01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.07.2020
01.09.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 31.08.2019
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01.01.2018 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.04.2010 - 31.12.2010
15.11.2009 - 31.03.2010
01.07.2009 - 14.11.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
01.10.2007 - 31.12.2007
01.06.2007 - 30.09.2007
01.05.2007 - 31.05.2007
01.07.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 30.06.2006
01.04.2005 - 31.07.2005
01.03.2005 - 31.03.2005
01.05.2004 - 28.02.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.05.2002 - 31.03.2003
01.07.2001 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010 (Stato 1° giugno 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente; visto l'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 20034 sull'ingegneria genetica; in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19515 per la protezione dei vegetali; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l'utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;

b. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi; c. la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. l'utilizzo di piante infestanti particolarmente pericolose, nonché la vigilanza e la lotta contro di esse.


Art. 2

Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: RU 2010 6167

1 RS

910.1

2 RS

921.0

3 RS

814.01

4 RS

814.91

5

RS 0.916.20

6 RS

946.51

916.20

Produzione agricola 2

916.20

a. organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;

b. merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come materiale da imballaggio e di produzione nonché mezzi di trasporto; c. piante infestanti particolarmente pericolose: vegetali alloctoni che possono provocare danni economici ed ecologici alle superfici agricole utili, nella regione d'estivazione e nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e che a causa delle loro caratteristiche particolarmente pericolose devono essere combattute; d. vegetali: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese; e. parti vive di piante: 1. frutti - in senso botanico - diversi da quelli conservati con surgelamento,

2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento, 3. tuberi, bulbi e rizomi, 4. fiori recisi,

5. rami con foglie o aghi, 6. alberi tagliati, con foglie o aghi, 7. foglie, fogliame,

8. colture di tessuti vegetali, 9. polline vivo,

10. nesti, talee, marze, 11. sementi in senso botanico, destinate a essere seminate; f.

prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; g. piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita oppure la riproduzione o moltiplicazione ulteriore; h. alberi e arbusti forestali: essenze che possono servire all'adempimento delle funzioni forestali, segnatamente i rappresentanti dei generi menzionati nell'allegato 11; i.

zona protetta: zona nella quale: 1. uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o 2. a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera;

j.

zona contaminata: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale che si rinuncia a una strategia di eradicazione;

Protezione dei vegetali. O 3

916.20

k. focolaio isolato: singoli vegetali isolati contaminati, nonché loro dintorni, situati al di fuori della zona contaminata; l.

oggetti protetti: popolamenti di vegetali pregiati, ospiti di organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonché loro dintorni in un raggio definito, che sono protetti nonostante si trovino in una zona contaminata; m. messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito; n. materiali da imballaggio in legno non lavorato: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri, palette di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli e accessori; o.7 Stati terzi: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione europea (UE); le isole Canarie e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi; p. utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci poten- zialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose: ogni attività con organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose, in special modo l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione; q. importazione: introduzione nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); r.

passaporto fitosanitario: documento per il commercio, all'interno della Svizzera o con l'UE, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. A), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie; s. certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio, con Stati terzi, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.


Art. 3

Organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose 1

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono elencati negli allegati 1 e 2.

2

Le piante infestanti particolarmente pericolose sono elencate nell'allegato 6.


Art. 4

Zone protette

Le zone protette sono elencate nell'allegato 12.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

Produzione agricola 4

916.20

Capitolo 2:

Utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose Sezione 1: Detenzione, moltiplicazione e diffusione

Art. 5

Divieti 1 Al di fuori di un sistema chiuso sono vietate la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione dei seguenti organismi: a. organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A, in qualsiasi forma e stadio, nonché di vegetali o parti di vegetali da essi contaminati; b. piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6; e c. organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, in qualsiasi forma e stadio, nonché i vegetali o le parti di vegetali da essi contaminati.

2

Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in commercio di vegetali e di parti di vegetali molto sensibili a un organismo nocivo particolarmente pericoloso o che manifestamente ne favoriscono la diffusione.

3

Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose, l'Ufficio federale competente può autorizzare deroghe per la detenzione e la moltiplicazione di tali organismi nocivi al di fuori di un sistema chiuso:

a. a scopo di ricerca; b. a scopo di diagnosi; c. per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate per l'alimentazione e l'agricoltura.


Art. 6

Obbligo di intervento e di notifica 1

Chiunque utilizza merci che possono essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2, o produce simili merci, prende tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione.

2

Chiunque sospetta o constata la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su merci o colture, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.

3

Chiunque sospetta o constata la presenza di piante infestanti particolarmente pericolose su colture agricole o nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.

4

In una zona contaminata l'Ufficio federale competente può abrogare l'obbligo di notificare l'organismo in questione, tranne che per le aziende omologate in virtù degli articoli 29 e 30.

Protezione dei vegetali. O 5

916.20

Sezione 2: Importazione

Art. 7

Divieti di

importazione

1

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione sono elencati nell'allegato 1 parte A.

2

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte A.

3

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencati nell'allegato 1 parte B.

4

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte B.

5

Le merci di cui è vietata l'importazione sono elencate nell'allegato 3 parte A.

6

Le merci di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencate nell'allegato 3 parte B.


Art. 8

Condizioni per l'importazione da Stati membri dell'UE 1

Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (all. 5 pt. A sez. I) possono essere importate da Stati membri dell'UE se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario giusta l'allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.

2

Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. A sez. II) possono essere importate in una zona protetta se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario recante l'indicazione «ZP» secondo l'allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II e parte B.


Art. 9

Condizioni per l'importazione da Stati terzi 1

Le merci menzionate nell'allegato 5 parte B possono essere importate da Stati terzi se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono accompagnate da: a. un certificato fitosanitario giusta l'allegato 7; b. un documento fitosanitario di circolazione secondo l'articolo 1 capoverso 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE8; o 8

Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ott. 2004 concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'all. V pt. B della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso

Produzione agricola 6

916.20

c.9 un certificato fitosanitario o qualsiasi altro documento, come lettere di vettura o bollette di transito, munito di un «visto» giusta l'articolo 13c paragrafo 3 della direttiva 2000/29/CE10.

2

I materiali da imballaggio in legno non lavorato soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono trattati e marchiati in conformità con l'allegato 10.

3

Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. B sez. II) possono essere importate in una zona protetta se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B e al capoverso 1 lettere a, b o c.

4

Le merci giusta i capoversi 1-3 possono essere importate unicamente da aziende omologate. L'Ufficio federale competente omologa un'azienda e le attribuisce un numero di omologazione. Un'azienda omologata notifica all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione.


Art. 10

Importazione di merci suddivise, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in Stati terzi Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B) che sono state suddivise in partite, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in uno Stato terzo, sono accompagnate, all'atto dell'importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione secondo l'allegato 8 e dal certificato fitosanitario del Paese d'origine o da una copia certificata conforme.


Art. 11

Certificato fitosanitario

1

Il certificato fitosanitario è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.

2

Se il certificato fitosanitario non è presentato in una di queste lingue, il Servizio fitosanitario federale (SFF; art. 54) può esigere una traduzione, in una delle suddette lingue, certificata conforme dall'autorità fitosanitaria competente.

3

Il certificato fitosanitario non può essere stato rilasciato oltre 14 giorni prima del giorno in cui i vegetali hanno lasciato il Paese di spedizione.

4

In caso di deroghe e di esigenze fitosanitarie particolari di cui all'allegato 4 parte A sezione I e parte B, il SFF può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo la Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione delle piante la quale confermi che la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono esenti da determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

10 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 mag. 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/1/UE, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 17.

Protezione dei vegetali. O 7

916.20

5

Le aziende omologate conservano per almeno tre anni una copia del certificato fitosanitario munita di un «visto» o, qualora il «visto» fosse stato apposto su un documento alternativo come una lettera di vettura o una bolletta di transito, conservano una copia di tale documento alternativo.


Art. 12


11

Deroghe per l'importazione di merci 1

L'Ufficio federale competente può escludere temporaneamente dal divieto di importazione le merci la cui importazione è vietata secondo l'allegato 3 parte A se: a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell'UE; e b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2

Ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza, l'Ufficio federale competente può stabilire agevolazioni per: a. le merci importate nel quadro del traffico turistico; b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.


Art. 13


12

Deroghe per scopi scientifici 1

L'Ufficio federale competente può autorizzare l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all'allegato 3, nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 se: a. l'importazione è effettuata per la ricerca, la selezione, la moltiplicazione o la diagnosi; e

b. la diffusione di tali organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle piante infestanti particolarmente pericolose è esclusa.

2

Può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni concernenti il trasporto degli organismi nocivi o delle merci importate e il loro utilizzo nel luogo di destinazione.

In particolare può esigere un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.


Art. 14

Deroghe a determinate condizioni 1

Il dipartimento competente può stabilire che, a determinate condizioni, non si applichino le esigenze giusta l'allegato 4 parte A sezione II e parte B, segnatamente se i vegetali: a. non sono destinati alla piantagione; e b. sono contaminati solo lievemente dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1 parte A o nell'allegato 2 parte A.

11 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

Produzione agricola 8

916.20

2

Se i vegetali sono destinati alla piantagione esso può stabilire una deroga sulla scorta di un'analisi del rischio riferita all'organismo nocivo se, parallelamente, sono fissati valori di tolleranza per gli organismi nocivi menzionati nell'allegato 2 parte A sezione II.

3

Per vegetali destinati alla piantagione si intendono i vegetali: a. già piantati e destinati a rimanere piantati o a essere ripiantati dopo la loro messa in commercio; o b. che saranno piantati solo dopo la loro messa in commercio.


Art. 15

Obbligo di controllo e servizi preposti al controllo 1

Prima dell'importazione, le merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione (allegato 5 parte B) sono controllate e liberate dal SFF se:13 a. sono sprovviste del «visto» sul certificato fitosanitario o su un documento alternativo come una lettera di vettura o una bolletta di transito; o b.14 sono accompagnate da un documento fitosanitario di circolazione secondo l'articolo 1 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE15, dal quale emerge, conformemente alle indicazioni di cui alle rubriche 7-9, che le merci non sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell'UE.

2

L'Ufficio federale competente può prevedere che per le merci da controllare il controllo fitosanitario venga effettuato con minore frequenza se, in base alle esperienze fatte con importazioni precedenti di materiale della stessa origine, si può partire dal presupposto che esse non siano contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A. A tal fine possono essere prese in considerazione anche esperienze fatte dall'EU con importazioni da Stati terzi in Stati membri dell'UE.

3

Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'Ufficio federale competente può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.16 4 ...17

5

L'UFAG pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l'elenco dei servizi preposti al controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.

6

Il SFF può, d'intesa con le dogane, eseguire il controllo in un altro luogo idoneo.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

15 cfr. nota relativa all'art. 9 cpv. 1 lett. b.

16 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

17 Abrogato dal n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Protezione dei vegetali. O 9

916.20


Art. 16

Notifica delle merci da controllare 1

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200518 sulle dogane notifica al SFF le merci da controllare al più tardi un giorno feriale prima dell'importazione.

2

La Posta e altri servizi di corrieri presentano gli invii soggetti a controllo fitosanitario al SFF prima di inoltrare la dichiarazione doganale nel quadro della procedura d'imposizione doganale. In questo caso decade l'obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1.


Art. 17

Esecuzione del controllo 1

Il SFF verifica se la merce da controllare soddisfa le condizioni per l'importazione di cui agli articoli 8 e 9.

2

Per gli altri invii di merci esso può controllare per campionatura se le condizioni sono soddisfatte.

3

Il controllo può essere esteso anche all'imballaggio e al mezzo di trasporto.

4

Se le condizioni per l'importazione sono adempiute il SFF appone un «visto» sul certificato fitosanitario.


Art. 18

Analisi complementari 1

Se vi è il sospetto di contaminazione da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può prelevare campioni. Esso può analizzarli o farli analizzare.

2

Nell'esecuzione di tali analisi, lo scarico e il ricarico, l'apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi incombono al vettore.

3

Se l'analisi dura più a lungo e si teme la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione immagazzina l'invio in un luogo adeguato fino al momento in cui sia noto l'esito dell'analisi. Le spese per il trasporto e l'immagazzinamento sono a carico del vettore.


Art. 19

Misure 1 Se le condizioni per l'importazione non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può respingere la merce o ordinare le seguenti misure: a. rimozione dall'invio della merce contaminata; b. distruzione della merce; c. quarantena; d. disinfezione della merce.

18 RS

631.0

Produzione agricola 10

916.20

2

Se respinge la merce o ordina una misura secondo il capoverso 1 lettera a o b, esso dichiara non valido il certificato fitosanitario o i documenti alternativi come lettere di vettura o bollette di transito 3 Può pronunciare un ammonimento o irrogare una sanzione con un importo fino a un massimo di 10 000 franchi in caso di mancato adempimento dell'obbligo di notifica secondo l'articolo 16.

4

Ritira le merci senza proprietario e le valorizza o le distrugge.

Sezione 3: Esportazione

Art. 20

Rilascio dei certificati fitosanitari 1

Chiunque necessita di un certificato fitosanitario per merci che devono essere esportate, presenta una domanda corrispondente al SFF.

2

Chiunque intende riesportare merci, importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, suddivise in partite o dotate di un nuovo imballaggio in Svizzera, presenta una domanda di rilascio di un certificato di riesportazione.

3

Il SFF rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Il richiedente informa il SFF in merito a tali esigenze.

4

Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest'ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne la provenienza, segnatamente nel caso di merce importata.


Art. 21

Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all'esportazione Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l'esportatore tratta e marchia i materiali da imballaggio in legno non lavorato in conformità con l'allegato 10 Sezione 4: Transito

Art. 22

Merce da controllare

Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato membro dell'UE non avviene per via aerea sono controllate dal SFF, sempre che la Svizzera non abbia convenuto altrimenti con il Paese di destinazione.

Protezione dei vegetali. O 11

916.20


Art. 23

Notifica della merce da controllare 1

Le aziende di servizi che garantiscono i rapporti tra le compagnie aeree e le ditte di spedizione (imprese che prestano servizi di sdoganamento) notificano la merce da controllare al SFF.

