01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2017 - 31.12.2018
01.01.2017 - 30.09.2017
01.04.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.03.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.08.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.07.2011
01.06.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.04.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.04.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) del 18 aprile 1984 (Stato 23 novembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ordina: Capitolo 1: Assicurazione obbligatoria dei salariati Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato

Art. 1

Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 2 LPP) 1

I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria: a. i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;

b. i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; se il rapporto di lavoro è prolungato oltre i tre mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;

c. i salariati che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale; d.2 le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento, ai sensi dell'AI;

e. i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che vi lavorano: 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i loro congiunti;

2. i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

RU 1984 543

1

RS 831.40

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

831.441.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.441.1

2

I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al competente istituto di previdenza.

3

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

4

I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all'articolo 46 LPP.


Art. 2


3

Fornitura di personale a prestito (art. 2 cpv. 4 LPP) I lavoratori occupati in un'impresa acquisitrice nell'ambito di una fornitura di personale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 19894 sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell'impresa che presta il personale.


Art. 3

Determinazione del salario coordinato (art. 7 cpv. 2 e 8 LPP) 1

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario; b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;

c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

2

L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento.

Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

4 RS

823.11

OPP 2

3

831.441.1

a5 Importo minimo del salario assicurato (art. 8 LPP) 1

Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 19 350 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3225 franchi.6 2 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l'assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 4.


Art. 4


7

Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi (art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 19598 sull'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti come segue: Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera Riduzione degli importi limite ¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾


Art. 5

9 Adattamento all'AVS

(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue: Importi precedenti

Franchi

Importi 2004 secondo la 1a revisione LPP10

Franchi

Nuovi importi

Franchi

25 320

18 990

19 350

25 320

22 155

22 575

75 960

75 960

77 400

3 165

3 165

3 225

5

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643 4653).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

8 RS

831.20

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

10 Secondo la 1a revisione LPP del 3 ottobre 2003 (RU 2004 1677)

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.441.1


Art. 6

Inizio dell'assicurazione

(art. 10 cpv. 1 LPP) L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui il salariato inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro in base all'assunzione, ma in ogni caso dal momento in cui si avvia per recarsi al lavoro.

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7

Effetti dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza (art. 11 cpv. 1 LPP) 1

L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

2

Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.


Art. 8


11



Art. 9

Verifica dell'affiliazione

(art. 11 e 56 cpv. 1 lett. h LPP12) 1

Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

2

Egli deve consegnarle un'attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata dall'autorità di vigilanza costituisce un'attestazione sufficiente.

3

La cassa di compensazione dell'AVS annuncia all'istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d'affiliazione. Essa gli trasmette l'inserto.13 4 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.14 11 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

5

831.441.1

5

Il fondo di garanzia versa alle casse di compensazione dell'AVS un'indennità di 9 franchi per ogni caso esaminato nell'ambito della verifica dell'affiliazione dei datori di lavoro ad esse assoggettati (art. 11 cpv. 4 LPP). Entro il 31 marzo dell'anno successivo, le casse di compensazione dell'AVS annunciano al fondo di garanzia i controlli da esse effettuati mediante il formulario prescritto dall'Ufficio federale.15

Art. 10

Obbligo d'informare del datore di lavoro (art. 11 LPP) Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di controllo le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze (art. 35).

Sezione 3:

Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio

Art. 11

Tenuta dei conti individuali di vecchiaia (art. 15 e 16 LPP) 1

L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

2

Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia: a. l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente; b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

3

Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia: a.16 l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 della legge del 17 dicembre 199317 sul libero passaggio (LFLP); b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

4

Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia: a. l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;

15 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

17

RS 831.42

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.441.1

b. l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;

c. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.


Art. 12


18

Saggio minimo d'interesse (art. 15 cpv. 2 LPP) Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo; b.19 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;

c.20 per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;

d.21 per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005: del 2,5 per cento al minimo.

a e 12b 22

Art. 13

Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 16 LPP) L'età determinante il tasso applicabile al calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.


Art. 14


23

Conto di vecchiaia di assicurati invalidi (art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP24)25 1

Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.

2

L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

3

Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

20 Introdottta dal n. I dell'O del 10 sett.. 2003 (RU 2003 3523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

22 Introdotti dal n. I dell'O del 23 ott. 2002 (RU 2002 3904). Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

23 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

24

RS 831.42

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

OPP 2

7

831.441.1

4

Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.


