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01.11.2017 - 30.11.2017
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01.01.2011 - 31.07.2012
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01.01.2010 - 31.03.2010
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01.08.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.12.2006 - 31.03.2007
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784.401

Ordinanza
sulla radiotelevisione

(ORTV)

del 9 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV),

ordina:

Titolo primo: Campo d'applicazione

Art. 1 Offerte con una portata editoriale limitata

(art. 1 cpv. 2 LRTV)

1 Sono offerte che hanno una portata editoriale limitata le offerte che possono essere captate simultaneamente da meno di 1 000 apparecchi con una qualità corrispondente allo stato della tecnica.

2 Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che:

a.
si limitano alla riproduzione, a titolo oneroso o gratuito, senza trattamento redazionale, in particolare dei seguenti dati:
1.
segnali orari e dati metrologici sull'ambiente,
2.
immagini meteorologiche fisse o animate,
3.
numeri di chiamata d'emergenza,
4.
indicazioni relative ai servizi o alle manifestazioni dell'amministrazione pubblica,
5.
orari dei trasporti pubblici; e
b.2
non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

Titolo secondo: Emittenza di programmi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Obbligo di notificazione

Art. 2 Obbligo di notificazione

(art. 3 lett. a LRTV)

1 Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM3) in particolare le seguenti indicazioni:

a.
il nome del programma e le linee generali del suo contenuto;
b.
il nome del responsabile redazionale;
c.
il domicilio o la sede dell'emittente;
d.
indicazioni che permettono al pubblico di prendere rapidamente e facilmente contatto con l'emittente, in particolare l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del sito Internet;
e.
le modalità e la zona della diffusione tecnica;
f.
l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto, nonché le loro partecipazioni di almeno un terzo in altre aziende mediatiche;
g.
l'identità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione;
h.
le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche;
i.
la collaborazione con terzi in materia di programmi;
j.
l'effettivo del personale;
k.4
il momento in cui hanno iniziato l'emittenza del programma.

2 Per l'emittenza di un programma di una durata di 30 giorni al massimo, l'obbligo di notificazione è limitato alle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a-e.

3 L'UFCOM può pubblicare le indicazioni notificate.

4 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC5) stabilisce quali modifiche della fattispecie sottoposta all'obbligo di notificazione devono essere comunicate all'UFCOM ed entro quale termine.

3 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

4 Introdotta dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667).

5 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3 Indirizzo di corrispondenza

(art. 3 lett. a LRTV)

Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono comunicare un indirizzo di corrispondenza in Svizzera per l'invio legalmente valido segnatamente di comunicazioni, citazioni e decisioni.

Sezione 2: Principi applicabili al contenuto dei programmi

Art. 4 Protezione della gioventù

(art. 5 LRTV)

1 Le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione.

2 Mediante adeguate misure tecniche le emittenti di televisione in abbonamento sono tenute a offrire ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l'accesso a trasmissioni nocive per la gioventù.

Art. 5 Quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti

(art. 7 cpv. 1 LRTV)

1 Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche provvedono, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati, affinché:

a.
almeno il 50 per cento del tempo d'antenna determinante sia riservato a opere svizzere o comunque europee;
b.
nei loro programmi, almeno il 10 per cento del tempo d'antenna determinante o almeno il 10 per cento dei costi dei programmi sia riservato a opere svizzere o comunque europee di produttori indipendenti. Una parte adeguata va riservata ad opere che risalgono al massimo a cinque anni.

2 Il tempo d'antenna determinante ai sensi del capoverso 1 non include notiziari, resoconti sportivi, giochi televisivi, pubblicità e teletext.

3 Nella relazione annuale le emittenti riferiscono all'UFCOM in che misura queste quote sono state raggiunte o sono stati fatti progressi rispetto all'anno precedente, motivano se del caso il non raggiungimento delle quote ed elencano le misure adottate o previste per raggiungere tali quote o per realizzare progressi.

4 Se le informazioni o le misure adottate per il raggiungimento delle quote stabilite non sono sufficienti, l'autorità di vigilanza prende provvedimenti conformemente all'articolo 89 capoverso 1 LRTV.

Art. 66

6 Abrogato dall'art. 38 dell'O del 6 set. 2023 sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 533).

Art. 77 Adattamento dei programmi televisivi alle esigenze dei disabili sui canali della SSR

(art. 7 cpv. 3 e 24 cpv. 3 LRTV)

1 La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è tenuta a sottotitolare i suoi contributi per ciascuna regione linguistica come segue:

a.
nel programma televisivo: tre quarti dell'intero tempo d'antenna delle trasmissioni redazionali;
b.
in Internet: due terzi delle offerte diffuse solo su Internet.

2 La SSR rende accessibile alle persone ipovedenti la quota più elevata possibile di trasmissioni diffuse nei primi canali televisivi tra le 18.00 e le 22.30.

3 La SSR può raggiungere le quote di cui ai capoversi 1 e 2 attraverso un ampliamento progressivo.

4 La SSR è tenuta a trasmettere quotidianamente in ogni lingua ufficiale almeno una trasmissione informativa elaborata in linguaggio gestuale.

5 Deve essere sottotitolato almeno un terzo dei programmi televisivi che secondo l'articolo 25 capoverso 4 LRTV sono offerti nel quadro di una collaborazione tra la SSR e altre emittenti.

6 L'offerta destinata alle persone affette da disabilità sensoriali, la portata delle altre prestazioni che la SSR deve fornire, come pure lo scadenziario di attuazione sono fissati in un accordo concluso tra la SSR e le associazioni di disabili interessate. Se non si è giunti a un accordo o se l'accordo esistente viene abrogato senza sostituzione, il DATEC stabilisce le prestazioni che la SSR deve fornire.

7 L'UFCOM esamina almeno ogni tre anni la possibilità di aumentare la quota delle trasmissioni televisive adattate alle esigenze dei disabili. Se la normativa vigente non sembra più adeguata, il DATEC incarica il Consiglio federale di modificarla.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

Art. 8 Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive

(art. 7 cpv. 3 e 4 LRTV)8

1 Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche che non trasmettono il loro programma in collaborazione con la SSR sono tenute a proporre agli audiolesi e agli ipovedenti almeno una volta alla settimana in orario di grande ascolto una trasmissione adattata alle loro esigenze.

2 L'UFCOM esonera le emittenti di programmi televisivi dall'obbligo di adattare i programmi alle esigenze dei disabili se le spese d'esercizio annue da esse sostenute sono inferiori a 1 milione di franchi, se i programmi trasmessi non si prestano all'adattamento o se la diffusione di un programma è limitata.9

3 Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sono tenute a sottotitolare le loro trasmissioni informative principali al più tardi in occasione della seconda diffusione e le altre repliche successive. Per le emittenti che diffondono trasmissioni informative principali in due lingue questa disposizione si applica per entrambe le lingue.10

4 Per ogni emittente l'UFCOM determina anticipatamente l'importo massimo dell'indennizzo in base ai mezzi disponibili e all'importo previsto delle spese computabili, risultante dall'adempimento dell'obbligo di cui al capoverso 3. Il conteggio definitivo è effettuato non appena l'emittente presenta il conteggio finale.11

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

9 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010 (RU 2010 965). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Art. 912 Obblighi di diffusione

1 La SSR e tutte le emittenti concessionarie secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV sono tenute a diffondere le seguenti informazioni:

a.
comunicati urgenti della polizia;
b.
i seguenti comunicati ai sensi dell'ordinanza dell'11 novembre 202013 sulla protezione della popolazione:14
1.
comunicati d'allarme ufficiali e le relative istruzioni di comportamento nonché comunicati relativi alla revoca dell'allarme e all'allentamento o alla revoca delle istruzioni di comportamento,
2.
allerte ufficiali di pericoli naturali e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5 nonché le relative revoche dell'allerta,
3.
rettifiche di falsi allarmi,
4.
annunci di prove delle sirene;
c.15
una chiamata in servizio pubblica per il servizio attivo ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 22 novembre 201716 sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi.

2 La diffusione avviene su ordine:

a.
degli organi cantonali competenti, in caso di eventi per i quali l'intervento compete ai Cantoni;
b.17
degli organi federali competenti, segnatamente il Comando Operazioni, la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d'allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l'intervento compete alla Confederazione;
c.
degli organi specializzati della Confederazione che secondo l'OAll sono responsabili dei comunicati d'allerta e delle notifiche di terremoto, in caso di pericoli naturali.

3 L'organo che ordina la diffusione provvede affinché le emittenti siano informate tempestivamente e dettagliatamente.

4 La diffusione ha luogo:

a.
nella zona di copertura che potrebbe essere minacciata dal pericolo;
b.
gratuitamente e citando la fonte;
c.
senza indugio; in caso d'allerta concernente pericoli naturali o notifiche di terremoto, alla prima occasione o il più presto possibile; in caso di prove delle sirene, più volte prima dello svolgimento;
d.
per principio senza modifiche; gli avvisi di temporali possono subire modifiche redazionali a condizione che il contenuto rimanga invariato;
e.18
in caso di chiamata in servizio pubblica per un servizio attivo, a scadenze regolari nelle 24 ore successive.

5 Il DATEC disciplina i dettagli della diffusione.

12 Nuovo testo giutsa l'art. 23 cpv. 2 dell'O del 18 ago. 2010 sull'allarme, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5179).

13 RS 520.12

14 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 7 dell'O dell'11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087).

15 Introdotta dall'art. 16 dell'O del 22 nov. 2017 sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7525).

16 RS 519.2

17 Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 22 nov. 2017 sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7525).

18 Introdotta dall'art. 16 dell'O del 22 nov. 2017 sulla mobilitazione per determinati servizi d'appoggio e servizi attivi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7525).

Art. 10 Informazione nelle situazioni di crisi

(art. 8 cpv. 4 LRTV)

1 Se in una situazione di crisi le condizioni tecniche o lo spazio disponibile non consentono più l'accesso diretto alle fonti d'informazione ufficiali della Confederazione nella stessa misura per tutte le emittenti, i primi programmi radiofonici della SSR hanno la priorità.

2 La Cancelleria federale garantisce che le emittenti non autorizzate abbiano accesso immediatamente e gratuitamente ai dati elettronici grezzi della SSR.

Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni

Art. 11 Definizioni

(art. 10 cpv. 3 e art. 2 lett. k e o LRTV)

1 Non sono considerati pubblicità segnatamente:

a.
i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi;
b.19
i riferimenti senza carattere pubblicitario relativi a trasmissioni in altri programmi della stessa azienda;
c.
i riferimenti relativi al materiale d'accompagnamento trasmessi senza controprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi;
d.
brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica per quanto la controprestazione all'emittente copra al massimo i costi di produzione.

2 Per pubblicità occulta si intende la presentazione a carattere pubblicitario di beni, servizi o idee in trasmissioni redazionali, in particolare a titolo oneroso.

3 Non è considerata sponsorizzazione la coproduzione di una trasmissione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività nel settore radiofonico o televisivo o nella produzione di opere audiovisive.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Art. 12 Riconoscibilità della pubblicità

(art. 9 LRTV)

1 La pubblicità deve essere separata dalla parte redazionale del programma tramite particolari segnali acustici o ottici. Nell'ambito della televisione va utilizzato il termine «pubblicità».

1bis Si può eccezionalmente rinunciare al segnale di separazione per gli spot pubblicitari di una durata massima di dieci secondi e diffusi isolatamente secondo l'articolo 18 capoverso 1, se tali messaggi sono costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».20

2 Le trasmissioni pubblicitarie televisive che costituiscono un'unità a sé stante e durano più di 60 secondi devono essere costantemente e chiaramente riconoscibili mediante la dicitura «pubblicità».21

3 Le emissioni pubblicitarie radiofoniche che costituiscono un'unità a sé stante e non sono chiaramente riconoscibili in quanto tali non possono durare più di 60 secondi.

4 I collaboratori ai programmi di emittenti radiofoniche locali o regionali le cui zone di copertura comprendono meno di 150 000 abitanti di almeno 15 anni d'età possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie di tali emittenti se non fungono da moderatori in notiziari o in trasmissioni di attualità politica. Lo stesso vale per le emittenti televisive locali o regionali la cui zona di copertura comprende meno di 250 000 abitanti di almeno 15 anni d'età.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Art. 13 Pubblicità a schermo ripartito

(art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV)

1 La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che:

a.
la superficie pubblicitaria costituisca un'unità, sia situata al bordo dello schermo, non tagli otticamente il contenuto redazionale e non copra più di un terzo della superficie dello schermo;
b.
la pubblicità sia separata dal programma redazionale da limiti ben visibili e da una diversa presentazione ottica e segnalata costantemente dalla dicitura chiaramente leggibile «pubblicità»;
c.
la pubblicità si limiti a una rappresentazione visiva.

