1
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180
capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente; visto l'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 20034 sull'ingegneria genetica; in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19515 per la protezione dei vegetali; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l'utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
b. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi; c. la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. l'utilizzo di piante infestanti particolarmente pericolose, nonché la vigilanza e la lotta contro di esse.
Art. 2
Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: RU 2010 6167
1 RS
910.1
2 RS
921.0
3 RS
814.01
4 RS
814.91
5
RS 0.916.20
6 RS
946.51
916.20
Produzione agricola 2
916.20
a. organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
b. merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come materiale da imballaggio e di produzione nonché mezzi di trasporto; c. piante infestanti particolarmente pericolose: vegetali alloctoni che possono provocare danni economici ed ecologici alle superfici agricole utili, nella regione d'estivazione e nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e che a causa delle loro caratteristiche particolarmente pericolose devono essere combattute; d. vegetali: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese; e. parti vive di piante: 1. frutti - in senso botanico - diversi da quelli conservati con surgelamento,
2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento, 3. tuberi, bulbi e rizomi, 4. fiori recisi,
5. rami con foglie o aghi, 6. alberi tagliati, con foglie o aghi, 7. foglie, fogliame,
8. colture di tessuti vegetali, 9. polline vivo,
10. nesti, talee, marze, 11. sementi in senso botanico, destinate a essere seminate; f.
prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; g. piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita oppure la riproduzione o moltiplicazione ulteriore; h. alberi e arbusti forestali: essenze che possono servire all'adempimento delle funzioni forestali, segnatamente i rappresentanti dei generi menzionati nell'allegato 11; i.
zona protetta: zona nella quale: 1. uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o 2. a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera;
j.
zona contaminata: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale che si rinuncia a una strategia di eradicazione;
Protezione dei vegetali. O 3
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k. focolaio isolato: singoli vegetali isolati contaminati, nonché loro dintorni, situati al di fuori della zona contaminata; l.
oggetti protetti: popolamenti di vegetali pregiati, ospiti di organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonché loro dintorni in un raggio definito, che sono protetti nonostante si trovino in una zona contaminata; m. messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito; n. materiali da imballaggio in legno non lavorato: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri, palette di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli e accessori; o.7 Stati terzi: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell'Unione europea (UE); le isole Canarie e i dipartimenti e i territori francesi d'oltremare sono considerati Stati terzi; p. utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci poten- zialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose: ogni attività con organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose, in special modo l'importazione, la messa in commercio, la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione; q. importazione: introduzione nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); r.
passaporto fitosanitario: documento per il commercio, all'interno della Svizzera o con l'UE, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. A), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie; s. certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio, con Stati terzi, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B), il quale comprova l'adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.
Art. 3
Organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose 1
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono elencati negli allegati 1 e 2.
2
Le piante infestanti particolarmente pericolose sono elencate nell'allegato 6.
Art. 4
Zone protette
Le zone protette sono elencate nell'allegato 12.
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
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Capitolo 2:
Utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose Sezione 1: Detenzione, moltiplicazione e diffusione
Art. 5
Divieti 1 Al di fuori di un sistema chiuso sono vietate la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione dei seguenti organismi: a. organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A, in qualsiasi forma e stadio, nonché di vegetali o parti di vegetali da essi contaminati; b. piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6; e c. organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, in qualsiasi forma e stadio, nonché i vegetali o le parti di vegetali da essi contaminati.
2
Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in commercio di vegetali e di parti di vegetali molto sensibili a un organismo nocivo particolarmente pericoloso o che manifestamente ne favoriscono la diffusione.
3
Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose, l'Ufficio federale competente può autorizzare deroghe per la detenzione e la moltiplicazione di tali organismi nocivi al di fuori di un sistema chiuso:
a. a scopo di ricerca; b. a scopo di diagnosi; c. per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate per l'alimentazione e l'agricoltura.
Art. 6
Obbligo di intervento e di notifica 1
Chiunque utilizza merci che possono essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2, o produce simili merci, prende tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione.
2
Chiunque sospetta o constata la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su merci o colture, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.
3
Chiunque sospetta o constata la presenza di piante infestanti particolarmente pericolose su colture agricole o nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente.
4
In una zona contaminata l'Ufficio federale competente può abrogare l'obbligo di notificare l'organismo in questione, tranne che per le aziende omologate in virtù degli articoli 29 e 30.
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Sezione 2: Importazione
Art. 7
Divieti di
importazione
1
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione sono elencati nell'allegato 1 parte A.
2
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte A.
3
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencati nell'allegato 1 parte B.
4
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell'allegato 2 parte B.
5
Le merci di cui è vietata l'importazione sono elencate nell'allegato 3 parte A.
6
Le merci di cui è vietata l'importazione in determinate zone protette sono elencate nell'allegato 3 parte B.
Art. 8
Condizioni per l'importazione da Stati membri dell'UE 1
Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (all. 5 pt. A sez. I) possono essere importate da Stati membri dell'UE se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario giusta l'allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.
2
Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. A sez. II) possono essere importate in una zona protetta se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario recante l'indicazione «ZP» secondo l'allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II e parte B.
Art. 9
Condizioni per l'importazione da Stati terzi 1
Le merci menzionate nell'allegato 5 parte B possono essere importate da Stati terzi se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono accompagnate da: a. un certificato fitosanitario giusta l'allegato 7; b. un documento fitosanitario di circolazione secondo l'articolo 1 capoverso 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE8; o 8
Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ott. 2004 concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'all. V pt. B della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso
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c.9 un certificato fitosanitario o qualsiasi altro documento, come lettere di vettura o bollette di transito, munito di un «visto» giusta l'articolo 13c paragrafo 3 della direttiva 2000/29/CE10.
2
I materiali da imballaggio in legno non lavorato soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I e sono trattati e marchiati in conformità con l'allegato 10.
3
Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. B sez. II) possono essere importate in una zona protetta se soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B e al capoverso 1 lettere a, b o c.
4
Le merci giusta i capoversi 1-3 possono essere importate unicamente da aziende omologate. L'Ufficio federale competente omologa un'azienda e le attribuisce un numero di omologazione. Un'azienda omologata notifica all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione.
Art. 10
Importazione di merci suddivise, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in Stati terzi Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B) che sono state suddivise in partite, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in uno Stato terzo, sono accompagnate, all'atto dell'importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione secondo l'allegato 8 e dal certificato fitosanitario del Paese d'origine o da una copia certificata conforme.
Art. 11
Certificato fitosanitario
1
Il certificato fitosanitario è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.
2
Se il certificato fitosanitario non è presentato in una di queste lingue, il Servizio fitosanitario federale (SFF; art. 54) può esigere una traduzione, in una delle suddette lingue, certificata conforme dall'autorità fitosanitaria competente.
3
Il certificato fitosanitario non può essere stato rilasciato oltre 14 giorni prima del giorno in cui i vegetali hanno lasciato il Paese di spedizione.
4
In caso di deroghe e di esigenze fitosanitarie particolari di cui all'allegato 4 parte A sezione I e parte B, il SFF può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo la Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione delle piante la quale confermi che la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono esenti da determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.
dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
10 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 mag. 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/1/UE, GU L 7 del 12.1.2010, pag. 17.
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5
Le aziende omologate conservano per almeno tre anni una copia del certificato fitosanitario munita di un «visto» o, qualora il «visto» fosse stato apposto su un documento alternativo come una lettera di vettura o una bolletta di transito, conservano una copia di tale documento alternativo.
Art. 12
Deroghe per l'importazione di merci 1
L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può escludere temporaneamente dal divieto di importazione le merci la cui importazione è vietata secondo l'allegato 3 parte A se: a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell'UE; e b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
2
In quanto competente per l'esecuzione della presente ordinanza, l'UFAG può stabilire agevolazioni per: a. le merci importate nel quadro del traffico turistico; b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.
Art. 13
11
L'Ufficio federale competente può autorizzare l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all'allegato 3, nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 se: a. l'importazione è effettuata per la ricerca, la selezione, la moltiplicazione o la diagnosi; e
b. la diffusione di tali organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle piante infestanti particolarmente pericolose è esclusa.
2
Può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni concernenti il trasporto degli organismi nocivi o delle merci importate e il loro utilizzo nel luogo di destinazione.
In particolare può esigere un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.
Art. 14
Deroghe a determinate condizioni 1
Il dipartimento competente può stabilire che, a determinate condizioni, non si applichino le esigenze giusta l'allegato 4 parte A sezione II e parte B, segnatamente se i vegetali: a. non sono destinati alla piantagione; e b. sono contaminati solo lievemente dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1 parte A o nell'allegato 2 parte A.
2
Se i vegetali sono destinati alla piantagione esso può stabilire una deroga sulla scorta di un'analisi del rischio riferita all'organismo nocivo se, parallelamente, sono 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
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fissati valori di tolleranza per gli organismi nocivi menzionati nell'allegato 2 parte A sezione II.
3
Per vegetali destinati alla piantagione si intendono i vegetali: a. già piantati e destinati a rimanere piantati o a essere ripiantati dopo la loro messa in commercio; o b. che saranno piantati solo dopo la loro messa in commercio.
Art. 15
Obbligo di controllo e servizi preposti al controllo 1
Prima dell'importazione, le merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione (allegato 5 parte B) sono controllate e liberate dal SFF se:12 a. sono sprovviste del «visto» sul certificato fitosanitario o su un documento alternativo come una lettera di vettura o una bolletta di transito; o b.13 sono accompagnate da un documento fitosanitario di circolazione secondo l'articolo 1 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE14, dal quale emerge, conformemente alle indicazioni di cui alle rubriche 7-9, che le merci non sono state sottoposte a un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell'UE.
2
L'Ufficio federale competente può prevedere che per le merci da controllare il controllo fitosanitario venga effettuato con minore frequenza se, in base alle esperienze fatte con importazioni precedenti di materiale della stessa origine, si può partire dal presupposto che esse non siano contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A. A tal fine possono essere prese in considerazione anche esperienze fatte dall'EU con importazioni da Stati terzi in Stati membri dell'UE.
3
Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'UFAG può estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE, eccetto il legname, gli alberi e gli arbusti forestali.
4
Se la situazione fitosanitaria lo esige, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può estendere l'obbligo di controllo al legname, agli alberi e agli arbusti forestali menzionati nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.
5
L'UFAG pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l'elenco dei servizi preposti al controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.
6
Il SFF può, d'intesa con le dogane, eseguire il controllo in un altro luogo idoneo.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
14 cfr. nota relativa all'art. 9 cpv. 1 lett. b.
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Art. 16
Notifica delle merci da controllare 1
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200515 sulle dogane notifica al SFF le merci da controllare al più tardi un giorno feriale prima dell'importazione.
2
La Posta e altri servizi di corrieri presentano gli invii soggetti a controllo fitosanitario al SFF prima di inoltrare la dichiarazione doganale nel quadro della procedura d'imposizione doganale. In questo caso decade l'obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1.
Art. 17
Esecuzione del controllo 1
Il SFF verifica se la merce da controllare soddisfa le condizioni per l'importazione di cui agli articoli 8 e 9.
2
Per gli altri invii di merci esso può controllare per campionatura se le condizioni sono soddisfatte.
3
Il controllo può essere esteso anche all'imballaggio e al mezzo di trasporto.
4
Se le condizioni per l'importazione sono adempiute il SFF appone un «visto» sul certificato fitosanitario.
Art. 18
Analisi complementari 1
Se vi è il sospetto di contaminazione da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può prelevare campioni. Esso può analizzarli o farli analizzare.
2
Nell'esecuzione di tali analisi, lo scarico e il ricarico, l'apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi incombono al vettore.
3
Se l'analisi dura più a lungo e si teme la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione immagazzina l'invio in un luogo adeguato fino al momento in cui sia noto l'esito dell'analisi. Le spese per il trasporto e l'immagazzinamento sono a carico del vettore.
Art. 19
Misure 1 Se le condizioni per l'importazione non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può respingere la merce o ordinare le seguenti misure: a. rimozione dall'invio della merce contaminata; b. distruzione della merce; c. quarantena; d. disinfezione della merce.
15 RS
631.0
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2
Se respinge la merce o ordina una misura secondo il capoverso 1 lettera a o b, esso dichiara non valido il certificato fitosanitario o i documenti alternativi come lettere di vettura o bollette di transito 3 Può pronunciare un ammonimento o irrogare una sanzione con un importo fino a un massimo di 10 000 franchi in caso di mancato adempimento dell'obbligo di notifica secondo l'articolo 16.
4
Ritira le merci senza proprietario e le valorizza o le distrugge.
Sezione 3: Esportazione
Art. 20
Rilascio dei certificati fitosanitari 1
Chiunque necessita di un certificato fitosanitario per merci che devono essere esportate, presenta una domanda corrispondente al SFF.
2
Chiunque intende riesportare merci, importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, suddivise in partite o dotate di un nuovo imballaggio in Svizzera, presenta una domanda di rilascio di un certificato di riesportazione.