Art. 15


26

Casi d'invalidità parziale (art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP) 1

Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente al diritto alla rendita e in una parte attiva come segue: Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera Avere di vecchiaia fondato sull'invalidità parziale Avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata ¼ ¼ ¾ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¼

2

La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3-5 LFLP27.


Art. 16

Determinazione della prestazione di libero passaggio secondo il regime obbligatorio (art. 15 LPP e 18 LFLP28)29 1

Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve indicare separatamente l'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP. Se l'assicurato ha raggiunto l'età di 50 anni, l'istituto deve indicare anche lo stato dell'avere di vecchiaia in questa data ...30 2 Sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia acquisito in virtù della LPP anche gli interessi risultanti da un saggio superiore al saggio minimo fissato nell'articolo 12.31 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

27 RS

831.42

28

RS 831.42

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

30

Rinvio stralciato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3452).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.441.1

Sezione 3a:32 Scioglimento dei contratti
a Calcolo della riserva matematica (art. 53e cpv. 8 LPP) 1

In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP33, la riserva matematica corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 3 ottobre 199434 sul libero passaggio.

2

Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono il suo disciplinamento all'approvazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni private.

3

L'istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest'ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 53e cpv. 7 LPP) Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all'insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l'istituto di previdenza competente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.

32 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

33 RS

831.42

34 RS

831.425

OPP 2

9

831.441.1

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione

Art. 17


35



Art. 18


36
Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d'invalidità (art. 24 cpv. 4 e 34 cpv. 1 lett. a LPP37) 1

In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

2

Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi dodici mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

3

Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa.


Art. 19


38



Art. 20

Diritto del coniuge divorziato alle prestazioni per i superstiti39 (art. 19 cpv. 3 LPP) 1

Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che: a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni, e b. in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.40 2

Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell'AVS e dell'AI, superano l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

35 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

36 Vedi anche le disp. fin. della modifica del 1° lug. 2004 alla fine del presente testo.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

38

Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 10

831.441.1

a41 Contributi versati dall'assicurato (art. 20a cpv. 1 lett. c LPP) I contributi versati dall'assicurato secondo l'articolo 20a capoverso 1 lettera c LPP comprendono anche le somme di acquisto da esso versate.

Sezione 5:42 ...

Art. 21

a 23 Sezione 6:

Sovrindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Art. 24

Profitti indebiti

(art. 34a LPP)43 1

L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

2

Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità.44 3 I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme.45 4

L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

5

L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

42 Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

11

831.441.1


Art. 25


46

Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare (art. 34a LPP)47 1

L'istituto di previdenza può ridurre il versamento di prestazioni giusta l'articolo 24 se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono già obbligate a fornire prestazioni per lo stesso evento assicurato.

2

L'istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 200048 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 della legge federale del 20 marzo 198149 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), 39 LAINF, 65 della legge federale del 19 giugno 199250 sull'assicurazione militare (LAM) o 66 LAM.51 3

...52


Art. 26


53

Indennità giornaliera di malattia il, sostituzione del salario (art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)54 L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se: a. l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

48 RS

830.1

49 RS

832.20

50 RS

833.1

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

52 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

53 Originario art. 26.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3729).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 12

831.441.1

Sezione 7:55 Regresso

Art. 27

Surrogazione (art. 34b LPP) 1

Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'istituto di previdenza.

2

Ai diritti passati all'istituto di previdenza sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'istituto di previdenza, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui esso è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato a erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

3

Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, l'istituto di previdenza è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall'istituto di previdenza per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

a Estensione (art. 34b LPP) 1

L'istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

2

Se l'istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l'evento assicurato è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP passano all'istituto di previdenza nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

3

I diritti che non passano all'istituto di previdenza rimangono acquisiti dall'assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP.

Se può essere recuperata unicamente una parte dell'indennità dovuta dal terzo, l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.

b Classificazione dei

diritti

(art. 34b LPP) 1

I diritti passano all'istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.

2

Sono segnatamente prestazioni di uguale natura: 55 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

13

831.441.1

a. le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l'indennizzo per incapacità al guadagno; b. le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

c Limitazione del diritto di regresso (art. 34b LPP) 1

L'istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge dell'assicurato, i parenti dell'assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato unicamente se hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.

