01.03.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
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01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.11.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) del 23 maggio 2012 (Stato 1° ottobre 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 17 giugno 20111 sulla promozione dello sport e
dell'attività fisica (LPSpo); visto l'articolo 6 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers), ordina: Titolo 1: Programmi e progetti Capitolo 1: Presupposti di carattere generale per il sostegno

Art. 1

La Confederazione sostiene programmi e progetti nel campo della promozione dello
sport e dell'attività fisica quando sussiste un interesse pubblico e il sostegno da parte di altri manca o è insufficiente. Un'organizzazione viene sostenuta soltanto se essa stessa contribuisce al finanziamento di un progetto o di un programma.

Capitolo 2: «Gioventù+Sport» Sezione 1: Gli obiettivi di «Gioventù+Sport»

Art. 2

1 Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi: a. organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza; b. consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva;

c. sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute;

d. promuovere la formazione a lungo termine, di elevata qualità e incentrata sulle prestazioni, a favore di giovani atleti di talento; RU 2012 3967

1

RS 415.0

2 RS

172.220.1

415.01

Sport e attività fisica 2

415.01

e. preparare con una formazione specifica gli sportivi ai propri compiti di quadri G+S, provvedere al loro perfezionamento in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione di quadro G+S.

2

Per favorire l'integrazione sociale, la parità tra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) può adottare misure per facilitare l'accesso di determinati gruppi di bambini e giovani a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso.

Sezione 2: Offerte G+S

Art. 3

Principio 1 G+S comprende la formazione dei bambini e dei giovani nelle discipline sportive G+S nell'ambito di corsi e campi nonché la formazione dei quadri.

2

I corsi e i campi G+S previsti sull'arco di un anno al massimo, che l'organizzatore annuncia tutti insieme all'autorità competente per l'autorizzazione vengono riuniti sotto la stessa offerta G+S.


Art. 4

Partecipazione a corsi e campi G+S 1

La partecipazione a corsi e campi G+S è aperta a tutti i bambini e giovani domiciliati in Svizzera.

2

I bambini e i giovani domiciliati all'estero possono partecipare a corsi e campi G+S soltanto se sono cittadini svizzeri.

3

Se un corso o campo G+S inizia nell'anno civile prima che il bambino compia cinque anni, egli può partecipare a condizione che compia cinque anni durante il corso o il campo G+S.

4

I giovani che compiono vent'anni durante un corso o campo G+S, possono portarlo a termine.

5

Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a corsi o campi G+S.

6

Nel quadro del numero massimo di partecipanti a corsi o campi G+S, un organizzatore può ammettere bambini e giovani che non adempiono le condizioni di cui ai capoversi 1 a 4. Questi non sono considerati nel calcolo dei contributi e non danno diritto a prestazioni di alcun tipo.


Art. 5

Luogo di svolgimento

1

I corsi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera. In casi eccezionali si possono tenere all'estero allenamenti o competizioni isolati. 2 I campi G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera. Possono aver luogo all'estero, sempre che siano offerti da un organizzatore che propone corsi e campi G+S principalmente in Svizzera.

O sulla promozione dello sport 3

415.01

Sezione 3: Discipline sportive G+S e gruppi di utenti

Art. 6

Condizioni per l'ammissione di una disciplina sportiva 1

Possono essere ammesse in G+S le discipline sportive la cui pratica contribuisce a promuovere le attitudini fisiche e psichiche, segnatamente sotto l'aspetto dello sviluppo globale dei bambini e dei giovani.

2

Nella determinazione delle discipline sportive occorre: a. considerare la salute e la sicurezza dei partecipanti nonché le questioni ambientali;

b. che l'orientamento ideale e pedagogico delle stesse sia conforme ai principi etici riconosciuti.

3

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le discipline sportive G+S. L'UFSPO può definirle più precisamente, designando le varie specialità che le compongono.

4

Per favorire l'ulteriore sviluppo delle discipline sportive G+S e garantire i contatti con le rispettive federazioni l'UFSPO designa le direzioni delle discipline sportive.

Può derogare a tale principio nel caso di discipline sportive che per numero di praticanti hanno scarsa importanza o per singole specialità nell'ambito di una disciplina.


Art. 7

Domanda per l'ammissione di una disciplina sportiva 1

Le federazioni sportive possono chiedere all'UFSPO l'ammissione di una disciplina sportiva. L'UFSPO può ammettere una disciplina sportiva a titolo provvisorio per tre anni, al termine dei quali il DDPS decide definitivamente sull'ammissione.

2

Non sono ammessi:

a. gli sport motoristici e aeronautici; b. le discipline sportive che anche a livello di bambini e giovani prevedono come scopo ultimo l'atterramento dell'avversario; c. gli sport che comportano un rischio elevato per i partecipanti, segnatamente quelli di cui all'articolo 1 capoverso 2, lettere c-e della legge federale del 17 dicembre 20103 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio.


Art. 8

Gruppi di utenti

1

In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU). L'UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti: a. le offerte G+S del GU 1 sono offerte proposte da società sportive o da organizzazioni dal funzionamento analogo in cui nell'ambito di corsi con bambini o giovani si allena e si pratica, in seno a un gruppo stabile, una disciplina sportiva G+S in modo regolare, mirato e guidato;

3 RU

935.91

Sport e attività fisica 4

415.01

b. le offerte G+S del GU 2 sono offerte di cui alla lettera a, per le quali però lo svolgimento regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall'acqua e dalla neve; c.4 le offerte G+S del GU 3 sono offerte proposte da federazioni e associazioni giovanili, che consistono nell'avviare bambini e giovani verso il gioco e lo sport nel quadro di campi e nell'insegnare loro a curare gli aspetti sociali; d. le offerte G+S del GU 4 sono offerte proposte da Cantoni, Comuni o federazioni sportive. Il lavoro con i bambini o i giovani consiste nel far vivere a bambini e giovani, nel quadro di campi, la pratica delle attività sportive e la cura degli aspetti sociali o nell'avviarli ad allenare e praticare nel quadro di corsi una o più discipline sportive G+S in modo regolare e mirato, in seno a un gruppo stabile;

e. le offerte G+S del GU 5 sono offerte proposte dalle scuole al di fuori del programma scolastico obbligatorio in cui, sotto forma di corsi e campi, si allenano e praticano con bambini o giovani, in seno a un gruppo stabile, una o più discipline sportive G+S in modo regolare, mirato e guidato. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico; f. le offerte G+S del GU 6 sono le offerte proposte da Cantoni, Comuni, federazioni sportive, società sportive od organizzazioni dal funzionamento analogo: 1. in discipline sportive G+S che per il numero di praticanti hanno una

scarsa importanza,

2. per misure di incentivazione particolari secondo l'articolo 22 capoverso 4;

g.5 le offerte G+S del GU 7 sono offerte proposte da federazioni sportive nazionali nelle discipline sportive G+S che soddisfano anche i criteri supplementari per la promozione delle giovani leve G+S. Il lavoro svolto nell'ambito di corsi G+S con bambini e giovani consiste, in seno a un gruppo stabile, nell'allenamento e nella pratica mirati e guidati di una disciplina sportiva a tre diversi livelli di prestazione.