3
Il SFF rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Il richiedente informa il SFF in merito a tali esigenze.
4
Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest'ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne la provenienza, segnatamente nel caso di merce importata.
Art. 21
Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all'esportazione Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l'esportatore tratta e marchia i materiali da imballaggio in legno non lavorato in conformità con l'allegato 10 Sezione 4: Transito
Art. 22
Merce da controllare
Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato membro dell'UE non avviene per via aerea sono controllate dal SFF, sempre che la Svizzera non abbia convenuto altrimenti con il Paese di destinazione.
Art. 23
Notifica della merce da controllare 1
Le aziende di servizi che garantiscono i rapporti tra le compagnie aeree e le ditte di spedizione (imprese che prestano servizi di sdoganamento) notificano la merce da controllare al SFF.
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2
Esse trasmettono al SFF i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.
Art. 24
Misure in caso di pericolo di propagazione 1
Se nel transito di merci vi è il pericolo di propagazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può vincolarlo a condizioni volte a escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
2
Esso vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Sezione 5: Messa in commercio e spostamento
Art. 25
Condizioni per la messa in commercio e lo spostamento 1
Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (all. 5 pt. A sez. I) possono essere messe in commercio se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario giusta l'allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II; c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A.
2
Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. A sez. II) possono essere messe in commercio in una zona protetta o spostate in una zona protetta se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario recante l'indicazione «ZP» secondo l'allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parti A e B; c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parti A e B e 2 parti A e B.
3
Non è richiesto un passaporto fitosanitario se le merci: a. sono spostate a causa di trasloco o eredità di persone private; b. sono spostate all'interno di un'azienda, segnatamente dal luogo di produzione a quello di imballaggio o di lavorazione, sempre che non siano introdotte in una zona protetta;
c. sono messe in commercio da aziende ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 lettera a.
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Art. 26
Responsabilità individuale
Le persone che si occupano professionalmente della produzione, della piantagione o della commercializzazione di vegetali provvedono affinché la merce acquistata sia accompagnata da un passaporto fitosanitario conforme alle prescrizioni.16
Art. 27
Deroghe Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può autorizzare la messa in commercio e lo spostamento degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25: a. a scopo di ricerca; b. a scopo di diagnosi; c. per la conservazione, per l'alimentazione e l'agricoltura, di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;
d. all'interno di una zona contaminata.
Art. 28
Misure
Se le condizioni per la messa in commercio o lo spostamento di merci non sono soddisfatte o se vi è il sospetto che le merci siano contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può segnatamente: a. pronunciare
un
ammonimento;
b. sequestrare le merci; c. ordinare un trattamento adeguato delle merci; d. ordinare la quarantena; e. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci in una zona dove la presenza delle stesse non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso; f. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci al fine della trasformazione, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; g. far distruggere, sotto controllo ufficiale, le merci; h. revocare alla persona interessata l'omologazione secondo l'articolo 30.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
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Capitolo 3: Produzione di vegetali e passaporto fitosanitario Sezione 1: Omologazione e obblighi delle aziende
Art. 29
Obbligo di omologazione 1
Le aziende che producono o mettono in commercio merci di cui all'allegato 5 parte A necessitano di un'omologazione.
2
Non necessitano di un'omologazione: a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali; b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.
3
L'Ufficio federale competente può ordinare l'obbligo di omologazione per aziende secondo il capoverso 2 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 30
Domanda di omologazione e rilascio dell'omologazione 1
Il richiedente presenta una domanda di omologazione all'Ufficio federale competente e notifica tutte le merci menzionate nell'articolo 29 capoverso 1 che produce o mette in commercio.
2
L'Ufficio federale competente omologa un'azienda e le attribuisce un numero di omologazione se essa è in grado di garantire che: a. soddisfa gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32; e b. la sua merce soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25.
3
L'omologazione si riferisce a ogni singola merce.
Art. 31
Obblighi di tenere un registro 1
Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto fitosanitario.
2
Conservano per almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e, su richiesta, li consegnano al SFF unitamente alle informazioni registrate.
3
I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l'obbligo di registrazione.
Art. 32
Obblighi di notifica
1
Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione, in particolare le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.
Produzione agricola 14
916.20
2
Notificano senza indugio al servizio cantonale competente e al SFF la comparsa, nell'azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.
Art. 33
Revoca e oneri
L'Ufficio federale competente revoca l'omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se: a. l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi; b. l'azienda non esegue gli ordini di cui agli articoli 28 o 42; o c. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio di un passaporto fitosanitario.
Sezione 2: Passaporto fitosanitario
Art. 34
Passaporto fitosanitario per le merci prodotte in Svizzera 1
Un passaporto fitosanitario può essere rilasciato se il SFF constata che: a. l'azienda è omologata; b. l'azienda ha previamente notificato le particelle di produzione in quanto tali; c. le colture e le merci da esse provenienti non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera (all. 1 pt. A e 2 pt. A);
d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione II.
2
Per le merci destinate a essere messe in commercio in una zona protetta verifica inoltre se:
a. non sono contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette (all.
1 pt. B e 2 pt. B); e
b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.
3
L'Ufficio federale competente può: a. ordinare di eseguire i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 sui vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati negli immediati dintorni delle colture; b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate nell'articolo 25 capoverso 2 se è l'unico modo per escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
4
L'Ufficio federale competente può emanare prescrizioni tecniche relative ai controlli previsti ai capoversi 1 e 2.
Protezione dei vegetali. O 15
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Art. 35
Passaporto fitosanitario per merci importate da Stati terzi 1
Per le merci importate da Stati terzi o che all'atto del transito devono essere controllate giusta l'articolo 22 è rilasciato un passaporto fitosanitario se in occasione del controllo di cui agli articoli 17 e 18 si è constatato che le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I sono soddisfatte.
2
Se le merci sono destinate a essere messe in commercio in una zona protetta, il passaporto fitosanitario speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 4 parte B.
Art. 36
Rilascio di un passaporto sostitutivo 1
Il passaporto fitosanitario è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l'indicazione «RP» conformemente all'allegato 9 se: a. un invio di merci è diviso in più lotti; b. invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti; o c. lo stato fitosanitario di una merce deve essere modificato.
2
Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l'identità della merce e se non vi è alcun rischio che la merce è contaminata dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.
Capitolo 4:
Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato
Art. 37
Omologazione
1
Chiunque tratta e marchia materiali da imballaggio in legno non lavorato necessita di un'omologazione.
2
L'Ufficio federale competente rilascia l'omologazione all'azienda e le attribuisce il rispettivo numero di omologazione se soddisfa le esigenze di cui all'allegato 10.
3
Nella produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato le aziende omologate eseguono un trattamento delle merci acquistate conformemente alle esigenze di cui all'allegato 10 o acquistano merci trattate da un'azienda omologata.
4
Designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all'allegato 10.
Art. 38
Obblighi di tenere un registro 1
Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato giusta l'allegato 10.
2
Conservano per almeno due anni i rispettivi bollettini di consegna e fatture.
Produzione agricola 16
916.20
Art. 39
Obbligo di notifica e di informare 1
Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all'atto dell'omologazione.
2
Mettono a disposizione dell'Ufficio federale competente, per i controlli, la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l'allegato 10.
Art. 40
Revoca e oneri
L'Ufficio federale competente revoca l'omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi.
Capitolo 5: Misure di sorveglianza e misure di lotta
Art. 41
Sorveglianza del territorio 1
I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio.
2
Organizzano un servizio di osservazione che garantisce la rilevazione della comparsa e della diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; comunicano le loro osservazioni all'Ufficio federale competente.
3
Gestiscono un servizio di informazione che fornisce agli interessati informazioni in merito all'evoluzione e all'importanza di tali organismi nonché in merito a misure di lotta adeguate, seguendo le istruzioni dell'Ufficio federale competente.
4
Per chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può organizzare campagne di sorveglianza con i Cantoni.
Art. 42
Misure di lotta dei servizi cantonali 1
Se all'interno del Paese è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A o delle piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6, il servizio cantonale competente prende le misure adeguate per eradicare i focolai isolati, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale competente. Sono escluse le misure a breve termine nelle particelle di produzione di merci che sottostanno alle disposizioni del passaporto fitosanitario; esse sono eseguite dal SFF.
2
Se l'eradicazione non è possibile, il servizio cantonale competente prende tutte le misure necessarie per impedire la diffusione ulteriore.
3
Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, prende le misure di cui ai capoversi 1 e 2.
4
In caso di comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettata contaminazione da simili organismi, i Cantoni possono segnatamente:
Protezione dei vegetali. O 17
916.20
a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o sospettate di essere contaminate, fino alla conferma definitiva del loro stato fitosanitario; b. sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettate di essere contaminate nonché il materiale con cui sono entrate in contatto;
c. ordinare la valorizzazione delle merci contaminate o sospettate di essere contaminate adeguata al fine di escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una particella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione; e. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali molto sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi;
f.
ordinare l'eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili; g. ordinare misure contro vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi che ne impediscano la diffusione; h. ordinare la distruzione di merci contaminate o sospettate di essere contaminate.
5
In caso di comparsa di piante infestanti particolarmente pericolose, i Cantoni possono segnatamente ordinare:
a. misure volte a impedirne la diffusione; b. la distruzione di tali vegetali nonché delle sementi e dei raccolti contaminati dai loro semi.
6
La valorizzazione e la distruzione secondo i capoversi 4 lettere c e h e 5 lettera b avvengono sotto controllo ufficiale.
7
L'Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali interessati, emanare direttive per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e le piante infestanti particolarmente pericolose.
Art. 43
Misure di lotta dei gestori 1
I gestori di particelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da piante infestanti particolarmente pericolose o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali particelle o vegetali prendono le misure adeguate per distruggere i focolai isolati.
2
Possono essere obbligati a prendere le misure di cui all'articolo 42 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.
Art. 44
Oggetti sequestrati
1
Il servizio cantonale competente contrassegna gli oggetti sequestrati giusta l'articolo 42 capoverso 4 lettera b.
Produzione agricola 18
916.20
2
Stila un elenco dettagliato di tali oggetti e ne consegna una copia al proprietario.
Art. 45
Zone contaminate
1
Sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, l'Ufficio federale competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato nell'allegato 1 o 2.
2
Esso pubblica le zone contaminate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.
3
Nelle zone contaminate non sono ordinate misure giusta l'articolo 42; sono salve le misure che l'Ufficio federale può ordinare a causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato.
Art. 46
Delimitazione degli oggetti protetti 1
Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti; stabiliscono la procedura di delimitazione d'intesa con l'Ufficio federale competente.17 2
Per gli oggetti protetti e nei loro immediati dintorni è assicurata la sorveglianza del territorio e sono eseguite misure di lotta adeguate.
a18 Zone di
sicurezza
L'Ufficio federale competente delimita le zone di sicurezza giusta l'allegato 4 parte B punto 21 lettera a, previa consultazione dei servizi cantonali competenti.
Capitolo 6: Aiuti finanziari Sezione 1: Disposizioni applicabili all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
Art. 47
Indennità per danni causati da misure della Confederazione 1
Per i danni causati all'agricoltura e all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza è versata un'indennità in casi di rigore particolari. 2
Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza; sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195819 sulla responsabilità.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
18 Introdotto il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
19 RS
170.32
Protezione dei vegetali. O 19
916.20
3
Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono presentate all'UFAG immediatamente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l'esecuzione della misura che lo ha causato.
Art. 48
Contributi ai Cantoni 1
La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da essi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi o le piante infestanti particolarmente pericolose, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai Comuni per le spese da essi sostenute.
2
Essa rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima comparsa di un organismo nocivo particolarmente pericoloso o di piante infestanti particolarmente pericolose, il pericolo di diffusione è particolarmente elevato e la probabilità di eradicazione è, nel caso in questione, ancora alta.
3
Essa non versa contributi ai Cantoni: a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi; b. su indennità corrisposte per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private che non sono utilizzate a titolo professionale; c. su indennità corrisposte ad aziende dei Cantoni e dei Comuni; d. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive emanate dall'Ufficio federale competente giusta l'articolo 42 capoverso 7; e. per le spese causate da misure di lotta prese dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l'eliminazione di vegetali e parti di vegetali contaminati; ne sono escluse: 1. le spese per le misure di contenimento che l'Ufficio federale ordina a
causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato, 2.20 le spese per misure di lotta nelle zone di sicurezza menzionate nell'allegato 4 parte B punto 21 lettera a,
3. le spese per le misure di lotta negli oggetti protetti; f.
se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti perché la persona lesa o l'autore non si sono attenuti alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell'autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza; g. se la domanda di indennizzo è presentata oltre un anno dopo l'esecuzione della misura che ha causato il danno.
