1
Ordinanza
sulla protezione della natura e del paesaggio
(OPN)
del 16 gennaio 1991 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
visto l'articolo 44 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19793 per la conservazione della
vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa,4 ordina:
Sezione 1:
Protezione della natura, protezione del paesaggio
e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento
dei compiti della Confederazione5
Art. 1
6
Nell'adempimento dei compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN e nell'elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto
delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della
conservazione dei monumenti storici.
RU 1991 249
1
RS 451
2
RS 814.01
3
RS 0.455
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000
1869).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
7
RS 700
451.1
Protezione della natura e del paesaggio 2
451.1
Art. 2
Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura,
della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti
storici8
1
L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) sono a disposizione delle competenti autorità incaricate
di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.
2
Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN. La collaborazione dell'UFAFP e dell'UFC è retta dall'articolo 3 capoverso 4 LPN.9 3
I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti
storici nell'adempimento dei compiti che incombono loro giusta l'articolo 1.10 4
L'UFAFP e l'UFC (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici
(cpv. 3) determinano nell'ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere
giusta l'articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23
cpv. 2).11
Art. 3
12
Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione
della natura, alla protezione del paesaggio
e alla conservazione dei monumenti storici13
Art. 4
Domanda e proposta
1
Le domande d'aiuto finanziario per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione giusta l'articolo 13 LPN devono essere inviate ai servizi cantonali competenti (art. 26 cpv. 1).14 Queste le trasmettono all'UFAFP o all'UFC allegandovi le
loro proposte nonché le indicazioni e i documenti necessari.
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
9
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
10
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
11
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
12
Abrogato dal n.I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).
13
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
14
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
Ordinanza
3
451.1
2
L'UFAFP e l'UFC emanano direttive concernenti le informazioni e i documenti che devono essere allegati alla proposta.
3
Le domande devono essere presentate prima dell'esecuzione delle misure previste.
D'intesa con l'UFAFP o l'UFC, i servizi cantonali competenti possono autorizzare
l'avvio anticipato:15
a.
di misure urgenti;
b.
di prestazioni rinnovabili periodicamente; c.
di misure prese in base a decisioni emanate su ricorsi cresciute in giudicato.
4
Se le misure previste richiedono modificazioni notevoli o spese supplementari, è necessario presentare immediatamente una domanda complementare. In caso contrario l'UFAFP o l'UFC possono rifiutare un aumento del sussidio federale assegnato.16
Art. 5
Aliquota del sussidio 1
Dopo aver fissato un importo massimo, l'aiuto finanziario è calcolato in percentuale delle spese e ammonta, secondo la capacità finanziaria del Cantone:
a.
al 20-35 per cento per oggetti d'importanza nazionale; b.
al 15-25 per cento per oggetti d'importanza regionale; c.
al 10-15 per cento per oggetti d'importanza locale.
1bis
L'aliquota del sussidio può essere aumentata, per tutti gli oggetti, al massimo al 45 per cento delle spese, se è comprovato che l'aliquota prevista dal capoverso 1 non
permette di finanziare le misure indispensabili.17 2
L'assegnazione di un aiuto finanziario è subordinata alla concessione da parte del Cantone di una prestazione corrispondente alla sua capacità finanziaria. Le prestazioni degli enti locali di diritto pubblico del Cantone sono computate all'importo che
esso ha concesso. Di regola, quest'ultimo ammonta almeno:18 a.
al 30-45 per cento per oggetti d'importanza nazionale; b.
al 25-35 per cento per oggetti d'importanza regionale; c.
al 20-25 per cento per oggetti d'importanza locale.
15
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
16
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
17
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
18
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.
Protezione della natura e del paesaggio 4
451.1
3
In casi fondati, i sussidi accordati da organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici oppure da parrocchie, possono essere computati, con il loro accordo, all'importo del Cantone.19 4
L'aliquota del sussidio può essere ridotta se: a.
il beneficiario ha un notevole interesse personale nelle misure previste; b.
il beneficiario non offre il contributo personale ragionevolmente esigibile e
non sfrutta le altre possibilità di finanziamento, oppure c.
la partecipazione finanziaria del Cantone è insufficiente.
5
Gli aiuti finanziari possono essere fissati, d'intesa con i servizi cantonali competenti, forfettariamente o complessivamente, se in tal modo si può raggiungere lo scopo prefissato.20
Art. 6
Spese sussidiabili
1
Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l'adeguata esecuzione dei compiti.
2
Nel caso di lavoro di manutenzione e di restauro di un oggetto, possono essere accordati in particolare anche sussidi per misure eseguite per conservarne il valore e il
carattere (compresa la parte corrispondente degli onorari degli specialisti).
