01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.09.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2016 - 31.03.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) del 18 aprile 1984 (Stato 1° aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ordina: Capitolo 1:2 Principi della previdenza professionale Sezione 1: Adeguatezza

Art. 1

Contributi e prestazioni (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) 1

Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute.

2

Conformemente al modello di calcolo: a. le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure b. l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS.

3

Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento.

4

L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP.

RU 1984 543

1

RS 831.40

2

Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

831.441.1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.441.1

a Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) 1

Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il complesso dei rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

2

Gli indipendenti che fanno assicurare il loro reddito presso più istituti di previdenza devono adottare le misure necessarie affinché il complesso dei loro rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

b Pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP) 1

Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell'istituto di previdenza può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP).

2

Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l'assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.

Sezione 2: Collettività
c Piani di

previdenza

(art. 1 cpv. 3 LPP) 1

Il principio della collettività è rispettato quando l'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata prevede nel suo regolamento una o più collettività di assicurati.

L'appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi quali in particolare l'anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell'azienda, l'età o il livello salariale.

2

Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede per principio la possibilità di assicurarne altre.

Questo capoverso non si applica tuttavia all'assicurazione facoltativa degli indipendenti giusta l'articolo 44 LPP.

d Possibilità di scegliere tra più piani di previdenza (art. 1 cpv. 3 LPP)

1

L'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività.

3 RS

831.42

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 3

831.441.1

2

La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L'aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.

e4 Scelta delle strategie d'investimento (art. 1 cpv. 3 LPP)

Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito dello stesso piano di previdenza.

Sezione 3: Parità di trattamento (art. 1 cpv. 3 LPP)
f Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una
collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza.

Sezione 4: Pianificazione previdenziale (art. 1 cpv. 3 LPP)
g
Il principio della pianificazione previdenziale è rispettato quando l'istituto di previdenza fissa in modo preciso nel suo regolamento le diverse prestazioni offerte, le modalità del loro finanziamento e le condizioni di diritto, i piani di previdenza proposti e le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani di previdenza. Il piano di previdenza deve fondarsi su parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti.

Sezione 5: Principio d'assicurazione (art. 1 cpv. 3 LPP)
h5 1 Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 6 per cento dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità; per il calcolo di questa 4

Vedi anche la lett. b delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

5

Vedi anche la lett. c delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.441.1

percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. Se a un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavoro, per il calcolo della percentuale minima sono determinanti i contributi per le collettività ed i piani di un solo datore di lavoro.

2

Negli istituti di previdenza che applicano esclusivamente la previdenza più estesa ed extraobbligatoria, il principio d'assicurazione è parimenti rispettato quando, conformemente al regolamento, l'avere di vecchiaia è alimentato senza la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità nei casi in cui, in ragione del rischio considerevolmente accresciuto rilevato da un esame medico, la copertura dei predetti rischi è esclusa dall'assicurazione. In questi casi le prestazioni di vecchiaia possono essere versate solo in forma di rendita.

Sezione 6: Età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP)
i6 1 I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un'età di pensionamento inferiore a 58 anni.

2

Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1: a. in caso di ristrutturazioni aziendali; b. nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.

Capitolo 1a: Assicurazione obbligatoria dei salariati7 Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato
j8 Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)9 1

I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria: a. i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;

b.10 i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l'articolo 1k; 6

Vedi anche la lett. d delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

7 Originario

Cap.

1.

8

Originario art. 1.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 5

831.441.1

c. i salariati che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale; d.11 le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento ai sensi dell'AI e le persone il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente conformemente all'articolo 26a LPP; e.12 i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che vi lavorano: 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati, 2. i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

2

I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al competente istituto di previdenza.

3

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

4

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all'articolo 46 LPP.

k13 Salariati assunti per un periodo limitato (art. 2 cpv. 4 LPP)

I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all'assicurazione obbligatoria, se: a. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento; b. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

11 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

12 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3551).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.441.1


Art. 2


14

Fornitura di personale a prestito (art. 2 cpv. 4 LPP)

I lavoratori occupati in un'impresa acquisitrice nell'ambito di una fornitura di personale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 198915 sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell'impresa che presta il personale.


Art. 3

Determinazione del salario coordinato (art. 7 cpv. 2 e 8 LPP) 1

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario; b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

2

L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento.

Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria.

a16 Importo minimo del salario assicurato (art. 8 LPP)

1

Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 150 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3525 franchi.17 2 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l'assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 4.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

15 RS

823.11

16 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3343).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 7

831.441.1


Art. 4


18

Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi (art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 195919 sull'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti come segue: Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

Riduzione degli importi limite ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾


Art. 5

20 Adeguamento all'AVS

(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue: Importi precedenti in Fr.

