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831.435.1

Ordinanza
concernente la vigilanza nella previdenza professionale

(OPP 1)

del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2015) (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (LPP),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.

Sezione 2: Vigilanza

Art. 2 Autorità cantonali di vigilanza

1 Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.

2 Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.

Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

1 Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.

2 L'elenco contiene:

a.
il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP;
b.
la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.

3 Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.

4 L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.

Art. 4 Modifica dell'elenco

1 L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

2 L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Art. 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

1 I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

a.
legati da un rapporto di lavoro o di mandato al fondo di garanzia, all'istituto collettore o a una fondazione d'investimento;
b.
membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione operante nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali;
c.
membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa operante nel settore della previdenza professionale;
d.
impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale;
e.
membri di un Governo cantonale;
f.
giudici nel settore delle assicurazioni sociali;
g.
membri della Commissione federale della previdenza professionale.

2 I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

Art. 6 Costi

1 I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti:

a.
dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza;
b.
dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
c.
dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria.

2 I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.2

3 La Commissione di alta vigilanza fissa l'importo della tassa di vigilanza annuale di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 in base ai costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente.3

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

3 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

Art. 74 Tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza

1 La tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza per l'esercizio si compone di:

a.
una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza che sottostà alla legge del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio;
b.
una tassa supplementare.

2 La tassa supplementare copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di alta vigilanza, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti della tassa di base e degli emolumenti. Essa ammonta al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza.

3 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza alle autorità di vigilanza nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

4 Il giorno di riferimento per la rilevazione del numero degli istituti di previdenza, degli assicurati attivi e delle rendite versate è il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in questione.

5 Per gli istituti di previdenza in liquidazione, la tassa viene prelevata l'ultima volta per l'esercizio in cui è emessa la decisione di liquidazione.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

5 RS 831.42

Art. 86 Tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento

1 La tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di vigilanza diretta nel corso dell'esercizio, nella misura in cui questi costi non sono coperti dagli emolumenti versati dagli istituti soggetti a vigilanza e dalle tasse che le fondazioni d'investimento devono versare per i loro patrimoni separati. Essa è calcolata in funzione del patrimonio degli istituti in base ai tassi seguenti:

a.
fino a 100 milioni di franchi: al massimo 0,030 per mille;
b.
da oltre 100 milioni a 1 miliardo di franchi: al massimo 0,025 per mille;
c.
da oltre 1 miliardo a 10 miliardi di franchi: al massimo 0,020 per mille;
d.
oltre 10 miliardi di franchi: al massimo 0,012 per mille.

2 Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi per istituto. In caso di applicazione di tassi inferiori a quelli massimi, gli altri tassi vanno ridotti proporzionalmente.

3 Le fondazioni d'investimento versano una tassa di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.

4 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza agli istituti nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

5 Per il rilevamento del patrimonio e del numero di patrimoni separati è determinante la chiusura dei conti dell'istituto per l'anno che precede l'esercizio in questione.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

Art. 9 Emolumenti ordinari

1 Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:

Decisione, servizio

Quadro tariffario
in franchi

a.

assunzione della vigilanza (compresa l'approvazione dell'atto di fondazione)

1 000- 5 000

b.

approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione

500-10 000

c.

esame di regolamenti e delle loro modifiche

500-10 000

d.

esame di contratti

500- 800

e.

scioglimento di una fondazione d'investimento

1 500-20 000

f.

fusione di fondazioni d'investimento

1 000-30 000

g.

provvedimenti di vigilanza

200-50 000

h.7

abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

500- 5 000

i.8

dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni
di cui all'articolo 48f capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 19849 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

500- 5 000

2 La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

8 Introdotta dall'all. all'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).

9 RS 831.441.1

Art. 10 Emolumento straordinario

1 Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

2 Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

Sezione 4:
Disposizioni per la costituzione di istituti di previdenza professionale

Art. 12 Documenti da fornire prima della costituzione

1 Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.

2 Devono fornire in particolare i seguenti documenti:

a.
il progetto di atto di fondazione o di statuti;
b.
informazioni sui promotori;
c.
informazioni sugli organi;
d.
il progetto dei vari regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'investimento;
e.
informazioni sul genere e sull'entità di eventuali misure di sicurezza supplementari o sull'importo delle riserve tecniche;
f.
la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale.

3 Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:

a.
per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziale;
b.
per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.
Art. 13 Verifica da parte dell'autorità di vigilanza

1 L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51b capoverso 2 LPP e 48h dell'ordinanza del 18 aprile 198411 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.

3 Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

a.
delle condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale svizzero non è stata eliminata;
b.
degli attestati di carenza beni esistenti;
c.
dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

Sezione 5:
Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi
e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP

Art. 15 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti:

a.
il progetto di contratto d'affiliazione;
b.
l'attestazione del patrimonio iniziale (art. 17);
c.
la dichiarazione di garanzia (art. 18);
d.
il piano d'affari.
Art. 17 Patrimonio iniziale

L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.

Art. 18 Garanzia e riassicurazione

1 L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

2 La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

3 La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.

4 Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.

Art. 19 Parità nell'organo supremo

L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 20 Modifica dell'attività

1 Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.

2 È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.

Sezione 6:
Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento

Art. 22 Patrimonio di dotazione

Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25 Disposizioni transitorie

1 L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.

2 L'ordinanza del 17 ottobre 198415 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.

3 Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.

4 Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.

5 L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.

15 [RU 1984 1224, 2004 4279 all. n. 4 4653]