2

Esse trasmettono al SFF i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.


Art. 24

Misure in caso di pericolo di propagazione 1

Se nel transito di merci vi è il pericolo di propagazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può vincolarlo a condizioni volte a escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2

Esso vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 5: Messa in commercio e spostamento

Art. 25

Condizioni per la messa in commercio e lo spostamento 1

Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (all. 5 pt. A sez. I) possono essere messe in commercio se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario giusta l'allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II; c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A.

2

Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. A sez. II) possono essere messe in commercio in una zona protetta o spostate in una zona protetta se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario recante l'indicazione «ZP» secondo l'allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parti A e B; c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parti A e B e 2 parti A e B.

3

Non è richiesto un passaporto fitosanitario se le merci: a. sono spostate a causa di trasloco o eredità di persone private; b. sono spostate all'interno di un'azienda, segnatamente dal luogo di produzione a quello di imballaggio o di lavorazione, sempre che non siano introdotte in una zona protetta;

c. sono messe in commercio da aziende ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 lettera a.

Produzione agricola 12

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Art. 26

Responsabilità individuale

Le persone che si occupano professionalmente della produzione, della piantagione o della commercializzazione di vegetali provvedono affinché la merce acquistata sia accompagnata da un passaporto fitosanitario conforme alle prescrizioni.19

Art. 27

Deroghe Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può autorizzare la messa in commercio e lo spostamento degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25: a. a scopo di ricerca; b. a scopo di diagnosi; c. per la conservazione, per l'alimentazione e l'agricoltura, di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;

d. all'interno di una zona contaminata.


Art. 28

Misure

Se le condizioni per la messa in commercio o lo spostamento di merci non sono soddisfatte o se vi è il sospetto che le merci siano contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può segnatamente: a. pronunciare

un

ammonimento;

b. sequestrare le merci; c. ordinare un trattamento adeguato delle merci; d. ordinare la quarantena; e. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci in una zona dove la presenza delle stesse non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso; f. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci al fine della trasformazione, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; g. far distruggere, sotto controllo ufficiale, le merci; h. revocare alla persona interessata l'omologazione secondo l'articolo 30.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

Protezione dei vegetali. O 13

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Capitolo 3: Produzione di vegetali e passaporto fitosanitario Sezione 1: Omologazione e obblighi delle aziende

Art. 29

Obbligo di omologazione 1

Le aziende che producono o mettono in commercio merci di cui all'allegato 5 parte A necessitano di un'omologazione.

2

Non necessitano di un'omologazione: a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali; b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.

3

L'Ufficio federale competente può ordinare l'obbligo di omologazione per aziende secondo il capoverso 2 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.


Art. 30

Domanda di omologazione e rilascio dell'omologazione 1

Il richiedente presenta una domanda di omologazione all'Ufficio federale competente e notifica tutte le merci menzionate nell'articolo 29 capoverso 1 che produce o mette in commercio.

2

L'Ufficio federale competente omologa un'azienda e le attribuisce un numero di omologazione se essa è in grado di garantire che: a. soddisfa gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32; e b. la sua merce soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25.

3

L'omologazione si riferisce a ogni singola merce.


Art. 31

Obblighi di tenere un registro 1

Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto fitosanitario.

2

Conservano per almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e, su richiesta, li consegnano al SFF unitamente alle informazioni registrate.

3

I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l'obbligo di registrazione.


Art. 32

Obblighi di notifica

1

Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione, in particolare le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.

Produzione agricola 14

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2

Notificano senza indugio al servizio cantonale competente e al SFF la comparsa, nell'azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.


Art. 33

Revoca e oneri

L'Ufficio federale competente revoca l'omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se: a. l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi; b. l'azienda non esegue gli ordini di cui agli articoli 28 o 42; o c. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio di un passaporto fitosanitario.

Sezione 2: Passaporto fitosanitario

Art. 34

Passaporto fitosanitario per le merci prodotte in Svizzera 1

Un passaporto fitosanitario può essere rilasciato se il SFF constata che: a. l'azienda è omologata; b. l'azienda ha previamente notificato le particelle di produzione in quanto tali; c. le colture e le merci da esse provenienti non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera (all. 1 pt. A e 2 pt. A);

d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.

2

Per le merci destinate a essere messe in commercio in una zona protetta verifica inoltre se:

a. non sono contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette (all.

1 pt. B e 2 pt. B); e

b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.

3

L'Ufficio federale competente può: a. ordinare di eseguire i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 sui vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati negli immediati dintorni delle colture; b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate nell'articolo 25 capoverso 2 se è l'unico modo per escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

4

L'Ufficio federale competente può emanare prescrizioni tecniche relative ai controlli previsti ai capoversi 1 e 2.

Protezione dei vegetali. O 15

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Art. 35

Passaporto fitosanitario per merci importate da Stati terzi 1

Per le merci importate da Stati terzi o che all'atto del transito devono essere controllate giusta l'articolo 22 è rilasciato un passaporto fitosanitario se in occasione del controllo di cui agli articoli 17 e 18 si è constatato che le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I sono soddisfatte.

2

Se le merci sono destinate a essere messe in commercio in una zona protetta, il passaporto fitosanitario speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.


Art. 36

Rilascio di un passaporto sostitutivo 1

Il passaporto fitosanitario è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l'indicazione «RP» conformemente all'allegato 9 se: a. un invio di merci è diviso in più lotti; b. invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti; o c. lo stato fitosanitario di una merce deve essere modificato.

2

Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l'identità della merce e se non vi è alcun rischio che la merce è contaminata dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

Capitolo 4:

Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato

Art. 37

Omologazione

1

Chiunque tratta e marchia materiali da imballaggio in legno non lavorato necessita di un'omologazione.

2

L'Ufficio federale competente rilascia l'omologazione all'azienda e le attribuisce il rispettivo numero di omologazione se soddisfa le esigenze di cui all'allegato 10.

3

Nella produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato le aziende omologate eseguono un trattamento delle merci acquistate conformemente alle esigenze di cui all'allegato 10 o acquistano merci trattate da un'azienda omologata.

4

Designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all'allegato 10.


Art. 38

Obblighi di tenere un registro 1

Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato giusta l'allegato 10.

2

Conservano per almeno due anni i rispettivi bollettini di consegna e fatture.

Produzione agricola 16

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Art. 39

Obbligo di notifica e di informare 1

Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione.

2

Mettono a disposizione dell'Ufficio federale competente, per i controlli, la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l'allegato 10.


Art. 40

Revoca e oneri

L'Ufficio federale competente revoca l'omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi.

Capitolo 5: Misure di sorveglianza e misure di lotta

Art. 41

Sorveglianza del territorio 1

I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio.

2

Organizzano un servizio di osservazione che garantisce la rilevazione della comparsa e della diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; comunicano le loro osservazioni all'Ufficio federale competente.

3

Gestiscono un servizio di informazione che fornisce agli interessati informazioni in merito all'evoluzione e all'importanza di tali organismi nonché in merito a misure di lotta adeguate, seguendo le istruzioni dell'Ufficio federale competente.

4

Per chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può organizzare campagne di sorveglianza con i Cantoni.


Art. 42

Misure di lotta dei servizi cantonali 1

Se all'interno del Paese è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A o delle piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6, il servizio cantonale competente prende le misure adeguate per eradicare i focolai isolati, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale competente. Sono escluse le misure a breve termine nelle particelle di produzione di merci che sottostanno alle disposizioni del passaporto fitosanitario; esse sono eseguite dal SFF.

2

Se l'eradicazione non è possibile, il servizio cantonale competente prende tutte le misure necessarie per impedire la diffusione ulteriore.

3

Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, prende le misure di cui ai capoversi 1 e 2.

4

In caso di comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettata contaminazione da simili organismi, i Cantoni possono segnatamente:

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a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o sospettate di essere contaminate, fino alla conferma definitiva del loro stato fitosanitario; b. sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettate di essere contaminate nonché il materiale con cui sono entrate in contatto;

c. ordinare la valorizzazione delle merci contaminate o sospettate di essere contaminate adeguata al fine di escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una particella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione; e. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali molto sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi;

f.

ordinare l'eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili; g. ordinare misure contro vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi che ne impediscano la diffusione; h. ordinare la distruzione di merci contaminate o sospettate di essere contaminate.

5

In caso di comparsa di piante infestanti particolarmente pericolose, i Cantoni possono segnatamente ordinare:

a. misure volte a impedirne la diffusione; b. la distruzione di tali vegetali nonché delle sementi e dei raccolti contaminati dai loro semi.

6

La valorizzazione e la distruzione secondo i capoversi 4 lettere c e h e 5 lettera b avvengono sotto controllo ufficiale.

7

L'Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali interessati, emanare direttive per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e le piante infestanti particolarmente pericolose.


Art. 43

Misure di lotta dei gestori 1

I gestori di particelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da piante infestanti particolarmente pericolose o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali particelle o vegetali prendono le misure adeguate per distruggere i focolai isolati.

2

Possono essere obbligati a prendere le misure di cui all'articolo 42 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.

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Art. 44

Oggetti sequestrati

1

Il servizio cantonale competente contrassegna gli oggetti sequestrati giusta l'articolo 42 capoverso 4 lettera b.

2

Stila un elenco dettagliato di tali oggetti e ne consegna una copia al proprietario.


Art. 45

Zone contaminate

1

Sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, l'Ufficio federale competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato nell'allegato 1 o 2.

2

Esso pubblica le zone contaminate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.

3

Nelle zone contaminate non sono ordinate misure giusta l'articolo 42; sono salve le misure che l'Ufficio federale può ordinare a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato.


Art. 46

Delimitazione degli oggetti protetti 1

Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti; stabiliscono la procedura di delimitazione d'intesa con l'Ufficio federale competente.20 2

Per gli oggetti protetti e nei loro immediati dintorni è assicurata la sorveglianza del territorio e sono eseguite misure di lotta adeguate.

a21 Zone di

sicurezza

L'Ufficio federale competente delimita le zone di sicurezza giusta l'allegato 4 parte B punto 21 lettera a, previa consultazione dei servizi cantonali competenti.

Capitolo 6: Aiuti finanziari Sezione 1: Disposizioni applicabili all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale

Art. 47

Indennità per danni causati da misure della Confederazione 1

Per i danni causati all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza è versata un'indennità in casi di rigore particolari. 2

Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza; sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195822 sulla responsabilità.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

21 Introdotto il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

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3

Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono presentate all'UFAG immediatamente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l'esecuzione della misura che lo ha causato.


Art. 48

Contributi ai Cantoni 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da essi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi o le piante infestanti particolarmente pericolose, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai Comuni per le spese da essi sostenute.

2

Essa rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima comparsa di un organismo nocivo particolarmente pericoloso o di piante infestanti particolarmente pericolose, il pericolo di diffusione è particolarmente elevato e la probabilità di eradicazione è, nel caso in questione, ancora alta.

3

Essa non versa contributi ai Cantoni: a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi; b. su indennità corrisposte per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private che non sono utilizzate a titolo professionale; c. su indennità corrisposte ad aziende dei Cantoni e dei Comuni; d. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive emanate dall'Ufficio federale competente giusta l'articolo 42 capoverso 7; e. per le spese causate da misure di lotta prese dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l'eliminazione di vegetali e parti di vegetali contaminati; ne sono escluse: 1. le spese per le misure di contenimento che l'Ufficio federale ordina a

causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato, 2.23 le spese per misure di lotta nelle zone di sicurezza menzionate nell'allegato 4 parte B punto 21 lettera a,

3. le spese per le misure di lotta negli oggetti protetti; f.

se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti perché la persona lesa o l'autore non si sono attenuti alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell'autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza; g. se la domanda di indennizzo è presentata oltre un anno dopo l'esecuzione della misura che ha causato il danno.

4

I Cantoni allegano alla domanda di contributi i documenti da cui risulta il calcolo delle indennità e la proporzionalità delle misure.

22 RS

170.32

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

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Art. 49

Spese riconosciute

1

Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6:

a.24 indennità, indennità giornaliere, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario incaricato dai Cantoni per l'attuazione delle misure di lotta; b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta; c. indennità ai proprietari, a condizione che siano state concesse per:25 1. danni economici risultanti dalla distruzione di vegetali e non si siano potute applicare misure meno dannose, 2. perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti.

2

Per le indennità del personale ausiliario e degli specialisti le spese orarie riconosciute ammontano a 38 franchi.26 2bis

L'UFAG può versare un importo forfettario per una misura anziché effettuare un versamento secondo il tempo impiegato, laddove il calcolo dell'importo delle indennità per il personale ausiliario e gli specialisti richieda molto lavoro.27 3 Nel caso degli alberi da frutto, per le indennità corrisposte giusta il capoverso 1 lettera c sono considerate al massimo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agroscope Changins-Wädenswil ACW «Stima delle colture frutticole», 5a edizione 201228.29 Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste

Art. 50

30 Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40-40b dell'ordinanza del 30 novembre 199231 sulle foreste.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4567).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4567).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

28 Questo testo è consultabile al seguente indirizzo: www.arboriculture.agroscope.ch > Pubblicazioni > Economia aziendale > Stima delle colture frutticole (scheda tecnica n. 61), 5a edizione.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).

30 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

31 RS

921.01

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Capitolo 7: Competenze ed esecuzione

Art. 51

Competenza dei dipartimenti federali 1

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)32 è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

2

Il DATEC è competente per i seguenti ambiti: a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;

b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.33 3

Il DEFR e il DATEC adeguano, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, gli allegati 1-12 al fine di: a. impedire l'introduzione o la diffusione di un nuovo organismo nocivo che può costituire un pericolo particolare per i vegetali in Svizzera; b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali; c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena; d. tenere conto dell'evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera; e. evitare la diffusione di una nuova pianta infestante particolarmente pericolosa.

4

Nei casi in cui il DEFR e il DATEC siano egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso 3, il DEFR modifica gli allegati 1-12 con il consenso del DATEC.

