01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
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01.01.2022 - 31.07.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
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01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
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01.12.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.11.2016
22.12.2015 - 31.12.2015
01.10.2015 - 21.12.2015
04.08.2015 - 30.09.2015
01.08.2015 - 03.08.2015
01.01.2015 - 31.07.2015
01.10.2014 - 31.12.2014
01.08.2014 - 30.09.2014
25.03.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 24.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
15.09.2012 - 30.06.2013
01.01.2011 - 14.09.2012
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.06.2010
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01.07.2008 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

sul personale federale (OPers) del 3 luglio 2001 (Stato 1° febbraio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale menzionate nell'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).3 2 Non sottostanno alla presente ordinanza: a. il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)4 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);

b. il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato;

c.5 il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata con personalità giuridica e contabilità proprie che, in virtù di disposizioni legali speciali o di una delega del Consiglio federale secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers, hanno uno statuto del personale proprio, salvo se tale statuto dichiara applicabile la presente ordinanza; è fatto salvo l'articolo 88k;

d. gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19786 sulla formazione professionale; RU 2001 2206

1 RS

172.220.1

2 RS

172.010.1

3

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

4 RS

220

5

Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

6 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 172.220.111.3

Personale federale

2

172.220.111.3 e. il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19817 sul lavoro a domicilio;

f.8 il personale secondo l'ordinanza del 2 dicembre 20059 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA).

3

Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.


Art. 2

Autorità competente

(art. 3 LPers)

1

Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:

a. dei segretari di Stato; b. dei direttori degli Uffici, dei loro supplenti e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti; c

degli alti ufficiali superiori; d. dei segretari generali dei Dipartimenti e dei loro supplenti; e dei vicecancellieri della Cancelleria federale; f. dei

capimissione;

g. del procuratore generale della Confederazione, dei procuratori generali supplenti e dei procuratori pubblici della Confederazione nonché dei loro supplenti;

h. …10

2

Il Consiglio federale decide in merito al trasferimento dei capimissione.

3

I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo il capoverso 1 in quanto altri atti legislativi non dispongano diversamente.

4

I Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente.

1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi ora la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).

7 RS

822.31

8

Nuovo testo giusta l'art. 42 n. 1 dell'O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (RS 172.220.111.9).

9 RS

172.220.111.9 10 Abrogata dal n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

Ordinanza sul personale federale 3

172.220.111.3

Art. 3

Titoli diplomatici e consolari 1

Il Consiglio federale conferisce i titoli diplomatici e consolari.

2

Il DFAE conferisce: a. il titolo di ambasciatore, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), nel quadro di missioni speciali approvate dal Consiglio federale; b. i titoli in uso nelle relazioni internazionali a persone assunte dal DFAE in quanto non corrispondano al rango di capomissione.

Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principi

Art. 4

Sviluppo del personale e formazione (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

Il datore di lavoro promuove lo sviluppo professionale di tutti i suoi impiegati mediante misure sul posto di lavoro e per mezzo della formazione.

2

I Dipartimenti prendono misure mirate per: a. ampliare e perfezionare le competenze di tutti gli impiegati; b. aumentare la concorrenzialità sul mercato del lavoro e la mobilità professionale dei propri impiegati;

c. metterli in grado di partecipare attivamente ai cambiamenti necessari e di condividerli.

3

Gli impiegati seguono un perfezionamento corrispondente alle loro capacità e alle esigenze del posto di lavoro e si adattano ai cambiamenti.

4

Il datore di lavoro assume i costi per la formazione seguita dagli impiegati per rispondere ai bisogni del servizio e mette loro a disposizione il tempo necessario.

Esso può assumere del tutto o in parte i costi per la formazione seguita dagli impiegati per rispondere ai loro bisogni e mettere a disposizione il tempo necessario.

5

Il datore di lavoro può chiedere all'impiegato di rimborsare i costi di formazione se questi la interrompe o scioglie il rapporto di lavoro nei 4 anni successivi alla conclusione della formazione senza riprendere immediatamente un nuovo rapporto di lavoro presso un'unità amministrativa secondo l'articolo 1.

6

Il DFF mette a punto la strategia di sviluppo del personale e sostiene i Dipartimenti nella sua realizzazione.


Art. 5

Promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) 1

Il datore di lavoro provvede al promovimento dei quadri e allo sviluppo delle capacità gestionali.

Personale federale

4

172.220.111.3 2

I Dipartimenti prendono le misure mirate per: a. migliorare la gestione a tutti i livelli; b. sfruttare al massimo il potenziale di risorse umane esistente; c. promuovere la mobilità interna; d. preservare le possibilità degli impiegati sul mercato del lavoro; e. affermare l'Amministrazione federale quale datore di lavoro attrattivo; f.

aumentare la rappresentanza delle donne nelle posizioni di quadro.

3

Il DFF mette a punto la strategia di promovimento dei quadri e di sviluppo delle capacità gestionali, ne sostiene la realizzazione da parte di Dipartimenti e coordina, mediante la Conferenza delle risorse umane, le misure adottate da questi ultimi.


Art. 6

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

Il datore di lavoro provvede affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa del loro sesso o del loro modo di vita.

2

Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti prendono misure mirate per attuare le pari opportunità e la parità di trattamento tra donna e uomo. Essi adottano programmi di promovimento e possono avvalersi di specialisti o stabilire quote.

3

Essi tutelano la dignità della donna e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure adeguate per imporre il divieto di discriminazione e, segnatamente, per prevenire ogni forma di molestia sessuale.


Art. 7

Plurilinguismo (art. 4 cpv. 2 lett. e LPers) 1

Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti prendono misure mirate per promuovere una rappresentanza adeguata delle comunità linguistiche del Paese a tutti i livelli dell'Amministrazione federale e per sfruttare le conoscenze linguistiche degli impiegati utilizzando in tal modo al meglio il potenziale offerto dalla molteplicità delle culture. Essi adottano programmi di promovimento e possono avvalersi di specialisti o stabilire quote.

2

Essi vigilano in particolare affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza linguistica e possano lavorare nella propria lingua, sempre che questa sia una delle lingue ufficiali e, per ragioni importanti, non sia necessario lavorare in un'altra lingua.

Ordinanza sul personale federale 5

172.220.111.3

Art. 8

Impiego e integrazione di disabili (art. 4 cpv. 2 lett. f LPers) 1

Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti creano le condizioni adatte per impiegare disabili in modo mirato e provvedono a integrarli professionalmente in modo durevole. A tal fine possono avvalersi di specialisti e adottare programmi di promozione.

2

Il DFF stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) I Dipartimenti prendono misure adeguate per impedire ingerenze inammissibili nella personalità dei singoli impiegati da qualsiasi persona esse provengano, quali in particolare: a. il rilevamento sistematico di dati personali relativi alle prestazioni senza che l'interessato ne sia informato; b. l'esercizio o la tolleranza di attacchi o azioni contro la dignità personale o professionale.


Art. 10

Comportamento rispettoso dell'ambiente e atto a promuovere la salute e la sicurezza (art. 4 cpv. 2 lett. h e 32 lett. d LPers) Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti prendono misure adeguate per stimolare i propri impiegati a un comportamento, sul posto di lavoro, rispettoso dell'ambiente e propizio a salute e sicurezza.


Art. 11

Servizio medico

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Il DFF definisce un servizio medico responsabile degli accertamenti medici e delle misure di medicina del lavoro.

a11 Provvedimenti d'integrazione (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio dell'impiegato, l'autorità competente secondo l'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti essa coinvolge servizi specializzati.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

Personale federale

6

172.220.111.3

Art. 12

Responsabilità familiari e impegni sociali (art. 4 cpv. 2 lett. i LPers) I Dipartimenti provvedono, tenendo conto delle esigenze di servizio, a che gli impiegati possano adempiere le proprie responsabilità familiari e i propri impegni sociali.


Art. 13

Creazione di posti di tirocinio e di formazione (art. 4 cpv. 2 lett. j LPers) 1

Il DFF stabilisce la politica dell'Amministrazione federale in materia di formazione professionale e stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.

2

I Dipartimenti creano in modo mirato posti di tirocinio e di formazione per i diplomati delle scuole universitarie. Essi sostengono misure di promozione della formazione professionale.


Art. 14

Informazione (art. 4 cpv. 2 lett. k LPers) 1

Superiori e collaboratori si scambiano tempestivamente ed esaustivamente le informazioni in merito a tutte le questioni rilevanti per il lavoro.

2

I Dipartimenti informano tempestivamente ed esaustivamente il proprio personale.

3

Il DFF assicura un'informazione regolare del personale della Confederazione a livello sovradipartimentale.

4

Forma e contenuto dell'informazione devono rispondere ai bisogni dei destinatari.

Sezione 2: Colloquio con il collaboratore e valutazione del personale

Art. 15

Principi (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

Una volta all'anno i superiori effettuano con ogni loro collaboratore un colloquio e una valutazione.

2

Il colloquio serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi. Durante il colloquio il collaboratore fornisce al superiore riscontri sul modo in cui gestisce l'unità.

3

La valutazione del personale costituisce la base per l'evoluzione dello stipendio, attuata in funzione degli obiettivi convenuti in materia di prestazioni, comportamento e capacità.

4

Il colloquio con il collaboratore e la valutazione del personale si effettuano nel rispetto degli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione federale in materia di politica del personale.

Ordinanza sul personale federale 7

172.220.111.3

Art. 16

Criteri di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

Criteri extraprofessionali quali sesso, età, lingua, posizione, nazionalità o religione non devono intervenire nella valutazione del personale e nella fissazione dello stipendio. Nell'ambito della formazione ai colloqui di valutazione, della loro preparazione e del loro svolgimento è indispensabile prestare particolare attenzione agli eventuali influssi che tali criteri possono esercitare sulla percezione e sul giudizio.

2

I collaboratori sono informati sui principi determinanti per il colloquio, la valutazione del personale e la retribuzione.


Art. 17

12 Livelli di

valutazione

(art. 4 cpv. 3 LPers) Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue: a. livello di valutazione 4: supera chiaramente gli obiettivi; b. livello di valutazione 3: raggiunge pienamente gli obiettivi; c. livello di valutazione 2: raggiunge in ampia misura gli obiettivi; d. livello di valutazione 1: non raggiunge gli obiettivi.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 18

Dipartimento federale delle finanze (art. 5 LPers) 1

Il DFF dirige e coordina la politica del personale con riguardo agli interessi dei Dipartimenti.

2

Esso delega le sue competenze ai servizi specializzati, a meno che non si tratti di emanare norme giuridiche.