2

La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell'assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

d Convenzioni (art. 34b LPP) L'istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l'articolo 34b LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72-75 LPGA56 e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.

e Rapporto tra l'istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso (art. 34b LPP) Se all'azione di regresso partecipano l'istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 34b LPP o 72 segg. LPGA57, l'istituto e le assicurazioni costituiscono una comunità di creditori in solido. Le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti dovute da ognuna di esse.

f Regresso contro un responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile (art. 34b LPP) Se all'azione di regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un'intesa, la rappresentanza è esercitata nell'ordine seguente: a. dall'assicurazione contro gli infortuni; b. dall'assicurazione militare;

56 RS

830.1

57 RS

830.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 14

831.441.1

c. dall'assicurazione malattia;

d. dall'AVS/AI.

Sezione 8:58 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale
g Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale (Art. 53d cpv. 1 LPP e art. 23 cpv. 1 LFLP)59 1

In caso di liquidazione totale o parziale, sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l'uscita è individuale e un diritto individuale o collettivo se l'uscita è collettiva.60 1bis Per il calcolo dei fondi liberi l'istituto di previdenza deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.61 2 In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire possono essere adeguati di conseguenza.

3

I disavanzi tecnici sono determinati secondo l'articolo 44 OPP 2. Un'eventuale deduzione di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione d'uscita. Se la prestazione d'uscita è già stata versata senza diminuzioni, l'assicurato deve restituire l'importo corrispondente alla deduzione.

h Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale (art. 53d cpv. 1 LPP) 1

Se più assicurati aderiscono come gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione secondo l'articolo 48e, sempre che i rischi attuariali e legati agli investimenti siano parimenti trasferiti.62 In particolare occorre considerare anche la forma dei valori patrimoniali da trasferire. Inoltre, si può tener conto anche del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione.

2

In caso di uscita collettiva, l'organo paritetico o l'organo competente dell'istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione.

58 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

OPP 2

15

831.441.1

3

Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

4

In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire possono essere adeguati di conseguenza.

5

Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

Sezione 9:63 Conservazione di documenti relativi alla previdenza
i Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza (art. 41 cpv. 8 LPP) 1

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti degli assicurati, ossia: a. documenti concernenti l'avere di previdenza; b. documenti concernenti i conti o le polizze dell'assicurato; c. documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio; d. contratti di affiliazione del datore di lavoro con l'istituto di previdenza; e. regolamenti; f. corrispondenza importante;

g. documenti che consentono di identificare gli assicurati.

2

I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

j Termine di conservazione (art. 41 cpv. 8 LPP) 1

Se sono versate prestazioni di previdenza, l'obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l'obbligo di erogare le prestazioni.

2

Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l'assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l'assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.

63 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 16

831.441.1

3

In caso di libero passaggio, l'obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d'uscita dell'assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

k Obbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione (art. 41 cpv. 8 LPP) In caso di liquidazione di un istituto della previdenza professionale, compete ai liquidatori accertarsi che i documenti siano conservati correttamente.

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 28

Adesione all'assicurazione facoltativa (art. 4, 44 e 46 LPP) Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.


Art. 29

Salario coordinato

(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP) 1

Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dell'assicurato.

2

Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria.

3

L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.


Art. 30

Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione (art. 46 cpv. 3 LPP) 1

Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS.

2

L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d'assicurazione seguente questa comunicazione.


Art. 31

Contributi del datore di lavoro (art. 46 cpv. 3 LPP) 1

I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro.

OPP 2

17

831.441.1

2

Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

3

Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire nell'assicurazione facoltativa.

4

Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano: a. il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3); b. il corrispondente salario coordinato; c. il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato; d. l'importo dovuto dal datore di lavoro.


Art. 32

Incasso dei contributi da parte dell'istituto di previdenza (art. 46 cpv. 4 LPP) 1

Se il salariato ha incaricato l'istituto di previdenza dell'incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l'istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.

2

Le spese d'incasso sono a carico del salariato.

Capitolo 3: Organizzazione Sezione 1: Ufficio di controllo

Art. 33

Condizioni (art. 53 cpv. 1 e 4 LPP) Possono esercitare la funzione di ufficio di controllo: a. i membri di uno dei gruppi affiliati alla Camera svizzera delle società fiduciarie e dei periti contabili e i membri dell'Associazione svizzera dei periti contabili universitari;

b. gli uffici cantonali e federali di controllo delle finanze; c. altri uffici di revisione, la cui idoneità dev'essere riconosciuta dall'Ufficio federale;

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 18

831.441.1

d. le persone che, in considerazione dell'attività svolta precedentemente nell'ambito della revisione di istituti di previdenza, sono autorizzate dall'autorità di vigilanza a controllare certi istituti.