5

Il DEFR e il DATEC coordinano le loro attività per l'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 52

Competenza degli Uffici federali 1

L'UFAG è competente per l'esecuzione della presenze ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

2

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per l'esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano nei seguenti ambiti: a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;

32 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

33 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

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b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.34 3

L'UFAG decide con il consenso dell'UFAM se: a. sono interessati ambedue gli ambiti di competenza menzionati nei capoversi 1 e 2;

b. negli ambiti menzionati nel capoverso 1 è stata presentata una domanda per l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi giusta l'articolo 13.

4

Esso assicura il coordinamento e i contatti in ambito fitosanitario a livello internazionale.

5

L'UFAG e l'UFAM collaborano per assicurare un'esecuzione uniforme e coerente della presente ordinanza.

6

Se compare un nuovo organismo nocivo non menzionato nell'allegato 1 o 2, che potrebbe rivelarsi particolarmente pericoloso, l'Ufficio federale competente può stabilire le misure seguenti per tale organismo e per le merci interessate fino al definitivo accertamento dell'eventuale danno causato da detto organismo: a. divieti, obblighi di notifica e condizioni d'importazione di cui agli articoli 69;

b. misure di cui agli articoli 19, 24, 25, 28, 29 e 41-43; c. delimitazioni delle zone contaminate secondo l'articolo 45.35 7

Se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, aumenta il pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l'Ufficio federale competente può adottare misure speciali in conformità agli accordi internazionali. In particolare può: a.36 vietare l'importazione e il transito di merci; b. stabilire determinati requisiti per le merci e per la gestione delle stesse e richiedere i relativi certificati rilasciati dall'autorità competente del Paese esportatore o da un servizio accreditato; c. ordinare misure di vigilanza e di lotta supplementari contro l'organismo nocivo particolarmente pericoloso.37

Art. 53

Compiti degli Uffici federali 1

Gli Uffici federali competenti svolgono i compiti seguenti: 34 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

35 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6141).

37 Introdotto dal n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Protezione dei vegetali. O 23

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a. determinano le misure di protezione da prendere contro la comparsa e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose all'interno del Paese e sorvegliano l'esecuzione di tali misure;

b. registrano le aziende tenute all'omologazione e danno la competenza di rilasciare passaporti delle piante;

c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberiseme, sentiti i servizi incaricati dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberiseme e le organizzazioni professionali interessate; d. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti la comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose, mettono a disposizione il relativo materiale informativo e formano i responsabili;

e. esercitano l'alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell'ambito della presente ordinanza.

2

L'UFAG è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosanitaria nei settori dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

3

Se un'azienda produce sia piante agricole sia piante ornamentali o forestali, gli Uffici federali evitano doppi controlli.


Art. 54

Servizio fitosanitario federale 1

L'UFAG e l'UFAM designano in comune il SFF. Stabiliscono: a. il suo regolamento interno; b. i compiti che delegano a tale servizio, se non sono fissati nella presente ordinanza.

2

Il SFF si compone di collaboratori dell'UFAG e dell'UFAM.


Art. 55


38

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione della foresta.


Art. 56

Cantoni

1

I servizi cantonali sono competenti per l'esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e le piante infestanti particolarmente pericolose all'interno del Paese, se tali misure non rientrano nella competenza diretta degli Uffici federali competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni interessati.

38 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

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2

I servizi cantonali hanno altresì i seguenti compiti: a. informano gli Uffici federali competenti in merito alle notifiche ricevute in virtù dell'articolo 6 e ai risultati della sorveglianza del territorio di cui all'articolo 41; b. collaborano all'esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosanitaria di un determinato organismo;

c. collaborano all'esecuzione delle misure preventive di cui all'articolo 52 capoverso 6;

d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle piante infestanti particolarmente pericolose di cui è obbligatoria la notifica; e. informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla comparsa e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi; f. forniscono informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente.

A tale scopo occorre seguire le istruzioni dell'Ufficio federale competente.

3

Per gli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per le colture agricole o le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale non menzionati negli allegati 1 e 2 né disciplinati nell'articolo 52 capoverso 6 i Cantoni possono emanare prescrizioni in materia di sorveglianza, informazione e lotta.


Art. 57

Altri organi

1

Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti qui elencati ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:39 a. Amministrazione federale delle dogane, d'intesa reciproca: controlli all'importazione di cui all'articolo 17; b. servizi cantonali competenti: rilascio dei certificati fitosanitari di cui all'articolo 20;

c.40 organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste: controlli delle particelle di produzione, rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 34, controlli delle aziende di cui all'articolo 37 e controlli specifici all'importazione.

2

Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.

3

Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti delle dogane, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli 39 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

40 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

Protezione dei vegetali. O 25

916.20

aeroporti assistono gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie nello svolgimento dei loro compiti.


Art. 58

Rilevamenti e controlli 1

Gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l'esecuzione della presente ordinanza, sempre che essa non disponga altrimenti.

2

A tale scopo, i suddetti organi o i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza.

3

I suddetti organi o i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:

a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all'articolo 52 capoverso 6; b. utilizzano a titolo professionale merci che possono contenere tali organismi; c. in qualsiasi modo sono in contatto con le piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6.

Capitolo 8: Procedura di opposizione

Art. 59

1 Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoversi 1 o 3 può essere mossa opposizione presso l'UFAG entro il termine di dieci giorni.

2

Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso l'UFAM entro il termine di dieci giorni.41 Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 60

Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del 28 febbraio 200142 sulla protezione dei vegetali; 41 Introdotto dal n. II 4 dell'all. all'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3215).

42 [RU

2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 n. 2, 2006 2531, 2007 1469 all. 4 n. 55 2369 4477 n. IV 69 4723 5823 n. I 20, 2008 4377 all. 5 n. 13 5865, 2009 2593 5435, 2010 1057]

Produzione agricola 26

916.20

2. ordinanza del DEFR del 12 novembre 200843 concernente i contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all'applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all'interno del Paese.


Art. 61

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: …44

Art. 62

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

43 [RU

2008 5869]

44 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 6167.

Protezione dei vegetali. O 27

916.20

Allegato 145 (art. 3, 5-7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo 1.

Acleris spp. (specie non europee) 1.1

Agrilus anxius Gory 1.2

Agrilus planipennis Fairmaire 1.3

Anthonomus eugenii Cano 2.

Amauromyza maculosa (Malloch) 3.

Anomala orientalis Waterhouse 4.

Anoplophora chinensis (Forster) 4.1.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 6.

Arrhenodes minutus Drury 6.1

Bactericera cockerelli (Sulc.) 7.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali: a. Bean golden mosaic virus b. Cowpea mild mottle virus
c. Lettuce infectious yellows virus
d. Pepper mild tigré virus
e. Squash leaf curl virus
f.

Euphorbia mosaic virus g. Florida tomato virus 7.1

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. 8.

Cicadellidae (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa [Well & Raju]), quali: a.

Carneocephala fulgida Nottingham b. Draeculacephala minerva Ball c. Graphocephala atropunctata

(Signoret)

9.

Choristoneura spp. (specie non europee) 45 Aggiornato dai n. II delle O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385), dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 4009), dal n. II dell'O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6141) e dal n. I dell'O del DEFR del 17 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2041).

Produzione agricola 28

916.20

10.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.0

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 10.1

Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 10.5

Diaphorina citri Kuway 11.

Heliothis zea (Boddie) 11.1

Hirschmanniella spp., ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 11.2

Keiferia lycopersicella (Walsingham) 12.

Liriomyza sativae Blanchard 13.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) 14.

Monochamus spp. (specie non europee) 15.

Myndus crudus Van Duzee 16.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1

Naupactus leucoloma Boheman 16.2

Popillia japonica Newman 17.

Premnotrypes spp. (specie non europee) 18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 19.1

Rhynchophorus palmarum (L.) 19.2

Saperda candida Fabricius 20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21.

Spodoptera eridania (Cramer) 22.

Spodoptera frugiperda (Smith) 23.

Spodoptera litura (Fabricius) 24.

Thrips palmi Karny 25.

Tephritidae (specie non europee) quali: a.

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) b. Anastrepha ludens (Loew) c. Anastrepha obliqua Macquart d. Anastrepha suspensa (Loew) e. Dacus ciliatus Loew

Protezione dei vegetali. O 29

916.20

f.

Dacus cucurbitae Coquillet g. Dacus dorsalis Hendel h. Dacus tryoni (Froggatt) i.

Dacus tsuneonis Miyake j.

Dacus zonatus Saund k. Epochra canadensis (Loew) l.

Pardalaspis cyanescens Bezzi m. Pardalaspis quinaria Bezzi n. Pterandrus rosa (Karsch) o. Rhacochlaena japonica

Ito

p. Rhagoletis cingulata (Loew) q. Rhagoletis indifferens Curran r.

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) s. … t.

Rhagoletis mendax Curran u. Rhagoletis pomonella (Walsh) v. Rhagoletis ribicola Doane w. Rhagoletis suavis (Loew) 25.1

Trioza erytreae Del Guercio 25.2

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

26.

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) 27.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo b. Batteri 0.1 Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing (inverdimento degli agrumi) 1.

Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii 2.1

Xanthomonas citri pv. citri c. Funghi 1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3.

Cronartium spp. (specie non europee) 4.

Endocronartium spp. (specie non europee)

Produzione agricola 30

916.20

5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6.

Gymnosporangium spp. (specie non europee) 7.

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1

Leptographium wagneri 8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1

Melampsora medusae Thümen 9.

10.

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11.

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12.

Phoma andina Turkensteen 12.1

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 13.

Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15.

Thecaphora solani Barrus 15.1

Tilletia indica Mitra 16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers d.

Virus e organismi patogeni virus-simili 1.

...

2.

Virus, e organismi patogeni virus-simili, della patata, quali: a.

Andean potato latent virus b. Andean potato mottle virus c. Arracacha virus B, oca strain
d. Potato black ringspot virus
e. ...
f.

Potato virus T

g. Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo , Yn e Yc) e Potato leafroll virus 3.

Tobacco ringspot virus 4.

Tomato ringspot virus 5.

Virus e organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,Vitis L., quali: a.

Blueberry leaf mottle virus b. Cherry rasp leaf virus (americano) c. Peach mosaic virus (americano) d. Peach phony rickettsia e. Peach rosette mosaic virus

Protezione dei vegetali. O 31

916.20

f.

Peach rosette mycoplasm g. Peach X-disease mycoplasm h. Peach yellows mycoplasm i.

Plum line pattern virus (americano) j.

Raspberry leaf curl virus (americano) k. Strawberry latent «C» virus l.

Strawberry vein banding virus m. Strawberry witches' broom mycoplasm (micoplasma delle scope delle streghe della fragola) n. Virus, e organismi virus-simili, noneuropei di Cydonia Mill., Fraga-ria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vitis L.

6.

Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali: a.

Bean golden mosaic virus b. Cowpea mild mottle virus c. Lettuce infectious yellows virus d. Pepper mild tigré virus e. Squash leaf curl virus f.

Euphorbia mosaic virus g. Florida tomato virus e.

Piante parassitarie 1.

Arceuthobium spp. (specie non europee) Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo 0.1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 1.

Globodera pallida (Stone) Behrens 2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 6.1

6.2

Meloidogyne fallax Karssen 7.

Opogona sacchari (Bojer) 8.a

Rhagoletis completa Cresson 8.b

8.1

Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9.

Spodoptera littoralis (Boisduval)

Produzione agricola 32

916.20

b. Batteric. Funghi Synchytrium endobioticum

(Schilbersky) Percival d.

Virus e organismi patogeni virus-simili 1.

Apple proliferation mycoplasm 2.

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 2.1

Candidatus Phytoplasma ulmi 3.

Pear decline mycoplasm Parte B

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette Specie Zona(e)

protetta(e)

Protezione dei vegetali. O 33

916.20

Allegato 246 (art. 3, 5-7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie Oggetto

della

contaminazione

1.

Aculops fuchsiae Keifer Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Aleurocanthus spp. Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 4.

Anthonomus signatus (Say) Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 5.

Aonidella citrina Coquillet Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

6.

Aphelenchoïdes besseyi Christie (*)

Sementi di Oryza spp.

7.

Aschistonyx eppoi Inouye Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei 8. …

9.

Carposina niponensis Walsingham

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

9.1

Circulifer haematoceps Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

9.2

Circulifer tenellus Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

10.

11.

Enarmonia packardi (Zeller) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

46 Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385), dai n. I delle O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 4009) e del 17 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2041).

Produzione agricola 34

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 12.

Enarmonia prunivora Walsh Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di Paesi non europei 13.

Eotetranychus lewisi McGregor Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

14.

Eutetranychus orientalis Klein Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

15.

Grapholita inopinata Heinrich

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

16.

Hishomonus phycitis Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

17.

Leucaspis japonica Ckll. Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel) Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay 19.

Margarodes, specie non europee, quali:

a. Margarodes vitis (Phillipi) b. Margarodes

vredendalensis de Klerk

c. Margarodes prieskaensis

Jakubski

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

20.

Numonia pyrivorella (Matsumura) Vegetali di Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 21.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker

Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei 21.0 Parasaissetia nigra (Nietner) Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Vegetali di

Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

22.

Pissodes spp. (specie non europee) Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei

Protezione dei vegetali. O 35

916.20

Specie Oggetto

della

contaminazione

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, e Ponci- rus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato 23.1 Radopholus similis (Cobb) Thorne Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato 25.

Scirtothrips aurantii Faure Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 26.

Scirotothrips dorsalis Hood Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

27.

Scirtothrips citri (Moultex) Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 28.

Scolytidae spp. (specie non europee)

Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi,

legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei 28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tuberi di Solanum tuberosum L.

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

30.

Taxoptera citricida Kirk. Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

31.

32.

Unaspis citri Comstock Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) In Svizzera, Aphelenchoides besseyi Christie non è presente su Oryza spp.

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione 1. ...

2. Citrus

variegated

chlorosis Vegetali

di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye Sementi di

Zea mais L.

3.1

Pseudomonas syringae pv. persi- cae (Prunier et al.) Young et al. Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e di Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 4.

...

Produzione agricola 36

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 5.

