01.07.2024 - *
08.03.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.09.2023 - 07.03.2024
01.08.2019 - 31.08.2023
01.11.2018 - 31.07.2019
01.06.2015 - 31.10.2018
01.04.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.03.2013
01.07.2008 - 31.05.2012
01.01.2006 - 30.06.2008
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01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2000 - 31.07.2005
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1

Ordinanza

sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) del 27 febbraio 1991 (Stato 23 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge federale del
7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (LPA)2; visti gli articoli 26 capoverso 1 e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque,4 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1

Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.

2

Essa si applica:

a.5 alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati; b.6 alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante microrganismi geneticamente modificati o patogeni la quale, in virtù dell'ordinanza del 25 agosto 19997 sull'impiego confinato, dev'essere assegnata alla classe 3 o 4;

c.8 agli impianti ferroviari mediante i quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l'ordinanza del 3 dicembre 19969 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) o secondo i corrispondenti accordi internazionali; RU 1991 748

1

RS 814.01

2 Ora:

LPAmb.

3

RS 814.20

4

Nuovo testo del comma 2 giusta il n. IV 2 dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° dic. 1993 (RU 1993 3022).

5

Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

6

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912). Vedi anche l'art. 30 cpv. 2 della detta O.

7 RS

814.912

8

Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

9 RS

742.401.6

814.012

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.012

d. alle strade di grande transito ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 198310 concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l'ordinanza del 17 aprile 198511 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;

e. al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 197012 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR).

3

L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende o vie di comunicazione se, in base al loro potenziale di pericoli, esse possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente: a.13 aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali; b. aziende in cui viene eseguita un'attività mediante microrganismi geneticamente modificati o patogeni la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego confinato, dev'essere assegnata alla classe 2, dopo consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica;

c. vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2.14

4

La presente ordinanza non si applica: a. alle condotte sottoposte alla legge federale del 4 ottobre 196315 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi; b. agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui potessero danneggiare la popolazione o l'ambiente a causa delle loro radiazioni.

5

Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o i microrganismi geneticamente modificati o patogeni, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.16

10

[RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

11

[RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 419 1183.

RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).

12

[RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: il R del 29 nov. 2001 (ADNR) (RS 747.224.141). 13 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

14 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

15

RS 746.1

16 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Incidenti rilevanti 3

814.012


Art. 2

Definizioni

1

Un'azienda comprende gli impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell'azienda).

2

Per impianti ferroviari si intendono le costruzioni e gli altri impianti fissi che servono direttamente al trasporto o al trasbordo di merci pericolose. Ne fanno parte segnatamente i binari nei tratti aperti e nelle stazioni, i binari di raccordo fuori dell'area di un'azienda e le piazze di trasbordo; non ne fanno parte segnatamente i magazzini o depositi.

3

Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, i microrganismi o le merci pericolose possono causare.17 4 Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un'azienda o su una via di comunicazione, che causi effetti notevoli: a. fuori dell'area dell'azienda; b. sulla o fuori della via di comunicazione.

5

Il rischio è determinato dall'entità dei danni che un incidente rilevante può provocare alla popolazione o all'ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.

Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3

Misure generali di sicurezza 1

Per ridurre i rischi, il detentore di un'azienda o di una via di comunicazione deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.

2

Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate.

3

Nella messa in opera delle misure occorre tener conto segnatamente dei principi enunciati nell'allegato 2.

17 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.012


Art. 4

Misure particolari di sicurezza per le aziende Se, considerati la natura dell'azienda, il potenziale dei pericoli e quanto esiste nelle vicinanze dell'azienda, il detentore deve assumere per certo di dover eseguire un'analisi dei rischi oppure se questa gli è imposta dall'articolo 6, egli è tenuto a mettere in opera, oltre alle misure generali di sicurezza, anche le misure particolari di sicurezza fissate nell'allegato 3.


Art. 5

Rapporto del detentore 1

Il detentore di un'azienda deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

a. la descrizione succinta dell'azienda con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze; b.18 l'elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell'azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell'allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;

c.19 la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del 25 agosto 199920 sull'impiego confinato; d. le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile o materiale dell'azienda; e. indicazioni sulle misure di sicurezza; f. la valutazione dell'entità di eventuali danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante.