Art. 34

Indipendenza (art. 53 cpv. 1 e 4 LPP) L'ufficio di controllo secondo l'articolo 33 lettera a, c e d non può essere vincolato dalle direttive: a. di persone responsabili della gestione o dell'amministrazione dell'istituto di previdenza;

b. del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro; c. degli organi dirigenti dell'associazione, se si tratta di un istituto di previdenza d'associazione;

d. del fondatore, se si tratta di una fondazione.


Art. 35

Compiti (art. 53 cpv. 1 e 4, 53a e 62 cpv. 1 LPP)64 1

L'ufficio di controllo verifica annualmente: a. la conformità del conto annuale e dei conti di vecchiaia alla legge, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti (legittimità);

b. la legittimità della gestione, in particolare della riscossione dei contributi e del versamento di prestazioni, come anche dell'investimento; c. il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48f-48h e 49a capoversi 3 e 4.65

2

...66

3

L'ufficio di controllo redige un rapporto scritto sul risultato delle sue verifiche, destinato all'organo superiore dell'istituto di previdenza. Esso propone di approvare i conti annuali, con o senza riserve, o di rifiutarne l'approvazione. Se al momento delle verifiche l'ufficio di controllo constata inosservanze della legge, dell'ordinanza, delle direttive o dei regolamenti, le annoterà nel suo rapporto.

4

Se la gestione o l'amministrazione dell'istituto di previdenza è affidata a un terzo, interamente o parzialmente, anche l'attività di questo terzo dev'essere sottoposta a un controllo conforme.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

66 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

OPP 2

19

831.441.1

5

L'Ufficio federale può emanare direttive sul contenuto e la forma dei controlli, destinate alle autorità di vigilanza.

a67 Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (Art. 53 cpv. 1 LPP) 1

In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di controllo chiarisce al più tardi al momento dell'esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all'autorità di vigilanza in conformità con l'articolo 44. In assenza di comunicazione, l'ufficio di controllo fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza.

2

Nel suo rapporto annuale, l'ufficio di controllo indica in particolare: a. se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49a, 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati separatamente; b. se le misure volte a riassorbire l'importo scoperto siano state decise dall'organo competente con la collaborazione del perito in materia di previdenza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del programma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione; c. se sia stata controllata l'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione.

3

L'ufficio di controllo segnala all'organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.


Art. 36

Rapporti con l'autorità di vigilanza (art. 53 cpv. 1 e 4 e 62 cpv. 1 LPP) 1

L'ufficio di controllo deve eseguire il controllo annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti in base alle direttive emanate a questo scopo. Esso trasmette all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di controllo.

2

Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di controllo constata delle irregolarità, deve assegnare all'istituto di previdenza un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, l'ufficio di controllo informerà l'autorità di vigilanza.

3

L'ufficio di controllo è tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 20

831.441.1

Sezione 2: Periti in materia di previdenza professionale

Art. 37

Riconoscimento (art. 53 cpv. 2-4 LPP) 1

Sono riconosciuti periti in materia di previdenza professionale i titolari di un diploma federale di periti in materia di assicurazione pensioni.

2

...68


Art. 38


69



Art. 39

Persone giuridiche

(art. 53 cpv. 2-4 LPP) Il mandato può essere affidato anche a una persona giuridica, se questa occupa un perito che soddisfi i requisiti figuranti negli articoli 37 o 38. In questo caso il perito deve dirigere l'elaborazione della perizia e firmarla personalmente.


Art. 40

Indipendenza (art. 53 cpv. 2-4 LPP) Il perito dev'essere indipendente. Egli non può essere vincolato da direttive di persone responsabili della gestione o dell'amministrazione dell'istituto di previdenza.


Art. 41

Rapporti con l'autorità di vigilanza (art. 53 cpv. 2-4 e 62 cpv. 1 LPP) Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

a70 Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (Art. 53 cpv. 2 LPP) 1

In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale.

2

L'esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l'importo scoperto adottate dall'organo competente siano conformi all'articolo 65d LPP e riferisce sulla loro efficacia.

3

Il perito fa rapporto all'autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

68 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

69 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

OPP 2

21

831.441.1

Capitolo 4: Finanziamento Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42

Definizione dei

rischi

(art. 67 LPP)

Sono considerati rischi secondo l'articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e d'invalidità.


Art. 43

Misure di sicurezza supplementari (art. 67 LPP) 1

Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari: a. se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure

b. se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi.

2

L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

3

La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

4

Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev'essere contabilizzata separatamente.


Art. 44

71 Copertura insufficiente

(Art. 65, 65c e 65d cpv. 4 LPP) 1

Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell'importo scoperto sono indicati nell'allegato.

