01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.09.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
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1

Ordinanza

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) del 18 aprile 1984 (Stato 1° gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ordina: Capitolo 1:2 Principi della previdenza professionale Sezione 1: Adeguatezza

Art. 1

Contributi e prestazioni (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) 1

Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute.

2

Conformemente al modello di calcolo: a. le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure b. l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS.

3

Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento.

4

L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP.

RU 1984 543

1

RS 831.40

2

Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

831.441.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.441.1

a Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) 1

Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il complesso dei rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

2

Gli indipendenti che fanno assicurare il loro reddito presso più istituti di previdenza devono adottare le misure necessarie affinché il complesso dei loro rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

b Pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP) 1

Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell'istituto di previdenza può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio.

2

Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l'assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.

Sezione 2: Collettività
c Piani di

previdenza

(art. 1 cpv. 3 LPP) 1

Il principio della collettività è rispettato quando l'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata prevede nel suo regolamento una o più collettività di assicurati.

L'appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi quali in particolare l'anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell'azienda, l'età o il livello salariale.

2

Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede per principio la possibilità di assicurarne altre.

Questo capoverso non si applica tuttavia all'assicurazione facoltativa degli indipendenti giusta l'articolo 44 LPP.

d Possibilità di scegliere tra più piani di previdenza (art. 1 cpv. 3 LPP) 1

L'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività.

3 RS

831.42

OPP 2

3

831.441.1

2

La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L'aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.

e4 Scelta delle strategie d'investimento (art. 1 cpv. 3 LPP) Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito dello stesso piano di previdenza.

Sezione 3: Parità di trattamento (art. 1 cpv. 3 LPP)
f Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una
collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza.

Sezione 4: Pianificazione previdenziale (art. 1 cpv. 3 LPP)
g
Il principio della pianificazione previdenziale è rispettato quando l'istituto di previdenza fissa in modo preciso nel suo regolamento le diverse prestazioni offerte, le modalità del loro finanziamento e le condizioni di diritto, i piani di previdenza proposti e le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani di previdenza. Il piano di previdenza deve fondarsi su parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti.

4

Vedi anche la lett. b delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 avanti l'all. alla fine del presente testo.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.441.1

Sezione 5: Principio d'assicurazione (art. 1 cpv. 3 LPP)
h5 1 Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 6 per cento dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità; per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. Se a un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavoro, per il calcolo della percentuale minima sono determinanti i contributi per le collettività ed i piani di un solo datore di lavoro.

2

Negli istituti di previdenza che applicano esclusivamente la previdenza più estesa ed extraobbligatoria, il principio d'assicurazione è parimenti rispettato quando, conformemente al regolamento, l'avere di vecchiaia è alimentato senza la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità nei casi in cui, in ragione del rischio considerevolmente accresciuto rilevato da un esame medico, la copertura dei predetti rischi è esclusa dall'assicurazione. In questi casi le prestazioni di vecchiaia possono essere versate solo in forma di rendita.

Sezione 6: Età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP)
i6 1 I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un'età di pensionamento inferiore a 58 anni.

2

Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1: a. in caso di ristrutturazioni aziendali; b. nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.

5

Vedi anche la lett. c delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 avanti l'all. alla fine del presente testo.

6

Vedi anche la lett. d delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 avanti l'all. alla fine del presente testo.

OPP 2

5

831.441.1

Capitolo 1a: Assicurazione obbligatoria dei salariati7 Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato
j8 Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 2 LPP) 1

I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria: a. i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;

b. i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; se il rapporto di lavoro è prolungato oltre i tre mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;

c. i salariati che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale; d.9 le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento, ai sensi dell'AI;

e.10 i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che vi lavorano: 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati, 2. i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

2

I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al competente istituto di previdenza.

3

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

4

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all'articolo 46 LPP.

7 Originario

cap.

1.

8

Originario art. 1.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

10 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.441.1


Art. 2


11

Fornitura di personale a prestito (art. 2 cpv. 4 LPP) I lavoratori occupati in un'impresa acquisitrice nell'ambito di una fornitura di personale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 198912 sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell'impresa che presta il personale.


Art. 3

Determinazione del salario coordinato (art. 7 cpv. 2 e 8 LPP) 1

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario; b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

2

L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento.

Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria.

a13 Importo minimo del salario assicurato (art. 8 LPP) 1

Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 19 890 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3315 franchi.14 2 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l'assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 4.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

12 RS

823.11

13 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4159).

OPP 2

7

831.441.1


Art. 4


15

Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi (art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 195916 sull'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti come segue: Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera Riduzione degli importi limite ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾


Art. 5

17 Adattamento all'AVS

(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue: Importi precedenti

franchi

Nuovi importi

franchi

19 350

19 890

22 575

23 205

77 400

79 560

3 225

3 315


Art. 6

Inizio dell'assicurazione

(art. 10 cpv. 1 LPP) L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro.

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7

Effetti dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza (art. 11 cpv. 1 LPP) 1

L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

2

Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

16 RS

831.20

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4159).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.441.1

siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.