4
I Cantoni allegano alla domanda di contributi i documenti da cui risulta il calcolo delle indennità e la proporzionalità delle misure.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
Produzione agricola 20
916.20
Art. 49
Spese riconosciute
1
Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure prese in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all'articolo 52 capoverso 6:
a.21 indennità, indennità giornaliere, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario incaricato dai Cantoni per l'attuazione delle misure di lotta; b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta; c. indennità ai proprietari, a condizione che siano state concesse per:22 1. danni economici risultanti dalla distruzione di vegetali e non si siano potute applicare misure meno dannose, 2. perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti.
2
Per le indennità del personale ausiliario e degli specialisti le spese orarie riconosciute ammontano a 38 franchi.23 2bis
L'UFAG può versare un importo forfettario per una misura anziché effettuare un versamento secondo il tempo impiegato, laddove il calcolo dell'importo delle indennità per il personale ausiliario e gli specialisti richieda molto lavoro.24 3 Nel caso degli alberi da frutto, per le indennità corrisposte giusta il capoverso 1 lettera c sono considerate al massimo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agroscope Changins-Wädenswil ACW «Stima delle colture frutticole», 5a edizione 201225.26 Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste
Art. 50
Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dall'articolo 40 dell'ordinanza del 30 novembre 199227 sulle foreste.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4567).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4567).
24 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
25 Questo testo è consultabile al seguente indirizzo: www.arboriculture.agroscope.ch > Pubblicazioni > Economia aziendale > Stima delle colture frutticole (scheda tecnica n. 61), 5a edizione.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
27 RS
921.01
Protezione dei vegetali. O 21
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Capitolo 7: Competenze ed esecuzione
Art. 51
Competenza dei dipartimenti federali 1
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)28 è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.
2
Il DATEC è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e per le piante selvatiche minacciate.
3
Il DEFR e il DATEC adeguano, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, gli allegati 1-12 al fine di: a. impedire l'introduzione o la diffusione di un nuovo organismo nocivo che può costituire un pericolo particolare per i vegetali in Svizzera; b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali; c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena; d. tenere conto dell'evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera; e. evitare la diffusione di una nuova pianta infestante particolarmente pericolosa.
4
Nei casi in cui il DEFR e il DATEC siano egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso 3, il DEFR modifica gli allegati 1-12 con il consenso del DATEC.
5
Il DEFR e il DATEC coordinano le loro attività per l'esecuzione della presente ordinanza.
Art. 52
Competenza degli Uffici federali 1
L'UFAG è competente per l'esecuzione della presenze ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.
2
L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per l'esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e per le piante selvatiche minacciate.
3
L'UFAG decide con il consenso dell'UFAM se: a. sono interessati ambedue gli ambiti di competenza menzionati nei capoversi 1 e 2;
b. negli ambiti menzionati nel capoverso 1 è stata presentata una domanda per l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi giusta l'articolo 13.
28 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Produzione agricola 22
916.20
4
Esso assicura il coordinamento e i contatti in ambito fitosanitario a livello internazionale.
5
L'UFAG e l'UFAM collaborano per assicurare un'esecuzione uniforme e coerente della presente ordinanza.
6
Se un nuovo organismo nocivo potenzialmente particolarmente pericoloso non menzionato nell'allegato 1 o 2 compare per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l'importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l'Ufficio federale competente può ordinare le misure seguenti per tale organismo e per le merci interessate fino alla definitiva valutazione dei danni potenzialmente causati da detto organismo: a. divieti di cui agli articoli 5 e 7; b. condizioni d'importazione di cui agli articoli 8 e 9; c. misure di cui agli articoli 19, 28, 41 e 42; d. delimitazione delle zone contaminate giusta l'articolo 45 e spostamento all'interno di una zona contaminata giusta l'articolo 27 lettera d.29
Art. 53
Compiti degli Uffici federali 1
Gli Uffici federali competenti svolgono i compiti seguenti: a. determinano le misure di protezione da prendere contro la comparsa e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose all'interno del Paese e sorvegliano l'esecuzione di tali misure;
b. registrano le aziende tenute all'omologazione e danno la competenza di rilasciare passaporti delle piante;
c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberiseme, sentiti i servizi incaricati dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberiseme e le organizzazioni professionali interessate; d. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti la comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose, mettono a disposizione il relativo materiale informativo e formano i responsabili;
e. esercitano l'alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell'ambito della presente ordinanza.
2
L'UFAG è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosanitaria nei settori dell'agricoltura e dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6385).
Protezione dei vegetali. O 23
916.20
3
Se un'azienda produce sia piante agricole sia piante ornamentali o forestali, gli Uffici federali evitano doppi controlli.
Art. 54
Servizio fitosanitario federale 1
L'UFAG e l'UFAM designano in comune il SFF. Stabiliscono: a. il suo regolamento interno; b. i compiti che delegano a tale servizio, se non sono fissati nella presente ordinanza.
2
Il SFF si compone di collaboratori dell'UFAG e dell'UFAM.
Art. 55
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.
Art. 56
Cantoni
1
I servizi cantonali sono competenti per l'esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e le piante infestanti particolarmente pericolose all'interno del Paese, se tali misure non rientrano nella competenza diretta degli Uffici federali competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni interessati.
2
I servizi cantonali hanno altresì i seguenti compiti: a. informano gli Uffici federali competenti in merito alle notifiche ricevute in virtù dell'articolo 6 e ai risultati della sorveglianza del territorio di cui all'articolo 41; b. collaborano all'esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosanitaria di un determinato organismo;
c. collaborano all'esecuzione delle misure preventive di cui all'articolo 52 capoverso 6;
d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle piante infestanti particolarmente pericolose di cui è obbligatoria la notifica; e. informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla comparsa e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi; f. forniscono informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente.
A tale scopo occorre seguire le istruzioni dell'Ufficio federale competente.
3
Per gli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per le colture agricole o le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale non menzionati negli allegati 1 e 2 né disciplinati nell'articolo 52 capoverso 6 i Cantoni possono emanare prescrizioni in materia di sorveglianza, informazione e lotta.
Produzione agricola 24
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Art. 57
Altri organi
1
Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti di loro competenza, elencati di seguito, ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:
a. Amministrazione federale delle dogane, d'intesa reciproca: controlli all'importazione di cui all'articolo 17; b. servizi cantonali competenti: rilascio dei certificati fitosanitari di cui all'articolo 20;
c. organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura o all'articolo 32 della legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste: controlli delle particelle di produzione, rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 34 e controlli delle aziende di cui all'articolo 37.
2
Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.
3
Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti delle dogane, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti assistono gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie nello svolgimento dei loro compiti.
Art. 58
Rilevamenti e controlli 1
Gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l'esecuzione della presente ordinanza, sempre che essa non disponga altrimenti.
2
A tale scopo, i suddetti organi o i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza.
3
I suddetti organi o i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:
a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all'articolo 52 capoverso 6; b. utilizzano a titolo professionale merci che possono contenere tali organismi; c. in qualsiasi modo sono in contatto con le piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell'allegato 6.
Capitolo 8: Procedura di opposizione
Art. 59
Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoversi 1 o 3 può essere mossa opposizione presso l'UFAG entro il termine di dieci giorni.
Protezione dei vegetali. O 25
916.20
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 60
Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza del 28 febbraio 200130 sulla protezione dei vegetali; 2. ordinanza del DEFR del 12 novembre 200831 concernente i contributi federali ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all'applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali all'interno del Paese.
Art. 61
Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: …32
Art. 62
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
30 [RU
2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603 art. 8 n. 2, 2006 2531, 2007 1469 all. 4 n. 55 2369 4477 n. IV 69 4723 5823 n. I 20, 2008 4377 all. 5 n. 13 5865, 2009 2593 5435, 2010 1057] 31 [RU
2008 5869]
32 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 6167.
Produzione agricola 26
916.20
Allegato 133 (art. 3, 5-7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Sezione I
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo 1.
Acleris spp. (specie non europee) 1.1
Agrilus anxius Gory 1.2
Agrilus planipennis Fairmaire 1.3
Anthonomus eugenii Cano 2.
Amauromyza maculosa (Malloch) 3.
Anomala orientalis Waterhouse 4.
Anoplophora chinensis (Forster) 4.1.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 6.
Arrhenodes minutus Drury 7.
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali: a. Bean golden mosaic virus b. Cowpea mild mottle virus
c. Lettuce infectious yellows virus
d. Pepper mild tigré virus
e. Squash leaf curl virus
f.
Euphorbia mosaic virus g. Florida tomato virus 7.1
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. 8.
Cicadellidae (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa [Well & Raju]), quali: a.
Carneocephala fulgida Nottingham b. Draeculacephala minerva Ball c. Graphocephala atropunctata
(Signoret)
9.
Choristoneura spp. (specie non europee) 10.
Conotrachelus nenuphar (Herbst) 33 Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385) e dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4009).
Protezione dei vegetali. O 27
916.20
10.0
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 10.1
Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 10.5
Diaphorina citri Kuway 11.
Heliothis zea (Boddie) 11.1
Hirschmanniella spp., ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12.
Liriomyza sativae Blanchard 13.
Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) 14.
Monochamus spp. (specie non europee) 15.
Myndus crudus Van Duzee 16.
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1
Naupactus leucoloma Boheman 16.2
Popillia japonica Newman 17.
Premnotrypes spp. (specie non europee) 18.
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19.
Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 19.1
Rhynchophorus palmarum (L.) 20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21.
Spodoptera eridania (Cramer) 22.
Spodoptera frugiperda (Smith) 23.
Spodoptera litura (Fabricius) 24.
Thrips palmi Karny 25.
Tephritidae (specie non europee) quali: a.
Anastrepha fraterculus (Wiedemann) b. Anastrepha ludens (Loew) c. Anastrepha obliqua Macquart d. Anastrepha suspensa (Loew) e. Dacus ciliatus Loew f.
Dacus cucurbitae Coquillet g. Dacus dorsalis Hendel h. Dacus tryoni (Froggatt) i.
Dacus tsuneonis Miyake
Produzione agricola 28
916.20
j.
Dacus zonatus Saund k. Epochra canadensis (Loew) l.
Pardalaspis cyanescens Bezzi m. Pardalaspis quinaria Bezzi n. Pterandrus rosa (Karsch) o. Rhacochlaena japonica
Ito
p. Rhagoletis cingulata (Loew) q. Rhagoletis indifferens Curran r.
Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) s. … t.
Rhagoletis mendax Curran u. Rhagoletis pomonella (Walsh) v. Rhagoletis ribicola Doane w. Rhagoletis suavis (Loew) 25.1
Trioza erytreae Del Guercio 26.
Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) 27.
Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo b. Batteri 0.1 Candidatus Liberibacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing (inverdimento degli agrumi) 1.
Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. c. Funghi 1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2.
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3.
Cronartium spp. (specie non europee) 4.
Endocronartium spp. (specie non europee) 5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6.
Gymnosporangium spp. (specie non europee) 7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1
Leptographium wagneri 8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1
Melampsora medusae Thümen
Protezione dei vegetali. O 29
916.20
9.
…
10.
Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11.
Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12.
Phoma andina Turkensteen 13.
Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.
14.
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15.
Thecaphora solani Barrus 15.1
Tilletia indica Mitra 16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers d.
Virus e organismi patogeni virus-simili 1.
Elm phloëm necrosis mycoplasm 2.
Virus, e organismi patogeni virus-simili, della patata, quali: a.
Andean potato latent virus b. Andean potato mottle virus c. Arracacha virus B, oca strain
d. Potato black ringspot virus
e. Potato spindle tuber viroid
f.
Potato virus T
g. Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo , Yn e Yc) e Potato leafroll virus 3.
Tobacco ringspot virus 4.
Tomato ringspot virus 5.
Virus e organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,Vitis L., quali: a.
Blueberry leaf mottle virus b. Cherry rasp leaf virus (americano) c. Peach mosaic virus (americano) d. Peach phony rickettsia e. Peach rosette mosaic virus f.
Peach rosette mycoplasm g. Peach X-disease mycoplasm h. Peach yellows mycoplasm i.
Plum line pattern virus (americano) j.
Raspberry leaf curl virus (americano) k. Strawberry latent «C» virus l.
Strawberry vein banding virus
Produzione agricola 30
916.20
m. Strawberry witches' broom mycoplasm (micoplasma delle scope delle streghe della fragola) n. Virus, e organismi virus-simili, noneuropei di Cydonia Mill., Fraga-ria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vitis L.
6.
Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali: a.
Bean golden mosaic virus b. Cowpea mild mottle virus c. Lettuce infectious yellows virus d. Pepper mild tigré virus e. Squash leaf curl virus f.
Euphorbia mosaic virus g. Florida tomato virus e.
Piante parassitarie 1.
Arceuthobium spp. (specie non europee) Sezione II
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo 0.1.
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 1.
Globodera pallida (Stone) Behrens 2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 6.1
…
6.2
Meloidogyne fallax Karssen 7.
Opogona sacchari (Bojer) 8.a
Rhagoletis completa Cresson 8.b
…
8.1
Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9.
