01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.09.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
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01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
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1

Ordinanza

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) del 18 aprile 1984 (Stato 6 aprile 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ordina: Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria dei salariati Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato

Art. 1

Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 2 LPP) 1

I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria: a. i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;

b. i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; se il rapporto di lavoro è prolungato oltre i tre mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento; c. i salariati che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale; d. le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai sensi dell'AI; e. i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che vi lavorano: 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i loro congiunti;

2. i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

2

I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al competente istituto di previdenza.

RU 1984 543

1

RS 831.40

831.441.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.441.1

3

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

4

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all'articolo 46 LPP.


Art. 2

Salario annuo in casi speciali (art. 2 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LPP) Se un salariato è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.


Art. 3

Determinazione del salario coordinato (art. 7 cpv. 2 e 8 LPP) 1

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario; b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

2

L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento.

Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria.


Art. 4

Salario coordinato di assicurati invalidi in misura del cinquanta per cento (art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) Per le persone invalide in misura del cinquanta per cento ai sensi della legge federale del 19 giugno 19592 su l'assicurazione per l'invalidità gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono ridotti a metà.

2

RS 831.20

OPP 2

3

831.441.1


Art. 5

3 Adattamento all'AVS

Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue: Precedenti importi

Fr.

Nuovi importi

Fr.

24 720

25 320

74 160

75 960

3 090

3 165


Art. 6

Inizio dell'assicurazione

(art. 10 cpv. 1 LPP) L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro.

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7

Effetti dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza (art. 11 cpv. 1 LPP) 1

L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

2

Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.


Art. 8

Affiliazione provvisoria

(art. 94 LPP)

1

Fino al 31 dicembre 1987 il datore di lavoro può affiliarsi provvisoriamente a un istituto di previdenza.

2

Durante questo periodo d'introduzione il datore di lavoro può denunciare l'affiliazione, per la fine di un anno civile con un termine di disdetta di sei mesi.


Art. 9

Verifica dell'affiliazione

(art. 11 cpv. 4 LPP) 1

Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O 03 del 30 ott. 2002 sull'adeguamento degli importi limite della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3906).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.441.1

2

Egli deve consegnarle un'attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata dall'autorità di vigilanza costituisce un'attestazione sufficiente.

3

La cassa di compensazione dell'AVS annuncia alla competente autorità di vigilanza i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d'affiliazione. Essa le trasmette l'inserto.

4

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, particolarmente sulla procedura e sul momento del controllo.


Art. 10

Obbligo d'informare del datore di lavoro (art. 11 LPP) Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di controllo le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze (art. 35).

Sezione 3:

Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio

Art. 11

Tenuta dei conti individuali di vecchiaia (art. 15 e 16 LPP) 1

L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

2

Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia: a. l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente; b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

3

Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia: a.4 l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 della legge federale del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio (LFLP); b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

5

RS 831.42

OPP 2

5

831.441.1

4

Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia: a. l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;

b. l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;

c. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.


Art. 12


6

Saggio minimo d'interesse (art. 15 cpv. 2 LPP) Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo; b.7 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;

c.8 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2004: del 2,25 per cento al minimo
a9 Esame del saggio minimo d'interesse (art. 15 cpv. 2 LPP) 1

Il saggio minimo d'interesse è riesaminato almeno ogni due anni. A tal fine, si considerano:

a. l'evoluzione del saggio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione; b. le possibilità di rendimento degli altri investimenti usuali sul mercato.

2

Le conclusioni del rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali previsto nell'articolo 44a sono considerate per stabilire il saggio minimo d'interesse.

3

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fornisce al Consiglio federale gli elementi necessari per il riesame. Nell'ambito del riesame, la Commissione federale della previdenza professionale è invitata a dare il suo parere.

b10 Modifica del saggio minimo d'interesse (art. 15 cpv. 2 LPP) Prima della modifica del saggio minimo d'interesse sono consultati le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità dei due Consigli e i partner sociali.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3523).