Nuovi importi in Fr.

21 060

21 150

24 570

24 675

84 240

84 600

3 510

3 525


Art. 6

Inizio dell'assicurazione

(art. 10 cpv. 1 LPP) L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro.

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7

Effetti dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza (art. 11 cpv. 1 LPP)

1

L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

2

Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge 18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

19 RS

831.20

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3343).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.441.1

siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.


Art. 8


21



Art. 9

Verifica dell'affiliazione

(art. 11 e 56 cpv. 1 lett. h LPP22) 1

Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

2

Egli deve consegnarle un'attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata dall'autorità di vigilanza costituisce un'attestazione sufficiente.

3

La cassa di compensazione dell'AVS annuncia all'istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d'affiliazione. Essa gli trasmette l'inserto.23 4 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.24 5 Il fondo di garanzia versa alle casse di compensazione dell'AVS un'indennità di 9 franchi per ogni caso esaminato nell'ambito della verifica dell'affiliazione dei datori di lavoro ad esse assoggettati (art. 11 cpv. 4 LPP). Entro il 31 marzo dell'anno successivo, le casse di compensazione dell'AVS annunciano al fondo di garanzia i controlli da esse effettuati mediante il formulario prescritto dall'UFAS25.26

Art. 10


27

Obbligo d'informare del datore di lavoro (art. 11 e 52c LPP) Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione 21 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

25 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 9

831.441.1

tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.

Sezione 3:

Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio

Art. 11

Tenuta dei conti individuali di vecchiaia (art. 15 e 16 LPP)

1

L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

2

Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia: a. l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente; b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

3

Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia: a.28 l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 LFLP29;

b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

4

Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia: a. l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;

b. l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;

c. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.


Art. 12


30

Saggio minimo d'interesse (art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo; 28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).

29

RS 831.42

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.441.1

b.31 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;

c.32 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;

d.33 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo; e.34 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo; f.35 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011: del 2 per cento al minimo; g.36 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell'1,5 per cento al minimo; h.37 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015: dell'1,75 per cento al minimo; i.38 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016: dell'1,25 per cento al minimo.

a e 12b 39

Art. 13

Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 16 LPP)

L'età determinante il tasso applicabile al calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 10 set.. 2003 (RU 2003 3523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

33 Introdotta dal n. I dell'O del 1° set. 2004 (RU 2004 4249). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4441).

34 Introdotta dal n. I dell'O del 5 set. 2007 (RU 2007 4441). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5189).

35 Introdotta dal n. I dell'O del 22 ott. 2008 (RU 2008 5189). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5035).

36 Introdotta dal n. I dell'O del 2 nov. 2011 (RU 2011 5035). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4141).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2013 (RU 2013 4141). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4435).

38 Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4435).

39 Introdotti dal n. I dell'O del 23 ott. 2002 (RU 2002 3904). Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 11

831.441.1


Art. 14


40

Conto di vecchiaia di assicurati invalidi (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP41)42 1

Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.

2

L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

3

Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.

4

Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.


Art. 15


43

Casi d'invalidità parziale (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) 1

Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente al diritto alla rendita e in una parte attiva come segue: Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

Avere di vecchiaia fondato sull'invalidità parziale Avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata ¼ ¼ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¼

2

La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP44.

40 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

41

RS 831.42

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

44 RS

831.42

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.441.1


Art. 16

Determinazione della prestazione di libero passaggio secondo il regime obbligatorio (art. 15 LPP e 18 LFLP45)46 1

Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve indicare separatamente l'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP. Se l'assicurato ha raggiunto l'età di 50 anni, l'istituto deve indicare anche lo stato dell'avere di vecchiaia in questa data …47 2 Sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP anche gli interessi risultanti da un saggio superiore al saggio minimo fissato nell'articolo 12.48 Sezione 3a:49 Scioglimento dei contratti
a Calcolo della riserva matematica (art.

53e cpv. 8 LPP) 1

In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP50, la riserva matematica corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 3 ottobre 199451 sul libero passaggio.

2

Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono il suo disciplinamento all'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari52.

3

L'istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest'ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

45

RS 831.42

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).

47

Rinvio stralciato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

49 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

50 RS

831.42

51 RS

831.425

52 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 13

831.441.1

b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro (art.

53e cpv. 7 LPP) Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all'insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l'istituto di previdenza competente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione

Art. 17


53



Art. 18


54
Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d'invalidità (art. 24 cpv. 4 e 34 cpv. 1 lett. a LPP55) 1

In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

2

Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi 12 mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

3

Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa.


