01.06.2017 - * / In vigore
01.03.2015 - 31.05.2017
01.05.2014 - 28.02.2015
01.01.2014 - 30.04.2014
01.03.2011 - 31.12.2013
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01.07.2008 - 28.02.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.05.2001 - 31.12.2007
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01.03.2000 - 31.07.2000
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1

Ordinanza

sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991 (Stato 1° marzo 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN); visto l'articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19793 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,4 ordina: Sezione 1:

Protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti della Confederazione5

Art. 1

6 Principio Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

RU 1991 249

1 RS

451

2 RS

814.01

3 RS

0.455

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

7

RS 700

451.1

Protezione della natura e del paesaggio 2

451.1


Art. 2

Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici8 1

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)9, l'Ufficio federale della cultura (UFC) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA)10 sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.

2

Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAM, dell'UFC e dell'USTRA è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.11 3 I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.12 4 L'UFAM, l'UFC e l'USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).13


Art. 3


14

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

9

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

11 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

12

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

13 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

14

Abrogato dal n.I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

Ordinanza

3

451.1

Sezione 2:

Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici15

Art. 4


16

Aiuti finanziari globali 1

Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l'articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.

2

Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare: a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;

b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3

L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4

L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

a17 Aiuti finanziari nel singolo caso 1

In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:

a. siano

urgenti;

b. richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; o

c. siano molto onerosi.

2

L'UFAM, l'UFC o l'USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.

3

L'UFAM, l'UFC e l'USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

16 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

17 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Protezione della natura e del paesaggio 4

451.1

b18 Domanda 1 Il Cantone presenta la domanda di aiuti finanziari all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.

2

La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti: a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione; a. l'efficacia

delle

misure.


Art. 5

19 Calcolo dei

sussidi

1

L'ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base: a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere; b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure; c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; d. alla qualità della fornitura della prestazione.

2

L'ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l'UFAM, l'UFC o l'USTRA e il Cantone interessato.

3

Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell'archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi: a. 25 per cento per oggetti d'importanza nazionale; b. 20 per cento per oggetti d'importanza regionale; c. 15 per cento per oggetti d'importanza locale.

4

In via eccezionale, l'aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate.


Art. 6

20 Spese sussidiabili

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'opportuna esecuzione delle misure.

18 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

19 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

20 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Ordinanza

5

451.1


Art. 7

Disposizioni accessorie

1

L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni: a. l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata; b. l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UFAM, dell'UFC o dell'USTRA;

c. il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell'oggetto;

d.21 una persona designata dall'UFAM, dall'UFC o dall'USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto; e. …22 f.23 tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UFAM, all'UFC o all'USTRA;

g.24 sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.

h. sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione; i.

qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAM, all'UFC o all'USTRA; k. lo stato dell'oggetto può essere controllato; l. l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.

2

L'UFAM, l'UFC e l'USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.25

Art. 8


26

Deroghe all'obbligo di menzione nel registro fondiario Nell'assegnazione di un aiuto finanziario, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA liberano i proprietari fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

22

Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

25

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Protezione della natura e del paesaggio 6

451.1


Art. 9


27

Competenza per la concessione di sussidi28 1

La concessione degli aiuti finanziari spetta all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.29 2

La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.


Art. 10

30 Pagamento 1 Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

2

Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.

a31 Rendicontazione e controllo 1

Il Cantone presenta ogni anno all'UFAM, all'UFC o all'USTRA un rapporto sull'impiego degli aiuti finanziari globali.

2

L'UFAM, l'UFC o l'USTRA controllano a campione: a. l'esecuzione di singole misure conformemente all'accordo programmatico, alla decisione o al contratto; b. l'impiego dei sussidi pagati.


Art. 11


32

Adempimento parziale delle misure 1

In caso di aiuti finanziari globali, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA sospendono totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

2

Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata eseguita solo parzialmente, l'UFAM, l'UFC o l'USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

28 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

29 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

30 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

31 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

32 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Ordinanza

7

451.1

3

Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono rette dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 199033 sui sussidi.


Art. 12

Sussidi a organizzazioni34 1

Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.35 Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.

2

Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a: a. organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; b. segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.36

a37 Ricerca, formazione, relazioni pubbliche 1

Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.

2

Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4-11. 3 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene

Art. 13

Principio La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale 33 RS

616.1

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

37

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Protezione della natura e del paesaggio 8

451.1

(biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.