2

L'istituto di previdenza deve informare adeguatamente l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite: a. in merito alla copertura insufficiente e in particolare all'entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all'allegato; b. in merito alle misure prese per riassorbire l'importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata; 71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 22

831.441.1

c. in merito all'applicazione del programma di misure e all'efficacia delle stesse. L'informazione deve avvenire periodicamente.

3

Se l'interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all'articolo 65d capoverso 4 LPP, l'istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell'articolo 65d capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

a72 Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente (Art. 65e cpv. 3 LPP) 1

Dopo il riassorbimento completo dell'importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva.

2

Il perito si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e la conferma all'autorità di vigilanza.

3

Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione secondo il capoverso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere computate con i crediti da contributi o con altri crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro finché raggiungono l'importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell'istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato.

4

Se esiste una RCDL con rinuncia all'utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l'attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile.

b73 Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale (Art. 65e cpv. 3 lett. b LPP) 1

In caso di liquidazione totale dell'istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione è sciolta a favore dell'istituto di previdenza.

2

In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire.

72 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

OPP 2

23

831.441.1

c74 Esame periodico della situazione finanziaria degli istituti di previdenza (art. 65 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LPP) L'Ufficio federale esamina ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e fa rapporto al Consiglio federale. L'Ufficio federale delle assicurazioni private partecipa a tale rapporto fornendo i dati relativi alla situazione degli assicuratori-vita.


Art. 45

Deroga al principio del bilancio in cassa chiusa (art. 69 cpv. 2 LPP) 1

Gli istituti di previdenza delle collettività di diritto pubblico, con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono derogare al principio del bilancio in cassa chiusa se la Confederazione, un Cantone o un Comune garantisce il pagamento delle prestazioni dovute in conformità della LPP.

2

Essi devono iscrivere nel passivo del bilancio una riserva corrispondente almeno alla somma di tutti gli averi di vecchiaia e al valore attuale delle rendite in corso conformemente alla LPP. Se risulta un impegno di diritto pubblico in conformità del capoverso 1, il relativo importo deve figurare nel bilancio.


Art. 46


75

Sezione 2: Contabilità e rendiconto76

Art. 47

77 Regolarità (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)78 1

Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l'istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato.

Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.79 2 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 2680 nella versione del 1° gennaio 74 Originario art. 44a. Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

75 Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

77

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

80 Indirizzo per l'ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, casella postale 687, 8027 Zurigo, tel. 041 823 45 21, fax 041 283 45 65, e-mail: verlagskv@kvschweiz.ch, sito Internet: www.verlagskv.ch

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 24

831.441.1

2004. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale.81 3 L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio.

Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

4

Si applicano inoltre gli articoli 957 a 964 del Codice delle obbligazioni82 relativi alla contabilità commerciale.


Art. 48

83 Valutazione (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP) Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.

a84 Spese di amministrazione (art. 65 cpv. 3 LPP) 1

Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti: a. le spese dell'amministrazione generale; b. le spese di amministrazione del patrimonio; c. le spese di marketing e pubblicitarie.

2

Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

Sezione 2a:85 Trasparenza
b Informazione delle casse pensioni affiliate (art. 65a cpv. 4 LPP) 1

Gli istituti collettivi comunicano a ogni cassa pensioni affiliata i principi determinanti per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurative.

2

Gli istituti di assicurazione sulla vita che hanno stipulato contratti con istituti collettivi forniscono a questi ultimi le informazioni necessarie sulla base del conto 81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

82

RS 220

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

85 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

OPP 2

25

831.441.1

d'esercizio secondo l'articolo 6a della legge del 18 giugno 199386 sull'assicurazione diretta sulla vita (LAssV).

3

L'istituto di previdenza fornisce in una forma adeguata alla cassa pensioni affiliata le informazioni secondo l'articolo 65a capoverso 3 LPP. Il rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP costituisce la base per tali informazioni.

c Informazione degli assicurati (art. 86b cpv. 2 LPP) La base dell'informazione degli assicurati da parte dell'istituto di previdenza, conformemente all'articolo 86b capoverso 2 secondo periodo LPP, è costituita dal rapporto più recente del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP.

d Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68 cpv. 4 lett. a e 68a LPP) 1

L'istituto di previdenza fissa nel regolamento le basi per il calcolo della partecipazione alle eccedenze e i principi della ripartizione.

