Versione in vigore, stato 01.01.2024

01.01.2024 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2016 - 31.12.2023
01.01.2012 - 31.12.2015
01.01.2008 - 31.12.2011
01.01.2004 - 31.12.2007
01.10.2001 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

341.1

Ordinanza
sulle prestazioni della Confederazione nel
campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

(OPPM)

del 21 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 1 lettera a, 4 capoverso 2, 6, 7 capoversi 2 e 3, 9
capoverso 2 e 18 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 19841 sulle
prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM),

ordina:

Capitolo 1: Sussidi d'esercizio agli istituti d'educazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12 Condizioni per il riconoscimento

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) concede sussidi d'esercizio (art. 5 LPPM) ai Cantoni a favore di istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti (istituti d'educazione) che ha riconosciuto in virtù dei loro gruppi abitativi sussidiabili.

2 L'UFG riconosce gli istituti d'educazione che adempiono le seguenti condizioni:

a.
una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'aiuto alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM). Alla prova della necessità si applica l'articolo 2;
b.
l'organo responsabile, l'organizzazione di gestione e l'impostazione pedagogica, nonché l'edificio e i suoi equipaggiamenti garantiscono l'esercizio a lungo termine e conforme allo scopo dell'istituto;
c.
l'istituto dispone almeno di un gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario di almeno sette posti;
d.
almeno un terzo dei giorni di permanenza sono giorni riconosciuti. Sono considerati riconosciuti i giorni di permanenza ripartiti su fanciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera b LPPM e dell'articolo 4 della presente ordinanza. I giorni di permanenza delle persone per le quali l'assicurazione per l'invalidità versa dei sussidi non sono riconosciuti;
e.3
la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell'istituto dispone di una formazione completa riconosciuta ai sensi dell'articolo 3;
f.4
almeno i tre quarti del personale socio-pedagogico assegnato all'offerta di base e alle offerte supplementari «gruppo ammissione d'urgenza/diagnosi» e «livello progressivo» secondo l'articolo 9 capoverso 4 devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3; la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell'istituto e i collaboratori che seguono una formazione parallela all'impiego sono compresi in questi tre quarti; in via eccezionale e nella misura in cui non sia inferiore ai due terzi, l'esigenza dei tre quarti può essere provvisoriamente sospesa;
g.
l'istituto è aperto a collocandi provenienti da diversi Cantoni;
h.
l'istituto è conforme al diritto federale.

3 Un singolo gruppo abitativo ha diritto ai sussidi se:

a.
dispone di personale socio‑pedagogico il cui effettivo è appropriato al numero dei collocati e al grado di difficoltà della loro assistenza;
b.
offre un'assistenza completa, sull'arco di tutto l'anno e delle 24 ore. Sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanze aziendali all'anno.

4 Gli istituti d'educazione con scuole speciali, la cui clientela è principalmente stata collocata per una formazione speciale, non sono riconosciuti.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 740).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 740).

Art. 2 Prova della necessità

1 La prova della necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM) contiene le indicazioni su:

a.
l'evoluzione della necessità di posti nonché il grado di occupazione dei singoli istituti durante gli ultimi cinque anni;
b.
l'offerta attuale di posti;
c.
lo scambio intercantonale di collocamenti;
d.
l'evoluzione futura della necessità di posti.

2 Per valutare la necessità l'UFG consulta le statistiche dell'Ufficio federale di statistica (UST), segnatamente le statistiche riguardanti la giustizia penale.

