01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.07.2020
01.09.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 31.08.2019
01.01.2018 - 31.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.04.2010 - 31.12.2010
15.11.2009 - 31.03.2010
01.07.2009 - 14.11.2009
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.09.2008
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01.10.2007 - 31.12.2007
01.06.2007 - 30.09.2007
01.05.2007 - 31.05.2007
01.07.2006 - 30.04.2007
01.08.2005 - 30.06.2006
01.04.2005 - 31.07.2005
01.03.2005 - 31.03.2005
01.05.2004 - 28.02.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.05.2002 - 31.03.2003
01.07.2001 - 30.04.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla protezione dei vegetali (OPV) del 28 febbraio 2001 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge
federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente; visto l'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 20034 sull'ingegneria genetica nel settore non umano; visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; vista la legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio,7 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di: a. proteggere le piante agricole coltivate, gli alberi e gli arbusti forestali, le piante ornamentali e le piante selvatiche minacciate contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. proteggere le colture del settore agricolo e dell'orticoltura produttrice contro altri organismi nocivi.

2

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono designati negli allegati 1 e 2.

RU 2001 1191 1 RS

910.1

2 RS

921.0

3 RS

814.01

4 RS

814.91

5 RS

172.010

6 RS

946.51

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

916.20

Agricoltura

2

916.20


Art. 2

Campo di

applicazione

La presente ordinanza disciplina: a. l'importazione, l'esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione, la riproduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. l'importazione, l'esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione di merci che possono essere portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi; c. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. le misure fitosanitarie contro altri organismi nocivi ai vegetali nell'ambito dell'agricoltura e dell'orticoltura produttiva.


Art. 3

Definizioni 1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a.8 organismi nocivi: specie, ceppi o biotopi di vegetale, di animale o di agente patogeno che possono essere nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali; b. merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come il materiale di imballaggio, il materiale di produzione e il mezzo di trasporto; c.9 vegetali: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese; d. parti vive di piante: 1. frutti - in senso botanico - diversi da quelli conservati con surgelamento,

2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento, 3. tuberi, bulbi e rizomi, 4. fiori recisi,

5. rami con foglie, 6. alberi tagliati, con foglie, 7.10 foglie, fogliame, 8.11 colture di tessuti vegetali, 9.12 polline vivo, 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

Protezione dei vegetali 3

916.20

10.13 gemme, talee, marze, 11.14 qualsiasi altra parte di vegetale considerata merce sottoposta a una misura preventiva conformemente all'articolo 41 capoverso 6; e. sementi: sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate a essere piantate;

f.

prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; g. vegetali destinati alla piantagione: 1. vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro messa in commercio, o 2. vegetali non ancora piantati al momento della loro messa in commercio ma destinati a essere piantati in seguito; h. piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita o la loro riproduzione o moltiplicazione ulteriori; i.

alberi e arbusti forestali: le essenze che possono servire all'adempimento delle funzioni forestali; segnatamente i rappresentanti dei generi enumerati nell'allegato 9; j.

zona protetta: zona: 1. nella quale uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o 2. nella quale a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera; k. focolaio isolato: singoli vegetali isolati contaminati, situati al di fuori della zona contaminata, nonché loro dintorni; l.

zona contaminata: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale da non permetterne l'eradicazione; m. messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito;

n.15 materiali da imballaggio in legno non lavorato: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli ed accessori.

2

Le zone protette sono elencate negli allegati 1, parte B e 2, parte B.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

15 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

Agricoltura

4

916.20

Capitolo 2: Importazione, esportazione e transito Sezione 1: Importazione

Art. 4

16 Divieto di

importazione

1

È vietato importare: a. gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A; b. le merci menzionate nell'allegato 3, parte A.

2

Se le merci menzionate nel capoverso 1 lettera b sono oggetto, nella Comunità europea, di una deroga temporanea al divieto di importazione, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può accordare deroghe temporanee per le merci considerate sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi sia esclusa.


Art. 5

Condizioni per l'importazione di merci 1

Le merci menzionate nell'allegato 5, parte B possono essere importate da Paesi non membri della Comunità europea se:17 a.18 sono accompagnate da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono trattate e marchiate in conformità all'allegato 8a; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parte A, sezione I; c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

1bis

Le merci menzionate nell'allegato 5, parte A possono essere importate da Paesi membri della Comunità europea se adempiono le esigenze di cui all'articolo 17 capoverso 1.19 2 Le merci di cui al capoverso 1 che sono menzionate anche nell'allegato 5, parte A, possono essere importate unicamente dalle aziende omologate conformemente all'articolo 23.

3

Le merci menzionate nell'allegato 5, parte B, sezione II che sono destinate a una zona protetta possono essere importate da Paesi non membri della Comunità europea se:20 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

Protezione dei vegetali 5

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a. soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 e all'allegato 4, parte B; b. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2; e c. sono importati da un'azienda omologata conformemente all'articolo 23.

3bis

Le merci menzionate nell'allegato 5, parte A, sezione II che sono destinate a una zona protetta possono essere importate da Paesi membri della Comunità europea se adempiono le esigenze di cui all'articolo 17 capoverso 2.21 4 L'ufficio competente può segnatamente ordinare, per le merci importate, le misure seguenti:

a. disinfezione; b. quarantena; c. prelievo di campioni in vista di esami diagnostici volti a rivelare la presenza eventuale di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. controlli in seguito all'importazione, segnatamente sul luogo di destinazione finale dei vegetali importati, se i controlli di cui alla lettera c non possono essere eseguiti all'atto dell'importazione.

5

Le merci possono essere importate unicamente se l'invio ha ottenuto il benestare dell'ufficio competente; le merci oggetto del controllo di cui al capoverso 4 lettera c ottengono il benestare unicamente quando sono noti i risultati del controllo fitosanitario.

6

Nella misura in cui è competente per l'esecuzione della presente ordinanza, l'UFAG può stabilire facilitazioni: a.22 per le merci importate nel quadro del traffico turistico e del traffico nella zona di confine;

b. per le merci provenienti da Paesi membri della Comunità europea; o c. in casi particolari, per le merci importate nel quadro del traffico di merci che beneficiano di riduzioni del dazio o che sono esenti da dazio.23

Art. 6

Deroghe 1 L'ufficio competente può, sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi sia esclusa, autorizzare l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all'articolo 4 capoverso 1, o di merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, qualora tali organismi o merci:

a. siano destinati alla ricerca, alla selezione, alla moltiplicazione o alla diagnosi;

21 Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

22 Nuovo testo giusta il n. 55 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

Agricoltura

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b. siano oggetto, nella Comunità europea, di una deroga temporanea alle regole di importazione.24

2

Può vincolare la deroga a oneri e condizioni. In particolare può esigere la presentazione di un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.

3

Trattandosi dell'importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità competente in virtù dell'ordinanza del 25 agosto 199925 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.


Art. 7

Importazione di organismi nocivi 1

L'importazione di organismi nocivi diversi da quelli di cui all'articolo 4 lettera a, in qualsiasi forma e stadio, è soggetta ad autorizzazione. L'ufficio competente rilascia l'autorizzazione su domanda.

2

Nei casi in cui sono applicabili le disposizioni dell'OEDA26, l'ufficio competente conformemente al capoverso 1, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)27, accorda l'autorizzazione di importazione anche per l'utilizzazione nell'ambiente, sempreché siano soddisfatte anche le esigenze dell'OEDA. In tal caso, la documentazione relativa alla domanda contiene anche i dati di cui all'articolo 14 OEDA.

3

Trattandosi dell'importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità competente in virtù dell'OEDA, d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.


Art. 8

Certificato fitosanitario per l'importazione 1

Il certificato fitosanitario contiene le indicazioni menzionate nell'allegato 6 ed è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese; per i certificati redatti in un'altra lingua l'ufficio competente può esigere una traduzione certificata conforme in una delle suddette lingue.

2

In caso di deroghe o se la merce deve soddisfare le esigenze fitosanitarie particolari di cui all'allegato 4, parte A, sezione I, e parte B, l'ufficio competente può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo cui la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono liberi di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

3

Le merci per le quali è richiesto un certificato fitosanitario e che sono state tassate conformemente alla legislazione doganale di un Paese terzo, suddivise in partite, depositate o fornite in nuovo imballaggio in detto Paese terzo, sono accompagnate, 24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

25 RS

814.911

26 RS

814.911

27 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Protezione dei vegetali 7

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all'atto dell'importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione che soddisfa le esigenze di cui all'allegato 7 nonché da un certificato fitosanitario del Paese d'origine o da una copia certificata conforme.28

Art. 9

Notifica, luoghi e orari d'entrata 1

Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione notificano le merci menzionate nell'allegato 5, parte B all'ufficio competente al più tardi un giorno feriale prima dell'importazione. Il presente obbligo si applica parimenti alle merci provenienti da Paesi membri della Comunità europea.29 2 L'UFAG, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l'elenco degli uffici doganali e dei servizi di disinfezione aperti per il controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.

3

L'ufficio competente può, su domanda, eseguire il controllo al domicilio del destinatario se quest'ultimo dispone di un'autorizzazione conformemente agli articoli 100-112 dell'ordinanza del 1° novembre 200630 sulle dogane.31 4

L'ufficio competente può, d'intesa con l'ufficio doganale, eseguire il controllo al luogo di destinazione dell'invio o in un altro luogo idoneo se l'esecuzione del controllo al confine pone difficoltà tecniche legate alla composizione dell'invio o alle proprietà particolari della merce.


Art. 10

Esecuzione del

controllo

1

L'ufficio competente verifica se la merce importata: a.32 la merce importata è accompagnata dal certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 o se, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, detta merce è marchiata in conformità all'allegato 8a; b. corrisponde alla dichiarazione doganale e al certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, al passaporto delle piante; c. soddisfa le esigenze fitosanitarie di cui all'articolo 5.33 2

Le parti dell'invio sottoposte ad esame sono designate espressamente se il controllo avviene per sondaggi. Il controllo può essere esteso anche all'imballaggio e al mezzo di trasporto.

28 Nuovo testo giusta il n. 55 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

29 Nuovo testo giusta il n. 55 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

30 RS

631.01

31 Nuovo testo giusta il n. 55 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

Agricoltura

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3

L'ufficio competente esegue un controllo approfondito se sospetta che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Può prelevare campioni e analizzarli o farli analizzare.

4

Le operazioni di scarico e ricarico, di apertura e richiusura dei colli nonché gli altri maneggi necessari per il controllo incombono al vettore.

5

Se il controllo dura più di 24 ore, l'invio deve essere posto in quarantena, in un luogo adeguato, fino al momento in cui sia noto l'esito dell'esame. Le disposizioni dell'articolo 31 capoverso 2 si applicano per analogia. Le spese per il trasporto e l'immagazzinamento sono a carico del vettore.


Art. 11

Disinfezione, scortecciamento

1

Le merci menzionate nell'allegato 4, per le quali è prescritta una disinfezione, sono disinfettate unitamente al loro imballaggio.

2

Gli importatori trasferiscono le merci, a loro spese e rischio, in una stazione di disinfezione dell'ufficio competente o le fanno disinfettare da un'azienda in grado di garantire una disinfezione a regola d'arte e una gestione irreprensibile. L'ufficio competente può stabilire esigenze in merito alla disinfezione.

3

L'ufficio competente può durante taluni periodi dell'anno rinunciare alla disinfezione di singoli invii e vincolarne invece l'importazione a determinate condizioni se, in virtù della regione di provenienza della merce importata o della categoria di merci di cui fa parte, non vi è da temere l'introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

4

L'UFAM può esigere la scortecciatura del legno, la distruzione della corteccia o altri provvedimenti, a spese dell'importatore, se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti a seguito dell'importazione di legno con corteccia.


