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451.1

Ordinanza
sulla protezione della natura e del paesaggio

(OPN)

del 16 gennaio 1991 (Stato 1° giugno 2017) (Stato 1° giugno 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN);
visto l'articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832
sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19793 per la conservazione
della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,4

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1 RS 451

2 RS 814.01

3 RS 0.455

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

Sezione 1:
Protezione della natura, protezione del paesaggio
e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento
dei compiti della Confederazione
5

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 16 Principio

Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della LF del 22 giu. 19797 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

7 RS 700

Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici8

1 L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)9, l'Ufficio federale della cultura (UFC) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA)10 sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.

2 Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAM, dell'UFC e dell'USTRA è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.11

3 I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.12

4 L'UFAM, l'UFC e l'USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).13

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

9 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

11 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

12 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

13 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Sezione 2:
Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione
della natura, alla protezione del paesaggio
e alla conservazione dei monumenti storici
15

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 416 Aiuti finanziari globali

1 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l'articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.

2 Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

a.
gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
b.
la prestazione del Cantone;
c.
i sussidi della Confederazione;
d.
il controlling.

3 L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

16 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 4a17 Aiuti finanziari nel singolo caso

1 In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:

a.
siano urgenti;
b.
richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; o
c.
siano molto onerosi.

2 L'UFAM, l'UFC o l'USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.

3 L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

17 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 4b18 Domanda

1 Il Cantone presenta la domanda di aiuti finanziari all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.

2 La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti:

a.
gli obiettivi programmatici da raggiungere;
b.
le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
a.
l'efficacia delle misure.

18 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 519 Calcolo dei sussidi

1 L'ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base:

a.
all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
b.
all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
c.
al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
d.
alla qualità della fornitura della prestazione.

2 L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'UFAM, l'UFC o l'USTRA e il Cantone interessato.

3 Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:

a.
25 per cento per oggetti d'importanza nazionale;
b.
20 per cento per oggetti d'importanza regionale;
c.
15 per cento per oggetti d'importanza locale.

4 In via eccezionale, l'aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate.

19 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 620 Spese sussidiabili

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'opportuna esecuzione delle misure.

20 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 7 Disposizioni accessorie

1 L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:

a.
l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
b.
l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UFAM, dell'UFC o dell'USTRA;
c.
il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell'oggetto;
d.21
una persona designata dall'UFAM, dall'UFC o dall'USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto;
e.22
f.23
tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UFAM, all'UFC o all'USTRA;
g.24
sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
h.
sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
i.
qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAM, all'UFC o all'USTRA;
k.
lo stato dell'oggetto può essere controllato;
l.
l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.

2 L'UFAM, l'UFC e l'USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.25

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

22 Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 826 Deroghe all'obbligo di menzione nel registro fondiario

Nell'assegnazione di un aiuto finanziario, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA liberano i proprietari fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 927 Competenza per la concessione di sussidi28

1 La concessione degli aiuti finanziari spetta all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.29

2 La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

28 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

29 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 1030 Pagamento

1 Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

2 Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.

30 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 10a31 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM, all'UFC o all'USTRA un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari globali.

2 L'UFAM, l'UFC o l'USTRA controllano a campione:

a.
l'esecuzione di singole misure conformemente all'accordo programmatico, alla decisione o al contratto;
b.
l'impiego dei sussidi pagati.

31 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 1132 Adempimento parziale delle misure

1 In caso di aiuti finanziari globali, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA sospendono totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

a.
non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1);
b.
cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

3 Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono rette dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 199033 sui sussidi.

32 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

33 RS 616.1

Art. 12 Sussidi a organizzazioni34

1 Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.35 Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.

2 Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a:

a.
organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
b.
segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.36

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 12a37 Ricerca, formazione, relazioni pubbliche

1 Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.

2 Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4-11.

3 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

37 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene

Art. 1338 Principio

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e dell'economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio.

38 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

Art. 1439 Protezione dei biotopi

1 La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:

a.
da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica40;
b.
da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;
c.
da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
d.
dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
e.
dall'elaborazione di dati scientifici di base.

3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:

a.
dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
b.
delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20;
c.
dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
d.
delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM;
e.
di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

4 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.

5 I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.

6 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:

a.
la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
b.
la sua funzione compensatrice per l'economia della natura;
c.
la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
d.
la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.