3 I Cantoni forniscono all'UST i dati necessari per l'allestimento delle pertinenti statistiche.

Art. 3 Formazioni riconosciute

Sono riconosciute le formazioni seguenti:

a.
una formazione parallela all'impiego iniziata o conclusa nell'ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale;
b.
una formazione universitaria completa adeguata alla funzione nell'istituto d'educazione o una formazione equivalente con, dopo la conclusione degli studi, un'attività professionale educativa specifica di almeno sei mesi come educatore svolta presso un'istituzione.
Art. 4 Fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gravemente turbato

Sono considerati fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è particolarmente turbato (art. 2 cpv. 2 e 5 cpv. 1 lett. b n. 2 LPPM) i fanciulli a partire dai sette anni e gli adolescenti:5

a.
che sono stati collocati in un istituto d'educazione da un'autorità attiva nel settore dell'aiuto alla gioventù conformemente all'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 314a o conformemente all'articolo 405a del Codice civile6;
b.7
che sono collocati durevolmente dai genitori in un istituto d'educazione, a condizione che una perizia raccomandi la collocazione stazionaria per ragioni familiari o sociali e un'autorità attiva nel campo dell'aiuto alla gioventù abbia approvato tale collocazione; o
c.
il cui disturbo di comportamento necessita dell'osservazione e diagnosi in un istituto d'educazione.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

6 RS 210

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Art. 5 Condizioni supplementari per il riconoscimento di istituti privati

Gli istituti d'educazione privati, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2, devono adempiere le condizioni seguenti:

a.
il responsabile è una persona giuridica riconosciuta di pubblica utilità. Uno dei suoi scopi principali è di gestire un istituto d'educazione per fanciulli e adolescenti penalmente collocati o il cui comportamento sociale è gravemente turbato;
b.
il Cantone riconosce l'istituto d'educazione e versa, eventualmente con altri Cantoni, un sussidio adeguato per l'esercizio;
c.
il finanziamento dell'esercizio è assicurato.
Art. 7 Modifiche delle condizioni di riconoscimento; revoca del riconoscimento.

1 L'autorità cantonale competente comunica per scritto e senza indugio all'UFG qualsiasi modifica della situazione di fatto o giuridica che è stata determinante per il riconoscimento.

2 L'UFG adegua la decisione di riconoscimento alla nuova situazione.8

3 Revoca il riconoscimento se le condizioni (art. 1 cpv. 2 e 3) non sono più adempiute o se, nonostante un avvertimento, l'istituto d'educazione non osserva più le condizioni e gli oneri.9

4 Può revocare il riconoscimento qualora il beneficiario dei sussidi li abbia ottenuti affermando cose false o occultando fatti.

5 ...10

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

10 Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Art. 8 Inizio e fine del diritto al sussidio

1 Il diritto al sussidio inizia al più presto il 1° gennaio dell'anno civile seguente il riconoscimento.

2 Il diritto al sussidio termina:

a.
per i singoli gruppi abitativi, con la loro soppressione;
b.
per gli istituti d'educazione, con la chiusura dell'istituto o con la revoca del riconoscimento.11

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Sezione 2: Calcolo

Art. 9 Sussidi forfetari

1 I sussidi d'esercizio destinati a istituti d'educazione sono calcolati sulla base di importi forfetari.

2 Il sussidio d'esercizio ammonta al 30 per cento dei costi del personale determinanti dell'istituto.12

3 I costi del personale determinanti risultano dall'effettivo del personale determinante moltiplicato per 94 340 franchi per posto al 100 per cento. Tale importo soggiace a un'indicizzazione annuale corrispondente alla compensazione del rincaro per il personale federale.13

4 L'effettivo del personale determinante è calcolato in base alle offerte sussidiabili dell'istituto, secondo la chiave di ripartizione seguente:

per unità:

Effettivo di personale determinante in
percentuale di occupazione:

a.
Offerta di base
1.
gruppo abitativo socio-pedagogico
stazionario

gruppo

460 %

2.
istituto di piccole dimensioni
(un gruppo abitativo)

istituto

100 %

3.
gruppo più numeroso in un istituto di
piccole dimensioni

posto,
dall'11° posto

10 %

b.
Offerta supplementare

1.
gruppo ammissione d'urgenza/diagnosi

gruppo

200 %

2.
carattere chiuso

gruppo

150 %

3.
reparto disciplinare

posto

10 %

4.
formazione professionale con scuola interna

posto

50 %

5.
formazione professionale senza scuola
interna

posto

40 %

6.
struttura diurna, forfait

gruppo

200 %

7.
livello progressivo

posto

25 %

.14

5 Per il calcolo dei sussidi d'esercizio fanno stato i giorni di permanenza determinanti nel periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno civile precedente. Tali giorni sono definiti all'interno di fasce percentuali e determinano il coefficiente per l'ammontare dei sussidi conformemente ai livelli seguenti:

Livello

Fascia percentuale
dei giorni di permanenza determinanti

Coefficiente

1

100 %

100 %

2

95-99 %

97 %

3

90-94 %

92 %

4

85-89 %

87 %

5

80-84 %

82 %

ecc.15

6 Se la quota di tre quarti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera f non è raggiunta, i costi del personale determinanti sono ridotti del 10 per cento per il periodo effettivo durante il quale la quota non è stata raggiunta.16

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Sezione 3: Accordo di prestazione

Art. 10

1 L'UFG e l'autorità cantonale competente concludono un accordo di prestazione (art. 7 cpv. 3 LPPM). L'accordo di prestazione contiene le indicazioni seguenti:17

a.18
l'elenco degli istituti d'educazione riconosciuti;
b.19
le offerte sussidiabili di ogni istituto;
c.20
i costi del personale determinanti per ogni istituto;
d.
la fascia dei giorni di permanenza riconosciuti;
e.
il sussidio d'esercizio forfetario annuale per ogni istituto;
f.
le conseguenze in caso di inadempienza provvisoria della quota di tre quarti di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera f.

2 L'accordo di prestazione ha una durata di quattro anni. È rinnovato se l'UFG, esaminando le condizioni per il riconoscimento, constata che continuano ad essere adempite.

3 ...21

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

21 Abrogato dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Capitolo 2: Sussidi di costruzione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Prova della necessità

I sussidi di costruzione della Confederazione sono concessi soltanto se una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure o dell'aiuto alla gioventù dimostra che l'istituto risponde a una necessità (art. 3 cpv. 1 lett. a LPPM). Alla prova della necessità si applica l'articolo 2.

Art. 12 Metodo di calcolo

1 La Confederazione calcola di regola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM).

2 I costi effettivi sono presi in considerazione in casi particolari, segnatamente quando l'applicazione del sussidio forfetario per singolo posto comporta una variazione superiore al 30 per cento rispetto ai costi effettivi.

Art. 13 Costi di costruzione riconosciuti

1 Sono considerati costi di costruzione riconosciuti (art. 4 cpv. 1 LPPM) le spese necessarie per:

a.
la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione degli edifici, compresi gli alloggi del personale indispensabili all'esercizio dell'istituto;
b.
l'acquisto di immobili, senza i costi del terreno, di urbanizzazione e accessori;
c.
i lavori preparatori e di sistemazione esterna;
d.
gli impianti sportivi e per il tempo libero;
e.
l'acquisto delle prime attrezzature d'esercizio e della prima mobilia.

2 I costi di costruzione di un'azienda agricola o industriale sono riconosciuti nella misura in cui sono indispensabili alla formazione o all'occupazione dei collocati.

3 I costi accessori di costruzione e per i lavori di manutenzione non sono riconosciuti.

4 L'UFG emana direttive per il calcolo dei costi di costruzione riconosciuti.22

22 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5023).

Art. 15 Determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all'evoluzione dei costi e al rincaro

1 D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) determina i sussidi forfetari e i supplementi ai sensi delle sezioni 2 e 3. Le cerchie interessate devono essere previamente sentite nell'ambito di un'indagine conoscitiva secondo l'articolo 10 della legge del 18 marzo 200523 sulla consultazione.

2 Il DFGP esamina periodicamente i sussidi forfetari e i supplementi fissati e, d'intesa con il DFF, li adegua. Nel frattempo l'UFG li adatta annualmente in funzione dell'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni.

3 Nel singolo caso, l'UFG al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione, d'ampliamento o di trasformazione, adatta i costi riconosciuti al rincaro secondo le proprie direttive (art. 13 cpv. 4).24

23 RS 172.061

24 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5023).