2

L'UFSPO definisce i criteri che disciplinano la promozione delle giovani leve e i livelli di prestazione per il GU 7.


Art. 9

Requisiti specifici per le singole discipline sportive G+S e i gruppi di utenti 1

Per i singoli gruppi di utenti il DDPS stabilisce: a. la durata minima dei corsi e dei campi; b. il numero minimo di lezioni o attività per ciascun corso o campo; 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

O sulla promozione dello sport 5

415.01

c. la durata minima delle singole lezioni o attività.

2

Per i corsi e i campi G+S delle singole discipline sportive stabilisce il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni monitore G+S.

3

Nei limiti previsti dall'articolo 6 capoverso 3 LPSpo, l'UFSPO può limitare l'età dei partecipanti per determinate discipline sportive, specialità, attività o gruppi di utenti.

4

L'UFSPO definisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento delle offerte G+S nelle singole discipline sportive, specialità, attività o nei singoli gruppi di utenti.

Sezione 4: Organizzatori

Art. 10

Organizzatori di offerte G+S 1

Chi intende proporre offerte G+S (organizzatore) deve: a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico, in particolare una federazione o società sportiva, una federazione o associazione giovanile o una scuola; b. essere costituito secondo il diritto svizzero; e c. avere la propria sede in Svizzera.

2

Le persone giuridiche costituite come società di capitali o cooperative nonché le persone fisiche vengono ammesse come organizzatori di offerte G+S se la loro attività commerciale o professionale principale si svolge nell'ambito della formazione sportiva o della mediazione di attività sportive.

3

Gli organizzatori offrono corsi o campi in una o più discipline sportive G+S.


Art. 11

Obblighi degli organizzatori di offerte G+S 1

Gli organizzatori di offerte G+S si assicurano che siano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei partecipanti nonché per impedire incidenti e che tali misure siano rispettate per tutta la durata del corso o del campo.

2

Se constata che i quadri G+S responsabili trascurano il proprio obbligo di vigilanza e assistenza nella realizzazione dell'offerta, l'organizzatore di un'offerta G+S adotta i provvedimenti che ritiene necessari e informa l'autorità cantonale competente per lo svolgimento delle attività G+S. Se constata un crimine o un delitto, informa le autorità di perseguimento penale.

3

Gli organizzatori di offerte G+S informano i partecipanti, i loro rappresentanti legali e i quadri interessati sui possibili rischi correlati allo svolgimento dell'attività sportiva e richiamano la loro attenzione sull'utilità di un'assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile.


Art. 12

Organizzatori della formazione dei quadri 1

Gli organizzatori della formazione dei quadri sono l'UFSPO o i Cantoni.

Sport e attività fisica 6

415.01

2

L'UFSPO può incaricare della formazione dei quadri le federazioni sportive e le associazioni giovanili, le organizzazioni specializzate di istruttori di sport nonché le istituzioni attive nel campo della formazione.

3

Esso emana istruzioni sulla formazione dei quadri.

4

Gli organizzatori della formazione dei quadri esigono dai partecipanti ai corsi un'adeguata partecipazione alle spese.

Sezione 5: Quadri G+S

Art. 13

Quadri 1 Fanno parte dei quadri G+S tutti i titolari di un riconoscimento quale: a. monitore

G+S;

b. coach

G+S;

c. allenatore G+S delle giovani leve; d. esperto G+S.

2

Può essere riconosciuto come quadro G+S chi ha assolto con successo la relativa formazione. L'UFSPO attribuisce il riconoscimento su richiesta degli organizzatori della formazione dei quadri. In casi motivati l'ufficio può derogare alla richiesta.

3

Il riconoscimento deve essere rinnovato ogni due anni. A tale scopo le persone interessate devono frequentare un corso di perfezionamento.


Art. 14

Formazione dei

quadri

1

Il DDPS disciplina l'ammissione alla formazione dei quadri, gli aspetti essenziali della formazione e il perfezionamento necessario per prolungare il riconoscimento quale quadro.

2

L'UFSPO definisce la struttura della formazione e del perfezionamento e mette a disposizione programmi quadro di formazione per le singole offerte della formazione dei quadri.

3

Esso può:

a. prevedere per singole funzioni di quadro, specializzazioni, formazioni e perfezionamenti su temi specifici;

b. prevedere per i gruppi di destinatari «bambini» e «giovani» formazioni e perfezionamenti diversi; c. definire in maniera differenziata la durata del perfezionamento per le diverse discipline sportive, temi e gruppi di destinatari.

4

Non sussiste alcun diritto all'ammissione alla formazione dei quadri o a un determinato corso o modulo. L'UFSPO decide in merito all'ammissione nel singolo caso.

O sulla promozione dello sport 7

415.01


Art. 15

Compiti Nella loro attività i quadri G+S attuano i principi fondamentali dello sport corretto e sicuro e delle linee programmatiche di G+S. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni.


Art. 16

Monitori G+S

1

I monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S o attività isolate nel quadro di corsi o campi di un organizzatore, a condizione che dispongano della formazione necessaria.

2

L'UFSPO stabilisce la formazione necessaria per le singole attività di monitore.


Art. 17

Coach G+S

I coach G+S rappresentano il proprio organizzatore nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell'UFSPO. Sono i responsabili amministrativi delle offerte G+S della propria organizzazione.


Art. 18

Allenatori G+S delle giovani leve Gli allenatori G+S delle giovani leve dirigono le offerte della promozione G+S dei nuovi talenti.


Art. 19

Esperti G+S

Gli esperti G+S si occupano della formazione dei monitori G+S, dei coach G+S, degli allenatori G+S delle giovani leve locali (L) e degli esperti G+S.


Art. 20

Decadenza dei riconoscimenti G+S 1

Il riconoscimento quale quadro G+S è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequentato l'ultimo perfezionamento; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo in materia di perfezionamento.

2

Il riconoscimento può essere riottenuto se entro quattro anni si adempie l'obbligo in materia di perfezionamento. Nel caso in cui il riconoscimento sia scaduto da oltre quattro anni, l'UFSPO può prevedere moduli di reinserimento.

3

Se il riconoscimento di un quadro G+S decade mentre è in corso un'attività G+S egli può continuare a essere impiegato fino al termine dei corsi o dei campi già iniziati; se il quadro in questione è un coach G+S può essere impiegato fino al termine dell'attività.


Art. 21

Sospensione e revoca dei riconoscimenti 1

L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: a. il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse;

Sport e attività fisica 8

415.01

b. il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; c. la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia.

2

Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni.

3

Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento.

Sezione 6: Concessione dei contributi

Art. 22

Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S 1

Nel quadro dei contributi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO versa agli organizzatori di offerte G+S contributi per lo svolgimento delle offerte G+S e per i coach G+S.

2

I contributi sono concessi se: a. l'offerta G+S è stata annunciata e autorizzata per tempo prima dell'inizio; b. sono rispettate le disposizioni specifiche per lo svolgimento dell'offerta G+S;

c. la documentazione contabile è stata inoltrata per tempo dall'organizzatore dopo la conclusione dell'offerta G+S.

