916.341.1
Ordinanza del DEFR
sulla determinazione del peso di macellazione
(OPeM)
del 7 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l'articolo 5a dell'ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello,
ordina:
1 La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.
2 Non si applica alla determinazione del peso di macellazione:
- a.
- di animali malati o infortunati che è necessario abbattere fuori da un macello;
- b.
- di animali che su mandato dei produttori di carne sono macellati in vista della commercializzazione diretta o del consumo proprio privato.2
1 Il peso di macellazione viene determinato dal macello.
2 Cantoni e Comuni possono delegare a terzi la determinazione del peso di macellazione.
Prima della pesatura devono essere svolte, nell'ordine indicato, le operazioni seguenti:
- a.
- le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo sono presentate al controllo delle carni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 concernente l'igiene nella macellazione;
- b.
- le parti secondo gli articoli 6-9 e le parti dichiarate non idonee al consumo all'atto del controllo delle carni sono asportate.
La carcassa è pesata al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell'animale.
Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso di macellazione sono conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Dalle carcasse di animali delle specie bovina ed equina devono essere asportate le seguenti parti:
- a.
- la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales);
- b.
- nel caso degli animali della specie equina: oltre alle parti menzionate alla lettera a, l'accumulo di grasso sotto la criniera;
- c.
- i piedi, alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);
- d.
- la pelle, senza carne e senza grasso;
- e.
- gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale; l'accumulo di grasso sulla parete addominale interna non può essere asportato prima della pesatura;
- f.
- i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
- g.
- il mesentere (mesogastrium e mesenterium) con il grasso annesso e i linfonodi dell'intestino;
- h.
- la laringe (larynx) con i muscoli annessi, la trachea, la faringe (pharynx), l'esofago e, se presente, il timo (animella);
- i.
- il midollo spinale;
- j.
- gli organi urinari e gli organi genitali, nonché il grasso dei testicoli;
- k.
- la mammella e il grasso della mammella;
- l.
- la coda, compreso il tasto in corrispondenza dell'attaccatura della coda (muscolo coccigeo laterale, musculus coccygicus lateralis), recisa tra l'osso sacro e la prima vertebra caudale;
- m.
- la cartilagine xifoidea;
- n.
- l'accumulo di grasso annesso all'anca.
Dalle carcasse di animali delle specie ovina e caprina devono essere asportate le seguenti parti:
- a.
- la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi, senza muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza la muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales);
- b
- nel caso di agnelli e capretti: la vena giugulare con un taglio parallelo all'asse del collo;
- c.
- i piedi alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);
- d.
- la pelle, senza carne e senza grasso;
- e.
- gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale;
- f.
- i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
- g.
- la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe (pharynx) e l'esofago;
- h.
- il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale;
- i.
- gli organi urinari e gli organi genitali;
- j.
- la mammella e il grasso della mammella;
- k.
- la coda.
1 Dalle carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, devono essere asportate le seguenti parti:
- a.
- gli unghioni;
- b.
- gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);
- c.
- i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
- d.
- gli occhi, le palpebre e i condotti uditivi esterni;
- e.
- la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe (pharynx), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (Lnn. cervicales superficiales ventrales); l'esofago;
- f.
- gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura;
- g.
- il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale;
- h.
- gli organi urinari e gli organi genitali.
2 I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, la lingua e il cervello sono stati asportati e non sono stati pesati insieme alla carcassa.
1 Dalle carcasse di scrofe madri e verri adulti devono essere asportate le seguenti parti:
- a.
- la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale;
- b.
- i piedi alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);
- c.
- gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);
- d.
- i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
- e.
- il midollo spinale;
- f.
- gli organi urinari e gli organi genitali, nel caso delle scrofe madri le ghiandole mammarie.
2 I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, le scrofe madri sono scuoiate.
Prima della pesatura è vietato asportare parti diverse da quelle menzionate negli articoli 6-9.
1 Il controllo della determinazione del peso di macellazione è di competenza dell'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera abis dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello.
2 Se sospetta un'infrazione alla presente ordinanza, l'Ufficio federale dell'agricoltura avvia un'indagine. Se dall'indagine emerge che un'infrazione è stata commessa, esso dispone una misura amministrativa secondo l'articolo 169 della legge del 29 aprile 19986 sull'agricoltura.7
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.