8

Introdotta dal n. I dell'O del 10 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3523).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.441.1


Art. 13

Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 16 LPP) L'età determinante il tasso applicabile al calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.


Art. 14

Conto di vecchiaia di assicurati invalidi (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP11)12 1

Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.

2

L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

3

Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.

4

Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.


Art. 15

Casi d'invalidità parziale (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) Se l'assicurato beneficia di una mezza rendita d'invalidità, l'istituto di previdenza divide l'avere di vecchiaia in due parti uguali. Una metà sarà trattata secondo l'articolo 14. L'altra è assimilata all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli articoli 3-5 LFLP13.14

Art. 16

Determinazione della prestazione di libero passaggio secondo il regime obbligatorio (art. 15 LPP e 18 LFLP15 )16 1

Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve indicare separatamente l'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP. Se l'assicurato ha raggiunto l'età di 50 anni, l'istituto deve indicare anche lo stato dell'avere di vecchiaia in questa data ...17 11

RS 831.42

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

13

RS 831.42

14

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

15

RS 831.42

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

17

Rinvio stralciato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

OPP 2

7

831.441.1

2

Sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP anche:

a. gli interessi risultanti da un saggio superiore al saggio minimo fissato nell'articolo 12;

b. gli accrediti di vecchiaia supplementari iscritti nei conti di vecchiaia secondo l'articolo 70 capoverso 2 LPP.

Sezione 3a:18 Scioglimento dei contratti
a Calcolo della riserva matematica (art. 53e cpv. 8 LPP) 1

In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla legge del 17 dicembre 199319 sul libero passaggio, la riserva matematica corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 3 ottobre 199420 sul libero passaggio.

2

Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono il suo disciplinamento all'approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni private.

3

L'istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest'ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 53e cpv. 7 LPP) Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all'insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l'istituto di previdenza competente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.

18 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

19 RS

831.42

20 RS

831.425

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.441.1

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione

Art. 17

Aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia (art. 14 LPP) 1

L'aliquota minima di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia ammonta al 7,2 per cento dell'avere di vecchiaia. Essa è applicata indipendentemente dal sesso e dallo stato civile dell'assicurato.

2

e 3 21


Art. 18

Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d'invalidità (art. 24 cpv. 3 e 34 cpv. 1 lett. a LPP) 1

In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

2

Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi dodici mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

3

Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa.


Art. 19

Prestazioni per i superstiti in caso di morte del beneficiario di una mezza rendita d'invalidità (art. 21 cpv. 2 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) 1

Quando il beneficiario di una mezza rendita d'invalidità muore, i suoi superstiti hanno diritto a prestazioni calcolate sulla base della rendita d'invalidità convertita in rendita intera.

2

L'istituto di previdenza può tuttavia dedurre altre prestazioni per superstiti, che spettano agli aventi diritto in virtù della LPP, fino a un massimo della metà delle sue prestazioni legali. Esso può tenere conto nella stessa misura delle prestazioni provenienti dalle polizze di libero passaggio o di forme equivalenti di mantenimento della protezione previdenziale (art. 4 cpv. 1 LFLP)22.

21

Abrogati dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

OPP 2

9

831.441.1


Art. 20

Diritto della donna divorziata alle prestazioni per i superstiti (art. 19 cpv. 3 LPP) 1

Dopo la morte dell'ex-marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della senteza di divorzio, la donna abbia beneficato di una rendita o di un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.