Art. 12

Rinvio, distruzione

1

L'invio è respinto se le condizioni di importazione non sono soddisfatte.

2

Se il certificato fitosanitario o il passaporto delle piante per i Paesi membri della Comunità europea manca, è riempito in modo incompleto nei punti essenziali, è manifestamente inesatto o è stato corretto, un certificato fitosanitario regolamentare o un passaporto delle piante regolamentare per i membri della Comunità europea può essere presentato al più tardi unitamente alla domanda di sdoganamento all'ufficio doganale, a condizione che non vi sia motivo per temere la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Se la merce è deperibile, l'ufficio competente può, su domanda dell'importatore, autorizzarne l'introduzione se un controllo fitosanitario approfondito permette di escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.34 34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

Protezione dei vegetali 9

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3

Le merci di cui è vietata l'importazione sono distrutte a spese dell'importatore, sotto il controllo dell'ufficio competente, se: a. non sono state notificate conformemente all'articolo 9; o b. non sono state oggetto di una dichiarazione doganale o tale dichiarazione contiene indicazioni false.

Sezione 2: Esportazione e transito

Art. 13

Certificati fitosanitari per l'esportazione 1

Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l'ufficio competente esegue, su domanda, un controllo fitosanitario delle merci destinate all'esportazione e rilascia i corrispondenti certificati fitosanitari.

2

L'ufficio competente rilascia, su domanda, certificati di riesportazione per gli invii di merci che sono state importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, ripartite o nuovamente imballate in Svizzera.

3

L'ufficio competente rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest'ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne il luogo d'origine, segnatamente nel caso di merce importata.

4

Incombe all'esportatore verificare se i certificati rilasciati corrispondono alle esigenze del Paese di destinazione.


Art. 14

Controllo all'esportazione

1

All'esportazione, l'ufficio competente può verificare alla frontiera se le merci per le quali è stato rilasciato un certificato fitosanitario soddisfano le esigenze di cui all'articolo 13 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono marchiate in conformità all'allegato 8a. Su domanda, l'esportatore segnala previamente all'ufficio federale competente l'ufficio doganale e la data scelti per l'esportazione.35 2 Se in occasione del controllo si constata che la merce non corrisponde più al certificato fitosanitario, quest'ultimo è confiscato.

a36 Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all'esportazione Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere trattati e marchiati in conformità all'allegato 8a.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

36 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

Agricoltura

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Art. 15

Transito 1 Se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti durante il transito di merci, l'ufficio competente può vincolare il transito a condizioni volte a escludere la diffusione di tali organismi.

2

Il transito è vietato se una diffusione non può essere esclusa.

Capitolo 3: Messa in commercio

Art. 16

Divieto della messa in commercio È vietato mettere in commercio e spostare: a. gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2;

b. le merci contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.


Art. 17

Condizioni per la messa in commercio 1

Le merci menzionate nell'allegato 5, parte A, sezione 1, possono essere messe in commercio o spostate se: a. sono accompagnate da un passaporto delle piante conformemente all'allegato 8;

b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parte A; e c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

2

Le merci menzionate negli allegati 5, parte A, sezione II, possono essere messe in commercio in una zona protetta se: a. sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l'indicazione «ZP» conformemente all'allegato 8; b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parti A e B; e c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parti A e B, e 2, parti A e B.

3

L'ufficio competente può accordare a un'azienda situata al di fuori della zona protetta il diritto di mettere in commercio nella zona protetta le merci da essa prodotte, se l'azienda si trova in una zona di sicurezza che soddisfa le condizioni di cui all'allegato 4, parte B. L'ufficio competente determina le zone di sicurezza d'intesa con il servizio cantonale competente.

Protezione dei vegetali 11

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Art. 18

Deroghe 1 L'ufficio competente può autorizzare a scopo scientifico e diagnostico la messa in commercio e lo spostamento di organismi nocivi particolarmente pericolosi, delle merci di cui all'articolo 16 e delle merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2

Non è chiesto un passaporto delle piante: a. per lo spostamento di merci che costituiscono masserizie di trasloco o oggetti ereditati;

b. per lo spostamento di merci all'interno di un'azienda, segnatamente dal luogo di produzione al luogo di imballaggio o al luogo di lavorazione, sempreché non siano introdotte in una zona protetta; c. per la messa in commercio di merci da parte delle aziende di cui all'articolo 23 capoverso 4 lettera a.

3

Trattandosi della messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità competente in virtù dell'OEDA37, d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.


Art. 19

Misure in caso di mancato rispetto delle condizioni per la messa in commercio Se le condizioni per la messa in commercio di una merce non sono soddisfatte, l'ufficio competente ordina, a carico della persona che mette in commercio tale merce, le misure seguenti: a. sequestro

della

merce;

b. trattamento adeguato della merce; c. trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in una regione dove la presenza della stessa non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso; d. trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in luoghi di trasformazione industriale; o

e. distruzione della merce sotto controllo ufficiale.


Art. 20

Passaporto delle piante per le merci prodotte in Svizzera 1

Un passaporto delle piante è rilasciato se l'ufficio competente constata che: a. le parcelle di produzione sono state previamente annunciate in quanto tali da un'azienda omologata; 37 RS

814.911

Agricoltura

12

916.20

b.38 le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1, parte A;

c.39 le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 2, parte A;

d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfanno le esigenze di cui all'allegato 4, parte A, sezione II.

2

Se la merce è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, il controllo di cui al capoverso 1 verte inoltre: a. sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1, parte B;

b. sulle esigenze di cui all'allegato 4, parte B; e c. per le corrispondenti merci, sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 2, parte B.

3

L'ufficio competente può: a. sottoporre ai controlli di cui ai capoversi 1 e 2 i vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati in prossimità delle colture; b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate all'articolo 17 capoverso 2 per assicurare che sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

4

L'ufficio competente può stabilire disposizioni tecniche relative ai controlli di cui ai capoversi 1-3.


Art. 21

Passaporto delle piante per le merci importate da Paesi non membri della Comunità europea40 1

Un passaporto delle piante è rilasciato per le merci importate da Paesi non membri della Comunità europea se in occasione del controllo di cui all'articolo 10 è constatato che le condizioni di importazione sono soddisfatte.41 2 Se la merce importata è destinata a essere messa in circolazione in una zona protetta, il passaporto delle piante speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 17 capoverso 2.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

Protezione dei vegetali 13

916.20


Art. 22

Rilascio di un passaporto sostitutivo 1

Se un invio di merci è diviso in più lotti, se invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti o se lo status fitosanitario di una merce deve essere modificato, il passaporto delle piante è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l'indicazione «RP» conformemente all'allegato 8.

2

Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l'identità della merce e se non vi è rischio di contaminazione con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

Capitolo 4: Omologazione e obblighi delle aziende Sezione 1: Omologazione per produzione, importazione e messa in commercio42

Art. 23

Omologazione 1 Le aziende che producono o mettono in commercio le merci menzionate nell'allegato 5, parte A, o che importano le merci menzionate nell'allegato 5, parte B, sono tenute all'omologazione.

2

Un'azienda è omologata se è in grado di garantire che soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 24 e che le sue merci soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17.

L'omologazione si riferisce a tutte le merci di cui al capoverso 1. L'ufficio competente attribuisce all'azienda un numero di omologazione.

3

Inoltrando la domanda di omologazione, il richiedente annuncia tutte le merci di cui al capoverso 1.

4

Sono esenti dall'obbligo di omologazione: a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali; b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.

5

L'ufficio competente può ordinare l'obbligo di omologazione per un'azienda di cui al capoverso 4 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.


Art. 24

Obblighi 1 Le aziende:

a. annunciano senza indugio al servizio cantonale competente e all'ufficio competente che svolge i controlli, la presenza, nell'azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2; 42 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar.2005 (RU 2005 1443).

Agricoltura

14

916.20

b. tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto delle piante conformemente agli articoli 17 e 20-22, conservano durante almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e li consegnano, su domanda, all'ufficio competente unitamente alle informazioni registrate; c. annunciano all'ufficio competente l'importazione delle merci menzionate nell'allegato 5, parte B; d. applicano le istruzioni emanate dall'ufficio competente in virtù dell'articolo 19 e le misure di lotta di cui all'articolo 29;

e. annunciano ogni modifica delle informazioni comunicate all'atto dell'omologazione, in particolare segnalano le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.

2

I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l'obbligo di tenere il registro di cui al capoverso 1 lettera b.

Sezione 2:43 Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato
a Omologazione

1

Le aziende possono trattare e marchiare in conformità all'allegato 8a i materiali da imballaggio in legno non lavorato se sono state omologate. 2 Le aziende sono omologate se soddisfano le condizioni necessarie per il trattamento dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo le esigenze di cui all'allegato 8a.

3

L'ufficio competente assegna alle aziende un numero di omologazione.

b Obblighi

Le aziende:

a. eseguono un trattamento delle merci acquistate per la produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo le esigenze di cui all'allegato 8a o acquistano le merci summenzionate da un'azienda omologata conformemente all'articolo 24a;

b. tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato menzionati nell'allegato 8a e conservano per almeno due anni i relativi bollettini di consegna e le relative fatture; c. mettono a disposizione per i controlli dell'ufficio competente la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l'allegato 8a;

43 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar.2005 (RU 2005 1443).

Protezione dei vegetali 15

916.20

d. notificano all'ufficio competente ogni modifica delle informazioni comunicate al momento dell'omologazione;

e. designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all'allegato 8a.

Sezione 3: Revoca e oneri44

Art. 25

...45 L'ufficio competente revoca l'omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se: a. l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi; o b. le condizioni per il rilascio di un passaporto delle piante non sono più soddisfatte.

Capitolo 5: Misure di prevenzione e misure di lotta Sezione 1: Organismi nocivi particolarmente pericolosi

Art. 26

Divieti 1 Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A, in qualsiasi forma e stadio.

2

Nelle zone protette sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte B, e 2, parte B, in qualsiasi forma e stadio.

3

Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione di vegetali o di parti di vegetali contaminate dagli organismi di cui al capoverso 1. Nelle zone protette questa disposizione si applica per analogia ai vegetali contaminati dagli organismi di cui al capoverso 2.

4

Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in circolazione di vegetali o di parti di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi o che manifestamente favoriscono la loro diffusione.

5

L'ufficio competente può autorizzare eccezioni a scopo scientifico e diagnostico.


Art. 27

Obbligo di adottare misure e di notificare46 1

Chiunque produce, importa, mette in commercio o coltiva merci suscettibili di essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 adotta tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione; sorveglia la presenza di tali organismi sulle merci o nelle colture e nei loro 44 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar.2005 (RU 2005 1443).

45 Abrogata dal n. I dell'O dell'11 mar.2005 (RU 2005 1443).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

Agricoltura

16

916.20

dintorni e notifica senza indugio al servizio cantonale competente la loro presenza o il sospetto della loro presenza.

2

In una zona contaminata l'ufficio competente può abrogare l'obbligo di dichiarare la presenza di un organismo determinato nelle colture.