2 La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.

3 La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell'articolo 19.

Art. 14 Pubblicità interattiva

(art. 9 cpv. 1 LRTV)

1 Se attivando un simbolo visualizzato sullo schermo il pubblico ha la possibilità di passare dal programma a uno spazio pubblicitario interattivo, le seguenti condizioni devono essere adempiute:

a.
dopo l'attivazione, il pubblico deve essere informato che lascia il programma televisivo per entrare in uno spazio commerciale;
b.
dopo l'informazione secondo la lettera a, il pubblico deve confermare la sua scelta di entrare nello spazio commerciale;
c.
l'interfaccia immediatamente successiva alla conferma non deve contenere alcuna pubblicità per prodotti o servizi che soggiacciono al divieto in materia di pubblicità previsto dall'articolo 10 capoversi 1 e 2 LRTV.

2 Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano se il simbolo che permette di passare allo spazio pubblicitario interattivo è visualizzato nella parte redazionale del programma.

Art. 15 Pubblicità virtuale

(art. 9 cpv. 1 LRTV)

1 La pubblicità virtuale consiste nel modificare il segnale da diffondere in modo da sostituire con altre le superfici pubblicitarie situate sul luogo della registrazione.

2 La pubblicità virtuale è ammessa alle seguenti condizioni:

a.
la superficie pubblicitaria da sostituire è in relazione con un avvenimento pubblico organizzato da terzi;
b.
è sostituita una superficie pubblicitaria fissa situata sul luogo della registrazione e allestita da terzi appositamente per tale avvenimento;
c.
la pubblicità visibile sullo schermo può utilizzare immagini animate solo se la superficie pubblicitaria sostituita contiene già simili immagini;
d.
all'inizio e al termine della trasmissione interessata va segnalato che la trasmissione contiene pubblicità virtuale.

3 La pubblicità virtuale è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.

4 Gli articoli 9 e 11 LRTV non sono applicabili.

Art. 16 Pubblicità per le bevande alcoliche

(art. 10 cpv. 1 lett. b e c LRTV)

1 La pubblicità per le bevande alcoliche non deve:

a.
indirizzarsi espressamente ai minorenni;
b.
associare al consumo di bevande alcoliche persone che sembrano minorenni;
c.
mettere in relazione il consumo di bevande alcoliche con prestazioni fisiche o la guida di veicoli;
d.
attribuire alle bevande alcoliche proprietà terapeutiche, stimolanti o calmanti o rappresentarle come mezzo per risolvere problemi personali;
e.
incitare al consumo smodato di alcol o mettere in cattiva luce l'astinenza o la moderazione;
f.
sottolineare il tenore alcolico.

2 Nessuna pubblicità per le bevande alcoliche può essere trasmessa prima, durante e dopo le trasmissioni indirizzate ai bambini o agli adolescenti.

3 Le offerte di vendita di bevande alcoliche sono vietate.

4 Nei programmi sottoposti a un divieto in materia di pubblicità per le bevande alcoliche, la pubblicità per un prodotto analcolico non deve comportare un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche. Occorre segnatamente che l'azione scenica, i riferimenti al prodotto e al fabbricante, gli elementi costitutivi, gli sfondi e le persone si differenzino da quelli utilizzati nella comunicazione pubblicitaria per le bevande alcoliche dello stesso fabbricante. Il prodotto pubblicizzato deve essere reperibile in commercio.

Art. 17 Pubblicità politica

(art. 10 cpv. 1 lett. d LRTV)

1 Per partito politico si intende un gruppo di persone che partecipa a elezioni popolari.

2 Per cariche politiche si intendono le cariche conferite da un'elezione popolare.

3 Il divieto di pubblicità per temi oggetto di votazione popolare si applica a partire dal momento in cui l'autorità competente rende nota la data della votazione.

Art. 1822 Inserimento della pubblicità

(art. 11 cpv. 1 e 13 cpv. 2 LRTV)

1 Gli spot pubblicitari possono essere diffusi isolatamente tra una trasmissione e l'altra e durante la trasmissione di manifestazioni sportive.

2 Le seguenti trasmissioni possono essere interrotte da pubblicità una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti:

a.
i lungometraggi cinematografici;
b.
i telefilm, ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari;
c.
i notiziari e le trasmissioni di attualità politica.

3 Non è ammesso interrompere con pubblicità le trasmissioni per bambini e la trasmissione di servizi religiosi.

4 A tutte le altre trasmissioni, in particolare serie, seriali e documentari, non si applicano restrizioni.

5 Durante la trasmissione di avvenimenti che includono pause, la pubblicità può essere inserita, oltre ai casi previsti dal capoverso 2, solo nelle pause.

6 Nelle trasmissioni composte di parti autonome, l'inserimento della pubblicità è autorizzato soltanto fra queste parti.

7 Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all'estero non si applicano le restrizioni in materia di inserimento della pubblicità, ad eccezione della restrizione di cui al capoverso 3.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Art. 1923 Durata della pubblicità

(art. 11 cpv. 2 LRTV)

1 Gli spot pubblicitari non devono superare 12 minuti in un'ora d'orologio.24

2 Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all'estero non si applicano le restrizioni riguardo alla durata della pubblicità.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Art. 2025 Citazione dello sponsor

(art. 12 cpv. 2 e 3, nonché 13 cpv. 4 LRTV)

1 Le trasmissioni sponsorizzate devono essere identificate come tali. A tal fine si può utilizzare, per esempio, il nome, il logo, un simbolo o un riferimento a prodotti e servizi dello sponsor.

2 Ogni citazione dello sponsor deve stabilire un rapporto esplicito tra lo sponsor e la trasmissione.

3 La citazione dello sponsor non può indurre direttamente alla conclusione di un negozio giuridico riguardante beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi.

4 Durante la diffusione di una trasmissione televisiva è consentito ricordare breve-mente il rapporto di sponsorizzazione (insert). Lo sponsor può essere citato una volta ogni dieci minuti. Nelle trasmissioni per bambini gli insert sono vietati.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Art. 2126 Inserimento di prodotti

(art. 9 cpv. 1, 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 LRTV)

1 I beni e i servizi messi a disposizione da uno sponsor possono essere integrati nella trasmissione (inserimento di prodotti). All'inserimento di prodotti si applicano le norme sulla sponsorizzazione, sempre che il presente articolo non preveda altrimenti.

2 Gli inserimenti di prodotti non sono ammessi nelle trasmissioni per bambini, nei documentari né nelle trasmissioni religiose, salvo se lo sponsor mette a disposizione gratuitamente soltanto beni o servizi di valore non significativo, per esempio a titolo di aiuti alla produzione o premi, senza versare ulteriori compensi.

3 Gli inserimenti di prodotti devono essere segnalati chiaramente all'inizio e alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria. Per gli inserimenti di prodotti, gli aiuti alla produzione e i premi di valore inferiore a 5000 franchi è sufficiente un'unica segnalazione.

4 L'obbligo di segnalazione di cui al capoverso 3 non si applica ai lungometraggi cinematografici, ai telefilm né ai documentari che:

a.
non sono stati prodotti né commissionati dall'emittente stessa o da un'impresa gestita dall'emittente;
b.
l'emittente ha commissionato a registi indipendenti e che essa stessa ha cofinanziato in ragione di meno del 40 per cento (coproduzioni).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Art. 22 Restrizioni supplementari in materia di pubblicità e sponsorizzazione nei programmi della SSR

(art. 14 cpv. 1 e 3 LRTV)

1 Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni:

a.
i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti;
b.
altre trasmissioni:
1.
tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti,
2.
durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.27

1bis Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.28

2 Nei programmi televisivi della SSR:

a.29
gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano;
b.
tra le 18 e le 23 gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente 12 minuti nell'arco di un'ora d'orologio;
c.
durante il resto della giornata gli spot pubblicitari non devono eccedere 12 minuti nell'arco di un'ora d'orologio.

3 La pubblicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale sono vietate, salvo nella trasmissione di manifestazioni sportive.

4 La diffusione di trasmissioni di televendita è vietata.

5 La SSR può autopromuoversi nei suoi programmi radiofonici, per quanto tale autopromozione serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.

6 Le informazioni relative a manifestazioni per le quali la SSR ha concluso un partenariato con altri media possono essere diffuse quale autopromozione per quanto servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico e il partenariato non sia stato concluso allo scopo di finanziare il programma. Sussiste un partenariato quando in base a una collaborazione tra l'emittente del programma e l'organizzatore di una manifestazione pubblica l'emittente si impegna a segnalare la manifestazione nel suo programma e in contropartita fruisce di vantaggi sul posto e prestazioni analoghe.

7 Le citazioni degli sponsor nei programmi radiofonici della SSR possono contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor.30

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Art. 23 Pubblicità e sponsorizzazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR

(art. 14 cpv. 3 LRTV)

Nell'ulteriore offerta editoriale della SSR che, oltre ai programmi radiotelevisivi, è necessaria per adempiere il mandato di programma ed è finanziata con il canone radiotelevisivo (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV), la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, con le seguenti eccezioni:31

a.
le trasmissioni sponsorizzate diffuse nel programma e disponibili su domanda devono essere offerte con la citazione dello sponsor;
b.
le trasmissioni disponibili su domanda e contenenti pubblicità a schermo ripartito o pubblicità virtuale possono essere offerte invariate;
c.
la pubblicità e la sponsorizzazione nel servizio di teletext sono autorizzate. Si applicano per analogia le disposizioni sulla pubblicità e la sponsorizzazione della LRTV e della presente ordinanza applicabili ai programmi della SSR; i dettagli sono disciplinati nella concessione;
d.
la concessione può prevedere altre eccezioni per le offerte presentate in collaborazione con terzi senza scopo lucrativo, come pure per l'autopromozione.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Sezione 4: Obblighi in materia di emittenza di programmi

Art. 24 Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente

(art. 16 LRTV)

1 Ogni trasferimento di capitale azionario, sociale o cooperativo o di diritti di voto per un volume di almeno il 5 per cento nel caso di un'emittente concessionaria o di almeno un terzo nel caso di un'emittente senza concessione deve essere notificato.

2 Deve parimenti essere notificato ogni trasferimento che modifichi la posizione di dominanza economica all'interno dell'emittente.

3 La notificazione deve avvenire entro un mese.

4 Le emittenti senza concessione le cui spese annue d'esercizio ammontano al massimo a 1 milione di franchi sono esentate dall'obbligo di notificazione.32

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

Art. 25 Obbligo di notificare le partecipazioni rilevanti detenute dall'emittente in altre aziende

(art. 16 LRTV)

1 La partecipazione a un'altra azienda deve essere notificata se un'emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un'azienda o almeno un terzo nel caso di un'emittente senza concessione.

2 Devono essere notificate anche tutte le modifiche delle partecipazioni sottoposte all'obbligo di notificazione secondo il capoverso 1.

3 La notificazione deve avvenire entro un mese.

4 Le emittenti senza concessione le cui spese annue d'esercizio ammontano al massimo a 1 milione di franchi sono esentate dall'obbligo di notificazione.33

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

Art. 26 Obbligo d'informazione

(art. 17 cpv. 2 lett. a LRTV)

Sottostanno all'obbligo d'informazione secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera a LRTV anche le persone fisiche e giuridiche che sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini e:

a.
nelle quali un'emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento o un'emittente senza concessione almeno un terzo del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto;
b.
detengono almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un'emittente concessionaria o almeno un terzo nel caso di un'emittente senza concessione.
Art. 27 Relazione annuale e conto annuale delle emittenti

(art. 18 LRTV)

1 Tutte le emittenti concessionarie e le altre emittenti le cui spese d'esercizio annue superano 1 milione di franchi devono presentare una relazione annuale.34

2 La relazione annuale di un'emittente concessionaria deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

a.
il nome e il domicilio o la sede dell'emittente;
b.
l'identità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione;
c.
l'identità e le quote di capitale e dei diritti di voto degli azionisti e degli altri soci che detengono almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno il 20 per cento da loro detenute in altre aziende mediatiche;
d.
le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno il 20 per cento in altre aziende mediatiche;
e.
l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali e legati alla concessione, segnatamente l'adempimento del mandato di prestazioni;
f.
il contenuto del programma;
g.
l'effettivo del personale;
h.35
la formazione e il perfezionamento dei programmisti;
i.
la modalità e la zona di diffusione;
j.36
...
k.37
le spese complessive, nonché quelle parziali in materia di personale, programma, diffusione e amministrazione;
l.
i proventi totali, nonché quelli parziali nei settori della pubblicità e della sponsorizzazione.