2

Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell'AVS e dell'AI, superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

Sezione 5: Generazione d'entrata

Art. 21

Accrediti complementari unici (art. 33 LPP) 1

L'assicurato ha diritto a un accredito complementare unico di vecchiaia (accredito complementare) se il suo salario coordinato è inferiore a 20 400 franchi.23 2 L'accredito complementare corrisponde all'avere di vecchiaia dell'assicurato. È tuttavia ridotto nella misura in cui l'avere di vecchiaia complessivo (avere di vecchiaia e accredito complementare) supera l'avere di vecchiaia di un assicurato il cui salario coordinato è pari a 13 360 franchi nel 1985, a 13 940 nel 1986 e 1987, a 14 520 franchi nel 1988 e 1989, a 15 480 franchi nel 1990 e 1991, a 17 400 franchi nel 1992, a 18 240 franchi nel 1993 e 1994, a 18 720 franchi nel 1995 e 1996, a 19 200 franchi nel 1997 e 1998, a 19 440 franchi nel 1999 e nel 2000, a 19 920 franchi nel 2001 e nel 2002 nonché di 20 400 franchi a partire dal 1° gennaio 2003.24 L'Ufficio della assicurazioni sociali allestirà della tavole che precisino questo limite superiore.

3

In caso d'invalidità o di morte, l'accredito complementare è determinato come per il raggiungimento dell'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia. Esso è tuttavia ridotto dell'importo degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sino al raggiungimento di quest'età (art. 24 cpv. 2 lett. b LPP).

4

Per le prestazioni, l'istituto di previdenza può pure tener conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all'entrata in vigore della LPP (art. 32 cpv. 2 LPP).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O 03 del 30 ott. 2002 sull'adeguamento degli importi limite della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3906).

24 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O 03 del 30 ott. 2002 sull'adeguamento degli importi limite della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3906).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.441.1


Art. 22

Riduzione degli accrediti complementari (art. 33 LPP) L'istituto di previdenza può ridurre l'accredito complementare se: a. lo scarso importo del salario coordinato è imputabile a circostanze particolari e non corrisponde manifestamente alla nozione di reddito modesto; b. i mezzi a disposizione dell'istituto di previdenza secondo l'articolo 70 LPP non sono sufficienti al finanziamento degli accrediti complementari.


Art. 23

Accrediti supplementari annuali in casi speciali (art. 33 e 70 cpv. 2 LPP) 1

Invece dell'accredito complementare unico, l'istituto di previdenza può assegnare accrediti supplementari annuali, se è nell'impossibilità di utilizzare l'uno per cento dei salari coordinati come previsto nell'articolo 70 capoverso 1 LPP. Questa condizione è realizzata se: a. l'istituto di previdenza assicura soprattutto persone che lo lasciano prima di aver raggiunto il limite d'età; b. l'istituto di previdenza annovera solo pochi assicurati; c. la struttura dell'istituto di previdenza rischia di provocare una discontinuità particolarmente forte degli eventi assicurati.

2

Se l'istituto di previdenza comprende diverse comunanze di rischi, il capoverso 1 è applicabile ad ognuna di esse.

3

L'istituto di previdenza deve utilizzare gli accrediti supplementari annuali soprattutto per gli assicurati più anziani, favorendo particolarmente quelli con redditi modesti.

Sezione 6:

Sovrindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Art. 24

Profitti indebiti

(art. 34a LPP)25 1

L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

2

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

OPP 2

11

831.441.1

dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità.26 3 I redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme.27 4

L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

5

L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.


Art. 25


28

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare (art. 34a LPP)29 1

L'istituto di previdenza può ridurre il versamento di prestazioni giusta l'articolo 24 se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono già obbligate a fornire prestazioni per lo stesso evento assicurato.

2

L'istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare qualora l'evento assicurato sia stato provocato dall'avente diritto.

3

Per gli assicurati invalidi in misura pari ad almeno il 50 per cento, che non ricevono alcuna rendita d'invalidità dall'istituto di previdenza, l'istituto deve, come nel caso dei propri beneficiari di prestazioni (art. 14):

a. proseguire la registrazione degli accrediti di vecchiaia; b. versare eventuali prestazioni di libero passaggio.


Art. 26

Diritti nei confronti di terzi responsabili (art. 34a cpv. 1 LPP)30 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che il richiedente di prestazioni per superstiti o d'invalidità gli debba cedere i propri diritti nei confronti di terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni che deve fornire.