Art. 14


38

Protezione dei biotopi 1

La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).

2

La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: a. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica39; b. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;

c. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;

d. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;

e. dall'elaborazione di dati scientifici di base.

3

I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: a. dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;

b. delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20; c. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; d. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM; e. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

4

I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.

5

I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.

6

Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: 38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

39 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Ordinanza

9

451.1

a. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; b. la sua funzione compensatrice per l'economia della natura; c. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; d. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.

7

L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.


Art. 15

Compensazione ecologica

1

La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

2

Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell'ordinanza del 26 aprile 199340 sui contributi a fini ecologici.41

Art. 16

Designazione dei biotopi d'importanza nazionale 1

La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).

2

Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.


Art. 17

Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale 1

I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.

2

e 3 …42


Art. 18


43

Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica 1

L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

40

[RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41] . Vedi ora l'O del 7 dic. 1998 sui pagamenti diretti (RS 910.13).

41

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

42 Abrogati dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

43 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Protezione della natura e del paesaggio 10

451.1

a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere; b. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione; c. all'importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica; d. al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere; e. all'importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione; f.

alla qualità della fornitura della prestazione; g. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.44

2

L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

3

Per il rimanente, si applicano gli articoli 4-4b e 6-11.


Art. 19


45

Rapporto con le prestazioni ecologiche nell'agricoltura Dalle indennità di cui all'articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile secondo gli articoli 40-54 dell'ordinanza del 7 dicembre 199846 sui pagamenti diretti o conformemente all'ordinanza del 4 aprile 200147 sulla qualità ecologica.


Art. 20

Protezione delle

specie

1

È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.

2

Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 198648, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato: a. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova; b. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.

3

L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN: 44 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

45 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

46 RS

910.13

47 RS

910.14

48

RS 922.0

Ordinanza

11

451.1

a. se questi provvedimenti servono a mantenere la diversità biologica49; b. per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.

4

I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4.50 5 Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.51

Art. 21

Reintroduzione di piante e animali Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:52 a. esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente; b. siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;

c. non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

Sezione 3a: Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale53
a54 Protezione delle paludi La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16-19.

49 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

51

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

52 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

53

Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

54

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225). Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Protezione della natura e del paesaggio 12

451.1


Art. 22


55

Protezione delle zone palustri 1

La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).

2

I Cantoni, sentito l'UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.

3

L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base: a. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure; b. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; c. alla qualità della fornitura della prestazione; d. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.56

3bis

L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4-4b, 6-11 e 18 e 19.57 4

Le indennità globali per i biotopi d'importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.58 Sezione 4: Esecuzione

Art. 23

59 Organi federali

1

Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono: a. l'UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio; b. l'UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l'archeologia e la protezione degli insediamenti; 55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

56 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

57 Introdotto dal n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

58 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

59 Aggiornato giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703) e l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Ordinanza

13

451.1

c. l'USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.

2

Sono incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia.

3

L'UFAM, l'UFC e l'USTRA collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l'esecuzione.

4

La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.


Art. 24


60

Organizzazione della CFNP e della CFMS 1

La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.

2

L'UFAM, l'UFC e l'USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l'UFAM, l'UFC e l'USTRA nei loro settori di specializzazione.

3

Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.61 4 L'UFAM e l'UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell'UFAM, dell'UFC e dell'USTRA.

5

La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.62


Art. 25

Compiti della CFNP e della CFMS 63 1

La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti: a.64 consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;

b. collaborano consultivamente all'applicazione della LPN; 60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

61 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

62 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

64 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Protezione della natura e del paesaggio 14

451.1

c. collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti d'importanza nazionale; d.65 elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN); e.66 elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.

2

La CFMS ha inoltre i seguenti compiti: a. su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici; b. cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l'attività pratica e teorica di base.67 3

L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.68

Art. 26

Compiti dei Cantoni

1

I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all'UFAM, all'UFC o all'USTRA.69 2 I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 198970 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza.

Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.

65 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

66

Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

67

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

68

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

69

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

70

[RU 1989 1985, 1996 1534. RU 2000 2047 art. 50]. Vedi ora l'O del 28 giu. 2000 (RS 700.1).

Ordinanza

15

451.1


Art. 27

Comunicazione di testi legali e decisioni 1

I Cantoni comunicano all'UFAM, all'UFC o all'USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.71 2 Le autorità competenti comunicano all'UFAM le seguenti decisioni: a. eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3); b. rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN); c. decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);

d. decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN); e.72 decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN).