Art. 8


18



Art. 9

Verifica dell'affiliazione

(art. 11 e 56 cpv. 1 lett. h LPP19) 1

Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

2

Egli deve consegnarle un'attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata dall'autorità di vigilanza costituisce un'attestazione sufficiente.

3

La cassa di compensazione dell'AVS annuncia all'istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d'affiliazione. Essa gli trasmette l'inserto.20 4 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.21 5 Il fondo di garanzia versa alle casse di compensazione dell'AVS un'indennità di 9 franchi per ogni caso esaminato nell'ambito della verifica dell'affiliazione dei datori di lavoro ad esse assoggettati (art. 11 cpv. 4 LPP). Entro il 31 marzo dell'anno successivo, le casse di compensazione dell'AVS annunciano al fondo di garanzia i controlli da esse effettuati mediante il formulario prescritto dall'Ufficio federale.22

Art. 10

Obbligo d'informare del datore di lavoro (art. 11 LPP) Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di controllo le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze (art. 35).

18 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

9

831.441.1

Sezione 3:

Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio

Art. 11

Tenuta dei conti individuali di vecchiaia (art. 15 e 16 LPP) 1

L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

2

Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia: a. l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente; b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

3

Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia: a.23 l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 della legge del 17 dicembre 199324 sul libero passaggio (LFLP); b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

4

Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia: a. l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;

b. l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;

c. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.


Art. 12


25

Saggio minimo d'interesse (art. 15 cpv. 2 LPP) Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo; b.26 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

24

RS 831.42

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.441.1

c.27 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;

d.28 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo; e.29 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008: del 2,75 per cento al minimo.

a e 12b 30

Art. 13

Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 16 LPP) L'età determinante il tasso applicabile al calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.


Art. 14


31

Conto di vecchiaia di assicurati invalidi (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP32)33 1

Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.

2

L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

3

Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.

4

Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.


Art. 15


34

Casi d'invalidità parziale (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) 1

Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente al diritto alla rendita e in una parte attiva come segue: 27 Introdottta dal n. I dell'O del 10 sett.. 2003 (RU 2003 3523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

28 Introdotta dal n. I dell'O del 1° set. 2004 (RU 2004 4249). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4441).

29 Introdotta dal n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4441).

30 Introdotti dal n. I dell'O del 23 ott. 2002 (RU 2002 3904). Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

31 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

32

RS 831.42

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

11

831.441.1

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera Avere di vecchiaia fondato sull'invalidità parziale Avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata ¼ ¼ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¼

2

La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP35.


Art. 16

Determinazione della prestazione di libero passaggio secondo il regime obbligatorio (art. 15 LPP e 18 LFLP36)37 1

Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve indicare separatamente l'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP. Se l'assicurato ha raggiunto l'età di 50 anni, l'istituto deve indicare anche lo stato dell'avere di vecchiaia in questa data ...38 2 Sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP anche gli interessi risultanti da un saggio superiore al saggio minimo fissato nell'articolo 12.39 Sezione 3a:40 Scioglimento dei contratti
a Calcolo della riserva matematica (art. 53e cpv. 8 LPP) 1

In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP41, la riserva matematica corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 3 ottobre 199442 sul libero passaggio.

35 RS

831.42

36

RS 831.42

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

38

Rinvio stralciato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

40 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

41 RS

831.42

42 RS

831.425

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.441.1

2

Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono il suo disciplinamento all'approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni private.

3

L'istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest'ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 53e cpv. 7 LPP) Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all'insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l'istituto di previdenza competente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione

Art. 17


43



Art. 18


44
Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d'invalidità (art. 24 cpv. 4 e 34 cpv. 1 lett. a LPP45) 1

In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

2

Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi dodici mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

3

Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa.

43 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

44 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

13

831.441.1


Art. 19


46



Art. 20

Diritto del coniuge divorziato e dell'ex partner registrato alle prestazioni per i superstiti (art. 19 cpv. 3 e 19a LPP) 47 1

Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni, e b. in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.48 1bis

In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica, l'ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: a. l'unione domestica sia durata almeno dieci anni, e b. gli sia stata assegnata un'indennità in capitale o una rendita vitalizia in virtù della sentenza di scioglimento.49 2

Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell'AVS e dell'AI, superino l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata.50
a51 Contributi versati dall'assicurato (art. 20a cpv. 1 lett. c LPP) I contributi versati dall'assicurato secondo l'articolo 20a capoverso 1 lettera c LPP comprendono anche le somme di acquisto da esso versate.

46

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

47 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

49 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

50 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.441.1

Sezione 5:52 ...

Art. 21

a 23 Sezione 6:

Sovrindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Art. 24

Profitti indebiti

(art. 34a LPP)53 1

L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

2

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità.54 3 I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.55 4

L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

5

L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.

52 Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

55 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

OPP 2

15

831.441.1


Art. 25


56

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare (art. 34a LPP)57 1

L'istituto di previdenza può ridurre il versamento di prestazioni giusta l'articolo 24 se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono già obbligate a fornire prestazioni per lo stesso evento assicurato.