3 La relazione annuale di un'emittente senza concessione deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni:

a.38
le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a, b, f, g ed i;
b.
l'identità e le quote del capitale e dei diritti di voto degli azionisti e di altri soci che detengono almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto dell'emittente, nonché le partecipazioni di almeno un terzo da loro detenute in altre aziende mediatiche;
c.
le partecipazioni detenute dall'emittente in altre aziende di almeno un terzo del capitale o dei diritti di voto e le partecipazioni detenute da tali aziende di almeno un terzo in altre aziende mediatiche;
d.
l'adempimento delle esigenze di cui all'articolo 7 LRTV, come pure degli obblighi e oneri legali;
e.39
le spese complessive e i proventi totali.

4 L'UFCOM può pubblicare le indicazioni desunte dalle relazioni annuali, espressamente menzionate nei capoversi 2 e 3.

5 Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell'ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV.40

6 Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.41

7 La relazione annuale e il conto annuale devono essere presentati all'UFCOM entro la fine di aprile dell'anno successivo.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

36 Abrogata dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

39 Introdotta dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667).

Art. 28 Obbligo di registrazione

(art. 20 LRTV)

1 Le emittenti con un programma musicale senza moderazione, senza pubblicità e senza sponsorizzazione sono esentate dall'obbligo di registrazione. Il programma deve poter essere ricostruito mediante elenchi dei brani trasmessi.

2 Su domanda dell'autorità di vigilanza, le emittenti di cui al capoverso 1 sono tenute a procurare e consegnare i titoli dei brani musicali trasmessi.

3 La durata di registrazione e di conservazione dei contributi che compongono l'ulteriore offerta editoriale della SSR è la seguente:

a.
per le trasmissioni diffuse nel programma che sono tenute a disposizione mediante richiamo: quattro mesi a decorrere dalla diffusione nel programma;
b.
per i contributi di uno stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni (art. 92 cpv. 4 LRTV): quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione, ma al massimo due mesi dopo il giorno delle votazioni o delle elezioni;
c.
per gli altri contributi ideati dalla redazione: due mesi a decorrere dalla pubblicazione.42

4 Soggiacciono all'obbligo di registrazione e di conservazione conformemente al capoverso 3 i contributi che sono rimasti pubblicati senza cambiamenti per almeno 24 ore.43

42 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Sezione 5: Statistica sulla radiodiffusione

Art. 29 Organizzazione

(art. 19 LRTV)

L'UFCOM assicura la rilevazione e il trattamento dei dati e gli altri lavori statistici necessari per allestire la statistica secondo l'articolo 19 capoverso 1 LRTV (statistica sulla radiodiffusione). Esso coordina i lavori e collabora con l'Ufficio federale di statistica in applicazione dell'ordinanza del 30 giugno 199344 sull'organizzazione della statistica federale.

Art. 30 Raccolta dei dati

(art. 19 LRTV)

1 Per allestire la statistica sulla radiodiffusione, l'UFCOM utilizza i dati ottenuti nell'esecuzione della legislazione sulla radiotelevisione, in particolare le informazioni raccolte nell'ambito dell'obbligo di notificazione e nelle relazioni annuali secondo l'articolo 27 capoversi 2 e 3.

2 L'UFCOM può:

a.
rilevare presso le emittenti di programmi svizzeri altri dati necessari per la statistica sulla radiodiffusione;
b.
ricorrere ai dati ottenuti da altre autorità e organizzazioni nell'esecuzione del diritto federale.

3 Le emittenti mettono a disposizione dell'UFCOM, gratuitamente e nella forma richiesta, le informazioni necessarie all'elaborazione della statistica sulla radiodiffusione.

Art. 31 Impiego dei dati

(art. 19 LRTV)

1 I dati ottenuti esclusivamente per scopi statistici non possono essere impiegati per altri scopi, eccetto che sussista una base legale o l'emittente interessata abbia dato il suo consenso scritto.

2 Per garantire la protezione dei dati e il segreto statistico, l'UFCOM prende i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi contro il trattamento abusivo dei dati da esso impiegati.

3 L'UFCOM può trasmettere i dati di cui al capoverso 1 per lavori statistici e scientifici per quanto sia garantito che i destinatari rispettano la protezione dei dati.

Art. 32 Pubblicazione dei risultati statistici

(art. 19 LRTV)

1 L'UFCOM pubblica i risultati statistici d'interesse pubblico. Può renderli accessibili mediante una procedura di richiamo.

2 I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in una forma tale da escludere qualsiasi identificazione di una persona fisica o giuridica, eccetto che i dati trattati siano stati resi accessibili al pubblico dall'UFCOM o dalla persona in questione oppure che essa vi acconsenta.

3 L'utilizzazione o la riproduzione dei risultati statistici secondo il capoverso 1 è libera a condizione d'indicarne la fonte. L'UFCOM può prevedere eccezioni.

Sezione 6: Conservazione dei programmi

Art. 3345 Archivi della SSR

(art. 21 LRTV)

1 La SSR provvede a una conservazione durevole delle sue trasmissioni.

2 Rende accessibili al pubblico gli archivi delle sue trasmissioni in forma idonea per uso privato e per un utilizzo a scopo scientifico, rispettando i diritti di terzi.

3 In relazione ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2, la SSR collabora con istituti specializzati nel settore del patrimonio audiovisivo allo scopo di garantire un'archiviazione e un accesso conformi agli standard riconosciuti a livello professionale.

4 Le spese della SSR sono considerate nel fabbisogno di cui all'articolo 68a capoverso 1 lettera a LRTV.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Art. 33a46 Archivi di altre emittenti svizzere

(art. 21 LRTV)

1 L'UFCOM può sostenere progetti volti alla conservazione durevole delle trasmissioni di altre emittenti svizzere.

2 Le trasmissioni, conservate in modo durevole con il sostegno dell'UFCOM, vanno rese accessibili al pubblico in forma idonea per un utilizzo privato e scientifico, rispettando i diritti di terzi.

46 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Sezione 7: Tassa di concessione

Art. 34 Riscossione della tassa di concessione

(art. 15 e 22 LRTV)

1 Sono considerate entrate lorde da pubblicità e sponsorizzazione tutti i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazione che nel programma di un'emittente concessionaria sono incassati dalla stessa o da terzi.

2 La tassa di concessione ammonta, per anno civile, a 0,5 per cento delle entrate lorde superiori a 500 000 franchi. Se la tassa è dovuta soltanto per una parte dell'anno, la franchigia è ridotta pro rata.

3 La tassa è riscossa in funzione delle entrate lorde dell'anno civile precedente.

4 Nei primi due anni d'esercizio dell'emittente, l'importo della tassa è calcolato in base alle entrate lorde iscritte nel preventivo. Se dall'esame delle entrate lorde effettivamente incassate nel corso di questi due anni risulta che l'importo è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.

5 Quando la concessione si estingue, la tassa dovuta per l'anno in cui l'esercizio è cessato e per l'anno civile precedente è calcolata in base alle entrate lorde di questi due anni. Se l'importo riscosso fino alla cessazione dell'esercizio risulta eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza.

6 L'UFCOM verifica le entrate lorde notificate e stabilisce l'importo della tassa mediante decisione formale. Esso può affidare la verifica a periti esterni.

Capitolo 2:47
Accordo sulle prestazioni relativo all'offerta della SSR destinata all'estero

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667).

(art. 28 cpv. 1 LRTV)

Art. 35

L'accordo tra il Consiglio federale e la SSR sull'offerta editoriale destinata all'estero è concluso ogni volta per quattro anni sotto forma di accordo sulle prestazioni.

Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni

Art. 36 Programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro

(art. 38 cpv. 1 lett. b LRTV)

1 Una programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro deve differenziarsi a livello tematico, culturale e musicale dagli altri programmi radiofonici di emittenti concessionarie che sono captati nella zona di copertura interessata. Una simile programmazione deve in particolare tener conto delle minoranze linguistiche e culturali nella zona di copertura interessata.

2 In una simile programmazione radiofonica la diffusione della pubblicità non è ammessa, ad eccezione dell'autopromozione che serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico, compresi i riferimenti a partenariati ai sensi dell'articolo 22 capoverso 6.48

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 526).

Art. 3850 Zone di copertura

(art. 39 cpv. 1 LRTV)

Il numero e l'estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni, nonché le modalità di diffusione sono stabiliti:

a.
nell'allegato 1, per le emittenti radiofoniche;
b.
nell'allegato 2, per le emittenti televisive.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3555).

Art. 3951 Determinazione della partecipazione al canone

(art. 40 LRTV)

1 La quota di partecipazione annua al canone corrisponde:

a.
per le emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di
lucro: al massimo all'80 per cento dei loro costi d'esercizio;
b.
per le emittenti di programmi radiotelevisivi nella cui zona di copertura l'adempimento del mandato di prestazioni è legato a un onere particolarmente elevato: al massimo all'80 per cento dei loro costi d'esercizio;
c.
per le altre emittenti radiofoniche e televisive: al massimo al 70 per cento dei loro costi d'esercizio.

2 Il valore massimo vincolante per l'emittente è fissato nella concessione.

3 Il DATEC riesamina di regola dopo cinque anni le partecipazioni al canone dell'emittente e se del caso le fissa nuovamente.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1461).

Art. 4052 Amministrazione delle quote di partecipazione al canone da parte della Confederazione

(art. 68a e 109a LRTV)

1 I saldi delle quote di partecipazione al canone incassate dalla Confederazione conformemente agli articoli 68a e 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono esposti nel bilancio della Confederazione.53

2 L'UFCOM pubblica il provento e l'utilizzazione delle quote di partecipazione al canone secondo il capoverso 1.

3 Alla successiva determinazione degli importi del canone, sarà tenuto conto della quota dei proventi del canone non utilizzata.54

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

Art. 41 Obblighi del concessionario

(art. 41 cpv. 1 LRTV)

1 Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono allestire:

a.
un regolamento interno che definisca la ripartizione dei compiti e le responsabilità;
b.
uno statuto redazionale; e
c.
linee direttrici che descrivano le misure da prendere per adempiere il mandato di prestazioni.

2 Il DATEC può fissare nella concessione altri obblighi che garantiscano la pluralità delle opinioni e dell'offerta, la protezione dell'indipendenza redazionale o l'adempimento del mandato di prestazioni. Può segnatamente esigere l'istituzione di una commissione consultiva per i programmi o di un'organizzazione istituzionale rappresentativa nelle zone con una sola emittente con partecipazione al canone.

3 Il DATEC può vietare nella concessione la diffusione di determinati generi di trasmissioni che sono contrari all'adempimento del mandato di prestazioni.

Art. 43 Procedura di rilascio della concessione

(art. 45 cpv. 1 LRTV)

1 L'UFCOM indice il concorso pubblico.

2 Il concorso pubblico relativo a una concessione deve indicare perlomeno:

a.
l'estensione della zona di copertura e il tipo di diffusione;
b.
il contenuto del mandato di prestazioni;
c.
per le concessioni secondo l'articolo 38 LRTV, l'importo della partecipazione annua al canone e la sua quota massima rispetto ai costi d'esercizio dell'emittente;
d.
la durata della concessione;
e.
i criteri d'aggiudicazione.

3 Il candidato deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'esame della sua candidatura. Se la candidatura è incompleta o contiene indicazioni lacunose, l'UFCOM può, dopo aver invano accordato un termine supplementare, rinunciare a trattare la candidatura.

4 L'UFCOM trasmette alle cerchie interessate tutti i documenti rilevanti per la valutazione della candidatura. Il candidato può invocare un interesse privato preponderante e chiedere che determinate indicazioni non siano trasmesse. Al termine della procedura, il candidato ha la possibilità di esprimersi sulle osservazioni formulate dalle cerchie interessate.

5 Se tra la pubblicazione del concorso pubblico e il rilascio della concessione intervengono cambiamenti straordinari, l'autorità concedente può adeguare, sospendere o interrompere la procedura.

Art. 4455 Concessioni per programmi di breve durata

(art. 45 cpv. 2 LRTV)

1 L'UFCOM può rilasciare concessioni per l'emittenza di programmi radiofonici locali o regionali di breve durata diffusi via etere. Un programma può essere diffuso durante 30 giorni al massimo nell'arco di 60 giorni al massimo.