3

Nel quadro dei crediti stanziati e degli importi massimi stabiliti dal DDPS l'UFSPO stabilisce i contributi nel singolo caso.

4

In occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali per l'assegnazione di un titolo, l'UFSPO può concedere contributi straordinari a determinate offerte di sport per bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni specifiche di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 2.

5

Gli organi che accordano l'autorizzazione sono: a. per le offerte dei GU 1, 2, 3 e 5 e per le offerte dei Comuni nel GU 4: l'autorità cantonale competente per l'attuazione di G+S del Cantone in cui ha sede l'organizzazione; b. per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte dei GU 6 e 7: l'UFSPO.

6

Per le discipline sportive ammesse solo a titolo provvisorio non sono concessi contributi per lo svolgimento delle offerte G+S. Il DDPS può versare alle rispettive federazioni sportive nazionali un importo forfettario annuo.


Art. 23

Entità dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S 1

I contributi dipendono: a. dal numero dei partecipanti;

O sulla promozione dello sport 9

415.01

b. dal numero, dalla frequenza e dalla durata degli allenamenti e delle competizioni in un determinato periodo di tempo;

c. dal gruppo di utenti; cbis.6 dalla disciplina sportiva; d. dal livello di prestazione dei partecipanti e dalle qualifiche in materia di formazione degli allenatori G+S delle giovani leve nelle offerte del GU 7.

2

Per le discipline sportive soggette a particolari disposizioni di sicurezza o in cui si devono impiegare monitori particolarmente qualificati possono essere versati contributi supplementari. Il DDPS stabilisce tali discipline.

3

Contributi supplementari possono essere versati a: a. offerte G+S con bambini nel GU 5; b. offerte G+S con la partecipazione di bambini e giovani disabili.

4

Per le offerte del GU 7 non vengono concessi contributi supplementari ai sensi dei capoversi 2 e 3.

5

Il DDPS stabilisce l'entità dei contributi e li adegua periodicamente al rincaro.


Art. 24

Entità dei contributi per i coach G+S 1

I contributi per i coach G+S si basano sui contributi per lo svolgimento di offerte G+S e ammontano al massimo al 10 per cento della somma complessiva.

2

Contributi supplementari ai sensi dell'articolo 23 capoversi 2 e 3 non sono considerati nel calcolo della somma complessiva. Nel caso di offerte del GU 7 il calcolo si basa sul più basso livello di prestazione e di formazione.

3

Il DDPS stabilisce l'entità dei contributi.

4

Non sono versati contributi se i collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell'UFSPO svolgono la funzione di coach G+S nell'ambito della loro attività di servizio.


Art. 25

Contributi alla formazione dei quadri 1

Nel quadro dei crediti stanziati l'UFSPO può versare contributi agli organizzatori della formazione dei quadri.

2

Il DDPS stabilisce i contributi massimi e la procedura da seguire.


Art. 26

Decisione in merito al contributo Alla conclusione dell'offerta, sulla base della documentazione contabile ricevuta, l'UFSPO decide in merito all'importo definitivo del contributo. Può inoltre verificare se le disposizioni previste per lo svolgimento dell'offerta sono state rispettate.

6

Introdotta dal n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

Sport e attività fisica 10

415.01


Art. 27

Riduzione e rifiuto dei contributi 1

L'UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi all'organizzatore se: a. l'organizzatore, i suoi organi o i quadri G+S violano gli obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza e delle disposizioni di attuazione che si fondano su di esse; b. l'organizzatore, i suoi organi e membri o i quadri G+S nello svolgimento delle attività G+S non rispettano le regole dello sport corretto e sicuro.

2

Se sono in corso procedimenti amministrativi o penali nei confronti di un quadro di un organizzatore, l'UFSPO può temporaneamente sospendere il pagamento di contributi all'organizzatore interessato.

3

In caso di gravi violazioni può escludere a tempo determinato o indeterminato l'organizzatore dall'ulteriore partecipazione a G+S.

4

Nel caso di discipline sportive G+S in cui, rispetto al numero complessivo delle offerte svolte, si verifica un numero eccessivo di violazioni delle disposizioni sancite dalla legge, dalla presente ordinanza o dalle disposizioni di attuazione, l'UFSPO può ridurre in generale i contributi stabiliti dal DDPS o escludere temporaneamente le discipline dal sostegno.

Sezione 7: Ulteriori prestazioni della Confederazione

Art. 28

1 L'UFSPO procura gli strumenti didattici necessari alla formazione o li pubblica esso stesso, distribuendoli gratuitamente o a pagamento.

2

L'UFSPO può organizzare corsi di formazione per persone che curano le attività di G+S nei Cantoni o nell'ambito di organizzazioni private.

3

Può mettere a disposizione materiale per lo svolgimento di offerte G+S e per la formazione dei quadri e offrire prestazioni in natura.

4

Può concedere ai partecipanti ai corsi di formazione e perfezionamento agevolazioni di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici.

5

...7

Sezione 8: Ulteriori disposizioni organizzative

Art. 29

Attuazione 1 I Cantoni designano un'autorità competente per l'attuazione di G+S. Mettono a disposizione in particolare l'infrastruttura necessaria e le risorse finanziarie e di personale.

7

Abrogato dal n. I dell'O del 20 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

O sulla promozione dello sport 11

415.01

2

Sostengono attivamente G+S con un'adeguata promozione.

3

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), se necessario d'intesa con l'UFSPO, provvede alla stampa e alla distribuzione di stampati, materiale e media didattici e distinzioni.


Art. 30

Vigilanza 1 I Cantoni esercitano la vigilanza sulle offerte da loro autorizzate.

2

Essi eseguono controlli sistematici e periodici. I controlli possono essere eseguiti sul posto.

3

Se rilevano irregolarità, i Cantoni chiariscono i fatti, adottano le misure necessarie e presentano un rapporto all'UFSPO sull'accaduto.

4

L'UFSPO assume la vigilanza globale sullo svolgimento delle offerte G+S e sulla formazione dei quadri.


Art. 31

Collaborazione dell'UFSPO con Cantoni e federazioni sportive 1

L'UFSPO organizza regolarmente conferenze dedicate a temi specifici con rappresentanti delle autorità cantonali competenti per l'attuazione di G+S, con le federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché con gli altri organizzatori della formazione dei quadri.

2

Discute con essi questioni relative allo sviluppo ulteriore, alla pianificazione e allo svolgimento di offerte G+S e della formazione dei quadri.

3

L'UFSPO intrattiene uno scambio regolare di informazioni e di esperienze con i Cantoni e con le federazioni e istituzioni svizzere interessate. Li consulta prima di prendere decisioni importanti.

Capitolo 3: Promozione generale dello sport e dell'attività fisica Sezione 1: Promozione dello sport e dell'attività degli adulti

Art. 32

Programma Sport per gli adulti Svizzera 1

La Confederazione promuove lo sport per gli adulti, sostenendo organizzazioni che offrono corsi di formazione e di perfezionamento per quadri che dirigono un'offerta di attività sportiva per persone in età adulta.

2

Il sostegno avviene tramite il programma Sport per gli adulti Svizzera (ESA).