3
Non sono sussidiabili: a.
gli interessi del capitale destinato al finanziamento delle opere; b.
i lavori e le misure eseguiti allo scopo di rendere un oggetto più redditizio.
Art. 7
Disposizioni accessorie 1
L'assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:
a.
l'oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata; b.
l'oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l'approvazione dell'UFAFP o
dell'UFC;
c.
il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato
dell'oggetto;
d.21 una persona designata dall'UFAFP o dall'UFC può effettuare le opportune ispezioni durante l'esecuzione di lavori all'oggetto; 19
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225). Nel settore della conservazione dei monumenti storici, questa disposizione è applicabile soltanto a partire dal 1° gen. 2000 (n. III di detta modificazione). Per il testo originale vedi RU 1991 249.
20
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
21
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
Ordinanza
5
451.1
e.
...22
f.23 tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all'UFAFP o all'UFC;
g.24 sull'oggetto è apposta un'iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
h.
sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione; i.
qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all'UFAFP o all'UFC; k.
lo stato dell'oggetto può essere controllato; l.
l'oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.
2
L'UFAFP e l'UFC possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un'archiviazione appropriata e l'accesso presso il Cantone sono garantiti.25
Art. 8
26
fondiari dall'obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e
di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono
conto dell'importanza dell'oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle
possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.
Art. 9
27
Gli aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso dall'UFAFP o dall'UFC.
2
La presente disposizione vale anche per l'esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell'apertura di una procedura d'espropriazione, 15 LPN.
Art. 10
Pagamento del sussidio 1
L'aiuto finanziario assegnato è pagato in base al conteggio verificato e approvato dal servizio cantonale competente.28 Il conteggio è allestito secondo le direttive del22
Abrogata dal n. I dell'O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225).
23
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
24
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
25
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
26
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
27
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
28
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
Protezione della natura e del paesaggio 6
451.1
l'UFAFP e dell'UFC. I documenti giustificativi originali devono essere presentati
all'UFAFP o all'UFC solo se richiesti espressamente. Devono essere restituiti al richiedente soltanto a pagamento avvenuto.
2
In casi fondati sono possibili pagamenti parziali o anticipati.
Art. 11
Inadempimento totale o parziale dei compiti Se, malgrado un'intimazione, il beneficiario del sussidio non adempie in tutto o in
parte il proprio compito, l'aiuto finanziario non sarà versato o sarà ridotto. Può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi già pagati, con un interesse annuo del 5 per cento a partire dal giorno del pagamento.
Art. 12
Sussidi a organizzazioni29 1
Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto
a un aiuto finanziario giusta l'articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all'UFAFP o all'UFC.30 Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull'attività dell'associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d'interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.
2
Aiuti finanziari per attività d'interesse nazionale possono essere concessi anche a: a.
organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del
paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; b.
segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione
della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.31
a32 Ricerca, formazione, relazioni pubbliche 1
Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall'articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all'UFAFP o all'UFC.
2
Per il resto, gli articoli 4, 6, e 9-11 sono applicabili per analogia.
29
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
30
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
31
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
32
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Ordinanza
7
451.1
Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene
Art. 13
Principio
La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile,
per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale
(biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell'agricoltura
e dell'economia forestale e quelli della protezione della natura e del paesaggio.
Art. 14
33
selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15)
e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
2 La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata: a.
da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro molteplicità biologica; b.
da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione; c.
da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri; d.
dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico; e.
dall'elaborazione di dati scientifici di base.
3 I biotopi degni di protezione sono designati sulla base: a.
dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da
specie indicatrici;
b.
delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20; c.
dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca; d.
delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi
rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAFP; e.
di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il
collegamento fra i biotopi.
4 I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d
alle particolarità regionali.
5 I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.
33
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000
1869).
Protezione della natura e del paesaggio 8
451.1
6 Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione
può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad
un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione
giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare: a.
la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; b.
la sua funzione compensatrice per l'economia della natura; c.
la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione; d.
la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
7 L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve
essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.
Art. 15
Compensazione ecologica 1
La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire
la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e
moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.
2
Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell'agricoltura si applica la definizione della compensazione ecologica data nell'ordinanza del 26 aprile 199334 sui
contributi a fini ecologici.35
Art. 16
Designazione dei biotopi d'importanza nazionale 1
La designazione dei biotopi d'importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti
protettivi giusta l'articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).
2
Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.
Art. 17
Protezione e manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale 1
I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale e ne regolano il finanziamento.