Spodoptera littoralis (Boisduval) b. Batteri … c. Funghi 1.1
Monilinia fructicola (Winter) Honey 2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Protezione dei vegetali. O 31
916.20
d.
Virus e organismi patogeni virus-simili 1.
Apple proliferation mycoplasm 2.
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 3.
Pear decline mycoplasm Parte B
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette Specie Zona(e)
protetta(e)
…
Produzione agricola 32
916.20
Allegato 234 (art. 3, 5-7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie
Oggetto della contaminazione 1.
Aculops fuchsiae Keifer Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.
Aleurocanthus spp.
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3.
Anthonomus bisignifer (Schenkling)
Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 4.
Anthonomus signatus (Say) Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 5.
Aonidella citrina Coquillet Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6.
Aphelenchoïdes besseyi Christie (*)
Sementi di Oryza spp.
7.
Aschistonyx eppoi Inouye Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei 8. … 9.
Carposina niponensis Walsingham
Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
9.1
Circulifer haematoceps Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9.2
Circulifer tenellus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
10.
…
11.
Enarmonia packardi (Zeller) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
12.
Enarmonia prunivora Walsh Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di Paesi non europei 34 Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385) dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4009).
Protezione dei vegetali. O 33
916.20
Specie
Oggetto della contaminazione 13.
Eotetranychus lewisi McGregor Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.
Eutetranychus orientalis Klein Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15.
Grapholita inopinata Heinrich
Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
16.
Hishomonus phycitis Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17.
Leucaspis japonica Ckll.
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18.
Listronotus bonariensis (Kuschel)
Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay 19.
Margarodes, specie non europee, quali:
a. Margarodes vitis (Phillipi) b. Margarodes vredendalensis de Klerk
c. Margarodes prieskaensis Jakubski
Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
20.
Numonia pyrivorella (Matsumura) Vegetali di Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 21.
Oligonychus perditus Pritchard & Baker
Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei 21.0 Parasaissetia nigra (Nietner) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R.
Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Wa- shingtonia Raf.
22.
Pissodes spp. (specie non europee) Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei
23.
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, e Ponci- rus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato 23.1 Radopholus similis (Cobb) Thorne Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato
Produzione agricola 34
916.20
Specie
Oggetto della contaminazione 25.
Scirtothrips aurantii Faure Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 26.
Scirotothrips dorsalis Hood Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27.
Scirtothrips citri (Moultex) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 28.
Scolytidae spp. (specie non europee)
Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi,
legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei 28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny
Tuberi di Solanum tuberosum L.
29.
Tachypterellus quadrigibbus Say Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
30.
Taxoptera citricida Kirk.
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31.
…
32.
Unaspis citri Comstock Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
(*) In
Svizzera,
Aphelenchoides besseyi Christie non è presente su Oryza spp.
b. Batteri
Specie
Oggetto della contaminazione 1. … 2.
Citrus variegated chlorosis Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3.
Erwinia stewartii (Smith) Dye Sementi di Zea mais L.
3.1
Pseudomonas syringae pv. persi- cae (Prunier et al.) Young et al.
Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e di Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 4.
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 5.
Xanthomonas campestris pv.
Oryzae (Ishiyama) Dye et pv.
Oryzico- la (Fang. et al.) Dye Sementi di Oryza spp.
5.1
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
Protezione dei vegetali. O 35
916.20
c. Funghi
Specie
Oggetto della contaminazione 1.
Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni non europei) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
1.1
Anisogramma anomala (Peck) E.
Müller
Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Canada e Stati Uniti d'America
2.
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx
Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 3.
Atropellis spp.
Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L.
4.
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Stati Uniti d'America e Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d'America e Canada.
5.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di Pinus L.
6.
Cercospora angolensis Carv. et Mendes
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 8.
Diaporthe vaccinii Shaer Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9.
Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk.
Men-des
Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di Citrus reticolata Blanco e Citrus inesi (L) Osbeck, originari dell'America meridionale 10.
Fusarium oxysporum f. sp.
Albedinis (Kilian et Maire) Gordon Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11.
Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 12.
Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto
Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
12.1 Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 13.
Puccinia pittieriana Hennings Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow Vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 15.
Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto
Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
Produzione agricola 36
916.20
d.
Virus e organismi patogeni virus-simili Specie
Oggetto della contaminazione 1.
Beet curly top virus (isolati non europei)
Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black
raspberry latent virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 3.
Agenti della necrosi e pseudonecrosi
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang
viroid
Vegetali
di
Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
5. Virus
dell'accartocciamento del
ciliegio(*) (Cherry leafroll virus) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 5.1
Chrysanthemum stem necrosis virus
Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 6.
Citrus mosaic virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7.
Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
. Leprosis
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little
cherry
pathogen (isolati non europei)
Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Pru- nus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 10. Agenti
della
diffusione naturale della psorosi
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Palm
lethal
yellowing mycoplasm Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
12. Prunus
necrotic
ing spot virus (**) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 13.
Satsuma dwarf virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
13.1 Sprioplasma citri Saglio et al. Vegetali di
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.
Tatter leaf virus
Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15.
Witches' broom (MLO) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
(*)
In Svizzera Cherry leafroll virus non è presente su Rubus L.
Protezione dei vegetali. O 37
916.20
Specie
Oggetto della contaminazione (**) In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non è presente su Rubus L.
Sezione II
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie
Oggetto della contaminazione 1.
Aphelenchoides besseyi Christie Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3.
Ditylenchus destructor Thorne Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramo-
sus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione 4.
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagione, e sementi di Medicago sativa L.
6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dian- thus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8.
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Fiori recisi, ortaggi fogliacei d'Apium graveolens L.
e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi:
- i
bulbi,
- i
cormi,
- i vegetali della famiglia Gramineae, - i
rizomi,
- le sementi.
9.
Liriomyza trifolii (Burgess) Fiori recisi, ortaggi fogliacei d'Apium graveolens L.
e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi:
- i
bulbi,
- i
cormi,
- i vegetali della famiglia Gramineae, - i
rizomi,
- le sementi.
Produzione agricola 38
916.20
b. Batteri
Specie
Oggetto della contaminazione 1.
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.
Sementi di Medicago sativa L.
2.
Clavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al.
Vegetali di Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione
3.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 4.
Erwinia chrysanthemi pv.
dianthi-cola (Hellmers) Dickey Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 5.
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder
Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 6.
…
7.
Xanthomonas campestris pv.
pha-seoli (Smith) Dye Sementi di Phaseolus L.
8.
Xanthomonas campestris pv.
pruni (Smith) Dye Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 9.
Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria (Doidge) Dye Vegetali di Solanum lycopersicum L. E Capsicum spp., destinati alla piantagione 10.
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi c. Funghi
Specie
Oggetto della contaminazione 1.
Ceratocystis fimbriata f. sp.
platani Walter Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale 3.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
4.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5.
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7.
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 8.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni
Sementi di Helianthus annuus L.
9.
Puccinia horiana Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9.1
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Vegetali di Pinus L, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Protezione dei vegetali. O 39
916.20
Specie
Oggetto della contaminazione 10.
Scirrhia pini Funk & Parker Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11.
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold
Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12.
Verticillium dahliae Klebahn Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
d.
Virus e organismi patogeni virus-simili Specie
Oggetto della contaminazione 1.
Arabis mosaic virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.
Beet leaf curl virus Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3.
Chrysanthemum stunt viroid Vegetali di Dendranthema [DC.] Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. Grapevine
flavescence dorée
MLO
Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7.
Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 8. Potato
stolbur
mycoplasm
Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 9.
Raspberry ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11.
Strawberry crinkle virus Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12.
Strawberry latent ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 13.
Strawberry mild yellow edge virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 14.
Tomato black ring virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 15.
Tomato spotted wilt virus Vegetali di Apium graveolens L. Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 16.
Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Produzione agricola 40
916.20
Parte B
Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie
Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)
…
b. Batteri
Specie
Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)
2.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydo- nia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.
e Sorbus L.
Cantone
VS
d.
Virus e organismi patogeni virus-simili Specie
Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)
2. Grapevine
flavescence
dorée MLO
Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Tutti i Cantoni,
ad eccezione di
TI e Val Mesolcina (Cantone
GR)
Protezione dei vegetali. O 41
916.20
Allegato 335 (art. 7, 12 e 13)
Parte A
Merci di cui è vietata l'importazione Descrizione
Paese
d'origine
1. Vegetali
di
Abies Mill., Cedrus Trew, Cha- maecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi
Paesi non europei
2. Vegetali
di
Castanea Mill. e Quercus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi Paesi non europei
3. Vegetali
di
Populus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Paesi
dell'America
settentrionale
5. Corteccia
di
Castanea Mill. separata dal tronco
Tutti i Paesi
6. Corteccia
di
Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., separata dal tronco Paesi
dell'America
settentrionale
7. Corteccia
di
Acer saccharum Marsh., separata dal tronco
Paesi
dell'America
settentrionale
8. Corteccia di
Populus L. separata dal tronco Paesi del continente americano 9. Vegetali
di
Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti Paesi non europei
9.1 Vegetali
di
Photinia Lindl. esclusi Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo
vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica popolare democratica di Corea 9.2 Vegetali
di
Cotoneaster Ehrh. e Photinia davi- diana
(Dcne.) Cardot
Tutti i Paesi
10. Tuberi
di
Solanum tuberosum L., tuberiseme di patate
Stati
terzi
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Sola- numtuberosum L. di cui all'allegato 3 parte A punto 10
Stati
terzi
35 Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385) dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4009).
Produzione agricola 42
916.20
Descrizione
Paese
d'origine
12. Tuberi
della
specie
Solanum
L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui all'allegato 3 parte A punti 10 e 11 Ferme restando le esigenze particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato 4 parte A sezione I, tutti i Paesi terzi, ad eccezione di - Algeria, Israele, Marocco, Tunisia e Turchia,
- Paesi dell'Europa continentale riconosciuti indenni da Clavibacter mi-chiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute
dall'UFAG per la lotta contro tale organismo.
13. Vegetali
di
Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci
di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 o 12 Tutti i Paesi ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei 14. Terra e terreno di coltura costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze
solide organiche, quali parti di vegetali, humus (comprese torba o corteccia), ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da torba Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina e Paesi che non
appartengono all'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
15. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti Stati terzi
16. Vegetali
di
Citrus L., Fortunella Swingle, e Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
Stati
terzi
17. Vegetali
di
Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi Algeria,
Marocco
18. Vegetali
di
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e relativi ibridi, e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Fermo restando il divieto riguardante i vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 9, se del caso Paesi non europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, di Australia, Nuova Zelanda, Canada e degli Stati continentali degli Stati Uniti d'America.
19. Vegetali
della
famiglia
Gramineae, esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakone- chloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei
Protezione dei vegetali. O 43
916.20
Parte B
Merci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette Descrizione
Zone
protette
1.
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di - Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da parte dell'UFAG
o
- zone diverse dalle zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG
o
- zone di Stati membri dell'Unione europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente: - zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o
- «zone tampone» nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo appropriato a un regime di lotta ufficialmente riconosciuto e controllato
con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati e dove i suddetti vege-
tali possono essere introdotti nelle zone protette da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. degli Stati membri della Comunità europea.
Cantone VS
Produzione agricola 44
916.20
Allegato 436 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48) Parte A
Esigenze particolari per l'importazione e la messa in commercio di merci Sezione I Merci provenienti da Stati terzi Merci
Esigenze
particolari
1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Conife- rales), escluso quello di Thuja L. e Taxus L., ad eccezione del: - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti
completamente o in parte da dette conifere),
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassera-
tura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legna-
me, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,
- legname
di
Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il le-
gname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante
il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82° C per un
periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:
a adeguato
trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30
minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna); constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o
sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 11 della presente or-
dinanza,
oppure
b. adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione,
comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente
ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio
(g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
c. adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%) e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione
da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.
36 Aggiornato dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385) dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4009).
Protezione dei vegetali. O 45
916.20
Merci
Esigenze
particolari
1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), in forma di piccole placche,
particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti completamente o in parte da dette conifere), originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelen- chus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:
a. adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30
minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure b. adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione,
comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente
ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio
(g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione
da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.
1.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di Thuja L. e Taxus L., ad eccezione del: - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti
completamente o in parte da dette conifere),
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassera-
tura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legna-
me, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Constatazione ufficiale che il legname: a. è scortecciato,
oppure
b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione comprovata dal
marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale
imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,
oppure
c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-
presa la parte più interna); constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui
all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure
Produzione agricola 46
916.20
Merci
Esigenze
particolari
Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
d. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
e. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto
approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certifi-
cati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione
(psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.4 … 1.5 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del:
- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti
completamente o in parte da dette conifere),
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassera-
tura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legna-
me, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.
