01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.09.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità
(OPP 2)

del 18 aprile 1984 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ordina:

Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria dei salariati Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato

Art. 1

Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria
(art. 2 cpv. 2 LPP)

1

I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria: a.

i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS; b.

i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; se il rapporto di lavoro è prolungato oltre i tre mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento; c.

i salariati che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente
assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività
lucrativa indipendente a titolo principale; d.

le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai sensi dell'AI; e.

i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che
vi lavorano:
1.

i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i loro congiunti; 2.

i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda
per gestirla personalmente.

2

I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero,
sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al
competente istituto di previdenza.

RU 1984 543

1

RS 831.40

831.441.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.441.1

3

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

4

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all'articolo 46 LPP.


Art. 2

Salario annuo in casi speciali
(art. 2 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LPP) Se un salariato è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un
anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero
d'occupazione.


Art. 3

Determinazione del salario coordinato
(art. 7 cpv. 2 e 8 LPP) 1

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

a.

facendo astrazione di elementi occasionali del salario; b.

fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti
per l'anno in corso;

c.

determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni
in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base
al salario medio di ogni categoria professionale.

2

L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento.
Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto
all'assicurazione obbligatoria.


Art. 4

Salario coordinato di assicurati invalidi in misura del cinquanta
per cento
(art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) Per le persone invalide in misura del cinquanta per cento ai sensi della LAI2 gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono ridotti a metà.


Art. 5


3

Adattamento all'AVS

Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue: 2

RS 831.20

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O 01 del 1° nov. 2000 sull'adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2833).

OPP 2

3

831.441.1

Precedenti importi
Fr.

Nuovi importi
Fr.

24 120

24 720

72 360

74 160

3 015

3 090


Art. 6

Inizio dell'assicurazione
(art. 10 cpv. 1 LPP)

L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe
dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui
si avvia per recarsi al lavoro.

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7

Effetti dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza
(art. 11 cpv. 1 LPP)

1

L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

2

Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli
istituti di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi
possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.


Art. 8

Affiliazione provvisoria
(art. 94 LPP)

1

Fino al 31 dicembre 1987 il datore di lavoro può affiliarsi provvisoriamente a un istituto di previdenza.

2

Durante questo periodo d'introduzione il datore di lavoro può denunciare l'affiliazione, per la fine di un anno civile con un termine di disdetta di sei mesi.


Art. 9

Verifica dell'affiliazione
(art. 11 cpv. 4 LPP)

1

Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

2

Egli deve consegnarle un'attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato
all'istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata
dall'autorità di vigilanza costituisce un'attestazione sufficiente.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.441.1

3

La cassa di compensazione dell'AVS annuncia alla competente autorità di vigilanza i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d'affiliazione. Essa le trasmette l'inserto.

4

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, particolarmente sulla procedura e sul momento del controllo.


Art. 10

Obbligo d'informare del datore di lavoro
(art. 11 LPP)

Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei
conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di controllo le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze (art. 35).

Sezione 3:
Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio


Art. 11

Tenuta dei conti individuali di vecchiaia
(art. 15 e 16 LPP)

1

L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

2

Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia: a.

l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine
dell'anno civile precedente; b.

gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

3

Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia: a.4

l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 della legge federale del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio (LFLP); b.

gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

4

Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia:

a.

l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza
minima legale;

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

5

RS 831.42

OPP 2

5

831.441.1

b.

l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio; c.

gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui
l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.


Art. 12

Saggio minimo d'interesse
(art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo annuo del 4 per cento.


Art. 13

Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia
(art. 16 LPP)

L'età determinante il tasso applicabile al calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta
dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.


Art. 14

Conto di vecchiaia di assicurati invalidi
(art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP6)7 1

Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una
rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.

2

L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

3

Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.

4

Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.


