01.01.2022 - * / In vigore
01.11.2021 - 31.12.2021
28.05.2020 - 31.10.2021
01.02.2020 - 27.05.2020
01.01.2018 - 31.01.2020
01.01.2015 - 31.12.2017
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.09.2013 - 31.12.2014
01.01.2011 - 31.08.2013
01.01.2009 - 31.12.2010
01.09.2007 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)1 del 27 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35
capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche (LPMed); visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, ordina: Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Art. 1

Rilascio dei diplomi federali 1

I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2

Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame competente.

3

Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata.

4

Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'UFSP.


Art. 2

Titoli federali di perfezionamento 1

Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento: a. medico generico ai sensi dell'allegato 1; b. medico specialista in uno dei settori di cui all'allegato 1; c. dentista specialista ai sensi dell'allegato 2; RU 2007 4055

1

Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

2 RS

811.11

3 RS

172.010

811.112.0

Professioni mediche 2

811.112.0

d. chiropratico specialista ai sensi dell'allegato 3; e.4 farmacista specialista secondo l'allegato 3a.

2

Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'UFSP.


Art. 3

Rilascio I diplomi federali e i titoli federali di perfezionamento sono rilasciati in base alla situazione secondo il diritto civile alla data del loro conseguimento.


Art. 4

Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS 1

I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS, sono stabiliti ne: a. l'Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 5 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; b. l'appendice III dell'Allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.7

2

I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».

3

e 4 ...8


Art. 5


9

Banca dati della MEBEKO 1

La MEBEKO registra in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi federali e ai diplomi riconosciuti, ai titoli di perfezionamento federali e riconosciuti e agli attestati di equivalenza.

2

Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed: a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti; 4

Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

5 RS

0.142.112.681 6 RS

0.632.31

7

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, in vigore dal 1° set. 2013 (RU 2013 2421).

8

Abrogati dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, con effetto dal 1° set. 2013 (RU 2013 2421).

9

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6007).

O sulle professioni mediche 3

811.112.0

b. la data di nascita e il sesso; c. la lingua di corrispondenza; d. il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze; e. il numero di assicurato AVS; f. un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN10);

g. l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo elettronico; h. i diplomi federali con data d'emissione e luogo di rilascio del diploma; i. i diplomi esteri riconosciuti secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della MEBEKO; j.11 gli attestati di equivalenza per i diplomi di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

3

Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equivalente secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed: a. i titoli di perfezionamento riconosciuti secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO; b.12 l'attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, con data d'emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO.

4

I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51-54 LPMed.

5

I dati necessari all'attribuzione del numero GLN di cui al capoverso 2 sono messi a disposizione dell'organizzazione competente da parte del segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.13 10 GLN è l'acronimo di Global Location Number. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

Professioni mediche 4

811.112.0


Art. 6

Attestato di conformità alle direttive Su domanda del titolare di un diploma federale o di un titolo federale di perfezionamento, la MEBEKO rilascia un attestato in cui si conferma che il documento in questione è conforme alle direttive CE.


Art. 7

Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica 1

Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accreditamento dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall'Agenzia svizzera di accreditamento giusta l'articolo 22 della legge del 30 settembre 201114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.15 2 L'esame ha luogo almeno ogni sette anni.

Sezione 2:

Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta16

Art. 8


17



Art. 9

...18 Un'agenzia di accreditamento è ritenuta istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LPMed se soddisfa in particolare i seguenti criteri: a. è stata autorizzata dalla competente autorità dello Stato che ne ospita la sede; b. dispone delle competenze scientifiche necessarie a valutare richieste di accreditamento conformemente alle esigenze poste dal diritto federale; c. dispone delle competenze linguistiche necessarie a valutare richieste; d. dispone di conoscenze della professione medica svizzera interessata e del sistema svizzero delle scuole universitarie; 14 RS

414.20

15 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

16 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

17 Abrogato dal n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

18 Abrogata dal n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

O sulle professioni mediche 5

811.112.0

e. soddisfa gli standard usuali riconosciuti sul piano nazionale e internazionale in materia di controllo della qualità delle agenzie di accreditamento, a condizione che essi non contraddicano le disposizioni della LPMed.