3

Il servizio specializzato nelle questioni di politica del personale è l'Ufficio federale del personale (UFPER). Esso svolge i compiti seguenti: a. elabora e formula la politica del personale e di previdenza e si occupa delle questioni di gestione; b. prepara i progetti del Consiglio federale in materia di politica del personale; c. presenta offerte di formazione e consulenza in particolare in materia di politica del personale, gestione, organizzazione e apprendisti;

d. gestisce un sistema informatico di informazione del personale; e. appresta strumenti di gestione delle risorse finanziarie e del personale; f.

coordina la realizzazione di misure in merito alle pari opportunità e alla parità di trattamento tra donna e uomo; 12 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale

8

172.220.111.3 g. coordina l'attuazione di misure di promovimento del plurilinguismo; h. coordina l'attuazione di misure di impiego e integrazione di disabili; i.

assicura il controlling strategico; j. elabora le basi dei rapporti destinati al Consiglio federale e all'Assemblea federale (art. 21);

k. consiglia e sostiene i Dipartimenti nell'attuazione della politica del personale;

l.

gestisce un servizio di consulenza sociale e del personale; m. informa il personale sulle questioni di politica del personale; n. tiene i contatti con i partner sociali; o. centralizza la messa a pubblico concorso dei posti vacanti ed elabora strategie sovradipartimentali per acquisire personale qualificato.


Art. 19

Dipartimenti (art. 5 LPers)

I Dipartimenti sono responsabili di attuare la politica del personale e di applicare nei loro settori gli strumenti e i sistemi stabiliti. Essi svolgono in particolare i seguenti compiti: a. concretizzano, coordinano e gestiscono lo sviluppo del personale e dell'organizzazione, compresi il promovimento dei quadri e lo sviluppo delle capacità gestionali;

b. coordinano e gestiscono l'impiego delle risorse umane e finanziarie; c. organizzano la gestione del personale e disciplinano le competenze; d. effettuano il controlling del personale nel proprio settore coordinandolo con il controlling strategico dell'UFPER.


Art. 20

Conferenza delle risorse umane (art. 5 LPers) 1

La Conferenza delle risorse umane è un organo consultivo. Si compone dei rappresentanti di tutti i Dipartimenti ed è diretta dall'UFPER.

2

La Conferenza riveste un ruolo centrale nell'ambito del coordinamento e della realizzazione della politica del personale del Consiglio federale e svolge in particolare i seguenti compiti:

a. giudica lo sviluppo di nuovi sistemi e strumenti e ne controlla l'impiego; b. verifica le proposte di attribuzione delle risorse finanziarie e del personale;

Ordinanza sul personale federale 9

172.220.111.3 c. tratta le questioni fondamentali relative all'attuazione della politica del personale del Consiglio federale;

d. …13


Art. 21

Rapporti (art. 5 LPers)

1

Il DFF verifica periodicamente se l'Amministrazione federale ha conseguito gli obiettivi della LPers e delle pertinenti disposizioni di esecuzione e provvede affinché sia fatto rapporto.

2

I rapporti vertono in particolare su: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. la soddisfazione procurata dal lavoro; d. la qualifica del personale.

3

Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito alla ripartizione degli stipendi secondo i quattro livelli di valutazione e all'assegnazione di premi di prestazione e di altri assegni importanti e ne espone le conseguenze finanziarie.14 4

Per riferire in modo puntuale ed esaustivo, i Dipartimenti impiegano il sistema informatico di gestione del personale dell'Amministrazione federale.

5

Il DFF può effettuare inchieste presso il personale e le unità amministrative.

Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 22

Messa a concorso (art. 7 LPers) 1

I posti sono messi a concorso nel bollettino dei posti vacanti della Confederazione.

2

Sono esclusi dall'obbligo della messa a pubblico concorso i posti: a. limitati a un periodo di un anno; b. che saranno occupati internamente nelle unità amministrative; c. destinati alla rotazione interna (job rotation).

3

Per ragioni importanti e previa comunicazione al DFF i Dipartimenti possono: a. rinunciare, in singoli casi, a una messa a pubblico concorso; b. prevedere, in via eccezionale, un altro tipo di messa a pubblico concorso.

13 Abrogata dal n. I dell'O del 24 gen. 2007 (RU 2007 271 869).

14 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale

10

172.220.111.3

Art. 23

Restrizione dell'accesso ai posti (art. 8 cpv. 3 LPers) 1

Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, l'accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera: a. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia e nel perseguimento penale; b. dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il personale impiegato nella difesa nazionale; c. dal DFAE, per il personale destinato alla rappresentanza della Svizzera all'estero;

d. dal DFF, per i membri del Corpo delle guardie di confine; e. dai Dipartimenti, per il proprio personale che rappresenta la Svizzera nell'ambito di negoziati internazionali; f. …15

2

I Dipartimenti comunicano al DFF le limitazioni secondo il capoverso 1. Il DFF informa il Consiglio federale.

3

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 segnala eventuali limitazioni di accesso nella messa a concorso dei posti (art. 22).


Art. 24

Condizioni per l'assunzione (art. 8 cpv. 3 LPers) 1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, se la funzione lo esige, subordinare l'assunzione a determinati criteri quali età, formazione preliminare o esercizio dei diritti civili.

2

I membri del personale del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere assunti per una durata indeterminata solo se possiedono esclusivamente la cittadinanza svizzera. Il DFAE può prevedere eccezioni per persone che, per motivi giuridici, non possono rinunciare a un'altra cittadinanza.


Art. 25

Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1

Il rapporto di lavoro è costituito quando il contratto di lavoro è firmato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 e dalla persona assunta.

2

Il contratto menziona le parti e disciplina almeno: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. la funzione o il settore di attività; c. il luogo di lavoro e le condizioni relative al trasferimento; 15 Abrogata dal n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

Ordinanza sul personale federale 11

172.220.111.3 d. la durata del periodo di prova; e. il tasso di occupazione; f. lo stipendio;

g. l'istituto e il piano di previdenza.

3

Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro, può: a. modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;

b. integrare l'impiegato in un'altra unità organizzativa a seguito di una riorganizzazione.

4

Il personale soggetto al regime dell'obbligo di trasferimento può essere assegnato in ogni momento a un altro settore di attività e a un altro luogo di lavoro mediante un'istruzione di servizio.


Art. 26

Condizioni contrattuali di assunzione (art. 12 cpv. 6 lett. f LPers) 1

Il contratto di lavoro concluso con i segretari di Stato, i direttori d'Ufficio e i vicecancellieri prevede che la cessazione della collaborazione proficua con il capo di Dipartimento o con il Cancelliere della Confederazione costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l'articolo 12 capoverso 6 lettera f LPers.

2

Se una disdetta del contratto secondo il capoverso 1 è proposta al Consiglio federale, la domanda deve contenere le circostanze che sembrano escludere una collaborazione proficua. L'interessato deve avere la possibilità di esprimere per scritto il suo parere al Consiglio federale.

3

Il contratto di lavoro concluso con i segretari generali e con i capi dei servizi d'informazione dei Dipartimenti prevede che la mancanza di volontà del capo di Dipartimento di collaborare costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l'articolo 12 capoverso 6 lettera f LPers.

4

Il contratto di lavoro concluso con i collaboratori personali dei capi di Dipartimento prevede che sussiste motivo di disdetta ordinaria secondo l'articolo 12 capoverso 6 lettera f Lpers quando il capo di Dipartimento:

a. non ha più la volontà di collaborare con dette persone; b. lascia la sua funzione.

5

Il Consiglio federale può, in ogni momento, sollevare dalla propria funzione o dal proprio comando alti ufficiali superiori oppure attribuire loro un'altra funzione o un altro comando. Se l'attribuzione di un'altra funzione o di un altro comando non è possibile, il contratto di lavoro concluso con gli alti ufficiali superiori prevede che tale circostanza costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l'articolo 12 capoverso 6 lettera f LPers.

6

Le condizioni di assunzione ai sensi dei capoversi 1, 3, 4 e 5 possono essere concordate con altri impiegati solamente previa approvazione del Consiglio federale.

Personale federale

12

172.220.111.3

Art. 27

Periodo di prova (art. 8 LPers) 1

Il periodo di prova è di tre mesi. In casi giustificati può essere prolungato di 3 mesi al massimo o fissato per contratto a 6 mesi al massimo.

2

Se il contratto è di durata determinata o se l'impiegato passa a un'altra unità amministrativa ai sensi dell'articolo 1, si può rinunciare al periodo di prova o concordarne uno più breve.


Art. 28

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 cpv. 1 e 2 LPers) I rapporti di lavoro di durata determinata non devono essere conclusi per eludere la protezione contro il licenziamento secondo l'articolo 12 LPers oppure l'obbligo di mettere a concorso i posti.


Art. 29

Cambiamenti di unità amministrativa (art. 12 LPers) 1

L'impiegato che passa di propria iniziativa a un'altra unità amministrativa ai sensi dell'articolo 1 deve disdire il contratto di lavoro in corso. Le parti interessate concordano la data del cambiamento. In caso di disaccordo, si applicano i termini di disdetta secondo l'articolo 12 capoversi 2 e 3 LPers.

2

Se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente al contratto precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta ai sensi dell'articolo 336c CO16 si applicano anche durante il periodo di prova convenuto.

3

Se il passaggio interno a un'altra unità amministrativa secondo l'articolo 1 è temporaneo, il contratto di lavoro non deve essere disdetto. Le parti interessate concordano le condizioni del cambiamento.


Art. 30

Modifica del contratto di lavoro (art. 8 cpv. 1 e 13 LPers) 1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita la forma scritta.

2

In caso di mancata intesa sulla modifica, il contratto deve essere disdetto secondo le disposizioni dell'articolo 12 Lpers, ad eccezione dei casi previsti nell'articolo 25 capoversi 3 e 4.


Art. 31

Risoluzione del rapporto di lavoro per colpa (art. 19 cpv. 1 e 2 LPers) 1

La risoluzione del rapporto di lavoro è considerata come dovuta a una colpa dell'impiegato se:

a. il datore di lavoro risolve il rapporto per uno dei motivi menzionati nell'articolo 12 capoversi 6 lettere a-d oppure 7 LPers;

16 RS

220

Ordinanza sul personale federale 13

172.220.111.3 b. l'impiegato rifiuta di svolgere, presso un datore di lavoro secondo l'articolo 3 LPers, un altro lavoro che si può ragionevolmente pretendere da lui;

c. l'impiegato del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento assunto per una durata indeterminata rinuncia volontariamente alla cittadinanza svizzera oppure ha nascosto di avere un'altra cittadinanza o l'ha acquisita di propria iniziativa (art. 24 cpv. 2); d. l'impiegato soggetto all'obbligo di trasferimento si rifiuta di trasferirsi.

2

Per ragioni importanti, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può determinare, nei casi di cui all'articolo 12 capoversi 6 lettera c e 7 LPers, che la disdetta è considerata non dovuta a una colpa dell'impiegato.


Art. 32

Nomina per la durata della funzione (art. 9 cpv. 4 e 5 LPers) 1

I rapporti di lavoro seguenti sono conclusi per una durata di quattro anni: a. uditore in capo dell'esercito; b. procuratore generale della Confederazione e procuratori generali supplenti; c. procuratori pubblici della Confederazione e loro supplenti.

2

La durata della funzione è determinata in base alla legislatura del Consiglio nazionale. Essa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può disdire il rapporto di lavoro: a. in qualsiasi momento conformemente all'articolo 12 capoverso 7 LPers; b. per i motivi menzionati nell'articolo 12 capoverso 6 LPers rispettando i termini di disdetta secondo l'articolo 12 capoverso 3 LPers, per la fine della durata della funzione.