2

L'istituto di previdenza allestisce annualmente un conteggio comprensibile e commentato sul calcolo e la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.

e87 Accantonamenti e riserve di fluttuazione (art. 65b LPP) L'istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della continuità.

Sezione 2b:88 Lealtà nella gestione del patrimonio
f Conflitti d'interesse e vantaggi finanziari (art. 53a lett. a LPP) 1

Le persone e le istituzioni che investono e amministrano il patrimonio di previdenza possono concludere affari per conto proprio, sempre che non siano stati espressamente vietati dagli organi competenti né siano abusivi.

2

Sono considerati abusivi segnatamente i seguenti atti, indipendentemente dal fatto che ne derivi o no un vantaggio finanziario: 86 RS

961.61

87 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

88 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 26

831.441.1

a. utilizzare in anticipo un'informazione in relazione al corso della borsa per ottenere un vantaggio finanziario personale; b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto di previdenza e nella misura in cui ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo. È equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma; c. effettuare investimenti essendo a conoscenza di transazioni previste o decise dall'istituto di previdenza («front running»).

3

Investimenti paralleli («parallel running») sono autorizzati, sempre che non ne derivi alcuno svantaggio per l'istituto di previdenza.

g Vantaggi finanziari personali: annuncio (art. 53a lett. a e c LPP) Le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio di previdenza devono dichiarare ogni anno per scritto all'organo paritetico se hanno conseguito vantaggi patrimoniali personali in relazione all'esercizio della loro attività per l'istituto di previdenza e precisare quali. Non soggiacciono all'obbligo di annuncio regali di piccola entità e usuali regali di circostanza. Le persone e le istituzioni a cui si applica l'articolo 8 della legge federale dell'8 novembre 193489 sulle banche e le casse di risparmio non sono tenute a consegnare l'annuale dichiarazione scritta.

h Esigenze poste agli amministratori patrimoniali (art. 53a lett. b LPP) L'istituto di previdenza può affidare l'investimento e l'amministrazione del proprio patrimonio di previdenza soltanto a persone e istituzioni abilitate a tale scopo e organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48f48g.

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49


90

Definizione di patrimonio (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Il patrimonio ai sensi degli articoli 50 a 60 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

2

I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. Essi sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 53 lettera b.

89 RS

952.0

90

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

OPP 2

27

831.441.1

a91 Compito di gestione (art. 51 cpv. 1 e 2, art. 53a e 71 cpv. 1 LPP)92 1

L'istituto di previdenza stabilisce chiaramente gli scopi e i principi per l'esecuzione e il controllo dell'investimento del patrimonio, in modo che l'organo paritetico possa adempiere pienamente il suo compito di gestione.

2

L'istituto di previdenza definisce altresì le regole che intende applicare nell'esercizio dei suoi diritti d'azionista.93 3

L'istituto di previdenza adotta le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare le prescrizioni minime di cui agli articoli 48f-48h. Esso stabilisce le esigenze che le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio devono soddisfare.94 4

Nell'emanare le prescrizioni secondo il capoverso 3, l'istituto di previdenza può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni riconosciute.95

Art. 50


96

Sicurezza e ripartizione dei rischi (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

2

All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve badare anzitutto a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, della situazione finanziaria effettiva, nonché della struttura e dell'evoluzione futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati.

3

All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare i principi di una ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.


Art. 51

Redditività (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.

91

Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

93 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3169).

94 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

95 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 28

831.441.1


Art. 52

Liquidità (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.


Art. 53

Investimenti autorizzati

(art. 71 cpv. 1 LPP) Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: a. contanti; b. crediti espressi in importi fissi, e particolarmente averi su conti correnti postali o in banca, obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione) e altri riconoscimenti di debito, compresi o no in titoli; c.97 case d'abitazione o ad uso commerciale, compresi gli immobili in proprietà per piani e le costruzioni in diritto di superficie, nonché in terreni edificabili; d.98 partecipazioni a società che si dedicano esclusivamente all'acquisto e alla vendita d'immobili e alla locazione e affitto dei propri immobili (società immobiliari); e.99 azioni, buoni di partecipazione e di godimento e altri titoli e partecipazioni analoghi, come pure quote sociali di cooperative; è pure ammesso l'investimento sotto forma di partecipazioni a società con sede all'estero, purché quotate in borsa.100

Art. 54

Percentuale autorizzata

(art. 71 cpv. 1 LPP) I limiti seguenti sono applicabili agli investimenti: a.101 100 per cento: crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio in Svizzera, in ragione del 15 per cento al massimo per ogni debitore, a meno che si tratti di crediti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni, di banche o istituti d'assicurazione; b. 75 per cento: titoli ipotecari su immobili ai sensi dell'articolo 53 lettera c. Il valore di pegno non può tuttavia superare 1'80 per cento del valore venale.