Sezione 3: Perfezionamento

Art. 10

19 Durata La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1-3a.


Art. 11

Accreditamento dei cicli di perfezionamento 1

L'organo di accreditamento ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPMed è l'Agenzia svizzera di accreditamento secondo l'articolo 22 della legge del 30 settembre 201120 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero.21 2 La domanda di accreditamento deve essere presentata entro due anni dalla scadenza del periodo di validità dell'accreditamento.

3

...22

4

L'organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accreditamento.

5

Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell'organo di accreditamento sono pubblicati in rete dall'istanza di accreditamento.

6

Per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPMed, il DFI definisce gli standard di qualità in un'ordinanza.

Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione

Art. 12

Designazione della professione 1

Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE23. I diplomi 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

20 RS

414.20

21 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 12 nov. 2014 concernente la L sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4137).

22 Abrogato dal n. I dell'O del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

23 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato III sezione A numero 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Professioni mediche 6

811.112.0

esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.24 2 I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati: a. allegato 1 per la professione di medico; b. allegato 2 per la professione di dentista; c. allegato 3 per la professione di chiropratico; d. allegato 3a per la professione di farmacista.25 2bis

Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.26 3 I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE non possono essere utilizzati per designare la professione.27 4 Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine e una traduzione in una lingua nazionale svizzera.

5

I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.


Art. 13


28



Art. 14

Esercizio della professione dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS 1

Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se: a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o

b. esercitano la professione in uno studio medico situato in una regione in cui è provata l'insufficienza della copertura sanitaria e padroneggiano una lingua nazionale.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

28 Abrogato dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 giu. 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, con effetto dal 1° set. 2013 (RU 2013 2421).

O sulle professioni mediche 7

811.112.0

2

Per provare l'equivalenza professionale e istituzionale, le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed presentano alla competente autorità cantonale di vigilanza un attestato di equivalenza della MEBEKO per il loro diploma o titolo di perfezionamento.

3

L'autorizzazione si estende unicamente all'attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 15

1 Gli emolumenti sono disciplinati nell'allegato 5.

2

Laddove è fissato un quadro tariffario, l'emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

3

In casi motivati, l'autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

4

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200429 sugli emolumenti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 17 ottobre 200130 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.


Art. 17

Modifica del diritto vigente ...31


Art. 18

Disposizioni transitorie

1

- 8 …32

9

Per l'ammissione al perfezionamento conformemente all'articolo 19 capoverso 1 LPMed, il superamento del primo esame intercantonale in chiropratica equivale al conseguimento di un diploma federale corrispondente.

29 RS

172.041.1

30 [RU

2002 1189 1403, 2004 3869] 31 La mod. può essere consultata alla RU 2007 4055.

32 Abrogati dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

Professioni mediche 8

811.112.0

a33 Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010 1

Le persone che hanno iniziato il ciclo di perfezionamento in medicina generale o medicina interna prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono completare il perfezionamento conformemente ai cicli di perfezionamento precedenti entro il 31 dicembre 2015 o passare al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale. A queste persone è rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale.

2

Le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono continuare a usare il titolo federale di perfezionamento precedente oppure conseguire, su domanda, il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, senza alcuna condizione.

3

I titoli federali di perfezionamento in farmacia d'officina o d'ospedale possono essere rilasciati solo dopo l'accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti.

4

Le persone che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d'officina o d'ospedale prima dell'istituzione dei titoli federali di perfezionamento corrispondenti possono utilizzare la designazione di farmacista specialista in farmacia d'officina o d'ospedale.