2

L'istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 200058 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 della legge federale del 20 marzo 198159 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), 39 LAINF, 65 della legge federale del 19 giugno 199260 sull'assicurazione militare (LAM) o 66 LAM.61 3

...62


Art. 26


63

Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)64 L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se: a. l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

58 RS

830.1

59 RS

832.20

60 RS

833.1

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

62 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

63 Originario art. 27.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.441.1

Sezione 7:65 Regresso

Art. 27

Surrogazione (art. 34b LPP) 1

Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'istituto di previdenza.

2

Ai diritti passati all'istituto di previdenza sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'istituto di previdenza, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui esso è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato a erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

3

Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, l'istituto di previdenza è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall'istituto di previdenza per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

a Estensione (art. 34b LPP) 1

L'istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

2

Se l'istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l'evento assicurato è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP passano all'istituto di previdenza nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

3

I diritti che non passano all'istituto di previdenza rimangono acquisiti dall'assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP.

Se può essere recuperata unicamente una parte dell'indennità dovuta dal terzo, l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.

65 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

17

831.441.1

b Classificazione dei

diritti

(art. 34b LPP) 1

I diritti passano all'istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.

2

Sono segnatamente prestazioni di uguale natura: a. le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l'indennizzo per incapacità al guadagno; b. le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

c Limitazione del diritto di regresso (art. 34b LPP) 1

L'istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell'assicurato, i parenti dell'assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato unicamente se hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.66 2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell'assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

3

La limitazione del diritto di regresso dell'istituto di previdenza vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.67
d Convenzioni (art. 34b LPP) L'istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l'articolo 34b LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72-75 LPGA68 e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.

e Rapporto tra l'istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso (art. 34b LPP) Se all'azione di regresso partecipano l'istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 34b LPP o 72 segg. LPGA69, l'istituto e le assicurazioni 66 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

67 Introdotto dal n. II 4 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

68 RS

830.1

69 RS

830.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.441.1

costituiscono una comunità di creditori in solido. Le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti dovute da ognuna di esse.

f Regresso contro un responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile (art. 34b LPP) Se all'azione di regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un'intesa, la rappresentanza è esercitata nell'ordine seguente: a. dall'assicurazione contro gli infortuni; b. dall'assicurazione militare;

c. dall'assicurazione malattia;

d. dall'AVS/AI.

Sezione 8:70 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale
g Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale (Art. 53d cpv. 1 LPP e art. 23 cpv. 1 LFLP)71 1

In caso di liquidazione totale o parziale, sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l'uscita è individuale e un diritto individuale o collettivo se l'uscita è collettiva.72 1bis Per il calcolo dei fondi liberi l'istituto di previdenza deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.73 2 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire possono essere adeguati di conseguenza.

3

I disavanzi tecnici sono determinati secondo l'articolo 44 OPP 2. Un'eventuale deduzione di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione d'uscita. Se la prestazione d'uscita è già stata versata senza diminuzioni, l'assicurato deve restituire l'importo corrispondente alla deduzione.

70 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

OPP 2

19

831.441.1

h Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale (art. 53d cpv. 1 LPP) 1

Se più assicurati aderiscono come gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione secondo l'articolo 48e, sempre che i rischi attuariali e legati agli investimenti siano parimenti trasferiti.74 In particolare occorre considerare anche la forma dei valori patrimoniali da trasferire. Inoltre, si può tener conto anche del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione.

2

In caso di uscita collettiva, l'organo paritetico o l'organo competente dell'istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione.

3

Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

4

In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire possono essere adeguati di conseguenza.

5

Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

Sezione 9:75 Conservazione di documenti relativi alla previdenza
i Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza (art. 41 cpv. 8 LPP) 1

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti degli assicurati, ossia: a. documenti concernenti l'avere di previdenza; b. documenti concernenti i conti o le polizze dell'assicurato; c.76 documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata; 74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

75 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

76 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 20

831.441.1

d. contratti di affiliazione del datore di lavoro con l'istituto di previdenza; e. regolamenti; f. corrispondenza importante;

g. documenti che consentono di identificare gli assicurati.

2

I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

j Termine di conservazione (art. 41 cpv. 8 LPP) 1

Se sono versate prestazioni di previdenza, l'obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l'obbligo di erogare le prestazioni.

2

Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l'assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l'assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.

3

In caso di libero passaggio, l'obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d'uscita dell'assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

k Obbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione (art. 41 cpv. 8 LPP) In caso di liquidazione di un istituto della previdenza professionale, compete ai liquidatori accertarsi che i documenti siano conservati correttamente.

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 28

Adesione all'assicurazione facoltativa (art. 4, 44 e 46 LPP) Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.


Art. 29

Salario coordinato

(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP) 1

Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dell'assicurato.

2

Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria.

OPP 2

21

831.441.1

3

L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.