3

Nel quadro dei crediti stanziati, l'UFSPO versa contributi agli organizzatori della formazione dei quadri. Il DDPS stabilisce gli importi e la procedura.


Art. 33

Quadri 1 Fanno parte dei quadri tutte le persone con riconoscimento quale monitore ESA o di esperto ESA.

Sport e attività fisica 12

415.01

2

Chi ha superato la formazione e il perfezionamento corrispondenti può essere riconosciuto come monitore ESA o esperto ESA. L'UFSPO conferisce il riconoscimento su richiesta dell'organizzatore della formazione dei quadri. In casi motivati può derogare alla richiesta.


Art. 34

Formazione dei

quadri

1

Il DDPS disciplina l'ammissione alla formazione dei quadri e il perfezionamento necessario per mantenere il riconoscimento.

2

Definisce la durata e i contenuti della formazione e del perfezionamento.


Art. 35

Obblighi I quadri ESA nella loro attività attuano i principi di fondo dello sport corretto e sicuro nonché le linee programmatiche ESA. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni.


Art. 36

Monitori ESA

I monitori ESA possono dirigere offerte di attività sportive destinate agli adulti.

Sono escluse le attività negli sport di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a e c.


Art. 37

Organizzatori della formazione e del perfezionamento dei monitori ESA 1

La formazione e il perfezionamento dei monitori ESA possono essere organizzati dall'UFSPO, dai Cantoni o da persone giuridiche di diritto privato, in particolare federazioni sportive e altre organizzazioni attive a livello sovraregionale e che si occupano di questioni relative allo sport per gli adulti.

2

L'UFSPO stipula contratti di prestazione con gli organizzatori della formazione e del perfezionamento.


Art. 38

Esperti ESA

1

Gli esperti ESA formano monitori ESA ed esperti ESA e adempiono in tal modo i compiti ad essi attribuiti dalla presente ordinanza e da altre disposizioni di attuazione.

2

L'UFSPO organizza la formazione e il perfezionamento degli esperti ESA.

3

Tramite accordi può fa capo a organizzatori secondo l'articolo 37 capoverso 1 o incaricarli della formazione e del perfezionamento.

4

Gli organizzatori della formazione dei quadri chiedono ai partecipanti un'adeguata partecipazione alle spese.


Art. 39

Decadenza e revoca di riconoscimenti 1

Il riconoscimento quale monitore o quale esperto ESA è valido fino alla fine del secondo anno civile successivo a quello in cui è stato rilasciato o in cui si è frequen

O sulla promozione dello sport 13

415.01

tato l'ultimo perfezionamento; esso decade se non si è adempiuto l'obbligo in materia di perfezionamento.

2

Il riconoscimento può essere riottenuto se entro quattro anni è adempiuto l'obbligo in materia di perfezionamento. Per le persone il cui riconoscimento è scaduto da oltre quattro anni è possibile prevedere un modulo di reinserimento.

3

L'UFSPO revoca il riconoscimento a un membro dei quadri in caso di: a. condanna penale che suscita dubbi giustificati sulla capacità del quadro ESA di continuare a svolgere in modo corretto i propri compiti; b. reiterate violazioni degli obblighi di cui all'articolo 35.

Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport

Art. 40

1 Oltre alle misure esposte nei titoli 1 e 3, l'UFSPO promuove le attività fisica e sportiva dell'intera popolazione, segnatamente durante la formazione, sul posto di lavoro, nel tempo libero e in età avanzata. Può sostenere organizzazioni pubbliche o private che operano in conformità agli obiettivi dell'articolo 1 LPSpo.

2

Per compiti particolari può mettere collaboratori a disposizione di Cantoni, Comuni, federazioni sportive od organizzatori di manifestazioni sportive.

Capitolo 4: Federazioni sportive nazionali

Art. 41

1 L'associazione mantello dello sport svizzero riceve un contributo annuo per la promozione, lo sviluppo e il sostegno dello sport elvetico.

2

L'UFSPO stipula con l'associazione mantello un contratto di prestazioni che disciplina in particolare le prestazioni della Confederazione in denaro, in servizi e in natura all'associazione mantello nonché il loro trasferimento alle federazioni sportive nazionali.

3

I contributi federali sono destinati: a. alla promozione della formazione di allenatori, atleti e funzionari; b. alla promozione dello sport di massa; c. al sostegno dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta; e d. all'attuazione degli obblighi assunti nel settore dello sport corretto e sicuro.

4

L'UFSPO può fornire direttamente prestazioni destinate alle federazioni sportive nazionali e stipulare con esse contratti di prestazione.

Sport e attività fisica 14

415.01

Capitolo 5: Impianti sportivi

Art. 42

Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale 1

L'UFSPO aggiorna almeno ogni quattro anni la Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN), in collaborazione con gli uffici federali interessati.

2

La concezione indica: a. obiettivi della politica di sostegno della Confederazione; b. l'inventario degli impianti di importanza nazionale esistenti; c. le esigenze delle federazioni sportive nazionali in termini di impianti per le attività di allenamento e le competizioni, quali risultano dai rispettivi piani direttivi; d. le priorità nella realizzazione e le conseguenze in termini di finanze; e. stadio della realizzazione.

3

Le eventuali risorse per la concessione di aiuti finanziari sono richieste al Parlamento con messaggi separati concernenti i crediti.


Art. 43

Importanza nazionale di un impianto sportivo 1

Il DDPS stabilisce quali condizioni deve soddisfare un impianto per essere considerato di importanza nazionale.

2

L'UFSPO allestisce un catalogo degli impianti sportivi di importanza nazionale esistenti e accerta la necessità di ulteriori impianti sportivi di questa categoria.


Art. 44

Aiuti finanziari alla costruzione di impianti sportivi 1

Gli aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi comprendono quelli per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e quelli per l'ampliamento di impianti fissi esistenti. Essi ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili.

2

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la realizzazione di impianti mobili se questi soddisfano meglio degli impianti fissi le specifiche esigenze della rispettiva federazione sportiva nazionale.

3

Per la concessione di aiuti finanziari devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a. l'impianto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 43; b. è assicurato il finanziamento della costruzione e dell'esercizio a lungo termine;

c. è garantito contrattualmente l'uso a lungo termine dell'impianto da parte di almeno una federazione sportiva nazionale.

4

Il DDPS stabilisce l'ammontare dei costi computabili e può definire ulteriori condizioni.

O sulla promozione dello sport 15

415.01

5

Può concedere aiuti finanziari a impianti integrati nei centri di formazione e di corsi di Macolin e di Tenero a condizione che essi siano destinati essenzialmente all'uso da parte di una o più federazioni nazionali.

6

Non sono concessi aiuti finanziari destinati all'esercizio degli impianti.


Art. 45

Servizio degli impianti sportivi L'UFSPO gestisce un servizio degli impianti sportivi che elabora raccomandazioni concernenti la progettazione, la costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di impianti sportivi e offre consulenza in materia a terzi.

Titolo 2: Formazione e ricerca Capitolo 1: Sport nella scuola Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 46

Insegnamento dell'educazione fisica Nel quadro del mandato educativo e formativo globale con l'educazione fisica si sviluppano e si formano le capacità e le abilità sportive.