4

Gli impiegati assunti per una durata della funzione possono disdire il rapporto di lavoro per la fine di ogni mese rispettando i termini di disdetta secondo l'articolo 12 capoverso 3 LPers.

5

Se non è disdetto per la fine della durata della funzione, il rapporto di lavoro è rinnovato per un ulteriore periodo di quattro anni.


Art. 33


17

Pensionamento anticipato di determinate categorie di personale (art. 10 cpv. 3 LPers) 1

Se le condizioni di cui all'articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b sono soddisfatte, il rapporto d'impiego termina al compimento del 61° anno di età per:

a. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti; b. i membri del Corpo delle guardie di confine; 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

Personale federale

14

172.220.111.3 c. gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell'uditore in capo dell'esercito.18 2

Al compimento del 62° anno d'età termina il rapporto d'impiego delle seguenti categorie di personale: a. alti ufficiali superiori con il grado di divisionario o di comandante di corpo; b. piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti, personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA), piloti da trasporto civili del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC);

c. personale addetto al servizio di volo dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

3

Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione del DFAE che hanno trascorso un determinato numero di anni ponderati in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili possono chiedere il pensionamento anticipato al compimento del 62° anno d'età, sempre che questo non pregiudichi interessi pubblici preponderanti. 4

A titolo eccezionale l'autorità competente secondo l'articolo 2 può risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro di un impiegato appartenente a una delle categorie di personale seguenti se tale rapporto di lavoro non può più essere proseguito senza che vi sia colpa dell'impiegato e per altri motivi diversi dall'invalidità:

a. al compimento del 58° anno d'età, per gli ufficiali di professione e sottufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, ad eccezione degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti;

b. al compimento del 61° anno d'età, per i piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti, e il personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA).

5

In singoli casi l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, d'intesa con la persona interessata secondo il capoverso 1 o 2, prolungare il rapporto di lavoro al massimo di tre anni.

6

D'intesa con il DFF, il DFAE emana disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 3. Esse disciplinano in particolare:

a. l'indicizzazione dei luoghi d'impiego, a seconda delle difficoltà delle condizioni di vita, partendo dai 100 punti di riferimento della città di Berna;

b. il numero di punti necessari per acquisire un anno di soggiorno ponderato; c. la considerazione del numero di trasferimenti o di impieghi all'estero nel calcolo degli anni ponderati; d. il computo del periodo trascorso in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

18 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Ordinanza sul personale federale 15

172.220.111.3

Art. 34


19

Prepensionamento (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Se le condizioni di cui all'articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b sono soddisfatte, l'autorità competente secondo l'articolo 2 può sciogliere dalla prestazione di lavoro gli impiegati che non hanno ancora raggiunto l'età del pensionamento secondo l'articolo 33 capoverso 1 (prepensionamento).

2

Il prepensionamento inizia: a. il più presto al compimento del 58° anno d'età e dura al massimo 36 mesi per gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, ad eccezione degli altri ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei membri del Corpo delle guardie di confine; b. il più presto al compimento del 60° anno d'età e dura al massimo 12 mesi per gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell'uditore in capo dell'esercito.

3

Nel caso il rapporto di lavoro sia prolungato secondo l'articolo 33 capoverso 5, l'inizio del prepensionamento è rimandato di conseguenza.

4

Durante il prepensionamento non si applicano gli articoli 11a, 39, 40, 42, 45-50, 52, 53-61, 63-88, 88c-88k, 89, 95, 96 e 103-106.

a20 Continuazione del pagamento dello stipendio durante il prepensionamento (art. 32k cpv. 3 LPers) 1

L'impiegato in prepensionamento ha diritto, fino all'età del pensionamento, all'intero stipendio nonché agli assegni non limitati nel tempo e assicurati conformemente agli articoli 15 e 16 LPers (continuazione del pagamento dello stipendio). Durante la continuazione del pagamento dello stipendio l'autorità competente secondo l'articolo 2 e l'impiegato continuano a versare i loro contributi legali alle assicurazioni sociali e i contributi regolamentari dovuti a PUBLICA.

2

Se l'impiegato ha esercitato una delle funzioni di cui all'articolo 33 capoverso 1 per meno di 33 anni di servizio a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, la continuazione del pagamento dello stipendio di cui al capoverso 1 viene diminuita. Il DFF e il DDPS disciplinano l'importo della riduzione.

3

Se l'impiegato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 88g capoverso 1 lettera a oppure b lascia una delle funzioni di cui all'articolo 33 capoverso 1 prima di aver raggiunto l'età del prepensionamento, egli ha diritto, per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a partire dalla conclusione della sua istruzione di base specifica, a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello stipendio per 19 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

20 Introdotto dal n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Personale federale

16

172.220.111.3 la durata massima prevista dall'articolo 34 capoverso 2 lettera a oppure b. L'importo calcolato in questo modo è versato come segue: a. in caso di cambiamento in una funzione che non rientra nell'articolo 33 e di prolungamento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, sull'avere di vecchiaia dell'impiegato presso PUBLICA nel quadro della legge federale del 25 giugno 198221 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), oppure direttamente in contanti all'impiegato dietro sua richiesta; b. in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell'età del pensionamento, direttamente in contanti all'impiegato.

4

Per il calcolo dell'importo di cui al capoverso 2 o 3 è determinante lo stipendio percepito nel momento del cambiamento di funzione o della cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 35

Limite d'età

(art. 10 cpv. 3 LPers) L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, in singoli casi, prolungare il rapporto di lavoro d'accordo con la persona interessata oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo: a. nel caso di compiti per svolgere i quali è difficile trovare personale adeguato;

b. per concludere progetti in corso; c. per motivi sociali.

Capitolo 4: Prestazioni del datore di lavoro Sezione 1: Stipendio

Art. 36


22

Classi di stipendio (art. 15 LPers) Lo stipendio è fissato nell'ambito delle seguenti classi: Classi di stipendio Importi massimi in franchi 38 339

472

37 282

661

36 265

340

35 248

189

34 231

222

33 214

413

21 RS

831.40

22 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Ordinanza sul personale federale 17

172.220.111.3 Classi di stipendio Importi massimi in franchi 32 197

802

31 189

531

30 181

272

29 173

061

28 164

866

27 157

694

26 150

550

25 143

395

24 136

266

23 130

202

22 124

141

21 119

369

20 114

611

19 109

851

18 105

097

17 100

320

16

96 308

15

92 568

14

88 882

13

85 785

12

82 774

11

79 814

10

76 924

9

74 003

8

71 066

7

68 203

6

65 309

5

62 405

4

60 647

3

59 699

2

58 751

1

57 814


Art. 37

Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Al momento dell'assunzione l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 fissa uno stipendio nell'ambito delle classi secondo l'articolo 36. Tiene conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita della persona da assumere nonché della situazione sul mercato del lavoro.

2

Il DFF pubblica ogni anno valori indicativi di riferimento per fissare lo stipendio.

Personale federale

18

172.220.111.3

Art. 38

Stipendio in caso di occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers) 1

Il salario, l'indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso di occupazione. È fatto salvo l'articolo 51a.23 2 Se l'impiego è irregolare, si può convenire con gli impiegati uno stipendio giornaliero, medio oppure orario.


Art. 39


24

Evoluzione dello stipendio (art. 15 LPers)

1

L'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, compresa un'eventuale assegnazione a una classe superiore ai sensi dell'articolo 52 capoverso 6, funge da base di calcolo dell'evoluzione dello stipendio in funzione della valutazione del personale e dell'esperienza.

2

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 4-5 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

3

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato del 2,5-3,5 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

4

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio è aumentato dell'1-2 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio. Qualora nel corso dell'evoluzione dello stipendio o dopo il raggiungimento dell'importo massimo le prestazioni corrispondessero per tre anni consecutivi al livello di valutazione 2, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio.

5

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, lo stipendio è diminuito ogni anno al massimo del 2 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio.

6

Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono lo stipendio su domanda dei superiori diretti degli impiegati. I dipartimenti, gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili possono emanare direttive.


Art. 40


25

Adeguamenti straordinari dello stipendio (art. 15 LPers)

Se lo stipendio è troppo basso rispetto ad altri stipendi, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può adeguarlo. L'adeguamento può avvenire in una volta sola o a tappe e non può superare il 10 per cento dell'importo massimo della classe di sti23 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore

dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

24 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

25 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Ordinanza sul personale federale 19

172.220.111.3 pendio stabilita nel contratto di lavoro. Lo stipendio così adeguato non può superare l'importo massimo della classe di stipendio.


Art. 41

Versamento (art. 15 LPers)

Lo stipendio è versato in tredici parti.


Art. 42


26

Misure speciali e responsabilità (art. 15 LPers) 1

Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1, occorre prevedere misure di sviluppo o l'attribuzione a un posto meno esigente. È necessario tenere adeguatamente conto anche di situazioni sociali difficili. Se, nonostante le misure adottate, le prestazioni non migliorano, il rapporto di lavoro è disdetto.

2

Se il posto attribuito è inquadrato in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile.

3

Le unità amministrative competenti per stabilire gli stipendi e i premi di prestazione garantiscono l'osservanza del proprio budget del personale.

Sezione 2: Supplementi di stipendio

Art. 43

Indennità di residenza (art. 15 LPers) 1

Allo stipendio si aggiunge un'indennità di residenza graduata in base al costo della vita, alle imposte e alla grandezza e ubicazione della località in cui è esercitato il lavoro.

2

L'indennità di residenza non deve superare i 6000 franchi.


Art. 44

Compensazione del

rincaro

(art. 16 LPers)

1

Il Consiglio federale decide in merito all'entità della compensazione del rincaro dopo aver negoziato con le associazioni del personale.

2

La compensazione del rincaro è versata su: a. lo

stipendio;

b. l'indennità di residenza; c. le indennità per il lavoro domenicale e notturno; d. le indennità per il servizio di picchetto; 26 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).).

Personale federale

20

172.220.111.3 e. le indennità di funzione; f.

le indennità speciali; g. l'indennità in funzione del mercato del lavoro; h.27 l'assegno familiare e le prestazioni integrative; i.28 l'assegno per l'assistenza a congiunti.

3

Gli importi massimi dello stipendio (art. 36) e dell'indennità di residenza (art. 43) sono aumentati in funzione della compensazione del rincaro.

4

…29


Art. 45

Indennità (art. 15 LPers)

1

Possono essere versate indennità per: a. il lavoro domenicale e notturno; b. il servizio di picchetto.

2

Il DFF disciplina il modo di calcolare l'indennità e il suo importo.


Art. 46

Indennità di funzione (art. 15 LPers) 1

Indennità di funzione possono essere versate a impiegati che adempiono compiti particolarmente esigenti senza che tuttavia si giustifichi un trasferimento durevole in una classe di stipendio superiore.

2

Le indennità di funzione non devono superare la differenza tra l'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro e l'importo massimo stabilito per la funzione con classe di stipendio superiore.30

Art. 47


31



Art. 48

Indennità speciali

(art. 15 LPers)

1

Indennità speciali possono essere versate per compensare eventuali rischi insiti nella funzione esercitata e per onorare condizioni particolari di lavoro.