2 Un'emittente riceve, per anno civile, al massimo una concessione di cui sopra.

3 Le concessioni per i programmi di breve durata sono rilasciate su domanda e senza concorso pubblico, se il numero di emittenti interessate è prevedibilmente inferiore alle frequenze disponibili.

4 Le concessioni per i programmi di breve durata possono essere rilasciate segnatamente in occasione di un avvenimento importante nella zona di copertura per sostenere le attività di insegnamento e di formazione o nell'ambito di attività giovanili.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Capitolo 4:56
Accordi sulle prestazioni con agenzie di stampa d'importanza nazionale

56 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

(art. 68a cpv. 1 lett. b LRTV)

Art. 44a

1 Su domanda, il DATEC può concludere accordi sulle prestazioni con agenzie di stampa d'importanza nazionale per garantire la cronaca regionale e la fornitura di prestazioni di base affidabili in tutte le regioni linguistiche.

2 La Confederazione può partecipare con un contributo massimo di 4 milioni di franchi all'anno ai costi scoperti delle prestazioni aventi diritto al sostegno.57

3 Il sostegno è accordato se l'agenzia tiene una contabilità per settori e se questa contabilità attesta i costi scoperti dei settori aventi diritto al sostegno.

4 Esso è finanziato tramite i proventi del canone radiotelevisivo.

5 L'accordo sulle prestazioni viene concluso ogni volta per una durata di due anni al massimo.

6 Sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 199058 sui sussidi.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1461).

58 RS 616.1

Titolo terzo: Trasmissione e preparazione tecnica dei programmi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 45 Qualità di diffusione soddisfacente

(art. 55 cpv. 1 e 59 cpv. 3 LRTV)

1 I programmi con diritto d'accesso e i servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione secondo l'articolo 46 della presente ordinanza devono essere diffusi senza indugio, in modo inalterato e completo.

2 Il DATEC disciplina le esigenze tecniche per una diffusione di qualità soddisfacente dei programmi con diritto d'accesso e dei servizi abbinati sottoposti all'obbligo di diffusione su reti di diffusione via etere (art. 55 cpv. 1 LRTV) e su linea (art. 59 cpv. 3 LRTV). Al riguardo tiene conto delle norme e raccomandazioni internazionali. Esso può prevedere gradi di qualità diversi secondo il tipo di programma e di diffusione.

Art. 46 Obbligo di diffusione per i servizi abbinati

(art. 55 cpv. 3, 59 cpv. 6 e 60 cpv. 4 LRTV)

1 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma con diritto d'accesso, l'emittente è tenuta a diffondere anche i seguenti servizi abbinati:

a.
la trasmissione a banda stretta di dati in forma scritta e in immagini;
b.
diversi canali sonori;
c.
il segnale di comando per le registrazioni analogiche o digitali;
d.59
i servizi per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoversi 3 e 4 e 24 capoverso 3 LRTV;
e.
per la radio, informazioni supplementari che accompagnano i programmi;
f.
il sistema Dolby Digital;
g.
le informazioni per la guida elettronica dei programmi.

2 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione diffonde un programma senza diritto d'accesso, devono essere diffusi anche i servizi abbinati per le persone affette da deficienze sensorie ai sensi degli articoli 7 capoverso 3 e 24 capoverso 3 LRTV.

3 Il DATEC può emanare prescrizioni tecniche e prevedere per determinate tecnologie eccezioni all'obbligo di diffusione per i servizi abbinati.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Capitolo 2: Diffusione di programmi via etere

Sezione 1: Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione

Art. 47 Utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiotelevisivi

(art. 54 cpv. 4 LRTV e art. 24 cpv. 1bis LTC)

1 Il Consiglio federale emana direttive sull'utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione che, secondo il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze (art. 25 della L del 30 apr. 199760 sulle telecomunicazioni), sono completamente o parzialmente previste per la diffusione di programmi radiotelevisivi, nonché sul rilascio di concessioni di radiocomunicazione per tali frequenze.

2 La Commissione federale delle comunicazioni e le cerchie interessate sono consultate prima dell'emanazione delle direttive.

3 Le concessioni di radiocomunicazione per l'utilizzazione delle frequenze secondo il capoverso 1 possono essere messe a pubblico concorso o rilasciate solo se il DATEC ha fissato in base alle direttive secondo il capoverso 1 i dettagli dell'utilizzazione concreta delle frequenze.

Art. 48 Indennizzo della diffusione calcolato in funzione dei costi

(art. 55 cpv. 2 LRTV)

1 Per il calcolo dell'indennizzo in funzione dei costi secondo l'articolo 55 capoverso 2 LRTV sono computabili i costi del fornitore di servizi di telecomunicazione che presentano un nesso casuale diretto con la diffusione del programma interessato (costi rilevanti). Questi costi comprendono:

a.
i costi supplementari delle parti dell'impianto utilizzate dall'emittente; e
b.
una quota proporzionale dei costi comuni e dei costi generali.

2 I costi di cui al capoverso 1 sono fissati secondo i seguenti principi:

a.
i costi corrispondono alle spese e agli investimenti di un fornitore efficiente;
b.
gli impianti sono valutati sulla base di valori contabili;
c.
la durata dell'ammortamento tiene conto della durata di vita economica degli impianti;
d.
i dati utilizzati per il calcolo devono essere trasparenti e provenire da fonti affidabili;
e.
la rimunerazione del capitale investito è effettuata secondo le aliquote usuali del settore.

3 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi con diritti d'accesso separa contabilmente queste prestazioni da eventuali altre attività e fattura separatamente alle emittenti le spese causate dalla diffusione dei programmi. Il fornitore di servizi di telecomunicazione presenta i conti secondo i principi riconosciuti della migliore prassi.

Sezione 2: Contributi alla diffusione di programmi radiofonici

(art. 57 LRTV)

Art. 49

1 Un contributo secondo l'articolo 57 capoverso 1 LRTV è versato alle emittenti di programmi radiofonici titolari di una concessione con partecipazione al canone le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione, commisurate agli utenti, sono estremamente elevate.

2 Il DATEC fissa le spese minime per utente in base alle quali l'emittente ha diritto a un contributo e le prestazioni computabili come spese.

3 Il credito disponibile è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in fun-zione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffu-sione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo.61

3bis Un contributo non deve tuttavia superare un quarto di queste spese d'esercizio. Se, a causa di questa restrizione, il credito non viene esaurito, la somma rimanente è ripartita, secondo il principio di cui al capoverso 3, tra le emittenti aventi diritto ai contributi le cui spese d'esercizio non sono ancora state coperte per un quarto.62

4 Se un'emittente ha diritto a un contributo, l'UFCOM lo fissa annualmente mediante decisione formale. Se l'emittente non fornisce tempestivamente i dati necessari nell'ambito della relazione annuale (art. 27 cpv. 7) o li fornisce incompleti in modo che essi non possono essere considerati per il calcolo dei contribuiti secondo il capoverso 3, per l'anno in questione l'emittente non ha diritto al contributo.

5 Nei primi due anni d'esercizio di un'emittente, le sue spese d'esercizio iscritte nel preventivo per l'anno di contributo, stimate sull'intero anno, costituiscono la base di calcolo. Se in base alle spese effettive il contributo versato è eccessivo o insufficiente, si procede a un rimborso o alla riscossione della differenza nell'ambito dei crediti disponibili.

61 Nuovo testo giusta il n .I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

Sezione 3: Contributi agli investimenti per nuove tecnologie

Art. 5063 Tecnologie di diffusione degne di promozione

(art. 58 LRTV)

1 L'UFCOM può versare contributi per l'introduzione del «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)».

2 Il DATEC fissa previamente a partire da quando sono disponibili sufficienti possibilità di finanziamento alternative. A tale scopo tiene conto in particolare della disponibilità di apparecchi di ricezione e del loro utilizzo.

3 Contributi agli investimenti per una determinata modalità di diffusione possono essere versati a un'emittente al massimo per dieci anni.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Art. 5164 Genere e modalità dei contributi

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

(art. 58 LRTV)

1 I contributi all'introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda.

2 Sono versati solo a emittenti svizzere.

3 Il contributo ammonta al massimo all'80 per cento dei costi di diffusione del programma. Sono computabili solo i costi di diffusione, commisurati all'utilità.

4 Se i mezzi a disposizione dell'UFCOM non sono sufficienti per soddisfare tutte le domande che adempiono le condizioni, nell'anno interessato tutti i contributi sono ridotti nella stessa proporzione. Il DATEC può stabilire un ordine di priorità.

5 È applicabile la legge del 5 ottobre 199065 sui sussidi.

Capitolo 3: Diffusione su linea

Art. 52 Programmi di emittenti estere

(art. 59 cpv. 2 LRTV)

1 Sono considerati programmi esteri che secondo l'articolo 59 capoverso 2 LRTV devono essere diffusi su linea i programmi diffusi in una lingua nazionale svizzera che contribuiscono in modo particolare all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale, segnatamente:

a.
riferendo in modo approfondito su fenomeni sociali, politici, economici o culturali nell'ambito di formati redazionali onerosi;
b.
accordando ampio spazio a produzioni artistiche di film;
c.
fornendo contributi redazionali particolari all'educazione del pubblico;
d.
diffondendo contributi redazionali particolari per i giovani, gli anziani o le persone affette da deficienze sensorie; o
e.
diffondendo regolarmente contributi svizzeri o occupandosi regolarmente di temi svizzeri.

2 I programmi esteri secondo il capoverso 1 e la zona in cui devono essere diffusi su linea sono elencati nell'allegato.

Art. 53 Numero massimo di programmi con diritto di accesso

(art. 59 cpv. 3 e 60 cpv. 2 LRTV)

Il numero massimo di programmi che devono essere diffusi gratuitamente su linea in una determinata zona secondo gli articoli 59 e 60 LRTV è di:

a.
per la diffusione analogica di programmi radiofonici: 25;
b.
per la diffusione digitale di programmi radiofonici: 50;
c.66
...
d.
per la diffusione digitale di programmi televisivi: 30.

66 Abrogata dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

Art. 54 Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione

(art. 59 cpv. 4 LRTV)

1 Sono obbligati alla diffusione i fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi e raggiungono almeno 100 economie domestiche.

1bis Il DATEC può abolire l'obbligo di diffusione analogica dei programmi televisivi secondo gli articoli 59 e 60 LRTV, se questi vengono diffusi in modalità digitale e vengono captati in modalità digitale da una maggioranza preponderante del pubblico. Esso può decidere l'esonero per tutti i programmi o solo per alcuni di essi ed estenderlo a tutto il Paese o solo a determinate regioni.67

2 ...68

3 ...69

67 Introdotto dal n. I dell'O del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3667).

68 Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

69 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010 (RU 2010 965). Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

Capitolo 4: Preparazione tecnica

Art. 56 Interfacce aperte e specificazione tecnica

(art. 64 LRTV)

1 Se il fornitore di servizi di telecomunicazione utilizza una procedura di preparazione tecnica diversa da quella dell'emittente, i programmi e i servizi abbinati devono essere diffusi in modo che il pubblico possa utilizzarli in una qualità corrispondente alle esigenze di cui all'articolo 45.

2 Se esistono norme internazionali relative a interfacce aperte o a dispositivi o servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi, il DATEC può dichiarare tali norme obbligatorie se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.

3 Il fornitore di servizi di telecomunicazione permette all'emittente di gestire le sue relazioni con la clientela. Essi disciplinano contrattualmente l'attuazione tecnica e commerciale di tale gestione. Il DATEC può emanare disposizioni tecniche e amministrative.

4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può utilizzare per altri scopi i dati ricevuti in relazione all'applicazione del capoverso 3 e in particolare non può trasmetterli ad altre unità aziendali, filiali, imprese partner o a terzi.

Titolo quarto:71 Canone radiotelevisivo

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Capitolo 1:
Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

Art. 5772 Importo del canone

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1461).

(art. 68a LRTV)

Importo del canone annuo:

franchi

a.
per un'economia domestica di tipo privato

335.-

b.
per una collettività

670.-

Art. 58 Riscossione del canone

(art. 69 LRTV)

1 L'organo di riscossione riscuote il canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività per un periodo di riscossione del canone di un anno. Esso fissa l'inizio del periodo di riscossione in modo scaglionato.

2 Ogni persona soggetta al canone può chiedere una fattura trimestrale per l'economia domestica cui appartiene.

3 L'organo di riscossione emette la fattura nel primo mese del periodo di fatturazione.

4 Per la fatturazione l'organo di riscossione si basa sulla costituzione dell'economia domestica che gli è stata comunicata all'inizio del primo mese del periodo di riscossione del canone conformemente all'articolo 67 capoverso 3.

