01.01.2022 - * / In vigore
01.11.2021 - 31.12.2021
28.05.2020 - 31.10.2021
01.02.2020 - 27.05.2020
01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2015 - 31.12.2017
01.09.2013 - 31.12.2014
01.01.2011 - 31.08.2013
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01.09.2007 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35
capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed); visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Art. 1

Rilascio dei diplomi federali 1

I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2

Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame competente.

3

Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata.

4

Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'UFSP.


Art. 2

Titoli federali di perfezionamento 1

Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento: a. medico generico ai sensi dell'allegato 1; b. medico specialista in uno dei settori di cui all'allegato 1; c. dentista specialista ai sensi dell'allegato 2; d. chiropratico specialista ai sensi dell'allegato 3.

2

Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'UFSP.

RU 2007 4055 1 RS

811.11

2 RS

172.010

811.112.0

Professioni sanitarie 2

811.112.0


Art. 3

Rilascio I diplomi federali e i titoli federali di perfezionamento sono rilasciati in base alla situazione secondo il diritto civile alla data del loro conseguimento.


Art. 4

Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS 1

Sono riconosciuti i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS come stabilito: a. per i medici, dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 nella versione secondo l'allegato 4; b. per i dentisti, dalla direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 nella versione secondo l'allegato 4; c. per i farmacisti, dalla direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 nella versione secondo l'allegato 4; d. per i veterinari, dalla direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 nella versione secondo l'allegato 4; e. per i chiropratici, dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 nella versione secondo l'allegato 4.

2

I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».

3

Per il riconoscimento di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri, la MEBEKO può richiedere presso il servizio estero competente un attestato che comprovi l'autenticità dei diplomi o dei titoli di perfezionamento rilasciati.

4

Se il diploma o il titolo di perfezionamento è stato rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, la MEBEKO può richiedere inoltre presso il servizio estero competente un attestato che comprovi che si tratta di un diploma o di un titolo di perfezionamento previsto dalla relativa direttiva CE secondo l'allegato 4.


Art. 5


3

Banca dati della MEBEKO 1

La MEBEKO registra in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi federali e ai diplomi riconosciuti, ai titoli di perfezionamento federali e riconosciuti e agli attestati di equivalenza.

2

Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed: a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti; b. la data di nascita e il sesso; 3

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 811.113.3).

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie 3

811.112.0

c. la lingua di corrispondenza; d. il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze; e. il numero di assicurato AVS; f. un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN4);

g. l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo elettronico; h. i diplomi federali con data d'emissione e luogo di rilascio del diploma; i. i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della MEBEKO; j.

per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, gli attestati di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

3

Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed: a. i titoli di perfezionamento riconosciuti secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO; b. per i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, l'attestato di equivalenza con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

4

I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51-54 LPMed.


Art. 6

Attestato di conformità alle direttive Su domanda del titolare di un diploma federale o di un titolo federale di perfezionamento, la MEBEKO rilascia un attestato in cui si conferma che il documento in questione è conforme alle direttive CE.


Art. 7

Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica 1

Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accreditamento dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in 4

GLN è l'acronimo di Global Location Number.

Professioni sanitarie 4

811.112.0

materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall'organo di accreditamento e di garanzia della qualità giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge dell'8 ottobre 19995 sull'aiuto alle università.

2

L'esame ha luogo almeno ogni sette anni.

Sezione 2: Formazione

Art. 8

Consiglio svizzero di accreditamento 1

Il Consiglio svizzero di accreditamento è l'istanza indipendente dall'ente responsabile dell'istituto di formazione competente per l'accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 LPMed.

2

Il Consiglio svizzero di accreditamento si compone di cinque membri. La sua composizione deve garantire un'equa rappresentanza di specialisti provenienti dalle cerchie dell'insegnamento e della scienza nel campo delle professioni mediche universitarie.

3

Esso emana un regolamento interno che è sottoposto per approvazione al DFI. Il regolamento disciplina in particolare la composizione, l'organizzazione e la procedura decisionale del Consiglio svizzero di accreditamento.

4

Le spese di esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento sono finanziate dalla Confederazione sino all'entrata in vigore della legge concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie.

5

Il DFI emana disposizioni d'esecuzione riguardanti i principi e la procedura di accreditamento dei cicli di studio, nonché gli standard qualitativi che concretizzano i criteri d'accreditamento specifici di ciascuna professione medica universitaria.


Art. 9

Istituzione di accreditamento dei cicli di studio internazionalmente riconosciuta Un'agenzia di accreditamento è ritenuta istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LPMed se soddisfa in particolare i seguenti criteri: a. è stata autorizzata dalla competente autorità dello Stato che ne ospita la sede; b. dispone delle competenze scientifiche necessarie a valutare richieste di accreditamento conformemente alle esigenze poste dal diritto federale; c. dispone delle competenze linguistiche necessarie a valutare richieste; d. dispone di conoscenze della professione medica svizzera interessata e del sistema svizzero delle scuole universitarie; e. soddisfa gli standard usuali riconosciuti sul piano nazionale e internazionale in materia di controllo della qualità delle agenzie di accreditamento, a condizione che essi non contraddicano le disposizioni della LPMed.