Constatazione ufficiale che il legname: a. è originario di zone notoriamente indenni da:
- Monochamus spp. (specie non europee), - Pissodes spp. (specie non europee), - Scolytidae (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Origine»,
oppure
b. è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monocha- mus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,
oppure
c. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione comprovata dal
marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale
imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,
oppure
d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-
presa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui
all'articolo 11 della presente ordinanza, oppure
Protezione dei vegetali. O 47
916.20
Merci
Esigenze
particolari
e. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
f. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto
approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certifi-
cati di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione
(psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.6 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del:
- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti
completamente o in parte da dette conifere),
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassera-
tura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legna-
me, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario di Stati terzi diversi da:
- Russia, Kazakistan e Turchia, - Stati terzi europei, - Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e
Stati Uniti d'America, in cui Bur- saphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname: a. è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monocha- mus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,
oppure
b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione comprovata dal
marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale
imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,
oppure
c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
d. è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto
approvato dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certifi-
cati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione
(psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure
e. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-
Produzione agricola 48
916.20
Merci
Esigenze
particolari
presa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui
all'articolo 11della presente ordinanza.
1.7 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere-
(Coniferales)originario di: - Russia, Kazakistan e Turchia, - Paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e
Stati Uniti d'America, in cui Bur- saphe-lenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che il legname: a. è originario di zone notoriamente indenni da:
- Monochamus spp. (specie non europee), - Pissodes spp. (specie non europee), - Scolytidae (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Origine»,
oppure
b. è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,
oppure
c. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
oppure
d. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
e. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-
presa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.
2.
Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di Il materiale da imballaggio in legno deve: - essere soggetto a uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma inter-
nazionale FAO37 per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno
negli scambi internazionali e
37 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade.
Questo documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM
Protezione dei vegetali. O 49
916.20
Merci
Esigenze
particolari
spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori e tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello
della partita e che si trovano nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, proveniente da Stati terzi.
- essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di
imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità
con tale norma.
2.1 Legname
di
Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad
eccezione del:
- legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassera-
tura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legna-
me, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,
originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.
Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in
materia di tempo e temperatura; constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
2.2 Legname
di
Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario di Stati Uniti d'America e Canada.
Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da Cerato-
cystis virescens (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallaccia-
tura.
2.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidia- na Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ad eccezione del: - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti
completamente o in parte da detti alberi),
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e Constatazione ufficiale che: a. il legname è originario di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fairmaire; il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11,
oppure
b. che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato
dall'organizzazione fitosanitaria nazionale,
oppure
Produzione agricola 50
916.20
Merci
Esigenze
particolari
altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassera-
tura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legna-
me, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia,
Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.
c. che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino a ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
2.4 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Fraxinus L;
Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidia- na Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Coresa, Giappone, Mongolia,
Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America.
Constatazione
ufficiale che il legname è originario di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fair-
maire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della
presente ordinanza.
2.5 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshuri- ca Maxim., Ulmus davidiana Planch.
e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati
Uniti d'America.
Constatazione
ufficiale che la corteccia è originaria di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fair-
maire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della
presente ordinanza.
3. Legname
di
Quercus L., ad eccezione di:
- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il le-
gname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una tempeConstatazione ufficiale che il legname:
a. è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure
b. è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,
oppure
c. è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,
oppure
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Esigenze
particolari
ratura minima di 176 °C per 20 minuti,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassera-
tura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legna-
me, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli Stati Uniti d'America
d. nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di
acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate
in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-
dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto
sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
4.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname di Betula L., ad eccezione di:
- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami (ottenuti
completamente o in parte da detti alberi),
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per cassera-
tura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legna-
me, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America, dove
l'Agrilus anxius Gory è notoriamente presente.
Constatazione ufficiale che: a. la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione
fitosanitaria nazionale, oppure
b. il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino a ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
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Merci
Esigenze
particolari
4.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Betula L.
Constatazione
ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.
4.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, corteccia e oggetti di corteccia di Betula L., originari del Canada e
degli Stati Uniti d'America, dove l'Agrilus anxius Gory è notoriamente presente.
Constatazione
ufficiale
che la corteccia è priva di legno.
5. Legname
di
Platanus L., ad eccezione del:
- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per casseratura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova nello stesso stato fitosanitario del legname della partita,
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia.
Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in
materia di tempo e temperatura; constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
6. Legname
di
Populus L., ad eccezione di:
- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, materiale per
casseratura, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne materiale per casseratura che sostiene partite di legname, costruito a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che si trova Constatazione ufficiale che il legname: - è
scortecciato
oppure
- è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura; constatazione, comprovata dal
marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio
conformemente agli usi commerciali correnti.
Protezione dei vegetali. O 53
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Esigenze
particolari
nello stesso stato fitosanitario del legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano
7.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:
- Acer saccharum Marsh, originario di Stati Uniti d'America e Canada, - Platanus L., originario di Stati Uniti d'America o Armenia, - Populus L., originario del continente americano.
Constatazione ufficiale che il legname: a. è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,
b. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
oppure
c. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
d. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-
presa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza.
7.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5 parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Quercus L. origi-
nario degli Stati Uniti d'America.
Constatazione ufficiale che il legname: a. è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,
oppure
b. è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
c. è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (com-
presa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della
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Esigenze
particolari
presente ordinanza.
7.3 Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di Paesi non europei.
Constatazione
ufficiale che la corteccia separata dal tronco:
a. è stata sottoposta ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM; constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
b. è stata sottoposta ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia
(compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza,
e constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca
l'infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.
8. … 8.1 Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Pissodes spp. (specie non
europee).
8.2 Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di Paesi non europei
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 8.1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Scolytidae spp. (specie non
europee).
9. Vegetali
di
Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di Scirrhia pini Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo.
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10. Vegetali
di
Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsu- ga Carr. e Tsuga Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1, 8.2 o 9, se del caso, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.01 Vegetali di Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Cerato-
cystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.1 Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.01, constata-
zione ufficiale che nessun sintomo di Cronar- tium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.2 Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 2 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 11.1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasi-
tica (Murrill) Barr, oppure b. che nessun sintomo di Cryphonectria para- sitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetati-
vo completo.
11.3 Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Canada e Stati Uniti d'America
Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Aniso-
gramma anomala (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazio-
nali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogrammaanomala (Peck) E.
Müller all'atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui
certificati di cui all'articolo 8 della presente
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Esigenze
particolari
ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Aniso-
gramma anomala (Peck) E. Müller.
11.4 Vegetali di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshuri- ca Maxim., Ulmus davidiana Planch.
e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami tagliati con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia,
Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona che l'UFAM ha riconosciuto indenne dall'Agrilus planipennis Fair-
maire. Il nome della zona deve essere menzionato nei certificati di cui all'articolo 11 della
presente ordinanza.
11.5 Vegetali di Betula L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di Betula L. con o senza foglie.
Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory.
12. Vegetali
di
Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Stati Uniti d'Ame-
rica o Armenia.
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.1 Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi terzi
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melam-
psora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo com-
pleto.
13.2 Vegetali di Populus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi del continente americano Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 3 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali
di
Ulmus L., destinati alla piantagione, eccetto le sementi, originari di Paesi dell'America settentrionale
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
15. … 16. … 16.1 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi
I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
16.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:
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particolari
a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Xanthomonas campe-
stris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui
all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b. che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Xanthomonas campe-
stris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e menzionata sui certificati di cui all'articolo 9 della presente ordinanza, oppure
c.
- che, conformemente a un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sin-
tomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di pro-
duzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e
che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di Xanthomonas
campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus),
e
che i frutti sono stati sottoposti a idoneo trattamento, menzionato sui certificati di cui all'articolo 9 della presente ordinanza,
e
che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati, oppure
- che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle
disposizioni suddette.
16.3 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:
a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Cercospora angolensis
Carv. & Mendes, oppure b. che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Cercospora angolensis
Carv. & Mendes, e menzionata sui certificati di cui all'articolo 9 della presente ordi-
nanza, oppure
c. che nessun sintomo della presenza di Cercospora angolensis Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e
che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di
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particolari
detto organismo.
16.4 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi,
esclusi i frutti di Citrus aurantium L.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5, constatazione ufficiale:
a. che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Guignardia citricarpa
Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), oppure
b. che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Guinardia citricarpa
Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e menzionata sui certificati di cui all'articolo 9 della presente ordinanza, oppure
c. che nessun sintomo della presenza di Gui- gnardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo
di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure d. che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e
che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
16.5 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi,
originari di Paesi non europei nei quali siano note su tali frutti manifesta-
zioni di Tephritidae (specie non europee)
Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale: a. che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in
questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b. che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle imme-
diate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al
mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure,
qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,
c. che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo
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particolari
requisito possa essere soddisfatto, d. che i frutti sono stati sottoposti a idoneo trattamento; vale a dire a un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di
vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro
gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, a un trattamen-
to chimico ammesso a norma della legislazione svizzera.
17. Vegetali
di
Amelanchier Med., Chae- nomeles Lindl., Crataegus L., Cydo- nia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punto 15, se del caso, consta tazione ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., oppure
b. che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme inter-
nazionali e riconosciute come tali dall'UFAG,
oppure
c. che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwi-
nia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 18.1 Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkil- lanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e loro ibridi, originari di Stati terzi.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un Paese che l'UFAG ha riconosciuto indenne da Candidatus Liberi- bacter spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi.
18.2 Vegetali di Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Stati terzi.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di un paese in cui Trioza erytreae Del Guercio è notoriamente assente,
oppure
b. i vegetali sono originari di una zona indenne da Trioza erytreae Del Guercio, istituita
dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è
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Esigenze
particolari
menzionata nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
18.3 Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P.
Browne, Atalantia Corrêa, Balsamoci- trus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Micro- citrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr.,
Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Stati terzi.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di un paese in cui Diaphorina citri Kuway è notoriamente assente,
oppure
b. i vegetali sono originari di una zona indenne da Diaphorina citri Kuwai, istituita
dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è
menzionata nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
19.1 Vegetali di Crataegus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali sia-
no note manifestazioni di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 9 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dal-
l'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,
originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi
sui generi di cui trattasi.
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono: - per
Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Tomato black ring virus, - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;
- per
Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;
- per
Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,
- Xanthomonas campestris pv.
pruni (Smith) Dye; Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
Protezione dei vegetali. O 61
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particolari
- per
Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv. persi- cae (Prunier et al.) Young et al.; - per
Pyrus L.:
- Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; - per
Rubus L.:
- Arabis mosaic virus - Raspberry ring spot virus - Strawberry latent ring spot virus
- Tomato black ring virus; - per tutte le specie: altri virus e organismi virus-simili, non europei
20. Vegetali
di
Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei
quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produ-
zione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.
21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali sia-
no note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Strawberry latent «C» virus - Strawberry vein banding virus - Micoplasma delle scope delle streghe della fragola (Strawberry wit-
ches' broom mycoplasm) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 19.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in li-
nea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove
ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o
metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove,
oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi
completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
b. che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente
pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinan
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916.20
Merci
Esigenze
particolari
ze.
21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali sia-
no note manifestazioni di Aphelen- choides besseyi Christie Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: a. che nessun sintomo di Aphelenchoides bes- seyi Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
b. che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a. del pre-
sente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.
21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e
d'Anthonomus bisignifer (Schenkling).
22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali sia-
no note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su Malus Mill.
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Cherry rasp leaf virus (American), - Tomato ringspot virus Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione uffi-
ciale:
a. che i vegetali:
- hanno
ottenuto
certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione
che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in
condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in
questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti
dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove,
oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi
completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie pro-
vocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osser-
vato né sui vegetali nel luogo di
Protezione dei vegetali. O 63
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Esigenze
particolari
produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali sia-
no note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasm
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione
ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation
mycoplasm,
b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi pro-
vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple prolifera-
tion mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni ade-
guate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di ma-
lattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui
vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
23.1 Vegetali delle seguenti specie di Pru- nus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:
- Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana André - Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen - Prunus curdica Fenzl. & Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica L.
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 19.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi
- hanno
ottenuto
certificati ufficiali nel l'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in
condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
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particolari
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holoserica Batal.
- Prunus hortulana Bailey - Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- altre
specie
di
Prunus L. sensibili al Plum pox virus
oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi
completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tale pro-
va
b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie pro-
vocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze,
c. che si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus o agenti patogeni virus-simili.
23.2 Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione:
a. originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su Prunus L.
b. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note
manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente peri-
colosi,
c. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei nei quali
siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi partico-
larmente pericolosi.
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, di cui sopra sono i seguenti:
- per il caso di cui alla lettera a.: - Tomato
ringspot
virus
- per il caso di cui alla lettera b.: - Cherry rasp leaf virus (americano),
- Peach mosaic virus (americano),
- Peach
phony
rickettsia
- Peach rosette mycoplasm - Peach
yellows
mycoplasm
- Plum line pattern virus (americano),
- Peach
X-disease
mycoplasm
- per il caso di cui alla lettera c.: - Little
cherry pathogen
Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9 e 18 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali:
- hanno
ottenuto
certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione
che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in
condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in
questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti
dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove,
oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi
completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
b. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie pro-
vocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osser-
vato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate
vicinanze.