Art. 59 Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione

(art. 69 cpv. 3 LRTV)

1 Il canone è esigibile 60 giorni dopo l'emissione di una fattura annuale e 30 giorni dopo l'emissione di una fattura trimestrale.

2 Se l'organo di riscossione ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, esso procede al ricupero o al rimborso dell'importo corrispondente.

3 Il termine di prescrizione per il canone decorre a partire dall'esigibilità del canone ed è di cinque anni.

Art. 60 Emolumenti per fatture trimestrali, sollecito ed esecuzione

(art. 68 LRTV)

1 L'organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti:

franchi

a.
un supplemento per ogni fattura trimestrale in formato cartaceo

2.-

b.
per un sollecito di pagamento

5.-

c.
per l'avvio di un'esecuzione giustificata

20.-

2 Con ogni fattura l'organo di riscossione del canone informa le economie domestiche di tipo privato e le collettività di questi emolumenti.

Art. 61 Esenzione dal canone

(art. 69b LRTV)

1 L'organo di riscossione controlla almeno ogni tre anni se un'economia domestica di tipo privato adempie ancora la condizione per l'esenzione dal canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV. Se tale condizione non è più adempiuta, l'organo di riscossione riscuote il canone a decorrere dal mese successivo alla data in cui è stato constatato il mancato adempimento.

2 I componenti di un'economia domestica sono tenuti a informare immediatamente l'organo di riscossione se non è più adempiuta la condizione per l'esenzione dell'economia domestica dal canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV.

3 Sono esentati dall'obbligo di pagare il canone:

a.
il personale diplomatico, i funzionari consolari, il personale amministrativo e tecnico e il personale di servizio delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o di altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e dei posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera, se sono titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (carta di legittimazione di tipo B, C, D, E, K rossa, K blu, K viola) e non possiedono la cittadinanza svizzera;
b.
i membri dell'alta direzione (carta di legittimazione di tipo B) e i funzionari superiori (carta di legittimazione di tipo C) dei beneficiari istituzionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede, se godono dello statuto diplomatico, sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE e non possiedono la cittadinanza svizzera;
c.
le persone autorizzate ad accompagnare una persona di cui alla lettera a o b con lo stesso statuto della persona accompagnata, se non possiedono la cittadinanza svizzera.

4 Sono esentate dal canone le persone sordocieche purché alla loro economia domestica di tipo privato non appartenga un'altra persona assoggettata al canone. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 62 Contratto con l'organo di riscossione

(art. 69d cpv. 1 LRTV)

1 L'affidamento della riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività a un organo esterno all'Amministrazione federale compete al DATEC.

2 Se viene istituito un tale organo, la sua designazione ufficiale è «Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo».

3 Il DATEC e l'organo di riscossione disciplinano in un contratto i dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell'organo di riscossione del canone.

Art. 63 Presentazione dei conti e revisione

(art. 69d cpv. 2 LRTV)

1 L'organo di riscossione tiene la contabilità e presenta i conti in base a una norma contabile riconosciuta conformemente all'articolo 962a del diritto delle obbligazioni (CO)73 e all'ordinanza del 21 novembre 201274 sulle norme contabili riconosciute.

2 L'organo di riscossione è tenuto a effettuare una revisione ordinaria.

3 Esso redige una relazione sulla gestione conformemente all'articolo 958 capoverso 2 CO. Sono applicabili i requisiti supplementari conformemente all'articolo 961 CO.

4 L'articolo 961d capoverso 1 CO non è applicabile all'organo di riscossione.

Art. 64 Rapporto e vigilanza

(art. 69d cpv. 2 LRTV)

1 Entro 30 giorni dalla scadenza del primo, secondo e terzo trimestre l'organo di riscossione presenta all'UFCOM un rapporto intermedio e alla fine del quarto trimestre un rapporto d'attività contenente almeno i seguenti dati:

a.
numero delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività assoggettate al canone;
b.
importi del canone fatturati e incassati;
c.
numero di fatture, solleciti, esecuzioni e decisioni;
d.
esenzioni dal canone ai sensi degli articoli 69b e 109c LRTV nonché dell'articolo 61 capoverso 4;
e.
numero delle persone impiegate presso l'organo di riscossione.

2 L'organo di riscossione presenta all'UFCOM la relazione sulla gestione, la relazione di revisione completa dell'ufficio di revisione (art. 728b cpv. 1 CO75) e il conteggio del canone al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo.

3 L'UFCOM approva il conteggio annuo del canone.

4 L'organo di riscossione consente all'UFCOM di consultare gratuitamente tutti i documenti necessari per svolgere la sua attività di vigilanza. Tra questi figura in particolare la contabilità e la presentazione dei conti conformemente all'articolo 63.

5 L'UFCOM può svolgere verifiche a posteriori in loco presso l'organo di riscossione e incaricare periti esterni di esaminare la situazione finanziaria.

Art. 65 Pubblicazione del conto annuale, della relazione di revisione e del rapporto d'attività

(art. 69e cpv. 4 LRTV)

L'organo di riscossione pubblica al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo il conto annuale (art. 958 cpv. 2 CO76), la relazione di revisione (art. 728b cpv. 2 CO) nonché il rapporto d'attività contenente i dati di cui all'articolo 64 capoverso 1.

Art. 66 Versamento del canone

(art. 69e LRTV)

L'organo di riscossione versa i proventi del canone agli aventi diritto che gli sono stati comunicati dall'UFCOM.

Art. 67 Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività

(art. 69g LRTV)

1 I Cantoni e i Comuni forniscono all'organo di riscossione:

a.
i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, o-s e u della legge del 23 giugno 200677 sull'armonizzazione dei registri (LArRa);
b.
altri dati di cui all'articolo 7 LArRa necessari per l'identificazione delle persone soggette al canone e per la fatturazione.

2 Questi dati sono forniti in forma strutturata e standardizzata tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. In una direttiva l'UFCOM definisce le specificità conformemente al catalogo ufficiale delle caratteristiche (art. 4 cpv. 4 LArRa) e designa gli standard applicabili alle forniture di dati e alla rettifica di forniture di dati lacunose.

3 Ogni Cantone provvede a trasmettere all'organo di riscossione, in modo centralizzato o tramite i Comuni, i dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività di tutte le persone registrate sul proprio territorio.

4 I dati vanno forniti all'organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese. Ogni fornitura contiene solo le modifiche sopraggiunte dopo la fornitura precedente. Una volta all'anno il Cantone o il Comune deve fornire, in un preciso momento stabilito dall'UFCOM, l'intera raccolta di dati.

Art. 67a Acquisizione dei dati da Ordipro

(art. 69g LRTV)

1 Il DFAE mette a disposizione dell'organo di riscossione i seguenti dati provenienti dal sistema d'informazione Ordipro su tutte le persone esentate dal canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV:

a.
cognome e nome;
b.
indirizzo di domicilio;
c.
data di nascita;
d.
dati relativi alla carta di legittimazione;
e.78
numero AVS.

2 I dati vanno forniti all'organo di riscossione mensilmente entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione. Ogni fornitura contiene l'intera raccolta di dati relativi a ogni specificità. L'UFCOM determina in una direttiva gli standard applicabili alla fornitura dei dati e alla rettifica di forniture di dati lacunose.

78 Nuovo testo giusta l'all. n. II 26 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).

Capitolo 2: Canone per le imprese

Art. 67b79 Importo del canone

(art. 68a cpv. 1 e art. 70 LRTV)

1 La cifra d'affari annua minima che determina l'obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500 000 franchi.

2 Il canone annuo per un'impresa ammonta, in base al livello di cifra d'affari, a:

Cifra d'affari in franchi

Canone in franchi

a.
Livello 1
da 500 000 a 749 999

160

b.
Livello 2
da 750 000 a 1 199 999

235

c.
Livello 3
da 1 200 000 a 1 699 999

325

d.
Livello 4
da 1 700 000 a 2 499 999

460

e.
Livello 5
da 2 500 000 a 3 599 999

645

f.
Livello 6
da 3 600 000 a 5 099 999

905

g.
Livello 7
da 5 100 000 a 7 299 999

1 270

h.
Livello 8
da 7 300 000 a 10 399 999

1 785

i.
Livello 9
da 10 400 000 a 14 999 999

2 505

j.
Livello 10
da 15 000 000 a 22 999 999

3 315

k.
Livello 11
da 23 000 000 a 32 999 999

4 935

l.
Livello 12
da 33 000 000 a 49 999 999

6 925

m.
Livello 13
da 50 000 000 a 89 999 999

9 725

n.
Livello 14
da 90 000 000 a 179 999 999

13 665

o.
Livello 15
da 180 000 000 a 399 999 999

19 170

p.
Livello 16
da 400 000 000 a 699 999 999

26 915

q.
Livello 17
da 700 000 000 a 999 999 999

37 790

r.
Livello 18
1 000 000 000 e oltre

49 925. 80

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5519).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1461).

Art. 67c Gruppi di imprese assoggettati al canone

(art. 70 LRTV)

1 Sono considerate imprese ai sensi dell'articolo 70 capoverso 2 LRTV anche le imprese che si riuniscono esclusivamente per il versamento del canone per le imprese (gruppi di imprese assoggettati al canone). Il gruppo di imprese assoggettato al canone deve essere costituito da almeno 30 imprese.

2 Per determinare la cifra d'affari complessiva di un gruppo di imprese assoggettato al canone sono sommate tutte le cifre d'affari dei suoi membri.

3 Il gruppo di imprese assoggettato al canone sottostà all'obbligo di pagare il canone in vece dei suoi membri. La responsabilità solidale dei membri del gruppo è retta dall'articolo 15 capoverso 1 lettera c della legge del 12 giugno 200981 sull'IVA (LIVA) e dall'articolo 22 dell'ordinanza del 27 novembre 200982 sull'IVA (OIVA).

4 L'articolo 13 LIVA nonché gli articoli 15-17, 18 capoversi 1, 2 e 3 lettera a, 19 e 20 capoversi 1 e 2 OIVA si applicano per analogia alla costituzione, alla modifica nella composizione del gruppo, allo scioglimento e alla rappresentanza del gruppo assoggettato al canone. Le domande di costituzione di un gruppo e di ingresso in un gruppo nonché le notifiche di uscita da un gruppo e di scioglimento di un gruppo sono comunicate per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi 15 giorni dopo l'inizio di un anno civile. Le comunicazioni tardive hanno effetto solo l'anno successivo.83

5 La partecipazione a un gruppo di imprese assoggettato al canone presuppone che l'impresa esoneri per scritto l'AFC dal segreto fiscale nei confronti della rappresentanza del gruppo, se ciò è funzionale alla riscossione e all'incasso del canone.

81 RS 641.20

82 RS 641.201

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

Art. 67d Riunione di servizi autonomi di collettività pubbliche

(art. 70 LRTV)

1 È considerata impresa ai sensi dell'articolo 70 capoverso 2 LRTV anche la riunione di servizi autonomi di una collettività pubblica assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

2 La riunione dei servizi summenzionati è retta dall'articolo 12 capoversi 1 e 2 LIVA84 e dall'articolo 12 capoverso 1 OIVA85. L'articolo 67c capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

3 L'obbligo di pagare il canone spetta alla collettività pubblica alla quale appartengono i servizi riuniti.

Art. 67e Fatturazione

(art. 70a LRTV)

1 L'AFC invia mensilmente fatture elettroniche annuali alle imprese assoggettate al canone, la prima volta in febbraio e l'ultima volta in ottobre di un anno.

2 Non appena l'AFC dispone di tutte le informazioni che le permettono di classificare un'impresa in una categoria tariffaria, nell'invio successivo essa fattura per via elettronica all'impresa l'importo complessivo del canone.

3 Se ha omesso di fatturare il canone o la fattura risulta errata, l'AFC recupera o rimborsa l'importo corrispondente.

Art. 67f 86 Rimborso

Le imprese con una cifra d'affari inferiore a un milione di franchi possono su richiesta ottenere il rimborso del canone, sempre che nell'esercizio per il quale è riscosso il canone:

a.
abbiano realizzato un guadagno inferiore al decuplo dell'importo del canone; oppure
b.
abbiano registrato una perdita.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1461).

Art. 67g87 Versamento del canone

(art. 70a LRTV)

1 L'AFC versa mensilmente all'UFCOM il provento netto del canone riscosso presso le imprese o gli presenta una fattura in caso di eccedenza di oneri.