2

Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente: a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunicazione con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;

b. indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e frequenza degli incidenti; c. indicazioni sulle misure di sicurezza; d. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.

3

Il detentore è tenuto a completare il rapporto qualora le condizioni si siano modificate in modo sostanziale o qualora egli sia in possesso di nuove conoscenze di rilievo.

18 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

19 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

20 RS

814.912

Incidenti rilevanti 5

814.012


Art. 6

Valutazione del rapporto, analisi dei rischi 1

L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.

2

Essa controlla in particolare che: a. per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile; b. per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile.

3

Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che: a. per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante; b. per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.

4

Se l'ipotesi non risulta ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire un'analisi dei rischi ai sensi dell'allegato 4.


Art. 7

Valutazione dell'analisi dei rischi 1

L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile.

Iscrive la sua valutazione in un rapporto di controllo.

2

Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è a. la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda o una via di comunicazione; b. l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente.


Art. 8

Misure supplementari di sicurezza 1

Se il rischio non è sopportabile, l'autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l'attività aziendale od il traffico.

2

Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l'autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l'applicazione delle misure.


Art. 9

Informazione sull'esito dei controlli Su domanda, l'autorità esecutiva rende noti il riassunto dell'analisi dei rischi secondo l'allegato 4 e il rapporto di controllo, fatti salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.012


Art. 10

Indicazioni sul trasporto di merci pericolose 1

Il detentore di un impianto ferroviario mediante il quale sono trasportate merci pericolose secondo la RSD21 deve rilevare periodicamente tutte le indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi e comunicarle, in forma elaborata, all'autorità esecutiva.22 2 L'imprenditore di trasporti che trasporta merci pericolose secondo lo SDR23, deve comunicare all'autorità esecutiva del Cantone nel quale ha il suo domicilio o la sua sede d'affari: a. il suo nome e il suo indirizzo; b. su richiesta, tutte le altre indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi.

3

Per i servizi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport24 che trasportano merci pericolose secondo lo SDR o secondo l'ordinanza del 1° giugno 198325 sulla circolazione stradale militare, le indicazioni ai sensi del capoverso 2 sono rilevate dalla Direzione dell'Amministrazione militare federale, su richiesta dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale).

4

L'imprenditore di trasporti che trasporta merci pericolose secondo l'ADNR26 deve comunicare all'autorità esecutiva: a. il suo nome e il suo indirizzo; b. su richiesta, tutte le altre indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi.

Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante

Art. 11

1 Il detentore deve fare di tutto per far fronte all'incidente rilevante.

21 RS

742.401.6

22 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

23

RS 741.621

24 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

25

[RU 1983 627, 1985 890, 1986 22, 1991 95, 1992 1737. RU 1994 2211 art. 63 n. 1].

Vedi ora l'O dell'11 feb. 2004 (RS 510.710).

26

RS 747.224.141

Incidenti rilevanti 7

814.012

2

In particolare deve: a. combattere immediatamente l'incidente e avvisare il posto d'annuncio; b. circoscrivere immediatamente il luogo dell'evento e prevenire ulteriori effetti;

c. eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.

3

Entro tre mesi dall'incidente deve inviare all'autorità esecutiva un rapporto comprendente:

a. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l'incidente;

b. le indicazioni sull'efficacia delle misure di sicurezza; c. l'analisi dell'incidente.

4

Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all'autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

Sezione 4: Compiti dei Cantoni

Art. 12

Posto d'annuncio

1

I Cantoni designano un posto d'annuncio. Quest'ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l'annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l'organizzazione di catastrofe.

2

I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l'annuncio dell'incidente rilevante al posto d'allarme della Confederazione presso l'Istituto svizzero di meteorologia (PA).


Art. 13

Informazione e allarme 1

I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni sul come comportarsi.

2

Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.


Art. 14

Coordinamento dell'organizzazione di catastrofe I Cantoni coordinano l'organizzazione di catastrofe con il piano d'intervento del detentore.

