01.12.2021 - * / In vigore
01.01.2021 - 30.11.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
28.07.2015 - 31.12.2018
01.10.2012 - 27.07.2015
01.01.2012 - 30.09.2012
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01.01.2008 - 30.06.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.03.2006
01.07.2000 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

sulle poste (OPO) del 26 novembre 2003 (Stato 1° luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 1, 6 capoversi 1 e 5,
7 capoverso 2, 9 capoverso 2 e 21 della legge del 30 aprile 19971 sulle poste (LPO), ordina: Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per: a. servizio universale: l'insieme delle prestazioni della Posta di cui alla sezione 2 LPO;

b. servizi riservati: le prestazioni del servizio universale che la Posta offre in esclusiva ed è tenuta a fornire; c. servizi non riservati: le prestazioni del servizio universale che la Posta fornisce in concorrenza con altri operatori ed è tenuta a fornire;

d. uffici postali: le installazioni destinate al pubblico, nelle quali vengono offerte prestazioni della Posta; sono considerate uffici postali sia le installazioni gestite dalla Posta con personale proprio sia quelle gestite da terzi; e. costi del servizio universale: tutti i costi (costi totali) necessari all'approntamento e alla fornitura del servizio universale;

f. invii della posta-lettere: gli invii fino al formato B4 (353 × 250 mm), di spessore non superiore ai 2 cm e di peso non eccedente 1 kg; g. pacchi: gli altri invii fino a 30 kg di peso; h.2 invii della posta-lettere rapida: gli invii per il cui trasporto viene pagato un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto di una lettera della posta A della prima categoria di peso e di formato; RU 2003 4753

1 RS

783.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1665).

783.01

Posta

2

783.01

i.

invii della posta-pacchi rapida: i pacchi per il cui trasporto viene pagato un prezzo 2 volte superiore al prezzo base applicato dalla Posta per il trasporto di un pacco della prima categoria di peso; j.

servizi liberi: le prestazioni che la Posta può fornire oltre il servizio universale in concorrenza con gli operatori privati in Svizzera e all'estero.

Sezione 2: Servizio universale

Art. 2

Servizi riservati

1

I servizi riservati comprendono il trasporto di invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall'estero di peso non eccedente 50 grammi.3 2 Dai servizi riservati sono esclusi il trasporto effettuato a titolo non professionale da parte del mittente o di una persona da lui incaricata e gli invii esclusi dal trasporto giusta le condizioni generali della Posta.


Art. 3

4 Servizi non

riservati

I servizi non riservati comprendono: a.5 il trasporto di invii della posta-lettere indirizzati del traffico nazionale e di quelli provenienti dall'estero di peso eccedente 50 grammi; b. il trasporto di invii della posta-lettere a destinazione dell'estero; c. il trasporto di pacchi indirizzati fino a 20 kg; d. il trasporto di giornali e periodici in abbonamento; e. le operazioni di versamento e pagamento e la girata.


Art. 4

Attribuzione di singoli servizi o prodotti Tenuto conto degli articoli 2 e 3 la Posta attribuisce i singoli servizi o prodotti ai servizi riservati o a quelli non riservati, fatto salvo il consenso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1665).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 3).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1665).

Ordinanza

3

783.01

Sezione 3: Accesso al servizio universale

Art. 5

Accesso alle prestazioni del servizio universale La Posta garantisce l'accesso alle prestazioni del servizio universale. In tal ambito tiene conto delle esigenze della popolazione e dell'economia.


Art. 6

Rete di uffici postali 1

La Posta gestisce una rete capillare di uffici postali e garantisce la fornitura delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese, con uffici postali situati a una distanza ragionevole.

2

Negli uffici postali sono offerte le prestazioni del servizio universale. In particolare per ragioni di sicurezza la Posta può rinunciare a offrire prestazioni finanziarie.

3

Nei limiti delle sue possibilità economiche la Posta si adopera ai fini di uno sviluppo della rete di uffici postali che tenga conto dei bisogni della clientela.


Art. 7

Trasferimento e chiusura di un ufficio postale 1

Prima di trasferire o chiudere un ufficio postale, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Ricerca una soluzione di comune accordo.