Art. 19


56

53 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

54 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

56

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.441.1


Art. 20

Diritto del coniuge divorziato e dell'ex partner registrato alle prestazioni per i superstiti (art. 19 cpv. 3 e 19a LPP) 57 1

Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni, e b.58 nella sentenza di divorzio gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.59 1bis

In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica, l'ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

a. l'unione domestica sia durata almeno dieci anni, e b.60 nella sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.61 2

Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell'AVS e dell'AI, superino l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata.62
a63 Contributi versati dall'assicurato (art. 20a cpv. 1 lett. c LPP) I contributi versati dall'assicurato secondo l'articolo 20a capoverso 1 lettera c LPP comprendono anche le somme di acquisto da esso versate.

57 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

58 RU

2012 1509

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

60 RU

2012 1509

61 Introdotto dal n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

62 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 15

831.441.1

Sezione 5: …

Art. 21

a 2364 Sezione 6:

Sovrindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Art. 24

Profitti indebiti

(art.

34a LPP)65

1

L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

2

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, eccettuato il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a della legge federale del 19 giugno 195966 su l'assicurazione per l'invalidità.67 2bis Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile AVS sono considerate redditi conteggiabili anche le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni analoghe.

L'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento dell'importo che, nel calcolo del sovrindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell'età pensionabile, era considerato come guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

L'importo deve essere adeguato al rincaro registrato tra il raggiungimento dell'età pensionabile e il momento in cui era stato effettuato il calcolo. L'ordinanza del 16 settembre 198768 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi è applicabile per analogia.69 64 Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

66 RS

831.20

67 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

68 RS

831.426.3

69 Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4587).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.441.1

3

I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.70 4

L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

5

L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.


Art. 25


71

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare (art.

34a LPP)72

1

L'istituto di previdenza può ridurre il versamento di prestazioni giusta l'articolo 24 se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono già obbligate a fornire prestazioni per lo stesso evento assicurato.

2

L'istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 200073 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 e 39 della legge federale del 20 marzo 198174 sull'assicurazione contro gli infortuni, o 65 e 66 della legge federale del 19 giugno 199275 sull'assicurazione militare.76 3

…77


Art. 26


78

Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario (art.

34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)79 L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se: a. l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e 70 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

73 RS

830.1

74 RS

832.20

75 RS

833.1

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

77 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

78 Originario art. 27.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 17

831.441.1

b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Sezione 7:80 Regresso

Art. 27

Surrogazione

(art.

34b LPP)

1

Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'istituto di previdenza.

2

Ai diritti passati all'istituto di previdenza sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'istituto di previdenza, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui esso è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato a erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

3

Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, l'istituto di previdenza è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall'istituto di previdenza per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

a Estensione (art.

34b LPP)

1

L'istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

2

Se l'istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l'evento assicurato è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP passano all'istituto di previdenza nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

3

I diritti che non passano all'istituto di previdenza rimangono acquisiti dall'assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP.

Se può essere recuperata unicamente una parte dell'indennità dovuta dal terzo, l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.

80 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.441.1

b Classificazione dei

diritti

(art.

34b LPP)

1

I diritti passano all'istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.

2

Sono segnatamente prestazioni di uguale natura: a. le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l'indennizzo per incapacità al guadagno;

b. le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

c Limitazione del diritto di regresso (art.

34b LPP)

1

L'istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell'assicurato, i parenti dell'assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato unicamente se hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.81 2 La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell'assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

3

La limitazione del diritto di regresso dell'istituto di previdenza vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.82
d Convenzioni (art.

34b LPP)

L'istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l'articolo 34b LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72-75 LPGA83 e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.

e Rapporto tra l'istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso (art.

34b LPP)

Se all'azione di regresso partecipano l'istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 34b LPP o 72 segg. LPGA84, l'istituto e le assicurazioni 81 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

82 Introdotto dal n. II 4 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

83 RS

830.1

84 RS

830.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 19

831.441.1

costituiscono una comunità di creditori in solido. Le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti dovute da ognuna di esse.

f Regresso contro un responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile (art.

34b LPP)

Se all'azione di regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un'intesa, la rappresentanza è esercitata nell'ordine seguente: a. dall'assicurazione contro gli infortuni; b. dall'assicurazione militare;

c. dall'assicurazione malattia;

d. dall'AVS/AI.

Sezione 8:85 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale
g Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale (art.