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.012


Art. 15

Coordinamento dei controlli d'azienda Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli d'azienda che sono chiamati ad eseguire in virtù della presente ordinanza e di altre disposizioni legali.


Art. 16

Informazione dell'Ufficio federale 1

I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale, mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.

2

A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.

3

Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

Sezione 5: Compiti della Confederazione

Art. 17

Raccolta di dati dell'Ufficio federale 1

Su richiesta dell'Ufficio federale, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all'Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.

2

L'Ufficio federale provvede all'elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all'esecuzione della presente ordinanza.

3

Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.


Art. 18

Indicazioni sull'importazione, sull'esportazione e sul transito di merci pericolose su strada Su richiesta dell'Ufficio federale, l'Amministrazione federale delle dogane provvede affinché all'Ufficio medesimo siano messe a disposizione le indicazioni sulle merci pericolose importate, esportate o spedite in transito, necessarie per stabilire e valutare i rischi.


Art. 19

Elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su strada L'Ufficio federale provvede all'elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su strada (art. 10 e 18).


Art. 20

Informazione

Nel caso di incidente rilevante che possa avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità estere interessate.

Incidenti rilevanti 9

814.012


Art. 21

Commissioni di esperti 1

Per consigliare l'Ufficio federale, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni27 può nominare commissioni di esperti nelle quali siano equamente rappresentate le cerchie interessate.

2

L'organo consultivo per le aziende in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni è la Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica.28


Art. 22

Direttive

Se necessario, l'Ufficio federale pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d'applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23


29

Esecuzione

1

I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2

Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.


Art. 24

Modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza del 19 dicembre 198330 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) è modificata come segue: Art. 101 cpv. 2 lett. e ...

27 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

28 Introdotto dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

29 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

30

RS 832.30. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.012

2. L'ordinanza dell'11 settembre 196831 sugli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue: Art. 14 n. 16 ...


Art. 26
cpv. 1 n. 9 e cpv. 3
...


Art. 25

Disposizioni transitorie 1

Il detentore deve inviare all'autorità esecutiva il breve rapporto (art. 5): a. per le aziende entro il 1° aprile 1993; b. per gli impianti ferroviari che servono il traffico di transito nazionale e internazionale, come le ferrovie principali ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 195732 sulle ferrovie, entro il 1° aprile 1993; per gli altri impianti ferroviari, entro il 1° aprile 1994;

c. per le strade europee, le autostrade e le semiautostrade ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 198333 concernente le strade di grande transito, entro il 1° aprile 1993; per le altre strade di grande transito, entro il 1° aprile 1994;

d. per il Reno, entro il 1° aprile 1993.

2

Le indicazioni secondo l'articolo 10 capoverso 1 vanno comunicate all'autorità esecutiva per la prima volta per l'anno 1991; le indicazioni secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera a e capoverso 4 lettera a vanno comunicate all'autorità esecutiva entro il 1° ottobre 1991.

3

Se dispone già delle relative indicazioni, l'autorità esecutiva esonera dall'obbligo di fornire informazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1991.

31

[RU 1968 1079, 1970 969, 1976 789, 1983 600, 1986 1436, 1991 748 art. 24 n. 2, 1993 879 all. 3 ch. 15 2609, 1996 2418. RU 2000 746 art. 37].

32

RS 742.101

33

Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

Incidenti rilevanti 11

814.012

Allegato 1

Campo d'applicazione e rapporto Allegato 1.134 (art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali 1 ...

2

Determinazione dei quantitativi soglia 21 Sostanze

o

preparati

1

Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

2

Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4.

3

Detti criteri sono articolati in tre settori (n. 41: tossicità; n. 42: infiammabilità ed esplosività; n. 43: ecotossicità). All'interno di un settore può essere determinato un solo quantitativo soglia, per cui è necessario procedere secondo l'ordine di successione dei criteri (lettere). Una volta stabilito il quantitativo soglia in un settore, si passa al settore seguente. È determinante il più basso fra i quantitativi soglia così stabiliti.

4

Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

34 Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici (RU 2005 2695) e dal n. II 2 dell'all. 3 dell'O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 814.610).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.012

22 Rifiuti

speciali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 200535 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto della loro: a. tossicità; b. infiammabilità ed esplosività; c. ecotossicità.