2

Il Dipartimento istituisce una commissione indipendente alla quale viene sottoposta la decisione corredata dei pareri delle autorità di cui al capoverso 1 qualora non si giunga ad una soluzione di comune accordo; la commissione giudica l'accesso della regione interessata al servizio universale ed emana una raccomandazione.

3

La Posta decide in via definitiva; essa tiene conto in particolare del risultato della consultazione giusta il capoverso 1 e della raccomandazione della commissione giusta il capoverso 2.


Art. 8

Servizio a domicilio

1

Se chiude un ufficio postale, la Posta cerca una soluzione alternativa al fine di garantire l'accesso alle prestazioni del servizio universale.

2

Una soluzione alternativa è costituita in particolare dal servizio a domicilio, sempre che nella regione vi sia ancora un ufficio postale situato a una distanza ragionevole che fornisce le prestazioni del servizio universale.


Art. 9

Distribuzione 1 Gli invii postali sono di regola distribuiti ai destinatari tutti i giorni feriali, al minimo però cinque giorni alla settimana, all'indirizzo privato o professionale indicato; i giornali in abbonamento sono recapitati tutti i giorni feriali. La distribuzione a domicilio è garantita di massima in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno.

2

Per la distribuzione a domicilio va installata una cassetta delle lettere adeguata o un'installazione di recapito adeguata; il Dipartimento disciplina i dettagli.

Posta

4

783.01

3

Se il domicilio è raggiungibile soltanto con difficoltà sproporzionate, la Posta può sollecitare il destinatario a ritirare gli invii presso l'ufficio d'accettazione più vicino oppure ridurre la frequenza della distribuzione. Il destinatario dev'essere preventivamente consultato.

Sezione 4: Servizi liberi della Posta

Art. 10

Traffico postale

Sono considerati servizi liberi il trasporto di lettere e pacchi esclusi dal servizio universale e il trasporto di invii della posta rapida e di collettame nonché le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come l'indirizzamento e l'imballaggio di invii postali, la presa in consegna di invii postali o di merce e la consulenza alla clientela).


Art. 11

Traffico dei pagamenti 1

Sono considerati liberi i servizi esclusi dal servizio universale e le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come le tessere di pagamento e gli assegni).

2

La Posta è autorizzata ad offrire forme d'investimento sul mercato monetario a condizione che non sia richiesta un'autorizzazione giusta la legge del 24 marzo 19956 sulle borse. Le condizioni per l'offerta di forme di investimento sul mercato monetario saranno fissate tramite la convenzione di liquidità conclusa tra la Posta e l'Amministrazione federale delle finanze.

3

La Posta può gestire per conto della clientela conti con o senza limiti di prelievo, versare interessi a condizioni di mercato e autorizzare, in considerazione delle esigenze nel traffico dei pagamenti, scoperti di conto alle condizioni praticate sul mercato.


Art. 12

Servizi e prodotti di terzi La Posta può offrire, su incarico di terzi, servizi e prodotti compatibili con la propria infrastruttura come la vendita di quote di fondi d'investimento, la mediazione di servizi bancari o la mediazione di assicurazioni di cose e sulla vita.


Art. 13

Servizi e prodotti elettronici Nei servizi liberi rientrano anche la teletrasmissione di messaggi nell'ambito dell'erogazione di servizi postali e del traffico dei pagamenti nonché le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come la consegna di programmi informatici).

6 RS

954.1

Ordinanza

5

783.01

Sezione 5: Qualità del servizio universale

Art. 14

Obiettivi qualitativi

Il Consiglio federale fissa per la Posta, nell'ambito degli obiettivi strategici, gli obiettivi qualitativi per l'adempimento del suo incarico di servizio universale.


Art. 15

Verifica indipendente della qualità 1

La Posta incarica ogni anno un organo indipendente di verificare la qualità delle prestazioni del servizio universale e dell'accesso a quest'ultimo nonché la soddisfazione della clientela e pubblica i risultati della verifica.