3

L'obbligo di adottare le misure necessarie e di notificare al servizio cantonale, di cui al capoverso 1, si applica anche alle specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all'allegato 10.47

Art. 28

Sorveglianza del territorio 1

I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio; mediante controllo regolare dei vegetali ospiti constatano la presenza e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2. A tale scopo seguono le istruzioni dell'ufficio competente, cui comunicano le loro osservazioni.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia alla sorveglianza delle specie di piante infestanti di cui all'allegato 10.48 3

L'ufficio competente può organizzare, d'intesa con i Cantoni, campagne di sorveglianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi nocivi o piante infestanti particolarmente pericolosi o che possono essere particolarmente pericolosi.49


Art. 29

Misure di lotta

1

Se la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A, è constatata all'interno del Paese, incluse le parcelle di produzione delle merci che necessitano di un passaporto delle piante, il servizio cantonale competente adotta, conformemente alle istruzioni dell'ufficio competente, le misure adeguate per distruggere i focolai d'infezione. Se la loro distruzione non è possibile, sono adottate tutte le misure necessarie per impedirne la diffusione. Sono salve le disposizioni dell'articolo 19.

2

Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte B, e 2, parte B, sono adottate le misure di cui al capoverso 1.

3

I Cantoni possono segnatamente: a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o presunte tali fino alla constatazione definitiva del loro status fitosanitario; b. ordinare un'utilizzazione appropriata delle merci contaminate o presunte tali, sempreché sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; 47 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

Protezione dei vegetali 17

916.20

c. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una parcella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione;

d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi; e. ordinare l'eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili; f. ordinare misure contro i vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi onde impedirne la diffusione;

g. ordinare la distruzione delle merci contaminate o presunte tali.

4

I gestori di parcelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali parcelle o vegetali, prendono le misure adeguate per distruggere i focolai d'infezione. Possono essere obbligati ad adottare le misure di cui al capoverso 3 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.

5

Per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'ufficio competente emana direttive d'intesa con i servizi cantonali coinvolti.

6

I capoversi da 1 a 5 si applicano per analogia alla lotta contro le specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all'allegato 10.50

Art. 30

Delimitazione delle zone contaminate 1

D'intesa con il servizio cantonale competente, l'ufficio competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato negli allegati 1 o 2.

2

Le zone contaminate sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.


Art. 31

Sequestro 1 Gli organi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dell'applicazione delle misure fitosanitarie possono sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali nonché il materiale con cui sono state in contatto.

2

Gli oggetti sequestrati sono contrassegnati. Ne è fatto l'inventario completo, di cui una copia è consegnata al proprietario.


Art. 32

Utilizzazione o distruzione sotto sorveglianza ufficiale Le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali sono utilizzate, sotto sorveglianza ufficiale, in maniera da impedire qualsiasi introduzione o diffusione. Sono distrutte se non ne è possibile l'utilizzazione adeguata.

50 Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

Agricoltura

18

916.20

Sezione 2: Altri organismi nocivi

Art. 33

Prevenzione I servizi fitosanitari cantonali organizzano: a. un servizio di osservazione che permette di constatare l'apparizione e la diffusione di organismi nocivi nelle colture agricole e dell'orticoltura produttrice;

b. un servizio di informazione incaricato di informare in merito all'evoluzione e all'importanza di tali organismi nonché in merito alle possibili misure di lotta conformi ai principi di una produzione rispettosa dell'ambiente.


Art. 34

Misure di lotta

Se organismi nocivi, diversi da quelli menzionati negli allegati 1 e 2 e nell'articolo 41 capoverso 6, costituiscono un pericolo per le colture agricole e orticole all'interno di un Cantone, il servizio cantonale competente adotta le misure di lotta adeguate; segnatamente può: a. ordinare la notifica obbligatoria dell'organismo nocivo; b. rendere obbligatoria la lotta contro tale organismo; c. ordinare la distruzione dei focolai d'infezione; d. vietare la coltivazione dei vegetali ospite; e. ordinare l'estirpazione dei vegetali ospite.

Capitolo 6: Aiuti finanziari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 35

Non sono accordati contributi finanziari per misure di lotta all'interno del Paese contro organismi nocivi particolarmente pericolosi se tali misure sono volte esclusivamente alla protezione di piante selvatiche minacciate o di piante ornamentali che non rientrano nell'orticoltura produttrice.

Protezione dei vegetali 19

916.20

Sezione 2:

Disposizioni particolari applicabili all'agricoltura e all'orticoltura produttrice


Art. 36

Indennità per danni causati da misure della Confederazione51 1

Per i danni causati da misure adottate dall'UFAG in virtù della presente ordinanza sono versate indennità unicamente nei casi particolarmente gravi. Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195852 sulla responsabilità.53 2 Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono indirizzate all'UFAG immediatamente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l'esecuzione della misura che lo ha causato.


Art. 37

Contributi ai Cantoni 1

La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da questi ultimi o dai loro comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai comuni per le spese da loro sostenute.

2

Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure adottate in virtù degli articoli 28 e 29, incluse le misure contro gli organismi di cui all'articolo 41 capoverso 6: a. stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto dai Cantoni per le misure di lotta; b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta; c.54 indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a seguito di misure di lotta ordinate conformemente all'articolo 29 capoversi 3 e 6.

3

Le indennità del personale ausiliario sono stabilite nell'ordinanza del 6 dicembre 199455 sulle indennità nell'agricoltura.

4

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) può stabilire le aliquote dell'indennità per le colture o i vegetali interessati dalle misure di lotta. Può limitare il versamento di indennità alle perdite causate dalla distruzione di vegetali contaminati, segnatamente se sono possibili misure diverse dalla distruzione.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4925).

52 RS

170.32

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4925).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

55 RS

916.013

Agricoltura

20

916.20

5

La Confederazione non versa nessun'indennità ai Cantoni: a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi; b. per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private e che non sono utilizzati a titolo professionale; c. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive dell'ufficio competente di cui all'articolo 29;

d. per le spese causate da misure di lotta adottate dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l'eliminazione dei vegetali e delle parti di vegetali contaminate; sono salve le misure di lotta riconosciute dall'UFAG, adottate per far fronte a un pericolo di diffusione particolarmente elevato, nonché le misure di cui all'articolo 17 capoverso 3;

e. per le spese causate dalle attività di cui agli articoli 33 e 34; f.

se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti poiché la persona lesa o l'autore non si sono conformati alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell'autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza; g. se la domanda di indennizzo è depositata oltre un anno dopo l'esecuzione della misura che ha causato il danno.

6

La Confederazione rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima apparizione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il pericolo di diffusione di questo organismo è particolarmente elevato e la probabilità di eliminarlo è nel caso in questione ancora elevata.


Art. 38


56

Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili alle foreste

Art. 39

57 Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dall'articolo 40 dell'ordinanza del 30 novembre 199258 sulle foreste.

56 Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4925).

57 Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

58 RS

921.01

Protezione dei vegetali 21

916.20

Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione

Art. 40

Competenza dei Dipartimenti federali 1

Il DFE è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura produttrice.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e delle piante selvatiche minacciate.

3

Il DFE o il DATEC, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, adegua gli allegati 1-8a al fine di:59

a. impedire l'introduzione o la diffusione in Svizzera di un nuovo organismo nocivo suscettibile di costituire un pericolo particolare per i vegetali; b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali; c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena; d. tenere conto dell'evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera.

4

Nei casi in cui il DFE e il DATEC siano egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso 3, il DFE modifica gli allegati 1-8a d'intesa con il DATEC.60 5

Il DFE e il DATEC coordinano le loro attività nell'applicazione della presente ordinanza.


Art. 41

Competenze degli uffici federali 1

L'UFAG è competente per l'applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura produttrice.

2

L'UFAM è competente per l'applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste nonché delle piante selvatiche minacciate.

3

Nei casi in cui le decisioni di applicazione concernono ambedue gli ambiti di competenza menzionati ai capoversi 1 e 2, l'UFAG decide d'intesa con l'UFAM.

4

L'UFAG assicura la coordinazione e i contatti nelle questioni d'ordine fitosanitario a livello internazionale.

5

L'UFAG e l'UFAM collaborano per assicurare un'applicazione uniforme e coerente della presente ordinanza.

6

L'ufficio competente può prescrivere l'adozione di misure preventive come quelle previste negli articoli 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 e 32, se nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non menzionati negli allegati 1 o 2 appaiono per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese 59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

Agricoltura

22

916.20

dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l'importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per la Svizzera intera o per una parte della Svizzera. Una proposta di adeguamento degli allegati interessati è sottoposta il più presto possibile al dipartimento competente.61

Art. 42

Compiti degli uffici federali 1

Gli uffici competenti svolgono i compiti seguenti: a. determinano le misure di protezione da adottare contro l'apparizione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno del Paese e sorvegliano l'esecuzione di tali misure;

b. rilasciano i certificati fitosanitari richiesti per il traffico delle merci all'estero;

c. registrano le aziende tenute all'omologazione e rilasciano i passaporti delle piante richiesti per la messa in commercio delle merci all'interno del Paese; d. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberi-seme, d'intesa con i servizi incaricati dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e delle organizzazioni professionali interessate; e. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti l'apparizione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il relativo materiale di informazione e formano i responsabili;

f. esercitano l'alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell'ambito della presente ordinanza.

2

Se un'azienda produce sia piante agricole o ornamentali che piante forestali, gli uffici evitano la duplicazione dei controlli.


Art. 43

Servizio fitosanitario federale 1

L'UFAG e l'UFAM designano in comune il Servizio fitosanitario federale. Stabiliscono:

a. il suo regolamento interno; b. le attività che gli sono delegate.

2

Il Servizio fitosanitario federale si compone di collaboratori dell'UFAG e dell'UFAM.


Art. 44

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858).

Protezione dei vegetali 23

916.20


Art. 45

Servizi cantonali

1

I servizi cantonali sono competenti per l'esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno del Paese, nella misura in cui tali misure non rientrano nella competenza diretta degli uffici competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni e con gli uffici competenti.

2

I servizi cantonali: a. informano gli uffici competenti delle notifiche ricevute in virtù dell'articolo 27 e dei risultati della sorveglianza del territorio di cui all'articolo 28;

b. collaborano all'esecuzione delle misure volte a stabilire la situazione fitosanitaria di un organismo determinato;

c. collaborano all'esecuzione delle misure preventive di cui all'articolo 41 capoverso 6;

d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica.

3

I servizi cantonali informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito all'apparizione e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi. Danno informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo seguono le istruzioni dell'ufficio competente.


Art. 46

Rilevamenti e controlli 1

Gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l'esecuzione della presente ordinanza, sempreché quest'ultima non disponga altrimenti.

2

A tale scopo tali organi e i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i libri contabili e la corrispondenza.

3

Tali organi e i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che: a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o con organismi contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all'articolo 41 capoverso 6; b. utilizzano a titolo professionale merci suscettibili di contenere tali organismi.


Art. 47

Altri organi

1

Gli uffici competenti possono delegare determinati compiti che incombono loro ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:

Agricoltura

24

916.20

a. Amministrazione federale delle dogane: controlli all'importazione di cui all'articolo 10 capoverso 1; b.62 organizzazioni di controllo indipendenti di cui all'articolo 180 della legge sull'agricoltura o all'articolo 32 della legge sulle foreste: controlli delle parcelle di produzione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 20 e controlli delle aziende di cui all'articolo 24a; c. servizi cantonali competenti: controlli all'esportazione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 13.

2

Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.

3

Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti doganali, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti assistono gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie, nello svolgimento dei loro compiti.