Xanthomonas campestris pv.

Oryzae (Ishiyama) Dye et pv.

Oryzico- la (Fang. et al.) Dye Sementi di Oryza spp.

5.1

Ylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

c. Funghi

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni non europei) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle semen- ti, originari di Paesi non europei 1.1

Anisogramma anomala (Peck) E.

Müller

Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Canada e Stati Uniti d'America

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 3.

Atropellis spp.

Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L.

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Stati Uniti d'America e Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d'America e Canada.

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 8.

Diaporthe vaccinii Shaer Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

9.

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk.

Men-des

Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di Citrus reticolata Blanco e Citrus inesi (L) Osbeck, originari dell'America meridionale 10.

Fusarium oxysporum f. sp.

Albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi

11.

...

11.

Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

Protezione dei vegetali. O 37

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 12.1 Phoma

tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 13.

Puccinia pittieriana Hennings Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi

14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 15.

Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto

Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

d.

Virus e organismi patogeni virus-simili Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Beet curly top virus (isolati non europei)

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

2. Black

raspberry latent virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 3.

Agenti della necrosi e pseudonecrosi

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

4. Cadang-Cadang

viroid

Vegetali

di

Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

5. Virus

dell'accartocciamento del

ciliegio(*) (Cherry leafroll virus) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 5.1

Chrysanthemum stem necrosis virus

Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

6.

Citrus mosaic virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

7.

Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

8. Leprosis

Vegetali

di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

9. Little

cherry

pathogen (isolati non europei)

Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Pru- nus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtel- la Miq., Prunus yedoensis Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

10. Agenti

della

diffusione naturale della psorosi

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

11. Palm

lethal

yellowing mycoplasm Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non

Produzione agricola 38

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione europei 12. Prunus

necrotic

ing spot virus (**) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 13.

Satsuma dwarf virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

13.1 Sprioplasma citri Saglio et al. Vegetali di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

14.

Tatter leaf virus

Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

15.

Witches' broom (MLO) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*)

In Svizzera Cherry leafroll virus non è presente su Rubus L.

(**) In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non è presente su Rubus L.

Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Aphelenchoides besseyi Christie Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Vegetali di

Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

3.

Ditylenchus destructor Thorne Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus

ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacin- thus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tubero- sum L.), destinati alla piantagione 4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia

Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L. Galtonia candi- cans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum

L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagio-ne, e sementi di Medicago sativa L.

6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dian- thus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad

Protezione dei vegetali. O 39

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione eccezione delle sementi 8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fiori recisi, ortaggi fogliacei d'Apium graveolens L.

e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi:

- i

bulbi,

- i

cormi,

- i vegetali della famiglia Gramineae, - i

rizomi,

- le

sementi.

9.

Liriomyza trifolii (Burgess) Fiori recisi, ortaggi fogliacei d'Apium graveolens L.

e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi:

- i

bulbi,

- i

cormi,

- i vegetali della famiglia Gramineae, - i

rizomi,

- le

sementi.

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Sementi di Medicago sativa L.

2.

Clavibacter michiganensis ssp.

michiganensis (Smith) Davis et al.

Vegetali di Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

4.

Erwinia chrysanthemi pv.

dianthi-cola (Hellmers) Dickey Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder

Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 6.

7.

Xanthomonas campestris pv.

pha-seoli (Smith) Dye Sementi di Phaseolus L.

8.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 9.

Xanthomonas campestris pv.

vesicatoria (Doidge) Dye Vegetali di Solanum lycopersicum L. E Capsicum spp., destinati alla piantagione 10.

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Produzione agricola 40

916.20

c. Funghi

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Ceratocystis platani (J. M.

Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale 3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7.

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni

Sementi di Helianthus annuus L.

9.

Puccinia horiana Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

9.1

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Vegetali di Pinus L, ad eccezione dei frutti e delle sementi

10.

Scirrhia pini Funk & Parker Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11.

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

12.

Verticillium dahliae Klebahn Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

d.

Virus e organismi patogeni virus-simili Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Arabis mosaic virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Beet leaf curl virus Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagio-ne, ad eccezione delle sementi

3.

Chrysanthemum stunt viroid Vegetali di Dendranthema [DC.] Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

6. Grapevine

flavescence

dorée

MLO

Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti e delle sementi

7.

Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7.1

Potato spindle tuber viroid Vegetali destinati alla piantagione (comprese le sementi) di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. e vegetali di Solanum tuberosum L.

8.

Potato stolbur mycoplasm Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Protezione dei vegetali. O 41

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 9.

Raspberry ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11.

Strawberry crinkle virus Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12.

Strawberry latent ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 13.

Strawberry mild yellow edge virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 14.

Tomato black ring virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 15.

Tomato spotted wilt virus Vegetali di Apium graveolens L. Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

16.

Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Parte B

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie

Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

Cantone VS

Produzione agricola 42

916.20

d.

Virus e organismi patogeni virus-simili Specie

Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

2. Grapevine

flavescence

dorée MLO

Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Tutti i Cantoni,

ad eccezione di

TI e Val

Mesolcina

(Cantone GR)

Protezione dei vegetali. O 43

916.20

Allegato 347 (art. 7, 12 e 13)

Parte A

Merci di cui è vietata l'importazione Descrizione Paese

d'origine

1. Vegetali

di

Abies Mill., Cedrus Trew, Cha- maecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Paesi non europei

2. Vegetali

di

Castanea Mill. e Quercus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi Paesi non europei

3. Vegetali

di

Populus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi Paesi dell'America settentrionale 5. Corteccia

di

Castanea Mill. separata dal tronco Tutti i Paesi 6. Corteccia

di

Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., separata dal tronco Paesi dell'America settentrionale 7. Corteccia

di

Acer saccharum Marsh., separata dal tronco

Paesi dell'America settentrionale 8. Corteccia

di

Populus L. separata dal tronco Paesi del continente americano 9. Vegetali

di

Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.

e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di

foglie, fiori e frutti Paesi non europei

9.1 Vegetali

di

Photinia Lindl. esclusi Photinia davidiana

(Dcne.) Cardot, destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo ve-

getativo, privi di foglie, fiori e frutti Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica

popolare democratica di Corea 9.2 Vegetali

di

Cotoneaster Ehrh. e Photinia davi- diana

(Dcne.) Cardot

Tutti i Paesi

10. Tuberi

di

Solanum tuberosum L., tuberiseme di patate

Stati terzi

11.

Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanumtu-

berosum L. di cui all'allegato 3 parte A punto 10

Stati terzi

12. Tuberi

della

specie

Solanum

L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui all'allegato 3 parte A punti 10 e 11 Ferme restando le esigenze particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato 4 parte A sezione I, tutti i Paesi terzi, ad eccezione di - Algeria, Israele, Marocco, Tunisia e Turchia,

- Paesi dell'Europa continentale riconosciuti indenni da Clavibacter mi-chiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis 47 Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385) dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4009).

Produzione agricola 44

916.20

Descrizione Paese

d'origine

et al. oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute

dall'UFAG per la lotta contro tale organismo.

13. Vegetali

di

Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di

cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 o 12 Tutti i Paesi ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei 14.

Terra e terreno di coltura costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide

organiche, quali parti di vegetali, humus (comprese torba o corteccia), ad eccezione di quelli

costituiti esclusivamente da torba Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina e Paesi che non

appartengono all'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

15. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti Stati terzi

16. Vegetali

di

Citrus L., Fortunella Swingle, e Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi

Stati terzi

17. Vegetali

di

Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi

Algeria, Marocco

18. Vegetali

di

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e relativi ibridi, e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermo restando il divieto riguardante i vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 9, se del caso Paesi non europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, di Australia, Nuova Zelanda, Canada e degli Stati continentali degli Stati Uniti d'America.

19. Vegetali

della

famiglia

Gramineae, esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Bu- chloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Corta- deria Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei Parte B

Merci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette Descrizione Zone

protette

1.

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di - Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

da parte dell'UFAG

o

Cantone VS

Protezione dei vegetali. O 45

916.20

- zone diverse dalle zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG

o

- zone di Stati membri dell'Unione europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente: - zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

o

- «zone tampone» nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo appropriato a un regime di lotta ufficialmente riconosciuto e controllato

con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati e dove i suddetti ve-

getali possono essere introdotti nelle zone protette da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. degli Stati membri della Comunità europea.

Produzione agricola 46

916.20

Allegato 448 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48) Parte A

Esigenze particolari per l'importazione e la messa in commercio di merci Sezione I Merci provenienti da Stati terzi Merci Esigenze

particolari

1.1

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L. e Taxus L., ad eccezione del:

- legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conife-

re),

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,

- legname

di

Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il le-

gname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il

quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82° C per un pe-

riodo di 7-8 giorni, ma

compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ori-

ginario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e

Stati Uniti d'America, in cui Bursaphe- lenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a adeguato

trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul

legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

e sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza,

oppure

b. adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione,

comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della

temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione

(ore),

oppure

c. adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%) e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare

il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Mono- chamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o 48 Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385), dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 4009), dal n. II dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6141) e dal n. I dell'O del DEFR del 17 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2041).

Protezione dei vegetali. O 47

916.20

Merci Esigenze

particolari

del suo vettore.

1.2

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (otte-

nuti completamente o in parte da dette conifere), originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in

cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. è notoria-

mente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a. adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure

b. adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione,

comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della

temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione

(ore),

e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare

il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Mono- chamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.

1.3

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di Thuja L. e Taxus L., ad eccezione del:

- legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conife-

re),

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, ma compreso quello che non ha conservato la superficie Constatazione ufficiale che il legname: a. è scortecciato,

oppure

b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20

% nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo

e temperatura; constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o

sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-

presa la parte più interna); constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certi-

Produzione agricola 48

916.20

Merci Esigenze

particolari

rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

ficati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza,

oppure

d. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

e. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un pro-

dotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui

certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della

pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.4 …

1.5

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del:

- legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conife-

re),

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,

ma

compreso

quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ori-

ginario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è originario di zone notoriamente indenni da:

- Monochamus spp. (specie non europee),

- Pissodes spp. (specie non europee), - Scolytidae (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordi-

nanza, alla rubrica «Origine», oppure

b. è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monocha- mus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20

% nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo

e temperatura; constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o

sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-

presa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del

Protezione dei vegetali. O 49

916.20

Merci Esigenze

particolari

marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certi-

ficati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure

e. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

f. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un pro-

dotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui

certificati di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, del principio attivo, della

pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.6

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del:

- legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conife-

re),

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,

ma

compreso

quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, ori-

ginario di Stati terzi diversi da: - Russia, Kazakistan e Turchia, - Stati terzi europei, - Canada,

Cina,

Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e

Stati Uniti d'America, in cui Bur- saphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monocha- mus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del

20% nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.»

o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

d. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa)

Produzione agricola 50

916.20

Merci Esigenze

particolari

e della concentrazione (%), oppure

e. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-

presa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certi-

ficati di cui all'articolo 11della presente ordinanza.

1.7

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere(Coniferales)originario di:

- Russia, Kazakistan e Turchia, - Paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di

Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphe- lenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.è notoriamente

presente.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è originario di zone notoriamente indenni da:

- Monochamus spp. (specie non europee),

- Pissodes spp. (specie non europee), - Scolytidae (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordi-

nanza, alla rubrica «Origine», oppure

b. è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del

20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

e. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-

presa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.

Protezione dei vegetali. O 51

916.20

Merci Esigenze

particolari

2.

Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore

uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori e tranne materiale per casse-

ratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della parti-

ta.

Il materiale da imballaggio in legno deve: - essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO49 per le misure fitosanita-

rie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in

legno negli scambi internazionali, - essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato 1 della stessa norma internazionale, e

- essere

contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da

imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformi-

tà con tale norma.

2.1 Legname

di

Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del:

- legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, - legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,

originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione, comprovata dal marchio «kilndried» o «K.D.» o da un altro marchio ricono-

sciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

2.2 Legname

di

Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario di Stati Uniti d'America e Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da Cerato-

cystis virescens (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallaccia-

tura.

49 Regulation of wood packaging material in international trade. Questo documento è consultabile su: https://www.ippc.int/en/publications/640/

Produzione agricola 52

916.20

Merci Esigenze

particolari

2.3

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di Fraxinus L., Juglans ai- lantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ad eccezione del:

- legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da detti alberi),

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non

trattato, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Co-

rea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.

Constatazione ufficiale che: a. il legname è originario di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fairmaire; il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11, oppure

b. che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione fitosanitaria nazionale,

oppure

c. che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino a ottenere un assorbi-

mento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

2.4

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Fraxinus L; Juglans ailantifo- lia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Coresa, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis

Fairmaire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.

Protezione dei vegetali. O 53

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Merci Esigenze

particolari

2.5

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di Fraxinus L., Juglans ailantifolia

Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia,

Taiwan e Stati Uniti d'America.

Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis

Fairmaire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.

3. Legname

di

Quercus L., ad eccezione di:

- legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami,

- fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in le-

gno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il

legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per

20 minuti,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli Stati Uniti

d'America.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure

b. è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

oppure

c. è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

d. nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore

di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso

del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio

«kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale,

apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

4.1

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di Betula L., ad eccezione di:

- legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da detti alberi),

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e Constatazione ufficiale che: a. la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione

fitosanitaria nazionale, oppure

b. il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino a ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

Produzione agricola 54

916.20

Merci Esigenze

particolari

altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non

trattato, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America, dove l'Agrilus anxius Gory è notoriamente presente.

4.2

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Betula L.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

4.3

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, corteccia e oggetti di corteccia di Be- tula L., originari del Canada e degli Stati Uniti d'America, dove l'Agrilus anxius Gory è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.

5. Legname

di

Platanus L., ad eccezione del legname in forma di: - piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palettecasse ed altre piattaforme di carico,

spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo

e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie, come il legname

della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia o degli Stati Uniti.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried» o «KD» oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

Protezione dei vegetali. O 55

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Merci Esigenze

particolari

6. Legname

di

Populus L., ad eccezione di:

- legname

in

forma

di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati

nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname,

costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente

americano.