Art. 30

Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione (art. 46 cpv. 3 LPP) 1

Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS.

2

L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d'assicurazione seguente questa comunicazione.


Art. 31

Contributi del datore di lavoro (art. 46 cpv. 3 LPP) 1

I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro.

2

Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

3

Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire nell'assicurazione facoltativa.

4

Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano:

a. il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3); b. il corrispondente salario coordinato; c. il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato; d. l'importo dovuto dal datore di lavoro.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

831.441.1


Art. 32

Incasso dei contributi da parte dell'istituto di previdenza (art. 46 cpv. 4 LPP) 1

Se il salariato ha incaricato l'istituto di previdenza dell'incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l'istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.

2

Le spese d'incasso sono a carico del salariato.

Capitolo 3: Organizzazione Sezione 1: Ufficio di controllo

Art. 33

77 Condizioni 1 Possono esercitare la funzione di ufficio di controllo di istituti di previdenza professionale, fatto salvo il capoverso 3, le persone fisiche e le imprese di revisione che sono state abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori in quanto periti revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 200578 sui revisori.

2

Alla condizione prevista dal capoverso 1, il Controllo federale delle finanze e i controlli cantonali delle finanze possono pure esercitare la funzione di ufficio di controllo.

3

Possono esercitare la funzione di ufficio di controllo di fondazioni di investimento soltanto le imprese di revisione che sono state abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori in quanto imprese di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.


Art. 34

Indipendenza (art. 53 cpv. 1 e 4 LPP) L'ufficio di controllo secondo l'articolo 33 lettera a, c e d non può essere vincolato dalle direttive: a. di persone responsabili della gestione o dell'amministrazione dell'istituto di previdenza;

b. del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro; c. degli organi dirigenti dell'associazione, se si tratta di un istituto di previdenza d'associazione;

d. del fondatore, se si tratta di una fondazione.

77 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 221.302.3).

78 RS

221.302

OPP 2

23

831.441.1


Art. 35

Compiti (art. 53 cpv. 1 e 4, 53a e 62 cpv. 1 LPP)79 1

L'ufficio di controllo verifica annualmente: a. la conformità del conto annuale e dei conti di vecchiaia alla legge, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti (legittimità);

b. la legittimità della gestione, in particolare della riscossione dei contributi e del versamento di prestazioni, come anche dell'investimento; c. il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48f-48h e 49a capoversi 3 e 4.80

2

...81

3

L'ufficio di controllo redige un rapporto scritto sul risultato delle sue verifiche, destinato all'organo superiore dell'istituto di previdenza. Esso propone di approvare i conti annuali, con o senza riserve, o di rifiutarne l'approvazione. Se al momento delle verifiche l'ufficio di controllo constata inosservanze della legge, dell'ordinanza, delle direttive o dei regolamenti, le annoterà nel suo rapporto.

4

Se la gestione o l'amministrazione dell'istituto di previdenza è affidata a un terzo, interamente o parzialmente, anche l'attività di questo terzo dev'essere sottoposta a un controllo conforme.

5

L'Ufficio federale può emanare direttive sul contenuto e la forma dei controlli, destinate alle autorità di vigilanza.

a82 Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (Art. 53 cpv. 1 LPP) 1

In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di controllo chiarisce al più tardi al momento dell'esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all'autorità di vigilanza in conformità con l'articolo 44. In assenza di comunicazione, l'ufficio di controllo fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza.

2

Nel suo rapporto annuale, l'ufficio di controllo indica in particolare: a. se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49a, 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati separatamente; b. se le misure volte a riassorbire l'importo scoperto siano state decise dall'organo competente con la collaborazione del perito in materia di pre79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005

(RU 2004 4279 4653).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

81 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

82 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.441.1

videnza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del programma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione; c. se sia stata controllata l'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione.

3

L'ufficio di controllo segnala all'organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.


Art. 36

Rapporti con l'autorità di vigilanza (art. 53 cpv. 1 e 4 e 62 cpv. 1 LPP) 1

L'ufficio di controllo deve eseguire il controllo annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti in base alle direttive emanate a questo scopo. Esso trasmette all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di controllo.

2

Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di controllo constata delle irregolarità, deve assegnare all'istituto di previdenza un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, l'ufficio di controllo informerà l'autorità di vigilanza.

3

L'ufficio di controllo è tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido, se il suo mandato scade o se l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori gli revoca l'abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 200583 sui revisori.84 Sezione 2: Periti in materia di previdenza professionale

Art. 37

Riconoscimento (art. 53 cpv. 2-4 LPP) 1

Sono riconosciuti periti in materia di previdenza professionale i titolari di un diploma federale di periti in materia di assicurazione pensioni.

2

...85

83 RS

221.302

84 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. all'O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 221.302.3).

85 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

25

831.441.1


Art. 38


86



Art. 39

Persone giuridiche

(art. 53 cpv. 2-4 LPP) Il mandato può essere affidato anche a una persona giuridica, se questa occupa un perito che soddisfi i requisiti figuranti negli articoli 37 o 38. In questo caso il perito deve dirigere l'elaborazione della perizia e firmarla personalmente.