Art. 48

Tasse 1 L'ufficio competente riscuote una tassa compresa fra i 90 e i 150 franchi per ora di lavoro:63

a. se il controllo di cui all'articolo 10 è eseguito eccezionalmente al di fuori degli orari di apertura previsti per il controllo fitosanitario; b. se la merce è oggetto del controllo approfondito di cui all'articolo 10 capoverso 3;

c. se l'ufficio competente ordina misure particolari come le misure di quarantena di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 10 capoverso 5;

d. per i controlli approfonditi di cui all'articolo 12 capoverso 2; e. per il rilascio del passaporto sostitutivo di cui all'articolo 22; f. per i controlli approfonditi di cui all'articolo 20 capoversi 2 e 3, se vi è il sospetto che la merce sia contaminata; g.64 se vengono controllate le esigenze per l'omologazione delle aziende di cui all'articolo 24a.

2

Se deve essere svolta un'analisi conformemente all'articolo 10 capoverso 3, le spese complessive sono a carico dell'importatore.

3

Per il rilascio di certificati fitosanitari per l'esportazione è riscossa una tassa di 20 franchi e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto. Se la durata del lavoro supera un ora, è fatturato conformemente al capoverso 1.

4

Per le attività svolte nell'ambito dell'importazione, l'ufficio doganale può riscuotere le tasse di cui al capoverso 1.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

64 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

Protezione dei vegetali 25

916.20

5

Una tassa di 20 franchi è riscossa, con riserva di disposizioni che prescrivono controlli supplementari, per la concessione dell'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 5.

6

Per il resto si applicano: a. l'ordinanza del 18 ottobre 200065 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 1); b. l'ordinanza del 3 giugno 200566 sugli emolumenti dell'UFAM, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 2).67 Capitolo 8: Procedura di opposizione

Art. 49

Contro le decisioni prese in base all'articolo 41 capoversi 1 e 3 può essere mossa opposizione presso l'UFAG entro il termine di dieci giorni.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 50

Diritto previgente:

abrogazione

Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. l'ordinanza del 5 marzo 196268 sulla protezione dei vegetali; 2. l'ordinanza del DFE del 25 gennaio 198269 concernente l'obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale;

3. il decreto del Consiglio federale del 5 marzo 196270 concernente la lotta contro la rogna nera e il nematode delle patate; 4. l'ordinanza del 28 aprile 198271 sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo; 65

[RU 2000 2698, 2001 1191 art. 51 n. 5, 2003 152 II 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1.

RU 2006 2689 art. 6]. Vedi ora l'O del 16 giu. 2006 sulle tasse UFAG (RS 910.11).

66

RS 814.014

67 Nuovo testo giusta l'art. 8 n. 2 dell'O del 3 giu. 2005 sugli emolumenti dell'UFAFP, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 814.014).

68 [RU

1962 202 801, 1968 1453 n. II cpv. 2 n. 9, 1972 2700, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 n. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770, 1993 104 art. 43 n. 1, 1995 2006 4932 art. 3 n. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 n. I 15, 2000 312 n. I art. 24] 69 [RU

1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 n. I 3] 70 [RU

1962 242, 1968 1453 n. II cpv. 2 n. 11, 1972 2700 n. II, 1999 303 n. I 16] 71 [RU

1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 n. I 17]

Agricoltura

26

916.20

5. l'ordinanza del DFE del 17 giugno 198772 che stabilisce la tolleranza e la campionatura applicabili al momento del controllo fitosanitario di lotti di frutta importata dall'Italia, ai fini di scoprire l'eventuale contaminazione da cocciniglia di San José; 6. l'ordinanza del 30 novembre 199273 sulla protezione delle essenze forestali.


Art. 51

Diritto vigente:

modifiche

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue: 1. Ordinanza del 19 agosto 1981 74 sulla conservazione delle specie Art. 2 cpv. 1 ...

2. Ordinanza del 25 agosto 1999 75 sull'emissione deliberata nell'ambiente Art. 2 cpv. 5 ...

3. Ordinanza del 30 novembre 1992 76 sulle foreste Art. 22 cpv. 2 bis ...

4. Ordinanza del 6 dicembre 1994 77 sulle indennità nell'agricoltura Art. 1 lett. d ...

72 [RU

1987 918, 1996 102] 73 [RU

1993 104 706, 1995 4932 art. 3 n. 19, 2000 703 n. II 18] 74 RS

453. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

75 RS

814.911. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

76 RS

921.01. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

77 RS

916.013. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Protezione dei vegetali 27

916.20

5. Ordinanza del 18 ottobre 2000 78 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura Art. 2 cpv. 2 bis ...


Art. 52


79



Art. 53

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

Disposizione finale della modifica del 20 aprile 200480 78 [RU

2000 2698, 2003 152 II 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1. RU 2006 2689 art. 6].

79 Abrogato dal n. IV 69 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

80 RU

2004 2201. Abrogata dal n. IV 69 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Agricoltura

28

916.20

Allegato 181 (art. 1, 3-5, 16, 17, 20, 22, 24, 26-30, 34, 40, 41 e 46) Parte A

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera Sezione I

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo 1.

Acleris spp. (specie non europee) 2.

Amauromyza maculosa (Malloch) 3.

Anomala orientalis Waterhouse 4

Anoplophora chinnensis (Thompson) 4.1.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 6.

Arrhenodes minutus Drury 7.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali: (a

) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c)

Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e)

Squash leaf curl virus (f)

Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus 8.

Cicadellidae (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa [Well & Raju]), quali: (a

) Carneocephala fulgida Nottingham (b)

Draeculacephala minerva Ball (c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) 9.

Choristoneura spp. (specie non europee) 10.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.1

Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4

Diabrotica virgifera Le Conte 11.

Heliothis zea (Boddie) 81 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858) e dal n. I dell'O del DFE del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369).

Protezione dei vegetali 29

916.20

11.1

Hirschmanniella spp., ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12.

Liriomyza sativae Blanchard 13.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 13.1

...

13.2

...

14.

Monochamus spp. (specie non europee) 15.

Myndus crudus Van Duzee 16.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1

Naupactus leucoloma Boheman 16.2

Popillia japonica Newman 17.

Premnotrypes spp. (specie non europee) 18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21.

Spodoptera eridania (Cramer) 22.

Spodoptera frugiperda (Smith) 23.

Spodoptera litura (Fabricius) 24.

Thrips palmi Karny 25.

Tephritidae (specie non europee) quali: (a

) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) (b)

Anastrepha ludens (Loew) (c)

Anastrepha obliqua Macquart (d)

Anastrepha suspensa (Loew) (e)

Dacus ciliatus Loew (f)

Dacus cucurbitae Coquillet (g)

Dacus dorsalis Hendel (h)

Dacus tryoni (Froggatt) (i)

Dacus tsuneonis Miyake (j)

Dacus zonatus Saund (k)

Epochra canadensis (Loew) (l)

Pardalaspis cyanescens Bezzi (m)

Pardalaspis quinaria Bezzi (n)

Pterandrus rosa (Karsch) (o)

Rhacochlaena japonica Ito (p)

Rhagoletis cingulata (Loew) (r)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) (t)

Rhagoletis mendax Curran (u)

Rhagoletis pomonella (Walsh)

Agricoltura

30

916.20

(v)

Rhagoletis ribicola Doane (w)

Rhagoletis suavis (Loew) 26.

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) 27.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo b. Batteri 1.

Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. 1.2

Pseudomonas solancearum (Smith) Smith c. Funghi 1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3.

Cronartium spp. (specie non europee) 4.

Endocronartium spp. (specie non europee) 5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6.

Gymnosporangium spp. (specie non europee) 7.

Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1

Leptographium wagneri 8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1

Melampsora medusae Thümen 9.

Monilinia fructicola (Winter) Honey 10.

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11.

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12.

Phoma andina Turkensteen 13.

Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15.

Thecaphora solani Barrus 15.1

Tilletia indica Mitra 16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers d. Virus ed organismi patogeni virus-simili 1.

Elm phloëm necrosis mycoplasm 2.

Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali: (a

) Andean potato latent virus (b) Andean potato mottle virus (c)

Arracacha virus B, oca strain

Protezione dei vegetali 31

916.20

(d) Potato black ringspot virus (e)

Potato spindle tuber viroid (f)

Potato virus T

(g) Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo , Yn et Yc) e Potato leafroll virus 3.

Tobacco ringspot virus 4. Tomato

ringspot

virus

5.

Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,Vitis L., quali: (a

) Blueberry leaf mottle virus (b) Cherry rasp leaf virus (americano) (c)

Peach mosaic virus (americano) (d) Peach phony rickettsia (e)

Peach rosette mosaic virus (f)

Peach rosette mycoplasm (g) Peach X-disease mycoplasm (h) Peach yellows mycoplasm (i)

Plum line pattern virus (americano) (j)

Raspberry leaf curl virus (americano) (k) Strawberry latent «C» virus (l)

Strawberry vein banding virus (m) Strawberry witches' broom mycoplasm (micoplasma delle scope delle streghe della fragola) (n) Virus, ed organismi virus-simili, noneuropei di Cydonia Mill., Fraga- ria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vitis L.

6.

Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali: (a

) Bean golden mosaic virus (b) Cowpea mild mottle virus (c)

Lettuce infectious yellows virus (d) Pepper mild tigré virus (e)

Squash leaf curl virus (f)

Euphorbia mosaic virus (g) Florida tomato virus e. Piante parassitarie 1.

Arceuthobium spp. (specie non europee) Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo 1.

Globodera pallida (Stone) Behrens 2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Agricoltura

32

916.20

3.

Heliothis armigera (Hübner) 4. e 5. ...
6.1

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) 6.2

Meloidogyne fallax Karssen 7.

Opogona sacchari (Bojer) 8.a

Rhagoletis completa Cresson 8.b

Rhagoletis indifferens Curran 8.1

Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9.

Spodoptera littoralis (Boisduval) b. Batteri ...

c. Funghi 2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival d. Virus ed organismi patogeni virus-simili 1.

Apple proliferation mycoplasm 2.

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 3.

Pear decline mycoplasm Parte B

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette Specie Zona(e)

protetta(e)

...

Protezione dei vegetali 33

916.20

Allegato 282 (art. 1, 3-5, 16, 17, 20, 22, 24, 26-30, 34, 40, 41 e 46) Parte A

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci Sezione I

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera, ma che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Aculops fuchsiae Keifer Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 4.

Anthonomus signatus (Say) Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7.

Aschistonyx eppoi Inouye Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei 8.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.

Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Coniferales), originari di Paesi non europei

9.

Carposina niponensis Walsingham

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

11.

Enarmonia packardi (Zeller) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

12.

Enarmonia prunivora Walsh Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di Paesi extraeuropei 15.

Grapholita inopinata Heinrich

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay 82 Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), il n. I cpv. 1 dell'O del DFE del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), il n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), il n. I dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201) ed il n. I dell'O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103).

Agricoltura

34

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 19.

Margarodes, specie non europee, quali:

a) Margarodes vitis (Phillipi) b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

20.

Numonia pyrivorella (Matsumura)

Vegetali di Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 21.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei 22.

Pissodes spp.

(specie non europee) Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei

23.1 Radopholus similis (Cobb) Thorne

Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato 28.

Scolytidae spp. (specie non europee)

Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei 29.

Tachypterellus quadrigibbus Say Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione 3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye Sementi di Zea mais L.

5.1

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

c. Funghi

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolati patogeni extraeuropei)

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 1.1

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America 2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 3.

Atropellis spp.

Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L.

Protezione dei vegetali 35

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America e del Canada, legname di Acer saccha- rum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di Pinus L.

8.

Diaporthe vaccinii Shaer Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

13.

Puccinia pittieriana Hennings Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

15.