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

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Art. 27

Indennità giornaliera di malattia il, sostituzione del salario (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)31 L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se: a. l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 28

Adesione all'assicurazione facoltativa (art. 4, 44 e 46 LPP) Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.


Art. 29

Salario coordinato

(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP) 1

Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dell'assicurato.

2

Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria.

3

L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.


Art. 30

Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione (art. 46 cpv. 3 LPP) 1

Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS.

2

L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d'assicurazione seguente questa comunicazione.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

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Art. 31

Contributi del datore di lavoro (art. 46 cpv. 3 LPP) 1

I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro.

2

Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

3

Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire nell'assicurazione facoltativa.

4

Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano: a. il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3); b. il corrispondente salario coordinato; c. il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato; d. l'importo dovuto dal datore di lavoro.


Art. 32

Incasso dei contributi da parte dell'istituto di previdenza (art. 46 cpv. 4 LPP) 1

Se il salariato ha incaricato l'istituto di previdenza dell'incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l'istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.

2

Le spese d'incasso sono a carico del salariato.

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Capitolo 3: Organizzazione Sezione 1: Ufficio di controllo

Art. 33

Condizioni (art. 53 cpv. 1 e 4 LPP) Possono esercitare la funzione di ufficio di controllo: a. i membri di uno dei gruppi affiliati alla Camera svizzera delle società fiduciarie e dei periti contabili e i membri dell'Associazione svizzera dei periti contabili universitari;

b. gli uffici cantonali e federali di controllo delle finanze; c. altri uffici di revisione, la cui idoneità dev'essere riconosciuta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali; d. le persone che, in considerazione dell'attività svolta precedentemente nell'ambito della revisione di istituti di previdenza, sono autorizzate dall'autorità di vigilanza a controllare certi istituti.


Art. 34

Indipendenza (art. 53 cpv. 1 e 4 LPP) L'ufficio di controllo secondo l'articolo 33 lettera a, c e d non può essere vincolato dalle direttive: a. di persone responsabili della gestione o dell'amministrazione dell'istituto di previdenza;

b. del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro; c. degli organi dirigenti dell'associazione, se si tratta di un istituto di previdenza d'associazione;

d. del fondatore, se si tratta di una fondazione.


Art. 35

Compiti (art. 53 cpv. 1 e 4 e 62 cpv. 1 LPP) 1

L'ufficio di controllo verifica annualmente la conformità del conto annuale e dei conti di vecchiaia alla legge, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti (legittimità).

2

Esso controlla pure annualmente la legittimità della gestione in particolare della riscossione dei contributi e del versamento di prestazioni, come anche dell'investimento.

3

L'ufficio di controllo redige un rapporto scritto sul risultato delle sue verifiche, destinato all'organo superiore dell'istituto di previdenza. Esso propone di approvare i conti annuali, con o senza riserve, o di rifiutarne l'approvazione. Se al momento

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delle verifiche l'ufficio di controllo constata inosservanze della legge, dell'ordinanza, delle direttive o dei regolamenti, le annoterà nel suo rapporto.

4

Se la gestione o l'amministrazione dell'istituto di previdenza è affidata a un terzo, interamente o parzialmente, anche l'attività di questo terzo dev'essere sottoposta a un controllo conforme.

5

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può emanare direttive sul contenuto e la forma dei controlli, destinate alle autorità di vigilanza.


Art. 36

Rapporti con l'autorità di vigilanza (art. 53 cpv. 1 e 4 e 62 cpv. 1 LPP) 1

L'ufficio di controllo deve eseguire il controllo annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti in base alle direttive emanate a questo scopo. Esso trasmette all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di controllo.

2

Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di controllo constata delle irregolarità, deve assegnare all'istituto di previdenza un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, l'ufficio di controllo informerà l'autorità di vigilanza.