5 RS

414.20

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie 5

811.112.0

Sezione 3: Perfezionamento

Art. 10

Durata La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1-3.


Art. 11

Accreditamento dei cicli di perfezionamento 1

L'organo di accreditamento ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPMed è l'organo di accreditamento e di garanzia della qualità secondo l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 19996 sull'aiuto alle università.

2

La domanda di accreditamento deve essere presentata entro due anni dalla scadenza del periodo di validità dell'accreditamento.

3

L'autovalutazione deve avere inizio quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditamento. Entro due settimane dall'inizio dell'autovalutazione deve essere comunicato all'istanza di accreditamento in quale lingua (tedesco, francese o inglese) è redatto il rapporto di autovalutazione.

4

L'organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accreditamento.

5

Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell'organo di accreditamento sono pubblicati in rete dall'istanza di accreditamento.

6

Per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPMed, il DFI definisce gli standard di qualità in un'ordinanza.

Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione

Art. 12

Designazione della professione 1

Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario, il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alle pertinenti direttive della CE, nella versione secondo l'allegato 4. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

2

I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate all'allegato 1 per la professione di medico, all'allegato 2 per la professione di dentista e all'allegato 3 per la professione di chiropratico.

Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore 6 RS

414.20

Professioni sanitarie 6

811.112.0

e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

3

I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri che non sono stati riconosciuti secondo le direttive 93/16/CEE e 78/686/CEE, 85/433/CEE e 78/1026/CEE non possono essere utilizzati per designare la professione.

4

Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine e una traduzione in una lingua nazionale svizzera.

5

I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.


Art. 13

Fornitori di servizi

1

I fornitori di servizi secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed devono esibire i documenti seguenti:

a. un diploma riconosciuto secondo l'articolo 15 LPMed; e b. un attestato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l'attività in questione in tale Stato.

2

I medici e i chiropratici che intendono esercitare la professione secondo il capoverso 1 devono inoltre esibire un titolo di perfezionamento riconosciuto secondo l'articolo 21 LPMed.


Art. 14

Esercizio della professione dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS 1

Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se: a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o

b. esercitano la professione in uno studio medico situato in una regione in cui è provata l'insufficienza della copertura sanitaria e padroneggiano una lingua nazionale.

2

Per provare l'equivalenza professionale e istituzionale, le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed presentano alla competente autorità cantonale di vigilanza un attestato di equivalenza della MEBEKO per il loro diploma o titolo di perfezionamento.

3

L'autorizzazione si estende unicamente all'attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie 7

811.112.0

Sezione 5: Emolumenti

Art. 15

1 Gli emolumenti sono disciplinati nell'allegato 5.

2

Laddove è fissato un quadro tariffario, l'emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

3

In casi motivati, l'autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

4

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20047 sugli emolumenti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 17 ottobre 20018 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.


Art. 17


Modifica del diritto vigente L'ordinanza del 27 giugno 19959 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 38

...


Art. 39

...


Art. 40

...


Art. 41

...


Art. 42

...


Art. 43

...

7 RS

172.041.1

8 [RU

2002 1189 1403, 2004 3869] 9 RS

832.102. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Professioni sanitarie 8

811.112.0


Art. 44
cpv. 1 e 2
...


Art. 18

Disposizioni transitorie

1

Chi il 1° giugno 2002 era in possesso di un'autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione e sino a tale data non aveva conseguito un titolo quale medico specialista della Federazione dei medici svizzeri (FMH) può chiedere il rilascio di un titolo federale di perfezionamento, sempre che adempia le condizioni di cui ai capoversi 2-7.

2

A tutti gli aventi diritto cui non viene conferito un titolo conformemente ai capoversi 4-6 viene rilasciato il titolo di «medico generico».

3

Per il perfezionamento richiesto ai fini di un titolo di cui al capoverso 3 lettera a sono computabili l'attività autonoma sino a un anno e le operazioni, gli esami ecc. eseguiti autonomamente, in ragione di un terzo al massimo. Per il rilascio del titolo devono essere adempiute le altre condizioni di perfezionamento previste dal programma applicabile.

4

Chi ha svolto almeno due anni di perfezionamento computabili per il titolo di medico specialista in medicina generale e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nell'ambito delle cure di base, ottiene il titolo di medico specialista in «medicina generale» senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare.

5

Chi ha svolto almeno tre anni di perfezionamento computabili per il titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia, o in psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nei settori in questione ottiene, qualora possa inoltre comprovare 150 ore di supervisione e un'esperienza propria di psicoterapia, il relativo titolo di medico specialista senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare.

6

Chi non adempie le condizioni di cui ai capoversi 3-5, ma ha esercitato per almeno cinque anni autonomamente e prevalentemente nel settore interessato, può acquisire il titolo federale di medico specialista superando i relativi esami.