2 Il provento netto comprende il canone e gli interessi di mora fatturati nell'anno contabile e considera inoltre:

a.
le perdite su debitori;
b.
i costi d'esercizio dell'AFC per la riscossione del canone;
c.
i rimborsi secondo l'articolo 67f.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

Art. 67h Interesse di mora

(art. 70b cpv. 1 LRTV)

L'AFC fattura gli interessi di mora a partire da un importo di almeno 100 franchi. Ciò non si applica se il credito viene fatto valere nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata. La fattura viene emessa per via elettronica.

Art. 67i Rapporto dell'AFC

(art. 70c cpv. 2 LRTV)

L'AFC pubblica, al più tardi entro fine aprile dell'anno successivo, almeno le informazioni concernenti:

a.
il numero di imprese assoggettate al canone, secondo la categoria tariffaria;
b.
i crediti fatturati, incassati e sospesi, secondo la categoria tariffaria;
c.88
...
d.
le perdite su debitori;
e.
gli interessi di mora fatturati;
f.
le tassazioni d'ufficio, secondo la categoria tariffaria;
g.
i solleciti e le esecuzioni;
h.
i costi d'esercizio dell'AFC per la riscossione del canone;
i.
il numero di riunioni (art. 67c e 67d) e di rimborsi (art. 67f).

88 Abrogata dal n. I dell'O del 29 ago. 2018, con effetto dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

Capitolo 3: Pubblicazione di cifre relative al canone

Art. 67j

1 L'UFCOM pubblica ogni anno:

a.
riguardo al canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività e a quello per le imprese, nonché per entrambe in forma consolidata:
1.
le entrate complessive del canone,
2.
i costi di riscossione;
b.
l'utilizzo delle entrate in base allo scopo previsto.

2 L'organo di riscossione e l'AFC forniscono all'UFCOM i dati necessari.

Titolo quinto:
Tutela della pluralità e promozione della qualità dei programmi

Capitolo 1: Accesso agli avvenimenti pubblici

Art. 68 Portata del diritto alla sintesi di avvenimenti pubblici

(art. 72 cpv. 1 e 2 LRTV)

1 Il diritto alla sintesi di un avvenimento pubblico in Svizzera comprende un contributo di tre minuti al massimo. La durata della sintesi deve essere adeguata all'avvenimento.

2 Se un avvenimento pubblico composto di diverse parti dura al massimo un giorno, il diritto alla sintesi non concerne le singole parti, bensì l'evento nel suo insieme. Se l'avvenimento pubblico supera le 24 ore, tale diritto concerne una sintesi al giorno.

3 La sintesi può essere diffusa solo al termine dell'avvenimento pubblico o di una sua parte a sé stante.

Art. 6989 Accesso diretto ad avvenimenti pubblici

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

(art. 72 cpv. 3 lett. a LRTV)

1 Le emittenti terze che fanno valere il diritto di accesso diretto a un avvenimento pubblico devono notificarsi per tempo, ovvero:

a.
almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'avvenimento, nel caso di avvenimenti pianificati;
b.
il prima possibile, nel caso di avvenimenti organizzati in breve tempo o nei confronti dei quali l'interesse dell'emittente terza si manifesta, per via di circostanze particolari, soltanto all'ultimo momento.

2 L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d'esclusiva decidono quanto prima se consentire l'accesso e, per gli eventi di cui al capoverso 1 lettera a, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'avvenimento.

3 Se non preesistono accordi contrattuali, è data priorità alle emittenti terze in grado di garantire la maggiore copertura possibile in Svizzera oppure a quelle che, per esempio in base al loro mandato di prestazioni o allo stretto legame tra l'avvenimento e la loro zona di copertura, dimostrano un interesse particolare a fare la cronaca dell'avvenimento.

4 Se l'accesso è rifiutato, l'emittente terza può domandare all'UFCOM l'adozione di provvedimenti secondo l'articolo 72 capoverso 4 LRTV. La domanda deve essere presentata immediatamente dopo il rifiuto dell'accesso.

5 Nella misura del possibile l'accesso diretto delle emittenti terze deve essere utilizzato in modo tale da non pregiudicare lo svolgimento dell'avvenimento e l'esercizio dei diritti di prima diffusione e dei diritti di esclusiva.

Art. 70 Fornitura del segnale per la sintesi

(art. 72 cpv. 3 lett. b LRTV)

1 L'organizzatore dell'avvenimento pubblico e l'emittente che dispone dei diritti di prima diffusione o dei diritti d'esclusiva mettono senza indugio il segnale a disposizione di altre emittenti che ne fanno domanda per allestire una sintesi. La domanda deve essere presentata al più tardi 48 ore prima dell'avvenimento.

2 L'emittente terza assume i costi causati dall'accesso al segnale. Questi costi comprendono le spese per gli oneri tecnici e in materia di personale, nonché un indennizzo per i costi supplementari connessi alla concessione del diritto alla sintesi.

Art. 71 Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale

(art. 73 cpv. 1 LRTV)

1 Il libero accesso a un avvenimento di grande importanza sociale è assicurato se almeno l'80 per cento delle economie domestiche in ogni regione linguistica può captare la trasmissione senza spese supplementari.

2 Gli avvenimenti di grande importanza sociale devono di norma essere accessibili al pubblico in diretta integrale o parziale. La trasmissione differita parziale o integrale è sufficiente se vi è un interesse pubblico.

3 Se non è in grado di garantire il libero accesso, l'emittente che ha concluso un contratto di esclusiva per la diffusione dell'avvenimento deve mettere a disposizione di una o più altre emittenti il segnale di trasmissione a condizioni adeguate.

Capitolo 2:
Promovimento della formazione e del perfezionamento, nonché della ricerca mediatica

Art. 72 Formazione e perfezionamento dei programmisti

(art. 76 LRTV)

L'UFCOM promuove la formazione e il perfezionamento dei programmisti, in primo luogo mediante accordi di prestazioni pluriennali con istituzioni che offrono costantemente un ampio ventaglio di corsi di formazione e perfezionamento nel settore del giornalismo d'informazione per la radio e la televisione.

Art. 73 Ricerca mediatica

(art. 77 LRTV)

1 Di regola, almeno la metà dei proventi della tassa di concessione è utilizzata per sostenere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo.

2 Sono segnatamente sostenuti i progetti di ricerca scientifici i cui risultati forniscono indicazioni sull'evoluzione della radiotelevisione nell'ambito dei programmi, della società, dell'economia e della tecnica e permettono quindi all'amministrazione e al settore di reagire a tali sviluppi.

3 L'UFCOM decide dell'attribuzione dei contributi ai progetti di ricerca. I contributi sono di regola attribuiti sulla base di un concorso pubblico; l'UFCOM può fissare temi prioritari e determinare la quota massima di un contributo rispetto ai costi computabili di un progetto di ricerca.

Capitolo 3: Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva

(art. 78 - 81 LRTV)

Art. 74

1 La Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (Fondazione) e le imprese da essa dominate devono presentare al DATEC entro la fine di aprile dell'anno successivo un rapporto annuale e il conto annuale. Il regolamento della Fondazione fissa il contenuto e la forma del rapporto. La Fondazione e le imprese da essa dominate sottostanno all'obbligo d'informazione secondo l'articolo 17 capoverso 1 LRTV.

2 I risultati più importanti che la Fondazione deve pubblicare una volta all'anno secondo l'articolo 79 capoverso 1 LRTV concernono perlomeno:

a.
le possibilità di ricezione di programmi radiotelevisivi e l'uso di tali possibilità da parte della popolazione residente in Svizzera;
b.
l'utenza rispetto ai programmi radiotelevisivi delle emittenti concessionarie e a quelli di altre emittenti che devono essere captati in Svizzera. Tali dati sono espressi in penetrazione, durata di utilizzazione e quota di mercato. I dati di utenza secondo i giorni della settimana, i gruppi di programma e le caratteristiche sociodemografiche devono essere classificati per regioni linguistiche. I dati dei programmi radiotelevisivi delle emittenti concessionarie devono essere presentati secondo le zone di copertura.

3 Il DATEC disciplina i dettagli.

4 Il regolamento della Fondazione deve stabilire quali dati:

a.
sono considerati sufficienti per le emittenti e la ricerca scientifica secondo l'articolo 78 capoverso 2 LRTV;
b.
sono considerati fondamentali e devono essere messi a disposizione a prezzi volti a coprire le spese secondo l'articolo 79 capoverso 2 LRTV.

Titolo sesto:
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Art. 75 Composizione

(art. 82 LRTV)

Nella nomina dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva il Consiglio federale provvede a un'adeguata rappresentanza di entrambi i sessi e delle diverse regioni linguistiche.

Art. 76 Nomina e sorveglianza degli organi di mediazione

(art. 83 cpv. 1 lett. b e 91 LRTV)

Il regolamento dell'Autorità di ricorso (art. 85 cpv. 2 LRTV) disciplina i particolari della nomina e dell'attività dei tre organi di mediazione e la loro vigilanza.

Art. 77 Spese di procedura degli organi di mediazione

(art. 93 cpv. 5 LRTV)

1 Gli organi di mediazione si finanziano mediante la fatturazione di cui all'articolo 93 capoverso 5 LRTV.

2 Essi fatturano alle emittenti interessate le spese di procedura in base al tempo impiegato.

3 La tariffa oraria è di 230 franchi.90

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).

Titolo settimo: Emolumenti amministrativi

Art. 78 Principio

(art. 100 LRTV)

1 Gli emolumenti amministrativi riscossi secondo l'articolo 100 LRTV sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

2 La tariffa oraria è di 210 franchi.91

3 Per la determinazione della tassa di concessione è riscosso un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere straordinario.

4 Per rilevare i dati di un'emittente sottoposta all'obbligo di notificazione e le modifiche della fattispecie secondo l'articolo 2, l'UFCOM riscuote un emolumento amministrativo se con il suo comportamento l'emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento.

5 Per il disbrigo delle richieste è riscosso un emolumento amministrativo se esso comporta un onere straordinario. L'UFCOM ne informa previamente la persona assoggettata.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5855).

Art. 79 Riduzione dell'emolumento amministrativo

(art. 100 LRTV)

1 Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa all'emittenza di un programma radiotelevisivo si applica una tariffa oraria ridotta, di 84 franchi.92

2 Possono beneficiare di una riduzione supplementare dell'emolumento amministrativo di cui al capoverso 1 e di una riduzione degli emolumenti relativi allo svolgimento di altre attività:

a.
le emittenti cui è stata rilasciata una concessione per la diffusione di un programma senza pubblicità;
b.
le emittenti che provano di avere ricavi d'esercizio inferiori a 1 milione di franchi. I ricavi d'esercizio comprendono le entrate legate alle attività dell'azienda, in particolare le entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione, nonché i contributi e le sovvenzioni.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5855).

Art. 80 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

(art. 100 LRTV)

Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200493 sugli emolumenti.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente94

94 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Art. 80a95 Esecuzione

(art. 103 e 104 cpv. 2 LRTV)96

1 Il DATEC emana le disposizioni amministrative e tecniche.

2 L'UFCOM è autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.97

3 L'UFCOM è autorizzato a rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali.98

95 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Capitolo 2:100
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 25 maggio 2016

100 Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

Sezione 1:
Utilizzazione delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone

Art. 82 Importo disponibile

(art. 109a LRTV)

1 Per gli scopi di utilizzazione di cui all'articolo 109a capoversi 1 e 2 LRTV sono a disposizione 45 milioni di franchi.

2 L'UFCOM determina gli importi da destinare ai vari scopi conformemente agli articoli 84 e 85.

Art. 83 Utilizzazione per la formazione e la formazione continua

(art. 109a cpv. 1 lett. a LRTV)

1 Su domanda, l'UFCOM sostiene la formazione e la formazione continua dei collaboratori delle emittenti con partecipazione al canone. Sostiene formazioni e formazioni continue nell'ambito delle capacità e delle competenze giornalistiche, della gestione della redazione, della garanzia della qualità nonché in campo tecnico e tecnico-finanziario, purché esse contribuiscano all'adempimento del mandato di prestazioni.

2 Il sostegno è accordato in particolare a:

a.
collaboratori che fruiscono di offerte di istituti esterni di formazione e formazione continua e istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media;
b.
emittenti che, in collaborazione con esperti esterni di istituti di formazione e di formazione continua e istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media, permettono ai loro collaboratori di seguire internamente una formazione o una formazione continua specifiche;
c.
emittenti radiofoniche complementari senza scopo di lucro che costantemente formano diversi praticanti allo stesso tempo e per questo impiegano personale qualificato;
d.
offerte di formazione e formazione continua specifiche di istituti di formazione e formazione continua, nonché di istituti e organizzazioni vicini al giornalismo e ai media, che sono orientati alle esigenze concrete delle emittenti locali e regionali con partecipazione al canone;
e.
l'organizzazione di seminari per la formazione continua, innanzitutto nel settore dei nuovi media, rivolti ai collaboratori delle emittenti con partecipazione al canone.