3

Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia (elenco delle eccezioni) N.

Designazione della sostanza N. CAS1

QS (kg)2

1 Acetilene

74-86-2

5

000

2

4-ammino-difenile e i suoi sali 1

3

Ossido di arsenico(III), acido(III) arsenioso e i suoi sali 100

4

Ossido di arsenico(V), acido(V) arsenioso e/o i suoi sali 1 000

5

Benzidina e i suoi sali 1

6

Benzina (normale, super) 200 000

7 Bis(clorometil)etere 542-88-1

1

8 Cloro

7782-50-5

200

9 Clorometil-metiletere 107-30-2

1

10 Dimetilcarbamoil cloruro

79-44-7

1

11 Dimetilnitrosammina 62-75-9

1

12

Olio da riscaldamento, olio diesel 500 000

13

Acido esametilfosforico triammide 680-31-9

1

14 Cherosene

200

000

15

4,4'-metilene-bis (2-cloroanilina) e i suoi sali, in polvere 10

16

2-naftilammina e i suoi sali 1

17

Composti di nichel in polvere per inalazione (monossido di nichel, diossido di nichel, solfuro di nichel, solfuro di trinichel, triossido di dinichel) 1 000

18 4-Nitrodifenile

92-93-3

1

19 Metilsocianato

624-83-9

150

35 RS

814.610

Incidenti rilevanti 13

814.012

N.

Designazione della sostanza N. CAS1

QS (kg)2

20

Policlorodibenzo-furano, calcolato in equivalenti TCDD 1

21 Policlorodibenzo-diossina (ivi compresi

TCDD), calcolato in equivalenti TCDD 1

22 1,3-Propansultone 1120-71-4

1

23

Dicloruro di zolfo

10545-99-0

1 000

24 Idrogeno

1333-74-0

5

000

1 Numero

d'identificazione

di una sostanza secondo il Chemical Abstract System 2

QS(kg) = quantitativo soglia in kg 4

Criteri per determinare i quantitativi soglia 41 Tossicità

Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg QS1 = 2000 kg QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

a. Classificazione UE T+ T, C Xn

Xi

b. Tossicità acuta

- orale (mg/kg)

< 25

25 fino a

≤ 200 200 fino a ≤ 2000 - cutanea

(mg/kg)

< 50

50 fino a

≤ 400

400 fino a

≤ 2000

- inalativa

(mg/l 4h)

< 0,5

0,5 fino a

≤ 2

2 fino a

≤ 20

c. Classificazione

SDR2

- cl. 8

GI3 I, II

GI3 III

- cl. 6.1

GI3 I

GI3 II

GI3 III

1

QS = quantitativo soglia 2 RS

741.621

3

GI = Gruppo d'imballaggio

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.012

42

Infiammabilità ed esplosività Criteri

Valori per criteri

QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

a. Grado di pericolosità secondo IS2

E1

E2, AF, HF, F1,

F2, O1, O2

F3, F4, O3

b. Classificazione UE E

F+, F, O, R10

c. Punto d'infiammabilità (°C)

≤ 55

>55

d. Classificazione

SDR3

- cl. 3

GI4 I, II

GI4 III

1

QS = quantitativo soglia 2

Istituto di sicurezza 3 RS

741.621

4 Gruppo

d'imballaggio

43 Ecotossicità Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

a. Tossicità acuta per Dafnie: EC502 (mg/l)

dopo 1 giorno

≤ 10

b. Tossicità acuta per i pesci3: LC504 (mg/l) dopo 2-4 giorni

≤ 10

Osservazioni: 1

QS = quantitativo soglia.

2

Concentrazione media effettiva della galleggiabilità.

3

Vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

4

Concentrazione letale media.

5 ...


Incidenti rilevanti 15

814.012

Allegato 1.236 36 Abrogato dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RS 814.912).