7 L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

40 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Art. 15 Compensazione ecologica

1 La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

2 Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione dei contributi per la promozione della biodiversità data nell'ordinanza del 23 ottobre 201341 sui pagamenti diretti.42

41 RS 910.13

42 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 9 all'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 16 Designazione dei biotopi d'importanza nazionale

1 La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

2 Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.

Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale

1 I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.

2 e 343

43 Abrogati dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 1844 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica

1 L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

a.
all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
b.
all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione;
c.
all'importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;
d.
al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
e.
all'importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione;
f.
alla qualità della fornitura della prestazione;
g.
agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.45

2 L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

3 Per il rimanente, si applicano gli articoli 4-4b e 6-11.

44 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

45 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Art. 1946 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura

Dalle indennità di cui all'articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica sulla superficie agricola utile o sulla superficie aziendale secondo gli articoli 55-62 dell'ordinanza del 23 ottobre 201347 sui pagamenti diretti.

46 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 9 dell'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

47 RS 910.13

Art. 20 Protezione delle specie

1 È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.

2 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 198648, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato:

a.
uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
b.
portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

3 L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN:

a.
se questi provvedimenti servono a mantenere la diversità biologica49;
b.
per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.

4 I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4.50

5 Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.51

48 RS 922.0

49 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 21 Reintroduzione di piante e animali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:52

a.
esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;
b.
siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;
c.
non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

52 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Sezione 3a:
Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale
53

53 Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 21a54 Protezione delle paludi

La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16-19.

54 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 2255 Protezione delle zone palustri

1 La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).

2 I Cantoni, sentito l'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.

3 L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:

a.
all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
b.
al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
c.
alla qualità della fornitura della prestazione;
d.
agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.56

3bis L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4-4b, 6-11 e 18 e 19.57

4 Le indennità globali per i biotopi d'importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.58

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

56 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

57 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

58 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Sezione 4: Esecuzione

Art. 2359 Organi federali

1 Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono:

a.
l'UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;
b.
l'UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l'archeologia e la protezione degli insediamenti;
c.
l'USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.

2 Sono incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia. Nell'adempimento dei compiti della Confederazione di cui agli articoli 2‒6 LPN provvedono a un'informazione e a una consulenza coordinate delle autorità e del pubblico.60

3 L'UFAM, l'UFC e l'USTRA collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l'esecuzione.

4 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

59 Aggiornato dai n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703) e dall'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4937).

60 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 all'O del 29 mar. 2017 riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).

Art. 2461 Organizzazione della CFNP e della CFMS

1 La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.

2 L'UFAM, l'UFC e l'USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l'UFAM, l'UFC e l'USTRA nei loro settori di specializzazione.

3 Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.62

4 L'UFAM e l'UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell'UFAM, dell'UFC e dell'USTRA.

5 La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.63

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

62 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

63 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS64

1 La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:

a.65
consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
b.
collaborano consultivamente all'applicazione della LPN;
c.
collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti d'importanza nazionale;
d.66
elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
e.67
elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.

2 La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:

a.
su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici;
b.
cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l'attività pratica e teorica di base.68

3 L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.69

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

65 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

66 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

67 Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

69 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Art. 26 Compiti dei Cantoni

1 I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.70

2 I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 198971 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.

70 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

71 [RU 1989 1985, 1996 1534. RU 2000 2047 art. 50]. Vedi ora l'O del 28 giu. 2000 (RS 700.1).

Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni

1 I Cantoni comunicano all'UFAM, all'UFC o all'USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.72

2 Le autorità competenti comunicano all'UFAM le seguenti decisioni:

a.
eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
b.
rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
c.
decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);
d.
decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
e.73
decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN);
f.74
approvazioni dei piani d'utilizzazione (art. 26 della L del 22 giu. 197975 sulla pianificazione del territorio), se sono pregiudicati paesaggi, monumenti naturali, biotopi o zone palustri d'importanza nazionale.

3 Se la CFNP, la CFMS, l'UFAM, l'UFC e l'USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

73 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

74 Introdotta dal n. II dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909).

75 RS 700

Art. 27a76 Sorveglianza e controllo dei risultati

1 L'UFAM provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l'UFAM mettendogli a disposizione i propri atti.

2 L'UFAM, l'UFC e l'USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

Art. 27b77 Geoinformazione

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200878 sulla geoinformazione.