2
La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per 34
[RU 1993 1581, 1994 766 1688 all. 2 n. 2, 1995 917, 1996 1007 art. 41] 35
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Ordinanza
9
451.1
cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. In casi eccezionali può assumere le spese complessive.36 3
Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.
Art. 18
Sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale
e per la compensazione ecologica 1
La Confederazione sostiene i Cantoni, secondo la capacità finanziaria, accordando loro sussidi per i biotopi d'importanza regionale e locale e per la compensazione
ecologica nella misura del: a.
30-40 per cento per gli oggetti d'importanza regionale; b.
20-25 per cento per gli oggetti d'importanza locale.
2
La Confederazione può aumentare queste aliquote al massimo del 10 per cento nel caso di Cantoni per i quali tali compiti rappresentano un onere troppo gravoso.
3
Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e 6 a 10.
Art. 19
37
stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile di cui agli articoli 40-54
dell'ordinanza del 7 dicembre 199838 sui pagamenti diretti e conformemente all'ordinanza del 4 aprile 200139 sulla qualità ecologica.
Art. 20
Protezione delle specie 1
È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di
natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.
2
Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 198640, le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato: a.
uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne,
distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova; b.
portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi
uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.
36
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
37
Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 4 apr. 2001 sulla qualità ecologica
(RS 910.14).
38
RS 910.13
39
RS 910.14
40
RS 922.0
Protezione della natura e del paesaggio 10
451.1
3
L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN: a.
se questi provvedimenti servono a mantenere la varietà biologica; b.
per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a
un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure
almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.
4
I Cantoni, previa consultazione dell'UFAFP, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4.41 5
Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN.42
Art. 21
Reintroduzione di piante e animali Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione
di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:43 a.
esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente; b.
siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione
della specie;
c.
non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie
e la conservazione delle loro particolarità genetiche.
Sezione 3a: Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale44
a45 Protezione delle paludi La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale nonché la loro protezione e manutenzione sono disciplinate dagli articoli 16, 17 e 19.
41
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000
1869).
42
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
43
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
44
Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
45
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Ordinanza
11
451.1
Art. 22
46
La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un'ordinanza separata (inventario).
2
I Cantoni, sentito l'UFAFP, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.
3
La Confederazione partecipa al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione con un'indennità pari al 60-75 per cento delle spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni. Può aumentare questa aliquota al massimo del 15 per
cento per i Cantoni che sopportano un forte onere per la protezione delle zone palustri e dei biotopi. Per il resto, le disposizioni degli articoli 4, 5 capoverso 5 e degli
articoli 6-10 si applicano per analogia.
4
L'indennità per i biotopi d'importanza nazionale, situati in zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, è disciplinata dagli articoli 17 e 19.
Sezione 4: Esecuzione
Art. 23
Organi federali
1
L'UFAFP e l'UFC sono gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici. Sono
incaricati dell'esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano
competenti in materia.47 1bis L'UFAFP e l'UFC collaborano giusta l'articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre
autorità federali competenti per l'esecuzione.48 2
La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura,
la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.49 46
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
47
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
48
Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
49
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
Protezione della natura e del paesaggio 12
451.1
Art. 24
50
La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d'attività e
delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il
presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.
2
L'UFAFP e l'UFC possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le
commissioni nonché l'UFAFP e l'UFC nei loro settori di specializzazione.
3
Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) approva quello della CFMS.51 4
L'UFAFP e l'UFC si incaricano dei segretariati, le cui spese sono a carico dei corrispondenti crediti.
5
La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.52
Art. 25
Compiti della CFNP e della CFMS 53 1
La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti: a.54 consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
b.
collaborano consultivamente all'applicazione della LPN; c.
collaborano all'elaborazione e all'aggiornamento degli inventari di oggetti
d'importanza nazionale; d.55 elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN); e.56 elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l'articolo 2 LPN potrebbe
danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l'articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un'importanza particolare.
50
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
51
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
52
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
53
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
54
Nuovo testo giusta il n. II1dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
55
Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
56
Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Ordinanza
13
451.1
2
La CFMS ha inoltre i seguenti compiti: a.
su richiesta dell'UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici; b.
cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate
e promuove l'attività pratica e teorica di base.57 3
L'UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell'attuazione di provvedimenti.58
Art. 26
Compiti dei Cantoni
1
I Cantoni assicurano un'esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della
protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei
monumenti storici e li comunicano all'UFAFP o all'UFC.59 2
I Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale (art. 1 dell'O del 2 ott. 198960 sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali
la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza.
Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio
tengano conto delle misure di protezione.
Art. 27
Comunicazione di testi legali e decisioni 1
I Cantoni comunicano all'UFAFP o all'UFC i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.61 2
Le autorità competenti comunicano all'UFAFP le seguenti decisioni: a.
eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv.
