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831.441.1

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità

(OPP 2)

del 18 aprile 1984 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
visto l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio (LFLP);
visti gli articoli 124 capoverso 3 e 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)3,4

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1 RS 831.40

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3 RS 210

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Capitolo 1:5 Principi della previdenza professionale

5 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

Sezione 1: Adeguatezza

Art. 1 Contributi e prestazioni

(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)

1 Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute.

2 Conformemente al modello di calcolo:

a.
le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure
b.
l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS.

3 Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento.

4 L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP.

5 Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d'investimento secondo l'articolo 1e è considerato adeguato, se:

a.
sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e
b.
per il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.6

6 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Art. 1a Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza

(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)

1 Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il complesso dei rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

2 Gli indipendenti che fanno assicurare il loro reddito presso più istituti di previdenza devono adottare le misure necessarie affinché il complesso dei loro rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

Art. 1b Pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP)

1 Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell'istituto di previdenza può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LFLP.

2 Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l'assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.

Sezione 2: Collettività

Art. 1c Piani di previdenza

(art. 1 cpv. 3 LPP)

1 Il principio della collettività è rispettato quando l'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata prevede nel suo regolamento una o più collettività di assicurati. L'appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi quali in particolare l'anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell'azienda, l'età o il livello salariale.

2 Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede per principio la possibilità di assicurarne altre. Questo capoverso non si applica tuttavia all'assicurazione facoltativa degli indipendenti giusta l'articolo 44 LPP.

Art. 1d Possibilità di scegliere tra più piani di previdenza

(art. 1 cpv. 3 LPP)

1 L'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività.

2 La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L'aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.

Art. 1e7 Scelta della strategia d'investimento

(art. 1 cpv. 3 LPP)

1 Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza.

2 L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata.

3 L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia.

4 Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza.

5 All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Sezione 3: Parità di trattamento

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1f

Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza.

Sezione 4: Pianificazione previdenziale

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1g

Il principio della pianificazione previdenziale è rispettato quando l'istituto di previdenza fissa in modo preciso nel suo regolamento le diverse prestazioni offerte, le modalità del loro finanziamento e le condizioni di diritto, i piani di previdenza proposti e le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani di previdenza. Il piano di previdenza deve fondarsi su parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti.

Sezione 5: Principio d'assicurazione

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1h8

1 Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 4 per cento dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità. Per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza.9 Se a un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavoro, per il calcolo della percentuale minima sono determinanti i contributi per le collettività ed i piani di un solo datore di lavoro.

2 Negli istituti di previdenza che applicano esclusivamente la previdenza più estesa ed extraobbligatoria, il principio d'assicurazione è parimenti rispettato quando, conformemente al regolamento, l'avere di vecchiaia è alimentato senza la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità nei casi in cui, in ragione del rischio considerevolmente accresciuto rilevato da un esame medico, la copertura dei predetti rischi è esclusa dall'assicurazione. In questi casi le prestazioni di vecchiaia possono essere versate solo in forma di rendita.

8 Vedi anche la lett. c delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

9 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Sezione 6: Età minima per il pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1i10

1 I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un'età di pensionamento inferiore a 58 anni.

2 Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1:

a.
in caso di ristrutturazioni aziendali;
b.
nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.

10 Vedi anche la lett. d delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

Capitolo 1a: Assicurazione obbligatoria dei salariati11

11 Originario Cap. 1.

Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato

Art. 1j12 Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria

(art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)13

1 I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria:

a.
i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;
b.14
i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l'articolo 1k;
c.
i salariati che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
d.15
le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento ai sensi dell'AI e le persone il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente conformemente all'articolo 26a LPP;
e.16
i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che vi lavorano:
1.
i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati,
2.
i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

2 I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al competente istituto di previdenza.

3 I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

4 I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all'articolo 46 LPP.

12 Originario art. 1.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

16 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 1k17 Salariati assunti per un periodo limitato

(art. 2 cpv. 4 LPP)

I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all'assicurazione obbligatoria, se:

a.
il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
b.
sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

17 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

Art. 218 Fornitura di personale a prestito

(art. 2 cpv. 4 LPP)

I lavoratori occupati in un'impresa acquisitrice nell'ambito di una fornitura di personale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 198919 sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell'impresa che presta il personale.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

19 RS 823.11

Art. 3 Determinazione del salario coordinato

(art. 7 cpv. 2 e 8 LPP)

1 Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

a.
facendo astrazione di elementi occasionali del salario;
b.
fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;
c.
determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

2 L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria.

Art. 3a20 Importo minimo del salario assicurato

(art. 8 LPP)

1 Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 22 050 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3675 franchi.21

2 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l'assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 4.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 609).

Art. 524 Adeguamento all'AVS

(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti
in fr.

Nuovi importi
in fr.

21 510

22 050

25 095

25 725

86 040

88 200

3 585

3675

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 609).

Art. 625 Inizio dell'assicurazione

(art. 10 cpv. 1 LPP)

1 L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il salariato si avvia per recarsi al lavoro.

2 Per i disoccupati l'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui sono soddisfatte per la prima volta i presupposti del diritto di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 198226 sullʼassicurazione contro la disoccupazione (LADI) o l'assicurato riceve indennità secondo l'articolo 29 LADI.