Constatazione ufficiale che il legname: - è

scortecciato

oppure

- è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del

20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.»

o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

7.1

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi

o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

- Acer saccharum Marsh, originario di Stati Uniti d'America e Canada, - Platanus L., originario di Stati Uniti d'America o Armenia,

- Populus L., originario del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del

20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-

presa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.

Produzione agricola 56

916.20

Merci Esigenze

particolari

7.1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

- Acer saccharum Marsh., originario degli Stati Uniti e del Canada, o, - Populus L., originario del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,

o

b. è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o

da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti o

c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), o

d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più inter-

na), da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza.

7.1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Platanus L, origi-

nario dell'Armenia o degli Stati Uniti.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o

da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti o

b. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), o

c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più inter-

Protezione dei vegetali. O 57

916.20

Merci Esigenze

particolari

na), da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza.

7.2

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Quercus L. originario degli Stati Uniti d'America.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del

20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

b. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.

7.3 Corteccia

separata

dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di Paesi non

europei.

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a. è stata sottoposta ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

b. è stata sottoposta ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia

(compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza,

e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lascia-

re il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Mono- chamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. o

Produzione agricola 58

916.20

Merci Esigenze

particolari

del suo vettore.

7.4

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, il legname di Amelanchier Medik.,

Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.

Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche e trucioli, ottenuti interamente o parzialmente da tali vegetali,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse

ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e

qualità di quello delle partite e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

originario di Canada e Stati Uniti.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine ha ri-

conosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanita-

rie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

o

b. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente

ordinanza,

o

c. è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui certificati di cui agli ar-

ticoli 9 e 10 della presente ordinanza.

7.5

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, il legname in forma di piccole

placche ottenute interamente o parzialmente da Amelanchier Medik., Aronia

Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., originario di Canada e Stati Uniti.

Constatazione ufficiale che il legname: a. è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle

piante nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata

nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichia-

razione supplementare», o

b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, o

c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzione nell'intero profilo del legname, da

indicare sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza.

Protezione dei vegetali. O 59

916.20

Merci Esigenze

particolari

8. …

8.1

Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei.

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Pissodes spp. (specie non europee).

8.2

Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di Paesi non europei.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 8.1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Scolytidae spp. (specie non europee).

9. Vegetali

di

Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di

Scirrhia pini Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

10. Vegetali

di

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1, 8.2 o 9, se del caso, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio

dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11.01 Vegetali di Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Cerato-

cystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1 Vegetali

di

Castanea Mill. e Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei.

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.01, constata-

zione ufficiale che nessun sintomo di Cronar- tium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue imme-

diate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Produzione agricola 60

916.20

Merci Esigenze

particolari

11.2 Vegetali

di

Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b. che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11.3 Vegetali

di

Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Canada e Stati Uniti

d'America.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Aniso-

gramma anomala (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazio-

nali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla ru-

brica «Dichiarazione supplementare», o

b. che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E.

Müller all'atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle imme-

diate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 9 e 10

della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato

indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

11.4 Vegetali

di

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami tagliati con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Co-

rea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis

Fairmaire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.

11.5 Vegetali

di

Betula L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di Betula L. con o senza foglie.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.

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Merci Esigenze

particolari

12. Vegetali

di

Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Armenia o degli Stati Uniti d'America.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dal-

l'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

13.1 Vegetali

di

Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi terzi.

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melam-

psora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo

completo.

13.2 Vegetali

di

Populus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi del continente americano.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 3 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

14. Vegetali

di

Ulmus L., destinati alla piantagione, eccetto le sementi, originari di Paesi dell'America settentrionale.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Candidatus Phytoplasma ulmì è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

14.1. Vegetali destinati alla piantagione, a eccezione di marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.

Roem., Pyrus L. e Sorbus L. originari di Canada e Stati Uniti.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, o all'allegato 4 parte A sezione I punti 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che i vegetali:

a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della pre-

sente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

o

b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine, e

Produzione agricola 62

916.20

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particolari

ii) che è sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce

di Saperda candida Fabricius effettuate a intervalli opportuni, e iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito:

- soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Sa- perda candida Fabricius, o - soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circon-

dato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m dove l'assenza di Saperda candida Fabricius è stata confermata da ispe-

zioni ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni, e

iv) immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a

un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di Saperda candi- da Fabricius, in particolare nel fusto dei vegetali stessi, comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.

15. …

16. …

16.1 Frutti

di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.

16.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., e relativi ibridi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.3, 16.4 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:

a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv.

citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto

dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,

o

b. che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv.

citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è

menzionata nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato in

anticipo e per iscritto dall'organizzazione

Protezione dei vegetali. O 63

916.20

Merci Esigenze

particolari

nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,

o

c. che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xantho- monas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionato nei certificati di cui

agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», o

d.

che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare

Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, e

che i frutti sono stati sottoposti a trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un

altro trattamento efficace menzionato nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato in

anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,

e

che le ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni prima dell'esportazione

hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, e

che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

o

e.

qualora i frutti siano destinati alla trasformazione industriale, che le ispezioni uffi-

ciali precedenti l'esportazione hanno evidenziato che i frutti sono indenni da sintomi

di Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomo- nas citri pv. aurantifolii, e

che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare

Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii, e

che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate dall'UFAG,

e

che i frutti sono stati trasportati in singoli

Produzione agricola 64

916.20

Merci Esigenze

particolari

imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indica-

zione che sono destinati alla trasformazione industriale,

e

che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità.

16.3 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:

a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Cercospora angolensis

Carv. et Mendes nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato

comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,

o

b. che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Cercospora angolensis

Carv. et Mendes, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosa-

nitarie, che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supple-

mentare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,

o

c. non è stato osservato alcun sintomo di Cercospora angolensis Carv. et Mendes nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetati-

vo, e che nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.4 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:

a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Phyllosticta citricarpa

(McAlpine) Van der Aa, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status

sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la pro-

tezione delle piante del Paese interessato, o

b. che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione

Protezione dei vegetali. O 65

916.20

Merci Esigenze

particolari

delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa

(McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di

cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supple-

mentare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato,

o

c. che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllo- sticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nei

certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

e

che i frutti sono risultati esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, o

d. che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati e

a misure agricole contro Phyllosticta citri- carpa (McAlpine) Van der Aa, e

che sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nei frutti non è stato rilevato

alcun sintomo di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, e

che i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di Phyllo- sticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione di un campione rappresentativo definito nel rispetto delle norme inter-

nazionali,

e

che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità, o

e.

nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, che i frutti sono risultati

esenti da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di un'ispezione ufficiale di

Produzione agricola 66

916.20

Merci Esigenze

particolari

un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, e

che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», è inclusa una

dichiarazione attestante che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati contro Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa eseguiti al momento opportuno, e

che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate dall'UFAG,

e

che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione

che sono destinati alla trasformazione industriale,

e

che nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza sono incluse informazioni sulla tracciabilità.

16.5 Frutti

di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di Paesi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di Tephri-

tidae (specie non europee).

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:

a. che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in

questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b. che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle

immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel

luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi noci-

vi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,

c. che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, d. che i frutti sono stati sottoposti a idoneo trattamento; vale a dire a un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di

vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace con-

Protezione dei vegetali. O 67

916.20

Merci Esigenze

particolari

tro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, a un trattamento chimico ammesso a norma della

legislazione svizzera.

16.6 Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. e Citrus

aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L., originari dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madaga-

scar, La Reunion, Maurizio e Israele.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:

a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

o

b. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta

(Meyrick), nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di

cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supple-

mentare»,

o

c. sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha

riconosciuto indenne da Thaumatotibia leu- cotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure

fitosanitarie, e nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla

rubrica «Dichiarazione supplementare», e

sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), o

d. sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni

da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leuco- treta (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la pro-

tezione delle piante del Paese interessato.

Produzione agricola 68

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Merci Esigenze

particolari

17. Vegetali

di

Amelanchier Med., Chae- nomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punto 15, se del caso, consta tazione ufficiale:

a. che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., oppure

b. che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG,

oppure

c. che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Er- winia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 18.1 Vegetali

di

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillan- thus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Li- monia L., Microcitrus Swingle., Mur- raya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr.,

Triphasia Lour. e Vepris Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di Citrus L., Fortu- nella Swingle e Poncirus Raf., e loro ibridi, originari di Stati terzi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un Paese che l'UFAG ha riconosciuto indenne da Candida- tus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi.

18.2 Vegetali

di

Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., esclusi frutti e sementi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di un Paese notoriamente indenne da Trioza erytreae Del Guercio,

o

b. che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha

riconosciuto indenne da Trioza erytreae Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di

cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supple-

mentare»,

o

c. che i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine,

e

in cui i vegetali sono collocati in un sito

Protezione dei vegetali. O 69

916.20

Merci Esigenze

particolari

soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Trioza erytreae

Del Guercio,

e

in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato

alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.

18.3 Vegetali

di

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P.

Browne, Atalantia Corrêa, Balsamoci- trus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm.

f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi

Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Stati terzi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di un paese in cui Diaphorina citri Kuway è notoriamente assente,

oppure

b. i vegetali sono originari di una zona indenne da Diaphorina citri Kuwai, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazio-

nale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e

che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

18.4 Vegetali

di

Microcitrus Swingle, Naringi Adans. e Swinglea Merr., esclusi frutti e sementi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali:

a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii nel rispetto delle pertinenti norme internazionali

per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto dall'organizzazione na-

zionale per la protezione delle piante del Paese interessato,

o

b. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ri-

conosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifo- lii, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che

è menzionata sui certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla

rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato in anticipo e per iscritto

dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese interessato.

Produzione agricola 70

916.20

Merci Esigenze

particolari

19.1 Vegetali

di

Crataegus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 9 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dal-

l'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,

originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi

sui generi di cui trattasi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono: - per

Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry

latent

ringspot

virus,

- Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus, - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- per

Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;

- per

Prunus L.:

- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

- Xanthomonas arboricola pv.

pruni (Smith) Vauterin et al.; - per

Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.;

- per

Pyrus L.:

- Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; - per

Rubus L.:

- Arabis mosaic virus - Raspberry ring spot virus - Strawberry latent ring spot virus

- Tomato black ring virus; - per tutte le specie: altri virus e organismi virus-simili, non europei.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e

all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di malattia causata da detti organismi nocivi particolarmente pericolosi sui vegetali nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

20. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai

Protezione dei vegetali. O 71

916.20

Merci Esigenze

particolari

destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm.

vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produ-

zione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.

21.1 Vegetali

di

Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Strawberry latent «C» virus - Strawberry vein banding virus - Micoplasma delle scope delle streghe della fragola (Strawberry wit-

ches' broom mycoplasm).

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 19.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in

linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in

questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti

dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove,

oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi

completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in que-

stione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b. che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolar-

mente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di

produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

Produzione agricola 72

916.20

Merci Esigenze

particolari

21.2 Vegetali

di

Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Aphelenchoides bes- seyi Christie

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: a. che nessun sintomo di Aphelenchoides bes- seyi Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b. che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a. del

presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphe- lenchoides besseyi Christie.

21.3 Vegetali

di

Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e

d'Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1 Vegetali

di

Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su Malus Mill.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Cherry rasp leaf virus (American), - Tomato ringspot virus.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione uffi-

ciale:

a. che i vegetali:

- hanno

ottenuto

certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione

che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in

condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in

questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi

esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi

completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in que-

stione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie

provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato os-

servato né sui vegetali nel luogo di produ

Protezione dei vegetali. O 73

916.20

Merci Esigenze

particolari

zione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

22.2 Vegetali

di

Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasm.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione

ufficiale:

a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm,

b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi pro-

vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple prolifera-

tion mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni ade-

guate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno

una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation myco-

plasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e

rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di ma-

lattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui

vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

23.1 Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi

nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:

- Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L.

- Prunus blireiana André - Prunus brigantina Vill.

- Prunus cerasifera Ehrh.

- Prunus cistena Hansen - Prunus curdica Fenzl. & Fritsch.

- Prunus domestica ssp. domestica L.

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 19.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano

in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivela-

tisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

Produzione agricola 74

916.20

Merci Esigenze

particolari

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi

- Prunus glandulosa Thunb.

- Prunus holoserica Batal.

- Prunus hortulana Bailey - Prunus japonica Thunb.

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne

- Prunus maritima Marsh.

- Prunus mume Sieb. et Zucc.

- Prunus nigra Ait.

- Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L.

- Prunus sibirica L.

- Prunus simonii Carr.

- Prunus spinosa L.

- Prunus tomentosa Thunb.

- Prunus triloba Lindl.

- altre

specie

di

Prunus L. sensibili al Plum pox virus.

oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi

completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal

suddetto organismo nocivo all'atto di tale prova

b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie

provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produ-

zione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze,

c. che si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri

virus o agenti patogeni virus-simili.

23.2 Vegetali

di

Prunus L., destinati alla piantagione:

a. originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su Prunus L.

b. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note

manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente peri-

colosi,

c. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei nei quali

siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi partico-

larmente pericolosi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a.: - Tomato

ringspot

virus

- per il caso di cui alla lettera b.: - Cherry rasp leaf virus (americano),

- Peach mosaic virus (americano),

- Peach

phony

rickettsia

- Peach rosette mycoplasm - Peach

yellows

mycoplasm

- Plum line pattern virus (americano),

- Peach

X-disease

mycoplasm

- per il caso di cui alla lettera c.: - Little

cherry pathogen.

Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali:

- hanno

ottenuto

certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione

che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in

condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in

questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi

esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi

completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in que-

stione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie

provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato os-

servato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle

immediate vicinanze.

Protezione dei vegetali. O 75

916.20

Merci Esigenze

particolari

24. Vegetali

di

Rubus L., destinati alla piantagione:

a. originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, su Rubus L.

b. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note

manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente peri-

colosi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a.: - Tomato

ringspot

virus

- Black raspberry latent virus - Cherry

leafroll

virus

- Prunus necrotic ringspot virus - per il caso di cui alla lettera b.: - Raspberry leaf curl virus (americano),

- Cherry rasp leaf virus (americano).

Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I

punto 19.2,

a. i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,

b. constatazione ufficiale: aa. che i vegetali

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi pro-

vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi

particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appro-

priati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti

organismi nocivi all'atto di tali prove,

oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni ade-

guate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno

una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi partico-

larmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

25.1 Tuberi

di

Solanum tuberosum L., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Synchytrium endo- bioticum (Schilbersky) Percival.

Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12, constatazione ufficiale: a. che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival è stato osservato né nel luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure

b. che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall'UFAG per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

Produzione agricola 76

916.20

Merci Esigenze

particolari

25.2 Tuberi

di

Solanum tuberosum L.

Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato

4 parte A sezione I 25.1, constatazione ufficiale:

a. che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da Clavi bacter michiganen-

sis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

oppure

b. che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall'UFAG per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

25.3 Tuberi

di

Solanum tuberosum L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di Paesi nei quali siano note ma-

nifestazioni del Potato spindle tuber viroid.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.

25.4 Tuberi

di

Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono notoriamente esenti da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens, e a. che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Ralstonia solanacearum

(Smith) Yabuuchi et al., oppure

nelle zone nelle quali è nota la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., che i tuberi sono originari di un luogo di produzione rivelatosi indenne o rite-

nuto indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall'UFAG inteso a

eradicare Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., e

b. che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogy- ne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen,

oppure

nelle zone in cui è nota la presenza di Me- loidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen: - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Me- loidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base a un'indagine annuale della coltura ospite, eseguita mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezio

Protezione dei vegetali. O 77

916.20

Merci Esigenze

particolari

ne visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate cresciute sul luogo di produzione,

oppure

- che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale mani-

festazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a

ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusu-

ra delle confezioni o dei contenitori prima della messa in commercio e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen.

25.4.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., non destinati alla piantagione.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo Ralstonia solanacearum

(Smith) Yabuuchi et al..

25.4.2 Tuberi di Solanum tuberosum L.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che:

a. i tuberi sono originari di un Paese notoriamente indenne dalla Scrobipalpopsis sola-

nivora Povolny, oppure

b. i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

25.5 Vegetali

di

Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasm.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11, 12 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di

produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Produzione agricola 78

916.20

Merci Esigenze

particolari

25.6 Vegetali

di

Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. e delle sementi di Solanum lycopersicum L., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid .

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 25.5, se del caso, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetati-

vo completo.

25.7 Vegetali

di

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Ni- cotiana L. e Solanum melongena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Ral- stonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., oppure b. che nessun indizio di Ralstonia solana- cearum (Smith) Yabuuchi et al. è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzio-

ne dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

25.7.1 Vegetali di Solanum lycopersicum L.

e Solanum melongena L., esclusi frutti e sementi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 e 45.3, constatazione ufficiale che i vegetali:

a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti nor-

me internazionali per le misure fitosanitarie,

o

b. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ri-

conosciuto indenne da Keiferia lycopersi- cella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei

certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

25.7.2 Frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

Constatazione ufficiale che i frutti: a. sono originari di un Paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti nor-

me internazionali per le misure fitosanitarie,

o

b. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ri-

conosciuto indenne da Keiferia lycopersi- cella (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei

certificati di cui agli articoli 9 e 10 della

Protezione dei vegetali. O 79

916.20

Merci Esigenze

particolari

presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

o

c. sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha

riconosciuto indenne da Keiferia lycoper- sicella (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, e che è menzionato

nei certificati di cui agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza alla rubrica «Dichia-

razione supplementare».

26. Vegetali

di

Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle

sementi.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

27.1 Vegetali

di

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargo- niuml'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di zone indenni da Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodop- tera littoralis (Boisd.), istituite dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

b. all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Helicoverpa armigera (Hübner) o di Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione,

oppure

c. i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.

27.2 Vegetali

di

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 27.1, constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di zone indenni da Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius), istituite dall'organizzazione fito-

sanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure

fitosanitarie,

oppure

b. dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Spodoptera eridiana Cramer, Spodopte- ra frugi perda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) nel luogo di produzione, oppure

c. i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.

Produzione agricola 80

916.20

Merci Esigenze

particolari

28. Vegetali

di

Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti

27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono al massimo la terza generazione di materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono di-

rettamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stund viroid

all'atto di un controllo ufficiale eseguito al momento della fioritura, b. che i vegetali e le talee: - provengono

da

ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese du-

rante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di

Puccinia horiana Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui

immediate vicinanze non si sono manifestati sintomi di Puccinia horiana

Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione,

oppure

- sono stati sottoposti a idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hen-

nings,

c. che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.

28.1 Vegetali

di

Dendranthema (DC.) Des Moul. e Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione

delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale:

a. che i vegetali sono stati ininterrottamente in un Paese indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus,

oppure

b. che i vegetali sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale del Paese di esportazione

ha riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus conformemen-

te alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

c. che i vegetali sono stati ininterrottamente in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni

Protezione dei vegetali. O 81

916.20

Merci Esigenze

particolari

ufficiali e, se del caso, mediante esami.

29. Vegetali

di

Dianthus L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti

27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr e Burkholder e Phialophora

cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,

- che

nessun

sintomo

degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.

30. Bulbi

di

Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imbal-

laggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un con-

sumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

31. Vegetali

di

Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi

nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus: Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2,

a. nei quali non sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

constatazione ufficiale che i vegetali: a. provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manife-

stazioni di Tomato ringspot virus, oppure

b. derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da

Tomato ringspot virus a un sistema ufficialmente approvato di test virologici

b. nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb

sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ring-

spot virus.

constatazione ufficiale che i vegetali: a. provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manife-

stazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure

b. derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot a un sistema ufficialmente approvato di test virologici.

32.1 Vegetali

di

specie

erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi,

- cormi,

- vegetali

della

famiglia

Gramineae,

- rizomi,

- sementi,

- tubercoli,

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28 e 29, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati

coltivati in vivaio e: a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Lirio-

myza sativae (Blanchard) e Amauromyza

Produzione agricola 82

916.20

Merci Esigenze

particolari

originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Liriomyza sativae Blanchard e Amauromyza maculosa (Malloch)

maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata

sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure

b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e

Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazio-

nali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blan-

chard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti

l'esportazione,

oppure

c. immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blan-

chard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch). Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato, oppure

d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Li- riomyza sativae (Blanchard) e Amauro- myza maculosa (Malloch) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

32.2 Fiori recisi di Dendranthema (DC) Des.

Moul., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

- sono originari di un Paese indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauro- myza maculosa (Malloch), oppure

- immediatamente

prima

dell'esportazione

sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3 Vegetali

di

specie

erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi,

- cormi,

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:

Protezione dei vegetali. O 83

916.20

Merci Esigenze

particolari

- vegetali della famiglia Gramineae, - rizomi,

- sementi,

- tubercoli.

a. che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),

oppure

b. che nessun sintomo di Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure

c. che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati in-

denni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e

hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e

Liriomyza trifolii (Burgess), oppure d. che i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza hui-

dobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infesta-

zione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

33.

Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto.

Constatazione ufficiale che: a. il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nonché

b. i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Glo- bodera pallida (Stone) Behrens e Globo- dera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

Produzione agricola 84

916.20

Merci Esigenze

particolari

34.

Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di so-

stanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia o costituiti in parte di qualsiasi sostanza inorganica solida, desti-

nati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali e originari di: - Turchia

- Bielorussia,

Georgia,

Moldavia,

Russia e Ucraina,

- Paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

Constatazione ufficiale: a. che il terreno di coltura, al momento della piantagione:

- non conteneva terra e materia inorganiche,

oppure

- era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto a idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri

organismi, nocivi,

oppure

- era stato sottoposto a idoneo trattamento atto a eliminare gli organismi nocivi,

e

che

b. dopo la piantagione: - sono

state

prese

adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure

- nelle

due

settimane

precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del

terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario

per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il ter-

reno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera

a.

35.1 Vegetali

di

Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

35.2 Vegetali

di

Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus.

Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I

punto 35.1, constatazione ufficiale: a. che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e

b. che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

36.1 Vegetali

destinati

alla piantagione ad eccezione di:

- bulbi

- cormi

- rizomi

- sementi

- tubercoli.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:

a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips

palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati

Protezione dei vegetali. O 85

916.20

Merci Esigenze

particolari

di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supple-

mentare»,

oppure

b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conforme-

mente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne daThrips palmi Karny all'atto

di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti

l'esportazione,

oppure

c. immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato,

oppure

d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Thrips palmi Karny, sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condi-

zioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Thrips

palmi Karny e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

36.2 Fiori recisi della famiglia Orchidaceae, frutti di Momordica L. e Solanum me- longena L.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:

- sono originari di un Paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure

- immediatamente

prima

dell'esportazione

sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny.

36.3 Frutti

di

Capsicum L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Hon-

duras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, Stati Uniti d'America e Polinesia francese in cui Anthonomus eugenii Cano è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che i frutti: b. sono originari di una zona indenne da Anthonomus eugenii Cano, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è

menzionata nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b. sono originari di un luogo di produzione, istituito nel Paese di esportazione dall'organizzazione fitosanitaria nazionale di tale paese e indenne da Anthonomus eu- genii Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani

Produzione agricola 86

916.20

Merci Esigenze

particolari

tarie, e che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e sono riconosciuti indenni da Antho-

nomus eugenii Cano all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.

37. Vegetali

di

Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei .

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 17, constatazione ufficiale che:

a. i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne dal Palm lethal yellowing mycoplasm e dal CadangCadang

viroid e tali organismi non sono stati osservati né nel luogo di produzione né nelle

immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b. nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio

dell'ultimo ciclo vegetativo completo, sono stati estirpati dal luogo di produzione i

vegetali che giustificano il sospetto di introduzione di questi agenti patogeni e i ve-

getali sono stati sottoposti a idoneo trattamento inteso a eradicare il Myndus crudus

Van Duzee,

c. le colture tissutali derivano da materiale che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a. e b.

37.1 Vegetali

di

Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e ap-

partenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Ju- baea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Tra- chycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 17, e le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I

punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali:

a. sono stati ininterrottamente in un Paese notoriamente indenne dalla Paysandisia ar-

chon (Burmeister), oppure

b. sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla Paysandi-

sia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

c. per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati in un luogo di produzione:

- registrato

e

sorvegliato dall'organizzazio-ne fitosanitaria nazionale nel Paese

di origine, e

- in cui i vegetali erano in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a im-

pedire l'introduzione della Paysandi-

Protezione dei vegetali. O 87

916.20

Merci Esigenze

particolari

sia archon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

- in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia

archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli op-portuni, anche immediata-

mente prima dell'esportazione.

38.1 …

38.2 Vegetali

di

Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Stati Uniti d'Ame-

rica o Brasile.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente pri-ma dell'esportazione i vegetali sono stati ispe-zionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer.

39.

Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei

vegetali in coltura tessutale, origi-nari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all'alle-gato 4 parte A sezione I punti 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, - sono cresciuti in vivaio, - sono stati sottoposti a ispezione in tempi op-portuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri or-ganismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nema-todi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi.

40.

Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle

sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi

europei e mediterranei.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 11.3,

12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie.

41. Vegetali

annuali

e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.

Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34,

35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione,

Produzione agricola 88

916.20

Merci Esigenze

particolari

e

- trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolar-

mente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nema-todi, insetti, acari e funghi nocivi

partico-larmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi.

42. Vegetali

della

famiglia

Gramineae di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e

dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Gly- ceria R. Bz., Hakonechloa Mak. ex Honda,

Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.

Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e

- trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolar-

mente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi

particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a

eliminare tali organismi.

43.

Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione,

ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei.

Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:

a. che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali;

b. che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a.: aa. almeno durante il periodo menzionato alla lettera a.:

- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,

- sono stati sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di

ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di

applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanita-

rio di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica

«Disinfestazione e/o trattamento di

Protezione dei vegetali. O 89

916.20

Merci Esigenze

particolari

disinfezione», sono stati sottoposti a ispezione ufficiale almeno sei volte l'anno, a intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che devono essere eseguite anche sulle piante nelle immedia-

te vicinanze dei vivai di cui alla lettera a., devono essere eseguite

almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di

tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se

quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali,

sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devo-

no essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso,

a un trattamento adeguato, e inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli

organismi nocivi citati, - sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché

sono stati esaminati e dichiarati esenti da organismi nocivi, - sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:

- scossi

e

sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure

- scossi

e

sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa.,

quinto trattino, oppure - sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da

organismi nocivi; la sostanza attiva, la

Produzione agricola 90

916.20

Merci Esigenze

particolari

concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della

presente ordinanza alla rubrica «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»;

bb. sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione

del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione

della partita.

44.

Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae

(tranne Dianthus L.), Compositae (tranne Dendranthema [DC.] Des Moul.),

Cruciferae, Leguminosae und Rosaceae (tranne Fragaria L.), originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei.

Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolar-

mente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi,

oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi.

45.1 Vegetali

di

specie

erbacee e vegetali di Ficus L. e d'Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di Paesi non europei.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia

tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zo-

na che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure

b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popola-

zioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato

sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e riconosciuto in-

denne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni

ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre

Protezione dei vegetali. O 91

916.20

Merci Esigenze

particolari

settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione, oppure

c. qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno

ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn.

(popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve esse-

re risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per

l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn.

(popolazioni non europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli eseguiti nello stesso periodo. Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applica-

to, oppure

d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati in vitro

in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Bemisia tabaci Genn.

(popolazioni non europee) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

45.2 Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisian- thus L., Rosa L., Solidago L., Trache- lium L. e ortaggi a foglia di Ocimum L., originari di Paesi non europei.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

- sono originari di un Paese indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), oppure

- immediatamente

prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Bemisia tabaci Genn.

(popolazioni non europee).