3

L'ufficio di controllo è tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

Sezione 2: Periti in materia di previdenza professionale

Art. 37

Riconoscimento (art. 53 cpv. 2-4 LPP) 1

Sono riconosciuti periti in materia di previdenza professionale i titolari di un diploma federale di periti in materia di assicurazione pensioni.

2

Fino al 31 dicembre 1989, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può riconoscere come periti le persone che, pur non possedendo un diploma federale di periti in materia di assicurazione pensioni, possono avvalersi di qualifiche professionali equivalenti, in particolare le persone riconosciute come attuari sperimentati dall'Associazione degli attuari svizzeri.


Art. 38

Periti non riconosciuti (art. 53 cpv. 2-4 LPP) Se non è a disposizione un numero sufficiente di periti, la competente autorità di vigilanza può ammettere in singoli casi esperti qualificati non riconosciuti.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

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Art. 39

Persone giuridiche

(art. 53 cpv. 2-4 LPP) Il mandato può essere affidato anche a una persona giuridica, se questa occupa un perito che soddisfi i requisiti figuranti negli articoli 37 o 38. In questo caso il perito deve dirigere l'elaborazione della perizia e firmarla personalmente.


Art. 40

Indipendenza (art. 53 cpv. 2-4 LPP) Il perito dev'essere indipendente. Egli non può essere vincolato da direttive di persone responsabili della gestione o dell'amministrazione dell'istituto di previdenza.


Art. 41

Rapporti con l'autorità di vigilanza (art. 53 cpv. 2-4 e 62 cpv. 1 LPP) Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

Capitolo 4: Finanziamento Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42

Definizione dei

rischi

(art. 67 LPP)

Sono considerati rischi secondo l'articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e d'invalidità.


Art. 43

Misure di sicurezza supplementari (art. 67 LPP) 1

Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari: a. se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure

b. se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi.

2

L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

3

La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

4

Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev'essere contabilizzata separatamente.

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Art. 44

32 Copertura insufficiente

(Art. 65 LPP)

1

Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell'importo scoperto sono indicati nell'allegato.

2

L'istituto di previdenza deve provvedere autonomamente a riassorbire gli importi scoperti. Il fondo di garanzia interviene solo se l'istituto è insolvente.

3

L'istituto di previdenza deve: a. informare l'autorità di vigilanza in merito alla copertura insufficiente. La comunicazione dev'essere data al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata in base al conto annuale; b. informare l'autorità di vigilanza in merito alle misure prese per riassorbire l'importo scoperto e indicare il termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata; c. informare regolarmente l'autorità di vigilanza in merito all'applicazione del programma di misure e all'efficacia delle stesse.

4

Deve inoltre informare adeguatamente gli assicurati e i beneficiari di rendite sulla copertura insufficiente e sulle misure prese per rimediarvi.

5

Le misure devono essere adeguate all'entità dell'importo scoperto.

a33 Esame periodico della situazione finanziaria degli istituti di previdenza (art. 65 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LPP) L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali esamina ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e fa rapporto al Consiglio federale. L'Ufficio federale delle assicurazioni private partecipa a tale rapporto fornendo i dati relativi alla situazione degli assicuratorivita.


Art. 45

Deroga al principio del bilancio in cassa chiusa (art. 69 cpv. 2 LPP) 1

Gli istituti di previdenza delle collettività di diritto pubblico, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono derogare al principio del bilancio in cassa chiusa se la Confederazione, un Cantone o un Comune garantisce il pagamento delle prestazioni dovute in conformità della LPP.

2

Essi devono iscrivere nel passivo del bilancio una riserva corrispondente almeno alla somma di tutti gli averi di vecchiaia e al valore attuale delle rendite in corso 32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1725).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.441.1

conformemente alla LPP. Se risulta un impegno di diritto pubblico in conformità del capoverso 1, il relativo importo deve figurare nel bilancio.


Art. 46

Semplificazione della prova per le misure speciali (art. 70 LPP) 1

L'istituto di previdenza può apportare globalmente la prova che esso soddisfa le esigenze dell'articolo 70 LPP.