3

Se la CFNP, la CFMS, l'UFAM, l'UFC e l'USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.

a73 Sorveglianza e controllo dei risultati 1

L'UFAM provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l'UFAM mettendogli a disposizione i propri atti.

2

L'UFAM, l'UFC e l'USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati.

b74 Geoinformazione L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200875 sulla geoinformazione.

71

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

72 Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

74 Introdotto dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

75 RS

510.620

Protezione della natura e del paesaggio 16

451.1

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 28

Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:

a. l'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 196676 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio; b. la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 198877 concernente l'applicazione dell'articolo 18d LPN.


Art. 29

Disposizione transitoria

1

Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: a. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;

b.78 in caso di domande di sussidi l'UFAM stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili; c.79 i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.

2

Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall'articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.80 3 Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.81

Art. 30

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

76

[RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 n. I 41, 1985 670 n. I 5, 1986 988] 77

Non pubblicata nella RU.

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

79

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

80

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

81

Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).

Ordinanza

17

451.1

Allegato 182 (art. 14 cpv. 3)

Elenco degli ambienti naturali degni di protezione Nome scientifico

Italiano

Sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici Adiantion

Stillicidi delle rupi calcaree con copertura vegetale Cratoneurion (commutati) Sorgenti alcaline con copertura vegetale Cardamino-Montion

Sorgenti acide con copertura vegetale Ranunculion fluitantis Zona del barbo e dell'abramide Glycerio-Sparganion

Rive delle acque correnti con copertura vegetale Charion

Acque con vegetazione di piante non vascolari sommerse Potamion

Acque con vegetazione di piante vascolari sommerse Lemnion

Acque con vegetazione natante Nymphaeion

Acque con vegetazione stagnante Torbiere alte e di transizione Sphagnion magellanici Torbiere a sfagni

Caricion lasiocarpae Torbiere di transizione Sphagno-Utricularion

Depressioni allagate a erba-vescica Betulion pubescentis

Boschi di betulla su suolo torboso Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno-Pinetum mugi) Pinete a pino montano su suolo torboso Sphagno-Piceetum

Peccete su suolo torboso Rive, zone d'interramento e paludi Phragmition Canneti

litorali

Phalaridion Canneti palustri

Littorellion

Greti con copertura vegetale temporanea Magnocaricion

Paludi a grandi carici Cladietum

Acquitrini a falasco Caricion fuscae

Paludi a piccole carici acidofile Caricion davallianae, Rhynchosporion Paludi a piccole carici neutro-basofile Calthion

Prati acquitrinosi a calta Molinion

Prati acquitrinosi a gramigna altissima Filipendulion

Prati acquitrinosi a erbe alte (olmaria) 82 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Protezione della natura e del paesaggio 18

451.1

Nome scientifico

Italiano

Prati aridi e magri, pascoli Alysso-Sedion

Tavolati calcarei di bassa altitudine con copertura vegetale Caricion ferrugineae

Prati freschi e pascoli su suolo calcareo
a carice

Elynion

Creste e dossi ventosi a suolo calcareo con copertura vegetale Arabidion caeruleae

Vallette nivali a suolo calcareo Salicion herbaceae

Vallette nivali a suolo acido Stipo-Poion Praterie

steppiche

tipiche

Cirsio-Brachypodion Praterie continentali

semiaride

Xerobromion

Praterie medioeuropee aride a forasacco Diplachnion

Prati insubrici aridi su suolo acido Mesobromion

Praterie medioeuropee semiaride a forasacco Vegetazione e suoli golenali Epilobion fleischeri

Suoli alluvionali con vegetazione pioniera erbacea Caricion bicolori-atrofuscae Rive dei torrenti alpini con vegetazione pioniera (carici artiche relitte) Nanocyperion

Luoghi con vegetazione di erbe basse annuali igrofile (giunchi nani) Bidention

Luoghi con vegetazione di erbe alte annuali nitrofile (giunchi nani) Salicion elaeagni

Saliceti arbustivi alluvionali Salicion cinereae

Saliceti arbustivi palustri Alnion glutinosae

Ontaneti su suolo fradicio a ontano comune Salicion albae

Saliceti alluvionali a salice comune Alnion incanae

Ontaneti alluvionali a ontano bianco Fraxinion Frassineti

umidi

Boschi di gola, di pendio ripido, termofili Lunario-Acerion

Acerete di forra meso-igrofile (boschi di acero su suolo detritico, boschi di forra a lunaria Tilion platyphylli