Sezione 2: Istituti d'educazione

Art. 16 Condizioni per la concessione di sussidi

1 La Confederazione accorda i sussidi di costruzione agli istituti d'educazione riconosciuti sussidiabili ai sensi dell'articolo 1.

2 Se i sussidi di costruzione sono versati a un nuovo istituto d'educazione che al momento del conteggio finale è in esercizio da meno di tre anni, al termine dei tre anni d'esercizio è esaminato se è stata raggiunta la media necessaria di giorni di permanenza (art. 1 cpv. 2 lett. i). In caso contrario, è chiesta la restituzione dell'insieme del sussidio di costruzione versato.

Art. 17 Sussidi forfetari per singolo posto

1 Il DFGP fissa un sussidio forfetario per singolo posto «istituto d'educazione».

2 Per i settori determinanti dell'istituto i sussidi forfetari sono stabiliti in franchi, per superficie computabile massima. Servono da criterio i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi istituti di riferimento.

3 Un progetto di costruzione beneficia del sussidio forfetario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dell'istituto tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfetario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per i supplementi, esclusi quelli per gli alloggi del personale e per la palestra.

4 In caso di costruzione di un nuovo istituto i sussidi forfetari per singolo posto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal DFGP sono raggiunti.

Art. 18 Supplementi e riduzioni

1 Il DFGP fissa supplementi per:

a.
la costruzione degli alloggi del personale indispensabili all'esercizio dell'istituto; il supplemento tiene conto del livello generale dei prezzi nella costruzione di abitazioni;
b.
la costruzione di una palestra; il supplemento corrisponde ai costi per la costruzione di una palestra semplice con una superficie di 260 m2;
c.
la costruzione di un impianto scolastico;
d.
i laboratori indispensabili all'esercizio dell'istituto secondo l'impostazione e che superano i valori delle superfici già contenute nell'istituto tipo; per i laboratori utilizzati per la produzione e che a causa del loro ampliamento necessitano di una superficie maggiore è versato un ulteriore supplemento;
e.
l'infrastruttura minima necessaria di istituti d'educazione con non più di 15 posti; il supplemento è stabilito percentualmente;
f.
lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili delle nuove costruzioni; i supplementi sono calcolati come quote percentuali dei sussidi forfetari per singolo posto;
g.
i costi supplementari dovuti al carattere chiuso di un istituto ed eccedenti gli abituali limiti di sicurezza previsti per un istituto (supplemento relativo alla sicurezza); il supplemento relativo alla sicurezza è fissato per singolo posto.25

2 In caso di trasformazione i sussidi forfetari per singolo posto incluso un eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d'intervento e la quota oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili sono calcolati in base ai costi effettivi riconosciuti.

3 In caso di istituti d'educazione, che adempiono soltanto in parte i compiti previsti dall'articolo 2 LPPM, il sussidio forfetario è ridotto proporzionalmente al numero di giorni di permanenza non riconosciuti (art. 1 cpv. 2 lett. i e art. 4 cpv. 3 LPPM).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Sezione 3: Stabilimenti per adulti

Art. 19 Sussidi forfetari per singolo posto

1 Il DFGP determina i sussidi forfetari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo seguenti:

a.
«stabilimento chiuso»;
b.
«stabilimento aperto»;
c.
«carcere».26

1bis Gli stabilimenti del tipo «stabilimento chiuso» e «stabilimento aperto» servono esclusivamente all'esecuzione delle pene e delle misure secondo la LPPM, mentre lo stabilimento del tipo «carcere» serve solo in parte a tale scopo.27

2 Per ogni settore determinante degli stabilimenti, l'ammontare dei sussidi forfetari per singolo posto è stabilito in franchi per superficie determinante massima. Servono da criterio i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi stabilimenti di riferimento.

3 Un progetto di costruzione beneficia del sussidio forfetario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dello stabilimento tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfetario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per il supplemento relativo alla sicurezza.