2

Prima di affidare il mandato di verifica, la Posta sottopone all'autorità di regolazione il programma della verifica e il questionario; quest'ultima può disporre adeguamenti e complementi.


Art. 16

Denuncia all'autorità di vigilanza 1

Chiunque è autorizzato a presentare all'autorità di regolazione denunce relative al servizio universale. Sono eccettuate le denunce relative ai prezzi del servizio universale.7 2 L'autorità di regolazione accerta i fatti e risponde. La Posta e gli operatori concessionari forniscono tutte le informazioni necessarie e consentono all'autorità di regolazione di prendere visione degli atti, sempre che questo sia necessario per accertare i fatti.

Sezione 6: Finanziamento del servizio universale

Art. 17

Costi del servizio universale 1

La Posta espone annualmente i costi del servizio universale nell'ambito del suo rapporto. A tal fine tiene una contabilità dei costi e delle prestazioni basata su principi contabili applicati in maniera uniforme e oggettiva; in particolare tiene una contabilità dei costi totali e allestisce la contabilità in modo tale che i costi e i proventi dei singoli servizi o prodotti possano essere esposti dettagliatamente.

2

L'autorità di regolazione può fissare altre esigenze per il calcolo dei costi del servizio universale.


Art. 18


8

Divieto di sovvenzionamento trasversale 1

La Posta fornisce ogni anno all'autorità di regolazione la prova che il prezzo dei servizi liberi non è ridotto con proventi del servizio universale.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1665).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1665).

Posta

6

783.01

2

La Posta è tenuta a fornire tale prova, su denuncia o d'ufficio, anche nel singolo caso.

a9 Competenze 1 Il Dipartimento decide in merito al rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale.

2

L'autorità di regolazione istruisce la procedura ed esegue le decisioni del Dipartimento.


Art. 19

10 Verifica indipendente

1

Un ufficio di revisione esterno indipendente e abilitato verifica, all'attenzione dell'autorità di regolazione: a. la prova fornita dalla Posta sui costi del servizio universale secondo l'articolo 17 capoverso 1; b. se le disposizioni in materia di contabilità dei costi e delle prestazioni secondo l'articolo 17 capoverso 1 sono rispettate; c. la prova della Posta in merito al rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo l'articolo 18 capoverso 1.

2

L'autorità di regolazione può incaricare un ufficio di revisione di verificare la prova della Posta nel singolo caso secondo l'articolo 18 capoverso 2.

3

La Posta concede al Dipartimento, all'autorità di regolazione e all'ufficio di revisione di prendere visione degli atti e fornisce tutte le informazioni necessarie.

Sezione 7: Concessioni

Art. 20

Obbligo di concessione 1

Necessita di una concessione chi trasporta regolarmente a titolo professionale e per conto di terzi invii postali non riservati e realizza in tal modo un fatturato soggetto all'imposta sul valore aggiunto pari almeno a franchi 100 000.

2

Agisce a titolo professionale chi trasporta invii per conto di terzi conformemente al capoverso 1 al fine di conseguire un utile.

3

Trasporta regolarmente invii conformemente al capoverso 1 chi accetta o trasporta di regola siffatti invii tutti i giorni feriali.

4

Non necessita di una concessione chi trasporta giornali e periodici in abbonamento o invii della posta rapida o fornisce prestazioni di servizio di corriere o altri servizi liberi conformemente all'articolo 9 LPO.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1665).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1665).

Ordinanza

7

783.01


Art. 21

Obbligo di notifica

1

Chi non raggiunge il limite di fatturato di cui all'articolo 20 capoverso 1 notifica all'autorità di regolazione il trasporto regolare e commerciale di invii postali non riservati e le comunica il fatturato previsto soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

2

Chi ha superato per due anni consecutivi il limite di fatturato deve presentare spontaneamente una domanda di concessione.


Art. 22

Condizioni per il rilascio della concessione Chi vuole ottenere una concessione deve offrire garanzie in merito: a. all'approntamento dei necessari mezzi logistici, alle capacità professionali e all'efficienza;

b. all'osservanza del diritto applicabile, delle disposizioni relative alla concessione e delle condizioni di lavoro in uso nel settore.