53d cpv. 1, 72a cpv. 4 LPP e art. 23 cpv. 1 LFLP86)87 1

In caso di liquidazione totale o parziale, sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l'uscita è individuale e un diritto individuale o collettivo se l'uscita è collettiva.88 1bis Gli istituti di previdenza che soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale costituiscono fondi liberi se le loro riserve di fluttuazione hanno raggiunto il valore che si sono posti come obiettivo. Per il calcolo dei fondi liberi l'istituto deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.89 2 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire sono adeguati di conseguenza.90 85 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

86 RS

831.42

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

89 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU 2004 4643) Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 20

831.441.1

3

I disavanzi tecnici sono determinati secondo l'articolo 44. Un'eventuale deduzione di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione d'uscita. Se la prestazione d'uscita è già stata versata senza diminuzioni, l'assicurato deve restituire l'importo corrispondente alla deduzione.

h Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale (art.

53d cpv. 1 LPP) 1

Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.91 2 In caso di uscita collettiva, l'organo paritetico o l'organo competente dell'istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione.

3

Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

4

In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire sono adeguati di conseguenza.92 5 Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

Sezione 9:93 Conservazione di documenti relativi alla previdenza
i Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza (art. 41 cpv. 8 LPP)

1

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti degli assicurati, ossia: a. documenti concernenti l'avere di previdenza; 91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

93 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 21

831.441.1

b. documenti concernenti i conti o le polizze dell'assicurato; c.94 documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata; d. contratti di affiliazione del datore di lavoro con l'istituto di previdenza; e. regolamenti; f. corrispondenza importante;

g. documenti che consentono di identificare gli assicurati.

2

I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

j Termine di conservazione (art. 41 cpv. 8 LPP)

1

Se sono versate prestazioni di previdenza, l'obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l'obbligo di erogare le prestazioni.

2

Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l'assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l'assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.

3

In caso di libero passaggio, l'obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d'uscita dell'assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

k Obbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione (art. 41 cpv. 8 LPP)

In caso di liquidazione di un istituto della previdenza professionale, compete ai liquidatori accertarsi che i documenti siano conservati correttamente.

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 28

Adesione all'assicurazione facoltativa (art. 4, 44 e 46 LPP) Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.

94 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

831.441.1


Art. 29

Salario coordinato

(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP) 1

Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dell'assicurato.

2

Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria.

3

L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.


Art. 30

Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione (art. 46 cpv. 3 LPP)

1

Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS.

2

L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d'assicurazione seguente questa comunicazione.


Art. 31

Contributi del datore di lavoro (art. 46 cpv. 3 LPP)

1

I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro.

2

Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

3

Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire nell'assicurazione facoltativa.

4

Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano:

a. il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3);

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 23

831.441.1

b. il corrispondente salario coordinato; c. il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato; d. l'importo dovuto dal datore di lavoro.


Art. 32

Incasso dei contributi da parte dell'istituto di previdenza (art. 46 cpv. 4 LPP)

1

Se il salariato ha incaricato l'istituto di previdenza dell'incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l'istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.

2

Le spese d'incasso sono a carico del salariato.

Capitolo 3: Organizzazione Sezione 1:95 Organo supremo

Art. 33

(art. 51 e 51a LPP) L'organo supremo di un istituto di previdenza deve contare almeno quattro membri.

In casi motivati, in particolare durante una liquidazione, l'autorità di vigilanza può ammettere eccezionalmente un numero inferiore di membri.

Sezione 2: Ufficio di revisione96

Art. 34

97 Indipendenza (art.

52a cpv. 1 LPP) 1

L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2

Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

96 Tit. introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.441.1

c. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;

d. la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione; e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica; f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica; g. la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3

Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.


Art. 35

98 Compiti (art.

52c cpv. 1 lett. b e c LPP) 1

Nell'ambito delle verifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dell'istituto di previdenza, l'ufficio di revisione attesta altresì l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto.

2

L'ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all'articolo 48l siano complete e siano state controllate dall'organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l'esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale. 3 Qualora la gestione, l'amministrazione o l'amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l'ufficio di revisione esamina debitamente anche l'attività di questi ultimi.

a99 Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (art.

52c cpv. 1 e 2 LPP)100 1

In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell'esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all'autorità di 98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

99 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 25

831.441.1

vigilanza conformemente all'articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza.101 2 Nel suo rapporto annuale, l'ufficio di revisione indica in particolare:102 a. se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49a, 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati separatamente; b. se le misure volte a riassorbire l'importo scoperto siano state decise dall'organo competente con la collaborazione del perito in materia di previdenza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del programma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione; c. se sia stata controllata l'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione.

3

L'ufficio di controllo segnala all'organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.


Art. 36


103

Rapporti con l'autorità di vigilanza (art.

52c, 62 cpv. 1 e 62a LPP) 1

Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all'organo supremo un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, informerà l'autorità di vigilanza.

2

Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un'attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale, l'ufficio di revisione lo comunica all'organo supremo e all'autorità di vigilanza.