2

Di regola si considera che l'istituto di previdenza soddisfa queste esigenze: a. se s'impegna per regolamento a versare almeno le prestazioni secondo l'articolo 21, e

b. se dimostra che il costo totale, diminuito dell'1 per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a versare contributi per le prestazioni di vecchiaia, è superiore a quello che sarebbe necessario per finanziare le prestazioni legali senza le misure speciali.

Sezione 2: Contabilità e rendiconto34

Art. 47

35 Regolarità (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)36 1

Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l'istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato.

Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.37 2 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 Swiss GAAP RPC 2638 nella versione del 1° gennaio 2004. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale.39 3 L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio.

Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

38 Indirizzo per l'ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, casella postale 687, 8027 Zurigo, tel. 041 823 45 21, fax 041 283 45 65, e-mail: verlagskv@kvschweiz.ch, sito Internet: www.verlagskv.ch 39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

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4

Si applicano inoltre gli articoli 957 a 964 del Codice delle obbligazioni40 relativi alla contabilità commerciale.


Art. 48

41 Valutazione (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP) Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.

a42 Spese di amministrazione (art. 65 cpv. 3 LPP) 1

Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti: a. le spese dell'amministrazione generale; b. le spese di amministrazione del patrimonio; c. le spese di marketing e pubblicitarie.

2

Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

Sezione 2a:43 Trasparenza
b Informazione delle casse pensioni affiliate (art. 65a cpv. 4 LPP) 1

Gli istituti collettivi comunicano a ogni cassa pensioni affiliata i principi determinanti per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurative.

2

Gli istituti di assicurazione sulla vita che hanno stipulato contratti con istituti collettivi forniscono a questi ultimi le informazioni necessarie sulla base del conto d'esercizio secondo l'articolo 6a della legge federale del 18 giugno 199344 sull'assicurazione diretta sulla vita (LAssV).

3

L'istituto di previdenza fornisce in una forma adeguata alla cassa pensioni affiliata le informazioni secondo l'articolo 65a capoverso 3 LPP. Il rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP costituisce la base per tali informazioni.

40

RS 220

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

43 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

44 RS

961.61

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831.441.1

c Informazione degli assicurati (art. 86b cpv. 2 LPP) La base dell'informazione degli assicurati da parte dell'istituto di previdenza, conformemente all'articolo 86b capoverso 2 secondo periodo LPP, è costituita dal rapporto più recente del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.

d Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68 cpv. 4 lett. a e 68a LPP) 1

L'istituto di previdenza fissa nel regolamento le basi per il calcolo della partecipazione alle eccedenze e i principi della ripartizione.

2

L'istituto di previdenza allestisce annualmente un conteggio comprensibile e commentato sul calcolo e la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49


45

Definizione di patrimonio (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Il patrimonio ai sensi degli articoli 50 a 60 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

2

I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. Essi sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 53 lettera b.

a46 Compito di gestione (art. 51 cpv. 1 e 2 e art. 71 cpv. 1 LPP) 1

L'istituto di previdenza stabilisce chiaramente gli scopi e i principi per l'esecuzione e il controllo dell'investimento del patrimonio, in modo che l'organo paritetico possa adempiere pienamente il suo compito di gestione.

2

L'istituto di previdenza definisce altresì le regole che intende applicare nell'esercizio dei suoi diritti d'azionista.47


Art. 50


48

Sicurezza e ripartizione dei rischi (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3169).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

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2

All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve badare anzitutto a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, della situazione finanziaria effettiva, nonché della struttura e dell'evoluzione futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati.

3

All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare i principi di una ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.


Art. 51

Redditività (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.


Art. 52

Liquidità (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.