Art. 47

Sviluppo della qualità e monitoraggio 1

Lo sviluppo della qualità e il controllo della qualità nelle scuole deve considerare l'insegnamento dell'educazione fisica.

2

L'educazione fisica è rilevata dal monitoraggio del settore educativo svolto congiuntamente da Confederazione e Cantoni.

Sezione 2:

Insegnamento dell'educazione fisica nella scuola obbligatoria e nelle scuole medie superiori

Art. 48

Definizione 1 Sono considerati scuola obbligatoria gli anni di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e di livello secondario I la cui frequenza è dichiarata obbligatoria dalla legislazione cantonale.

2

Sono considerate scuole secondarie di livello II le scuole medie superiori, segnatamente i licei e le scuole specializzate.


Art. 49

Volume dell'insegnamento dell'educazione fisica 1

Nella scuola dell'infanzia a frequenza obbligatoria, rispettivamente nei primi due anni del livello primario della durata di otto anni, le attività fisiche e sportive vanno integrate nell'insegnamento quotidiano.

Sport e attività fisica 16

415.01

2

Fatto salvo il capoverso 1, a livello primario e secondario I devono essere impartite almeno tre lezioni settimanali di educazione fisica.

3

Nelle scuole medie superiori vanno impartite almeno 110 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Le lezioni devono essere ripartite in maniera regolare nel corso di tutto l'anno scolastico.


Art. 50

Programma d'insegnamento

I Cantoni provvedono affinché vi sia a disposizione degli insegnanti di educazione fisica un programma d'insegnamento per lo sport specifico per ciascun livello scolastico. L'UFSPO elabora a tal proposito raccomandazioni riguardo ai contenuti.

Sezione 3:

Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base

Art. 51

Obbligatorietà Per gli apprendisti che frequentano una formazione professionale di base della durata da due a quattro anni secondo la legge federale del 13 dicembre 20028 sulla formazione professionale, l'insegnamento regolare dell'educazione fisica nelle scuole professionali di base è obbligatorio.


Art. 52

Volume 1 Per la formazione di base a impostazione aziendale l'insegnamento dell'educazione fisica comprende:

a. se l'insegnamento scolastico prevede meno di 520 lezioni l'anno di cultura generale e in materie professionali specifiche: almeno 40 lezioni di educazione fisica oltre a detto insegnamento; b. se l'insegnamento scolastico prevede 520 o più lezioni l'anno di cultura generale e in materie professionali specifiche: almeno 80 lezioni di educazione fisica oltre a detto insegnamento.

2

Per la formazione di base a impostazione scolastica l'insegnamento dell'educazione fisica comprende almeno 80 lezioni per anno scolastico.

3

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)9 stabilisce il numero delle lezioni nelle ordinanze relative alla formazione professionale di base.

4

I programmi d'istituto disciplinano la ripartizione delle lezioni. Ai fini del volume minimo di cui ai capoversi 1 e 2 vengono computate al massimo quattro lezioni di educazione fisica al giorno.

8 RS

412.10

9

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

O sulla promozione dello sport 17

415.01


Art. 53

Programma quadro d'insegnamento e programmi d'insegnamento per l'educazione fisica 1

Dopo aver consultato l'UFSPO, la SEFRI emana un programma quadro d'insegnamento dell'educazione fisica durante la formazione professionale di base.

2

Sulla base del programma quadro d'insegnamento le scuole professionali di base elaborano un programma d'insegnamento per l'educazione fisica.

3

I Cantoni verificano la qualità dei programmi d'insegnamento dell'educazione fisica e la loro attuazione.


Art. 54

Qualifica degli apprendisti Le scuole professionali di base garantiscono che per ogni anno scolastico nell'insegnamento dell'educazione fisica sia fatta almeno una qualifica degli apprendisti e che essa venga attestata.

Capitolo 2: Scuola universitaria federale dello sport Sezione 1: Posizionamento e compiti

Art. 55

Scuola universitaria federale dello sport 1

La Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) fa parte dell'UFSPO.

2

Presso la SUFSM vige la libertà d'insegnamento e di ricerca.

3

La SUFSM svolge i propri compiti in maniera autonoma o in collaborazione con altre istituzioni, sia svizzere sia straniere.


Art. 56

Membri della scuola universitaria 1

Sono membri della SUFSM: a. il

rettore;

b. i membri della direzione degli studi; c. i membri del corpo insegnante; d. i collaboratori scientifici; e. il personale amministrativo e tecnico dell'UFSPO nella misura in cui svolge compiti per la SUFSM; f. gli

studenti;

g. gli

uditori.

2

Il DDPS disciplina i compiti dei membri della scuola universitaria e le condizioni di assunzione particolari del personale della scuola universitaria.

3

I collaboratori ai quali è consentito, nel quadro del loro impiego presso l'UFSPO, di dedicare tempo di lavoro alla redazione di una tesi di dottorato, sottostanno al Codice delle obbligazioni.

Sport e attività fisica 18

415.01

4

Se i collaboratori cui è consentito di dedicare del tempo di lavoro alla redazione di una tesi di dottorato hanno un rapporto di impiego di diritto pubblico, con essi deve essere concluso preliminarmente un accordo con cui si scioglie il rapporto di lavoro di diritto pubblico e se ne conclude uno secondo il Codice delle obbligazioni.

5

Gli studenti possono organizzarsi in un'associazione studentesca e designarla come loro interlocutore comune nei confronti della SUFSM.


Art. 57

Insegnamento 1 La SUFSM offre i seguenti cicli di studi e di formazione: a. cicli di studi di bachelor e di master nel campo dello sport; b. cicli di formazione per allenatori.

2

In particolare essa può offrire i cicli di formazione e i corsi seguenti: a. moduli di formazione per studenti di sport delle scuole universitarie e delle alte scuole pedagogiche; b. offerte di formazione postdiploma; c. corsi complementari per monitori di sport.


Art. 58

Ricerca e

sviluppo

1

La SUFSM si occupa di ricerca applicata e di sviluppo nel campo delle scienze dello sport. 2

La SUFSM adempie compiti nella ricerca settoriale della Confederazione nel campo dello sport e dell'attività fisica, segnatamente per la consulenza politica, le perizie, la valutazione e il monitoraggio.


Art. 59

Prestazioni La SUFSM offre prestazioni nel campo delle scienze dello sport.

Sezione 2: Cicli di studio e di formazione

Art. 60

Ammissione agli studi 1

I posti disponibili per i corsi a livello di bachelor vengono attribuiti sulla base dei risultati di una valutazione delle attitudini.

2

I posti disponibili per i corsi a livello di master vengono attribuiti sulla base di una procedura di candidatura.

3

Il DDPS stabilisce le condizioni e la procedura d'ammissione.

O sulla promozione dello sport 19

415.01


Art. 61

Tasse 1 Il DDPS stabilisce le tasse per i singoli cicli di studi e di formazione, i corsi e le verifiche delle competenze presso la SUFSM. 2 Il DDPS può prevedere tasse più elevate per gli studenti stranieri che al momento dell'iscrizione alla valutazione delle attitudini o alla procedura di candidatura non erano domiciliati in Svizzera.


Art. 62

Cicli di studi di bachelor e di master nel campo dello sport 1

I cicli di studi di bachelor preparano gli studenti all'esercizio di un'attività professionale nel campo dello sport. Essi comprendono prestazioni di studio corrispondenti a 180 crediti ECTS conformemente alle Direttive di Bologna del 4 dicembre 200310.

2

I cicli di studi di master si basano sui cicli di studi di bachelor. Comprendono prestazioni di studio corrispondenti a 90-120 crediti ECTS conformemente alle Direttive di Bologna.

3

I diplomati possono utilizzare i titoli protetti di: a. «Bachelor of Science in Sports con approfondimento in [designazione dell'indirizzo]»;

b. «Master of Science in Sports con approfondimento in [designazione dell'indirizzo]».

4

Possono aggiungere al titolo la specificazione «Scuola universitaria federale dello sport Macolin, SUFSM».

5

L'attuale titolo di «maestro di sport SUP» resta protetto. I «maestri di sport SUP» sono al contempo autorizzati a utilizzare il titolo di «Bachelor of Science in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» oppure «Bachelor of Science in sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin».

6

Il DDPS disciplina gli indirizzi dei cicli di studi, i requisiti per l'ottenimento del diploma e la durata degli studi.

7

L'UFSPO può emanare prescrizioni sull'organizzazione dei cicli di studi, sui contenuti della formazione dei singoli cicli di studi e sullo svolgimento delle verifiche delle competenze.


Art. 63

Perfezionamento 1 La SUSFM può proporre cicli di studi di perfezionamento con certificato (Certificate of Advanced Studies in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]), diploma (Diploma of Advanced Studies in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]) o master (Master of Advanced Studies in [designazione dell'indirizzo di approfondimento]).

2

Sono ammessi nei cicli di studi di perfezionamento i titolari di un diploma universitario.

10 RS

414.205.1

Sport e attività fisica 20

415.01

3

Gli studenti che non sono in possesso di un diploma universitario possono essere ammessi se sono in grado di comprovare in altro modo la loro idoneità alla frequenza.

4

Il DDPS disciplina il volume dei cicli di studi.


Art. 64

Decisione relativa alle qualifiche 1

Se uno studente contesta lo svolgimento o la valutazione delle verifiche delle competenze, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa, su sua richiesta l'UFSPO emana una decisione in merito.

2

In precedenza la direzione degli studi illustra allo studente i risultati.

3

Le valutazioni finali dei cicli di studi di bachelor e di master o delle altre formazioni sono notificate con una decisione.


Art. 65

Ordinamento disciplinare alla SUFSM 1

Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se: a. ostacolano gli organi o i membri dell'istituzione nell'esecuzione del loro lavoro oppure altri studenti nello studio; b. disturbano le attività d'insegnamento; c. infrangono il regolamento delle presenze; d. agiscono in modo disonesto nei lavori di studio o durante gli esami; e. infrangono il regolamento interno dell'UFSPO.

2

Le misure disciplinari sono: a. l'ammonimento; b. l'ammonimento con la comminatoria dell'esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami;

c. l'esclusione dalle lezioni, dai corsi o dagli esami nel semestre interessato; d. l'esclusione dagli studi.

3

Sono competenti per pronunciare misure disciplinari: a. il direttore degli studi per le misure di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché per le misure di cui alla lettera c, sempre che tali misure non possano impedire l'ottenimento del diploma; b. il rettore per le misure di cui al capoverso 2 lettera c, sempre che tali misure possano impedire l'ottenimento del diploma nonché per le misure di cui alla lettera d.

4

La persona interessata ha in particolare il diritto di: a. consultare la documentazione relativa al caso; 11 RS

172.021

O sulla promozione dello sport 21

415.01

b. essere convocata e interrogata; c. farsi assistere o rappresentare.

5

La decisione relativa a una misura disciplinare deve essere notificata per scritto, deve essere motivata e contenere l'indicazione dei rimedi giuridici.

Capitolo 3: Ricerca scientifica nel campo dello sport

Art. 66

In generale

1

L'UFSPO partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla legge del 7 ottobre 198312 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

2

Elabora un piano direttore della ricerca per un periodo di quattro anni. Tale piano considera anche la strategia di ricerca della SUFSM.


Art. 67

Centro di

ricerca

L'UFSPO gestisce la ricerca secondo l'articolo 58 tramite la SUFSM.


Art. 68

Mandati di ricerca

Nel quadro dei crediti stanziati l'UFSPO può assegnare a istituti di ricerca pubblici o privati mandati conformi a scopi e orientamenti della ricerca scientifica della Confederazione nel campo dello sport.


Art. 69

Contributi per la ricerca 1

Su richiesta e nel quadro dei crediti stanziati il DDPS può accordare contributi a istituti di ricerca pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca che siano in stretta relazione con questioni attuali di politica dello sport e della promozione dello sport in generale.

2

I contributi sono di regola accordati per un massimo di tre anni e ammontano al massimo al 70 per cento dei costi dichiarati e riconosciuti caso per caso dal DDPS.

3

Se il DDPS approva la concessione di un contributo per la ricerca, stipula un contratto con il richiedente. Il DDPS può subordinare la concessione dei contributi a condizioni.


Art. 70

Statistiche A complemento delle statistiche dell'Ufficio federale di statistica l'UFSPO può eseguire o far eseguire rilevamenti e indagini di carattere statistico sullo sport.

12

RS 420.1

Sport e attività fisica 22

415.01

Titolo 3: Sport di prestazione

Art. 71

Misure di promozione

1

Nella promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta l'UFSPO tiene in considerazione gli sforzi e gli interessi delle federazioni sportive nazionali.

2

Può sostenere le scuole sportive fino al livello secondario II che, oltre alla formazione scolastica, promuovono in particolare lo sport giovanile di competizione.


Art. 72

Manifestazioni e congressi sportivi internazionali 1

La partecipazione della Confederazione alle spese per la candidatura o la realizzazione di manifestazioni sportive internazionali è possibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a. la disciplina sportiva in questione è particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione è particolarmente rilevante per la piazza svizzera; b. si tratta di un evento di importanza europea o mondiale che non si tiene regolarmente in Svizzera; c. si tratta di un evento che non rientra nelle competizioni che si svolgono a scadenze regolari;

d. l'organizzazione della manifestazione sportiva è assegnata da una federazione sportiva internazionale o da un organizzatore internazionale sulla base di una procedura di candidatura;

e. la federazione sportiva cui la manifestazione si riferisce adotta particolari misure di promozione in relazione con la manifestazione sportiva.

2

Il contributo ammonta al massimo alla metà dell'importo computabile concesso complessivamente alla manifestazione dai Cantoni e dai Comuni. Il DDPS stabilisce l'importo computabile.

3

L'ammontare dell'importo si fonda su: a. l'importanza della manifestazione; b. l'importanza della disciplina sportiva in Svizzera; c. l'entità delle prestazioni fornite a favore della pertinente manifestazione da altri organismi pubblici, segnatamente l'esercito e la protezione civile; d. i costi complessivi della manifestazione.

4

Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento della manifestazione, la partecipazione ai costi può essere maggiore.

5

Per il sostegno ai congressi internazionali dedicati allo sport sono applicabili per analogia i capoversi 1 lettere a e b nonché 2 e 3.

O sulla promozione dello sport 23

415.01

Titolo 4: Doping

Art. 73

Agenzia nazionale antidoping 1

Il DDPS designa come agenzia nazionale antidoping un'istituzione idonea.

2

Incarica l'istituzione di cui al capoverso 1 di adottare misure contro il doping mediante formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione nonché le misure di cui all'articolo 20 capoverso 3 LPSpo e ne sostiene l'attività di controllo con aiuti finanziari.

3

Stipula con l'istituzione di cui al capoverso 1 un contratto di prestazione che indica nel dettaglio tutti i compiti da svolgere e l'indennizzo per l'adempimento di tali compiti. Disciplina inoltre gli aiuti finanziari per l'attività di controllo.

4

Non rientrano nel mandato i compiti legislativi o la rappresentanza della Confederazione Svizzera in seno a organizzazioni internazionali.

5

L'UFSPO sorveglia l'istituzione nell'adempimento dei compiti che le sono assegnati. In caso di controversie in merito al contratto di prestazione emana una decisione.


Art. 74

Prodotti e metodi proibiti 1

Sono considerati prodotti proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo: a. le sostanze elencate nell'allegato; b. i sali, gli esteri, gli eteri e gli isomeri ottici da esse derivati; c. i sali, gli esteri, gli eteri degli isomeri ottici; e d. i preparati che contengono tali sostanze.

2

Sono considerati metodi proibiti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LPSpo i metodi elencati nell'allegato.


Art. 75

Controlli antidoping

1

L'obbligo a sottoporsi a controlli antidoping per chi partecipa a competizioni sportive inizia a partire dalle 12 ore precedenti la gara alla quale si è iscritto e si protrae al termine della stessa per tutto il tempo necessario allo svolgimento dei controlli.

2

Sono considerate competizioni sportive tutte le manifestazioni sportive: a. organizzate dall'associazione mantello dello sport svizzero, dalle federazioni ad essa affiliate e dalle loro federazioni locali e società sportive; o b. conformemente ai regolamenti di una federazione sportiva internazionale o nazionale.

Sport e attività fisica 24

415.01


Art. 76

Requisiti per i controlli antidoping 1

L'agenzia nazionale antidoping allestisce ogni anno un piano dei controlli nel quale stabilisce:

a. il numero dei controlli da effettuare; b. una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle differenti discipline sportive; c. la ripartizione tra controlli durante l'allenamento e controlli durante le competizioni;

d. il programma annuale.

2

La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire mediante un procedimento indipendente dalla disciplina sportiva e non prevedibile per le persone da controllare e per il loro entourage.

3

I controlli avvengono senza preavviso. In casi eccezionali, segnatamente nel caso di controlli successivi, possono essere annunciati; la sfera privata delle persone controllate va protetta.

4

I controlli che prevedono operazioni invasive quali prelievo di sangue e di tessuti devono essere eseguiti da persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie all'intervento nel quadro di una formazione professionale. 5 La procedura, il materiale utilizzato e il trasporto al laboratorio di analisi devono essere conformi agli standard internazionali.


Art. 77

Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse 1

L'analisi dei risultati dei campioni prelevati deve essere effettuata conformemente agli standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l'esecuzione di analisi antidoping.

2

Se il risultato dell'analisi è positivo il laboratorio redige all'attenzione dell'organo di controllo antidoping un rapporto di analisi comprensibile, credibile e conforme agli standard internazionali.

3

L'organo di controllo antidoping competente annuncia immediatamente i risultati positivi:

a. all'organo disciplinare della federazione sportiva competente, chiedendogli l'apertura di un procedimento disciplinare; e b. all'autorità di perseguimento penale competente, facendole pervenire l'intera documentazione.


Art. 78

Informazione delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale 1

Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale competenti per l'infrazione delle norme di cui all'articolo 22 LPSpo trasmettono all'agenzia nazionale antidoping le seguenti informazioni:

O sulla promozione dello sport 25

415.01

a. le generalità (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) della persona incolpata;

b. la disciplina sportiva e la specialità; c. le generalità (nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità) di allenatori, medici, accompagnatori della persona incolpata; d. il motivo per cui è stata avviata l'inchiesta penale; e. le indicazioni relative ai prodotti dopanti, stupefacenti o terapeutici sequestrati;

f.

i verbali degli interrogatori; g. le informazioni relative a precedenti giudiziari nell'ambito della LPSpo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa; h. le decisioni delle autorità giudiziarie e di perseguimento penali necessarie per garantire i diritti delle parti secondo l'articolo 23 capoverso 3 LPSpo, complete di motivazione; i. ulteriori indicazioni idonee a lottare contro ulteriori abusi in materia di doping

2

Le autorità giudiziarie e di perseguimento penale possono trasmettere le informazioni soltanto se in tal modo:

a. non si ledono i diritti della personalità di terzi; e b. non si compromette lo scopo dell'inchiesta penale.

Titolo 5 : Esecuzione

Art. 79

Procedura per il versamento degli aiuti finanziari Fatte salve le disposizioni contrarie di cui all'articolo 32 LPSpo e le disposizioni derogatorie degli articoli 22-26 della presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni del capitolo 3 della legge federale del 5 ottobre 199013 sugli aiuti finanziari e le indennità.


Art. 80

Emolumenti e prezzi per le prestazioni dell'UFSPO 1

Il DDPS emana un'ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni fornite dall'UFSPO.

2

Per i cicli di perfezionamento di cui all'articolo 63 sono riscossi emolumenti calcolati in modo da coprire le spese.

3

L'UFSPO pubblica i listini dei prezzi delle prestazioni commerciali fornite regolarmente.

13 RS

616.1

Sport e attività fisica 26

415.01

4

In caso di ritardi nel pagamento di emolumenti l'UFSPO è autorizzato a rifiutare ai debitori ulteriori prestazioni fino all'avvenuto completo pagamento.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 81

Diritto previgente:

abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze: 1. ordinanza del 21 ottobre 198714 sul promovimento della ginnastica e dello sport;

2. ordinanza del 14 giugno 197615 sull'educazione fisica nelle scuole professionali;

3. ordinanza del 21 ottobre 198716 sulla preparazione dei maestri di ginnastica e sport nelle università; 4. ordinanza del 17 ottobre 200117 sui requisiti minimi per l'esecuzione di controlli antidoping.


Art. 82

Modifica del diritto vigente …18


Art. 83

Disposizioni transitorie

1

Le offerte G+S destinate a bambini e giovani nei GU 1-5 e le offerte della formazione dei quadri G+S già iniziate alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza vengono portate a termine e conteggiate secondo il diritto anteriore.

2

Le offerte G+S del GU 7 già iniziate alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza vengono svolte secondo le nuove disposizioni. L'UFSPO può stipulare con gli organizzatori accordi per un sostegno forfettario. Questi accordi sono validi fino al 30 settembre 2014 al più tardi.19 3 Il programma quadro d'insegnamento secondo l'articolo 53 deve essere emanato entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. I programmi d'insegnamento dell'educazione fisica devono essere emanati entro due anni dall'entrata in vigore del programma quadro.