27 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

28 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

29 Abrogato dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

30 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

31 Abrogato dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Ordinanza sul personale federale 21

172.220.111.3 2

I Dipartimenti disciplinano, d'intesa con il DFF, la cerchia degli aventi diritto, i rischi e le condizioni di cui tener conto, il modo di calcolare le indennità e il loro importo.


Art. 49


32

Premi di prestazione (art. 15 LPers) 1

Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 15 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

2

Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corrispondono al livello di valutazione 1.

3

Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono i premi di prestazione su domanda dei superiori diretti degli impiegati.


Art. 50

Indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 15 LPers) 1

Per acquisire personale particolarmente qualificato e indurlo a rimanere, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può concedere un'indennità in funzione del mercato del lavoro che ammonta fino al 20 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.33 2 La concessione dell'indennità sottostà all'approvazione del DFF. Il Consiglio federale decide in merito alla concessione dell'indennità agli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 1.


Art. 51


34

Diritto all'assegno familiare L'assegno familiare è versato fino a quando i figli compiono il 18° anno d'età. Per i figli in formazione e per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della legge federale del 6 ottobre 200035 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

a36 Prestazioni che integrano l'assegno familiare 1 L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa all'impiegato prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a: 32 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

33 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

34 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

35 RS

830.1

36 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

Personale federale

22

172.220.111.3 a. 4063 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2623 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3000 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

2

L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e l'assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all'assegno familiare: a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la legge del 24 marzo 200637 sugli assegni familiari; b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli e gli assegni di custodia percepiti dall'impiegato o da altre persone presso altri datori di lavoro.

3

Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento.

b38 Assegno per il sostegno a congiunti La metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 51a capoverso 1 lettera b può
essere versata a impiegati: a. il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave; b. che provvedono al sostegno di parenti prossimi su ordine dell'autorità.

Sezione 3: Valutazione della funzione

Art. 52

Valutazione della funzione (art. 15 LPers) 1

Ogni funzione è valutata e assegnata a una classe di stipendio.

2

Prima di decidere a quale classe di stipendio assegnare le singole funzioni, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 chiede la perizia dell'organo di valutazione di cui all'articolo 53.

3

I criteri determinanti per la valutazione sono la formazione preliminare richiesta, l'entità dei compiti e delle esigenze, le responsabilità e i rischi inerenti alla funzione.

4

Il DFF determina le funzioni che nell'Amministrazione federale sono soggette a una classificazione unitaria e disciplina la loro assegnazione alle singole classi di stipendio.

37 RS

836.2

38 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

Ordinanza sul personale federale 23

172.220.111.3 5

I Dipartimenti disciplinano, d'intesa con il DFF, la classificazione delle funzioni che rientrano esclusivamente nel loro settore di competenza.

6

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1-31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all'impiegato interessato. Alle stesse condizioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all'articolo 2 capoverso 1.39 7 …40

7bis

Se i presupposti per l'assegnazione a una classe superiore secondo il capoverso 6 non sono più dati, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L'articolo 52a non è applicabile.41 8 Per il personale che segue una formazione o è assunto a condizioni particolari, il DFF può stabilire uno stipendio massimo inferiore all'importo massimo della classe di stipendio 1.42
a43 Inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio 1

Se una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l'importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l'indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni.44 2 Se la funzione di un impiegato che ha compiuto 55 anni viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a tale impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Lo stipendio rimane invariato e non è versata l'indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39 fintantoché esso supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione.45 39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2007 (RU 2007 271 869).

40 Abrogato dal n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3).

41 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

42 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3).

44 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

45 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale

24

172.220.111.3 3

Il Consiglio federale può adeguare, dopo due anni, lo stipendio di un impiegato che ha compiuto i 55 anni prima della nuova valutazione della sua funzione e la cui funzione era inquadrata nella classe di stipendio 32 o in una classe superiore prima di questa valutazione se l'ammontare massimo della nuova classe è inferiore di oltre il 10 per cento a quello della classe precedente.


Art. 53


46

Organi di valutazione (art. 15 LPers) 1

Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell'Amministrazione federale sono: a. il capo del DFF per le funzioni delle classi 32-38; b. i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1-31.

2

I Dipartimenti possono delegare parte delle loro competenze di valutazione agli aggruppamenti e agli uffici federali loro direttamente subordinati.


Art. 54

e 5547 Sezione 4: Prestazioni sociali

Art. 56

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

In caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l'intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante 12 mesi.

2

Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi. L'importo dello stipendio ridotto non deve essere inferiore alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni della PUBLICA alle quali il dipendente avrebbe diritto in caso di invalidità.

3

La continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso 2 può avvenire, in casi eccezionali debitamente motivati, fino al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al più tardi tuttavia durante ulteriori 12 mesi.

4

Le prestazioni secondo i capoversi 1-3 sono concesse su presentazione di un certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può chiedere che l'impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico.

5

Allo scadere del periodo di cui ai capoversi 1-3 non esiste più alcun diritto allo stipendio, indipendentemente dall'esistenza del rapporto di lavoro. La ripresa del lavoro almeno a metà tempo durante un minimo di 3 mesi interrompe l'assenza.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 gen. 2007 (RU 2007 271 869).

47 Abrogati dal n. I dell'O del 24 gen. 2007 (RU 2007 271 869).

Ordinanza sul personale federale 25

172.220.111.3 6

Il DFF disciplina la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.


Art. 57

Riduzione del diritto allo stipendio (art. 29 LPers) 1

Gli assegni sociali sono versati per intero anche durante la continuazione del pagamento dello stipendio giusta l'articolo 56 capoversi 2 e 3; in seguito, il diritto decade.

2

La riduzione secondo l'articolo 56 non è applicata quando il lavoro deve essere sospeso a causa di un infortunio professionale o di una malattia professionale equiparabile a tale infortunio.

3

Il diritto allo stipendio è ridotto o soppresso se l'impiegato ha causato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave oppure si è esposto consapevolmente a un pericolo eccezionale o ha affrontato un'impresa rischiosa.


Art. 58

Computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali sullo stipendio (art. 29 cpv. 3 LPers) 1

Le prestazioni dell'assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate sullo stipendio al quale l'impiegato ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle prestazioni computate dell'assicurazione militare, dell'INSAI o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale l'impiegato aveva diritto prima della riduzione.

2

Il diritto è ridotto secondo i principi dell'istituto assicurativo se la persona soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione militare, dell'INSAI o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 59

Servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio obbligatorio militare e servizio di protezione civile svizzero e per tutta la durata del servizio civile, è versato lo stipendio integrale. Spetta al datore di lavoro versare le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge.

2

Se durante il servizio è percepito un supplemento di soldo, lo stipendio è ridotto dell'importo corrispondente.

3

Per la durata dell'istruzione di base può essere chiesta la restituzione dello stipendio se questo supera l'importo delle indennità per perdita di guadagno, qualora la durata del rapporto di lavoro sia inferiore a quattro anni.

Personale federale

26

172.220.111.3 4

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere versato al massimo durante 10 giorni lavorativi all'anno.

5

Gli assegni sociali sono versati integralmente.


Art. 60


48

Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di maternità (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di interruzione del lavoro dovuta a maternità, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all'impiegata durante 4 mesi.

2

Se lo desidera, l'impiegata può sospendere il lavoro al massimo 2 settimane prima della data prevista per il parto.

3

Se il diritto allo stipendio di cui al capoverso 1 prende fine prima che abbia preso fine il diritto all'indennità di maternità conformemente alla legge federale del 25 settembre 195249 sulle indennità di perdita di guadagno poiché il versamento di tale indennità è stato differito, durante il periodo compreso tra la fine del diritto allo stipendio e la fine del diritto all'indennità è versata all'impiegata soltanto l'indennità di maternità.

4 Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.


Art. 61

Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di interruzione del lavoro dovuta ad accoglimento di bambini in tenera età per curarli ed educarli in vista di un'adozione futura, lo stipendio è versato durante due mesi.

2

Se entrambi i genitori adottivi lavorano presso l'Amministrazione federale, il diritto si applica solo a uno di loro. Essi possono ripartirsi liberamente i 2 mesi di interruzione del lavoro.

3

Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.50

Art. 62

Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) 1

In caso di decesso di un impiegato, è concesso ai superstiti il godimento ulteriore dello stipendio pari a un sesto dello stipendio annuale.

2

L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 51b è versato nella stessa misura.51

48 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 10 giu. 2005 concernente l'introduzione dell'indennità di maternità nella legislazione sul personale federale (RU 2005 2479).

49 RS

834.1

50 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 10 giu. 2005 concernente l'introduzione dell'indennità di maternità nella legislazione sul personale federale (RU 2005 2479).

51 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

Ordinanza sul personale federale 27

172.220.111.3

Art. 63

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 e 2 LPers) 1

In caso di infortunio professionale che comporti lesioni corporali, invalidità o morte oppure di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale, il datore di lavoro versa prestazioni all'interessato o ai suoi superstiti sempre che la totalità delle prestazioni delle assicurazioni sociali non raggiunga il guadagno determinante. Per coprire le spese straordinarie legate all'evento possono essere versati contributi unici.

2

Il DFF ha i compiti seguenti: a. stabilisce il guadagno determinante dell'impiegato colpito dall'evento o dei suoi superstiti;

b. disciplina il versamento dei contributi unici; c. designa l'organo competente per versare le prestazioni del datore di lavoro.

Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi

Art. 64

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri.

2

Di regola, gli impiegati occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana; il tempo di lavoro svolto in più è compensato con una settimana di congedo supplementare per ogni anno civile. D'intesa con l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, gli impiegati possono lavorare sulla base di 41 ore settimanali senza settimana di compensazione.

2bis

La settimana di compensazione deve essere presa nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto alla stessa. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essa deve essere presa nel corso dell'anno successivo. Se per qualsiasi altro motivo non viene presa, la settimana di compensazione decade senza indennità.52 3 Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno.

4

Se l'esercizio lo permette, agli impiegati sono offerte differenti forme di durata del lavoro. Esse si basano di norma sull'orario flessibile di lavoro.

5

Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Personale federale

28

172.220.111.3 6

Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni.

a53 Orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 17 LPers) 1

Gli impiegati che hanno convenuto l'orario di lavoro basato sulla fiducia sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell'orario flessibile.

2

Per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30-38 l'orario di lavoro basato sulla fiducia è obbligatorio. 3 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 24-29 possono convenire con il loro superiore l'orario di lavoro basato sulla fiducia. 4 Gli impiegati che svolgono una delle funzioni di cui all'articolo 34 capoverso 2 non possono convenire l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

5

In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell'orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l'orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 5 per cento del salario annuo. In luogo dell'indennità in contanti e d'intesa con il superiore, gli impiegati possono prendere dieci giorni di compensazione oppure, a titolo eccezionale, chiedere l'accreditamento di 100 ore sul conto del congedo sabbatico.

6

I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell'anno successivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.