3

L'ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se: a. la situazione dell'istituto richiede un intervento rapido; b. il suo mandato scade; o c. gli è stata revocata l'abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 2005104 sui revisori.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

104 RS

221.302

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 26

831.441.1

Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale105

Art. 37


106



Art. 38


107


Art. 39


108


Art. 40

109 Indipendenza (art.

52a cpv. 1 LPP) 1

Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva.

L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2

Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso; b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;

c. una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;

d. la partecipazione alla gestione; e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;

f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica; g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

105 Originaria Sez. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

106 Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

107 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

108 Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 27

831.441.1

3

Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.


Art. 41

Rapporti con l'autorità di vigilanza (art.

52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)110 Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

a111 Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (art.

52e e 65d LPP)112 1

In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale.

2

L'esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l'importo scoperto adottate dall'organo competente siano conformi all'articolo 65d LPP e riferisce sulla loro efficacia.

3

Il perito fa rapporto all'autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

Capitolo 4: Finanziamento Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42

Definizione dei

rischi

(

art. 67 LPP)

Sono considerati rischi secondo l'articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e d'invalidità.


Art. 43

Misure di sicurezza supplementari (art. 67 LPP)

1

Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari: a. se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 28

831.441.1

b.113 se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di previdenza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di trecento assicurati attivi.

2

L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

3

La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

4

Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev'essere contabilizzata separatamente.


Art. 44

114 Copertura insufficiente

(art. 65, 65c, 65d cpv. 4 e 72a-72g LPP)115 1

Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell'importo scoperto sono indicati nell'allegato.

2

Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale, come pure quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il cui grado di copertura è inferiore a quello iniziale (art. 72e LPP), devono informare adeguatamente l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite:116 a. in merito alla copertura insufficiente e in particolare all'entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all'allegato; b. in merito alle misure prese per riassorbire l'importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata; c. in merito all'applicazione del programma di misure e all'efficacia delle stesse. L'informazione deve avvenire periodicamente.

3

Se l'interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all'articolo 65d capoverso 4 LPP, l'istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell'articolo 65d capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 29

831.441.1

a117 Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente (art.

65e cpv. 3 LPP) 1

Dopo il riassorbimento completo dell'importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva.

2

Il perito si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e la conferma all'autorità di vigilanza.

3

Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione secondo il capoverso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere computate con i crediti da contributi o con altri crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro finché raggiungono l'importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell'istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato.

4

Se esiste una RCDL con rinuncia all'utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l'attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile.

b118 Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale (art.

65e cpv. 3 lett. b LPP) 1

In caso di liquidazione totale dell'istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione è sciolta a favore dell'istituto di previdenza.

2

In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire.

c119

Art. 45


120

117 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

118 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

119 Originario art. 44a. Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2002 (RU 2002 3904). Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

120 Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 30

831.441.1


Art. 46


121

Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate (art.

65b lett. c LPP) 1

Nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti alla legge del 17 dicembre 1993122 sul libero passaggio possono concedere miglioramenti delle prestazioni se: a. il 50 per cento al massimo dell'eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione è utilizzata per miglioramenti delle prestazioni; e b. la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento del corrente obiettivo di riferimento.

2

Le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione, accreditate a favore dell'avere di risparmio degli assicurati secondo l'articolo 68a LPP, non sono considerate un miglioramento delle prestazioni.

3

Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

Sezione 2: Contabilità e rendiconto123

Art. 47

124 Regolarità (art.

65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)125 1

Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l'istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato.

Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.126 2 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26127 nella versione del 1° gen121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011

(RU 2011 3435).

122 RS

831.42

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

127 Indirizzo per l'ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; www.verlagskv.ch

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 31

831.441.1

naio 2014. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale.128 3 L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio.

Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

4

Si applicano inoltre gli articoli 957 a 964 del Codice delle obbligazioni129 relativi alla contabilità commerciale.


Art. 48

130 Valutazione (art.

65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP) Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP131.

a132 Spese di amministrazione (art. 65 cpv. 3 LPP)

1

Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti: a. le spese dell'amministrazione generale; b. le spese di amministrazione del patrimonio; c. le spese di marketing e pubblicitarie; d.133 le spese per l'attività di mediazione e brokeraggio; e.134 le spese per l'ufficio di revisione e per il perito in materia di previdenza professionale;

f.135 le spese per le autorità di vigilanza.

2

Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

3

Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate, l'entità del corrispondente patrimonio investito deve figu128 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 4143).