Boschi misti termofili su suolo detritico a tiglio Cephalanthero-Fagenion Faggete xero-termofile su suolo calcareo a orchidee Carpinion betuli

Quercete a carpino

Quercion pubescenti-petraeae Quercete a roverella e quercia rovere

Ordinanza

19

451.1

Nome scientifico

Italiano

Orno-Ostryon

Boschi sudalpini a carpino nero e orno (ostrieto) Molinio-Pinion (incl. CephalantheroPinion) Pinete subatlantiche su pendii marnosi a gramigna alta Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion Pinete subcontinentali basofile (di bassa altitudine e ad erica e citiso) Ononido-Pinion

Pinete continentali xerofile a ononide Dicrano-Pinion

Pinete mesofile su suolo acido Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti-Piceion) Boschi misti di peccio e abete bianco su suolo con detriti di pendio Larici-Pinetum cembrae Boschi di larice comune e pino cembro, cembrete Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico-Pinion mugo) Boscaglie a pino montano e cardo tuberoso Margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere Aegopodion, Alliarion Margini nitro-mesofili Geranion sanguinei

Margini magri e xero-termofili Berberidion

Cespuglieti xero-termofili su suolo calcareo (a crespino) Calluno-Genistion

Brughiere subatlantiche acidofile Juniperion sabinae

Brughiere continentali a ginepro sabino Ericion (carneae)

Brughiere subalpine su suolo calcareo Juniperion nanae

Brughiere subalpine xerofile su suolo acido a ginepro nano Rhododendro-Vaccinion Brughiere subalpine meso-igrofile su suolo acido a rododendro e mirtillo nero Loiseleurio-Vaccinion Brughiere alpine ventose (brughiere artico-alpine di arbusti nani, brughiere a loiseleuria) Rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati Asplenion serpentini

Rocce serpentinose a piante rupicole Sedo-Veronicion

Tavolati silicatici di bassa altitudine con copertura vegetale Thlaspion rotundifolii Ghiaioni calcarei d'altitudine Drabion hoppeanae

Ghiaioni di calcescisti d'altitudine Petasition paradoxi

Ghiaioni calcarei con vegetazione igrofila Androsacion alpinae

Ghiaioni silicatici d'altitudine ad androsace alpina Galeopsion segetum

Ghiaioni silicatici a vegetazione termofila

Protezione della natura e del paesaggio 20

451.1

Nome scientifico

Italiano

Vegetazione segetale e ruderale Chenopodion rubri

Luoghi con vegetazione avventizia su suoli argillosi da neutri ad acidi Agropyro-Rumicion

Luoghi calpestati umidi (praterie umide
a gramigna e romice)

Onopordion (acanthii) Luoghi a vegetazione ruderale pluriennale termofila (onopordo tomentoso)

Ordinanza

21

451.1

Allegato 283 (art. 20 cpv. 1)

Elenco delle specie vegetali protette Nome scientifico

Italiano

Angiospermae Angiosperme Adonis vernalis L.

Adonide gialla

Androsace sp.

Androsace, tutte le specie Anemone sylvestris L.

Anemone silvestre

Apium repens (Jacq.) Lag.

Sedano strisciante

Aquilegia alpina L.

Aquilegia maggiore

Armeria sp.

Spillone, tutte le specie Artemisia sp. (gruppo A. glacialis) Assenzio (tutte le piccole specie alpine) Asphodelus albus Mill.

Asfodelo montano

Calla palustris L.

Calla palustre

Carex baldensis L.

Carice candida

Daphne alpina L.

Dafne alpina

Daphne cneorum L.

Dafne odorosa

Delphinium elatum L.

Speronella elevata

Dianthus glacialis Haenke Garofano glaciale

Dianthus gratianopolitanus Vill.

Garofano di Grenoble Dianthus superbus L.

Garofano a pennacchio Dictamnus albus L.

Dittamo, Frassinella, Limonella Dracocephalum sp.

Melissa (ambedue le specie) Droseraceae

Drosera (tutte le specie) e l'Aldrovanda Ephedra helvetica C. A. Mey.

Efedra svizzera

Eriophorum gracile Roth Pennacchi gracili

Eritrichium nanum (L.) Gaudin Eritrichio nano

Eryngium alpinum L.

Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi Eryngium campestre L.

Calcatreppola campestre Erythronium dens-canis L.

Dente di cane

Fritillaria meleagris L.

Meleagride comune

Gentiana pneumonanthe L.

Genziana mettinborsa Gladiolus sp.

Gladiolo, tutte le specie Inula helvetica Weber Enula svizzera

Iris pseudacorus L.

Giaggiolo acquatico Iris sibirica L.

Giaggiolo siberiano Leucojum aestivum L.

Campanelle maggiori Lilium bulbiferum L. s.l.

Giglio di San Giovanni (ambedue le sottospecie Giglio rosso e cróceo) Lilium martagon L.

Giglio martagone

83 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

Protezione della natura e del paesaggio 22

451.1

Nome scientifico

Italiano

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Vandellia palustre Melampyrum nemorosum L.

Spigarola violacea

Myosotis rehsteineri Wartm.

Nontiscordardimè di Rehsteiner Nuphar sp.

Ninfea (tutte le specie) Nymphaea alba L.

Ninfea comune

Orchidaceae

Orchidacee (tutte le specie) Paeonia officinalis L.

Peonia selvatica

Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale) Papaveri delle Alpi (tutte le specie) Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

Paradisia

Pulsatilla vulgaris Mill.

Pulsatilla comune

Saxifraga hirculus L.

Sassifraga delle torbiere Sempervivum grandiflorum Haw.

Semprevivo a fiori grandi Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J.

Koch

Semprevivo di Wulfen Silene coronaria (L.) Desr.

Silene coronaria

Sisymbrium supinum L.

Braya supina

Sorbus domestica L.

Sorbo comune

Trapa natans L.

Castagna d'acqua

Trifolium saxatile All.

Trifoglio dei greti Tulipa sp.

Tulipano (tutte le specie) Typha minima Hoppe

Lisca minore

Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

Lisca di Shuttleworth Pteridophyta Pteridofite (felci)

Adiantum capillus-veneris L.

Capelvenere comune

Botrychium sp.

(salvo B. lunaria)

Botrichio (tutte le specie salvo la B. lunaria) Marsilea quadrifolia L.

Trifoglio acquatico comune Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Felce penna di struzzo Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Scolopendria comune

Polystichum braunii (Spenn.) Fée Felce di Braun

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

Felce setifera

Bryophyta

Briofite (muschi, epatiche, antocerote) Barbula asperifolia Mitt.

Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.

Bryum versicolor B. & S.

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. Frullania parvistipula Steph.

Leucobryum glaucum aggr.

Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.

Riccia breidleri Steph.

Ordinanza

23

451.1

Nome scientifico

Italiano

Ricciocarpos natans (L.) Corda Sphagnum sp.

Sfagni (tutte le specie) Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

Lichenes Licheni Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Heterodermia sp.

(tutte le specie)

Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale Leptogium burnetiae Dodge Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

Lobaria sp.

Lichene polmonario (tutte le specie) Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.

Nephroma laevigatum Ach.

Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale Peltigera hymenina (Ach.) Delise Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC. Squamarina lentigera (Weber) Poelt Stereocaulon sp.

(tutte le specie)

Sticta sp.

(tutte le specie)

Usnea cornuta (Körber) Usnea glabrata (Ach.) Vainio Usnea longissima Ach.

Ghirlanda

Usnea wasmuthii (Räsänen) Basidiomycetes Basidiomiceti Boletus regius Krombholz Boleto regale

Clavaria zollingeri Léveille Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod Lariciformes officinalis (Vill.:Fr.) Kotl. & Pouz.

Agarico officinale

Lyophyllum favrei Haller & Haller Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.

Sarcodon joeides (Pass.) Pat.

Squamanita schreieri Imbach Suillus plorans (Roll.) Sing.

Boleto lacrimante

Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.

Agarico calzato

Tricholoma colossum (Fr.) Quélet Agarico gigante

Verpa conica Swartz ex Pers.

(=V. digitaliformis)

Protezione della natura e del paesaggio 24

451.1

Allegato 384 (art. 20 cpv. 2)

Elenco delle specie animali protette Nome scientifico

Italiano

Invertebrata Invertebrati

Mollusca

Molluschi (gasteropodi e bivalvi) Charpentieria thomasiana (Pini) Tandonia nigra (K. Pfeiffer) Trichia biconica (Eder) Unio crassus Philipsson Unio mancus Lamarck

Zoogenetes harpa (Say) Insecta Insetti Odonata Odonati (libellule)

Aeshna caerulea Ström.