45.3 Vegetali

di

Solanum lycopersicum L.

destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus: a. dove non è nota la presenza di Be- misia tabaci Genn b. dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn.

Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6 e 25.7, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, constatazione ufficiale:

a. che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e: aa. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn,

oppure

bb. che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese nei tre mesi preceden

Produzione agricola 92

916.20

Merci Esigenze

particolari

ti l'esportazione,

oppure

b. che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime

di controllo per accertare l'assenza di Be- misia tabaci Genn.

46.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di Paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Bean golden mosaic virus - Cowpea mild mottle virus - Lettuce infectious yellows virus - Pepper mild tigré virus - Squash leaf curl virus - altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.;

Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3, a. Paesi, nei quali non è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn.

(popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali

durante l'intero ciclo vegetativo; b. Paesi, nei quali è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn.

(popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali

durante un adeguato periodo, e

a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e

da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi,

oppure

b. che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. E da altri vetto-

ri degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali eseguite in tempi opportuni, oppure

c. che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare Bemisia tabaci

Genn.

49.1 Sementi

di

Medicago sativa L.

Constatazione ufficiale: a. che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresenta-

tivo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure

b. che prima dell'esportazione è stata esegui

Protezione dei vegetali. O 93

916.20

Merci Esigenze

particolari

ta una fumigazione, oppure

c. che le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di labo-

ratorio su un campione rappresentativo.

49.2 Sementi

di

Medicago sativa L., originarie di Paesi nei quali siano note ma-

nifestazioni di Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I

punto 49.1, constatazione ufficiale: a. che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibac- ter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,

b. - che la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibac- ter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

oppure

- che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora ini-

ziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo

raccolto di sementi precedente, oppure

- che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1 %, c. che nessun sintomo di Clavibacter michi- ganensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L. duran-

te l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,

d. che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina.

51. Sementi

di

Phaseolus L.

Constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure

b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52. Sementi

di

Zea mays L.

Constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Erwinia stewartii (Smith) Dye,

oppure

b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye.

Produzione agricola 94

916.20

Merci Esigenze

particolari

53. Sementi

dei

generi

Triticum, Secale e X Triticosecale originarie di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America,

dove è nota la presenza di Tilletia indi- ca Mitra.

Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra.

54.

Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America,

dove è nota la presenza di Tilletia indi- ca Mitra.

Constatazione ufficiale: a. che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra,

oppure

b. che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentati-

vi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all'atto di tali prove.

Sezione II

Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea Merci Esigenze

particolari

2. Legname

di

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.

Constatazione ufficiale: a. che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ceratocystis Platani

(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., o

b. che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo

tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al mo-

mento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema

tempo/temperatura; constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried», «KD» o da

un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo im-

ballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

4. Vegetali

di

PinusL., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers o Scirrhia pini Funk & Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Protezione dei vegetali. O 95

916.20

5. Vegetali

di

Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione delle sementi, originari di Stati

non europei.

Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio

dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

6. Vegetali

di

Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immedia-

te vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

7. Vegetali

di

Castanea Mill. E Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure

b. che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

8. Vegetali

di

Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale che: a. il legname è originario di una zona notoriamente indenne da Ceratocystis Platani

(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., o

b. nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nel-

le immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

8.1 Vegetali

di

Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale che non è stato osservato alcun sintomo di Candidatus Phytopla-

sma ulmi nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

9. Vegetali

di

Amelanchier Med., Chae- nomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 parte B punto 21

oppure

b. che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Er- winia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 10. Vegetali

di

CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad

eccezione dei frutti e delle sementi.

Constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei), oppure

b. che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che ri-

Produzione agricola 96

916.20

chiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguar-

danti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in

una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheipihila (Petri) Kanchavelis & Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei), oppure c. che i vegetali:

- sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che

essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adegua-

te e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus

(ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni

da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei) in se-

guito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattino,

nonché

- sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus tri-

steza virus (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

10.1 Vegetali

di

Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi e Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., esclusi frutti e sementi.

Constatazione ufficiale che i vegetali: a. sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha ri-

conosciuto indenne da Trioza erytreae Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, o

b. sono coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità competenti nello Stato membro di origine,

e

in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Trioza erytreae

Del Guercio,

e

in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato

alcun sintomo di Trioza erytreae Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.

Protezione dei vegetali. O 97

916.20

11. Vegetali

di

Araceae, di Marantaceae, di Musaceae, di Persea spp. e di Stre- litziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato.

Constatazione ufficiale: a. che nessuna contaminazione da Radopho- lus similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo,

oppure

b. che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nemato-

logiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus similis (Cobb) Thorne e

sono risultate indenni da tale organismo nocivo all'atto di tali prove.

12. Vegetali

di

Fragaria L., Prunus L.

e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi determinati sono - per

Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus,

- Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus, - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- per

Prunus L.:

- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

- Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.; - per

Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.;

- per

Rubus L.:

- Arabis mosaic virus, - Raspberry ring spot virus, - Strawberry latent ringspot virus,

- Tomato

black

ring virus).

Constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di zone indenni da detti organismi nocivi particolarmente pericolosi, o

b. non sono stati osservati sintomi di malattia causata da detti organismi nocivi particolarmente pericolosi nel sito di produzione

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Produzione agricola 98

916.20

13. Vegetali

di

Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasm,

oppure

b. che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.

14. Vegetali

di

Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II pun-

to 12, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure

b. che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio

dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

c. che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b. del

presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Vegetali

di

Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II pun-

to 9, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasm,

oppure

b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi pro-

vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation

mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e ri-

velatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali

prove,

oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni

adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno

Protezione dei vegetali. O 99

916.20

una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate

dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.

16.

Vegetali delle seguenti specie di Prunus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

- Prunus

amygdalus

Batsch

- Prunus

armeniaca

L.

- Prunus blireiana André - Prunus

brigantina

Vill.

- Prunus

cerasifera

Ehrh.

- Prunus cistena Hansen - Prunus

curdica

Fenzl. Et Fritsch. - Prunus domestica ssp. domestica L.

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi. - Prunus

glandulosa

Thunb.

- Prunus

holoserica

Batal.

- Prunus hortulana Bailey - Prunus

japonica

Thunb.

- Prunus

mandshurica

(Maxim.)

Koehne

- Prunus

maritima

Marsh.

- Prunus mume Sieb. et Zucc. - Prunus

nigra

Ait.

- Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L. - Prunus sibirica L. - Prunus simonii Carr. - Prunus spinosa L. - Prunus tomentosa Thunb. - Prunus triloba Lindl. - altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus. Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II

punto 12, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi pro-

vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus me-

diante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti

dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni ade-

guate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno

una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante

indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui ve-

getali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze,

cc. che si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione che

hanno mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus o agenti patogeni virus-simili.

17. Vegetali

di

Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Flavescence dorée e di Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osserva

Produzione agricola 100

916.20

to sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

18.1. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione Constatazione ufficiale: a. che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival sono state rispettate, e

b. che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter mi- chiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. o che sono

state osservate le disposizioni dell'UE per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,

e

c. che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro Glo-

bodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens

sono state rispettate, e

d. aa. che i tuberi sono originari di zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente assente; oppure

bb. che nelle zone in cui Ralstonia solana- cearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente, i tuberi sono origina-

ri di un luogo di produzione risultato indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. oppure considerato indenne da tale organismo a segui-

to dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione

dell'organismo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., e

e.

che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogy- ne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen,

oppure di zone nelle quali Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen sono

notoriamente presenti: - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Me- loidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di

tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produ

Protezione dei vegetali. O 101

916.20

zione,

oppure

- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale mani-

festazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad

esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e

di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura

delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di

chiusura dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199850 sulle sementi e i tuberi-seme e che non è stato osservato nes-

sun sintomo di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen.

18.2 Tuberi

di

Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione di

quelli delle varietà ufficialmente ammesse.

Ferme restando le esigenze applicabili ai tuberi di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi:

- appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui

trattasi)

- sono stati prodotti in Svizzera, e

- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottopo sti a controlli di quarantena ufficiali secondo metodi appropriati e sono risul-

tati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

18.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi,

destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L.

di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.1 o 18.2, del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché delle sementi di Solanum tuberosum L.

di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.3.1.

a. I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.

b. I controlli di quarantena di cui alla lettera a devono:

aa. essere sorvegliati dall'UFAG o, se del caso, dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro dell'UE interessato ed essere effettuati da personale con formazione scientifica di tale

servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;

bb. essere effettuati in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale, compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare

qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

50 RS

916.151.1

Produzione agricola 102

916.20

cc. essere effettuati su ogni unità del materiale:

- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari

per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,

- mediante esame condotto secondo metodi adeguati, approvati dall'UFAG

- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:

- Andean potato latent virus - Arracacha virus B oca strain - Potato black ringspot virus - Potato spindle tuber viroid - Potato

virus

T

- Andean potato mottle virus - virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn et Yc e Potato leaf roll virus

- Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., - Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. - nel caso di sementi di Solanum tube- rosum L., ad eccezione delle sementi di cui al punto 18.3.1, almeno ai virus e viroidi summenzionati; dd. mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.

c. Qualsiasi materiale non risultato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b, da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b, è immediatamente di-

strutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d. Ogni ente od organismo di ricerca che detiene detto materiale in Svizzera deve specificarne la natura all'UFAG.

18.3.1 Sementi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelle menzionate all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.4.

Constatazione ufficiale che le sementi provengono da vegetali conformi, a seconda dei casi,

ai requisiti di cui all'allegato 4 parte A, sezione II punti 18.1, 18.2 e 18.3, e

a. sono originarie di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilber-

sky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Potato spindle

Protezione dei vegetali. O 103

916.20

tuber viroid,

o

b. rispondono a tutti i seguenti requisiti: i.

sono

state

prodotte

in un sito in cui,

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di

cui alla lettera a; ii. sono state prodotte in un sito in cui sono state realizzate tutte le seguenti azioni: 1. separazione del sito da altre solanacee e piante ospiti di Potato spindle

tuber viroid,

2. prevenzione di qualsiasi contatto con personale e oggetti quali attrezzi, macchinari, veicoli, recipienti e materiale da imballaggio provenienti da

altri siti che producono solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid, o adozione di misure igieniche adeguate concernenti il personale o gli oggetti provenienti da altri siti che producono piante solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid al fine di prevenire le infezioni, 3. impiego esclusivo di acqua esente da tutti gli organismi nocivi di cui al presente punto.

18.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, de-

stinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici.

Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.

18.5 Tuberi

di

Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 o 18.4.

Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e che, se del caso, le disposizioni dell'UFAG o dell'UE per la lotta contro

a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 1,

b. Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e c. Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

sono rispettate.

Produzione agricola 104

916.20

18.6 Vegetali

di

Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.4 o 18.5.

Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazio ne ufficiale:

a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasm, oppure

b. che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

18.6.1 Vegetali con radici, destinati alla piantagione, di Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globo- dera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

18.7 Vegetali

di

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum (L.), Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.6 constatazione ufficiale:

a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Ralstonia solana- cearum (Smith) Yabuuchi et al., oppure

b. che nessun indizio di Ralstonia solana- cearum (Smith) Yabuuchi et al. è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

19. Vegetali

di

Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle

sementi.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

19.1 Vegetali

di

Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e ap-

partenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Ju- baea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Tra- chycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Constatazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla Paysandi-

sia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

b. per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati in un luogo di produzione:

- registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato memro di origine, e

- in cui i vegetali erano in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a im-

pedie l'introduzione della Paysandisia arhon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

- in cui non è stato osservato alcun indi

Protezione dei vegetali. O 105

916.20

zio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli opportuni.

20. Vegetali

di

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di zone indenni da Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodop- tera littoralis (Boisd.), istituite dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

b. dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Helicoverpa armigera Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione,

oppure

c. i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.

21.1 Vegetali

di

Dendranthema (DC) Des Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 20, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono al massimo la terza generazione di materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, o provengono diretta-

mente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato

esente da Chrysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo ufficiale eseguito al momento della fioritura; b. che i vegetali e le talee provengono da ditte:

- ispezionate

ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi preceden ti la spedizione e nelle quali non

sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la messa in commercio,

oppure

b. che i vegetali e le talee provengono da ditte:

- ispezionate

ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi preceden ti la spedizione e nelle quali non

sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la messa in commercio,

oppure

- la

partita è stata sottoposta a idoneo

Produzione agricola 106

916.20

trattamento contro Puccinia horiana Hennings;

c. che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, o che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella liguli- cola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.

21.2 Vegetali

di

Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 20, constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da Er- winia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryo- phylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, - che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.

22. Bulbi

di

Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imbal

laggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un con-

sumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylenchus dipsace (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

23. Vegetali

di

specie

erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi

- cormi

- vegetali

della

famiglia

Gramineae

- rizomi

- sementi

- tubercoli.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),

oppure

b. che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Li- riomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente

nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure

c. che immediatamente prima della messa in commercio i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Li- riomyza trifolii(Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza tri- folii (Burgess), oppure d. che i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza hui-

Protezione dei vegetali. O 107

916.20

dobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infesta-

zione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

24.

Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto.

Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

24.1 Vegetali con radici, destinati alla piantagione, coltivati all'aperto, di Al- lium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. e Fragaria L. nonché bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di Allium

ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacin- thus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcis- sus L. e Tulipa L.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'UFAG per la lotta contro gli

organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

25. Vegetali

di

Beta vulgaris L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure

b. che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

26. Sementi

di

Helianthus annuus L. Constatazione ufficiale:

a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara hal- stedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure

b. che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento

contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.

et de Toni.

26.1 Vegetali

di

Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.6 e 23, constatazione ufficiale:

a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato Yellow Leaf Curl Virus,

oppure

b. che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali durante un periodo appropriato, e

Produzione agricola 108

916.20

aa. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn.,

oppure

bb. che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn.

All'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure

c. che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di

Bemisia tabaci Genn.

27. Sementi

di

Solanum lycopersicum L.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente riconosciuto dall'UFAG, e: a. che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Cla- vibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., o Xanthomonas cam- pestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure

b. che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo

completo,

oppure

c. che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi summenzionati, effettuata

su un campione rappresentativo e in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate indenni da tali organismi nocivi.