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.012

Allegato 2

Principi per prendere le misure generali di sicurezza Allegato 2.137 (art. 3)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali Il detentore di un'azienda con sostanze, prodotti o rifiuti speciali deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi: in particolare deve: a. scegliere un'ubicazione idonea e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;

b. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità; c. nella misura del possibile evitare processi, metodi o operazioni pericolosi; d. concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiamo ulteriori gravi conseguenze; e. depositare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco; f. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici ed organizzativi di protezione; g. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro; h. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme; i. sorvegliare il funzionamento e sottoporre regolarmente a manutenzione i dispositivi delle parti d'impianto più importanti per la tecnica della sicurezza; k. definire, all'interno dell'azienda, le competenze in materia di decisione e controllo delle misure di sicurezza; l.

raccogliere, attualizzare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sui processi e metodi ad alto rischio nell'azienda; m. impiegare personale idoneo e sufficiente ed istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;

37 Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Incidenti rilevanti 17

814.012

n. regolamentare l'accesso all'azienda; o. tenere pronti i mezzi d'intervento necessari in caso di incidente rilevante e concordare le modalità con l'organizzazione di catastrofe.

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.012

Allegato 2.238 (art. 3)

Aziende che utilizzano microrganismi Il detentore di un'azienda in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve: a. scegliere un'ubicazione idonea e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;

b. nella misura del possibile sostituire i microrganismi pericolosi con altri meno pericolosi;

c. adottare le misure di sicurezza definite nell'allegato 4 dell'ordinanza del 25 agosto 199939 sull'impiego confinato; d. elaborare delle regole di comportamento interne all'azienda per la prevenzione, la circoscrizione e la lotta contro gli incidenti rilevanti e istruire il personale sulle modalità di applicazione;

e. tenere pronti i mezzi d'intervento necessari in caso di incidente rilevante e concordare le modalità con l'organizzazione di catastrofe; f.

raccogliere, valutare e trasmettere al personale le informazioni disponibili sui metodi e i procedimenti ad alto rischio nell'azienda.

38 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

39 RS

814.912

Incidenti rilevanti 19

814.012

Allegato 2.3 (art. 3)

Vie di comunicazione Il detentore di una via di comunicazione deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi; in particolare deve: a. scegliere un tracciato idoneo e un tipo di costruzione adeguato e rispettare le necessarie distanze di sicurezza; b. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;

c. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione; d. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;

e. sorvegliare il funzionamento e sottoporre regolarmente a manutenzione i dispositivi della via di comunicazione più importanti per la tecnica della sicurezza; f. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose; g. raccogliere, attualizzare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose; h. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso.

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.012

Allegato 3

Misure particolari di sicurezza Allegato 3.140 (art. 4)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali Il detentore di un'azienda con sostanze, prodotti o rifiuti speciali deve: a. tenere un elenco che indichi la quantità e il luogo di deposito delle sostanze, dei preparati e dei rifiuti speciali presenti nell'azienda in quantità superiori ai quantitativi soglia secondo l'allegato 1.1; tale elenco va aggiornato senza indugio in caso di cambiamenti di rilievo, una volta la settimana negli altri casi; b. fissare per scritto le caratteristiche delle sostanze e dei preparati secondo la lettera a per la sicurezza tecnica; c. conservare per cinque anni le prove che i controlli delle misure di sicurezza sono stati effettuati regolarmente; restano salve prescrizioni particolari; d. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulla loro causa e sulle misure prese; detti documenti vanno conservati fin che dura l'attività dell'azienda, ma al massimo per dieci anni; e. conservare in luogo sicuro i dati e i documenti secondo le lettere a-d e, su richiesta, fornire all'autorità esecutiva informazioni sul loro stato di aggiornamento; f. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso; g. informare il personale sui risultati dell'analisi dei rischi.

40 Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Incidenti rilevanti 21

814.012

Allegato 3.241 (art. 4)

Aziende con microrganismi Il detentore di un'azienda in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve: a. tenere un elenco dei microrganismi impiegati nell'azienda con l'indicazione dei posti di lavoro e di conservazione; b. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulla loro causa e sulle misure prese; detti documenti vanno conservati fin che dura l'attività dell'azienda, ma al massimo per dieci anni; c. conservare in luogo sicuro i dati e i documenti secondo le lettere a-b e, su richiesta, fornire all'autorità esecutiva informazioni sul loro stato di aggiornamento; d. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso; e. informare il personale sui risultati dell'analisi dei rischi e sul piano d'intervento in caso di incidente rilevante;

f. informare periodicamente e in modo adeguato la popolazione che potrebbe essere colpita da un incidente rilevante sul piano d'intervento e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante.