14

[RU 1987 1703, 1990 981, 1994 1392, 1996 3018, 1998 1472, 2000 2427 2966, 2002 723 all. 2 n. 2 4003, 2004 4593, 2005 257, 2006 4705 n. II 28, 2007 4297 5823 n. I 3, 2011 5227 n. I 4.2] 15 [RU 1976 1403, 1998 1822 art. 24 cpv. 1 lett. e] 16

[RU 1987 1464, 1996 2243 n. I 22 3021] 17 [RU

2001 2971, 2007 1469 all. 4 n. 6] 18 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 3967.

19 Vedi anche l'art 83a.

O sulla promozione dello sport 27

415.01

a20 Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2014 Gli accordi di cui all'articolo 83 capoverso 2 sono validi fino al 31 dicembre 2015 al più tardi.


Art. 84

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2841).

Sport e attività fisica 28

415.01

Allegato

(art. 74)

Prodotti e metodi proibiti I. Prodotti proibiti 1. Sostanze farmaceutiche non ammesse
Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa nella lista sottostante e non approvata da autorità sanitarie statali per l'uso terapeutico umano, come farmaci nella fase di sviluppo pre-clinico o clinico, non più autorizzati, droghe di sintesi, medicinali ad uso veterinario.

2. Agenti anabolizzanti e altre sostanze ad azione anabolizzante a) Steroidi anabolizzanti androgeni esogeni 1-Androstendiolo (5 -androst-1-en-3β,17β-diol), 1-Androstendione (5-androst1-en-3,17-dion), Bolandiolo (estr-4-ene-3β,17β-diol), Bolasterone, Boldenone, Boldione (androsta-1,4-dien-3,17-dion), Calusterone, Clostebolo, Danazolo (17

etinil-17β-idrossiandrost-4-eno[2,3-d]isossazolo), Deidroclormetiltestosterone (4cloro-17β-idrossi-17

-metilandrosta-1,4-dien-3-on), Desossimetiltestosterone (17

-metil-5-androst-2-en-17β-ol), Drostanolone, Etilestrenolo (19-nor-17pregn-4-en-17-ol), Fluossimesterone, Formebolone, Furazabolo (17β-idrossi-17

metil-5

-androstano[2,3-c]-furazano), Gestrinone, 4-Idrossitestosterone (4,17βdiidrossi-androst-4-en-3-on), Mestanolone, Mesterolone, Metenolone, Metandienone (17β-idrossi-17

-metilandrosta-1,4-dien-3-on), Metandriolo, Metasterone (2

,17-dimetil-5-androstan-3-on-17β-ol), Metildienolone (17β-idrossi-17metilestra-4,9-dien-3-on), Metil-1-testosterone (17β-idrossi-17

-metil-5-androst1-en-3-on), Metilnortestosterone, (17β-idrossi-17

-metilestr-4-en-3-on), Metilte- stosterone, Metribolone (Metiltrienolone 17β-idrossi-17 -metilestra-4,9,11-trien3-on), Mibolerone, Nandrolone, 19-Norandrostendione (estr-4-en-3,17-dion), Norboletone, Norclostebolo, Noretandrolone, Ossabolone, Ossandrolone, Ossimesterone, Ossimetolone,

Prostanozolo (17β-idrossi-5α-androstano[3,2c]pyrazol), Quinbolone, Stanozololo, Stenbolone, 1-Testosterone (17β-idrossi5

-androst-1-en-3-on), Tetraidrogestrinone(18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol3-on), Trenbolone.

b. Steroidi anabolizzanti androgeni endogeni Androstendiolo (androst-5-en-3 ,17-diol), Androstendione (androst-4-en-3,17dion), Diidrotestosterone (17β-idrossi-5

-androstan-3-on), Prasterone (Deidroepiandrosterone, DHEA), Testosterone.

c. Altre sostanze ad azione anabolizzante Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARMs), tibolone,
zeranolo, zilpaterolo.

O sulla promozione dello sport 29

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3. Sostanze che stimolano l'eritropoiesi Le seguenti sostanze e i loro fattori di rilascio:
Epoetina alfa, beta, delta, omega, theta, zeta e analoghe eritropoietine umane ricombinanti, darbepoetina alfa (dEPO), metossi polietilen glicol-epoetina beta, anche PEG-epoetina beta, Continuous Erythropoiesis Receptor Activator (CERA), stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF), peginesatide (Hematide).

4. Ormoni della crescita, fattori della crescita insulino-simile e altri fattori della crescita Ormone della crescita (GH), fattore di rilascio dell'ormone della crescita (Growth
Hormone Releasing Hormones (GHRH)), peptidi di riolascio dell'ormone della crescita (Growth Hormone Releasing Peptides (GHRP)), fattore di crescita insulinosimile (ad es. IGF-1, analoghi IGF-1), fattori di crescita del fibroblasto (FGF), fattori di crescita degli epatociti (HGF), fattori di crescita meccanici (MGF), fattori di crescita di derivazione piastrinica (PDGF), fattore di crescita vascolare-endoteliale (VEGF), e altri fattori di crescita che in muscoli, tendini o legamenti influenzano la sintesi o la degradazione delle proteine, la vascolarizzazione, l'utilizzazione di energia, la capacità rigenerativa o la commutazione del tipo di fibra.

5. Gonadotropine
Gonadotropina corionica (HCG), ormone luteinizzante (LH), gonadotropina corionica alfa, ormone luteinizzante lutropina alfa.

6. Insuline Insulina 7. Corticotropine Corticotropina, tetracosactide 8. Inibitori dell'aromatasi
Aminoglutetimide, anastrozolo, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestano, formestano, letrozolo, testolattone 9. Modulatori selettivi dei recettori estrogeni (SERM) Raloxifene, tamoxifene, toremifene 10. Sostanze con effetto anti estrogenico Clomifene, ciclofenil, fulvestrant 11. Inibitori della miostatina Stamulumab

Sport e attività fisica 30

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12. Modulatori metabolici Agonisti (ad es. GW 1516) del recettore d attivato dal proliferatore del perossisoma
δ (PPARδ) e agonisti (ad es. AICAR) dell'asse PPARδ-AMP-protein chinasi attivato (AMPK).

II. Metodi proibiti 1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno Il doping ematico, compresa l'utilizzazione di sangue autologo, omologo o eterologo
oppure di prodotti a base di cellule ematiche rosse di qualsiasi provenienza e l'incremento artificiale della capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell'ossigeno, segnatamente per mezzo di perfluorocomposti, dell'efaproxiral (RSR 13) e di prodotti a base di emoglobina modificata (ad esempio surrogati sanguigni emoglobinici e prodotti di emoglobina microincapsulata).

2. Manipolazioni chimiche e fisiche Le manipolazioni o la tentata manipolazione con lo scopo di alterare l'integrità o la
validità di un campione prelevato durante un controllo antidoping.

3. Doping genetico Trasferimento di acidi nucleici o sequenze di acido nucleico e/o utilizzo di cellule
normali o geneticamente modificate.