Venturia nashicola Tanaka & Yamamoto Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

d. Virus ed organismi patogeni virus-simili Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Beet curly top virus (isolati non europei)

Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Black raspberry latent virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 5. Virus

dell'accartocciamento del ciliego (*)

(Cherry leafroll virus) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione 7.1 Grapevine

flavescence

dorée

MLO

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

9.

Little cherry pathogen (isolati non europei) Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtel- la Miq., Prunus yedoensis Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11.1 Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12. Prunus

necrotic

ringspot

virus (*)

Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione (*)

In Svizzera Cherry leafroll virus non si trova su Rubus L.

(**) In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non si trova su Rubus L.

Agricoltura

36

916.20

Sezione II

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Aphelenchoides besseyi Christie

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione 4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagione, e sementi di Medicago sativa L.

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fiori recisi, ortaggi fogliacei d'Apium graveolens L.

e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: - i bulbi,

- i cormi,

- i vegetali della famiglia Gramineae, - i rizomi,

- le sementi.

9.

Liriomyza trifolii (Burgess) Fiori recisi, ortaggi fogliacei d'Apium graveolens L.

e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: - i bulbi,

- i cormi,

- i vegetali della famiglia Gramineae, - i rizomi,

- le sementi.

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Sementi di Medicago sativa L.

Protezione dei vegetali 37

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 2.

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione 3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al.

Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthi- cola (Hellmers) Dickey Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder

Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 6.

Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.

Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e Prunus persica var. Nectarina (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7.

Xanthomonas campestris pv.

phaseoli (Smith) Dye Sementi di Phaseolus L.

8.

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 9.

Xanthomonas campestris pv.

vesicatoria (Doidge) Dye Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. E Capsicum spp., destinati alla piantagione 10.

Xanthomonas fragariae Kennedy & King

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi c. Funghi

Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Ceratocystis fimbriata f. sp.

platani Walter Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale 1.1

Ciborinia camelliae Kohn Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Colletotrichum acutatum Simmonds

Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7.

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni Sementi di Helianthus annuus L.

Agricoltura

38

916.20

Specie

Oggetto della contaminazione 9.

Puccinia horiana Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

10.

Scirrhia pini Funk & Parker Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11.

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12.

Verticillium dahliae Klebahn Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi d. Virus ed organismi patogeni virus-simili Specie

Oggetto della contaminazione 1.

Arabis mosaic virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2.

Beet leaf curl virus Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 3.

Chrysanthemum stunt viroid Vegetali di Dendranthema [DC.] Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

8. Potato

stolbur

mycoplasm

Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 9.

Raspberry ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11.

Strawberry crinkle virus Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12. Strawberry

latent

ringspot

virus

Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 13. Strawberry

mild

yellow

edge virus

Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 14.

Tomato black ring virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 15.

Tomato spotted wilt virus Vegetali di Apium graveolens L. Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 16.

Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Protezione dei vegetali 39

916.20

Parte B

Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo Specie

Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

...

b. Batteri

Specie

Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydo- nia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.

e Sorbus L.

Cantoni

di

VD,

VS, FR, BE

(ad eccezione

dei Distretti di

Signau

e

Trachselwald)

e GR

Agricoltura

40

916.20

Allegato 383 (art. 4 e 40)

Parte A

Merci di cui è vietata l'importazione Descrizione

Paese

d'origine

1. Vegetali

di

Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudo- tsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi Paesi non europei

2. Vegetali

di

Castanea Mill. e Quercus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Paesi non europei

3. Vegetali

di

Populus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi Paesi

dell'America

settentrionale

4. ...

5. Corteccia

di

Castanea Mill. separata dal tronco

Tutti i Paesi

6. Corteccia

di

Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., separata dal tronco Paesi

dell'America

settentrionale

7. Corteccia

di

Acer saccharum Marsh., separata dal tronco

Paesi

dell'America

settentrionale

8. Corteccia

di

Populus L. separata dal tronco Paesi del continente americano 9. Vegetali

di

Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

Paesi non europei

9.1 Vegetali

di

Photinia Lindl. esclusi Photi- nia davidiana

(Dcne.) Cardot, destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti

Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea 9.2 Vegetali

di

Cotoneaster Ehrh.

e Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Tutti i Paesi

83 Aggiornato giusta i n. I delle O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), dal n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), dal n. I cpv. 1 dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201) e dal n. I dell'O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103).

Protezione dei vegetali 41

916.20

Descrizione

Paese

d'origine

10. Tuberi

di

Solanum tuberosum L., tuberi seme di patate

Paesi diversi dai Paesi membri della Comunità europea, ad eccezione della Lituania e delle zone o dei luoghi di produzione della Polonia diversi da quelli ritenuti indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival che sono stati stabiliti in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG 11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui al punto 10 parte A allegato 3

Paesi diversi dai Paesi membri della Comunità europea, ad eccezione della Lituania

12. Tuberi

della

specie

Solanum L.

e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11 parte A allegato 3 Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui alla parte A sezione I allegato 4, Paesi diversi da - Paesi membri della Comunità europea, ad eccezione della Lituania,

- Israele, Marocco, Tunisia e Turchia, - Paesi dell'Europa continentale riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute

dall'UFAG per la lotta contro tale organismo

13. Vegetali

di

Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 parte A allegato 3

Paesi ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei

14. Terra e terreno di coltura costituiti integralmente o parzialmente di terra o di

sostanze solide

organiche, quali parti di vegetali, humus (comprese torba o corteccia), ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da torba Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina e Paesi che non

appartengono all'Europa continentale, ad eccezione di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Libia, di Malta, del Marocco e della Tunisia 15. Vegetali

di

Vitis L., ad eccezione dei frutti Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati membri dell'Unione europea 18. Vegetali

di

Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e relativi ibridi, e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 parte A allegato 3, Paesi non europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli stati continentali degli Stati Uniti d'America.

Agricoltura

42

916.20

Descrizione

Paese

d'origine

19. Vegetali

della

famiglia

Gramineae, esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei

generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calama- grostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei Parte B

Merci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette Descrizione

Zone

protette

1.

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3, parte A, punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelan- chier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di - Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da parte dell'UFAG

o

- zone diverse dalle zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG

o

- zone di Paesi membri della Comunità europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente:

- zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o

- «zone tampone» nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo di tempo appropriato ad un regime di lotta ufficialmente riconosciuto e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati e dove i suddetti vegetali possono

essere introdotti nelle zone protette da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dei Paesi membri della Comunità europea.

Cantoni di VD, VS, FR, BE (ad eccezione dei Distretti di Signau e

Trachselwald) e GR

Protezione dei vegetali 43

916.20

Allegato 484 (art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40) Parte A

Esigenze particolari per l'importazione e la commercializzazione di merci

Sezione I

Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea Merci

Esigenze

particolari

1.1 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di conifere (Conife- rales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del:

- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

- legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il

legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il

quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un

periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione,

comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio,

conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della

presente ordinanza, oppure

b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certifica-

ti di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura

minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

84 Aggiornato dai n. I delle O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), dai n. II delle O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), del 16 giu. 2003 (RU 2004 1435), dal n. I cpv. 1 dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201), dal n. I dell'O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103) e dal n. I dell'O del DFE del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369). Vedi anche le disp. fin. della modifica del 20 apr. 2004 qui avanti.

Agricoltura

44

916.20

Merci

Esigenze

particolari

xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

1.2 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di conifere (Conife- rales), escluso quello di Thuja L., in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui

certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza,

oppure

b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui

certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio

(g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).

1.3 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di Thuja L., ad eccezione del:

- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname: a) è privo di corteccia, oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal

marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o

sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure

c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure

d) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodot-

to approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente

Protezione dei vegetali 45

916.20

Merci

Esigenze

particolari

ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.4 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di Thuja L. in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname: a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente

ordinanza,

1.5 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di conifere (Conife- rales), ad eccezione del: - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da:

- Monochamus spp. (specie non europee), - Pissodes spp. (specie non europee), - Scolytidae (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, sotto la rubrica «origine», oppure

b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal

marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

Agricoltura

46

916.20

Merci

Esigenze

particolari

d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure

e) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

f) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodot-

to approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente

ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.6 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di conifere (Conife- rales), ad eccezione del: - legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli,

avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi terzi diversi da:

- Russia, Kazakistan e Turchia, - Paesi europei,

- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e

Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal

marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

d) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodot-

to approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente

Protezione dei vegetali 47

916.20

Merci

Esigenze

particolari

ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

oppure

e) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza.

1.7 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (Conife-

rales) originario di: - Russia, Kazakistan e Turchia, - Paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da:

- Monochamus spp. (specie non europee), - Pissodes spp. (specie non europee), - Scolytidae (specie non europee); il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, sotto la rubrica «origine», oppure

b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

e) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente

ordinanza.

2.

Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di Il materiale da imballaggio in legno deve: - essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma interna-

zionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

Agricoltura

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Merci

Esigenze

particolari

spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori.

- essere contrassegnato con: a) il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante

nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orienta- menti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

b) il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005.

Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre

2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005,

e

- a partire dal 1° gennaio 2009, essere ottenuto da legname rotondo scortecciato; le

lettere «DB» sono aggiunte al codice relativo alla misura approvata figurante nel marchio menzionato al secondo trattino, lettera a.

2.1 Legname

di

Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad

eccezione del legname: - destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, e

- in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o

cascami,

originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in

materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

2.2 Legname

di

Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

3. Legname

di

Quercus L., ad eccezione del legname in forma di: - piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, - fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il

legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure

b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

oppure

c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

Protezione dei vegetali 49

916.20

Merci

Esigenze

particolari

con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 mi-

nuti,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli Stati Uniti d'America.

d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore

di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del

trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

4. ...

5. Legname

di

Platanus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in

materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

6. Legname

di

Populus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname: - è scortecciato

oppure

- è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal

marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

7.1 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da: - Acer saccharum Marsh, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada,

- Platanus L., originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia, - Populus L., originario del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

Agricoltura

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Merci

Esigenze

particolari

oppure

d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente

ordinanza.

7.2 A

prescindere

dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Quercus L. origi-

nario degli Stati Uniti d'America.

Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

b) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente

ordinanza.

7.3 Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di Paesi non europei.

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a) è stata sottoposta a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata

dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

b) è stata sottoposta a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente

ordinanza.

8.

Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a Il legname deve:

a) essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma inter-

nazionale FAO per le misure fitosanitarie

Protezione dei vegetali 51

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Esigenze

particolari

6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori.

n.

15

sugli

Orientamenti per la regolamen- tazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

essere

contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla

misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come

prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie

n. 15 sugli Orientamenti per la regolamen- tazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, oppure

b) temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007, essere ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi,

e

c) a partire dal 1° gennaio 2009, essere ottenuto da legname rotondo scortecciato; le

lettere «DB» sono aggiunte al codice relativo alla misura approvata figurante nel marchio menzionato alla lettera a.

8.1 Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Pissodes spp. (specie non europee).

8.2 Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di Paesi non europei Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e al punto 8.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Scolytidae spp. (specie non europee).

9. Vegetali

di

Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e ai punti 8.1 e 8.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di Scirrhia pini Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

10. Vegetali

di

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e ai punti 8.1, 8.2 o 9 parte A sezione I allegato 4, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio

dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Agricoltura

52

916.20

Merci

Esigenze

particolari

11.01 Vegetali di Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1 Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3, parte A, punto 2 e all'allegato 4, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11.2 Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 2 parte A allegato 3 e 11.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

11.3 Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E.

Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza nella rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogrammaano- mala (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internaziona-

li per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce

«Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.