77 Introdotto dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

78 RS 510.620

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 29 Disposizione transitoria

1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:

a.
i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
b.81
in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
c.82
i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.

2 Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.83

3 Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.84

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

83 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016-2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Allegato 185

85 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

(art. 14 cpv. 3)

Elenco degli ambienti naturali degni di protezione

Nome scientifico

Italiano

Sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici

Adiantion

Stillicidi delle rupi calcaree con copertura vegetale

Cratoneurion (commutati)

Sorgenti alcaline con copertura vegetale

Cardamino-Montion

Sorgenti acide con copertura vegetale

Ranunculion fluitantis

Zona del barbo e dell'abramide

Glycerio-Sparganion

Rive delle acque correnti con copertura vegetale

Charion

Acque con vegetazione di piante non vascolari sommerse

Potamion

Acque con vegetazione di piante vascolari sommerse

Lemnion

Acque con vegetazione natante

Nymphaeion

Acque con vegetazione stagnante

Torbiere alte e di transizione

Sphagnion magellanici

Torbiere a sfagni

Caricion lasiocarpae

Torbiere di transizione

Sphagno-Utricularion

Depressioni allagate a erba-vescica

Betulion pubescentis

Boschi di betulla su suolo torboso

Piceo-Vaccinienion uliginosi
(Sphagno-Pinetum mugi)

Pinete a pino montano su suolo torboso

Sphagno-Piceetum

Peccete su suolo torboso

Rive, zone d'interramento e paludi

Phragmition

Canneti litorali

Phalaridion

Canneti palustri

Littorellion

Greti con copertura vegetale temporanea

Magnocaricion

Paludi a grandi carici

Cladietum

Acquitrini a falasco

Caricion fuscae

Paludi a piccole carici acidofile

Caricion davallianae, Rhynchosporion

Paludi a piccole carici neutro-basofile

Calthion

Prati acquitrinosi a calta

Molinion

Prati acquitrinosi a gramigna altissima

Filipendulion

Prati acquitrinosi a erbe alte (olmaria)

Prati aridi e magri, pascoli

Alysso-Sedion

Tavolati calcarei di bassa altitudine con copertura vegetale

Caricion ferrugineae

Prati freschi e pascoli su suolo calcareo a carice

Elynion

Creste e dossi ventosi a suolo calcareo con copertura vegetale

Arabidion caeruleae

Vallette nivali a suolo calcareo

Salicion herbaceae

Vallette nivali a suolo acido

Stipo-Poion

Praterie steppiche tipiche

Cirsio-Brachypodion

Praterie continentali semiaride

Xerobromion

Praterie medioeuropee aride a forasacco

Diplachnion

Prati insubrici aridi su suolo acido

Mesobromion

Praterie medioeuropee semiaride a forasacco

Vegetazione e suoli golenali

Epilobion fleischeri

Suoli alluvionali con vegetazione pioniera erbacea

Caricion bicolori-atrofuscae

Rive dei torrenti alpini con vegetazione pioniera (carici artiche relitte)

Nanocyperion

Luoghi con vegetazione di erbe basse annuali igrofile (giunchi nani)

Bidention

Luoghi con vegetazione di erbe alte annuali nitrofile (giunchi nani)

Salicion elaeagni

Saliceti arbustivi alluvionali

Salicion cinereae

Saliceti arbustivi palustri

Alnion glutinosae

Ontaneti su suolo fradicio a ontano comune

Salicion albae

Saliceti alluvionali a salice comune

Alnion incanae

Ontaneti alluvionali a ontano bianco

Fraxinion

Frassineti umidi

Boschi di gola, di pendio ripido, termofili

Lunario-Acerion

Acerete di forra meso-igrofile (boschi di acero su suolo detritico, boschi di forra a lunaria

Tilion platyphylli

Boschi misti termofili su suolo detritico a tiglio

Cephalanthero-Fagenion

Faggete xero-termofile su suolo calcareo a orchidee

Carpinion betuli

Quercete a carpino

Quercion pubescenti-petraeae

Quercete a roverella e quercia rovere

Orno-Ostryon

Boschi sudalpini a carpino nero e orno (ostrieto)

Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)

Pinete subatlantiche su pendii marnosi a gramigna alta

Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion

Pinete subcontinentali basofile (di bassa altitudine e ad erica e citiso)

Ononido-Pinion

Pinete continentali xerofile a ononide

Dicrano-Pinion

Pinete mesofile su suolo acido

Asplenio-Abieti-Piceetum
(Abieti-Piceion)

Boschi misti di peccio e abete bianco su suolo con detriti di pendio

Larici-Pinetum cembrae

Boschi di larice comune e pino cembro, cembrete

Cirsio tuberosi-Pinetum montanae
(Erico-Pinion mugo)

Boscaglie a pino montano e cardo tuberoso

Margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere

Aegopodion, Alliarion

Margini nitro-mesofili

Geranion sanguinei

Margini magri e xero-termofili

Berberidion

Cespuglieti xero-termofili su suolo calcareo (a crespino)

Calluno-Genistion

Brughiere subatlantiche acidofile

Juniperion sabinae

Brughiere continentali a ginepro sabino

Ericion (carneae)

Brughiere subalpine su suolo calcareo

Juniperion nanae

Brughiere subalpine xerofile su suolo acido a ginepro nano

Rhododendro-Vaccinion

Brughiere subalpine meso-igrofile su suolo acido a rododendro e mirtillo nero

Loiseleurio-Vaccinion

Brughiere alpine ventose (brughiere artico-alpine di arbusti nani, brughiere a loiseleuria)

Rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati

Asplenion serpentini

Rocce serpentinose a piante rupicole

Sedo-Veronicion

Tavolati silicatici di bassa altitudine con copertura vegetale

Thlaspion rotundifolii

Ghiaioni calcarei d'altitudine

Drabion hoppeanae

Ghiaioni di calcescisti d'altitudine

Petasition paradoxi

Ghiaioni calcarei con vegetazione igrofila

Androsacion alpinae

Ghiaioni silicatici d'altitudine ad androsace alpina

Galeopsion segetum

Ghiaioni silicatici a vegetazione termofila

Vegetazione segetale e ruderale

Chenopodion rubri

Luoghi con vegetazione avventizia su suoli argillosi da neutri ad acidi

Agropyro-Rumicion

Luoghi calpestati umidi (praterie umide a gramigna e romice)

Onopordion (acanthii)

Luoghi a vegetazione ruderale pluriennale termofila (onopordo tomentoso)

Allegato 286

86 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

(art. 20 cpv. 1)

Elenco delle specie vegetali protette

Nome scientifico

Italiano

Angiospermae

Angiosperme

Adonis vernalis L.

Adonide gialla

Androsace sp.

Androsace, tutte le specie

Anemone sylvestris L.

Anemone silvestre

Apium repens (Jacq.) Lag.

Sedano strisciante

Aquilegia alpina L.

Aquilegia maggiore

Armeria sp.

Spillone, tutte le specie

Artemisia sp. (gruppo A. glacialis)

Assenzio (tutte le piccole specie alpine)

Asphodelus albus Mill.

Asfodelo montano

Calla palustris L.

Calla palustre

Carex baldensis L.

Carice candida

Daphne alpina L.

Dafne alpina

Daphne cneorum L.

Dafne odorosa

Delphinium elatum L.

Speronella elevata

Dianthus glacialis Haenke

Garofano glaciale

Dianthus gratianopolitanus Vill.

Garofano di Grenoble

Dianthus superbus L.

Garofano a pennacchio

Dictamnus albus L.

Dittamo, Frassinella, Limonella

Dracocephalum sp.

Melissa (ambedue le specie)

Droseraceae

Drosera (tutte le specie) e l'Aldrovanda

Ephedra helvetica C. A. Mey.

Efedra svizzera

Eriophorum gracile Roth

Pennacchi gracili

Eritrichium nanum (L.) Gaudin

Eritrichio nano

Eryngium alpinum L.

Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi

Eryngium campestre L.

Calcatreppola campestre

Erythronium dens-canis L.

Dente di cane

Fritillaria meleagris L.

Meleagride comune

Gentiana pneumonanthe L.

Genziana mettinborsa

Gladiolus sp.

Gladiolo, tutte le specie

Inula helvetica Weber

Enula svizzera

Iris pseudacorus L.