Le lettere di pegno svizzere sono trattate come titoli ipotecari; 97

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

98

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

99

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 1985 (RU 1985 710).

100 RU 1989 1894 101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

OPP 2

29

831.441.1

c.102 50 per cento: immobili situati in Svizzera giusta l'articolo 53 lettera c e partecipazioni a società immobiliari il cui patrimonio sia costituito almeno in ragione del 50 per cento da immobili situati in Svizzera;

d. 30 per cento: azioni, titoli analoghi e altre partecipazioni a società con sede in Svizzera, in ragione del 10 per cento al massimo per ogni società; e. 30 per cento: crediti nei confronti di debitori con sede o domicilio all'estero, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni debitore; f. 20 per cento: valute estere o crediti convertibili in valuta estera, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni debitore; sono esclusi da questa limitazione gli investimenti in valute estere destinate a coprire i diritti a prestazioni dell'assicurazione in valuta estera; g.103 25 per cento: azioni e titoli analoghi di una società con sede all'estero, in ragione del 5 per cento al massimo per ogni società;

h.104 5 per cento: immobili situati all'estero giusta l'articolo 53 lettera c e partecipazioni a società immobiliari il cui patrimonio sia costituito in ragione di oltre il 50 per cento da fondi situati all'estero.


Art. 55

Limiti globali

(art. 71 cpv. 1 LPP) Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito: a. fino al 100 per cento: in contanti e in crediti espressi in importi fissi; b. fino al 70 per cento: in immobili, azioni, titoli analoghi e altre partecipazioni; c.105 50 per cento:

in investimenti secondo l'articolo 54 lettere d e g; d. fino al 30 per cento: in investimenti secondo l'articolo 54 lettere e ed f; e.106 30 per cento:

in investimenti secondo l'articolo 54 lettere f e g.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

104 Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2234).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 30

831.441.1


Art. 56

107 Investimenti collettivi

(art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori.

2

L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto: a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e b. l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti.

3

Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo l'articolo 54 e dei limiti globali secondo l'articolo 55. I limiti di investimento secondo l'articolo 54 relativi agli impegni verso debitori e società sono rispettati quando:

a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure

b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

4

Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

a108 Strumenti finanziari derivati (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

2

La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

3

Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

4

L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

5

I limiti previsti dagli articoli 54 e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.

6

Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

108 Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).

OPP 2

31

831.441.1

7

Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.


Art. 57


109

Investimenti presso il datore di lavoro (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

2

Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

3

I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.


Art. 58


110

Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro111 (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

2

Vale come garanzia: a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934112 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile; b. i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro adibiti a fini industriali, commerciali o artigianali per più del 50 per cento del loro valore non possono valere come garanzia.113 3

In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

a114 Obbligo di informare (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

2

Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

112 RS

952.0

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

114 Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993 (RU 1993 1881).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 32

831.441.1

3

L'istituto di previdenza deve informare il proprio organo di controllo delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.


Art. 59


115

Estensione delle possibilità di investimento (art. 71 cpv. 1 LPP) 1

Le possibilità di investimento secondo gli articoli 53-56 e 56a capoversi 1 e 5, nonché 57 capoverso 2 possono essere estese in base a un regolamento di investimento fondato sull'articolo 49a, purché l'applicazione dell'articolo 50 sia comprovata in modo concludente in un rapporto annuale.116 2 I risultati di detto rapporto devono essere registrati nell'allegato ai conti annui.


Art. 60


117

Mancanza delle condizioni di estensione (art. 71, cpv. 1 LPP) Se le condizioni di cui nell'articolo 59 per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure adeguate. Può anche esigere un adeguamento dell'investimento del patrimonio.

Capitolo 5:118 Limitazione dell'acquisto
a (art. 79a LPP) 1

Le disposizioni seguenti si applicano al calcolo della somma massima di acquisto ammessa ai sensi dell'articolo 79a capoverso 2 LPP: a. l'età di pensionamento corrisponde all'età regolamentare di uscita ordinaria; b. il numero degli anni è arrotondato al numero intero superiore; c. la somma massima di acquisto ammessa è determinata separatamente per ogni evento che conduce a un bisogno di acquisto; d. la somma massima di acquisto ammessa è applicabile a tutti gli acquisti riconducibili allo stesso evento.