Art. 53

Investimenti autorizzati

(art. 71 cpv. 1 LPP) Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: a. contanti; b. crediti espressi in importi fissi, e particolarmente averi su conti correnti postali o in banca, obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione) e altri riconoscimenti di debito, compresi o no in titoli;

c.49 case d'abitazione o ad uso commerciale, compresi gli immobili in proprietà per piani e le costruzioni in diritto di superficie, nonché in terreni edificabili; d.50 partecipazioni a società che si dedicano esclusivamente all'acquisto e alla vendita d'immobili e alla locazione e affitto dei propri immobili (società immobiliari); e.51 azioni, buoni di partecipazione e di godimento e altri titoli e partecipazioni analoghi, come pure quote sociali di cooperative; è pure ammesso l'investimento sotto forma di partecipazioni a società con sede all'estero, purché quotate in borsa.52 49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1985 (RU 1985 710).

52

RU 1989 1894

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

831.441.1


Art. 54

Percentuale autorizzata

(art. 71 cpv. 1 LPP) I limiti seguenti sono applicabili agli investimenti: a.53 100 per cento: crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio in Svizzera, in ragione del 15 per cento al massimo per ogni debitore, a meno che si tratti di crediti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni, di banche o istituti d'assicurazione;

b. 75 per cento: titoli ipotecari su immobili ai sensi dell'articolo 53 lettera c. Il valore di pegno non può tuttavia superare 1'80 per cento del valore venale.

Le lettere di pegno svizzere sono trattate come titoli ipotecari; c.54 50 per cento: immobili situati in Svizzera giusta l'articolo 53 lettera c e partecipazioni a società immobiliari il cui patrimonio sia costituito almeno in ragione del 50 per cento da immobili situati in Svizzera; d. 30 per cento: azioni, titoli analoghi e altre partecipazioni a società con sede in Svizzera, in ragione del 10 per cento al massimo per ogni società; e. 30 per cento: crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio all'estero, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni debitore; f. 20 per cento: valute estere o crediti convertibili in valuta estera, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni debitore; sono esclusi da questa limitazione gli investimenti in valute estere destinate a coprire i diritti a prestazioni dell'assicurazione in valuta estera; g.55 25 per cento: azioni e titoli analoghi di una società con sede all'estero, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni società;

h.56 5 per cento: immobili situati all'estero giusta l'articolo 53 lettera c e partecipazioni a società immobiliari il cui patrimonio sia costituito in ragione di oltre il 50 per cento da fondi situati all'estero.


Art. 55

Limiti globali

(art. 71 cpv. 1 LPP) Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito: a. fino al 100 per cento: in contanti e in crediti espressi in importi fissi; b. fino al 70 per cento: in immobili, azioni, titoli analoghi e altre partecipazioni; c.57 50 per cento:

in investimenti secondo l'articolo 54 lettere d e g; 53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

56

Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

OPP 2

23

831.441.1

d. fino al 30 per cento: in investimenti secondo l'articolo 54 lettere e ed f; e.58 30 per cento:

in investimenti secondo l'articolo 54 lettere f e g.


Art. 56

59 Investimenti collettivi

(art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori.

2

L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto: a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e b. l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti.

3

Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo l'articolo 54 e dei limiti globali secondo l'articolo 55. I limiti di investimento secondo l'articolo 54 relativi agli impegni verso debitori e società sono rispettati quando:

a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure

b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

4

Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

a60 Strumenti finanziari derivati (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

2

La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

3

Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

60

Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.441.1

4

L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale. 5 I limiti previsti dagli articoli 54 e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.

6

Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

7

Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.


Art. 57


61

Investimenti presso il datore di lavoro (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

2

Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

3

I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.

Art. 5862 Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro63 (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

2

Vale come garanzia: a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge federale dell'8 novembre 193464 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile; b. i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro adibiti a fini industriali, commerciali o artigianali per più del 50 per cento del loro valore non possono valere come garanzia.65 3

In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

64 RS

952.0

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

OPP 2

25

831.441.1


Art. 58

a66 Obbligo di informare (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

2

Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

3

L'istituto di previdenza deve informare il proprio organo di controllo delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.