Art. 65

Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1

In presenza di sovraccarico eccezionale di lavoro o lavoro urgente l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può ordinare lavoro aggiuntivo e straordinario.

2

Il tempo di lavoro che supera quello convenuto per contratto per un posto a tempo pieno può essere riconosciuto come lavoro straordinario se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite.

3

Il tempo di lavoro può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo se gli impiegati assunti a tempo parziale lavorano più dell'orario convenuto, ma meno di quanto previsto per un posto a tempo pieno e se le riserve dell'orario di lavoro flessibile sono esaurite.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Ordinanza sul personale federale 29

172.220.111.3 4

Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie.

5

Se non è possibile effettuare la compensazione con un periodo di tempo libero, in casi debitamente motivati può essere versata un'indennità in contanti per un massimo di 150 ore di lavoro aggiuntivo e straordinario all'anno. L'indennità ammonta: a. al 100 per cento dello stipendio orario, per lavoro aggiuntivo e straordinario fino a una durata settimanale massima del lavoro di 45 ore; b. al 125 per cento dello stipendio orario, per lavoro straordinario che supera la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore.

6

Agli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 può essere versata un'indennità in contanti soltanto in via eccezionale. Per versare un'indennità in contanti agli impiegati secondo l'articolo 2 capoverso 1 è necessaria l'approvazione del DFF.

7

Sull'anno civile successivo possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario.


Art. 66

Giorni di libero (art. 17 LPers) 1

Se l'anno civile comprende meno di 63 tra domeniche e giorni festivi, i giorni di libero mancanti possono essere compensati.

2

Se l'anno civile comprende più di 63 tra domeniche e giorni festivi, il numero dei giorni di compensazione ai sensi dell'articolo 64 capoverso 2 si riduce di conseguenza. Gli impiegati che lavorano su una base di 41 ore settimanali compensano il tempo mancante nell'anno in corso oppure lo computano sui giorni di vacanza.

3

Sono considerati giorni festivi il Capodanno, l'Ascensione, il giorno della festa nazionale, il Natale, il giorno di santo Stefano e gli altri giorni festivi usuali nel luogo di lavoro che cadono in un giorno lavorativo.

4

I giorni di libero devono essere presi nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell'anno successivo. I giorni di libero non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.54

Art. 67

Vacanze (art. 17 LPers)

1

Ogni anno civile gli impiegati hanno diritto a: a. 5 settimane di vacanza fino all'anno civile incluso in cui compiono il 20° anno d'età;

b. 4 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 21° anno d'età;

54 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Personale federale

30

172.220.111.3 c. 5 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;

d. 6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

2

Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare il lavoro e da consentire all'impiegato di riposare.

3

Le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se questo non è possibile a causa di impellenti motivi di lavoro, di malattia o infortunio, esse devono essere prese l'anno successivo.


Art. 68

Congedi (art. 17 LPers)

1

Gli impiegati che devono o vogliono sospendere il lavoro, devono presentare all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 una domanda debitamente motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.

2

Prima di decidere, l'autorità competente tiene conto in modo adeguato del motivo e della situazione lavorativa. In casi debitamente motivati può considerare anche le prestazioni e il comportamento.

3

I congedi accordati dall'autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 88 lettera a.55 Sezione 6: Altre prestazioni del datore di lavoro

Art. 69

Apparecchi di lavoro, materiale (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

Gli impiegati sono dotati degli apparecchi di lavoro e del materiale di cui necessitano per svolgere il lavoro.

2

Può essere corrisposta un'indennità agli impiegati che, d'accordo con il datore di lavoro, utilizzano apparecchi di lavoro e materiale propri.

3

Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche agli impiegati che, d'accordo con il datore di lavoro, lavorano a tempo pieno o parziale al proprio domicilio. La pigione di locali privati utilizzati a fini lavorativi non è rimborsata.

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, per ragioni importanti, rimborsare in via eccezionale la pigione.

4

I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori. Essi determinano in particolare se esiste la necessità di disporre degli strumenti e dei materiali da utilizzare.

55 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

Ordinanza sul personale federale 31

172.220.111.3

Art. 70

Indumenti da lavoro (art. 18 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c LPers) 1

Gli indumenti da lavoro che gli impiegati sono tenuti a portare sono loro forniti gratuitamente in particolare se: a. gli impiegati devono essere riconosciuti dal pubblico; b. sono particolarmente esposti alle intemperie; c. effettuano un lavoro che insudicia, usura o danneggia particolarmente gli indumenti;

d. devono rispettare particolari prescrizioni di sicurezza.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b o c, invece di fornire indumenti da lavoro può essere versata un'indennità se le circostanze lo esigono.

3

I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori.


Art. 71

Veicoli di servizio personali (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

Veicoli di servizio personali possono essere forniti laddove l'adempimento dei compiti lo esige.

2

In merito all'assegnazione di veicoli di servizio personali decidono: a. il Consiglio federale per le categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1;

b. i Dipartimenti, d'intesa con il DFF, per le altre categorie di personale.


Art. 72

Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro attività.

2

Il DFF disciplina i rimborsi per: a. i pasti, l'alloggio e i viaggi; b. i viaggi di servizio all'estero; c. la partecipazione a conferenze internazionali; d. il trasloco per motivi di servizio; e. le spese di rappresentanza.


Art. 73

Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1

Un premio di fedeltà è attribuito dopo 5 anni d'impiego e, in seguito, ogni 5 anni fino a che l'impiegato ha compiuto il 45° anno d'impiego.

Personale federale

32

172.220.111.3 2

Il premio di fedeltà consiste: a. in un quarto dello stipendio mensile, dopo cinque anni d'impiego; b. nella metà dello stipendio mensile, dopo dieci e 15 anni d'impiego; c. in uno stipendio mensile, dopo ulteriori cinque anni d'impiego.56 3

Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D'intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono prendere sotto forma di congedo pagato.57 4 L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può rifiutare tutto il premio di fedeltà o parte di esso a impiegati le cui prestazioni o il cui comportamento sono soltanto in parte soddisfacenti.

5

Per calcolare il numero degli anni d'impiego contano, indipendentemente dal tasso d'occupazione, le condizioni di lavoro esistenti nelle unità amministrative ai sensi dell'articolo 1. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione professionale non è preso in considerazione.


Art. 74

Invenzioni, proposte di miglioramento (art. 32 lett. c LPers) 1

I Dipartimenti creano le condizioni volte a favorire un comportamento innovativo degli impiegati e a sviluppare e realizzare invenzioni e proposte di miglioramento.

2

La realizzazione di innovazioni può essere ricompensata con un premio in contanti o con altre prestazioni di pari controvalore.


Art. 75

Sostegno di infrastrutture a favore del personale (art. 32 lett. e ed f LPers) 1

Per agevolare le condizioni o l'organizzazione individuale del lavoro, il datore di lavoro può sostenere infrastrutture a favore del personale, segnatamente: a. strutture destinate alla custodia dei bambini fuori della famiglia; b. la gestione di ristoranti per il personale, bar e altre strutture che consentano agli impiegati di svagarsi; c. l'acquisto di abitazioni.

2

Condizioni più favorevoli possono inoltre essere accordate sui capitali a risparmio depositati presso la Cassa di risparmio del personale federale e sui prestiti ipotecari, sui quali può essere applicata anche una riduzione degli interessi.

3

I Dipartimenti possono sostenere le iniziative destinate a promuovere i contatti tra gli impiegati attivi e quelli in pensione.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Ordinanza sul personale federale 33

172.220.111.3

Art. 76

Riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti della Confederazione (art. 32 lett. g LPers) 1

Il DFF stabilisce le riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti da accordare al personale.

2

I Dipartimenti possono, d'intesa con il DFF, concedere ulteriori riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti dei loro settori di attività.


Art. 77

Spese di procedura e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I Dipartimenti rimborsano le spese di procedura e ripetibili agli impiegati coinvolti in un procedimento civile o penale in seguito all'esercizio della loro attività di servizio se: a. il procedimento è in rapporto all'attività di servizio; b. l'atto non è stato commesso né per negligenza grave né intenzionalmente; e c. la Confederazione ha un interesse allo svolgimento del processo.

2

Finché il tribunale non decide, sono fornite soltanto garanzie di pagamento. In via eccezionale e per ragioni importanti le spese possono essere rimborsate prima che il tribunale decida.


Art. 78

Versamento di indennità (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1

Hanno diritto a un'indennità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 LPers gli impiegati:

a. attivi in professioni che possono essere svolte soltanto presso un'unità amministrativa secondo l'articolo 1 (professioni di monopolio) o che rivestono una funzione altamente specializzata; b. il cui rapporto di lavoro è durato ininterrottamente per 20 anni presso una o più unità amministrative secondo l'articolo 1; c. che hanno più di 50 anni.

2

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell'articolo 19 capoverso 5 LPers possono essere versate: a. ai segretari di Stato; b. ai direttori d'Ufficio; c. agli alti ufficiali superiori; d. ai segretari generali dei Dipartimenti; e. ai capi dei servizi d'informazione dei Dipartimenti; f.

ai vicecancellieri della Confederazione; g. ai collaboratori personali dei capi di Dipartimento; h. in casi singoli, ad altri quadri superiori;

Personale federale

34

172.220.111.3 i.

agli impiegati con i quali erano state convenute condizioni di assunzione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 6; j.

agli impiegati ai quali si applica un piano sociale; k. al personale della DSC.

3

Non è versata alcuna indennità a persone: a. che vengono occupate presso un datore di lavoro giusta l'articolo 3 LPers; b.58 che ricevono una rendita intera di invalidità o una rendita intera di vecchiaia di PUBLICA;

c. il cui rapporto di lavoro è risolto ai sensi dell'articolo 31.

4 Le persone che sono assunte da uno dei datori di lavoro giusta l'articolo 3 LPers entro 2 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, devono restituire parzialmente o per intero l'indennità di cui ai capoversi 1 e 2.

5

Per gli impiegati che ricevono una rendita di invalidità o di vecchiaia di PUBLICA e non l'hanno riscattata completamente, l'indennità di partenza è utilizzata per il riscatto delle prestazioni complete. L'indennità di partenza non può eccedere l'equivalente del riscatto. Se un impiegato ha effettuato totalmente il riscatto ma al momento dell'uscita non può ancora riscuotere una rendita di vecchiaia intera, l'indennità di partenza viene utilizzata per compensare il riscatto integrale o parziale della riduzione della rendita.59

Art. 79


60

Ammontare dell'indennità (art. 19 cpv. 6 lett. a LPers) 1

L'indennità di cui all'articolo 78 capoversi 1 e 2 corrisponde almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

2

In caso di disdetta secondo l'articolo 26 capoverso 1 o in caso di disdetta del contratto di lavoro di un segretario generale secondo l'articolo 26 capoverso 3, l'indennità corrisponde a uno stipendio annuo.

3

Indennità più elevate di quanto stabilito nei capoversi 1 e 2 devono essere approvate dal Consiglio federale. È fatto salvo il capoverso 7.