1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3); b.
rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN); c.
decisioni d'accertamento nell'ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4); d.
decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN); e.62 decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d'importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle
zone palustri (art. 23b LPN).
Protezione della natura e del paesaggio 14
451.1
3
Se la CFNP, la CFMS, l'UFAFP e l'UFC hanno collaborato ad un progetto giusta l'articolo 2, l'autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.
a63 Sorveglianza e controllo dei risultati 1 L'UFAFP provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono
completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l'UFAFP mettendogli a disposizione i propri atti.
2 L'UFAFP e l'UFC effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle
misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 28
Abrogazione del diritto previgente Sono abrogate:
a.
l'ordinanza d'esecuzione del 27 dicembre 196664 della legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio; b.
la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 198865 concernente l'applicazione dell'articolo 18d LPN.
Art. 29
Disposizione transitoria 1
Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d'importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale
(art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati: a.
i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo
stato dei biotopi considerati d'importanza nazionale in base alle informazioni
e alla documentazione disponibili non si deteriori; 57
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
58
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
59
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
60
RS 700.1
61
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
62
Introdotto dal n. II 1 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).
63
Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
64
[RU 1966 1688, 1967 282, 1977 2273 n. I 41, 1985 670 n. I 5, 1986 988] 65
Non pubblicata nella RU.
Ordinanza
15
451.1
b.66 in caso di domande di sussidi l'UFAFP stabilisce l'importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della
documentazione disponibili; c.67 i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d'urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d'importanza
nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si
deteriori.
2
Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dall'articolo 17, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall'articolo 22.68 3
Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d'urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli
ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.69
Art. 30
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.
66
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
67
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
68
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU 1996 225).
69
Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
Protezione della natura e del paesaggio 16
451.1
Allegato 170 (art. 14 cpv. 3)
Elenco degli ambienti naturali degni di protezione Nome scientifico
Italiano
Sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici
Adiantion Stillicidi delle rupi calcaree
con copertura vegetale Cratoneurion (commutati) Sorgenti alcaline con copertura vegetale Cardamino-Montion
Sorgenti acide con copertura vegetale Ranunculion fluitantis Zona del barbo e dell'abramide Glycerio-Sparganion
Rive delle acque correnti con copertura
vegetale
Charion
Acque con vegetazione di piante non
vascolari sommerse
Potamion
Acque con vegetazione di piante
vascolari sommerse
Lemnion
Acque con vegetazione natante Nymphaeion
Acque con vegetazione stagnante Torbiere alte e di transizione
Sphagnion magellanici Torbiere a sfagni
Caricion lasiocarpae Torbiere di transizione Sphagno-Utricularion
Depressioni allagate a erba-vescica Betulion pubescentis
Boschi di betulla su suolo torboso Piceo-Vaccinienion uliginosi
(Sphagno-Pinetum mugi) Pinete a pino montano su suolo torboso Sphagno-Piceetum
Peccete su suolo torboso Rive, zone d'interramento e paludi Phragmition
Canneti litorali
Phalaridion
Canneti palustri
Littorellion
Greti con copertura vegetale temporanea Magnocaricion
Paludi a grandi carici Cladietum
Acquitrini a falasco Caricion fuscae
Paludi a piccole carici acidofile Caricion davallianae, Rhynchosporion Paludi a piccole carici neutro-basofile Calthion
Prati acquitrinosi a calta Molinion
Prati acquitrinosi a gramigna altissima Filipendulion
Prati acquitrinosi a erbe alte (olmaria) 70
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000
1869).