41 Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.012

Allegato 4

Analisi dei rischi Allegato 4.142 (art. 6)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali 1 Principi

1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2

In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3

Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4

I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2

Dati di base 21

Azienda e adiacenze - Designazione dell'azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni

Descrizione dell'azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo del personale, ecc.)

Informazioni su adiacenze con piano della situazione

Suddivisione dell'azienda in unità d'indagine e motivazione

42 Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Incidenti rilevanti 23

814.012

22

Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d'indagine Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.)

- Quantità

massima

- UbicazioneInformazioni sulle proprietà fisico-chimiche

23

Descrizione degli impianti per unità d'indagine - Struttura

edilizia

Procedure e metodi

- Deposito,

immagazzinamento

Fornitura e trasporto

Approvvigionamento e smaltimento

Incidenti rilevanti specifici all'impianto

24

Misure di sicurezza per unità d'indagine Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto

Misure per diminuire il potenziale di pericolo

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3

Analisi per unità d'indagine 31 Metodi

Descrizione dei metodi impiegati

32

Potenziale di pericolo Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.012

33

Principali scenari di incidente rilevante 331 Emanazioni - Cause

possibili

Illustrazione dei più importanti casi di emanazione

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

332 Ripercussioni dell'emanazione Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

333

Conseguenze per la popolazione e l'ambiente Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni - Illustrazione dei rischi per unità d'indagine, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi esistenti nell'intera azienda

5

Riassunto dell'analisi del rischi Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi esistenti nell'intera azienda

Incidenti rilevanti 25

814.012

Allegato 4.243 (art. 6)

Aziende con microrganismi 1 Principi

1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2

In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3

Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di produzione.

4

I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2

Dati di base 21 Azienda

e

adiacenze

- Designazione dell'azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni

- Descrizione

dell'azienda

Nome e cognome delle persone responsabili

Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

22

Attività con microrganismi - Valutazione dei rischi secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 25 agosto 199944 sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi nonché tipo e portata dell'attività.

Scopo dell'impiego in sistema chiuso

43 Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

44 RS

814.912

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.012

- Volumi

di

coltura

*

Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l'attività.

23 Impianti

Descrizione delle parti dell'impianto

- ...

* ...

* Numero massimo delle persone che lavorano nell'impianto e delle persone che lavorano direttamente con i microrganismi 24

Rifiuti, acque reflue e aria di scarico - ...

Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall'impiego dei microrganismi

Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25

Misure

di sicurezza - Classe dell'attività secondo l'ordinanza del 25 agosto 199945 sull'impiego confinato.

Misure secondo l'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'impiego confinato.

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti.

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti.

3 Analisi 31 Metodi Descrizione dei metodi impiegati

32

Potenziale dei pericoli Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

45 RS

814.912

Incidenti rilevanti 27

814.012

33

Principali scenari di incidente rilevante - Cause

possibili

Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione

Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

- Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

5

Riassunto dell'analisi dei rischi Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.012

Allegato 4.3 (art. 6)

Vie di comunicazione 1 Principi

1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che la via di comunicazione rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2

In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3

Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traffico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle misure di sicurezza.

4

I documenti di base, che hanno servito per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2

Dati di base 21

Via di comunicazione e adiacenze Designazione della via di comunicazione con piano topografico

- Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comunicazione

Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza

Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22

Volume e struttura del traffico e natura e frequenza degli

incidenti

- Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del traffico pesante

- Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al traffico merci totale Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla natura e frequenza degli incidenti

Incidenti rilevanti 29

814.012

23 Misure

di

sicurezza

Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto

Misure per diminuire il potenziale di pericolo

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi 31 Metodi Descrizione dei metodi impiegati

Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale dei trasporti di merci pericolose

32

Potenziale di pericolo Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33

Principali scenari di incidente rilevante - Cause

possibili

Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione

Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

- Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi della via di comunicazione

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.012

5

Riassunto dell'analisi dei rischi - Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazione