01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2021 - 31.12.2023
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2009 - 30.09.2020
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2001 - 31.12.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d'assicurazione (LCA), ordina: Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

Art. 1

Forme di previdenza

1

Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute: a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione; b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

2

Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità3, che a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

3

Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

4

I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

RU 1985 1778 1

RS 831.40

2

RS 221.229.1 3 RU

1986 326

831.461.3

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.461.3


Art. 2

Beneficiari 1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti: a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza; b.4 dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente: 1.5 il coniuge superstite o il partner registrato superstite, 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; 3. i

genitori;

4. i fratelli e le sorelle; 5. gli altri

eredi.

2

L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.6 3

L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.7

Art. 3

Pagamento delle prestazioni 1

Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.9 2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti: a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato; b. l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza; 4

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

5

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

6

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

7

Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

8 RS

831.10

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1068).Vedi le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

OPP 3

3

831.461.3

c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso; d.10 l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 199311 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

3

La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per: a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio; b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio; c. la restituzione di mutui ipotecari.12 4

Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.13 5

I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2-4 dell'ordinanza del 3 ottobre 199414 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.15 6 Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.16

Art. 4

Cessione, costituzione in pegno, compensazione 1

Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.17 2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP18 o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni19 e gli articoli 8-10 dell'ordinanza del 10

Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.425).

11

RS 831.42

12

Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

13

Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

14

RS 831.411

15

Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

16 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

17

Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

18

RS 831.40

19

RS 220

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.461.3

3 ottobre 199420 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.21 3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.22 4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della L del 18 giu. 200423 sull'unione domestica registrata).24

Art. 5

Investimenti 1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti solo presso o tramite una banca assoggettata alla legge federale dell'8 novembre 193425 sulle banche e le casse di risparmio.

2

Gli investimenti effettuati in nome proprio da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario ai sensi della legge sulle banche e le casse di risparmio.

3

L'articolo 71 capoverso 1 LPP e gli articoli 49 a 60 dell'ordinanza del 18 aprile 198426 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano agli investimenti. I limiti previsti all'articolo 54 lettera b OPP 2 non si applicano tuttavia alla concessione o alla ripresa di prestiti ipotecari destinati a finanziare la proprietà d'una abitazione che serve al fabbisogno dell'intestatario.

Sezione 2: Trattamento fiscale

Art. 6

Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.

20

RS 831.411

21

Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3455).

23 RS

211.231

24 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

25

RS 952.0

26

RS 831.441.1

OPP 3

5

831.461.3


Art. 7

Deduzione dei contributi 1

I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente: a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP; b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.

2

I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.27 3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS28).29 4 Nell'anno in cui è raggiunta l'età ordinaria della rendita, può essere versato l'intero contributo.30


Art. 8

Obbligo d'attestazione

Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

1 La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

2

L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

27 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

28 RS

831.10

29 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1068).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1068).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.461.3

Disposizione finale della modificazione del 21 febbraio 200131 Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS32).

31 RU

2001 1068

32 RS

831.10