4 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento i sussidi forfetari per singolo posto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal DFGP sono raggiunti.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Art. 2028 Supplementi relativi alla sicurezza

1 I costi supplementari dovuti al rafforzamento del carattere chiuso dello stabilimento e quelli eccedenti gli abituali limiti delle misure di sicurezza di uno stabilimento sono compensati con un supplemento relativo alla sicurezza per singolo posto.

2 Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento per la sicurezza.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Art. 20a29 Supplementi per piccoli stabilimenti e riduzioni per grandi stabilimenti

1 È concesso un supplemento percentuale del prezzo di settore per l'infrastruttura minima necessaria nei seguenti piccoli stabilimenti:

a.
stabilimenti del tipo «carcere» con un massimo di 39 posti;
b.
stabilimenti del tipo «aperto» e «chiuso» con un massimo di 49 posti.

2 Per gli stabilimenti con oltre 200 posti i prezzi di settore sono ridotti percentualmente.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Art. 20b30 Supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione

1 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono concessi supplementi per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sotto forma di quote percentuali dei rispettivi sussidi forfetari per singolo posto.

2 In caso di trasformazione di uno stabilimento, i sussidi forfetari sono ridotti secondo un coefficiente di correzione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d'intervento e la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e per le attrezzature mobili sono calcolati in base ai costi effettivi riconosciuti.

30 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

Art. 20c31 Supplementi per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva, di locali terapeutici e di locali destinati alla formazione

1 Per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.

2 Per la costruzione di locali terapeutici negli stabilimenti chiusi, destinati specificamente all'esecuzione delle misure di cui all'articolo 59 capoverso 3 del Codice penale32, è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.

3 Per la costruzione di locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento calcolato in base alla superficie.

4 Per le aziende industriali che a causa del loro orientamento necessitano di una superficie maggiore, il valore di superficie tipo per il settore «lavoro» è aumentato.

31 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4725).

32 RS 311.0

Capitolo 3: Progetti sperimentali

Art. 21 Condizione per la concessione di sussidi

La Confederazione può concedere sussidi per progetti sperimentali (art. 8 LPPM) in particolare se questi ultimi hanno lo scopo di gettare basi essenziali per l'applicazione generale, indispensabili a innovazioni nell'esecuzione delle pene e misure e nell'aiuto alla gioventù.

Art. 22 Determinazione del sussidio; condizioni e oneri

1 L'UFG definisce in ogni singolo caso le spese riconosciute.

2 Subordina la concessione di sussidi a condizioni e la vincola a oneri che garantiscono una destinazione adeguata dei fondi e una valutazione corretta dei progetti sperimentali.

Art. 23 Valutazione

1 Per la valutazione di un progetto sperimentale è possibile effettuare studi riguardanti la recidiva.

2 L'UST mette a disposizione i dati necessari per tali studi.

3 I costi per i rilevamenti, effettuati dopo lo scadere della durata massima dei sussidi di cinque anni, sono a carico del richiedente.

Capitolo 4:
Sussidi al Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali
34

34 La denominazione è stata adeguata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 25 apr. 2017. Di questo adeguamento è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 24

1 Su domanda ed entro i limiti dei crediti stanziati, l'UFG versa sussidi al Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (art. 10a LPPM).

2 I sussidi servono al finanziamento della formazione e del perfezionamento del personale preposto all'esecuzione delle pene, nella misura in cui i siano conformi agli standard determinati.

Capitolo 5: Organizzazione e procedura

Art. 25 Organo decisionale e per la conclusione di accordi di prestazione

1 L'UFG prende le decisioni per il riconoscimento del diritto ai sussidi nonché per l'assegnazione e il versamento dei sussidi.

2 Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso:

a.
dall'UFG, fino a 3 milioni di franchi;
b.
dall'UFG d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, oltre i 3 milioni di franchi.

3 L'UFG firma gli accordi di prestazione con l'autorità cantonale competente.

Art. 26 Autorità cantonale competente

Per l'ambito dei sussidi d'esercizio agli istituti d'educazione e dei sussidi di costruzione agli istituti privati ogni Cantone designa un'unica autorità cantonale responsabile del contatto con l'UFG.