Art. 23

Domanda di concessione 1

Chi vuole ottenere o rinnovare una concessione inoltra al Dipartimento, al più tardi quattro mesi prima del previsto inizio delle attività soggette a concessione o prima della scadenza della concessione valida, una domanda scritta in tre esemplari.

2

La domanda contiene segnatamente i dati seguenti: a. il nome, l'indirizzo, la ragione sociale e la sede del richiedente; b. la durata richiesta della concessione; c. una descrizione delle prestazioni che si intende offrire; d. una descrizione dell'organizzazione, della logistica e dei mezzi d'esercizio; e. un piano di finanziamento e un piano economico; f. una dichiarazione che confermi l'osservanza del diritto applicabile e delle condizioni di lavoro in uso nel settore e che descriva i mezzi utilizzati a tal fine.

3

Se una domanda è incompleta o lacunosa, l'autorità di regolazione fissa un termine per il completamento dei documenti. Se questo termine trascorre inosservato, il Dipartimento non entra nel merito della domanda.


Art. 24

Rilascio della concessione, rinnovo, oneri e ritiro 1

Chi adempie le condizioni relative alla concessione ha diritto al rilascio o al rinnovo della concessione.

2

La concessione è di norma rilasciata per un periodo di cinque anni.

3

Ai fini dell'osservanza del diritto applicabile, delle condizioni relative alla concessione e delle condizioni di lavoro in uso nel settore la concessione può essere vincolata a oneri.

4

In caso di violazioni la concessione può essere ritirata.

Posta

8

783.01


Art. 25

Modifica, trasferimento e rinuncia 1

Su richiesta del concessionario la concessione può essere modificata o trasferita.

2

Il concessionario comunica per scritto all'autorità di regolazione la rinuncia allo sfruttamento della concessione.


Art. 26

Competenza 1 Il Dipartimento è competente per il rilascio, il rinnovo, la revoca, il ritiro, la modifica e il trasferimento della concessione nonché per il suo annullamento in caso di rinuncia allo sfruttamento.

2

L'autorità di regolazione istruisce la procedura di concessione e provvede all'esecuzione nel settore delle concessioni.


Art. 27

Obblighi di informare e statistica 1

I concessionari forniscono all'autorità di regolazione tutte le informazioni necessarie all'adempimento del mandato e concedono di prendere visione degli atti.

2

Segnatamente presentano ogni anno, al più tardi il 1° aprile, i seguenti dati relativi all'anno precedente, per scritto e in forma elettronica: a. la dichiarazione dell'osservanza del diritto applicabile, delle disposizioni relative alla concessione e delle condizioni di lavoro in uso nel settore; b. il fatturato soggetto all'imposta sul valore aggiunto conseguito conformemente all'estensione della concessione;

c. il rapporto d'esercizio; d. l'evoluzione dei posti di lavoro secondo una suddivisione per Cantoni; e. la descrizione della zona servita e dell'organizzazione dell'esercizio; f.

l'elenco delle offerte; g. i principi della fissazione dei prezzi e i prezzi standard delle offerte.

3

Conformemente alle prescrizioni emanate dall'autorità di regolazione i concessionari allestiscono annualmente altri documenti statistici e li presentano per scritto e in forma elettronica.


Art. 28

Tasse amministrative

1

Sono soggetti a tassa segnatamente il rilascio, il rinnovo, la revoca, il ritiro, la modifica e il trasferimento della concessione nonché il suo annullamento in caso di rinuncia allo sfruttamento.

2

L'autorità di regolazione riscuote le tasse amministrative.

3

La tassa amministrativa è proporzionale all'onere, calcolato in base a una tariffa oraria di franchi 290. L'autorità di regolazione adegua annualmente la tariffa oraria al rincaro.

Ordinanza

9

783.01


Art. 29

Tasse di concessione

1

Se, nonostante una gestione del servizio universale conforme ai dettami dell'economia di mercato, la Posta prova che le spese non sono integralmente coperte, il Dipartimento stabilisce, su proposta dell'autorità di regolazione, di riscuotere tasse di concessione sui servizi postali per i quali è stata rilasciata una concessione giusta l'articolo 20.