4

All'atto di stabilire le indennità, si tiene conto in particolare dell'età dell'impiegato, della sua situazione professionale e personale, della durata complessiva dell'impiego presso le unità amministrative secondo l'articolo 1 e del termine di disdetta.

5

Alle persone di età superiore ai 58 anni impiegate da almeno 10 anni in una funzione secondo l'articolo 26 capoverso 1 o come segretari generali, in luogo di un'indennità conformemente al capoverso 2, può essere versata una pensione di vecchiaia ai sensi del regolamento previdenziale del 15 giugno 200761 per gli impiegati e gli

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3).

61 Non

ancora

pubblicato.

Ordinanza sul personale federale 35

172.220.111.3 aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione (RPIC).

Questa pensione di vecchiaia viene calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell'articolo 57 RPIC. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.62 6 L'indennità di cui all'articolo 19 capoversi 3 e 4 LPers corrisponde: a. allo stipendio dovuto durante la protezione dalla disdetta secondo l'articolo 336c CO63, in caso di disdetta in tempo inopportuno secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera c LPers;

b. almeno a tre stipendi mensili e al massimo a due stipendi annui, negli altri casi.

7

Le indennità secondo il capoverso 3 devono essere approvate dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Essa è informata anche in merito ai costi secondo il capoverso 5.


Art. 80

Computo di redditi provenienti da un'attività lucrativa 1

Le prestazioni di PUBLICA alle persone di cui all'articolo 79 capoverso 5 sono ridotte se la persona assicurata prima di compiere il 65° anno di età percepisce un reddito da attività lucrativa che, sommato alle prestazioni di PUBLICA, supera le componenti dello stipendio di cui all'allegato 2 lettere a-e nonché l.64 Sezione 7:

Prestazioni del datore di lavoro in caso di trasferimento e impieghi all'estero o presso organizzazioni internazionali

Art. 81

Indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

In caso di trasferimenti e impieghi all'estero, gli impiegati percepiscono una compensazione finanziaria per gli svantaggi, le limitazioni e i rischi derivanti dal principio di rotazione, dall'obbligo di trasferimento e dalle condizioni di vita difficili in Paesi esteri (indennità per inconvenienti connessi al lavoro). L'importo dell'indennità dipende in particolare dal numero dei trasferimenti, dalla situazione personale, dal tasso di occupazione, dall'età e dalla durata del soggiorno nel luogo di lavoro.

2

Un'indennità di mobilità è versata a partire dal terzo trasferimento. Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento ricevono questa indennità anche in un luogo di lavoro in Svizzera.

62 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

63 RS

220

64 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Personale federale

36

172.220.111.3

Art. 82

Indennità per le spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese collegate al soggiorno all'estero e alla funzione esercitata.

2

Nello stabilire l'indennità per le spese sostenute sono tenuti in debito conto i maggiori o minori costi sorti a seguito di un soggiorno all'estero.

3

I maggiori costi sono rimborsati segnatamente sotto forma di: a. rimborso

spese;

b. adeguamento per eccesso del potere d'acquisto; c. importi forfettari per attività di pubbliche relazioni.

4

Sono considerati minori costi: a. l'esenzione

fiscale;

b. l'adeguamento per difetto del potere d'acquisto.


Art. 83

Adeguamento al potere d'acquisto (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

L'adeguamento al potere d'acquisto compensa le differenze esistenti tra il livello dei prezzi dei beni di consumo e delle prestazioni di servizio nel luogo di lavoro e il livello dei prezzi di Berna. Esso tiene conto sia delle circostanze particolari che influiscono sul costo della vita nel luogo di lavoro sia del tasso ufficiale di cambio.

2

Sono soggetti del tutto o in parte all'adeguamento al potere d'acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, l'assegno per il sostegno a congiunti, gli importi forfetari per attività di pubbliche relazioni e le indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità.65 3 Per l'adeguamento degli assegni familiari e delle prestazioni integrative al potere d'acquisto, è applicabile per analogia l'articolo 8 dell'ordinanza del 31 ottobre 200766 sugli assegni familiari.67

Art. 84

Considerazione dell'esenzione

fiscale

(art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Nello stabilire la retribuzione si tiene conto dell'esenzione fiscale concessa agli impiegati sulla base di accordi internazionali.

2

I minori costi sono dedotti dalle indennità di cui agli articoli 81 e 82.

65 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

66 RS

836.21

67 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

Ordinanza sul personale federale 37

172.220.111.3

Art. 85

Concessione di

prestiti

(art. 18 cpv. 2 LPers) In caso di trasferimento all'estero, gli impiegati possono ottenere un prestito per acquistare equipaggiamenti e attrezzature importanti oppure per far fronte ad altre spese.

Art 86

Prestazioni in caso di malattia (art. 29 LPers) 1

Il datore di lavoro assume le spese supplementari per assicurazioni rese necessarie dal soggiorno all'estero del personale distaccato, del coniuge, del partner registrato e dei figli che danno diritto ad assegni familiari.68 2 Il DFAE può disciplinare d'intesa con il DFF, nel quadro di un contratto di assicurazione collettiva, l'obbligo assicurativo, le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale.


Art. 87

Risarcimento di danni (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Al personale distaccato all'estero può essere concessa un'indennità per le perdite di patrimonio subite senza propria colpa, segnatamente in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti o ad altri motivi connessi al soggiorno all'estero.

2

Il DFAE stabilisce l'importo dell'indennità nei singoli casi d'intesa con il DFF.


Art. 88

Prestazioni per promuovere l'impegno in organizzazioni internazionali (art. 17 e 18 cpv. 2 LPers) 1

Per promuovere l'impegno degli impiegati che lavorano in organizzazioni internazionali possono essere accordate in particolare le seguenti prestazioni:

a. un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato della durata di 5 anni al massimo;

b. l'assunzione della parte dei costi collegati all'impegno profuso dall'interessato in un'organizzazione internazionale che quest'ultima non gli rimborsa.

2

Per organizzazioni internazionali ai sensi della presente disposizione si intendono i beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, h, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 200769 sullo Stato ospite che hanno la sede in Svizzera o all'estero.70 68 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.21).

69 RS

192.12

70 Introdotto dal n. 4 dell'all. all'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite (RS 192.121).

Personale federale

38

172.220.111.3 Capitolo 4a:71 Previdenza professionale Sezione 1: Salario determinante
a Salario assicurabile

(art. 32g cpv. 5 LPers) 1

Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui all'allegato 2. Non sono assicurate le prestazioni del datore di lavoro ai sensi degli articoli 81-83.72 2 Se, secondo l'articolo 40 capoverso 1 o 2 oppure l'articolo 52a, a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro oppure se, secondo l'articolo 56 capoversi 2 e 3, il salario di tale impiegato viene ridotto, il salario assicurabile precedente resta invariato fintanto che l'indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue.

3

Se l'impiegato sceglie un modello con diverse varianti di durata del lavoro secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200173 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPERS), è considerato come salario assicurabile il salario corrispondente all'orario di lavoro normale.

4

Nel caso di misure legate a ristrutturazioni secondo l'articolo 104, il salario assicurabile è determinato in funzione del piano sociale.

b Comunicazione (art. 32g cpv. 5 LPers) Il salario assicurabile è comunicato a PUBLICA quale stipendio determinante dall'autorità competente secondo l'articolo 2.

Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro
c Partecipazione al riscatto (art. 32 lett. a LPers) L'autorità competente secondo l'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare finanziandolo mediante i propri crediti per il personale se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

72 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

73 RS

172.220.111.31

Ordinanza sul personale federale 39

172.220.111.3
d Congedo (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1

In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per almeno due mesi.

2

L'autorità competente secondo l'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di due mesi, prima dell'inizio di tale congedo conviene con l'impiegato se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal terzo mese di congedo.

3

Se dal terzo mese di congedo l'autorità competente secondo l'articolo 2 non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, essa comunica il congedo a PUBLICA. La persona assicurata può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità. 4

I contributi dovuti dall'impiegato durante il suo congedo sono dedotti dal suo salario alla ripresa del lavoro.

e Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers) 1

L'impiegato ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se: a. ha raggiunto il 50° anno d'età; b. il servizio medico constata, su richiesta dell'autorità competente secondo l'articolo 2, che per motivi di salute l'impiegato è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale passa in giudicato; e d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 11a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa dell'impiegato.

2

Le modalità del diritto alla prestazione di invalidità professionale nonché il genere e l'importo della stessa sono disciplinati nel RPIC74.

3

D'intesa con il DFF, il DDPS può scostarsi dall'età fissata nel capoverso 1 lettera a per gli impiegati del servizio di volo.

74 Non

ancora

pubblicato.

Personale federale

40

172.220.111.3
f Rendita transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers) 1

Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transitoria secondo il RPIC75, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della rendita transitoria effettivamente percepita. L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato.

2

Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3:

Pensionamento anticipato di determinate categorie di persone
g Diritto alla rendita (art. 10 cpv. 3 LPers) 1

Gli impiegati di cui all'articolo 33 hanno diritto a una prestazione secondo l'articolo 88i in seguito a un pensionamento anticipato se le condizioni seguenti sono soddisfatte: a. gli ufficiali di professione, gli alti ufficiali superiori e i sottufficiali di professione devono avere esercitato la loro funzione per almeno 10 anni dall'assolvimento dell'istruzione di base; non sono computati gli anni trascorsi nella funzione di ufficiale di professione specialista e di sottufficiale di professione specialista;

b. i membri del Corpo delle guardie di confine devono aver assolto la formazione di guardia di confine o di ufficiale delle guardie di confine ed esercitato per almeno 10 anni una funzione a livello dei posti o dei settori di guardia di confine;

c. gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione del DFAE devono avere trascorso 12 anni ponderati in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili; se gli anni ponderati di soggiorno sono compresi tra sei e 12 anni, la prestazione si riduce in modo proporzionale; nel caso di un soggiorno ponderato inferiore a sei anni non sussiste alcun diritto alla prestazione.

2

Sono fatti salvi i diritti nei confronti del datore di lavoro e di PUBLICA se il pensionamento anticipato è dovuto a imperativi di ordine aziendale o a motivi di salute.

h Prestazione del datore di lavoro (art. 32k cpv. 3 LPers) 1

Se sussiste un diritto alle prestazioni secondo l'articolo 88i, è versata un'indennità unica equivalente alla metà di un salario annuo: 75 Non

ancora

pubblicato.

Ordinanza sul personale federale 41

172.220.111.3 a. agli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 all'inizio del loro prepensionamento secondo l'articolo 34 o al più tardi all'inizio del versamento delle prestazioni della cassa pensioni; e

b. agli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 2 all'inizio del versamento delle prestazioni della cassa pensioni.

2

L'indennità unica è calcolata in base all'ultimo salario annuo determinante.

3

L'indennità unica è accreditata sull'avere di vecchiaia dell'assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP76 o versata direttamente all'assicurato su sua richiesta.

i Prestazioni della cassa pensioni (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Gli impiegati di cui all'articolo 33 capoversi 1 e 2 che adempiono le condizioni fissate nell'articolo 88g capoverso 1 lettera a o b hanno diritto alla pensione di vecchiaia regolamentare e alla rendita transitoria secondo il RPIC77.

2

La parte dell'impiegato destinata al finanziamento della rendita transitoria è assunta dal datore di lavoro. Questi rimborsa a PUBLICA le parti del datore di lavoro e dell'impiegato per il finanziamento della rendita transitoria. 3

Agli impiegati del DFAE che adempiono le condizioni fissate negli articoli 33 capoverso 3 e 88g capoverso 1 lettera c è versata una pensione di vecchiaia e una rendita transitoria secondo l'articolo 64 RPIC.

4

Il DFAE rimborsa a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni secondo il capoverso 3 al momento del pensionamento dell'impiegato.

j Esclusione e riduzione del diritto alle prestazioni 1

Se il rapporto di lavoro è risolto per colpa dell'impiegato (art. 31) non sussiste alcun diritto a prestazioni secondo l'articolo 88i.

2

Se l'impiegato ha diritto a una rendita intera o a una rendita parziale dell'assicurazione invalidità, le prestazioni secondo l'articolo 88i sono soppresse o ridotte di conseguenza.

76 RS

831.40

77 Non

ancora

pubblicato.

Personale federale

42

172.220.111.3 Sezione 4:78

Organi paritetici dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare
k 1 L'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari disciplina la composizione, la procedura di elezione e l'organizzazione dell'organo paritetico della sua cassa di previdenza.79 2 Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato.

3

Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.

Capitolo 5: Obblighi del personale

Art. 89

Luogo di residenza (art. 21 cpv. 1 lett. a e 24 cpv. 2 lett. a LPers) I Dipartimenti possono, d'intesa con il DFF, prevedere per singole categorie di personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo in quanto questo sia necessario per motivi di servizio.


Art. 90

Alloggio di servizio (art. 21 cpv. 1 lett. b LPers) 1

Il DFF definisce i principi relativi all'utilizzazione di alloggi di servizio e il relativo importo da pagare.

2

I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori.


Art. 91

Occupazioni accessorie

(art. 23 LPers)

1

Gli impiegati necessitano di un'autorizzazione per esercitare cariche pubbliche e svolgere altre attività al di fuori del loro rapporto di lavoro con la Confederazione, se: a. l'attività in questione è svolta dietro pagamento e li impegna in misura tale da compromettere le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro per conto della Confederazione; 78 Introdotto dal n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2181).

79 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 12 nov. 2008 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21).

Ordinanza sul personale federale 43

172.220.111.3 b. il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio.

2

A meno che nel singolo caso non sia possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata in particolare per le attività seguenti:

a. consulenza o rappresentanza di terzi in questioni facenti parte dei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; b. attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire a breve termine.

3

Gli impiegati informano i propri superiori sui fatti che possono far sorgere l'obbligo di chiedere un'autorizzazione.


Art. 92

Obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 21 cpv. 2 LPers) 1

Gli impiegati che esercitano un'attività a favore di terzi grazie al rapporto di lavoro con la Confederazione devono versare a quest'ultima il reddito ricavato nella misura in cui esso, sommato allo stipendio, superi nel corso di un anno civile il 110 per cento dell'importo massimo previsto dalla classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Essi devono fornire tutti i dati necessari all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2.80 2 Se l'attività esercitata a favore di terzi riveste un notevole interesse per la Confederazione, gli impiegati possono essere esentati del tutto o in parte dall'obbligo di fornire il reddito conseguito.

3

Il DFF stabilisce il reddito da prendere in considerazione e il modo in cui deve essere versato.


Art. 93

Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) 1

Vantaggi esigui conformi agli usi sociali non sono considerati omaggi o altri vantaggi ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LPers.

2

I Dipartimenti possono disciplinare in dettaglio o vietare l'accettazione di tali vantaggi.

3

In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un vantaggio.


Art. 94

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1

Gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.

80 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Personale federale

44

172.220.111.3 2

L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Senza l'autorizzazione scritta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, gli impiegati non possono deporre in giudizio come parti, testimoni o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell'esercizio delle loro funzioni.

4

È fatto salvo l'articolo 47bis delle legge del 23 marzo 196281 sui rapporti fra i Consigli.


Art. 95

Obblighi particolari del personale impiegato all'estero (art. 24 cpv. 2 lett. b LPers) 1

Il datore di lavoro può esigere dagli impiegati occupati all'estero di essere informato se:

a. fanno parte di associazioni; b. si allontanano dallo Stato di residenza; c. pubblicano testi o rilasciano dichiarazioni pubbliche.

2

Gli impiegati non devono esercitare cariche pubbliche nel loro luogo di lavoro all'estero.


Art. 96

Soppressione del diritto di scioperare (art. 24 cpv. 1 LPers) È vietato scioperare agli appartenenti alle seguenti categorie di personale che adempiono compiti essenziali per la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali: a. ai membri degli Stati maggiori civili e militari dei Dipartimenti; b. alle autorità inquirenti della Confederazione; c. agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento che lavorano all'estero;

d. al Corpo delle guardie di confine e al personale civile delle dogane; e.82 ai membri della squadra di vigilanza, del personale militare della sicurezza aerea e della formazione di professionisti della sicurezza militare.

81 [RU

1962 831, 1966 1363 1753, 1970 1249, 1972 245 1686, 1974 1051 II n. 1, 1978 570 688 art. 88 n. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 n. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 all. n. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 all. n. 1 2868, 1997 753 760 art. 1 2022 all. n. 4, 1998 646 1418 2847 all. n. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 n. I 1, 2002 3371 all.

n. 1, 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

82 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 5 dic. 2003 concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare (RU 2003 5011).

Ordinanza sul personale federale 45

172.220.111.3 Capitolo 6: Violazione degli obblighi professionali

Art. 97


83



Art. 98

Inchiesta disciplinare

(art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare e designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata anche a persone esterne all'Amministrazione federale.

2

La procedura disciplinare di prima istanza è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196884 sulla procedura amministrativa.

3

L'inchiesta disciplinare termina automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure disciplinari è rinviata fino al termine del procedimento penale. In via eccezionale e per ragioni importanti la decisione in merito a misure disciplinari può essere presa prima che termini il procedimento penale.


Art. 99

Misure disciplinari

(art. 25 LPers)

1

Le misure disciplinari possono essere pronunciate soltanto al termine di un'inchiesta.

2

Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali per negligenza possono essere prese le seguenti misure disciplinari:

a. avvertimento; b. ammonizione; c. modifica dell'ambito di attività.

3

Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono essere prese, oltre alle misure di cui al capoverso 2, le seguenti misure disciplinari: a. riduzione dello stipendio del 10 per cento al massimo durante un anno al massimo;

b. multa fino a 3000 franchi; c. modifica della durata del lavoro; d. cambiamento del luogo di lavoro.

83 Abrogato dal n. II dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5251).

84 RS

172.021

Personale federale

46

172.220.111.3

Art. 100

Prescrizione (art. 25 LPers)

1

La responsabilità disciplinare degli impiegati si prescrive un anno dopo che la violazione degli obblighi professionali è stata scoperta e in ogni caso 3 anni dopo l'ultima violazione di tali obblighi.

2

La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.


Art. 101

Responsabilità degli impiegati (art. 25 LPers) La responsabilità degli impiegati che hanno causato un danno alla Confederazione o a terzi e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate secondo la legge federale del 14 marzo 195885 sulla responsabilità.


Art. 102

Responsabilità penale

(art. 25 LPers)

1

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, i Dipartimenti trasmettono gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

2

L'apertura di un procedimento penale contro gli impiegati è disciplinata dall'articolo 7 dell'ordinanza del 30 dicembre 195886 concernente la legge sulla responsabilità.


Art. 103

Sospensione dal servizio (art. 26 LPers) 1

Se l'esecuzione corretta dei compiti è compromessa, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può sospendere in via cautelare l'impiegato dal servizio oppure attribuirgli un'altra funzione se: a. sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare;

b. sono rilevate irregolarità ripetute; oppure c. è ostacolato un procedimento in corso.

2

Inoltre, essa può ridurre o sopprimere lo stipendio e altre prestazioni.

85 RS

170.32

86 RS

170.321

Ordinanza sul personale federale 47

172.220.111.3 Capitolo 7: Ristrutturazioni

Art. 104

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19 e 31 LPers) 1

I Dipartimenti si adoperano con tutti i loro mezzi per attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sopportabile.

2

Le misure seguenti sono prioritarie rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro: a. occupazione degli impiegati in un altro posto presso i datori di lavoro di cui all'articolo 3 LPers; b. collocamento degli impiegati minacciati di licenziamento al di fuori dell'Amministrazione federale; c. riconversione e perfezionamento professionale; d. pensionamento anticipato.

3

I Dipartimenti informano apertamente, esaustivamente e tempestivamente il personale e le sue organizzazioni in merito alla ristrutturazione e alle misure di cui al capoverso 2.

4

Gli impiegati sostengono gli sforzi del datore di lavoro. Collaborano attivamente alle misure prese e danno prova di spirito d'iniziativa, in particolare nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.

5

Il capo del DFF è competente per elaborare e firmare il piano sociale con le associazioni del personale.


Art. 105

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato nell'ambito di ristrutturazioni (art. 19 cpv. 8 e 31 cpv. 5 LPers) 1

Nell'ambito di ristrutturazioni, gli impiegati possono essere pensionati anticipatamente al più presto a partire dal 55° anno d'età in quanto non abbiano rifiutato un'altra occupazione adeguata:

a. se il loro posto è soppresso; b. se il loro campo di attività subisce sensibili modifiche; oppure c. nell'ambito di un'azione di solidarietà con impiegati più giovani il cui posto è soppresso.

2

All'impiegato sono versate una rendita di PUBLICA e una rendita transitoria non restituibile ai sensi dell'articolo 64 RPIC87. Questa pensione di vecchiaia è calcolata come una rendita di invalidità ai sensi dell'articolo 57 RPIC.88 87 Non

ancora

pubblicato.

88 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Personale federale

48

172.220.111.3 3

I Dipartimenti rimborsano alla PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni secondo il capoverso 2 al momento del pensionamento anticipato.


Art. 106

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 5 LPers) Per impedire casi di rigore i Dipartimenti, d'intesa con il DFF, possono prevedere prestazioni supplementari.

Capitolo 8: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 107

Collaborazione con le parti sociali (art. 33 LPers) 1

Il Consiglio federale mira a un'effettiva collaborazione con le parti sociali.

2

Nell'interesse della consultazione del personale e della collaborazione con le parti sociali in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare in occasione di ristrutturazioni, i suddetti interlocutori sono informati tempestivamente ed esaustivamente; se del caso, sono condotte con loro trattative.

3

Il capo del DFF conclude periodicamente con le parti sociali, nel rispetto delle direttive del Consiglio federale, una dichiarazione d'intenti in merito alla collaborazione e agli obiettivi di politica del personale; il personale è informato sul contenuto della dichiarazione.

4

Il DFF assume il ruolo di interlocutore delle associazioni riconosciute del personale federale se l'Amministrazione federale o più parti di essa ne sono interessate.

