01.01.2024 - * / In vigore
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2015 - 22.01.2023
01.01.2014 - 31.12.2014
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01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2007 - 31.12.2011
01.01.2005 - 31.12.2006
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1

Ordinanza

concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale
del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), ordina: Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.

Sezione 2: Vigilanza

Art. 2

Autorità cantonali di vigilanza 1

Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.

2

Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.


Art. 3

Elenco degli istituti soggetti a vigilanza 1

Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.

2

L'elenco contiene:

a. il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP; b. la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.

RU 2011 3425 1 RS

831.40

831.435.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.435.1

3

Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.

4

L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.


Art. 4

Modifica dell'elenco

1

L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

2

L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Art. 5

Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza 1

I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

a. legati da un rapporto di lavoro o di mandato al fondo di garanzia, all'istituto collettore o a una fondazione d'investimento; b. membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione operante nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali; c. membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa operante nel settore della previdenza professionale; d. impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale; e. membri di un Governo cantonale; f.

giudici nel settore delle assicurazioni sociali; g. membri della Commissione federale della previdenza professionale.

2

I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

Vigilanza nella previdenza professionale 3

831.435.1


Art. 6

Costi 1 I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti: a. dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza; b. dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore; c. dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria.

2

I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti. Periodicamente è effettuata una verifica della copertura dei costi.


Art. 7

Tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza 1

La tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza ammonta a: a. 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza; e b. 80 centesimi per ogni persona assicurata presso l'istituto di previdenza soggetto a vigilanza.

2

La tassa di vigilanza annuale è fatturata alle autorità di vigilanza nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio.


Art. 8

Tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento 1

La tassa di vigilanza annuale a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento è calcolata in funzione del loro patrimonio in base ai tassi seguenti: a. fino a 100 milioni di franchi: 0,030 per mille; b. da oltre 100 milioni a 1 miliardo di franchi: 0,025 per mille; c. da oltre 1 miliardo a 10 miliardi di franchi: 0,020 per mille; d. oltre 10 miliardi di franchi: 0,012 per mille.

2

Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi.

3

Le fondazioni d'investimento versano inoltre una tassa supplementare di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.

4

La tassa di vigilanza è fatturata agli istituti nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.435.1


Art. 9

Emolumenti ordinari

1

Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario: Decisione, servizio

Quadro tariffario

in franchi

a. assunzione della vigilanza (compresa l'approvazione dell'atto di fondazione) 1 000- 5 000

b. approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione 500-10 000

c. esame di regolamenti e delle loro modifiche 500-10 000

d. esame di contratti 500- 800

e. scioglimento di una fondazione d'investimento 1 500-20 000

f.

fusione di fondazioni d'investimento 1 000-30 000

g. provvedimenti di vigilanza 200-50 000

h. abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 500- 1 000

i.2 dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni di cui all'articolo 48f capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 500- 5 000

2

La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.


Art. 10

Emolumento straordinario

1

Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

2

Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.


Art. 11

Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20044 sugli emolumenti.

2

Introdotta dall'all. all'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1349).

3 RS

831.441.1

4 RS

172.041.1

Vigilanza nella previdenza professionale 5

831.435.1

Sezione 4:

Disposizioni per la costituzione di istituti di previdenza professionale

Art. 12

Documenti da fornire prima della costituzione 1

Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.

2

Devono fornire in particolare i seguenti documenti: a. il progetto di atto di fondazione o di statuti; b. informazioni sui promotori; c. informazioni sugli organi; d. il progetto dei vari regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'investimento;

e. informazioni sul genere e sull'entità di eventuali misure di sicurezza supplementari o sull'importo delle riserve tecniche;

f.

la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale.

3

Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti: a. per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziale;

b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.


Art. 13

Verifica da parte dell'autorità di vigilanza 1

L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51b capoverso 2 LPP e 48h dell'ordinanza del 18 aprile 19845 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rap-

5 RS

831.441.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.435.1

porto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.

3

Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare: a. delle condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale svizzero non è stata eliminata;

b. degli attestati di carenza beni esistenti; c. dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.


Art. 14

Presentazione dei rapporti dopo la costituzione L'autorità di vigilanza può prevedere per l'istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.

Sezione 5: Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP

Art. 15

Documenti supplementari da fornire prima della costituzione Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti: a. il progetto di contratto d'affiliazione; b. l'attestazione del patrimonio iniziale (art. 17); c. la dichiarazione di garanzia (art. 18); d. il piano

d'affari.


Art. 16

Attività prima dell'assunzione della vigilanza Un istituto collettivo o comune non può concludere contratti d'affiliazione fintanto che l'autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.


Art. 17

Patrimonio iniziale

L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.


Art. 18

Garanzia e riassicurazione 1

L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente

Vigilanza nella previdenza professionale 7

831.435.1

riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

2

La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

3

La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.

4

Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.


Art. 19

Parità nell'organo supremo L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.


Art. 20

Modifica dell'attività 1

Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.

2

È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.

Sezione 6:

Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento

Art. 21

Documenti supplementari da fornire prima della costituzione Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti: a. il

piano

d'affari;

b. i prospetti necessari.


Art. 22

Patrimonio di dotazione Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.435.1

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23

Diritto previgente:

abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 29 giugno 19836 concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione; 2. l'ordinanza del 17 ottobre 19847 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale, con effetto dal 31 dicembre 2014.


Art. 24

Modifica del diritto vigente ...8


Art. 25

Disposizioni transitorie

1

L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.

2

L'ordinanza del 17 ottobre 19849 sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.

3

Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.

4

Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.

5

L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.


Art. 26

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

6 [RU

1983 829, 1996 146 n. I 10, 1998 1662 art. 28 1840, 2004 4279 all. n. 3 4653, 2006 4705 n. II 94]

7 [RU

1984 1224, 2004 4279 all. n. 4 4653] 8

La mod. può essere consultata alla RU 2011 3425.

9 [RU

1984 1224, 2004 4279 all. n. 4 4653]