129 RS 220

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

131 Questo articolo è abrogato. Ora: dell'art. 52e LPP.

132 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

133 Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

134 Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

135 Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 32

831.441.1

rare separatamente nell'allegato al conto annuale. Ogni singolo investimento recherà menzione dell'ISIN (International Securities Identification Number), dell'offerente, della denominazione del prodotto, della quantità e del valore di mercato al termine fissato. L'organo supremo analizza annualmente la ponderazione e decide in merito alla continuazione di questa politica d'investimento.136 Sezione 2a:137 Trasparenza
b138 Informazione delle casse pensioni affiliate (art.

65a cpv. 4 LPP) 1

Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a: a. l'ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischio e delle spese; b. la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a versare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.

2

Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a: a. il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione;

b. la chiave di ripartizione applicata in seno all'istituto collettivo; c. la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.

c139 Informazione degli assicurati (art.

86b cpv. 2 LPP) 1

Gli istituti collettivi devono indicare nell'allegato al conto annuale le informazioni di cui all'articolo 48b che li concernono.

2

La commissione di previdenza comunica per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la cassa pensioni affiliata.

d140 136 Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

137 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

140 Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 33

831.441.1

e141 Accantonamenti e riserve di fluttuazione (art.

65b LPP)

L'istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della continuità.

Sezione 2b:142 Integrità e lealtà dei responsabili
f143 Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni (art.

51b cpv. 1 LPP) 1

Le persone incaricate di gestire un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

2

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all'articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g-48l. Non sono considerate come amministrazione del patrimonio la manutenzione e la gestione di immobili. 3 Per le società di persone e le persone giuridiche, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per altre persone con funzioni decisionali.

4

Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti: a. gli istituti di previdenza registrati secondo l'articolo 48 LPP; b. le fondazioni d'investimento secondo l'articolo 53g LPP; c. gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP;

d. le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934144 sulle banche; e. i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995145 sulle borse;

f. le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 2006146 sugli investimenti collettivi; 141 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

142 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4279 4653). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).

144 RS

952.0

145 RS

954.1

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 34

831.441.1

g. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004147 sulla sorveglianza degli assicuratori; e h. gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza di un'autorità di vigilanza estera.

5

Su richiesta, la Commissione di alta vigilanza può dichiarare abilitate ad amministrare il patrimonio anche altre persone o istituzioni che adempiono i requisiti di cui al capoverso 2. La dichiarazione di abilitazione ha una validità di tre anni.

6

Non necessitano della dichiarazione di abilitazione: a. i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza;

b. le associazioni di datori di lavoro che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione;

c. le associazioni di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione.

7

La Commissione di alta vigilanza emana istruzioni sui requisiti concernenti la vigilanza degli intermediari finanziari attivi all'estero. A tal fine può basarsi sulle indicazioni dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari.

g Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili (art.

51b cpv. 1 LPP) 1

La verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011148 concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

2

Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Quest'ultima può procedere a una verifica dell'integrità e della lealtà.

h Conflitti d'interesse

(art.

51b cpv. 2 LPP) 1

Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto.

2

I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l'istituto conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto.

146 RS

951.31

147 RS

961.01

148 RS

831.435.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 35

831.441.1

i Negozi giuridici con persone vicine (art.

51c LPP)

1

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

2

Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.

j Affari per conto proprio (art.

53a lett. a LPP) 1

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse dell'istituto. In particolare, non sono autorizzate a: a. sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running);

b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma; c. modificare la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo.

k Cessione di vantaggi patrimoniali (art.

53a lett. b LPP) 1

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale di un istituto di previdenza devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente all'istituto tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per l'istituto.

2

Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all'istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

l Obbligo di comunicare (art.

51b cpv. 2, 52c cpv. 1 lett. b e 53a lett. b LPP) 1

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 36

831.441.1

diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

2

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo supremo in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48k.

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49


149

Definizione di patrimonio (art. 71 cpv. 1 LPP)

1

Il patrimonio ai sensi degli articoli 50-59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

2

I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.150
a151 Responsabilità gestionale e compiti dell'organo superiore (art. 51 cpv. 1 e 2, 53a e 71 cpv. 1 LPP) 1

L'organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

2

L'organo superiore ha in particolare i seguenti compiti: a. stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l'organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito; b. definisce le regole applicabili all'esercizio dei diritti d'azionista dell'istituto di previdenza;

c.152 prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48f-48l.

d. stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell'istituto di previdenza.

3

Nell'emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute.

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996 (RU 1996 1494). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 37

831.441.1


Art. 50


153

Sicurezza e ripartizione dei rischi (art. 71 cpv. 1 LPP)

1

L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

2

All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.154 3 All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.155 4 L'istituto di previdenza può estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, in base al suo regolamento, purché comprovi in modo concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1-3. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.

Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.156 5 Se le condizioni di cui al capoverso 4 per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.157 6

L'osservanza degli articoli 53-57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1-3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.158


Art. 51

Redditività (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

156 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

157 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

158 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 38

831.441.1


Art. 52

Liquidità (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.