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particolari
24. Vegetali
di
Rubus L., destinati alla piantagione:
a. originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, su Rubus L.
b. ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note
manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente peri-
colosi.
Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a.: - Tomato
ringspot
virus
- Black raspberry latent virus - Cherry
leafroll
virus
- Prunus necrotic ringspot virus - per il caso di cui alla lettera b.: - Raspberry leaf curl virus (americano),
- Cherry rasp leaf virus (americano)
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto
19.2,
a. i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,
b. constatazione ufficiale: aa. che i vegetali
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi pro-
vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi
particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropria-
ti o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni ade-
guate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equiva-
lenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali
nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Synchytrium endo- bioticum (Schilbersky) Percival Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12, constatazione ufficiale: a. che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioti-
cum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival è stato osservato né nel luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure
b. che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall'UFAG per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Produzione agricola 66
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Esigenze
particolari
25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L.
Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4
parte A sezione I 25.1, constatazione ufficiale: a. che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da Clavi bacter michiganen-
sis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
oppure
b. che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall'UFAG per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
25.3 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid
Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.
25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono notoriamente esenti da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globo- dera pallida (Stone) Behrens, e a. che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al., oppure
nelle zone nelle quali è nota la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., che i tuberi sono originari di un luogo di produzione rivelatosi indenne o ritenuto indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall'UFAG inteso a eradicare Ralstonia so- lanacearum (Smith) Yabuuchi et al., e
b. che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen,
oppure
nelle zone in cui è nota la presenza di Me- loidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen: - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloi- dogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Kars- sen in base a un'indagine annuale della coltura ospite, eseguita mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi
appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate
Protezione dei vegetali. O 67
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Esigenze
particolari
cresciute sul luogo di produzione, oppure
- che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manife-
stazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di
tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della messa in commercio e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen.
25.4.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., non destinati alla piantagione Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al..
25.4.2 Tuberi di Solanum tuberosum L.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che:
a. i tuberi sono originari di un Paese notoriamente indenne dalla Scrobipalpopsis sola-
nivora Povolny, oppure
b. i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali sia-
no note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasm
Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punti 10, 11, 12 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo.
25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. e delle sementi di Solanum lycopersicum L., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punto 25.5, se del caso, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
Produzione agricola 68
916.20
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particolari
25.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei
quali siano note manifestazioni di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., oppure
b. che nessun indizio di Ralstonia solana- cearum (Smith) Yabuuchi et al. è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Vegetali
di
Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargo- niuml'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di zone indenni da Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodop- tera littoralis (Boisd.), istituite dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
b. all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Helicoverpa armigera (Hübner) o di Spo- doptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione,
oppure
c. i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.
27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 27.1, constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di zone indenni da Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius), istituite dall'organizzazione fitosa-
nitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b. dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugi perda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) nel luogo di produzione,
oppure
c. i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.
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Esigenze
particolari
28. Vegetali
di
Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono al massimo la terza generazione di materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono diret-
tamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stund viroid
all'atto di un controllo ufficiale eseguito al momento della fioritura, b. che i vegetali e le talee: - provengono
da
ditte
ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante
i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di Puccinia horia- na Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si sono manifestati sintomi di
Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure
- sono stati sottoposti a idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hen-
nings,
c. che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
28.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono stati ininterrottamente in un Paese indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus,
oppure
b. che i vegetali sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem
necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosa-
nitarie,
oppure
c. che i vegetali sono stati ininterrottamente in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus
e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami.
Produzione agricola 70
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Merci
Esigenze
particolari
29. Vegetali
di
Dianthus L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti
27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr e Burkholder e Phialophora
cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi
due anni,
- che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.
30. Bulbi
di
Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imbal-
laggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non interessato alla
produzione professionale di fiori recisi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
31. Vegetali
di
Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Pa-
esi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus: Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale che i vegetali:
a. nei quali non sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus
a. provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifesta-
zioni di Tomato ringspot virus, oppure
b. derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da
Tomato ringspot virus a un sistema ufficialmente approvato di test virologici
b. nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus
constatazione ufficiale che i vegetali: a. provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifesta-
zioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali,
oppure
b. derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot a un sistema ufficialmente approvato di test virologici.
Protezione dei vegetali. O 71
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Esigenze
particolari
32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi,
- cormi,
- vegetali
della
famiglia
Gramineae,
- rizomi,
- sementi,
- tubercoli,
originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Liriomyza sativae Blanchard e Amauromyza maculosa (Malloch)
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28 e 29, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati
in vivaio e:
a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza
sativae (Blanchard) e Amauromyza maculo- sa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati
di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementa-
re», oppure
b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e
Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazio-
nali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti
l'esportazione,
oppure
c. immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard)
e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blan-
chard) e Amauromyza maculosa (Malloch).
Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato,
oppure
d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Lirio- myza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
32.2 Fiori recisi di Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.
Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:
- sono originari di un Paese indenne da Lirio- myza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), oppure
Produzione agricola 72
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Merci
Esigenze
particolari
- immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch).
32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi,
- cormi,
- vegetali della famiglia Gramineae, - rizomi,
- sementi,
- tubercoli
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),
oppure
b. che nessun sintomo di Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure
c. che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni
da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifo- lii (Burgess), oppure d. che i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huido-
brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da
precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto Constatazione ufficiale che: a. il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nonché
b. i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Glo- bodera pallida (Stone) Behrens e Globode- ra rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
Protezione dei vegetali. O 73
916.20
Merci
Esigenze
particolari
34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di so-
stanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia o costituiti in parte di qualsiasi sostanza inorganica solida, desti-
nati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali e originari di: - Turchia
- Bielorussia,
Georgia,
Moldavia, Russia e Ucraina,
- Paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia
Constatazione ufficiale: a. che il terreno di coltura, al momento della piantagione:
- non conteneva terra e materia inorganiche,
oppure
- era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto a idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi, nocivi,
oppure
- era
stato
sottoposto
a idoneo trattamento atto a eliminare gli organismi nocivi, e
che
b. dopo la piantagione: - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure
- nelle
due
settimane
precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del
terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per
la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di
coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a.
35.1 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
35.2 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto
35.1, constatazione ufficiale: a. che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e
b. che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di:
- bulbi,
- cormi,
- rizomi,
- sementi,
- tubercoli
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:
a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips
palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati
di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementa-
Produzione agricola 74
916.20
Merci
Esigenze
particolari
re»,
oppure
b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conforme-
mente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne daThrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti
l'esportazione,
oppure
c. immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati in-
denni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato,
oppure
d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Thrips palmi Karny, sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condi-
zioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Thrips
palmi Karny e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
36.2 Fiori recisi della famiglia Orchida- ceae, frutti di Momordica L. e Sola- num melongena L.
Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:
- sono originari di un Paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure
- immediatamente
prima
dell'esportazione
sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny.
36.3 Frutti di Capsicum L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, Stati Uniti
d'America e Polinesia francese in cui Anthonomus eugenii Cano è notoriamente presente
Constatazione ufficiale che i frutti: b. sono originari di una zona indenne da Anthonomus eugenii Cano, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è
menzionata nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b. sono originari di un luogo di produzione, istituito nel Paese di esportazione dall'organizzazione fitosanitaria nazionale di tale paese e indenne da Anthonomus eu- genii Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionato sui certificati di
cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare»
Protezione dei vegetali. O 75
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Merci
Esigenze
particolari
e sono riconosciuti indenni da Anthonomus eugenii Cano all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vi-
cinanze.
37. Vegetali
di
Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 17, constatazione ufficiale che:
a. i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne dal Palm lethal yellowing
mycoplasm e dal CadangCadang viroid e tali organismi non sono stati osservati né nel luogo di produzione né nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
b. nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, sono stati estirpati dal luogo di produzione i vegetali che
giustificano il sospetto di introduzione di questi agenti patogeni e i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento inteso a eradicare il Myndus crudus Van Duzee,
c. le colture tissutali derivano da materiale che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a.
e b.
37.1 Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e ap-
partenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoe- nix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 17, e le esigenze di cui all'allegato 4 parte A sezione I
punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati ininterrottamente in un Paese notoriamente indenne dalla Paysandisia ar-
chon (Burmeister), oppure
b. sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia ar- chon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie,
oppure
c. per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati in un luogo di produzione:
- registrato
e
sorvegliato dall'organizzazio-ne fitosanitaria nazionale nel Paese
di origine, e
- in cui i vegetali erano in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della Paysandi-sia ar-
chon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
- in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia ar-
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Merci
Esigenze
particolari
chon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli op-portuni, anche immediata-
mente prima dell'esportazione.
38.1 … 38.2 Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Stati Uniti d'Ame-
rica o Brasile
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispe-
zionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer.
39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e
dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei
e mediterranei
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 8.2, 9, 10,
11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, - sono cresciuti in vivaio, - sono stati sottoposti a ispezione in tempi op-portuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri
or-ganismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di ne-
ma-todi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto
a eliminare tali organismi.
40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, parte B punto 1 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 11.3, 12,
13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie.
41. Vegetali
annuali
e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei
Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 11 e 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,
- sono stati ispezionati in tempi opportuni pri-ma dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nema-todi, insetti, acari e funghi nocivi
Protezione dei vegetali. O 77
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Merci
Esigenze
particolari
partico-larmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a
eliminare tali organismi.
42. Vegetali
della
famiglia
Gramineae di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae
e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Bz., Hakonechloa Mak.
ex Honda,
Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei
Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:
- sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi
particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a
eliminare tali organismi.
43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:
a. che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati colti-
vati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali; b. che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a.: aa. almeno durante il periodo menzionato alla lettera a.:
- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,
- sono stati sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di
ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di
applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanita-
rio di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezio-
ne», sono stati sottoposti a ispezione ufficiale almeno sei volte l'anno, a intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organi-
smi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispe
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Esigenze
particolari
zioni, che devono essere eseguite anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a., devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti
che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale,
un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un ge-
nere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali,
sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato, e inoltre trattenuti per un periodo che consenta di
accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,
- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato,
mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché sono stati esaminati e dichiarati esenti da organismi nocivi,
- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la
spedizione sono stati: - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure
- scossi
e
sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisi-
ti fissati al punto aa., quinto trattino, oppure
- sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la
data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato
fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Disinfestazione e/o trattamento
di disinfezione»;
Protezione dei vegetali. O 79
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Merci
Esigenze
particolari
bb. sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione
del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla ru-
brica «Dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione della partita.
44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne Dianthus L.), Compositae
(tranne Dendranthema [DC.] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae und Rosaceae (tranne Fragaria L.), originari di Paesi diversi dai Paesi europei
e mediterranei
Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:
- sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi,
oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi.
45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali di Ficus L. e d'Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di Paesi non europei Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia
tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona
che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure
b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazio-
ni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione
supplementare» e riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite
almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti
l'esportazione,
oppure
c. qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali
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Merci
Esigenze
particolari
detenuti o prodotti in tale luogo hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire
l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo
stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispe-
zioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione
sia nell'ambito di controlli eseguiti nello stesso periodo. Nei certificati di cui all'articolo 11 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato, oppure d. derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati in vitro in
un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di Bemisia tabaci Genn. (po-
polazioni non europee) e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
45.2 Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisian- thus L., Rosa L., Solidago L., Trache- lium L. e ortaggi a foglia di Ocimum L., originari di Paesi non europei Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:
- sono originari di un Paese indenne da Bemi- sia tabaci Genn. (popolazioni non europee), oppure
- immediatamente
prima
dell'esportazione,
sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni non europee).
45.3 Vegetali di Solanum lycopersicum L.
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei
quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus: a. dove non è nota la presenza di Be- misia tabaci Genn b. dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn
Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6 e 25.7, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, constatazione ufficiale:
a. che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e: aa. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn,
oppure
bb. che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione,
oppure
b. che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottopo-
sto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di Bemisia
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Esigenze
particolari
tabaci Genn.
46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di Paesi nei quali sono notoriamente
presenti determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Bean golden mosaic virus - Cowpea mild mottle virus - Lettuce infectious yellows virus - Pepper mild tigré virus - Squash leaf curl virus - altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.;
Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 13 e all'allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3, a. Paesi, nei quali non è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (po-
polazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trat-
tasi
b. Paesi, nei quali è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori
degli organismi nocivi particolarmente pericolosi
constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali
durante l'intero ciclo vegetativo; constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali
durante un adeguato periodo, e
a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da
altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi,
oppure
b. che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. E da altri vettori
degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi all'atto di ispezioni uffi-
ciali eseguite in tempi opportuni, oppure
c. che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare Bemisia tabaci
Genn.
47. Sementi
di
Helianthus annuus L.
Constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. & de Toni, oppure
b. che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento
contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.
& de Toni.