3 Purché non siano coperti da altre prestazioni dell'ente pubblico, sono computabili segnatamente:

a.
i costi dei corsi per offerte ai sensi del capoverso 2 lettera a;
b.
i costi per esperti esterni ai sensi del capoverso 2 lettera b;
c.
i costi per esperti ai sensi del capoverso 2 lettera c;
d.
i costi per la pianificazione e l'esecuzione di offerte formative e seminari, compresa l'elaborazione del rispettivo materiale didattico conformemente al capoverso 2 lettere d ed e.

4 Il sostegno ammonta al massimo all'80 per cento dei costi computabili.

5 L'UFCOM determina periodicamente l'importo disponibile e verifica l'efficacia dei mezzi impiegati.

Art. 84 Utilizzazione per la promozione di nuove tecnologie di diffusione

(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

1 Il contributo di promozione a favore delle emittenti con partecipazione al canone ammonta al massimo all'80 per cento:

a.
dell'indennizzo versato dall'emittente per la diffusione del suo programma via T-DAB;
b.
degli investimenti necessari per la preparazione all'adozione di nuove tecnologie di diffusione.

2 Il DATEC definisce le spese computabili conformemente al capoverso 1 lettera b.

3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

Art. 85 Utilizzazione per tecniche digitali di produzione televisiva

(art. 109a cpv. 1 lett. b LRTV)

1 Il contributo di promozione a favore delle emittenti televisive con partecipazione al canone ammonta al massimo all'80 per cento delle loro spese computabili.

2 Il DATEC designa le tecniche di produzione televisiva degne di promozione.

3 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

Sezione 2: Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo

Art. 86 Data del passaggio

(art. 109b cpv. 2 LRTV)

1 Il nuovo canone radiotelevisivo subentrerà al canone di ricezione (cambiamento di sistema) il 1° gennaio 2019.101

2 Fino al cambiamento di sistema, l'Ufficio svizzero di riscossione del canone radiotelevisivo (organo di riscossione attuale) riscuote il canone di ricezione conformemente al diritto previgente (art. 58-70 e 101 della LF del 24 marzo 2006102 sulla radiotelevisione [LRTV 2006], nonché art. 57-67 previgenti103).

3 Il canone radiotelevisivo è riscosso a partire dal cambiamento di sistema.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5519).

102 RU 2007 737

103 RU 2007 787 6657, 2010 5219, 2014 3849

Art. 87 Ultima fatturazione del canone di ricezione in base al sistema attuale

(art. 109b cpv. 4 LRTV)

1 Il canone di ricezione è riscosso fino al cambiamento di sistema.

2 Negli ultimi dodici mesi prima del cambiamento di sistema, l'organo di riscossione attuale fattura il canone per il tempo rimanente secondo lo scaglionamento in vigore (art. 60a cpv. 2104).

3 Per la fatturazione e l'esigibilità si applicano le seguenti modalità:

a.
le fatture della prima mensilità sono emesse a inizio mese e sono esigibili entro 30 giorni;
b.
le fatture delle ultime tre mensilità sono emesse tutte alla fine del mese precedente il terzultimo mese e sono esigibili alla fine del terzultimo mese;
c.
le fatture delle rimanenti mensilità sono emesse alla fine del mese precedente e sono esigibili alla fine del mese.
Art. 88 Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

1 Nel primo anno di riscossione del canone, per le economie domestiche di tipo privato e le collettività è prevista una fatturazione scaglionata secondo l'articolo 58 capoverso 1. L'organo di riscossione definisce periodi di riscossione del canone ridotti compresi tra uno e 11 mesi.

2 Tutte le fatture di cui al capoverso 1 sono emesse nel primo mese del periodo di riscossione del canone e sono esigibili entro 30 giorni.

3 Una parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività riceve già una fattura su 12 mesi. L'esigibilità è disciplinata nell'articolo 59 capoverso 1.

Art. 89 Fornitura di dati da parte dei Comuni e dei Cantoni

(art. 69g LRTV)

1 I Comuni e i Cantoni iniziano a fornire mensilmente i dati all'organo di riscossione conformemente all'articolo 67 al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. La prima fornitura deve comprendere l'intera raccolta di dati relativi a tutte le specificità.

2 L'organo di riscossione conferma all'autorità competente per la fornitura di dati che quest'ultima è avvenuta conformemente alle prescrizioni legali e in modo tecnicamente ineccepibile o segnala eventuali mancanze riscontrate.

3 Un contributo conformemente all'articolo 69g capoverso 4 LRTV ammonta al massimo a:

a.
2000 franchi per un Comune;
b.
25 000 franchi per un Cantone.

4 Per ottenere un contributo ai sensi del capoverso 3 occorre soddisfare le seguenti condizioni:

a.
una domanda del Cantone o del Comune all'organo di riscossione;
b.
il giustificativo dei costi d'investimento effettivi e specifici;
c.
una conferma dell'organo di riscossione conformemente al capoverso 2.

5 Senza un giustificativo di cui al capoverso 4 lettera b viene versato un importo forfettario. Quest'ultimo ammonta a 500 franchi per Comune e 5000 franchi per Cantone.

Art. 90 Fornitura di dati da parte del DFAE

(art. 69g LRTV)

Il DFAE mette a disposizione dell'organo di riscossione i dati necessari alla riscossione del canone conformemente all'articolo 67a al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 91 Consegna di dati per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone

(art. 69b e art. 109b LRTV)

1 Al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, l'organo di riscossione attuale mette a disposizione del nuovo organo di riscossione i seguenti dati relativi alle persone esentate dal canone (art. 64 previgente105), purché i dati siano disponibili:

a.
cognome e nome;
b.
indirizzo;
c.
data di nascita;
d.
lingua della corrispondenza;
e.
cognome e nome delle persone che appartengono alla stessa economia domestica della persona esentata dal canone.

2 I dettagli sono disciplinati dall'articolo 66 capoverso 3 previgente106.

Art. 92 Fine del sistema del canone di ricezione

(art. 109b LRTV)

1 A partire dal cambiamento di sistema, per le fattispecie che si sono verificate fino al cambiamento di sistema, comprese le competenze, continueranno ad applicarsi gli articoli 68-70 e 101 capoverso 1 LRTV 2006107 nonché gli articoli 57-67 previgenti108 della presente ordinanza, sempre che il presente articolo non disponga diversamente.

2 Dopo il cambiamento di sistema, per un periodo limitato il DATEC può affidare la riscossione dei canoni di ricezione e i compiti a essa correlati all'organo di riscossione attuale o a un altro organo esterno.

3 I crediti della Confederazione nei confronti delle persone e delle aziende assoggettate al canone, pendenti al momento del cambiamento di sistema, rimangono dovuti.

4 Al termine dell'attività dell'organo di riscossione attuale o di un altro organo esterno di cui al capoverso 2, l'UFCOM assume tutti i compiti relativi alla riscossione del canone di ricezione. In deroga all'articolo 69 capoverso 5 LRTV 2006 le vie di diritto sono rette dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria federale, nel caso in cui l'UFCOM emetta decisioni.

5 Al termine dell'attività dell'organo di riscossione attuale, il nuovo organo di riscossione riprende gli attestati di carenza dei beni per i canoni non ancora pagati.

6 Il termine di prescrizione per il canone di ricezione continua ad essere retto dall'articolo 61 capoverso 3 previgente 109.

7 Le spese sostenute dagli organi esterni e dall'UFCOM conformemente ai capoversi 2 e 4 sono coperte con il provento dei canoni di ricezione. Se tale importo non è sufficiente, le spese sono coperte con il provento del canone radiotelevisivo.

8 Se il provento del canone di ricezione supera i pagamenti a titolo di indennizzo di cui al capoverso 7, tale differenza è versata alla SSR.

Art. 93 Introduzione del canone per le imprese

(art 109b cpv. 5 LRTV)

1 Se il cambiamento di sistema avviene nel corso del primo semestre di un anno civile, la classificazione nelle categorie tariffarie si basa sulla cifra d'affari complessiva del periodo fiscale dell'imposta sul valore aggiunto, conclusosi due anni prima.

2 Nel primo anno, l'AFC fattura per via elettronica il canone nel primo mese dopo il cambiamento di sistema a tutte le imprese assoggettate al canone, per le quali sono disponibili le informazioni necessarie per la loro classificazione in una categoria tariffaria. Alle altre imprese l'AFC invia una fattura per via elettronica non appena dispone delle informazioni necessarie.

Sezione 3:
Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione

Art. 94 Domanda di esenzione dal canone

(art 109c cpv. 1 LRTV)

1 Una domanda di esenzione dal canone può essere presentata per scritto all'organo di riscossione in qualsiasi momento dopo il ricevimento della fattura.

2 Ogni persona menzionata sulla fattura del canone può presentare una domanda. Quest'ultima vale per tutti i componenti dell'economia domestica in questione.

3 L'organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda. La domanda può essere presentata solo mediante tale modulo. L'UFCOM stabilisce il contenuto del modulo.

4 Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di riscossione del canone, in caso di accettazione della domanda l'esenzione si applica retroattivamente dall'inizio del periodo corrispondente di riscossione del canone sino al suo termine. Se la domanda viene presentata più tardi, l'esenzione si applica a partire dal mese successivo sino al termine del periodo corrispondente di riscossione del canone. L'organo di riscossione invia una conferma scritta alle persone maggiorenni dell'economia domestica.

5 Per il trattamento della domanda non vengono riscossi emolumenti.

6 L'organo di riscossione informa l'UFCOM riguardo alle economie domestiche esentate dal canone e ai relativi componenti.

7 Se un'economia domestica si scioglie, l'esenzione dal canone dei suoi componenti diviene nulla.

Art. 95 Apparecchi atti alla ricezione

(art. 109c cpv. 2 LRTV)

Apparecchi atti alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi sono:

a.
apparecchi destinati alla ricezione di programmi o contenenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione;
b.
apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lettera a per quanto concerne la varietà dei programmi captabili e la qualità di ricezione.
Art. 96 Notifica di un apparecchio di ricezione

(art. 109c cpv. 4 LRTV)

1 Un apparecchio di ricezione di cui all'articolo 109c capoverso 4 LRTV deve essere notificato per scritto all'organo di riscossione.

2 Ogni componente maggiorenne di un'economia domestica di tipo privato è responsabile della notifica.

3 L'obbligo di pagare il canone decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione all'uso o alla messa in funzione di un apparecchio di ricezione.

4 L'organo di riscossione informa l'UFCOM delle nuove economie domestiche assoggettate al canone e dei relativi componenti.

Capitolo 2a:110
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 ottobre 2017

110 Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 5931).

(art. 45 cpv. 1bis LRTV)

Art. 96a

1 Purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 44 LRTV, le attuali concessioni con mandato di prestazioni (art. 38 e 43 LRTV) possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2024, su richiesta dell'emittente.

2 Alla data di scadenza della concessione, il DATEC può modificare le attuali concessioni o rifiutarne la proroga senza indennizzo, a condizione che ciò sia necessario a causa delle mutate condizioni di fatto o di diritto.

Capitolo 2b:111
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 16 settembre 2022

111 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 526).

Capitolo 3: Entrata in vigore

(art. 114 cpv. 2 LRTV)

Art. 97113

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

113 Originario art. 83.

Allegato 1114

114 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3555). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 526).

(art. 38 lett. a)

Modalità di diffusione e zone di copertura per la diffusione via etere di programmi radiofonici con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

1 Definizioni

Nel presente allegato, s'intende per:

a.
DAB+: Digital Audio Broadcasting plus (banda VHF III, canali 5-12,
174-230 MHz);
b.
PI95: valore auspicato per la ricezione all'interno degli edifici (portable indoor) con una probabilità di ricezione del 95 per cento a domicilio per almeno il 98 per cento della popolazione;
c.
MO99: valore auspicato per la ricezione con un terminale mobile all'esterno degli edifici (mobile outdoor) con una probabilità di ricezione del 99 per cento su almeno il 98 per cento della rete stradale nazionale e cantonale;
d.
Agglomerato: definizione secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), «Agglomérations 2012» (il testo è disponibile unicamente in tedesco e francese);
e.
Nucleo principale d'agglomerato: raggruppamento dei Comuni-nucleo principali all'interno di uno spazio a carattere urbano secondo la pubblicazione dell'UST «Lo spazio a carattere urbano in Svizzera nel 2012».