Art. 15

Casi d'invalidità parziale
(art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) Se l'assicurato beneficia di una mezza rendita d'invalidità, l'istituto di previdenza
divide l'avere di vecchiaia in due parti uguali. Una metà sarà trattata secondo l'articolo 14. L'altra è assimilata all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli articoli 3-5 LFLP8 .9 6

RS 831.42

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

8

RS 831.42

9

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.441.1


Art. 16

Determinazione della prestazione di libero passaggio secondo
il regime obbligatorio
(art. 15 LPP e 18 LFLP10 )11 1

Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve indicare separatamente l'avere di vecchiaia acquisito in virtù della
LPP. Se l'assicurato ha raggiunto l'età di 50 anni, l'istituto deve indicare anche lo
stato dell'avere di vecchiaia in questa data ...12 2

Sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP anche:

a.

gli interessi risultanti da un saggio superiore al saggio minimo fissato nell'articolo 12; b.

gli accrediti di vecchiaia supplementari iscritti nei conti di vecchiaia secondo
l'articolo 70 capoverso 2 LPP.

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione

Art. 17

Aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia
(art. 14 LPP)

1

L'aliquota minima di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia ammonta al 7,2 per cento dell'avere di vecchiaia. Essa è applicata indipendentemente dal sesso e dallo stato civile dell'assicurato.

2

e 3 13


Art. 18

Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti
e di quelle d'invalidità
(art. 24 cpv. 3 e 34 cpv. 1 lett. a LPP) 1

In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

2

Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli
ultimi dodici mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno
tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

3

Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario
corrispondente a una capacità di guadagno completa.

10

RS 831.42

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

12

Rinvio stralciato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

13

Abrogati dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

OPP 2

7

831.441.1


Art. 19

Prestazioni per i superstiti in caso di morte del beneficiario
di una mezza rendita d'invalidità
(art. 21 cpv. 2 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) 1

Quando il beneficiario di una mezza rendita d'invalidità muore, i suoi superstiti hanno diritto a prestazioni calcolate sulla base della rendita d'invalidità convertita in
rendita intera.

2

L'istituto di previdenza può tuttavia dedurre altre prestazioni per superstiti, che spettano agli aventi diritto in virtù della LPP, fino a un massimo della metà delle sue
prestazioni legali. Esso può tenere conto nella stessa misura delle prestazioni provenienti dalle polizze di libero passaggio o di forme equivalenti di mantenimento della
protezione previdenziale (art. 4 cpv. 1 LFLP)14.


Art. 20

Diritto della donna divorziata alle prestazioni per i superstiti
(art. 19 cpv. 3 LPP)

1

Dopo la morte dell'ex-marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di
divorzio, la donna abbia beneficato di una rendita o di un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

2

Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell'AVS
e dell'AI, superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

Sezione 5: Generazione d'entrata

Art. 21

Accrediti complementari unici
(art. 33 LPP)

1 L'assicurato ha diritto a un accredito complementare unico di vecchiaia (accredito
complementare) se il suo salario coordinato è inferiore a 19 920 franchi.15 2

L'accredito complementare corrisponde all'avere di vecchiaia dell'assicurato. È tuttavia ridotto nella misura in cui l'avere di vecchiaia complessivo (avere di vecchiaia e accredito complementare) supera l'avere di vecchiaia di un assicurato il cui
salario coordinato è pari a 13 360 franchi nel 1985, a 13 940 franchi nel 1986 e
1987, a 14 520 franchi nel 1988 e 1989, a 15 480 franchi nel 1990 e 1991, a 17 400
franchi nel 1992, a 18 240 franchi nel 1993 e 1994, a 18 720 franchi nel 1995 e
1996, a 19 200 franchi nel 1997 e 1998, a 19 440 franchi nel 1999 e nel 2000, nonché a 19 920 franchi a partire dal 1° gennaio 2001.16 L'Ufficio della assicurazioni
sociali allestirà della tavole che precisino questo limite superiore.

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O 01 del 1° nov. 2000 sull'adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2833).

16

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O 01 del 1° nov. 2000 sull'adeguamento dei limiti
di reddito nella previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2833).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.441.1

3

In caso d'invalidità o di morte, l'accredito complementare è determinato come per il raggiungimento dell'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia. Esso è tuttavia ridotto dell'importo degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sino al raggiungimento di quest'età (art. 24 cpv. 2 lett. b LPP).

4

Per le prestazioni, l'istituto di previdenza può pure tener conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all'entrata in vigore della
LPP (art. 32 cpv. 2 LPP).


