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1

Ordinanza

sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d'assicurazione (LCA), ordina: Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

Art. 1

Forme di previdenza

1

Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute: a. il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione; b. la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

2

Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità3, che a. sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e b. sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

3

Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

4

I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

RU 1985 1778 1

RS 831.40

2

RS 221.229.1 3 RU

1986 326

831.461.3

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.461.3


Art. 2

Beneficiari 1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti: a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza; b.4 dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente: 1.5 il coniuge superstite o il partner registrato superstite, 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; 3. i

genitori;

4. i fratelli e le sorelle; 5. gli altri

eredi.

2

L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.6 3

L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.7

Art. 3

Pagamento delle prestazioni 1

Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.9 2 Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti: a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato; 4

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

5

Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

6

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

7

Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

8 RS

831.10

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).

OPP 3

3

831.461.3

b. l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza; c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso; d.10 l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 199311 sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

3

La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per: a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio; b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio; c. la restituzione di mutui ipotecari.12 4

Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.13 5

I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2-4 dell'ordinanza del 3 ottobre 199414 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.15 6 Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.16

Art. 4

Cessione, costituzione in pegno, compensazione 1

Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.17 10

Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.425).

11

RS 831.42

12

Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU 1989 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

13

Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

14

RS 831.411

15

Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

16 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

17

Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.461.3

2

Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30b LPP18 o l'articolo 331d del Codice delle obbligazioni19 e gli articoli 8-10 dell'ordinanza del 3 ottobre 199420 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.21 3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.22 4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della L del 18 giu. 200423 sull'unione domestica registrata).24

Art. 5

25 Investimenti 1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell'8 novembre 193426 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una siffatta banca.

2

I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche.

3

Gli articoli 49-58 dell'ordinanza del 18 aprile 198427 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un'elevata solvibilità.

18

RS 831.40

19

RS 220

20

RS 831.411

21

Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

22

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3455).

23 RS

211.231

24 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

25 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

26 RS 952.0

27

RS 831.441.1

OPP 3

5

831.461.3

Sezione 2: Trattamento fiscale

Art. 6

Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.


Art. 7

Deduzione dei contributi 1

I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente: a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP; b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.

2

I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.28 3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS29).30 4 Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.31

Art. 8

Obbligo d'attestazione

Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

28 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

29 RS

831.10

30 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU 2001 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5177).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.461.3

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

1 La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

2

L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 200132
Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS33).

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 200834 L'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev'essere
adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

32 RU

2001 1068

33 RS

831.10

34 RU

2008 4651