5

I Dipartimenti sono interlocutori delle associazioni del personale federale se soltanto il loro settore è interessato. Le questioni di principio devono essere coordinate con il DFF.


Art. 108

Comitato di seguito delle parti sociali (art. 33 cpv. 4 LPers) 1

Come misura atta a creare un clima di fiducia, il capo del DFF istituisce un comitato di seguito delle parti sociali quale organo consultivo. Compiti, organizzazione e composizione del comitato di seguito costituiscono l'oggetto della dichiarazione d'intenti periodica secondo l'articolo 107 capoverso 3.

2

Il comitato di seguito segue in particolare la prassi dei colloqui con il collaboratore, della valutazione del personale e della rimunerazione.

3

Il seguito si riferisce per principio a dati impersonali relativi a tutte le funzioni e classi di stipendio. Sono considerati dati impersonali le osservazioni di ordine generale rese anonime che concernono l'applicazione delle disposizioni sul colloquio con il collaboratore, la valutazione del personale e la rimunerazione.

Ordinanza sul personale federale 49

172.220.111.3 4

Se, in casi singoli, sussistono indizi concreti di un impiego non conforme degli strumenti di gestione, il comitato di seguito può invitare i responsabili del settore interessato a un'audizione e può proporre miglioramenti.

5

Il comitato di seguito può istituire un comitato paritetico per trattare singoli casi.

Ne possono far parte anche persone che non sono membri del comitato di seguito. Il comitato paritetico formula le sue raccomandazioni all'attenzione del comitato di seguito.


Art. 109

Commissioni del personale (art. 33 cpv. 4 LPers) 1

Se la maggioranza del personale lo desidera, possono essere istituite commissioni del personale per promuovere la collaborazione tra le direzioni delle unità amministrative e il personale.

2

I membri e i membri supplenti delle commissioni del personale sono eletti secondo il sistema proporzionale.

3

Le commissioni del personale valutano all'attenzione delle direzioni: a. questioni generali inerenti al personale delle loro unità amministrative; b. proposte concernenti semplificazioni e miglioramenti del servizio nonché misure in materia di costruzioni; c. proposte concernenti questioni relative alla salute e alla formazione.

Capitolo 9: Ricorsi

Art. 110

Ricorsi interni

(art. 35 cpv. 1 LPers) Le istanze di ricorso sono: a. i Dipartimenti per le decisioni di prima istanza degli Uffici, degli aggruppamenti e della Direzione generale delle dogane;

b. la Direzione generale delle dogane oppure i gruppi per le decisioni di prima istanza di organi inferiori.


Art. 111


89

89 Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

Personale federale

50

172.220.111.3

Art. 112

Procedura (art. 36 LPers)

1

La procedura dinanzi all'istanza di ricorso interna è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196890 sulla procedura amministrativa.91 2 …92

3

Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale soggetto all'obbligo di trasferimento non è ammesso il ricorso.


Art. 113

Prescrizione (art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro sono disciplinati dagli articoli 127 e 128 CO93.

Capitolo 10: Disposizioni d'esecuzione

Art. 114

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (art. 37 LPers) 1

Il DFAE emana, d'intesa con il DFF, le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 81-88.

2

Il DFAE può, d'intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il personale soggetto all'obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all'estero nei seguenti settori:

a. articoli 15-17: colloquio con il collaboratore e valutazione del personale; b. articolo 38: stipendio in caso di occupazione a tempo parziale; c. articolo 39: evoluzione dello stipendio; d. articolo 43: indennità di residenza; e. articolo 44: compensazione del rincaro; f.

articolo 46: indennità di funzione; g.94 articolo 49: premi di prestazione; h. articolo 52: valutazione della funzione; i.

articolo 53: organi di valutazione; j.

articolo 63: prestazioni in caso di infortunio professionale; 90 RS

172.021

91 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

92 Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

93 RS

220

94 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

Ordinanza sul personale federale 51

172.220.111.3 k. articolo 64: tempo di lavoro; l.

articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; m. articolo 66: giorni di libero; n. articolo 67:

vacanze;

o. articolo

68:

congedi;

p. articolo 78 capoverso 3 lettera b: versamento d'indennità al personale della DSC;

q. articolo 79 capoverso 2: indennità al personale della DSC per cessazione del rapporto di lavoro intervenuta di comune accordo; r.95 articolo 52a: inquadramento di una funzione in una classe inferiore di stipendio;

s.96 articolo 64a: orario di lavoro basato sulla fiducia.

3

Nel determinare le retribuzioni e altre misure a favore del personale secondo gli articoli 63 e 81-88 si tiene conto della situazione peculiare del personale distaccato.

Il DFAE, d'intesa con il DFF, stabilisce nelle disposizioni d'esecuzione in quale misura considerare altre persone di accompagnamento oltre ai membri della famiglia e disciplina i particolari.


Art. 115

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) (art. 37 LPers) Il DDPS può, d'intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale militare nei settori seguenti: a. articolo 4: sviluppo del personale e formazione; b. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali; c. articolo 24: luogo di lavoro, mobilità e impiego all'estero; d. articolo 37: stipendio iniziale; e. articolo 48: indennità speciali; f.

articolo 64: tempo di lavoro; g. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; h. articolo 67:

vacanze;

i. articolo

72:

spese;

j.

articolo 102: responsabilità penale.

95 Introdotta dal n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3).

96 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Personale federale

52

172.220.111.3

Art. 116

Dipartimento federale delle finanze (DFF) (art. 37 LPers) 1

Il DFF, dopo aver sentito gli altri Dipartimenti e la Cancelleria federale, emana le disposizioni necessarie all'applicazione unitaria della presente ordinanza.

2

Esso può, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno, emanare disposizioni derogatorie:

a. per il personale degli uffici doganali e del Corpo delle guardie di confine nei settori seguenti: 1. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali; 2. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità; 3. articolo 64: tempo di lavoro; 4. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; 5. articolo 69: porto d'armi; 6. articolo 72:

spese;

7. articolo 102: responsabilità penale; b. per gli ispettori fiscali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni nei settori seguenti: 1. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità; 2. articolo 64: tempo di lavoro; 3. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario; 4. articolo 72:

spese.

Capitolo 11: Disposizioni finali97
a98
b99 Disposizioni transitorie relative alle prestazioni versate nel caso di disdette di rapporti di lavoro di impiegati secondo l'articolo 26 capoverso 1 1

…100

2

Le persone di età superiore ai 58 anni che al 1° gennaio 2005 sono impiegate in una funzione secondo l'articolo 26 capoverso 1 ma il cui contratto di lavoro è disdetto in base all'articolo 26 capoverso 1 hanno diritto a una rendita di PUBLICA al 97 Originario avanti art. 117. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3).

98 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). Abrogato dal n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

99 Introdotto dal n. I dell'O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3).

100 Abrogato dal n. II 5 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Ordinanza sul personale federale 53

172.220.111.3 posto di un'indennità di partenza se al momento della disdetta sono impiegate da almeno dieci anni in un'unità amministrativa secondo l'articolo 1. Il calcolo delle prestazioni è basato sulla durata assicurativa che l'impiegato avrebbe realizzato al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I dipartimenti rimborsano a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.

3

Le indennità secondo il capoverso 1 devono essere approvate dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Essa è informata in merito ai costi secondo il capoverso 2.

c101 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2007 (art. 41a cpv. 1 LPers) 1

Gli impiegati, ad eccezione del personale trasferibile del DFAE, il cui rapporto di lavoro è terminato in seguito a un pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore prima dell'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2007, hanno diritto alle rendite e alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore102.

2

All'inizio del prepensionamento ai sensi dell'articolo 34 le persone seguenti percepiscono, al posto della prestazione secondo l'articolo 88h, un'indennità unica equivalente ai tre quarti dell'ultimo salario annuo:

a. gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere a e b che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 51° anno d'età; b. gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera c che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 53° anno d'età.

3

Gli impiegati di cui all'articolo 33 capoverso 2 che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 55° anno d'età percepiscono con il loro ultimo salario un'indennità unica equivalente ai tre quadri del loro ultimo salario annuo.

4

L'indennità unica secondo i capoversi 2 e 3 è accreditata sull'avere di vecchiaia dell'assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP103 o versata direttamente all'assicurato su sua richiesta.

5

L'articolo 34a capoverso 2 non si applica agli impiegati di cui al capoverso 2.104 101 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

102 Art. 33 nella versione del 3 lug. 2001 (RU 2001 2206), cpv. 1-3bis nella versione dell'O del 5 dic. 2003 concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare (RU 2003 5011); art. 16 dell'O del 2 dic. 1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio, nella versione della modifica del 28 giugno 2000 (RU 2000 2429).

103 RS

831.40

104 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).

Personale federale

54

172.220.111.3
d105 Disposizione transitoria della modifica del 5 dicembre 2008 (art. 17 LPers)

I giorni di compensazione di cui all'articolo 64 capoverso 2 e i giorni di libero di cui all'articolo 66 capoverso 1 che non sono stati presi entro il 31 dicembre 2008 possono essere presi al più tardi entro il 31 dicembre 2012; in seguito decadono senza indennità.


Art. 117

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

105 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411).

Ordinanza sul personale federale 55

172.220.111.3 Allegato106

(art. 88f cpv. 1) Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Piano

standard

(classi di stipendio)

Piano

per

quadri

1

(classi di stipendio) Piano per quadri 2

(classi di stipendio) Età di

pensionamento

1-11 12-17

18-23

24-29 30-38

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

106 Introdotto dal n. II dell'O del 15 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2007 2871, 2008 577).

Personale federale

56

172.220.111.3 Allegato 2107

(art. 88a cpv. 1 OPers) Componenti dello stipendio assicurabile a. stipendio mensile secondo l'articolo 36 e stipendio mensile degli impiegati della Confederazione secondo l'articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA108, ma al massimo lo stipendio mensile del dipartimento da cui proviene l'impiegato. L'evoluzione dello stipendio secondo l'articolo 39 capoversi 15 e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l'articolo 40 fino all'importo massimo della classe di stipendio; b. lo stipendio orario, giornaliero oppure medio secondo l'articolo 38 capoverso 2;

c. le indennità di residenza secondo gli articoli 43 e 114 capoverso 2 lettera d; d. la compensazione del rincaro secondo gli articoli 44 capoverso 2 lettere a e b, e-g e 114 capoverso 2 lettera e; e. le indennità di funzione secondo gli articoli 46 e 114 capoverso 2 lettera f nonché l'articolo 17 OPers-PRA; f. … g. le indennità speciali secondo gli articoli 48 e 115 lettera e; h. i premi di prestazione secondo l'articolo 49; i.

le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50; j.

le indennità d'impiego secondo l'articolo 18 OPers-PRA; k. le indennità di rischio secondo l'articolo 19 OPers-PRA; l.

il salario annuo determinante secondo l'articolo 21 capoverso 2 OPers-PRA.

107 Introdotto dal n. II 3 dell'O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA (RU 2008 2181). Aggiornato dal n. I 1 dell'O del 5 nov. 2008 concernente l'ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643).

108 RS

172.220.111.9