01.01.2024 - * / In vigore
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2015 - 22.01.2023
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2007 - 31.12.2011
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1

Ordinanza

concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione (OPP 1) del 29 giugno 1983 (Stato 23 novembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 97 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e gli articoli 42, capoverso 1, lettera a, e 44 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) del 23 giugno 19782, ordina. Sezione 1: Vigilanza sugli istituti di previdenza

Art. 1

Autorità cantonale di vigilanza 1

L'autorità di vigilanza prevista nell'articolo 61 capoverso 1 LPP è un servizio cantonale centrale.

2

I Cantoni possono conferire certi compiti ad altri servizi cantonali e comunali, allo scopo di agevolare l'autorità cantonale di vigilanza. Tuttavia solo quest'ultima può emanare decisioni, che sono impugnabili.

3

L'autorità cantonale di vigilanza ha potere direttivo e diritto di controllo nei confronti degli altri servizi cantonali e comunali.


Art. 2

Istituti di previdenza di diritto pubblico Esplicando il suo mandato l'autorità cantonale di vigilanza tien conto della vigilanza già esercitata su istituti di previdenza di diritto pubblico da un'altra autorità cantonale, in virtù del diritto vigente.

RU 1983 829

1

RS 831.40

2

RS 961.01

831.435.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.435.1


Art. 3

Vigilanza della

Confederazione

1

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali vigila: a. sugli istituti di previdenza di carattere nazionale e internazionale; b.3 sugli istituti di previdenza delle FFS, della Banca Nazionale, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

2

...4

3

...5

4

L'Ufficio federale delle assicurazioni private vigila sugli istituti di previdenza sottoposti alla LSA.

5

...6

6

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali decide se un istituto di previdenza o un istituto che, conformemente al suo scopo, si occupa di previdenza professionale ha carattere nazionale o internazionale.7

Art. 4

Alta vigilanza

1

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può richiedere le informazioni e i documenti necessari all'esercizio dell'alta vigilanza. Esso elabora direttive destinate al Consiglio federale e decisioni contro le autorità di vigilanza.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire direttamente alle autorità di vigilanza direttive concernenti: a. l'iscrizione e la radiazione degli istituti di previdenza nel registro della previdenza professionale;

b. il controllo dell'affiliazione dei datori di lavoro a un istituto di previdenza; c. la loro collaborazione con gli esperti di previdenza professionale e gli organi di controllo;

d. la loro collaborazione con le autorità cantonali che esercitano un potere gerarchicamente superiore sugli istituti di previdenza di diritto pubblico; e. l'investimento della sostanza degli istituti di previdenza.

3

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

4

Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 1998 (RU 1998 1840).

5

Abrogato dal n. I 10 dell'O del 18 dic. 1995 che riduce la densità normativa nel settore dei trasporti pubblici (RU 1996 146).

6

Abrogato dal n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

7

Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Vigilanza sugli istituti di previdenza e loro registrazione 3

831.435.1

a8 Ricorso di diritto amministrativo 1

Le decisioni dei tribunali cantonali giusta gli articoli 73 capoverso 1 LPP o 89bis capoverso 6 del Codice civile svizzero9 e le decisioni della commissione federale di ricorso giusta l'articolo 74 capoverso 2 LPP devono essere comunicate gratuitamente e senza indugio all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni contro le decisioni dei tribunali cantonali (art. 73 LPP) e al Tribunale federale contro le decisioni della commissione federale di ricorso (art. 74 LPP).

b10 Applicabilità delle disposizioni della previdenza professionale L'autorità di vigilanza può applicare per analogia le disposizioni sugli istituti di previdenza agli istituti che non sono di previdenza, ma sono dediti alla previdenza professionale, sempre che non esistano disposizioni particolari per questi ultimi.

Sezione 2: Registrazione degli istituti di previdenza

Art. 5


11



Art. 6


12
Condizioni per la registrazione Gli istituti di previdenza che vogliono farsi registrare devono dimostrare che: a. offrono garanzie di sicurezza finanziaria; b. le persone incaricate di gestire e amministrare l'istituto di previdenza sono integre e professionalmente qualificate; c. dispongono di un ufficio di controllo riconosciuto e di un esperto riconosciuto;

d. i principi dell'organizzazione interna e la loro adeguatezza in relazione all'attività pianificata, in particolare anche il sistema di controllo interno e i punti principali delle attività pianificate.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2475).

9

RS 210

10 Introdotto dal il n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

11 Abrogato dal n. 3 dell'all. all'O del 118 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

12 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.435.1


Art. 7

Documenti 1 Gli istituti di previdenza devono allegare i seguenti documenti:13 a. un estratto del registro di commercio, se l'istituto è di diritto privato; b. l'atto di fondazione, gli statuti, i regolamenti e tutte le disposizioni ai sensi dell'articolo 50, capoverso 1, LPP; c. il

conto

annuale;

d. il rapporto più recente dell'organo di controllo, se questi ha già effettuato un controllo;

e. un attestato dell'organo responsabile dell'istituto di previdenza, da cui risulti che il suo bilancio tecnico (eseguito secondo il criterio della compilazione dei bilanci a cassa chiusa) è equilibrato, o, se ciò non è il caso, un piano di risanamento; f.

un documento che provi l'esistenza di un contratto d'assicurazione collettiva, se lo stesso istituto di previdenza non si assume la piena copertura dei rischi.

2

Le lettere c, d ed e del capoverso 1 non sono applicabili ai nuovi istituti di previdenza.

3

Invece dei documenti figuranti nella lettera e del capoverso 1, gli istituti di previdenza di diritto pubblico possono presentare un attestato certificante che la comunità garantisce le prestazioni legali.

3bis

L'autorità di vigilanza può chiedere ulteriori documenti.14 4

L'istituto di previdenza può essere registrato provvisoriamente anche se tutti i documenti non sono ancora a disposizione dell'autorità di vigilanza. Quest'ultima concede un termine adeguato per la consegna dei documenti mancanti.


Art. 8

e 915

Art. 10

Radiazione e rinuncia alla registrazione16 1

L'istituto di previdenza da radiare dal registro deve informare i datori di lavoro ad esso affiliati che devono aderire a un altro istituto di previdenza registrato. Esso comunica all'autorità di vigilanza i datori di lavoro affiliati.17 2 ...18

13 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

14 Introdotto dal il n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

15 Abrogati dal n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

16 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

17 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

18 Abrogato dall'art. 28 dell'O del 22 giu. 1998 sul fondo di garanzie LPP (RS 831.432.1).

Vigilanza sugli istituti di previdenza e loro registrazione 5

831.435.1

3

e 4 ...19

5

Esso deve presentare un rapporto finale all'autorità di vigilanza. Finché questo non è approvato, l'istituto resta ancora sottoposto all'autorità di vigilanza per ciò che riguarda gli obblighi che ancora gli incombono secondo la LPP.


Art. 11

Tenuta del

registro

1

Ogni autorità di vigilanza tiene il registro degli istituti di previdenza che dipendono da lei.

2

I registri sono pubblici.

3

Ogni iscrizione deve contenere la denominazione dell'istituto di previdenza, un numero d'ordine e la data di registrazione. Si deve inoltre specificare se l'istituto di previdenza è attivo per un solo datore di lavoro o per molti.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1983.

19 Abrogati dal n. 3 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.435.1