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

26 RS 837.0

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7 Effetti dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza

(art. 11 cpv. 1 LPP)

1 L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

2 Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.

Art. 9 Verifica dell'affiliazione

(art. 11 e 56 cpv. 1 lett. h LPP28)

1 Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

2 Egli deve consegnarle un'attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata dall'autorità di vigilanza costituisce un'attestazione sufficiente.

3 La cassa di compensazione dell'AVS annuncia all'istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d'affiliazione. Essa gli trasmette l'inserto.29

4 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.30

5 Il fondo di garanzia versa alle casse di compensazione dell'AVS un'indennità di 9 franchi per ogni caso esaminato nell'ambito della verifica dell'affiliazione dei datori di lavoro ad esse assoggettati (art. 11 cpv. 4 LPP). Entro il 31 marzo dell'anno successivo, le casse di compensazione dell'AVS annunciano al fondo di garanzia i controlli da esse effettuati mediante il formulario prescritto dall'UFAS31.32

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

31 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 1033 Obbligo d'informare del datore di lavoro

(art. 11 e 52c LPP)

Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 3:
Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio

Art. 11 Tenuta dei conti individuali di vecchiaia

(art. 15 e 16 LPP)

1 L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

2 Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia:

a.
l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente;
b.
gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

3 Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia:

a.34
l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 LFLP;
b.
gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

4 Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia:

a.
l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;
b.
l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;
c.
gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).

Art. 1235 Saggio minimo d'interesse

(art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

a.
per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo;
b.36
per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;
c.37
per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;
d.38
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo;
e.39
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo;
f.40
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011: del 2 per cento al minimo;
g.41
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell'1,5 per cento al minimo;
h.42
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015: dell'1,75 per cento al minimo;
i.43
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016: dell'1,25 per cento al minimo;
j.44
j. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2023: dell'1 per cento al minimo;
k.45
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2024: dell'1,25 per cento al minimo.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 10 set.. 2003 (RU 2003 3523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

38 Introdotta dal n. I dell'O del 1° set. 2004 (RU 2004 4249). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4441).

39 Introdotta dal n. I dell'O del 5 set. 2007 (RU 2007 4441). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5189).

40 Introdotta dal n. I dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5189). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5035).

41 Introdotta dal n. I dell'O del 2 nov. 2011 (RU 2011 5035). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4141).

42 Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2013 (RU 2013 4141). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4435).

43 Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4435). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4179).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2016 (RU 2016 4179). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 652).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 652).

Art. 1447 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi

(art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)48

1 Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.49

2 L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

3 Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.

4 Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.

47 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 1550 Casi d'invalidità parziale

(art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

1 Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita e in una parte attiva.51

2 La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

51 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 15a52 Determinazione e comunicazione dell'avere di vecchiaia

(art. 15 LPP)

1 L'istituto di previdenza o di libero passaggio determina la quota dell'avere di vecchiaia:

a.
sull'intero avere di previdenza di un assicurato depositato presso l'istituto;
b.
sull'importo del prelievo anticipato di cui all'articolo 30c LPP;
c.
sulle prestazioni d'uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22 LFLP.

2 Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza o di libero passaggio comunica al nuovo istituto i dati di cui al capoverso 1. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 15b53 Fissazione dell'avere di vecchiaia

(art. 15 cpv. 4 LPP)

1 Se l'avere di vecchiaia non può essere accertato, è ritenuto tale l'importo massimo che l'assicurato avrebbe potuto raggiungere in base alle disposizioni minime legali fino al momento della fissazione, ma al massimo fino a concorrenza dell'avere di previdenza effettivamente disponibile presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio.

2 L'avere di vecchiaia non può essere accertato se i precedenti istituti e il nuovo istituto non dispongono dei dati necessari.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 1654 Interessi, proventi e perdite

(art. 15 LPP; art. 18 LFLP)

1 Nella remunerazione di un istituto di previdenza, sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia gli interessi calcolati secondo il saggio minimo d'interesse di cui all'articolo 12.

2 Nella remunerazione di un istituto di libero passaggio, gli interessi sono accreditati all'avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza in modo proporzionale. I proventi e le perdite derivanti dal risparmio in titoli di cui all'articolo 13 capoverso 5 dell'ordinanza del 3 ottobre 199455 sul libero passaggio (OLP) sono ripartiti parimenti in modo proporzionale sull'avere di vecchiaia e sul rimanente avere di previdenza.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

55 RS 831.425

Sezione 3a:56 Scioglimento dei contratti

56 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

Art. 16a Calcolo della riserva matematica

(art. 53e cpv. 8 LPP)

1 In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP, la riserva matematica corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l'articolo 8 OLP57.

2 Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono il suo disciplinamento all'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari58.

3 L'istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest'ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

57 RS 831.425

58 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3b:
Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite
59

59 Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Art. 1760 Netta preponderanza di beneficiari di rendite

(art. 52e cpv. 4 e 53ebis LPP)

1 Un effettivo è considerato avere una netta preponderanza di beneficiari di rendite se i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, compresi i relativi accantonamenti tecnici, ammontano almeno al 70 per cento della totalità dei capitali di previdenza dell'effettivo da trasferire.

2 La data di riferimento per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è il momento convenuto per il rilevamento.