Art. 27 Procedura per la presentazione delle domande e per l'annuncio di progetti di costruzione

1 Le domande di sussidi di costruzione e l'annuncio di progetti di costruzione devono essere indirizzati, con i documenti necessari, all'autorità cantonale competente.

2 L'autorità cantonale esamina le domande o i progetti e li trasmette all'UFG unitamente al suo parere.

3 L'UFG permette all'autorità cantonale di assistere alle deliberazioni sulle domande o sui progetti e la porta a conoscenza delle corrispondenze relative.

Art. 28 Termini

1 Le domande di sussidi di costruzione devono essere presentate all'UFG al più tardi sei mesi prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente deve annunciare il progetto all'UFG prima di conferire un mandato di progettazione e mettere a punto con esso l'impostazione generale e il programma dei locali.

2 Le altre domande devono pure essere presentate all'UFG e precisamente:

a.
entro il 1° marzo se concernono il riconoscimento di istituti d'educazione e di nuove offerte di istituti riconosciuti;
b.
entro il 1° marzo o il 1° settembre se concernono i sussidi per progetti sperimentali;
c.
entro il 1° marzo se concernono i sussidi per il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali.
Art. 29 Assegnazione di sussidi di costruzione forfetari

1 Quando il programma dei locali è stato messo a punto e approvato, l'UFG comunica il probabile ammontare dei sussidi forfetari.

2 Dopo l'approvazione del progetto e dei relativi crediti da parte delle autorità cantonali competenti, il sussidio è assegnato a titolo definitivo.

3 In caso di progetti di organi responsabili privati l'assegnazione definitiva ha luogo soltanto dopo l'approvazione da parte delle autorità cantonali.

Art. 30 Sussidi differiti e restituzione di sussidi

1 La Confederazione può accordare sussidi di costruzione a cose fatte se:

a.
un istituto, in seguito a un cambiamento di destinazione, entra totalmente o parzialmente nel campo d'applicazione dell'articolo 2 LPPM e, per questa ragione, l'ente responsabile è tenuto a rimborsare sussidi di costruzione concessi in virtù di altre leggi federali; o
b.
i motivi di una riduzione dei sussidi (art. 4 cpv. 3 LPPM) o di una restituzione di questi ultimi (art. 12 cpv. 2 LPPM) non esistono più.

2 I sussidi devono essere proporzionalmente restituiti (art. 12 cpv. 2 LPPM), se:

a.
l'istituto viene parzialmente usato per uno scopo diverso da quello previsto; o
b.
un fattore determinante per il calcolo del sussidio, in particolare la quota dei giorni di permanenza riconosciuti, si è profondamente modificato.

3 L'UFG può esigere che il beneficiario di sussidi di costruzione per un istituto privato garantisca le pretese della Confederazione alla restituzione mediante ipoteche di un ammontare equivalente.

Art. 32 Versamento dei sussidi d'esercizio; acconti

1 La metà del sussidio d'esercizio forfetario fissato nell'accordo di prestazione è versato al Cantone entro il 31 maggio dell'anno in corso. Il conteggio finale è effettuato entro il 30 novembre dell'anno in corso.

2 L'autorità cantonale competente deve provvedere al versamento dei sussidi sotto forma di acconti e conteggi finali all'istituto d'educazione sussidiabile.

Art. 33 Collaborazione dei beneficiari di sussidi

1 I beneficiari di sussidi della Confederazione fanno figurare questi ultimi distintamente nel bilancio e nel conto d'esercizio annui dell'istituto (art. 11 LPPM).

2 Essi forniscono all'UFG tutte le informazioni determinanti per la concessione di sussidi. Su domanda permettono di consultare i libri, le pezze giustificative e altri documenti e li producono.

3 L'UFG può procedere a ispezioni o incaricarne l'autorità cantonale competente.

Capitolo 6: Disposizioni finali