Art. 40

Indipendenza (art. 53 cpv. 2-4 LPP) Il perito dev'essere indipendente. Egli non può essere vincolato da direttive di persone responsabili della gestione o dell'amministrazione dell'istituto di previdenza.


Art. 41

Rapporti con l'autorità di vigilanza (art. 53 cpv. 2-4 e 62 cpv. 1 LPP) Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

a87 Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (Art. 53 cpv. 2 LPP) 1

In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale.

2

L'esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l'importo scoperto adottate dall'organo competente siano conformi all'articolo 65d LPP e riferisce sulla loro efficacia.

3

Il perito fa rapporto all'autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

Capitolo 4: Finanziamento Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42

Definizione dei

rischi

(art. 67 LPP)

Sono considerati rischi secondo l'articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e d'invalidità.

86 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

87 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 26

831.441.1


Art. 43

Misure di sicurezza supplementari (art. 67 LPP) 1

Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari: a. se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure

b.88 se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di previdenza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di trecento assicurati attivi.

2

L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

3

La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

4

Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev'essere contabilizzata separatamente.


Art. 44

89 Copertura insufficiente

(Art. 65, 65c e 65d cpv. 4 LPP) 1

Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell'importo scoperto sono indicati nell'allegato.

2

L'istituto di previdenza deve informare adeguatamente l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite: a. in merito alla copertura insufficiente e in particolare all'entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all'allegato; b. in merito alle misure prese per riassorbire l'importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata; c. in merito all'applicazione del programma di misure e all'efficacia delle stesse. L'informazione deve avvenire periodicamente.

3

Se l'interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all'articolo 65d capoverso 4 LPP, l'istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell'articolo 65d capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

OPP 2

27

831.441.1

a90 Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente (Art. 65e cpv. 3 LPP) 1

Dopo il riassorbimento completo dell'importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva.

2

Il perito si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e la conferma all'autorità di vigilanza.

3

Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione secondo il capoverso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere computate con i crediti da contributi o con altri crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro finché raggiungono l'importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell'istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato.

4

Se esiste una RCDL con rinuncia all'utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l'attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile.

b91 Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale (Art. 65e cpv. 3 lett. b LPP) 1

In caso di liquidazione totale dell'istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione è sciolta a favore dell'istituto di previdenza.

2

In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire.

c92 Esame periodico della situazione finanziaria degli istituti di previdenza (art. 65 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LPP) L'Ufficio federale esamina ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e fa rapporto al Consiglio federale. L'Ufficio federale delle assicurazioni private partecipa a tale rapporto fornendo i dati relativi alla situazione degli assicuratori-vita.

90 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

91 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

92 Originario art. 44a. Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 28

831.441.1


Art. 45

Deroga al principio del bilancio in cassa chiusa (art. 69 cpv. 2 LPP) 1

Gli istituti di previdenza delle collettività di diritto pubblico, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono derogare al principio del bilancio in cassa chiusa se la Confederazione, un Cantone o un Comune garantisce il pagamento delle prestazioni dovute in conformità della LPP.

2

Essi devono iscrivere nel passivo del bilancio una riserva corrispondente almeno alla somma di tutti gli averi di vecchiaia e al valore attuale delle rendite in corso conformemente alla LPP. Se risulta un impegno di diritto pubblico in conformità del capoverso 1, il relativo importo deve figurare nel bilancio.


Art. 46


93

Sezione 2: Contabilità e rendiconto94

Art. 47

95 Regolarità (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)96 1

Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l'istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato.

Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.97 2 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 2698 nella versione del 1° gennaio 2004. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale.99 3 L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio.

Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

4

Si applicano inoltre gli articoli 957 a 964 del Codice delle obbligazioni100 relativi alla contabilità commerciale.

93 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

94

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

95

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

98 Indirizzo per l'ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, casella postale 687, 8027 Zurigo, tel. 041 823 45 21, fax 041 283 45 65, e-mail: verlagskv@kvschweiz.ch, sito Internet: www.verlagskv.ch 99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

100 RS 220

OPP 2

29

831.441.1


Art. 48

101 Valutazione (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP) Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.

a102 Spese di amministrazione (art. 65 cpv. 3 LPP) 1

Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti: a. le spese dell'amministrazione generale; b. le spese di amministrazione del patrimonio; c. le spese di marketing e pubblicitarie.

2

Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

Sezione 2a:103 Trasparenza
b Informazione delle casse pensioni affiliate (art. 65a cpv. 4 LPP) 1

Gli istituti collettivi comunicano a ogni cassa pensioni affiliata i principi determinanti per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurative.

2

Gli istituti di assicurazione sulla vita che hanno stipulato contratti con istituti collettivi forniscono a questi ultimi le informazioni necessarie sulla base del conto d'esercizio secondo l'articolo 6a della legge del 18 giugno 1993104 sull'assicurazione diretta sulla vita (LAssV).