2 Tecnologia di diffusione e responsabilità

2.1
La diffusione via etere dei programmi radiofonici avviene in standard DAB+ in base al Piano nazionale di attribuzione delle frequenze115.
2.2
L'autorità concedente attribuisce le frequenze DAB+ in base all'articolo 22 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997116 sulle telecomunicazioni.
2.3
L'autorità concedente stabilisce nella concessione di radiocomunicazione DAB+ i parametri tecnici e le capacità di trasmissione.
2.4
Il concessionario di radiocomunicazione è autorizzato a utilizzare lo spettro delle frequenze conformemente alle caratteristiche tecniche e d'esercizio stabilite nella descrizione tecnica della rete ai sensi dell'articolo 18 dell'ordinanza del 18 novembre 2020117 sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze.
2.5
La descrizione tecnica della rete è rilasciata dall'autorità concedente. Se la Commissione federale delle comunicazioni è l'autorità concedente, può delegare questo compito all'UFCOM.

115 Il Piano nazionale di attribuzione delle frequenze può essere consultato gratuitamente sul sito dell'Ufficio federale delle comunicazioni all'indirizzo seguente: www.bakom.admin.ch > Frequenze e antenne > Piano nazionale di attribuzione delle frequenze.

116 RS 784.10

117 RS 784.102.1

3 Obblighi di diffusione per i concessionari di radiocomunicazione

3.1 Obblighi generali del concessionario di radiocomunicazione

3.1.1
Il concessionario di radiocomunicazione è obbligato a garantire un diritto di accesso alle emittenti definite dall'autorità concedente secondo il numero 4.
3.1.2
Diffonde il segnale in base alla concessione e in qualità sufficiente.

3.2 Obblighi della SSR

3.2.1
La SSR diffonde in primo luogo programmi radiofonici propri in base alla concessione SSR118 nonché programmi di terzi con diritto di accesso secondo il numero 4. Può diffondere programmi di terzi senza diritto di accesso a patto che le esigenze relative ai programmi radiofonici propri e a quelli che beneficiano di diritti di accesso siano soddisfatte.
3.2.2
La SSR, d'intesa con le autorità competenti, mette a disposizione lo spettro delle frequenze anche per i servizi di dati non commerciali finalizzati a proteggere la popolazione, ad es. l'allarme diffuso dalle sirene. Tale utilizzo presuppone un'autorizzazione da parte dell'UFCOM e non deve pregiudicare la diffusione dei programmi radiofonici di cui al numero 3.2.1.
3.2.3
Per la diffusione dei programmi ai sensi della concessione SSR, la SSR deve garantire un obiettivo di ricezione PI95 per almeno il 99 per cento della popolazione a livello regionale, locale e di regione linguistica.
3.2.4
Per la diffusione dei programmi deve garantire un obiettivo di ricezione MO99 per almeno il 99 per cento della rete stradale nazionale e cantonale.

118 Il testo della concessione SSR può essere consultato al seguente indirizzo: www.bakom.admin.ch > Media elettronici > Info sulle emittenti > SRG SSR > Rilascio della concessione.

3.3 Obblighi di diffusione per radio locali

3.3.1
Le emittenti titolari di una concessione secondo il numero 4 devono incaricare un concessionario di radiocomunicazione di diffondere il proprio programma. Se la copertura di una zona comporta un onere eccessivo per il concessionario, l'autorità concedente può obbligare la SSR a garantire alle emittenti private di cui al numero 4 l'accesso alle sue reti.
3.3.2
L'autorità concedente rilascia le concessioni di radiocomunicazione in modo tale che ciascuna delle zone menzionate al numero 4 sia coperta da una zona di diffusione DAB+. L'estensione di tali zone di diffusione deve equivalere almeno ad una o più zone di copertura di cui al numero 4.
3.3.3
L'autorità concedente determina quali emittenti nella zona di diffusione in questione di cui al numero 4 ricevono un diritto di accesso. Sono ammessi accordi che prevedono una diffusione più ampia.
3.3.4
Per le zone di copertura di cui al numero 4 il concessionario di radiocomunicazione deve garantire al minimo un grado di copertura del 97 per cento della popolazione. Deve garantire la qualità di copertura PI95 per la copertura di tutte le località con oltre 200 abitanti. Lungo la rete stradale nazionale e cantonale deve garantire la qualità di copertura MO99.
3.3.5
Il concessionario di radiocomunicazione presenta alle autorità concedenti un regolamento che disciplina i diritti e gli obblighi in merito all'attribuzione degli spazi di programma e all'ordine di priorità delle emittenti aventi diritto di accesso. Le disposizioni sottostanno ad autorizzazione.

4 Zone di copertura per radio locali

4.1 Radio locali commerciali

È rilasciata una concessione per la diffusione di un programma radiofonico commerciale locale con mandato di prestazioni, partecipazione al canone e diffusione via DAB+ per ciascuna delle zone di copertura seguenti:

Regione

Zona di copertura

a.

Chablais

Cantone del Vallese: circondari di Monthey e Saint-Maurice

Cantone di Vaud: circondari di Aigle e Riviera-Pays d'Enhaut

b.

Basso Vallese

Cantone del Vallese: circondari di Saint-Maurice, Martigny, Entremont, Hérens, Conthey, Sion e Sierre

c.

Alto Vallese

Cantone del Vallese: circondari di Leuk, Visp, Raron, Briga, Goms, Sierre e Sion

d.

Neuchâtel

Cantone di Neuchâtel

e.

Giura

Cantone del Giura

f.

Biel/Bienne - Giura Bernese

Cantone di Berna: circondari amministrativi di Biel/Bienne e Giura Bernese

Oneri:

Il programma è diffuso in lingua francese.

g.

Biel/Bienne - Seeland

Cantone di Berna: regione amministrativa Seeland

Cantone di Soletta: agglomerato di Grenchen

Oneri:

Il programma è diffuso in lingua tedesca.

h.

Friburgo

Cantone di Friburgo

Cantone di Vaud: circondario di Broye-Vully

Oneri:

La concessione obbliga l'emittente a diffondere un programma in lingua tedesca per la parte germanofona della zona di copertura e un programma in lingua francese per la parte francofona della zona di copertura.

i.

Oberland bernese

Cantone di Berna: regione amministrativa Oberland

j.

Emmental-Oberaargau

Cantone di Berna: regione amministrativa Emmental-Oberaargau e circondario amministrativo Bern-Mittelland ad est e a nord delle autostrade A6 e A1

k.

Svizzera centrale

Cantone di Lucerna

Cantone di Nidvaldo

Cantone di Obvaldo

Cantone di Svitto

Cantone di Uri

Cantone di Zugo

Cantone di Glarona

l.

Sciaffusa

Cantone di Sciaffusa

Cantone di Zurigo: circondario di Andelfingen e circondario di Bülach a nord del Reno

Cantone di Turgovia: parte nordoccidentale del circondario di Frauenfeld fino a Wagenhausen

m.

Svizzera sud orientale - Glarona

Cantone dei Grigioni

Cantone di Glarona

Cantone di San Gallo: circondari elettorali di Sarganserland e Werdenberg

Oneri:

La concessione obbliga l'emittente a diffondere una determinata quota minima delle trasmissioni in retoromancio e in italiano.

n.

Sopraceneri

Cantone Ticino

Cantone dei Grigioni: circondario Moesa

Oneri:

La concessione obbliga l'emittente, sotto il profilo giornalistico, a porre l'accento del proprio programma sul Sopraceneri.

o.

Sottoceneri

Cantone Ticino

Oneri:

La concessione obbliga l'emittente, sotto il profilo giornalistico, a porre l'accento del proprio programma sul Sottoceneri.

4.2 Radio locali complementari senza scopo di lucro

È rilasciata una concessione per la diffusione di un programma radiofonico complementare, senza scopo di lucro, con mandato di prestazioni, partecipazione al canone e diffusione via DAB+ in ciascuna delle zone di copertura seguenti:

Regione

Zona di copertura

a.

Ginevra

Cantone di Ginevra

Cantone di Vaud: circondario di Nyon

b.

Berna

Cantone di Berna: regione amministrativa Bern-Mittelland

c.

Argovia centrale

Cantone di Argovia: circondari di Zofingen, Olten, Gösgen, Aarau, Brugg, agglomerati di Lenzburg e Baden-Brugg

d.

Basilea

Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna: agglomerato di Basilea

e.

Lucerna

Cantone di Lucerna: agglomerato di Lucerna

Cantone di Svitto: circondario di Küssnacht

Cantone di Obvaldo: Comuni di Alpnach e Sarnen

f.

Zurigo

Cantone di Zurigo: Nucleo principale d'agglomerato di Zurigo, circondari di Dielsdorf e Bülach senza i Comuni a nord della linea Embrach-Dielsdorf

g.

Winterthur

Cantone di Zurigo: circondari di Winterthur e Pfäffikon

h.

Sciaffusa

Cantone di Sciaffusa: agglomerato di Sciaffusa

i.

San Gallo

Cantone di San Gallo: Nucleo principale d'agglomerato di San Gallo

j.

Lugano

Cantone Ticino: agglomerato di Lugano

Allegato 2119

119 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 lug. 2007 (RU 2007 3555). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 526).

(art. 38 lett. b)

Modalità di diffusione e zone di copertura per emittenti televisive regionali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

1 Modalità di diffusione

I programmi televisivi regionali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone sono diffusi su linea conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV.

2 Zone di copertura

È rilasciata una concessione per la diffusione di un programma televisivo regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone per ciascuna delle zone di copertura seguenti:

Regione

Zona di copertura

a.

Ginevra

Cantone di Ginevra

Cantone di Vaud: circondario di Nyon

b.

Vaud - Friburgo

Cantone di Vaud

Cantone di Friburgo

Cantone del Vallese: circondario di Monthey

c.

Vallese

Cantone del Vallese

Cantone di Vaud: circondario di Aigle

Oneri:

La concessione obbliga l'emittente a fornire due programmi informativi per la zona di copertura: uno per la parte di lingua tedesca e uno per quella di lingua francese. I programmi devono essere prodotti nelle rispettive zone linguistiche.

d.

Arco giurassiano

Cantone di Neuchâtel

Cantone del Giura

Cantone di Vaud: agglomerato di Yverdon-les-Bains e circondario Jura-Nord vaudois a nord dell'autostrada A9

e.

Berna

Cantone di Berna, senza la regione amministrativa del Giura bernese

Cantone di Friburgo: circondari di See e Sense

f.

Biel/Bienne

Cantone di Berna: regioni amministrative Seeland e Giura bernese

Cantone di Soletta: agglomerato di Grenchen

Cantone di Friburgo: circondario di See

Oneri:

La concessione obbliga l'emittente a fornire due programmi informativi per la zona di copertura: uno in lingua tedesca e uno in lingua francese.

g.

Basilea

Cantone di Basilea Città

Cantone di Basilea Campagna

Cantone di Soletta: circondari di Thierstein e Dorneck

Cantone di Argovia: circondari di Rheinfelden e Laufenburg

h.

Argovia - Soletta

Cantone di Argovia

Cantone di Soletta

Cantone di Berna: circondario amministrativo di Oberaargau

i.

Svizzera centrale

Cantone di Lucerna

Cantone di Zugo

Cantone di Obvaldo

Cantone di Nidvaldo

Cantone di Uri

Cantone di Svitto

j.

Zurigo - Svizzera nord orientale

Cantone di Zurigo

Cantone di Sciaffusa

Cantone di Turgovia

k.

Svizzera orientale

Cantone di San Gallo

Cantone di Appenzello Interno

Cantone di Appenzello Esterno

Cantone di Turgovia

l.

Svizzera sud orientale - Glarona

Cantone dei Grigioni

Cantone di Glarona

Cantone di San Gallo: circondari elettorali di Sargans e Werdenberg

Oneri:

La concessione obbliga l'emittente a diffondere una determinata quota minima delle trasmissioni in romancio e in italiano.

m.

Ticino

Cantone Ticino

Cantone dei Grigioni: circondario Moesa

Allegato 3120

120 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

(art. 52 cpv. 2)

Elenco dei programmi esteri che devono essere diffusi su linea

In tutta la Svizzera:

-
ARTE (digitale: integralmente; analogico: dalle 19.00)
-
3Sat
-
TV5
-
ARD
-
ORF 1
-
France 2
-
Rai Uno

Nella lingua della rispettiva regione linguistica:

-
Euronews