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831.435.1

Ordinanza
concernente la vigilanza nella previdenza professionale

(OPP 1)

del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (LPP),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.

Sezione 2: Vigilanza

Art. 2 Autorità cantonali di vigilanza

1 Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.

2 Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.

Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

1 Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.

2 L'elenco contiene:

a.
il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP;
b.
la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.

3 Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare il numero d'identificazione delle imprese, la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nell'elenco va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a2

4 L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Art. 4 Modifica dell'elenco

1 L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

2 L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Art. 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

1 I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

a.
legati da un rapporto di lavoro o di mandato al fondo di garanzia, all'istituto collettore o a una fondazione d'investimento;
b.
membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione operante nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali;
c.
membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa operante nel settore della previdenza professionale;
d.
impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale;
e.
membri di un Governo cantonale;
f.
giudici nel settore delle assicurazioni sociali;
g.
membri della Commissione federale della previdenza professionale.

2 I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

Art. 6 Costi

1 I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti:

a.
dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza;
b.
dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
c.
dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria.

2 I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.3

3 La Commissione di alta vigilanza determina i costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente e li imputa alle tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1.4

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

4 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2317). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Art. 75 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza

1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP.

2 Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d'esercizio dell'esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza.

3 La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

6 RS 831.42

Art. 87 Tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento

1 La tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di vigilanza diretta nel corso dell'esercizio, nella misura in cui questi costi non sono coperti dagli emolumenti versati dagli istituti soggetti a vigilanza e dalle tasse che le fondazioni d'investimento devono versare per i loro patrimoni separati. Essa è calcolata in funzione del patrimonio degli istituti in base ai tassi seguenti:

a.
fino a 100 milioni di franchi: al massimo 0,030 per mille;
b.
da oltre 100 milioni a 1 miliardo di franchi: al massimo 0,025 per mille;
c.
da oltre 1 miliardo a 10 miliardi di franchi: al massimo 0,020 per mille;
d.
oltre 10 miliardi di franchi: al massimo 0,012 per mille.

2 Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi per istituto. In caso di applicazione di tassi inferiori a quelli massimi, gli altri tassi vanno ridotti proporzionalmente.

3 Le fondazioni d'investimento versano una tassa di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.

4 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza agli istituti nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

5 Per il rilevamento del patrimonio e del numero di patrimoni separati è determinante la chiusura dei conti dell'istituto per l'anno che precede l'esercizio in questione.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

Art. 9 Emolumenti ordinari

1 Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:

Decisione, servizio

Quadro tariffario
in franchi

a.
assunzione della vigilanza (compresa l'approvazione dell'atto di fondazione)

1 000- 5 000

b.
approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione

500-10 000

c.
esame di regolamenti e delle loro modifiche

500-10 000

d.
esame di contratti

500- 800

e.
scioglimento di una fondazione d'investimento

1 500-20 000

f.
fusione di fondazioni d'investimento

1 000-30 000

g.
provvedimenti di vigilanza

200-50 000

h.8
abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

500- 5 000

i.9
dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni di cui all'articolo 48f capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 198410 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

500- 5 000

2 La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

9 Introdotta dall'all. all'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).

10 RS 831.441.1

Art. 10 Emolumento straordinario

1 Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

2 Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

Sezione 4:
Disposizioni per la costituzione di istituti di previdenza professionale

Art. 12 Documenti da fornire prima della costituzione

1 Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.

2 Devono fornire in particolare i seguenti documenti:

a.
il progetto di atto di fondazione o di statuti;
b.
informazioni sui promotori;
c.
informazioni sugli organi;
d.
il progetto dei vari regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'investimento;
e.
informazioni sul genere e sull'entità di eventuali misure di sicurezza supplementari o sull'importo delle riserve tecniche;
f.
la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale.

3 Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:

a.12
per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
b.
per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

12 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 26 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

Art. 13 Verifica da parte dell'autorità di vigilanza

1 L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51b capoverso 2 LPP e 48h dell'ordinanza del 18 aprile 198413 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.

3 Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

a.14
delle condanne penali che figurano nell'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
b.
degli attestati di carenza beni esistenti;
c.
dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

13 RS 831.441.1

14 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 26 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

Sezione 5:
Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi
e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP

Art. 15 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti:

a.
il progetto di contratto d'affiliazione;
b.
l'attestazione del patrimonio iniziale (art. 17);
c.
la dichiarazione di garanzia (art. 18);
d.
il piano d'affari.
Art. 17 Patrimonio iniziale

L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.

Art. 18 Garanzia e riassicurazione

1 L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

2 La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

3 La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.

4 Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.

Art. 19 Parità nell'organo supremo

L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 20 Modifica dell'attività

1 Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.

2 È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.

Sezione 6:
Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento

Art. 22 Patrimonio di dotazione

Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25 Disposizioni transitorie

1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.

2 L'ordinanza del 17 ottobre 198418 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.

3 Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.

4 Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.

5 L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.

18 [RU 1984 1224; 2004 4279 all. n. 4, 4653]

Art. 25b20 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2023

1 Gli elenchi degli istituti soggetti a vigilanza sono completati entro il 31 dicembre 2025 con il numero d'identificazione delle imprese.

2 Il fondo di garanzia riscuote la tassa di vigilanza di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a LPP secondo la nuova base di calcolo per la prima volta per l'esercizio 2024 della Commissione di alta vigilanza.

20 Introdotto dall'all. n. 5 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).