3

L'istituto di previdenza fornisce in una forma adeguata alla cassa pensioni affiliata le informazioni secondo l'articolo 65a capoverso 3 LPP. Il rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP costituisce la base per tali informazioni.

c Informazione degli assicurati (art. 86b cpv. 2 LPP) La base dell'informazione degli assicurati da parte dell'istituto di previdenza, conformemente all'articolo 86b capoverso 2 secondo periodo LPP, è costituita dal 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

102 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

103 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

104 [RU

1993 3221, 2004 1677. RU 2005 5269 all. n. I 5]. Vedi ora la L del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 30

831.441.1

rapporto più recente del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.

d Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68 cpv. 4 lett. a e 68a LPP) 1

L'istituto di previdenza fissa nel regolamento le basi per il calcolo della partecipazione alle eccedenze e i principi della ripartizione.

2

L'istituto di previdenza allestisce annualmente un conteggio comprensibile e commentato sul calcolo e la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

e105 Accantonamenti e riserve di fluttuazione (art. 65b LPP) L'istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della continuità.

Sezione 2b:106 Lealtà nella gestione del patrimonio
f Conflitti d'interesse e vantaggi finanziari (art. 53a lett. a LPP) 1

Le persone e le istituzioni che investono e amministrano il patrimonio di previdenza possono concludere affari per conto proprio, sempre che non siano stati espressamente vietati dagli organi competenti né siano abusivi.

2

Sono considerati abusivi segnatamente i seguenti atti, indipendentemente dal fatto che ne derivi o no un vantaggio finanziario: a. utilizzare in anticipo un'informazione in relazione al corso della borsa per ottenere un vantaggio finanziario personale; b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto di previdenza e nella misura in cui ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo. È equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;

c. effettuare investimenti essendo a conoscenza di transazioni previste o decise dall'istituto di previdenza («front running»).

3

Investimenti paralleli («parallel running») sono autorizzati, sempre che non ne derivi alcuno svantaggio per l'istituto di previdenza.

105 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

106 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

31

831.441.1

g Vantaggi finanziari personali: annuncio (art. 53a lett. a e c LPP) Le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio di previdenza devono dichiarare ogni anno per scritto all'organo paritetico se hanno conseguito vantaggi patrimoniali personali in relazione all'esercizio della loro attività per l'istituto di previdenza e precisare quali. Non soggiacciono all'obbligo di annuncio regali di piccola entità e usuali regali di circostanza. Le persone e le istituzioni a cui si applica la legge sulle banche dell'8 novembre 1934107 non sono tenute a consegnare l'annuale dichiarazione scritta.108
h Esigenze poste agli amministratori patrimoniali (art. 53a lett. b LPP) L'istituto di previdenza può affidare l'investimento e l'amministrazione del proprio patrimonio di previdenza soltanto a persone e istituzioni abilitate a tale scopo e organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48f48g.

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49


109

Definizione di patrimonio (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Il patrimonio ai sensi degli articoli 50 a 60 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

2

I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. Essi sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 53 lettera b.

a110 Compito di gestione (art. 51 cpv. 1 e 2, art. 53a e 71 cpv. 1 LPP)111 1

L'istituto di previdenza stabilisce chiaramente gli scopi e i principi per l'esecuzione e il controllo dell'investimento del patrimonio, in modo che l'organo paritetico possa adempiere pienamente il suo compito di gestione.

2

L'istituto di previdenza definisce altresì le regole che intende applicare nell'esercizio dei suoi diritti d'azionista.112

107 RS

952.0

108 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

110 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3169).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 32

831.441.1

3

L'istituto di previdenza adotta le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare le prescrizioni minime di cui agli articoli 48f-48h. Esso stabilisce le esigenze che le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio devono soddisfare.113 4

Nell'emanare le prescrizioni secondo il capoverso 3, l'istituto di previdenza può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni riconosciute.114

Art. 50


115

Sicurezza e ripartizione dei rischi (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

2

All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve badare anzitutto a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, della situazione finanziaria effettiva, nonché della struttura e dell'evoluzione futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati.

3

All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare i principi di una ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.


Art. 51

Redditività (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.


Art. 52

Liquidità (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.


Art. 53

Investimenti autorizzati

(art. 71 cpv. 1 LPP) Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: a. contanti;

113 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

OPP 2

33

831.441.1

b. crediti espressi in importi fissi, e particolarmente averi su conti correnti postali o in banca, obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione) e altri riconoscimenti di debito, compresi o no in titoli; c.116 case d'abitazione o ad uso commerciale, compresi gli immobili in proprietà per piani e le costruzioni in diritto di superficie, nonché in terreni edificabili; d.117 partecipazioni a società che si dedicano esclusivamente all'acquisto e alla vendita d'immobili e alla locazione e affitto dei propri immobili (società immobiliari); e.118 azioni, buoni di partecipazione e di godimento e altri titoli e partecipazioni analoghi, come pure quote sociali di cooperative; è pure ammesso l'investimento sotto forma di partecipazioni a società con sede all'estero, purché quotate in borsa.119

Art. 54

Percentuale autorizzata

(art. 71 cpv. 1 LPP) I limiti seguenti sono applicabili agli investimenti: a.120 100 per cento: crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio in Svizzera, in ragione del 15 per cento al massimo per ogni debitore, a meno che si tratti di crediti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni, di banche o istituti d'assicurazione; b. 75 per cento: titoli ipotecari su immobili ai sensi dell'articolo 53 lettera c. Il valore di pegno non può tuttavia superare 1'80 per cento del valore venale.