Giaggiolo acquatico

Iris sibirica L.

Giaggiolo siberiano

Leucojum aestivum L.

Campanelle maggiori

Lilium bulbiferum L. s.l.

Giglio di San Giovanni (ambedue le sottospecie Giglio rosso e cróceo)

Lilium martagon L.

Giglio martagone

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox

Vandellia palustre

Melampyrum nemorosum L.

Spigarola violacea

Myosotis rehsteineri Wartm.

Nontiscordardimè di Rehsteiner

Nuphar sp.

Ninfea (tutte le specie)

Nymphaea alba L.

Ninfea comune

Orchidaceae

Orchidacee (tutte le specie)

Paeonia officinalis L.

Peonia selvatica

Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)

Papaveri delle Alpi (tutte le specie)

Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

Paradisia

Pulsatilla vulgaris Mill.

Pulsatilla comune

Saxifraga hirculus L.

Sassifraga delle torbiere

Sempervivum grandiflorum Haw.

Semprevivo a fiori grandi

Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. Koch

Semprevivo di Wulfen

Silene coronaria (L.) Desr.

Silene coronaria

Sisymbrium supinum L.

Braya supina

Sorbus domestica L.

Sorbo comune

Trapa natans L.

Castagna d'acqua

Trifolium saxatile All.

Trifoglio dei greti

Tulipa sp.

Tulipano (tutte le specie)

Typha minima Hoppe

Lisca minore

Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

Lisca di Shuttleworth

Pteridophyta

Pteridofite (felci)

Adiantum capillus-veneris L.

Capelvenere comune

Botrychium sp.(salvo B. lunaria)

Botrichio (tutte le specie salvo la B. lunaria)

Marsilea quadrifolia L.

Trifoglio acquatico comune

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Felce penna di struzzo

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

Scolopendria comune

Polystichum braunii (Spenn.) Fée

Felce di Braun

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

Felce setifera

Bryophyta

Briofite (muschi, epatiche, antocerote)

Barbula asperifolia Mitt.

Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.

Bryum versicolor B. & S.

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

Frullania parvistipula Steph.

Leucobryum glaucum aggr.

Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.

Riccia breidleri Steph.

Ricciocarpos natans (L.) Corda

Sphagnum sp.

Sfagni (tutte le specie)

Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

Lichenes

Licheni

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Heterodermia sp.

(tutte le specie)

Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale

Leptogium burnetiae Dodge

Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

Lobaria sp.

Lichene polmonario (tutte le specie)

Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.

Nephroma laevigatum Ach.

Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy

Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale

Peltigera hymenina (Ach.) Delise

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue

Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio

Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.

Squamarina lentigera (Weber) Poelt

Stereocaulon sp.

(tutte le specie)

Sticta sp.

(tutte le specie)

Usnea cornuta (Körber)

Usnea glabrata (Ach.) Vainio

Usnea longissima Ach.

Ghirlanda

Usnea wasmuthii (Räsänen)

Basidiomycetes

Basidiomiceti

Boletus regius Krombholz

Boleto regale

Clavaria zollingeri Léveille

Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod

Lariciformes officinalis (Vill.:Fr.) Kotl. & Pouz.

Agarico officinale

Lyophyllum favrei Haller & Haller

Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.

Sarcodon joeides (Pass.) Pat.

Squamanita schreieri Imbach

Suillus plorans (Roll.) Sing.

Boleto lacrimante

Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.

Agarico calzato

Tricholoma colossum (Fr.) Quélet

Agarico gigante

Verpa conica Swartz ex Pers.
(=V. digitaliformis)

Allegato 387

87 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

(art. 20 cpv. 2)

Elenco delle specie animali protette

Nome scientifico

Italiano

Invertebrata

Invertebrati

Mollusca

Molluschi (gasteropodi e bivalvi)

Charpentieria thomasiana (Pini)

Tandonia nigra (K. Pfeiffer)

Trichia biconica (Eder)

Unio crassus Philipsson

Unio mancus Lamarck

Zoogenetes harpa (Say)

Insecta

Insetti

Odonata

Odonati (libellule)

Aeshna caerulea Ström.

Aeshna celeste

Aeshna subarctica Walker

Aeshna subarctica

Boyeria irene Fonsc.