3 La valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto di previdenza trasferente. Nella valutazione il perito tiene conto dell'andamento dell'effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti e uscite fino alla data convenuta per il rilevamento.

4 I capitali di previdenza degli assicurati invalidi che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento regolamentare non sono presi in considerazione per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite.

60 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Art. 17a61 Finanziamento sufficiente

(art. 52e cpv. 4 e 53ebis LPP)

1 Un effettivo è considerato finanziato in misura sufficiente se il patrimonio di previdenza da trasferire per l'effettivo copre:

a.
il capitale di previdenza dell'effettivo da trasferire;
b.
gli accantonamenti tecnici per l'effettivo da trasferire; e
c.
una riserva di fluttuazione di valore sufficiente per l'effettivo da trasferire.

2 La riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo da trasferire è sufficiente, se corrisponde almeno alla riserva di fluttuazione di valore dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo.

3 Se l'effettivo è rilevato da un istituto che procede a un calcolo separato per ogni cassa pensioni affiliata, la riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno al valore obiettivo della cassa pensioni affiliata.

4 La data di riferimento per la valutazione del finanziamento sufficiente è il momento convenuto per il rilevamento.

5 La valutazione del finanziamento sufficiente è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo. Nella valutazione il perito tiene conto dell'andamento dell'effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti nonché di casi d'invalidità pendenti e latenti.

61 Introdotto dall'all. n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione62

62 Originaria avanti art. 17.

Art. 1863 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d'invalidità

(art. 24 cpv. 4 e 34 cpv. 1 lett. a LPP64)

1 In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

2 Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi 12 mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

3 Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa.

63 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 1965 Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale

(art. 24 cpv. 5 LPP)

1 La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.

2 Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

3 La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 2066 Diritto alle prestazioni per i superstiti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

(art. 19 cpv. 3 e 19a LPP)

1 Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova a condizione che:

a.
il matrimonio sia durato almeno dieci anni; e
b.
al momento del divorzio gli sia stata assegnata una rendita secondo gli articoli 124e capoverso 1 o 126 capoverso 1 CC.

2 In caso di morte dell'ex partner registrato, l'ex partner registrato superstite è equiparato alla persona vedova a condizione che:

a.
l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e
b.
al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita secondo l'articolo 124e capoverso 1 CC o l'articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge del 18 giugno 200467 sull'unione domestica registrata.

3 Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.

4 Le prestazioni per i superstiti dell'istituto di previdenza possono essere ridotte se, sommate alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superano le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata; la riduzione è limitata all'importo eccedente. A tale riguardo, le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

67 RS 211.231

Art. 20a68 Contributi versati dall'assicurato

(art. 20a cpv. 1 lett. c LPP)

I contributi versati dall'assicurato secondo l'articolo 20a capoverso 1 lettera c LPP comprendono anche le somme di acquisto da esso versate.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Sezione 5: …

Sezione 6:
Coordinamento con altre prestazioni e altri redditi
70

70 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 2471 Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti

(art. 34a LPP)72

1 Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:73

a.
le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità che vengono versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
b.
le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
c.
le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
d.
per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.

2 Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:

a.
assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;
b.
il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a della legge federale del 19 giugno 195974 su l'assicurazione per l'invalidità.

3 Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.

4 L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.

5 L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.

6 Il guadagno presumibilmente perso dall'assicurato corrisponde all'intero reddito dell'attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l'evento dannoso.

71 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

72 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

73 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

74 RS 831.20

Art. 24a75 Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

(art. 34a LPP)76

1 Se l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:77

a.
prestazioni ai sensi della legge federale del 20 marzo 198178 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
b.
prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 199279 sull'assicurazione militare (LAM);
c.
prestazioni estere analoghe.

2 L'istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età di riferimento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 20 capoversi 2ter e 2quater LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.80

3 Le prestazioni ridotte versate dall'istituto di previdenza, sommate alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni estere analoghe, non possono essere inferiori alle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 LPP non ridotte.

4 Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), l'istituto di previdenza deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.

5 L'articolo 24 capoversi 4 e 5 si applica per analogia.

6 Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.81

75 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

76 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

77 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

78 RS 832.20

79 RS 833.1

80 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

81 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 2582 Riduzione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare83

(art. 34a LPP)

1 ...84

2 L'istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 200085 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 e 39 della LAINF86, o 65 e 66 LAM87.88

389

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

83 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

84 Abrogato dall'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

85 RS 830.1

86 RS 832.20

87 RS 833.1

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

89 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 2690 Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario

(art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)91

L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se:

a.
l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
b.
se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

90 Originario art. 27.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

Art. 26a92 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)93

1 Se, a causa del concorso con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, una rendita d'invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, l'importo di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.94

2 Tale importo può tuttavia essere utilizzato per il conguaglio della previdenza professionale se, in assenza di rendite per i figli, la rendita d'invalidità non è ridotta.

92 Originario art. 25a. Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

93 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

94 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 26b95 Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)96

1 Se una rendita d'invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.97

2 Se la rendita d'invalidità ridotta corrisponde almeno alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, tale parte di rendita è convertita conformemente all'articolo 124a capoverso 2 CC e versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza.