Le lettere di pegno svizzere sono trattate come titoli ipotecari; c.121 50 per cento: immobili situati in Svizzera giusta l'articolo 53 lettera c e partecipazioni a società immobiliari il cui patrimonio sia costituito almeno in ragione del 50 per cento da immobili situati in Svizzera;

d. 30 per cento: azioni, titoli analoghi e altre partecipazioni a società con sede in Svizzera, in ragione del 10 per cento al massimo per ogni società; e. 30 per cento: crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio all'estero, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni debitore; f. 20 per cento: valute estere o crediti convertibili in valuta estera, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni debitore; sono esclusi da questa limitazione gli investimenti in valute estere destinate a coprire i diritti a prestazioni dell'assicurazione in valuta estera; 116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1985 (RU 1985 710).

119 RU 1989 1894 120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 34

831.441.1

g.122 25 per cento: azioni e titoli analoghi di una società con sede all'estero, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni società; h.123 5 per cento: immobili situati all'estero giusta l'articolo 53 lettera c e partecipazioni a società immobiliari il cui patrimonio sia costituito in ragione di oltre il 50 per cento da fondi situati all'estero.


Art. 55

Limiti globali

(art. 71 cpv. 1 LPP) Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito: a. fino al 100 per cento: in contanti e in crediti espressi in importi fissi; b. fino al 70 per cento: in immobili, azioni, titoli analoghi e altre partecipazioni; c.124 50 per cento:

in investimenti secondo l'articolo 54 lettere d e g; d. fino al 30 per cento: in investimenti secondo l'articolo 54 lettere e ed f; e.125 30 per cento:

in investimenti secondo l'articolo 54 lettere f e g.


Art. 56

126 Investimenti collettivi

(art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori.

2

L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto: a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e b. l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti.

3

Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo l'articolo 54 e dei limiti globali secondo l'articolo 55. I limiti di

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

123 Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

OPP 2

35

831.441.1

investimento secondo l'articolo 54 relativi agli impegni verso debitori e società sono rispettati quando: a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure

b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

4

Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

a127 Strumenti finanziari derivati (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

2

La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

3

Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

4

L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

5

I limiti previsti dagli articoli 54 e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.

6

Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

7

Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.


Art. 57


128

Investimenti presso il datore di lavoro (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

2

Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

3

I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.

127 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 36

831.441.1


Art. 58


129

Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro130 (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

2

Vale come garanzia: a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934131 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile; b. i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro adibiti a fini industriali, commerciali o artigianali per più del 50 per cento del loro valore non possono valere come garanzia.132 3

In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

a133 Obbligo di informare (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

2

Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

3

L'istituto di previdenza deve informare il proprio organo di controllo delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.


Art. 59


134

Estensione delle possibilità di investimento (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Le possibilità di investimento secondo gli articoli 53-56 e 56a capoversi 1 e 5, nonché 57 capoverso 2 possono essere estese in base a un regolamento di investimento fondato sull'articolo 49a, purché l'applicazione dell'articolo 50 sia comprovata in modo concludente in un rapporto annuale.135 2 I risultati di detto rapporto devono essere registrati nell'allegato ai conti annui.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

131 RS

952.0

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

133 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

OPP 2

37

831.441.1


Art. 60


136

Mancanza delle condizioni di estensione (art. 71, cpv. 1 LPP) Se le condizioni di cui nell'articolo 59 per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure adeguate. Può anche esigere un adeguamento dell'investimento del patrimonio.

Capitolo 5:137 Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile
a Acquisto (art. 1 cpv. 3 e 79b cpv. 1 LPP) 1

Per il calcolo dell'acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1g).

2

L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 13 novembre 1985138 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

3

Se un assicurato dispone di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis della legge del 17 dicembre 1993139 sul libero passaggio, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.

b Casi speciali

(art. 79b cpv. 2 LPP) Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero la somma di acquisto annua non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Questo limite si applica anche agli acquisti giusta gli articoli 6 e 12 della legge del 17 dicembre 1993140 sul libero passaggio. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l'istituto di previdenza deve permettere all'assicurato di acquistare tutte le prestazioni regolamentari.