Aeshna pacifica

Calopteryx virgo meridionalis Selys

Calotterige meridionale

Ceriagrion tenellum Villers

Agrion delicato

Coenagrion lunulatum Charp.

Agrion a lunule

Coenagrion mercuriale Charp.

Agrion di Mercurio

Epitheca bimaculata Charp.

Cordulia bimaculata

Gomphus simillimus Selys

Gonfo simille

Gomphus vulgatissimus L.

Gonfo volgare

Lestes dryas Kirby

Leste dryade

Leucorrhinia albifrons Burm.

Leucorrhinia a fronte bianco

Leucorrhinia caudalis Charp.

Leucorrhinia a coda larga

Leucorrhinia pectoralis Charp.

Leucorrhina a grande torace

Nehalennia speciosa Charp.

Dea preziosa

Onychogomphus forcipatus L.

Gonfo a pinze

Onychogomphus uncatus Charp.

Gonfo a uncini

Ophiogomphus cecilia Fourc.

Gonfo serpentino

Oxygastra curtisii Dale

Cordulia di Curtis

Sympecma braueri Bianchi

Leste di Brauer

Sympetrum depressiusculum Selys

Simpetro a corpo depresso

Sympetrum flaveolum L.

Simpetro dorato

Mantodea

Mantidi

Mantis religiosa L.

Mantide religiosa

Orthoptera

Ortotteri (grilli e cavallette)

Aiolopus thalassinus (Fabr.)

Calliptamus italicus (L.)

Calliptamus siciliae Ramme

Chrysochraon keisti Nadig

Epacromius tergestinus (Charp.)

Ephippiger ephippiger vitium Serville

Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)

Locusta

Oedaleus decorus (Germar6)

Oedipoda caerulescens (L.)

Oedipoda germanica (Latr.)

Pachytrachis striolatus (Fieber)

Pholidoptera littoralis insubrica Nadig

Platycleis tessellata (Charp.)

Polysarcus denticauda (Charp.)

Psophus stridulus (L.)

Saga pedo (Pallas)

Sphingonotus caerulans (L.)

Stethophyma grossum (L.)

Tettigonia caudata (Charp.)

Neuroptera, Ascalaphidae

Neurotteri

Libelloides sp.

Ascalafo (ambedue le specie)

Lepidoptera, Papilionidea

Lepidotteri (farfalle diurne)

Arethusana arethusa Denis & Schiff.

Chazara briseis L.

Briseide

Coenonympha hero L.

Coenonympha oedippus Fabr.

Erebia christi Raetzer

Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse

Erebia sudetica Staudinger

Eurodryas aurinia aurinia Rott.

Iolana iolas (Ochs.)

Limenitis populi L.

Lopinga achine Scop.

Lycaeides argyrognomon Bergstr.

Lycaena dispar Haworth

Maculinea alcon (Denis & Schiff.)

Maculinea arion L.

Maculinea nausithous Bergstr.

Maculinea teleius Bergstr.

Mellicta britomartis Assmann

Mellicta deione Dup.

Parnassius apollo L.

Apollo

Parnassius mnemosyne L.

Mnemosine

Lepidoptera, Hesperioidea

Farfalle diurne, esperidi

Carcharodus baeticus Rambur

Pyrgus cirsii Rambur

Lepidoptera, Sphingidae

Farfalle notturne, sfingidi

Hyles hippophaes Esper

Proserpinus proserpina Pallas

Lepidoptera, Lasiocampidae

Farfalle notturne, lasiocampidi

Eriogaster catax L.

Coleoptera, Carabidae

Coleotteri, carabidi

Abax oblongus Dej.

Calosoma inquisitor (L.)

Calosoma sycophanta (L.)

Carabus creutzeri Fabr.

Cychrus cordicollis Chaud.

Cymindis variolosa (Fabr.)

Licinus cassideus (Fabr.)

Nebria crenatostriata Bassi

Platynus cyaneus (Dej.)

Poecilus kugelanni (Panz.)

Trechus laevipes Jeann.

Coleoptera, Dysticidae

Coleotteri acquatici

Graphoderus bilineatus (Geer)

Coleoptera, Buprestidae

Coleotteri, buprestidi

Anthaxia candens (Panz.)

Anthaxia hungarica (Scop.)

Anthaxia manca (L.)

Chalcophora mariana (L.)

