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916.341.1

Ordinanza del DEFR
sulla determinazione del peso di macellazione

(OPeM)

del 7 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l'articolo 5a dell'ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica alla determinazione del peso di macellazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina.

2 Non si applica alla determinazione del peso di macellazione:

a.
di animali malati o infortunati che è necessario abbattere fuori da un macello;
b.
di animali che su mandato dei produttori di carne sono macellati in vista della commercializzazione diretta o del consumo proprio privato.2

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore il 1° gen. 2020 (RU 2019 3671).

Art. 3 Preparazione per la pesatura

Prima della pesatura devono essere svolte, nell'ordine indicato, le operazioni seguenti:

a.
le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo sono presentate al controllo delle carni secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 concernente l'igiene nella macellazione;
b.
le parti secondo gli articoli 6-9 e le parti dichiarate non idonee al consumo all'atto del controllo delle carni sono asportate.
Art. 5 Strumenti di misurazione

Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione del peso di macellazione sono conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 20064 sugli strumenti di misurazione e alle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 6 Carcasse di animali delle specie bovina ed equina

Dalle carcasse di animali delle specie bovina ed equina devono essere asportate le seguenti parti:

a.
la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales);
b.
nel caso degli animali della specie equina: oltre alle parti menzionate alla lettera a, l'accumulo di grasso sotto la criniera;
c.
i piedi, alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);
d.
la pelle, senza carne e senza grasso;
e.
gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale; l'accumulo di grasso sulla parete addominale interna non può essere asportato prima della pesatura;
f.
i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
g.
il mesentere (mesogastrium e mesenterium) con il grasso annesso e i linfonodi dell'intestino;
h.
la laringe (larynx) con i muscoli annessi, la trachea, la faringe (pharynx), l'esofago e, se presente, il timo (animella);
i.
il midollo spinale;
j.
gli organi urinari e gli organi genitali, nonché il grasso dei testicoli;
k.
la mammella e il grasso della mammella;
l.
la coda, compreso il tasto in corrispondenza dell'attaccatura della coda (muscolo coccigeo laterale, musculus coccygicus lateralis), recisa tra l'osso sacro e la prima vertebra caudale;
m.
la cartilagine xifoidea;
n.
l'accumulo di grasso annesso all'anca.
Art. 7 Carcasse di animali delle specie ovina e caprina

Dalle carcasse di animali delle specie ovina e caprina devono essere asportate le seguenti parti:

a.
la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi, senza muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza la muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales);
b
nel caso di agnelli e capretti: la vena giugulare con un taglio parallelo all'asse del collo;
c.
i piedi alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);
d.
la pelle, senza carne e senza grasso;
e.
gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale;
f.
i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
g.
la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe (pharynx) e l'esofago;
h.
il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale;
i.
gli organi urinari e gli organi genitali;
j.
la mammella e il grasso della mammella;
k.
la coda.
Art. 8 Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti

1 Dalle carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, devono essere asportate le seguenti parti:

a.
gli unghioni;
b.
gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);
c.
i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
d.
gli occhi, le palpebre e i condotti uditivi esterni;
e.
la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico faringeo), la trachea, la faringe (pharynx), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (Lnn. cervicales superficiales ventrales); l'esofago;
f.
gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura;
g.
il midollo spinale, se è stato aperto il canale spinale;
h.
gli organi urinari e gli organi genitali.

2 I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, la lingua e il cervello sono stati asportati e non sono stati pesati insieme alla carcassa.

Art. 9 Carcasse di scrofe madri e verri adulti

1 Dalle carcasse di scrofe madri e verri adulti devono essere asportate le seguenti parti:

a.
la testa, senza la carne del collo, recisa fra l'occipite e la prima vertebra cervicale;
b.
i piedi alla prima articolazione sopra l'osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);
c.
gli organi della cavità toracica, della cavità addominale e della cavità pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale), nonché i reni con il grasso renale e il grasso addominale (sugna);
d.
i vasi sanguigni principali lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e nella cavità addominale, nonché il diaframma all'attaccatura delle costole;
e.
il midollo spinale;
f.
gli organi urinari e gli organi genitali, nel caso delle scrofe madri le ghiandole mammarie.

2 I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi, se, per motivi di tecnica di macellazione, le scrofe madri sono scuoiate.

Art. 115

5 Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3671).

Art. 12 Esecuzione

1 Il controllo della determinazione del peso di macellazione è di competenza dell'organizzazione incaricata secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera abis dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello.

2 Se sospetta un'infrazione alla presente ordinanza, l'Ufficio federale dell'agricoltura avvia un'indagine. Se dall'indagine emerge che un'infrazione è stata commessa, esso dispone una misura amministrativa secondo l'articolo 169 della legge del 29 aprile 19986 sull'agricoltura.7

6 RS 910.1

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore il 1° gen. 2020 (RU 2019 3671).