Protezione dei vegetali 53

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Merci

Esigenze

particolari

12. Vegetali

di

Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

13.1 Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari di Paesi terzi

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui al punto 3 parte A allegato 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di

Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate

vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

13.2 Vegetali di Populus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi,

originari di Paesi d'America Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 3 parte A allegato 3 e al punto 13.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di

Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

14. Vegetali

di

Ulmus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi dell'America settentrionale Constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

15. Vegetali

di Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A e al punto 1 parte B allegato 3, constatazione ufficiale:

- che i vegetali sono originari di un Paese notoriamente indenne da Monilinia fructi- cola (Winter) Honey, oppure - che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, e che nessun sintomo di Monilinia fructicola (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di Prunus L., originari di Paesi non europei

Constatazione

ufficiale:

- che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Monilinia fructicola

(Winter) Honey, oppure - che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da Moni linia fructi- cola (Winter) Honey, oppure - che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti

a garantire che sono esenti da Monilinia spp.

17. Vegetali

di

Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, all'allegato 3 parte B punti 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punto 15, constatazione ufficiale:

Agricoltura

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Merci

Esigenze

particolari

piantagione, ad eccezione delle sementi

a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da Erwinia

amylovora (Burr.) Winsl. et al., oppure

b) che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme inter-

nazionali e riconosciute come tali dall'UFAG,

oppure

c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 18. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

Constatazione

ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di Paesi notoriamente indenni da Radopholus similis

(Cobb) Thorne, oppure b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda

Radopholus similis (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.

19.1 Vegetali di Crataegus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A allegato 3 e ai punti 15 e 17 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fraga- ria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi sui generi di cui trattasi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono: - per Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus, Ferme festando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 o ai punti 15 e 17 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Protezione dei vegetali 55

916.20

Merci

Esigenze

particolari

- Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- per Malus Mill.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.;

- per Prunus L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

- Xanthomonas campestris pv.

pruni (Smith) Dye; - per Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.;

- per Pyrus L.: - Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; - per Rubus L.: - Arabis mosaic virus - Raspberry ring spot virus - Strawberry latent ring spot virus

- Tomato black ring virus; - per tutte le specie: altri virus ed organismi virus-simili, non europei

20. Vegetali

di

Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e ai punti 15, 17 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.

21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Strawberry latent «C» virus - Strawberry vein banding virus - Micoplasma delle scope delle streghe della fragola (Strawberry witches' broom mycoplasm) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che

richieda che essi provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni

adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale

Agricoltura

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Merci

Esigenze

particolari

riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente

pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Aphelenchoides besseyi Christie Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e ai punti 19.2 e 21.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato sui vege tali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo

ciclo

vegetativo completo, oppure

b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.

21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e ai punti 19.2, 21.1 e 21.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e d'Anthonomus bisignifer (Schenkling).

22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su Malus Mill.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Cherry rasp leaf virus (American),

- Tomato ringspot virus Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 15, 17 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione

che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove

ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi

Protezione dei vegetali 57

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Merci

Esigenze

particolari

particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente

pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasm Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 15, 17, 19.2 e 22.1 parte A sezione I allegato 4, constazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notariamente indenni da Apple proliferation

mycoplasm,

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazio-

ne che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno

l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate,

sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasm è stato osservato

né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

23.1 Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:

- Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e ai punti 15 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione

Agricoltura

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Merci

Esigenze

particolari

- Prunus blireiana André - Prunus brigantina Vill.

- Prunus cerasifera Ehrh.

- Prunus cistena Hansen - Prunus curdica Fenzl. & Fritsch.

- Prunus domestica ssp. domestica L.

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.

che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove uffi-

ciali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, oppure

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi

- Prunus glandulosa Thunb.

- Prunus holoserica Batal.

- Prunus hortulana Bailey - Prunus japonica Thunb.

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne

- Prunus maritima Marsh.

- Prunus mume Sieb. et Zucc.

- Prunus nigra Ait.

- Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L.

- Prunus sibirica L.

- Prunus simonii Carr.

- Prunus spinosa L.

- Prunus tomentosa Thunb.

- Prunus triloba Lindl.

- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi com-

pleti ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tale prova b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie

provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione,

né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,

c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus

od agenti patogeni virus-simili.

23.2 Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione:

a) originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su Prunus L.

b) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi,

c) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, di cui sopra

sono i seguenti:

- per il caso

di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus - per il caso

di cui alla lettera b): - Cherry rasp leaf virus (americano),

- Peach mosaic virus (americano),

- Peach phony rickettsia Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e ai punti 15, 19.2 e 23.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione

che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficia-

li riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equi-valenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove,

oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi com-

pleti ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente

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Esigenze

particolari

- Peach rosette mycoplasm - Peach yellows mycoplasm - Plum line pattern virus (americano),

- Peach X-disease mycoplasm - per il caso

di cui alla lettera c): - Little cherry pathogen pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

24. Vegetali

di

Rubus L., destinati alla piantagione:

a) originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, su Rubus L.

b) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono

i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus - Black raspberry latent virus - Cherry leafroll virus - Prunus necrotic ringspot virus

- per il caso di cui alla lettera b): - Raspberry leaf curl virus (americano),

- Cherry rasp leaf virus (americano)

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4:

a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, b) constatazione ufficiale: aa) che i vegetali

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi pro-

vengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti

almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione

mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove,

oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate,

sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova

ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente

pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti

e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioti-

cum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze,

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Esigenze

particolari

per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure

b) che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L.

Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e al punto 25.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:

a) che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da Clavi bacter michiganen-

sis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure

b) che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

25.3 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1 e 25.2 parte A sezione I allegato 4, soppressione della facoltà germinativa.

25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globodera pallida (Stone) Behrens, e a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacea-

rum (Smith) Smith, oppure nelle zone nelle quali è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall'UFAG inteso a eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, e b) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popo-

lazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, oppure

nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen: - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloido- gyne chitwoodi Golden et al. (tutte le

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Esigenze

particolari

popolazioni) e Meloidogyne fallax Kar- ssen in base a un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi

appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate col-

tivate nel luogo di produzione, oppure - che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati

per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame

di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque

all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione e che non è stato osservato nes-

sun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen.

25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasm Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui ai punti 10, 11, 12 e 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo

completo.

25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. e delle sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex.

Farw., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato 3 e al punto 25.5 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo

completo.

25.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nico- tiana L. e Solanum melongena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Pseudomonas solana-

cearum (Smith) Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5 e 25.6 parte A sezione I allegato 4, se del caso, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith oppure

b) che nessun indizio di Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

25.8 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui al punto 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

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Esigenze

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26. Vegetali

di

Humulus lupulus L.

destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargo- nium l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione

ufficiale:

a) che nessun indizio di Heliothis armigera Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.

27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelar- gonium l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 27.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:

a) che nessun indizio di Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugi perda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio

dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.

28. Vegetali

di

Dendranthema (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stund viroid all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,

b) che i vegetali e le talee: - provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i

tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di Puccinia horiana Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui b immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di Pucci- nia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure, - sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro Puccinia horiana

Hennings,

c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui pro

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Esigenze

particolari

vengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.

29. Vegetali

di

Dianthus L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr e Burkholder e Phialo- phora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,

- che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.

30. Bulbi

di

Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

31. Vegetali

di

Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I allegato 4, a) nei quali non sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus

constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure

b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici

b) nei quali sono notoriamente presenti Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul

suolo, né sui vegetali, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.

32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, diversi da: - bulbi,

- cormi,

- vegetali della famiglia Gramineae, Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28 e 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

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Esigenze

particolari

- rizomi,

- sementi,

- tubercoli,

originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Liriomyza sativae Blanchard e Amauromyza maculosa (Malloch)

a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme inter-

nazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blan-

chard) e Amauromyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo

che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza sativae (Blanchard)

e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch).

Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza va specificato il trattamento

applicato.

32.2 Fiori recisi di Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypso- phila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

- sono originari di un Paese indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch).

32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi,

- cormi,

- vegetali della famiglia Gramineae, - rizomi,

- sementi,

- tubercoli

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai punti 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), oppure b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo

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Esigenze

particolari

di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite mensilmente almeno nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni

da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess).

33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato 3 e ai punti 27.1, 27.2, 28 e 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:

a) che nessun sintomo di Amauromyza macu- losa (Malloch) o Linomyza sativae è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di un'ispezione ufficiale eseguita prima del raccolto, oppure

b) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispe-

zione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi.Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di

terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia o costituiti in parte

di qualsiasi sostanza inorganica solida, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali e originari di:

- Turchia

- Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina,

- Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia

Constatazione ufficiale: a) il terreno di coltura, al momento della piantagione:

- non conteneva terra e materia inorganiche,

oppure

- era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto a idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi, nocivi,

oppure

- era stato sottoposto a idoneo trattamento atto a eliminare gli organismi nocivi, e

che

b) dopo la piantagione: - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure

Agricoltura

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Esigenze

particolari

- nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del ter-

reno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a).

35.1 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

35.2 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 35.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di:

- bulbi,

- cormi,

- rizomi,

- sementi,

- tubercoli

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima

colonna sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali

per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di esporta-

zione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati

di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente

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Esigenze

particolari

ordinanza va specificato il trattamento applicato.

36.2 Fiori recisi della famiglia Orchida- ceae, frutti di Momordica L. e Solanum melongena L.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:

- sono originari di un Paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny.

38.1 Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

Constatazione

ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Ciborinia camelliae Kohn, oppure b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo

completo, su piante in fiore.

38.2 Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America o del Brasile Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer.

39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, - sono cresciuti in vivaio, - sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo

vegetativo e privi di foglie.

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Esigenze

particolari

41. Vegetali

annuali

e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,

originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

42. Vegetali

della

famiglia

Gramineae

di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Bz., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,

originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 33 e 34 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42 parte A, sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali; b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):

Protezione dei vegetali 69

916.20

Merci

Esigenze

particolari

- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,

- sono stati sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di rug-

gini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul

certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,

- sono stati sottoposti a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, a

intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi

nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che

devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo,

con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali, - sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato, e inoltre trattenuti

per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi

citati,

- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché sono stati esaminati e dichiarati esenti da organismi nocivi,

- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:

Agricoltura

70

916.20

Merci

Esigenze

particolari

scossi

e

sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti

fissati al punto aa), quinto trattino, oppure

- sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certifica-

to fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»;

bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere

apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione della partita.

44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione

delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne Dianthus L.), Compositae (tranne Dendran- thema [DC.] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae und Rosaceae

(tranne Fragaria L.), originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili, - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali di Ficus L. e d'Hibiscus L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di Paesi non europei

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni

non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di

cui all'articolo 8 della presente ordinanza

Protezione dei vegetali 71

916.20

Merci

Esigenze

particolari

alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure

b) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle per-

tinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Bemisia

tabaci Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione, oppure

c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire

l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stes-

so luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione

di idonee procedure per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia

nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui all'arti-

colo 8 della presente ordinanza, alla voce «Dichiarazione supplementare» va specificato il trattamento applicato.

45.2 Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. e ortaggi a foglia di Ocimum L., originari di Paesi non europei

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

- sono originari di un Paese indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), oppure

- immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Bemisia tabaci Genn.

(popolazioni non europee).

45.3 Vegetali di Lycopersicon lycopersi- cum (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus: a) dove non è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn b) dove è nota la presenza di Bemisa tabaci Genn Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6 e 25.7 parte A sezione I allegato 4: constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali;

constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:

Agricoltura

72

916.20

Merci

Esigenze

particolari

aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn, oppure

bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sotto-

posto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di Bemisia tabaci Genn.