7

Le condizioni per il rilascio di un titolo di perfezionamento conformemente ai capoversi 2-6 devono essere adempiute entro il 31 dicembre 2007. Devono inoltre essere comprovate 80 ore annue di aggiornamento permanente conformemente a quanto disposto dall'organizzazione responsabile del perfezionamento.

8

Il diritto vigente concernente gli esami federali disciplina anche gli emolumenti.

9

Per l'ammissione al perfezionamento conformemente all'articolo 19 capoverso 1 LPMed, il superamento del primo esame intercantonale in chiropratica equivale al conseguimento di un diploma federale corrispondente.


Art. 19

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie 9

811.112.0

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1 lett. a e b, e art. 10) Perfezionamento dei medici 1. Specializzazioni secondo l'articolo 5 della direttiva 93/16/CEE10 e relativa durata anestesiologia 6

anni

chirurgia 6

anni

ginecologia e ostetricia 6 anni

medicina interna

5 anni

pediatria 5

anni

neurochirurgia 6

anni

neurologia 6

anni

oftalmologia 5

anni

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore 6 anni

otorinolaringoiatria 5 anni

patologia 6

anni

pneumologia 6

anni

psichiatria e psicoterapia 6 anni

urologia 6

anni

allergologia e immunologia clinica 6 anni

medicina del lavoro 5 anni

dermatologia e venereologia 5 anni

endocrinologia e diabetologia 6 anni

gastroenterologia 6 anni

ematologia 6

anni

chirurgia del cuore e dei vasi toracici 6 anni

cardiologia 6

anni

chirurgia mascello-facciale 6 anni

psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza 6 anni

chirurgia pediatrica 6 anni

10 Cfr. Allegato 4 lett. A.

Professioni sanitarie 10

811.112.0

farmacologia e tossicologia cliniche 6 anni

radiologia 6

anni

medicina nucleare

5 anni

radio-oncologia/radioterapia 6 anni

nefrologia 6

anni

medicina fisica e riabilitazione 5 anni

chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 6 anni

prevenzione e salute pubblica 5 anni

reumatologia 6

anni

medicina tropicale e medicina di viaggio 5 anni

malattie infettive

6 anni

2. Specializzazione e relativa durata secondo gli articoli 30-41 della direttiva 93/16/CEE11 («Formazione specifica in medicina generale») medico generico

3 anni

3. Altre specializzazioni e relativa durata medicina generale

5 anni

angiologia 6

anni

medicina intensiva

6 anni

genetica medica

5 anni

oncologia medica

6 anni

medicina farmacologica 5 anni

medicina legale

5 anni

11 Cfr. Allegato 4 lett. A.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie 11

811.112.0

Allegato 2

(art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10) Perfezionamento dei dentisti 1. Specializzazioni e durata secondo l'articolo 4 della direttiva 78/686/CEE12 ortodonzia 4

anni

chirurgia orale

3 anni

2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata parodontologia 3

anni

medicina dentaria ricostruttiva 3 anni

12 Cfr. Allegato 4 lett. B.

Professioni sanitarie 12

811.112.0

Allegato 3

(art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10) Perfezionamento dei chiropratici Specializzazioni e durata in chiropratica secondo la direttiva 89/48/CEE13

chiropratica specialistica 2 anni

13 Cfr. Allegato 4 lett. E.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie 13

811.112.0

Allegato 4

(art. 4 e 12)

Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12 A.

- direttiva 98/21/CE della Commissione, dell'8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15); direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24);

direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/15/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25);

direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85//432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1);

52002 XC 0316 (02): Comunicazione - Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche (GU C 67 del 16.3.2002, pag. 26);

52002 XC 1128 (01): Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata (GU C 293 del 28.11.2002, pag. 2).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

Professioni sanitarie 14

811.112.0

B.

- direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19); - direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73); decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);

direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

C.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie 15

811.112.0

decisione 95/1/CE Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);

direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

D.

- direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19); - direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73); decisione 95/1/CE Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);

direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

Professioni sanitarie 16

811.112.0

E.

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie 17

811.112.0

Allegato 514 (art. 15)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti: 1.

Per il diploma federale e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: franchi

a. rilascio, incluso quello della tessera 500

b.

duplicato

150

c.

facsimile

500

d. attestato di diploma 50

e. rilascio separato della tessera 50

2.

Per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca
dati della MEBEKO:

a. procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera 680

b. procedura secondo l'articolo 15 capoverso 4 LPMed 680-790

c.

duplicato

150

d.

facsimile

500

e. rilascio separato della tessera 50

3.

Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: a. procedura secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed 680

b. procedura secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPMed 680-790

c.

duplicato

150

d.

facsimile

500

4.

Per l'emissione di certificati di conformità alle direttive per i diplomi e i titoli di perfezionamento federali 150

5.

Per l'emissione di certificati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:
680-790

6.

Per le decisioni conformemente al combinato disposto degli articoli 28 e 47 capoverso 2 LPMed 10 000-50 00
0

14 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 811.113.3).

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