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

137 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3086). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

138 RS

831.461.3

139 RS

831.42

140 RS

831.42

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 38

831.441.1

c Salario assicurabile e reddito assicurabile (art. 79c LPP) 1

Il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile fissato all'articolo 79c LPP si applica al complesso dei rapporti di previdenza dell'assicurato presso uno o più istituti di previdenza. 2 Se l'assicurato ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare ogni istituto di previdenza su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi che vi sono assicurati. L'istituto di previdenza richiama l'attenzione dell'assicurato sul suo obbligo d'informare.

3

Per gli assicurati che al 1° gennaio 2006 hanno compiuto i 50 anni, il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile per i rischi di decesso e d'invalidità giusta l'articolo 79c LPP non si applica ai rapporti di previdenza stabiliti prima di questa data.

d Acquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni (art. 79b cpv. 3 LPP) Nei casi in cui il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni giusta l'articolo 30d capoverso 3 lettera a LPP non è più consentito, il regolamento dell'istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo.

Capitolo 6:141 Disposizioni speciali
e142 1 Nei casi di cui all'articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969143 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

141 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

142 Originario art. 60b (RU 2005 5257).

143 RS

172.041.0

OPP 2

39

831.441.1

Capitolo 7:144 Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente145
f 146 Diritto previgente: abrogazione 1

L'ordinanza del 7 dicembre 1987147 sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.

2

L'ordinanza del 17 febbraio 1988148 sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza è abrogata.149

Art. 61


Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti L'ordinanza del 31 ottobre 1947150 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 70

...


Art. 74
cpv. 1
...


Art. 136
cpv. 2 e 3
2 Abrogato

3

...


Capo quinto (art. 181-199) Abrogato Art. 209
cpv. 1 e 3
...

144 Originario

capitolo

5, avanti l'art. 61.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

146 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

Originario art. 60c (RU 2005 5257).

147 [RU

1988 97]

148 [RU

1988 382]

149 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

150 [RU 1988 382]

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 40

831.441.1


Art. 62


151

Sezione 1a:152 Disposizioni d'esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP
a 1 L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 1946153 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

2

Questa età di pensionamento è parimenti determinante per: a. il momento in cui è applicata l'aliquota minima di conversione secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ottobre 2003; b. il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ott. 2003); c. l'aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 2 LPP.

Sezione 1b:154 Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d'esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP
b Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942-1943 1

Le donne nate nel 1942-1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l'applicazione di un'aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.

3

Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l'aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

151 Abrogato dal n. IV 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

152 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

153 RS

831.10

154 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

41

831.441.1

c Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne: Classe di età

Età ordinaria di pensionamento delle donne

Aliquota minima di conversione per le donne 1942 64

7.20

1943 64

7.15

1944 64

7.10

1945 64

7.00

1946 64

6.95

1947 64

6.90

1948 64

6.85

1949 64

6.80

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002155 Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004156 1

Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

2

Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

155 RU

2002 3904. Abrogate dal n. IV 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

156 RU

2004 1709

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 42

831.441.1

Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004157 a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per gli uomini: Classe di età

Età ordinaria di pensionamento degli uomini

Aliquota minima di conversione per gli uomini

1940 65

7.15

1941 65

7.10

1942 65

7.10

1943 65

7.05

1944 65

7.05

1945 65

7.00

1946 65

6.95

1947 65

6.90

1948 65

6.85

1949

65 6.80

b. Prestazione di libero passaggio secondo l'art. 14 cpv. 4 (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Se il diritto a una rendita d'invalidità nasce prima del 1° gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell'invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti: a. fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004;

b. a partire dal 1° gennaio 2005: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1° gennaio 2005.

c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d'invalidità (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Se il diritto a una prestazione per superstiti o d'invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l'ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.

157 RU

2004 4279 4653

OPP 2

43

831.441.1

d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d revisione della LPP) I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 10 giugno 2005158 a. Adeguamento formale Gli istituti di previdenza devono adeguare formalmente i loro regolamenti entro un
termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

b. Strategie d'investimento Se un istituto di previdenza ha offerto ai propri assicurati possibilità di scegliere una
strategia d'investimento incompatibili con l'articolo 1e, deve adeguare il suo regolamento al più tardi entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

c. Principio d'assicurazione Gli averi che si trovano negli istituti di previdenza al momento dell'entrata in vigore
della presente modifica e non rispondono ai requisiti previsti all'articolo 1h non devono più essere alimentati a partire da questa data.

d. Età minima per il pensionamento
Per le persone già assicurate presso di loro al 31 dicembre 2005, gli istituti di previdenza possono mantenere le disposizioni regolamentari che prevedevano un'età di pensionamento inferiore a 58 anni durante cinque anni a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente modifica.

158 RU

2005 4279

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 44

831.441.1

Allegato159

(art. 44 cpv. 1)

Calcolo dell'importo scoperto 1

Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue: Pp

× 100

Cp

= grado di copertura in percentuale Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve
di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di
previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale
conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di
contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione
(RCDL con rinuncia all'utilizzazione) e le riserve di fluttuazione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).

2

Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1.

159 Introdotto dal n. II dell'O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).