Art. 53


159

Investimenti autorizzati (art. 71 cpv. 1 LPP)

1

Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: a. contanti; b. crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti: 1. averi su conti correnti postali o conti bancari, 2. investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi, 3. obbligazioni di

cassa,

4. obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione), 5. obbligazioni garantite,

6. titoli ipotecari svizzeri, 7. riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri, 8. valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva, 9. nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice; c. immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; d. partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;

e. investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities, le materie prime e le infrastrutture.

2

Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a.

3

I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b sono considerati investimenti alternativi, in particolare:

a. i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 39

831.441.1

b. i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securi- ties), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi; c. i prestiti garantiti senior (senior secured loan).

4

Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

5

È ammesso un effetto leva soltanto nei casi seguenti: a. investimenti

alternativi;

b. investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale; c. un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;

d. investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza.

6

La legge del 23 giugno 2006160 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.


Art. 54


161

Limite d'investimento per debitore (art. 71 cpv. 1 LPP)

1

Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.

2

Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:

a. crediti nei confronti della Confederazione; b. crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie; c. crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein; d. crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.

160 RS

951.31

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 40

831.441.1

a162 Limite per partecipazioni a società (art. 71 cpv. 1 LPP)

Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

b163 Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno (art. 71 cpv. 1 LPP)

1

Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.

2

Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.


Art. 55


164

Limiti per categoria

(art. 71 cpv. 1 LPP) Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale: a.165 50 per cento:

per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; b. 50 per cento:

per gli investimenti in azioni; c. 30 per cento:

per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; d. 15 per cento:

per gli investimenti alternativi; e. 30 per cento

per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate.


Art. 56

166 Investimenti collettivi

(art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.167 162 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

163 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 41

831.441.1

2

L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto: a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e b. l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti; c.168 i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.

3

Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:169

a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure

b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

4

Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

a170 Strumenti finanziari derivati (art. 71 cpv. 1 LPP)

1

L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

2

La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

3

Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

4

L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

5

I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.171 168 Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

170 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 42

831.441.1

6

Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

7

Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.


Art. 57


172

Investimenti presso il datore di lavoro (art. 71 cpv. 1 LPP)

1

Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

2

Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

3

Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.173 4

I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.174

Art. 58


175

Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro176 (art. 71 cpv. 1 LPP)

1

I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

2

Valgono come garanzia:177 a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934178 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile; b.179 i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da 172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

174 Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).

176 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

178 RS

952.0

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 43

831.441.1

quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.180 3

In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

a181 Obbligo di informare

(art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

2

Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

3

L'istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.182

Art. 59


183

Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale (art. 71 cpv. 1 LPP)

Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche: a. alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile184;

b. al fondo di garanzia.


Art. 60


185

180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).

181 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881).

182 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 975).

184 RS

210

185 Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 2009, con effetto dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 44

831.441.1

Capitolo 5:186 Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile
a Acquisto

(art. 1 cpv. 3 e 79b cpv. 1 LPP) 1

Per il calcolo dell'acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1g).

2

L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 13 novembre 1985187 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

3

Se un assicurato dispone di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis LFLP188, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.

b189 Casi speciali

(art.

79b cpv. 2 LPP) 1

Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l'istituto di previdenza deve permettere agli assicurati che non hanno ancora riscattato tutte le prestazioni regolamentari di procedere al riscatto.

2

Il limite di riscatto giusta il capoverso 1 primo periodo non è applicabile se l'assicurato fa trasferire i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all'estero, a condizione che: a. il trasferimento sia effettuato direttamente da un sistema della previdenza professionale estero a un istituto di previdenza svizzero; b. l'istituto di previdenza svizzero permetta il trasferimento; e c. per il trasferimento l'assicurato non faccia valere nessuna deduzione dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

186 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3086). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

187 RS

831.461.3

188 RS

831.42

189 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4587).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 45

831.441.1

c Salario assicurabile e reddito assicurabile (art.

79c LPP)

1

Il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile fissato all'articolo 79c LPP si applica al complesso dei rapporti di previdenza dell'assicurato presso uno o più istituti di previdenza. 2 Se l'assicurato ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare ogni istituto di previdenza su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi che vi sono assicurati. L'istituto di previdenza richiama l'attenzione dell'assicurato sul suo obbligo d'informare.

3

Per gli assicurati che al 1° gennaio 2006 hanno compiuto i 50 anni, il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile per i rischi di decesso e d'invalidità giusta l'articolo 79c LPP non si applica ai rapporti di previdenza stabiliti prima di questa data.

d Acquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni (art.