48. Sementi
di
Solanum lycopersicum L. Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente
approvato dall'UFAG e a. che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp. michi-
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Merci
Esigenze
particolari
ganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti,
oppure
b. che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione
durante l'intero ciclo vegetativo, oppure
c. che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione, eseguita su un
campione rappresentativo e in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risul-
tate esenti dai citati organismi nocivi.
49.1 Sementi di Medicago sativa L.
Constatazione ufficiale: a. che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresenta-
tivo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev,
oppure
b. che prima dell'esportazione è stata eseguita una fumigazione,
oppure
c. che le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di labo-
ratorio su un campione rappresentativo.
49.2 Sementi di Medicago sativa L., originarie di Paesi nei quali siano note ma-
nifestazioni di Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto
49.1, constatazione ufficiale: a. che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibac- ter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,
b. - che la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,
oppure
- che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora ini-
ziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente,
oppure
- che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1 %,
c. che nessun sintomo di Clavibacter michiga-
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Merci
Esigenze
particolari
nensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L. durante
l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d. che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina.
51. Sementi
di
Phaseolus L.
Constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campe-
stris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure
b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Sementi
di
Zea mays L.
Constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Erwinia stewartii
(Smith) Dye,
oppure
b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye.
53. Sementi
dei
generi
Triticum, Secale e X Triticosecale originarie di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal,
Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra.
Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra.
54. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra.
Constatazione
ufficiale:
a. che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra,
oppure
b. che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi
dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all'atto di tali prove.
Produzione agricola 84
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Sezione II
Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea Merci
Esigenze
particolari
2. Legname
di
Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
a. Constatazione
ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure
b. constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il
legname è stato sottoposto a essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, nel momento in
cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
4. Vegetali
di
PinusL., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers o Scirrhia pini Funk & Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
5. Vegetali
di
Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione delle sementi, originari di Stati non europei
Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
6. Vegetali
di
Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate
vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
7. Vegetali
di
Castanea Mill. E Quer- cus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Constatazione
ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr, oppure
b. che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
Protezione dei vegetali. O 85
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Merci
Esigenze
particolari
8. Vegetali
di
Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione
ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Ceratocystis fimbri-
ata f.sp. platani Walter, oppure
b. che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è stato osservato nel
luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetati-
vo completo.
9. Vegetali
di
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracan- tha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione
ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4 parte B punto 21
oppure
b. che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwi-
nia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 9.1. Vegetali
di
Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobo- trya Lindl., Malus Mill., Prunus L. o Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, e che nessun sintomo di Monilinia fructicola (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di
produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10. Vegetali
di
CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Constatazione
ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Spiroplasma citri Sa-
glio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili e Citrus tristeza virus
(ceppi europei),
oppure
b. che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate,
sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei),
mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun
sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheipihila (Petri) Kanchavelis & Gikashvili e Citrus tristeza virus (ceppi europei), oppure
c. che i vegetali:
- sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che
essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e
sottoposti a prove ufficiali riguardanti
Produzione agricola 86
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Merci
Esigenze
particolari
almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati,
nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e sono certi-
ficati indenni da almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattino, nonché - sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus tristeza virus (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10.1 Vegetali
di
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi e Casimiroa La Llave, Clause- na Burm f., Vepris Comm., Zan- thoxylum L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone indenni da Trioza erytreae Del Guercio, istituite dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie.
11. Vegetali
di
Araceae, di Maranta- ceae, di Musaceae, di Persea spp. e di Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato
Constatazione ufficiale: a. che nessuna contaminazione da Radopholus similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
b. che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda
Radopholus similis (Cobb) Thorne e sono risultate indenni da tale organismo nocivo all'atto di tali prove.
Protezione dei vegetali. O 87
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particolari
12. Vegetali
di
Fragaria L., Prunus L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi determinati sono - per
Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Tomato black ring virus, - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;
- per
Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,
- Xanthomonas campestris pv.
pruni (Smith) Dye; - per
Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.
persicae (Prunier et al.) Young et al.;
- per
Rubus L.:
- Arabis mosaic virus, - Raspberry ring spot virus, - Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato
black
ring virus
Constatazione
ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi
nocivi particolarmente pericolosi, oppure
b. che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato su ve-
getali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13. Vegetali
di
Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline myco-
plasm,
oppure
b. che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da
far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.
Produzione agricola 88
916.20
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Esigenze
particolari
14. Vegetali
di
Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II pun-
to 12, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides besseyi
Christie,
oppure
b. che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
c. che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b. del pre-
sente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e
sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.
15. Vegetali
di
Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II pun-
to 9, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation
mycoplasm,
oppure
b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi pro-
vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation
mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rive-
latisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni
adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
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Merci
Esigenze
particolari
bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osserva-
ti sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
16.
Vegetali delle seguenti specie di Prunus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi: - Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana André - Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen - Prunus curdica Fenzl. Et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica L.
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holoserica Batal.
- Prunus hortulana Bailey - Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II
punto 12, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure
b. aa. che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi pro-
vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus me-
diante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal
suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
oppure
- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni ade-
guate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- altre
specie
di
Prunus L.
sensibili al Plum pox virus bb. che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati
sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze,
cc. che si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi di malattie dovute ad altri
virus o agenti patogeni virus-simili.
17. Vegetali
di
Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Flavescence dorée e di Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi com-
pleti.
18.1. Tuberi
di
Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione Constatazione
ufficiale:
a. che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival sono state rispettate,
Produzione agricola 90
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Esigenze
particolari
e
b. che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter mi- chiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. o che sono
state osservate le disposizioni dell'UE per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,
e
c. che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro Globode-
ra rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens sono state rispettate,
e
d. aa. che i tuberi sono originari di zone in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente assente; oppure
bb. che nelle zone in cui Ralstonia solana- cearum (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente, i tuberi sono originari
di un luogo di produzione risultato indenne da Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. oppure considerato indenne da tale organismo a seguito
dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell'organismo
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
e
e.
che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen, oppure
di zone nelle quali Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloi- dogyne fallax Karssen sono notoriamente presenti:
- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloi- dogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione,
oppure
- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale mani-
festazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad
esame di laboratorio, nonché ad ispezi
Protezione dei vegetali. O 91
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Merci
Esigenze
particolari
one visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199838 sulle sementi e i tuberi-seme e che non è stato osservato nessun sintomo di Meloidogyne chitwoodi Golden
et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen.
18.2 Tuberi
di
Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione
di quelli delle varietà ufficialmente ammesse
Ferme restando le esigenze applicabili ai tuberi di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi:
- appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui
trattasi)
- sono stati prodotti in Svizzera, e
- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottopo sti a controlli di quarantena ufficiali secondo metodi appropriati e sono risultati esenti,
all'atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
18.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezio ne dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali con-
servato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici
a. I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati e-
senti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.
b. I controlli di quarantena di cui alla lettera a: aa.
sono
sorvegliati dall'UFAG e vengono eseguiti da personale con formazione scientifica di tale Ufficio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto; bb. vengono eseguiti in un luogo munito di installazioni adeguate, che nella protezione dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi e nella conservazione del materiale
offrono una garanzia sufficiente contro il rischio di propagazione di tali organismi nocivi;
38 RS
916.151.1
Produzione agricola 92
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Esigenze
particolari
cc. vengono eseguiti su ogni unità del materiale,
- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, con-
dotto a intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di con-
trollo,
- mediante esame condotto secondo metodi adeguati;
- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:
- Andean potato latent virus - Arracacha virus B (oca strain) - Potato black ringspot virus - Potato spindle tuber viroid - Potato virus T
- Andean potato mottle virus - virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus
- Clavibacter michiganensis ssp. se- pedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. - nel caso di veri tuberiseme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle lettere aa.-cc.;
dd. mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che hanno causato tali sintomi.
c. Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b., è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti a eliminare gli organismi nocivi.
d. Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.
18.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.
Protezione dei vegetali. O 93
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Esigenze
particolari
18.5 Tuberi
di
Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 o 18.4 Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di
spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da Ralsto- nia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e che, se del caso, le disposizioni dell'UFAG o dell'UE per la lotta contro a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 1,
b. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e c. Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
sono rispettate.
18.6 Vegetali
di
Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui al-
l'allegato 4 parte A sezione II punti 18.4 o 18.5
Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazio ne ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur myco-
plasm, oppure
b. che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luo-
go di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
18.6.1 Vegetali con radici, destinati alla piantagione, di Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'UFAG o eventualmente dell'UE per la lotta contro gli organismi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globode- ra rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
18.7 Vegetali
di
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum (L.), Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 18.6 constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Ralstonia solana-
cearum (Smith) Yabuuchi et al., oppure
b. che nessun indizio di Ralstonia solana- cearum (Smith) Yabuuchi et al. è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19. Vegetali
di
Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
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Esigenze
particolari
19.1 Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e
appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- rops L., Jubaea Kunth, Livistona R.
Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Constatazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati ininterrottamente in una zona che l'organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b. per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati in un luogo di produzione:
- registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato memro di origine, e
- in cui i vegetali erano in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a im-
pedie l'introduzione della Paysandisia arhon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
- in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia
archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli opportuni.
20. Vegetali
di
Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di zone indenni da Helicoverpa armigera (Hübner) e Spodop- tera littoralis (Boisd.), istituite dall'organizzazione fitosanitaria nazionale nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
b. dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di Helicoverpa armigera Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) sul luogo di produzione,
oppure
c. i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.
21.1 Vegetali di Dendranthema (DC) Des Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 20, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono al massimo la terza generazione di materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, o provengono diretta-
mente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato
esente da Chrysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo ufficiale eseguito al momento della fioritura;
Protezione dei vegetali. O 95
916.20
Merci
Esigenze
particolari
b. che i vegetali e le talee provengono da ditte:
- ispezionate
ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi preceden ti la spedizione e nelle quali non
sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la messa in commercio,
oppure
- la partita è stata sottoposta a idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hen-
nings;
c. che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, o che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella liguli- cola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel
luogo di radicazione.
21.2 Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 20, constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora
cinerescens (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ulti-
mi due anni,
- che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.
22. Bulbi
di
Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imbal
laggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non interessato alla
produzione professionale di fiori recisi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylenchus dipsace (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
Produzione agricola 96
916.20
Merci
Esigenze
particolari
23. Vegetali
di
specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi,
- cormi,
- vegetali
della
famiglia
Gramineae,
- rizomi
,
- sementi,
-tubercoli
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),
oppure
b. che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Li- riomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure
c. che immediatamente prima della messa in commercio i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Li- riomyza huidobrensis (Blanchard) e Lirio- myza trifolii(Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), oppure
d. che i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da Liriomyza huido-
brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da
precludere la possibilità di infestazione da parte di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e sono
spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. e Synchytrium endo- bioticum (Schilbersky) Percival.
24.1 Vegetali con radici, destinati alla piantagione, coltivati all'aperto, di Allium porrum L., Asparagus officina- lis L., Beta vulgaris L., Brassica spp.
e Fragaria L. nonché bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. e Tulipa L.
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'UFAG per la lotta contro gli organi-
smi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
Protezione dei vegetali. O 97
916.20
Merci
Esigenze
particolari
25. Vegetali
di
Beta vulgaris L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione
ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus,
oppure
b. che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Sementi
di
Helianthus annuus L.
Constatazione
ufficiale:
a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. et de Toni, oppure
b. che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento
contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.
et de Toni.
26.1 Vegetali di Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II punti 18.6 e 23, constatazione ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato Yellow Leaf
Curl Virus,
oppure
b. che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali durante un periodo appropriato, e
aa. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn.,
oppure
bb. che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn.
All'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure
c. che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di
controllo per accertare l'assenza di Bemisia tabaci Genn.
Produzione agricola 98
916.20
Merci
Esigenze
particolari
27. Sementi
di
Solanum lycopersicum L. Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente rico-
nosciuto dall'UFAG, e: a. che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Cla- vibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., o Xanthomonas cam- pestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure
b. che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione
durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
c. che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi summenzionati, effettuata su
un campione rappresentativo e in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate indenni da tali organismi nocivi.
28.1 Sementi di Medicago sativa L.
Constatazione ufficiale: a. che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresenta-
tivo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev,
oppure
b. che prima della messa in commercio è stata effettuata una fumigazione, oppure
c. che le sementi sono state sottoposte a un trattamento fisico adeguato contro l'organismo Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di labo-
ratorio su un campione rappresentativo.
28.2 Sementi di Medicago sativa L.
Ferme restando le esigenze applicabili ai vegetali di cui all'allegato 4 parte A sezione II pun-
to 28.1, constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michiga-
nensis spp. insidiosus Davis et al., oppure b. aa. che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni da Cla-
vibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. né nell'azienda né nelle immediate vicinanze, e che:
- la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavi-
bacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al.,
oppure
Protezione dei vegetali. O 99
916.20
Merci
Esigenze
particolari
- al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora
iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente,
oppure
- il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme
applicabili alle sementi soggette alla certificazione, non supera, in peso, lo 0,1 %,
bb. che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago
sativa L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
cc. che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina.