Coroebus florentinus (Herbst)

Coroebus undatus (Fabr.)

Dicerca aenea (L.)

Dicerca alni (Fischer)

Dicerca berolinensis (Herbst)

Dicerca furcata (Thunberg)

Dicerca moesta (Fabr.)

Eurythyrea austriaca (L.)

Eurythyrea micans (Fabr.)

Eurythyrea quercus (Hbst.)

Poecilonota variolosa (Paykull)

Scintillatrix dives (Guillebeau)

Scintillatrix mirifica (Mulsant)

Scintillatrix rutilans (Fabr.)

Coleoptera, Scarabaeidae

Coleotteri, scarabei

Oryctes nasicornis (L.)

Osmoderma eremita (Scop.)

Polyphylla fullo (L.)

Coleoptera, Lucanidae

Coleotteri, lucanidi

Lucanus cervus (L.)

Cervo volante

Coleoptera, Cerambycidae

Coleotteri, cerambici

Akimerus schaefferi (Laich.)

Cerambyx cerdo L.

Cerambyx miles Bonelli

Corymbia cordigera (Fuesslins)

Dorcadion aethiops (Scop.)

Dorcadion fuliginator (L.)

Dorcatypus tristis (L.)

Ergates faber (L.)

Lamia textor (L.)

Lepturobosca virens (L.)

Mesosa curculionoides (L.)

Morimus asper Sulzer

Necydalis major L.

Necydalis ulmi Chevrolat

Pachyta lamed (L.)

Pedostrangalia revestita (L.)

Plagionotus detritus (L.)

Purpuricenus kaehleri (L.)

Rhamnusium bicolor (Schrank)

Rosalia alpina (L.)

Saperda octopunctata (Scop.)

Saperda perforata (Pallas)

Saperda punctata (L.)

Saperda similis Laich.

Tragosoma depsarium (L.)

Hymenoptera, Formicidae

Imenotteri, formiche

Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum)

Formiche rosse dei boschi
(del gruppo Formica rufa)

Polyergus rufescens (Latr.)

Vertebrata

Vertebrati

Amphibia

Anfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) (tutte le specie)

Reptilia

tutti i rettili (tartarughe, serpenti, sauri e orbettino)

Mammalia

Mammiferi

Insectivora

Insettivori

Crocidura leucodon (Hermann)

Crocidura ventre bianco

Crocidura suaveolens (Pallas)

Crocidura minore

Neomys anomalus Cabrera

Toporagno acquatico di Miller

Neomys fodiens Pennant

Toporagno d'acqua

Rodentia

Roditori

Dryomys nitedula (Pallas)

Driomio

Micromys minutus (Pallas)

Topolino delle risaie

Muscardinus avellanarius L.

Moscardino

Chiroptera

Chirotteri (pipistrelli) (tutte le specie)

Allegato 488

88 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

(art. 20 cpv. 4)

Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale

Specie vegetali

Nome scientifico

Italiano

Angiospermae

Angiosperme

Bromus grossus DC.

Forasacco del farro

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Mestolaccia minore

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt

Ranocchina flessibile

Bryophyta

Briofite (muschi, ecc.)

Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)

Andreaea rothii Web. & Mohr

Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.

Barbula rigidula ssp. verbana (Nich.&Dix.) Podp.

Bryum argenteum ssp. veronense (De Not.) Amann

Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

Frullania cesatiana De Not.

Hypnum sauteri Schimp.

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.

Mannia triandra (Scop.) Grolle

Meesia longiseta Hedw.

Orthotrichum rogeri Brid.

Orthotrichum scanicum Grönv.

Pseudoleskea artariae Thér.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Scapania helvetica Gott.

Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.

Scapania scapanioides (Mass.) Grolle

Seligeria austriaca Schauer

Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.

Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

Nome scientifico

Italiano

Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)

Specie animali

Nome scientifico

Italiano

Anellida

Anellidi

Hirudo officinalis L.

Sanguisuga

Mollusca

Molluschi

Helix pomatia L.

Lumaca («di Borgogna»)

Mammalia

Mammiferi

Insectivora

Insettivori

Erinaceus europaeus L.

Riccio europeo

Soricidae, sp.

Toporagni (tutte le specie)

Rodentia

Roditori

Gliridae, sp.

Gliridi (tutte le specie)