46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di Paesi nei quali sono notoria-

mente presenti determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: - Bean golden mosaic virus - Cowpea mild mottle virus - Lettuce infectious yellows virus - Pepper mild tigré virus - Squash leaf curl virus - altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.;

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3 parte A sezione I allegato 4: a) dove non è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali

durante il completo ciclo vegetativo; b) dove è nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali

durante un adeguato periodo, e a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e

da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure

b) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. E da altri vettori

degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi all'atto di ispezioni uffi-

ciali effettuate in tempi opportuni, oppure

c) che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare Bemisia tabaci Genn.

47. Sementi

di

Helianthus annuus L.

Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, oppure

Protezione dei vegetali 73

916.20

Merci

Esigenze

particolari

b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni.

48. Sementi

di

Lycopersicon lycoper- sicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato dall'UFAG e a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp.

michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo

completo, oppure

c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.

49.1 Sementi di Medicago sativa L.

Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo

non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.

49.2 Sementi di Medicago sativa L., originarie di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 49.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Cla- vibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,

b) - che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure - che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure

Agricoltura

74

916.20

Merci

Esigenze

particolari

- che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1 %, c) che nessun sintomo di Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L.

durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la semina.

51. Sementi

di

Phaseolus L.

Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas cam- pestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

52. Sementi

di

Zea mays L.

Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Erwinia stewartii (Smith) Dye, oppure

b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53. Sementi

dei

generi

Triticum, Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan dell'Africa del Sud, e degli Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra.

Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra.

54. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan dell'Africa del Sud, e degli Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra.

Constatazione ufficiale: a) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra,

oppure b) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo

completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all'atto di tali prove.

Protezione dei vegetali 75

916.20

Sezione II

Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea Merci

Esigenze

particolari

1. ...

2. Legname

di

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale a)

Constatazione

ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure

b) constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

3.1 Legname

e

cortecce

isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, - casse, cassette o fusti per imballaggio,

- palette, palette a cassa o altre palette di carico,

- paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla

decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

Constatazione

ufficiale che il legname o le cortecce isolate sono stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C al fine di garantire

l'assenza di nematodi del pino vivi.

3.2 Legname di conifere (Coniferales), ad eccezione della Thuja L., in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, originario delle zone delimitate del Portogallo

conformemente alla decisione della Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi.

Agricoltura

76

916.20

Merci

Esigenze

particolari

Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphe- lenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente

indenni da questo organismo.

3.3 Legname di conifere (Coniferales), ad eccezione della Thuja L., in forma di paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha con-

servato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea

2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode

del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

Il

legname

deve:

- essere scortecciato, - essere privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm, - presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.

3.4 Legname di conifere (Coniferales), ad eccezione della Thuja L., in forma di casse, cassette, gabbie, fusti ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o

altre palette di carico e spalliere di palette, siano essi utilizzati o meno per il trasporto di oggetti vari, originario delle zone delimitate del Portogallo

conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphe- lenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente

indenni da questo organismo.

Constatazione ufficiale che il legname: - è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C

oppure

- è stato sottoposto ad un trattamento a pressione (impregnato) oppure

- è stato sottoposto a fumigazione, al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi, o presenza sul legname di un marchio ufficialmente riconosciuto attestante il

trattamento subito e atto a rintracciare il luogo in cui detto trattamento è stato praticato nonché l'operatore responsabile.

4. Vegetali

di

Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia pini Funk & Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Protezione dei vegetali 77

916.20

Merci

Esigenze

particolari

5.1 Vegetali

di

Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea

2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4, parte A, sezione II, numeri 4 e 5, constatazione ufficiale:

- che i vegetali sono stati sottoposti a un controllo ufficiale e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, - che nessun sintomo del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

6. Vegetali

di

Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

7. Vegetali

di

Castanea Mill. E Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione

ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria

parasitica (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

8. Vegetali

di

Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione

ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure b) che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle imme-

diate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

9. Vegetali

di

Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.

e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione

ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Erwinia amylovora (Burr.)

Winsl. et al. conformemente alle disposizioni di cui al punto 21 parte B allegato 4

oppure

b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Agricoltura

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916.20

Merci

Esigenze

particolari

11. Vegetali

di

Araceae, di Marantaceae, di Musaceae, di Persea spp. e di Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato Constatazione ufficiale: a) che nessuna contaminazione da Radopholus similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Rado- pholus similis (Cobb) Thorne e sono risultate indenni da tale organismo nocivo all'atto

di dette prove.

12. Vegetali

di

Fragaria L., Prunus L.

und Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi determinati sono - per Fragaria L.: - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, - Arabis mosaic virus, Constatazione

ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi

nocivi particolarmente pericolosi, oppure b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato su

vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

- Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus,

- Tomato black ring virus, - Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

- per Prunus L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

- Xanthomonas campestris pv.

pruni (Smith) Dye; - per Prunus persica (L.) Batsch: - Pseudomonas syringae pv.

persicae (Prunier et al.) Young et al.;

- per Rubus L.: - Arabis mosaic virus, - Raspberry ring spot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Tomato black ring virus 13. Vegetali

di

Cydonia Mill. e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline myco-

plasm, oppure

b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far

sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.

Protezione dei vegetali 79

916.20

Merci

Esigenze

particolari

14. Vegetali

di

Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Aphelenchoides

besseyi Christie, oppure b) che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove

ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie.

15. Vegetali

di

Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation

mycoplasm, oppure:

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provenga-

no in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e

sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasm

mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate,

sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate

dall'Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Agricoltura

80

916.20

Merci

Esigenze

particolari

16. Vegetali delle seguenti specie di Prunus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi: - Prunus amygdalus Batsch - Prunus armeniaca L.

- Prunus blireiana André - Prunus brigantina Vill.

- Prunus cerasifera Ehrh.

- Prunus cistena Hansen - Prunus curdica Fenzl.

Et Fritsch.

- Prunus domestica ssp.

domestica L.

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.

- Prunus glandulosa Thunb.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi proven-

gano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate,

sottoposti a prove ufficiali riguardanti almento il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto or-

ganismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

- Prunus holoserica Batal.

- Prunus hortulana Bailey - Prunus japonica Thunb.

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne

- Prunus maritima Marsh.

- Prunus mume Sieb. et Zucc.

- Prunus nigra Ait.

- Prunus persica (L.) Batsch - Prunus salicina L.

- Prunus sibirica L.

- Prunus simonii Carr.

- Prunus spinosa L.

- Prunus tomentosa Thunb.

- Prunus triloba Lindl.

- altre specie di Prunus L.

sensibili al Plum pox virus - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate,

sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal

Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano

mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

17. Vegetali

di

Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Flavescence dorée e di Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

Protezione dei vegetali 81

916.20

Merci

Esigenze

particolari

18.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.

Constatazione ufficiale: a) che sono state osservate le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, e b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da Clavibacter michi- ganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura relative alla lotta contro tale organismo sono state osservate, e

c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da Globodera rosto- chiensis (Wollenweber) Behrens et Globo- dera pallida (Stone) Behrens, e d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure bb) nelle zone in cui è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudo- monas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento

inteso a eradicare Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith, e e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chi- twoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen, oppure

nelle zone in cui è nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen:

- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloido- gyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, in base a un'indagine annuale della

coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi

appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate col-

tivate nel luogo di produzione, oppure

Agricoltura

82

916.20

Merci

Esigenze

particolari

- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati

per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti a esame

di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque

all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni

in materia di chiusura dell'ordinanza del DFE del 7 dicembre 199885 sulle sementi e i tuberi-seme, e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwo-

odi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen.

18.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui al punto 18.1 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi:

- appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi)

- sono stati prodotti in Svizzera, e - provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti a controlli ufficiali di quarantena secondo

metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

18.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui al punto 18.1 o 18.2, parte A sezione II allegato 4 nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali

conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a): aa) sono sorvegliati dall'UFAG e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale Ufficio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto; bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e per mantenere il

materiale, ivi compresi i vegetaliindicatori, in modo da eliminare qualsiasi

rischio di propagazione di tali organismi nocivi;

85 RS

916.151.1

Protezione dei vegetali 83

916.20

Merci

Esigenze

particolari

cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale,

- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto

durante il programma di controllo, - mediante esame condotto secondo metodi adeguati;

- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:

- Andean potato latent virus - Arracacha virus B (oca strain) - Potato black ringspot virus - Potato spindle tuber viroid - Potato virus T

- Andean potato mottle virus - virus della patata A, M, S, V, X und Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus

- Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

- nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle lettere aa)-cc);

dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che hanno causato tali sintomi.

c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b), è immediatamente

distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.

18.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.

Agricoltura

84

916.20

Merci

Esigenze

particolari

18.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli di cui ai punti 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4 parte A sezione II allegato 4 Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo

di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono indenni da Pseudomonas solanace- arum (Smith) Smith, e che a) le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura relative alla lotta contro Syn-

chytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nonché,

b) se del caso, le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura relative alla lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. Sepe- donicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sono rispettate.

18.6 Vegetali di Solanaceae destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui ai punti 18.4 o 18.5 parte A sezione II allegato 4

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 18.1, 18.2 e 18.3 parte A sezione II allegato 4, a seconda dei casi, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur myco-

plasm, oppure

b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel

luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

18.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., e Solanum melongena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 18.6 parte A sezione II allegato 4, se del caso, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solana-

cearum (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

19. Vegetali

di

Humulus lupulus L.

destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Verticillium albo-atrum Reinke e Berthold e Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

20. Vegetali

di

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium l'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione

ufficiale:

a) che nessun indizio di Heliothis armigera Hübner o di Spodoptera littoralis (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.

Protezione dei vegetali 85

916.20

Merci

Esigenze

particolari

21.1 Vegetali di Dendranthema (DC) Des Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 20 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, indenni

da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stunt viroid all'atto di un controllo

ufficiale effettuato al momento della fioritura;

b) che i vegetali e le talee provengono da ditte: - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono

stati osservati sintomi di Puccinia horia- na Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure

- la partita è stata sottoposta a idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings;

c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v.

Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.

21.2 Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 20 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da Erwinia chrysanthemi pv.Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, - che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.

Agricoltura

86

916.20

Merci

Esigenze

particolari

22. Bulbi

di

Tulipa L. e Narcissus L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non interessato alla produzione professionale

di fiori recisi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Ditylenchus dipsace (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

23. Vegetali

di

specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi,

- cormi,

- vegetali della famiglia delle Gramineae,

- rizomi,

- sementi,

- tuberi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 20, 21.1 o 21.2 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), oppure

b) che nessun sintomo di Liriomyza huidobren- sis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) è stato osservato nel luogo di produ-

zione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure

c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti

a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza hui- dobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess).

24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto

Il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

25. Vegetali

di

Beta vulgaris L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione

ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus,

oppure

b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Protezione dei vegetali 87

916.20

Merci

Esigenze

particolari

26. Sementi

di

Helianthus annuus L.

Constatazione

ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Plasmopara hal- stedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni.

26.1 Vegetali di Lycopersicon lycoper- sicum (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 18.6 e 23 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato Yellow Leaf

Curl Virus, oppure

b) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali durante un periodo appropriato, e aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn., oppure

bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn.

All'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di

controllo per accertare l'assenza di Bemisia tabaci Genn.

27. Sementi

di

Lycopersicon lycoper- sicum (L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura, e:

a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Clavi- bacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., o Xanthomonas campe- stris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo comple-

to, oppure

c) che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi summenzionati, effettuata su

un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate indenni da tali organismi nocivi.