Art. 22

Riduzione degli accrediti complementari
(art. 33 LPP)

L'istituto di previdenza può ridurre l'accredito complementare se: a.

lo scarso importo del salario coordinato è imputabile a circostanze particolari e non corrisponde manifestamente alla nozione di reddito modesto; b.

i mezzi a disposizione dell'istituto di previdenza secondo l'articolo 70 LPP
non sono sufficienti al finanziamento degli accrediti complementari.


Art. 23

Accrediti supplementari annuali in casi speciali
(art. 33 e 70 cpv. 2 LPP) 1

Invece dell'accredito complementare unico, l'istituto di previdenza può assegnare accrediti supplementari annuali, se è nell'impossibilità di utilizzare l'uno per cento
dei salari coordinati come previsto nell'articolo 70 capoverso 1 LPP. Questa condizione è realizzata se: a.

l'istituto di previdenza assicura soprattutto persone che lo lasciano prima di
aver raggiunto il limite d'età; b.

l'istituto di previdenza annovera solo pochi assicurati; c.

la struttura dell'istituto di previdenza rischia di provocare una discontinuità
particolarmente forte degli eventi assicurati.

2

Se l'istituto di previdenza comprende diverse comunanze di rischi, il capoverso 1 è applicabile ad ognuna di esse.

3

L'istituto di previdenza deve utilizzare gli accrediti supplementari annuali soprattutto per gli assicurati più anziani, favorendo particolarmente quelli con redditi modesti.

Sezione 6:
Sovrindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali


Art. 24

Profitti indebiti
(art. 34 cpv. 2 LPP)

1

L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per
cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

OPP 2

9

831.441.1

2

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali
le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa
conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità.17 3

Le rendite per coniugi AVS/AI possono essere conteggiate solo per due terzi. I redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme.18 4

L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

5

L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.


Art. 25


19

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni
e l'assicurazione militare
(art. 34 cpv. 2 LPP)

1

L'istituto di previdenza può ridurre il versamento di prestazioni giusta l'articolo 24 se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono già obbligate a
fornire prestazioni per lo stesso evento assicurato.

2

L'istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare qualora
l'evento assicurato sia stato provocato dall'avente diritto.

3

Per gli assicurati invalidi in misura pari ad almeno il 50 per cento, che non ricevono alcuna rendita d'invalidità dall'istituto di previdenza, l'istituto deve, come nel
caso dei propri beneficiari di prestazioni (art. 14): a.

proseguire la registrazione degli accrediti di vecchiaia; b.

versare eventuali prestazioni di libero passaggio.


Art. 26

Diritti nei confronti di terzi responsabili
(art. 34 cpv. 2 LPP)

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che il richiedente di prestazioni per superstiti o d'invalidità gli debba cedere i propri diritti nei confronti di
terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni che
deve fornire.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.441.1


Art. 27

Indennità giornaliera di malattia il, sostituzione del salario
(art. 34 cpv. 2 e 26 cpv 2 LPP) L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se: a.

l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per
cento del salario di cui è privato, e b.

se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 28

Adesione all'assicurazione facoltativa
(art. 4, 44 e 46 LPP)

Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta
all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.


Art. 29

Salario coordinato
(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP) 1

Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità
dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dell'assicurato.

2

Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato
complessivo quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria.

3

L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.


Art. 30

Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione
(art. 46 cpv. 3 LPP)

1

Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS.

2

L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato
alla contribuzione solo per il periodo d'assicurazione seguente questa comunicazione.


Art. 31

Contributi del datore di lavoro
(art. 46 cpv. 3 LPP)

1

I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al
salario versato da ognuno di loro.

OPP 2

11

831.441.1

2

Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al
regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a
questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

3

Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il
salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario
coordinato complessivo che deve coprire nell'assicurazione facoltativa.

4

Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore
di lavoro. Le attestazioni indicano: a.

il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di
previdenza (art. 29 cpv. 3); b.

il corrispondente salario coordinato; c.

il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato; d.

l'importo dovuto dal datore di lavoro.


Art. 32

Incasso dei contributi da parte dell'istituto di previdenza
(art. 46 cpv. 4 LPP)

1

Se il salariato ha incaricato l'istituto di previdenza dell'incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l'istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi
dovuti incombe allo stesso salariato.

2

Le spese d'incasso sono a carico del salariato.