3 Se la rendita d'invalidità ridotta è inferiore alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, si applica quanto segue:

a.
la rendita d'invalidità ridotta è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza;
b.
dopo la morte del coniuge debitore o appena la prestazione versata riesce a coprire la totalità delle pretese del coniuge creditore derivanti dal conguaglio della previdenza professionale, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza. Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
c.
il coniuge debitore deve un'indennità adeguata (art. 124e cpv. 1 CC) per la parte delle pretese derivanti dal conguaglio della previdenza professionale che non può essere versata al coniuge creditore né trasferita nella sua previdenza a causa della riduzione della rendita d'invalidità di cui alla lettera a.

4 Se una parte di rendita assegnata è oggetto di compensazione conformemente all'articolo 124c CC, per l'applicazione dei capoversi 2 e 3 è determinante la differenza tra le pretese reciproche dei coniugi.

95 Originario art. 25b. Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

96 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

97 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Sezione 7:98 Regresso

98 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 27 Surrogazione

(art. 34b LPP)

1 Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'istituto di previdenza.

2 Ai diritti passati all'istituto di previdenza sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'istituto di previdenza, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui esso è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato a erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

3 Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, l'istituto di previdenza è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall'istituto di previdenza per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

Art. 27a Estensione

(art. 34b LPP)

1 L'istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

2 Se l'istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l'evento assicurato è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP passano all'istituto di previdenza nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

3 I diritti che non passano all'istituto di previdenza rimangono acquisiti dall'assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP. Se può essere recuperata unicamente una parte dell'indennità dovuta dal terzo, l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.

Art. 27b Classificazione dei diritti

(art. 34b LPP)

1 I diritti passano all'istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.

2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

a.99
le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l'indennizzo per incapacità al guadagno nonché l'indennizzo per danno pensionistico;
b.
le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

99 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

Art. 27c Limitazione del diritto di regresso

(art. 34b LPP)

1 L'istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell'assicurato, i parenti dell'assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato unicamente se hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.100

2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell'assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

3 La limitazione del diritto di regresso dell'istituto di previdenza vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.101

100 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

101 Introdotto dal n. II 4 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

Art. 27d Convenzioni

(art. 34b LPP)

L'istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l'articolo 34b LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72-75 LPGA102 e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.

Art. 27e103 Rapporto tra l'istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso

(art. 34b LPP)

Se al regresso partecipano l'istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 72-75 LPGA104 in combinato disposto con l'articolo 34b LPP, le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente e proporzionalmente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.

103 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

104 RS 830.1

Art. 27f Regresso contro un responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile

(art. 34b LPP)

Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un'intesa, la rappresentanza è esercitata nell'ordine seguente:105

a.
dall'assicurazione contro gli infortuni;
b.
dall'assicurazione militare;
c.
dall'assicurazione malattia;
d.
dall'AVS/AI.

105 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

Sezione 8:106 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

106 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 27g Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale

(art. 53d cpv. 1, 72a cpv. 4 LPP e art. 18a cpv. 1 LFLP107)108

1 In caso di liquidazione totale o parziale, sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l'uscita è individuale e un diritto individuale o collettivo se l'uscita è collettiva.109

1bis Gli istituti di previdenza che soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale costituiscono fondi liberi se le loro riserve di fluttuazione hanno raggiunto il valore che si sono posti come obiettivo. Per il calcolo dei fondi liberi l'istituto deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.110

2 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire sono adeguati di conseguenza.111

3 I disavanzi tecnici sono determinati secondo l'articolo 44. Un'eventuale deduzione di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione d'uscita. Se la prestazione d'uscita è già stata versata senza diminuzioni, l'assicurato deve restituire l'importo corrispondente alla deduzione.

107 Il rimando è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

110 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 4643) Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

Art. 27h Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale

(art. 53d cpv. 1 LPP)

1 Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.112

2 In caso di uscita collettiva, l'organo paritetico o l'organo competente dell'istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione.

3 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

4 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire sono adeguati di conseguenza.113

5 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

Sezione 9:114 Conservazione di documenti relativi alla previdenza

114 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 27i Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza

(art. 41 cpv. 8 LPP)

1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti previdenziali degli assicurati, ossia:115

a.116
documenti concernenti l'avere di previdenza, compresi i dati relativi all'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15a capoverso 1;
b.
documenti concernenti i conti o le polizze dell'assicurato;
c.117
documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata;
d.
contratti di affiliazione del datore di lavoro con l'istituto di previdenza;
e.
regolamenti;
f.
corrispondenza importante;
g.
documenti che consentono di identificare gli assicurati.

2 I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

117 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 27j Termine di conservazione

(art. 41 cpv. 8 LPP)

1 Se sono versate prestazioni di previdenza, l'obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l'obbligo di erogare le prestazioni.

2 Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l'assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l'assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.

3 In caso di libero passaggio, l'obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d'uscita dell'assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 29 Salario coordinato

(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP)

1 Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dell'assicurato.

2 Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria.

3 L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.

Art. 30 Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione

(art. 46 cpv. 3 LPP)

1 Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS.

2 L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d'assicurazione seguente questa comunicazione.

Art. 31 Contributi del datore di lavoro

(art. 46 cpv. 3 LPP)

1 I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro.

2 Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

3 Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire nell'assicurazione facoltativa.