2

Rientrano nelle limitazioni: a. gli acquisti di anni di assicurazione mancanti o volti a colmare lacune del capitale di risparmio o di copertura che consentono all'assicurato di migliorare la protezione previdenziale; b. gli acquisti che, in caso di aumento del guadagno assicurato, di modifica del regolamento o del piano di previdenza consentono all'assicurato di migliorare la protezione previdenziale, sempreché non siano prescritti dal regolamento; 115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1709).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000 (RU 2000 1265).

118 Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).

OPP 2

33

831.441.1

c. gli acquisti successivi al rimborso di un prelievo anticipato in caso di promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale (art. 30d LPP) per colmare una lacuna esistente.

3

Il numero di anni ai sensi dell'articolo 79a capoverso 2 LPP è calcolato come segue:

a. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera a, in ogni caso dall'entrata nell'istituto di previdenza; b. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera b, dall'insorgere del fatto che determina l'acquisto; c. per gli acquisti ai sensi del capoverso 2 lettera c, dal momento in cui l'assicurato chiede l'acquisto all'istituto di previdenza.

Capitolo 6:119 Disposizioni speciali
b 1 Nei casi di cui all'articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969120 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

2

Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

3

L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

Capitolo 7:121 Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente122
c123 Diritto previgente: abrogazione 1

L'ordinanza del 7 dicembre 1987124 sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.

119 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

120 RS

172.041.0

121 Originario

capitolo

5, avanti l'art. 61.

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

123 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).

124 [RU

1988 97]

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 34

831.441.1

2

L'ordinanza del 17 febbraio 1988125 sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza è abrogata.126

Art. 61


Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti L'ordinanza del 31 ottobre 1947127 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Art. 70

...


Art. 74
cpv. 1
...


Art. 136
cpv. 2 e 3
2 Abrogato

3

...


Capo quinto (art. 181-199) Abrogato Art. 209
cpv. 1 e 3
...


Art. 62


Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità L'ordinanza del 17 gennaio 1961128 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Art. 89

129 ...

125 [RU

1988 382]

126 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

127 [RU 1988 382] 128 RS 831.201. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

129 Questo art. ha ora un nuovo testo.

OPP 2

35

831.441.1

Sezione 1a:130 Disposizioni d'esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP
a 1 L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 1946131 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

2

Questa età di pensionamento è parimenti determinante per: a. il momento in cui è applicata l'aliquota minima di conversione secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ottobre 2003; b. il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP del 3 ott. 2003); c. l'aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 2 LPP.

Sezione 1b: 132 Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d'esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP
b Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942-1943 1

Le donne nate nel 1942-1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l'applicazione di un'aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.

3

Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l'aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

130 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

131 RS

831.10

132 Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 36

831.441.1

c Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne: Classe di età

Età ordinaria di pensionamento delle donne

Aliquota minima di conversione per le donne 1942 64

7.20

1943 64

7.15

1944 64

7.10

1945 64

7.00

1946 64

6.95

1947 64

6.90

1948 64

6.85

1949 64

6.80

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 63

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002133 Il primo riesame del saggio minimo d'interesse ha luogo al più tardi nel 2003.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004134 1

Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

2

Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

133 RU 2002 3704 134 RU

2004 1709

OPP 2

37

831.441.1

Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004135 a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per gli uomini: Classe di età

Età ordinaria di pensionamento degli uomini

Aliquota minima di conversione per gli uomini

1940 65

7.15

1941 65

7.10

1942 65

7.10

1943 65

7.05

1944 65

7.05

1945 65

7.00

1946 65

6.95

1947 65

6.90

1948 65

6.85

1949

65 6.80

b. Prestazione di libero passaggio secondo l'art. 14 cpv. 4 (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Se il diritto a una rendita d'invalidità nasce prima del 1° gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell'invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti: a. fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004;

b. a partire dal 1° gennaio 2005: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1° gennaio 2005.

c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d'invalidità (lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP) Se il diritto a una prestazione per superstiti o d'invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l'ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.

135 RU

2004 4279 4653

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 38

831.441.1

d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d revisione della LPP) I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

OPP 2

39

831.441.1

Allegato136

(art. 44 cpv. 1)

Calcolo dell'importo scoperto 1

Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue: Pp

× 100

Cp

= grado di copertura in percentuale Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve
di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di
previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di
contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione
(RCDL con rinuncia all'utilizzazione) e le riserve di fluttuazione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).

2

Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1.

136 Introdotto dal n. II dell'O del 21 mag. 2003 (RU 2003 1725). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 40

831.441.1