79b cpv. 3 LPP) Nei casi in cui il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni giusta l'articolo 30d capoverso 3 lettera a LPP non è più consentito, il regolamento dell'istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo.

Capitolo 6:190 Disposizioni speciali
e191 Emolumento per compiti particolari192 1

Nei casi di cui all'articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969193 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

190 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

191 Originario art. 60b (RU 2005 5257).

192 Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

193 RS

172.041.0

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 46

831.441.1

ebis 194 Diritto di ricorso dell'UFAS L'UFAS è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

Capitolo 7:195 Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente196
f 197 Diritto previgente: abrogazione 1

L'ordinanza del 7 dicembre 1987198 sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.

2

L'ordinanza del 17 febbraio 1988199 sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza è abrogata.200

Art. 61

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti L'ordinanza del 31 ottobre 1947201 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: …202

Art. 62


203

194 Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

195 Originario

Cap.

5, avanti l'art. 61.

196 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

197 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

Originario art. 60c (RU 2005 5257).

198 [RU

1988 97]

199 [RU

1988 382]

200 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

201 [RU 1988 382] 202 Le mod. possono essere consultate alla RU 1984 543.

203 Abrogato dal n. IV 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 47

831.441.1

Sezione 1a:204 Disposizioni d'esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP
a 1 L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 1946205 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

2

Questa età di pensionamento è parimenti determinante per: a. il momento in cui è applicata l'aliquota minima di conversione secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ottobre 2003; b. il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ott. 2003); c. l'aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 2 LPP.

Sezione 1b:206 Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d'esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP
b Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942-1943 1

Le donne nate nel 1942-1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l'applicazione di un'aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.

3

Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l'aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

204 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

205 RS

831.10

206 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 48

831.441.1

c Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne: Classe di età

Età ordinaria di pensionamento delle donne

Aliquota minima di conversione per le donne 1942 64

7.20

1943 64

7.15

1944 64

7.10

1945 64

7.00

1946 64

6.95

1947 64

6.90

1948 64

6.85

1949 64

6.80

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002207 Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004208 1 Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

2

Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

207 RU

2002 3904. Abrogate dal n. IV 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

208 RU

2004 1709

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 49

831.441.1

Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004209 a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamentoper determinate classi di età (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per gli uomini: Classe di età

Età ordinaria di pensionamento degli uomini

Aliquota minima di conversione per gli uomini

1940 65

7.15

1941 65

7.10

1942 65

7.10

1943 65

7.05

1944 65

7.05

1945 65

7.00

1946 65

6.95

1947 65

6.90

1948 65

6.85

1949

65 6.80

b. Prestazione di libero passaggio secondo l'art. 14 cpv. 4 (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Se il diritto a una rendita d'invalidità nasce prima del 1° gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell'invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti: a. fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004;

b. a partire dal 1° gennaio 2005: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1° gennaio 2005.

c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d'invalidità (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Se il diritto a una prestazione per superstiti o d'invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l'ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.

209 RU

2004 4279 4653

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 50

831.441.1

d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d revisione della LPP) I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 10 giugno 2005210 a. Adeguamento formale Gli istituti di previdenza devono adeguare formalmente i loro regolamenti entro un
termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

b. Strategie d'investimento Se un istituto di previdenza ha offerto ai propri assicurati possibilità di scegliere una
strategia d'investimento incompatibili con l'articolo 1e, deve adeguare il suo regolamento al più tardi entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

c. Principio d'assicurazione Gli averi che si trovano negli istituti di previdenza al momento dell'entrata in vigore
della presente modifica e non rispondono ai requisiti previsti all'articolo 1h non devono più essere alimentati a partire da questa data.

d. Età minima per il pensionamento
Per le persone già assicurate presso di loro al 31 dicembre 2005, gli istituti di previdenza possono mantenere le disposizioni regolamentari che prevedevano un'età di pensionamento inferiore a 58 anni durante cinque anni a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008211 Gli istituti di previdenza e le istituzioni ai sensi dell'articolo 59 devono adeguare
l'investimento del loro patrimonio alle disposizioni della presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 2011212
Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2012 i propri regolamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, agli articoli 48f capoversi 1 e 2, 48g‒48l e 49a capoverso 2 introdotti dalla modifica del 10 e 22 giugno 2011. La prima verifica secondo le nuove disposizioni si svolge per l'esercizio 2012.

210 RU

2005 4279

211 RU

2008 4651

212 RU

2011 3435

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O 51

831.441.1

Allegato213

(art. 44 cpv. 1)

Calcolo dell'importo scoperto 1

Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue: e

percentual

in

copertura

di

grado

Cp

100

x

Pp

Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).

2

Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1.

213 Introdotto dal n. II dell'O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 52

831.441.1