4 Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano:

a.
il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3);
b.
il corrispondente salario coordinato;
c.
il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato;
d.
l'importo dovuto dal datore di lavoro.
Art. 32 Incasso dei contributi da parte dell'istituto di previdenza

(art. 46 cpv. 4 LPP)

1 Se il salariato ha incaricato l'istituto di previdenza dell'incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l'istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.

2 Le spese d'incasso sono a carico del salariato.

Capitolo 3: Organizzazione

Sezione 1:118 Organo supremo

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

(art. 51 e 51a LPP)

Art. 33

L'organo supremo di un istituto di previdenza deve contare almeno quattro membri. In casi motivati, in particolare durante una liquidazione, l'autorità di vigilanza può ammettere eccezionalmente un numero inferiore di membri.

Sezione 2: Ufficio di revisione119

119 Tit. introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 34120 Indipendenza

(art. 52a cpv. 1 LPP)

1 L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2 Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

a.
l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
b.
una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
c.
una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
d.
la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione;
e.
l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
f.
la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica;
g.
la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3 Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 35121 Compiti

(art. 52c cpv. 1 lett. b e c LPP)

1 Nell'ambito delle verifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dell'istituto di previdenza, l'ufficio di revisione attesta altresì l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto.

2 L'ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all'articolo 48l siano complete e siano state controllate dall'organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l'esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale.

3 Qualora la gestione, l'amministrazione o l'amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l'ufficio di revisione esamina debitamente anche l'attività di questi ultimi.

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 35a122 Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

(art. 52c cpv. 1 e 2 LPP)123

1 In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell'esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza.124

2 Nel suo rapporto annuale, l'ufficio di revisione indica in particolare:125

a.
se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49a, 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati separatamente;
b.
se le misure volte a riassorbire l'importo scoperto siano state decise dall'organo competente con la collaborazione del perito in materia di previdenza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del programma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione;
c.
se sia stata controllata l'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione.

3 L'ufficio di controllo segnala all'organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.

122 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 36126 Rapporti con l'autorità di vigilanza

(art. 52c, 62 cpv. 1 e 62a LPP)

1 Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all'organo supremo un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, informerà l'autorità di vigilanza.

2 Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un'attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale, l'ufficio di revisione lo comunica all'organo supremo e all'autorità di vigilanza.

3 L'ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se:

a.
la situazione dell'istituto richiede un intervento rapido;
b.
il suo mandato scade; o
c.
gli è stata revocata l'abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 2005127 sui revisori.

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

127 RS 221.302

Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale128

128 Originaria Sez. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 40132 Indipendenza

(art. 52a cpv. 1 LPP)

1 Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2 Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

a.
l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
b.
una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
c.
una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
d.
la partecipazione alla gestione;
e.
l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;
f.
la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;
g.
una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3 Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza

(art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)133

Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 41a134 Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

(art. 52e e 65d LPP)135

1 In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale.

2 L'esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l'importo scoperto adottate dall'organo competente siano conformi all'articolo 65d LPP e riferisce sulla loro efficacia.

3 Il perito fa rapporto all'autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

134 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Capitolo 4: Finanziamento

Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 43 Misure di sicurezza supplementari

(art. 67 LPP)

1 Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari:

a.
se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure
b.136
se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di previdenza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di trecento assicurati attivi.

2 L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

3 La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

4 Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev'essere contabilizzata separatamente.

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

Art. 44137 Copertura insufficiente

(art. 65, 65c, 65d cpv. 4 e 72a-72g LPP)138

1 Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell'importo scoperto sono indicati nell'allegato.

2 Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale, come pure quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il cui grado di copertura è inferiore a quello iniziale (art. 72e LPP), devono informare adeguatamente l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite:139

a.
in merito alla copertura insufficiente e in particolare all'entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all'allegato;
b.
in merito alle misure prese per riassorbire l'importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata;
c.
in merito all'applicazione del programma di misure e all'efficacia delle stesse. L'informazione deve avvenire periodicamente.

3 Se l'interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all'articolo 65d capoverso 4 LPP, l'istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell'articolo 65d capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

137 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 44a140 Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente

(art. 65e cpv. 3 LPP)

1 Dopo il riassorbimento completo dell'importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva.

2 Il perito si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e la conferma all'autorità di vigilanza.

3 Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione secondo il capoverso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere computate con i crediti da contributi o con altri crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro finché raggiungono l'importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell'istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato.

4 Se esiste una RCDL con rinuncia all'utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l'attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile.

140 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Art. 44b141 Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale

(art. 65e cpv. 3 lett. b LPP)

1 In caso di liquidazione totale dell'istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione è sciolta a favore dell'istituto di previdenza.

2 In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire.

141 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Art. 44c142

142 Originario art. 44a. Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2002 (RU 2002 3904). Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 46144 Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate

(art. 65b lett. c LPP)

1 Nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti alla LFLP possono concedere miglioramenti delle prestazioni se:

a.
il 50 per cento al massimo dell'eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione è utilizzata per miglioramenti delle prestazioni; e
b.
la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento del corrente obiettivo di riferimento.