2

L'autorità di regolazione verifica annualmente se le condizioni per la riscossione delle tasse sono adempiute.


Art. 30

Inizio dell'assoggettamento e prescrizione 1

L'assoggettamento di cui all'articolo 29 capoverso 1 inizia il primo giorno del mese successivo al rilascio della concessione.

2

Le tasse di concessione si prescrivono in 5 anni a decorrere dalla loro esigibilità.


Art. 31

Calcolo 1 Le tasse di concessione sono calcolate in base al fatturato soggetto all'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni soggette a concessione fornite l'anno civile precedente. Ammontano al massimo al 3 per cento.

2

Il Dipartimento allestisce un tariffario dettagliato.


Art. 32

Dichiarazione 1 Entro il 1° aprile i concessionari notificano all'autorità di regolazione il fatturato soggetto all'imposta sul valore aggiunto conseguito l'anno precedente con le prestazioni per le quali è stata rilasciata una concessione.

2

Se non riceve i dati necessari entro il termine stabilito, l'autorità di regolazione fissa le tasse di concessione d'ufficio.


Art. 33

Esenzione dalla tassa di concessione 1

Se vogliono essere esentati dalla tassa di concessione, i concessionari devono provare di fornire prestazioni uniformi sull'intero territorio nazionale, a tariffe indipendenti dalla distanza.

2

Se intendono presentare una domanda di esenzione dalla tassa di concessione, i concessionari comunicano all'autorità di regolazione, prima del rispettivo anno di calcolo, gli standard di qualità fissati e si impegnano a verificarne il rispetto una volta all'anno e in modo indipendente.

3

La domanda definitiva di esenzione dalla tassa di concessione, corredata della prova di cui al capoverso 1 e del rapporto relativo al rispetto degli standard di qualità di cui al capoverso 2, va inoltrata per scritto e in forma elettronica al più tardi il 1° aprile per l'anno precedente.

Posta

10

783.01


Art. 34

Finanziamento speciale e prestazione di garanzie 1

I proventi delle tasse di concessione devono essere impiegati per il finanziamento dei servizi non riservati della Posta (art. 6 cpv. 3 LPO) e gestiti come finanziamento speciale.

2

L'autorità di regolazione gestisce il finanziamento speciale e disciplina i dettagli.

Essa presenta per verifica i conti annuali al Controllo federale delle finanze.

3

I costi della gestione e della revisione del finanziamento speciale sono coperti con le tasse di concessione.

4

L'autorità di regolazione può esigere una garanzia adeguata dai concessionari soggetti all'obbligo di pagare le tasse.


Art. 35

Sistema esterno di controllo L'autorità di regolazione può prevedere un sistema esterno di controllo al fine di controllare la correttezza dei dati forniti dai concessionari.


Art. 36

11 Rimedi giuridici

Le decisioni del Dipartimento e dell'autorità di regolazione emanate sulla scorta delle disposizioni contenute nella presente sezione possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 8: Segni di valore

Art. 37

1 La Posta può emettere segni di valore postali e farvi figurare la scritta «Helvetia».

2

Il Dipartimento regola l'emissione di francobolli speciali con e senza sovrapprezzo.

Sezione 9:12

Art. 38

11 Nuovo testo giusta il n. II 78 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

12 Abrogata dal n. I dell'O del 31 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5649).

Ordinanza

11

783.01

Sezione 10:

Trattamento e fornitura a terzi di elementi di indirizzi postali

Art. 39

Per consentire a terzi di aggiornare le rispettive banche dati, la Posta può mettere a loro disposizione gli indirizzi dei clienti, a meno che questi ultimi non ne abbiano espressamente proibito il trattamento.

Sezione 11: Regolazione

Art. 40

Autorità di regolazione 1

L'autorità di regolazione è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale del Dipartimento.

2

La sua attività è volta a vigilare affinché il servizio universale sia garantito, a vigilare sul mercato nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nell'ambito della liberalizzazione graduale del mercato.