Art. 19

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

O sulle professioni mediche 9

811.112.0

Allegato 134 (art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10) Perfezionamento dei medici 1. Specializzazioni e relativa durata secondo l'articolo 25 della direttiva 2005/36/CE35 anestesiologia 5

anni

chirurgia

6 anni

ginecologia e ostetricia 5 anni

medicina interna generale 5 anni

pediatria 5

anni

neurochirurgia 6

anni

neurologia 6

anni

oftalmologia

5 anni

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore 6 anni

otorinolaringoiatria 5 anni

patologia 5

anni

pneumologia 6

anni

psichiatria e psicoterapia 6 anni

urologia 6

anni

allergologia e immunologia clinica 6 anni

medicina del lavoro 5 anni

dermatologia e venereologia 5 anni

endocrinologia e diabetologia 6 anni

gastroenterologia 6 anni

ematologia 6

anni

chirurgia del cuore e dei vasi toracici 6 anni

cardiologia 6

anni

34 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 17 nov. 2010 (RU 2010 5419). Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

35 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato III sezione A numero 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Professioni mediche 10

811.112.0

chirurgia oro-maxillo-facciale 6 anni

psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza 6 anni

chirurgia pediatrica 6 anni

farmacologia e tossicologia clinica 6 anni

radiologia 5

anni

medicina nucleare

5 anni

radio oncologia / radioterapia 5 anni

nefrologia 6

anni

medicina fisica e riabilitazione 5 anni

chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 6 anni

prevenzione e salute pubblica 5 anni

reumatologia 6

anni

medicina tropicale e medicina di viaggio 5 anni

malattie infettive

6 anni

2. Specializzazione e relativa durata secondo l'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE medico generico

3 anni

3. Altre specializzazioni e relativa durata angiologia 6

anni

chirurgia della mano 6 anni

medicina intensiva

6 anni

genetica medica

5 anni

oncologia medica

6 anni

medicina farmacologica 5 anni

medicina legale

5 anni

O sulle professioni mediche 11

811.112.0

Allegato 236 (art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10) Perfezionamento dei dentisti 1. Specializzazioni e relativa durata secondo l'articolo 35 della direttiva 2005/36/CE37 ortodonzia 4

anni

chirurgia orale

3 anni

2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata parodontologia 3

anni

medicina dentaria ricostruttiva 3 anni

36 Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

37 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'all. 1 n. 1.

Professioni mediche 12

811.112.0

Allegato 338 (art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10) Perfezionamento dei chiropratici Specializzazione e relativa durata in chiropratica secondo gli articoli 10-15 della direttiva 2005/36/CE39 chiropratica specialistica 2½ anni

38 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'all. 1 n. 1.

O sulle professioni mediche 13

811.112.0

Allegato 3a40 (art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 10) Perfezionamento dei farmacisti Specializzazioni e durata in farmacia farmacia d'officina

2 anni

farmacia d'ospedale 3 anni

40 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).

Professioni mediche 14

811.112.0

Allegato 441 41 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 28 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

O sulle professioni mediche 15

811.112.0

Allegato 542 (art. 15)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti: franchi

1. Per il diploma federale e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:

a. rilascio, incluso quello della tessera 500

b. duplicato

150

c. facsimile

500

d. attestato di diploma 50

e. rilascio separato della tessera 50

2. Per il riconoscimento di diplomi esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:

a. procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera 800-1000

b. procedura secondo l'articolo 15 capoverso 4 LPMed 800-1000

c. duplicato

150

d. facsimile

500

e. rilascio separato della tessera 50

3. Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO: a. procedura secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed 800-1000

b. procedura secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPMed 800-1000

c. duplicato

150

d. facsimile

500

3a. Per la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed a. primo annuncio

800-1000

b. rinnovo dell'annuncio 150

4. Per l'emissione di certificati di conformità alle direttive per i diplomi e i titoli di perfezionamento federali 150

5. Per l'emissione di certificati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed e l'iscrizione nella banca dati della MEBEKO:
680-790

42 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 26 nov. 2008 sugli esami LPMed (RU 2008 6007). Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4651).

Professioni mediche 16

811.112.0

franchi

6. Per le decisioni conformemente al combinato disposto degli articoli 28 e 47 capoverso 2 LPMed 10 000 - 50 000