2 Le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione, accreditate a favore dell'avere di risparmio degli assicurati secondo l'articolo 68a LPP, non sono considerate un miglioramento delle prestazioni.

3 Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).

Sezione 2: Contabilità e rendiconto145

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

Art. 47146 Regolarità

(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)147

1 Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l'istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato. Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.148

2 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26149 nella versione del 1° gennaio 2014. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale.150

3 L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio. Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

4 Si applicano inoltre gli articoli 957a, 958 capoverso 3, 958c capoversi 1 e 2 nonché 958f del Codice delle obbligazioni151, relativi alla contabilità commerciale.152

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

149 Indirizzo per l'ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; www.verlagskv.ch

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4143).

151 RS 220

152 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

Art. 48153 Valutazione

(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono stabilite in base al calcolo attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 52e LPP.

153 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Art. 48a154 Spese di amministrazione

(art. 65 cpv. 3 LPP)

1 Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:

a.
le spese dell'amministrazione generale;
b.
le spese di amministrazione del patrimonio;
c.
le spese di marketing e pubblicitarie;
d.155
le spese per l'attività di mediazione e brokeraggio;
e.156
le spese per l'ufficio di revisione e per il perito in materia di previdenza professionale;
f.157
le spese per le autorità di vigilanza.

2 Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

3 Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate, l'entità del corrispondente patrimonio investito deve figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. Ogni singolo investimento recherà menzione dell'ISIN (International Securities Identification Number), dell'offerente, della denominazione del prodotto, della quantità e del valore di mercato al termine fissato. L'organo supremo analizza annualmente la ponderazione e decide in merito alla continuazione di questa politica d'investimento.158

154 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

155 Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

156 Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

157 Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

158 Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 2a:159 Trasparenza

159 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

Art. 48b160 Informazione delle casse pensioni affiliate

(art. 65a cpv. 4 LPP)

1 Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

a.
l'ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischio e delle spese;
b.
la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a versare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.

2 Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

a.
il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione;
b.
la chiave di ripartizione applicata in seno all'istituto collettivo;
c.
la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).

Art. 48c161 Informazione degli assicurati

(art. 86b cpv. 2 LPP)

1 Gli istituti collettivi devono indicare nell'allegato al conto annuale le informazioni di cui all'articolo 48b che li concernono.

2 La commissione di previdenza comunica per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la cassa pensioni affiliata.

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 2b:164 Integrità e lealtà dei responsabili

164 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4279, 4653). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 48f165 Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni

(art. 51b cpv. 1 LPP)

1 Le persone incaricate di gestire un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

2 Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all'articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g-48l. Non sono considerate come amministrazione del patrimonio la manutenzione e la gestione di immobili.

3 Per le società di persone e le persone giuridiche, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per altre persone con funzioni decisionali.

4 Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

a.
gli istituti di previdenza registrati secondo l'articolo 48 LPP;
b.
le fondazioni d'investimento secondo l'articolo 53g LPP;
c.
gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP;
d.
le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934166 sulle banche;
e.167
le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge del 15 giugno 2018168 sugli istituti finanziari (LIsFi);
f.169
le direzioni dei fondi secondo l'articolo 32 LIsFi e i gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 24 LIsFi;
g.
le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004170 sulla sorveglianza degli assicuratori; e
h.
gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza di un'autorità di vigilanza estera;
i.171
i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza;
j.172
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione.

5 a 7 ...173

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).

166 RS 952.0

167 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

168 RS 954.1

169 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

170 RS 961.01

171 Introdotta dall'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

172 Introdotta dall'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

173 Abrogati dall'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 48g Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili

(art. 51b cpv. 1 LPP)

1 La verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011174 concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

2 Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Quest'ultima può procedere a una verifica dell'integrità e della lealtà.

Art. 48h Conflitti d'interesse

(art. 51b cpv. 2 LPP)

1 Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto.

2 I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l'istituto conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto.

Art. 48i Negozi giuridici con persone vicine

(art. 51c LPP)

1 In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

2 Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.

Art. 48j Affari per conto proprio

(art. 53a lett. a LPP)

1 Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse dell'istituto. In particolare, non sono autorizzate a:

a.
sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running);
b.
compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
c.
modificare la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo.
Art. 48k Cessione di vantaggi patrimoniali

(art. 53a lett. b LPP)

1 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale di un istituto di previdenza devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente all'istituto tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per l'istituto.

2 Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all'istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Art. 48l Obbligo di comunicare

(art. 51b cpv. 2, 52c cpv. 1 lett. b e 53a lett. b LPP)

1 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

2 Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo supremo in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48k.

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49175 Definizione di patrimonio

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

2 I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.176

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

Art. 49a177 Responsabilità gestionale e compiti dell'organo superiore

(art. 51 cpv. 1 e 2, 53a e 71 cpv. 1 LPP)

1 L'organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

2 L'organo superiore ha in particolare i seguenti compiti:

a.
stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l'organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito;
b.
definisce le regole applicabili all'esercizio dei diritti d'azionista dell'istituto di previdenza;
c.178
prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48f-48l.
d.
stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell'istituto di previdenza.

3 Nell'emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute.

177 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996 (RU 1996 1494). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 50179 Sicurezza e ripartizione dei rischi

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

2 All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.180

3 All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.181

4 L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3.182 Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.183

4bis Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.184

5 Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.185

6 L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.186

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

183 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

184 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

185 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

186 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 51 Redditività

(art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.

Art. 52 Liquidità

(art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.

Art. 53187 Investimenti autorizzati

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

a.
contanti;
b.
crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
1.
averi su conti correnti postali o conti bancari,
2.
investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3.
obbligazioni di cassa,
4.
obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5.
obbligazioni garantite,
6.
titoli ipotecari svizzeri,
7.
riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8.
valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9.
nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
c.
immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
d.
partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
dbis.188
infrastrutture;
dter.189
investimenti in crediti non quotati in borsa di debitori (private debt) o in partecipazioni a società non quotate in borsa (private equity) che:
1. hanno sede in Svizzera, e
2. svolgono un'attività operativa in Svizzera;
e.190
investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.

2 Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.191

2bis Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.192

3 I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:193

a.
i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
b.
i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
c.
i prestiti garantiti senior (senior secured loan).

4 Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

5 È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:194

a.
investimenti alternativi;
b.
investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
c.
un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
d.
investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza;
e.195
investimenti secondo il capoverso 1 lettere dbis e dter, se si tratta di finanziamenti transitori a breve termine coperti mediante impegni vincolanti all'investimento degli investitori o di assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.

6 La legge del 23 giugno 2006196 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.

187 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

188 Introdotta dal n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

189 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

190 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

191 Per. introdotto dal n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

192 Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

193 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

195 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

196 RS 951.31

Art. 53a197 Investimenti a basso rischio

(art. 19a LFLP)

1 Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:

a.
contanti (franchi svizzeri);
b.
crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1-8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d'opzione.

2 La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera.

197 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 54198 Limite d'investimento per debitore

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.

2 Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:

a.
crediti nei confronti della Confederazione;
b.
crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
c.
crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
d.
crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.

198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 54a199 Limite per partecipazioni a società

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

199 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 54b200 Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.

2 Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.

3 Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.201

200 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

201 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Art. 55202 Limiti per categoria

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

a.203
50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
b.
50 per cento: per gli investimenti in azioni;
c.
30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero;
d.
15 per cento: per gli investimenti alternativi;
e.
30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
f.204
10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
g.205
5 per cento: per gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera dter.

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

204 Introdotta dal n. I 2 dell'O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell'ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

205 Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

Art. 56206 Investimenti collettivi

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.207

2 L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:

a.
gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
b.
l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
c.208
i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.

3 Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:209

a.
gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
b.
la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

4 Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

208 Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 56a210 Strumenti finanziari derivati

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

2 La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

3 Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

4 L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

5 I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.211

6 Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

7 Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

210 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 57212 Investimenti presso il datore di lavoro

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

2 Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

3 Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.213

4 I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.214

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

214 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Art. 58215 Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro216

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

2 Valgono come garanzia:217

a.
la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934218 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
b.219
i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.220

3 In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

215 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

218 RS 952.0

219 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

Art. 58a221 Obbligo di informare

(art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

2 Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

3 L'istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.222

221 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Capitolo 5:226 Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile

226 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3086). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

Art. 60a Acquisto

(art. 1 cpv. 3 e 79b cpv. 1 LPP)

1 Per il calcolo dell'acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1g).

2 L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 13 novembre 1985227 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

3 Se un assicurato dispone di un avere di previdenza che rimane nel precedente istituto di previdenza o di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis LFLP, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.228

4 Se un assicurato che riscuote o ha riscosso prestazioni di vecchiaia successivamente riprende l'attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo grado d'occupazione, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto dell'importo delle prestazioni di vecchiaia già riscosse.229

227 RS 831.461.3

228 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

229 Introdotto dall'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 60b230 Casi speciali

(art. 79b cpv. 2 LPP)

1 Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l'istituto di previdenza deve permettere agli assicurati che non hanno ancora riscattato tutte le prestazioni regolamentari di procedere al riscatto.

2 Il limite di riscatto giusta il capoverso 1 primo periodo non è applicabile se l'assicurato fa trasferire i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all'estero, a condizione che:

a.
il trasferimento sia effettuato direttamente da un sistema della previdenza professionale estero a un istituto di previdenza svizzero;
b.
l'istituto di previdenza svizzero permetta il trasferimento; e
c.
per il trasferimento l'assicurato non faccia valere nessuna deduzione dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4587).

Art. 60c Salario assicurabile e reddito assicurabile

(art. 79c LPP)

1 Il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile fissato all'articolo 79c LPP si applica al complesso dei rapporti di previdenza dell'assicurato presso uno o più istituti di previdenza.

2 Se l'assicurato ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare ogni istituto di previdenza su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi che vi sono assicurati. L'istituto di previdenza richiama l'attenzione dell'assicurato sul suo obbligo d'informare.

3 Per gli assicurati che al 1° gennaio 2006 hanno compiuto i 50 anni, il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile per i rischi di decesso e d'invalidità giusta l'articolo 79c LPP non si applica ai rapporti di previdenza stabiliti prima di questa data.

Art. 60d Acquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni

(art. 79b cpv. 3 LPP)

Nei casi in cui il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni giusta l'articolo 30d capoverso 3 lettera a LPP non è più consentito, il regolamento dell'istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo.