Capitolo 3: Organizzazione Sezione 1: Ufficio di controllo

Art. 33

Condizioni
(art. 53 cpv. 1 e 4 LPP) Possono esercitare la funzione di ufficio di controllo: a.

i membri di uno dei gruppi affiliati alla Camera svizzera delle società fiduciarie e dei periti contabili e i membri dell'Associazione svizzera dei periti
contabili universitari; b.

gli uffici cantonali e federali di controllo delle finanze; c.

altri uffici di revisione, la cui idoneità dev'essere riconosciuta dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali;

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.441.1

d.

le persone che, in considerazione dell'attività svolta precedentemente nell'ambito della revisione di istituti di previdenza, sono autorizzate dall'autorità di vigilanza a controllare certi istituti.


Art. 34

Indipendenza
(art. 53 cpv. 1 e 4 LPP) L'ufficio di controllo secondo l'articolo 33 lettera a, c e d non può essere vincolato
dalle direttive:

a.

di persone responsabili della gestione o dell'amministrazione dell'istituto di
previdenza;

b.

del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il
datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche
indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro; c.

degli organi dirigenti dell'associazione, se si tratta di un istituto di previdenza d'associazione; d.

del fondatore, se si tratta di una fondazione.


Art. 35

Compiti
(art. 53 cpv. 1 e 4 e 62 cpv. 1 LPP) 1

L'ufficio di controllo verifica annualmente la conformità del conto annuale e dei conti di vecchiaia alla legge, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti (legittimità).

2

Esso controlla pure annualmente la legittimità della gestione in particolare della riscossione dei contributi e del versamento di prestazioni, come anche dell'investimento.

3

L'ufficio di controllo redige un rapporto scritto sul risultato delle sue verifiche, destinato all'organo superiore dell'istituto di previdenza. Esso propone di approvare i
conti annuali, con o senza riserve, o di rifiutarne l'approvazione. Se al momento
delle verifiche l'ufficio di controllo constata inosservanze della legge, dell'ordinanza, delle direttive o dei regolamenti, le annoterà nel suo rapporto.

4

Se la gestione o l'amministrazione dell'istituto di previdenza è affidata a un terzo, interamente o parzialmente, anche l'attività di questo terzo dev'essere sottoposta a
un controllo conforme.

5

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può emanare direttive sul contenuto e la forma dei controlli, destinate alle autorità di vigilanza.


Art. 36

Rapporti con l'autorità di vigilanza
(art. 53 cpv. 1 e 4 e 62 cpv. 1 LPP) 1

L'ufficio di controllo deve eseguire il controllo annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti in base alle direttive emanate a questo scopo. Esso trasmette all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di controllo.

OPP 2

13

831.441.1

2

Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di controllo constata delle irregolarità, deve assegnare all'istituto di previdenza un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, l'ufficio di controllo informerà
l'autorità di vigilanza.

3

L'ufficio di controllo è tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo
mandato scade.

Sezione 2: Periti in materia di previdenza professionale

Art. 37

Riconoscimento
(art. 53 cpv. 2-4 LPP) 1

Sono riconosciuti periti in materia di previdenza professionale i titolari di un diploma federale di periti in materia di assicurazione pensioni.

2

Fino al 31 dicembre 1989, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può riconoscere come periti le persone che, pur non possedendo un diploma federale di periti
in materia di assicurazione pensioni, possono avvalersi di qualifiche professionali
equivalenti, in particolare le persone riconosciute come attuari sperimentati dall'Associazione degli attuari svizzeri.


Art. 38

Periti non riconosciuti
(art. 53 cpv. 2-4 LPP) Se non è a disposizione un numero sufficiente di periti, la competente autorità di
vigilanza può ammettere in singoli casi esperti qualificati non riconosciuti.


Art. 39

Persone giuridiche
(art. 53 cpv 2-4 LPP)

Il mandato può essere affidato anche a una persona giuridica, se questa occupa un
perito che soddisfi i requisiti figuranti negli articoli 37 o 38. In questo caso il perito
deve dirigere l'elaborazione della perizia e firmarla personalmente.


Art. 40

Indipendenza
(art. 53 cpv. 2-4 LPP) Il perito dev'essere indipendente. Egli non può essere vincolato da direttive di persone responsabili della gestione o dell'amministrazione dell'istituto di previdenza.


Art. 41

Rapporti con l'autorità di vigilanza
(art. 53 cpv. 2-4 e 62 cpv. 1 LPP) Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di
vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione
dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.441.1

Capitolo 4: Finanziamento Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42

Definizione dei rischi
(art. 67 LPP)

Sono considerati rischi secondo l'articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e
d'invalidità.


Art. 43

Misure di sicurezza supplementari
(art. 67 LPP)

1

Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari: a.

se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario,
oppure

b.

se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi.

2

L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un
rapporto al perito.

3

La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

4

Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev'essere contabilizzata separatamente.


Art. 44

Scoperti
(art. 65 LPP)

1

L'istituto di previdenza deve provvedere direttamente al riassorbimento degli scoperti. Il fondo di garanzia interviene solo se l'istituto è insolvente.

2

L'istituto deve segnalare all'autorità di vigilanza gli scoperti e i provvedimenti adottati per eliminarli.


Art. 45

Deroga al principio del bilancio in cassa chiusa
(art. 69 cpv. 2 LPP)

1

Gli istituti di previdenza delle collettività di diritto pubblico, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono derogare al principio del bilancio in cassa chiusa
se la Confederazione, un Cantone o un Comune garantisce il pagamento delle prestazioni dovute in conformità della LPP.

2

Essi devono iscrivere nel passivo del bilancio una riserva corrispondente almeno alla somma di tutti gli averi di vecchiaia e al valore attuale delle rendite in corso
conformemente alla LPP. Se risulta un impegno di diritto pubblico in conformità del
capoverso 1, il relativo importo deve figurare nel bilancio.

OPP 2

15

831.441.1


Art. 46

Semplificazione della prova per le misure speciali
(art. 70 LPP)

1

L'istituto di previdenza può apportare globalmente la prova che esso soddisfa le esigenze dell'articolo 70 LPP.

2

Di regola si considera che l'istituto di previdenza soddisfa queste esigenze: a.

se s'impegna per regolamento a versare almeno le prestazioni secondo l'articolo 21, e b.

se dimostra che il costo totale, diminuito dell'1 per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a versare contributi per le prestazioni di vecchiaia, è superiore a quello che sarebbe necessario per finanziare le prestazioni legali senza le misure speciali.

Sezione 2: Contabilità e rendiconto20

Art. 47


21

Regolarità
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1

L'istituto di previdenza stabilisce i principi della contabilità e del rendiconto ed è responsabile per l'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del
bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato. Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.

2

Il conto annuale è allestito e articolato conformemente ai principi di un regolare rendiconto. Esso deve presentare in maniera chiara la situazione finanziaria effettiva.

3

L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio.
Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se
incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

4

Si applicano inoltre gli articoli 957 a 964 del Codice delle obbligazioni22 relativi alla contabilità commerciale.


Art. 48

Valutazione
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1

I crediti espressi in un importo fisso, come le obbligazioni o i diritti di credito non compresi in titoli, possono essere registrati nel bilancio al massimo per il loro valore
nominale. Sono eccettuate le obbligazioni convertibili che possono essere registrate
al loro valore venale.

2

I valori reali, quali immobili, azioni, buoni di partecipazione e altri diritti di partecipazione possono essere registrati, al massimo, al valore venale del giorno di alle-

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

22

RS 220

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.441.1

stimento del bilancio. La valutazione può pure basarsi sul valore d'acquisto, di corso
o di ricavo, purché non sia superiore al valore venale.

3

Il metodo di valutazione scelto dall'istituto di previdenza non può più essere modificato in seguito senza gravi motivi.

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49


23

Definizione di patrimonio
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1

Il patrimonio ai sensi degli articoli 50 a 60 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

2

I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. Essi sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 53 lettera
b.

a24 Compito di gestione
(art. 51 cpv. 1 e 2 e art. 71 cpv. 1 LPP) L'istituto di previdenza stabilisce chiaramente gli scopi e i principi per l'esecuzione
e il controllo dell'investimento del patrimonio, in modo che l'organo paritetico possa adempiere pienamente il suo compito di gestione.


Art. 50


25

Sicurezza e ripartizione dei rischi
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

2 All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve badare anzitutto a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei
passivi, della situazione finanziaria effettiva, nonché della struttura e dell'evoluzione
futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati.

3 All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare i
principi di una ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare,
essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e
settori economici.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

OPP 2

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831.441.1


Art. 51

Redditività
(art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato
monetario, finanziario e immobiliare.


Art. 52

Liquidità
(art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinchè le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.


Art. 53

Investimenti autorizzati
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: a.

contanti;

b.

crediti espressi in importi fissi, e particolarmente averi su conti correnti postali o in banca, obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o
d'opzione) e altri riconoscimenti di debito, compresi o no in titoli; c.26 case d'abitazione o ad uso commerciale, compresi gli immobili in proprietà per piani e le costruzioni in diritto di superficie, nonché in terreni edificabili; d.27 partecipazioni a società che si dedicano esclusivamente all'acquisto e alla vendita d'immobili e alla locazione e affitto dei propri immobili (società immobiliari); e.28 azioni, buoni di partecipazione e di godimento e altri titoli e partecipazioni analoghi, come pure quote sociali di cooperative; è pure ammesso l'investimento sotto forma di partecipazioni a società con sede all'estero, purché
quotate in borsa.29


Art. 54

Percentuale autorizzata
(art. 71 cpv. 1 LPP)

I limiti seguenti sono applicabili agli investimenti: a.30 100 per cento: crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio in Svizzera, in ragione del 15 per cento al massimo per ogni debitore, a meno che si
tratti di crediti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni, di banche o
istituti d'assicurazione; 26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1985 (RU 1985 710).

29

RU 1989 1894 30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.441.1

b.

75 per cento: titoli ipotecari su immobili ai sensi dell'articolo 53 lettera c. Il
valore di pegno non può tuttavia superare 1'80 per cento del valore venale.
Le lettere di pegno svizzere sono trattate come titoli ipotecari; c.31 50 per cento: immobili situati in Svizzera giusta l'articolo 53 lettera c e partecipazioni a società immobiliari il cui patrimonio sia costituito almeno in
ragione del 50 per cento da immobili situati in Svizzera; d.

30 per cento: azioni, titoli analoghi e altre partecipazioni a società con sede
in Svizzera, in ragione del 10 per cento al massimo per ogni società; e.

30 per cento: crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio all'estero,
in ragione del 5 per cento al massimo per ogni debitore; f.

20 per cento: valute estere o crediti convertibili in valuta estera, in ragione
del 5 per cento al massimo per ogni debitore; sono esclusi da questa limitazione gli investimenti in valute estere destinate a coprire i diritti a prestazioni dell'assicurazione in valuta estera; g.32 25 per cento: azioni e titoli analoghi di una società con sede all'estero, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni società;

h.33 5 per cento: immobili situati all'estero giusta l'articolo 53 lettera c e partecipazioni a società immobiliari il cui patrimonio sia costituito in ragione di
oltre il 50 per cento da fondi situati all'estero.


Art. 55

Limiti globali
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito: a.

fino al 100 per cento: in contanti e in crediti espressi in importi fissi; b.

fino al 70 per cento: in immobili, azioni, titoli analoghi e altre
partecipazioni;

c.34 50 per cento:

in investimenti secondo l'articolo 54
lettere d e g;

d.

fino al 30 per cento: in investimenti secondo l'articolo 54
lettere e ed f;

e.35 30 per cento:

in investimenti secondo l'articolo 54
lettere f e g.


Art. 56


36

Investimenti collettivi
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori.

31

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

33

Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

OPP 2

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2 L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto: a.

gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e b.

l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per
quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il
riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano
siano garantiti.

3 Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo l'articolo 54 e dei limiti globali secondo l'articolo 55. I limiti di
investimento secondo l'articolo 54 relativi agli impegni verso debitori e società sono
rispettati quando:

a.

gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure b.

la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per
cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

4 Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti
quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

a37 Strumenti finanziari derivati
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1

L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

2

La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

3

Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

4

L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

5

I limiti previsti dagli articoli 54 e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.