Agricoltura

88

916.20

Merci

Esigenze

particolari

28.1 Sementi di Medicago sativa L.

Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo

non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.

28.2 Sementi di Medicago sativa L.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 28.1 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Clavibacter michi- ganensis spp. insidiosus Davis et al., oppure b) aa) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni da Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. né nell'azienda né nelle immediate vicinanze, e che: - la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavi- bacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al., oppure - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme appli-

cabili alle sementi soggette alla certificazione, non supera, in peso,

lo 0,1 %,

bb) che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,

cc) che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i

tre anni precedenti la semina.

29. Sementi

di

Phaseolus L.

Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da Xanthomonas cam- pestris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato indenne da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

Protezione dei vegetali 89

916.20

Parte B

Esigenze particolari per l'introduzione e la commercializzazione di merci in alcune zone protette Merce

Esigenze

particolari

Zona(e)

protetta(e)

21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle semenze,

Cantoni di VD,

VS, FR, BE

(ad eccezione

dei Distretti di

Signau

e

Trachselwald)

e GR

a)

di

origine

svizzera

Fermi

restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 1 parte B allegato 3, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra oppure b) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo:

aa) situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte ad un regime di lotta ufficial-

mente approvato e controllato stabilito al più tardi prima dell'inizio del

penultimo ciclo completo di vegetazione, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La

descrizione dettagliata della cosiddetta «zona di sicurezza» è messa a

disposizione del Servizio fitosanitario federale. Una volta delimitata la

«zona di sicurezza», saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante

avente un raggio di 500 metri, e tutte

Agricoltura

90

916.20

le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Servizio fitosanitario federale,

bb)

ufficialmente approvato, come la «zona di sicurezza», prima dell'inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, per la coltura di

vegetali, conformemente alle condizioni indicate nel presente punto, e

cc)

che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione è risultato indenne da Erwinia amylovora (Burr) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:

- due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto ad ottobre;

e

- una volta nella zona circostante descritta, al momento più opportuno, ossia fra agosto ed ottobre,

e

dd)

di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su cam-

pioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.

b) di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9, 9.1, 9.2 e 18 parte A allegato 3 e al punto 1 parte B allegato 3, Paesi

membri

della

Comunità europea

constatazione ufficiale: - che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure - che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo situato ad almeno un

chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona tampone» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno

50 km2, dove le piante ospiti sono state sottoposte da una data opportuna ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia

amylovora (Burr.) Winsl. et al. dai

Protezione dei vegetali 91

916.20

vegetali ivi coltivati e da dove i vegetali sono autorizzati ad essere introdotti nelle zone protette per ciò che concerne

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da Paesi membri della Comunità europea;

- altri Paesi

a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come esenti da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure b) che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e rico-

nosciute come tali dall'UFAG ...

21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari

Deve essere fornita la prova documentata che gli alveari: a) sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., oppure b) sono originari di una zona ufficialmente dichiarata zona protetta per ciò che concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al. in un Paese membro della Comunità europea,

oppure c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.

Cantoni di VD,

VS, FR, BE

(ad eccezione

dei Distretti di

Signau

e

Trachselwald)

e GR

Agricoltura

92

916.20

Allegato 586 (art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40) Parte A

Merci originarie della Svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione Sezione I

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante 1.

Vegetali e prodotti vegetali 1.1

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

1.2 Vegetali

di

Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3

Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4

Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5 Vegetali

di

Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

1.7 Legname,

che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni: 86 Aggiornato dal n. I dell'O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), dai n. II delle O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), del 16 giu. 2003 (RU 2004 1435), dai n. I cpv. 1 dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201), dai n. I delle O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103) e del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369).

Protezione dei vegetali 93

916.20

Codice

NC

Descrizione

4401.10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401.22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401.30 00 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403.10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403.99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [Quercus spp.] o faggio [Fagus spp.]), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex

4404.20

00

Pali

spaccati

diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407.99

Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [Quercus spp.] o faggio [Fagus spp.]), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 1.8

Legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

2.

Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al numero 1.8 della parte A sezione I allegato 5, vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L.,

Agricoltura

94

916.20

Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

2.2 Vegetali

di

Solanaceae, ad eccezione di quelli del punto 1.3, destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3 Vegetali

di

Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato.

2.4

- Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione.

Sementi

di

Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. e Phaseolus L.

3.

Bulbi e rizomi bulbosi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss et Tulipa L. destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

Sezione II

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante valido per la zona interessata all'atto dell'introduzione o della commercializzazione in tale zona Fatte salve la merce di cui alla sezione I della presente parte e dell'allegato 3 parti A e B 1.

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci 1.3

Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

1.4

Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

Protezione dei vegetali 95

916.20

Parte B

Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione Sezione I

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera 1.

Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di crucifere, graminacee, Trifolium spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, i generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'Africa del Sud, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2.

Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di: Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae,

conifere (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ,

Prunus L. originarie di Paesi extraeuropei,

- Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi extraeuropei, - ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

3. Frutti

di:

Momordica L. e Solanum melongena L

Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originari di Paesi extraeuropei..

4. Tuberi

di

Solanum tuberosum L.

5.

Corteccia, separata dal tronco, di: conifere

(Coniferales), originarie di Paesi extraeuropei, Acer saccharum Marsh., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quercus suber L.

Agricoltura

96

916.20

6. Legname

che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato 4, parte A, sezione I, punto 2: Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416.00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

Platanus L.,compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia,

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano,

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada,

Conifere

(Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni: Codice

NC

Descrizione

4401.21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere 4401.22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex

4401.30

00

Segatura

ex

4401.30

00

Altri

avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4403.10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex

4403.20

Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 4403.91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato ex

4403.99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [Quercus spp.] o faggio [Fagus spp.]), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

Protezione dei vegetali 97

916.20

Codice

NC

Descrizione

ex

4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili 4407.10

Legno di conifere (Coniferales) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407.91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex

4407.99

Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [Quercus spp.] o faggio [Fagus spp.]), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4415

Casse,

cassette,

gabbie,

cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 4416.00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 9406.00 10

Costruzioni prefabbricate di legno 7.

a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

b) Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a) oppure costituito interamente o parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari: - della Turchia,

- della Bielorussia, della Georgia, della Moldavia, della Russia e dell'Ucraina,

- di Paesi extraeuropei ad eccezione dell'Algeria, dell'Egitto, di Israele, della Libia del Marocco e della Tunisia.

8.

Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'Africa del Sud, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America.

Agricoltura

98

916.20

Sezione II

Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci di cui alla sezione I.

3.

Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

4.

Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.

Protezione dei vegetali 99

916.20

Allegato 687 (art. 8)

Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali,
FAO, 1951)

1

Nome e indirizzo dell'esportatore 2

Certificato fitosanitario N.

3

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario 4

Servizio per la protezione dei vegetali di alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di

5

Luogo d'origine

6

Mezzo di trasporto dichiarato 7

Punto d'entrata dichiarato 8

Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto; designazione botanica dei vegetali 9

Quantità dichiarata 10 Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti: - sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e - sono considerati esenti da organismi nocivi contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indenni da altri organismi nocivi pericolosi, e - sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore 11 Dichiarazione supplementare TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE 18 Luogo del rilascio 12 Trattamento

13 Prodotto chimico (sostanza attiva) 14 Durata e temperatura Data Nome e firma dell'agente autorizzato Timbro dell'Organizzazione 15 Concentrazione

16 Data

17 Informazioni supplementari 87 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201).

Agricoltura

100

916.20

Allegato 788 (art. 8)

Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali,
FAO, 1951)

1 Nome e indirizzo dell'esportatore 2 Certificato fitosanitario di riesportazione N.

3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario 4 Servizio per la protezione dei vegetali di alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di

5 Luogo d'origine

6 Mezzo di trasporto dichiarato 7 Punto d'entrata dichiarato 8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto; designazione botanica dei vegetali 9 Quantità dichiarata 10 Si certifica

- che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in (Paese di riesportazione) in provenienza da

(Paese d'origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n.

(*)di cui si allega † l'originale

† la copia certificata conforme - (*) che sono

† imballati

† reimballati † nell'imballaggio d'origine † in nuovi imballaggi, - (*) che, in base † al certificato fitosanitario originale e † a un'ispezione supplementare, la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore, e - che durante il deposito in (Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione (*)Segnare ciò che fa al caso 11 Dichiarazione supplementare TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DI DISINFEZIONE 18 Luogo del rilascio 12 Trattamento

13 Prodotto chimico (sostanza attiva) 14 Durata e temperatura Data Nome e firma dell'agente autorizzato Timbro dell'Organizzazione 15 Concentrazione

16 Data

17 Informazioni supplementari 88 Nuovo testo giusta n. I cpv. 2 dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201).

Protezione dei vegetali 101

916.20

Allegato 889 (art. 10, 17, 21, 22 e 40) Passaporto delle piante Indicazioni necessarie 1.

«Passaporto delle piante svizzero» o «Passaporto delle piante CE» 2.

«CH» o codice di un Paese membro della Comunità europea 3.

Nome o codice dell'organismo ufficiale responsabile 4.

Numero di registrazione della ditta 5.

Numero di serie, di settimana o di lotto individuale 6. Nome

botanico

7. Quantità 8.

La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è autorizzata 9.

La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il numero del produttore o dell'importatore originariamente registrato 10.


Art. 00

Per le merci provenienti da Paesi non membri della Comunità europea, il nome del Paese d'origine o del Paese di provenienza 89 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

Agricoltura

102

916.20

Allegato 8a90 (art. 5, 10, 14, 14a, 24a e 24b) Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (secondo lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO91) 1 Trattamento

1.1

Perché possano essere marchiati in conformità al numero 2, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti ad un trattamento termico.

1.2

Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno venga mantenuta a 56° C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT).

1.3

La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve: a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di 65° C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento; b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.

2 Marchiatura 2.1

La marchiatura deve riportare i seguenti dati: a. logo IPPC;

b. numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese); c. menzione HT (heat treatment); d. menzione DB (debarked) per il legno scortecciato.

2.2

Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile.

2.3

Non deve contenere i colori rosso ed arancione.

90 Introdotto dal n. II dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

91 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Linee guida per la regolamentazione dei materiali da imballaggio in legno nel commercio internazionale), cfr. www.ippc.int

Protezione dei vegetali 103

916.20

2.4

Forma della marchiatura: CH - XXXXX
HT - DB

Agricoltura

104

916.20

Allegato 9

(art. 3)

Alberi e arbusti forestali Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti: Designazione botanica Designazione italiana Conifere

Abies

abete

Larix

larice

Picea

abete rosso, peccia Pinus

pino

Pseudotsuga

abete di Douglas

Taxus

tasso

Latifoglie

Acer

acero

Alnus

alno, ontano

Betula

betulla

Carpinus

carpino

Castanea

castagno

Fagus

faggio

Fraxinus

frassino

Ostrya

carpino nero

Populus

pioppo

Quercus

quercia

Robinia

robinia

Salix

salice

Sorbus

sorbo

Tilia

tiglio

Ulmus

olmo

I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempreché siano piantati nella foresta: Designazione botanica Designazione italiana Juglans regia

noce reale

Juglans nigra noce nero

Prunus

ciliegio

Protezione dei vegetali 105

916.20

Allegato 1092 (art. 27-29)

Specie di piante infestanti particolarmente pericolose 1.

Ambrosia artemisiifolia L. 92 Introdotto dal n. II dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

Agricoltura

106

916.20