Aeshna celeste

Aeshna subarctica Walker Aeshna subarctica

Boyeria irene Fonsc.

Aeshna pacifica

Calopteryx virgo meridionalis Selys Calotterige meridionale Ceriagrion tenellum Villers Agrion delicato

Coenagrion lunulatum Charp.

Agrion a lunule

Coenagrion mercuriale Charp.

Agrion di Mercurio

Epitheca bimaculata Charp.

Cordulia bimaculata Gomphus simillimus Selys Gonfo simille

Gomphus vulgatissimus L.

Gonfo volgare

Lestes dryas Kirby

Leste dryade

Leucorrhinia albifrons Burm.

Leucorrhinia a fronte bianco Leucorrhinia caudalis Charp.

Leucorrhinia a coda larga Leucorrhinia pectoralis Charp.

Leucorrhina a grande torace Nehalennia speciosa Charp.

Dea preziosa

Onychogomphus forcipatus L.

Gonfo a pinze

Onychogomphus uncatus Charp.

Gonfo a uncini

Ophiogomphus cecilia Fourc.

Gonfo serpentino

Oxygastra curtisii Dale Cordulia di Curtis

Sympecma braueri Bianchi Leste di Brauer

Sympetrum depressiusculum Selys Simpetro a corpo depresso Sympetrum flaveolum L.

Simpetro dorato

84 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).

Ordinanza

25

451.1

Nome scientifico

Italiano

Mantodea Mantidi Mantis religiosa L.

Mantide religiosa

Orthoptera

Ortotteri (grilli e cavallette) Aiolopus thalassinus (Fabr.) Calliptamus italicus (L.) Calliptamus siciliae Ramme Chrysochraon keisti Nadig Epacromius tergestinus (Charp.) Ephippiger ephippiger vitium Serville Locusta migratoria cinerascens (Fabr.) Locusta

Oedaleus decorus (Germar6) Oedipoda caerulescens (L.) Oedipoda germanica (Latr.) Pachytrachis striolatus (Fieber) Pholidoptera littoralis insubrica Nadig Platycleis tessellata (Charp.) Polysarcus denticauda (Charp.) Psophus stridulus (L.) Saga pedo (Pallas)

Sphingonotus caerulans (L.) Stethophyma grossum (L.) Tettigonia caudata (Charp.) Neuroptera, Ascalaphidae Neurotteri

Libelloides sp.

Ascalafo (ambedue le specie) Lepidoptera, Papilionidea Lepidotteri (farfalle diurne) Arethusana arethusa Denis & Schiff.

Chazara briseis L.

Briseide

Coenonympha hero L.

Coenonympha oedippus Fabr.

Erebia christi Raetzer Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse Erebia sudetica Staudinger Eurodryas aurinia aurinia Rott.

Iolana iolas (Ochs.) Limenitis populi L.

Lopinga achine Scop.

Lycaeides argyrognomon Bergstr.

Lycaena dispar Haworth Maculinea alcon (Denis & Schiff.) Maculinea arion L.

Maculinea nausithous Bergstr.

Protezione della natura e del paesaggio 26

451.1

Nome scientifico

Italiano

Maculinea teleius Bergstr.

Mellicta britomartis Assmann Mellicta deione Dup.

Parnassius apollo L.

Apollo

Parnassius mnemosyne L.

Mnemosine

Lepidoptera, Hesperioidea Farfalle diurne, esperidi Carcharodus baeticus Rambur Pyrgus cirsii Rambur

Lepidoptera, Sphingidae Farfalle notturne, sfingidi Hyles hippophaes Esper Proserpinus proserpina Pallas Lepidoptera, Lasiocampidae Farfalle notturne, lasiocampidi Eriogaster catax L.

Coleoptera, Carabidae Coleotteri, carabidi Abax oblongus Dej.

Calosoma inquisitor (L.) Calosoma sycophanta (L.) Carabus creutzeri Fabr.

Cychrus cordicollis Chaud.

Cymindis variolosa (Fabr.) Licinus cassideus (Fabr.) Nebria crenatostriata Bassi Platynus cyaneus (Dej.) Poecilus kugelanni (Panz.) Trechus laevipes Jeann.

Coleoptera, Dysticidae Coleotteri acquatici Graphoderus bilineatus (Geer) Coleoptera, Buprestidae Coleotteri, buprestidi Anthaxia candens (Panz.) Anthaxia hungarica (Scop.) Anthaxia manca (L.)