6

Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

7

Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

37

Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 20

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Art. 57

Investimenti presso il datore di lavoro
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1

Nella misura in cui è vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio ed a quella delle rendite in corso, il patrimonio non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.38 2

Gli investimenti non garantiti presso il datore di lavoro non possono superare il 20 per cento del patrimonio.39 3

Una partecipazione finanziaria presso il datore di lavoro non può superare il 10 per cento del patrimonio.

4

I diritti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.

Art. 5840 Garanzia
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1

I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

2

Vale come garanzia: a.

la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una
banca assoggettata alla legge federale dell'8 novembre 193441 su le banche e
le casse di risparmio ; b.

i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; gli immobili del datore di lavoro adibiti a fini industriali, commerciali o artigianali possono tuttavia essere costituiti in pegno soltanto sino
a concorrenza della metà del loro valore venale.

3

In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.


Art. 58

a42 Obbligo di informare
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di
scadenza convenuta.

2

Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano
unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di
previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti
giustificandoli in maniera sufficiente.

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

41

RS 952.0

42

Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

OPP 2

21

831.441.1

3

L'istituto di previdenza deve informare il proprio organo di controllo delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.


Art. 59


43

Estensione delle possibilità di investimento
(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Le possibilità di investimento secondo gli articoli 53-56, 56a capoversi 1 e 5, nonché 57 capoversi 2 e 3 possono essere estese in base a un regolamento di investimento fondato sull'articolo 49a, purché l'applicazione dell'articolo 50 sia comprovata in modo concludente in un rapporto annuo.

2 I risultati di detto rapporto devono essere registrati nell'allegato ai conti annui.


Art. 60


44

Mancanza delle condizioni di estensione
(art. 71, cpv. 1 LPP)

Se le condizioni di cui nell'articolo 59 per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure adeguate. Può anche esigere un adeguamento dell'investimento del patrimonio.

Capitolo 5:45 Limitazione dell'acquisto
a (art. 79a LPP) 1 Le disposizioni seguenti si applicano al calcolo della somma massima di acquisto
ammessa ai sensi dell'articolo 79a capoverso 2 LPP: a.

l'età di pensionamento corrisponde all'età regolamentare di uscita ordinaria; b.

il numero degli anni è arrotondato al numero intero superiore; c.

la somma massima di acquisto ammessa è determinata separatamente per
ogni evento che conduce a un bisogno di acquisto; d.

la somma massima di acquisto ammessa è applicabile a tutti gli acquisti riconducibili allo stesso evento.

2 Rientrano nelle limitazioni: a.

gli acquisti di anni di assicurazione mancanti o volti a colmare lacune del
capitale di risparmio o di copertura che consentono all'assicurato di migliorare la protezione previdenziale; b.

gli acquisti che, in caso di aumento del guadagno assicurato, di modifica del
regolamento o del piano di previdenza consentono all'assicurato di migliorare
la protezione previdenziale, sempreché non siano prescritti dal regolamento; 43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

45

Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

831.441.1

c.

gli acquisti successivi al rimborso di un prelievo anticipato in caso di promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale (art. 30d LPP) per colmare una lacuna esistente.

3 Il numero di anni ai sensi dell'articolo 79a capoverso 2 LPP è calcolato come segue: a.

per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera a, in ogni caso dall'entrata
nell'istituto di previdenza; b.

per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera b, dall'insorgere del fatto che
determina l'acquisto;

c.

per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera c, dal momento in cui l'assicurato chiede l'acquisto all'istituto di previdenza.

Capitolo 6:46 Disposizioni speciali
b 1 Nei casi di cui all'articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la
comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli
14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 196947 sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

Capitolo 7:48 Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente49
c50 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 7 dicembre 198751 sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.

46

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

47

RS 172.041.0 48

Originario capitolo 5, avanti l'art. 61.

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
2909).

50

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

51

RU 1988 97

OPP 2

23

831.441.1


Art. 61


Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti L'ordinanza del 31 ottobre 194752 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 70

...


Art. 74
cpv. 1
..


Art. 136
cpv. 2 e 3
2

Abrogato

3

...

Capo quinto (art. 181-199)
Abrogato


Art. 209
cpv. 1 e 3
...


Art. 62

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità L'ordinanza del 17 gennaio 196153 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata
come segue:


Art. 89

54
...

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

52

RS 831.101. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

53

RS 831.201

54

Questo art. ha ora un nuovo testo.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.441.1