Capitolo 6:231 Disposizioni speciali

231 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

Art. 60e232 Emolumento per compiti particolari233

1 Nei casi di cui all'articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969234 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3 L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

232 Originario art. 60b (RU 2005 5257).

233 Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

234 RS 172.041.0

Art. 60ebis 235 Diritto di ricorso dell'UFAS

L'UFAS è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

235 Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Capitolo 7:236 Disposizioni finali

236 Originario Cap. 5, avanti l'art. 61.

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente237

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

Art. 60f 238 Diritto previgente: abrogazione

1 L'ordinanza del 7 dicembre 1987239 sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.

2 L'ordinanza del 17 febbraio 1988240 sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza è abrogata.241

238 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909). Originario art. 60c (RU 2005 5257).

239 [RU 1988 97]

240 [RU 1988 382]

241 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 62244

244 Abrogato dal n. IV 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Sezione 1a:245
Disposizioni d'esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP

245 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 62a

1 L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 1946246 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

2 Questa età di pensionamento è parimenti determinante per:

a.
il momento in cui è applicata l'aliquota minima di conversione secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ottobre 2003;
b.
il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ott. 2003);
c.
l'aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 2 LPP.

Sezione 1b:247
Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d'esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP

247 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

Art. 62b Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942-1943

1 Le donne nate nel 1942-1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l'applicazione di un'aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.

3 Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l'aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

Art. 62c Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne:

Classe di età

Età ordinaria di pensionamento delle donne

Aliquota minima di conversione per le donne

1942

64

7.20

1943

64

7.15

1944

64

7.10

1945

64

7.00

1946

64

6.95

1947

64

6.90

1948

64

6.85

1949

64

6.80

Sezione 1c:248
Disposizione d'esecuzione della lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS

248 Introdotta dall'all. n. 7 dell'O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

Art. 62d

L'età di riferimento stabilita alla lettera a delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021249 della legge federale del 20 dicembre 1946250 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne secondo la LPP.

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002251

251 RU 2002 3904. Abrogate dal n. IV 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004252

1 Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

2 Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004253

a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamentoper determinate classi di età

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per gli uomini:

Classe di età

Età ordinaria di pensionamento degli uomini

Aliquota minima di conversione per gli uomini

1940

65

7.15

1941

65

7.10

1942

65

7.10

1943

65

7.05

1944

65

7.05

1945

65

7.00

1946

65

6.95

1947

65

6.90

1948

65

6.85

1949

65

6.80

b. Prestazione di libero passaggio secondo l'art. 14 cpv. 4

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Se il diritto a una rendita d'invalidità nasce prima del 1° gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell'invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti:

a.
fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004;
b.
a partire dal 1° gennaio 2005: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1° gennaio 2005.

c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d'invalidità

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Se il diritto a una prestazione per superstiti o d'invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l'ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.

d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale

(art. 53b-53d LPP)

I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 10 giugno 2005254

a. Adeguamento formale

Gli istituti di previdenza devono adeguare formalmente i loro regolamenti entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

b. Strategie d'investimento

Se un istituto di previdenza ha offerto ai propri assicurati possibilità di scegliere una strategia d'investimento incompatibili con l'articolo 1e, deve adeguare il suo regolamento al più tardi entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

c. Principio d'assicurazione

Gli averi che si trovano negli istituti di previdenza al momento dell'entrata in vigore della presente modifica e non rispondono ai requisiti previsti all'articolo 1h non devono più essere alimentati a partire da questa data.

d. Età minima per il pensionamento

Per le persone già assicurate presso di loro al 31 dicembre 2005, gli istituti di previdenza possono mantenere le disposizioni regolamentari che prevedevano un'età di pensionamento inferiore a 58 anni durante cinque anni a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008255

Gli istituti di previdenza e le istituzioni ai sensi dell'articolo 59 devono adeguare l'investimento del loro patrimonio alle disposizioni della presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 2011256

Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2012 i propri regolamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, agli articoli 48f capoversi 1 e 2, 48g‒48l e 49a capoverso 2 introdotti dalla modifica del 10 e 22 giugno 2011. La prima verifica secondo le nuove disposizioni si svolge per l'esercizio 2012.

Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014257

1 Gli istituti di previdenza devono adeguare l'investimento del patrimonio e i loro regolamenti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014.

2 La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l'esercizio 2015.

Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016258

I coniugi divorziati e gli ex partner di un'unione registrata cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 hanno diritto a prestazioni per i superstiti secondo il diritto previgente.

Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2017259

1 Gli istituti di previdenza che al 1° ottobre 2017 propongono già diverse strategie d'investimento devono adeguare di conseguenza i loro regolamenti e le loro strategie d'investimento entro il 31 dicembre 2019.

2 Fintantoché non propongono ai loro assicurati una strategia con investimenti a basso rischio (art. 53a), questi istituti non possono derogare agli articoli 15 e 17 LFLP in caso di uscita di un assicurato.

Allegato260

260 Introdotto dal n. II dell'O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

(art. 44 cpv. 1)

Calcolo dell'importo scoperto

1 Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:

Pp corrisponde a:
Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.
Cp corrisponde a:
Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).

2 Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1.