Ordinanza
17
451.1
Nome scientifico
Italiano
Prati aridi e magri, pascoli Alysso-Sedion
Tavolati calcarei di bassa altitudine con
copertura vegetale
Caricion ferrugineae Prati freschi e pascoli su suolo calcareo
a carice
Elynion
Creste e dossi ventosi a suolo calcareo
con copertura vegetale Arabidion caeruleae
Vallette nivali a suolo calcareo Salicion herbaceae
Vallette nivali a suolo acido Stipo-Poion
Praterie steppiche tipiche Cirsio-Brachypodion
Praterie continentali semiaride Xerobromion
Praterie medioeuropee aride a forasacco Diplachnion
Prati insubrici aridi su suolo acido Mesobromion
Praterie medioeuropee semiaride a forasacco Vegetazione e suoli golenali
Epilobion fleischeri Suoli alluvionali con vegetazione
pioniera erbacea
Caricion bicolori-atrofuscae Rive dei torrenti alpini con vegetazione
pioniera (carici artiche relitte) Nanocyperion
Luoghi con vegetazione di erbe basse
annuali igrofile (giunchi nani) Bidention
Luoghi con vegetazione di erbe alte annuali nitrofile (giunchi nani) Salicion elaeagni
Saliceti arbustivi alluvionali Salicion cinereae
Saliceti arbustivi palustri Alnion glutinosae
Ontaneti su suolo fradicio a ontano comune Salicion albae
Saliceti alluvionali a salice comune Alnion incanae
Ontaneti alluvionali a ontano bianco Fraxinion
Frassineti umidi
Boschi di gola, di pendio ripido, termofili
Lunario-Acerion Acerete di forra meso-igrofile (boschi di
acero su suolo detritico, boschi di forra a
lunaria
Tilion platyphylli
Boschi misti termofili su suolo detritico
a tiglio
Cephalanthero-Fagenion Faggete xero-termofile su suolo calcareo
a orchidee
Carpinion betuli
Quercete a carpino
Quercion pubescenti-petraeae Quercete a roverella e quercia rovere Orno-Ostryon
Boschi sudalpini a carpino nero e orno
(ostrieto)
Protezione della natura e del paesaggio 18
451.1
Nome scientifico
Italiano
Molinio-Pinion (incl. CephalantheroPinion) Pinete subatlantiche su pendii marnosi a
gramigna alta
Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion Pinete subcontinentali basofile (di bassa
altitudine e ad erica e citiso) Ononido-Pinion
Pinete continentali xerofile a ononide Dicrano-Pinion
Pinete mesofile su suolo acido Asplenio-Abieti-Piceetum
(Abieti-Piceion)
Boschi misti di peccio e abete bianco su
suolo con detriti di pendio Larici-Pinetum cembrae Boschi di larice comune e pino cembro,
cembrete
Cirsio tuberosi-Pinetum montanae
(Erico-Pinion mugo)
Boscaglie a pino montano e cardo tuberoso Margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere
Aegopodion, Alliarion Margini nitro-mesofili Geranion sanguinei
Margini magri e xero-termofili Berberidion
Cespuglieti xero-termofili su suolo
calcareo (a crespino)
Calluno-Genistion
Brughiere subatlantiche acidofile Juniperion sabinae
Brughiere continentali a ginepro sabino Ericion (carneae)
Brughiere subalpine su suolo calcareo Juniperion nanae
Brughiere subalpine xerofile su suolo
acido a ginepro nano
Rhododendro-Vaccinion Brughiere subalpine meso-igrofile su
suolo acido a rododendro e mirtillo nero Loiseleurio-Vaccinion Brughiere alpine ventose (brughiere
artico-alpine di arbusti nani, brughiere a
loiseleuria)
Rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati
Asplenion serpentini Rocce serpentinose a piante rupicole Sedo-Veronicion
Tavolati silicatici di bassa altitudine con
copertura vegetale
Thlaspion rotundifolii Ghiaioni calcarei d'altitudine Drabion hoppeanae
Ghiaioni di calcescisti d'altitudine Petasition paradoxi
Ghiaioni calcarei con vegetazione igrofila Androsacion alpinae
Ghiaioni silicatici d'altitudine ad androsace alpina Galeopsion segetum
Ghiaioni silicatici a vegetazione termofila
Ordinanza
19
451.1
Nome scientifico
Italiano
Vegetazione segetale e ruderale
Chenopodion rubri Luoghi con vegetazione avventizia su
suoli argillosi da neutri ad acidi Agropyro-Rumicion
Luoghi calpestati umidi (praterie umide
a gramigna e romice)
Onopordion (acanthii) Luoghi a vegetazione ruderale pluriennale termofila (onopordo tomentoso)
Protezione della natura e del paesaggio 20
451.1
Allegato 271 (art. 20 cpv. 1)
Elenco delle specie vegetali protette Nome scientifico
Italiano
Angiospermae Angiosperme
Adonis vernalis L.
Adonide gialla
Androsace sp.
Androsace, tutte le specie Anemone sylvestris L.
Anemone silvestre
Apium repens (Jacq.) Lag.
Sedano strisciante
Aquilegia alpina L.
Aquilegia maggiore
Armeria sp.
Spillone, tutte le specie Artemisia sp. (gruppo A. glacialis) Assenzio (tutte le piccole specie alpine) Asphodelus albus Mill.
Asfodelo montano
Calla palustris L.
Calla palustre
Carex baldensis L.
Carice candida
Daphne alpina L.
Dafne alpina
Daphne cneorum L.
Dafne odorosa
Delphinium elatum L.
Speronella elevata
Dianthus glacialis Haenke Garofano glaciale
Dianthus gratianopolitanus Vill.
Garofano di Grenoble Dianthus superbus L.