Art. 41

Compiti dell'autorità di regolazione 1

In quanto autorità indipendente nel suo settore di attività, l'autorità di regolazione: a. garantisce la verifica indipendente della qualità delle prestazioni del servizio universale e dell'accesso a quest'ultimo; b. garantisce la verifica indipendente del rispetto dei principi della contabilità dei costi e delle prestazioni nonché del divieto di sovvenzionamento trasversale; c.13 tratta le denunce che le sono presentate in quanto autorità di vigilanza secondo l'articolo 16.

2

Adempie inoltre, all'attenzione del Dipartimento, i compiti sovrani nel settore postale. Segnatamente: a. provvede all'esecuzione nel settore delle concessioni; b. prepara le decisioni relative ai prezzi prese dal Dipartimento; c. valuta la liberalizzazione graduale del mercato.

3

Pubblica ogni anno un rapporto d'attività che informa segnatamente in merito a importanti sviluppi nel servizio universale e nel settore postale.


Art. 42

Obblighi di informare della Posta 1

La Posta presenta ogni anno all'autorità di regolazione, al più tardi il 1° aprile, i seguenti dati relativi all'anno precedente per scritto e in forma elettronica: 13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1665).

Posta

12

783.01

a. il numero e il tipo delle trasformazioni di uffici postali nonché le loro conseguenze sull'accesso alle prestazioni del servizio universale per i gruppi di popolazione interessati;

b. la densità della rete di uffici postali; c. il numero e la modifica delle zone con il servizio a domicilio o con altre soluzioni alternative; d. le modifiche dei criteri per la distribuzione e le deroghe concrete; e. la prova del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale; f.

i costi del servizio universale e della rete capillare di uffici postali; g. l'elenco delle prestazioni e dei prodotti dei servizi riservati, dei servizi non riservati e dei servizi liberi; h. i costi e i ricavi, suddivisi in base ai servizi e ai settori definiti nell'elenco di cui alla lettera g, nonché i prezzi di trasferimento e i criteri di ripartizione ad essi applicati; i. i risultati della verifica indipendente della qualità del servizio universale e del grado di soddisfazione della clientela; j.

i progetti volti a sviluppare il servizio universale e l'accesso a quest'ultimo; k. l'evoluzione dei posti di lavoro della Posta secondo una suddivisione per Cantoni.

2

Informa ogni anno l'autorità di regolazione sui provvedimenti di base pianificati per il biennio successivo nel servizio universale, segnatamente nel settore delle prestazioni, della rete di uffici postali e della distribuzione.

3

Fornisce all'autorità di regolazione tutte le altre informazioni che quest'ultima necessita per adempiere i suoi compiti e concede di prendere visione degli atti.


Art. 43

Trattamento di dati personali 1

Il Dipartimento e l'autorità di regolazione possono trattare dati personali a condizione che questo sia necessario ai fini dell'adempimento dei compiti attribuiti dalla legislazione sulle poste e dalla presente ordinanza.

2

Il trattamento dei dati personali sottostà alla legislazione in materia di protezione dei dati.


Art. 44

Pubblicazione di dati I dati relativi al servizio universale della Posta, quelli relativi alla produzione e alle prestazioni nonché i valori finanziari della Posta e dei concessionari possono essere pubblicati nel rapporto di attività dell'autorità di regolazione o nel rapporto di valutazione della liberalizzazione graduale del mercato, sempre che questo sia necessario per l'adempimento dei compiti fissati dalla legislazione sulle poste e dalla presente ordinanza.

Ordinanza

13

783.01

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 45

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 29 ottobre 199714 sulle poste è abrogata.


Art. 46


Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 6 dicembre 199915 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è modificata come segue: Art. 13a



Art. 47

Primo rilascio della concessione Chi, all'entrata in vigore della presente ordinanza, fornisce prestazioni soggette all'obbligo di concessione, inoltra entro 9 mesi dall'entrata in vigore una domanda di concessione.


Art. 48

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

14 [RU 1997 2461, 2000 1662] 15 RS

172.217.1. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

Posta

14

783.01