29. Sementi
di
Phaseolus L.
Constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas campe-
stris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure
b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato indenne da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
30.1 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi
L'imballaggio
deve
recare un idoneo marchio d'origine.
Produzione agricola 100
916.20
Parte B
Esigenze particolari per l'introduzione e la messa in commercio di merci in alcune zone protette Merce
Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)
21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chae- nomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobo- trya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi,
Cantone VS
a. di origine svizzera Fermo restando il divieto applicabile, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte B punto 1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra oppure
b. che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo:
aa. situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima
dell'inizio del penultimo ciclo vegetativo completo, inteso a mini-
mizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La descrizione dettagliata della
cosiddetta «zona di sicurezza» è messa a disposizione del Servizio fitosanitario federale. Una volta delimitata la «zona di sicurezza», sa-
ranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo comleto, al momento più opportuno, nella
zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere
Protezione dei vegetali. O 101
916.20
Merce
Esigenze
particolari
Zona(e)
protetta(e)
immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Servizio fitosanitario federale,
bb. ufficialmente approvato, come la «zona di sicurezza», prima dell'inizio del penultimo ciclo vegetativo
completo, per la coltura di vegetali, conformemente alle condizioni indicate nel presente punto,
e
cc. che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo è risultato indenne da Er- winia amylovora (Burr) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:
- due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una vol-
ta da giugno ad agosto e una volta da agosto a ottobre; e
- una volta nella zona circostante descritta, al momento più opportuno, ossia fra agosto e ottobre,
e
dd.
di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un
metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.
b. di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18 e parte B punto 1,
- Stati membri dell'Unione europea
constatazione ufficiale: - che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne Er- winia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure
- che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una
«zona tampone» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno
50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte da una data opportuna a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. dai ve
Produzione agricola 102
916.20
Merce
Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)
getali ivi coltivati e da dove i vegetali sono autorizzati a essere introdotti nelle zone protette per ciò che concerne Er- winia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da Paesi membri della Comunità europea;
altri
Paesi
constatazione
ufficiale:
a. che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come esenti da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure
b. che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG 21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari
Deve essere fornita la prova documentata che gli alveari:
a. sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da Erwinia amy-
lovora (Burr.) Winsl. et al., oppure
b. sono originari di una zona ufficialmente dichiarata zona protetta per ciò che
concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in un Paese membro dell'Unione europea,
oppure
c. sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra,
oppure
d. sono stati sottoposti a un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.
Cantone VS
32. Vegetali
di
Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punto 15, all'allegato 4 parte A sezione II punto 17 e all'allegato 4 parte B punto 21.1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un Paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta pre-
sente,
oppure
b. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO, istituita
dall'organizzazione fitosanitaria nazionale, nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali,
oppure
c. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati n una zona protetta elenTutti i Cantoni,
ad eccezione
del Cantone TI
e della Valle
Mesolcina
(Cantone GR)
Protezione dei vegetali. O 103
916.20
Merce
Esigenze
particolari
Zona(e)
protetta(e)
cata nella colonna di destra o in una zona protetta riconosciuta dall'Unione europea in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Dipartimento dell'Aisne), Ile de
France (comuni di Citry, Nanteuil-surMarne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o
Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna); oppure
d. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione:
aa. nel quale, dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, e
bb. alternativamente i. sui vegetali non è stato osservato sul luogo di produzione alcun
sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO,
oppure
ii. i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence
dorée MLO.
Produzione agricola 104
916.20
Allegato 539 (art. 2, 8-10, 15, 25, 29 e 32) Parte A
Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell'Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario 1.
Vegetali e prodotti vegetali 1.1
Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
1.2 Vegetali
di
Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
1.3 Vegetali
di
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.4 Vegetali
di
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi 1.5
Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
1.6 Frutti
di
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
1.7 Legname,
che:
a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni: Codice
NC
Descrizione
4401.10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401.22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
39 Aggiornata dal n. 17 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2010 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dal n. II dell'O del 31 ott. 2012 (RU 2012 6385) dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4009).
Protezione dei vegetali. O 105
916.20
Codice
NC
Descrizione
ex 4401.39 00 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403.99
Legno grezzo, diverso da quello di conifere, esclusi i legni tropicali definiti nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 della tariffa doganale40 e altri legni tropicale, quercia (Quercus spp.) e faggio (Fagus spp.), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex
4404.20
00
Pali
spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex
4407.99
Legno
diverso da quello di conifere, esclusi i legni tropicali definiti nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 della tariffa doganale e altri legno tropicali, quercia (Quercus spp.) e faggio (Fagus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o
sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 2.
Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
2.1
Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
2.2 Vegetali
di
Solanaceae, ad eccezione di quelli del punto 1.3, destinati alla piantagione, escluse le sementi.
2.3 Vegetali
di
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato.
2.3.1 Vegetali
di
Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., 40 RS
632.10 all.
Produzione agricola 106
916.20
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
2.4
- Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione.
Sementi di Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L. e Phaseolus L.
3.
Bulbi, cormi, tuberi e rizomi destinati alla piantagione, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. e Tulipa L.
Sezione II
Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario valido per la zona interessata all'atto dell'introduzione o della messa in commercio in tale zona Ferme restando le merci di cui alla sezione I della presente parte e dell'allegato 3
parti A e B: 1.
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci 1.3
Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
1.4
Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
Protezione dei vegetali. O 107
916.20
Parte B
Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera 1.
Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e Stati Uniti d'America, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf. e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.
2.
Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae
- conifere
(Coniferales) Acer saccharum Marsh, originarie di Stati Uniti d'America e Canada
Prunus L., originarie di Paesi non europei
fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi non europei
ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.
- foglie
di
Manihot esculenta Crantz - rami
di
Betula L., con o senza foglie - rami
di
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. e Zanthoxylum L.
2.1
Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L.,
Produzione agricola 108
916.20
Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm.
3.
Frutti di:Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L.
- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., originari di Paesi non europei - Capsicum
L.
4.
Tuberi di Solanum tuberosum L.
5.
Corteccia, separata dal tronco, di: - conifere (Coniferales) originarie di Paesi non europei Acer saccharum Marsh, Populus L. e Quercus L. ad eccezione di Quercus suber L.
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America
Betula L., originaria di Canada e Stati Uniti d'America
6.
Legname che: a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato 4 parte A sezione I punto 2:Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b del codice NC 4416.00 00 e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d'America o Armenia,
Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano,
Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d'America e Canada,
Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia,
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold &
Protezione dei vegetali. O 109
916.20
Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d'America, Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d' America e Canada
e
b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni: Codice
NC
Descrizione
4401.10
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401.21
Legno di conifere in piccole placche o in particelle 4401.22
Legno
diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex
4401.39
Segatura,
avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4403.10
Legno
grezzo,
trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex
4403.20
Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione 4403.91
Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte,
creosoto o altri agenti di conservazione ex
4403.99
Legno
grezzo diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale nonché quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex
4404
Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406
Traversine
di
legno per strade ferrate o simili 4407.10
Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4407.91
Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex
4407.93
Legno
di
Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407.95
Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
Produzione agricola 110
916.20
Codice
NC
Descrizione
ex
4407.99
Legno
diverso da quello di conifere, [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale nonché quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408.10
Fogli
da
impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 4416.00
Fusti,
botti,
tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 9406.0010
Costruzioni
prefabbricate di legno 7. a. Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
b. Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a. oppure costituito interamente o parzialmente da sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari di: - Turchia, -
Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina, Paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8.
Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d'America.
Sezione II
Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette Ferme restando le merci di cui alla sezione I:
3.
Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
4.
Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
Protezione dei vegetali. O 111
916.20
Allegato 6
(art. 3, 5, 42 e 58) Piante infestanti particolarmente pericolose 1.
Ambrosia artemisiifolia L.
Produzione agricola 112
916.20
Allegato 7
(art. 9)
Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997) 1 Nome e indirizzo dell'esportatore 2 Certificato fitosanitario n.
3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario al(ai) servizio(i) fitosanitario di 5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i) 7 Punto di entrata dichiarato 8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, nome botanico dei vegetali 9 Quantitativo dichiarato
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente
certificato: - sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e - sono considerati esenti da organismi soggetti a quarantena specificati dalla Parte contraente importatri- ce, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, compre-se quelle relative agli organismi regolamentati non soggetti a quarantena.
I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci regolamentate sono considerati praticamente esenti da altri organismi nocivi.
11 Altre dichiarazioni
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE 18 Luogo del rilascio 12 Data
13 Trattamento
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data Nome dell'organo di controllo 15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Altre informazioni
(Firma)
(Timbro
dell'organismo)
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.
Protezione dei vegetali. O 113
916.20
Allegato 8
(art. 10)
Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali,
FAO, 1997)
1 Nome e indirizzo dell'esportatore 2 Certificato fitosanitario di riesportazione n. 3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario di
al(ai) servizio(i) fitosanitario(i) di 5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, nome botanico dei vegetali 9 Quantità dichiarata 10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato sono stati importati in .......................... (Parte contraente di riesportazione) da ..........................
(Parte contraente di origine) sulla scorta del certificato sanitario n. ......................, - di cui (*) l'originale la copia certificata conforme è allegato/a al presente certificato; - che (*) sono imballati reimballati in contenitori originali (*) nuovi e - che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale e di ulteriori controlli sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in ...................... (Parte contraente di riesportazione), la partita non è stata esposta al rischio di contaminazione o di infezione.
(*) contrassegnare l'apposita casella 11 Altre dichiarazioni TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE
18 Luogo del rilascio 12 Data
13 Trattamento
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data
Nome dell'organo di controllo 15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Altre informazioni (Firma)
(Timbro
dell'organismo)
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.
Produzione agricola 114
916.20
Allegato 9
(art. 8, 25 e 36)
Passaporto fitosanitario Indicazioni necessarie: 1.
«Passaporto fitosanitario svizzero» o «Passaporto fitosanitario CE» 2.
«CH» o codice di uno Stato membro dell'Unione europea 3.
Nome o codice dell'organo ufficiale competente 4.
Numero di omologazione dell'azienda 5.
Numero di serie, di settimana o di lotto individuale 6.
Nome botanico
7.
Quantità
8.
L'indicazione «ZP» per la validità territoriale del passaporto fitosanitario e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è destinata 9.
L'indicazione «RP» in caso di sostituzione di un passaporto fitosanitario e, se del caso, il numero di registrazione dell'azienda originariamente omologata 10.
Per le merci estere provenienti da Stati non membri dell'Unione europea, il nome del Paese d'origine o del Paese di provenienza
Protezione dei vegetali. O 115
916.20
Allegato 10
(art. 9, 21 e 37-39) Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 1541) 1 Trattamento 1.1 Perché possano essere marchiati in conformità con il punto 2, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti a un trattamento termico.
1.2
Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno venga mantenuta a 56 °C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT).
1.3
La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve: a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di 65 °C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento; b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.
2 Marchiatura 2.1 La marchiatura deve essere inserita in una cornice e riportare i seguenti dati: a. logo IPPC;
b. numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese); c. menzione HT (heat treatment); 2.2
Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile.
2.3
Non deve contenere i colori rosso e arancione.
41 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade.
Questo documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM
Produzione agricola 116
916.20
2.4
Forme delle marchiature: Marchiatura più utilizzata in Svizzera: CH - 000 HT
Altre opzioni: Opzione 1 : XX - 000 YY
Opzione 2:
XX - 000 YY
Protezione dei vegetali. O 117
916.20
Opzione 3:
XX - 000 - YY Opzione 4:
XX - 000 YY
Opzione 5:
XX - 000 YY
Opzione 6:
XX - 000 - YY
Produzione agricola 118
916.20
Allegato 11
(art. 2)
Alberi e arbusti forestali Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti: Designazione botanica Designazione italiana Conifere
Abies
abete
Larix
larice
Picea
abete rosso, peccia Pinus
pino
Pseudotsuga
abete di Douglas
Taxus
tasso
Latifoglie
Acer
acero
Alnus
alno, ontano
Betula
betulla
Carpinus
carpino
Castanea
castagno
Fagus
faggio
Fraxinus
frassino
Ostrya
carpino nero
Populus
pioppo
Quercus
quercia
Robinia
robinia
Salix
salice
Sorbus
sorbo
Tilia
tiglio
Ulmus
olmo
I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempre che siano piantati nella foresta: Designazione botanica Designazione italiana Juglans regia
noce reale
Juglans nigra noce nero
Prunus
ciliegio
Protezione dei vegetali. O 119
916.20
Allegato 12
(art. 3)
Zone riconosciute in Svizzera come «zone protette» per quanto concerne gli organismi nocivi menzionati di seguito Tipo
Organismi
nocivi
Zona
protetta
… 2. b. Batteri Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Cantone VS
… 4. d. Virus e organismi patogeni virus-simili Grapevine flavescence dorée MLO Tutti i Cantoni,
ad eccezione del
Cantone TI e
della Valle
Mesolcina
(Cantone GR)
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