Garofano a pennacchio Dictamnus albus L.
Dittamo, Frassinella, Limonella Dracocephalum sp.
Melissa (ambedue le specie) Droseraceae
Drosera (tutte le specie) e l'Aldrovanda Ephedra helvetica C. A. Mey.
Efedra svizzera
Eriophorum gracile Roth Pennacchi gracili
Eritrichium nanum (L.) Gaudin Eritrichio nano
Eryngium alpinum L.
Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi Eryngium campestre L.
Calcatreppola campestre Erythronium dens-canis L.
Dente di cane
Fritillaria meleagris L.
Meleagride comune
Gentiana pneumonanthe L.
Genziana mettinborsa Gladiolus sp.
Gladiolo, tutte le specie Inula helvetica Weber Enula svizzera
Iris pseudacorus L.
Giaggiolo acquatico Iris sibirica L.
Giaggiolo siberiano Leucojum aestivum L.
Campanelle maggiori Lilium bulbiferum L. s.l.
Giglio di San Giovanni (ambedue
le sottospecie Giglio rosso e cróceo) Lilium martagon L.
Giglio martagone
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Vandellia palustre
71
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000
1869).
Ordinanza
21
451.1
Nome scientifico
Italiano
Melampyrum nemorosum L.
Spigarola violacea
Myosotis rehsteineri Wartm.
Nontiscordardimè di Rehsteiner Nuphar sp.
Ninfea (tutte le specie) Nymphaea alba L.
Ninfea comune
Orchidaceae
Orchidacee (tutte le specie) Paeonia officinalis L.
Peonia selvatica
Papaver f. alpinum (aurantiacum,
sendtneri, occidentale) Papaveri delle Alpi (tutte le specie) Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
Paradisia
Pulsatilla vulgaris Mill.
Pulsatilla comune
Saxifraga hirculus L.
Sassifraga delle torbiere Sempervivum grandiflorum Haw.
Semprevivo a fiori grandi Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J.
Koch
Semprevivo di Wulfen Silene coronaria (L.) Desr.
Silene coronaria
Sisymbrium supinum L.
Braya supina
Sorbus domestica L.
Sorbo comune
Trapa natans L.
Castagna d'acqua
Trifolium saxatile All.
Trifoglio dei greti Tulipa sp.
Tulipano (tutte le specie) Typha minima Hoppe
Lisca minore
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch &
Sond.
Lisca di Shuttleworth Pteridophyta
Pteridofite (felci) Adiantum capillus-veneris L.
Capelvenere comune
Botrychium sp.
(salvo B. lunaria)
Botrichio
(tutte le specie salvo la B. lunaria) Marsilea quadrifolia L.
Trifoglio acquatico comune Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Felce penna di struzzo Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Scolopendria comune
Polystichum braunii (Spenn.) Fée Felce di Braun
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.
Felce setifera
Bryophyta
Briofite (muschi, epatiche, antocerote) Barbula asperifolia Mitt.
Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
Bryum versicolor B. & S.
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
Frullania parvistipula Steph.
Leucobryum glaucum aggr.
Phaeoceros laevis (L.) Prosk.
Riccia breidleri Steph.
Ricciocarpos natans (L.) Corda
Sphagnum sp.
Sfagni (tutte le specie) Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.
Protezione della natura e del paesaggio 22
451.1
Nome scientifico
Italiano
Lichenes
Licheni
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
Heterodermia sp.
(tutte le specie)
Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale
Leptogium burnetiae Dodge
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.
Lobaria sp.
Lichene polmonario (tutte le specie) Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
Nephroma laevigatum Ach.
Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale
Peltigera hymenina (Ach.) Delise
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer)
Hue
Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio
Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.
Squamarina lentigera (Weber) Poelt
Stereocaulon sp.
(tutte le specie)
Sticta sp.
(tutte le specie)
Usnea cornuta (Körber)
Usnea glabrata (Ach.) Vainio
Usnea longissima Ach.
Ghirlanda
Usnea wasmuthii (Räsänen) Basidiomycetes Basidiomiceti
Boletus regius Krombholz Boleto regale
Clavaria zollingeri Léveille
Hygrocybe calyptraeformis
(Berk. & Br.) Fayod
Lariciformes officinalis (Vill.:Fr.)
Kotl. & Pouz.
Agarico officinale
Lyophyllum favrei Haller & Haller
Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.
Sarcodon joeides (Pass.) Pat.
Squamanita schreieri Imbach
Suillus plorans (Roll.) Sing.
Boleto lacrimante
Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.
Agarico calzato
Tricholoma colossum (Fr.) Quélet Agarico gigante
Verpa conica Swartz ex Pers.
(=V. digitaliformis)
Ordinanza
23
451.1
Allegato 372 (art. 20 cpv. 2)
Elenco delle specie animali protette Nome scientifico
Italiano
Invertebrata Invertebrati
Mollusca
Molluschi (gasteropodi e bivalvi) Charpentieria thomasiana (Pini)
Tandonia nigra (K. Pfeiffer)
Trichia biconica (Eder)
Unio crassus Philipsson
Unio mancus Lamarck
Zoogenetes harpa (Say) Insecta
Insetti
Odonata
Odonati (libellule) Aeshna caerulea Ström.
Aeshna celeste
Aeshna subarctica Walker Aeshna subarctica
Boyeria irene Fonsc.
Aeshna pacifica
Calopteryx virgo meridionalis Selys Calotterige meridionale Ceriagrion tenellum Villers Agrion delicato
Coenagrion lunulatum Charp.
Agrion a lunule
Coenagrion mercuriale Charp.
Agrion di Mercurio
Epitheca bimaculata Charp.
Cordulia bimaculata Gomphus simillimus Selys Gonfo simille
Gomphus vulgatissimus L.
Gonfo volgare
Lestes dryas Kirby
Leste dryade
Leucorrhinia albifrons Burm.
Leucorrhinia a fronte bianco Leucorrhinia caudalis Charp.
Leucorrhinia a coda larga Leucorrhinia pectoralis Charp.
Leucorrhina a grande torace Nehalennia speciosa Charp.
Dea preziosa
Onychogomphus forcipatus L.
Gonfo a pinze
Onychogomphus uncatus Charp.
Gonfo a uncini
Ophiogomphus cecilia Fourc.
Gonfo serpentino
Oxygastra curtisii Dale Cordulia di Curtis
Sympecma braueri Bianchi Leste di Brauer
Sympetrum depressiusculum Selys Simpetro a corpo depresso Sympetrum flaveolum L.
Simpetro dorato
72
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000
1869).
Protezione della natura e del paesaggio 24
451.1
Nome scientifico
Italiano
Mantodea
Mantidi
Mantis religiosa L.
Mantide religiosa
Orthoptera
Ortotteri (grilli e cavallette) Aiolopus thalassinus (Fabr.)
Calliptamus italicus (L.)
Calliptamus siciliae Ramme
Chrysochraon keisti Nadig
Epacromius tergestinus (Charp.)
Ephippiger ephippiger vitium Serville
Locusta migratoria cinerascens (Fabr.) Locusta
Oedaleus decorus (Germar6)
Oedipoda caerulescens (L.)
Oedipoda germanica (Latr.)
Pachytrachis striolatus (Fieber)
Pholidoptera littoralis insubrica Nadig
Platycleis tessellata (Charp.)
Polysarcus denticauda (Charp.)
Psophus stridulus (L.)
Saga pedo (Pallas)
Sphingonotus caerulans (L.)
Stethophyma grossum (L.)
Tettigonia caudata (Charp.) Neuroptera, Ascalaphidae Neurotteri
Libelloides sp.
Ascalafo (ambedue le specie) Lepidoptera, Papilionidea Lepidotteri (farfalle diurne) Arethusana arethusa Denis & Schiff.
Chazara briseis L.
Briseide
Coenonympha hero L.
Coenonympha oedippus Fabr.
Erebia christi Raetzer
Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse
Erebia sudetica Staudinger
Eurodryas aurinia aurinia Rott.
Iolana iolas (Ochs.)
Limenitis populi L.
Lopinga achine Scop.
Lycaeides argyrognomon Bergstr.
Lycaena dispar Haworth
Maculinea alcon (Denis & Schiff.)
Maculinea arion L.
Maculinea nausithous Bergstr.
Maculinea teleius Bergstr.
Ordinanza
25
451.1
Nome scientifico
Italiano
Mellicta britomartis Assmann
Mellicta deione Dup.
Parnassius apollo L.
Apollo
Parnassius mnemosyne L.
Mnemosine
Lepidoptera, Hesperioidea Farfalle diurne, esperidi Carcharodus baeticus Rambur
Pyrgus cirsii Rambur
Lepidoptera, Sphingidae Farfalle notturne, sfingidi Hyles hippophaes Esper
Proserpinus proserpina Pallas Lepidoptera, Lasiocampidae Farfalle notturne, lasiocampidi Eriogaster catax L.
Coleoptera, Carabidae Coleotteri, carabidi Abax oblongus Dej.
Calosoma inquisitor (L.)
Calosoma sycophanta (L.)
Carabus creutzeri Fabr.
Cychrus cordicollis Chaud.
Cymindis variolosa (Fabr.)
Licinus cassideus (Fabr.)
Nebria crenatostriata Bassi
Platynus cyaneus (Dej.)