Chalcophora mariana (L.) Coroebus florentinus (Herbst) Coroebus undatus (Fabr.) Dicerca aenea (L.)

Dicerca alni (Fischer) Dicerca berolinensis (Herbst) Dicerca furcata (Thunberg)

Ordinanza

27

451.1

Nome scientifico

Italiano

Dicerca moesta (Fabr.) Eurythyrea austriaca (L.) Eurythyrea micans (Fabr.) Eurythyrea quercus (Hbst.) Poecilonota variolosa (Paykull) Scintillatrix dives (Guillebeau) Scintillatrix mirifica (Mulsant) Scintillatrix rutilans (Fabr.) Coleoptera, Scarabaeidae Coleotteri, scarabei Oryctes nasicornis (L.) Osmoderma eremita (Scop.) Polyphylla fullo (L.) Coleoptera, Lucanidae Coleotteri, lucanidi Lucanus cervus (L.)

Cervo volante

Coleoptera, Cerambycidae Coleotteri, cerambici Akimerus schaefferi (Laich.) Cerambyx cerdo L.

Cerambyx miles Bonelli Corymbia cordigera (Fuesslins) Dorcadion aethiops (Scop.) Dorcadion fuliginator (L.) Dorcatypus tristis (L.) Ergates faber (L.)

Lamia textor (L.)

Lepturobosca virens (L.) Mesosa curculionoides (L.) Morimus asper Sulzer

Necydalis major L.

Necydalis ulmi Chevrolat Pachyta lamed (L.)

Pedostrangalia revestita (L.) Plagionotus detritus (L.) Purpuricenus kaehleri (L.) Rhamnusium bicolor (Schrank) Rosalia alpina (L.)

Saperda octopunctata (Scop.) Saperda perforata (Pallas) Saperda punctata (L.) Saperda similis Laich.

Tragosoma depsarium (L.)

Protezione della natura e del paesaggio 28

451.1

Nome scientifico

Italiano

Hymenoptera, Formicidae Imenotteri, formiche Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum) Formiche rosse dei boschi (del gruppo Formica rufa) Polyergus rufescens (Latr.) Vertebrata

Vertebrati

Amphibia

Anfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) (tutte le specie) Reptilia

tutti i rettili (tartarughe, serpenti, sauri e orbettino) Mammalia Mammiferi Insectivora Insettivori Crocidura leucodon (Hermann) Crocidura ventre bianco Crocidura suaveolens (Pallas) Crocidura minore

Neomys anomalus Cabrera Toporagno acquatico di Miller Neomys fodiens Pennant Toporagno d'acqua

Rodentia Roditori Dryomys nitedula (Pallas) Driomio

Micromys minutus (Pallas) Topolino delle risaie Muscardinus avellanarius L.

Moscardino

Chiroptera

Chirotteri (pipistrelli) (tutte le specie)

Ordinanza

29

451.1

Allegato 485 (art. 20 cpv. 4)

Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale Specie vegetali Nome scientifico

Italiano

Angiospermae Angiosperme Bromus grossus DC.

Forasacco del farro Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Mestolaccia minore

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt Ranocchina flessibile Bryophyta

Briofite (muschi, ecc.) Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii) Andreaea rothii Web. & Mohr Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.

Barbula rigidula ssp. verbana (Nich.&Dix.) Podp.

Bryum argenteum ssp. veronense (De Not.) Amann Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. Frullania cesatiana De Not.

Hypnum sauteri Schimp.

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll. Mannia triandra (Scop.) Grolle Meesia longiseta Hedw.

Orthotrichum rogeri Brid.

Orthotrichum scanicum Grönv.

Pseudoleskea artariae Thér.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Scapania helvetica Gott.

Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll. Scapania scapanioides (Mass.) Grolle Seligeria austriaca Schauer Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh. Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

85 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869, 2001 1662).

Protezione della natura e del paesaggio 30

451.1

Nome scientifico

Italiano

Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora) Specie animali Anellida Anellidi Hirudo officinalis L.

Sanguisuga

Mollusca Molluschi Helix pomatia L.

Lumaca («di Borgogna») Mammalia Mammiferi Insectivora Insettivori Erinaceus europaeus L.

Riccio europeo

Soricidae, sp.

Toporagni (tutte le specie) Rodentia Roditori Gliridae, sp.

Gliridi (tutte le specie)