28.1 Sementi

di

Medicago sativa L.

Constatazione ufficiale: a. che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev,

oppure

b. che prima della messa in commercio è stata effettuata una fumigazione, oppure

c. che le sementi sono state sottoposte a un trattamento fisico adeguato contro l'organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di labo-

ratorio su un campione rappresentativo.

Protezione dei vegetali. O 109

916.20

28.2 Sementi

di

Medicago sativa L.

Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II pun-

to 28.1, constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al., oppure

b. aa. che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni da

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. né nell'azienda né

nelle immediate vicinanze, e che: - la

coltura

appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. In- sidiosus Davis et al., oppure

- al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora

iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente,

oppure

- il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle nor-

me applicabili alle sementi soggette alla certificazione, non supera, in peso, lo 0,1 %,

bb. che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, cc. che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L.

durante i tre anni precedenti la semina.

29. Sementi

di

Phaseolus L.

Constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure

b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato indenne da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

30.1 Frutti

di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi.

L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine.

Produzione agricola 110

916.20

Parte B

Esigenze particolari per l'introduzione e la messa in commercio di merci in alcune zone protette Merce Esigenze

particolari Zona(e) protetta(e)

21.

Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Ame- lanchier Med., Chae- nomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobo- trya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi,

Cantone

VS

a. di origine svizzera Fermo restando il divieto applicabile, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte B punto 1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra

oppure

b. che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre

dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo:

aa. situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno

50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima

dell'inizio del penultimo ciclo vegetativo completo, inteso a mini-

mizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La descrizione dettagliata

della cosiddetta «zona di sicurezza» è messa a disposizione del

Servizio fitosanitario federale. Una volta delimitata la «zona di sicurezza», saranno eseguite ispezioni

ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo comleto, al momento più

opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500

metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora

Protezione dei vegetali. O 111

916.20

Merce

Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)

(Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Servizio fitosanitario federale,

bb. ufficialmente approvato, co-me la «zona di sicurezza», prima dell'ini¬zio del penultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali, conformemente al-le

condizioni indi¬cate nel presen-te punto,

e

cc.

che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne

da Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: - due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una

volta da giugno ad agosto e una volta da agosto a ottobre; e

- una volta nella zona circostante descritta, al momento più opportuno, ossia fra agosto e ot-

tobre,

e

dd.

di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individua-

zione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno

b. di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18 e parte B punto 1,

- Stati membri dell'Unione europea

constatazione ufficiale: - che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne Er- winia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure

- che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31

ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti in-

terni, in una «zona tampone» ufficialmente dichiarata e con un'estensione

di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte da una data

opportuna a un regime di lotta uffi

Produzione agricola 112

916.20

Merce Esigenze

particolari Zona(e) protetta(e)

cialmente approvato e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dai vegetali ivi coltivati e da dove i vegetali sono autorizzati a essere introdotti nelle zone

protette per ciò che concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da Paesi membri della Comunità europea; - altri

Paesi.

constatazione

ufficiale:

a. che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come esenti da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al.

oppure

b. che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG.

21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari.

Deve essere fornita la prova documentata che gli alveari:

a. sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., oppure

b. sono originari di una zona ufficialmente dichiarata zona protetta per ciò

che concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in un Paese membro dell'Unione europea,

oppure

c. sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,

oppure

d. sono stati sottoposti a un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.

Cantone VS

32. Vegetali

di

Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 15, all'allegato 4 parte A sezione II punto 17 e all'allegato 4 parte B punto 21.1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un Paese nel quale il Grapevine

flavescence dorée MLO non risulta presente,

oppure

b. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine

flavescence dorée MLO, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale, nel rispetto delle pertinenti

norme internazionali, Tutti i Cantoni,

ad eccezione del

Cantone TI e

della Valle

Mesolcina

(Cantone GR)

Protezione dei vegetali. O 113

916.20

Merce

Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)

oppure

c. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati n una zona protetta elencata nella colonna di destra o in una

zona protetta riconosciuta dall'Unione europea in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Dipartimento dell'Aisne), Ile de

France (comuni di Citry, Nanteuil-surMarne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena)

o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna);

oppure

d. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione:

aa. nel quale, dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, e bb. alternativamente

i. sui vegetali non è stato osservato sul luogo di produzione al-

cun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO,

oppure

ii. i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence

dorée MLO.

Produzione agricola 114

916.20

Allegato 551 (art. 2, 8-10, 15, 25, 29 e 32) Parte A

Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario 1.

Vegetali e prodotti vegetali.

1.1

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

1.2 Vegetali

di

Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3 Vegetali

di

Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.4 Vegetali

di

Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. and Vitis L., esclusi frutti e sementi.

1.5

Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6 Frutti

di

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

1.7 Legname,

che:

a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni: Codice NC/Voce di

tariffa doganale

Descrizione

4401.12

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

51 Aggiornato dal n. 17 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2010 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385), dal n.

I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU 2014 4009), dal n. 13 dell'all. 3 all'O del 10 giu.

2016 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2016 2445) e dal n. I dell'O del DEFR del 17 mag. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2041).

Protezione dei vegetali. O 115

916.20

Codice NC/Voce di

tariffa doganale

Descrizione

4401.22 Legno

in

piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401.40

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4403.12 90 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403.99

Legno di platano (Platanus spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404.20

Pali

spaccati

diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo ex 4407.99

Legno di platano (Platanus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

2.

Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

2.2 Vegetali

di

Solanaceae, ad eccezione di quelli del punto 1.3, destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3 Vegetali

di

Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato.

2.3.1 Vegetali

di

Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.4

- Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione.

Produzione agricola 116

916.20

Sementi di Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L. e Phaseolus L.

3.

Bulbi, cormi, tuberi e rizomi destinati alla piantagione, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L.

Sezione II

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario valido per la zona interessata all'atto dell'introduzione o della messa in commercio in tale zona Ferme restando le merci di cui alla sezione I della presente parte e dell'allegato 3
parti A e B: 1.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.3

Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

1.4

Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

Parte B

Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera 1.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus

Protezione dei vegetali. O 117

916.20

Raf. e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2.

Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae

- conifere

(Coniferales) Acer saccharum Marsh, originarie di Stati Uniti e Canada

Prunus L., originarie di Paesi non europei

- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi non europei ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.

- foglie

di

Manihot esculenta Crantz - rami

di

Betula L., con o senza foglie - rami

di

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L.

2.1

Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm.

3.

Frutti di:Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi, Momordica L., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di Paesi non europei.

Capsicum L.

Punica granatum L. originario dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele.

4.

Tuberi di Solanum tuberosum L.

Produzione agricola 118

916.20

5.

Corteccia, separata dal tronco, di: - conifere (Coniferales) originarie di Paesi non europei Acer saccharum Marsh, Populus L. e Quercus L. ad eccezione di Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America

Betula L., originaria di Canada e Stati Uniti d'America.

6.

Legname che: a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 2:Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b del codice NC 4416.00 00 e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti o Armenia,

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano,

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada,

- Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti,

Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada,

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.

Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o Stati Uniti, e b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:

Protezione dei vegetali. O 119

916.20

Codice NC/Voce di tariffa doganale

Descrizione

4401.11

4401.12

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in formesimili

4401.21 Legno di conifere in piccole placche o in particelle 4401.22 Legno diverso

da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

ex 4401.40

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4403.11

4403.1290

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403.21

ex 4403.22

ex 4403.23

ex 4403.24

ex 4403.25

ex 4403.26

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 4403.91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403.95

4403.96

Legno di betulla (Betula spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403.97

Legno di pioppo (Populus spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403.99

Legno di platano (Platanus spp.), di frassino (Fraxinus spp.), nonché legno di Acer saccharum Marsh, Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.

e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con

tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili 4407.11

4407.12

4401.19

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4407.91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407.93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4407.94

Legno di ciliegio (Prunus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4407.95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Produzione agricola 120

916.20

Codice NC/Voce di tariffa doganale

Descrizione

4407.96

Legno di betulla (Betula spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4407.97

Legno di pioppo (Populus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407.99

Legno di platano (Platanus spp.), nonché legno di Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408.10 Fogli

da

impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il

lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4416.00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 9406.10

Costruzioni prefabbricate di legno 7. a. Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

b. Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a. oppure costituito interamente o parzialmente da sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari di: - Turchia, -

Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina, Paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8.

Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America.

Sezione II

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette Ferme restando le merci di cui alla sezione I:
3.

Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

Protezione dei vegetali. O 121

916.20

4.

Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

Produzione agricola 122

916.20

Allegato 6

(art. 3, 5, 42 e 58) Piante infestanti particolarmente pericolose 1.

Ambrosia artemisiifolia L.

Protezione dei vegetali. O 123

916.20

Allegato 7

(art. 9)

Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997) 1 Nome e indirizzo dell'esportatore 2 Certificato fitosanitario n.

3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario al(ai) servizio(i) fitosanitario di 5 Luogo di origine

6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i) 7 Punto di entrata dichiarato 8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, nome botanico dei vegetali 9 Quantitativo dichiarato

10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato: - sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e - sono considerati esenti da organismi soggetti a quarantena specificati dalla Parte contraente importatri- ce, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, compre-se quelle relative agli organismi regolamentati non soggetti a quarantena.

I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci regolamentate sono considerati praticamente esenti da altri organismi nocivi.

11 Altre dichiarazioni

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE 18 Luogo del rilascio 12 Data

13 Trattamento

14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data Nome dell'organo di controllo 15 Durata e temperatura 16 Concentrazione

17 Altre informazioni
(Firma)

(Timbro

dell'organismo)

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.

Produzione agricola 124

916.20

Allegato 8

(art. 10)

Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali,
FAO, 1997)

1 Nome e indirizzo dell'esportatore 2 Certificato fitosanitario di riesportazione n. 3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario di
al(ai) servizio(i) fitosanitario(i) di 5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, nome botanico dei vegetali 9 Quantità dichiarata 10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato sono stati importati in .......................... (Parte contraente di riesportazione) da ............................

(Parte contraente di origine) sulla scorta del certificato sanitario n. ......................, - di cui (*) l'originale  la copia certificata conforme  è allegato/a al presente certificato; - che (*) sono imballati  reimballati  in contenitori originali  (*) nuovi  e - che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale  e di ulteriori controlli  sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in ...................... (Parte contraente di riesportazione), la partita non è stata esposta al rischio di contaminazione o di infezione.

(*) contrassegnare l'apposita casella 11 Altre dichiarazioni TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

18 Luogo del rilascio 12 Data

13 Trattamento

14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data

Nome dell'organo di controllo 15 Durata e temperatura 16 Concentrazione

17 Altre informazioni (Firma)

(Timbro

dell'organismo)

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.

Protezione dei vegetali. O 125

916.20

Allegato 9

(art. 8, 25 e 36)

Passaporto fitosanitario Indicazioni necessarie: 1.

«Passaporto fitosanitario svizzero» o «Passaporto fitosanitario CE» 2.

«CH» o codice di uno Stato membro dell'Unione europea 3.

Nome o codice dell'organo ufficiale competente 4.

Numero di omologazione dell'azienda 5.

Numero di serie, di settimana o di lotto individuale 6.

Nome botanico

7.

Quantità

8.

L'indicazione «ZP» per la validità territoriale del passaporto fitosanitario e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è destinata 9.

L'indicazione «RP» in caso di sostituzione di un passaporto fitosanitario e, se del caso, il numero di registrazione dell'azienda originariamente omologata 10.

Per le merci estere provenienti da Stati non membri dell'Unione europea, il nome del Paese d'origine o del Paese di provenienza

Produzione agricola 126

916.20

Allegato 10

(art. 9, 21 e 37-39) Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 1552) 1 Trattamento 1.1 Perché possano essere marchiati in conformità con il punto 2, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti a un trattamento termico.

1.2

Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno venga mantenuta a 56 °C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT).

1.3

La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve: a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di 65 °C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento; b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.

2 Marchiatura 2.1 La marchiatura deve essere inserita in una cornice e riportare i seguenti dati: a. logo IPPC;

b. numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese); c. menzione HT (heat treatment); 2.2

Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile.

2.3

Non deve contenere i colori rosso e arancione.

52 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade.

Questo documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM

Protezione dei vegetali. O 127

916.20

2.4

Forme delle marchiature: Marchiatura più utilizzata in Svizzera: CH - 000 HT

Altre opzioni: Opzione 1 : XX - 000 YY

Opzione 2:

XX - 000 YY

Produzione agricola 128

916.20

Opzione 3:

XX - 000 - YY Opzione 4:

XX - 000 YY

Opzione 5:

XX - 000 YY

Opzione 6:

XX - 000 - YY

Protezione dei vegetali. O 129

916.20

Allegato 11

(art. 2)

Alberi e arbusti forestali Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti: Designazione

botanica

Designazione

italiana

Conifere

Abies

abete

Larix

larice

Picea

abete rosso, peccia Pinus

pino

Pseudotsuga

abete di Douglas

Taxus

tasso

Latifoglie

Acer

acero

Alnus

alno, ontano

Betula

betulla

Carpinus

carpino

Castanea

castagno

Fagus

faggio

Fraxinus

frassino

Ostrya

carpino nero

Populus

pioppo

Quercus

quercia

Robinia

robinia

Salix

salice

Sorbus

sorbo

Tilia

tiglio

Ulmus

olmo

I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempre che siano piantati nella foresta: Designazione

botanica

Designazione

italiana

Juglans regia noce reale

Juglans nigra noce nero

Prunus

ciliegio

Produzione agricola 130

916.20

Allegato 12

(art. 3)

Zone riconosciute in Svizzera come «zone protette» per quanto concerne gli organismi nocivi menzionati di seguito Tipo Organismi

nocivi

Zona

protetta

2. b. Batteri

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Cantone VS

4. d. Virus e organismi patogeni virus-simili

Grapevine flavescence dorée MLO Tutti i Cantoni,

ad eccezione del

Cantone TI e

della Valle

Mesolcina

(Cantone GR)