Art. 59


67

Estensione delle possibilità di investimento (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Le possibilità di investimento secondo gli articoli 53-56 e 56a capoversi 1 e 5, nonché 57 capoverso 2 possono essere estese in base a un regolamento di investimento fondato sull'articolo 49a, purché l'applicazione dell'articolo 50 sia comprovata in modo concludente in un rapporto annuale.68 2 I risultati di detto rapporto devono essere registrati nell'allegato ai conti annui.


Art. 60


69

Mancanza delle condizioni di estensione (art. 71, cpv. 1 LPP) Se le condizioni di cui nell'articolo 59 per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure adeguate. Può anche esigere un adeguamento dell'investimento del patrimonio.

Capitolo 5:70 Limitazione dell'acquisto
a (art. 79a LPP) 1

Le disposizioni seguenti si applicano al calcolo della somma massima di acquisto ammessa ai sensi dell'articolo 79a capoverso 2 LPP: a. l'età di pensionamento corrisponde all'età regolamentare di uscita ordinaria; b. il numero degli anni è arrotondato al numero intero superiore; 66

Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 26

831.441.1

c. la somma massima di acquisto ammessa è determinata separatamente per ogni evento che conduce a un bisogno di acquisto; d. la somma massima di acquisto ammessa è applicabile a tutti gli acquisti riconducibili allo stesso evento.

2

Rientrano nelle limitazioni: a. gli acquisti di anni di assicurazione mancanti o volti a colmare lacune del capitale di risparmio o di copertura che consentono all'assicurato di migliorare la protezione previdenziale; b. gli acquisti che, in caso di aumento del guadagno assicurato, di modifica del regolamento o del piano di previdenza consentono all'assicurato di migliorare la protezione previdenziale, sempreché non siano prescritti dal regolamento; c. gli acquisti successivi al rimborso di un prelievo anticipato in caso di promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale (art. 30d LPP) per colmare una lacuna esistente.

3

Il numero di anni ai sensi dell'articolo 79a capoverso 2 LPP è calcolato come segue:

a. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera a, in ogni caso dall'entrata nell'istituto di previdenza; b. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera b, dall'insorgere del fatto che determina l'acquisto; c. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera c, dal momento in cui l'assicurato chiede l'acquisto all'istituto di previdenza.

Capitolo 6:71 Disposizioni speciali
b 1 Nei casi di cui all'articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 196972 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

72 RS

172.041.0

OPP 2

27

831.441.1

Capitolo 7:73 Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente74
c75 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 7 dicembre 198776 sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.


Art. 61


Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti L'ordinanza del 31 ottobre 194777 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 70

...


Art. 74
cpv. 1
...


Art. 136
cpv. 2 e 3
2 Abrogato

3

...


Capo quinto (art. 181-199) Abrogato Art. 209
cpv. 1 e 3
...


Art. 62

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità L'ordinanza del 17 gennaio 196178 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: 73 Originario capitolo 5, avanti l'art. 61.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

75 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

76 RU

1988 97

77

RS 831.101. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

78

RS 831.201. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 28

831.441.1


Art. 89

79 ...

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 200280 Il primo riesame del saggio minimo d'interesse ha luogo al più tardi nel 2003.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 200481 1 Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

2

Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

79

Questo art. ha ora un nuovo testo.

80 RU 2002 3704 81 RU

2004 1709

OPP 2

29

831.441.1

Allegato82

(art. 44 cpv. 1)

Calcolo dell'importo scoperto dell'istituto di previdenza confor- memente all'articolo 44 capoverso 1 dell'ordinanza 1

Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è definito come segue: Pp × 100

Cp

= grado di copertura in percentuale Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e della riserva
dei contributi del datore di lavoro. È determinante il patrimonio
di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria
reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. Le riserve di fluttuazione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione
dell'aumento della speranza di vita).

2

Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1.

82 Introdotto dal n. II dell'O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1725).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 30

831.441.1