 misura considerare altre persone di accompagnamento oltre ai membri della famiglia e disciplina i particolari.

4

Il DFAE emana, d'intesa con il DFF, prescrizioni concernenti l'indicizzazione dei luoghi d'impiego, classificati per difficoltà delle condizioni di vita, basandosi in merito sull'indice di 100 punti della Città di Berna, e stabilisce i luoghi d'impiego dove regnano condizioni di vita molto difficili.247

Art. 115

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) (art. 37 LPers) Il DDPS può, d'intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale militare:248 a. articolo 4: sviluppo del personale e formazione; b. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali; c. articolo 24: luogo di lavoro, mobilità e impiego all'estero; d. articolo 37: stipendio iniziale; e. articolo 48: indennità speciali; ebis.249 articolo 60a: riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l'adozione; la deroga può concernere soltanto gli impiegati per i quali una riduzione del tasso di occupazione è impossibile per motivi di servizio; f.

articolo 64: tempo di lavoro; g. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; h. articolo 67:

vacanze;

i. articolo

72:

spese;

j.

articolo 102: responsabilità penale.


Art. 116

Dipartimento federale delle finanze (DFF) (art. 37 LPers) 1

Il DFF, dopo aver sentito gli altri Dipartimenti e la Cancelleria federale, emana le disposizioni necessarie all'applicazione unitaria della presente ordinanza.

2

Esso può, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, emanare disposizioni derogatorie:

a. per il personale degli uffici doganali e del Corpo delle guardie di confine nei settori seguenti: 1. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali; 247 Introdotto dall'art. 7 dell'O del 20 feb. 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 771).

248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

249 Introdotta dal n. I dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

Personale federale. O 63

172.220.111.3 2. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità; 3. articolo 64: tempo di lavoro; 4. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; 5. articolo 69: porto d'armi; 6. articolo 72:

spese;

7. articolo 102: responsabilità penale; b. per gli ispettori fiscali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni nei settori seguenti: 1. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità; 2. articolo 64: tempo di lavoro; 3. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; 4. articolo 72:

spese;

c.250 per i periti incaricati delle stime dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nel settore delle spese (art. 72); Capitolo 11: Disposizioni finali251
a252
b253 Disposizioni transitorie relative alle prestazioni versate nel caso di disdette di rapporti di lavoro di impiegati secondo l'articolo 26 capoverso 1 1

…254

2

Le persone di età superiore ai 58 anni che al 1° gennaio 2005 sono impiegate in una funzione secondo l'articolo 26 capoverso 1 ma il cui contratto di lavoro è disdetto in base all'articolo 26 capoverso 1 hanno diritto a una rendita di PUBLICA al posto di un'indennità di partenza se al momento della disdetta sono impiegate da almeno dieci anni in un'unità amministrativa secondo l'articolo 1. Il calcolo delle prestazioni è basato sulla durata assicurativa che l'impiegato avrebbe realizzato al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.

250 Introdotta dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

251 Originario avanti art. 117. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3).

252 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). Abrogato dal n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

253 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3).

254 Abrogato dal n. II 5 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Consiglio federale e Amministrazione federale 64

172.220.111.3 3

Le indennità secondo il capoverso 1 devono essere approvate dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Essa è informata in merito ai costi secondo il capoverso 2.

c255 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2007 (art. 41a cpv. 1 LPers) 1

Gli impiegati, ad eccezione del personale trasferibile del DFAE, il cui rapporto di lavoro è terminato in seguito a un pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2007, hanno diritto alle rendite e alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore256.

2

All'inizio del congedo di prepensionamento ai sensi dell'articolo 34 le persone seguenti percepiscono, in luogo della prestazione secondo l'articolo 88h, un'indennità unica equivalente ai tre quarti dell'ultimo salario annuo:257 a. gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere a e b che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 51° anno d'età; b. gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera c che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 53° anno d'età.

3

Gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 2 che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 55° anno d'età percepiscono con il loro ultimo salario un'indennità unica equivalente ai tre quadri del loro ultimo salario annuo.

4

L'indennità unica secondo i capoversi 2 e 3 è accreditata sull'avere di vecchiaia dell'assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP258 o versata direttamente all'assicurato su sua richiesta.

5

L'articolo 34a capoverso 2 non si applica agli impiegati di cui al capoverso 2.259 255 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577). Vedi anche le disp. trans. all'art. 8 dell'O del 20 feb. 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (RS 172.220.111.35).

256 Art. 33 nella versione del 3 lug. 2001 (RU 2001 2206), cpv. 1-3bis nella versione dell'O del 5 dic. 2003 concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare (RU 2003 5011); art. 16 dell'O del 2 dic.

1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio, nella versione della modifica del 28 giu. 2000 (RU 2000 2429).

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417).

258 RS

831.40

259 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug.

2008 (RU 2008 2181).

Personale federale. O 65

172.220.111.3
d260 Disposizione transitoria della modifica del 5 dicembre 2008 (art. 17 LPers)

I giorni di compensazione di cui all'articolo 64 capoverso 2 e i giorni di libero di cui all'articolo 66 capoverso 1 che non sono stati presi entro il 31 dicembre 2008 possono essere presi al più tardi entro il 31 dicembre 2012; in seguito decadono senza indennità.

e261 Disposizioni transitorie della modifica del 1° maggio 2013 1 Per il calcolo del premio di fedeltà secondo l'articolo 73 capoverso 5, gli anni d'impiego riconosciuti, prestati prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° maggio 2013, sono conteggiati secondo il diritto anteriore.

2

In caso di uscita e reintegrazione di un impiegato nelle unità amministrative di cui all'articolo 1 dopo l'entrata in vigore della modifica del 1° maggio 2013, per il calcolo del premio di fedeltà non si tiene più conto degli anni d'impiego prestati in precedenza.

3

Se l'impiegato era impedito al lavoro per malattia o infortunio prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° maggio 2013, la durata dell'impedimento al lavoro è computata nel periodo di due anni secondo l'articolo 31a.

4

Se l'impiegato riprende il lavoro almeno a metà tempo durante un minimo di tre mesi secondo l'articolo 56 capoverso 5 del diritto anteriore soltanto dopo l'entrata in vigore della modifica del 1° maggio 2013, l'impedimento al lavoro non è interrotto.


Art. 117

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

260 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

261 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

Consiglio federale e Amministrazione federale 66

172.220.111.3 Allegato262

(art. 88f cpv. 1) Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Piano

standard

(classi di stipendio)

Piano

per

quadri

1

(classi di stipendio) Piano per quadri 2

(classi di stipendio) Età di

pensionamento

1-11 12-17

18-23 24-29

30-38

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

262 Introdotto dal n. II dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

Personale federale. O 67

172.220.111.3 Allegato 2263

(art. 79 cpv. 8 e 88a cpv.1) Componenti dello stipendio assicurabile a. stipendio mensile secondo l'articolo 36 e stipendio mensile degli impiegati della Confederazione secondo l'articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA264, ma al massimo lo stipendio mensile del dipartimento da cui proviene l'impiegato. L'evoluzione dello stipendio secondo l'articolo 39 capoversi 15 e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l'articolo 40 fino all'importo massimo della classe di stipendio; b. lo stipendio orario, giornaliero oppure medio secondo l'articolo 38 capoverso 2;

c. le indennità di residenza secondo gli articoli 43 e 114 capoverso 2 lettera d; d. la compensazione del rincaro secondo gli articoli 44 capoverso 2 lettere a e b, e-g e 114 capoverso 2 lettera e; e. le indennità di funzione secondo gli articoli 46 e 114 capoverso 2 lettera f nonché l'articolo 17 OPers-PRA; f. … g. le indennità speciali secondo gli articoli 48 e 115 lettera e; h. i premi di prestazione secondo l'articolo 49; i.

le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50; j.

le indennità d'impiego secondo l'articolo 18 OPers-PRA; k. le indennità di rischio secondo l'articolo 19 OPers-PRA; l.

il salario annuo determinante secondo l'articolo 21 capoverso 2 OPers-PRA.

263 Introdotto dal n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA (RU 2008 2181). Aggiornato dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale (RU 2008 5643) e dal n. I dell'O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

264 RS

172.220.111.9

Consiglio federale e Amministrazione federale 68

172.220.111.3