Poecilus kugelanni (Panz.)
Trechus laevipes Jeann.
Coleoptera, Dysticidae Coleotteri acquatici Graphoderus bilineatus (Geer) Coleoptera, Buprestidae Coleotteri, buprestidi Anthaxia candens (Panz.)
Anthaxia hungarica (Scop.)
Anthaxia manca (L.)
Chalcophora mariana (L.)
Coroebus florentinus (Herbst)
Coroebus undatus (Fabr.)
Dicerca aenea (L.)
Dicerca alni (Fischer)
Dicerca berolinensis (Herbst)
Dicerca furcata (Thunberg)
Dicerca moesta (Fabr.)
Eurythyrea austriaca (L.)
Eurythyrea micans (Fabr.)
Eurythyrea quercus (Hbst.)
Protezione della natura e del paesaggio 26
451.1
Nome scientifico
Italiano
Poecilonota variolosa (Paykull)
Scintillatrix dives (Guillebeau)
Scintillatrix mirifica (Mulsant)
Scintillatrix rutilans (Fabr.) Coleoptera, Scarabaeidae Coleotteri, scarabei Oryctes nasicornis (L.)
Osmoderma eremita (Scop.)
Polyphylla fullo (L.)
Coleoptera, Lucanidae Coleotteri, lucanidi Lucanus cervus (L.)
Cervo volante
Coleoptera, Cerambycidae Coleotteri, cerambici Akimerus schaefferi (Laich.)
Cerambyx cerdo L.
Cerambyx miles Bonelli
Corymbia cordigera (Fuesslins)
Dorcadion aethiops (Scop.)
Dorcadion fuliginator (L.)
Dorcatypus tristis (L.)
Ergates faber (L.)
Lamia textor (L.)
Lepturobosca virens (L.)
Mesosa curculionoides (L.)
Morimus asper Sulzer
Necydalis major L.
Necydalis ulmi Chevrolat
Pachyta lamed (L.)
Pedostrangalia revestita (L.)
Plagionotus detritus (L.)
Purpuricenus kaehleri (L.)
Rhamnusium bicolor (Schrank)
Rosalia alpina (L.)
Saperda octopunctata (Scop.)
Saperda perforata (Pallas)
Saperda punctata (L.)
Saperda similis Laich.
Tragosoma depsarium (L.) Hymenoptera, Formicidae Imenotteri, formiche Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris,
paralugubris, polyctena, pratensis,
truncorum)
Formiche rosse dei boschi
(del gruppo Formica rufa) Polyergus rufescens (Latr.)
Ordinanza
27
451.1
Nome scientifico
Italiano
Vertebrata
Vertebrati
Amphibia
Anfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre
e tritoni) (tutte le specie) Reptilia
tutti i rettili (tartarughe, serpenti, sauri e
orbettino)
Mammalia
Mammiferi
Insectivora
Insettivori
Crocidura leucodon (Hermann) Crocidura ventre bianco Crocidura suaveolens (Pallas) Crocidura minore
Neomys anomalus Cabrera Toporagno acquatico di Miller Neomys fodiens Pennant Toporagno d'acqua
Rodentia
Roditori
Dryomys nitedula (Pallas) Driomio
Micromys minutus (Pallas) Topolino delle risaie Muscardinus avellanarius L.
Moscardino
Chiroptera
Chirotteri (pipistrelli) (tutte le specie)
Protezione della natura e del paesaggio 28
451.1
Allegato 473 (art. 20 cpv. 4)
Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale Specie vegetali
Nome scientifico Italiano
Angiospermae Angiosperme
Bromus grossus DC.
Forasacco del farro Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Mestolaccia minore
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E.
Schmidt
Ranocchina flessibile Bryophyta
Briofite (muschi, ecc.) Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata
(Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)
Andreaea rothii Web. & Mohr
Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.
Bryum argenteum Hedw.
Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. &
Nestl.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Frullania cesatiana De Not.
Hypnum sauteri Schimp.
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.
Mannia triandra (Scop.) Grolle
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Scapania helvetica Gott.
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.
Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.
Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora
(Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora) 73
Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000
1869).
Ordinanza
29
451.1
Specie animali
Nome scientifico Italiano
Anellida
Anellidi
Hirudo officinalis L.
Sanguisuga
Mollusca
Molluschi
Helix pomatia L.
Lumaca («di Borgogna») Mammalia
Mammiferi
Insectivora
Insettivori
Erinaceus europaeus L.
Riccio europeo
Soricidae, sp.
Toporagni (tutte le specie) Rodentia
Roditori
Gliridae, sp.
Gliridi (tutte le specie)
Protezione della natura e del paesaggio 30
451.1